Codice
Art. 217. Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione.
1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria
della sospensione della validità della carta di circolazione, questa è ritirata
dall’agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta
menzione nel verbale di contestazione. L’agente accertatore rilascia permesso
provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a
condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione
sul verbale di contestazione.
2. L’organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente
a copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all’ufficio competente
del Dipartimento per i trasporti terrestri, che, nei quindici giorni successivi,
emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si estende.
Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, è determinato
in relazione alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno
apportato ed al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe apportare.
L’ordinanza è notificata all’interessato e comunicata al prefetto. Il periodo
di sospensione inizia dal giorno in cui il documento è ritirato a norma del
comma 1. Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di
quindici giorni, il titolare può ottenerne la restituzione da parte dell’ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora si tratti di
carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri ne sospende la validità ai fini
della circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo, con
le stesse modalità. L’interdizione alla circolazione è comunicata all’autorità
competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene
annotata sulla stessa.
3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita
all’interessato dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all’ufficio del P.R.A.
per l’iscrizione nei propri registri. Le modalità per la restituzione del
documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento.
4. Avverso l’ordinanza di cui al
comma 2 l’interessato può proporre ricorso al prefetto .
Il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, applica la sanzione accessoria;
se lo ritiene infondato, dispone l’immediata restituzione.
5. L’opposizione di cui all’art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione,
circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 1.842 a € 7.369 Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici
mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa
del veicolo (1) (2).
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(1) Articolo così modificato dall'art. 116,
D.Lgs . 10 settembre 1993, n.
360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). (2) Comma così sostituito dall'art. 19,
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.
Giurisprudenza
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In tema di guida senza il documento di circolazione,
i comportamenti considerati rispettivamente dagli art. 216 e 217 cod.strad.
sono diversi tra loro, avendo il primo quale presupposto il mero ritiro del
documento laddove nel secondo caso al ritiro si aggiunge un formale provvedimento
di sospensione per un periodo determinato; in relazione a tale differenza
si giustifica il differente trattamento sanzionatorio che solo nel secondo
caso prevede la sospensione della patente di guida.
Cass., sez. IV, 11-10-1999 Arch. circolaz., 2000, 404
Destinatari delle sanzioni amministrative accessorie sono anche i soggetti
obbligati in solido a norma dell’art. 6 l. n. 689 del 1981; il proprietario
del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via
amministrativa risponde delle correlate sanzioni (principale e accessoria)
se non prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà,
così come dispone il citato art. 6, 1º comma e l’art. 196 d.leg. n. 285 del
1992; diversamente, non è ammessa la prova liberatoria nel caso in cui l’obbligato
in solido sia chiamato a rispondere della violazione, non solo in quanto proprietario
del veicolo, ma anche quale datore di lavoro del conducente, secondo quanto
previsto dall’art. 6, 3º comma, l. n. 689 del 1981 (principio affermato in
tema di sospensione della carta di circolazione).
Cass., sez. I, 18-08-1997, n. 7666 Mass., 1997
non presente
Legislazione complementare
Circ. Ministero dei trasporti e della navigazione, 5 dicembre 2000, n. A31/2000/MOT - Art. 217 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione del veicolo nei confronti di persona diversa dal trasgressore.
A seguito di numerosi quesiti da parte degli Uffici provinciali M.C.T.C., questo Dipartimento ha ritenuto di avanzare una richiesta di parere nei confronti dell'Avvocatura generale dello Stato, al fine di conoscere se la sanzione amministrativa accessoria a sanzione amministrativa pecuniaria della sospensione della carta di circolazione di cui all'art. 217 del decreto legislativo n. 285 del 1992 possa produrre i suoi effetti nei confronti di una persona diversa da quella che ha commesso l'infrazione sanzionata.
