Art. 224. Procedimento di applicazione delle
sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente
(1).
1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna
sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è
previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento
per la durata stabilita dall’autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della
patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza
o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di
revoca comunicandolo all’interessato e all’ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri.
3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione
della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per
altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle
condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria
e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili.
L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non
ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento,
il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione
della patente all’intestatario.
L’ordinanza di estinzione è comunicata all’interessato e all’ufficio competente
del Dipartimento per i trasporti terrestri. Essa è iscritta nella patente.
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(1) Rubrica così modificata dall'art. 121,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
In tema di circolazione stradale, non sussiste alcun obbligo a carico del giudice che accerti con sentenza il reato di guida in stato di ebbrezza (e, nella fattispecie, ne dichiari l'estinzione per prescrizione), di trasmettere gli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente, potendo a ciò provvedere anche il PM e potendo il medesimo Prefetto richiedere l'invio degli atti. (Rigetta, Trib. Firenze, sez. dist. Pontassieve, 5 aprile 2004)
Cass. pen. Sez. IV Sent., 12-12-2007, n. 3474 (rv.
239026) CED Cassazione, 2008
In tema di reato commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, nel caso di estinzione per causa diversa dalla morte dell'imputato, la applicazione della sanzione amministrativa accessoria non compete al giudice ma al Prefetto. (Nella fattispecie, relativa al reato di lesioni colpose estinto per remissione di querela, la Corte ha rilevato l'omissione del giudice di pace che avrebbe dovuto trasmettere copia della sentenza al Prefetto). (Annulla senza rinvio, Giud.pace Firenze, 18 Marzo 2004)
Cass. pen. Sez. IV Sent., 06-12-2007, n. 6275 (rv.
239171) CED Cassazione, 2008
In tema di applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 224 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (cod. strad.), la differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, all'esito dell'accertamento di violazione del codice stradale rende impossibile computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitamente applicabile dal giudice. Tuttavia, ciò non comporta che i due periodi di sospensione siano cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari. Ed invero, la sospensione provvisoria disposta dal prefetto e quella definitiva disposta dal giudice incidono sull'autore della violazione per il medesimo fatto, per il quale il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria, una sola sospensione della patente di guida per un periodo che va da un minimo a un massimo, anche se l'applicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria e anche se all'applicazione provvisoria e a quella definitiva procedono distinte autorità. Ne consegue che è il Prefetto, organo di esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente presofferto, e senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell'autorità giudiziaria procedente.
Cass. civ. sez. I 01-08-2003, n. 11714 (rv. 565563)
Venica c. Pref. di Udine,
Mass. Giur. It., 2003,
Arch. Giur. Circolaz., 2003, 1054,
Arch. Civ., 2004, 780,
Arch. Giur. Circolaz., 2004, 802,
Gius, 2004, 2, 171
La declaratoria di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza, a seguito del perfezionamento della procedura di oblazione di cui all'art. 162 bis c.p., non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dagli artt. 222 ss. c.s.; in tale ipotesi, infatti, compete al prefetto, in forza dell'art. 224 comma 3 c.s., D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, procedere all'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione di tali sanzioni.
Cass. pen. sez. IV 20-06-2003, n. 39196
PM in proc. Costa,
Riv. Pen., 2004, 741,
Arch. Giur. Circolaz., 2004, 928,
Riv. Pen., 2004, 525
La differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, all'esito dell'accertamento di violazione del codice stradale, rende impossibile computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicabile dal giudice. Tuttavia, ciò non comporta che i due periodi di sospensione siano cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari. Ed invero, la sospensione provvisoria disposta dal Prefetto e quella definitiva disposta dal giudice incidono sull'autore della violazione per il medesimo fatto, per il quale il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria, una sola sospensione della patente di guida per un periodo che va da un minimo a un massimo, anche se l'applicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria e anche se all'applicazione provvisoria e a quella definitiva procedono distinte autorità. Ne consegue che è il Prefetto, organo di esecuzione delle sanzione amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente presofferto, e senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell'autorità giudiziaria procedente.
Cass. pen. Sez.IV 16-12-2002, n. 10785 (rv. 223866) Portesan,
L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, previste dagli artt. 222 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e seg., non è esclusa dalla declaratoria di estinzione del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, a seguito del perfezionamento della procedura di oblazione di cui all'art. 162-bis c.p., ma la competenza ad applicare la sanzione amministrativa non è del giudice - trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e non già di sanzione amministrativa per violazione connessa ad illecito penale - ma del prefetto, il quale deve accertare la sussistenza delle condizioni di legge per la sua applicazione.
Cass. pen. sez. IV 11-12-2002, n. 10777 (rv. 224904)
Tronci,
Riv. Pen., 2004, 248,
Arch. Giur. Circolaz., 2004, 320
Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; nè, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso.
Cass. pen. Sez.un. 30-01-2002, n. 12316
Fugger,
Cass. Pen., 2002, 2295
Quando con l’impugnazione si faccia questione
unicamente della mancata applicazione di sanzioni amministrative accessorie
al reato, gli aspetti penali della regiudicanda sono intangibili in quanto
coperti dal giudicato ed è pertanto irrilevante l’eventuale prescrizione del
reato maturata nel frattempo.
Cass., sez. IV,
Il provvedimento di sospensione
provvisoria della patente di guida emesso dal prefetto ai sensi del 2º comma
dell’art. 223 nuovo cod.strad., avendo natura cautelare, non è subordinato
alla presentazione della querela per il reato di lesioni colpose da parte
della persona offesa, ed il giudizio di opposizione al provvedimento ha unicamente
ad oggetto l’accertamento dell’esistenza dei requisiti formali e sostanziali
per la sua adozione, con particolare riferimento all’esistenza dei fondati
elementi di una evidente responsabilità.
Cass., sez. I, 09-03-2001, n. 3454 Arch. circolaz., 2001, 458
Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida, previsto
dall’art. 223, 2º comma, c.s., è un provvedimento amministrativo di natura
cautelare, autonomo, sul piano delle finalità e degli effetti, nonché della
stessa impugnabilità (autonomamente prevista dall’art. 218, 5º comma, c.s.),
rispetto a quello irrogato in via definitiva a norma degli art. 222 e 224
c.s.; ne consegue che la sua irrogazione non è condizionata né dall’inizio
dell’azione penale, né dall’eventuale difetto della condizione di procedibilità
della querela, ove richiesta.
