Codice 

Art. 22. Accessi e diramazioni.
1.  Senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
2.  Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
3.  I passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario.
4.  Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell’uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada.
5.  Il regolamento determina i casi in cui l’ente proprietario può negare l’autorizzazione di cui al comma 1.
6.  Chiunque ha ottenuto l’autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7.  Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8.  Il rilascio dell’autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
9.  Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l’ente proprietario della strada rilascia l’autorizzazione per l’accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall’ente proprietario essere tenute a base dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione. È comunque vietata l’apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l’uso senza l’autorizzazione dell’ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155 a € 624. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell’autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall’obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38 a € 155.
 
Giurisprudenza 

Ai sensi dell'art. 1 comma 2, del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, l'autorizzazione comunale alla installazione ed all'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti, poiché subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni concernenti la sicurezza stradale, non può essere rilasciata qualora l'interessato non abbia ottenuto, ai sensi degli art. 22, D.Lgs. n. 285/1992 e 60 e 61, D.P.R. n. 495/1992, l'assenso e il parere tecnico favorevole del soggetto proprietario della strada, ovvero del concessionario, per l'apertura degli accessi all'impianto e per la realizzazione delle corsie di accelerazione e decelerazione (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 18 giugno 2002 , n. 2890). In particolare, il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", stabilisce che le pertinenze stradali non possono essere ubicate in prossimità di intersezioni, di fossi, di fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata, poiché l'ubicazione delle stesse deve essere tale da consentire un reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e i conducenti in entrata ed in uscita dalla pertinenza medesima.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. I Sent., 06-04-2007, n. 1574 R. S.p.A. c. Comune di Agliè

Ai sensi dell'art. 22, comma 11, del codice della strada, è soggetto a sanzione amministrativa non a titolo di responsabilità oggettiva, ma per colposa o dolosa inosservanza del precetto, chiunque ponga in essere alternativamente una delle condotte ivi previste, ovvero chiunque da un fondo che si affaccia sulla strada pubblica apra un nuovo accesso su di essa senza l'autorizzazione dell'ente proprietario o mantenga in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione , rimanendo irrilevante la circostanza che l'accesso sia stato realizzato da persona diversa dall'attuale possessore o proprietario del fondo frontista, a meno che questi non fornisca la prova che altri avesse la disponibilità dell'immobile. (Cassa con rinvio, Giud. pace Isernia, 18 Febbraio 2004)

Cass. civ. Sez. II, 19-01-2007, n. 1253 (rv. 594657) Anas S.p.A. c. C.A., Mass. Giur. It., 2007, CED Cassazione, 2007, Arch. Giur. Circolaz., 2007, 7-8, 805

La sanzione per la violazione dell'art. 22 C.d.S. (uso di passo carrabile senza essere provvisti di concessione nella parte antistante il marciapiede) non può essere contestata qualora non sia in uso il passo carrabile contestato, bensì altro ingresso appositamente concesso.

Giudice di pace Genova, 03-04-2006 I. s.r.l. c. Comune di Genova

In tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione di norme del codice della strada, nel procedimento di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prefettizia applicativa della sanzione accessoria della rimozione di un impianto pubblicitario e del ripristino dello stato dei luoghi non possono essere fatti valere vizi inerenti al verbale di accertamento della infrazione - che è atto impugnabile autonomamente, a prescindere, cioè, dalla successiva adozione, da parte dell'autorità competente, della ordinanza-ingiunzione - , avuto riguardo al fatto che l'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione principale pecuniaria comporta l'accettazione della sanzione, e quindi il riconoscimento, da parte del destinatario della stessa, della propria responsabilità: sicché gli unici vizi che possono essere dedotti in sede di opposizione avverso il provvedimento applicativo della sanzione accessoria sono quelli propri del procedimento che si conclude con l'applicazione di detta sanzione e del provvedimento sanzionatorio. (Rigetta, Trib. Roma, 19 Marzo 2001)

