Codice
Art. 218. Sanzione accessoria della sospensione della patente.
1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato,
la patente è ritirata dall’agente od organo di polizia che accerta la violazione;
del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente
al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato
dall’interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2. L’organo che
ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale,
entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa
violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui
è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa
violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza
al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce
orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato
e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente
gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non
propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto
alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza
di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione
stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola
norma, è determinato in relazione all’entità del danno
apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché
al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali
due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell’istanza di cui
al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì
valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa
sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero
di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata
autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’ordinanza, che eventualmente
reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce
orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all’interessato,
che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L’ordinanza
è altresì comunicata, per i fini di cui all’articolo
226, comma 11, all’anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo
di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l’ordinanza
di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare
della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può
essere concesso una sola volta» (1-bis).
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della
sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni
della medesima disposizione di legge, l’organo di polizia che accerta l’ultima
violazione e che «dall’interrogazione dell’anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida»(2-bis); constata la sussistenza delle
precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale,
la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte;
si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti
sospensioni risulti successivamente, l’organo od ufficio che ne viene a conoscenza
informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita
dal prefetto. L’avvenuta restituzione «è comunicata all’anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida» (2-bis)
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione
ai sensi dell’articolo 205.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della
patente, circola abusivamente «, anche avvalendosi del permesso di guida di
cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del
prefetto con cui il permesso e' stato concesso,» (2-bis)
è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 1.842 a € 7.369. Si applicano le sanzioni
accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo
del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo
(1) (2).
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(1) Articolo così modificato dall'art. 117,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(1-bis) Comma così sostituito dall'art. 42, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120.
(2) Comma così sostituito
dall'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art.
202 del presente decreto.
(2-bis) Comma così modificato dall'art. 42, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120.
In tema di reato commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, nel caso di estinzione per causa diversa dalla morte dell'imputato, la applicazione della sanzione amministrativa accessoria non compete al giudice ma al Prefetto. (Nella fattispecie, relativa al reato di lesioni colpose estinto per remissione di querela, la Corte ha rilevato l'omissione del giudice di pace che avrebbe dovuto trasmettere copia della sentenza al Prefetto). (Annulla senza rinvio, Giud.pace Firenze, 18 Marzo 2004)
Cass. pen. Sez. IV Sent., 06-12-2007, n. 6275 (rv.
239171) CED Cassazione, 2008
Il Prefetto, nel determinare - facendo uso del proprio legittimo potere discrezionale - il periodo di sospensione della patente in una misura superiore al minimo edittale, deve tuttavia dare contezza, sia pur sinteticamente, nella relativa ordinanza, dei motivi dell'inasprimento, mancando i quali il giudice può, su richiesta dell'opponente, modificarlo in senso a lui favorevole (fattispecie relativa ad automobilista che, sorpreso a percorrere senza giustificato motivo la corsia di emergenza di un tratto autostradale, si era poi visto sospendere la patente per tre mesi, al posto dei due previsti quale minimo edittale).
Giudice di pace Cassano d'Adda, 26-09-2002 Arch. Giur. Circolaz., 2002,
862
Il provvedimento di ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza, operato dagli agenti accertatori al momento della contestazione del fatto, al pari di quello di sospensione della patente stessa adottato dal prefetto cui gli agenti accertatori abbiano inviato il documento, è impugnabile con l'opposizione prevista dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981 innanzi al giudice di pace, salvo restando la questione dell'ammissibilità della relativa domanda prima che tale ritiro si sia tradotto in sospensione. (Dichiara giurisdizione, Giud. pace Ravenna, 27 Giugno 2003)
Cass. civ. Sez. Unite, 07-02-2006, n. 2519 (rv. 588215)
Mass. Giur. It., 2006;CED
Cassazione, 2006;Arch. Giur. Circolaz., 2007, 2, 198
Il provvedimento di sospensione della patente
di guida, di esclusiva spettanza del prefetto, è provvedimento provvisorio con
carattere cautelare, adottato con un procedimento amministrativo autonomo
rispetto a quello per l’erogazione della sanzione pecuniaria principale. Per
questo è immediatamente ed autonomamente impugnabile.
Rispetto al provvedimento de qua non si pone
in rapporto di pregiudizialità l’eventuale opposizione, amministrativa o
giudiziaria, alle contestazioni per violazioni del codice della
strada.
Corte di cassazione II sez. civile – 11 aprile 2006 n. 84 66 – Pres. Spadone – Rel. Bognanni
L’interpretazione e la valutazione delle
risultanze probatorie sono rimesse al libero apprezzamento del giudice di merito
che è incensurabile nel giudizio di legittimità purché adeguatamente motivato e
immune da errori di diritto o vizi logici.
Cassazione civile - Sez. II - 28 ottobre 2005
n. 21017, R.G.C.T. 1, 2006.
Il provvedimento di sospensione provvisoria
della patente di guida emesso dal prefetto ai sensi del 2º comma dell’art.
223 nuovo cod.strad., avendo natura cautelare, non è subordinato alla presentazione
della querela per il reato di lesioni colpose da parte della persona offesa,
ed il giudizio di opposizione al provvedimento ha unicamente ad oggetto l’accertamento
dell’esistenza dei requisiti formali e sostanziali per la sua adozione, con
particolare riferimento all’esistenza dei fondati elementi di una evidente
responsabilità.
Cass., sez. I, 09-03-2001, n. 3454 Arch. circolaz., 2001, 458
Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida, previsto
dall’art. 223, 2º comma, c.s., è un provvedimento amministrativo di natura
cautelare, autonomo, sul piano delle finalità e degli effetti, nonché della
stessa impugnabilità (autonomamente prevista dall’art. 218, 5º comma, c.s.),
rispetto a quello irrogato in via definitiva a norma degli art. 222 e 224
c.s.; ne consegue che la sua irrogazione non è condizionata né dall’inizio
dell’azione penale, né dall’eventuale difetto della condizione di procedibilità
della querela, ove richiesta.
Cass., sez. I, 04-04-2001, n. 4939 Arch. circolaz., 2001, 555
La sanzione accessoria della sospensione temporanea della patente può essere
irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale, ove consegua per
legge alla violazione di determinate norme del codice della strada (nella
specie, eccesso di velocità), per la quale è stata applicata la sanzione pecuniaria
principale, e ciò anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro
immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, non costituendo
questo ultimo fatto presupposto indefettibile per l’applicazione di detta
sanzione accessoria.
Cass., sez. I, 16-03-2001, n. 3832 Arch. circolaz., 2001, 564
Nel procedimento di irrogazione della sospensione della patente di guida prevista
dall’art. 218 cod.strad. in correlazione alla violazione di cui all’art. 142,
9º comma, stesso codice, consistente nel superamento dei limiti di velocità
prescritti, sono ravvisabili quelle «ragioni di impedimento derivanti da particolari
esigenze di celerità» che, ai sensi dell’art. 7 l. n. 241 del 1990, giustificano
la deroga alla regola, stabilita dallo stesso art. 7, che impone che l’avvio
del procedimento amministrativo venga comunicato ai soggetti nei cui confronti
il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli
che per legge devono intervenirvi nonché agli altri soggetti, individuati
o facilmente individuabili, che possano subirne pregiudizio.
Cass., sez. I, 27-09-2001, n. 12106 Mass., 2001
Il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida ex art.
218 nuovo cod.strad., è subordinato al previo ritiro materiale del documento
da parte dell’agente che ha accertato la sanzione principale.
T. Venezia-Portogruaro. Venezia-Portogruaro, 29-11-1999 Arch. circolaz., 2001,
133
In applicazione dell’art. 101, 3º comma, d.leg. 30 dicembre 1999 n. 507, nella
parte in cui prevede che, qualora venga revocata, ai sensi del precedente
1º comma, la condanna inflitta per violazioni non più costituenti reato, restino
salve le relative pene accessorie, quando siano applicabili come sanzioni
amministrative, deve ritenersi che non possano non restare salve, per un evidente
principio di ragionevolezza, anche le sanzioni amministrative accessorie già
previste come tali per le medesime violazioni (nella specie, in applicazione
di tale principio, la suprema corte ha ritenuto che correttamente il giudice
dell’esecuzione, nel revocare la condanna per l’allora reato di cui all’art.
