Codice  

Art. 219. Revoca della patente di guida.
1.  Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall’art.  130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall’art. 120, comma 1 (1).
2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.(2)

3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non «dopo che siano trascorsi almeno due anni» dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. «Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/ 126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori nè possono condurre tali veicoli»(3)

«3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. (4)

3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile». (4)

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(1) Comma così sostituito dall'art. 13, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(2) Comma così sostituito dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.

(3) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. Successivamente è stato così modificato dall'art. 45, legge 29 luglio 2010, n. 120. Si riporta il comma 1-bis dell'art. 5 del D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155: "1-bis. Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A, di cui all’articolo 126 del medesimo decreto. La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(4) Comma inserito dall'art. 43, legge 29 luglio 2010, n. 120. Si riporta il comma 6 dell'art. 43: "6. Le disposizioni degli articoli 219 e 219-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate, rispettivamente, dalla lettera a) del comma 1 e dal comma 2 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale" (in vigore dal 30 luglio 2010).

Note:

Circ. Min. interno 30 luglio 2010, n. 10777. Legge 29 luglio 2010, n. 120 - Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Articolo 219 C.d.S.  - Revoca della patente di guida.

Le nuove regole

- I soggetti ai quali viene revocata la patente, quale sanzione amministrativa accessoria, non possono conseguire una nuova patente se non siano trascorsi almeno due anni.

- Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 in tema di patente di guida, i soggetti ai quali è stata revocata la patente, non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli.

- Se la patente viene revocata in seguito alle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 C.d.S. non è possibile ottenere una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.

- La revoca della patente di guida che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186 (solo nel caso in cui sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro) e 187, nei confronti di un conducente professionale, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile.


Cosa è cambiato

- È aumentato (da uno a due anni) l'arco temporale oltre il quale poter conseguire una nuova patente in caso di revoca.

- Il termine sale a 3 anni se la revoca discende dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

È stato chiarito che il titolare di patente revocata non può conseguire il certificato di idoneità alla guida per ciclomotore. 

 

Giurisprudenza  

In tema di reato commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, nel caso di estinzione per causa diversa dalla morte dell'imputato, la applicazione della sanzione amministrativa accessoria non compete al giudice ma al Prefetto. (Nella fattispecie, relativa al reato di lesioni colpose estinto per remissione di querela, la Corte ha rilevato l'omissione del giudice di pace che avrebbe dovuto trasmettere copia della sentenza al Prefetto). (Annulla senza rinvio, Giud.pace Firenze, 18 Marzo 2004)

Cass. pen. Sez. IV Sent., 06-12-2007, n. 6275 (rv. 239171) CED Cassazione, 2008

In tema di sanzioni accessorie, derivanti dalla violazione di norme del c. strad., poichè, secondo il disposto degli art. 218 e 219 c. strad., la competenza ad ordinare la sospensione o la revoca della patente appartiene ordinariamente al prefetto, è illegittima la sentenza che applica le sanzioni predette in un caso in cui tale potere non sia stato al giudice espressamente ed eccezionalmente conferito dalla legge.

Cass. pen. Sez. IV, 27-11-1998, n. 1022 (rv. 212473) Cass. Pen., 1999, 3548

Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida emesso dal prefetto ai sensi del 2º comma dell’art. 223 nuovo cod.strad., avendo natura cautelare, non è subordinato alla presentazione della querela per il reato di lesioni colpose da parte della persona offesa, ed il giudizio di opposizione al provvedimento ha unicamente ad oggetto l’accertamento dell’esistenza dei requisiti formali e sostanziali per la sua adozione, con particolare riferimento all’esistenza dei fondati elementi di una evidente responsabilità.
Cass., sez. I, 09-03-2001, n. 3454 Arch. circolaz., 2001, 458

Nel giudizio di cassazione, ove nel ricorso si faccia questione solo dell’applicabilità di sanzioni amministrative accessorie al reato e su questo si sia formato interamente il giudicato sia sotto il profilo della responsabilità sia sotto quello della pena, è da escludere la rilevanza della prescrizione maturata nelle more del ricorso (fattispecie di sospensione della patente di guida come sanzione accessoria al reato di guida in stato di ebbrezza).
Cass., sez. IV, 22-03-1999 Arch. circolaz., 1999, 990