Cass., sez. I, 04-04-2001, n. 4939 Arch. circolaz., 2001, 555
Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida previsto
dall’art. 223, 2º comma, ed irrogato dal prefetto, in presenza di «fondati
elementi di una evidente responsabilità», nella ipotesi di violazione del
codice della strada in conseguenza della quale sia derivato un danno alle
persone, ha natura cautelare, e si configura come autonomo, sul piano delle
finalità e degli effetti, nonché della stessa impugnabilità, rispetto a quello
irrogato in via definitiva a norma degli art. 222 e 224 cod.strad., sicché
la irrogazione dello stesso non è subordinata all’inizio dell’azione penale,
né alla sussistenza delle condizioni di procedibilità (nella specie, alla
stregua del principio di cui in massima, la suprema corte ha confermato la
legittimità del provvedimento in questione, pur in presenza di remissione
di querela in relazione al reato di lesioni colpose contestato all’autore
dell’illecito).
Cass., sez. I, 16-10-2001, n. 12588 Mass., 2001
Come l’irrogazione, da parte del prefetto, della sanzione amministrativa di
sospensione della patente, in via cautelare e provvisoria, ai sensi dell’art.
223, 3º comma, cod.strad., non è condizionata all’inizio o alla procedibilità
dell’azione penale, così per irrogare la medesima sanzione in via definitiva,
ai sensi del successivo art. 224, 3º comma, previo accertamento della sussistenza
delle necessarie condizioni - e cioè la violazione di una norma del codice
della strada da cui è derivato un danno alla persona - non è necessario che
il reato si sia estinto in senso stretto, per una causa diversa dalla morte
del reo, essendo sufficiente, secondo la ratio della predetta norma, volta
a statuire in via generale la irrogabilità della predetta sanzione accessoria,
che il reato non sia perseguibile perché è mancata, o è venuta meno, una condizione
di procedibilità dell’azione penale, e quindi non solo se la querela è stata
rimessa, ma anche se non è stata proposta, o è stata proposta tardivamente,
o vi è stata rinuncia.
Cass., sez. I, 07-12-2001, n. 15510 Mass., 2001
Il prefetto può sospendere cautelarmente la patente di guida, ai sensi dell’art.
223 cod.strad., in conseguenza della commissione di un fatto astrattamente
configurabile come reato, anche se quel reato sia perseguibile soltanto a
querela e questa non sia stata proposta; tuttavia la mancata proposizione
della querela, irrilevante ai fini dell’emissione del provvedimento, rileva
ai fini del suo mantenimento, in quanto il difetto di querela, portato a conoscenza
del prefetto nei modi previsti dall’art. 224 cod.strad., impedisce il permanere
della sospensione.
Cass., sez. III, 03-12-1999, n. 13461 Arch. circolaz., 2000, 213 Riv. giur.
circolaz. e trasp., 2000, 328
In tema di violazioni amministrative connesse a reati commessi in relazione
alla circolazione stradale da cui sono derivati danni alla persona, gli art.
221 e 222 cod. strad. dispongono la vis attractiva del giudice penale, al
quale pertanto è rimesso anche l’accertamento delle violazioni amministrative
e l’applicazione delle relative sanzioni, anche accessorie, senza che, peraltro,
dette sanzioni perdano la propria autonomia rispetto al sistema penale, tant’è
che è prevista una riespansione dei poteri del prefetto in ordine ad esse,
qualora vengano meno per qualsiasi causa (eccetto che per morte del reo) le
condizioni per l’intervento del giudice penale, la cui funzione deve quindi
ritenersi di mera supplenza; ne consegue che il prefetto conserva i propri
poteri anche in relazione alla misura cautelare del ritiro della patente in
ogni caso in cui dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale
siano derivate lesioni personali, indipendentemente dagli sviluppi in concreto
assunti dal relativo procedimento penale con riguardo agli istituti che lo
regolano, e perciò anche nell’ipotesi in cui in quella sede sia intervenuto
il proscioglimento dell’imputato per mancanza di una condizione di procedibilità.
Cass., sez. I, 22-04-1999, n. 4006 Arch. circolaz., 1999, 699
Tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente
ex art. 223 nuovo cod.strad. e la sanzione accessoria della sospensione della
patente sussiste una radicale differenza di finalità e presupposti, caratterizzandosi
il primo provvedimento per essere provvedimento amministrativo di esclusiva
competenza del prefetto, per avere natura cautelare e per essere necessariamente
preventivo rispetto all’applicazione della sanzione accessoria da parte del
giudice penale o dello stesso prefetto (in caso di estinzione o di improcedibilità
del reato connesso alla violazione del codice della strada), nonché strumentalmente
e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine
pubblico, impedendo che il conducente del veicolo, resosi responsabile di
fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell’esercizio
di un’attività - quella di guida - che si palesa potenzialmente pericolosa;
da tale peculiarità di presupposti discende che il periodo di durata della
sospensione provvisoria irrogata dal prefetto, qualora successivamente sia
irrogata la sanzione amministrativa accessoria non può essere imputato al
periodo di durata di essa.
Cass., sez. I, 20-09-1999, n. 10127 Mass., 1999
Il prefetto può sospendere cautelarmente la patente di guida, ai sensi dell’art.
223 cod.strad., in conseguenza della commissione di un fatto astrattamente
configurabile come reato, anche se quel reato sia perseguibile soltanto a
querela e questa non sia stata proposta; tuttavia la mancata proposizione
della querela, irrilevante ai fini dell’emissione del provvedimento, rileva
ai fini del suo mantenimento, in quanto il difetto di querela, portato a conoscenza
del prefetto nei modi previsti dall’art. 224 cod.strad., impedisce il permanere
della sospensione.
Cass., sez. III, 03-12-1999, n. 13461 Mass., 1999
Compete al giudice penale, in forza degli art. 222, 3º comma, e 224, 2º comma
cod. strada, l’applicazione della sanzione della revoca della patente prevista
dall’art. 218 cod. strada per il caso di esercizio della guida in violazione
di un provvedimento di sospensione della patente.