218, 6º comma, c.d.s., avesse mantenuto in vita la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida).
Cass., sez. IV, 11-12-2000 Arch. circolaz., 2001, 560
Nel giudizio di cassazione, ove nel ricorso si faccia questione solo dell’applicabilità
di sanzioni amministrative accessorie al reato e su questo si sia formato
interamente il giudicato sia sotto il profilo della responsabilità sia sotto
quello della pena, è da escludere la rilevanza della prescrizione maturata
nelle more del ricorso (fattispecie di sospensione della patente di guida
come sanzione accessoria al reato di guida in stato di ebbrezza).
Cass., sez. IV, 22-03-1999 Arch. circolaz., 1999, 990
L’ipotesi di guida in costanza della sospensione della patente a tempo indeterminato
rientra nella previsione di cui all’art. 218, 6º comma, d.leg. 30 aprile 1992
n. 285.
Cass., sez. IV, 08-04-1999 Arch. circolaz., 2000, 19
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 218, 1º e
2º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui prevede l’immediato
ritiro della patente da parte dell’organo accertatore che rilevi infrazioni
per le quali sia stabilita la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida, in riferimento agli art. 3, 24, 1º e 2º comma, e 97
cost.
Corte cost., 24-07-1998, n. 330 Foro it., 2000, I, 37
È manifestamente infondata, con riferimento agli art. 101, 111 e 24 cost.,
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 222 d.leg. 30 aprile
1992 n. 285 (nuovo cod.strad.), in relazione agli art. 218, 1º, 2º e 5º comma,
stesso d.leg., 133 c.p., 444 e 445 c.p.p.
Corte cost. [ord.], 23-06-1999, n. 264 Giur. costit., 1999, 2228
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 218, 2º comma,
d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui non prevede, per la notifica
dell’ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida, un termine
perentorio la cui inosservanza sia sanzionata a pena di nullità, in riferimento
agli art. 3 e 24 cost.
Corte cost., 17-07-1998, n. 276 Foro it., 2000, I, 37
Poiché l’art. 223 nuovo cod.strad. non commina un termine di decadenza per
l’esercizio del potere prefettizio di sospensione provvisoria della patente
di guida, per tale aspetto non disciplinato espressamente da tale norma deve
farsi riferimento a quanto statuito in maniera generale dall’art. 218 nuovo
cod.strad., non potendosi opinare che l’autorità amministrativa sia tenuta
al rispetto di un termine molto ristretto in ipotesi quali quelle regolate
dall’art. 218 e non lo sia, viceversa, per le fattispecie prese in considerazione
dal successivo art. 223, comunque attinenti a sanzione accessoria della medesima
portata.
T. Venezia-Chioggia. Venezia-Chioggia, 06-03-2000 Arch. circolaz., 2000, 405
Nel caso in cui alla sentenza di patteggiamento consegua di diritto la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente, il giudice, nel
determinarne la durata, deve far riferimento alla gravità della violazione
commessa, all’entità del danno apportato e al pericolo che l’ulteriore circolazione
potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal 2º comma
dell’art. 218 cod.strad., e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato
in generale per l’autorità amministrativa che disponga la sospensione della
patente; ne consegue che il periodo di sospensione provvisoria della patente,
disposta con provvedimento prefettizio, non può essere computato nella determinazione
della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicata dal giudice
penale.
Cass., sez. VI, 12-11-1999 Arch. circolaz., 2000, 758
Qualora alla sentenza di patteggiamento consegua la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice, nel determinare
la durata, deve decidere autonomamente, senza considerare la durata di eventuale
sospensione disposta in sede diversa dal prefetto.
Cass., sez. IV, 21-10-1999 Arch. circolaz., 2000, 17
Nel giudizio di cassazione, ove nel ricorso si faccia questione solo dell’applicabilità
di sanzioni amministrative accessorie al reato e su questo si sia formato
interamente il giudicato sotto il profilo della responsabilità sia sotto quello
della pena, è da escludere la rilevanza della prescrizione maturata nelle
more del ricorso (fattispecie di sospensione della patente di guida come sanzione
accessoria al reato di guida in stato di ebbrezza).
Cass., sez. IV, 22-03-1999 Ced Cass., rv. 213815 (m)
È manifestamente infondata, con riferimento agli art. 3 e 25 cost., la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 186, 2º comma, d.leg. 30 aprile 1992
n. 285 (nuovo codice della strada), in quanto - premesso che la questione
risulta sollevata sul presupposto che l’impugnata decisione contempli due
distinti procedimenti, volti rispettivamente all’applicazione di una sanzione
principale e di una accessoria, aventi come identico oggetto primario l’accertamento
della violazione de qua costituente reato - sussiste, viceversa, una radicale
differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione
provvisoria della patente di guida (adottato nei casi previsti dall’art. 223
cod. strada) e la sanzione accessoria della sospensione della patente medesima,
inflitta, rispettivamente, dal prefetto e dal giudice penale (ed all’esito
del relativo accertamento), a seconda che sia stato commesso un mero illecito
amministrativo (art. 218) ovvero un reato (art. 220 seg.), sicché gli asseriti
vizi di incostituzionalità del vigente sistema di ripartizione fra organi,
giurisdizionali e non, risultano denunciati esclusivamente sulla base della
predetta prospettiva ermeneutica, palesemente erronea.
Corte cost. [ord.], 13-05-1998, n. 167 Giur. costit., 1998, 1428 Riv.
giur. circolaz. e trasp., 1998, 665
È rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli art. 218, 1º
comma, 2 e 5, cod.strad., 133 c.p., 444 e 445 c.p.p., per violazione degli
art. 101, 111 e 24 cost., la questione di legittimità dell’art. 222 cod.strad.
che, applicando d’ufficio, senza accordo delle parti, la sospensione della
patente anche nel rito del patteggiamento impedisce al giudice valutazioni
di merito al fine di determinare la durata della sospensione, e all’imputato
di proporre impugnazione nel merito circa la misura della sanzione stessa.
P. Brescia. Brescia, 14-10-1998 Arch. circolaz., 1999, 486 Dir. e
tecnica circolaz. e assic. obbl., 1999, 84
La sospensione della patente di guida si caratterizza come una sanzione amministrativa
personale, alla quale può essere assoggettato soltanto il trasgressore diretto
ovvero chi risulta in relazione colposa diretta rispetto all’illecito commesso;
conseguentemente il proprietario del veicolo il cui conducente incorra, al
di fuori della sfera di controllo del titolare, in una specifica trasgressione,
risponde, unitamente al responsabile diretto, solo ai fini del pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria giusta il disposto dell’art. 196, 3º comma,
nuovo cod. strada.
P. Salerno-Eboli. Salerno-Eboli, 27-01-1999 Arch. circolaz., 1999, 622
Nel caso di sospensione della patente da parte del prefetto, ove la durata
della sospensione superi il minimo edittale, l’amministrazione ha l’obbligo
di motivare in merito alla durata della sospensione, con espresso riferimento
a ciascuno dei tre criteri indicati dall’art. 218 cod. strad. (entità della
violazione, gravità del danno, pericolo di ulteriore circolazione), mentre
non è sufficiente il generico richiamo «alle modalità dell’incidente ed all’entità
delle lesioni».