Cass. civ. Sez. I, 12-01-2006, n. 461 (rv. 587641) Eurom Pubblicità S.r.l. c. Prefettura di Roma, Mass. Giur. It., 2006, Arch. Giur. Circolaz., 2007, 2, 194

Non sussiste violazione dell'art. 22 c.s. (D.Lgs. n. 285/1992), comma 1 e 11, passo carrabile sprovvisto della prevista autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada, qualora si tratti di accesso a raso ad una privata abitazione per il quale, a differenza che per il passo carrabile, comportante la realizzazione di un manufatto in corrispondenza dell'area d'accesso, non occorre alcuna autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

Giudice di pace Palermo, 25-11-2005 Di Martino c. Comune di Palermo, Arch. Giur. Circolaz., 2006, 2, 178

Gli accessi alla proprietà privata posti a filo del manto stradale e privi di opere visibili che rendano concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico (cd. varchi a raso) sono soggetti alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche solo in presenza del cartello indicatore del divieto di sosta nella zona antistante.

Cass. civ. Sez. V, 28-04-2004, n. 8106 Comune di Genova c. Bulla e altri, Foro It., 2004, 1, 2064, Dir. e Prat. Trib., 2004, 1651

Qualora al privato venga vietato, in sede di provvedimento edilizio, di arretrare un cancello carrabile e non gli venga richiesta alcuna integrazione né tanto meno venga esperita alcuna istruttoria e venga emanato il provvedimento di cui al Codice della Strada art. 22 comma 4, D.Lgs. n. 285 del 1992, la prescrizione è viziata di illegittimità.

T.A.R. Trentino-A. Adige Trento, 10-07-2003, n. 265, G. c. Comune di Mori

In tema di sanzioni pecuniarie, il rimedio dell'opposizione, ai sensi degli art. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è ammissibile anche nei confronti dell'ordinanza ingiunzione che si limiti a comminare la sola sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, prevista dalla disposizione dell'art. 22 cod. strada. (In una ipotesi in cui l'ingiunto aveva provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria e s'era opposto avverso il provvedimento prefettizio che gli ordinava il ripristino dei luoghi, la S.C. ha così cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione sul presupposto che essa poteva essere proposta solo nei confronti dell'ordinanza che commina anche la sanzione pecuniaria e non nei confronti di quella che commina la sola sanzione accessoria).

Cass. civ. Sez. I, 23-07-2002, n. 10790 Gabbiani c. Prefettura di Cremona, Mass. Giur. It., 2002, Arch. Civ., 2003, 533, Arch. Giur. Circolaz., 2003, 6, 525

Il motociclo guidato dall’uomo a motore spento ed a propulsione muscolare deve considerarsi pur sempre circolante su strada, con la conseguenza che è legittima la contestazione delle infrazioni di cui agli art. 93, 7º comma e 193, 1º e 2º comma, cod.strad. (e la conseguente confisca del veicolo) nei confronti del conducente privo della relativa carta di circolazione e della copertura assicurativa.
Cass., sez. I, 30-03-1999, n. 3068. Arch. circolaz., 1999, 607
 
Il motociclo guidato dall’uomo a motore spento ed a propulsione muscolare deve considerarsi pur sempre circolante su strada, con la conseguenza che è legittima la contestazione delle infrazioni di cui agli art. 93, 7º comma e 193, 1º e 2º comma, cod.strad. (e la conseguente confisca del veicolo) nei confronti del conducente privo della relativa carta di circolazione e della copertura assicurativa.
Cass., sez. I, 30-03-1999, n. 3068. Arch. circolaz., 1999, 607

 Regolamento 

44. (Art. 22 Cod. Str.) Accessi in generale
1.  Ai fini dell’articolo 22 del codice, si definiscono accessi:
a)  le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
b)  le immissioni per veicoli da un’area privata laterale alla strada di uso pubblico.
2.  Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le
corrispondenti definizioni di intersezione di cui all’articolo 3 del codice. Gli accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a
livelli sfalsati (1).
------------
(1) Comma così modificato dall’art. 34, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
 