Nel giudizio di cassazione, ove nel ricorso si faccia questione solo dell’applicabilità di sanzioni amministrative accessorie al reato e su questo si sia formato interamente il giudicato sotto il profilo della responsabilità sia sotto quello della pena, è da escludere la rilevanza della prescrizione maturata nelle more del ricorso (fattispecie di sospensione della patente di guida come sanzione accessoria al reato di guida in stato di ebbrezza).
Cass., sez. IV, 22-03-1999 Ced Cass., rv. 213815 (m)
 
La sospensione provvisoria della patente che il vigente art. 223 cod.strad. collega testualmente alla ipotesi di reato di lesioni colpose, e subordina ad una valutazione prefettizia di sussistenza di «fondati elementi di responsabilità», non si configura, a differenza che nel codice precedente, come pena accessoria, e, come tale, legata alle sorti della sanzione penale, ma come sanzione amministrativa applicabile in via ordinaria dal giudice chiamato a conoscere del reato, ed, in caso di assenza dei presupposti per l’intervento del giudice (come nell’ipotesi in cui il procedimento penale si chiuda per difetto di una condizione di procedibilità), dall’autorità amministrativa, che, pertanto, può conoscere autonomamente dell’illecito ed irrogare la relativa sanzione.
Cass., sez. I, 15-03-1999, n. 2274 Mass., 1999
 
Ai sensi dell’art. 219 cod.strad., spetta al prefetto la competenza ad ordinare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida conseguente alla condanna per il reato di circolazione abusiva nel periodo di sospensione della patente medesima previsto dall’art. 218, 6º comma, detto codice.
Cass., sez. IV, 21-05-1998 Arch. circolaz., 1999, 30
 
In tema di sanzioni amministrative accessorie, derivanti dalla violazione di norme del codice della strada, poiché, secondo il disposto degli art. 218 e 219 cod.strad., la competenza ad ordinare la sospensione o la revoca della patente appartiene ordinariamente al prefetto, è illegittima la sentenza che applica le sanzioni predette in un caso in cui tale potere non sia stato al giudice espressamente ed eccezionalmente conferito dalla legge.
Cass., sez. IV, 27-11-1998 Riv. giur. circolaz. e trasp., 1999, 423
 
Ai sensi dell’art. 219 cod.strad., spetta al prefetto la competenza ad ordinare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida conseguente alla condanna per il reato di circolazione abusiva nel periodo di sospensione della patente medesima previsto dall’art. 218, 6º comma, detto codice.
Cass., sez. IV, 21-05-1998 Ced Cass., rv. 211108 (m)
 
L’art. 129, 2º comma, cod. strad. che prevede la sospensione della patente di guida per la temporanea perdita dei requisiti psichici o fisici prescritti dal precedente art. 119, non contempla anche l’ordine di consegna del documento, ma la comunicazione del provvedimento ai competenti uffici della direzione generale della motorizzazione civile; ne consegue che non risponde del reato di cui all’art. 650 c.p. il titolare della patente sospesa per detta causa che non ottemperi all’ordine dell’autorità amministrativa di consegnare il documento, dal momento che il relativo potere non compete alla p.a., ove non espressamente contemplato (in motivazione, la suprema corte ha ritenuto di poter trarre un argumentum a contrario dalla circostanza che, in relazione ad altre ipotesi - revoca della patente o suo ritiro in conseguenza della commissione di reati - è espressamente previsto che l’autorità ordini al titolare della patente la consegna del documento, chiarendo anche che è inapplicabile in subiecta materia l’art. 212, 4º comma, cod. strad., secondo cui è responsabile ex art. 650 c.p. il soggetto che trasgredisca l’obbligo di cessare da una determinata attività, sia per la non riferibilità alla fattispecie in questione della norma, sia per la sua inestensibilità oltre i casi espressamente previsti).
Cass., sez. I, 16-06-1998 Ced Cass., rv. 211269 (m)
 
In tema di sanzioni amministrative accessorie derivanti dalla violazione di norme del codice della strada gli art. 218 e 219 cod.strad. attribuiscono al prefetto la competenza ad ordinare la revoca della patente (nella fattispecie la corte ha giudicato corretta la trasmissione degli atti dal pretore al prefetto con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.).
Cass., sez. IV, 11-06-1997 Arch. circolaz., 1998, 44
 
