Codice

Art. 204-bis. (Ricorso al giudice di pace).

         1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione

        2. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall’articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.

        «3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all’indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.(2)

 3-bis. Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all’estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l’udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.(2)

3-ter. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l’autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale».(2)

        4. Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all’articolo 203.

«4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell’ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell’articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura-ufficio territoriale del Governo». (2)

        «5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l’importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate». (3)

        6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace.(4)

        7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.

        8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all’articolo 205 (1).

«9-bis. La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore».(2)

-------------------

(1) Articolo aggiunto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, c. 1 septies.

(2) Comma inserito dall'art. 39, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120.

(3) Comma così sostituito dall'art. 39, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120.

Comma così modificato dall'art. 39, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120.

Giurisprudenza  

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata – per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione – con rferimento all’art. 204-bis del Codice della Strada, in relazione all’art. 126-bis, comma 2 dello stesso Codice.

Infatti, il pagamento in misura ridotta effettuato da uno dei soggetti obbligati in solido ai sensi dell’art. 196 CdS, non preclude all’autore materiale dell’infrazione di agire in giudizio per l’accertamento della illegittimità del verbale di contestazione al fine precipuo di evitare che lo stesso possa divenire titolo legittimante la decurtazione dei punti dalla patente di guida ovvero per una eventuale azione di regresso nei suoi confronti.

Corte Costituzionale 14 dicembre 2005 sentenza n. 471, R.G.C.T. 1, 2006

L'art. 204-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) prevede che il trasgressore, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, nei casi in cui è consentito, può proporre ricorso avverso il verbale di accertamento di infrazione al giudice di pace competente per territorio. Da ciò deriva che, qualora il ricorrente abbia provveduto a pagare la somma contestata, non è più abilitato a ricorrere e, conseguentemente, l'eventuale ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Giudice di pace Genova Sez. III, 19-10-2005 G.G. c. Comune di Genova, Massima redazionale, 2005
 

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel giudizio, dinanzi al Giudice di pace, di opposizione al verbale di contestazione della polizia stradale, la legittimazione passiva, pure dopo l'introduzione dell'art. 204-bis del codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (inserito dall'art. 4, comma primo-septies, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214), spetta al Ministero dell'Interno e non agli Uffici territoriali del Governo, come emerge a contrario dalla individuazione del Prefetto nell'art. 205 codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), quale legittimato a resistere nei ricorsi contro le ordinanze-ingiunzioni.

Sez. I, sent. n. 7992 del 18-04-2005 (ud. del 22-03-2005), (rv. 580716)

Regolamento   

non presente

Legislazione complementare  
V. sub art. 204
legge 24 novembre 1981, n. 689
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507

Circ. Min. interno 11 luglio 2000, n. M/2413/11 - Violazioni al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Immediata ricorribilità innanzi all'autorità giudiziaria in alternativa al Prefetto - Obbligo per l'agente accertatore di indicare nel verbale tale possibilità.

È stato chiesto di conoscere l'orientamento della scrivente in merito alla necessità di indicare nei verbali di accertamento delle violazioni amministrative la possibilità di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 205 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)

In proposito, questo Ufficio, in occasione di specifici quesiti rivolti da alcune Prefetture, ha rappresentato l'avviso favorevole in ordine alla opportunità di procedere alla integrazione del modello di verbale allo scopo di rendere il medesimo conforme alle indicazioni contenute nelle note pronunce del giudice delle leggi che hanno riconosciuto la azionabilità del rimedio giurisdizionale avverso i verbali in argomento, senza il preventivo esperimento della tutela amministrativa.

In particolare, è stato suggerito di integrare i verbali di accertamento (eventualmente a mezzo timbro) con la indicazione della alternatività della facoltà dell'opposizione all'Autorità giudiziaria rispetto al ricorso all'Autorità amministrativa, pur non ritenendosi, tuttavia, che a tale omissione possa conseguire la pronuncia di illegittimità dell'atto di contestazione della violazione privo della suddetta indicazione.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, la mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente (C. Cass. del 13 settembre 1997, n. 9080 e C. Cass. del 4 giugno 1999, n. 5453).

Quanto sopra non esclude, comunque, la necessità di dare attuazione all'art. 3 della legge n. 241/90, norma rivolta ad agevolare il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione facilitandogli la conoscenza degli strumenti di tutela delle proprie posizioni soggettive.

Nota Min. Giustizia 13 agosto 2003 - Legge 1 agosto 2003, n. 214 di conversione del D.L. n. 151 del 2003 (modifiche al nuovo codice della strada). Versamento della cauzione in caso di ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria.

(Ulteriori integrazioni e chiarimenti sono contenuti nella nota 31 ottobre 2003).

La legge n. 214 del 2003 di conversione del decreto legge n. 151 del 2003, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 133/L alla Gazz. Uff. 12 agosto 2003, n. 186, Serie generale, ha modificato, tra le altre, anche l'art. 204-bis del nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992).