Art. 45. (Art. 22 Cod. Str.) Accessi alle strade extraurbane
1. Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati.
2. Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi privati [a livelli sfalsati] ubicati a distanza non inferiore a metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi (1). 
3. Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L’ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all’interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti (1).
4. Le strade extraurbane principali [e secondarie] di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada (1). 
5. Gli accessi devono essere localizzati dove l’orografia dei luoghi e l’andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata (1). 

6. L’ente proprietario della strada può negare l’autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d’uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice.
7. L’ente medesimo può negare l’autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.
8. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l’intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 m a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano. 

9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell’autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall’ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso (2).
10. È consentita l’apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l’apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto (3).

---------------
(1) Comma così modificato dall’art. 35, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così sostituito dall’art. 35, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Comma aggiunto dall’art. 35, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
 

Art. 46. (Art. 22 Cod. Str.) Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile.
1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall’ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
b) deve consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli (1);
c) qualora l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale (1);
d) [deve essere segnalato mediante l’apposito segnale di cui all’articolo 120] (2).
3.  Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall’articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell’articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l’apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall’articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 (3).
4.  Qualora l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L’eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall’arretramento degli accessi e dall’utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione (4).
5.  È consentita l’apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l’apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall’intersezione (4).
6.  I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento di cui all’articolo 22, comma 2, del codice (3).

-------------
(1) Lettera così modificata dall’art. 36, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Lettera soppressa dall’art. 36, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Comma aggiunto dall’art. 36, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(4) Comma così modificato dall’art. 36, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

Legislazione complementare 

Nota Min. infrastrutture e trasporti 14 novembre 2008, n. 92383 - Collocazione attraversamenti pedonali.

Con riferimento alla nota a margine, si comunica che è sempre buona regola tecnica tenere separato il traffico pedonale da quello veicolare per la migliore tutela dell'utenza più debole.

Si richiama in proposito l’art. 46 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992), che al comma 2, lettera c), prevede già che qualora l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale.

A maggior ragione è sconsigliabile la soluzione prospettata se in corrispondenza del passo carrabile confluisce il traffico pedonale del presunto attraversamento pedonale e dell’eventuale marciapiede, che subirebbe pesanti condizionamenti in presenza di veicoli in entrata/uscita da passo stesso.

Non è da trascurare infine il fatto che l’eventuale veicolo in fermata all’ingresso del passo carrabile violerebbe il dettato dell’art. 158, comma 1, lettera g) del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992).

Ciò posto, e pur concordando sul fatto che non vi sono norme specifiche sull’argomento, si è dell’avviso che non è opportuno, né corretto, tracciare attraversamenti pedonali in corrispondenza di passi carrabili.

Circ. Min. interno 20 agosto 1997, n. M/2413 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) - Art. 22 - Quesito.

Con riferimento al quesito concernente la esatta interpretazione dell'art. 22 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), si fa presente quanto segue.

L'art. 22 del nuovo codice della strada subordina in generale a "preventiva autorizzazione" l'apertura di "nuovi accessi" e di "nuove diramazioni". Conseguentemente i passi carrabili (sottospecie di "accessi" ai sensi del n. 37 dell'art. 3 dello stesso Codice della strada) sono soggetti ad autorizzazione, la quale è obbligatoria tanto per i passi carrabili aperti successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice che per quelli preesistenti. Ciò si ricava chiaramente dal comma 11 dello stesso art. 22 che sottopone a sanzione amministrativa pecuniaria, con conseguente obbligo del ripristino dei luoghi il "mantenere in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione".

