Art. 204. Provvedimenti del prefetto.
1.Il
prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando
accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati
che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento «adotta,
entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte
dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo
203”,(a) ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma
determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni
singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione
comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle
altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove,
invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine,
emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola
integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il
quale ne dà notizia ai ricorrenti (1).
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al
prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso,
per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all’ufficio o comando cui
appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati
dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione (2)
1-ter. Quando il
ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al
comma 1 si interrompe con la notifica dell’invito al ricorrente per la
presentazione all’audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di
espletamento dell’audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente,
comunque fino alla data fissata per l’audizione stessa. Se il ricorrente non si
presenta alla data fissata per l’audizione, senza allegare giustificazione
della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità
(3)
2. L’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall’articolo 201 (3). Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua definizione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.
3. L’ordinanza ingiunzione,
trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria,
costituisce titolo esecutivo per l’ammontare ingiunta e delle relative spese.
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(1) Comma così modificato dall'art. 106,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Successivamente così
modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.
(2) Comma così aggiunto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151
(3) Comma modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151
Giurisprudenza
Il provvedimento emesso dal prefetto "ex" art. 204 cod. strada (si tratti di ordinanza sia ingiuntiva del pagamento della sanzione sia di archiviazione degli atti) ha - diversamente dall'ordinanza ingiunzione emessa "ex" art. 18 legge 24 novembre 1981 n. 689 per le violazioni non previste dal codice della strada - natura di provvedimento decisorio su ricorso amministrativo proposto dall'interessato, ai sensi dell'art. 203 cod. strada, avverso il verbale di accertamento dell'illecito. Tale natura, che emerge anche testualmente dalla lettera dell'art. 203 cod. strada che parla espressamente di "ricorso al prefetto", esclude che possano essere adottati provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio in via di autotutela. (Rigetta, Trib. Lagonegro, 25 Settembre 2003)
Cass. civ. Sez. II Sent., 22-04-2008, n. 10386 (rv.
602816) Mass. Giur. It., 2008; CED
Cassazione, 2008
In tema di violazioni al codice della strada, è inammissibile l'opposizione al verbale di accertamento, anche ai soli fini di impugnare la sanzione accessoria, quando l'opponente si sia avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 codice suddetto. Infatti, il pagamento in misura ridotta costituisce, non diversamente dall'oblazione in campo penale, un istituto caratterizzato da finalità agevolative e deflattive ad un tempo, per effetto del quale il trasgressore, per sua libera scelta, è ammesso al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura del minimo previsto dalla legge, così evitando aggravi patrimoniali, nel contempo tuttavia rinunciando ai rimedi oppositivi previsti dalla normativa di cui agli articoli 202, 203, 204 bis cod. strada, nell'ambito della quale non è consentita alcuna possibilità di pagamento "con riserva". (Nella fattispecie, relativa alla violazione dell'articolo 146, comma terzo, cod. strada, aveva sostenuto l'opponente di avere effettuato il pagamento in misura ridotta per evitare le conseguenze patrimoniali dell'esecutività dell'atto e di avere impugnato il verbale di infrazione ai soli fini della decurtazione dei punti dalla patente; sulla base dell'enunciato principio la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace dichiarativa l'inammissibilità dell'opposizione). (Rigetta, Giud. pace Monza, 23 Aprile 2005)
Cass. civ. Sez. II Sent., 11-03-2008, n. 6460 (rv.
602463) Mass. Giur. It., 2008; CED
Cassazione, 2008
In tema di circolazione stradale, qualora il trasgressore abbia dato luogo alla violazione dell'art. 216, sesto comma, del codice della strasa (circolazione alla guida di un veicolo nel periodo di ritiro del documento di circolazione) non è consentito il pagamento in misura ridotta; ne consegue che in questo caso il verbale di accertamento legittimamente conterrà l'irrogazione immediata della sola sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, e non anche la quantificazione della sanzione pecuniaria, che dovrà essere irrogata successivamente del Prefetto a mezzo dell'ordinanza-ingiunzione. (Cassa con rinvio, Giud. pace Civitella Roveto, 12 Dicembre 2002)
Cass. civ. Sez. II Sent., 03-03-2008, n. 5770 (rv.
602207) Mass. Giur. It., 2008; CED
Cassazione, 2008
In materia di opposizione a sanzioni amministrative emesse per violazione delle norme sulla circolazione stradale, l'art. 205, terzo comma, del codice della strada, che consente al Prefetto, ove sia legittimato passivo nel giudizio di opposizione, di delegare la tutela giudiziaria alla amministrazione cui appartiene l'organo accertatore qualora questa sia anche destinataria dei proventi, va interpretata nel senso che oggetto della delega (analogamente alla delega contemplata dall'art. 23, quarto comma, della legge n. 689 del 1981) è esclusivamente la difesa dell'amministrazione prefettizia nel giudizio di opposizione e non anche l'autonomo potere di impugnare la sentenza ove sfavorevole. (Dichiara inammissibile, Giud. Pace Chieti, 25 Maggio 2005)
Cass. civ. Sez. II Ord., 25-02-2008, n. 4815 (rv. 602078) Mass. Giur. It., 2008
In tema di sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada, alla formazione e trasmissione dei ruoli da parte del prefetto, ai fini della riscossione delle somme a tale titolo dovute, non è applicabile la decadenza prevista dall'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ma solo la prescrizione quinquennale, dettata sia dall'articolo 209 del codice della strada - relativamente alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali -, sia dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689. (Rigetta, Giud. pace Venosa, 1 Marzo 2004)
Cass. civ. Sez. II Sent., 20-02-2008, n. 4375 (rv. 602214) Mass. Giur. It., 2008
L'estinzione di una sanzione pecuniaria, prevista dal codice della strada, derivante dal pagamento in misura ridotta da parte del coobbligato solidale, proprietario dell'autoveicolo, non preclude al conducente, in qualità di autore materiale dell'infrazione, di proporre ricorso giurisdizionale al fine di evitare l'applicazione della sanzione personale relativa alla decurtazione di punti della patente di guida, conseguente alla violazione accertata (v. Corte Cost. n.471 del 2005). (Cassa con rinvio, Giud. pace Ripatransone, 23 Gennaio 2004)
Cass. civ. Sez. II Sent., 18-02-2008, n. 3948 (rv. 602095) Mass. Giur. It., 2008
L'atto di opposizione contro il verbale di contravvenzione al codice della strada deve essere depositato, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del giudice nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della contravvenzione stessa, e non già nel più breve termine di trenta giorni stabilito dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981, essendo, fra l'altro, il termine di sessanta giorni esplicitamente recepito dall'art. 204 bis del codice della strada, così come introdotto dalla legge n. 214 del 2003. (Cassa con rinvio, Giud. pace Monreale, 8 Gennaio 2001)
Cass. civ. Sez. I Sent., 09-11-2007, n. 23380 (rv. 600247) Mass. Giur. It., 2007
In caso di opposizione, proposta davanti al giudice di pace, al verbale di contestazione di violazione amministrativa prevista dal cod. strada, è necessaria la preventiva instaurazione del contraddittorio mediante la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, a pena di nullità dell'intero procedimento, salva la deroga espressamente prevista dall'art. 23 legge 689/81 riguardante l'esclusivo caso della tardiva proposizione dell'opposizione, cui segue la declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione. (Nel caso di specie la Corte ha dichiarato la nullità del procedimento perchè il giudice di pace aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso, non per la tardiva proposizione dello stesso ma per ragioni attinenti alla fondatezza dell'applicazione della sanzione). (Cassa con rinvio, Giud. pace Lercara Friddi, 22 Gennaio 2004)
Cass. civ. Sez. II Sent., 28-08-2007, n. 18137 (rv. 599747) Mass. Giur. It., 2007
In tema di violazioni delle norme del codice della strada, con riferimento al divieto di sosta in zona pedonale (art. 158 di detto codice), sussiste la presunzione "iuris tantum" della natura pubblica dell'area sulla quale la zona pedonale è stata imposta dall'ordinanza sindacale, come risulta dall'art. 22, terzo comma, della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, per cui "nell'interno delle città e dei villaggi fanno parte delle strade comunali, le piazze gli spazi e i vicoli ad essi adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti e i diritti acquisiti". Di conseguenza, e senza bisogno di prova in senso confermativo da parte della P.A., in difetto di prova contraria fornita dall'opponente circa l'esistenza di convenzioni che attribuiscano la proprietà dell'area a soggetti diversi dal comune o di consuetudini locali che ne escludano la demanialità, il giudice chiamato a decidere sulla opposizione avverso l'irrogazione della sanzione non può, in ogni caso, ritenere la natura privata dell'area medesima e disapplicare l'ordinanza sindacale suddetta. (Rigetta, Giud. pace Firenze, 14 Aprile 2004)
Cass. civ. Sez. II Sent., 08-08-2007, n. 17338 (rv. 600569) Mass. Giur. It., 2007
In tema di violazione delle norme del codice della strada, poichè l'art. 186, comma secondo, di detto codice ("guida sotto l'influenza dell'alcool") prevede le sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, oltre quella accessoria della sospensione della patente, il processo verbale che accerti siffatto illecito, in quanto costituente una vera e propria "notitia criminis", non rientra nella giurisdizione del giudice civile, in particolare di quello di pace, di cui all'art. 204 BIS cod. strada in relazione all'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Bellano, 17 Settembre 2004)
Cass. civ. Sez. II Sent., 08-08-2007, n. 17342 (rv. 600570) Mass. Giur. It., 2007
In tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada, proposta direttamente opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria avverso l'originario verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i corpi statuali, cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione, in particolare: per la polizia municipale, il Comune in persona del sindaco; per i carabinieri, il ministero della difesa, e, in alternativa, il ministero dell'interno, al quale l'art. 11 cod. strada attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei rispettivi ministri; per la polizia della strada, il medesimo ministero dell'interno, ecc.. Detta circostanza, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d'ordine pubblico processuale, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, sempre che, sulla stessa, non si sia precedentemente formato il giudicato. (Nella fattispecie erano stati intimati la prefettura e la polstrada, che aveva redatto il verbale di infrazione al cod. strada; poichè invece doveva essere evocato in giudizio il ministero dell'interno, in persona del ministro "pro tempore", con notificazione dell'atto introduttivo presso l'avvocatura distrettuale dello stato, la S.C. ha accolto l'impugnazione del ricorrente e cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione). (Cassa con rinvio, Giud. pace Portogruaro, 24 Luglio 2003)
Cass. civ. Sez. II Sent., 06-08-2007, n. 17189 (rv. 600208) Mass. Giur. It., 2007
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso di opposizione proposta direttamente avverso il verbale di contestazione dell'infrazione, qualora sia stato convenuto in giudizio, per essergli stato notificato il decreto di fissazione di udienza, invece del comune di appartenenza nella persona del sindaco, il comando di polizia urbana che ha emesso il verbale, sussiste nullità del procedimento per errata costituzione del contraddittorio. Infatti la polizia municipale, essendo sfornita di personalità giuridica, non è in grado di rappresentare l'ente da cui dipende nell'esercizio dell'attività di settore. Tale irregolarità, venendo ad incidere sulla regolare costituzione del contraddittorio, comporta la nullità degli atti successivi alla proposizione dell'opposizione, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, con il conseguente obbligo del giudice del rinvio di provvedere alla emissione di nuovo decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione dei legittimi contraddittori. (Fattispecie relativa ad opposizione a verbale di contestazione proposta con ricorso in data 6 maggio 2003 - e perciò in epoca antecedente alla introduzione dell'articolo 204 bis cod. strada da parte del d.l. 27 giugno 2003 n.151 conv. nella legge 1 agosto 2003 n. 214, - decisa con sentenza del giudice di pace depositata il 12 gennaio 2004, impugnata davanti alla Suprema Corte per il motivo sopra esposto). (Cassa con rinvio, Giud. pace Avezzano, 12 Gennaio 2004)
Cass. civ. Sez. II Sent., 13-06-2007, n. 13850 (rv. 598102) Mass. Giur. It., 2007
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 4, comma 1-sexies, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 Cost., nella parte in cui fissa in 150 giorni il termine assegnato all'amministrazione per notificare al trasgressore l'ordinanza-ingiunzione con cui è stato rigettato il ricorso amministrativo proposto avverso l'inflizione di sanzione amministrativa pecuniaria. Infatti, il giudice a quo, formulando il proprio dubbio di costituzionalità in relazione alla applicazione di tale termine, anziché di quello previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sollecita una soluzione additiva che non è costituzionalmente obbligata, mentre la rideterminazione del termine congruo, ove fosse ritenuto illegittimo quello di cui alla norma denunciata, ricadrebbe necessariamente nella discrezionalità del legislatore.