In tema di sanzioni amministrative accessorie derivanti dalla violazione di norme del codice della strada gli art. 218 e 219 cod. strad. attribuiscono al prefetto la competenza ad ordinare la revoca della patente (nella fattispecie la corte ha giudicato corretta la trasmissione degli atti dal pretore al prefetto con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.).
Cass., sez. IV, 11-06-1997 Ced Cass., rv. 208541 (m)
 
In tema di sanzioni amministrative accessorie derivanti dalla violazione di norme del codice della strada, poiché secondo gli art. 218 e 219 cod.strad., la competenza ad ordinare la sospensione o la revoca della patente appartiene ordinariamente al prefetto, è illegittima la sentenza che applica le sanzioni predette in un caso in cui tale potere non sia stato al giudice espressamente ed eccezionalmente conferito dalla legge (in applicazione di tale principio la corte ha annullato la sentenza con la quale il pretore aveva ordinato la revoca della patente come sanzione accessoria alla condanna per il reato, previsto dall’art. 218, 6º comma, cod.strad., di circolazione abusiva nel periodo di sospensione di validità della patente; ed ha precisato altresì che l’unica ipotesi in cui nel vigente codice della strada, è attribuito al giudice il potere di disporre la revoca della patente, è quella prevista dal 3º comma dell’art. 222 per il caso di recidiva reiterata specifica infraquinquennale nella violazione di norme da cui siano derivati danni alle persone).
Cass., sez. IV, 01-03-1996 Riv. giur. circolaz. e trasp., 1996, 1018
 
In tema di sanzioni amministrative accessorie derivanti dalla violazione di norme del codice della strada, poiché, secondo gli art. 218 e 219 cod. str., la competenza ad ordinare la sospensione o la revoca della patente appartiene ordinariamente al prefetto, è illegittima la sentenza che applica le sanzioni predette in un caso in cui tale potere non sia stato al giudice espressamente ed eccezionalmente conferito dalla legge (in applicazione di tale principio la corte ha annullato la sentenza con la quale il pretore aveva ordinato la revoca della patente come sanzione accessoria alla condanna per il reato, previsto dall’art. 218, 6º comma, cod. str., di circolazione abusiva nel periodo di sospensione di validità della patente; ed ha precisato altresì che l’unica ipotesi in cui, nel vigente codice della strada, è attribuito al giudice il potere di disporre la revoca della patente, è quella prevista dal 3º comma dell’art. 222 per il caso di recidiva reiterata specifica infraquinquennale nella violazione di norme da cui siano derivati danni alle persone).
Cass., sez. IV, 01-03-1996 Ced Cass., rv. 204743 (m)

Regolamento  

non presente

Legislazione complementare 

Convenzione mondiale sulla circolazione stradale, Vienna 1998 (L. 5 luglio 1995, n. 308)

Art. 42 Sospensione della validità delle patenti di guida

1.  Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono ritirare ad un conducente che commetta sul loro territorio un’infrazione che comporti il ritiro della patente di guida in virtù della loro legislazione, il diritto di usare sul loro territorio la patente di guida, nazionale o internazionale, di cui è titolare. In simile caso, l’autorità competente della Parte contraente o della parte sostitutiva che ha ritirato il diritto di usare la patente potrà:
a)  farsi consegnare la patente e conservarla fino alla scadenza del periodo durante il quale è ritirato il diritto di usare la patente o finché il conducente lasci il suo territorio, se tale partenza ha luogo prima della scadenza di tale periodo;
b)  avvisare del ritiro del diritto di usare la patente l’autorità che ha rilasciato o a nome della quale è stata rilasciata la patente;
c)  se si tratta di una patente internazionale, apporre sull’apposito spazio la menzione che la patente non è più valida nel suo territorio;
d)  nel caso in cui essa non abbia applicato la procedura prevista al comma a) del presente paragrafo, completare la comunicazione menzionata al comma b) chiedendo all’autorità che ha rilasciato la patente o a nome della quale è stata rilasciata la patente, di avvisare l’interessato della decisione presa nei suoi confronti.
2.  Le Parti contraenti faranno in modo di far notificare agli interessati le decisioni che saranno state comunicate loro conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 comma d) del presente articolo.
3.  Nulla nella presente Convenzione dovrà essere interpretato come un’interdizione alle Parti contraenti o ad una delle loro parti costitutive di impedire ad un conducente titolare di una patente di guida, nazionale o internazionale, di guidare se è evidente o provato che il suo stato non gli consente di guidare con sicurezza o se il diritto di guidare gli è stato ritirato nello Stato in cui ha la sua residenza abituale..Circolazione stradale.