P. Padova. Padova, 22-09-1997 Riv. giur. circolaz. e trasp., 1999, 578
La sospensione provvisoria della patente che il vigente art. 223 cod.strad.
collega testualmente alla ipotesi di reato di lesioni colpose, e subordina
ad una valutazione prefettizia di sussistenza di «fondati elementi di responsabilità»,
non si configura, a differenza che nel codice precedente, come pena accessoria,
e, come tale, legata alle sorti della sanzione penale, ma come sanzione amministrativa
applicabile in via ordinaria dal giudice chiamato a conoscere del reato, ed,
in caso di assenza dei presupposti per l’intervento del giudice (come nell’ipotesi
in cui il procedimento penale si chiuda per difetto di una condizione di procedibilità),
dall’autorità amministrativa, che, pertanto, può conoscere autonomamente dell’illecito
ed irrogare la relativa sanzione.
Cass., sez. I, 15-03-1999, n. 2274 Mass., 1999
Il potere del prefetto di sospendere provvisoriamente la patente di guida
se il trasgressore di una norma del codice della strada ha cagionato ad altri
una lesione personale e vi sono evidenti elementi di sua responsabilità, conferitogli
dall’art. 223 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 - come statuito dall’art. 120 d.leg.
10 settembre 1993 n. 360 - prescinde dalla procedibilità dell’azione penale
e quindi dalla presentazione della querela, com’è desumibile sia dalla scansione
dei tempi imposti agli organi indicati dallo stesso art. 223, dai quali si
desume che il provvedimento sospensivo può esser emesso già dal venticinquesimo
giorno, al massimo, dal fatto, e quindi ben prima della scadenza del termine
per la querela, sia dalla natura cautelare del provvedimento, che in quanto
tale deve precedere l’accertamento del reato e della procedibilità dell’azione
penale.
Cass., sez. III, 19-11-1999, n. 12830 Mass., 1999
La sospensione della patente prevista dall’art. 218 cod. strad. non può essere
disposta quando la violazione delle norme del codice della strada integra
gli estremi di un reato perseguibile a querela di parte, e questa non sia
stata proposta.
P. Padova. Padova, 22-09-1997 Riv. giur. circolaz. e trasp., 1999, 578
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che non contenga
anche l’applicazione delle previste sanzioni amministrative accessorie che
conseguono di diritto alla sanzione principale deve essere annullata con rinvio
al giudice di merito - cui compete la determinazione della entità della sanzione
- limitatamente alla parte in cui non dispone l’applicazione della predetta
sanzione accessoria (fattispecie in tema di sospensione della patente ex art.
218 cod.strad.).
Cass., sez. VI, 03-11-1998 Arch. circolaz., 1999, 509
In tema di patteggiamento la durata della sanzione amministrativa accessoria,
quando non sia indicata nella richiesta delle parti e non coincida con il
limite temporale minimo o non sia a questo assai vicina, va motivata con riferimento
ai parametri posti dall’art. 218, 2º comma cod. strada (fattispecie: sospensione
della patente di guida accessoria al reato di guida in stato di ebbrezza).
Cass., sez. IV, 17-03-1999 Arch. circolaz., 1999, 796
La sospensione della patente di guida a tempo determinato ma con condizionamento
del rilascio del documento all’esito positivo di controllo medico, va equiparata
all’ipotesi di sospensione della patente a tempo indeterminato per carenza
di requisiti psicofisici, posto che il tempo di sospensione permane sino a
quando l’evento in condizione non si verifichi.
Cass., sez. IV, 21-09-1998 Cass. pen., 1999, 1234 Arch. circolaz.,
1999, 420 Riv. giur. circolaz. e trasp., 1999, 418
La guida di autoveicoli con patente sospesa a tempo indeterminato è sanzionabile
a mente dell’art. 218, 6º comma, cod.strad., stante la sostanziale omogeneità
con l’ipotesi di guida con patente sospesa a tempo determinato, prevista da
detta disposizione di legge.
Cass., sez. IV, 21-09-1998 Cass. pen., 1999, 1234 Arch. circolaz.,
1999, 420 Riv. giur. circolaz. e trasp., 1999, 418
Compete al giudice penale, in forza degli art. 222, 3º comma, e 224, 2º comma
cod. strada, l’applicazione della sanzione della revoca della patente prevista
dall’art. 218 cod. strada per il caso di esercizio della guida in violazione
di un provvedimento di sospensione della patente.
Cass., sez. IV, 22-03-1999 Arch. circolaz., 1999, 794
Il provvedimento di sospensione della patente di guida disposto ex art. 223,
3º comma, cod.strad. per effetto della violazione dell’art. 218, 6º comma,
stesso codice (circolazione nonostante la patente fosse stata già sospesa),
ben può concorrere con quello di revoca della patente, irrogata in sede penale,
per violazione del medesimo art. 218, 6º comma, cod.strad., trattandosi di
sanzioni che, sebbene relative allo stesso fatto storico, presentano pur sempre
natura e finalità diverse, l’una (la sospensione) risultando di carattere
provvisorio e cautelare, l’altra (la revoca) collegata, invece, al definitivo
accertamento della contestata violazione.
Cass., sez. I, 07-11-1998, n. 11246 Arch. circolaz., 1999, 11
Ai sensi dell’art. 219 cod.strad., spetta al prefetto la competenza ad ordinare
la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida
conseguente alla condanna per il reato di circolazione abusiva nel periodo
di sospensione della patente medesima previsto dall’art. 218, 6º comma, detto
codice.
Cass., sez. IV, 21-05-1998 Arch. circolaz., 1999, 30
In tema di sanzioni amministrative accessorie, derivanti dalla violazione
di norme del codice della strada, poiché, secondo il disposto degli art. 218
e 219 cod.strad., la competenza ad ordinare la sospensione o la revoca della
patente appartiene ordinariamente al prefetto, è illegittima la sentenza che
applica le sanzioni predette in un caso in cui tale potere non sia stato al
giudice espressamente ed eccezionalmente conferito dalla legge.
Cass., sez. IV, 27-11-1998 Riv. giur. circolaz. e trasp., 1999, 423
Nell’ipotesi di reato p. e p. dall’art. 218, 6º comma, cod.strad., la competenza
a ordinare la revoca della patente del condannato appartiene al giudice penale
(in applicazione di tale principio, la corte, dopo aver annullato senza rinvio
la sentenza del pretore, nella parte in cui non disponeva la sanzione amministrativa
accessoria, ordinava direttamente la revoca della patente, ai sensi dell’art.
620, lett. 1, c.p.p.).
Cass., sez. V, 26-05-1998 Cass. pen., 1999, 1236, Arch. circolaz., 1999, 322
In tema di sanzioni amministrative irrogate ex art. 193 cod.strad. (guida
di veicoli senza copertura assicurativa), la confisca del veicolo disposta
dal prefetto è destinata ad acquistare efficacia al verificarsi della duplice
condizione che l’autorità amministrativa fissi (autonomamente), tramite emissione
(obbligatoria) di apposita ordinanza-ingiunzione, un termine per la c.d. «sanatoria
amministrativa», e che il termine così fissato abbia infruttuoso decorso,
non potendo ritenersi sussistente alcun onere, in capo al trasgressore, di
ricorrere al prefetto per l’emanazione della predetta ordinanza (così pregiudicando
la possibilità di determinazione automatica della sanzione nella misura della
metà del massimo della sanzione edittale, ex art. 203, 3º comma, cod.strad.).
Cass., sez. I, 12-01-1999, n. 246 Arch. circolaz., 1999, 411
Con la sentenza di applicazione della pena concordata dalle parti, ex art.
444, 1º comma, c.p.p., debbono essere applicate le sanzioni amministrative
accessorie, che dall’illecito contestato ed accertato conseguono di diritto,
come la sospensione della patente di guida, in ordine alla cui durata il giudice
di merito è tenuto a statuire secondo i parametri ai quali rinvia la specifica
normativa del codice della strada.
Cass., sez. VI, 30-10-1998 Arch. circolaz., 1999, 402
La configurazione della sospensione della patente come sanzione accessoria
costituisce frutto di una scelta né arbitraria né manifestamente irragionevole,
in coerenza con la finalità di dare una risposta efficace a condotte pericolose
poste in essere violando il codice della strada, là dove requisito imprescindibile
di detta efficacia è l’immediatezza dell’intervento connotato anche per la
sua funzione preventiva, mirante ad impedire al conducente colto nella violazione
di proseguire in un’attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli;
pertanto, non contrasta con l’art. 97 cost. la statuizione di cui all’art.
