Codice
Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione
e aggiornamento della carta di circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita
e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri
quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive
o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli
71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta
giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento
per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del
P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali,
nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo
previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo.
Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento
della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche
alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione
e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti
abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero
circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o
in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte
visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 389 a € 1.559.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
Giurisprudenza
La sanzione prevista dall’art. 78, 3º comma,
nuovo c.s., è applicabile unicamente qualora la modifica alle caratteristiche
costruttive si riferisca a quelle contestualmente indicate sia nel certificato
di omologazione o di approvazione, sia nella carta di circolazione (fattispecie
relativa alla sostituzione del volante originario con uno di tipo «sportivo»).
Giudice di pace Santhià, 18-11-2000. Arch. circolaz., 2001, 409
L’art. 78, 3º comma, cod.strad. configura come illecito amministrativo
la circolazione con veicolo modificato rispetto alle caratteristiche risultanti
dalla carta di circolazione che non abbia sostenuto con esito favorevole le
prescritte visita e prova, finalizzate all’approvazione delle modifiche apportate
a dette caratteristiche costruttive; tale verifica non può essere sostituita
dalla revisione prevista dall’art. 80 stesso codice, che consiste in un controllo
periodico avente la diversa finalità di accertare che nel veicolo ad esso
sottoposto sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e di
silenziosità e che il veicolo stesso non produca emanazioni inquinanti superiori
ai limiti prescritti.
Cass., sez. III, 30-05-2000, n. 7186. Arch. circolaz., 2000, 749
Il gancio di traino non costituisce modifica alle caratteristiche delle
autovetture tale da comportare l’obbligo della preventiva visita e prova,
in quanto tale obbligo è previsto solo per le caratteristiche indicate dall’appendice
a quel titolo, e cioè «per gli organi di aggancio e di traino degli autotreni,
degli autoarticolati e degli autosnodati».
P. Orvieto. Orvieto, 17-01-1997. Rass. giur. umbra, 1997, 114
Solo l’utilizzo del gancio di traino fa rientrare la massa autovettura-rimorchio
nella definizione di autotreni di cui all’art. 54, lett. h), cod.strad., quali
«complessi di veicoli costituiti da due unità distinte» (una delle quali motrice),
agganciate, delle quali una motrice e pertanto solo in tal caso il gancio
di traino deve essere preceduto dalla visita di prova.
P. Orvieto. Orvieto, 17-01-1997. Rass. giur. umbra, 1997, 114
La sanzione prevista dal 3º comma dell’art. 78 nuovo c.s. per il caso di circolazione
con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche
indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di
circolazione, è applicabile a prescindere da qualsiasi nesso di causalità
con la responsabilità del verificarsi di un incidente stradale (fattispecie
di circolazione avvenuta con pneumatici diversi da quelli prescritti dalla
carta di circolazione).
P. Macerata-Civitanova Marche. Macerata-Civitanova Marche, 03-02-1995. Arch.
circolaz., 1995, 732
L’inoltro della domanda di omologazione di modifiche alle caratteristiche
strutturali indicate sul documento di circolazione, non è sufficiente a consentire
la regolare circolazione del veicolo, essendo necessario a questo fine il
superamento della prescritta visita a prova.
P. Bologna. Bologna, 15-11-1993. Arch. circolaz., 1994, 526
Regolamento
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236. (Art. 78 Cod. Str.) Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli
in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra
quelle indicate nell’appendice V al presente titolo ed individuate con decreto
del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della
M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio,
comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l’ufficio [provinciale]
della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede
della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest’ultima è effettuata
da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto
il rilascio di un certificato di approvazione, l’ufficio [provinciale] della
Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è
quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l’ultimo
intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere
costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla
ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale
rappresentante autenticata nei modi di legge (1).
2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
i) l’impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al
rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta,
salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale
rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti
la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito
da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti
la possibilità d’esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve
essere eseguita una visita e prova presso l’ufficio [provinciale] della Direzione
generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice
dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta,
prima che venga eseguita la modifica richiesta (2).
3. L’aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito
dall’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito
il certificato d’approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall’ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all’ultima
visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante
l’emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno
variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.
4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei
propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione
dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché
delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici
(3).
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(1) Comma così modificato dall'art. 139, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Il primo periodo del comma 2 è stato così sostituito dall'art. 139, D.P.R.
16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Comma aggiunto dall'art. 139, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Legislazione complementare ![]()
Note operative per il collaudo dei veicoli a motore e dei rimorchi - Disposizioni recenti
Indice sommario
1) Semplificazione delle procedure di omologazione per i veicoli a motore delle categorie N2 e N3
Lett.Circ. 24 febbraio 2000, n. 280/M3/C2
2) Semplificazione delle procedure di omologazione per i veicoli rimorchiati delle categorie O3 e O4
Lett.Circ. 13 gennaio 2000, n. 47/M3/C1.
4) Dispositivi di attacco meccanico dei trattori per semirimorchi -
Circ. 26 maggio 2004, n. 1768/MOT2/C.
Circ. 4 novembre 2004, n. 4782/M360
6) Lunghezza massima autoarticolati e autotreni. Quesito prot. n. 1235/B40 del 10 febbraio 2004.
Circ. 6 maggio 2004, n. 1488/Segr
Circ. 15 marzo 2005, n. 579/MOT2/B
Lett.Circ. 9 agosto 2000, n. 1403/M3/C2
9) Veicoli dotati di sovrastruttura intercambiabile (carrozzeria: cassone, furgone, pianale, ecc.) scarrabile posteriormente con esclusione dei veicoli per il trasporto di materie pericolose, con sistemi di lavoro approvati in conformità a norme CE".Lett.Circ. n. 1403/M3/C2 del 9 agosto 2000, "
Circ. 29 novembre 2004, n. 4502/MOT2/C
10) Immissione in circolazione di veicoli oggetto di confisca o facenti parte di massa fallimentare.
Circ. 15 settembre 2004, n. 3575/M360/MOT3
Circ. 6 aprile 2004, n. 40008023
12) Certificato di approvazione per veicoli nuovi di fabbrica completati in più fasi.
Circ. 21 maggio 2004, n. 2197/M368/MOT3
Circ. 30 settembre 2004, n. 335/M361
14) Pneumatici per veicoli eccezionali per massa.
Circ. 11 febbraio 2005, n. 208/MOT2/B
15) Veicoli immatricolati autocarro - Trasporto persone -
Circ. 6 agosto 2004, n. 300/A/1/34115/108/68
16) Trasformazione veicoli in circolazione dalla cat. M1 alla cat. N1
- Circ. 20 marzo 2009, n. 28954/8.3 - Modifiche al decreto 11 novembre 2008. Installazione a posteriori di specchi su veicoli commerciali pesanti.
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1) Semplificazione delle procedure di omologazione per
i veicoli a motore
delle categorie N2 e N3
Lett.Circ. 24 febbraio 2000, n. 280/M3/C2, Emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione. ( Ulteriori disposizioni procedurali semplificative sono state emanate con circolare 4 novembre 2004, n. 4782/M360).
Premessa
A) Autotelaio per trattore per semirimorchio (codice di carrozzeria U2) e autotelaio per autocarro (Codice carrozzeria U1).
B) Veicoli carrozzati.
C) Veicoli per trasporto specifico in regime di temperatura controllata (A.T.P.).
D) Veicoli per trasporti specifici.
E) Veicoli ad uso speciale.
F) Veicoli eccezionali.
G) Norme generali valide per tutti i tipi di veicoli.
Al fine di razionalizzare la redazione del modello DGM405 e del facsimile della carta di circolazione si riportano qui di seguito le nuove modalità operative da utilizzare nell'espletamento della prassi omologativa dei veicoli in oggetto.
A) Autotelaio per trattore per semirimorchio (codice di carrozzeria U2) e autotelaio per autocarro (Codice carrozzeria U1).
I diversi interassi non danno luogo a lettere distintive, ma solo ad una annotazione nelle righe descrittive del tipo «l'autotelaio è prodotto nei seguenti interassi ...». Sulla dichiarazione di conformità del telaio devono essere riportati gli interassi effettivi del veicolo da inserire, in sede di collaudo, nell'apposito spazio eliminando la predetta riga descrittiva.
Le tare degli autotelai, benché tra loro diverse, non danno luogo a differenziazione della serie.
Quanto sopra indicato si applica solo per i veicoli aventi le stesse caratteristiche costruttive essenziali.
Nella pagina del mod. DGM405 relativa alle norme per la visita e prova del veicolo carrozzato figurano:
- la larghezza massima del veicolo carrozzato (nel caso di specchi retrovisori aventi larghezze massime diverse, riportare anche la dimensione dei bracci),
- la lunghezza massima del veicolo carrozzato,
- la posizione di montaggio della barra paraincastro,
- l'altezza massima ammissibile per il veicolo carrozzato,
- l'altezza massima baricentrica (solo per veicoli privi di ABS).
B) Veicoli carrozzati.
I veicoli diversi da quelli classificati per trasporto specifico e per uso speciale, sono identificati dai seguenti codici carrozzeria:
TS - Cabinato con ralla;
F0 - Furgone;
F1 - Furgone ribaltabile (da specificare nelle righe descrittive se posteriore, laterale o trilaterale);
F2 - Furgone con sponda caricatrice;
P0 - Pianale;
P2 - Pianale ribaltabile (da specificare nelle righe descrittive se posteriore, laterale o trilaterale);
P6 - Pianale con sponda caricatrice;
K0 - Cassone;
K3 - Cassone con sponda caricatrice;
RC - Cassone ribaltabile posteriore;
RD - Cassone ribaltabile laterale;
RE - Cassone ribaltabile trilaterale.
C) Veicoli per trasporto specifico in regime di temperatura controllata (A.T.P.).
Si impiegano i seguenti codici di carrozzeria:
F4 - Furgone isotermico;
F3 - Furgone isotermico con gruppo refrigerante;
CI - Furgone isotermico con sponda posteriore caricatrice;
CT - Furgone isotermico con gruppo refrigerante e sponda posteriore caricatrice;
C5 - Cisterna per trasporto merci commestibili.
