Art. 209. Prescrizione.
1.La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
In tema di sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada, alla formazione e trasmissione dei ruoli da parte del prefetto, ai fini della riscossione delle somme a tale titolo dovute, non è applicabile la decadenza prevista dall'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ma solo la prescrizione quinquennale, dettata sia dall'articolo 209 del codice della strada - relativamente alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali -, sia dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689. (Rigetta, Giud. pace Venosa, 1 Marzo 2004)
Cass. civ. Sez. II Sent., 20-02-2008, n. 4375 (rv.
602214) Mass. Giur. It., 2008; CED
Cassazione, 2008
In materia di formazione e trasmissione di ruoli da parte del Prefetto, per la riscossione di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa a seguito di violazioni al Codice della strada, non è applicabile la decadenza prevista dall'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, ma solo la prescrizione quinquennale - prevista sia dall'art. 209 C.d.S., relativamente alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, sia dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981, per le sanzioni in genere da illeciti amministrativi - la quale non è interrotta dalla formazione del ruolo e dalla consegna dello stesso all'esattore, costituenti attività interne della P.A., mentre gli atti interruttivi della prescrizione hanno natura recettizia.
Cass. civ. Sez. I, 17-11-2005, n. 23251 (rv. 586227)
Mass. Giur. It., 2005; Arch. Giur.
Circolaz., 2006, 12, 1202
non presente
legge 24 novembre 1981, n. 689
Circ. Min. interno 26 maggio 2000, n. M/6326/4 - Prescrizione dei termini per il pagamento delle somme dovute per le violazioni alle norme del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e della legge n. 689/81.
Alcune Prefetture hanno chiesto di conoscere l'avviso di questo Ufficio in merito alla legittimità della richiesta di discarico amministrativo delle cartelle esattoriali notificate oltre il termine di cinque anni dalla data di accertamento della violazione.
In proposito, la scrivente ritiene che la questione si ponga nei seguenti termini.
L'art. 28 della L. 24 novembre 1981, n. 689 ha previsto che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescriva nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stato commesso l'illecito.
Il più recente orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, ritiene che "nessuna norma stabilisce che, oltre alla formazione e consegna del ruolo, debba essere emesso un ulteriore atto, di natura recettizia, con il quale la pretesa tributaria sia portata a conoscenza del contribuente" (C. Cass., Sez. I civile, del 25 marzo 1999, n. 7662).
La suddetta tesi - sempre secondo il richiamato orientamento - non comporta un'indefinita soggezione del contribuente all'azione esecutiva, essendo l'esattore comunque soggetto ai ristretti termini di cui all'art. 25, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ("entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo") per la notifica della cartella di pagamento al debitore.
Invero, la lettura dell'art. 27 L. n. 689/81 consente di ritenere che, anche formalmente, il rinvio alla disciplina da applicare per l'esecuzione forzata non è effettuato con riferimento alle singole disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602/1973, ma con riguardo al "sistema" delle norme per la riscossione delle imposte sul reddito, tale dovendo intendersi "il generico richiamo alla riscossione in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette contenuto nell'art. 27 L. n. 689/81, richiamato a sua volta dall'art. 206 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)" (C. Cass., Sez. III civile, del 29 ottobre 1999, n. 5672).
In altri termini, la diversità di materia delle sanzioni amministrative rispetto alle imposte impone un accertamento di compatibilità delle singole disposizioni del D.P.R. n. 602/73 al fine di valutarne l'applicabilità alla materia della riscossione dei crediti conseguenti alle infrazioni amministrative.
Così argomentando, secondo la suddetta giurisprudenza, deve ritenersi che la disciplina di cui agli artt. 27 e 28 L. n. 689/81, speciale rispetto a quella del D.P.R. n. 602/73, prevalga su quest'ultima.
Ne consegue che il richiamo contenuto nell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e nell'art. 206 del Codice della strada al procedimento per la riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette non ricomprende l'art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973 e non rende dunque applicabile la decadenza da tale norma prevista, restando gli effetti del decorso del tempo disciplinati dalla prescrizione prevista dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 (C. Cass., Sez. III civile, del 29 ottobre 1999, n. 5071).