218 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, che prevede l’immediato ritiro del documento
e la sua messa a disposizione del prefetto perché provveda a definire la sospensione
o, eventualmente, la revoca del ritiro.
Corte cost., 24-07-1998, n. 330 Cons. Stato, 1998, II, 1077 Giust.
civ., 1998, I, 2703
Rispetto ai provvedimenti comportanti, ai sensi dell’art. 218 d.leg. 30 aprile
1992 n. 285 (nuovo cod.strad.), la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida, con conseguente ritiro, invio della patente
entro cinque giorni al prefetto, emissione del provvedimento prefettizio nei
quindici giorni successivi e immediata notifica all’interessato, il diritto
di difesa non risulta compresso in caso di mancato ricevimento della notifica;
pertanto, è infondata la questione di costituzionalità dell’art. 218, 2º comma,
cod.strad., sollevata con riferimento all’art. 24 cost., perché il soggetto
sanzionato può o proporre immediata opposizione al pretore avverso il verbale
di accertamento dell’infrazione e di ritiro della patente, oppure, una volta
appreso - in esito alla richiesta (dopo i venti giorni privi di notifica)
di restituzione del titolo - che il provvedimento prefettizio è stato emesso,
impugnare tale provvedimento stesso davanti all’autorità giudiziaria.
Corte cost., 17-07-1998, n. 276 Cons. Stato, 1998, II, 1020 Giust.
civ., 1998, I, 2708
In relazione alle opportunità difensive concesse al soggetto punito con la
sanzione accessoria della sospensione della patente, a mente dell’art. 218,
2º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo cod.strad.), non è irragionevole
la scelta legislativa ivi riscontrabile di stabilire un termine perentorio
entro cui il prefetto deve emettere la sospensione e non anche un preciso
termine entro cui il relativo provvedimento va notificato.
Corte cost., 17-07-1998, n. 276 Cons. Stato, 1998, II, 1020 Giust.
civ., 1998, I, 2708
Le cadenze procedimentali del provvedimento sanzionatorio accessorio con cui
il prefetto, a mente dell’art. 218, 2º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285
(nuovo cod.strad.), commina la sospensione della patente sono legittimamente
differenziate rispetto a quelle di irrogazione di sanzioni amministrative
pecuniarie (di cui all’art. 201 stesso cod.strad. ed all’art. 14 l. 24 novembre
1981 n. 689); il fatto che sia previsto solo per queste ultime un espresso
termine perentorio per la notificazione del provvedimento non viola, infatti,
il principio costituzionale di eguaglianza, sia per la notevole ampiezza del
termine di notifica delle sanzioni pecuniarie rispetto a quello di concreta
emissione della sospensione della patente, sia perché, nell’ipotesi di sospensione,
a differenza delle sanzioni pecuniarie, è sempre possibile l’immediata contestazione
dell’infrazione commessa con il contestuale ritiro del documento e tale operazione
può subito formare oggetto di opposizione davanti al pretore.
Corte cost., 17-07-1998, n. 276 Cons. Stato, 1998, II, 1020 Giust.
civ., 1998, I, 2708
L’art. 218 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui prevede l’immediato
ritiro del documento di abilitazione alla guida in caso di peculiari violazioni
del codice della strada, in anticipazione del provvedimento prefettizio di
sospensione della patente, non contrasta con l’art. 3 cost., sotto il profilo
della mancata partecipazione del trasgressore al procedimento e della disparità
rispetto al procedimento sanzionatorio per la demolizione del manufatto abusivo
ai sensi dell’art. 211 stesso cod.strad.; indipendentemente dalla non confrontabilità
delle due statuizioni, proprio nell’art. 211 è consentita l’adozione di provvedimenti
cautelari e di urgenza analoghi al ritiro immediato.
Corte cost., 24-07-1998, n. 330 Cons. Stato, 1998, II, 1077 Giust.
civ., 1998, I, 2703
L’art. 218 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui prevede l’immediato
ritiro del documento di abilitazione alla guida in caso di peculiari violazioni
del codice della strada, in anticipazione del provvedimento prefettizio di
sospensione della patente, non contrasta con l’art. 24 cost.; in conformità
al carattere generale ed onnicomprensivo del rimedio oppositorio previsto
dalla l. 24 novembre 1981 n. 689, l’interessato può immediatamente proporre
opposizione al pretore già avverso il verbale di accertamento dell’infrazione
e di ritiro del documento se il prefetto non dispone la sospensione entro
i venti giorni dal ritiro.
Corte cost., 24-07-1998, n. 330 Cons. Stato, 1998, II, 1077 Giust.
civ., 1998, I, 2703
È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., la questione
di legittimità costituzionale degli art. 176 e 218 nuovo c.s., nella parte
in cui pongono un doppio regime in merito alla sospensione della patente,
limitando nella sostanza le garanzie del procedimento penale e prevedendo
la preventiva e diretta applicazione di parte della pena in sede amministrativa;
è altresì manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 cost., la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 176 nuovo c.s., nella parte in cui
impone che il periodo di sospensione della patente anche in caso di inversione
su rampe ove non vi sia pericolo in concreto, sia di un minimo di sei mesi,
quando per violazione di altre norme sugli stessi siti autostradali, nel caso
in cui si siano verificati danni alle persone, (la sospensione) è applicata
per un periodo inferiore (ex art. 222 nuovo c.s.).
Corte cost. [ord.], 26-06-1998, n. 235 Arch. circolaz., 1998, 743
Dir. e tecnica circolaz. e assic. obbl., 1998, 297
Il provvedimento di sospensione della patente di guida disposto ex art. 223,
3º comma, cod.strad. per effetto della violazione dell’art. 218, 6º comma,
stesso codice (circolazione nonostante la patente fosse stata già sospesa),
ben può concorrere con quello di revoca della patente, irrogata in sede penale,
per violazione del medesimo art. 218, 6º comma, cod.strad., trattandosi di
sanzioni che, sebbene relative allo stesso fatto storico, presentano pur sempre
natura e finalità diverse, l’una (la sospensione) risultando di carattere
provvisorio e cautelare, l’altra (la revoca) collegata, invece, al definitivo
accertamento della contestata violazione.
Cass., sez. I, 07-11-1998, n. 11246 Mass., 1998
Il beneficio della sospensione condizionale della pena è applicabile alla
sospensione della patente di guida.
Cass., sez. IV, 25-02-1996 Arch. circolaz., 1997, 993
La sospensione della patente a tempo indeterminato a causa della temporanea
perdita dei requisiti fisici non è equiparabile alla revoca della patente,
che presuppone la mancanza di quei requisiti, sicché la guida con patente
sospesa a tempo indeterminato è sanzionata penalmente a norma dell’art. 218,
6º comma, del nuovo codice della strada.
Cass., sez. IV, 28-03-1997 Arch. circolaz., 1997, 997
Perché possa ravvisarsi il reato di circolazione abusiva durante il periodo
di sospensione della validità della patente, di cui all’art. 218, 6º comma,
nuovo cod.strad., la notificazione del provvedimento di sospensione deve precedere
la circolazione (nella fattispecie il provvedimento di sospensione, pur se
con efficacia retroattiva, era stato notificato successivamente all’accertata
circolazione).
Cass., sez. IV, 28-03-1997 Arch. circolaz., 1998, 49
L’ipotesi di guida in costanza della sospensione della patente a tempo indeterminato
rientra nella previsione di cui all’art. 218, 6º comma, d.leg. 30 aprile 1992
n. 285 (nella fattispecie il p.g. aveva rilevato con il ricorso che la sospensione
della patente di guida, quale disciplinata dall’art. 218 d.leg. 1992 n. 285
era per definizione temporanea con la conseguente necessaria riconducibilità
dell’ipotesi della guida con patente sospesa a tempo indeterminato al caso
sanzionato dall’art. 116, 13º comma, decreto legislativo detto).