Nelle righe descrittive della carta di circolazione è riportata una dicitura del tipo: «per trasporto specifico di derrate alimentari in regime di temperatura controllata con cassa isotermica (o struttura coibentata) e gruppo frigorifero sigla ............... (esempio: IN, FRA ecc.) come da attestato A.T.P., parte integrante della carta di circolazione» oppure «per trasporto specifico di derrate alimentari in regime di temperatura controllata con cassa refrigerante sigla ............... (esempio: RRC, RRB ecc.) come da attestato A.T.P., parte integrante della carta di circolazione» oppure «per trasporto specifico di derrate alimentari in regime di temperatura controllata con cisterna isotermica sigla ............... (esempio: IN, IR ecc.) come da attestato A.T.P.» ecc. Sull'attestato nazionale od internazionale debbono essere riportati i dati di omologazione relativi alla cassa isotermica ed ai dispositivi termici. Non debbono più essere distinti in omologazione del veicolo allestito casse e dispositivi termici previsti in alternativa e che non modificano le caratteristiche di omologazione dello stesso.
Si ricorda che per questa tipologia di veicoli non devono essere riportate annotazioni relative al tipo specifico di merce trasportata.
Veicoli con attrezzature termiche non rispondenti alle norme A.T.P.
Si impiegano i seguenti codici di carrozzeria integrati dalla nota nelle righe descrittive di «cassa e/o gruppo non provato/i a norma A.T.P.»:
F6 - Furgone coibentato;
F5 - Furgone coibentato con gruppo frigorifero;
C5 - Cisterna per trasporto merci commestibili (integrato nelle righe descrittive con la dicitura «per il trasporto specifico di liquidi alimentari; non provato a norma A.T.P.» oppure «per il trasporto specifico di ...............; non provato a norma A.T.P.»).
D) Veicoli per trasporti specifici.
Si impiegano di norma i seguenti codici di carrozzeria inserendo nelle righe descrittive le note necessarie per il rispetto di quanto previsto dall'art. 204 del regolamento del codice della strada:
FG - Furgone per il trasporto specifico di;
KZ - Cassone attrezzato per trasporto specifico di;
P3 - Pianale attrezzato per trasporto specifico di;
CN - Cisterna (integrato nelle righe descrittive da: "per trasporto specifico di ...");
CC - Telaio attrezzato per trasporto di containers (da specificare nelle righe descrittive "per trasporto specifico");
CS - Cisterna attrezzata per spurgo pozzi neri (da specificare nelle righe descrittive "per trasporto specifico");
CF - Cisterna orizzontale per trasporto granulati (da specificare nelle righe descrittive "per trasporto specifico");
C9 - Cisterne verticali per trasporto prodotti granulati e pulverulenti (da specificare nelle righe descrittive "per trasporto specifico");
C8 - Betoniera per trasporto calcestruzzo di cemento (da specificare nelle righe descrittive "per trasporto specifico");
H1 - Furgone blindato (da specificare nelle righe descrittive "per trasporto specifico").
Per i veicoli cisterna per trasporto specifico di merci pericolose si integra il codice CN riportando nelle righe descrittive le seguenti diciture:
«per trasporto specifico di merci pericolose, individuate dal modello MC452»,
«per trasporto specifico di merci pericolose, individuate dal modello MC813».
E) Veicoli ad uso speciale.
Si impiegano i codici di carrozzeria:
F0, K0 e P0 integrati nelle righe descrittive dalla dicitura «per uso speciale attrezzato con ...............» impiegando le definizioni previste dall'art. 204 del regolamento del codice della strada, nonché i codici:
UC - Autogru (integrato nelle righe descrittive dalla dicitura "per uso speciale");
SF - Veicolo zavorrato (integrato nelle righe descrittive dalla dicitura "trattrice stradale per uso speciale" ed applicabile solamente ai veicoli con zavorra non smontabile).
F) Veicoli eccezionali.
Si impiegano i seguenti codici di carrozzeria:
EZ - vedere annotazioni pag. veicolo eccezionale;
EW - vedere annotazioni pag. veicolo eccezionale;
EY - vedere annotazioni pag. veicolo eccezionale.
G) Norme generali valide per tutti i tipi di veicoli.
L'eventuale presenza di gru caricatrici viene riportata nelle righe descrittive con una frase del tipo: "con gru anteriore" o "con gru posteriore".
La presenza della sponda caricatrice non dà luogo all'annotazione nelle righe descrittive della carta di circolazione di altre caratteristiche proprie della sponda.
Si ricorda, inoltre, che sia le gru che le sponde, di nuova costruzione, debbono essere marcate in conformità a quanto prescritto dalla direttiva "macchine".
Non deve essere riportato sul fac-simile della carta di circolazione il rapporto del dispositivo dello sterzo, il numero delle marce, il rapporto al ponte, il rapporto totale di trasmissione nonché la presenza del dispositivo rallentatore ad eccezione che questo non sia obbligatorio per il rispetto di normative specifiche quale, ad esempio, la normativa A.D.R.
Nel fac-simile non viene riportata alcuna specifica annotazione per il sistema antibloccaggio (ABS) dei veicoli.
Non viene, anche, riportata la capacità del serbatoio carburante.
( Capacità dei serbatoi di carburante installati sugli autoveicoli - Circ. 26 maggio 2004, n. 1729/MOT2/C, Emanata dal Ministero delle infrastrutture e (Per disposizioni semplificative delle procedure relative all'aggiornamento della carta di circolazione, cfr. circolare 4 novembre 2004, n. 4782/M360). Premesso quanto sopra esposto si richiama quanto riportato al 6° capoverso della lettera G) della citata Lett.Circ. n. 280/M3/C2 del 24 febbraio 2000 che recita: «Non viene, anche, riportata la capacità del serbatoio carburante», con riferimento alle annotazioni recate dalla carta di circolazione dell'autoveicolo. A tale proposito giova ricordare che di norma le case costruttrici prevedono l'installazione, in alternativa, di uno o più serbatoi con capacità complessiva variabile e con limite invalicabile di:
- autoveicoli - capacità totale non superiore a 1.500 litri;
- rimorchi - capacità totale non superiore a 500 litri.
Il carburante è destinato esclusivamente all'alimentazione di attrezzature ausiliarie oltre i quali si rientra nel campo del trasporto in ADR (merci pericolose). Sempre con l'intento di uniformare le informazioni riportate sui documenti di circolazione è opportuno che gli uffici dell'Amministrazione, a seguito di visita e prova per l'installazione di nuovi serbatoi non annotino, sui documenti di circolazione altre informazioni al di fuori dell'eventuale variazione della tara del veicolo.
Nelle righe descrittive della carta di circolazione sono, invece, riportate le annotazioni necessarie per i riferimenti A.D.R.)
Non debbono essere effettuate differenziazioni (lettere distintive) per la presenza di assali autosterzanti o di assali sollevabili. In questi casi è sufficiente riportare un'annotazione del tipo «con 3° asse autosterzante», «può circolare con 3° asse sollevabile».
Analogamente non debbono essere effettuate distinzioni per il tipo di sospensione tranne nel caso di veicoli aventi versioni con sospensione dell'asse motore di diverso tipo (pneumatico, meccanico od equivalente al tipo pneumatico ai sensi della direttiva 97/27/CE).
Sul mod. D.G.M.405 e sul fac-simile della carta di circolazione non debbono più essere riportati riferimenti a tabelle di normalizzazione o alla Convenzione T.I.R.
Sul mod. D.G.M.405 non debbono essere riportati elementi specifici riguardanti i dispositivi di protezione laterale e posteriore ed i dispositivi di illuminazione.
Sul mod. D.G.M.405 non sono più riportate le trasformazioni ammesse. Per i dispositivi di frenatura è prevista una descrizione generale del sistema di frenatura di servizio e di stazionamento senza riportare i singoli elementi ed il fac-simile della targhetta del correttore.
Analogamente per le sospensioni, gli organi di accoppiamento e gli organi di sollevamento degli assi è sufficiente una descrizione generale.
Il fac-simile della dichiarazione di conformità può non essere più riprodotto all'interno del mod. DGM405.
In ogni caso, la scheda informativa deve essere redatta conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 98/14/CE, differenziando chiaramente i diversi allestimenti.
Il fascicolo di omologazione deve contenere tutta la documentazione prevista dalle specifiche direttive comunitarie in vigore per l'omologazione del veicolo.
Ai fini del controllo su strada del parco circolante, si deve tenere presente che i documenti di circolazione non riporteranno più le indicazioni concernenti:
finestrature o vetrature, porte laterali o posteriori, centine e teloni,
coperture asportabili, strutture abbassate od allargate, strutture
rinforzate ecc.
2) Semplificazione delle procedure di omologazione per i
veicoli
rimorchiati delle categorie O3 e O4
Lett.Circ. 13 gennaio 2000, n. 47/M3/C1. Emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione. (per ulteriori disposizioni procedurali semplificative, circolare 4 novembre 2004, n. 4782/M360).
Premessa
A) Telai montati (codice di carrozzeria U0).
B) Veicoli carrozzati.
C) Veicoli per trasporto specifico in regime di temperatura controllata (A.T.P.).
D) Veicoli per trasporti specifici.
E) Veicoli ad uso speciale.
F) Veicoli eccezionali.
G) Norme generali valide per tutti i tipi di veicoli.
Al fine di razionalizzare la redazione del modello DGM405 e del facsimile della carta di circolazione si riportano qui di seguito le nuove modalità operative da utilizzare nell'espletamento della prassi omologativa dei veicoli in oggetto.
A) Telai montati (codice di carrozzeria U0).
I diversi interassi non danno luogo a lettere distintive, ma solo ad una annotazione nelle righe descrittive del tipo «il telaio montato è prodotto con il 1° interasse da ... a». Sulla dichiarazione di conformità del telaio deve essere riportato l'interasse effettivo del veicolo da inserire, in sede di collaudo, nell'apposito spazio eliminando la predetta riga descrittiva.
Le tare degli autotelai, benché tra loro diverse, non danno luogo a differenziazione della serie.
Quanto sopra indicato si applica solo per i veicoli aventi le stesse caratteristiche costruttive essenziali.
Nella pagina del mod. DGM405 relativa alle norme per la visita e prova del veicolo carrozzato figurano:
- la larghezza massima della carrozzeria,
- la posizione di montaggio della barra paraincastro,
- l'altezza massima ammissibile per la carrozzeria,
- l'altezza massima baricentrica (solo per veicoli privi di ABS).
B) Veicoli carrozzati.