Corte cost. Ord., 12-06-2007, n. 185
Sito uff. Corte cost., 2007
In materia di violazioni al codice della strada, il c.d. "pagamento in misura ridotta" di cui all'art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest'ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato, effettuato il suddetto pagamento. L'intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l'esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la "condictio indebiti" e l' "actio damni" riconducibili all'avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha accolto il ricorso proposto da un Comune cassando l'impugnata sentenza del giudice di pace e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originaria domanda di risarcimento dei danni formulata ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. da un privato che, pur avendo provveduto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 C.d.S. in relazione ad un'infrazione contestatagli, aveva sostenuto che la relativa somma era stata corrisposta ingiustificatamente attesa l'invalidità della contestazione effettuata nei suoi riguardi). (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Torre Annunziata, 8 Marzo 2005)
Cass. civ. Sez. II Sent., 19-03-2007, n. 6382 (rv.
597137) Mass. Giur. It., 2007; Arch. Giur. Circolaz., 2007, 7-8, 781
In tema di ordinanza-ingiunzione prefettizia di irrogazione delle sanzioni per infrazioni stradali, la mancata sottoscrizione autografa dell'atto da parte del prefetto stesso consente che essa possa essere effettuata da persona abilitata per legge a sostituirlo o da persona a ciò delegata, essendo necessario, ai fini dell'imputabilità dell'atto al prefetto, che sia dichiarata l'esistenza del provvedimento che legittimi la sostituzione e la provenienza del soggetto cui è stato attribuito il relativo potere. Ne consegue che in mancanza di detti elementi di forma ed in presenza della contestazione di controparte, ove la dimostrazione non sia altrimenti acquisita al processo, l'atto non può essere attribuito al prefetto.
Cass. civ. Sez. II, 01-03-2007, n. 4861 Arch. Giur. Circolaz., 2007, 5,
509
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al Codice della strada), conv., con modif., dall'art. 1, comma 1, della legge 1º agosto 2003, n. 214, nella parte in cui, a pena di inammissibilità, prevede che il ricorso al giudice di pace competente per territorio può essere proposto dal trasgressore o dagli altri soggetti indicati nell'art. 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito.
Corte cost. Ord., 20-02-2007, n. 46 Arch. Giur. Circolaz., 2007, 5,
507
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione che non sia stato impugnato dal destinatario nè mediante ricorso giurisdizionale innanzi al giudice di pace nè mediante ricorso amministrativo innanzi al Prefetto, acquista efficacia di titolo esecutivo, legittimando la emissione della cartella esattoriale su di esso fondata nei cui confronti non è più ammissibile il ricorso attraverso il quale vengano dedotti non già vizi suoi propri, ma contestazioni relative al contenuto del verbale di contestazione, suscettibili di essere proposte in sede di opposizione contro quest'ultimo. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Trapani, 3 Ottobre 2001)
Cass. civ. Sez. I Sent., 14-02-2007, n. 3338 (rv. 599753) Mass. Giur. It., 2007
In tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme del codice della strada, con riferimento al termine previsto dall'articolo 204, primo comma, stesso codice, per la emissione da parte del prefetto della ordinanza ingiunzione, poiché questa rappresenta l'atto finale del relativo procedimento amministrativo, che il legislatore ha stabilito concludersi entro un termine ben determinato (pur variato, in aumento, nel tempo, per effetto di successive modifiche all'originaria previsione dell'articolo 204 citato), il detto termine è da ritenersi perentorio o comunque di natura decadenziale. Pertanto, alla tardiva emissione del provvedimento sanzionatorio non può che conseguire - in caso di opposizione - l'annullamento o comunque la dichiarazione di inefficacia dello stesso. (Nella specie, il giudice di pace aveva ritenuto tempestiva l'ordinanza ingiunzione, emessa il 14 gennaio 2002, perché l'interessato era stato sentito il precedente 10 gennaio; ha ritenuto la S.C., che ha cassato la sentenza ed accolto l'opposizione decidendo nel merito, che, ai sensi della suddetta norma del codice della strada, il termine di 90 giorni, all'epoca applicabile per l'adozione del provvedimento decorreva dalla ricezione degli atti, invece avvenuta il 3 ottobre 2002, e che l'articolo 4, comma 1 quinquies, del d.l. 27 giugno 2003 n.151 conv. nella legge 1 agosto 2003 n.214, laddove prevede che la richiesta di audizione personale interrompe il termine indicato, era norma sopravvenuta, priva di effetti retroattivi, che non sanava le situazioni definitive perché il termine medesimo era già inutilmente spirato). (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Verona, 12 Novembre 2002)
Cass. civ. Sez. II, 22-01-2007, n. 1273 (rv. 594378)
Mass. Giur. It., 2007; Arch. Giur. Circolaz., 2007, 7-8, 802
In tema di violazioni delle norme del codice della strada, con riferimento alla sospensione provvisoria della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi dell'articolo 223 del d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 (nuovo codice della strada), l'applicazione al relativo procedimento della disposizione dell'articolo 7, comma secondo, della legge 7 agosto 1990 n. 241 - che riconosce all'amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati -, è giustificata dalla natura cautelare del provvedimento di sospensione provvisoria della patente, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere "iter" procedimentale. È pertanto legittimamente esclusa la necessità di dare ingresso (e risposta), nel procedimento, alle eventuali osservazioni degli interessati, altrimenti sussistente alla stregua delle regole generali dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n.689, dell'articolo 204 del d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 e degli articoli 3, 7, comma primo, 8 e 10 della stessa legge 7 agosto 1990 n.241. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza, con la quale il giudice di pace aveva accolto la opposizione perché il prefetto aveva emesso il detto provvedimento ancora prima della notifica dell'avviso di apertura del procedimento amministrativo, ed ha quindi deciso nel merito rigettando la opposizione). (Cassa e decide nel merito, Giud. pace La Spezia, 26 Settembre 2002)
Cass. civ. Sez. II, 31-10-2006, n. 23502 (rv.
593161) Mass. Giur. It., 2006; Arch. Giur.
Circolaz., 2007, 10, 1083
In tema di sanzioni amministrative, con riferimento alle violazioni del codice della strada per le quali l'articolo 202, terzo comma, d.lgs. 30 aprile 1992 n.285, non ammette il pagamento in misura ridotta, la mancata quantificazione della sanzione nel verbale di accertamento della infrazione non incide sulla validità del procedimento sanzionatorio, in quanto l'ammontare della sanzione deve essere determinata dal prefetto a seguito della trasmissione del verbale da parte degli agenti accertatori; inoltre, nelle dette ipotesi, e con riguardo alla fase del procedimento relativa alla sua definizione, la mancata proposizione del ricorso amministrativo al prefetto non produce, "ipso facto", la formazione del titolo esecutivo, con conseguente diritto dell'amministrazione a procedere secondo le modalità di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n.689, dovendo necessariamente, in virtù dell'esigenza di dare alla norma del suddetto articolo 27 della legge n.689 del 1981 una interpretazione conforme alla Costituzione, essere emanata, ed a prescindere dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs. 30 aprile 1992 n.285, l'ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione nel termine previsto dall'articolo 204 del medesimo d.lgs.. (Rigetta, Giud. pace Lecce, 16 Aprile 2003)
Cass. civ. Sez. II, 16-10-2006, n. 22120 (rv. 592616)
Mass. Giur. It., 2006; Arch. Giur.
Circolaz., 2007, 9, 944
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'articolo 204 del codice della strada, in relazione all'articolo 203 - per contrasto con gli articoli 3, 24, 113 della Costituzione -, nella parte in cui assegna al Prefetto un termine più elevato per l'emissione del provvedimento con cui si definisce il procedimento di opposizione rispetto a quello concesso alla parte privata per proporre ricorso giurisdizionale, quest'ultimo è un termine processuale relativo al procedimento giurisdizionale di opposizione e perciò soggetto alla disciplina dell'articolo 152 del codice di procedura civile e avente natura perentoria, la cui inosservanza comporta la decadenza dell'interessato dal diritto di proporla, il termine concesso al Prefetto per emettere il decreto di archiviazione o l'ordinanza-ingiunzione attiene, invece, alla precedente fase amministrativa e non può qualificarsi né ordinatorio né perentorio: ciò in quanto esso è posto in diretta attuazione del principio di buon andamento della P.A., sancito dall'articolo 97 della Costituzione a tutela degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi coinvolti nello svolgimento dell'attività amministrativa, ivi compresi quelli del soggetto cui è contestata la trasgressione, di partecipare al procedimento amministrativo e di presentare le proprie difese. (Rigetta, Giud. pace Lodi, 25 Maggio 2001)
Cass. civ. Sez. I, 12-10-2006, n. 21918 (rv. 593144)
Mass. Giur. It., 2006; Arch. Giur.
Circolaz., 2007, 9, 944
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, e con riferimento alla disciplina anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 4 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nel caso in cui avverso il verbale di accertamento sia stato proposto ricorso al Prefetto, il rispetto del termine previsto dall'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per l'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione costituisce requisito di legittimità del provvedimento, la cui inosservanza ne comporta l'annullabilità, senza possibilità d'ipotizzare l'interruzione o la sospensione del termine, posto a tutela del buon andamento e dell'imparzialità della P.A.. Tale principio dev'essere tuttavia contemperato con il rispetto del diritto dell'interessato, anch'esso inviolabile e riconosciuto dall'art. 204, di essere ascoltato, qualora ne abbia fatto richiesta; e poiché la legge non pone preclusioni di ordine temporale ad eventuali istanze di rinvio dell'audizione, giustificate da particolari situazioni degne di attenzione (malattia, notevole distanza dall'Ufficio competente, etc.), e il giudice non può sindacare la disponibilità manifestata in proposito dall'Amministrazione, deve escludersi che l'interessato possa successivamente dedurre, come motivo di opposizione all'ordinanza - ingiunzione, l'inosservanza del termine in questione, cui ha dato causa con il proprio comportamento. (Rigetta, Giud. pace Aosta, 1 Luglio 2002)
Cass. civ. Sez. I, 24-08-2006, n. 18407 (rv. 591795)
Mass. Giur. It., 2006; Arch. Giur.