In conclusione, "non si ravvisano ragioni di sorta per ritenere che il rinvio, non a caso generico, dell'art. 27 della legge n. 689/81 alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, debba intendersi esteso anche alle disposizioni dell'art. 17, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, le quali prevedono la decadenza per il caso che i ruoli nei quali debbono essere iscritte le somme dovute a titolo di imposta non siano formati e consegnati all'esattore nei termini previsti da tale articolo. E deve invece concludersi che il richiamo attiene solo alle modalità operative di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, che va effettuata "in base" alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette e non anche in puntuale applicazione di tutte le norme che tale tipo di esazione disciplinano". (C. Cass. Sez. III civile, del 29 ottobre 1999, n. 5071).
Decisiva pertanto è l'argomentazione fondata sulla lettera della legge la quale non prevede che, oltre all'iscrizione e consegna del ruolo debbano essere effettuati altri adempimenti per evitare la prescrizione quinquennale della pretesa dell'amministrazione. Fermo restando, ovviamente, l'obbligo a carico del concessionario di rispettare il termine di cui all'art. 25, comma 1, D.P.R. n. 602/73 di notificazione della cartella esattoriale al debitore entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo.
Da ciò ne consegue che l'amministrazione deve provvedere all'iscrizione e alla consegna del ruolo entro i cinque anni dall'accertamento della violazione, mentre il concessionario può notificare la cartella esattoriale al debitore entro gli ulteriori quattro mesi successivi alla suddetta consegna.
Tanto si rappresenta in relazione alla richieste di indicazioni formulate da alcune Prefetture.
Circ. Min. interno 12 febbraio 2001, n. 11 - Prescrizione dei termini di pagamento delle somme dovute per le violazioni alle norme del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e della legge n. 689 del 1981.Con circolare n. 62 (prot. M/6326/4), diramata ai Prefetti in data 26 maggio 2000, sono state fornite alcune indicazioni in merito al computo dei termini di prescrizione per il pagamento delle somme dovute per le violazioni alle norme del Codice della strada e della legge n. 689 del 1981.
In quella sede la scrivente ha evidenziato che l'art. 28 della L. 24 novembre 1981, n. 689 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stato commesso l'illecito e che la lettura dell'art. 27 della L. n. 689 del 1981 consente di ritenere che, anche formalmente, il rinvio alla disciplina da applicare per l'esecuzione forzata non è effettuato con riferimento alle singole disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602 del 1973, ma con riguardo al "sistema" delle norme per la riscossione delle imposte sul reddito, tale dovendo intendersi "il generico richiamo alla riscossione in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette contenuto nell'art. 27 della L. n. 689 del 1981, richiamato a sua volta dall'art. 206 c.d.s." (C. Cass., Sez. III civile, del 29 ottobre 1999, n. 5672).
Ne consegue che il rinvio contenuto nell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e nell'art. 206 del codice della strada, D.Lgs. n. 285 del 1992, al procedimento per la riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette non ricomprende l'art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973 e non rende dunque applicabile la decadenza da tale norma prevista, restando gli effetti del decorso del tempo disciplinati dalla prescrizione prevista dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 (Cass. Civ., Sez. III, 29 ottobre 1999, n. 5071).
Sulla questione è recentemente intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha ulteriormente precisato che la mera emissione del ruolo non può considerarsi ai sensi degli artt. 2943-2945 c.c. atto ricettivo-interruttivo della prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. n. 689 del 1981 e che il termine di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981 deve ritenersi prescrizionale: è invero statuito dall'art. 28 della stessa legge che l'ingiunzione per il pagamento deve essere notificata con le modalità previste dall'art. 14.
Il suddetto organo legale ha inoltre ribadito che la disciplina degli artt. 27 e 28 della L. n. 689 del 1981 deve ritenersi speciale rispetto a quella del D.P.R. n. 602 del 1973 e che la prescrizione può ritenersi interrotta al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione o dell'"ingiunzione fiscale". In ogni caso comunque l'avviso di mora emesso dall'esattore dovrà ritenersi soggetto allo stesso termine quinquennale previsto per l'ordinanza-ingiunzione.
Da ciò ne consegue che la cartella esattoriale deve essere notificata al debitore entro il predetto termine prescrizionale.
Nei termini sopra esposti si è espressa l'Avvocatura Generale dello Stato.
non presente
non previste