I veicoli diversi da quelli classificati per trasporto specifico e per uso speciale, sono identificati dai seguenti codici carrozzeria:
F0 - Furgone
F1 - Furgone ribaltabile (da specificare nelle righe descrittive se posteriore, laterale o trilaterale)
F2 - Furgone con sponda caricatrice
P0 - Pianale
P2 - Pianale ribaltabile (da specificare nelle righe descrittive se posteriore, laterale o trilaterale)
P6 - Pianale con sponda caricatrice
K0 - Cassone
K3 - Cassone con sponda caricatrice
RC - Cassone ribaltabile posteriore
RD - Cassone ribaltabile laterale
RE - Cassone ribaltabile trilaterale.
C) Veicoli per trasporto specifico in regime di temperatura controllata (A.T.P.).
Si impiegano i seguenti codici di carrozzeria:
F4 - Furgone isotermico
F3 - Furgone isotermico con gruppo refrigerante
CI - Furgone isotermico con sponda posteriore caricatrice
CT - Furgone isotermico con gruppo refrigerante e sponda posteriore caricatrice
CS - Cisterna per trasporto merci commestibili.
Nelle righe descrittive della carta di circolazione è riportata una dicitura del tipo: «per trasporto specifico di derrate alimentari in regime di temperatura controllata con cassa isotermica (o struttura coibentata) e gruppo frigorifero sigla … (esempio: IN, FRA etc.) come da attestato A.T.P., parte integrante della carta di circolazione» oppure «per trasporto specifico di derrate alimentari in regime di temperatura controllata con cassa refrigerante sigla ... (esempio: RRC, RRB etc.) come da attestato A.T.P., parte integrante della carta di circolazione» oppure «per trasporto specifico di derrate alimentari in regime di temperatura controllata con cisterna isotermica sigla ... (esempio: IN, IR etc.) come da attestato A.T.P.» etc ... Sull'attestato nazionale od internazionale debbono essere riportati i dati di omologazione relativi alla cassa isotermica ed ai dispositivi termici. Non debbono più essere distinti in omologazione del veicolo allestito casse e dispositivi termici previsti in alternativa e che non modificano le caratteristiche di omologazione dello stesso.
Si ricorda che per questa tipologia di veicoli non devono essere riportate annotazioni relative al tipo specifico di merce trasportata.
Veicoli con attrezzature termiche non rispondenti alle norme A.T.P.
Si impiegano i seguenti codici di carrozzeria integrati dalla nota nelle righe descrittive di "cassa e/o gruppo non provato/i a norma A.T.P.":
F6 - Furgone coibentato
F5 - Furgone coibentato con gruppo frigorifero
C5 - Cisterna per trasporto merci commestibili (integrato nelle righe descrittive con la dicitura "per il trasporto specifico di liquidi alimentari; non provato a norma A.T.P." oppure "per il trasporto specifico di . . . . . . . . . . . . .; non provato a norma A.T.P.").
D) Veicoli per trasporti specifici.
Si impiegano di norma i seguenti codici di carrozzeria inserendo nelle righe descrittive le note necessarie per il rispetto di quanto previsto dall'art. 204 del regolamento del codice della strada:
FG - Furgone per il trasporto specifico di
KZ - Cassone attrezzato per trasporto specifico di
P3 - Pianale attrezzato per trasporto specifico di
CN - Cisterna (integrato nelle righe descrittive da: "per trasporto specifico di...")
CC - Telaio attrezzato per trasporto di containers (da specificare nelle righe descrittive "per trasporto specifico")
CS - Cisterna attrezzata per spurgo pozzi neri (da specificare nelle righe descrittive "per trasporto specifico")
CF - Cisterna orizzontale per trasporto granulati (da specificare nelle righe descrittive "per trasporto specifico")
C9 - Cisterne verticali per trasporto prodotti granulati e pulverulenti (da specificare nelle righe descrittive "per trasporto specifico").
Per i veicoli cisterna per trasporto specifico di merci pericolose si integra il codice CN riportando nelle righe descrittive le seguenti diciture:
"per trasporto specifico di merci pericolose, individuate dal modello MC452",
"per trasporto specifico di merci pericolose, individuate dal modello MC813".
E) Veicoli ad uso speciale.
Si impiegano i codici di carrozzeria:
F0, K0 e P0 integrati nelle righe descrittive dalla dicitura «per uso speciale attrezzato con .............» impiegando le definizioni previste dall'art. 204 del regolamento del codice della strada.
F) Veicoli eccezionali.
Si impiegano i seguenti codici di carrozzeria:
EZ - vedere annotazioni pag. veicolo eccezionale
EW - vedere annotazioni pag. veicolo eccezionale
EY - vedere annotazioni pag. veicolo eccezionale.
G) Norme generali valide per tutti i tipi di veicoli.
L'eventuale presenza di gru caricatrici viene riportata nelle righe descrittive con una frase del tipo: "con gru anteriore" o "con gru posteriore".
La presenza della sponda caricatrice non dà luogo all'annotazione nelle righe descrittive della carta di circolazione di altre caratteristiche proprie della sponda.
Si ricorda, inoltre, che sia le gru che le sponde, di nuova costruzione, debbono essere marcate in conformità a quanto prescritto dalla direttiva "macchine".
Per quanto riguarda il sistema antibloccaggio (ABS) dei veicoli è riportata una specifica annotazione solamente per gli impianti di categoria "A".
Non debbono essere effettuate differenziazioni (lettere distintive) per la presenza di assali autosterzanti o di assali sollevabili. In questi casi è sufficiente riportare un'annotazione del tipo "con 1° asse sollevabile", "con 3° asse sterzante".
Analogamente non debbono essere effettuate distinzioni per il tipo di sospensione.
Sul mod. D.G.M.405 e sul facsimile della carta di circolazione non debbono più essere riportati riferimenti a tabelle di normalizzazione o alla Convenzione T.I.R.
Sul mod. D.G.M.405 non debbono essere riportati elementi specifici riguardanti i dispositivi di protezione laterale e posteriore ed i dispositivi di illuminazione.
Per i dispositivi di frenatura è prevista una descrizione generale del sistema di frenatura di servizio e di stazionamento senza riportare i singoli elementi e la targhetta del correttore.
Analogamente per le sospensioni, gli organi di accoppiamento e gli organi di sollevamento degli assi è sufficiente una descrizione generale.
Nelle righe descrittive della carta di circolazione sono, inoltre, riportate le annotazioni necessarie per i riferimenti A.D.R.
In ogni caso, la scheda informativa deve essere redatta conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 98/14/CE, differenziando i diversi allestimenti.
Il fascicolo di omologazione deve contenere tutta la documentazione prevista dalle specifiche direttive comunitarie in vigore per l'omologazione del veicolo.
Ai fini del controllo su strada del parco circolante, si deve tenere presente che i documenti di circolazione non riporteranno più le indicazioni concernenti:
finestrature o vetrature, porte laterali o posteriori, centine e teloni, coperture asportabili, strutture abbassate od allargate, strutture rinforzate etc.
All'Ufficio INF 2 si richiede di mettere in atto tutte quelle procedure
necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni sopra emanate.
3) Capacità dei serbatoi di carburante installati sugli autoveicoli
- Circ. 26 maggio 2004, n. 1729/MOT2/C
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e (Per disposizioni semplificative delle procedure relative all'aggiornamento della carta di circolazione, cfr. circolare 4 novembre 2004, n. 4782/M360).
Con Lett.Circ. n. 280/M3/C2 del 24 febbraio 2000 e Lett.Circ. n. 47/M3/C1 del 13 gennaio 2000 relative alla semplificazione delle procedure di omologazione dei veicoli delle categorie N2, N3 e delle categorie O3, O4 sono state rese note le modalità operative da utilizzare nell'espletamento della prassi omologativa dei veicoli di cui trattasi, con l'intento di razionalizzarne i procedimenti.
Si è inteso in tal modo razionalizzare sia l'individuazione delle carrozzerie dei veicoli (riducendo il numero dei codici di carrozzeria), che uniformare le informazioni riportate nelle righe descrittive delle carte di circolazione, con la evidente finalità di limitarne la proliferazione.
Si rammenta che le citate disposizioni sono dirette sia alla fase inerente il rilascio dell'omologazione del tipo che a quella relativa all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (caso del cosiddetto esemplare unico).
Si ribadisce nuovamente l'esigenza di evitare annotazioni non strettamente indispensabili o che potrebbero avere effetto fuorviante in sede di accertamenti condotti sul veicolo da parte di organi di controllo.
Premesso quanto sopra esposto si richiama quanto riportato al 6° capoverso della lettera G) della citata Lett.Circ. n. 280/M3/C2 del 24 febbraio 2000 che recita: «Non viene, anche, riportata la capacità del serbatoio carburante», con riferimento alle annotazioni recate dalla carta di circolazione dell'autoveicolo.
A tale proposito giova ricordare che di norma le case costruttrici prevedono l'installazione, in alternativa, di uno o più serbatoi con capacità complessiva variabile e con limite invalicabile di:
- autoveicoli - capacità totale non superiore a 1.500 litri;
- rimorchi - capacità totale non superiore a 500 litri.
Il carburante è destinato esclusivamente all'alimentazione di attrezzature ausiliarie oltre i quali si rientra nel campo del trasporto in ADR (merci pericolose).
Sempre con l'intento di uniformare le informazioni riportate sui
documenti di circolazione è opportuno che gli uffici dell'Amministrazione, a
seguito di visita e prova per l'installazione di nuovi serbatoi non
annotino, sui documenti di circolazione altre informazioni al di fuori
dell'eventuale variazione della tara del veicolo.
4) Dispositivi di attacco meccanico dei trattori per semirimorchi
Circ. 26 maggio 2004, n. 1768/MOT2/C. Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, Direzione generale motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. (Per disposizioni semplificative delle procedure relative all'aggiornamento della carta di circolazione, cfr. circolare 4 novembre 2004, n. 4782/M360.
In relazione a vari quesiti, con i quali sono stati chiesti pareri circa le condizioni da osservare per l'installazione dei dispositivi in oggetto sugli autotelai destinati ad essere attrezzati quali trattori per semirimorchi, si ritiene opportuno riesaminare ed aggiornare le disposizioni impartite con la circolare prot. 1621.4230.0-B-046 del 26 luglio 1995.
Si rammenta preliminarmente che i dispositivi di attacco meccanico dei trattori per semirimorchi comprendono: le ralle e le loro piastre di appoggio oppure le ralle con le relative piastre integrate, oppure le ralle con supporti ancorati direttamente al telaio. L'omologazione di tale tipi di dispositivi è disciplinata dalla direttiva 94/20/CE.
