Codice

Art. 223. - Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato.

1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, è comunicato all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all’articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall’agente o dall’organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.

3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.

 4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell’articolo 205».(1)

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 43, legge 29 luglio 2010, n. 120.

Note:

Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 -  Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010. 

35. Interventi relativi al ritiro ed alIa sospensione della patente in caso di incidenti stradali - Art. 223 C.d.S.

Con la completa riscrittura dell' art. 223 C.d.S, sono state apportate significative modi fiche al procedimento di applicazione della sospensione cautelare della patente di guida disposta dal prefetto in occasione dell' accertamento di reati che comportano l' applicazione di sanzioni amministrative accessorie sulla patente ovvero nei casi in cui il conducente coinvolto in incidente stradale abbia provocato, con il proprio comportamento colposo, Iesioni personali 0 Ia morte di una 0 piu persone.

Nelle ipotesi di reato per Ie quali e prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, I'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando 0 ufficio, alIa prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della cornrnessa violazione. Questo Ufficio, ricevuti gli atti, dispone Ia sospensione provvisoria della validita della patente di guida, fino ad un massimo di due anni.

Secondo la nuova formulazione del comma 2, del!' art. 223 C.d.S, la stessa previsione normativa si applica anche quando il conducente sia coinvolto in un incidente stradale, determinato da una sua condotta imprudente per la violazione delle norme del codice della strada, dalla quale derivino Iesioni personali colpose ovvero un omicidio colposo.

Per effetto della nuova formulazione della norma, l' operatore di polizia che procede al rilevamento di un sinistro stradale che abbia provocato Iesioni personali a terzi ovvero Ia morte di una o più persone, deve procedere al ritiro immediato della patente di guida del conducente responsabile del sinistro nei confronti del quale sia accertata la violazione di una norma di comportamento che abbia determinato o concorso a produrre Ie lesioni stesse o la morte.

La patente ritirata in occasione del rilevamento del sinistro stradaIe, unitamente a copia del rapporto del rilevo dell'incidente e del verbale di contestazione per il comportamento dell'illecito da cui derivano i reati di lesioni colpose 0 di omicidio colposo, deve essere trasmessa, entro i dieci giomi successivi ed a cura dell'Ufficio da cui dipende l'accertatore, alla prefettura-ufficio territoriale del Govemo del Iuogo in cui e stata commessa la violazione. Questo Ufficio, valutata Ia responsabilita del conducente e nei casi in cui sussistano fondati e1ementi di un'evidente responsabilita di questi, provvede aHa sospensione cautelare della patente di guida per un periodo massimo di tre anni.

Occorre sottolineare che Ia nuova procedura presuppone che, nell'immediatezza dello stesso evento, sia evidente la responsabilita o la corresponsabilita dei conducenti coinvolti e che, percio, sia stato redatto, sernpre nell'irnmediatezza, nei confronti del conducente responsabile, un verbale di contestazione amministrativa per la violazione di una norma di comportamento del Codice della Strada.

In tutti i casi in cui, invece, anche per effetto della particolare compiessita della dinamica del sinistro o per la mancanza di concreti ed univoci elementi, non si possa procedere aHa contestazione immediata di un illecito amministrativo a carico del conducente responsabile o corresponsabile dell'incidente, il ritiro immediato della patente di guida non sara effettuato. In tale ultima ipotesi, completata la ricostruzione deH'incidente ed accertata successivamente Ia responsabilita dei coinvolti, l'Ufficio da cui dipende I'accertatore provvedera ad inviare alIa prefettura ufficio territoriale del Govemo copia del rapporto dell'incidente e del verbale di contestazione notificato al responsabile dell'incidente ai sensi dell'art. 201 C.d.S.

Rispetto alIa precedente formulazione della norma e con riserva di pili complete istruzioni operative che saranno fomite dal competente Dipartimento per gli Affari Intemi e TerritoriaIi, si evidenzia che, ai fini dell' adozione del provvedimento di sospensione cautelare della patente di guida non e pili necessario acquisire il preventivo parere tecnico degli Uffici provinciali del DTT. Come gia previsto, avverso il provvedimento di sospensione cautelare della patente, e ammesso ricorso in opposizione al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 205 C.d.S.  

 
Giurisprudenza
 

In tema di violazione delle norme del codice della strada, poichè l'art. 186, comma secondo, di detto codice ("guida sotto l'influenza dell'alcool") prevede le sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, oltre quella accessoria della sospensione della patente, il processo verbale che accerti siffatto illecito, in quanto costituente una vera e propria "notitia criminis", non rientra nella giurisdizione del giudice civile, in particolare di quello di pace, di cui all'art. 204 BIS cod. strada in relazione all'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Bellano, 17 Settembre 2004)

Cass. civ. Sez. II Sent., 08-08-2007, n. 17342 (rv. 600570)  Mass. Giur. It., 2007; CED Cassazione, 2007

In tema di sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 223, terzo comma, cod. strada, se non è previsto dalla legge un termine di decadenza del potere di disporre tale sospensione, neppure è ammissibile un provvedimento di sospensione che intervenga a distanza di molti mesi dal fatto, quando il pericolo per la pubblica incolumità che si vorrebbe evitare si è comunque verificato. Di conseguenza, il giudice di merito, competente in sede di opposizione ai sensi dell'articolo 205 cod. strada, ha il compito di determinare il tempo ragionevole necessario all'Amministrazione per valutare i dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione, tenendo conto della complessità dell'indagine in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso concreto. (Nella specie tale verifica è stata dalla S.C. ritenuta non compiuta, giacchè il giudice di pace aveva ritenuto legittima la sospensione della patente disposta a distanza di quasi otto mesi dal fatto - sul presupposto che la prefettura "aveva dato contezza della data in cui aveva acquisito il parere obbligatorio della M.T.C. e dell'iter finalizzato all'accertamento" - senza chiarire come potesse ritenersi giustificato il lungo lasso di tempo trascorso per acquisire il parere e senza far alcun riferimento alla complessità degli accertamenti in concreto necessari). (Cassa con rinvio, Giud. pace Reggio Emilia, 17 Luglio 2003)

Cass. civ. Sez. II Sent., 07-08-2007, n. 17314 (rv. 600218) Mass. Giur. It., 2007; CED Cassazione, 2007

Il lasso di tempo necessario per il completamento dell'iter previsto dall'art. 223, commi 1 e 2, cod. strada - D.Lgs. n. 285/1992, deve essere giustificato dall'esigenza di valutare in modo completo gli elementi raccolti e deve essere tale da non compromettere lo scopo del provvedimento di sospensione della patente e cioèdi impedire provvisoriamente di guidare ad un soggetto la cui condotta di guida risulti pericolosa per la pubblica incolumità. Compete poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevole necessario all'amministrazione per compiere tale valutazione, tenendo conto della maggiore o minore difficoltàdel caso concreto e della necessitàche tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 06-06-2007, n. 13226 Giudice di pace, 2008, 1, 7 nota di MAZZAROLI, ANDREANI

E'da escludere che il provvedimento di sospensione della patente non possa essere più adottato per il solo mancato rispetto dei termini di cui all'art. 223, comma 1 (mancata trasmissione del rapporto entro dieci giorni al Prefetto ed alla Direzione generale della Mtc), e comma 2 (mancata trasmissione entro quindici giorni del parere del competente ufficio della Direzione Generale della Mtc), del codice della strada - D.Lgs. n. 285/1992. L'effetto preclusivo potrà assumere rilevanza solo quando, per la sua consistenza, sia idoneo a non consentire la realizzazione delle esigenze cautelari in relazione alle quali la sospensione della patente è prevista.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 06-06-2007, n. 13226 Giudice di pace, 2008, 1, 7 nota di MAZZAROLI, ANDREANI

Il provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida a norma dell'art. 223 cod. strada ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri. Pertanto è da escludere che esso non possa più essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini (non previsti a pena di decadenza) di cui all'art. 223, comma primo (dieci giorni per la trasmissione del rapporto al prefetto e alla direzione generale della M.T.C.) e secondo (quindici giorni per la trasmissione del parere del competente ufficio della direzione generale della M.T.C.), o perché il prefetto ometta di richiedere il parere del competente ufficio della direzione generale della M.T.C. (la cui richiesta deve effettuare "appena ricevuti gli atti") lo stesso giorno in cui gli è pervenuto il rapporto, o non provveda appena ricevuto detto parere, dovendo, invece, ritenersi che sia gli adempimenti propedeutici di cui si è detto, sia l'emissione del provvedimento di sospensione intervengano entro un tempo ragionevole - la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice di merito - in considerazione delle finalità cautelari del provvedimento. (La S.C. ha affermato il principio di diritto di cui in massima in sede di composizione di contrasto di giurisprudenza ed ha, in fattispecie in cui il provvedimento di sospensione della patente era stato adottato dal prefetto a distanza di ben otto mesi dall'incidente, cassato la sentenza di rigetto dell'opposizione perché il giudice di pace non aveva motivato sulla giustificazione del ritardo di cinque mesi nella trasmissione del parere del competente ufficio della direzione generale della M.T.C. e del ritardo di ulteriori due mesi del prefetto per la valutazione dei fatti). (Cassa con rinvio, Giud. pace Rimini, 15 giugno 2001)

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 06-06-2007, n. 13226 (rv. 597648) Mass. Giur. It., 2007; CED Cassazione, 2007; Arch. Giur. Circolaz., 2007, 9, 895

In tema di violazioni delle norme del codice della strada, con riferimento alla sospensione provvisoria della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi dell'articolo 223 del d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 (nuovo codice della strada), l'applicazione al relativo procedimento della disposizione dell'articolo 7, comma secondo, della legge 7 agosto 1990 n. 241 - che riconosce all'amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati -, è giustificata dalla natura cautelare del provvedimento di sospensione provvisoria della patente, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere "iter" procedimentale. È pertanto legittimamente esclusa la necessità di dare ingresso (e risposta), nel procedimento, alle eventuali osservazioni degli interessati, altrimenti sussistente alla stregua delle regole generali dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n.689, dell'articolo 204 del d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 e degli articoli 3, 7, comma primo, 8 e 10 della stessa legge 7 agosto 1990 n.241. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza, con la quale il giudice di pace aveva accolto la opposizione perché il prefetto aveva emesso il detto provvedimento ancora prima della notifica dell'avviso di apertura del procedimento amministrativo, ed ha quindi deciso nel merito rigettando la opposizione). (Cassa e decide nel merito, Giud. pace La Spezia, 26 Settembre 2002)

Cass. civ. Sez. II, 31-10-2006, n. 23502 (rv. 593161) Mass. Giur. It., 2006 CED Cassazione, 2006; Arch. Giur. Circolaz., 2007, 10, 1083

Alla condotta contemplata dall'art. 186 del codice della strada, consistente nella guida di autoveicolo in stato di ebbrezza, che costituisce fatto penalmente rilevante, può conseguire, ai sensi della stessa disposizione normativa, la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria in seguito all'accertamento del reato, e la stessa sospensione della patente ai sensi, però, dell'art. 223 di detto codice, nel qual caso la misura, di carattere preventivo ed irrogabile dal Prefetto, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti. Pertanto, risulta diversa la natura della sanzione nell'uno e nell'altro caso, così come differente si prospetta la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di una sanzione adottata dal Prefetto in via cautelare. Ai fini dell'irrogazione della sanzione disposta ai sensi dell'art. 223 del codice della strada, pur non essendo necessario che l'accertamento dello stato di ebbrezza sia risultato a seguito della rilevazione effettuata tramite etilometro, tuttavia, quando questa operazione sia stata eseguita, il giudice, investito della relativa opposizione, non può prescindere dall'inerente riscontro e, in virtù del principio del libero convincimento, disattenderlo. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato complessivo principio, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'opposizione formulata dal contravventore, essendo rimasto accertato che, all'atto del controllo, egli era risultato positivo al test effettuato per due volte con l'etilometro a distanza di cinque minuti l'una dall'altra, oltre a presentare un univoco dato sintomatico desumibile dal suo alito vinoso). (Cassa e decide nel merito, Giud. Pace Agropoli, 13 Ottobre 2001)

Cass. civ. Sez. I, 28-08-2006, n. 18617 (rv. 591623) Mass. Giur. It., 2006; CED Cassazione, 2006; Arch. Giur. Circolaz., 2007, 6, 126

In tema di violazione delle norme del codice della strada, per le ipotesi di reato di lesioni colpose (o omicidio colposo), l'applicazione da parte del Prefetto della misura preventiva, prevista dall'articolo 223, in relazione all'articolo 222, del codice della strada ( che è strumentale rispetto all'omologa sanzione accessoria rimessa al successivo giudizio penale ed è finalizzata alla tutela della pubblica incolumità), non è automaticamente correlata alla esistenza delle relative "notitiae criminis", ma esige, alla stregua di qualsiasi provvedimento di natura cautelare, una valutazione, sia pur delibativa, di fondatezza dell'accusa, come si desume dal testo del secondo comma del citato articolo 223, là dove l'adozione della misura preventiva viene subordinata alla sussistenza di "fondati elementi di evidente responsabilità"; tale formula, infatti, esige il connotato dell'evidenza, che deve caratterizzare gli elementi di responsabilità, e chiaramente comporta che non sia sufficiente un giudizio di semplice plausibilità dell'accusa, occorrendo invece un'alta probabilità di fondatezza della stessa. Ne consegue che il giudice chiamato a pronunziarsi, a seguito di opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n.689, che è esperibile anche in tale materia, avverso siffatti provvedimenti, ove ne sia contestata la legittimità, sotto il profilo della sussistenza del richiesto "fumus" a sostegno dell'accusa, non può limitarsi a ritenere la verosimiglianza dell'ipotesi accusatoria, in termini di "compatibilità" degli indizi a carico con la stessa, ma deve riscontrare se in concreto gli elementi accusatori fossero connotati da quell'alto grado di probabilità richiesto dalla norma . (Nella fattispecie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato la opposizione al provvedimento di sospensione della patente di guida disposta dal prefetto, a causa di un sinistro stradale con feriti, nei confronti del presunto conducente, in quanto responsabile, per eccesso di velocità, delle lesioni riportate dal trasportato; ha conclusivamente ritenuto la S.C. che non era stato adeguatamente compiuto il riscontro se gli elementi accusatori fossero connotati dal richiesto alto grado di probabilità, essendosi viceversa limitato il giudice di pace a rilevare che le lesioni riportate dal trasportato erano "compatibili" con l'ipotizzata "attività di guida e con la dinamica del veicolo"). (Cassa con rinvio, Giud. pace Empoli, 27 Febbraio 2003)

Cass. civ. Sez. II, 20-04-2006, n. 9271 (rv. 588913) Mass. Giur. It., 2006; Arch. Giur. Circolaz., 2007, 4, 418; CED Cassazione, 2006

La sospensione provvisoria della patente di guida di cui all'art. 223 del Codice della Strada è un provvedimento amministrativo provvisorio con funzione cautelare, di esclusiva spettanza prefettizia, rispetto al quale non si pongono in posizione di pregiudizialità né l'esercizio dell'azione penale per reati da circolazione stradale, cui la sospensione sia connessa, né l'eventuale ricorso amministrativo o giudiziario avverso la contestazione della violazione delle norme in materia di circolazione stradale. Avverso l'ordinanza del prefetto che dispone l'applicazione in via provvisoria del provvedimento cautelare di sospensione della patente di guida è pertanto immediatamente ed autonomamente proponibile l'opposizione giurisdizionale a sanzione amministrativa, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981. (Cassa con rinvio, Giud. Pace Piombino, 8 Maggio 2002)

Cass. civ. Sez. II, 11-04-2006, n. 8466 (rv. 588438) Mass. Giur. It., 2006; CED Cassazione, 2006; Arch. Giur. Circolaz., 2007, 3, 305

Il provvedimento di ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza, operato dagli agenti accertatori al momento della contestazione del fatto, al pari di quello di sospensione della patente stessa adottato dal prefetto cui gli agenti accertatori abbiano inviato il documento, è impugnabile con l'opposizione prevista dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981 innanzi al giudice di pace, salvo restando la questione dell'ammissibilità della relativa domanda prima che tale ritiro si sia tradotto in sospensione. (Dichiara giurisdizione, Giud. pace Ravenna, 27 Giugno 2003)

Cass. civ. Sez. Unite, 07-02-2006, n. 2519 (rv. 588215) Mass. Giur. It., 2006; CED Cassazione, 2006; Arch. Giur. Circolaz., 2007, 2, 198

La sospensione della patente conseguente al reato di guida in stato di ebbrezza è espressamente qualificata dal legislatore come sanzione amministrativa accessoria (art. 186, secondo comma C.d.S.), così che il provvedimento prefettizio che la irroghi è legittimamente impugnabile dinanzi all'autorità giudiziaria, per espressa previsione del comma quinto dell'art. 223 C.d.S., nelle forme dell'opposizione di cui agli artt. 22 e 23 della legge 689/81, inapplicabili, invece, con riguardo al verbale di accertamento relativo alla violazione dello stesso art.186 C.d.S., atto insuscettibile di diventare titolo esecutivo per la irrogazione di una sanzione amministrativa, non impugnabile, pertanto, neanche con ricorso al Prefetto.

Cass. civ. Sez. I, 09-05-2005, n. 9557 (rv. 583243)  Mass. Giur. It., 2005; Arch. Giur. Circolaz., 2006, 9, 865

 

Sussiste una radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida, adottato nei casi previsti dall'art. 223 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, e la sanzione accessoria della sospensione della patente inflitta dal giudice penale all'esito dell'accertamento del reato. Infatti la prima, pur costituendo anch'essa misura afflittiva, è un provvedimento di natura cautelare, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico. Va, pertanto, dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, commi 3 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 Cost.