Cass., sez. IV, 22-03-1999 Arch. circolaz., 1999, 794
Il provvedimento di sospensione della patente di guida disposto ex art. 223,
3º comma, cod.strad. per effetto della violazione dell’art. 218, 6º comma,
stesso codice (circolazione nonostante la patente fosse stata già sospesa),
ben può concorrere con quello di revoca della patente, irrogata in sede penale,
per violazione del medesimo art. 218, 6º comma, cod.strad., trattandosi di
sanzioni che, sebbene relative allo stesso fatto storico, presentano pur sempre
natura e finalità diverse, l’una (la sospensione) risultando di carattere
provvisorio e cautelare, l’altra (la revoca) collegata, invece, al definitivo
accertamento della contestata violazione.
Cass., sez. I, 07-11-1998, n. 11246 Mass., 1998
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli
art. 218 e 224 c.s., sollevata in riferimento al criterio di ragionevolezza
contenuto nell’art. 3 cost., nella parte in cui non prevedono - a differenza
dell’art. 63 l. n. 689 del 1981 - la possibilità per il giudice di regolamentare
l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente
di guida in modo tale da non ostacolare il lavoro del condannato, qualora
la patente rappresenti un indispensabile requisito per lo svolgimento dell’attività
lavorativa, rientrando nel potere discrezionale del legislatore la tutela
della pubblica incolumità anche con il sacrificio delle possibilità lavorative
del condannato.
Cass., sez. IV, 04-02-1997 Arch. circolaz., 1997, 901
Non è manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 cost., la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 445 c.p.p., nela parte in cui non
prevede che, in caso di accoglimento della domanda di patteggiamento, sia
preclusa l’applicazione della misura afflittiva della sospensione della patente
di guida.
P. Livorno. Livorno, 19-06-1996 Arch. circolaz., 1996, 894
È manifestamente inammissibile, in riferimento agli art. 3, 25, 27, 97 e 102
cost., la questione di legittimità costituzionale degli art. 186, 4º comma,
223, 3º comma, e 224, 1º comma, nuovo c.s., nella parte in cui prevedono l’adozione
del provvedimento di sospensione della patente di guida nell’ipotesi di guida
sotto l’influenza dell’alcool consentendo di irrogare la corrispondente sanzione
anche in presenza di sentenza penale di condanna a pena condizionalmente sospesa.
Corte cost., 12-06-1996, n. 194 Arch. circolaz., 1996, 517
Cons. Stato, 1996, II, 936 Ammin. it., 1996, 1634 Riv. giur. circolaz. e trasp.,
1996, 738
L’applicazione ex art. 224 cod.strad. della sanzione amministrativa della
sospensione della patente ha come presupposto la condanna irrevocabile per
il reato (nella specie, guida in stato di ebbrezza) al quale essa accessoriamente
inerisce; è illegittima per eccesso di potere e pertanto annullabile l’ordinanza
prefettizia di sospensione della patente sia quando emessa in carenza di detto
presupposto sia quando la motivazione della stessa non ne faccia menzione.
P. Forlì. Forlì, 07-03-1994 Riv. giur. circolaz. e trasp., 1994, 384
non riportato
Circ. Min. interno 20 marzo 1996, n. M/2413 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) - Sospensione della patente di guida a seguito di sinistro.
Circ. Min. interno 1° giugno 1998, n. 47 - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Codice della strada. Artt. 223 e 224. Sospensione provvisoria della patente di guida. Ordinanze nn. 167, 168, 169, 170 della Corte Costituzionale.
Circ. Min. interno,13 settembre 1999, n. 94 - Applicazione artt. 222 e 223 del codice della strada. Sospensione della patente di guida a seguito di incidente stradale con lesioni.
Circ. Min. interno, 12 gennaio 2000, n. M/2413/11 - Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso i verbali di accertamento delle violazioni, promossi direttamente all'Autorità Giudiziaria - Sospensione della patente di guida (artt. 222-224 del Codice della strada).
Circ. Min. interno,4 luglio 2000, n. M/2413/9 - Provvedimenti dei Prefetti emessi a norma dell'art. 224 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) in esecuzione di sentenze irrevocabili dell'Autorità giudiziaria.
Circ. Min. interno,16 novembre 2000, n. M/2413/9 - Sospensioni patenti di guida - Sentenza n. 13461 del 3 dicembre 1999 della Corte di Cassazione.
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Circ. Min. interno 20 marzo 1996, n. M/2413 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) - Sospensione della patente di guida a seguito di sinistro.
1. Nella fase di prima applicazione del nuovo Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), da parte di alcune Prefetture sono stati manifestati dubbi in ordine ai presupposti che legittimano il provvedimento di sospensione della patente di guida nelle ipotesi di sinistro stradale prefigurate dagli artt. 222, 223, commi 1 e 2, nonché in ordine alla corretta configurazione del relativo procedimento, nel caso di lesione personale colposa perseguibile, ai sensi dell'art. 590 del c.p., a querela della persona offesa.
In particolare, sono stati posti i seguenti quesiti:
- se il provvedimento di sospensione della patente debba essere adottato indipendentemente dalla preventiva presentazione della querela, ovvero resti subordinato al concretizzarsi della condizione di procedibilità dell'azione penale;
- in caso di soluzione del primo quesito favorevole all'autonomia del provvedimento sospensivo rispetto all'atto della querela, quali iniziative l'organo prefettizio, che abbia disposto la sospensione provvisoria della patente, sia tenuto ad assumere nell'ipotesi in cui, decorso inutilmente il termine perentorio di cui all'art. 124 c.p., diventi certo e irreversibile l'effetto preclusivo dell'esercizio dell'azione penale conseguente alla mancata presentazione della querela;
- se la remissione della querela comporti o meno l'obbligo per il Prefetto di revocare il provvedimento di sospensione già assunto.
2. La risposta ai quesiti come sopra formulati richiede la preventiva evidenziazione dei mutamenti di impostazione che si sono registrati nel passaggio dalla disciplina del vecchio codice a quella dell'attuale.
La sospensione della patente a seguito di sinistro stradale era configurabile - secondo i prevalenti indirizzi giurisprudenziali formatisi nell'applicazione dell'art. 91 del codice del 1959 - come pena accessoria (fatta salva la competenza del Prefetto ad applicare la misura in via cautelare, a tutela della sicurezza stradale), cosicché essa seguiva pedissequamente le sorti del reato, con la conseguenza che la estinzione di quest'ultimo (remissione della querela) o la sua improcedibilità (mancata presentazione nei termini della querela) imponevano la revoca del provvedimento prefettizio di provvisoria applicazione della misura. In termini coerenti con tale impostazione si era pronunciato il Ministero dei trasporti, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, con la circolare n. 3661/CA91.A.G.A053 del 18 giugno 1982 diretta ai Prefetti.