Essi:
a) possono costituire parti integranti, se installati fin dall'origine, di trattori per semirimorchi. L'omologazione di un trattore per semirimorchi prevede di norma, in alternativa, una o più tipi di piastre di appoggio ed una o più tipi di ralle, compatibili con le caratteristiche strutturali e geometriche del veicolo;
b) possono essere installati su un autotelaio destinato ad essere attrezzato quale trattore per semirimorchi, ovvero su di un trattore per semirimorchi in sostituzione dei dispositivi già presenti, se ne è garantita la compatibilità con le caratteristiche strutturali e geometriche del veicolo.
Si fa osservare che le condizioni, che permettono il corretto abbinamento tra veicolo e dispositivi di attacco meccanico, interessano sostanzialmente quattro parametri, i primi due di natura strutturale e gli altri due di natura geometrica:
- D = forza teorica di riferimento per la forza orizzontale tra il veicolo trattore ed il semirimorchio;
- U = carico verticale massimo ammesso dalla ralla;
- G = valore dell'avanzamento della ralla rispetto all'asse posteriore che può comprendere un intervallo di valori (min÷max);
- H = altezza della ralla (min÷max).
A tale proposito si rammenta che sulla targhetta di identificazione, posta su ogni ralla e piastra (se omologata separatamente) sono riportati, oltre ovviamente al tipo ed al numero di omologazione delle stesse, anche i valori dei parametri D ed U inerenti gli specifici tipi di dispositivo.
Premesso quanto sopra esposto si evidenzia che qualunque trattore per semirimorchi o autotelaio destinato ad essere attrezzato quale trattore per semirimorchi è o deve essere dotato di dispositivi di attacco meccanico omologati, caratterizzati da valori di D ed U, compatibili con i valori dei corrispondenti parametri attribuiti in fase di omologazione al veicolo e rispondenti ai valori G ed H prescritti per lo stesso veicolo.
È opportuno, anche rammentare che:
- un trattore per semirimorchi omologato è evidentemente dotato fin dall'origine di piastra di appoggio e di ralla rispondenti alle prescrizioni di cui al punto precedente. In questo caso non è prevista alcuna operazione di verifica dell'idoneità dei tipi dei dispositivi, ne della loro corretta installazione, in quanto essi risultano parti del veicolo verificate in fase di omologazione dello stesso;
- un autotelaio destinato ad essere attrezzato quale trattore per semirimorchi deve essere oggetto di installazione di piastra di appoggio e di ralla, rispondenti alle stesse prescrizioni citate nel punto precedente. In questo caso è invece richiesta l'operazione di verifica della idoneità dei tipi di dispositivi e della loro corretta installazione; analoga operazione di verifica è prevista nel caso di sostituzione dei dispositivi di attacco meccanico in un trattore per semirimorchio ovvero di variazione dei valori geometrici (G e/o H) in un trattore per semirimorchio qualora questi risultino diversi da quelli riportati sulla carta di circolazione e comunque autorizzati da specifico nulla osta rilasciato dal costruttore.
Tale operazione è subordinata alla osservanza delle prescrizioni tecniche di merito fornite dal costruttore dell'autotelaio o del trattore, nonché dalle condizioni previste dalle norme vigenti (dichiarazione dell'officina relativa alla installazione degli stessi a regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni impartite dal costruttore).
A completamento si informa che:
- la dichiarazione di conformità di un trattore per semirimorchi non deve più riportare alcun dato relativo alla ralla;
- la carta di circolazione di un trattore per semirimorchi non deve più riportare nelle annotazioni il tipo di ralla installata, ma esclusivamente i valori dei parametri: D, U, minimi; G ed H min÷max attribuiti al veicolo in fase di omologazione o approvazione dell'esemplare unico. Ne consegue che non è più indispensabile che la carta di circolazione di un trattore per semirimorchio riporti il valore reale dell'avanzamento ralla.
La circolare prot. 1621.4230.0-B-046 del 26 luglio 1995 è abrogata.
All'ufficio MOT4 si chiede di mettere in atto la procedura necessaria per
la corretta applicazione delle disposizioni sopra emanate al fine di poter
attuare la stampa della carta di circolazione di un trattore per
semirimorchi senza l'obbligo di indicare un unico valore dell'avanzamento
della ralla.
5) Aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli
destinati al
trasporto di merci. Disposizioni semplificative
Circ. 4 novembre 2004, n. 4782/M360, Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione generale motorizzazione.
Con lettera circolare n. 280/M3/C2 del 24 febbraio 2000 e lettera circolare n. 47/M3/C1 del 13 gennaio 2000 si è inteso razionalizzare le procedure di omologazione dei veicoli delle categorie N2, N3 e 03, 04 riducendo i codici delle carrozzerie.
Con la circolare n. 1729/MOT2/C del 26 maggio 2004 sono state diramate norme semplificative applicabili anche al parco circolante in ordine alla installazione sugli autoveicoli e sui rimorchi di uno o più serbatoi di carburante con capacità totale massima rispettivamente di 1500 litri e 500 litri; in particolare si è disposto che in sede di visita e prova per l'applicazione di nuovi serbatoi venga annotata sui documenti di circolazione soltanto l'eventuale variazione della tara.
Altre norme esemplificative concernenti "Dispositivi di attacco meccanico dei trattori per semirimorchi" hanno costituito argomento della circolare n. 1768/MOT2/C del 26 maggio 2004.
Con la presente vengono dettate disposizioni finalizzate a semplificare ulteriormente le procedure relative all'aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli in circolazione.
Pertanto: ove su un veicolo destinato al trasporto di merci vengano applicate strutture destinate ad assicurare una ottimale e razionale sistemazione del carico al fine di «evitarne la caduta o la dispersione» (articolo 164, comma 1 del Codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 1992) non si dovrà dare corso ad aggiornamento della carta di circolazione. Di tale installazione - il cui peso è da ricomprendersi nella portata del veicolo - è totalmente responsabile sotto ogni profilo, e quindi anche ai fini della sicurezza della circolazione e della conformità a norma, l'intestatario del documento di circolazione o comunque chi abbia titolo a disporre del veicolo stesso.
Le presenti disposizioni pongono perciò riferimento a strutture tipo sovrasponde, centinature, tendonature, portelloni posteriori, cavalletti, selle e simili (si chiarisce che tale elencazione ha valenza meramente esemplificativa). Non afferiscono invece a quegli allestimenti che comportino la sostituzione delle carrozzerie originali, o il loro incisivo rimaneggiamento (applicazione di gru caricatrice, di sponda montacarichi, e simili): a quegli allestimenti cioè che comportino la stampa di un nuovo documento di circolazione previa visita e prova.
Le presenti disposizioni hanno decorrenza immediata.
6) Lunghezza massima autoarticolati e autotreni.
(Quesito prot. n.
1235/B40 del 10 febbraio 2004).
Circ. 6 maggio 2004, n. 1488/Segr. - Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, e per i sistemi informativi e statistici, Direzione generale della motorizzazione, e della sicurezza del trasporto terrestre.
È stato posto allo Scrivente un quesito, concernente l'oggetto, dall'Ufficio provinciale di Verona, in merito a possibili discrepanze tra quanto previsto dalla direttiva 97/27/CE, recepita con D.M. 14 novembre 1997 ("Attuazione della direttiva 97/27/CE del 22 luglio 1997 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE", pubblicato nella Gazz. Uff. 6 maggio 1998, n. 103), e l'art. 216 del regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992). Si riporta a seguire uno stralcio del medesimo quesito:
«Come noto, la direttiva 97/27/CE, pesi e misure, al punto 2.4.1, impone che nella lunghezza del veicolo non vengano conteggiati vari dispositivi, tra cui le rampe di accesso di lunghezza non superiore ai 200 mm, e parimenti la quota b del rimorchio o semirimorchio, deve essere misurata sempre omettendo i citati dispositivi (punto 7.3.1.4.2). Non essendo esplicitamente indicato, si chiede se tali dispositivi debbano omettersi anche nella misura totale del veicolo, di cui all'art. 216 del regolamento del codice della strada (....)».
In relazione alla problematica su esposta, si fa presente quanto segue.
Per quanto riguarda la lunghezza massima di autoarticolati ed autotreni, non si rinviene a parere dello scrivente alcuna dissintonia tra il dettato della direttiva 97/27/CE - punto 2.4.1 - e le condizioni imposte dall'art. 216 del Regolamento di esecuzione del codice della strada.
Ove infatti alla locuzione "parte posteriore" impiegata nei punti 1) e 2) dello stesso art. 216 di volta in volta con riferimento al semirimorchio negli autoarticolati, ed al rimorchio od alla motrice dei veicoli combinati, sia, come naturalmente deve essere, attribuito il significato di piano ortogonale all'asse longitudinale del veicolo e tangente l'estremità posteriore del mezzo che tagli comunque fuori le eventuali rampe posteriori per una sporgenza da tale piano non superiore a 200 mm, la coerenza tra le due norme è ovviamente del tutto garantita.
Stante d'altronde la posizione gerarchicamente sovraordinata delle direttiva, appare chiaro come nella eventuale misurazione totale di un veicolo combinato debba in primo luogo escludersi l'eccedenza delle eventuali rampe posteriori sul rimorchio, e poi dal calcolo dell'interdistanza tra la parte posteriore della motrice e la parte anteriore del rimorchio l'eventuale quota d'ingombro delle rampe posteriori sulla motrice stessa.
Si segnala comunque che il valore di 200 mm è stato aumentato a 300 mm dalla direttiva 2003/19/CE, recepita con D.M. 12 settembre 2003( "Recepimento della direttiva 2003/19/CE del 21 marzo 2003 della Commissione che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle masse ed alle dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi", pubblicato nella Gazz. Uff. 7 novembre 2003, n. 259); valore il cui rispetto sarà obbligatorio in sede di omologazione a partire dal 1° ottobre 2004.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che
legge per conoscenza, vorrà diramare tali chiarimenti, se ritenuto
necessario, a tutti gli Organi preposti al controllo dei veicoli su strada.
7) Impianti per l'alimentazione dei motori degli autoveicoli
con gas di
petrolio liquefatto (GPL) o con gas naturale (CNG).
Circ. 15 marzo 2005, n. 579/MOT2/B - Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione generale per la motorizzazione.
In merito ad alcune richieste di chiarimenti, pervenute recentemente circa l'obbligo di eseguire la prova di tenuta delle tubazioni (cosiddetta prova idraulica) negli impianti citati in oggetto, si forniscono le seguenti informazioni.