Cass., sez. IV, 28-03-1997 Giust. pen., 1998, II, 365
Non è punibile ex art. 216, 6º comma, nuovo cod.strad. la guida di veicolo
con patente materialmente ritirata, ancorché non ancora sospesa dal prefetto,
qualora il ritiro non costituisca sanzione accessoria ma solo atto prodromico
dell’accertatore dell’infrazione diretto a consentire all’autorità amministrativa
di valutare la sussistenza o meno dei presupposti per la sospensione della
validità ed efficacia del documento.
Cass., sez. II, 02-10-1997 Arch. circolaz., 1998, 453 Riv. giur. circolaz.
e trasp., 1998, 308
La inabilitazione alla guida conseguente alla sospensione della patente comporta
l’inefficacia della patente estera per il periodo corrispondente a quello
indicato nel provvedimento adottato dalla competente autorità italiana.
Cass., sez. IV, 07-10-1997 Arch. circolaz., 1998, 345
Ai sensi dell’art. 219 cod.strad., spetta al prefetto la competenza ad ordinare
la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida
conseguente alla condanna per il reato di circolazione abusiva nel periodo
di sospensione della patente medesima previsto dall’art. 218, 6º comma, detto
codice.
Cass., sez. IV, 21-05-1998 Ced Cass., rv. 211108 (m)
In tema di sanzioni amministrative accessorie connesse alle violazioni di
norme del codice della strada costituenti reato, il periodo della sospensione
provvisoria della patente, disposta con provvedimento prefettizio, non può
essere computato nella determinazione della durata della sanzione amministrativa
definitivamente applicata dal giudice penale all’esito dell’accertamento o
dallo stesso prefetto nel caso di estinzione del reato.
Cass., sez. un., 27-05-1998 Arch. nuova proc. pen., 1998, 555 Gazzetta
giur., 1998, fasc. 33, 66 Foro it., 1999, II, 185
In base al combinato disposto degli art. 218 e 205 nuovo cod.strad., avverso
il provvedimento prefettizio di sospensione della patente è ammessa l’opposizione
innanzi all’autorità giudiziaria regolata dalle disposizioni di cui agli art.
22 e 23 l. n. 689 del 1981.
Cass., sez. un., 07-05-1998, n. 4629 Arch. circolaz., 1998, 748
400. (Art. 218 Cod. Str.) Sospensione della patente di guida in caso di recidiva.
1. Per consentire la pratica
applicazione della sanzione, ai sensi dell’articolo 218, comma 3, del codice,
l’aumento della durata della sospensione della patente di guida a seguito di
più violazioni della medesima disposizione di legge, o la comminazione della
sanzione della revoca della patente nei casi previsti dal vigente codice, presso
ogni ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. e presso ogni
prefettura è istituito uno schedario in cui sono annotati, alfabeticamente per
nome del titolare della patente di guida, i dati dell’ordinanza di sospensione
della patente, indicando il relativo periodo, nonché gli estremi della violazione
e la data di emissione dell’ordinanza. Analoga annotazione è fatta nei casi
di revoca della patente. La prefettura e l’ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. sono tenuti alla detta iscrizione, appena emessa o comunicata
l’ordinanza di sospensione.
2. Nello schedario di cui al comma
1 devono essere annotate tutte le ordinanze di sospensione o revoca della patente,
relativamente a violazioni commesse nell’ambito territoriale rientrante nella
competenza dei predetti uffici, anche se la violazione stessa sia stata commessa
da titolare di patente rilasciata all’estero.
Circ. Min. interno 29 maggio 1997, n. 39 - Art. 75, D.P.R. n. 309 del 1990. Sanzioni irrogabili agli stranieri (Art. 75 D.P.R. n. 309/1990)
1. Si è potuto di recente riscontrare che il regime sanzionatorio previsto dall'art. 75, D.P.R. n. 309 del 1990, nei confronti degli stranieri, ha suscitato dubbi interpretativi da parte di taluni Uffici periferici di questa Amministrazione.
In considerazione di ciò, dopo una fase di approfondimento durante la quale sono state fornite risposte a specifici quesiti, si ritiene, atteso il rilievo e il generale interesse manifestato sul tema, di fornire talune indicazioni di carattere generale sulle quali è stato acquisito l'avviso del Dipartimento della pubblica sicurezza e della Direzione Generale dei servizi civili.
2. Occorre, innanzitutto, considerare che per quanto in materia di illeciti amministrativi non sia rinvenibile una esplicita disposizione di legge di contenuto analogo a quella dell'art. 3 c.p. («la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato»), può ben ritenersi che tale criterio sia espressione di un principio generale dell'ordinamento giuridico in forza del quale lo Stato esercita - anche nei riguardi degli stranieri - la potestà sanzionatoria nelle varie forme in cui essa può esplicarsi.
Ne consegue che - ad esclusione delle fattispecie rispetto alle quali sussistono impedimenti oggettivi e insuperabili all'applicazione della sanzione allo straniero - essa deve essere generalmente ammessa, quale che sia il contenuto attribuitole dalla norma.
Muovendo da questa premessa, l'interpretazione del comma 1 dell'art. 75 del D.P.R. n. 309 del 1990 non può che essere quella che allo straniero sono applicabili le sanzioni della sospensione, tanto della patente di guida, che della licenza di porto d'armi, che del permesso di soggiorno per motivi di turismo (ovvero del divieto di conseguirlo). In altri termini, l'alternativa indicata dalla norma con l'uso della congiunzione disgiuntiva, prima dell'inciso «se trattasi di straniero», non può essere intesa come volontà del legislatore di limitare l'ambito della sanzionabilità dello straniero alla sola sospensione del permesso di soggiorno, ma mira a distinguere, all'interno delle sanzioni incidenti sul soggiorno all'estero, la posizione del cittadino - per il quale vale la sospensione del passaporto (o equipollente) - da quella dello straniero al quale si applica, per l'appunto, il ritiro del permesso di soggiorno.
La limitazione della potestà inibitoria del soggiorno dello straniero in Italia alla sola fattispecie dei motivi di turismo trova d'altronde ragionevole fondamento nella coerenza di tale scelta con la impostazione di fondo della normativa sull'uso personale di sostanze stupefacenti, che, pur accedendo alla soluzione sanzionatoria, lo fa in un quadro complessivo di interventi volti a privilegiare il recupero del drogato e a sollecitarlo in tutti i modi a trovare in sé stesso la forza e l'impegno per il reinserimento sociale.
È evidente espressione di tale indirizzo la previsione di cui al comma 4 dello stesso art. 75, che dispone espressamente, con riguardo alla fattispecie della sospensione della patente di guida, l'applicazione della norma recata dal comma 2 dell'art. 62 della legge n. 689 del 1981, in base alla quale detta sospensione deve essere disciplinata «in modo da non ostacolare il lavoro del soggetto interessato».
In altri termini, il legislatore, nel momento in cui ha ritenuto di subordinare l'applicazione della sanzione della sospensione della patente alla salvaguardia delle esigenze di lavoro dell'interessato, ha parallelamente e coerentemente escluso l'applicabilità della sanzione della sospensione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (o propedeutici al lavoro, quale è quello per studio), ritenendo di dover garantire prioritariamente la proseguibilità dell'attività lavorativa anche a favore dello straniero colto in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.
3. Quanto sin qui argomentato vale per lo straniero extracomunitario, dal momento che per i cittadini degli Stati membri della U.E. valgono le disposizioni recate dal D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656. In particolare, rilevano le disposizioni dell'art. 6, in base alle quali le amplissime garanzie di libera circolazione nei Paesi-membri possono essere contraddette soltanto «per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica».
Considerato che la stessa disposizione (comma 2) vieta ogni automatismo di allontanamento dallo Stato ospitante per effetto della sentenza penale di condanna e (comma 3) considera esclusivamente la «tossicomania» come stato patologico che, potendo mettere in pericolo la salute pubblica, giustifica «il rifiuto d'ingresso o di soggiorno», si è dell'avviso che il semplice accertamento del possesso di sostanze stupefacenti per uso personale ex art. 75, non possa legittimare il Prefetto a disporre la sospensione della «carta di soggiorno» di cui devono essere muniti i cittadini comunitari per soggiornare in Italia, né l'allontanamento dal territorio nazionale.