Circolaz., 2007, 6, 689
Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo stabilito in generale dall'art. 2, 3° comma, legge 7 agosto 1990, n. 241 non è applicabile ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative disciplinati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Cass. civ. Sez. Unite, 27-04-2006, n. 9591
Foro It., 2006, 7-8, 1,
2019
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di norme del codice della strada (cui sia applicabile, "ratione temporis", la disciplina precedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 214 del 2003), qualora avverso il verbale di accertamento dell'infrazione sia stato proposto ricorso al Prefetto, il termine, previsto dall'art. 204, primo comma, del codice della strada, entro il quale questi - salvo che non ritenga di pronunziare ordinanza di archiviazione degli atti - deve emettere ordinanza-ingiunzione, è perentorio e si riferisce alla emissione del provvedimento finale del procedimento sanzionatorio. Non è invece perentorio, in difetto di una espressa previsione e di ragioni di ordine sistematico, il termine previsto dall'art. 203, secondo comma, dello stesso codice,per la trasmissione degli atti dal comando di polizia accertatore dell'illecito alla prefettura. Il mancato rispetto di tale termine può quindi assumere rilevanza ai fini della tempestività dell'ordinanza sanzionatoria non autonomamente,ma solo indirettamente, per effetto del cumulo tra il termine in questione e quello di cui all'art. 204 primo comma, previsto per l'emissione dell'ordinanza prefettizia. (Cassa con rinvio, Giud. pace Pesaro, 7 Marzo 2002)
Cass. civ. Sez. II, 13-04-2006, n. 8652 (rv. 588467)
Mass. Giur. It., 2006; Arch. Giur. Circolaz., 2007, 3, 303
La produzione in giudizio della lettera raccomandata o del telegramma con la relativa ricevuta di spedizione attuata dall'ufficio postale - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso. Tale presunzione è superabile dal destinatario attraverso elementi di prova contrari. (Rigetta, Giud. Pace Verona, 28 Marzo 2002)
Cass. civ. Sez. II, 13-04-2006, n. 8649 (rv. 588590) Mass. Giur. It., 2006
La motivazione costituisce condizione di legittimità dell'atto irrogativo della sanzione, sicché la sua mancanza costituisce violazione di legge e, conseguentemente, dà luogo ad un autonomo e assorbente motivo di annullamento. Nella fattispecie si annulla una ordinanza-ingiunzione con la quale veniva ordinato il pagamento di una somma di danaro per sanzione amministrativa, in applicazione dell'art. 204 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che sancisce l'obbligo di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione.
Giudice di pace Bari, 13-05-2005 C.S. c. Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Bari
La Corte
Costituzionale
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge 1 agosto 2003, n. 214;
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del predetto art. 204-bis, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Mestre, con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 996 del 2003).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 5 aprile 2004.
In tema di sanzioni amministrative, il prefetto
è tenuto alla decisione sul ricorso (presentato dal privato cui sia stata
contestata una violazione del codice della strada) entro il termine massimo
di novanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione del ricorso, ovvero
di spedizione postale dello stesso, dovendosi aggiungere al termine di sessanta
giorni assegnato a detto organo per emettere ordinanza-ingiunzione, ovvero
ordinanza di archiviazione, l’ulteriore termine di trenta giorni assegnato
all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ai fini dell’istruttoria
preliminare e della trasmissione degli atti al prefetto; detto termine, che
si sottrae alle qualificazioni di ordinatorietà o perentorietà, proprie del
procedimento giurisdizionale, deve essere apprezzato, alla stregua dei principi
di cui alla l. n. 241 del 1990 e della esigenza di buon andamento dell’amministrazione
sancita dall’art. 97 cost., come elemento di regolarità, e, quindi, di validità
della procedura.
Cass., sez. I, 25-01-2002, n. 874. Mass., 2002
In relazione a fattispecie antecedente all’entrata in vigore dell’art.
15 l. n. 59 del 1997 e dei regolamenti attuativi in esso previsti, deve escludersi
la validità, sulla base dell’art. 3 d.leg. n. 39 del 1993, di ordinanze ingiunzioni
irrogative di sanzioni amministrative per violazione dell’art. 204 cod.strad.,
ove prive di firma autografa, in quanto costituenti provvedimenti amministrativi
non suscettibili di automatica elaborazione informatica e richiedenti, a norma
degli art. 18 l. n. 689 del 1981 e 3 l. n. 241/90, specifica motivazione in
relazione alle particolarità del singolo caso concreto; peraltro gli atti
in questione debbono considerarsi comunque validi ove, pur in mancanza dell’autografia
della sottoscrizione, i dati estrinsecati nel contesto documentativo degli
stessi, consentano comunque di accertare aliunde la sicura attribuibilità,
dell’atto a chi, secondo le norme positive, debba esserne l’autore.
Cass., sez. I, 28-12-2000, n. 16204. Arch. circolaz., 2001, 291
In tema di sanzioni amministrative, il prefetto è tenuto alla decisione
su ricorso presentato dal privato, cui sia stata contestata una violazione
del codice della strada nel testo vigente prima della riforma introdotta col
d.leg. 285/1992, mediante l’emissione di un’ordinanza-ingiunzione entro il
termine di trenta giorni stabilito in linea generale, per la definizione del
procedimento amministrativo, dall’art. 2, 2º comma, l. 241/90 in trenta giorni
dall’inizio del procedimento d’ufficio ovvero dalla domanda se il procedimento
è ad iniziativa di parte.
Cass., sez. I, 04-09-2001, n. 11390. Mass., 2001
È rilevante in riferimento agli art. 3, 24, 97 e 113 cost., la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 204, 2º comma, nuovo c.s., così come
modificato dal d.l. n. 391/1999 prima e dall’art. 68 l. n. 488/1999 (legge
finanziaria 2000) in seguito, laddove concede alla p.a. di concludere il procedimento
sanzionatorio-amministrativo in un termine superiore a quello concesso al
cittadino.
Giudice di pace Moncalvo, 21-04-2001. Arch. circolaz., 2001, 541
In tema di violazione al codice della strada, il termine di sessanta giorni,
di cui all’art. 204 nuovo cod.strad., perché il prefetto possa emettere l’ordinanza-ingiunzione,
deve essere osservato a pena di illegittimità dell’emanando provvedimento
di irrogazione della sanzione amministrativa.
Cass., sez. III,
L’inosservanza del termine di sessanta giorni (ora elevato a centottanta dall’art.
68 l. 23 dicembre 1999, n. 488) entro il quale, ai sensi dell’art. 204 cod.
strad., il prefetto è tenuto ad emettere, se ritiene fondato l’accertamento,
l’ordinanza-ingiunzione, comporta, secondo i principi contenuti nella l. 7
agosto 1990 n. 241, che il provvedimento emesso tardivamente risulta non inefficace,
ma affetto da violazione di legge e, pertanto, invalido ed annullabile, suscettibile,
cioè, di divenire inoppugnabile solo in mancanza di impugnativa da parte dell’interessato
nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge.
Cass., sez. I, 12-12-2001, n. 15709. Mass., 2001
L’art. 1, 3º comma, d.l. 2 novembre 1999 n. 391 (abrogato, ancorché con effetti
salvi, dall’art. 68 l. finanziaria 2000) a tenore del quale «il termine indicato
dall’art. 204, 1º comma, nuovo cod.strad. per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione
da parte del prefetto è fissato in centottanta giorni», non può essere invocato
con riferimento al provvedimento intempestivamente emanato dal prefetto il
quale, in ottemperanza al termine massimo di novanta giorni (di cui al combinato
disposto degli art. 203, 2º comma, e 204, 1º comma, nuovo cod.strad.), avrebbe
dovuto emettere l’ordinanza-ingiunzione in data antecedente all’entrata in
vigore del decreto legge sopra citato.
Giudice di pace Chivasso, 10-07-2000. Arch. circolaz., 2001, 135
Nel caso in cui sia disposta l’audizione dell’interessato ai sensi dell’art.
204, 1º comma, prima parte, nuovo cod.strad., il tempo trascorso per detta
incombenza è ininfluente ai fini del decorso del termine per l’emanazione
dell’ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto, posto che da un lato non
trattasi di un sub-procedimento, bensì di un adempimento previsto nell’ambito
di un procedimento unico, e dall’altro non esiste alcuna disposizione che
preveda l’interruzione (rectius la proroga) del termine di legge nel caso
in cui venga sentito l’interessato che ne abbia fatto richiesta.
Giudice di pace Casamassima, 20-07-2000. Arch. circolaz., 2001, 213
Il mancato rispetto dei termini di cui agli art. 203 e 204 cod. strada invalida
l’ordinanza-ingiunzione ugualmente emessa, per vizio di legge, con la conseguente
dichiarazione di nullità dell’ordinanza.
Giudice di pace Torino, 14-02-2001. Giudice di pace, 2001, 288
Con riferimento alle violazioni relative alla circolazione stradale, gli art.
203 e 204 cod.strad. attribuendo al soggetto al quale sia stata contestata
la trasgressione la facoltà di proporre ricorso al prefetto, impongono a tale
organo l’obbligo di emettere, a pena di illegittimità, ordinanza-ingiunzione
motivata sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione
alla infondatezza dei motivi di ricorso.
Giudice di pace Bologna, 22-02-2001. Arch. circolaz., 2001, 491
Il principio secondo il quale, dovendo il verbale di accertamento di infrazioni
al codice stradale, tenuto conto della sua idoneità a divenire titolo esecutivo,
essere assimilato all’ordinanza ingiunzione, la disposizione dell’art. 205
cod.strad. deve essere interpretata estensivamente, nella parte in cui richiama
e rende operanti gli art. 22 e 23 l. n. 689 del 1981 per l’opposizione contro
i provvedimenti irrogativi delle sanzioni amministrative per violazione delle
norme del codice medesimo, includendovi l’impugnazione del verbale di accertamento.
Cass., sez. I, 16-03-2001, n. 3836. Mass., 2001
In materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada,
il ricorso al prefetto avverso il verbale di accertamento dell’infrazione
si pone in alternativa con l’opposizione innanzi al pretore (secondo l’interpretazione
adeguatrice di cui alla sent. della corte cost. n. 255 del 1994); in caso
di mancata proposizione sia del ricorso amministrativo che di quello giurisdizionale
l’accertamento diviene definitivo e il verbale acquista efficacia di titolo
esecutivo, rimanendo preclusa ogni opposizione, a nulla rilevando la successiva
notifica di un’ordinanza-ingiunzione che non costituisce titolo della sanzione
ma ha il solo valore di invito al pagamento.