La citata prova fu introdotta nella legislazione nazionale dall'art. 351 del Regolamento di esecuzione del previgente Codice della strada, emanato nell'anno 1959 (D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420). . La prescrizione trovava la sua ratio nel sistema normativo all'epoca vigente che non prevedeva, per le tubazioni per l'adduzione di gas compresso, alcuna forma di approvazione che garantisse la sicurezza dell'impianto in relazione a prefissate sollecitazioni massime.
L'avvento di nuove norme internazionali sull'argomento, recepite nella legislazione nazionale, ha però profondamente modificato il quadro di riferimento.
L'adozione di tubazioni omologate in relazione alle disposizioni recate dal regolamento UN/ECE n. 67/2001 (per il GPL), e dal regolamento UN/ECE n. 110 (per il CNG) rende, evidentemente, non più indispensabile l'effettuazione della prova idraulica sulle tubazioni medesime.
In merito all'argomento è comunque opportuno fornire alcune schematizzazioni:
a) per quanto concerne gli impianti per l'alimentazione con GPL, stante il carattere obbligatorio della normativa internazionale, che prevede l'omologazione delle relative tubazioni ai sensi del predetto regolamento UN/ECE n. 67, la prova idraulica sulle tubazioni non è più ricorrente;
b) per quanto concerne gli impianti per l'alimentazione con CNG, per i quali sono facoltativamente applicabili le disposizioni recate dal regolamento UN/ECE n. 110, (oltre naturalmente a quelle previste dalla normativa nazionale), si possono distinguere due casi:
- tubazioni non omologate, per le quali vigono ancora le disposizioni del previgente Codice della strada che prescrivono l'esecuzione della prova idraulica;
- tubazioni omologate ai sensi del predetto regolamento, per le quali la prova idraulica non è più indispensabile.
Nel caso di impianti che utilizzano tubazioni omologate, la voce "D -
Prova idraulica" contenuta nel modello di dichiarazione dell'allestitore,
riportato negli allegati III alla Lett.Circ. n. 1671/4102 del 22 maggio 2001
(per il GPL) e circolare n. 4043/MOT2/C del 21 novembre 2002 (per il
CNG), farà riferimento ad una verifica sull'impianto, effettuata
dall'allestitore medesimo, mediante l'utilizzazione di appositi strumenti,
finalizzata a rilevare che in fase di esercizio non si verifichino
fuoriuscite di gas.
8) Veicoli dotati di sovrastruttura intercambiabile (carrozzeria: cassone, furgone, pianale, ecc.)
scarrabile posteriormente con esclusione dei veicoli per il trasporto di materie pericolose, con
sistemi di lavoro
approvati in conformità a norme CE.
Lett.Circ. Min. trasporti 9 agosto 2000, n. 1403/M3/C2
(Per chiarimenti e aggiornamenti in materia, circolare 17 gennaio 2002, n. 4788/MOT2/B, e circolare 1 agosto 2002, n. 3133/MOT2/C).
1. Premessa - Campo di applicazione.
Con la presente circolare si aggiornano le disposizioni dettate in materia di approvazione (omologazione o accertamento dei requisiti d'idoneità alla circolazione) dei veicoli allestiti con una attrezzatura tale da consentire lo scarramento posteriore della carrozzeria intercambiabile con o senza sistema di ribaltamento posteriore.
Ai sensi della cosiddetta direttiva "macchine" (D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459), tutte le attrezzature non connesse alla funzione di spostamento del veicolo sono considerate macchine e sono conseguentemente regolamentate dalla stessa direttiva. Compito precipuo degli Uffici di questa Amministrazione è esclusivamente quello di garantire il rispetto della sicurezza del veicolo allestito in relazione alla fase del trasporto.
2. Norme per l'allestimento dell'attrezzatura di scarramento.
L'attrezzatura preposta allo scarramento della carrozzeria deve rispondere a quanto prescritto dalla già citata direttiva "macchine". In relazione a tale specifico argomento, l'Ufficio incaricato delle verifiche deve limitarsi a riscontrare l'apposizione del prescritto marchio CE sull'attrezzatura. Si sottolinea che, in questo caso, poiché le attrezzature vengono fissate al telaio del veicolo dal fabbricante dell'attrezzatura o dal fabbricante del telaio o da altra officina allestitrice, l'assemblatore rappresenta la persona che la direttiva designa come "il fabbricante" ed è responsabile delle procedure di certificazione della conformità ai requisiti essenziali per le attrezzature installate sul veicolo.
Ai fini, invece, della sicurezza per la circolazione stradale, deve essere presentata una dichiarazione per il rispetto delle norme dettate dai costruttori dei telai dei veicoli, se l'allestimento è realizzato da un costruttore diverso da quello del telaio, con particolare riguardo al sistema di ancoraggio della sovrastruttura.
Gli elementi di bloccaggio della sovrastruttura, se adottano sistemi assimilabili al trasporto di contenitori mediante blocchi d'angolo (twist-lock), devono essere verificati utilizzando le condizioni di carico ed i coefficienti di sicurezza contenuti nella lettera circolare n. 2464/4240/A del 30 dicembre 1999 e nella lettera circolare n. 398/M3/C2 del 16 marzo 2000. Per sistemi di bloccaggio diversi da quelli precedentemente citati, si applicano i criteri di verifica della scienza delle costruzioni utilizzando le modalità di calcolo ed i coefficienti di sicurezza minimi previsti nella lettera circolare n. B074/MOT del 20 ottobre 1999.
Le relazioni di calcolo, presentate a corredo delle domande di omologazione/approvazione sono acquisite agli atti di questa Amministrazione che, di conseguenza, non procede all'approvazione dei progetti restando il progettista, che firma le calcolazioni, unico responsabile delle stesse. Compito precipuo dell'Amministrazione è quello di verificare che la documentazione presentata comprenda i previsti elaborati.
In detta relazione devono, anche, essere riportate:
a) la lunghezza massima ammessa per la sovrastruttura in relazione a:
- rispetto dei limiti di massa per ogni asse,
- manovrabilità secondo quanto previsto nella direttiva 97/27/CE,
- dispositivi d'illuminazione e segnalazione visiva,
- alloggiamento targa,
- posizione della protezione antincuneamento posteriore;
b) la larghezza massima ammessa della sovrastruttura compatibile con i dispositivi retrovisori e dispositivi d'illuminazione e segnalazione visiva;
c) per veicoli privi di dispositivo antibloccaggio ABS, l'altezza massima ammessa per il baricentro del carico della sovrastruttura ai fini della verifica della corretta ripartizione della frenatura sugli assi del veicolo;
d) la verifica della tara minima e delle masse minime sugli assi del veicolo senza sovrastruttura per la circolazione su strada del veicolo privo della sovrastruttura stessa;
e) i dati tecnici ed identificativi del veicolo interessato dall'allestimento. Si ricorda che l'installazione della sovrastruttura deve essere tale da non comportare l'applicazione dell'art. 164 del codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (sistemazione del carico sui veicoli eccedenti i limiti di sagoma).
3. Norme per l'approvazione del veicolo scarrabile
Nell'ambito della procedura di approvazione (come definita al punto 1) del veicolo scarrabile, si richiama l'attenzione sulle verifiche:
- della tara del veicolo (che deve intendersi priva della sovrastruttura intercambiabile);
- delle dimensioni massime della sovrastruttura;
- delle masse sugli assi;
- della manovrabilità del veicolo.
Il veicolo può essere presentato a visita e prova privo della sovrastruttura; in tal caso le verifiche di ingombro massimo debbono essere effettuate sulla base delle massime dimensioni di carrozzabilità dichiarate nella relazione tecnica.
Sulla carta di circolazione, deve essere riportata la seguente dicitura: "Veicolo dotato di dispositivo di scarramento (se presente), fabbrica ..... tipo ..... di sovrastrutture intercambiabili. Dimensioni massime del veicolo con la sovrastruttura intercambiabile ... m di lunghezza, ... m di larghezza. È ammessa la circolazione del veicolo privo di sovrastruttura".
Pertanto non ricorre più l'obbligo di riportare i dati distinti delle diverse strutture intercambiabili (carrozzeria: cassone, furgone, pianale, ecc.) compatibili con il sistema di scarramento e di bloccaggio.
Il veicolo, privo della struttura intercambiabile, deve possedere tutti i requisiti per poter circolare su strada.
Qualora sia richiesto il riconoscimento della classificazione quale mezzo d'opera, si deve verificare che la tara del veicolo, privo di sovrastruttura intercambiabile, sia non inferiore al 75% del valore previsto dalla lettera d) dell'Appendice III dell'articolo 10 del Regolamento del Codice della strada.
Il codice di carrozzeria da impiegare per tali veicoli è SL "Scarrabile" ».
(Il presente paragrafo 3. è stato così sostituito dalla circolare 29 novembre 2004, n. 4502/MOT2/C, emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
4. Norme per la costruzione delle sovrastrutture intercambiabili.
Ai fini della sicurezza della circolazione, la sovrastruttura intercambiabile deve essere opportunamente dimensionata; tale requisito si ritiene soddisfatto per le sovrastrutture costruite e certificate secondo norme di unificazione UIC od ISO o DIN; le certificazioni e le revisioni periodiche di tali contenitori sono valide senza ulteriori incombenze.
Le sovrastrutture di tipo non unificato devono essere identificate a cura del costruttore e, se del caso, marcate CE. L'utilizzatore è responsabile per il corretto impiego della sovrastruttura e per la manutenzione della stessa.
Le sovrastrutture possono anche rispondere alla normativa ATP; in questo caso le stesse devono anche essere omologate a norme ATP ed il conseguente attestato verrà rilasciato con riferimento al numero d'identificazione della sovrastruttura.
L'Amministrazione non procede all'approvazione della sovrastruttura né alla revisione periodica della stessa tranne nei casi previsti da specifiche normative (norme UIC, ISO, DIN, ATP ecc.).
5. Disposizioni abrogate.
Le circolari e lettere ministeriali:
- circolare n. 136/81 del 20 novembre 1981,
- circolare n. 2256/4203/2° A106 del 24 novembre 1981,
- circolare n. 101/80 del 11 ottobre 1980,
- circolare n. 0581 del 3 aprile 1982,
- circolare n. 664/4203/2L-B033 del 1° giugno 1987,
- circolare n. 1456/4203L B080 del 4 agosto 1990,
- circolare n. 1773/4203/2° A098 del 2 agosto 1983,
- circolare n. 2710/4360(6) del 12 settembre 1994,
- circolare n. 0595/4203/2° del 15 aprile 1982,
9) Veicoli dotati di sovrastruttura intercambiabile (carrozzeria:
cassone, furgone, pianale, ecc.) scarrabile posteriormente con esclusione
dei veicoli per il trasporto di materie pericolose, con sistemi di lavoro
approvati in conformità a norme CE". Lett.Circ. n. 1403/M3/C2 del 9
agosto 2000, "
Oggetto: Circ. Min. infrastrutture trasporti 29 novembre 2004, n. 4502/MOT2/C.