Soltanto nel caso in cui all'accertamento della detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale consegua il riscontro della diversa condizione di «tossicomania» - che presuppone uno stato permanente di tossicodipendenza e non soltanto il mero rapporto fisico (che potrebbe essere occasionale) di detenzione della droga - si legittima il provvedimento del Prefetto che dispone il divieto di ingresso o di soggiorno dello straniero comunitario nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 6 del richiamato D.P.R. n. 1656.
Ove la condizione di tossicomania sia accertata a carico dello straniero comunitario già munito della carta di soggiorno in Italia, sembra restare preclusa la possibilità che venga disposto a suo carico l'allontanamento, stante il tenore del quarto comma dello stesso art. 6. Ciò ovviamente non pregiudica la possibilità che l'accertamento possa legittimare in futuro l'opposizione del rifiuto di ingresso o di soggiorno, qualora l'interessato, dopo aver lasciato il territorio nazionale - venuta così meno la validità della carta di soggiorno - chieda di rientrare in Italia. In tale evenienza il provvedimento prefettizio esplicherà la sua efficacia.
4. Quanto poi al problema della possibilità o meno che l'autorità prefettizia disponga - a carico dello straniero - la sospensione, oltre che della patente di guida rilasciata dai competenti uffici italiani (nel qual caso nessun dubbio si pone), anche del titolo abilitativo eventualmente rilasciato da autorità straniera, occorre muovere dalla considerazione che nel nostro ordinamento già esiste una esplicita disposizione di legge che consente l'adozione del provvedimento. Infatti, l'art. 129 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), al comma 2, definisce puntualmente il criterio di identificazione della competenza territoriale del Prefetto alla adozione del provvedimento di sospensione delle «patenti rilasciate da uno Stato estero».
Nessun dubbio, quindi, è ammissibile in ordine alla sussistenza della potestà delle autorità italiane di inibire l'esercizio del titolo abilitativo rilasciato da uno Stato estero. Occorre piuttosto fornire talune precisazioni in ordine alle modalità con le quali la potestà in argomento deve esercitarsi quando ha ad oggetto una patente straniera.
Al riguardo soccorre la Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 5 luglio 1995, n. 308.
Essa dispone, all'art. 42, che «le parti contraenti ...... possono ritirare ad un conducente che commette sul loro territorio una infrazione che comporti il ritiro della patente di guida in virtù della loro legislazione, il diritto di usare sul loro territorio la patente di guida, nazionale o internazionale, di cui è titolare». La norma prosegue disponendo che, in tal caso, l'autorità dello Stato può «farsi consegnare la patente e conservarla fino alla scadenza del periodo durante il quale è ritirato il diritto di usare la patente o finché il conducente lasci il suo territorio, se tale partenza ha luogo prima della scadenza di tale periodo». In alternativa - dispone la norma convenzionale, con evidente riguardo alla ipotesi in cui non sia possibile la materiale consegna della patente (lo straniero ha già lasciato il territorio nazionale) - l'autorità dello Stato potrà «avvisare» del provvedimento adottato l'autorità che ha rilasciato la patente, la quale - su richiesta della prima - provvederà a notificarlo all'interessato.
Pertanto, si ritiene che nei modi indicati nelle richiamate disposizioni le SS.LL. possano, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 309 del 1990, disporre la sospensione della patente di guida rilasciata da uno Stato estero che abbia aderito alla Convenzione (in allegato alla presente si fornisce l'elenco dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione).
Si ritiene, altresì, che le richiamate disposizioni dell'art. 42 della Convenzione - limitatamente alla parte in cui prevedono la potestà del ritiro e della conservazione della patente fino alla scadenza del periodo di sospensione o al momento in cui il titolare lascia il territorio nazionale - possano considerarsi fonte di norme di generale applicabilità in sede internazionale, anche fuori dell'ambito ristretto dei Paesi aderenti.
Allegato
Elenco dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968
AUSTRIA
BAHAMAS
BAHREIN
BELGIO
BIELORUSSIA
BOSNIA ERZEGOVINA
BRASILE
BULGARIA
COSTA D'AVORIO
CROAZIA
CUBA
DANIMARCA
FEDERAZIONE RUSSA
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
GEORGIA
GERMANIA
GRECIA
GUYANA
IRAN
ISRAELE
JUGOSLAVIA
KAZAKISTAN
KUWAIT
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MACEDONIA
MAROCCO
MOLDOVA
MONACO
NIGER
NORVEGIA
PAKISTAN
POLONIA
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA CENTRAFRICANA
REPUBBLICA SLOVACCA
ROMANIA
SAN MARINO
SENEGAL
SEYCHELLES
SUD AFRICA
SVEZIA
SVIZZERA
TAJIKISTAN
TURKMENISTAN
UCRAINA
UNGHERIA
URUGUAY
UZBEKISTAN
ZAIRE
ZIMBABWE
Circ.
Ministero dell'interno, 12 gennaio 2000, n. M/2413/11 -
Codice della strada
(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Legittimazione passiva nei giudizi
di opposizione avverso i verbali di accertamento delle violazioni, promossi
direttamente all'Autorità Giudiziaria - Sospensione della patente di guida
(artt. 222-224 del Codice della strada).
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito ad alcuni principi affermati dalla Corte di Cassazione riguardo sia alla legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso i verbali di accertamento delle violazioni alle norme del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) promossi direttamente avanti al giudice ordinario, legittimazione che la sentenza C. Cass. n. 4711 del 12 maggio 1999 sembra attribuire in ogni caso al Prefetto, che al rapporto tra la sospensione della patente di guida disposta dal Prefetto in via cautelare e quella disposta dal Giudice penale quale sanzione accessoria, ai sensi degli articoli del Codice della strada indicati in oggetto, con particolare riferimento alla possibilità o meno di computare il periodo di sospensione provvisoria del documento di guida nella determinazione della durata della sanzione accessoria applicata dall'Autorità giudiziaria.
Per quanto riguarda la prima questione - dopo le note sentenza della Corte Costituzionale tese ad ammettere la diretta impugnabilità avanti al giudice ordinario degli atti di accertamento di violazioni al Codice della strada, anche in assenza della preventiva presentazione e decisione del ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 del Codice della strada - questo Ufficio ha chiesto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato in ordine alla corretta individuazione dell'organo munito della legittimazione passiva nei giudizi di che trattasi.
Con il parere diramato con nota M/2413 del 22 febbraio 1996, la predetta Avvocatura ha ritenuto che, in materia, l'Amministrazione titolare del rapporto sostanziale è quella che ha inflitto la sanzione amministrativa e che il rapporto organico lega il verbalizzante all'Amministrazione stessa.
Pertanto, qualora il verbale di accertamento provenga da organi non incardinati nel Ministero dell'interno ovvero il cui operato non sia funzionalmente riconducibile al medesimo saranno gli uffici delle Amministrazioni di volta in volta interessate a dover partecipare al giudizio di opposizione.
Poiché questo Ufficio è dell'avviso che la tesi sostenuta dall'Avvocatura generale dello Stato, supportata da solide argomentazioni giuridiche, possa essere tuttora seguita dall'Amministrazione, si ritiene opportuno che - come pure anticipato da codesta Prefettura - nei casi in cui l'Autorità giudiziaria disponga la comparizione del Prefetto all'udienza fissata a seguito di ricorso proposto direttamente avverso il verbale di accertamento redatto dai Comandi di Polizia Municipale, il funzionario prefettizio appositamente delegato rappresenti in giudizio la carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione di appartenenza.
Qualora l'Autorità Giudiziaria dovesse decidere sull'opposizione ritenendo, comunque, legittimato passivo il Prefetto, dovrà essere interessata la competente Avvocatura distrettuale dello Stato affinché venga valutata la possibilità di ricorrere per Cassazione.