Corte cost. (Ord.) 12-11-2004, n. 344 Giudice di Pace di Osimo, Leggi d'italia, Repertorio di giurisprudenza Massima redazionale, 2004
 

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, in quanto prevede che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida il prefetto disponga la sospensione provvisoria della validità della patente, fino a un massimo di un anno (comma 3), e stabilisce che avverso il provvedimento prefettizio di sospensione può essere proposta opposizione innanzi all'autorità giudiziaria (comma 5), dando così luogo, secondo il rimettente, ad una irragionevole duplicazione di processi - posto che anche all'esito del processo volto all'accertamento del reato il giudice può disporre la medesima sanzione accessoria della sospensione del documento di guida -, con asserita conseguente lesione del principio della precostituzione per legge del giudice naturale, in quanto sarebbero individuati due giudici entrambi abilitati a decidere sulla medesima sanzione accessoria. Il remittente, infatti, muove dall'erroneo presupposto interpretativo che il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente, da adottarsi nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, abbia la stessa natura della sanzione accessoria della sospensione della patente, inflitta dal giudice penale in esito all'accertamento del reato, mentre, viceversa, pur costituendo anch'essa misura afflittiva, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta dal prefetto è provvedimento amministrativo di natura cautelare, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli.

Corte cost. (Ord.) 12-11-2004, n. 344 Giudice di Pace di Osimo, Sito uff. Corte cost., 2004
 

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 218, comma 5, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 20, comma 2, L. 24 novembre 1981, n. 689, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono che l'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non possa essere proposta e decisa in via autonoma nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente. Le ordinanze di rimessione, infatti, oltre ad errare nel denunciare l'art. 218, comma 5, D.Lgs. n. 285 del 1992 (relativo all'opposizione avverso la sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad una sanzione amministrativa), posto che l'opposizione alla sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad una sanzione penale è regolata dall'art. 223, comma 5, dello stesso decreto, da un lato non indicano neppure i parametri costituzionali violati, e, conseguentemente, non motivano le ragioni del ritenuto contrasto con le norme denunciate, e, dall'altro lato, non danno sufficiente conto della fattispecie non consentendo quindi un'adeguata valutazione della rilevanza.

Corte cost. (Ord.) 24-06-2004, n. 194 Sabatino c. Prefettura di Ancona, Sito uff. Corte cost., 2004
 

La sospensione della patente conseguente al reato di guida in stato di ebbrezza è espressamente qualificata dal legislatore come sanzione amministrativa accessoria (art. 186 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - cod. strada) e non può, conseguentemente, essere legittimamente irrogata al conducente (pur sorpreso in stato di ebbrezza) di un ciclomotore per la guida del quale non sia necessaria la patente.

Cass. civ. sez. I 14-05-2004, n. 9182 (rv. 572864) Comm. Governo Prov. Trento c. Colombo, Mass. Giur. It., 2004, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 1110, CED Cassazione, 2004
 

Contro il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal Prefetto, ex art. 223 del nuovo codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 come novellato dall'art. 120 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360) deve ritenersi ammissibile, anche alla luce delle indicazioni contenute nella sent n. 31 del 1996 della Corte Costituzionale, l'opposizione secondo il rito di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, innanzi all'A.G.O., che può annullare il provvedimento con cui la sospensione è stata disposta.

Cass. civ. sez. un. 19-04-2004, n. 7459 (rv. 572166), Mass. Giur. It., 2004
 

Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida emesso dal prefetto a norma dell'art. 223 secondo comma, c.d.s., D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 è impugnabile, ex artt. 22 e 23 L. 24 novembre 1981, n. 689, innanzi al giudice ordinario.

Cass. civ. sez. un. 19-04-2004, n. 7459 La Spada c. Prefettura di Asti, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 985
 

In tema di sanzioni amministrative accessorie, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale, esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida e, quindi, anche contro i provvedimenti di sospensione adottati in via provvisoria dal prefetto a norma dell'art. 223, secondo comma, D.Lgs. n. 285 del 1992. Una interpretazione dell'art. 223 cit., che escludesse la specifica tutela approntata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 nei soli casi contemplati dal secondo comma urterebbe contro l'omogeneità del sistema sanzionatorio del cd. codice della strada, D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 determinando una divaricazione delle forme di tutela giurisdizionale, priva di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi sanciti dagli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale.

Cass. civ. sez. un. 19-02-2004, n. 3332 Prefettura Forlì-Cesena c. Valmori, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 760, Arch. Civ., 2004, 1443
 

Il provvedimento di sospensione della patente ex art. 223, nuovo c.s., che prevede che nelle ipotesi di reato, relative a danni alle persone, per le quali sono previste, quali sanzioni accessorie, la sospensione o la revoca della patente di guida, il Prefetto disponga la sospensione provvisoria della patente "ove sussistano fondati elementi di responsabilità", è autonomo rispetto alla contestazione delle violazioni del codice della strada (nel caso di specie, violazione dell'art. 141), avendo quale unico presupposto la responsabilità di un sinistro con lesioni. Ne consegue che risulta irrilevante l'avvenuta archiviazione da parte del Prefetto degli atti relativi alla contestazione stessa.

T.A.R. Piemonte sez. I 11-02-2004, n. 229 Grande c. Min. dei Trasporti, Arch. Giur. Circolaz., 2005, 1, 69
 

Il controllo dell'autorità giudiziaria sul provvedimento di sospensione della patente di guida, disposta in via cautelare dal prefetto ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, non ha ad oggetto il fumus della cautela - vale a dire la valutazione ex ante compiuta dal prefetto circa la sussistenza di fondati elementi di evidente responsabilità - ma la concreta ed oggettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, alla luce dell'istruttoria compiuta e delle prove offerte nel giudizio.

Cass. civ. sez. I 23-10-2003, n. 15906 Giuliani Ricci c. Prefetto di Treviso, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 929, Arch. Civ., 2004, 911
Gius, 2004, 7, 933, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 272
 

La nozione di lesioni (colpose) richiamata dall'art. 222 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (che commina la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per le violazioni dello stesso codice che tale evento abbiano prodotto) è quella penalmente rilevante, definita dall'art. 582 c.p. e dalla giurisprudenza penale di legittimità individuata, quanto alla «malattia nel corpo», in una riduzione apprezzabile della funzionalità collegata ad un fatto morboso in evoluzione e, quanto alla malattia «nella mente», in qualsiasi alterazione traumatica, anche temporanea - ivi compreso, quindi, lo shock postraumatico - del sistema nervoso.

Cass. civ. sez. I 10-09-2003, n. 13222 Segna c. Prefettura di Verona, Mass. Giur. It., 2003, Arch. Civ., 2004, 911, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 147
 

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e con riguardo al provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida emesso dal Prefetto ai sensi dell'art. 223, comma secondo, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), deve ritenersi che il termine entro il quale il Prefetto deve disporre la sospensione sia quello della ordinaria prescrizione quinquennale, atteso, da un lato, che il provvedimento, oltre ad assumere una funzione cautelare, riveste comunque natura amministrativa sanzionatoria - sicché sfugge, in quanto tale, al criterio d'immediatezza dell'applicazione -, e, dall'altro, che la norma citata, a differenza del precedente art. 218, non fissa alcun termine specifico al riguardo, limitandosi a prescrivere che il Prefetto deve provvedere "appena ricevuti gli atti", ma comunque dopo aver sentito il parere della M.C.T.C., e previo accertamento della sussistenza di "fondati elementi di una evidente responsabilità" del soggetto in ordine ad un evento di danno alla persona derivante da una violazione del codice della strada.

Cass. civ. sez. I 08-08-2003, n. 11967 (rv. 565792) Cirrincione c. Prefetto della Provincia di Como, Mass. Giur. It., 2003, Arch. Civ., 2004, 780
Arch. Giur. Circolaz., 2004, 412, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 802
 

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi lesivi da incidente stradale (artt. 222 e 223 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - cod. strad. -) è configurata dal vigente codice della strada come sanzione amministrativa (pur essendo applicabile dal giudice penale per effetto della "vis attractiva" esercitata dal processo, se questo è in corso), con la conseguenza che, allorché manchino i presupposti per la procedibilità penale, come nel caso di difetto di querela, il potere di irrogare la sanzione in via cautelare resta attribuito al Prefetto, ex art. 223, comma secondo, citato, a condizione che sussistano "fondati elementi di una evidente responsabilità" del soggetto in ordine ad un evento di danno alla persona dipendente da una violazione del codice della strada.

Cass. civ. sez. I 08-08-2003, n. 11967 (rv. 565791) Cirrincione c. Prefetto della Provincia di Como, Mass. Giur. It., 2003, Arch. Civ., 2004, 780
Arch. Giur. Circolaz., 2004, 412, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 802
 

In tema di applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 224 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (cod. strad.), la differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, all'esito dell'accertamento di violazione del codice stradale rende impossibile computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitamente applicabile dal giudice. Tuttavia, ciò non comporta che i due periodi di sospensione siano cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari. Ed invero, la sospensione provvisoria disposta dal prefetto e quella definitiva disposta dal giudice incidono sull'autore della violazione per il medesimo fatto, per il quale il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria, una sola sospensione della patente di guida per un periodo che va da un minimo a un massimo, anche se l'applicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria e anche se all'applicazione provvisoria e a quella definitiva procedono distinte autorità. Ne consegue che è il Prefetto, organo di esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente presofferto, e senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell'autorità giudiziaria procedente.

Cass. civ. sez. I 01-08-2003, n. 11714 (rv. 565563) Venica c. Pref. di Udine, Mass. Giur. It., 2003, Arch. Giur. Circolaz., 2003, 1054, Arch. Civ., 2004, 780,  Arch. Giur. Circolaz., 2004, 802

La sospensione temporanea della patente di guida, conseguente di diritto ad alcune violazioni del codice della strada (come, ad esempio, l'eccesso di velocità) può essere irrogata nel termine di prescrizione quinquennale, anche in caso di contestazione differita, non potendosi ritenere il potere del prefetto di disporre la sua applicazione condizionato dal fatto che gli organi accertatori abbiano proceduto, oppure no, al ritiro immediato del documento di guida.

Cass. civ. sez. I 23-05-2003, n. 8185 Syella c. Prefattura di Bari, Guida al Diritto, 2003, 32, 64
 

In caso di impugnazione del provvedimento prefettizio di revoca della patente, emesso ai sensi dell'art. 120 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) nei confronti della persona condannata a pena detentiva non inferiore a tre anni allorché l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura, la competenza giurisdizionale spetta al giudice amministrativo, atteso che detto provvedimento, caducando, con effetto "ex nunc", la precedente autorizzazione a condurre veicoli in considerazione dell'accertato venir meno dei relativi requisiti, è idoneo a degradare ad interesse legittimo la posizione soggettiva dell'interessato, e la relativa tutela è diretta all'annullamento dell'atto amministrativo, preclusa al giudice ordinario al di fuori dei casi in cui la legge considera la revoca della patente come sanzione accessoria di illeciti amministrativi o penali connessi a violazioni del codice della strada.

Cass. civ. sez. un. 29-04-2003, n. 6630 (rv. 562501) Pref. di Foggia c. Detto, Mass. Giur. It., 2003, Foro Amm. CDS, 2003, 1258,
Gius, 2003, 18, 1962, Arch. Civ., 2004, 233, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 322
 

Contro il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal Prefetto, ex art. 223 del nuovo codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 come novellato dall'art. 120 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360) deve ritenersi ammissibile, anche alla luce delle indicazioni contenute nella sent n. 31 del 1996 della Corte Costituzionale, l'opposizione secondo il rito di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, innanzi all'A.G.O., che può annullare il provvedimento con cui la sospensione è stata disposta.

Cass. civ. sez. un. 29-04-2003, n. 6636 (rv. 562511) Spinelli c. Pref. di Bari,  Mass. Giur. It., 2003, Gius, 2003, 18, 1962, Arch. Civ., 2004, 233, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 323
 

La deroga alla regola che impone che l'avvio del procedimento amministrativo venga comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, trova applicazione anche in relazione alle fattispecie di sospensione provvisoria della patente di guida, disciplinate dai commi 1 e 2 dell'articolo 223 del vigente codice della strada, essendo in esse ravvisatoli quelle ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità previste dall'articolo 7 della legge n. 241 del 1990.

Cass. civ. sez. I 14-03-2003, n. 3819 Pollastrelli c. Prefettura di Ascoli Piceno, Guida al Diritto, 2003, 21, 51
 

In tema di patteggiamento per reato comportante la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la decisione del giudice sul punto non trova ostacolo nella circostanza che il Prefetto abbia già provveduto in via cautelare e provvisoria, trattandosi di provvedimenti aventi natura e finalità differenti, sicché il giudice non deve tenere in conto quanto deciso dall'autorità amministrativa. In sede di esecuzione, non potendosi ritenere i diversi periodi di sospensione cumulabili, si deve tener conto del periodo di sospensione imposto dal Prefetto ed il relativo tempo deve essere detratto da quello stabilito dal giudice.

Cass. pen. sez. IV 05-03-2003, n. 13732 (rv. 224393) Pangrazzi, Arch. Giur. Circolaz., 2003, 6, 463
 

I termini dati al prefetto per emettere il decreto di sospensione cautelare della patente non sono gli stessi (90 giorni) previsti dall'art. 204 codice della strada per emettere ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, bensì quelli individuati in base al combinato disposto degli artt. 222, 223 del codice della strada nonché dell'art. 2, comma 3, art. 7 e art. 29, comma 1, legge n. 241/1990. (Nella fattispecie il giudice ha dichiarato illegittima la sospensione della patente disposta oltre i termini predetti).

Giudice di pace Civitanova Marche 21-02-2003 Michetti c. Prefetto di Macerata, Arch. Giur. Circolaz., 2003, 7/8, 617
 

Il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (nella specie, per il reato di guida in stato di ebbrezza) deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale, e non già quando sia pari a questo o se ne discosti da poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale.

Cass. pen. sez. IV 19-02-2003, n. 12770 (rv. 223872) Loconsole, CED Cassazione, 2003
 

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida (anche per evitare differenze delle forme di tutela giurisdizionale prive di ogni ragionevole giustificazione e, come tali, in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione); ne consegue che detto rimedio, che è devoluto alla cognizione del giudice ordinario, è esperibile anche contro il provvedimento di sospensione che il prefetto adotta in via provvisoria, ai sensi dell'art. 223, comma secondo, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Cass. civ. sez. un. 11-02-2003, n. 1993 (rv. 560380) Opesso c. Prefettura di Asti, Mass. Giur. It., 2003, Arch. Civ., 2003, 1341
Arch. Giur. Circolaz., 2003, 7/8, 581, Polizia Moderna, 2003, 7, 94, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 86
 

L'opposizione giurisdizionale nelle forme previste dagli articoli 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 ha natura di rimedio generale, esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida e, quindi, anche contro i provvedimenti di sospensione adottati in via provvisoria dal prefetto (ai sensi dell'articolo 223, comma 2, del codice della strada). Sussiste, pertanto, in una tale evenienza, la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell'opposizione proposta.

Cass. civ. sez. un. 11-02-2003, n. 1993 Opesso c. Prefettura di Asti, Guida al Diritto, 2003, 21, 51
 

La differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, all'esito dell'accertamento di violazione del codice stradale, rende impossibile computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicabile dal giudice. Tuttavia, ciò non comporta che i due periodi di sospensione siano cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari. Ed invero, la sospensione provvisoria disposta dal Prefetto e quella definitiva disposta dal giudice incidono sull'autore della violazione per il medesimo fatto, per il quale il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria, una sola sospensione della patente di guida per un periodo che va da un minimo a un massimo, anche se l'applicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria e anche se all'applicazione provvisoria e a quella definitiva procedono distinte autorità. Ne consegue che è il Prefetto, organo di esecuzione delle sanzione amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente presofferto, e senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell'autorità giudiziaria procedente.

Cass. pen. Sez.IV 16-12-2002, n. 10785 (rv. 223866) Portesan, CED Cassazione, 2003
 

E' manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3, 16, 24, 25 e 97 cost., la q.l.c. dell'art. 223, comma 2, d.lg. 30 aprile 1992 n. 385, come sostituito dall'art. 120 d.lg. 10 settembre 1993 n. 360, nella parte in cui prevede che il prefetto possa disporre la sospensione provvisoria della validità della patente di guida anche nelle "ipotesi di reati perseguibili a querela, ancorchè l'azione penale risulti improcedibile o comunque non iniziata", in quanto, contrariamente a quanto opina il rimettente e tenuto conto della prevalente giurisprudenza di legittimità, anche nei casi in cui manchi querela e l'azione penale sia improcedibile, ovvero in tutti i casi in cui l'accertamento della responsabilità non possa aver luogo in sede penale, la misura in questione conserva pienamente la sua funzione di tutela immediata della sicurezza della circolazione stradale, spostandosi la competenza ad irrogare la sanzione definitiva dal giudice penale all'autorità prefettizia. Non può pertanto ravvisarsi lesione del diritto alla difesa, dal momento che rimangono, comunque, a disposizione degli interessati i mezzi di impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e, in particolare, l'opposizione davanti al giudice civile (ex art. 205 c.d.s.) avverso il provvedimento applicato in via definitiva; nè ancora sussiste lesione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento, conseguente alle scelte della persona offesa in tema di proposizione della querela, o anche rispetto alla sospensione cautelare della patente nautica, data la non omologabilità delle situazioni poste in questo caso a confronto; risultando, infine, del tutto immotivati gli altri profili dedotti, con riferimento ai principi di libertà di circolazione e di buon andamento della p.a.