Con la lettera circolare in oggetto e successive circolari di modifica sono state fornite disposizioni finalizzate all'omologazione o all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione dei veicoli di cui trattasi. Detti veicoli, com'è noto, sono caratterizzati dall'essere costituiti fondamentalmente da una struttura dedicata, permanentemente ancorata al telaio del veicolo, tramite la quale è possibile effettuare lo scarramento della sovrastruttura.
Con la presente circolare si aggiornano le disposizioni della precitata lettera circolare per tenere conto di alcuni tipi di dispositivi di scarramento che risultano essere solidali non più al telaio del veicolo, bensì alla stessa sovrastruttura intercambiabile.
Per quanto sopra detto si ritiene necessario sostituire il 3° paragrafo della Lett.Circ. n. 1403/M3/C2 del 9 agosto 2000 con il seguente:
«3. Norme per l'approvazione del veicolo scarrabile
Nell'ambito della procedura di approvazione (come definita al punto 1) del veicolo scarrabile, si richiama l'attenzione sulle verifiche:
- della tara del veicolo (che deve intendersi priva della sovrastruttura intercambiabile);
- delle dimensioni massime della sovrastruttura;
- delle masse sugli assi;
- della manovrabilità del veicolo.
Il veicolo può essere presentato a visita e prova privo della sovrastruttura; in tal caso le verifiche di ingombro massimo debbono essere effettuate sulla base delle massime dimensioni di carrozzabilità dichiarate nella relazione tecnica.
Sulla carta di circolazione, deve essere riportata la seguente dicitura: "Veicolo dotato di dispositivo di scarramento (se presente), fabbrica ..... tipo ..... di sovrastrutture intercambiabili. Dimensioni massime del veicolo con la sovrastruttura intercambiabile ... m di lunghezza, ... m di larghezza. È ammessa la circolazione del veicolo privo di sovrastruttura".
Pertanto non ricorre più l'obbligo di riportare i dati distinti delle diverse strutture intercambiabili (carrozzeria: cassone, furgone, pianale, ecc.) compatibili con il sistema di scarramento e di bloccaggio.
Il veicolo, privo della struttura intercambiabile, deve possedere tutti i requisiti per poter circolare su strada.
Qualora sia richiesto il riconoscimento della classificazione quale mezzo d'opera, si deve verificare che la tara del veicolo, privo di sovrastruttura intercambiabile, sia non inferiore al 75% del valore previsto dalla lettera d) dell'Appendice III dell'articolo 10 del Regolamento del Codice della strada.
Il codice di carrozzeria da impiegare per tali veicoli è SL "Scarrabile" ».
Sono abrogate le seguenti circolari:
circolare n. 4788/MOT2/B del 17 gennaio 2002;
circolare n. 2421/MOT2/C del 18 giugno 2002;
circolare n. 3133/MOT2/C del 1 agosto 2002.
10) Immissione in circolazione di veicoli oggetto di confisca
o facenti
parte di massa fallimentare.
Circ. 15 settembre 2004, n. 3575/M360/MOT3 - Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri e per i Sistemi informativi e statistici, Direzione generale motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre.
Com'è noto a codesti Uffici, da tempo si è posta una questione interpretativa concernente l'immissione in circolazione di veicoli oggetto di confisca o provenienti da massa fallimentare tenuto conto che, nelle more del perfezionamento dell'acquisto, in molti casi i veicoli stessi non risultano rispondenti alle direttive comunitarie vigenti al momento della richiesta di immatricolazione.
Al riguardo, questa sede ha avuto modo di ribadire, anche confortata da pareri espressi dall'Avvocatura generale dello Stato, che la questione non concerne i veicoli già immatricolati in Italia o in un altro Paese della U.E., poiché si tratta di veicoli già dichiarati idonei alla circolazione in base alle norme comunitarie "illo tempore" vigenti.
Il problema, invece, si è posto con riguardo ai veicoli mai immatricolati, attesa la perentorietà dei termini fissati dalle norme comunitarie in tema di prima immissione in circolazione, che non consentono l'immatricolazione di veicoli che non siano rispondenti alle direttive vigenti al momento della richiesta dell'immatricolazione stessa.
A tale ultimo proposito, atteso che il decorso dei termini è normalmente riconducibile non già all'inerzia dei richiedenti l'immatricolazione bensì al protrarsi nel tempo delle procedure fallimentari o di confisca e delle successive procedure di alienazione, lo scrivente Dipartimento ha ritenuto opportuno sottoporre al Consiglio di Stato la questione interpretativa in parola.
Ciò premesso, si porta a conoscenza che il Consiglio di Stato ha reso il proprio parere nell'adunanza della Sezione seconda del 19 maggio 2004, pervenuto a questa sede il 17 agosto u.s., con il quale ha innanzitutto manifestato di condividere la posizione assunta da questo Dipartimento in merito ai veicoli che risultino già immatricolati.
Pertanto, resta confermato che nulla osta alla reimmatricolazione dei veicoli già immatricolati in Italia, ovvero alla nazionalizzazione di veicoli già immatricolati in un altro Paese della U.E., che siano stati acquistati a seguito di confisca o di fallimento, rispetto ai quali risulta irrilevante la loro non rispondenza alle direttive comunitarie vigenti al momento della richiesta di reimmatricolazione o di nazionalizzazione.
Viceversa, con riguardo ai veicoli mai immessi in circolazione ed anch'essi acquistati a seguito di confisca o fallimento, il Consiglio di Stato ha chiaramente evidenziato che «la peculiare forma di acquisto non appare assolutamente sufficiente, in assenza di una normativa ad hoc, per introdurre un regime speciale derogatorio della disciplina tecnica comunitaria."; conseguentemente, non ha ritenuto "ipotizzabile l'immissione in circolazione di veicoli non rispondenti alle prescrizioni vigenti al momento della richiesta di prima immatricolazione».
Si segnala quindi la necessità che gli utenti interessati verifichino preventivamente se il veicolo oggetto di acquisto non sia mai stato immesso in circolazione anteriormente alla confisca o alla acquisizione alla massa fallimentare e, conseguentemente, sia rispondente alle direttive comunitarie che ne consentono la prima immatricolazione in Italia.
Al fine di assicurare la massima diffusione dei chiarimenti forniti, si
fa presente che la presente circolare sarà pubblicata sul sito Internet
"http://www.infrastrutturetrasporti.it".
11) Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore
(art. 72 del Codice della Strada) - Modifiche costruttive
(art. 78 del Codice della
Strada). Chiarimenti e disposizioni operative.
Circ. 6 aprile 2004, n. 40008023 - Emanata dal Ministero dell'Interno, Dipartimento di pubblica sicurezza.
1. Luci blu in sostituzione di quelle omologate.
2. Alettoni, spoiler, minigonne.
3. Finale della marmitta omologata.
4. Luci rosse a led anteriori scorrevoli.
5. Limite massimo di ribassamento dell'autovettura.
Facendo seguito alle innumerevoli richieste di chiarimenti in merito alle problematiche in oggetto indicate, si trasmettono le seguenti disposizioni operative:
1. Luci blu in sostituzione di quelle omologate.
Sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti (articolo 151 del Codice della Strada e normative C.E.E.), non consentite e perciò sanzionabili, ai sensi dell'articolo 78 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), con relativo ritiro della carta di circolazione per l'invio alla M.C.T.C. per una revisione straordinaria al fine di accertare se le luci abusivamente installate siano state rimosse, mentre il loro uso è altresì sanzionabile ai sensi articolo 153, comma 9, del Codice della Strada.
Luci blu (o altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci contemplate dall'art. 151 del Codice della Strada. Sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 72 del Codice della Strada, anche se non vengono usate (€ 343,00 di verbale).
2. Alettoni, spoiler, minigonne.
Non essendo elencate tra le caratteristiche costruttive o funzionali indicate nell'appendice V del titolo III, sezione I (articolo 227 del Regolamento), non sono soggette ad aggiornamento della carta di circolazione possono essere installate (analogamente ai portapacchi, centine rimovibili, porta biciclette, porta sci, ecc.) a cura e sotto l'esclusiva responsabilità del conducente purché non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano efficacemente ancorate, non presentino bordi appuntiti o taglienti.
3. Finale della marmitta omologata.
Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purché omologati e accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e la rumorosità della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo (misurata in decibel, al numero di giri previsto). Tali dispositivi non sono da indicare sulla carta di circolazione.
4. Luci rosse a led anteriori scorrevoli.
Vale integralmente quanto esposto al punto 1 circa l'installazione e/o uso.
5. Limite massimo di ribassamento dell'autovettura.
Le direttive comunitarie non prevedono un'altezza minima da terra della parte inferiore delle autovetture. Perciò l'assetto degli autoveicoli in generale non è determinabile dalla carta di circolazione, ma dalle schede di omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi sui rilassamenti vistosi.
Tali rilassamenti comportano la sostituzione, non ammessa delle sospensioni.
In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) trattasi effettivamente di modifica, ricorrono le sanzioni contemplate nell'articolo 78 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) con ritiro della carta di circolazione per l'invio alla M.C.T.C.
Sarà quindi necessario che, in caso di eventuale presunta irregolarità di
un veicolo, il personale operante si limiti ad una reazione di servizio più
chiara e dettagliata possibile per consentire agli uffici verbali di
svolgere i necessari accertamenti presso la M.C.T.C.
12) Certificato di approvazione per veicoli nuovi di fabbrica completati
in più fasi.
Circ. 21 maggio 2004, n. 2197/M368/MOT3 - Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Com'è noto, l'art. 236 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, concernente "modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione ed aggiornamento della carta di circolazione" prescrive che, ove un veicolo sia stato modificato da più Ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti sia stato richiesto dall'Allestitore il rilascio del certificato di approvazione, la visita e prova è effettuata dall'Ufficio provinciale del D.T.T. competente territorialmente in relazione alla sede della Ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia.