Circ. Min. interno 11 aprile 1997, n. M/2413 - Art. 389 D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni. Quesito.

Con riferimento al quesito posto relativo all'oggetto, si rappresenta che le due fattispecie (pagamento tardivo e pagamento parziale) considerate nel quesito stesso, sono disciplinate da distinte disposizioni dell'art. 389 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada), fra le quali tuttavia esiste un rapporto di interferenza.

Al riguardo, si rammenta che i commi 1 e 2 dell'art. 389, opportunamente coordinati, disciplinano la ricevibilità e gli effetti del pagamento parziale delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni al Codice della strada.

In particolare, e premesso che il pagamento parziale non ha valore ai fini di estinzione della obbligazione, la citata norma, modificata dall'art. 219 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 212, chiarisce che nei casi di pagamento parziale la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione della obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo e che la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta ai sensi dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) (metà del massimo della sanzione pecuniaria edittale) e l'acconto fornito.

Viceversa, il successivo comma della norma disciplina il pagamento tardivo, ma effettuato prima della formazione del ruolo, lasciando intendere che soltanto il pagamento "fuori termine " della somma esattamente corrispondente a quella dovuta ai sensi dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada impedisce la emissione del ruolo.

Dall'insieme delle disposizioni normative riportate emerge allora che, decorso il termine fissato dal comma 1 dell'art. 202, la somma da versare ai fini di evitare la riscossione forzata della sanzione pecuniaria non potrà più corrispondere al minimo edittale, bensì alla metà del massimo della sanzione edittale, con la conseguenza che, ove la somma versata risulti al di sotto della anzidetta "soglia", si imporrà la iscrizione a ruolo per la differenza tra la somma indicata dall'art. 203, comma 3, del Codice della strada e la somma versata. La esaminata norma regolamentare non contiene, alla luce di quanto detto, una specifica, differenziata disciplina del pagamento ridotto parziale, che costituirebbe - a rigore - una "sottofattispecie" del pagamento parziale della sanzione pecuniaria, attesa l'unicità del riferimento alla riportata disposizione dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada.

Dunque riesce difficile non convenire sulla fondatezza della tesi, in forza della quale il pagamento tardivo nella misura del minimo edittale costituisce nulla più che acconto sulla somma che il trasgressore è tenuto a versare per liberarsi della obbligazione sanzionatoria contratta con l'amministrazione.

Circ. Min. interno 15 aprile 1997, n. M/2413 - Quesito artt. 120 - 219 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Autorità competente ad emettere il provvedimento di revoca della patente per mancanza dei requisiti morali.

Con riferimento al quesito posto, si fa presente preliminarmente che il problema sollevato è conseguenza di una impropria formulazione del comma 1 dell'art. 219 del nuovo codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come sostituito dall'art. 13 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

Infatti diviene impossibile dare concreta applicazione al criterio di determinazione della competenza a disporre la revoca della patente per carenza dei requisiti morali con riguardo al "luogo della commessa violazione", stante che nessuna violazione nella fattispecie sussiste.

Poiché peraltro l'art. 219 si colloca nell'ambito della Sezione II del Capo I del Titolo VI del Codice dedicata alle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie, risulta evidente l'improprietà della collocazione della disciplina della revoca per motivi morali in tale contesto normativo, sicché risulta evidente l'errore di coordinamento.

Ed infatti, nel contesto delle modifiche al Codice elaborate da un'apposita commissione interministeriale per la successiva approvazione in sede legislativa, si prevede la modifica sul punto dell'art. 219.

Nelle more questo Ufficio ha ritenuto di poter risolvere in via interpretativa il problema. Ed infatti la circolare n. 79 del 7 settembre 1995 ad oggetto «D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida», al punto 3 di pag. 4, afferma testualmente che "il Prefetto competente alla adozione del provvedimento (revoca della patente per carenza dei requisiti morali) deve identificarsi nel Prefetto della provincia di residenza del soggetto interessato". Ciò in considerazione del fatto che, risultando inapplicabile il criterio indicato dall'art. 219, nel silenzio dell'art. 120, fosse congruo far riferimento al Prefetto del luogo di residenza come quello in grado di vagliare il profilo comportamentale del titolare della patente.