Corte cost. (Ord.) 05-04-2002, n. 90 Pres. Cons., Giur. Costit., 2002, 803, Giust. Civ., 2002, I, 1458, Riv. giur. Polizia, 2002, 495
 

L'art. 223, comma 2, d.lg. n. 285 del 1992 - alla luce dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario - deve essere infatti letta come espressiva della "voluntas legis" di rimettere al prefetto l'irrogazione della sanzione definitiva in tutti i casi (diversi dalla morte dell'imputato) in cui l'accertamento della responsabilità non possa aver luogo in sede penale (compreso, dunque, quello di mancanza della querela o rinuncia alla stessa); e ciò non soltanto per motivi di ordine sistematico, ma anche per una ragione di ordine logico: tra le cause di estinzione del reato il codice penale annovera, invero, anche la remissione della querela (art. 152 c.p.), onde sarebbe inspiegabile un diverso trattamento dell'ipotesi di mancata presentazione della stessa (o di rinuncia), essendosi al cospetto di situazioni del tutto omogenee rispetto all'interesse pubblico all'irrogazione della sanzione, che la norma ha intento tutelare.

Corte cost. (Ord.) 05-04-2002, n. 90 Pres. Cons., Riv. giur. Polizia, 2002, 495
 

Anche in relazione alle ipotesi di sospensione provvisoria della patente di guida disciplinate dai commi 1 e 2 dell'art. 223 cod. strada approvato con d.lg. n. 285 del 1992 sono ravvisabili quelle ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1991, giustificano la deroga alla regola che impone che l'avvio del procedimento amministrativo venga comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti.

Cass. civ. sez. I 05-03-2002, n. 3117 Dogliani c. Pref. Asti, Mass. Giur. It., 2002, I, Arch. Civ., 2003, 62, Arch. Giur. Circolaz., 2003, 151
 

Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; nè, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso.

Cass. pen. Sez.un. 30-01-2002, n. 12316 Fugger, Cass. Pen., 2002, 2295
 

Spetta al g.o. decidere i ricorsi proposti contro tutti i provvedimenti di sospensione della patente di guida emessi ai sensi dell'art. 223 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 nuovo codice della strada, sia in base al comma 3 che in base al comma 2.

T.A.R. Veneto Sez.III 21-12-2001, n. 4308 Cuna c. Min. int., Foro Amm., 2001, 3244
 

Come l'irrogazione, da parte del prefetto, della sanzione amministrativa di sospensione della patente, in via cautelare e provvisoria, ai sensi dell'art. 223, comma 3, cod. strada, non è condizionata all'inizio o alla procedibilità dell'azione penale, così per irrogare la medesima sanzione in via definitiva, ai sensi del successivo art. 224, comma 3, previo accertamento della sussistenza delle necessarie condizioni - e cioè la violazione di una norma del c. strad. da cui è derivato un danno alla persona - non è necessario che il reato si sia estinto in senso stretto, per una causa diversa dalla morte del reo, essendo sufficiente, secondo la "ratio" della predetta norma, volta a statuire in via generale la irrogabilità della predetta sanzione accessoria, che il reato non sia perseguibile perchè è mancata, o è venuta meno, una condizione di procedibilità dell'azione penale, e quindi non solo se la querela è stata rimessa, ma anche se non è stata proposta, o è stata proposta tardivamente, o vi è stata rinuncia.

Cass. civ. Sez.I 07-12-2001, n. 15510 Min. int. e altri c. Gentili, Mass. Giur. It., 2001
 

Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida emesso dal prefetto ai sensi del 2º comma dell’art. 223 nuovo cod.strad., avendo natura cautelare, non è subordinato alla presentazione della querela per il reato di lesioni colpose da parte della persona offesa, ed il giudizio di opposizione al provvedimento ha unicamente ad oggetto l’accertamento dell’esistenza dei requisiti formali e sostanziali per la sua adozione, con particolare riferimento all’esistenza dei fondati elementi di una evidente responsabilità.
Cass., sez. I, 09-03-2001, n. 3454 Arch. circolaz., 2001, 458
 
Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida, previsto dall’art. 223, 2º comma, c.s., è un provvedimento amministrativo di natura cautelare, autonomo, sul piano delle finalità e degli effetti, nonché della stessa impugnabilità (autonomamente prevista dall’art. 218, 5º comma, c.s.), rispetto a quello irrogato in via definitiva a norma degli art. 222 e 224 c.s.; ne consegue che la sua irrogazione non è condizionata né dall’inizio dell’azione penale, né dall’eventuale difetto della condizione di procedibilità della querela, ove richiesta.
Cass., sez. I, 04-04-2001, n. 4939 Arch. circolaz., 2001, 555
 
Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida previsto dall’art. 223, 2º comma, ed irrogato dal prefetto, in presenza di «fondati elementi di una evidente responsabilità», nella ipotesi di violazione del codice della strada in conseguenza della quale sia derivato un danno alle persone, ha natura cautelare, e si configura come autonomo, sul piano delle finalità e degli effetti, nonché della stessa impugnabilità, rispetto a quello irrogato in via definitiva a norma degli art. 222 e 224 cod.strad., sicché la irrogazione dello stesso non è subordinata all’inizio dell’azione penale, né alla sussistenza delle condizioni di procedibilità (nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la suprema corte ha confermato la legittimità del provvedimento in questione, pur in presenza di remissione di querela in relazione al reato di lesioni colpose contestato all’autore dell’illecito).
Cass., sez. I, 16-10-2001, n. 12588 Mass., 2001
 
Come l’irrogazione, da parte del prefetto, della sanzione amministrativa di sospensione della patente, in via cautelare e provvisoria, ai sensi dell’art. 223, 3º comma, cod.strad., non è condizionata all’inizio o alla procedibilità dell’azione penale, così per irrogare la medesima sanzione in via definitiva, ai sensi del successivo art. 224, 3º comma, previo accertamento della sussistenza delle necessarie condizioni - e cioè la violazione di una norma del codice della strada da cui è derivato un danno alla persona - non è necessario che il reato si sia estinto in senso stretto, per una causa diversa dalla morte del reo, essendo sufficiente, secondo la ratio della predetta norma, volta a statuire in via generale la irrogabilità della predetta sanzione accessoria, che il reato non sia perseguibile perché è mancata, o è venuta meno, una condizione di procedibilità dell’azione penale, e quindi non solo se la querela è stata rimessa, ma anche se non è stata proposta, o è stata proposta tardivamente, o vi è stata rinuncia.
Cass., sez. I, 07-12-2001, n. 15510 Mass., 2001
 
Nei casi previsti dall’art. 223 cod.strad., l’omessa presentazione della querela non impedisce l’emissione del provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, ma può comunque costituire giusta causa di revoca della misura cautelare.
Giudice di pace Massa, 17-07-2000 Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, 974
 
Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente previsto dall’art. 189 del codice della strada, ed adottato con riferimento alle «altre ipotesi di reato» di cui all’art. 223, 3º comma, stesso codice (tra cui quella di omissione di soccorso), integra gli estremi dell’atto dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla durata della misura, e da cui esula ogni valutazione sull’elemento soggettivo, essendo consentito al prefetto il solo accertamento che la violazione contestata rientri fra i reati previsti dalla norma citata.
Cass., sez. I, 26-07-2001, n. 10176 Mass., 2001
 
La sospensione provvisoria della patente di guida, che l’art. 223, 2º comma, cod.strada collega, a tutela della sicurezza del traffico e nell’immediatezza dell’evento, all’ipotesi di reato di lesioni colpose (o di omicidio colposo), ha natura cautelare e preventiva rispetto all’applicazione, da parte del giudice penale (o dello stesso prefetto in caso di estinzione o di improcedibilità del reato connesso alla violazione del codice della strada), della sospensione come sanzione accessoria; ne consegue che l’applicazione di detta sospensione provvisoria è subordinata alla valutazione prefettizia di sussistenza di fondati elementi di una evidente responsabilità a carico del conducente in ordine a tale reato, valutazione da effettuarsi sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione (e previo parere del competente ufficio della direzione generale della Mctc).
Cass., sez. I, 23-11-2001, n. 14866 Mass., 2001
 
Il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida ai sensi dell’art. 223, 2º comma, del codice della strada ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell’immediato, prima che sia accertata la eventuale responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei cui confronti esistano comunque fondati elementi di responsabilità, possa reiterare una condotta che arrechi ulteriore pericolo alla incolumità altrui, trova il suo limite di legittimità nella rispondenza alla funzione cautelare che gli è propria; ne consegue che il provvedimento di cui si tratta non può legittimamente essere emesso a tale distanza di tempo dal fatto di essere ormai venute meno le esigenze cautelari alle quali è preordinato.
Cass., sez. I, 27-04-2001, n. 6108 Arch. circolaz., 2001, 637
 
In tema di sospensione della patente disposta dal prefetto, ex art. 223 nuovo cod.strad., qualora si ipotizzi il reato di lesioni colpose od omicidio colposo, pur non prevedendo la norma citata alcuna decadenza o inefficacia per l’irrogazione della sanzione accessoria, deve annullarsi il provvedimento di sospensione emesso ad una distanza di oltre un anno dalla contestazione, per esser venuta meno, in tal caso, la natura cautelare diretta ad evitare che il responsabile continui a circolare alla guida di veicoli.
Giudice di pace Grosseto, 20-11-2000  Arch. circolaz., 2001, 308 Giudice di pace, 2001, 298,
 
Legittimato a proporre il ricorso per cassazione avverso la decisione pretorile, resa in sede di opposizione al provvedimento di sospensione della patente di guida, è solo il prefetto che ha emesso il provvedimento impugnato e non anche il ministero dell’interno.
Cass., sez. III, 18-07-2000, n. 9450 Arch. circolaz., 2001, 26
 
Con riferimento a causa proposta avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida emanato dal prefetto ai sensi del 2º comma dell’art. 223 nuovo cod.strad., sussiste il difetto di giurisdizione del giudice di pace in favore del Tar, trattandosi di provvedimento amministrativo di natura cautelare di esclusiva competenza prefettizia.
Giudice di pace Asti, 19-02-2001 Arch. circolaz., 2001, 669
 
Nel giudizio di opposizione all’ordinanza con cui viene irrogata una sanzione amministrativa, legittimato passivo è l’organo che ha emanato il provvedimento sanzionatorio anche quando trattasi di un organo periferico dell’amministrazione statale (nella specie il prefetto) che agisce in virtù di una specifica autonomia funzionale; tale legittimazione resta ferma anche nella successiva fase di gravame innanzi alla corte di cassazione, giacché nella disciplina dell’art. 23 l. 689/81, non si rinviene alcun elemento da cui possa desumersi che alla legittimazione in primo grado dell’autorità che emesso il provvedimento sanzionatorio, subentri nella fase di impugnazione la legittimazione del ministro; pertanto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la decisione di primo grado, resa in sede di opposizione al provvedimento di sospensione della patente, è il solo prefetto che ha emesso il provvedimento impugnato e non anche il ministro dell’interno.
Cass., sez. I, 04-04-2001, n. 4939 Arch. circolaz., 2001, 555
 
Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida emessa dal prefetto ai sensi del 2º comma dell’art. 223 nuovo cod. strada, avendo natura cautelare non è subordinato alla presentazione della querela per il reato di lesioni colpose da parte della persona offesa.
Cass., sez. III, 05-05-2000, n. 5689 Arch. circolaz., 2000, 671
 
Il provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso dal prefetto a norma dell’art. 223 cod. strada, ha natura cautelare, e la stessa norma citata prevede che esso possa essere emesso sulla scorta di un’apprezzamento da effettuarsi nell’immediatezza del fatto, sulla sola base del rapporto, del verbale della violazione contestata, nonché del parere del competente ufficio della Mctc, perciò a prescindere dall’inizio di un procedimento penale a carico del titolare della patente e dagli eventuali accertamenti compiuti in quella sede, con la conseguenza che il definitivo (ed eventuale) accertamento compiuto dal giudice penale in ordine alle responsabilità del titolare della patente può essere diverso da quello a suo tempo compiuto ad altri fini dal prefetto, sulla scorta degli elementi conoscitivi dei quali disponeva, senza che sia perciò configurabile alcuna illegittimità.
Cass., sez. III, 19-04-2000, n. 5072 Arch. circolaz., 2000, 845
 
Il prefetto può sospendere cautelarmente la patente di guida, ai sensi dell’art. 223 cod.strad., in conseguenza della commissione di un fatto astrattamente configurabile come reato, anche se quel reato sia perseguibile soltanto a querela e questa non sia stata proposta; tuttavia la mancata proposizione della querela, irrilevante ai fini dell’emissione del provvedimento, rileva ai fini del suo mantenimento, in quanto il difetto di querela, portato a conoscenza del prefetto nei modi previsti dall’art. 224 cod.strad., impedisce il permanere della sospensione.
Cass., sez. III, 03-12-1999, n. 13461 Arch. circolaz., 2000, 213 Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, 328
 
Il potere del prefetto di sospendere provvisoriamente la patente di guida se il trasgressore di una norma del codice della strada ha cagionato ad altri una lesione personale e vi sono evidenti elementi di sua responsabilità, conferitogli dall’art. 223 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 - come statuito dall’art. 120 d.leg. 10 settembre 1993 n. 360 - prescinde dalla procedibilità dell’azione penale e quindi dalla presentazione della querela, com’è desumibile sia dalla scansione dei tempi imposti agli organi indicati dallo stesso art. 223, dai quali si desume che il provvedimento sospensivo può esser emesso già dal venticinquesimo giorno, al massimo, dal fatto, e quindi ben prima della scadenza del termine per la querela, sia dalla natura cautelare del provvedimento, che in quanto tale deve precedere l’accertamento del reato e della procedibilità dell’azione penale.
Cass., sez. III, 19-11-1999, n. 12830 Arch. circolaz., 2000, 215
 
La sospensione provvisoria della patente di guida di cui all’art. 223 cod.strad. è un provvedimento amministrativo e di esclusiva spettanza prefettizia, con funzione cautelare, rispetto al quale non si pongono in posizione di pregiudizialità né l’esercizio dell’azione penale per reati da circolazione stradale, cui la sospensione sia connessa, né l’eventuale ricorso amministrativo o giudiziario avverso la contestazione della violazione delle norme di circolazione stradale.
Cass., sez. I, 11-10-1999, n. 11377 Arch. circolaz., 2000, 219
 
Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida, previsto dall’art. 223, 2º comma, nuovo cod.strad., è un provvedimento amministrativo di natura cautelare, il quale, a differenza di quanto accadeva secondo l’art. 91, 5º comma, vecchio cod.strad., si configura come «autonomo» sul piano della finalità e degli effetti, nonché della stessa impugnabilità (possibile con l’opposizione ex art. 22 seg. l. n. 689 del 1981), onde la sua irrogazione non è condizionata dall’eventuale inizio dell’azione penale con riguardo ai reati di lesioni colpose (o di omicidio colposo) da circolazione stradale, in relazione alla cui verificazione può avere luogo, né dall’eventuale difetto (iniziale o sopravvenuto) della condizione di procedibilità della querela con riguardo a detti reati; la suddetta autonomia si desume: a) dalla previsione di uno specifico termine di durata, rispetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; b) dalla legittimazione esclusiva del prefetto alla sua irrogazione; c) dalla previsione di presupposti suoi propri (cioè i fondati elementi di responsabilità) e di uno specifico iter procedimentale; d) dalla soggezione alla suddetta impugnazione.
Cass., sez. I, 20-09-1999, n. 10127 Arch. circolaz., 1999, 973
 
Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida, di cui all’art. 223 cod.strad. - contro il quale è ammissibile, anche in virtù delle indicazioni di corte cost. n. 31 del 1996, l’opposizione ai sensi degli art. 22 seg. l. n. 689 del 1981 - costituisce un provvedimento amministrativo di natura cautelare, configurato (diversamente da quanto previsto dall’art. 91 dell’abrogato cod.strad.) come «autonomo» sul piano della finalità, degli effetti e delle stesse impugnazioni; ne consegue che l’applicazione della menzionata sospensione non è condizionata all’eventuale inizio dell’azione penale per i reati di lesioni colpose o di omicidio colposo da circolazione stradale, cui essa è connessa (nella specie, la suprema corte ha cassato la sentenza pretorile che aveva dichiarato illegittimo il provvedimento di sospensione della patente, sul presupposto che, in mancanza della condizione di procedibilità della querela, non poteva ritenersi sussistente il reato cui la sospensione era collegato).
Cass., sez. I, 27-08-1999, n. 8987 Arch. circolaz., 1999, 974
 
Poiché l’art. 223 nuovo cod.strad. non commina un termine di decadenza per l’esercizio del potere prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida, per tale aspetto non disciplinato espressamente da tale norma deve farsi riferimento a quanto statuito in maniera generale dall’art. 218 nuovo cod.strad., non potendosi opinare che l’autorità amministrativa sia tenuta al rispetto di un termine molto ristretto in ipotesi quali quelle regolate dall’art. 218 e non lo sia, viceversa, per le fattispecie prese in considerazione dal successivo art. 223, comunque attinenti a sanzione accessoria della medesima portata.
T. Venezia-Chioggia. Venezia-Chioggia, 06-03-2000 Arch. circolaz., 2000, 405
 