Cass., sez. I, 05-04-2001, n. 5046. Arch. circolaz., 2001, 644
In materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice
della strada, il ricorso al prefetto avverso il verbale di accertamento dell’infrazione
al codice della strada, ai sensi dell’art. 203 cod.strad. (approvato con d.leg.
30 aprile 1992 n. 285), non costituisce - stante l’incompatibilità col sistema
costituzionale (art. 24, 103 e 113 cost.) di un principio di riserva di amministrazione
- presupposto processuale per poter adire il giudice ordinario e quindi il
previo ricorso di tale ricorso amministrativo è meramente facoltativo, potendo
l’interessato, indipendentemente da esso, rivolgersi al giudice per contestare
la soggezione alla sanzione amministrativa pecuniaria.
Cass., sez. un., 21-12-2001, n. 16181. Mass., 2001
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie
per violazioni del codice della strada, il ricorso al prefetto avverso il
verbale di accertamento dell’infrazione non costituisce presupposto processuale
per poter legittimamente adire l’autorità giudiziaria ordinaria, con la conseguenza
che l’interessato, nell’impugnare direttamente il predetto verbale di accertamento
dell’infrazione, deve convenire in giudizio non più il prefetto, bensì l’autorità
amministrativa da cui dipende l’organo accertatore della violazione (nella
specie, il ministero degli interni, essendo l’accertamento stato compiuto
da agenti della polstrada).
Cass., sez. I, 15-11-2001, n. 14319. Mass., 2001
Nell’ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale
di contestazione per violazione al codice della strada (non, dunque, avverso
l’ordinanza-ingiunzione del prefetto, il quale, in tal caso, è dotato di propria
legittimazione processuale passiva ex art. 204 cod.strad.), la legittimazione
passiva va riconosciuta, alternativamente, sia alle singole amministrazioni
centrali, cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione (nella
specie, i carabinieri, e perciò il ministro della difesa) sia al ministero
dell’interno, il quale, ai sensi dell’art. 11 cod.strad., possiede specifiche
competenze in materia di circolazione stradale, nonché ha il compito di coordinamento
dei servizi di polizia stradale.
Cass., sez. I, 03-12-2001, n. 15245. Mass., 2001
Nell’ipotesi in cui il prefetto abbia respinto il ricorso amministrativo emettendo
un’ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una somma pari al doppio del
minimo della sanzione, questa misura non vincola neppure nel minimo il giudice
dell’opposizione ai fini della determinazione della sanzione da irrogare,
potendo quest’ultima essere fissata dal giudicante anche nella misura corrispondente
a quella ridotta di cui all’art. 202 nuovo cod.strad. (fattispecie nella quale
il giudice, tenuto conto della non gravità del fatto, ha ritenuto di determinare
la sanzione applicabile nella misura originariamente indicata nel verbale
di accertamento).
T. Bologna. Bologna, 29-06-2000. Arch. circolaz., 2001, 201
Poiché l’obbligo di motivazione dell’ordinanza-ingiunzione, di cui all’art.
204 nuovo c.s., costituisce condizione di legittimità dell’atto irrogativo
della sanzione, conseguentemente la mancanza o fittizietà della motivazione
dell’ordinanza in relazione a tutti i motivi prospettati dal ricorrente in
sede amministrativa costituisce violazione di legge e dà luogo ad un autonomo
ed assorbente motivo di annullamento dell’ordinanza stessa in sede di giudizio
di opposizione dinanzi al giudice ordinario.
Giudice di pace Bologna, 01-03-2001. Arch. circolaz., 2001, 588
Il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione del ricorso
al prefetto, entro il quale deve essere emessa l’ordinanza-ingiunzione o disposta
l’archiviazione, non ha natura perentoria, né ordinatoria, bensì quoad effectum
con la conseguenza che, emesso intempestivamente il relativo provvedimento,
questo risulta affetto da violazione di legge, e, dunque invalido ed annullabile.
T. Trani. Trani, 01-05-2000. Giur. merito, 2001, 496
Il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione del ricorso
al prefetto, entro il quale deve essere emessa l’ordinanza-ingiunzione o disposta
l’archiviazione, non ha natura perentoria, né ordinatoria, bensì di requisito
di legittimità del provvedimento amministrativo, con la conseguenza che la
sua inosservanza configura una violazione di legge (nella specie, dell’art.
2 l. 7 agosto 1990 n. 241).
T. Trani. Trani, 16-06-2000. Giur. merito, 2001, 785
La natura cautelare del provvedimento di sospensione provvisoria della patente
di guida, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza
l’incolumità e l’ordine pubblico, e, per ciò stesso, oggetto di un particolare
e celere iter procedimentale, giustifica l’applicazione al relativo procedimento
della disposizione dell’art. 7, 2º comma, l. n. 241 del 1990, che riconosce
all’amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche
prima dell’effettuazione della comunicazione dell’avvio del procedimento agli
interessati, così escludendo anche la necessità di dare ingresso (e risposta)
alle eventuali osservazioni degli stessi, che altrimenti sussisterebbe alla
stregua delle regole generali dell’art. 18 l. n. 689 del 1981, dell’art. 204
cod.strad. e degli art. 3, 7, 1º comma, 8 e 10 stessa l. n. 241 del 1990.
Cass., sez. I, 20-09-1999, n. 10127. Arch. circolaz., 1999, 973
È legittima l’ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa
in relazione a violazioni del codice della strada motivata per relationem,
mediante richiamo ad atti del procedimento non notificati unitamente alla
ordinanza stessa, purché conoscibili dall’nteressato entro il termine concesso
per la proposizione della opposizione davanti al giudice.
Cass., sez. III, 30-05-2000, n. 7186. Arch. circolaz., 2000, 749
In caso di impugnazione della decisione del pretore in ordine all’opposizione
avverso il verbale di accertamento di infrazione alle norme sulla circolazione
stradale, ai sensi dell’art. 142 bis l. n. 122 del 1989, cui oggi corrisponde
l’art. 203 d.leg. n. 285 del 1992, nell’interpretazione adeguatrice fornitane
dalla corte costituzionale, legittimato passivo è il prefetto, cui l’interessato
avrebbe potuto proporre il ricorso amministrativo, ritenuto dalla corte facoltativo,
e che sarebbe stato comunque competente a ricevere gli atti e ad emettere
l’ordinanza ingiunzione di pagamento, ove non «scavalcata» dalla proposizione
del ricorso giurisdizionale; ne consegue l’inammissibilità del ricorso per
cassazione avverso la sentenza del pretore che abbia deciso sulla opposizione
al verbale di accertamento della infrazione, in cui si sia erroneamente indicato
come legittimato passivo il responsabile del comando dei vigili urbani cui
appartiene il verbalizzante.
Cass., sez. I, 12-05-1999, n. 4711. Arch. circolaz., 1999, 992
È manifestamente infondata, con riferimento agli art. 3, 24, 97 e 113 cost.,
la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli art.
204, 205 e 195 cod.strad., nella parte in cui consente che il giudice, adito
con l’opposizione giurisdizionale avverso l’irrogazione di sanzione amministrativa,
possa ridurre la sanzione anche al di sotto del limite di cui all’art. 204
cod.strad.
Corte cost. [ord.], 24-03-2000, n. 83. Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000,
477 Arch. circolaz., 2000, 381
È manifestamente infondata, con riferimento agli art. 3, 24 e 97 cost., la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 204 cod.strad., nella parte
in cui prevede che in caso di rigetto dell’opposizione in sede amministrativa
avverso la sanzione amministrativa quest’ultima possa essere innalzata, nel
minimo edittale, fino al doppio.
Corte cost. [ord.], 24-03-2000, n. 83. Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000,
477 Arch. circolaz., 2000, 381
Il giudice adito a norma degli art. 22 e 23 l. 689 del 1981 in sede di opposizione
all’ordinanza-ingiunzione prefettizia di pagamento di una somma a titolo di
sanzione amministrativa per le infrazioni al codice della strada non è vincolato,
nella determinazione della misura della sanzione pecuniaria, al livello minimo
che l’art. 204, 1º comma, cod.strad. impone al prefetto (il doppio del minimo
della sanzione edittale), essendo, diversamente, tenuto a determinare l’ammontare
della sanzione in relazione ad un completo apprezzamento delle risultanze
processuali, con l’osservanza dei criteri dettati dall’art. 195, 2º comma
del codice stesso, senza tuttavia poter determinare la sanzione in misura
superiore a quella stabilita dal prefetto.
Cass., sez. III, 17-11-1999, n. 12747. Arch. circolaz., 2000, 131
In tema di sanzioni amministrative, il prefetto è tenuto alla decisione sul
ricorso presentato dal privato, cui sia stata contestata una violazione del
codice della strada, mediante l’emissione di un’ordinanza-ingiunzione entro
il termine di sessanta giorni assegnato al detto organo per le eventuali istruzioni
integrative ed audizioni degli interessati; detto termine, cui non può legittimamente
attribuirsi natura né «perentoria», né «ordinatoria» (sia perché tali categorie
si riferiscono al procedimento giurisdizionale e non a quello amministrativo,
sia perché, da un canto, non potrebbe legittimamente qualificarsi «ordinatorio»
- e, cioè, prorogabile - un termine per il quale la legge non individua il
soggetto cui è attribuito il relativo potere, dall’altro, la legge stessa
non dichiara espressamente «perentorio» il termine in questione), va correttamente
qualificato, quoad effectum, secondo i principi contenuti nella l. n. 241
del 1990, con la conseguenza che, emesso intempestivamente il relativo provvedimento,
questo risulterà non inefficace, ma affetto da violazione di legge e, pertanto,
invalido ed annullabile, suscettibile, cioè, di divenire inoppugnabile solo
in mancanza di impugnativa da parte dell’interessato nelle forme e nei termini
stabiliti dalla legge (e cioè mediante opposizione al pretore, ai sensi dell’art.
205 cod.strad.), senza che la questione relativa alla sua asserita invalidità
possa, per la prima volta, dedursi in sede di giudizio di cassazione, ivi
operando la preclusione concernente le questioni che non abbiano formato oggetto
dell’opposizione.
Cass., sez. III, 09-08-2000, n. 10541. Mass., 2000
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione
stradale, il rispetto, da parte del prefetto, del termine complessivo di novanta
giorni, risultante dal combinato disposto degli art. 204, 1º comma e 203,
2º comma, cod.strad. e decorrente dalla data di presentazione del ricorso
o da quella della sua spedizione postale (data in cui si considera presentato
il ricorso ai sensi dell’art. 388 del regolamento al codice della strada),
per l’emissione dell’ordinanza motivata di pagamento o di archiviazione, costituisce
requisito di legittimità della fattispecie tipica prefigurata dalla legge
per la conclusione del relativo procedimento sanzionatorio amministrativo,
con la conseguente annullabilità per violazione di legge dell’ordinanza-ingiunzione
tardivamente emessa, suscettibile, tuttavia, di divenire inoppugnabile se
non impugnata dall’interessato in sede giudiziaria entro i termini previsti
dalla legge, deducendo espressamente il vizio di legittimità costituito dalla
tardiva emissione; l’invalidità del provvedimento tardivo deriva infatti dai
principi posti dalla l. n. 241 del 1990 (in diretta attuazione del principio
di buona amministrazione posto dall’art. 97, 1º comma, cost.), ed in particolare
dall’art. 2, dal quale può desumersi la regola generale secondo la quale,
nell’ipotesi in cui il procedimento consegua direttamente ad una istanza,
e per esso la legge determini il termine in cui deve concludersi, la p.a.
ha il dovere di concluderlo, mediante l’adozione di un provvedimento espresso,
entro il termine previsto dalla legge.
