Codice
Art. 40. Segnali orizzontali.
1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare
la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili
indicazioni per particolari comportamenti da seguire.
2. I segnali orizzontali si dividono in:
a) strisce longitudinali;
b) strisce trasversali;
c) attraversamenti pedonali o ciclabili;
d) frecce direzionali;
e) iscrizioni e simboli;
f) strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta
riservata;
g) isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;
h) strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto
pubblico di linea;
i) altri segnali stabiliti dal regolamento.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le
continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano
il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue
delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.
4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne un’altra discontinua;
in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla destra di quella discontinua,
la possibilità di oltrepassarle.
5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale
il conducente ha l’obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni
semaforiche o il segnale di «fermarsi e dare precedenza» o il segnale di «passaggio
a livello» ovvero un segnale manuale del personale che espleta servizio di polizia
stradale.
6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale
il conducente ha l’obbligo di arrestare il veicolo, se necessario, per rispettare
il segnale «dare precedenza».
7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni, i
colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali stradali orizzontali, nonché
le loro modalità di applicazione.
8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le
discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le
altre norme di circolazione. È vietato valicare le strisce longitudinali continue,
tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una discontinua.
9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai
veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che debbono
effettuare una sosta di emergenza.
10. È vietata:
a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia
continua;
b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio
di corsia;
c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.
11. In corrispondenza degli attraversamenti
pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno
iniziato l’attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti
dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti
ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche
alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono
essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità
degli attraversamenti stessi
.
Giurisprudenza
non riportata
Regolamento
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137. (Art. 40 Cod. Str.) Disposizioni generali sui segnali orizzontali.
1. Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da
renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o
con fondo stradale bagnato; nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche
avverse possono essere utilizzati materiali particolari.
2. I segnali orizzontali sono usati da soli, con autonomo valore prescrittivo
quando non siano previsti altri specifici segnali, ovvero per integrare altri
segnali.
3. I segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali antisdrucciolevoli
e non devono sporgere più di 3 mm dal piano della pavimentazione. In caso di
strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da
spessori di strato di 1,5 mm, il deflusso dell'acqua deve essere garantito mediante
interruzioni delle stesse (1).
4. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di antiscivolosità e di
durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di
misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico
approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica (2).
5. I colori dei segnali orizzontali sono i seguenti:
a) bianco,
b) giallo,
c) azzurro,
d) giallo alternato con il nero.
Il loro impiego è specificato per ogni categoria di segnali negli articoli seguenti;
possono essere adottati i colori della segnaletica verticale quando i relativi
segnali vengono ripetuti sulla pavimentazione.
6. Nessun altro segnale è consentito sulle carreggiate stradali all'infuori
di quelli previsti dalle presenti norme; per indicazioni connesse a manifestazioni
su strada o competizioni sportive, i segnali dovranno essere realizzati con
materiale asportabile e rimossi prima del ripristino della normale circolazione.
7. I segnali orizzontali devono essere mantenuti sempre efficienti: in caso
di rifacimento della pavimentazione stradale, devono essere ripristinati nei
tempi tecnici strettamente necessari. La mancanza dei segnali orizzontali, in
caso di riapertura al traffico deve essere opportunamente segnalata con il prescritto
segnale verticale.
8. I segnali orizzontali, quando non siano più rispondenti allo scopo per il
quale sono stati eseguiti, devono essere rimossi o sverniciati, con idonee tecniche
esecutive tali da evitare, anche con il trascorrere del tempo, confusione con
i nuovi segnali. Le superfici dalle quali è stata rimossa la segnaletica non
devono scostarsi sostanzialmente, per quanto riguarda la loro rugosità, tonalità
cromatica e caratteristiche di riflessione, dalla superficie stradale circostante.
Il deflusso dell'acqua superficiale non deve essere ulteriormente ostacolato
(3).
-----------
(1) Periodo aggiunto dall'art. 86, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U.
4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 86, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 86, D.P.R. 16 settembre
1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
138. (Art. 40 Cod. Str.) Strisce longitudinali.