 Circ. Ministero dell'interno,29 maggio 1997, n. 39 - Art. 75, D.P.R. n. 309 del 1990. Sanzioni irrogabili agli stranieri.

1. Si è potuto di recente riscontrare che il regime sanzionatorio previsto dall'art. 75, D.P.R. n. 309 del 1990, nei confronti degli stranieri, ha suscitato dubbi interpretativi da parte di taluni Uffici periferici di questa Amministrazione.

In considerazione di ciò, dopo una fase di approfondimento durante la quale sono state fornite risposte a specifici quesiti, si ritiene, atteso il rilievo e il generale interesse manifestato sul tema, di fornire talune indicazioni di carattere generale sulle quali è stato acquisito l'avviso del Dipartimento della pubblica sicurezza e della Direzione Generale dei servizi civili.

2. Occorre, innanzitutto, considerare che per quanto in materia di illeciti amministrativi non sia rinvenibile una esplicita disposizione di legge di contenuto analogo a quella dell'art. 3 c.p. («la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato»), può ben ritenersi che tale criterio sia espressione di un principio generale dell'ordinamento giuridico in forza del quale lo Stato esercita - anche nei riguardi degli stranieri - la potestà sanzionatoria nelle varie forme in cui essa può esplicarsi.

Ne consegue che - ad esclusione delle fattispecie rispetto alle quali sussistono impedimenti oggettivi e insuperabili all'applicazione della sanzione allo straniero - essa deve essere generalmente ammessa, quale che sia il contenuto attribuitole dalla norma.

Muovendo da questa premessa, l'interpretazione del comma 1 dell'art. 75 del D.P.R. n. 309 del 1990 non può che essere quella che allo straniero sono applicabili le sanzioni della sospensione, tanto della patente di guida, che della licenza di porto d'armi, che del permesso di soggiorno per motivi di turismo (ovvero del divieto di conseguirlo). In altri termini, l'alternativa indicata dalla norma con l'uso della congiunzione disgiuntiva, prima dell'inciso «se trattasi di straniero», non può essere intesa come volontà del legislatore di limitare l'ambito della sanzionabilità dello straniero alla sola sospensione del permesso di soggiorno, ma mira a distinguere, all'interno delle sanzioni incidenti sul soggiorno all'estero, la posizione del cittadino - per il quale vale la sospensione del passaporto (o equipollente) - da quella dello straniero al quale si applica, per l'appunto, il ritiro del permesso di soggiorno.

La limitazione della potestà inibitoria del soggiorno dello straniero in Italia alla sola fattispecie dei motivi di turismo trova d'altronde ragionevole fondamento nella coerenza di tale scelta con la impostazione di fondo della normativa sull'uso personale di sostanze stupefacenti, che, pur accedendo alla soluzione sanzionatoria, lo fa in un quadro complessivo di interventi volti a privilegiare il recupero del drogato e a sollecitarlo in tutti i modi a trovare in sé stesso la forza e l'impegno per il reinserimento sociale.

È evidente espressione di tale indirizzo la previsione di cui al comma 4 dello stesso art. 75, che dispone espressamente, con riguardo alla fattispecie della sospensione della patente di guida, l'applicazione della norma recata dal comma 2 dell'art. 62 della legge n. 689 del 1981, in base alla quale detta sospensione deve essere disciplinata «in modo da non ostacolare il lavoro del soggetto interessato».

In altri termini, il legislatore, nel momento in cui ha ritenuto di subordinare l'applicazione della sanzione della sospensione della patente alla salvaguardia delle esigenze di lavoro dell'interessato, ha parallelamente e coerentemente escluso l'applicabilità della sanzione della sospensione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (o propedeutici al lavoro, quale è quello per studio), ritenendo di dover garantire prioritariamente la proseguibilità dell'attività lavorativa anche a favore dello straniero colto in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

3. Quanto sin qui argomentato vale per lo straniero extracomunitario, dal momento che per i cittadini degli Stati membri della U.E. valgono le disposizioni recate dal D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656. In particolare, rilevano le disposizioni dell'art. 6, in base alle quali le amplissime garanzie di libera circolazione nei Paesi-membri possono essere contraddette soltanto «per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica».

