Art. 224-ter. - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato.
1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell’articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall’agente o dall’organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all’articolo 214-bis.
2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell’articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 214, in quanto compatibile.
4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214, in quanto compatibili.
5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205.
6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente o l’organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente o l’organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all’intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3».(1)
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(1) Articolo inserito dall'art. 44, legge 29 luglio 2010, n. 120. Si riportano i commi 2 e 3 dello stesso articolo:
"2. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.
3. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l’amministrazione competente provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
Note:
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
36. Interventi in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato - Art. 224-ter C.d.S.
L'articoIo, di nuova formulazione, disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni arnrninistrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato previste dal C.d.S., consentendo cosi una immediata applicazione di tali misure, ancorche parziale nel caso del fermo, prima della sentenza di condanna da parte dell'A.G.
Stabilisce, infatti, che nelle ipotesi di reato per Ie quali e prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo (es. art. 187 e 186/20 lettera c), I'agente 0 I'organo accertatore della violazione pro cede al sequestro del veicoIo, ai sensi dell'articolo 213 C.d.S., affidandolo ad uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis C.d.S.
Copia del verbale di sequestro e trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giomi, dall' agente 0 dall' organa accertatore, tramite il proprio comando 0 ufficio, alIa prefettura-ufficio territoriale del Govemo del luogo della commessa violazione.
Nelle ipotesi di reato per Ie quali e, invece, prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, I' agente o l'organa accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giomi, secondo la procedura di cui all' art. 214 C.d.S, quindi affidandolo in custodia al proprietario o, in sua assenza al conducente 0 ad altro soggetto obbligato in solido, sempre che le circostanze 10 consentono ovvero dandone la custodia ad uno dei soggetti di cui all' art. 214 bis 0 comunque autorizzati, se non sono presenti i soggetti indicati 0 non possono assumere la custodia.
L'articolo in esame disciplina anche Ia fase successiva alIa sentenza, prevedendo che, nel caso della confisca, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell' articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giomi, ne trasmette copia autentica al prefetto affinche disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 C.d.S, in quanta compatibili. In tali casi, percio, non possono trovare applicazione le disposizioni dell' art. 213 comma 2-quater che consentono l' alienazione anticipata del veicolo al custode-acquirente.
Analogamente per Ie ipotesi di reato per Ie quali e previsto il fermo amministrativo, il cancelli ere del giudice che ha pronunciato Ia sentenza o il decreto, nel termine di quindici giomi, ne trasmette copia autentica all' organa di polizia competente affinche disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell' art. 214 C.d.S per il rimanente periodo.
LE NUOVE REGOLE
• L'articolo in esame disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato.
• Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione procede direttamente al sequestro, mentre il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo.
COSA È CAMBIATO
• Questa importante innovazione normativa consente di poter estendere l’applicazione immediata delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo amministrativo del veicolo (ex artt. 213 e 214 CdS) in tutti i casi in cui queste sono richiamate nelle ipotesi di reato ascritte al CdS. Invero, secondo la disciplina previgente le richiamate sanzioni accessorie, in assenza di questo strumento, potevano trovare applicazione esclusivamente in seguito alla sentenza di condanna emessa dall’A.G..
non presente