1. Le strisce longitudinali servono per separare i sensi di marcia o le corsie
di marcia, per delimitare la carreggiata ovvero per incanalare i veicoli verso
determinate direzioni; la larghezza minima della strisce longitudinali, escluse
quelle di margine, è di 15 cm per le autostrade e per le strade extraurbane
principali, di 12 cm per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento
ed urbane di quartiere e 10 cm per le strade locali (1).
2. Le strisce longitudinali si suddividono in:
a) strisce di separazione dei sensi di marcia;
b) strisce di corsia;
c) strisce di margine della carreggiata;
d) strisce di raccordo;
e) strisce di guida sulle intersezioni.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue (fig. II.415);
le lunghezze dei tratti e degli intervalli delle strisce discontinue, nei rettilinei,
sono stabilite nella seguente tabella:
|
Tipo di |
Tratto |
Intervallo |
Ambito di |
|
a |
4,5 |
7,5 |
Per separazione dei sensi di marcia e delle
corsie di marcia nei tratti con velocità di progetto superiore a 110 km/h
|
|
b |
3,0 |
4,5 |
Per separazione dei sensi di marcia e delle
corsie di marcia nei tratti con velocità di progetto tra 50 e 110 km/h
|
|
c |
3,0 |
3,0 |
Per separazione dei sensi di marcia e delle
corsie di marcia nei tratti con velocità non superiore a 50 km/h o in
galleria |
|
d |
4,5 |
1,5 |
Per strisce di preavviso dello approssimarsi
di una striscia continua |
|
e |
3,0 |
3,0 |
Per delimitare le corsie di accelerazione
e decelerazione |
|
f |
1,0 |
1,0 |
Per strisce di margine, per interruzione
di linee continue in corrispondenza di accessi laterali o di passi carrabili
|
|
g |
1,0 |
1,5 |
Per strisce di guida sulle intersezioni |
|
h |
4,5 |
3 |
Per strisce di separazione delle corsie reversibili
|
4. In curva, gli intervalli delle strisce di tipo
«a» e «b», di cui alla tabella del comma 3, possono essere ridotti in funzione
dei raggi di curvatura fino alla lunghezza del tratto. Particolare cura deve
essere posta nella riverniciatura delle linee discontinue affinché i nuovi segmenti
coincidano il più possibile con quelli vecchi, in modo da apparire chiari e
nitidi, senza possibilità di errore (2).
5. L'estesa di una striscia continua non deve essere inferiore a 30 m, salvo
il caso in cui due intersezioni successive siano così ravvicinate da non consentire
tale lunghezza o in caso di raccordo con le linee di arresto (3).
6. Il tracciamento delle strisce longitudinali è obbligatorio su tutti i tipi
di strade, ad eccezione delle strade non dotate di pavimentazione idonea alla
posa delle strisce, mentre è facoltativo su quelle locali.
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(1) Comma così modificato dall'art. 87, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Periodo aggiunto dall'art. 87, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U.
4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Comma così modificato dall'art. 87, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
139. (Art. 40 Cod. Str.) Strisce di separazione dei sensi di marcia.
1. La separazione dei sensi di marcia si realizza mediante una o due strisce
longitudinali affiancate di colore bianco e di uguale larghezza; la distanza
tra le due strisce affiancate deve essere non inferiore alla larghezza di una
di esse.
2. La striscia di separazione dei sensi di marcia deve essere continua:
a) sulle carreggiate con una corsia per senso di marcia, allorché non si voglia
consentire l'occupazione, neppure momentanea, della corsia adiacente per il
sorpasso (1);
b) in prossimità delle intersezioni a raso;
c) nelle zone di attestamento;
d) in prossimità degli attraversamenti pedonali e di quelli ciclabili;
e) in prossimità di tratti stradali in cui la visibilità è ridotta, come nelle
curve e sui dossi;
f) in prossimità dei passaggi ferroviari a livello;
g) in prossimità delle strettoie.
