Codice

Art. 212. Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività.
1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o di cessare da una determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o nella notificazione da effettuare secondo l'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Questa, quando le circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell'art. 203, commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione dà atto della sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
3. L'opposizione prevista dall'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice a determinate condizioni, il trasgressore può successivamente porre in essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza all'ufficio o comando di cui al comma 1 e questo, accertato il venir meno degli impedimenti, consente a che l'attività sospesa sia ripresa o continuata. Di ciò è data comunicazione al prefetto.

Giurisprudenza 

L’art. 129, 2º comma, cod.strad. che prevede la sospensione della patente di guida per la temporanea perdita dei requisiti psichici o fisici prescritti dal precedente art. 119, non contempla anche l’ordine di consegna del documento, ma la comunicazione del provvedimento ai competenti uffici della direzione generale della motorizzazione civile; ne consegue che non risponde del reato di cui all’art. 650 c.p. il titolare della patente sospesa per detta causa che non ottemperi all’ordine dell’autorità amministrativa di consegnare il documento, dal momento che il relativo potere non compete alla p.a., ove non espressamente contemplato (in motivazione, la suprema corte ha ritenuto di poter trarre un argumentum a contrario dalla circostanza che, in relazione ad altre ipotesi - revoca della patente o suo ritiro in conseguenza della commissione di reati - è espressamente previsto che l’autorità ordini al titolare della patente la consegna del documento, chiarendo anche che è inapplicabile in subiecta materia l’art. 212, 4º comma, cod.strad., secondo cui è responsabile ex art. 650 c.p. il soggetto che trasgredisca l’obbligo di cessare da una determinata attività, sia per la non riferibilità alla fattispecie in questione della norma, sia per la sua inestensibilità oltre i casi espressamente previsti). Cass., sez. I, 16-06-1998. Arch. circolaz., 1999, 26 Riv. giur. circolaz. e trasp., 1998, 1043

L’art. 129, 2º comma, cod. strad. che prevede la sospensione della patente di guida per la temporanea perdita dei requisiti psichici o fisici prescritti dal precedente art. 119, non contempla anche l’ordine di consegna del documento, ma la comunicazione del provvedimento ai competenti uffici della direzione generale della motorizzazione civile; ne consegue che non risponde del reato di cui all’art. 650 c.p. il titolare della patente sospesa per detta causa che non ottemperi all’ordine dell’autorità amministrativa di consegnare il documento, dal momento che il relativo potere non compete alla p.a., ove non espressamente contemplato (in motivazione, la suprema corte ha ritenuto di poter trarre un argumentum a contrario dalla circostanza che, in relazione ad altre ipotesi - revoca della patente o suo ritiro in conseguenza della commissione di reati - è espressamente previsto che l’autorità ordini al titolare della patente la consegna del documento, chiarendo anche che è inapplicabile in subiecta materia l’art. 212, 4º comma, cod. strad., secondo cui è responsabile ex art. 650 c.p. il soggetto che trasgredisca l’obbligo di cessare da una determinata attività, sia per la non riferibilità alla fattispecie in questione della norma, sia per la sua inestensibilità oltre i casi espressamente previsti). Cass., sez. I, 16-06-1998. Ced Cass., rv. 211269 (m)

Regolamento  

non presente

Legislazione complementare 

non presente

Dottrina 

non presente

Sanzioni  

non previste