In tema di sospensione della patente di guida, l’autonomia della statuizione del giudice penale rispetto al precedente provvedimento cautelare adottato dal prefetto, attiene al solo momento applicativo e non a quello esecutivo; posta, pertanto, la non cumulabilità in fase esecutiva dei due provvedimenti di sospensione, in tale sede occorre tenere conto del periodo imposto dal prefetto, la cui durata deve essere quindi computata in detrazione dal periodo stabilito dal giudice (fattispecie di guida sotto l’influenza dell’alcool).
Cass., sez. IV, 22-02-2000
 
In tema di sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria connessa alle violazioni di norme del codice della strada costituenti reato, le statuizioni adottate al riguardo dal prefetto, in via provvisoria e cautelare e dal giudice penale, in via definitiva, sono tra loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre la detta sospensione sul presupposto che sia già stata imposta dal prefetto né fissarne la durata scomputando quella imposta dal prefetto; è tuttavia consentito l’esercizio di tale potere da parte del giudice con formula sintetica, confermativa della durata già ritenuta in sede prefettizia.
Cass., sez. IV, 06-12-1999 Arch. circolaz., 2000, 576 Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, 826
 
Tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente ex art. 223 nuovo cod.strad. e la sanzione accessoria della sospensione della patente sussiste una radicale differenza di finalità e presupposti, caratterizzandosi il primo provvedimento per essere provvedimento amministrativo di esclusiva competenza del prefetto, per avere natura cautelare e per essere necessariamente preventivo rispetto all’applicazione della sanzione accessoria da parte del giudice penale o dello stesso prefetto (in caso di estinzione o di improcedibilità del reato connesso alla violazione del codice della strada), nonché strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo, resosi responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell’esercizio di un’attività - quella di guida - che si palesa potenzialmente pericolosa; da tale peculiarità di presupposti discende che il periodo di durata della sospensione provvisoria irrogata dal prefetto, qualora successivamente sia irrogata la sanzione amministrativa accessoria non può essere imputato al periodo di durata di essa.
Cass., sez. I, 20-09-1999, n. 10127 Arch. circolaz., 1999, 973
 
La natura cautelare del provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico, e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere iter procedimentale, giustifica l’applicazione al relativo procedimento della disposizione dell’art. 7, 2º comma, l. n. 241 del 1990, che riconosce all’amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima dell’effettuazione della comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati, così escludendo anche la necessità di dare ingresso (e risposta) alle eventuali osservazioni degli stessi, che altrimenti sussisterebbe alla stregua delle regole generali dell’art. 18 l. n. 689 del 1981, dell’art. 204 cod.strad. e degli art. 3, 7, 1º comma, 8 e 10 stessa l. n. 241 del 1990.
Cass., sez. I, 20-09-1999, n. 10127 Arch. circolaz., 1999, 973
 
L’ordinanza con la quale il prefetto abbia disposto la sospensione provvisoria della patente di guida ex art. 223 nuovo cod.strad. è illegittima nel caso di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo al diretto interessato.
P. Pordenone. Pordenone, 19-10-1999 Arch. circolaz., 1999, 998
 
Sono manifestamente infondate, in riferimento all’art. 3 cost., le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 223, 5º comma, ultima parte, nuovo c.s., nella parte in cui prevede che avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al 3º comma, è ammessa opposizione «ai sensi dell’art. 205 nuovo c.s.» in luogo che «avanti il giudice penale procedente e, in caso di avvenuta definizione del procedimento penale, ai sensi dell’art. 205 nuovo c.s.».
Corte cost. [ord.], 26-06-2000, n. 245 Arch. circolaz., 2000, 650 Dir. e tecnica circolaz. e assic. obbl., 2000, 241 Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, 708
 
Contro il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal prefetto, ex art. 223 nuovo cod.strad. (d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 come novellato dall’art. 120 d.leg. 10 settembre 1993 n. 360) deve ritenersi ammissibile, anche alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza della corte costituzionale n. 31 del 1996, l’opposizione secondo il rito di cui agli art. 22 e 23 l. 24 novembre 1981 n. 689 innanzi all’ago, che può annullare il provvedimento con cui la sospensione è stata disposta; in tal caso l’accertamento che il procedimento di applicazione della sospensione della validità della patente si è svolto in modo illegittimo o quello che mancavano i presupposti per disporla, non può risultare impedito dal fatto che, prima ancora dell’opposizione o nel corso del processo, il provvedimento sia stato portato ad esecuzione e la sua efficacia si sia nel frattempo esaurita, permanendo comunque l’interesse ad agire dell’opponente, ancorché il suo diritto abbia subito una lesione non reversibile.
Cass., sez. III, 09-02-2000, n. 1446 Arch. circolaz., 2000, 392
 
Il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso da prefetto a norma dell’art. 223, 2º comma, cod.strad., nei confronti del soggetto che abbia cagionato danni alle persone, è assoggettabile all’opposizione prevista dagli art. 22 e 23 l. 689 del 1981 e la sua adozione prescinde dalla presentazione della querela per il reato di lesioni colpose della parte offesa, non essendo compatibili i tempi entro i quali il prefetto può emettere il provvedimento con quelli concessi per la presentazione della querela ed avuto, inoltre, riguardo alla funzione cautelare di tale provvedimento.
Cass., sez. III, 25-10-1999, n. 11951 Arch. circolaz., 2000, 24
 
La sospensione della patente conseguente al reato di guida in stato di ebbrezza è espressamente qualificata dal legislatore come sanzione amministrativa accessoria (art. 186, 2º comma, cod.strad.), così che il provvedimento prefettizio che la irroghi è legittimamente impugnabile dinanzi all’autorità giudiziaria, per espressa previsione del 5º comma dell’art. 223 cod.strad., nelle forme dell’opposizione di cui agli art. 22 e 23 l. 689/81.
Cass., sez. I, 24-05-1999, n. 5036 Arch. circolaz., 2000, 587
 
Legittimato a proporre il ricorso per cassazione avverso la decisione pretorile, resa in sede di opposizione al provvedimento di sospensione della patente di guida, è solo il prefetto che ha emesso il provvedimento impugnato e non anche il ministero dell’interno.
Cass., sez. III, 18-07-2000, n. 9450 Mass., 2000
 
I ricorsi al ministro dei trasporti proposti contro il provvedimento prefettizio di ritiro della patente ai sensi dell’art. 223 del codice della strada approvato col d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), quello al ministero dell’interno (che decide di concerto con il ministro dei trasporti) contro il provvedimento prefettizio di revoca della patente ai sensi dell’art. 120, 3º comma, nonché il ricorso contro i giudizi delle commissioni mediche locali per l’accertamento dei requisiti necessari al conseguimento delle patenti di guida ai sensi dell’art. 119 sono in senso tecnico ricorsi gerarchici impropri: il primo perché il prefetto, ancorché rappresenti il governo nell’ambito provinciale, è pur sempre incardinato nell’amministrazione dell’interno, il secondo perché il ricorso è deciso di concerto tra i due ministri, il terzo perché è rivolto all’impugnativa di un giudizio emesso da un organo tecnico collegiale.
C. Stato, ad. gen., 10-06-1999, n. 8/99 Cons. Stato, 1999, I, 1976
 
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa al provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida irrogata ai sensi dell’art. 223, 2º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (cod.strad.), la cui potestà incide su situazioni soggettive aventi i caratteri propri dell’interesse legittimo, non avendo in tale caso la sospensione carattere di pena accessoria, ma costituendo provvedimento amministrativo discrezionale nell’an e nel quantum, di natura provvisoria e cautelare, che conserva validità ed efficacia salvo il caso di revoca o annullamento in sede di autotutela, essendo ammessa la giurisdizione del giudice ordinario unicamente nella diversa ipotesi dell’art. 223, 3º comma, d.leg. n. 285 cit., di ritiro immediato della patente al momento dell’accertamento della violazione, cui espressamente si riferisce il 5º comma, ultimo inciso dell’art. 223, nel consentire l’opposizione appunto dinanzi all’ago nei confronti del provvedimento di sospensione.
C. Stato, sez. IV, 31-07-2000, n. 4237 Cons. Stato, 2000, I, 1816
 
In materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, il previo esperimento del ricorso amministrativo è facoltativo potendo l’interessato rivolgersi direttamente al giudice indipendentemente da esso.
Cass., sez. III, 07-07-1999, n. 7032 Arch. circolaz., 2000, 35
 
Nel giudizio di opposizione all’ordinanza con cui viene irrogata una sanzione amministrativa, legittimato passivo è l’organo che ha emanato il provvedimento sanzionatorio anche quando trattasi di un organo periferico dell’amministrazione statale (nella specie, il prefetto) che agisce in virtù di una specifica autonomia funzionale; tale legittimazione resta ferma anche nella successiva fase di gravame innanzi alla corte di cassazione, giacché nella disciplina dell’art. 23 l. 689/81, non si rinviene alcun elemento da cui possa desumersi che alla legittimazione in primo grado dell’autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, subentri nella fase di impugnazione la legittimazione del ministro; pertanto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la decisione di primo grado, resa in sede di opposizione al provvedimento di sospensione della patente, è il solo prefetto che ha emesso il provvedimento impugnato e non anche il ministro dell’interno.
Cass., sez. III, 05-05-2000, n. 5689 Arch. circolaz., 2000, 671
 
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3, 16, 24, 25 e 97 cost., dell’art. 223, 2º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 120 d.leg. 10 settembre 1993 n. 360, «nella parte in cui prevede l’applicabilità della previsione normativa alle ipotesi di reato perseguibili a querela».
Corte cost. [ord.], 22-07-1998, n. 313 Giur. costit., 1998, 2314 Dir. e tecnica circolaz. e assic. obbl., 1998, 477
 
È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 4, 13, 24, 27 e 35 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 223, 2º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), nella parte in cui consente all’autorità amministrativa di disporre provvisoriamente la sospensione della patente, prima ancora che il giudice penale abbia non solo accertato che un reato sia stato commesso dal soggetto titolare della patente di guida, ma persino prima ancora che una notizia di reato sia iscritta a suo carico e che egli abbia assunto la qualifica di indagato, con il conseguente pericolo di conflitto tra la decisione dell’organo amministrativo e quella del giudice penale in ordine all’an ed al quantum di una pena accessoria, irrogata senza il previo accertamento del reato.
Corte cost. [ord.], 20-11-1998, n. 381 Arch. circolaz., 1998, 1099 Riv. giur. circolaz. e trasp., 1999, 79 Dir. e tecnica circolaz. e assic. obbl., 1998, 481
 
È manifestamente infondata, con riferimento all’art. 25 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 223, 3º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), «nella parte in cui prevede la competenza a conoscere di un reato ai fini dell’applicazione "anticipata" della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in capo al prefetto, autorità amministrativa, in luogo e vece del giudice naturale penale previsto per legge».
Corte cost. [ord.], 13-05-1998, n. 170 Giur. costit., 1998, 1435 Legislazione pen., 1998, 893
 
È manifestamente inammissibile, per carenza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 223, 3º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo cod.strada), sollevata con riferimento agli art. 3 e 25 cost.
Corte cost. [ord.], 20-11-1998, n. 380 Giur. costit., 1998, 3294 Dir. e tecnica circolaz. e assic. obbl., 1998, 480
 
È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 223, 5º comma, ultima parte, nuovo cod. strada nella parte in cui prevede che avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al 3º comma, è ammessa opposizione «ai sensi dell’art. 205 nuovo cod. strada» in luogo che «avanti il giudice penale procedente e, in caso di già avvenuta definizione del procedimento penale, ai sensi dell’art. 205 nuovo cod. strada».
P. Padova. Padova, 02-04-1999 Arch. circolaz., 1999, 587 Dir. e tecnica circolaz. e assic. obbl., 1999, 256
 
È manifestamente infondata, con riferimento agli art. 3 e 25 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, 2º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), in quanto - premesso che la questione risulta sollevata sul presupposto che l’impugnata decisione contempli due distinti procedimenti, volti rispettivamente all’applicazione di una sanzione principale e di una accessoria, aventi come identico oggetto primario l’accertamento della violazione de qua costituente reato - sussiste, viceversa, una radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida (adottato nei casi previsti dall’art. 223 cod. strada) e la sanzione accessoria della sospensione della patente medesima, inflitta, rispettivamente, dal prefetto e dal giudice penale (ed all’esito del relativo accertamento), a seconda che sia stato commesso un mero illecito amministrativo (art. 218) ovvero un reato (art. 220 seg.), sicché gli asseriti vizi di incostituzionalità del vigente sistema di ripartizione fra organi, giurisdizionali e non, risultano denunciati esclusivamente sulla base della predetta prospettiva ermeneutica, palesemente erronea.
Corte cost. [ord.], 13-05-1998, n. 167 Giur. costit., 1998, 1428 Legislazione pen., 1998, 893 Riv. giur. circolaz. e trasp., 1998, 665
 
La natura cautelare del provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico, e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere iter procedimentale, giustifica l’applicazione al relativo procedimento della disposizione dell’art. 7, 2º comma, l. n. 241 del 1990, che riconosce all’amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima dell’effettuazione della comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati, così escludendo anche la necessità di dare ingresso (e risposta) alle eventuali osservazioni degli stessi, che altrimenti sussisterebbe alla stregua delle regole generali dell’art. 18 l. n. 689 del 1981, dell’art. 204 cod.strad. e degli art. 3, 7, 1º comma, 8 e 10 stessa l. n. 241 del 1990.
Cass., sez. I, 20-09-1999, n. 10127 Mass., 1999
 
La sospensione provvisoria della patente di guida di cui all’art. 223 cod.strad. è un provvedimento amministrativo e di esclusiva spettanza prefettizia, con funzione cautelare, rispetto al quale non si pongono in posizione di pregiudizialità né l’esercizio dell’azione penale per reati da circolazione stradale, cui la sospensione sia connessa, né l’eventuale ricorso amministrativo o giudiziario avverso la contestazione della violazione delle norme di circolazione stradale.
Cass., sez. I, 11-10-1999, n. 11377 Mass., 1999
 
Il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso da prefetto a norma dell’art. 223, 2º comma, cod.strad., nei confronti del soggetto che abbia cagionato danni alle persone, è assoggettabile all’opposizione prevista dagli art. 22 e 23 l. 689 del 1981 e la sua adozione prescinde dalla presentazione della querela per il reato di lesioni colpose della parte offesa, non essendo compatibili i tempi entro i quali il prefetto può emettere il provvedimento con quelli concessi per la presentazione della querela ed avuto, inoltre, riguardo alla funzione cautelare di tale provvedimento.
Cass., sez. III, 25-10-1999, n. 11951 Mass., 1999
 
Il provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida a norma dell’art. 223 d.leg. n. 285 del 1992 deve essere emesso in un tempo ragionevole tale da giustificare la sua funzione cautelare.
Cass., sez. III, 25-10-1999, n. 11959 Gazzetta giur., 1999, fasc. 45, 74
 
Contro il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal prefetto, ex art. 223 nuovo cod.strad. (d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 come novellato dall’art. 120 d.leg. 10 settembre 1993 n. 360) deve ritenersi ammissibile, anche alla luce delle indicazioni di cui alla sentenza della corte costituzionale n. 31 del 12 febbraio 1996, l’opposizione innanzi all’ago secondo il rito di cui agli art. 22 seg. l. 24 novembre 1981 n. 689.
Cass., sez. un., 14-10-1998, n. 10152 Arch. circolaz., 1999, 19
 
Il provvedimento con il quale il pretore, adito in sede di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, avverso un provvedimento in sospensione della patente di guida emesso dal prefetto, dichiari il difetto di giurisdizione dell’ago per essere il provvedimento prefettizio suscettibile di ricorso al ministero dei trasporti ex art. 223 nuovo cod.strad. (d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 come novellato dall’art. 120 d.leg. 10 settembre 1993 n. 360) ha natura di sentenza poiché comporta definizione del giudizio di opposizione e quindi, ancorché emesso con la forma dell’ordinanza, è ricorribile per cassazione a norma dell’art. 23, ultimo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Cass., sez. un., 14-10-1998, n. 10152 Arch. circolaz., 1999, 19
 
Nell’ipotesi in cui, nel corso del giudizio d’opposizione all’ordinanza del prefetto di sospensione della patente, il prefetto stesso si sia costituito non per mezzo dell’avvocatura dello stato, bensì di un proprio funzionario, la notifica dell’eventuale ricorso per cassazione avverso la sentenza pretorile che veda soccombente l’opponente va effettuata, a pena d’inammissibilità del ricorso, nei confronti del prefetto e non dell’avvocatura dello stato.
Cass., sez. I, 19-02-1999, n. 1403 Mass., 1999
 
La sospensione provvisoria della patente che il vigente art. 223 cod.strad. collega testualmente alla ipotesi di reato di lesioni colpose, e subordina ad una valutazione prefettizia di sussistenza di «fondati elementi di responsabilità», non si configura, a differenza che nel codice precedente, come pena accessoria, e, come tale, legata alle sorti della sanzione penale, ma come sanzione amministrativa applicabile in via ordinaria dal giudice chiamato a conoscere del reato, ed, in caso di assenza dei presupposti per l’intervento del giudice (come nell’ipotesi in cui il procedimento penale si chiuda per difetto di una condizione di procedibilità), dall’autorità amministrativa, che, pertanto, può conoscere autonomamente dell’illecito ed irrogare la relativa sanzione.
Cass., sez. I, 15-03-1999, n. 2274 Mass., 1999
 