Considerato che la stessa disposizione (comma 2) vieta ogni automatismo di allontanamento dallo Stato ospitante per effetto della sentenza penale di condanna e (comma 3) considera esclusivamente la «tossicomania» come stato patologico che, potendo mettere in pericolo la salute pubblica, giustifica «il rifiuto d'ingresso o di soggiorno», si è dell'avviso che il semplice accertamento del possesso di sostanze stupefacenti per uso personale ex art. 75, non possa legittimare il Prefetto a disporre la sospensione della «carta di soggiorno» di cui devono essere muniti i cittadini comunitari per soggiornare in Italia, né l'allontanamento dal territorio nazionale.

Soltanto nel caso in cui all'accertamento della detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale consegua il riscontro della diversa condizione di «tossicomania» - che presuppone uno stato permanente di tossicodipendenza e non soltanto il mero rapporto fisico (che potrebbe essere occasionale) di detenzione della droga - si legittima il provvedimento del Prefetto che dispone il divieto di ingresso o di soggiorno dello straniero comunitario nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 6 del richiamato D.P.R. n. 1656.

Ove la condizione di tossicomania sia accertata a carico dello straniero comunitario già munito della carta di soggiorno in Italia, sembra restare preclusa la possibilità che venga disposto a suo carico l'allontanamento, stante il tenore del quarto comma dello stesso art. 6. Ciò ovviamente non pregiudica la possibilità che l'accertamento possa legittimare in futuro l'opposizione del rifiuto di ingresso o di soggiorno, qualora l'interessato, dopo aver lasciato il territorio nazionale - venuta così meno la validità della carta di soggiorno - chieda di rientrare in Italia. In tale evenienza il provvedimento prefettizio esplicherà la sua efficacia.

4. Quanto poi al problema della possibilità o meno che l'autorità prefettizia disponga - a carico dello straniero - la sospensione, oltre che della patente di guida rilasciata dai competenti uffici italiani (nel qual caso nessun dubbio si pone), anche del titolo abilitativo eventualmente rilasciato da autorità straniera, occorre muovere dalla considerazione che nel nostro ordinamento già esiste una esplicita disposizione di legge che consente l'adozione del provvedimento. Infatti, l'art. 129 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), al comma 2, definisce puntualmente il criterio di identificazione della competenza territoriale del Prefetto alla adozione del provvedimento di sospensione delle «patenti rilasciate da uno Stato estero».

Nessun dubbio, quindi, è ammissibile in ordine alla sussistenza della potestà delle autorità italiane di inibire l'esercizio del titolo abilitativo rilasciato da uno Stato estero. Occorre piuttosto fornire talune precisazioni in ordine alle modalità con le quali la potestà in argomento deve esercitarsi quando ha ad oggetto una patente straniera.

Al riguardo soccorre la Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 5 luglio 1995, n. 308.

Essa dispone, all'art. 42, che «le parti contraenti ...... possono ritirare ad un conducente che commette sul loro territorio una infrazione che comporti il ritiro della patente di guida in virtù della loro legislazione, il diritto di usare sul loro territorio la patente di guida, nazionale o internazionale, di cui è titolare». La norma prosegue disponendo che, in tal caso, l'autorità dello Stato può «farsi consegnare la patente e conservarla fino alla scadenza del periodo durante il quale è ritirato il diritto di usare la patente o finché il conducente lasci il suo territorio, se tale partenza ha luogo prima della scadenza di tale periodo». In alternativa - dispone la norma convenzionale, con evidente riguardo alla ipotesi in cui non sia possibile la materiale consegna della patente (lo straniero ha già lasciato il territorio nazionale) - l'autorità dello Stato potrà «avvisare» del provvedimento adottato l'autorità che ha rilasciato la patente, la quale - su richiesta della prima - provvederà a notificarlo all'interessato.

Pertanto, si ritiene che nei modi indicati nelle richiamate disposizioni le SS.LL. possano, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 309 del 1990, disporre la sospensione della patente di guida rilasciata da uno Stato estero che abbia aderito alla Convenzione (in allegato alla presente si fornisce l'elenco dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione).

Si ritiene, altresì, che le richiamate disposizioni dell'art. 42 della Convenzione - limitatamente alla parte in cui prevedono la potestà del ritiro e della conservazione della patente fino alla scadenza del periodo di sospensione o al momento in cui il titolare lascia il territorio nazionale - possano considerarsi fonte di norme di generale applicabilità in sede internazionale, anche fuori dell'ambito ristretto dei Paesi aderenti.

