Codice

Art. 214-ter. - Destinazione dei veicoli confiscati.

1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell’economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l’aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell’articolo 214-bis.

2. Si applicano, in quanto compatibili, l’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l’articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati».(1)

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(1) Articolo inserito dall'art. 41, legge 29 luglio 2010, n. 120.

Note:

Art. 214-ter

LE NUOVE REGOLE

• Come già avvenuto nel passato per altre materie gli organi di Polizia, previa richiesta, possono diventare assegnatari dei veicoli acquisiti dallo Stato a seguito del provvedimento di confisca definitivo, adottato in conseguenza della violazione degli articoli previsti dal codice della strada per la guida in stato di ebbrezza dovuta all’ingestione di sostanze alcoliche, o in stato di alterazione per aver utilizzato sostanze stupefacenti o psicotrope.

• È necessario che i veicoli siano destinati ad attività dirette a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad enti pubblici economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o tutela ambientale.

• In mancanza di richiesta da parte degli ogni interessati, i beni sono posti in vendita.


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