Cass., sez. III, 27-07-2000, n. 9889. Mass., 2000
In materia di sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della
strada (d.leg. n. 285 del 1992), proposto dal soggetto cui sia stata contestata
la violazione il ricorso al prefetto, il mancato rispetto da parte di quest’ultimo,
nell’eventuale emanazione di un’ordinanza-ingiunzione (in reiezione del ricorso),
dei termini previsti (sessanta giorni dalla data in cui il ricorso gli sia
pervenuto e comunque novanta giorni complessivi dalla data di presentazione
del ricorso all’ufficio o comando di appartenenza dell’organo accertatore)
determina l’illegittimità e annullabilità del provvedimento, in applicazione
dei principi dettati dalla l. n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo
(salva restando la idoneità del provvedimento a diventare inoppugnabile in
difetto di impugnativa da parte dell’interessato).
Cass., sez. III, 18-07-2000, n. 9447. Mass., 2000
Con riferimento all’emissione di ordinanza-ingiunzione, il rispetto da parte
del prefetto del termine di novanta giorni risultante dal combinato disposto
degli art. 203 e 204 nuovo c.s. costituisce requisito di legittimità della
fattispecie tipica prefigurata dalla legge per la conclusione del procedimento
sanzionatorio amministrativo relativo alle violazioni del codice stradale,
con la conseguente annullabilità per violazione di legge dell’ordinanza-ingiunzione
tardivamente emessa, suscettibile tuttavia di divenire inoppugnabile se non
impugnata dall’interessato in sede giudiziaria entro i termini previsti dalla
legge (trenta giorni dalla notificazione ex art. 205, 1º comma, nuovo c.s.),
deducendo espressamente il vizio di legittimità costituito dalla tardiva emissione.
Cass., sez. III, 20-06-2000, n. 8356. Arch. circolaz., 2000, 656
Il rispetto, da parte del prefetto, del termine previsto dall’art. 204, 1º
comma, cod.strad. per l’emanazione dell’ordinanza con la quale determina ed
ingiunge il pagamento della sanzione pecuniaria costituisce un requisito di
legittimità di detto provvedimento sanzionatorio, che conseguentemente è annullabile
qualora sia emesso oltre lo stesso termine; più in particolare la tesi secondo
cui l’inosservanza dei termini previsti dagli art. 203 e 204 cod.strad. per
la decisione, da parte del prefetto, del ricorso amministrativo proposto avverso
il verbale di accertamento della violazione amministrativa e per l’emanazione
dell’ordinanza ingiunzione è sfornita di sanzione, è stata, fra l’altro, implicitamente
smentita anche dal legislatore che, di recente, ha sensibilmente ampliato
il termine previsto dall’art. 204, 1º comma, cod.strad., portandolo da sessanta
a centottanta giorni (art. 1 d.l. 2 novembre 1999 n. 391, poi sostituito dall’art.
68, 4º comma, l. 23 dicembre 1999 n. 488, l. finanziaria 2000); l’urgente
e sensibile ampliamento apportato dal legislatore al detto termine esclude
che la sua inosservanza possa considerarsi priva di effetti invalidanti sul
procedimento amministrativo e sul provvedimento conclusivo di esso.
Cass., sez. III, 21-04-2000, n. 5275. Mass., 2000
In tema di emissione dell’ordinanza-ingiunzione, il rispetto del termine concesso
all’ufficio cui appartiene l’organo accertatore (giorni trenta ex art. 203
nuovo c.s.) e al prefetto per l’eventuale istruzione integrativa e l’emissione
del provvedimento (giorni sessanta ex art. 204 nuovo c.s.), costituisce requisito
di legittimità del provvedimento medesimo, con la conseguenza che la sua inosservanza
configura una violazione di legge.
T. La Spezia. La Spezia, 03-07-2000. Arch. circolaz., 2000, 956
L’obbligo per il prefetto di emettere l’ordinanza-ingiunzione ex art. 204
nuovo c.s. entro il termine, ritenuto perentorio, di novanta giorni, sussiste
solo in quanto il ricorso sia stato tempestivamente proposto dall’interessato
(ovvero entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione dell’accertamento).
T. Torino-Moncalieri. Torino-Moncalieri, 10-05-2000. Arch. circolaz.,
2000, 685
In tema di violazioni del codice della strada, il termine di sessanta
giorni previsto dall’art. 204 nuovo c.s., seppur non qualificato come perentorio
dal dettato normativo, incide sulla validità dell’ordinanza-ingiunzione alla
quale si riferisce; ne deriva che il provvedimento amministrativo, emesso
dopo la scadenza di tale termine, è afflitto dal vizio di violazione di legge
per contrasto con la disposizione dell’art. 204 nuovo c.s., e quindi è annullabile
da parte del giudice (nel caso di specie è stata dichiarata l’illegittimità
dell’ordinanza emessa dopo la scadenza del termine suddetto a nulla rilevando
la convocazione dell’opponente da parte dell’amministrazione per la sua audizione,
anch’essa avvenuta dopo lo spirare del termine e, pertanto, non giustificativa
di una proroga dello stesso).
T. Aosta. Aosta, 11-02-2000. Arch. circolaz., 2000, 320
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada,
il superamento del termine di cui all’art. 204 nuovo cod.strad., a tenore
del quale, qualora il trasgressore proponga ricorso al prefetto, quest’ultimo,
se ritiene fondato l’accertamento, è tenuto ad emettere l’ordinanza-ingiunzione
nel termine di sessanta giorni, determina l’inefficacia dell’ordinanza-ingiunzione
con conseguente suo annullamento.
P. Salerno-Eboli. Salerno-Eboli, 30-03-1999. Arch. circolaz., 2000, 235
In relazione a fattispecie antecedente all’entrata in vigore dell’art.
15 l. 59 del 1997 e dei regolamenti attuativi in esso previsti, deve escludersi
la validità, sulla base dell’art. 3 d.leg. 39 del 1993, di ordinanze-ingiunzioni
irrogative di sanzioni amministrative per violazione dell’art. 204 cod. strada,
ove prive di firma autografa, in quanro costituenti provvedimenti amministrativi
non suscettibili di automatica elaborazione informatica e richiedenti, a norma
degli art. 18 l. 689 del 1981 e 3 l. 241, specifica motivazione in relazione
alle particolarità del singolo caso concreto; peraltro gli atti in questione
debbono considerarsi comunque validi ove, pur in mancanza della autografia
della sottoscrizione, i dati estrinsecati nel contesto documentativo degli
stessi, consentano comunque di accertare aliunde la sicura attribuibilità
dell’atto a chi, secondo le norme positive, debba esserne l’autore.
Cass., sez. I, 28-12-2000, n. 16204. Mass., 2000
La natura cautelare del provvedimento di sospensione provvisoria della patente
di guida, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza
l’incolumità e l’ordine pubblico, e, per ciò stesso, oggetto di un particolare
e celere iter procedimentale, giustifica l’applicazione al relativo procedimento
della disposizione dell’art. 7, 2º comma, l. n. 241 del 1990, che riconosce
all’amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche
prima dell’effettuazione della comunicazione dell’avvio del procedimento agli
interessati, così escludendo anche la necessità di dare ingresso (e risposta)
alle eventuali osservazioni degli stessi, che altrimenti sussisterebbe alla
stregua delle regole generali dell’art. 18 l. n. 689 del 1981, dell’art. 204
cod.strad. e degli art. 3, 7, 1º comma, 8 e 10 stessa l. n. 241 del 1990.
Cass., sez. I, 20-09-1999, n. 10127. Mass., 1999
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all’art. 24 cost., dell’art. 204, 1º comma, d.leg. 30 aprile
1992 n. 285 (nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che il
prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, ingiunge il pagamento di una
somma non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione.
Corte cost. [ord.], 22-07-1998, n. 306. Giur. costit., 1998, 2294
Dir. e tecnica circolaz. e assic. obbl., 1998, 468
È manifestamente inammissibile, per assoluta carenza di motivazione sulla
rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 204, 1º comma,
d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo cod.strada).
Corte cost. [ord.], 06-11-1998, n. 365. Giur. costit., 1998, 3228
Dir. e tecnica circolaz. e assic. obbl., 1998, 470
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 204, 1º comma, nuovo cod.strad., nella parte in cui dispone che
il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, emetta, entro sessanta giorni,
ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata,
nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione,
limitatamente all’inciso «ingiunge il pagamento di una norma determinata nel
limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione».
P. Verona-Caprino Veronese. Verona-Caprino Veronese, 20-02-1998. Arch.
circolaz., 1998, 846
Non è manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3, 24 e 97
cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 204 nuovo cod.strad.
nella parte in cui impone al prefetto, ove ritenga fondato l’accertamento,
di ingiungere il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo
edittale.
P. Palermo. Palermo, 24-10-1998. Arch. circolaz., 1999, 7
Dir. e tecnica circolaz. e assic. obbl., 1999, 76
Non è manifestamente infondata, in relazione agli art. 3, 24, 97 e 113 cost.,
la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli art.
204, 195 e 205 nuovo cod.strad., nella parte in cui consente al giudice di
ridurre la sanzione irrogata al di sotto del limite previsto come vincolante
per l’amministrazione dell’art. 204 nuovo cod.strad.
P. Palermo. Palermo, 24-10-1998. Arch. circolaz., 1999, 7
Dir. e tecnica circolaz. e assic. obbl., 1999, 76
Il giudice adito a norma degli art. 22 e 23 l. 689 del 1981 in sede
di opposizione all’ordinanza-ingiunzione prefettizia di pagamento di una somma
a titolo di sanzione amministrativa per le infrazioni al codice della strada
non è vincolato, nella determinazione della misura della sanzione pecuniaria,
al livello minimo che l’art. 204, 1º comma, cod.strad. impone al prefetto
(il doppio del minimo della sanzione edittale), essendo, diversamente, tenuto
a determinare l’ammontare della sanzione in relazione ad un completo apprezzamento
delle risultanze processuali, con l’osservanza dei criteri dettati dall’art.
195, 2º comma del codice stesso, senza tuttavia poter determinare la sanzione
in misura superiore a quella stabilita dal prefetto.