Il rilascio dell'autorizzazione per gli accessi preesistenti è subordinato alla "regolarizzazione - degli stessi - in conformità alle prescrizioni del presente titolo" (art. 22, comma 2), che, in forza del comma 7 dello stesso art. 22, sono quelle dettate dalla "normativa edilizia e urbanistica vigente", nonché quelle indicate nel comma 2 dell'art. 46 del Reg. codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 come modificato dal D.P.R. n. 610/1996.) In situazioni particolari è dato ai comuni di derogare alle prescrizioni fissate in termini generali.

Pertanto, a giudizio di questo Ufficio, tutti i passi carrabili - sia quelli preesistenti alla entrata in vigore del nuovo codice della strada che quelli successivi, sia quelli già autorizzati sulla base del preesistente regime normativo che quelli non autorizzati prima del nuovo codice - devono essere autorizzati o, se non regolarizzati, assoggettati alle misure di cui al comma 11 dell'art. 22.

Non si ritiene che possa legittimarsi un diverso regime, da una parte per i passi carrabili autorizzati (che verrebbero ad essere segnalati con l'apposito cartello, potrebbero fruire del diritto alla rimozione e verrebbero assoggettati al pagamento del tributo), e, dall'altra, per quelli non autorizzabili (che sarebbero assoggettati ad un regime di mera tolleranza).

È chiaro, infatti, che la norma ha previsto esplicitamente una potestà derogatoria alle prescrizioni ordinariamente previste proprio per consentire la regolarizzazione di tutte le situazioni preesistenti, senza per ciò far luogo ad una inammissibile compromissione dei diritti acquisiti. E ciò tanto con riguardo ai passi carrabili già autorizzati con la concessione edilizia ed in conformità alle leggi del tempo (comma 2) che a quelli preesistenti, non autorizzati (comma 11).

Né può ritenersi che tale indirizzo applicativo trovi ostacolo nel principio di irretroattività della legge, stante che - a parte la sua derogabilità fuori dall'ambito penale (ed in tal senso è corretto ritenere che dispongano i richiamati commi 2 e 11) - esso non implica di per sé l'impossibilità di modificare la disciplina delle situazioni persistenti nel tempo (quale è quella di un accesso dalla strada) e di adeguarla alle sopravvenute esigenze di sicurezza della viabilità.

Ris. Min. finanze 26 novembre 1997, n. 225/E - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Accessi carrabili a raso. Quesito.

In relazione alla richiesta formulata con la nota sopra distinta, intesa ad ottenere ulteriori chiarimenti in ordine alla tassabilità o meno degli accessi carrabili "a raso" a seguito delle modifiche introdotte in materia dall'art. 3, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la scrivente ritiene di dover confermare l'interpretazione già espressa nella circolare n. 43/E del 20 febbraio 1996, della quale, peraltro, codesto Ente mostra di avere comunque conoscenza.

Nella predetta circolare l'affermata soluzione di intassabilità degli accessi in questione trova fondamento nelle seguenti considerazioni di carattere strettamente tecnico:

1) alla soppressione, ad opera del menzionato art. 3, comma 60, lett. b), della disposizione di cui all'art. 44, comma 7, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, recante il principio della non assoggettabilità alla tassa dei semplici accessi che si aprono direttamente sulla via pubblica (accessi a raso), non ha fatto seguito la contestuale integrazione dell'art. 44, comma 4, dello stesso decreto legislativo recante l'esplicita individuazione e qualificazione della fattispecie impositiva relativa ai passi carrabili;

2) nel caso degli accessi in questione il presupposto cui è subordinata la tassazione in parola non sussiste per l'inesistenza dell'occupazione del suolo pubblico rappresentata, come espressamente disposto dall'art. 44, comma 4, del D.Lgs. n. 507 del 1993, da un apposito manufatto "costruito sul suolo pubblico (o su strada privata soggetta a servitù di pubblico passaggio) per facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;

3) l'eventuale tassazione degli accessi "a raso" comporterebbe l'assoggettamento ad un onere tributario del diritto di accesso alla proprietà privata, prioritario ed assoluto ed, in quanto tale, non subordinato al rilascio di alcun provvedimento amministrativo (autorizzazione o concessione).