Nel richiedere il predetto parere, questo Dipartimento, dopo aver evidenziato il silenzio del codice della strada su tale problematica, ha ritenuto di dover far presente come la questione si ponga in virtù del fatto che nell'intervallo intercorrente tra l'accertamento della violazione e la concreta esecuzione della sanzione comminata, la proprietà del veicolo può essere trasferita ad altro soggetto. Intervallo che evidentemente, specie nel caso in cui il verbale d'accertamento dell'infrazione o il provvedimento d'irrogazione della predetta sanzione accessoria siano stati impugnati e l'autorità adita ne abbia sospeso l'esecuzione, può essere anche lungo. Nel sostenere l'applicabilità della predetta sanzione accessoria anche nei confronti di persona diversa dal proprietario-trasgressore, ha fatto presente come la tesi opposta dell'inapplicabilità avrebbe consentito al trasgressore di vanificare, con un semplice artificio, l'intera attività giurisdizionale da egli stesso promossa, avvalendosene per fini dilatori e defatigatori.
Per completezza nell'esposizione di tale problematica, questo Dipartimento ha ritenuto comunque di dover anche esporre le argomentazioni a sostegno della tesi dell'inapplicabilità, fatte valere non solo dai procuratori legali degli acquirenti di tali veicoli e facenti leva essenzialmente sulla buona fede di questi ultimi, ma anche da parte di qualche commentatore del codice della strada su una pubblicazione specializzata frequentemente in uso presso molti Uffici provinciali M.C.T.C. e basate sul principio della non trasmissibilità agli eredi dell'obbligazione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, posto dall'art. 199 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e della conseguente intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria, previsto dall'art. 210, comma 4, del codice della strada.
Nell'esprimere il suo parere con la nota prot. n. 1945/00 del 20 luglio 2000, l'Avvocatura generale dello Stato ha condiviso le argomentazioni fatte valere da questo Dipartimento a sostegno della tesi dell'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione del veicolo anche nei confronti dell'acquirente dello stesso. In sintesi l'Avvocatura ha ritenuto che, in considerazione del fatto che «all'atto dell'accertamento della violazione la carta di circolazione viene ritirata e quindi il proprietario è privo del documento, in caso di alienazione l'acquirente non potrà mai invocare la buona fede, avendo acquistato un veicolo privo del titolo di circolazione, titolo che necessariamente deve essere in possesso dell'utente, non essendone in difetto consentita la circolazione (art. 93, commi 1 e 7; art. 192, comma 2, del codice della strada)». Del resto, tenuto conto del fatto che gli Uffici provinciali di questo Dipartimento, una volta ricevuta la carta di circolazione, annotano su di essa l'applicazione della sanzione «l'acquirente, al momento dell'acquisto o non è in possesso della carta di circolazione o la possiede con l'annotazione della sanzione». Senza contare, poi, che la vendita potrebbe essere stata effettuata proprio in accordo con l'acquirente in mala fede, allo scopo di sottrarre il venditore-trasgressore all'esecuzione della sanzione accessoria.
Nel caso in cui, successivamente al ritiro della carta di circolazione, il provvedimento sanzionatorio venga impugnato dinanzi al giudice amministrativo, il quale ne sospenda provvisoriamente l'efficacia ed il proprietario nelle more della decisione definitiva alieni il veicolo, occorre distinguere. Nell'ipotesi d'accoglimento del ricorso, non sorge alcuna questione in considerazione dell'annullamento del provvedimento impugnato. Qualora invece il giudizio d'impugnazione dovesse estinguersi o concludersi con una pronuncia di rigetto, la sanzione irrogata produrrebbe i suoi effetti nei confronti del terzo acquirente. L'Avvocatura ha infatti condiviso la tesi di questo Dipartimento, secondo cui non è possibile estendere ai successori a titolo particolare nella proprietà del veicolo il principio dell'intrasmissibilità della sanzione amministrativa agli eredi di cui agli artt. 199 e 210, comma 4, del codice della strada; infatti, sebbene «in materia di depenalizzazione è stata estesa la regola penalistica dell'estinzione dell'illecito per morte del trasgressore ... nell'ipotesi di trasferimento del veicolo per atto tra vivi non può dirsi che l'illecito sia estinto, per cui la sanzione mantiene la sua efficacia. Diversamente opinando si avrebbe, ... che l'applicabilità della sanzione potrebbe essere elusa attraverso un atto di trasferimento del veicolo».
Del resto è chiaro che «se la carta di circolazione in caso di sospensione perde efficacia, non potrà che riacquistarla solo per il sopravvenire di un fatto previsto dalla legge».
non presente
Sanzioni
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