Art. 212. Sanzione accessoria dell'obbligo di
sospendere una determinata attività.
1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione
consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o di cessare da una
determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione
da redigere ai sensi dell'art. 200 o nella notificazione da effettuare secondo
l'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione
della sanzione accessoria. Questa, quando le circostanze lo esigano, deve essere
adempiuta immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire
nei cinque giorni dal verbale o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene
sotto il controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende
alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell'art. 203, commi
1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione dà
atto della sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quando invece ritenga
infondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione
accessoria.
3. L'opposizione prevista dall'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini
di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato provvede alla denuncia
del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del codice penale e, previa
notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione
coattiva dell'obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve essere
comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per
la esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al riguardo provvede
il prefetto con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice a determinate
condizioni, il trasgressore può successivamente porre in essere le condizioni
suddette; in tal caso egli presenta istanza all'ufficio o comando di cui al
comma 1 e questo, accertato il venir meno degli impedimenti, consente a che
l'attività sospesa sia ripresa o continuata. Di ciò è data comunicazione al
prefetto.
L’art. 129, 2º comma, cod.strad. che prevede la sospensione della patente di guida per la temporanea perdita dei requisiti psichici o fisici prescritti dal precedente art. 119, non contempla anche l’ordine di consegna del documento, ma la comunicazione del provvedimento ai competenti uffici della direzione generale della motorizzazione civile; ne consegue che non risponde del reato di cui all’art. 650 c.p. il titolare della patente sospesa per detta causa che non ottemperi all’ordine dell’autorità amministrativa di consegnare il documento, dal momento che il relativo potere non compete alla p.a., ove non espressamente contemplato (in motivazione, la suprema corte ha ritenuto di poter trarre un argumentum a contrario dalla circostanza che, in relazione ad altre ipotesi - revoca della patente o suo ritiro in conseguenza della commissione di reati - è espressamente previsto che l’autorità ordini al titolare della patente la consegna del documento, chiarendo anche che è inapplicabile in subiecta materia l’art. 212, 4º comma, cod.strad., secondo cui è responsabile ex art. 650 c.p. il soggetto che trasgredisca l’obbligo di cessare da una determinata attività, sia per la non riferibilità alla fattispecie in questione della norma, sia per la sua inestensibilità oltre i casi espressamente previsti). Cass., sez. I, 16-06-1998. Arch. circolaz., 1999, 26 Riv. giur. circolaz. e trasp., 1998, 1043
L’art. 129, 2º comma, cod. strad.
che prevede la sospensione della patente di guida per la temporanea perdita
dei requisiti psichici o fisici prescritti dal precedente art. 119, non contempla
anche l’ordine di consegna del documento, ma la comunicazione del provvedimento
ai competenti uffici della direzione generale della motorizzazione civile; ne
consegue che non risponde del reato di cui all’art. 650 c.p. il titolare della
patente sospesa per detta causa che non ottemperi all’ordine dell’autorità amministrativa
di consegnare il documento, dal momento che il relativo potere non compete alla
p.a., ove non espressamente contemplato (in motivazione, la suprema corte ha
ritenuto di poter trarre un argumentum a contrario dalla circostanza che, in
relazione ad altre ipotesi - revoca della patente o suo ritiro in conseguenza
della commissione di reati - è espressamente previsto che l’autorità ordini
al titolare della patente la consegna del documento, chiarendo anche che è inapplicabile
in subiecta materia l’art. 212, 4º comma, cod. strad., secondo cui è responsabile
ex art. 650 c.p. il soggetto che trasgredisca l’obbligo di cessare da una determinata
attività, sia per la non riferibilità alla fattispecie in questione della norma,
sia per la sua inestensibilità oltre i casi espressamente previsti). Cass.,
sez. I,
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Dottrina
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