Cass., sez. III, 17-11-1999, n. 12747. Mass., 1999
In tema di violazioni attinenti alla circolazione stradale, in conformità
del principio generale secondo il quale la violazione delle norme procedimentali
attinenti alla formazione degli atti amministrativi ne determina l’illegittimità,
nonché della ratio degli art. 203 e 204 del nuovo codice della strada, ove
l’interessato si sia avvalso della facoltà di proporre il ricorso (al prefetto
del luogo della commessa violazione) previsto dalle norme da ultimo ricordate,
l’ordinanza irrogativa della sanzione, implicando il rigetto del ricorso stesso,
deve essere motivata, anche se succintamente, sia in relazione alla sussistenza
della violazione, sia in relazione all’infondatezza dei motivi allegati con
il ricorso; mentre l’eventuale erroneità della motivazione dell’ordinanza,
peraltro, non ne implica un’invalidità che vizi quest’ultima e possa farsi
autonomamente valere nel procedimento di opposizione ad ingiunzione amministrativa
successivamente instaurato, essendo stato comunque assolto l’obbligo di motivazione
prescritto dalla legge ed essendo oramai demandato al giudice ogni accertamento
sull’esistenza della violazione, la mancanza o fittizietà della motivazione
dell’ordinanza in relazione ai motivi del ricorso amministrativo costituisce
violazione di legge e ne implica l’illegittimità, dando luogo ad un autonomo,
assorbente, motivo di annullamento dell’ordinanza stessa in sede di giudizio
di opposizione innanzi al giudice ordinario.
Cass., sez. I, 15-01-1999, n. 391. Giust. civ., 1999, I, 1368 Arch. circolaz.,
1999, 710
La cognizione delle opposizioni a cartella esattoriale emessa per infrazione
al codice della strada - già appartenente al pretore a seguito della abrogazione
espressa, ad opera del d.l. n. 432 del 1995, convertito nella l. n. 534 del
1995, del 3º comma dell’art. 7 c.p.c. nel testo modificato dall’art. 17 l.
n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace, che attribuiva a quest’ultimo
giudice la competenza, con il limite di valore di trenta milioni, per le cause
di opposizione alle ingiunzioni ex l. n. 689 del 1981, che non comportassero
applicazione di sanzioni accessorie; abrogazione da ritenere operante anche
in relazione al richiamo alla norma abrogata contenuto in un diverso testo
normativo, quale l’art. 205 cod.strad. - è devoluta al tribunale, a seguito
della soppressione dell’ufficio del pretore, disposta dall’art. 1 d.leg. n.
51 del 1998, e della conseguente abrogazione dell’art. 8 c.p.c., contenente
disposizioni sulla competenza del pretore (art. 49 predetto d.leg.), nonché
della modifica dell’art. 9 stesso codice, operata dall’art. 50 stesso d.leg.,
che ha attribuito alla competenza del tribunale tutte le cause non rientranti
nella competenza di altro giudice: disposizioni tutte di cui l’art. 247 medesimo
d.leg. n. 51 del 1998, come modificato dall’art. 1 l. n. 188 del 1998, fissa
la entrata in vigore alla data del 21 marzo 1998, spostando la decorrenza
della relativa efficacia al 2 giugno 1999.
Cass., sez. III, 13-09-1999, n. 9724. Arch. circolaz., 1999, 877
In materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della
strada, il ricorso al prefetto avverso il verbale di accertamento dell’infrazione
al codice della strada, secondo i principi affermati dalla corte costituzionale
in riferimento alla previgente disciplina dettata dal d.p.r. n. 393 del 1959
(sentenze n. 255 e 311 del 1994, ordinanza n. 315 e sentenza n. 437 del 1995),
non costituisce presupposto processuale per poter adire il giudice ordinario;
pertanto, stante la regola dell’alternatività tra ricorso amministrativo e
giurisdizionale, il verbale di accertamento della violazione è immediatamente
impugnabile davanti al pretore, e la relativa impugnazione, in assenza di
una espressa disciplina, deve ritenersi proponibile sino alla notifica della
cartella esattoriale, momento a partire dal quale l’opposizione va proposta
avverso il ruolo, nei termini previsti per la sua impugnazione; la decorrenza
di detti termini in assenza di opposizione determina la definitività della
sanzione.
Cass., sez. I, 22-01-1999, n. 574. Mass., 1999
In caso di impugnazione della decisione del pretore in ordine all’opposizione
avverso il verbale di accertamento di infrazione alle norme sulla circolazione
stradale, ai sensi dell’art. 142 bis l. n. 122 del 1989, cui oggi corrisponde
l’art. 203 d.leg. n. 285 del 1992, nell’interpretazione adeguatrice fornitane
dalla corte costituzionale, legittimato passivo è il prefetto, cui l’interessato
avrebbe potuto proporre il ricorso amministrativo, ritenuto dalla corte facoltativo,
e che sarebbe stato comunque competente a ricevere gli atti e ad emettere
l’ordinanza ingiunzione di pagamento, ove non «scavalcata» dalla proposizione
del ricorso giurisdizionale; ne consegue l’inammissibilità del ricorso per
cassazione avverso la sentenza del pretore che abbia deciso sulla opposizione
al verbale di accertamento della infrazione, in cui si sia erroneamente indicato
come legittimato passivo il responsabile del comando dei vigili urbani cui
appartiene il verbalizzante.
Cass., sez. I, 12-05-1999, n. 4711. Mass., 1999
Nell’ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso
il verbale di contestazione per violazione del codice della strada (non, dunque,
avverso l’ordinanza-ingiunzione del prefetto, il quale, in tal caso, è dotato
di propria legittimazione processuale passiva ex art. 204 cod.strad.), la
legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente, sia alle singole
amministrazioni centrali, cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione
(nella specie, la guardia di finanza), sia al ministero dell’interno, il quale,
ai sensi dell’art. 11 cod.strad., possiede specifiche competenze in materia
di circolazione stradale, nonché il compito di coordinamento dei servizi di
polizia stradale.
Cass., sez. I, 15-01-1999, n. 387 Arch. circolaz., 1999, 404 Giust.
civ., 1999, I, 1011
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione
stradale, nell’ipotesi in cui il trasgressore proponga ricorso al prefetto,
quest’ultimo, ove non ritenga di procedere ad archiviazione degli atti, è
tenuto ad emettere l’ordinanza-ingiunzione nel termine di sessanta giorni
previsto dall’art. 204 cod.strad.; l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione
dopo il decorso del suddetto termine rende il relativo provvedimento viziato
da violazione di legge e, pertanto, annullabile.
Cass., sez. I, 28-10-1998, n. 10757. Arch. circolaz., 1998, 1110
Riv. giur. circolaz. e trasp., 1999, 507
In tema di sanzioni amministrative, il prefetto investito del ricorso
di cui all’art. 203 cod.strad. da parte del trasgressore di norme del codice
della strada deve emettere, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti,
ordinanza motivata contenente l’ingiunzione di pagamento della relativa sanzione
amministrativa (salvo che, ritenendo non fondato l’accertamento, egli non
ritenga di pronunciare, nello stesso termine, ordinanza motivata di archiviazione
degli atti, comunicandola all’ufficio procedente che, a sua volta, ne dà notizia
ai ricorrenti), con la conseguenza che l’emanazione dell’ordinanza/ingiunzione
oltre il termine predetto, integrando gli estremi della violazione di legge,
rende il provvedimento invalido ed annullabile.
Cass., sez. I, 17-04-1999, n. 3848.Arch. circolaz., 1999, 600
Al fine di stabilire la natura del termine di sessanta giorni, concesso
al prefetto dall’art. 204, 1º comma, nuovo cod.strad. per l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione,
irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, non deve farsi riferimento
al principio, emergente dagli art. 152, 2º comma, c.p.c. e 173, 1º comma,
c.p.p. del 1930, in ordine alla necessità, per i termini previsti da una disposizione
di legge, di un’espressa qualificazione di perentorietà da parte della legge
stessa, riguardando tali norme i termini relativi ai procedimenti giurisdizionali,
bensì deve farsi applicazione della normativa della l. n. 241 del 1990 - espressamente
qualificata di carattere generale dall’art. 29 stessa legge e, dunque, applicabile
anche al procedimento ex art. 204 citato - sui termini imposti alla p.a. nell’ambito
del procedimento amministrativo, e segnatamente della norma dell’art. 2 di
detta legge, che, imponendo alla p.a. l’obbligo di concludere ogni procedimento
entro il termine di trenta giorni, se non sia previsto, con riguardo allo
specifico procedimento, un apposito altro termine, implica che l’osservanza
del termine stesso (sia esso quello generale di trenta giorni o quello specificamente
previsto, come nel caso del suddetto art. 204) integri un requisito di legittimità
del provvedimento amministrativo, con la conseguenza che la sua inosservanza
configura una violazione di legge, sindacabile in cassazione, e comporta l’annullamento
dell’ordinanza-ingiunzione (nell’affermare questi principi la suprema corte
ha espressamente censurato la sentenza pretorile che aveva qualificato come
ordinatorio il predetto termine ex art. 204).
Cass., sez. I, 27-04-1999, n. 4204. Giudicante: Cass., sez. I, 27-04-1999,
n. 4204 Arch. circolaz., 1999, 693
Circ. Min. interno 29 ottobre 1996, n. M/2413 - Decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Art. 97. Spese per
accertamento tecnico.
È stato chiesto se sia possibile ingiungere, con ordinanza emessa ex art. 204 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il pagamento delle spese sostenute per l'accertamento tecnico delle violazioni recate dall'art. 97 dello stesso Codice e se le anzidette spese rimangano a carico dell'erario qualora gli accertamenti tecnici condotti non rivelino la commissione di alcun illecito.
In entrambi i casi si chiede di conoscere i capitoli, rispettivamente di entrata e di spesa, cui imputare le somme in argomento.
Al riguardo, si rassegnano le seguenti considerazioni, utili a chiarire le questioni prospettate dal solo punto di vista giuridico.
L'art. 201, comma 4, del Codice della strada prevede che le spese di accertamento (della violazione amministrativa) sono poste a carico, unitamente alle spese di notificazione, del soggetto tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
La disposizione può essere, ad avviso dello scrivente, diversamente interpretata.
Secondo una prima interpretazione può assumersi che la disposizione riversi l'onere del pagamento delle predette somme sui soli soggetti nei cui confronti sia affermata, a conclusione del procedimento, dal competente organo amministrativo, la responsabilità per l'illecito o che abbiano, spontaneamente e in via preventiva, riconosciuto la propria responsabilità per la commissione del fatto.
E non pare dubbio che le anzidette circostanze possono verificarsi rispettivamente quando sia stato ingiunto, all'esito della decisione del gravame, il pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 204 del Codice della strada e comminata, nei casi contemplati, la sanzione accessoria, ovvero quando l'interessato abbia effettuato la conciliazione amministrativa o, ancora, quando, al contrario, lo stesso non l'abbia effettuata senza però impugnare nei termini, con ricorso al Prefetto o alla Autorità… giudiziaria ordinaria, il verbale di accertamento della violazione.
Secondo una diversa interpretazione, la disposizione riversa gli oneri "de quibus" sul destinatario della contestazione o della notificazione indipendentemente dalle circostanze sopra rilevate, e cioè dall'accertamento o dal riconoscimento spontaneo, entrambi successivi al momento della contestazione degli estremi dell'illecito, della responsabilità cui consegua l'applicazione della sanzione.
Infatti può osservarsi che la disposizione in esame, che accomuna la disciplina della imputazione delle spese di "accertamento" alla disciplina della imputazione delle spese di "notificazione", è collocata, da un punto di vista sistematico, nell'ambito delle regole concernenti l'attività…di notificazione e non nell'ambito delle regole attinenti alla conclusione del procedimento sanzionatorio.