3. Lungo le curve, sui dossi e nelle strettoie, non disciplinate con senso unico
alternato, la striscia continua di separazione dei sensi di marcia deve avere
lunghezza tale da impedire l'occupazione della corsia adiacente, per tutto il
tratto in cui la visibilità non è sufficiente.
4. Due strisce affiancate, di cui una continua ed una discontinua, devono essere
impiegate allorché uno dei due sensi di marcia dispone di una distanza di visibilità
ridotta (figg. da II.416
a II.424),
ovvero per consentire la possibilità di sorpasso ai veicoli in uscita dalle
aree di intersezione (fig. II.425);
la lunghezza di tali strisce affiancate non deve essere inferiore a 30 m.
5. Nel caso di due strisce affiancate, di cui una continua ed una discontinua,
la striscia continua non impedisce al conducente, che ha effettuato un sorpasso
consentito, di riprendere la sua posizione normale sulla carreggiata.
6. Due strisce affiancate continue devono essere tracciate per separare i sensi
di marcia nei seguenti casi:
a) nelle strade a carreggiata unica a due o
più corsie per senso di marcia (fig. II.426);
b) quando due o più corsie nello stesso senso di marcia sono delimitate da strisce
continue (fig. II.426);
c) quando la separazione dei sensi di marcia non coincide con l'asse della carreggiata;
d) quando si predispone uno spartitraffico, anche senza apposito manufatto,
per conferire maggiore sicurezza alla circolazione distanziando i due sensi
di marcia; in questo caso, se lo spazio tra le due strisce è superiore a 50
cm, esso dovrà essere evidenziato con le zebrature di cui all'articolo 150,
comma 2.
7. In presenza di sistemi di regolazione del traffico con corsie reversibili,
le strisce di separazione delle corsie sono discontinue, del tipo «h» di cui
alla tabella dell'articolo 138, comma 3, e i conducenti possono effettuare il
cambio di corsia solo se autorizzati dalla apposita segnaletica semaforica.
8. In tutti gli altri casi non previsti dal presente articolo le strisce di
separazione dei sensi di marcia devono essere discontinue.
9. Le strisce continue possono essere interrotte in corrispondenza di strade
o accessi laterali, sempre che sia garantita una sufficiente visibilità per
le manovre di attraversamento o di svolta.
10. Le strisce longitudinali continue, connesse a strisce trasversali, che servono
a delimitare gli stalli di sosta, possono essere sorpassate per la effettuazione
delle manovre connesse con la sosta.
11. Per preavvisare i conducenti dell'approssimarsi di una striscia longitudinale
continua di separazione dei sensi di marcia, si possono adottare strisce longitudinali
discontinue del tipo «d», di cui alla tabella dell'articolo 138, comma 3.
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(1) Lettera così modificata dall'art. 88, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
140. (Art. 40 Cod. Str.) Strisce di corsia.
1. Il modulo di corsia, inteso come distanza tra gli assi delle strisce che
delimitano la corsia, è funzione della sua destinazione, del tipo di strada,
del tipo di veicoli in transito e della sua regolazione; il modulo va scelto
tra i seguenti valori: 2,75 m - 3 m - 3,25 m - 3,5 m - 3,75 m; mentre per le
corsie di emergenza il modulo va scelto nell'intervallo tra 2 e 3,5 m.
2. Negli attestamenti delle intersezioni urbane il modulo di corsia può essere
ridotto a 2,5 m, purché le corsie che adottano tale modulo non siano percorse
dal trasporto pubblico o dal traffico pesante.
3. La larghezza delle corsie di marcia lungo le strade deve essere mantenuta
il più possibile costante, salvo che in prossimità delle intersezioni o in corrispondenza
dei salvagenti posti sulle fermate dei tram; in curva deve essere realizzato
idoneo allargamento in funzione del tipo di veicoli in transito e del raggio
di curvatura.
4. Nelle zone di attestamento, in prossimità delle intersezioni, le strisce
di separazione delle corsie di marcia devono essere continue, nel tratto immediatamente
precedente la striscia di arresto, per una lunghezza minima di 30 m.