Allegato

Elenco dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968

AUSTRIA

BAHAMAS

BAHREIN

BELGIO

BIELORUSSIA

BOSNIA ERZEGOVINA

BRASILE

BULGARIA

COSTA D'AVORIO

CROAZIA

CUBA

DANIMARCA

FEDERAZIONE RUSSA

FILIPPINE

FINLANDIA

FRANCIA

GEORGIA

GERMANIA

GRECIA

GUYANA

IRAN

ISRAELE

JUGOSLAVIA

KAZAKISTAN

KUWAIT

LITUANIA

LUSSEMBURGO

MACEDONIA

MAROCCO

MOLDOVA

MONACO

NIGER

NORVEGIA

PAKISTAN

POLONIA

REPUBBLICA CECA

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

REPUBBLICA SLOVACCA

ROMANIA

SAN MARINO

SENEGAL

SEYCHELLES

SUD AFRICA

SVEZIA

SVIZZERA

TAJIKISTAN

TURKMENISTAN

UCRAINA

UNGHERIA

URUGUAY

UZBEKISTAN

ZAIRE

ZIMBABWE

Circ. Min. interno 27 marzo 2000, n. M/2413/17 - Effetti dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Si fa riferimento alla possibilità di rilasciare una nuova patente di guida ai soggetti ai quali il documento sia stato revocato in applicazione della sanzione amministrativa accessoria prevista da alcune disposizioni del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), (quale, in particolare, quella contenuta nel comma 6 dell'art. 218 del Codice della strada). In proposito, questo Ufficio ha, in passato, manifestato l'avviso che la revoca in argomento non è idonea determinare una preclusione irreversibile circa il rilascio di un nuovo titolo abilitativo.

Ciò anche alla luce del parere dell'Avvocatura generale dello Stato n. 10609/CA218 AG del 6 agosto 1998, secondo il quale la riabilitazione produce efficacia liberatoria nei confronti del soggetto che ne usufruisce.

In questo quadro la formulazione "l'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (art. 224, comma 3 del Codice della strada) è stata interpretata dal predetto organo legale nel senso che la intervenuta riabilitazione, non consentendo la restituzione automatica della patente, permette comunque il rilascio di un nuovo documento di guida.

La prescrizione contenuta nell'art. 224, comma 3, del Codice della strada, infatti, è apparsa eccessivamente penalizzante rispetto ad altre fattispecie che considerano comportamenti che, benché improntati ad una maggiore pericolosità sociale, consentono ai soggetti interessati (ad esempio, ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza ex art. 120 del Codice della strada) di ottenere, a seguito della sentenza di riabilitazione una nuova patente di guida.

Il suddetto orientamento, tuttavia, non può essere seguito ora che il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha depenalizzato il reato previsto dall'art. 218, comma 6, del Codice della strada, confermando la previsione della sanzione accessoria della revoca della patente nei confronti di coloro che circolano abusivamente durante il periodo di sospensione del documento di guida (art. 19, comma 8, D.Lgs. n. 507/99.)

In tale contesto, non essendo più punita penalmente la condotta in esame il soggetto interessato non potrà avvalersi della riabilitazione al fine del conseguimento di una nuova patente di guida.

L'attuale formulazione dell'art. 218, comma 6, del Codice della strada rende pertanto insuperabili quegli inconvenienti che la possibilità di ricorrere all'istituto della riabilitazione aveva, in passato, attenuato.

Attesa la rilevanza che la risoluzione del cennato problema riveste, l'argomento è stato portato all'attenzione degli uffici competenti evidenziando l'esigenza di un intervento legislativo di definitiva chiarificazione in materia. Dottrina  

Note:

Norma modificata 

Contenuti 

Rispetto al codice della strada 

Rispetto al decreto legge n. 151 del 2003 

art. 219 CdS 

Viene definita la procedura di applicazione della 

La procedura era incompleta.  

Non sono state apportate modifiche in sede di 

Modifiche di commi esistenti 

sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Il provvedimento è atto definitivo. 

Non essendo previsto alcun limite, prima della modifica la revoca della patente non precludeva la possibilità di  

conversione in legge. 

Nuovo comma 3-bis 

Viene previsto che chi subisce il provvedimento di revoca della patente non può conseguirne un'altra prima di 1 anno. 

ottenere un nuovo rilascio del documento dopo il superamento dei prescritti esami (e quindi, in pratica, anche dopo un mese dalla revoca). 

 

Sanzioni  

non prevista