Mutando indirizzo, il nuovo codice della strada ha configurato come sanzione amministrativa la sospensione della patente, affidandone in via ordinaria l'applicazione al giudice chiamato a conoscere del reato, ma in pari tempo affermandone la estraneità dal sistema delle sanzioni penali e, quindi, la sua applicabilità da parte dell'autorità amministrativa nel caso di assenza dei presupposti per l'intervento del giudice.
Sono intuibili le ragioni per le quali un mutamento di indirizzo così profondamente innovativo, unitamente ad una formulazione non sufficientemente esplicita della lettera della norma, abbia potuto determinare incertezze nella prima fase applicativa del nuovo codice della strada.
La suggestione del preesistente sistema ha continuato a condizionare l'operatività degli uffici. Anche questa Amministrazione, in sede di risposta a quesiti sullo specifico profilo, ha avallato la obbligatorietà della revoca della sospensione della patente nel caso di mancata presentazione nei termini della querela o di sua rimessione (cfr.: Massimario maggio 1995).
Pur tuttavia, persistendo un quadro di disomogeneità applicativa, si è accresciuta l'esigenza di pervenire ad un indirizzo univoco in materia. Ciò ha indotto le Amministrazioni interessate (Ministero dell'interno, sotto il profilo della competenza dei Prefetti; Ministero dei trasporti, sotto il profilo della competenza a conoscere dei ricorsi amministrativi in materia; Ministero di grazia e giustizia, per il profilo penale) ad esaminare congiuntamente il problema ed a risolverlo nei termini che si illustrano, sulla base delle seguenti considerazioni.
A) Occorre innanzitutto tener conto che la presentazione della querela integra una condizione di procedibilità dell'azione penale, non potendo "la sussistenza della fattispecie criminosa essere fatta dipendere da valutazioni libere o discrezionali di terzi". Ne consegue che, avendo l'art. 223 fatto esclusivo riferimento alle "ipotesi di reato" di lesione personale senza alludere alla loro procedibilità, sembra corretto ritenere che il presupposto del provvedimento interdittivo del Prefetto sia da identificare nella mera rilevazione dell'evento lesivo in quanto tale, a prescindere dalla rilevanza che esso è destinato ad avere sul piano procedimentale penale.
B) Come detto, le sanzioni accessorie, nel nuovo codice, hanno natura esclusivamente "amministrativa" e, perciò, mantengono integra la propria autonomia ordinamentale. Ne consegue che la "vis actractiva" che normalmente il giudizio penale esercita nei riguardi del procedimento di cognizione della violazione amministrativa connessa al reato viene meno se "il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità". L'applicazione di tale principio generale comporta che, in quest'ultimo caso, l'autorità amministrativa può conoscere autonomamente dell'illecito amministrativo e applicare autonomamente la relativa sanzione (art. 221, comma 2, del Codice della strada).
C) Tale principio generale trova, poi, specifica regolamentazione, per quel che concerne la sospensione della patente, nel comma 3 dell'art. 224 , secondo il quale, "nel caso di estinzione del reato" per causa diversa dalla morte dell'imputato, "il Prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli artt. 218 e 219 nelle parti compatibili". Per quanto la norma alluda testualmente soltanto alla ipotesi della estinzione del reato e non anche a quella del difetto di una condizione di procedibilità, supplisce l'inequivocabile disposizione del comma 2 dell'art. 221 che, come detto, incardina la competenza sanzionatoria dell'autorità amministrativa anche su questo secondo presupposto.
D) Ulteriore conferma dell'autonomia della sanzione amministrativa accessoria rispetto a quella penale è data dall'ultimo periodo del comma 3 dello stesso art. 224 , laddove si afferma che la estinzione della pena successiva alla condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria, nel senso che questa si applica anche quando la prima si è estinta (cfr. anche la circolare n. M/2413 del 18 maggio 1994 dello scrivente Ufficio ad oggetto "Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada - Artt. 222 e seguenti - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida a seguito di giudicato penale di condanna", che riflette l'orientamento dell'Avvocatura generale dello Stato).
4. Le considerazioni testè svolte secondo il giudizio di questa Direzione generale, che trova concordi i competenti Uffici dei Ministeri di grazia e giustizia e dei trasporti - offrono un quadro di riferimento sufficiente a fondare nei seguenti termini le risposte ai quesiti in premessa formulati.
A) L'adozione del provvedimento di sospensione della patente prescinde da ogni verifica sulla avvenuta presentazione o meno della querela, evento che appare del tutto ininfluente ai suoi fini.
Pertanto, i presupposti ai quali resta subordinata la adozione del provvedimento sono soltanto i seguenti:
- che vi sia stato un sinistro stradale che abbia provocato danni riconducibili alla fattispecie della lesione personale prevista dall'art. 590 c.p.;
- che, sulla base del rapporto degli organi accertatori ed acquisito il parere dell'Ufficio della M.C.T.C., emerga la sussistenza di "fondati elementi di evidente responsabilità" a carico dell'autore del sinistro.
B) Ove si verta in ipotesi di lesione personale colposa perseguibile a querela della persona offesa, la decorrenza del termine per la presentazione della querela senza che la stessa sia presentata, non impegna il Prefetto, che abbia anteriormente disposto la provvisoria sospensione, ai sensi del comma 2 dell'art. 223 del Codice della strada, ad adottare alcun atto di revoca del provvedimento. In tale fattispecie, egli si può limitare a mantenere ferma la sospensione in forza di quanto disposto dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 224 . Ove l'interessato richieda la restituzione del documento adducendo la mancata presentazione della querela, il Prefetto respinge l'istanza - ove non siano emersi elementi per una diversa valutazione della responsabilità - confermando, ai sensi della norma da ultimo citata, la sospensione già disposta in via provvisoria.
C) Conseguentemente a quanto argomentato sub lettera B) che precede, nel caso di remissione della querela, il Prefetto mantiene fermo il provvedimento adottato e respinge l'istanza di restituzione del documento abilitativo con atto confermativo della misura interdittiva adottata in via provvisoria.
Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta.