Per quanto riguarda la seconda questione, invece, si richiama il contenuto della circolare n. 47 del 1 giugno 1998 concernente le ordinanze nn. 167, 168, 169, 170 della Corte Costituzionale in tema di sospensione provvisoria della patente di guida con la quale è stato chiarito che - secondo la predetta Corte - "la sospensione provvisoria è provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di natura cautelare (necessariamente preventivo rispetto all'accertamento dell'ascritto illecito penale), strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di una attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli".
La sottolineatura delle caratteristiche e delle finalità assolutamente specifiche e autonome dei provvedimenti di sospensione provvisoria della patente di guida pare l'elemento di principale rilievo contenuto nelle ordinanze del giudice delle leggi, che ha chiarito la natura non sanzionatoria in senso stretto della misura cautelare in discorso, come pure che oggetto di tale misura non è la cognizione e l'apprezzamento del fatto costituente illecito penale, riservati, in via esclusiva al giudice penale.
E ciò perché l'oggetto e la finalità della sospensione provvisoria consistono rispettivamente nella inibizione - preventiva rispetto all'accertamento del rilievo penale del fatto - alla guida di veicoli e nell'impedimento di ogni, ulteriore turbativa alla sicurezza della circolazione stradale.
La sospensione della patente, nella ipotesi in esame, è quindi disposta dal Prefetto a titolo di provvedimento provvisorio.
Il carattere di provvisorietà è riferito a possibili provvedimenti definitivi dell'Autorità giudiziaria. Infatti, il provvedimento di sospensione provvisoria ha una sua autonoma valenza e efficacia sino a quando non verrà sostituito da quello giudiziario.
Quando la sentenza di condanna diventa irrevocabile (art. 224, comma 1, del Codice della strada), dato che la patente è stata già - in modo cautelare - sospesa dal Prefetto, la successiva ordinanza di sospensione non fa altro che rendere definitiva la durata della sanzione accessoria, adattandola a quanto disposto dal Giudice.
Ciò premesso, non può non rilevarsi che nel caso di specie le sanzioni sono irrogate, a seguito di condanna penale, dall'autorità giudiziaria e che solo la loro materiale esecuzione è affidata a un successivo provvedimento amministrativo del Prefetto il quale, in questa fase, deve limitarsi alla mera applicazione di quanto disposto dal giudice circa il computo del periodo di sospensione, tenuto conto del provvedimento di sospensione già adottato in via provvisoria al fine di computare il periodo di sanzione già scontato.
Per quanto riguarda, in particolare, la decisione della Corte di Cassazione n. 8488 del 21 luglio 1998, si ritiene che la stessa segua il medesimo orientamento fornito dalla Suprema Corte con altre pronunce sull'argomento.
Infatti, con la sentenza in esame, la Corte prende in esame l'attività del giudice di merito al quale, nel determinare la durata della sospensione della patente di guida, non è consentito computare il periodo di sospensione disposto con separato provvedimento prefettizio, stante la differenza di finalità e presupposti tra l'ordinanza prefettizia di sospensione provvisoria e la sanzione accessoria della sospensione applicata dal giudice penale.
In altri termini, la Corte ha ritenuto di affermare che applicando le sanzioni accessorie di che trattasi, il giudice debba determinare la relativa misura secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del Codice della strada (relazione tra il minimo e il massimo edittale, gravità della violazione commessa, ecc.).
Con ciò non si contraddice, tra l'altro, neanche la pronunzia C. Cass. n. 2794 del 2 marzo 1999 la quale ribadisce che il Giudice non deve tener conto della circostanza che il Prefetto sia già intervenuto in via cautelare e provvisoria, precisando, inoltre che solo nella fase dell'esecuzione (sulla quale la prima pronuncia della Corte di Cassazione non si sofferma limitandosi - si ripete - a dettare i criteri ai quali il giudice penale deve attenersi in sede di applicazione della sanzione accessoria), non potendosi ritenere cumulabili i diversi periodi di sospensione, l'autorità amministrativa dovrà considerare il periodo di sospensione stabilito dal giudice, detraendo il relativo tempo da quello già sofferto dal trasgressore in via provvisoria.
Si soggiunge inoltre che se si dovesse sostenere la tesi contraria, si rischierebbe - cumulando i due periodi di sospensione provvisoria e definitiva - di applicare in concreto una sanzione superiore al limite massimo fissato dalla norma, in violazione del principio di legalità ex art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689. Né si giustificherebbe il disposto dell'art. 224, comma 4, del Codice della strada laddove prevede la restituzione della patente, fino a quel momento sospesa provvisoriamente, nel caso intervenga una sentenza irrevocabile di proscioglimento.
Circ. Min. trasporti 20 marzo 2000, n. A11/2000/MOT - Revoca della patente di guida per circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della validità del documento di guida.Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, com'è noto, è stato pubblicato il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, entrato in vigore il 15 gennaio c.a. recante la depenalizzazione dei reati minori e la riforma del sistema sanzionatorio.
Tale testo legislativo, tra l'altro, all'art. 19 ha depenalizzato il comma 6 dell'art. 218 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), sostituendo le sanzioni penali già previste per i casi di circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della validità della patente con la sanzione amministrativa pecuniaria e con le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo.
Pertanto sono mutate le modalità da adottarsi dagli Uffici provinciali della M.C.T.C. per il rilascio di una nuova patente di guida ai conducenti ai quali tale documento sia stato revocato a titolo di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida.
Infatti, anteriormente all'entrata in vigore del menzionato D.Lgs. n. 507 del 1999, come chiarito con la circolare n. 5604/CA218 del 7 ottobre 1999, gli interessati potevano ottenere un nuovo titolo abilitativo alla guida previa sentenza di riabilitazione dell'Autorità giudiziaria, stante la natura giuridica di reato rivestita allora dalla fattispecie in esame, che prevedeva appunto per i trasgressori dell'art. 218, comma 6, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) l'arresto e l'ammenda oltre alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
In particolare, in base alle nuove disposizioni in materia non devono ritenersi più sussistenti motivi ostativi al conseguimento di un nuovo titolo abilitativo con un procedimento autorizzatorio ex novo per coloro che subiscono, in data attuale, la sanzione accessoria della revoca della patente a norma <A ="../codice%20articoli/Art.218.htm">dell'art. 218, comma 6, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), disposta con provvedimento prefettizio.
Pertanto, per quanto sopra esposto, la citata circolare ministeriale n. 5604/CA218 del 7 ottobre 1999 deve considerarsi superata.
Conseguentemente ai procedimenti penali pendenti al momento dell'entrata in vigore del suddetto D.Lgs. n. 507 del 1999 si applica per effetto dell'art. 100 del decreto legislativo medesimo la nuova normativa.
Per coloro invece che sono stati destinatari in passato della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a seguito di sentenza irrevocabile dell'Autorità giudiziaria, occorrerà, ai fini del rilascio di un nuovo titolo abilitativo, il nulla osta della Prefettura competente.
Tale organo infatti dovrà accertare, con riferimento agli atti pregressi, l'intervenuta revoca, da parte del giudice dell'esecuzione, della sentenza o del decreto irrevocabile di condanna inflitta per la violazione dell'art. 218, comma 6, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in applicazione dell'art. 101 del D.Lgs. n. 507 del 1999.
Circ. Min. interno 27 luglio 2000, n. M/2413/17 - Sanzione accessoria relativa alla patente di guida - Art. 148 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla previsione dell'art. 148, comma 16, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), secondo il quale ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso in una delle violazioni di cui allo stesso comma 16 per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
In proposito questo Ufficio ritiene che il dato testuale non dovrebbe far sorgere incertezze interpretative in ordine alle fattispecie da considerare ai fini dell'adozione della sanzione accessoria.
Infatti, il comma 16 dell'art. 148 del Codice della strada richiama i divieti prescritti dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13, nonché il comma 14, disponendo che la sospensione dalla patente deve essere applicata quando l'interessato incorra "in una delle violazioni" elencate nello stesso comma.