5. Le strisce di corsia delle strade con diritto di precedenza possono essere
prolungate all'interno delle aree di intersezione, purché tracciate in modo
discontinuo; tuttavia le strisce di corsia non possono essere prolungate all'interno
delle aree di intersezione, qualora esistano le strisce di guida di cui all'articolo
143.
6. Le corsie riservate, qualora non protette da elementi in elevazione sulla
pavimentazione, sono separate dalle altre corsie di marcia mediante due strisce
continue affiancate, una bianca di 12 cm di lunghezza ed una gialla di 30 cm,
distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato
della corsia riservata (fig. II.427/a).
7. Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in elevazione sulla
pavimentazione, sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue
affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm distanziate
tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della pista
ciclabile (fig. II.427/b).
141. (Art. 40 Cod. Str.) Strisce di margine della carreggiata.
1. I margini della carreggiata sono segnalati con strisce di colore bianco.
2. Le strisce di margine sono continue in corrispondenza delle corsie di emergenza
e delle banchine;
esse possono essere realizzate nei tratti di strada in cui vige il divieto di
sosta.
3. Le strisce di margine sono discontinue in corrispondenza di una strada con
obbligo di dare precedenza, di diramazioni, di corsie di accelerazione e decelerazione,
di piazzole o zone di sosta e di passi carrabili
(fig. II.428/a, II.428/b,
II.428/c).
4. La larghezza minima delle strisce di margine è di 25 cm per le autostrade
e le strade extraurbane principali, ad eccezione delle rampe, di 15 cm per le
rampe delle autostrade e delle strade extraurbane principali, per le strade
extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e di 12
cm per le strade locali (1).
5. Le strisce di margine delle autostrade e delle strade extraurbane principali,
nelle zone di nebbia o in quelle in cui si verificano frequenti condizioni atmosferiche
avverse, possono essere dotate di elementi in rilievo che producono un effetto
sonoro o inducono una vibrazione sul veicolo, per avvertire il conducente della
sua posizione rispetto al margine della carreggiata; tale accorgimento può essere
adottato tutte le volte che sia ritenuto necessario. In tale caso lo spessore
della striscia, compresi gli elementi in rilievo, può raggiungere 6 mm. Sia
i materiali da utilizzare per la costruzione degli elementi a rilievo, che il
profilo degli stessi, sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei
lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale
(2).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 89, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 89, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
142. (Art. 40 Cod. Str.) Strisce di raccordo.
1. Le strisce di raccordo sono strisce continue oblique di colore bianco e vanno
usate in dipendenza di variazioni della larghezza della carreggiata utilizzabile
dal traffico, o delle corsie.
2. L'inclinazione delle linee di raccordo rispetto all'asse stradale non deve
superare il 5% per le strade urbane di quartiere e per le strade locali e il
2% per tutti gli altri tipi di strade, fatti salvi i casi in cui ciò risultasse
impossibile per la presenza di intersezioni
a monte (fig. II.429).
3. Le strisce di raccordo possono delimitare zone della carreggiata dalle quali
si voglia escludere il traffico; in tal caso queste zone possono essere visualizzate
mediante zebratura.
4. Le strisce di raccordo per far divergere il traffico da ostacoli o isole
posti entro la carreggiata devono essere realizzati come indicato in figura
II.430.
143. (Art. 40 Cod. Str.) Strisce di guida sulle intersezioni.
1. Le strisce di guida sulle intersezioni sono del tipo «g», di cui alla tabella
dell'articolo 138, comma 3, sono curve, discontinue, di colore bianco e possono
essere tracciate nelle aree di intersezione per guidare i veicoli in manovra
secondo una corretta traiettoria (figg. II.431/a
e II.431/b).
2. Le strisce di guida sulle intersezioni possono essere tracciate altresì per
indicare i limiti dell'ingombro in curva dei tram.
144. (Art. 40 Cod. Str.) Strisce trasversali.
1. Le strisce trasversali, o linee di arresto, sono continue o discontinue e
di colore bianco; quelle continue hanno larghezza minima di 50 cm e vanno usate
in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate, degli attraversamenti pedonali
semaforizzati ed in presenza del segnale fermarsi e dare precedenza (figg.