Circ. Min. interno 1°
giugno 1998, n. 47 - D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285. Codice della strada. Artt. 223 e 224.
Sospensione provvisoria della patente di guida. Ordinanze nn. 167, 168, 169,
170 della Corte Costituzionale.
Nel corso di alcuni procedimenti di opposizione avverso provvedimenti prefettizi di sospensione provvisoria della patente di guida è stata sollevata, con diverse motivazioni, eccezione di legittimità costituzionale di norme (nella specie, art. 223, comma 3; art. 189, comma 6; art. 176, comma 22; art. 186, comma 2, del Codice della strada) che prevedono la comminazione della sanzione accessoria all'accertamento di reati (nell'ordine: omicidio e lesioni personali; inottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone; inversione del senso di marcia e altre condotte illecite tenute durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali; guida sotto l'influenza dell'alcool).
I giudici remittenti hanno ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni richiamate sulla base della postulata "concorrenza" del Prefetto, titolare del potere di sospendere provvisoriamente la patente di guida a carico di chi si rende responsabile di gravi fatti lesivi della sicurezza della circolazione stradale, nell'attività di accertamento del reato.
Più precisamente, i giudici remittenti hanno denunciato il presunto contrasto delle disposizioni in parola con la Costituzione da un lato assumendo che il Codice della strada avrebbe creato un sistema sanzionatorio articolato in due distinti procedimenti, l'uno penale e l'altro amministrativo, culminanti rispettivamente nella sanzione accessoria della sospensione della patente e nella sospensione provvisoria della patente, ma aventi oggetto identico (l'accertamento del reato) e, dall'altro, che affidare la cognizione del medesimo fatto di rilievo penale alla autorità giudiziaria e alla autorità amministrativa significa creare il pericolo di formazione di giudicati contrastanti.
Con ordinanze 6-13 maggio 1998 nn. 167, 168, 169 e 170 la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza di tutte le questioni di legittimità sollevate sottolineandone la erroneità dei presupposti giuridici.
La Corte Costituzionale ha chiarito (cfr. per tutte ord. n. 170) che risulta "(…) una radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria (…) e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta rispettivamente dal Prefetto o dal Giudice penale - ed all'esito del relativo accertamento - a seconda che sia commesso un mero illecito amministrativo (art. 218) ovvero un reato (art. 220 e segg.)".
La Corte ha anche precisato che "(…) la sospensione provvisoria è provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di natura cautelare (necessariamente preventivo rispetto all'accertamento dell'ascritto illecito penale), strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli".
La sottolineatura delle caratteristiche e delle finalità assolutamente specifiche e autonome dei provvedimenti di sospensione provvisoria della patente di guida pare l'elemento di principale rilievo contenuto nelle ordinanze del giudice delle leggi, che ha chiarito la natura non sanzionatoria in senso stretto della misura cautelare in discorso, come pure che oggetto di tale misura non è - come invece sostenuto dai giudici remittenti - la cognizione e l'apprezzamento del fatto costituente illecito penale, riservati in via esclusiva al giudice penale al contrario della cognizione dell'illecito amministrativo, spettante alla autorità amministrativa.
E ciò perché l'oggetto e la finalità della sospensione provvisoria consistono rispettivamente nella inibizione - preventiva rispetto all'accertamento del rilievo penale del fatto - alla guida di veicoli e nell'impedimento di ogni, ulteriore turbativa alla sicurezza della circolazione stradale.
Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler tenere conto dei principi sopra enunciati, che si segnalano di particolare utilità ai fini della efficace difesa nei giudizi di opposizione ai provvedimenti cautelari intentati ai sensi dell'art. 205 del Codice della strada.
Circ. Ministero dell'interno,13 settembre 1999, n. 94 - Applicazione artt. 222
e 223 del codice della strada. Sospensione della patente di guida a seguito
di incidente stradale con lesioni.
Alcune Prefetture si sono rivolte a questo Ufficio per manifestare difficoltà applicative in ordine alla materia in oggetto indicata.
In particolare alcune sentenze pretorili, discostandosi dagli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, hanno ritenuto che il provvedimento di sospensione della patente debba essere subordinato al concretizzarsi della condizione di procedibilità (querela) dell'azione penale.
Nel ribadire quanto precisato sull'argomento con la circolare n. 33 del 20 marzo 1996 e circolare n. 47 del 1° giugno 1998 con particolare riferimento alla legittimazione dell'autorità amministrativa a conoscere in modo autonomo dell'illecito ed a comminare la relativa sanzione, si trasmette copia di una recente pronuncia della Cassazione, Sez. I, n. 2274 del 15 marzo 1999 che recepisce "in diritto" le argomentazioni svolte da questo Ministro nelle ribadite circolari.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
R.G.N. 2399
Ud. 11/11/98
Dott. Renato SGROI - Presidente
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA DI FERRARA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliati in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e li difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
CAPRIA MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in Roma Lungotevere Michelangelo 9, presso l'avvocato (illeggibile), rappresentato e difeso dagli avvocati Vito GALLOTTA, Cinzia RIZZATELLO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 390 del 1996 della Pretura di FERRARA, depositata il 27 novembre 1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 novembre 1998 dal Consigliere dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso, per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9 settembre 1996, Massimiliano Capria proponeva opposizione, avverso il decreto del Prefetto di Ferrara, del 10 giugno precedente, con il quale gli era stata sospesa provvisoriamente la patente di guida, per la durata di un mese, per aver causato un incidente stradale che aveva provocato a terzi lesioni lievi.
Sosteneva tra l'altro, l'opponente che quel provvedimento non era adottabile in mancanza, come nella specie, della condizione di procedibilità della querela da parte della persona offesa, attesa la natura accessoria della sanzione amministrativa della sospensione rispetto al reato di lesioni, nel quadro di previsione dell'art. 223 del nuovo Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
Ed in relazione a tale assorbente censura, il Pretore di Ferrara adito accoglieva, con sentenza del 27 novembre 1996, l'opposizione annullando il decreto impugnato.