La nuova formulazione dell'articolo, che disciplina il ricorso (davanti al giudice di pace) avverso l'ordinanza-ingiunzione che impone il pagamento della sanzione pecuniaria, introduce alcune innovazioni procedurali che incidono in modo rilevante sull'attività delle cancellerie.

Si invitano pertanto gli Uffici in indirizzo a voler diffondere, presso gli Uffici interessati, le istruzioni che seguono.

1. Versamento della cauzione: adempimenti del ricorrente.

Secondo la nuova formulazione dell'art. 204-bis del nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), «il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore».

Poiché, ai sensi dell'art. 4 del R.D. 10 marzo 1910, n. 149, tutt'ora in vigore, le cancellerie non possono in alcun modo ricevere versamenti in denaro, è evidente che la formulazione letterale del testo («deve versare presso la cancelleria ... una somma ...») deve necessariamente essere interpretata alla luce della vigente normativa, individuando modalità alternative di versamento presso altri organismi abilitati a ricevere e gestire il deposito.

Considerate anche le diverse fasi conseguenti al versamento della cauzione, previste dalla nuova formulazione dell'articolo, questa Direzione generale ritiene che lo strumento più idoneo per la gestione dell'importo versato, sia il Libretto di deposito giudiziario aperto presso l'Ente Poste. Tale strumento, infatti, oltre ad assicurare all'utenza uniformità da parte degli Uffici, presenti sul territorio, ha il pregio della gratuità, senza penalizzare il ricorrente relativamente agli interessi, in quanto anche quello postale è ormai deposito fruttifero.

Tale strumento è peraltro individuato anche dall'art. 2 del citato R.D. n. 149 del 1910, («tutti i depositi in denaro che, secondo le disposizioni vigenti in materia civile e penale possono farsi presso le cancellerie giudiziarie, compresi quelli per cauzione e per spese giudiziarie, debbono essere eseguiti direttamente dalle parti o dai loro procuratori nell'Ufficio postale incaricato»).

Pertanto, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto, il ricorrente dovrà effettuare il versamento della cauzione presso l'Ufficio postale, e allegare al ricorso il libretto rilasciato dall'Ufficio postale come ricevuta. Il libretto dovrà essere intestato al ricorrente e dovrà riportare come causale la natura del versamento (cauzione), gli estremi (data e numero) del verbale di accertamento contro cui si ricorre e l'indicazione dell'autorità che ha stilato il verbale.

2. Ricevimento del libretto di deposito postale: adempimenti del cancelliere.

Il cancelliere che riceve il libretto, oltre a registrare su di esso gli estremi del procedimento cui il ricorso ha dato origine (numero di R.G.), dovrà provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 6 del R.D. 10 marzo 1910, n. 149, annotando gli estremi del libretto nel registro cd. Mod. I, di cui gli Uffici dovranno dotarsi e di cui, per comodità si allega alla presente copia del modello ufficiale (allegato A). Allo stesso modo gli Uffici dovranno dotarsi del registro Mod. IV, necessario per la restituzione o l'assegnazione della somma al termine del procedimento (art. 17 R.D. cit.).

3. Valutazione sull'entità dell'importo versato e decisione sulla inammissibilità del ricorso.

L'importo della cauzione, da versare a pena di inammissibilità del ricorso, è «una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore». Il provvedimento con cui il giudice - all'esito della preliminare valutazione a lui demandata in ordine alla correttezza dell'importo versato - dichiara, rigettandolo, l'inammissibilità del ricorso, dovrà anche disporre in merito alla destinazione della somma.

4. Accoglimento del ricorso: adempimenti relativi alla restituzione.

In caso di accoglimento del ricorso, la somma depositata è integralmente restituita al ricorrente. La cancelleria dovrà quindi provvedere a richiedere all'Ufficio postale che ha ricevuto il deposito la chiusura del libretto ed il relativo conteggio degli interessi maturati. Ricevuto tale conteggio, la cancelleria emetterà quindi il mandato a favore del ricorrente per l'importo complessivo.

Nel raccomandare l'urgenza, si rappresenta che sarà cura di questa Direzione generale impartire ulteriori e diverse istruzioni in merito alle altre problematiche connesse all'entrata in vigore ed all'applicazione della legge di cui all'oggetto.

Nota Min. della giustizia 31 ottobre 2003 - Versamento della cauzione nell'ipotesi di ricorso ex art. 204-bis del codice della strada. Integrazione della nota 13 agosto 2003, prot. n. 1/10678/7C Codice stradale (U), di questa Direzione generale (riportata in prcedenza).


Con riferimento alle modalità di versamento della cauzione di cui all'art. 204-bis del nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), in seguito ad accordi intervenuti con l'Ente Poste S.p.A., si rappresenta che, in alternativa allo strumento del deposito giudiziario, può essere utilizzato anche il cd. libretto nominativo con vincolo cauzionale.

Il libretto in questione è un normale libretto nominativo fruibile in ogni ufficio postale del territorio, intestato al ricorrente e sul quale, in sede di apertura, verrà apposta l'annotazione "vincolo per cauzione ai sensi dell'art. 204-bis della legge 1 agosto 2003, n. 214", nonché gli estremi (data e numero) del verbale di accertamento contro cui si ricorre, completi dell'indicazione dell'Autorità che ha stilato il verbale.