II.432/a,
II.432/b, II.432/c);
quelle discontinue vanno usate in presenza del segnale dare precedenza.
2. La linea di arresto deve essere tracciata con andamento parallelo all'asse
della strada principale, di massima sulla soglia dell'intersezione e, comunque,
in posizione tale da consentire agevolmente le manovre di svolta; deve essere
tracciata, inoltre, in posizione tale che il conducente possa, se necessario,
fermarsi in tempo utile prima di tale linea ed avere la visuale più ampia possibile
sui rami della intersezione, tenuto conto delle esigenze di movimento degli
altri veicoli e dei pedoni. La linea non deve essere tracciata in presenza di
corsie di accelerazione.
3. La linea di arresto deve collegare il margine della carreggiata con la striscia
longitudinale di separazione dei sensi di marcia ovvero, nei sensi unici, con
l'altro margine della carreggiata. Per le strade prive di salvagente od isola
spartitraffico, la linea deve essere raccordata con la striscia longitudinale
continua per una lunghezza non inferiore a 25 m e a 10 m, rispettivamente fuori
e dentro i centri abitati.
4. La linea di arresto, in presenza del segnale dare precedenza, è costituita
da una serie di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il conducente
obbligato a dare la precedenza; tali triangoli hanno una base compresa tra 40
e 60 cm ed un'altezza compresa tra 60 e 70 cm (fig.
II.433). In particolare: base 60 ed
altezza 70 cm su strade di tipo C e D; base 50 e altezza 60 cm su strade di
tipo E; base 40 e altezza 50 su strade di tipo F. La distanza tra due triangoli
è pari a circa la metà della base (1).
5. Sulle intersezioni regolate mediante segnali semaforici, la linea di arresto
deve essere tracciata prima dell'attraversamento pedonale ad una distanza di
1 m dal limite di questo (fig. II.431/a).
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(1) Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 90, D.P.R. 16 settembre
1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
145. (Art. 40 Cod. Str.) Attraversamenti pedonali.
1. Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante
zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli,
di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane
di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza delle strisce e degli
intervalli è di 50 cm (fig. II.434).
2. La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere comunque commisurata
al flusso del traffico pedonale.
3. In presenza del segnale fermarsi e dare precedenza l'attraversamento pedonale,
se esiste, deve essere tracciato a monte della linea di arresto, lasciando uno
spazio libero di almeno 5 m; in tal caso i pedoni devono essere incanalati verso
l'attraversamento pedonale mediante opportuni sistemi
di protezione (fig. II.435).
4. Sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la visibilità, da
parte dei conducenti, nei confronti dei pedoni che si accingono ad impegnare
la carreggiata, gli attraversamenti pedonali possono essere preceduti, nel verso
di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella
di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di
visibilità. Su tale striscia è vietata la sosta (fig.
II.436).
146. (Art. 40 Cod. Str.) Attraversamenti ciclabili.
1. Gli attraversamenti ciclabili devono essere previsti solo per garantire la
continuità delle piste ciclabili nelle aree di intersezione.
2. Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati sulla carreggiata mediante
due strisce bianche discontinue, di larghezza di 50 cm; con segmenti ed intervalli
lunghi 50 cm; la distanza minima tra i bordi interni delle due strisce trasversali
è di 1 m per gli attraversamenti a senso unico e di 2 m per gli attraversamenti
a doppio senso (fig. II.437). In caso
di attraversamento ciclabile contiguo a quello pedonale è sufficiente evidenziare
con la striscia discontinua solo la parte non adiacente l'attraversamento pedonale
(1).
3. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 145, comma 4, sulle strade ove
è consentita la sosta, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti,
nei confronti dei velocipedi che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli
attraversamenti ciclabili possono essere preceduti, nel verso di marcia dei
veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo
151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità. Su tale
striscia è vietata la sosta (2).
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(1) Periodo aggiunto dall'art. 91, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U.
4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 91, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
147. (Art. 40 Cod. Str.) Frecce direzionali.