In tema di violazioni amministrative connesse a reati commessi in relazione alla circolazione stradale da cui sono derivati danni alla persona, gli art. 221 e 222 cod. strad. dispongono la vis attractiva del giudice penale, al quale pertanto è rimesso anche l’accertamento delle violazioni amministrative e l’applicazione delle relative sanzioni, anche accessorie, senza che, peraltro, dette sanzioni perdano la propria autonomia rispetto al sistema penale, tant’è che è prevista una riespansione dei poteri del prefetto in ordine ad esse, qualora vengano meno per qualsiasi causa (eccetto che per morte del reo) le condizioni per l’intervento del giudice penale, la cui funzione deve quindi ritenersi di mera supplenza; ne consegue che il prefetto conserva i propri poteri anche in relazione alla misura cautelare del ritiro della patente in ogni caso in cui dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale siano derivate lesioni personali, indipendentemente dagli sviluppi in concreto assunti dal relativo procedimento penale con riguardo agli istituti che lo regolano, e perciò anche nell’ipotesi in cui in quella sede sia intervenuto il proscioglimento dell’imputato per mancanza di una condizione di procedibilità.
Cass., sez. I, 22-04-1999, n. 4006 Arch. circolaz., 1999, 699
 
Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida, di cui all’art. 223 cod.strad. - contro il quale è ammissibile, anche in virtù delle indicazioni di corte cost. n. 31 del 1996, l’opposizione ai sensi degli art. 22 seg. l. n. 689 del 1981 - costituisce un provvedimento amministrativo di natura cautelare, configurato (diversamente da quanto previsto dall’art. 91 dell’abrogato cod.strad.) come «autonomo» sul piano della finalità, degli effetti e delle stesse impugnazioni; ne consegue che l’applicazione della menzionata sospensione non è condizionata all’eventuale inizio dell’azione penale per i reati di lesioni colpose o di omicidio colposo da circolazione stradale, cui essa è connessa (nella specie, la suprema corte ha cassato la sentenza pretorile che aveva dichiarato illegittimo il provvedimento di sospensione della patente, sul presupposto che, in mancanza della condizione di procedibilità della querela, non poteva ritenersi sussistente il reato cui la sospensione era collegato).
Cass., sez. I, 27-08-1999, n. 8987 Mass., 1999


Regolamento 

non riportata

Legislazione complementare 

Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 marzo 1993 n. 69.  
L’articolo 238, secondo comma, nuovo codice della strada (d.l. n. 285 del 1992) stabilisce che le sanzioni amministrative accessorie connesse all’accertamento di reati entrano in vigore dal 1° gennaio 1993. Tale norma si riferisce agli articoli 222 (sanzioni amministrative accessorie all’accertamento dei reati) e seguenti, relativi ad interventi della direzione generale m.c.t.c. e dei suoi uffici periferici.
In relazione a ciò, si dettano i criteri per l’espressione del parere tecnico (art. 223) da parte degli uffici periferici con riguardo ad incidenti che abbiano comportato lesioni (a terzi) lievi, gravi, gravissimi o mortali (artt. 582 - 583 - 589 cod. pen.).
Premesso anzitutto che la sospensione della patente conseguente a violazione di norme di comportamento (artt. da 141 a 192) viene, con il nuovo codice, disposta dal prefetto a seguito di parere degli uffici m.c.t.c., si fa notare che nell’esprimere il parere di cui all’articolo 223 si dovrà fare riferimento alle violazioni commesse, contravvenzionate o no, dal conducente responsabile dell’incidente (si ripete con lesioni), come emerge dal verbale degli organi di polizia.
Detto parere dovrà contenere una descrizione la più precisa possibile delle modalità con cui si è verificato l’incidente, con l’indicazione delle responsabilità per l’accaduto, ma non indicare il periodo di sospensione che verrà deciso dal prefetto.
Se emerge la non responsabilità del conducente coinvolto, si dovrà esprimere parere di non sospensione e ugualmente se esiste causa di forza maggiore; mentre dovrà essere indicato l’eventuale concorso di altri, nonché l’incidenza di cause mediate (relative all’ambiente) nella produzione del sinistro stradale e delle cause immediate (relative al veicolo).
Sull’argomento, si ritiene inoltre necessario far presente quanto segue:
Le prefetture devono obbligatoriamente richiedere il parere tecnico, a pena di nullità del provvedimento di sospensione, all’ufficio provinciale m.c.t.c. del luogo ove è accaduto l’incidente, trasmettendo ogni atto utile (verbale di accertamento di sinistro stradale contenente la prognosi, di violazione di norme e altro) alla formulazione del parere stesso. L’assenza di tale documentazione vanifica la richiesta che dovrà pertanto essere reiterata con la documentazione necessaria e il relativo termine ricomincia a decorrere dal momento della ricezione (art. 16 legge n. 241 del 1990). Detto parere deve essere inviato di norma nel termine di quindici giorni dall’arrivo della richiesta. A tale scopo e per ottenere una maggiore tempestività, le prefetture e gli uffici provinciali sono invitati a corrispondere via fax, anche se successivamente dovrà essere inviato supporto cartaceo. Tuttavia, se tale parere ritardi senza apparente motivazione, sussiste ugualmente l’obbligo della prefettura di emettere il provvedimento di sospensione, ricorrendo alle modalità di cui all’articolo 16 della legge n. 241 del 1990 che, in tal caso devono essere espressamente richiamate nel provvedimento, a giustificazione della mancanza del prescritto parere.
Con richiamo all’ultima parte del secondo comma articolo 223, si fa presente che in caso di mancato ritiro immediato del documento di guida, la prefettura dopo aver emessa ordinanza provvisoria, con le modalità previste, dovrà successivamente, osservata la procedura riguardante la richiesta di parere, emettere nuova ordinanza che annulli e surroghi la precedente.
A seguito della valutazione del fatto, potrà anche essere disposta la revisione della patente, sia da parte degli uffici m.c.t.c. o dal prefetto, con riferimento però, fino al 30 giugno 1993, all’articolo 89 codice del 1959, riferito all’articolo 236 nuovo codice, che rimanda l’applicazione dell’articolo 128 (revisione) al 1° luglio prossimo. (vedi nota n. 3712/CA 128 del 17 febbraio 1993 inviata anche al ministero dell’interno per conoscenza). Il ricorso gerarchico (improprio) avverso i provvedimenti di sospensione è previsto dal comma quarto dell’articolo 223. Esso dovrà essere proposto entro venti giorni e deciso entro trenta giorni dal ministro dei trasporti (termine da considerare ordinatorio). Della possibilità di ricorso, dell’autorità a cui ricorrere e del termine di esso dovrà essere data comunicazione dalla prefettura nel provvedimento di sospensione (d.p.r. n. 1199 del 1971 articolo 1).
Ad ogni buon fine si ricorda la dizione da apporre in calce: “avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in carta legale al ministro dei trasporti - direzione generale m.c.t.c. - IV direzione centrale - div. 45 - via Caraci, 36 - 00157 Roma”.
Si fa presente tuttavia che, dopo la scadenza dei trenta giorni previsti per la decisione, gli interessati, qualora non abbiano ricevuto notizia della decisione stessa, hanno possibilità di adire il T.A.R. competente, con le modalità di cui alla legge n. 1034 del 1971 avverso il silenzio rigetto formatosi.
Al ministero dell’interno, cui la presente è diretta per conoscenza, viene contestualmente trasmessa per l’invio alle prefetture una tabella che preveda la quantificazione del periodo di sospensione da disporre, in relazione al tipo di incidente. Tale tabella è necessaria sia per uniformità di applicazione sul territorio nazionale che per l’esame dell’eventuale ricorso gerarchico.

Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 ottobre 1993 n. 10934/CA 223/AG.


Si dà riscontro alle osservazioni avanzate dalla prefettura di Sondrio con riferimento alla circolare della direzione generale n. 69 del 1993 di questo ministero ed alla conseguente n. 86 del 1993 del ministero dell’interno (periodi di sospensione).

– 1. Tabella per la quantificazione del periodo di sospensione della patente di guida. La prefettura nel lamentare la rigidità dei criteri previsti nella tabella, fa presente che:
a
) la gravità delle lesioni;
b
) un eventuale concorso;
c
) circostanze di fatto possono determinare un diverso giudizio di responsabilità che troverebbe un ostacolo nella rigidità anzidetta. Al riguardo, si fa presente che detta tabella (non poteva essere diversamente in relazione alle competenze di questo ministero) ha carattere di proposta, riferita alle singole infrazioni previste nei diversi articoli del codice della strada ed alle indicazioni, queste si, rigide, contenute nell’articolo 222 comma secondo. Il prefetto, titolare del potere interdittivo, può esprimere dunque autonomamente nell’ambito della proposta (che peraltro si ricorda rappresenta la base dell’esame dei ricorsi gerarchici rivolti a questo ministero) la valutazione del sinistro stradale con riguardo alla gravità delle lesioni subite da terzi e alle modalità del sinistro stesso. Comunque, per facilitare tale valutazione, si allega un chiarimento, sempre propositivo, relativo all’eventuale concorso, o altro, connessi al verificarsi dell’incidente (le pagine inviate sostituiscono la pag. 3 della tabella). Gli uffici provinciali m.c.t.c. trovano il necessario riferimento al sesto capoverso pag. 2, circolare della direzione generale n. 69 del 1993. Si approfitta dell’occasione, alla luce della sentenza Tar Milano n. 195 del 23 aprile 1993, per modificare quanto indicato nella tabella in relazione dell’articolo 176 codice della strada e per suggerire alcuni principi generali, di cui si è ravvisata la necessità in questa prima fase applicativa del codice della strada. Con riguardo alle osservazioni avanzate, sembra peraltro necessario ricordare che i prefetti, pur nella considerazione di quanto sopra esposto, devono tener presente che l’attribuzione di responsabilità da essi effettuata con la sospensione della patente ha natura cautelare e che il giudizio definitivo su tale responsabilità e sulla pericolosità del conducente è e resta del giudice penale e che la valutazione del fatto si basa quasi sempre su rapporti sommari, forniti dagli organi di polizia stradale all’autorità amministrativa, mentre l’autorità giudiziaria dispone di rapporti completi, possibilità di perizie, di testimonianze ed altro.

– 2. Parere dell’ufficio provinciale m.c.t.c. ed ordinanza provvisoria di sospensione della patente in caso di omesso ritiro del documento di guida. La prefettura di Sondrio contesta inoltre la interpretazione data da questo ministero all’articolo 223, secondo comma, ritenendo non obbligatorio il parere degli uffici provinciali m.c.t.c. per l’ipotesi in esso contemplata (ritiro non immediato della patente).
Si fa, al riguardo, notare che si è scelta, tra quelle possibili, l’interpretazione che da all’istituto della sospensione cautelare uguali garanzie di imparzialità per l’utenza, rendendo uniforme l’iter procedurale, nelle ipotesi di ritiro immediato o non del documento di guida. Peraltro si fa osservare che il comma in discussione è stato soppresso con il d.lgs. di modifica del codice della strada.

– 3. Fattispecie di mancato accertamento di infrazioni a carico dei conducenti da parte degli agenti di polizia stradale in caso di incidenti stradali con lesioni. Altra osservazione della stessa prefettura riguarda l’indicazione data agli uffici provinciali m.c.t.c. di cui alla pagina due, quarto capoverso della citata circolare: “nell’esprimere il parere ... si dovrà far riferimento alle violazioni commesse, contravvenzionate o no ...”. Sostiene la prefettura che l’assenza di contravvenzioni possa rappresentare la non responsabilità del conducente coinvolto. Si fa presente al riguardo che con tale indicazione, si è voluta adombrare le ipotesi (non infrequente) di rimando al giudice penale da parte della polizia stradale dell’accertamento della violazione, o di non esatta valutazione da parte della stessa polizia della dinamica del sinistro. Il tutto, sembra dover ancora ricordare, va sempre inquadrato nell’ottica di una sospensione cautelare. Si resta a disposizione per altri chiarimenti. Per il ministero dell’interno, cui la presente è inviata per conoscenza, si fa notare che soltanto in relazione all’urgenza di modificare nel più breve tempo possibile l’interpretazione non corretta - data a suo tempo, con la tabella di proposta dei criteri di sospensione, all’articolo 176 cod. strad. - si è ritenuto opportuno inviare la presente nota direttamente a tutte le prefetture, fatto salvo naturalmente l’avviso di codesto ministero medesimo.

ALLEGATO

Sostituisce la tabella allegata alla circolare del ministero dell’interno n. 86 prot. n. M/2413 del 14 maggio 1993.

Criteri per la sospensione della patente di guida. Articoli 222 e seguenti.

Articolo codice

Comma

Lesioni mortali

gravissime o gravi

lievi

mesi

mesi

mesi

articolo 176 diciassettesimo

12

6

3

  ventesimo/primo b), c) e d)

12

6

3

  diciannovesimo

11

5 e 15 giorni

2 e 15 giorni

  diciottesimo

10

5

2

  ventunesimo

9

4

1

articolo 177 quarto

9

4

2

  quinto

6

3

1

articolo 186  

12

6

3

articolo 187  

12

6

3

articolo 188 quarto

9

4

2

  quinto

6

3

1

articolo 191 quarto

9

4

2

articolo 192 sesto e settimo

9

4

2


La sospensione patente deve essere disposta soltanto per lesioni a terzi, mai per lesioni al conducente responsabile del sinistro.
In caso di più violazioni commesse in relazione all’incidente da sanzionare, non dovrà procedersi al cumulo delle sospensioni, ma applicare la sospensione più lunga prevista dai sopracitati criteri con riguardo alle norme violate.
Per il concorso di altri nella causazione del sinistro, si può detrarre da uno a sei mesi, per la causa mediata (relativa a situazioni ambientali), da uno a tre mesi, mentre è possibile valutare un aumento di giorni quindici per cause immediate (relative alla deficiente manutenzione del veicolo), sempre entro i minimi e massimi previsti dall’articolo 222.
Il periodo di sospensione disposto dal giudice, a seguito di condanna irrevocabile, dovrà essere scomputato dal periodo di sospensione cautelare disposto dal prefetto per lo stesso evento.
Per le violazioni costituenti reato, commesse fino alla data del 1° ottobre 1993 (d.lgs. n. 360 di modifica del codice della strada) il prefetto, per disporre la sospensione dovrà attendere l’accerta-mento giudiziale (art. 224).
Le indicazioni relative agli articoli 176, 186 e 187 contenute nella tabella vanno riferite soltanto alle ipotesi connesse all’articolo 222 (incidente con lesioni).

Circolare min.  interno 18 maggio 1994 n. 132

Diverse prefetture hanno interpellato questo ministero per conoscere quali eventuali provvedimenti siano tenute ad assumere nell’ipotesi in cui, dopo l’adozione del provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida ai sensi dell’articolo 223 del nuovo codice della strada, l’autorità giudiziaria, definendo il relativo procedimento penale con il cosiddetto patteggiamento, ometta di applicare la sanzione amministrativa della sospensione del documento di guida.
Sulla questione l’avvocatura generale dello stato - acquisito il conforme parere del comitato consultivo di cui all’articolo 25, legge 3 aprile 1979 n. 103 - si è espressa nei termini che di seguito si riportano integralmente per comodità di lettura di codeste prefetture. “Il nuovo codice della strada ha espressamente qualificato il ritiro o la sospensione della patente come sanzione amministrativa, espressione quindi di un ruolo di supplenza del giudice penale nei confronti della pubblica amministrazione nei casi in cui dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale derivino danni alla persona. In tali ipotesi è prevista da parte del prefetto, sentita la direzione generale della m.c.t.c., la sospensione provvisoria della validità della patente fino al massimo di un anno; avverso il provvedimento è ammesso, nei venti giorni, ricorso al ministero dei trasporti (art. 223, commi secondo e quarto, nuovo codice della strada). Quando la sentenza o il decreto penale di condanna sono irrevocabili, il prefetto adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall’autorità giudiziaria (art. 224, comma primo, nuovo codice della strada).
La estinzione del reato per morte dell’imputato comporta l’estinzione della sanzione amministrativa, mentre l’estinzione per altra causa autorizza il prefetto a valutare l’applicazione della sanzione amministrativa come nei casi in cui non si siano verificati danni alla persona (art. 224, comma terzo, nuovo codice della strada).
In caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto è tenuto alla restituzione della patente (art. 224, comma quarto, nuovo codice della strada).
Nel caso del cosiddetto patteggiamento, ci si trova in presenza di una sentenza di condanna. In tal senso, si è ormai consolidata la giurisprudenza sulla natura della sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen..
Da ciò discende che, dato il tenore dell’articolo 222 codice della strada, la sanzione amministrativa della sospensione della patente è per il giudice un provvedimento dovuto e conseguenziale alla sentenza di condanna, senza alcuna discrezionalità, per cui sulla sospensione non vi è disponibilità delle parti in sede di patteggiamento.
Trattandosi di sanzione amministrativa conseguenziale a sentenza di condanna (ancorché a seguito di patteggiamento) il pubblico ministero ha più volte impugnato in cassazione la sentenza del giudice di merito che abbia omesso di disporre la sanzione.
In relazione ad altra sanzione amministrativa, non avendo il giudice in sede di patteggiamento disposto detta sanzione (nella specie: demolizione dell’immobile), l’interessato chiedeva al pubblico ministero la revoca della misura cautelare adottata (sequestro), ma il pubblico ministero rigettava l’istanza, per cui ritornata la causa al giudice della sentenza, questi ribadiva la pena patteggiata e ordinava la demolizione dell’immobile sequestrato.
Non sembra pertanto possa tranquillamente affermarsi che una misura cautelare e provvisoria venga a caducarsi qualora il giudice che deve emettere il provvedimento definitivo ometta di pronunziarsi. Oltretutto, con riferimento specifico alla sospensione della patente, è poi da osservarsi che alla restituzione della patente il prefetto è tenuto “nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento” (art. 224, comma quarto, codice della strada), per cui sorgerebbe il problema di estendere la restituzione a casi non previsti dalla legge. In conclusione, appare quindi più
opportuno ritenere che, in mancanza di iniziativa delle parti del procedimento penale (pubblico ministero e imputato), il provvedimento di sospensione provvisoria manterrà la sua efficacia per il tempo ivi previsto, fino a quando non verrà sostituito, come prevede la legge, da una pronuncia del giudice penale che ne stabilisca la misura”.
Tanto si porta a conoscenza delle signorie loro con preghiera di volersi adeguare all’orientamento espresso dall’avvocatura generale dello stato in ordine alla applicazione delle norme del nuovo codice della strada di cui trattasi.

