Codice  

Art. 219-bis Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida.

1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell’articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell’articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell’articolo 126-bis. (1)

2. (Abrogato dall'art. 45, Legge 29 luglio 2010, n. 120).

3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell’articolo 128, commi 1-ter e 2. (1)

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(1) Articolo introdotto dall'articolo 3, comma 48, legge 15 luglio 2009, n. 94,  in vigore dall'8.08.2009. Successivamente il primo comma è stato così sostituito dall'art. 43, legge 29 luglio 2010, n. 120. Si riporta il comma 6 dello stesso articolo:

"6. Le disposizioni degli articoli 219 e 219-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate, rispettivamente, dalla lettera a) del comma 1 e dal comma 2 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (in vigore dal 30 luglio 2010)".

 

Note:

Circ. Min. interno 30 luglio 2010, n. 10777. Legge 29 luglio 2010, n. 120 - Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Articolo 219-bis C.d.S.  - Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida.

Le nuove regole

- In caso di violazione commessa da conducenti di ciclomotori, per la quale ricorre la sanzione accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida ovvero alla patente. Qualora il conducente circoli durante il periodo di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie si applicano le sanzioni amministrative previste dagli artt. 216, 218 e 219.

Cosa è cambiato

- La precedente normativa faceva riferimento al "conducente munito di certificato di idoneità", mentre quella nuova si riferisce al "conducente di ciclomotore".

- Pertanto, è stato confermato che la sanzione accessoria del ritiro o della sospensione o della revoca della patente si estende al certificato di abilitazione alla guida per ciclomotore quando l'infrazione sia commessa alla guida di un ciclomotore.

- È stata eliminata l'estensione al titolare di patente delle sopra citate misure sanzionatorie accessorie quando l'infrazione stradale che le prevede sia stata commessa alla guida di un veicolo diverso da quelli per i quali la patente sia prescritta. 

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