1. Sulle strade aventi un numero sufficiente di corsie per consentire la preselezione
e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione, le corsie da
riservare a determinate manovre, devono essere contrassegnate a mezzo di frecce
direzionali di colore bianco.
2. Le frecce direzionali sono:
a) freccia destra per le corsie specializzate per la svolta a destra;
b) freccia diritta per le corsie specializzate per l'attraversamento diretto
dell'intersezione per confermare il senso di marcia sulle strade a senso unico;
c) freccia a sinistra per le corsie specializzate per la svolta a sinistra;
d) freccia a destra abbinata a freccia diritta per le corsie specializzate per
la svolta a destra e l'attraversamento diretto dell'intersezione;
e) freccia a sinistra abbinata a freccia diritta per le corsie specializzate
per la svolta a sinistra e l'attraversamento diretto dell'intersezione;
f) freccia di rientro.
3. Le dimensioni delle frecce si diversificano in funzione del tipo di strada
su cui vengono applicate e sono stabilite nelle figure II.438/a,
II.438/b, II.438/c
e II.438/d.
4. Le frecce direzionali possono essere tracciate anche per segnalare le direzioni
consentite o quelle vietate (fig. II.439).
5. La posizione delle frecce all'interno delle corsie è stabilita in figura
II.440.
6. La punta delle frecce tracciate in prossimità di una linea di arresto deve
distare dal bordo di questa almeno 5 m.
7. L'intervallo longitudinale tra più frecce uguali, ripetute lungo la stessa
corsia, non deve essere inferiore a 10 m; il numero delle frecce da ripetere
deve essere commisurato alla lunghezza delle zone di preselezione e di attestamento.
148. (Art. 40 Cod. Str.) Iscrizioni e simboli.
1. Iscrizioni e simboli possono essere tracciati sulla pavimentazione esclusivamente
allo scopo di guidare o regolare il traffico. Per le iscrizioni devono essere
impiegati i caratteri alfanumerici di cui alle tabelle
II.26/a, II.26/b,
II.26/c e II.26/d
che fanno parte integrante del presente regolamento.
2. Le iscrizioni devono riferirsi esclusivamente a nomi di località e di strade,
o a parole facilmente comprensibili anche all'utenza straniera.
3. Le iscrizioni devono essere limitate al numero minimo di parole e, a tale
scopo, possono essere abolite le iscrizioni di «via», «piazza» o simili, sempre
che la loro mancanza non dia luogo ad equivoci.
4. Le iscrizioni devono essere di colore bianco, eccettuate le parole bus, tram
e taxi, che devono essere di colore giallo.
5. Le iscrizioni si diversificano in funzione del tipo di strada su cui vengono
applicate e le dimensioni delle singole lettere e cifre sono stabilite nelle
tabelle da II.26/a
a II.26/d,
che fanno parte integrante del presente regolamento, riguardanti i diversi tipi
di caratteri alfanumerici (figg. da II.441/a
a II.441/f).
6. Le lettere e le parole facenti parte di una iscrizione devono essere allineate
sul bordo inferiore perpendicolarmente all'asse della corsia.
7. Se l'iscrizione comprende più parole da tracciarsi su righe separate, lo
spazio longitudinale tra le due righe non deve essere inferiore a due volte
la dimensione maggiore delle lettere.
8. In presenza del segnale verticale fermarsi e dare precedenza, la linea di
arresto deve essere integrata con l'iscrizione stop sulla pavimentazione; tale
iscrizione deve essere ripetuta per ogni corsia del senso di marcia cui si riferisce
e la distanza tra il limite superiore dell'iscrizione ed il bordo della linea
di arresto deve essere compresa tra 1 e 3 m (fig.
II.432/a).
9. In presenza del segnale verticale dare precedenza, la linea di arresto può
essere integrata con il simbolo del triangolo, tracciato sulla pavimentazione
(fig. II.442/a);
tale simbolo, se tracciato, deve essere ripetuto per ogni corsia del senso di
marcia cui si riferisce ed il limite superiore del triangolo non deve distare
dai vertici dei triangoli costituenti la linea di arresto meno di 2 m.