Ove trattisi, invece, di veicoli nuovi di fabbrica - generalmente autotelai - oggetto di modifiche o completamento in più fasi da parte di più allestitori, la norma (art. 76, comma 7, C.d.S.) prescrive soltanto che ciascun allestitore è tenuto a rilasciare, per la parte di propria competenza, idonea certificazione di origine che deve essere accompagnata dal certificato di conformità o di origine dell'autotelaio. Nulla è specificato in ordine alla competenza e alle modalità del rilascio del certificato di approvazione del veicolo completato, e tale mancata indicazione provoca comportamenti spesso disomogenei: alcuni Uffici provinciali, infatti, esigono il certificato di approvazione per ogni singolo stadio.
Al fine, quindi, di conseguire uniformità di procedure su tutto il territorio nazionale, non ravvisando alcuna ostatività di ordine tecnico ad operare in materia con analoghi criteri per veicoli sia nuovi che già immatricolati, si ritiene che la medesima procedura prevista dal citato art. 236 del Regolamento per i veicoli già in circolazione possa applicarsi anche per i veicoli nuovi di fabbrica.
Pertanto, i veicoli nuovi di fabbrica, soggetti ad allestimenti o modifiche successive da parte di più allestitori, qualora non richiesto il certificato di approvazione per singola fase, saranno sottoposti ad unica visita e prova presso l'Ufficio provinciale del D.T.T. competente territorialmente in relazione alla sede dell'Allestitore che ha operato l'ultimo intervento.
Le disposizioni recate con la presente hanno decorrenza immediata.
Circ. 30 settembre 2004, n. 335/M361 Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione generale per la motorizzazione.
Com'è noto, con circolare n. 104 del 31 maggio 1995, concernente "pneumatici per equipaggiamento di autovetture e relativi rimorchi: riconoscimento delle marcature equivalenti", sono state fornite, tra l'altro, indicazioni sull'equipaggiamento dei pneumatici per marcia su neve.
In particolare, nel riportare alcune esemplificazioni di ammissibilità, è stato ritenuto possibile l'equipaggiamento dei veicoli con pneumatici per marcia su neve per una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione.
Tuttavia, la circostanza che alcuni costruttori di autoveicoli indicano in sede di omologazione, tra le varie misure alternative di pneumatici, conseguentemente annotate sulla carta di circolazione, alcune specifiche per marcia su neve, ha creato dubbi interpretativi sia in sede di controlli su strada che in occasione della revisione periodica.
Accade, ad esempio, che sulla carta di circolazione siano indicati i seguenti pneumatici in alternativa:
195/65 R 15 91 H - 205/55 R 16 91 V e 205/55 R16 91 H (M + S).
Tale tipo di annotazione è spesso interpretata in maniera restrittiva, nel senso che sono ritenuti ammissibili, per marcia su neve, solamente le misure di pneumatici specificatamente indicate a tale scopo che, nell'esempio, corrisponderebbero a 205/55 R16 91H (M+S).
Tutto ciò premesso, confermando i contenuti della circolare sopra
richiamata, si precisa che eventuali indicazioni specifiche di pneumatici di
marcia su neve non escludono la possibilità di equipaggiare gli autoveicoli
con tali tipi di pneumatici, contrassegnati dalla marcatura M + S (o, anche,
MS, M-S, M&S) e con indice di velocità non inferiore a "Q", corrispondenti
ad una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione.
14) Pneumatici per veicoli eccezionali per massa.
Circ. 11 febbraio 2005, n. 208/MOT2/B Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione generale per la motorizzazione.
È stato chiesto all'Ufficio scrivente se è ancora ammissibile accettare, per i veicoli eccezionali per massa, dichiarazioni dei fabbricanti dei pneumatici, attestanti caratteristiche tecniche diverse da quelle ricavabili dai codici di marcatura.
Si premette che i veicoli eccezionali per massa non rientrano nel campo di applicazione della normativa comunitaria per i pneumatici (direttiva 92/23/CEE, da ultimo modific. dalla direttiva 2001/43/CE).
Si rileva, altresì, che la lettera circolare n. 1638/M3/C1 del 4 ottobre 2000, relativa all'inammissibilità ad accettare, da parte degli Uffici dell'Amministrazione, dichiarazioni attestanti caratteristiche tecniche difformi da quanto rilevabile dai codici di marcatura degli stessi pneumatici, non riguarda i veicoli eccezionali per massa ma, esclusivamente, i veicoli delle catg. M, N ed O così come definiti dalla direttiva quadro sui veicoli (direttiva 70/156/CEE, da ultimo modif. dalla 2001/116/CE)
Ciò premesso, si ritiene ammissibile accettare, per i veicoli eccezionali per massa, le dichiarazioni attestanti valori di carico correlate con opportuni limiti massimi di velocità del veicolo e pressione interna dei pneumatici.
È del tutto evidente che in tale ultimo caso è necessario riportare nelle
righe descrittive della carta di circolazione, oltre alle consuete
informazioni sulle caratteristiche dei pneumatici, anche il nome del
fabbricante.
15) Veicoli immatricolati autocarro - Trasporto persone
(Circ. 6 agosto 2004, n. 300/A/1/34115/108/68, Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
Si fa riferimento alla nota n. 11590 del 21 giugno 2004, concernente la possibilità del trasporto di persone con veicoli classificati come autocarri; al riguardo si ritiene utile fornire un panorama per quanto possibile ampio della disciplina dei trasporto mediante autocarro.
La circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia avviene sulla base delle direttive europee recepite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che si occupano di definire le caratteristiche tecniche e funzionali dei mezzi e dei loro singoli componenti, consentendo a ciascuno degli Stati di rilasciare l'omologazione europea per i prototipi dei mezzi e dei loro componenti quale certificazione della corrispondenza degli stesi alle prescrizioni contenute nelle direttive.
L'Italia non può non definire autocarro ciò che tecnicamente è considerato tale in sede di omologazione europea, ma può - e lo sta facendo con l'articolo 82 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - definire la destinazione di uso del mezzo in funzione delle caratteristiche tecniche di classificazione, restringendo le possibilità di impiego del veicolo rispetto alle potenzialità di uso che lo stesso potrebbe sostenere.
La scomparsa da qualche tempo della categoria di veicolo per il trasporto promiscuo (cioè per il trasporto non contemporaneo dì persone e di cose) ha determinato in sede europea l'assimilazione di tali mezzi alla categoria delle autovetture (MI) per privilegiare la destinazione d'uso del trasporto di persone, e non a quella degli autocarri (NI): quest'ultima non consente il trasporto di persone (tranne di coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci e nel numero massimo fissato dalla carta di circolazione), la prima invece consente il trasporto di cose, sia pure nel rispetto delle regole di carico del mezzo ed in modo da tutelare l'incolumità dei soggetti trasportali.
La rilevanza giuridica dell'effettiva destinazione d'uso del veicolo è sottolineata anche dai legislatore fiscale che fissa tasse automobilistiche (c.d. tassa di proprietà) di entità differente, in particolare più elevate se il veicolo e destinalo al trasporti di persone.
Pertanto, nel caso in cui un autocarro venga destinato al trasporto dì persone, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 82 del Codice della Strada, il proprietario viene raggiunto dal verbale di contestazione dell'Agenzia delle entrate per l'applicazione della sanzione amministrativa, oltre al tributo evaso, prevista dalla legge n. 27 del 1978.
La possibilità di utilizzare autocarri per il trasporto di persone è
prevista dall'articolo 82 del Codice della Strada solo per casi eccezionali
previa autorizzazione del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
16) Inquadramento dei veicoli in circolazione dalla categoria M1 alla categoria N1
Circ. Min. infrastrutture e trasporti 4 agosto 2005, n. 4114/M368 - Procedure per l'inquadramento dei veicoli in circolazione dalla categoria M1 alla categoria N1 e viceversa.
Premesse
1. Inquadramento di un veicolo dalla categoria M1 a quella N1 con omologazione nazionale di riferimento.
2. Inquadramento di un veicolo dalla categoria M1 a quella N1 senza riferimento ad un'omologazione nazionale.
3. Inquadramento di un veicolo dalla categoria N1 a quella M1.
Casi particolari
Note finali
Note introduttive
Com'è noto, con circolare n. 1570/M368 del 23 marzo 2005 questa Direzione generale ha inteso definire le procedure di inquadramento dei veicoli di massa massima a pieno carico sino a 3,5 t, già immatricolati, in una categoria diversa da quella originaria: sostanzialmente rinnovando le disposizioni emanate con le pregresse ed abrogate circolari.
Sulla base dell'esperienza acquisita ed in particolare delle osservazioni e dei pareri espressi in materia dagli Uffici periferici del Dipartimento, si è ravvisata l'opportunità di riproporre i contenuti della citata circolare con alcune modifiche ed integrazioni.
Premesse
La vigente classificazione dei veicoli, riferita alle loro caratteristiche costruttive, individua:
- i veicoli della categoria M1: veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- i veicoli della categoria N1: veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote e massa massima non superiore a 3,5 t.
Come più volte in precedenza argomentato, la categoria di appartenenza di un veicolo ad una delle suddette categorie è determinata dal costruttore al momento della richiesta di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione. Lo stesso costruttore ne dimostra la rispondenza alle direttive comunitarie particolari ovvero, laddove previsto, alle norme nazionali.
L'appartenenza di un veicolo ad una determinata categoria consegue, quindi, alla progettazione e alla costruzione dello stesso in conformità alle direttive particolari, aventi ambiti di applicazione differenziati a seconda della relativa categoria d'appartenenza. Com'è noto, l'elenco delle prescrizioni applicabili alle diverse categorie dei veicoli è riportato nella direttiva n. 70/156/CEE e successive modifiche ed integrazioni (direttiva n. 92/53/CEE, direttiva n. 98/14/CEE e direttiva n. 2001/116/CE).
Con particolare riferimento agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e di salvaguardia ambientale, in linea di principio l'inquadramento in una categoria diversa da quella originaria è da ritenersi ammissibile alla condizione che il veicolo modificato risulti conforme a tutte le direttive particolari e alle norme nazionali vigenti, al momento stesso dell'allestimento, per la categoria nella quale è richiesto l'inquadramento.
Tuttavia, fatti salvi alcuni aspetti particolari, si ritiene che, per lo specifico argomento, la rispondenza a ciascuna delle direttive particolari per la categoria N1 possa essere surrogata dalla rispondenza alle corrispondenti direttive per la categoria M1; non è ammissibile il contrario.
Tutto ciò premesso, sottolineando che la presente circolare è diretta solo alle modifiche che non riguardano la struttura portante del veicolo, ma unicamente l'allestimento interno (ad esempio variazione del numero dei posti e protezione del carico), si riportano di seguito i casi e le condizioni disciplinati dalla presente circolare.