Circ. Min. interno 20 marzo 1996, n. M/2413 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) - Sospensione della patente di guida a seguito di sinistro.

1. Nella fase di prima applicazione del nuovo codice della strada, da parte di alcune prefetture sono stati manifestati dubbi in ordine ai presupposti che legittimano il provvedimento di sospensione della patente di guida nelle ipotesi di sinistro stradale prefigurate dagli articoli 222, 223, commi primo e secondo, nonché in ordine alla corretta configurazione del relativo procedimento, nel caso di lesione personale colposa perseguibile, ai sensi dell’articolo 590 del codice penale, a querela della persona offesa.
In particolare, sono stati posti i seguenti quesiti: - se il provvedimento di sospensione della patente debba essere adottato indipendentemente dalla preventiva presentazione della querela, ovvero resti subordinato al concretizzarsi della condizione di procedibilità dell’azione penale; in caso di soluzione del primo quesito favorevole all’autonomia del provvedimento sospensivo rispetto all’atto della querela, quali iniziative l’organo prefettizio, che abbia disposto la sospensione provvisoria della patente, sia tenuto ad assumere nell’ipotesi in cui, decorso inutilmente il termine perentorio di cui all’articolo 124 cod. pen., diventi certo e irreversibile l’effetto preclusivo dell’esercizio dell’azione penale conseguente alla mancata presentazione della querela; se la remissione della querela comporti o meno l’obbligo per il prefetto di revocare il provvedimento di sospensione già assunto.
2. La risposta ai quesiti come sopra formulati richiede la preventiva evidenziazione dei mutamenti di impostazione che si sono registrati nel passaggio dalla disciplina del vecchio codice a quella dell’attuale.
La sospensione della patente a seguito di sinistro stradale era configurabile - secondo i prevalenti indirizzi giurisprudenziali formatisi nell’applicazione dell’artico-lo 91 del codice del 1959 - come pena accessoria (fatta salva la competenza del prefetto ad applicare la misura in via cautelare, a tutela della sicurezza stradale), cosicché essa seguiva pedissequamente le sorti del reato, con la conseguenza che la estinzione di quest’ultimo (remissione della querela) o la sua improcedibilità (mancata presentazione nei termini della querela) imponevano la revoca del provvedimento prefettizio di provvisoria applicazione della misura. In termini coerenti con tale impostazione si era pronunciato il ministero dei trasporti, d’intesa con il ministero di grazia e giustizia, con la circolare n. 3661/CA91/A/GA053 del 18 giugno 1982 diretta ai prefetti.
Mutando indirizzo, il nuovo codice della strada ha configurato come sanzione amministrativa la sospensione della patente, affidandone in via ordinaria l’applica-zione al giudice chiamato a conoscere del reato, ma in pari tempo affermandone la estraneità dal sistema delle sanzioni penali e, quindi, la sua applicabilità da parte dell’autorità amministrativa nel caso di assenza dei presupposti per l’intervento del giudice. Sono intuibili le ragioni per le quali un mutamento di indirizzo così profondamente innovativo, unitamente ad una formulazione non sufficientemente esplicita della lettera della norma, abbia potuto determinare incertezze nella prima fase applicativa del nuovo codice della strada.
La suggestione del preesistente sistema ha continuato a condizionare l’operatività degli uffici. Anche questa amministrazione, in sede di risposta a quesiti sullo specifico profilo, ha avallato la obbligatorietà della revoca della sospensione della patente nel caso di mancata presentazione nei termini della querela o di sua rimessione.
3. Pur tuttavia, persistendo un quadro di disomogeneità applicativa, si è accresciuta l’esigenza di pervenire ad un indirizzo univoco in materia.
Ciò ha indotto le amministrazioni interessate (ministero dell’interno, sotto il profilo della competenza dei prefetti; ministero dei trasporti, sotto il profilo della competenza a conoscere dei ricorsi amministrativi in materia; ministero di grazia e giustizia, per il profilo penale) ad esaminare congiuntamente il problema ed a risolverlo nei termini che si illustrano, sulla base delle seguenti considerazioni.
a) Occorre innanzitutto tenere conto che la presentazione della querela integra una condizione di procedibilità dell’azione penale, non potendo “la sussistenza della fattispecie criminosa essere fatta dipendere da valutazioni libere o discrezionali di terzi”.
Ne consegue che, avendo l’articolo 223 fatto esclusivo riferimento alle “ipotesi di reato” di lesione personale senza alludere alla loro procedibilità, sembra corretto ritenere che il presupposto del provvedimento interdittivo del prefetto sia da identificare nella mera rilevazione dell’evento lesivo in quanto tale, a prescindere dalla rilevanza che esso è destinato ad avere sul piano procedimentale penale.
b) Come detto, le sanzioni accessorie, nel nuovo codice, hanno natura esclusivamente “amministrativa” e, perciò, mantengono integra la propria autonomia ordinamentale.
Ne consegue che la vis actractiva che normalmente il giudizio penale esercita nei riguardi del procedimento di cognizione della violazione amministrativa connessa al reato viene meno se “il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità”.
L’applicazione di tale principio generale comporta che, in quest’ultimo caso, l’autorità amministrativa può conoscere autonomamente dell’illecito amministrativo e applicare autonomamente la relativa sanzione (art. 221, comma secondo, codice della strada).
c) Tale principio generale trova, poi, specifica regolamentazione, per quel che concerne la sospensione della patente, nel comma terzo dell’articolo 224, secondo il quale, “nel caso di estinzione del reato” per causa diversa dalla morte dell’imputa-to, “il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili”.
Per quanto la norma alluda testualmente soltanto alla ipotesi della estinzione del reato e non anche a quella del difetto di una condizione di procedibilità, supplisce l’inequivocabile disposizione del comma secondo dell’articolo 221 che, come detto, incardina la competenza sanzionatoria dell’autorità amministrativa anche su questo secondo presupposto.
d) Ulteriore conferma dell’autonomia della sanzione amministrativa accessoria rispetto a quella penale è data dall’ultimo periodo del comma terzo dello stesso articolo 224, laddove si afferma che la estinzione della pena successiva alla condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria, nel senso che questa si applica anche quando la prima si è estinta.
4. Le considerazioni testè svolte secondo il giudizio di questa direzione generale, che trova concordi i competenti uffici dei ministeri di grazia e giustizia e dei trasporti - offrono un quadro di riferimento sufficiente a fondare nei seguenti termini le risposte ai quesiti in premessa formulati.
a) L’adozione del provvedimento di sospensione della patente prescinde da ogni verifica sulla avvenuta presentazione o meno della querela, evento che appare del tutto ininfluente ai suoi fini.
Pertanto, i presupposti ai quali resta subordinata la adozione del provvedimento sono soltanto i seguenti: - che vi sia stato un sinistro stradale che abbia provocato danni riconducibili alla fattispecie della lesione personale prevista dall’articolo 590 cod. pen.; - che, sulla base del rapporto degli organi accertatori ed acquisito il parere dell’ufficio della m.c.t.c., emerga la sussistenza di “fondati elementi di evidente responsabilità” a carico dell’autore del sinistro.
b) Ove si verta in ipotesi di lesione personale colposa perseguibile a querela della persona offesa, la decorrenza del termine per la presentazione della querela senza che la stessa sia presentata, non impegna il prefetto, che abbia anteriormente disposto la provvisoria sospensione, ai sensi del comma secondo dell’articolo 223 cod. strad.,  ad adottare alcun atto di revoca del provvedimento.
In tale fattispecie, egli si può limitare a mantenere ferma la sospensione in forza di quanto disposto dal secondo periodo del comma terzodell’articolo 224.
Ove l’interessato richieda la restituzione del documento adducendo la mancata presentazione della querela, il prefetto respinge l’istanza - ove non siano emersi elementi per una diversa valutazione della responsabilità - confermando, ai seensi della norma da ultimo citata,, la sospensione già disposssta in via provvisoria.
c) Conseguentemente a quanto argomentato sub lettera b) che precede, nel caso di remissione delle querela, il prefetto mantiene fermo il provvedimento adottato e respinge l’istanza di restituzione del documento abilittativo con atto confermativo della misura interdittiva adottata in via provvisoria.

Circ. Ministero dell'interno,14 marzo 1997, n. M/2413 - Decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285 (Codice della strada) - Art. 223 - Opposizione contro la sospensione provvisoria della patente di guida.

Con riferimento al quesito concernente all'oggetto, si ha motivo di ritenere non fondate le perplessità manifestate in merito alla ammissibilità, viceversa ritenuta pacifica dalla Autorità giudiziaria, della opposizione al Pretore contro il provvedimento di sospensione cautelare della patente di guida adottato nelle ipotesi di reato contro la persona di cui all'art. 222 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)

Al riguardo, si rappresenta che la Corte Costituzionale, investita del compito di decidere la eccezione di legittimità dell'art. 223, comma 5, del Codice della strada nella parte in cui non ammette la tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti di sospensione della patente adottati per omicidio colposo e lesioni personali colpose, ha dichiarato, con sentenza n. 31 del 5-12 febbraio 1996, non fondata la questione.

Muovendo dal riconoscimento del rimedio della opposizione ex artt. 22-23 della legge n. 689/81 come rimedio generale contro i provvedimenti che comminano le sanzioni pecuniarie e le sanzioni accessorie previste dal D.L. n. 285/92 e dalla connessa lettura adeguatrice delle norme del Codice della strada che disciplinano la tutela del diritto di difesa operata da una nutrita serie di pronunce (cfr., per tutte, la sent. n. 255/94), in funzione dell'ampliamento della tutela giurisdizionale, la Corte ha ritenuto l'assenza nell'art. 223, comma 5, del Codice di una espressa disposizione impeditiva dell'esercizio della facoltà di impugnare avanti al Pretore i provvedimenti di sospensione provvisoria che la interpretazione letterale della norma sembra ritenere ricorribili esclusivamente in via amministrativa.

Dunque dalla ricordata sentenza, si evince la ammissibilità dei ricorsi ex art. 205 del Codice della strada (opposizione al Pretore) sia quando il provvedimento sospensivo impugnato è adottato in presenza di reati contro la persona, sia quando il medesimo è adottato in presenza di differenti fattispecie di reato.

Tuttavia pare alla scrivente che nell'esercizio del potere cautelare commesso all'art. 22, ultimo comma, al Pretore la autorità giudiziaria sia tenuta a motivare sul punto della sussistenza dei "gravi motivi" assunti a presupposto della sospensione del provvedimento sanzionatorio impugnato.

Circ. Min. interno 21 agosto 1997, n. M/2413/3 - Incidente stradale causato da violazione che di per sé prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida - Quesito.

Con riferimento alla richiesta di parere formulata si formulano le seguenti considerazioni.

L'articolo 222 del nuovo codice della strada (<A ="dea://dea.loc/dea01.dll?fpa=1&TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1&KEY=01LX0000102693&">D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) dispone che, "qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice" derivino "danni alle persone", venga applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente. La norma non specifica la natura della violazione alla quale si riconnette il danno alla persona, cosicché essa può essere indifferentemente tanto di rilievo penale (reato) che di rilievo amministrativo (illecito amministrativo).

Tanto nell'uno che nell'altro caso, in forza del rinvio operato dal comma 1 del successivo art. 223, il Prefetto è competente a disporre la "sospensione provvisoria" della patente di guida, secondo le modalità procedimentali ivi indicate. Detta sospensione provvisoria può essere disposta "fino ad un massimo di un anno". Il comma 3 dello stesso articolo 223 regola il procedimento di applicazione da parte del Prefetto della sospensione provvisoria della patente "nelle altre ipotesi di reato", che, evidentemente, nel contesto della norma, sono quelle dalle quali non siano derivati "danni alle persone".

A sua volta, l'art. 218 regola il procedimento di disposizione, da parte del Prefetto, della sospensione della patente nelle ipotesi in cui essa sia prevista come sanzione accessoria in relazione ad ipotesi di illecito amministrativo. Ciò si ricava dalla collocazione della norma nel contesto della Sezione II del Capo I del Titolo VI del Codice della strada, sezione e capo dedicati agli illeciti amministrativi.

Tutto ciò premesso, si ritiene che, nelle ipotesi di sinistro stradale con lesioni personali o omicidio colposo, la sospensione provvisoria della patente sia regolata dalle disposizioni dell'art. 223, e ciò, tanto con riguardo all'iter procedimentale da seguire, che con riguardo alla misura massima della sospensione applicabile.

Le disposizioni del richiamato art. 223 si applicano innanzitutto nelle ipotesi in cui, per la violazione alle norme del codice della strada dalla quale sono derivate le lesioni personali o la morte, non sia prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

Nell'altra ipotesi in cui sia stato verbalizzato un illecito (penale o amministrativo) per il quale è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente, le disposizioni dell'art. 223, commi 1 e 2, vanno applicate congiuntamente a quelle del comma 3 dello stesso articolo, se si tratta di illecito penale, o a quelle dell'articolo 218, se si tratta di illecito amministrativo. Infatti, l'applicazione congiunta delle suddette disposizioni non pone problemi di compatibilità. Per ciò deve ritenersi che il ritiro immediato della patente ad opera dall'agente accertatore comporta il rispetto dei termini previsti dall'una disposizione (art. 223, comma 3) e dall'altra (art. 218) con riguardo alle varie fasi del procedimento, nonché - nella seconda ipotesi - all'adozione del provvedimento finale di sospensione provvisoria della patente, termini entro i quali - quindi deve essere acquisito anche il parere dell'ufficio della MCTC. Il che è fattibile stante che il termine di 15 giorni assegnato a quest'ultimo ufficio per la formulazione del parere, coincide con quello assegnato al Prefetto per l'adozione dell'ordinanza di sospensione della patente, cosicché quest'ultimo provvedimento può sempre essere assunto entro i limiti temporali fissati dalla legge.

Ovviamente, resta inteso che, sempre nella ipotesi in cui la violazione dalla quale derivano i danni alla persona abbia natura di illecito amministrativo, qualora dopo il ritiro immediato della patente non venga emesso nei termini il provvedimento di sospensione provvisoria per ritardi nella formulazione del parere da parte della MCTC o per qualsiasi altro motivo, l'interessato ha diritto di chiedere la restituzione della patente, fatti salvi i successivi provvedimenti adottabili, i quali dovranno tener conto del periodo di già eseguito ritiro della patente ai fini del computo della sospensione complessiva.

Circ. Min. interno,10 dicembre 1997, n. M/2413 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e successive modificazioni. Sospensione e revoca della patente di guida.

Con riferimento ai quesiti formulati si fa presente quanto segue.

a) Sospensione della patente di guida a seguito di incidente stradale con lesioni a danno di terzi.

È stato ha posto il problema della legittimità del provvedimento di sospensione provvisoria della patente in caso di incidente stradale per il quale l'organo accertatore non abbia provveduto alla verbalizzazione "della violazione contestata" come previsto dall'art. 223, comma 1, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)

Si premette che il Ministro dei trasporti, con circolare n. 69/93 (prot. n. 4853 del 31 marzo 1993), ha evidenziato come il parere tecnico espresso dagli uffici provinciali della motorizzazione civile debba far riferimento alle violazioni commesse, contravvenzionate o no, dal conducente responsabile dell'incidente.

Ciò posto, occorre muovere dalla considerazione che, una volta che si sia verificato un fatto riconducibile ad una "ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all'art. 222, commi 2 e 3", l'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro è tenuto ad attivare la procedura per l'eventuale sospensione provvisoria della patente da parte del Prefetto.

Il presupposto di tale attivazione consiste nella prefigurabilità nei fatti accertati di una ipotesi di reato (lesione personale colposa o omicidio colposo). Tale prefigurabilità, a sua volta, è condizionata dall'accertamento di una violazione di norme di comportamento, di talché, la norma prevede espressamente che l'agente invii al Prefetto, con la copia del rapporto, anche il verbale della violazione contestata.

Da ciò deriva che il quadro di normale applicazione della previsione è quello in cui, alla rilevazione dell'incidente e all'invio del relativo rapporto all'autorità giudiziaria e al Prefetto, si abbini la contestazione di una violazione di specifiche norme di comportamento.

È però anche possibile che la dinamica dell'incidente risulti di difficile ricostruzione e, del pari, risulti incerta la sussistenza della violazione di norme di comportamento. Tale ipotesi è esplicitamente presa in considerazione dal Dipartimento della p.s. laddove allude, nella circolare n. 300/A/37056/101/3/3 del 14 dicembre 1992, alla complessità del rilevamento del sinistro e alla conseguente necessità di "ulteriori accertamenti".

Non si può escludere che, anche a seguito di questi ulteriori accertamenti, l'organo della rilevazione non ritenga di ipotizzare precise responsabilità per l'evento lesivo e si limiti a trasmettere il relativo rapporto all'autorità giudiziaria rimettendosi alle valutazioni di questa per i profili di rilevanza penale.