Da qui l'odierno ricorso per cassazione del Ministero dell'interno e della Prefettura di Ferrara: cui resiste il Capria con controricorso, illustrato anche con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Dei due ricorsi congiunti proposti dal Ministero e dalla Prefettura, il primo va dichiarato inammissibile, in ragione della autonomia funzionale - e della conseguente legittimazione esclusiva (attiva e passiva) - del Prefetto nel sistema di disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (come in quello delle precedenti legge n. 317 del 1967 e legge n. 706 del 1975). Per cui, appunto il solo Prefetto - e non anche il Ministro - è abilitato ad impugnare la sentenza pretorile che, in contraddittorio con lo stesso Prefetto abbia accolto (come nella specie) l'opposizione avverso una sua ordinanza ingiunzione (cfr. sentenze n. 1979 del 1987; n. 2636 del 1989; n. 7756 del 1990; n. 9363 del 1997; n. 10749 del 1998).
2 - Il ricorso del Prefetto - ammissibile, invece, per quanto detto - è nel merito, anche fondato.
2.1 - Sostiene invero il ricorrente - con l'unico complesso motivo della sua impugnazione - che, avendo l'art. 223 del codice della strada fatto testuale riferimento ad "ipotesi di reato di lesioni colpose", senza alludere alla procedibilità del reato (ipotizzabile), il presupposto del provvedimento interdittivo del Prefetto, ivi previsto, andrebbe conseguentemente e correttamente "identificato nella mera constatazione dell'evento lesivo a prescindere dalla rilevanza che esso è destinato ad avere sul piano procedimentale penale".
E tale prospettazione - opposta a quella cui è ispirata la decisione pretorile - va condivisa, in sede di controllo ermeneutico.
2.2 - Come già più volte sottolineato dalle Sezioni penali di questa Corte (cfr. Sez. IV 13 luglio 1997 n. 1642, Indennitate; Id. 25 giugno 1997, n. 6138, Pulcini; Sez. VI 10 febbraio 1996 n. 1663, Infante), il nuovo Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 2 ss.) - mutando indirizzo rispetto al codice precedente che configurava la sospensione della patente come "pena accessoria" (legata alle sorti della sanzione penale) - ha dato viceversa a tale misura la diversa connotazione di "sanzione amministrativa", affidandone in via ordinaria l'applicazione al giudice chiamato a conoscere del reato ma, in pari tempo affermandone la estraneità al sistema delle sanzioni penali e, quindi, la sua applicabilità da parte dell'Autorità amministrativa nel caso di assenza dei presupposti per l'intervento del giudice.
Coerentemente a tale premessa, la "vis actractiva" che normalmente il giudizio penale esercita nei riguardi del procedimento di cognizione della violazione amministrativa connessa al reato viene meno se "il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità", con la conseguenza che l'autorità amministrativa può conoscere autonomamente dell'illecito ed applicare autonomamente la relativa sanzione (arg. ex artt. 221 cpv., 224, comma 3°, 218, 219 cod. cit.).
2.3 - La peculiarità di finalità e di struttura, in tale nuovo quadro normativo, della sospensione provvisoria della patente - che il vigente art. 223 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) collega testualmente ad una "ipotesi di reato" e subordina ad una valutazione prefettizia di sussistenza di "fondati elementi di responsabilità" - è stata anche, del resto, confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 194 del 1996. E le successive sentenze, di detta Corte nn. 167 e n. 170 del 1998 hanno ulteriormente puntualizzato, su tale linea interpretativa, che quella misura "di esclusiva spettanza prefettizia e di natura cautelare è tesa a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico; impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come (ipotesi di) reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di una attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli".
Una tale tutela di interessi collettivi connessi alla sicurezza della circolazione stradale non può evidentemente essere subordinata all'iniziativa della persona offesa di un reato perseguibile a querela.
Ed è perciò che anche in caso di mancato esercizio della azione penale (o di declaratoria di improcedibilità) per difetto di querela, il provvedimento di sospensione provvisoria della patente è comunque adottabile dal Prefetto: potendo poi, su istanza dell'interessato, detta misura essere revocata, dallo stesso Prefetto, od annullata su ricorso amministrativo e/o giurisdizionale, ex art. 223, n. 5, e art. 205 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
3 - Il ricorso in esame va pertanto accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa per nuovo esame (in relazione ai motivi di opposizione considerati assorbiti nel giudizio a quo) alla stessa Pretura circondariale di Ferrara, in persona di diverso magistrato; il quale provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità relativamente al rapporto tra opponente e Prefettura.
Si compensano invece direttamente le spese relative al ricorso del Ministero dichiarato, come sopra, inammissibile:
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministro dell'interno ed accoglie il ricorso del Prefetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Pretura circondariale di Ferrara, in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto tra il Prefetto e la controparte; compensate le spese relative al ricorso del Ministro.
In Roma, l'11 novembre 1998.
Il Relatore
Il Presidente
Il Collaboratore di cancelleria
Depositato in Cancelleria
Roma, 15 marzo 1999.
Circ.
Ministero dell'interno, 12 gennaio 2000, n. M/2413/11
-
Codice della strada
(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Legittimazione passiva nei
giudizi di opposizione avverso i verbali di accertamento delle violazioni,
promossi direttamente all'Autorità Giudiziaria - Sospensione della patente
di guida (artt. 222-224 del Codice della strada).
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito ad alcuni principi affermati dalla Corte di Cassazione riguardo sia alla legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso i verbali di accertamento delle violazioni alle norme del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) promossi direttamente avanti al giudice ordinario, legittimazione che la sentenza C. Cass. n. 4711 del 12 maggio 1999 sembra attribuire in ogni caso al Prefetto, che al rapporto tra la sospensione della patente di guida disposta dal Prefetto in via cautelare e quella disposta dal Giudice penale quale sanzione accessoria, ai sensi degli articoli del Codice della strada indicati in oggetto, con particolare riferimento alla possibilità o meno di computare il periodo di sospensione provvisoria del documento di guida nella determinazione della durata della sanzione accessoria applicata dall'Autorità giudiziaria.
Per quanto riguarda la prima questione - dopo le note sentenza della Corte Costituzionale tese ad ammettere la diretta impugnabilità avanti al giudice ordinario degli atti di accertamento di violazioni al Codice della strada, anche in assenza della preventiva presentazione e decisione del ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 del Codice della strada - questo Ufficio ha chiesto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato in ordine alla corretta individuazione dell'organo munito della legittimazione passiva nei giudizi di che trattasi.
Con il parere diramato con nota M/2413 del 22 febbraio 1996, la predetta Avvocatura ha ritenuto che, in materia, l'Amministrazione titolare del rapporto sostanziale è quella che ha inflitto la sanzione amministrativa e che il rapporto organico lega il verbalizzante all'Amministrazione stessa.