10. In prossimità dei passaggi ferroviari a livello deve essere tracciata, ad
integrazione dei segnali verticali, su ciascuna corsia in approccio al passaggio
una croce di sant'andrea integrata dalle lettere PL; il colore di tali segnali
è bianco e la forma e le dimensioni sono stabilite nella figura II.443. Il tracciamento
è a carico dell'ente proprietario della strada (1).
11. I simboli possono costituire ripetizione dei segnali verticali, o di simboli
in essi contenuti; in particolare, sulle piste e sugli attraversamenti ciclabili
può essere tracciato il segnale o il simbolo del segnale di pista ciclabile
(fig. II.442/b);
in ogni caso essi devono essere opportunamente deformati in funzione del tipo
di strada, al fine di consentirne la corretta percezione.
12. Altri simboli od iscrizioni, non replicanti la segnaletica verticale, possono
essere consentiti previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici -
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale (2).
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(1) Periodo aggiunto dall'art. 92, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U.
4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 92, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
149. (Art. 40 Cod. Str.) Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o
per la sosta riservata.
1. La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento
sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo,
oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l'inizio, la fine
o la suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato il veicolo
(1).
2. La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce
(fig. II.444) è obbligatoria ovunque
gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 45° rispetto all'asse
della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90° rispetto
all'asse della corsia adiacente agli stalli); è consigliata quando gli stalli
sono disposti longitudinalmente (parallelamente all'asse della corsia adiacente
agli stalli).
3. I colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta sono:
a) bianco per gli stalli di sosta non a pagamento;
b) azzurro per gli stalli di sosta a pagamento;
c) giallo per gli stalli di sosta riservati.
4. Gli stalli di sosta riservati devono portare l'indicazione, mediante iscrizione
o simbolo, della categoria di veicolo cui lo stallo è riservato.
5. Gli stalli di sosta riservati alle persone invalide devono essere delimitati
da strisce gialle e contrassegnati sulla pavimentazione dall'apposito simbolo;
devono, inoltre, essere affiancati da uno spazio libero necessario per consentire
l'apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata e di uscita
dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiede (figg.
II.445/a, II.445/b,
II.445/c).
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(1) Comma così modificato dall'art. 93, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
150. (Art. 40 Cod. Str.) Presegnalamento di isole di traffico o di ostacoli
entro la carreggiata.
1. Le isole di traffico a raso sulla pavimentazione ed i triangoli di presegnalamento
delle isole di traffico in rilievo devono essere evidenziati mediante zebrature
poste entro le strisce di raccordo per l'incanalamento dei veicoli o tra queste
ed il bordo della carreggiata.
2. Le strisce delle zebrature devono essere di colore bianco, inclinate di almeno
45° rispetto alla corsia di marcia e di larghezza non inferiore a 30 cm; gli
intervalli tra le strisce sono di larghezza doppia rispetto alle strisce (fig.
II.446).
3. Le strisce di raccordo sono bianche.
4. Sulle zone di presegnalamento è vietata la sosta.
151. (Art. 40 Cod. Str.) Strisce di delimitazione della fermata dei veicoli
in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea.
1. Le strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto
pubblico collettivo di linea sono costituite da una striscia longitudinale gialla
discontinua, posta ad una distanza minima di 2,70 m dal marciapiede o dalla
striscia di margine continua, e da due strisce trasversali gialle continue che
si raccordano perpendicolarmente alle precedenti; nel caso di golfi di fermata
le strisce trasversali possono non essere tracciate. La larghezza delle strisce
è di 12 cm.
2. La zona di fermata è suddivisa in tre parti: la prima e l'ultima di lunghezza
pari a 12 m, necessarie per l'effettuazione delle manovre di accostamento al
marciapiede e di reinserimento nel flusso di traffico da parte del veicolo;
la zona centrale deve avere una lunghezza minima pari alla lunghezza, maggiorata
di 2 m, del veicolo più lungo che effettua la fermata.
3. La prima e l'ultima parte possono essere evidenziate mediante tracciamento
di una striscia gialla a zig
zag (fig. II.447).