In questo caso, potrebbe anche ritenersi che l'organo accertatore debba astenersi dall'attivare la procedura finalizzata alla sospensione della patente da parte del Prefetto. Tale orientamento potrebbe far leva, sul piano testuale, sulla mancanza di un elemento - il verbale di contestazione della violazione - indicato dal comma 1 dell'art. 223 del Codice della strada come elemento integrativo della documentazione da trasmettere al Prefetto.

E però potrebbe verificasi che l'organo accertatore inoltri, anche in questo caso, al Prefetto il rapporto, ritenendosi vincolato a tale adempimento per il solo fatto della rilevazione del sinistro, pur in mancanza di contestazioni di violazioni.

In tale evenienza, non sembra che il Prefetto possa astenersi dall'assumere una determinazione. È infatti il Prefetto l'organo al quale la norma attribuisce in forma esclusiva la competenza a stabilire se, nella fattispecie concreta, sussistano o meno i "fondati elementi di una evidente responsabilità" ai quali la norma condiziona la sospensione della patente.

In questo giudizio il Prefetto si avvale del parere tecnico dell'ufficio della motorizzazione civile che comunque non è vincolante e che deve muovere dalle risultanze del rapporto e mantenere con esso una continuità logica, ovvero contenere una esplicita, argomentata e convincente illustrazione delle ragioni che giustificano il discostamento da quelle risultanze e la formulazione di altre ipotesi di segno diverso.

Ovviamente, nel caso di divergenze valutative tra l'organo accertatore e l'ufficio della motorizzazione civile è rimessa al prudente apprezzamento del Prefetto la determinazione conclusiva circa il provvedimento da assumere, previo l'eventuale esperimento degli approfondimenti tecnici ritenuti praticabili.

b) Revoca della patente di guida per carenza dei requisiti morali.

Questo Ufficio da tempo persegue l'obiettivo di ripristinare la natura di diniego preventivo di rilascio per il provvedimento prefettizio di interdizione della patente di guida per carenza dei requisiti morali.

Nel contesto di un disegno di legge recante modifiche al Codice della strada, predisposto dal Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con le altre amministrazioni interessate, il cui iter di deliberazione da parte del Governo è in corso, viene previsto espressamente tale modifica.

c) Revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 120 del Codice della strada.

La formula dell'art. 120 del Codice della strada non sembra offrire elementi testuali inequivocabili ai fini della risoluzione della questione della rilevabilità o meno, ai fini della revoca della patente, di una pluralità di condanne le cui singole pene, cumulativamente considerate, superino il limite dei tre anni di reclusione previsto dalla norma.

Ed infatti, poiché nelle ipotesi di pluralità di imputazioni la condanna annotata al casellario giudiziale non differenzia l'ammontare della pena per ciascun reato, una applicazione restrittiva implicherebbe in tali casi l'impossibilità di far luogo al provvedimento interdittivo della patente.

A fronte di ciò, potrebbe ritenersi ragionevole che l'indicato ammontare della pena detentiva sia stato assunto dal legislatore ad indice di capacità delinquenziale e, quindi, di pericolosità sociale, per la sua obiettiva consistenza, cosicché potrebbe ritenersi irrilevante la circostanza che la pena sia stata comminata con un solo o con più provvedimenti giudiziari.

È poi da considerare che non è la condanna che di per sé giustifica il provvedimento interdittivo, ma - sulla base di essa - la deducibilità di fatti idonei a giustificare il timore di una utilizzazione abusiva del documento abilitativo in funzione di agevolazione nella commissione di reati della stessa natura.

Pertanto, potrebbe ritenersi ragionevole che l'accertamento di tale presupposto con riguardo ad uno dei reati per il quali il soggetto risulta condannato legittimi il provvedimento prefettizio anche quando la relativa condanna concerne una pena inferiore a tre anni, se lo stesso soggetto ha subito altre condanne che portano la pena complessiva oltre detto limite. Altrimenti si perverrebbe al risultato incongruo che una persona - ad esempio condannata per una lunga serie di episodi di delitti contro il patrimonio perpetrati in un ampio arco di tempo (persona, quindi, che dimostra una elevata potenzialità delinquenziale comprovata anche dalla condotta e dal tenore di vita) - non possa essere privata della patente, pur risultando evidente la potenzialità agevolatrice del titolo alla prosecuzione dell'attività delinquenziale, per il solo fatto che ciascuna condanna non supera il limite predetto.

Pur tuttavia, poiché la questione rivela obiettivi margini di opinabilità e tenuto conto dell'assenza di univoci indirizzi giurisprudenziali in materia, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno richiedere sulla questione in parere dell'Avvocatura generale dello Stato.

d) Rilascio di nuova patente alla persona già sottoposta a revoca della stessa.

Si ritiene che la prassi segnalata da codesta Prefettura e gli inconvenienti che la stessa determina siano frutto di una situazione di fatto determinatasi, stante che, in base alle previsioni del Codice della strada, poiché i provvedimenti di revoca della patente adottati dal Prefetto debbono essere acquisiti ai sensi del comma 11 dell'art. 226 del Codice della strada all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida istituita presso la Direzione generale della motorizzazione civile, l'Ufficio provinciale della M.C.T.C. è in condizione, consultando detta anagrafe, di conoscere l'esistenza del provvedimento di revoca sin dalla fase del rilascio del foglio rosa e, conseguentemente, di rifiutare detto rilascio.

Circ. Min. interno 1° giugno 1998, n. 47 - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Codice della strada. Artt. 223 e 224. Sospensione provvisoria della patente di guida. Ordinanze nn. 167, 168, 169, 170 della Corte Costituzionale.

  Nel corso di alcuni procedimenti di opposizione avverso provvedimenti prefettizi di sospensione provvisoria della patente di guida è stata sollevata, con diverse motivazioni, eccezione di legittimità costituzionale di norme (nella specie, art. 223, comma 3; art. 189, comma 6; art. 176, comma 22; art. 186, comma 2, del Codice della strada) che prevedono la comminazione della sanzione accessoria all'accertamento di reati (nell'ordine: omicidio e lesioni personali; inottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone; inversione del senso di marcia e altre condotte illecite tenute durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali; guida sotto l'influenza dell'alcool).

I giudici remittenti hanno ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni richiamate sulla base della postulata "concorrenza" del Prefetto, titolare del potere di sospendere provvisoriamente la patente di guida a carico di chi si rende responsabile di gravi fatti lesivi della sicurezza della circolazione stradale, nell'attività di accertamento del reato.

Più precisamente, i giudici remittenti hanno denunciato il presunto contrasto delle disposizioni in parola con la Costituzione da un lato assumendo che il Codice della strada avrebbe creato un sistema sanzionatorio articolato in due distinti procedimenti, l'uno penale e l'altro amministrativo, culminanti rispettivamente nella sanzione accessoria della sospensione della patente e nella sospensione provvisoria della patente, ma aventi oggetto identico (l'accertamento del reato) e, dall'altro, che affidare la cognizione del medesimo fatto di rilievo penale alla autorità giudiziaria e alla autorità amministrativa significa creare il pericolo di formazione di giudicati contrastanti.

Con ordinanze 6-13 maggio 1998 nn. 167, 168, 169 e 170 la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza di tutte le questioni di legittimità sollevate sottolineandone la erroneità dei presupposti giuridici.

La Corte Costituzionale ha chiarito (cfr. per tutte ord. n. 170) che risulta "(…) una radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria (…) e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta rispettivamente dal Prefetto o dal Giudice penale - ed all'esito del relativo accertamento - a seconda che sia commesso un mero illecito amministrativo (art. 218) ovvero un reato (art. 220 e segg.)".

La Corte ha anche precisato che "(…) la sospensione provvisoria è provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di natura cautelare (necessariamente preventivo rispetto all'accertamento dell'ascritto illecito penale), strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli".

La sottolineatura delle caratteristiche e delle finalità assolutamente specifiche e autonome dei provvedimenti di sospensione provvisoria della patente di guida pare l'elemento di principale rilievo contenuto nelle ordinanze del giudice delle leggi, che ha chiarito la natura non sanzionatoria in senso stretto della misura cautelare in discorso, come pure che oggetto di tale misura non è - come invece sostenuto dai giudici remittenti - la cognizione e l'apprezzamento del fatto costituente illecito penale, riservati in via esclusiva al giudice penale al contrario della cognizione dell'illecito amministrativo, spettante alla autorità amministrativa.

E ciò perché l'oggetto e la finalità della sospensione provvisoria consistono rispettivamente nella inibizione - preventiva rispetto all'accertamento del rilievo penale del fatto - alla guida di veicoli e nell'impedimento di ogni, ulteriore turbativa alla sicurezza della circolazione stradale.

Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler tenere conto dei principi sopra enunciati, che si segnalano di particolare utilità ai fini della efficace difesa nei giudizi di opposizione ai provvedimenti cautelari intentati ai sensi dell'art. 205 del Codice della strada.

Parere avvocatura generale dello stato 6 giugno 1998 prot. n. 10609/CA218AG. - Articolo 218, comma sesto, d.lgs. n. 285 del 1992. Circolazione con patente sospesa. Sospensione ex articolo 223, comma terzo. Revoca patente.

L’articolo 224 comma terzo cod. strad. , stabilisce che l’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
Si è posto pertanto il quesito degli effetti della intervenuta riabilitazione.
Poiché, ai sensi dell’articolo 178 cod. pen., la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti, si discute se il citato articolo 224 comma terzocodice della strada rappresenti una disposizione derogatoria a tale principio.
L’interpretazione strettamente letterale deporrebbe in tal senso, rientrando la riabilitazione tra le cause estintive della pena (capo II del titolo VI libro I cod. pen.).
Tuttavia il criterio di applicazione teleologica, previsto dall’articolo 12 preleggi, può assumere rilievo prevalente rispetto all’interpretazione letterale nel caso in cui l’effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione di legge risulti incompatibile con iI sistema normativo.
Nello stesso codice stradale, l’articolo 120, così come modificato dall’articolo 5 d.p.r. 19 aprile 1994 n. 575, stabilisce infatti che la patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personale o a misure di prevenzione … fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.
La intervenuta riabilitazione della condanna, si estende quindi anche alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida.
L’interpretazione logico - sistematica induce perciò a ritenere che l’espressione generica di cui alI’articolo 224 comma terzo estinzione della pena non possa ritenersi includere anche la riabilitazione, ma solo le altre cause di estinzione della pena (decorso del tempo, indulto, grazia) intervenute prima della riabilitazione.
Diversamente opinando, si arriverebbe alla assurda conseguenza che sarebbe legittimato a conseguire per la prima volta la patente la persona riabilitata, già condannata per qualsiasi reato (delitto o contravvenzione), in quanto, non essendo in possesso della patente quando ha commesso il reato, non è stato destinatario di una sanzione amministrativa; non potrebbero riottenere la patente invece coloro che, possedendo la patente al momento del commesso reato, figurano destinatari di sanzione amministrativa accessoria.
E ciò in armonia con l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui iI venir meno degli effetti della condanna produce efficacia liberatoria non solo nel campo del diritto penale, bensì anche in ogni rapporto di natura civile, amministrativa eccetera, nell’ambito del quali la legge faccia derivare conseguenze di carattere sanzionatorio. Da siffatto orientamento giurisprudenziale questa avvocatura generale (cons. 5828/96-349 ed in particolare cons. 9675/96-105 con riferimento all’articolo 5 comma secondo legge 7 marzo 1986 n. 65 sulla qualifica di agente di pubblica sicurezza) aveva tratto le conclusioni che la riabilitazione, nei confronti del soggetto che ne fruisce, produce efficacia liberatoria completa con estinzione delle conseguenze negative anche in campi estranei a quello propriamente penale. In altra occasione questa avvocatura generale (cons. 4101/91) osservava come non basta il silenzio del legislatore sulle conseguenze della riabilitazione per escluderne la operatività, essendo al contrario necessaria un’espressa previsione contraria.
Sulla base dei sopraesposti criteri, l’espressione “estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria”, va letta nel senso che la intervenuta riabilitazione non vale alla restituzione automatica della patente (ex art. 224 comma quarto), ma vale solo a rimuovere l’ostacolo del commesso reato al rilascio ex novo della patente sempreché ne sussistano tutti gli altri requisiti.
Dato il carattere di massima della questione, su di essa è stato sentito il comitato consultivo che si è espresso in conformità.

Circ. Min. interno 13 settembre 1999, n. 94 - Applicazione artt. 222 e 223 del codice della strada. Sospensione della patente di guida a seguito di incidente stradale con lesioni.

Alcune Prefetture si sono rivolte a questo Ufficio per manifestare difficoltà applicative in ordine alla materia in oggetto indicata.

In particolare alcune sentenze pretorili, discostandosi dagli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, hanno ritenuto che il provvedimento di sospensione della patente debba essere subordinato al concretizzarsi della condizione di procedibilità (querela) dell'azione penale.

Nel ribadire quanto precisato sull'argomento con la circolare n. 33 del 20 marzo 1996 e circolare n. 47 del 1° giugno 1998 con particolare riferimento alla legittimazione dell'autorità amministrativa a conoscere in modo autonomo dell'illecito ed a comminare la relativa sanzione, si trasmette copia di una recente pronuncia della Cassazione, Sez. I, n. 2274 del 15 marzo 1999 che recepisce "in diritto" le argomentazioni svolte da questo Ministro nelle ribadite circolari.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 2399

Ud. 11/11/98

Dott. Renato SGROI - Presidente

Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere

Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere

Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere

Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA DI FERRARA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliati in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e li difende ope legis;

- ricorrenti -

contro

CAPRIA MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in Roma Lungotevere Michelangelo 9, presso l'avvocato (illeggibile), rappresentato e difeso dagli avvocati Vito GALLOTTA, Cinzia RIZZATELLO, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 390 del 1996 della Pretura di FERRARA, depositata il 27 novembre 1996;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 novembre 1998 dal Consigliere dott. Mario Rosario MORELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso, per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 9 settembre 1996, Massimiliano Capria proponeva opposizione, avverso il decreto del Prefetto di Ferrara, del 10 giugno precedente, con il quale gli era stata sospesa provvisoriamente la patente di guida, per la durata di un mese, per aver causato un incidente stradale che aveva provocato a terzi lesioni lievi.

Sosteneva tra l'altro, l'opponente che quel provvedimento non era adottabile in mancanza, come nella specie, della condizione di procedibilità della querela da parte della persona offesa, attesa la natura accessoria della sanzione amministrativa della sospensione rispetto al reato di lesioni, nel quadro di previsione dell'art. 223 del nuovo Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)

Ed in relazione a tale assorbente censura, il Pretore di Ferrara adito accoglieva, con sentenza del 27 novembre 1996, l'opposizione annullando il decreto impugnato.

Da qui l'odierno ricorso per cassazione del Ministero dell'interno e della Prefettura di Ferrara: cui resiste il Capria con controricorso, illustrato anche con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Dei due ricorsi congiunti proposti dal Ministero e dalla Prefettura, il primo va dichiarato inammissibile, in ragione della autonomia funzionale - e della conseguente legittimazione esclusiva (attiva e passiva) - del Prefetto nel sistema di disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (come in quello delle precedenti legge n. 317 del 1967 e legge n. 706 del 1975). Per cui, appunto il solo Prefetto - e non anche il Ministro - è abilitato ad impugnare la sentenza pretorile che, in contraddittorio con lo stesso Prefetto abbia accolto (come nella specie) l'opposizione avverso una sua ordinanza ingiunzione (cfr. sentenze n. 1979 del 1987; n. 2636 del 1989; n. 7756 del 1990; n. 9363 del 1997; n. 10749 del 1998).

2 - Il ricorso del Prefetto - ammissibile, invece, per quanto detto - è nel merito, anche fondato.

2.1 - Sostiene invero il ricorrente - con l'unico complesso motivo della sua impugnazione - che, avendo l'art. 223 del codice della strada fatto testuale riferimento ad "ipotesi di reato di lesioni colpose", senza alludere alla procedibilità del reato (ipotizzabile), il presupposto del provvedimento interdittivo del Prefetto, ivi previsto, andrebbe conseguentemente e correttamente "identificato nella mera constatazione dell'evento lesivo a prescindere dalla rilevanza che esso è destinato ad avere sul piano procedimentale penale".

E tale prospettazione - opposta a quella cui è ispirata la decisione pretorile - va condivisa, in sede di controllo ermeneutico.

2.2 - Come già più volte sottolineato dalle Sezioni penali di questa Corte (cfr. Sez. IV 13 luglio 1997 n. 1642, Indennitate; Id. 25 giugno 1997, n. 6138, Pulcini; Sez. VI 10 febbraio 1996 n. 1663, Infante), il nuovo Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 2 ss.) - mutando indirizzo rispetto al codice precedente che configurava la sospensione della patente come "pena accessoria" (legata alle sorti della sanzione penale) - ha dato viceversa a tale misura la diversa connotazione di "sanzione amministrativa", affidandone in via ordinaria l'applicazione al giudice chiamato a conoscere del reato ma, in pari tempo affermandone la estraneità al sistema delle sanzioni penali e, quindi, la sua applicabilità da parte dell'Autorità amministrativa nel caso di assenza dei presupposti per l'intervento del giudice.

Coerentemente a tale premessa, la "vis actractiva" che normalmente il giudizio penale esercita nei riguardi del procedimento di cognizione della violazione amministrativa connessa al reato viene meno se "il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità", con la conseguenza che l'autorità amministrativa può conoscere autonomamente dell'illecito ed applicare autonomamente la relativa sanzione (arg. ex artt. 221 cpv., 224, comma 3°, 218, 219 cod. cit.).