Pertanto, qualora il verbale di accertamento provenga da organi non incardinati nel Ministero dell'interno ovvero il cui operato non sia funzionalmente riconducibile al medesimo saranno gli uffici delle Amministrazioni di volta in volta interessate a dover partecipare al giudizio di opposizione.
Poiché questo Ufficio è dell'avviso che la tesi sostenuta dall'Avvocatura generale dello Stato, supportata da solide argomentazioni giuridiche, possa essere tuttora seguita dall'Amministrazione, si ritiene opportuno che - come pure anticipato da codesta Prefettura - nei casi in cui l'Autorità giudiziaria disponga la comparizione del Prefetto all'udienza fissata a seguito di ricorso proposto direttamente avverso il verbale di accertamento redatto dai Comandi di Polizia Municipale, il funzionario prefettizio appositamente delegato rappresenti in giudizio la carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione di appartenenza.
Qualora l'Autorità Giudiziaria dovesse decidere sull'opposizione ritenendo, comunque, legittimato passivo il Prefetto, dovrà essere interessata la competente Avvocatura distrettuale dello Stato affinché venga valutata la possibilità di ricorrere per Cassazione.
Per quanto riguarda la seconda questione, invece, si richiama il contenuto della circolare n. 47 del 1 giugno 1998 concernente le ordinanze nn. 167, 168, 169, 170 della Corte Costituzionale in tema di sospensione provvisoria della patente di guida con la quale è stato chiarito che - secondo la predetta Corte - "la sospensione provvisoria è provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di natura cautelare (necessariamente preventivo rispetto all'accertamento dell'ascritto illecito penale), strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di una attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli".
La sottolineatura delle caratteristiche e delle finalità assolutamente specifiche e autonome dei provvedimenti di sospensione provvisoria della patente di guida pare l'elemento di principale rilievo contenuto nelle ordinanze del giudice delle leggi, che ha chiarito la natura non sanzionatoria in senso stretto della misura cautelare in discorso, come pure che oggetto di tale misura non è la cognizione e l'apprezzamento del fatto costituente illecito penale, riservati, in via esclusiva al giudice penale.
E ciò perché l'oggetto e la finalità della sospensione provvisoria consistono rispettivamente nella inibizione - preventiva rispetto all'accertamento del rilievo penale del fatto - alla guida di veicoli e nell'impedimento di ogni, ulteriore turbativa alla sicurezza della circolazione stradale.
La sospensione della patente, nella ipotesi in esame, è quindi disposta dal Prefetto a titolo di provvedimento provvisorio.
Il carattere di provvisorietà è riferito a possibili provvedimenti definitivi dell'Autorità giudiziaria. Infatti, il provvedimento di sospensione provvisoria ha una sua autonoma valenza e efficacia sino a quando non verrà sostituito da quello giudiziario.
Quando la sentenza di condanna diventa irrevocabile (art. 224, comma 1, del Codice della strada), dato che la patente è stata già - in modo cautelare - sospesa dal Prefetto, la successiva ordinanza di sospensione non fa altro che rendere definitiva la durata della sanzione accessoria, adattandola a quanto disposto dal Giudice.
Ciò premesso, non può non rilevarsi che nel caso di specie le sanzioni sono irrogate, a seguito di condanna penale, dall'autorità giudiziaria e che solo la loro materiale esecuzione è affidata a un successivo provvedimento amministrativo del Prefetto il quale, in questa fase, deve limitarsi alla mera applicazione di quanto disposto dal giudice circa il computo del periodo di sospensione, tenuto conto del provvedimento di sospensione già adottato in via provvisoria al fine di computare il periodo di sanzione già scontato.
Per quanto riguarda, in particolare, la decisione della Corte di Cassazione n. 8488 del 21 luglio 1998, si ritiene che la stessa segua il medesimo orientamento fornito dalla Suprema Corte con altre pronunce sull'argomento.
Infatti, con la sentenza in esame, la Corte prende in esame l'attività del giudice di merito al quale, nel determinare la durata della sospensione della patente di guida, non è consentito computare il periodo di sospensione disposto con separato provvedimento prefettizio, stante la differenza di finalità e presupposti tra l'ordinanza prefettizia di sospensione provvisoria e la sanzione accessoria della sospensione applicata dal giudice penale.
In altri termini, la Corte ha ritenuto di affermare che applicando le sanzioni accessorie di che trattasi, il giudice debba determinare la relativa misura secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del Codice della strada (relazione tra il minimo e il massimo edittale, gravità della violazione commessa, ecc.).
Con ciò non si contraddice, tra l'altro, neanche la pronunzia C. Cass. n. 2794 del 2 marzo 1999 la quale ribadisce che il Giudice non deve tener conto della circostanza che il Prefetto sia già intervenuto in via cautelare e provvisoria, precisando, inoltre che solo nella fase dell'esecuzione (sulla quale la prima pronuncia della Corte di Cassazione non si sofferma limitandosi - si ripete - a dettare i criteri ai quali il giudice penale deve attenersi in sede di applicazione della sanzione accessoria), non potendosi ritenere cumulabili i diversi periodi di sospensione, l'autorità amministrativa dovrà considerare il periodo di sospensione stabilito dal giudice, detraendo il relativo tempo da quello già sofferto dal trasgressore in via provvisoria.
Si soggiunge inoltre che se si dovesse sostenere la tesi contraria, si rischierebbe - cumulando i due periodi di sospensione provvisoria e definitiva - di applicare in concreto una sanzione superiore al limite massimo fissato dalla norma, in violazione del principio di legalità ex art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689. Né si giustificherebbe il disposto dell'art. 224, comma 4, del Codice della strada laddove prevede la restituzione della patente, fino a quel momento sospesa provvisoriamente, nel caso intervenga una sentenza irrevocabile di proscioglimento.
Circ.
Ministero dell'interno,4 luglio 2000, n. M/2413/9
-
Provvedimenti dei Prefetti emessi a norma dell'art. 224 del Codice della
strada
(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) in esecuzione di sentenze
irrevocabili dell'Autorità giudiziaria.
Alcune Prefetture hanno chiesto se nell'emettere l'ordinanza indicata in oggetto debba essere indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
In proposito quest'Ufficio ritiene che la questione si ponga nei seguenti termini.