1. Inquadramento di un veicolo dalla categoria M1 a quella N1 con omologazione nazionale di riferimento.
L'operazione si fonda sulla verifica della similitudine del veicolo alla corrispondente versione autocarro dotata di omologazione nazionale di riferimento. La similitudine riguarda, in particolare, il tipo di carrozzeria, il numero e l'ubicazione delle porte, il numero e la distribuzione dei posti, il posizionamento della paratia, con esclusione di altri elementi quali il motore o la catena cinematica. È appena il caso di osservare che piccole variazioni delle dimensioni esterne (dovute generalmente ad elementi di contorno della carrozzeria, quali paraurti, passaruote, ecc.) non costituiscono elemento ostativo al richiesto inquadramento, in quanto non inficiano il concetto di morfologia del veicolo.
Nella domanda di aggiornamento della carta di circolazione, presentata presso l'Ufficio Motorizzazione Civile (UMC) competente in relazione alla sede dell'allestitore che ha eseguito i lavori (art. 236, comma 1 del Regolamento di esecuzione del codice della strada), oltre alla dichiarazione dei lavori a regola d'arte rilasciata dallo stesso allestitore, deve essere fornito, a cura del costruttore del veicolo, un attestato, firmato dal responsabile tecnico della fabbrica, che indichi l'omologazione nazionale di riferimento alla quale il veicolo, individuato con numero di telaio, nell'allestimento in categoria N1, è ricondotto.
In sede di visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione, effettuata a norma dell'art. 78 del C.d.S., deve essere verificato, tra l'altro, che la paratia sia correttamente installata (D.M. 25 marzo 1996, n. 326), nonché il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b), punto 1, lettera C, allegato II, della direttiva n. 2001/116/CE, richiamate in nota [1] Si precisa, a tal proposito, che le masse da prendere in considerazione sono quelle riscontrate al momento della visita e prova.
Al veicolo modificato deve essere attribuita una massa complessiva pari al valore minore tra la massa complessiva del veicolo originario in categoria M1 e quella del veicolo assunto a riferimento. Inoltre, nell'inquadramento nella categoria N1, l'eventuale massa rimorchiabile del veicolo originariamente inquadrato in categoria M1, va confermata per il veicolo trasformato secondo la tabella seguente:
| Veicolo M1 originario | Veicolo N1 di riferimento | Veicolo N1 trasformato |
| Massa rimorchiabile | Massa rimorchiabile attribuibile |
| 1 | 0 | N1R | 0 |
| 2 | M1R | 0 | 0 |
| 3 | M1R | N1R | Valore minore tra M1R e N1R |
M1R: Massa rimorchiabile del veicolo M1 originario.
N1R: Massa rimorchiabile del veicolo N1 dotato di omologazione presa a riferimento.
___________
[1] a) il numero dei posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a 6; un "posto a sedere" è determinato dalla presenza sul veicolo di ancoraggi "accessibili" dei sedili, dove per accessibili s'intendono gli ancoraggi che possono essere utilizzati. Per evitare che gli ancoraggi risultino "accessibili", il costruttore ne deve impedire materialmente l'uso, ad esempio coprendoli con piastre saldate o altri dispositivi fissi simili che non possono essere rimossi con gli attrezzi normalmente in uso.
b) P - (M+Nx68) > Nx68
con
P = massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;
M = massa in ordine di marcia (tara);
N = numero dei posti escluso quello del conducente.
2. Inquadramento di un veicolo dalla categoria M1 a quella N1 senza riferimento ad un'omologazione nazionale.
La procedura è applicabile unicamente ai veicoli che abbiano carrozzeria originaria "AF" multiuso oppure "AC" familiare. È sottinteso, pertanto, che i veicoli oggetto di modifica siano dotati di omologazione rilasciata in base alle disposizioni della direttiva n. 98/14/CE o successive modifiche ed integrazioni (i veicoli non conformi a dette disposizioni non potranno essere oggetto di allestimento secondo quanto previsto al presente paragrafo).
Alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione, presentata presso l'UMC competente in relazione alla sede dell'allestitore che ha eseguito i lavori, debbono essere tra l'altro allegati:
- dichiarazione dei lavori eseguiti a regola d'arte, rilasciata dall'allestitore, contenente una chiara descrizione delle modifiche effettuate;
- relazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato, relativa alla verifica ponderale di tutte le possibili combinazioni di carico [2]. Le verifiche dovranno essere effettuate in relazione alle masse massime ammissibili sui singoli assi del veicolo originario.
In sede di visita e prova della carta di circolazione, effettuata a norma dell'art. 78 del C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992), deve essere verificato, oltre alla rispondenza del veicolo a quanto riportato nella relazione tecnica, che la paratia sia correttamente installata (D.M. 25 marzo 1996, n. 326), nonché il rispetto delle condizioni richiamate in nota [1]. Si precisa, a tal proposito, che le masse da prendere in considerazione sono quelle riscontrate al momento della visita e prova.
Qualora venisse richiesto il riconoscimento della massa rimorchiabile per il veicolo trasformato, potrà confermarsi come limite massimo, ove esistente, quella del veicolo di categoria M1 in trasformazione, purché compatibile con le previste condizioni di carico del veicolo inquadrato nella categoria N1. Pertanto qualora il veicolo M1 originario non disponga di una massa rimorchiabile non potrà del pari esserne attribuita alcuna al veicolo N1 trasformato.
Il veicolo oggetto di modifiche, pur variando la tara, mantiene inalterata la massa complessiva a pieno carico.
Si specifica, infine, che la procedura descritta al presente paragrafo può essere applicata anche per i veicoli, originariamente inquadrati nella categoria M1 e aventi carrozzeria "AF" o "AC", per i quali esiste la corrispondente versione autocarro dotata di omologazione nazionale di riferimento.
____________
[1] a) il numero dei posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a 6; un "posto a sedere" è determinato dalla presenza sul veicolo di ancoraggi "accessibili" dei sedili, dove per accessibili s'intendono gli ancoraggi che possono essere utilizzati. Per evitare che gli ancoraggi risultino "accessibili", il costruttore ne deve impedire materialmente l'uso, ad esempio coprendoli con piastre saldate o altri dispositivi fissi simili che non possono essere rimossi con gli attrezzi normalmente in uso.
b) P - (M+Nx68) > Nx68
con
P = massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;
M = massa in ordine di marcia (tara);
N = numero dei posti escluso quello del conducente.
[2] Con riferimento alla massa del veicolo in ordine di marcia (massa del veicolo scarico carrozzato, compreso conducente, ruota di scorta e carburante al 90%), le combinazioni di carico da considerare sono le seguenti:
1. tutti i posti occupati (75 Kg per ogni passeggero) e carico utile uniformemente distribuito nel vano di carico;
2. tutti i posti occupati, struttura di traino senza carico sulla sfera e rimanente carico utile uniformemente distribuito nel vano di carico;
3. tutti i posti occupati, struttura di traino, carico sulla sfera e rimanente carico utile uniformemente distribuito nel vano di carico.
I casi 2 e 3 vanno considerati se al veicolo è attribuita una massa rimorchiabile.
3. Inquadramento di un veicolo dalla categoria N1 a quella M1.
La procedura è applicabile unicamente ai veicoli già immatricolati nella categoria M1 e successivamente inquadrati nella categoria N1 a seguito di aggiornamento della carta di circolazione per cambio di categoria.
L'operazione consiste, pertanto, in un ripristino della configurazione originaria del veicolo in categoria M1.
Nella domanda di aggiornamento della carta di circolazione deve essere, tra l'altro, allegata una dichiarazione, rilasciata dall'officina che ha effettuato i lavori, attestante dettagliatamente i lavori effettuati per il suddetto ripristino e l'esecuzione a regola d'arte degli stessi.
In sede di visita e prova, effettuata a norma dell'art. 78 del C.d.S. presso il competente UMC, deve essere verificato, tra l'altro, il ripristino degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dei sedili (ove ricorra).
Casi particolari
Le richieste di nazionalizzazione di veicoli provenienti dall'estero, dotati di documento di circolazione valido al momento della cessazione dalla circolazione nel paese di provenienza e che, in tale paese, siano stati oggetto di trasformazione dalla categoria M1 in N1, debbono essere trattate secondo una delle procedure descritte ai paragrafi 1 e 2.
Pertanto, se trattasi di veicoli aventi originariamente carrozzeria AF o AC, L'UMC in sede di visita e prova deve verificare il ricorrere delle condizioni riportate in nota [1] e il rispetto dei pesi massimi sugli assi. Non dovrà essere richiesta alcuna relazione tecnica.
Se trattasi, invece, di veicoli dotati originariamente di carrozzeria diversa da quelle di cui al precedente capoverso deve essere richiesto l'attestato di rispondenza di cui al secondo capoverso del paragrafo 1, rilasciato dal costruttore o dal legale rappresentante in Italia od ancora dall'Ente certificatore notificato dallo Stato estero.
In sede di visita e prova deve essere comunque verificato il ricorrere delle condizioni di cui alla nota [1].
La procedura di cui al paragrafo 3 è applicabile anche ai veicoli uso speciale ufficio, originariamente immatricolati nella categoria M1.
____________
[1] a) il numero dei posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a 6; un "posto a sedere" è determinato dalla presenza sul veicolo di ancoraggi "accessibili" dei sedili, dove per accessibili s'intendono gli ancoraggi che possono essere utilizzati. Per evitare che gli ancoraggi risultino "accessibili", il costruttore ne deve impedire materialmente l'uso, ad esempio coprendoli con piastre saldate o altri dispositivi fissi simili che non possono essere rimossi con gli attrezzi normalmente in uso.
b) P - (M+Nx68) > Nx68
con
P = massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;
M = massa in ordine di marcia (tara);
N = numero dei posti escluso quello del conducente.
Note finali
In fase di aggiornamento della carta di circolazione, l'originario codice di immatricolazione/numero di omologazione deve essere variato in relazione all'operazione di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (cosiddetto unico esemplare) e nelle righe descrittive deve essere riportata l'omologazione originaria.
In sede di prima immatricolazione i veicoli omologati devono essere classificati nella categoria risultante dalla dichiarazione o dal certificato di conformità che accompagna gli stessi e pertanto non è consentito il cambio di destinazione o l'incremento dei posti contestualmente al rilascio della carta di circolazione.
È abrogata la precedente circolare n. 1570/M368 del 23 marzo 2005 nonché tutte le disposizioni precedenti eventualmente in contrasto con la presente.
V. pure