2.3 - La peculiarità di finalità e di struttura, in tale nuovo quadro normativo, della sospensione provvisoria della patente - che il vigente art. 223 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) collega testualmente ad una "ipotesi di reato" e subordina ad una valutazione prefettizia di sussistenza di "fondati elementi di responsabilità" - è stata anche, del resto, confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 194 del 1996. E le successive sentenze, di detta Corte nn. 167 e n. 170 del 1998 hanno ulteriormente puntualizzato, su tale linea interpretativa, che quella misura "di esclusiva spettanza prefettizia e di natura cautelare è tesa a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico; impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come (ipotesi di) reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di una attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli".

Una tale tutela di interessi collettivi connessi alla sicurezza della circolazione stradale non può evidentemente essere subordinata all'iniziativa della persona offesa di un reato perseguibile a querela.

Ed è perciò che anche in caso di mancato esercizio della azione penale (o di declaratoria di improcedibilità) per difetto di querela, il provvedimento di sospensione provvisoria della patente è comunque adottabile dal Prefetto: potendo poi, su istanza dell'interessato, detta misura essere revocata, dallo stesso Prefetto, od annullata su ricorso amministrativo e/o giurisdizionale, ex art. 223, n. 5, e art. 205 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)

3 - Il ricorso in esame va pertanto accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa per nuovo esame (in relazione ai motivi di opposizione considerati assorbiti nel giudizio a quo) alla stessa Pretura circondariale di Ferrara, in persona di diverso magistrato; il quale provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità relativamente al rapporto tra opponente e Prefettura.

Si compensano invece direttamente le spese relative al ricorso del Ministero dichiarato, come sopra, inammissibile:

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministro dell'interno ed accoglie il ricorso del Prefetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Pretura circondariale di Ferrara, in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto tra il Prefetto e la controparte; compensate le spese relative al ricorso del Ministro.

In Roma, l'11 novembre 1998.

Il Relatore

Il Presidente

Il Collaboratore di cancelleria

Depositato in Cancelleria

Roma, 15 marzo 1999.

Circ. Ministero dell'interno, 12 gennaio 2000, n. M/2413/11 - Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso i verbali di accertamento delle violazioni, promossi direttamente all'Autorità Giudiziaria - Sospensione della patente di guida (artt. 222-224 del Codice della strada).

È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito ad alcuni principi affermati dalla Corte di Cassazione riguardo sia alla legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso i verbali di accertamento delle violazioni alle norme del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) promossi direttamente avanti al giudice ordinario, legittimazione che la sentenza C. Cass. n. 4711 del 12 maggio 1999 sembra attribuire in ogni caso al Prefetto, che al rapporto tra la sospensione della patente di guida disposta dal Prefetto in via cautelare e quella disposta dal Giudice penale quale sanzione accessoria, ai sensi degli articoli del Codice della strada indicati in oggetto, con particolare riferimento alla possibilità o meno di computare il periodo di sospensione provvisoria del documento di guida nella determinazione della durata della sanzione accessoria applicata dall'Autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda la prima questione - dopo le note sentenza della Corte Costituzionale tese ad ammettere la diretta impugnabilità avanti al giudice ordinario degli atti di accertamento di violazioni al Codice della strada, anche in assenza della preventiva presentazione e decisione del ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 del Codice della strada - questo Ufficio ha chiesto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato in ordine alla corretta individuazione dell'organo munito della legittimazione passiva nei giudizi di che trattasi.

Con il parere diramato con nota M/2413 del 22 febbraio 1996, la predetta Avvocatura ha ritenuto che, in materia, l'Amministrazione titolare del rapporto sostanziale è quella che ha inflitto la sanzione amministrativa e che il rapporto organico lega il verbalizzante all'Amministrazione stessa.

Pertanto, qualora il verbale di accertamento provenga da organi non incardinati nel Ministero dell'interno ovvero il cui operato non sia funzionalmente riconducibile al medesimo saranno gli uffici delle Amministrazioni di volta in volta interessate a dover partecipare al giudizio di opposizione.

Poiché questo Ufficio è dell'avviso che la tesi sostenuta dall'Avvocatura generale dello Stato, supportata da solide argomentazioni giuridiche, possa essere tuttora seguita dall'Amministrazione, si ritiene opportuno che - come pure anticipato da codesta Prefettura - nei casi in cui l'Autorità giudiziaria disponga la comparizione del Prefetto all'udienza fissata a seguito di ricorso proposto direttamente avverso il verbale di accertamento redatto dai Comandi di Polizia Municipale, il funzionario prefettizio appositamente delegato rappresenti in giudizio la carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione di appartenenza.

Qualora l'Autorità Giudiziaria dovesse decidere sull'opposizione ritenendo, comunque, legittimato passivo il Prefetto, dovrà essere interessata la competente Avvocatura distrettuale dello Stato affinché venga valutata la possibilità di ricorrere per Cassazione.

Per quanto riguarda la seconda questione, invece, si richiama il contenuto della circolare n. 47 del 1 giugno 1998 concernente le ordinanze nn. 167, 168, 169, 170 della Corte Costituzionale in tema di sospensione provvisoria della patente di guida con la quale è stato chiarito che - secondo la predetta Corte - "la sospensione provvisoria è provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di natura cautelare (necessariamente preventivo rispetto all'accertamento dell'ascritto illecito penale), strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di una attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli".

La sottolineatura delle caratteristiche e delle finalità assolutamente specifiche e autonome dei provvedimenti di sospensione provvisoria della patente di guida pare l'elemento di principale rilievo contenuto nelle ordinanze del giudice delle leggi, che ha chiarito la natura non sanzionatoria in senso stretto della misura cautelare in discorso, come pure che oggetto di tale misura non è la cognizione e l'apprezzamento del fatto costituente illecito penale, riservati, in via esclusiva al giudice penale.

E ciò perché l'oggetto e la finalità della sospensione provvisoria consistono rispettivamente nella inibizione - preventiva rispetto all'accertamento del rilievo penale del fatto - alla guida di veicoli e nell'impedimento di ogni, ulteriore turbativa alla sicurezza della circolazione stradale.

La sospensione della patente, nella ipotesi in esame, è quindi disposta dal Prefetto a titolo di provvedimento provvisorio.

Il carattere di provvisorietà è riferito a possibili provvedimenti definitivi dell'Autorità giudiziaria. Infatti, il provvedimento di sospensione provvisoria ha una sua autonoma valenza e efficacia sino a quando non verrà sostituito da quello giudiziario.

Quando la sentenza di condanna diventa irrevocabile (art. 224, comma 1, del Codice della strada), dato che la patente è stata già - in modo cautelare - sospesa dal Prefetto, la successiva ordinanza di sospensione non fa altro che rendere definitiva la durata della sanzione accessoria, adattandola a quanto disposto dal Giudice.

Ciò premesso, non può non rilevarsi che nel caso di specie le sanzioni sono irrogate, a seguito di condanna penale, dall'autorità giudiziaria e che solo la loro materiale esecuzione è affidata a un successivo provvedimento amministrativo del Prefetto il quale, in questa fase, deve limitarsi alla mera applicazione di quanto disposto dal giudice circa il computo del periodo di sospensione, tenuto conto del provvedimento di sospensione già adottato in via provvisoria al fine di computare il periodo di sanzione già scontato.

Per quanto riguarda, in particolare, la decisione della Corte di Cassazione n. 8488 del 21 luglio 1998, si ritiene che la stessa segua il medesimo orientamento fornito dalla Suprema Corte con altre pronunce sull'argomento.

Infatti, con la sentenza in esame, la Corte prende in esame l'attività del giudice di merito al quale, nel determinare la durata della sospensione della patente di guida, non è consentito computare il periodo di sospensione disposto con separato provvedimento prefettizio, stante la differenza di finalità e presupposti tra l'ordinanza prefettizia di sospensione provvisoria e la sanzione accessoria della sospensione applicata dal giudice penale.

In altri termini, la Corte ha ritenuto di affermare che applicando le sanzioni accessorie di che trattasi, il giudice debba determinare la relativa misura secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del Codice della strada (relazione tra il minimo e il massimo edittale, gravità della violazione commessa, ecc.).

Con ciò non si contraddice, tra l'altro, neanche la pronunzia C. Cass. n. 2794 del 2 marzo 1999 la quale ribadisce che il Giudice non deve tener conto della circostanza che il Prefetto sia già intervenuto in via cautelare e provvisoria, precisando, inoltre che solo nella fase dell'esecuzione (sulla quale la prima pronuncia della Corte di Cassazione non si sofferma limitandosi - si ripete - a dettare i criteri ai quali il giudice penale deve attenersi in sede di applicazione della sanzione accessoria), non potendosi ritenere cumulabili i diversi periodi di sospensione, l'autorità amministrativa dovrà considerare il periodo di sospensione stabilito dal giudice, detraendo il relativo tempo da quello già sofferto dal trasgressore in via provvisoria.

Si soggiunge inoltre che se si dovesse sostenere la tesi contraria, si rischierebbe - cumulando i due periodi di sospensione provvisoria e definitiva - di applicare in concreto una sanzione superiore al limite massimo fissato dalla norma, in violazione del principio di legalità ex art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689. Né si giustificherebbe il disposto dell'art. 224, comma 4, del Codice della strada laddove prevede la restituzione della patente, fino a quel momento sospesa provvisoriamente, nel caso intervenga una sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Circ. Min. interno 13 gennaio 2000, n. M/2413/9 - Art. 223, comma 1, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.) Sospensione di patente di guida a seguito di sinistro con lesioni. Natura cautelare.

È stato chiesto l'avviso dello scrivente ufficio in ordine a difficoltà applicative registrate nella trattazione dei procedimenti relativi all'oggetto.

In particolare, è stata segnalata una pronuncia del T.A.R. dell'Umbria che, partendo dal presupposto della natura cautelare del provvedimento prefettizio «volto ad evitare che, in attesa della conclusione del procedimento penale, il comportamento dell'automobilista coinvolto nell'incidente arrechi ulteriori danni», ha ritenuto necessaria una specifica motivazione nel caso in cui il provvedimento di sospensione venga adottato a notevole distanza di tempo dalla data dell'incidente.

Al riguardo, occorre preliminarmente considerare che, l'articolo 223 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) fissa i termini entro i quali il procedimento di sospensione cautelare della patente deve essere completato. In particolare all'organo accertatore è assegnato il termine di 10 giorni per trasmettere al Prefetto il rapporto sull'incidente occorso, all'Ufficio della M.T.C. il termine di 15 giorni per esprimere il proprio parere, ed al Prefetto l'onere di adottare la misura «appena ricevuti gli atti» (e cioè con immediatezza). È noto come si stia progressivamente affermando un indirizzo giurisprudenziale volto a ritenere vincolante, sotto il profilo della legittimità, il rispetto dei termini previsti dal codice della strada in materia sanzionatoria. Di questo indirizzo la manifestazione più significativa è quella relativa al rispetto del termine previsto dall'articolo 204 per la decisione, da parte del Prefetto, dei ricorsi presentati dai trasgressori avverso il verbale di accertamento di illeciti amministrativi previsti dal Codice della strada.

In questo contesto, si ritiene preliminarmente che da parte della Prefettura deve essere periodicamente rinnovato l'impegno degli uffici coinvolti nel procedimento al rispetto dei termini agli stessi assegnati.

Nell'ipotesi in cui contingenti circostanze impongano dei ritardi, si ritiene che la legittimità del provvedimento possa essere sostenuta in base alle argomentazioni dedotte dall'Avvocatura generale dello Stato nel parere n. C.S. 2798/98-301 del 17 febbraio 1999 (trasmesso alle Prefetture in allegato alla circolare 13 marzo 1999, n. 28) circa l'insussistenza di vizi «ove il superamento (del termine) risulti giustificato dal documentato svolgimento - nei tempi tecnici necessari - delle fasi endoprocedimentali» (cfr. Consiglio di Stato n. 571 del 1993).

Circ. Min. interno 13 gennaio 2000, n. M/2413/9 - Art. 223, comma 1, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.) Sospensione di patente di guida a seguito di sinistro con lesioni. Natura cautelare.

È stato chiesto l'avviso dello scrivente ufficio in ordine a difficoltà applicative registrate nella trattazione dei procedimenti relativi all'oggetto.

In particolare, è stata segnalata una pronuncia del T.A.R. dell'Umbria che, partendo dal presupposto della natura cautelare del provvedimento prefettizio «volto ad evitare che, in attesa della conclusione del procedimento penale, il comportamento dell'automobilista coinvolto nell'incidente arrechi ulteriori danni», ha ritenuto necessaria una specifica motivazione nel caso in cui il provvedimento di sospensione venga adottato a notevole distanza di tempo dalla data dell'incidente.

Al riguardo, occorre preliminarmente considerare che, l'articolo 223 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) fissa i termini entro i quali il procedimento di sospensione cautelare della patente deve essere completato. In particolare all'organo accertatore è assegnato il termine di 10 giorni per trasmettere al Prefetto il rapporto sull'incidente occorso, all'Ufficio della M.T.C. il termine di 15 giorni per esprimere il proprio parere, ed al Prefetto l'onere di adottare la misura «appena ricevuti gli atti» (e cioè con immediatezza). È noto come si stia progressivamente affermando un indirizzo giurisprudenziale volto a ritenere vincolante, sotto il profilo della legittimità, il rispetto dei termini previsti dal codice della strada in materia sanzionatoria. Di questo indirizzo la manifestazione più significativa è quella relativa al rispetto del termine previsto dall'articolo 204 per la decisione, da parte del Prefetto, dei ricorsi presentati dai trasgressori avverso il verbale di accertamento di illeciti amministrativi previsti dal Codice della strada.

In questo contesto, si ritiene preliminarmente che da parte della Prefettura deve essere periodicamente rinnovato l'impegno degli uffici coinvolti nel procedimento al rispetto dei termini agli stessi assegnati.

Nell'ipotesi in cui contingenti circostanze impongano dei ritardi, si ritiene che la legittimità del provvedimento possa essere sostenuta in base alle argomentazioni dedotte dall'Avvocatura generale dello Stato nel parere n. C.S. 2798/98-301 del 17 febbraio 1999 (trasmesso alle Prefetture in allegato alla circolare 13 marzo 1999, n. 28) circa l'insussistenza di vizi «ove il superamento (del termine) risulti giustificato dal documentato svolgimento - nei tempi tecnici necessari - delle fasi endoprocedimentali» (cfr. Consiglio di Stato n. 571 del 1993).

Circ. Ministero dell'interno, 14 novembre 2000, n. M/2413/17 - Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla possibilità di contestazione della violazione di cui all'art. 218, comma 6, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) accertata nei confronti dei soggetti che, sottoposti alla misura sostitutiva della libertà controllata, circolino in violazione delle prescrizioni imposte dalla competente Autorità giudiziaria.

In proposito si osserva quanto segue.

L'art. 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prescrive che la libertà controllata comporta in ogni caso, tra l'altro, la sospensione della patente di guida.

L'art. 66 L. n. 689/81 prevede che quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti la libertà controllata, "la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostituita".

In questo quadro, la sospensione dell'autorizzazione alla guida costituisce semplicemente il mezzo strumentale per privare il destinatario delle facoltà che, con il rilascio, l'autorità amministrativa ha ad esso riconosciuto. Le sanzioni sostitutive di cui all'art. 56 L. n. 689/81, pertanto, hanno un contenuto afflittivo che consegue necessariamente all'irrogazione delle suddette sanzioni sostitutive. Siffatto contenuto non può essere svuotato da condotte inosservanti senza alcuna conseguenza.

Eventuali altri reati, dunque, dovrebbero concorrere con l'addebito della violazione alle prescrizioni che in essi debba esser riconosciuta. Dovrebbe spettare poi, all'A.G. valutare, di volta in volta, se la singola condotta costituisca effettiva inosservanza delle dette prescrizioni.

In altri termini, accertata la condotta nella quale può ravvisarsi una violazione degli obblighi inerenti all'esecuzione di una sanzione sostitutiva, l'A.G. dovrebbe decidere se consentire la prosecuzione della esecuzione della sanzione sostitutiva oppure disporne la conversione nella originaria pena detentiva.

Nel caso in cui il giudice, effettuate le valutazioni di competenza, dovesse disporre la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per l'applicazione delle sanzioni relative a fattispecie non costituenti reati, detta autorità invierà, ai sensi dell'art. 14 L. n. 689/81, il carteggio all'organo di polizia per la contestazione o notificazione delle violazioni amministrative eventualmente individuabili.

Ne consegue che, qualora la condotta del presunto trasgressore non rientri in nessuna delle fattispecie astratte amministrativamente sanzionate, l'autorità amministrativa procedente dovrà disporre l'archiviazione della pratica.

 

Dottrina 

Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati (art. 222 codice della strada).  
Qualora da una violazione delle norme del codice della strada derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché‚ le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.
Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi.
Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è da due mesi a un anno.
Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell’ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.

Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato (art. 223 codice della strada)
Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all’articolo 222, commi secondo e terzo, l’agente o l’organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto è trasmessa, contestualmente, all’ufficio della direzione generale della m.c.t.c.
Il prefetto, appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio della direzione generale della m.c.t.c., che deve esprimere il parere entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di un anno ed ordina all’intestatario di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all’ufficio della direzione generale della m.c.t.c.
Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all’ufficio della direzione generale della m.c.t.c. Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all’autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, presso il proprio ufficio.
Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi primo e terzo.
Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammesso ricorso al ministro dei trasporti, nel termine di venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa. Il ministro provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del ministro è comunicato all’interessato ed ai competenti uffici della direzione generale della m.c.t.c. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all’interessato. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui all’articolo 223, comma terzo, è ammessa opposizione, ai sensi dell’articolo 205 codice della strada

Sanzioni 

non previste