Dal punto di vista logico - sistematico, poi, l'interpretazione non sembra condurre a diversa conclusione.

Infatti, parrebbe priva di senso logico la considerazione secondo la quale con la soppressione dell'art. 3, comma 7, della ripetuta legge n. 549 del 1995, si sia inteso allargare l'area impositiva anche ai semplici accessi "a raso", tenuto conto che, da un lato, lo stesso articolo 3, al comma 60, lett. a), ha stabilito la semplificazione del criterio di misurazione dei passi carrabili, rendendo, in tal modo, meno oneroso il tributo e, dall'altro, con riferimento al combinato disposto di cui al successivo comma 62, lett. a) e d), ha consentito ai comuni e alle province la facoltà di deliberare l'esonero dall'imposizione dei passi medesimi e di attribuire alla relativa delibera efficacia retroattiva.

Più coerentemente, invece, pare potersi argomentare che la ripetuta legge n. 549 del 1995, nella sua ottica di razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni finanziarie, abbia considerato del tutto inutile ai fini della tassa di cui trattasi la disposizione di cui all'art. 44, comma 7, del D.Lgs. n. 507 del 1993per il semplice fatto che essa codificava il principio dell'intassabilità degli accessi carrabili privi di manufatto già esplicitato e comunque ricavabile chiaramente dalla formulazione del comma 4 dello stesso articolo.

A dimostrazione dell'assunto contrario non vale opporre la disposizione di cui al successivo comma 8 del citato articolo 44 né tantomeno le norme del codice della strada .

Infatti, la disposizione di cui al comma 8, come precisato nella circolare n. 13/E del 25 marzo 1994, non disciplina una ipotesi di tassazione degli accessi carrabili "a raso", e, pertanto, non si pone in termini di contraddittorietà con il soppresso comma 7 dello stesso articolo 44, ma codifica una fattispecie impositiva di carattere convenzionale avente ad oggetto la concessione di "aree di rispetto", la cui funzione precipua, nell'ottica di un possibile coordinamento con le disposizioni del codice della strada, è quella di salvaguardare in modo più incisivo il diritto del cittadino di accesso alla proprietà privata da eventuali violazioni, imponendo alla collettività generalizzata il divieto di sosta con veicoli sulle predette aree. In sostanza, la disposizione in parola attribuisce unicamente al titolare di un accesso "a raso", non soggetto ad imposizione, la facoltà di determinarsi a chiedere "un area di rispetto" antistante l'accesso medesimo per meglio tutelarsi da eventuali disturbi nell'esercizio del suo diritto di transito da e verso la sua proprietà privata.

Cioè confermato, peraltro, dalla misura di tariffa prevista per la fattispecie in questione, la quale non è determinabile come, in via generale, per i passi carrabili (manufatti) sulla base di una riduzione obbligatoria del 50%, ma entro limiti agevolativi molto più ampi fino ad una possibile riduzione del 90%.

Quanto alle norme del codice della strada concernenti gli accessi carrabili non appare superfluo sottolineare che le stesse, in quanto rispondono ad esigenze diverse, non assumono carattere determinante ai fini della individuazione del presupposto cui è subordinato il tributo di cui trattasi.

La esposizione, obbligatoria o meno, del cartello segnaletico di divieto di sosta, infatti, non significa necessariamente occupazione di suolo pubblico se non quando, come espressamente stabilito dal ripetuto comma 8 dell'art. 44 del D.Lgs. n. 507 del 1993, il contribuente proprietario dell'accesso abbia esercitato la sua facoltà di richiedere l'area di rispetto e abbia ottenuto poi la relativa concessione. Né pare, per altro verso, che alla disposizione di cui sopra possa derogarsi con norme regolamentari.

  Dottrina

non riportata

 
Sanzioni 

Vai al Prontuario