Il libretto, una volta emesso, verrà consegnato al ricorrente per allegarlo al ricorso.

Le scritture di movimentazione in accredito ed in addebito sul libretto vengono effettuate direttamente dall'ufficio postale dietro presentazione del libretto stesso da parte del ricorrente. La cancelleria, pertanto, non dovrà effettuare, come nei depositi giudiziari, aggiornamenti sul titolo.

Si evidenzia che, poiché il predetto libretto svolge funzioni di deposito giudiziario, il cancelliere, oltre a registrare su di esso gli estremi del procedimento cui il ricorso ha dato origine (numero del ruolo generale), dovrà provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 6 del R.D. 10 marzo 1910, n. 149, annotando gli estremi dello stesso nel Registro generale dei depositi giudiziari, Mod. 1.

La somma depositata sarà rimborsata con le seguenti modalità a seconda dell'accoglimento o meno del ricorso:

a. in caso di accoglimento del ricorso la somma presente sul libretto è integralmente restituita al ricorrente. La cancelleria dovrà, pertanto, consegnare al ricorrente il libretto, unitamente a copia autentica del provvedimento di accoglimento disponente in merito all'assegnazione delle somme, per la successiva consegna all'ufficio postale presso il quale il ricorrente intende chiedere il rimborso. Il libretto verrà estinto dall'ufficio postale dopo la corresponsione del saldo al ricorrente;

b. nell'ipotesi di rigetto del ricorso, la cancelleria deve trasmettere il libretto all'ufficio postale con la copia autentica del dispositivo della sentenza affinché la cauzione sia assegnata all'Amministrazione cui appartiene l'organo accertatore. L'assegnazione potrà avvenire mediante consegna della somma in contanti al legale rappresentante, ovvero, su richiesta della stessa amministrazione, tramite accreditamento su conto corrente postale o vaglia cambiario. In tale ultime ipotesi le spese dovranno essere stornate dall'ammontare della somma depositata sul libretto. L'eventuale somma residua è restituita al ricorrente secondo le modalità già precisate sub a). La ricevuta dell'operazione eseguita è consegnata alla cancelleria ed è allegata al registro modello I (analogamente a quanto avviene per i depositi giudiziari, vedi artt. 162 D.M. 20 dicembre 1952 e 18 del R.D. n. 149 del 1910).

Infine, avuto riguardo ai dubbi interpretativi sollevati dagli uffici giudiziari, si precisa che, con la nota 13 agosto 2003, [prot. n. 1/10678/7C Codice stradale (U)] della Direzione generale della Giustizia Civile, si è inteso dettare disposizioni soltanto in merito alle modalità di deposito della somma da versare a titolo di cauzione, lasciando impregiudicata la valutazione - rimessa, in ultima analisi, alla esclusiva competenza dell'organo giurisdizionale - delle ipotesi in cui sia necessario il predetto versamento.

Le cancellerie, pertanto, sono tenute a ricevere i ricorsi in opposizione sprovvisti di deposito cauzionale essendo esclusivamente riservata alla valutazione dell'organo giudiziario la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancato versamento della cauzione.

Si prega di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

 

V. pure
Circ. Min. interno 21 maggio 1998, n. M/2413/13 - Opposizione al verbale di accertamento
Circ. Min. Interno 13 marzo 2000, prot. M/2413-10 - Ricorso innanzi all'autorità giudiziaria

Circ. 27 marzo 2000, n. E.5/9613 - Termine per la decisione del ricorso al Prefetto
Circ. Min. Interno 17 aprile 2000, prot. 2413/11
Circ. Min. interno 17 aprile 2000, n. 42
Circ. Min. interno,  25 maggio 2000, n. M/2413/11
 

Dottrina  

Note:

Norma modificata 

Contenuti 

Rispetto al codice della strada 

Rispetto al decreto legge n. 151 del 2003 

art. 204 bis CdS 

È stato disciplinato il procedimento per il ricorso in opposizione davanti al giudice di pace avverso il verbale di contestazione con le seguenti regole: 

La possibilità di ricorso era già ammessa da una serie di pronunce della Corte Costituzionale ma non era disciplinata in modo compiuto. Ciò aveva 

Norma di nuova introduzione 

 

§ il ricorso è alternativo a quello davanti al prefetto ed al pagamento in misura ridotta; 

favorito orientamenti contrastanti che, con la nuova previsione, potranno essere uniformati. 

 

 

§ si presenta al giudice di pace entro 60 giorni dalla contestazione; 

 

 

 

§ all'atto del deposito del ricorso il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena d'inammissibilità del ricorso, una cauzione pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore 

 

 

 

§ La somma versata a titolo di cauzione, in caso di accoglimento del ricorso, viene restituita al ricorrente. 

 

 

 

§ nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale; 

 

 

 

§ nel caso di rigetto del ricorso, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida. 

 

 

 

Sanzioni  

non previste