Le disposizioni dell'art. 224 si applicano in tutti quei casi in cui sia prevista l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida quale conseguenza di un illecito, penalmente sanzionato, previsto dal Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
L'applicazione della sanzione accessoria presuppone che sia stata emessa sentenza o decreto penale di condanna e che tali provvedimenti siano irrevocabili.
Quando il Prefetto riceve copia degli atti relativi alla sentenza di condanna ai sensi dell'art. 224, comma 1, del Codice della strada, poiché la patente di guida era già stata provvisoriamente sospesa dalla stessa Autorità amministrativa, la successiva ordinanza di sospensione non fa altro che rendere definitivo il periodo di sospensione adattandone la durata a quanto disposto dal giudice.
In questo caso quindi le sanzioni sono irrogate a seguito di condanna penale e solo la loro materiale esecuzione è affidata a un successivo provvedimento amministrativo del Prefetto il quale deve limitarsi alla mera applicazione di quanto disposto dall'Autorità giudiziaria, tenendo conto del provvedimento di sospensione già adottato in via provvisoria al fine di computare il periodo di sanzione già scontato.
L'ordinanza in questione, pertanto, è qualificabile come atto amministrativo sia dal punto di vista soggettivo (in quanto proveniente dalla Pubblica Amministrazione) che da quello oggettivo (inserendosi nell'iter di un procedimento amministrativo sfociante nella valutazione della computabilità del periodo di sospensione provvisoria del documento di guida nella determinazione della durata della sanzione accessoria applicata dall'Autorità giudiziaria), con la conseguenza che ad essa è applicabile l'obbligo di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge n. 241/90, imposto dal legislatore per tutti gli atti amministrativi che direttamente possono incidere su un diritto o interesse sostanziale dell'interessato.
Ciò detto, per quanto riguarda l'individuazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, è lo stesso art. 224, terzo comma, del Codice della strada che fornisce un rilevante contributo per risolvere la questione: nel caso di estinzione del reato, il provvedimento amministrativo punitivo è di esclusiva competenza del Prefetto che attua la stessa procedura prevista quando la sanzione è conseguente ad un illecito amministrativo.
In questo modo si ribadisce che la sospensione della patente di guida è una misura punitiva amministrativa di competenza dell'Autorità amministrativa e che il relativo provvedimento ha una sua autonomia anche quando il procedimento giudiziale non è attivato, ad esempio, per mancanza di querela.
Pertanto, quando sul fatto non si instaura un procedimento penale, l'art. 224, comma terzo, del Codice della strada, consente al Prefetto di procedere - una volta accertate le condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria - ai sensi degli artt. 218 e 219 del Codice della strada, per le ipotesi, rispettivamente di sospensione e di revoca del documento di guida: in questo caso, si deve ritenere che l'Autorità amministrativa, attuando la stessa procedura prevista per le sanzioni accessorie conseguenti ad un illecito amministrativo, debba indicare il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere in base a quanto prescritto dallo stesso art. 218 del Codice della strada (opposizione all'Autorità giudiziaria entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento prefettizio di sospensione, ai sensi dell'art. 205 del Codice della strada) e art. 219 del Codice della strada (ricorso al Ministero dei Trasporti entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di revoca).
Interpretando estensivamente le suddette disposizioni, sembra che allo stesso modo si possa procedere anche nel caso in cui sul fatto si sia instaurato un procedimento penale e sia intervenuta una sentenza di condanna irrevocabile ai sensi dell'art. 224 del Codice della strada.
Pertanto, ad avviso di questo Ufficio, il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida ex art. 224 del Codice della strada deve recare, ai sensi della legge n. 241/1990, l'indicazione dell'A.G.O. come competente a ricevere il ricorso, mentre il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi dello stesso articolo deve indicare come competente a ricevere il ricorso il Ministero dei trasporti e della navigazione in alternativa al T.A.R. competente per territorio.
Sulla questione è stato acquisito il parere, stante i profili di diretto interesse, del Ministero dei trasporti e della navigazione il quale ha condiviso le argomentazioni formulate in materia dalla scrivente.
Circ.
Ministero dell'interno,16 novembre 2000, n. M/2413/9 -
Sospensioni patenti di guida - Sentenza n. 13461 del 3 dicembre 1999 della
Corte di Cassazione.
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito all'orientamento assunto dalla Corte di Cassazione con la sentenza indicata in oggetto, secondo il quale la mancanza di querela portata a conoscenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), comporta il venir meno dell'efficacia del decreto di sospensione eventualmente in atto.
Al riguardo si richiama l'attenzione sul contenuto della circolare n. 94 del 13 settembre 1999, (prot. M/2413/9), diramata ai Prefetti, con la quale è stata trasmessa la sentenza n. 2274 del 15 marzo 1999 che risulta confermata dalla pronuncia della C. Cass. n. 13461 del 3 dicembre 1999.
Infatti, la Suprema Corte già nella sentenza n. 2274 del 15 marzo 1999 aveva sostenuto che "anche in caso di mancato esercizio dell'azione penale (o di declaratoria di improcedibilità) per difetto di querela, il provvedimento di sospensione provvisoria della patente è comunque adottabile dal Prefetto: potendo poi, su istanza dell'interessato, detta misura essere revocata, dallo stesso Prefetto, od annullata su ricorso amministrativo e/o giurisdizionale, ex artt. 223, n. 5 e 205 del Codice della strada".
Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente (art. 224 codice della strada)
Quando la sentenza
penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono
irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è
previsto dal codice della strada che da esso consegua la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il
relativo provvedimento per la durata stabilita dall’autorità giudiziaria e
ne dà comunicazione al competente ufficio provinciale della direzione
generale della m.c.t.c.
Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della
patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della
sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo
provvedimento di revoca comunicandolo all’interessato e all’ufficio della
direzione generale della m.c.t.c.
La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa
l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di
estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all’accertamento
della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della
sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e
219 codice della strada, nelle parti compatibili.
L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna
non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
Salvo quanto previsto dall’articolo 224, comma terzo, nel caso di sentenza
irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione
della cancelleria, ordina la restituzione della patente all’intestatario.
L’ordinanza di estinzione è comunicata all’interessato e all’ufficio della
direzione generale della m.c.t.c. Essa è iscritta nella patente.