Ad avviso dello scrivente, merita di essere seguita tale seconda interpretazione, atteso che indiscutibilmente la regola contenuta nel comma 4 dell'art. 201 anticipa, al momento in cui gli interessati prendono cognizione dell'addebito che l'amministrazione gli muove con il verbale di accertamento, il momento in cui le spese sostenute per acclarare, con l'ausilio delle cognizioni tecniche della materia come nel caso di specie, l'esistenza di una violazione al Codice della strada sono poste a carico del trasgressore.
La tesi predetta trova supporto, ad avviso dello scrivente, anche nell'art. 203, comma 3, che chiarisce la natura di titolo esecutivo del verbale di accertamento non solo per la somma pari alla metà della sanzione edittale, ma anche per le spese di procedimento, in cui non possono non farsi rientrare le spese in argomento.
Ovviamente, se l'attività indirizzata all'accertamento della infrazione (ad es. l'alterazione delle caratteristiche tecniche del ciclomotore) non ha rilevato alcuna violazione delle norme che pongono particolari "standards" di natura tecnica, il verbale non può essere redatto e, se redatto, deve procedersi alla sua archiviazione per infondatezza.
E, in questa ipotesi, le spese sostenute per gli accertamenti tecnici "de quibus" devono necessariamente rimanere a carico dell'Erario e precisamente della Amministrazione cui appartiene l'organo accertatore.
Alla ipotesi descritta può razionalmente assimilarsi anche quella della archiviazione cui il Prefetto abbia proceduto con ordinanza emessa ex art. 204 del D.Lgs. n. 285/92.
Di tale regola si rinviene conferma nell'art. 11 del D.P.R. n. 571/1982, secondo il quale l'organo che procede al sequestro è tenuto ad anticipare le spese relative. Dalla lettera del comma 2 dello stesso articolo, in relazione al comma 2 del successivo art. 15, si ricava, infatti, che ove il procedimento si risolva nell'archiviazione, le spese di custodia del bene sequestrato restano a carico dell'amministratore che ha proceduto al sequestro. Ed è evidente che lo stesso criterio debba valere, oltre che per le spese di custodia, per quelle di accertamento.
Viceversa non possono esservi dubbi circa la competenza del Prefetto ad ingiungere il pagamento delle somme predette contestualmente alla decisione sfavorevole del ricorso eventualmente proposto avverso il verbale, atteso che in tal caso egli è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità…del verbale opposto e quindi sulla stessa fondatezza degli accertamenti, con la conseguenza di porre a carico del privato riconosciuto responsabile il relativo onere economico.
Conclusivamente, non pare condivisibile l'iniziativa assunta dagli organi della polizia stradale di Caltanissetta che hanno rimesso alla locale Prefettura le fatture relative agli accertamenti effettuati, stante che i relativi oneri, dopo essere stati anticipati dall'"organo accertatore", o sono posti a carico del trasgressore, o restano a carico dello stesso organo accertatore senza che sia ipotizzabile una competenza passiva della Prefettura.
Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che con ordinanza n. 67/94 e con sentenze n. 92/96 e n. 268/96 la Corte Costituzionale ha dichiarato la infondatezza della questione di legittimità dell'art. 204, comma 1, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) nella parte in cui prevede l'obbligo del Prefetto di ingiungere il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale in caso di rigetto del ricorso avverso il verbale di archiviazione.
Ciò premesso si fa presente che, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale della richiamata disposizione del codice della strada, le istanze di sospensione della esecuzione della ordinanza-ingiunzione prefettizia connessa al giudizio non possono essere accolte. Infatti, l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, si limita a stabilire che l'autorità giurisdizionale, nel disporre la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, "sospende il giudizio in corso".
Ne consegue che - soltanto nel caso in cui, nel corso del giudizio di opposizione in relazione al quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, sia stata disposta dal giudice la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981 - può non darsi luogo alla esecuzione del provvedimento.
1. Come è noto, l'art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fissa in 60 giorni il termine entro il quale il Prefetto, al quale il trasgressore abbia presentato ricorso ai sensi del precedente art. 203 avverso il verbale di accertamento di violazioni amministrative, definisce il gravame con l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o con l'archiviazione degli atti.
Con riguardo al suddetto termine, la Corte Suprema di Cassazione, in una recente pronuncia (Sez. I, n. 06895 del 23 luglio 1997, che si allega in copia), ne ha affermato la natura perentoria, accogliendo la opposizione alla ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto oltre il limite temporale di sessanta giorni previsto dalla norma.
Poiché la pronuncia della Suprema Corte non costituisce espressione di un indirizzo consolidato, anzi non appare di sicura coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali seguiti su temi contigui a quello in esame, questo Ufficio ritiene opportuno formulare talune considerazioni utili, sul piano giuridico, ad una visualizzazione generale della questione anche ai fini della difesa dell'Amministrazione apprestata dalle Prefetture nei giudizi avverso le ordinanze ingiunzioni.
Ovviamente, questo Ministero segue costantemente l'evoluzione della giurisprudenza in materia al fine di cogliere l'eventuale consolidarsi di indirizzi sufficientemente omogenei e univoci, dei quali non si mancherà di rendere edotte le Prefetture.
2. Occorre preliminarmente rilevare che la fonte normativa alla quale riferire in via primaria la problematica in esame è rappresentata dalla legge n. 241 del 1990, la quale, infatti, reca all'articolo 2 la disciplina generale del termine di conclusione dei procedimenti amministrativi.
Inserita in tale contesto normativo, la previsione del termine di sessanta giorni contenuta nell'art. 204 del codice della strada deve intendersi rivolta ad evitare l'automatica applicazione al procedimento del termine di trenta giorni fissato dal comma 3 del citato art. 2 in relazione alle fattispecie procedimentali per le quali non è stato specificamente stabilito un diverso termine.
Ciò posto, nel sottolineare che la norma di cui al medesimo art. 2 nulla dispone in ordine agli effetti giuridici prodotti dal mancato rispetto dei termini procedimentali, si osserva altresì come lo spirito e le finalità della disposizione in argomento, e quindi anche del termine fissato dall'art. 204 del codice della strada, sia rinvenibile nella esigenza di garanzia del cittadino rispetto al protrarsi del silenzio dell'Amministrazione, di modo che - fermo restando il potere-dovere di quest'ultima di concludere il procedimento con un provvedimento espresso (art. 2, comma 1) - l'interessato possa comunque procedere all'attivazione delle procedure intese a far dichiarare giudizialmente il silenzio-inadempimento dalla P.A.
Ma ciò che maggiormente rileva, con riguardo alla problematica in esame, è la ribadita conferma giurisprudenziale del principio generale in base al quale, in assenza di specifiche disposizioni che qualifichino diversamente il termine di conclusione della fattispecie procedimentale, quest'ultimo deve ritenersi avere natura ordinatoria.
In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, Sez. IV, in una serie di decisioni: la n. 1234/72 ("Per principio generale, i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa od il giudice non li dichiari perentori"); la n. 8/78 ("Il termine di quindici giorni … ha natura meramente ordinatoria, poiché la legge … che ha stabilito i termini anzidetti, non prevede alcuna sanzione invalidante nelle ipotesi di inadempimento"); la n. 986/80 ("Il termine di sessanta giorni … entro il quale il sindaco deve notificare all'interessato le proprie determinazioni … ha carattere ordinatorio, e non perentorio, sebbene all'inerzia del sindaco consegua la formazione automatica del silenzio-rifiuto…"); la n. 175/86 (là dove la norma non preveda alcuna decadenza né indichi la situazione soggettiva dalla quale si dovrebbe decadere, è lecito dedurre "che il termine abbia contenuto meramente ordinatorio"); la n. 1209/92 ("Il termine di 10 giorni per la comunicazione all'impiegato della sanzione disciplinare ha carattere ordinatorio e non perentorio").
Anche la giurisprudenza di primo grado si è posta prevalentemente sulla stessa linea. In questo senso: TAR Emilia Romagna, II Sez., 24 ottobre 1996, n. 310 ("i termini che l'amministrazione deve osservare nei procedimenti amministrativi devono ritenersi meramente sollecitatori, a meno che la loro natura decadenziale risulti da inequivoche espressioni del testo normativo che li riguarda"); TAR Lombardia, 20 settembre 1996, n. 1383 ("in mancanza di specifica indicazione della perentorietà da parte del legislatore, il termine stabilito per il procedimento amministrativo deve considerarsi di carattere meramente ordinatorio"); TAR Lazio, I Sez. , 4 marzo 1996, n. 324, di identico tenore della precedente; TAR Veneto, 25 maggio 1995, n. 838 ("i termini previsti dai regolamenti di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, non hanno carattere decadenziale e, pertanto, sono illegittimi i regolamenti che tale valenza attribuiscono ai termini stessi").
Il medesimo orientamento è stato, inoltre, espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con riguardo alla natura del termine di decisione dei ricorsi gerarchici: decisione n. 16/89 ("… formatosi per decorso dei termini il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico, il ricorrente ha non l'onere, ma la facoltà di proporre immediato ricorso giurisdizionale (straordinario), in alternativa a quello, discrezionalmente esercitabile, di attendere la pronuncia della decisione gerarchica che, se negativa, non è meramente confermativa del silenzio-rigetto"); decisione n. 17/89 ("L'autorità adita con ricorso gerarchico, può legittimamente adottare o comunicare la decisione anche dopo lo scadere del termine …"), pronunce di particolare interesse in questa sede, attesa la sostanziale assimilabilità ai ricorsi gerarchici del ricorso disciplinato dall'art. 203 del codice della strada, come peraltro si evince anche indirettamente dall'indirizzo della Corte Costituzionale teso ad affermare l'applicazione del principio di alternatività del rimedio (amministrativo o giudiziario) ammesso avverso il verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada (Corte Cost. n. 255, del 23 giugno 1994).
Nella disamina dell'orientamento giurisprudenziale in materia non può , peraltro, non richiamarsi la pronuncia del Consiglio di Stato n. 571/93, posta dalla Corte di Cassazione a supporto della propria diversa tesi.
Infatti, il suddetto alto Consesso - dopo aver affermato che "in sede di procedimento disciplinare per i dipendenti già colpiti da destituzione automatica dall'impiego, il termine di cui agli artt. 9 e 10 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, deve essere rispettato dall'Amministrazione al pari di qualsiasi termine legale, perentorio od ordinatorio che sia, essendo esso espressione della esigenza di pubblico interesse alla corretta e rapida definizione della situazione conseguente alla condanna penale dell'impiegato" - conclude nel senso che all'inutile decorso del termine non consegue l'estinzione del procedimento disciplinare "ove il suo superamento risulti giustificato dal documentato svolgimento - nei tempi tecnici necessari - delle fasi endoprocedimentali....".
La pronuncia, quindi, nel sancire il dovere dell'Amministrazione di rispettare i termini legali, confermandone peraltro la distinzione in perentori ed ordinatori, riconnette la loro osservanza alla esigenza di salvaguardia delle finalità di pubblico interesse perseguite dalla Amministrazione nella valutazione della compatibilità di determinate condotte con lo svolgimento dell'attività lavorativa, e, comunque, ammette il loro superamento (e, quindi, la legittima adozione del provvedimento tardivo).