Pertanto, dall'interpretazione letterale della norma si evince che le due o più violazioni considerate ai fini della applicazione della sanzione accessoria possono riguardare anche le diverse fattispecie previste dai commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, non essendo prescritto che, per poter emettere l'ordinanza di sospensione della patente da uno a tre mesi, il trasgressore debba violare più volte, esclusivamente, la medesima disposizione.
Inoltre, anche quando il comma 16 in esame individua una specifica violazione (nella fattispecie quella di cui al comma 14), il particolare riferimento è effettuato ai soli fini della determinazione di un periodo di sospensione del documento di guida più lungo rispetto agli altri casi, in ragione, evidentemente, della maggiore gravità del comportamento posto in essere dal trasgressore.
Pure in tale ipotesi manca, infatti, un richiamo (anche implicito) alla ripetuta violazione di una previsione contenuta in uno stesso comma.
La lettera della norma, invece, effettua un espresso riferimento alla possibilità che il trasgressore sia incorso in una delle violazioni elencate dallo stesso comma 16 per almeno due volte, lasciando che le diverse infrazioni possano essere "abbinate" tra loro senza alcun vincolo circa la necessità che la seconda violazione costituisca una mera ripetizione della prima, con la specificazione, tuttavia, che quando una delle infrazioni sia quella sanzionata dal comma 14, la determinazione della durata del periodo di sospensione deve seguire il criterio indicato nell'ultima parte del comma 16 dell'art. 148 del Codice della strada.
Circ. Ministero dell'interno, 14 novembre 2000, n. M/2413/17 - Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla possibilità di contestazione della violazione di cui all'art. 218, comma 6, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) accertata nei confronti dei soggetti che, sottoposti alla misura sostitutiva della libertà controllata, circolino in violazione delle prescrizioni imposte dalla competente Autorità giudiziaria.
In proposito si osserva quanto segue.
L'art. 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prescrive che la libertà controllata comporta in ogni caso, tra l'altro, la sospensione della patente di guida.
L'art. 66 L. n. 689/81 prevede che quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti la libertà controllata, "la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostituita".
In questo quadro, la sospensione dell'autorizzazione alla guida costituisce semplicemente il mezzo strumentale per privare il destinatario delle facoltà che, con il rilascio, l'autorità amministrativa ha ad esso riconosciuto. Le sanzioni sostitutive di cui all'art. 56 L. n. 689/81, pertanto, hanno un contenuto afflittivo che consegue necessariamente all'irrogazione delle suddette sanzioni sostitutive. Siffatto contenuto non può essere svuotato da condotte inosservanti senza alcuna conseguenza.
Eventuali altri reati, dunque, dovrebbero concorrere con l'addebito della violazione alle prescrizioni che in essi debba esser riconosciuta. Dovrebbe spettare poi, all'A.G. valutare, di volta in volta, se la singola condotta costituisca effettiva inosservanza delle dette prescrizioni.
In altri termini, accertata la condotta nella quale può ravvisarsi una violazione degli obblighi inerenti all'esecuzione di una sanzione sostitutiva, l'A.G. dovrebbe decidere se consentire la prosecuzione della esecuzione della sanzione sostitutiva oppure disporne la conversione nella originaria pena detentiva.
Nel caso in cui il giudice, effettuate le valutazioni di competenza, dovesse disporre la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per l'applicazione delle sanzioni relative a fattispecie non costituenti reati, detta autorità invierà, ai sensi dell'art. 14 L. n. 689/81, il carteggio all'organo di polizia per la contestazione o notificazione delle violazioni amministrative eventualmente individuabili.
Ne consegue che, qualora la condotta del presunto trasgressore non rientri in nessuna delle fattispecie astratte amministrativamente sanzionate, l'autorità amministrativa procedente dovrà disporre l'archiviazione della pratica.
Circ. Min. interno 3 settembre 2009 - Competenza territoriale per l'adozione della sanzione amministrativa accessoria sospensione della patente di guida.
Sono pervenuti numerosi quesiti relativi alla corretta procedura da applicare nel caso in cui, a seguito dell'accertamento di un illecito in conseguenza del quale il Codice della Strada prevede la sospensione della patente di guida, non sia possibile procedere contestualmente al materiale ritiro della stessa da parte degli organi di polizia stradale che hanno rilevato l'infrazione.
In particolare, per tale fattispecie, è stato chiesto il parere di questa Direzione in ordine alla competenza territoriale del Prefetto tenuto ad adottare il provvedimento di sospensione.
L'articolo 218 C.d.S., infatti, sembrerebbe dettare disposizioni solo con riguardo all'ipotesi in cui la patente del trasgressore sia stata effettivamente ritirata in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito, stabilendo che, in tale caso, l'emissione del provvedimento di sospensione della patente spetti al Prefetto territorialmente competentein relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione.
In considerazione di un siffatto dettato normativo, alcune Prefetture-UTG hanno ritenuto applicabile l'art. 129 C.d.S che individua nel Prefetto del luogo di residenza dell'interessato l'organo amministrativo competente a disporre la sospensione della patente di guida nei casi in cui non sia espressamente disciplinato dal Codice ed in tal senso si era inizialmente espressa anche questa Direzione Centrale (nota n. 543 del 22 gennaio 2008).
Tale orientamento, tuttavia, fornito, peraltro, in maniera succinta e dubitativa in risposta ad un singolo quesito, deve necessariamente essere riconsiderato alla luce di criteri ermeneutici legati ad una lettura sistematica della disciplina codicistica, nonché dei principi generali che disciplinano la competenza sanzionatoria in materia di illeciti amministrativi sulla base del criterio del luogo della commessa violazione.
Invero, a fronte di una possibile contrapposizione delle due disposizioni riconducibile verosimilmente ad un difetto di coordinamento nell'elaborazione dei rispettivi testi in sede di formulazione del dettato normativo -, risulta coerente optare per una interpretazione estensiva dell'art. 218 C.d.S. in virtù della quale l'irrogazione del provvedimento sanzionatorio de quo spetta al Prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa infrazione in tutti i casi in cui la sospensione del titolo abilitativo alla guida costituisca sanzione accessoria conseguente all'accertamento di un illecito amministrativo.
In tali casi, infatti, oltre alle sopra evidenziate ragioni che inducono a superare il dato letterale dell'art. 129 e a far propendere per un ampliamento della sfera di operatività dell'art. 218 C.d.S., si ritiene debba essere privilegiata una interpretazione che tenga conto dell'unicità dell'attività di accertamento e dei correlativi profili sanzionatori, come peraltro da consolidata prassi.
Ne consegue che la competenza ad emettere il provvedimento di sospensione della patente deve attribuirsi al Prefetto del luogo in cui è stato commesso il fatto sanzionato anche quando il documento non possa essere materialmente ritirato al momento della rilevazione dell'illecito.
Del resto, qualora si accedesse alla opposta tesi si potrebbero manifestare insanabili vizi di procedura.
Contro il provvedimento di sospensione della patente, infatti, sarebbe esperibile ricorso ad un giudice di pace diverso da quello al quale potrebbe essere presentata opposizione nel merito dell'accertamento stesso, con il rischio della formazione di due diversi ed eventualmente confliggenti giudicati sul medesimo fatto.
Il che risulterebbe palesemente abnorme sotto il profilo giuridico.
Atteso quanto esposto, superando ogni diversa indicazione in passato fornita, si ritiene, d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che nei casi sopraindicati, competente ad adottare il provvedimento della sospensione della patente del trasgressore sia il Prefetto del luogo in cui è stato commesso il fatto, al quale, secondo le indicazioni dell'art. 218 C.d.S., gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione debbono trasmettere tempestivamente copia del verbale.
Circ. Min. interno 14 nov. 2000 - sospensione
patente
Circ. Min. interno 08 giugno 2001, n. 2413-17 - Sospensione della patente di
guida
Sanzioni
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