4. Sulla pavimentazione all'interno della zona di fermata deve essere apposta
l'iscrizione bus.
5. Nelle zone di fermata è vietata la sosta dei veicoli.
152. (Art. 40 Cod. Str.) Altri segnali orizzontali.
1. I segnali orizzontali di cantiere sono disciplinati dell'articolo 35.
2. Gli spazi riservati allo stazionamento sulla carreggiata dei cassonetti per
la raccolta dei rifiuti solidi urbani, non fisicamente delimitati, devono essere
segnalati con una striscia gialla continua di larghezza 12 cm. In corrispondenza
della parte di delimitazione parallela al margine della carreggiata è vietata
la sosta in permanenza.
3. Tratti di strada lungo i quali la sosta è vietata possono essere indicati
con segni orizzontali consistenti in segmenti alternati di colore giallo e nero
tracciati sulla faccia verticale del ciglio del marciapiede o della parete che
delimita la strada (fig. II.448)
(1).
4. Nei centri abitati, ove le caratteristiche ambientali lo richiedano, per
i segnali a validità diurna e in zone con illuminazione pubblica efficiente,
la segnaletica orizzontale può essere realizzata anche con materiale lapideo
(2).
5. Per quanto attiene ad altri dispositivi per segnali orizzontali essi sono
regolati dall'articolo 154 (2).
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(1) Comma così modificato dall'art. 94, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) L'art. 94, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996,
n. 284, S.O.), ha aggiunto l'attuale comma 4 ed ha conseguentemente rinumerato
l'originario comma 4 in comma 5.
153. (Art. 40 Cod. Str.) Dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali
orizzontali.
1. I dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali possono
essere usati per rafforzare i segnali orizzontali.
2. Essi devono avere il corpo e la parte rifrangente dello stesso colore della
segnaletica orizzontale di cui costituiscono rafforzamento.
3. I dispositivi non devono sporgere più di 2,5 cm sul piano della pavimentazione
e devono essere fissati al fondo stradale con idonei adesivi o altri sistemi
tali da evitare distacchi sotto la sollecitazione del traffico. La spaziatura
di posa dei dispositivi deve essere di 15 m in rettilineo e di 5 m in curva
(1).
4. Le caratteristiche dimensionali fotometriche, colorimetriche e di resistenza
all'impatto, nonché i loro metodi di misura, sono stabiliti con disciplinare
tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 95, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
154. (Art. 40 Cod. Str.) Altri dispositivi per segnaletica orizzontale.
1. I dispositivi come chiodi, inserti e simili, devono essere installati a raso
della pavimentazione o sporgenti al massimo 3 cm (1).
2. Le serie di chiodi a larga testa o di inserti possono essere realizzate con
qualunque materiale, purché idoneo per visibilità, durata e antiscivolosità
a costituire segno sulla carreggiata. Possono essere impiegate, con significato
di striscia continua, dovunque questa trovi applicazione in base agli articoli
precedenti (1).
3. La distanza tra i bordi di due elementi successivi dei suddetti dispositivi
non deve essere superiore a 100 cm.
4. I dispositivi per la realizzazione dei segni sulla carreggiata sono soggetti
all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per
la circolazione e la sicurezza stradale.
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(1) Comma così modificato dall'art. 96, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
155. (Art. 40 Cod. Str.) Segnali orizzontali vietati.
1. Nessun altro segno non rimovibile è consentito sulle carreggiate stradali,
soggette a pubblico transito all'infuori di quelli previsti dalle presenti norme,
escludendosi anche indicazioni connesse con gare su strada o competizioni sportive.
Legislazione complementare ![]()
per notizia:
Dir. 24 ottobre 2000 - Segnaletica e criteri per
l'installazione
D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 320, art. 1 c. 1, lett. b)
Dottrina ![]()
F. Infantino - Segnaletica
stradale e sicurezza della circolazione - Appendice agli atti del Convegno
"Sicurezza delle strade: una riflessione a più voci" Automobile Club
di Brescia - Università degli Studi di Brescia, Settembre 2001
Sanzioni ![]()
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