Ma a prescindere da ciò, altre considerazioni di ordine sistematico conducono a ritenere irrilevante, ai fini che qui interessano, il precedente giurisprudenziale richiamato. A parte, infatti, la circostanza che diversa è la formula usata dal legislatore (nell'ipotesi della legge n. 19 del 1990 la norma usa l'espressione "deve essere concluso", mentre nell'altro caso, l'art. 204 cod. strad. dispone che il Prefetto "emette, entro 60 giorni, ordinanza ..."), assume rilievo determinante il fatto che l'ipotesi presa in considerazione dal Consiglio di Stato disciplinata dalla legge n. 19 del 1990 riguardava le persone già destituite per le quali la nuova disciplina richiedeva una riconsiderazione individuale da svolgere attraverso il procedimento disciplinare. Ora è evidente come, nella fattispecie, l'interessato si trovasse in una situazione attuale di pregiudizio (destituzione), certamente insussistente nella ipotesi del ricorso ex art. 204 del codice della strada, nella quale nessuna pretesa sanzionatoria può essere portata in esecuzione dalla P.A. prima della pronuncia sul ricorso.
Ed in effetti, fermo restando la necessità del generale allineamento dell'Amministrazione nel rispetto del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio, è opportuno evidenziare come il decorso del medesimo non produca di per sé un effettivo e qualificato nocumento in capo al destinatario dell'atto.
In proposito, occorre tenere presente, da un lato, che al trasgressore è stata riconosciuta - in base alla citata giurisprudenza della Corte Costituzionale - la facoltà di adire direttamente il giudice ordinario, dall'altro, che il superamento del termine è potenzialmente in grado di determinare per l'interessato il solo effetto, oggettivamente favorevole, del differimento dell'effettivo pagamento della sanzione.
Ed invero, le stesse ragioni che parzialmente concorrono a giustificare la perentorietà del termine amministrativo (consistenti nella esigenza di evitare il protrarsi indefinitivamente di una situazione di soggezione del privato ad un potere autoritativo della pubblica amministrazione da cui potrebbe derivare una compressione della sua sfera giuridica) non sussistono con riguardo alla fattispecie procedimentale in argomento.
Contrariamente - e ciò conferma anche la tesi secondo la quale, ove il legislatore non abbia fatto discendere specifici effetti giuridici dall'inutile decorso del termine di conclusione del procedimento, tale termine deve intendersi meramente ordinatorio - le ragioni suindicate sono rinvenibili con riguardo a fattispecie procedimentali, quali sono quelle disciplinate, ad esempio, dall'art. 218 del codice della strada (irrogazione della sanzione accessoria della patente di guida), ovvero dell'art. 19, primo e ultimo comma, della legge n. 689 del 1981 (opposizione al sequestro amministrativo). Nell'una e nell'altra fattispecie, infatti, poiché la situazione di potenziale nocumento per il cittadino è già attuale, il legislatore si è preoccupato di prevedere esplicitamente la sua automatica cessazione, come effetto della omessa delibazione nei termini della sussistenza dei presupposti dell'atto sanzionatorio, per ciò stesso configurando come implicitamente perentorio il termine stabilito per l'adozione dello stesso provvedimento dell'autorità.
3. Tanto si rappresenta per ogni utile orientamento di codesti Uffici nella impostazione della difesa dell'Amministrazione in eventuali giudizi di opposizione ad ordinanze ingiunzioni, nei quali il ricorrente tenda a mutuare l'indirizzo seguito della Corte di Cassazione nella richiamata sentenza del 23 luglio 1997.
Si rinnova la preghiera di tenere informato questo Ufficio degli indirizzi giurisprudenziali localmente emergenti in materia.
Allegato
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
| Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: | |
| Dott. Mario Corda | Presidente |
| Dott. Vincenzo Baldassarre | Consigliere |
| Dott. Alberto Pignataro | Consigliere |
| Dott. Luigi Rovelli | Consigliere |
| Dott. Simonetta Sotgiu | Rel. Consigliere |
| ha pronunciato la seguente |
| S E N T E N Z A |
| sul ricorso proposto da: |
| Dolci Cesare, elettivamente domiciliato in Roma Via Ojetti 16, presso l'avvocato Giuseppe Maccarone, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Carlo Dolci, giusta delega in calce al ricorso; |
| - ricorrente - | |
| contro | |
| Prefetto di Bergamo; | |
| - intimato - |
avverso la sentenza n. 538/94 del Pretore di Bergamo, depositata il 26 ottobre 1994;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 1997 dal Relatore Consigliere Dott. Simonetta Sotgiu;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato generale dello Stato Dott. Fabrizio Amirante che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso 19 luglio 1994 Cesare Dolci ha proposto opposizione avverso l'ordinanza prefettizia, con cui gli era stata contestata la violazione di cui all'art. 7 cod. strad., assumendo il ritardo nella emissione di tale ordinanza (notificata il 29 giugno 1994) rispetto al termine di sessanta giorni, di cui all'art. 204 del nuovo codice della strada, termine decorrente dal ricorso al Prefetto, proposto il 16 aprile 1993; nonché, sostenendo nel merito l'insussistenza della violazione per essere stato costretto, per ragioni di sicurezza, in quanto agente di commercio di preziosi, a sostare in zona vietata, ma ammessa al carico e scarico merci.
Il Pretore di Bergamo ha rigetto l'opposizione, ritenendo non perentorio il termine di cui all'art. 204 del nuovo codice della strada, mentre nessuna prova era stata dall'opponente addotta a propria discolpa.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Cesare Dolci sulla base di tre motivi. L'intimato non si è costituito.
Motivi della decisione
Adducendo la violazione dell'art. 204, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 289 degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltreché vizio di motivazione, il ricorrente, richiamata la parità del termine per proporre ricorso e valutarne le ragioni, ristabilita dall'art. 204 del nuovo codice della strada (a fini di un precedente termine stabilito per il solo Prefetto al fine di valutare il ricorso) censura non soltanto la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, ma anche la ritenuta perentorietà di un termine per il cittadino, mentre lo stesso termine viene ritenuto ordinatorio per la P.A., la quale deve invece rispettare, al pari di ogni altro soggetto, i termini che le vengano imposti.
Con lo stesso motivo il ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia immotivatamente ritenuto non provata l'esplicazione, all'atto della contestazione della violazione, della attività di agente di commercio da parte dell'opponente, sull'assunto che quest'ultimo non aveva, in quella occasione, effettuato alcuna vendita di preziosi.
Col secondo motivo, ulteriormente adducendo difetto di motivazione, il ricorrente si duole che il Pretore abbia omesso di tener conto della esposizione, sul parabrezza dell'autoveicolo, del libretto di circolazione del mezzo, recante l'indicazione di "trasporto promiscuo".
Col terzo motivo di ricorso, infine, il ricorrente contesta la condanna nelle spese, inclusiva degli onorari di avvocato in favore della P.A., rappresentata da un proprio funzionario, e non dall'Avvocatura dello Stato, e avente pertanto diritto alla sola "rifusione delle spese" (diverse da quelle generali), concretamente affrontate, peraltro non richieste e documentate dall'Amministrazione con apposita nota spese.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il ricorso del Dolci al Prefetto era stato infatti depositato, ai sensi dell'art. 203 c.c., il 16 novembre 1993, mentre l'ordinanza prefettizia è stata messa soltanto il giorno 14 aprile 1994, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 cod. strad.
Il Pretore ha ritenuto tale termine non perentorio nei confronti del Prefetto, che conserverebbe quindi il potere di emettere l'ordinanza ingiunzione anche dopo la decorrenza del termine stesso.
Se una tale interpretazione del dettato dell'art. 204 del codice della strada fosse esatta, non si comprenderebbe perché il legislatore sia intervenuto a modificare la norma, che originariamente prevedeva, per il Prefetto, un termine di trenta giorni per l'adozione dell'ordinanza; con l'art. 106 del D.Lgs. 10 settembre 1993 è stato infatti mutato in "sessanta" l'iniziale termine di "trenta", nell'intento di eliminare la disparità di trattamento fra la P.A. e il cittadino, che già fruiva di un più ampio termine pari appunto a sessanta giorni, decorrente dalla contestazione o dalla notifica della violazione, per proporre ricorso.
Si tratta dunque, in entrambi i casi, di termini legali inseriti in un iter procedurale amministrativo, che esigono il rispetto sia della parte privata che della P.A., come ha avuto occasione di affermare il Consiglio di Stato, in materia di analoghi termini fissati nello svolgimento di procedura disciplinare (Cons. Stato 28 maggio 1993 n. 571).
Ritenere il contrario, affermando la perentorietà del termine stabilito soltanto nei confronti del cittadino, significherebbe ritenere la P.A. estranea all'esigenza del corretto svolgimento di una procedura amministrativa, informata, come tale, al criterio del pubblico interesse.
Un termine legale non deve dunque essere apprezzato, per quanto attiene la P.A., in relazione alla sua possibile natura ordinatoria o perentoria, ma soltanto come elemento di regolarità, e quindi di validità, della procedura stessa, la quale nella specie non è, tra l'altro, sottoponibile ad un giudice diverso da quello ordinario, per quanto attiene il suo corretto svolgimento.
In accoglimento, dunque, del primo motivo di ricorso, l'ordinanza ingiunzione emessa con violazione, da parte della P.A., dei termini legali fissato nell'art. 204 del codice della strada, deve essere considerata priva di efficacia, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e decisione nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Gli ulteriori motivi di ricorso restano conseguentemente assorbiti.
Non essendovi costituzione di controparte, nulla è dovuto per le spese.
P.Q.M
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, accoglie l'opposizione all'ordinanza ingiunzione.
Roma, 20 febbraio 1997
| Il Consigliere estensore | Il Presidente |
Circ. Min. interno, 26 ottobre 1999, n. M/2413/11 - Problematica relativa alla definizione dei preavvisi di violazione al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Archiviazione e annullamento.
È stato chiesto di conoscere l'avviso di quest'Ufficio in ordine alla competenza ad archiviare i cosiddetti preavvisi di violazione, atteso che la Corte dei Conti (Sez. giurisd. Marche 29 aprile 1997, n. 1336) ha ritenuto che il suddetto potere spetti soltanto al Prefetto.
In proposito si osserva innanzitutto che nessuna delle disposizioni contenute nelle norme attualmente vigenti attribuisce rilevanza al cosiddetto preavviso di violazione il quale pertanto non produce effetti giuridici nei confronti del destinatario.
Invero, l'art. 204 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) attribuisce al Prefetto la potestà di archiviazione del solo verbale, e l'art. 386, comma 3, del Reg. codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nel disporre che nel caso in cui il soggetto risulti estraneo alla violazione (per errore di trascrizione del numero di targa o per altra causa) il comando procedente trasmette gli atti al Prefetto per l'archiviazione, si riferisce al verbale notificato e non al preavviso.
Infatti, la disposizione in esame fa espresso riferimento al «caso di notifica esperita a soggetto estraneo», lasciando intendere che nella fattispecie deve essere stato preventivamente redatto il verbale, il quale solamente - qualora conforme al modello VI.1 allegato al Codice della strada - può essere notificato ai sensi dell'art. 201 del Codice della strada.
La predisposizione del preavviso in argomento invece si inserisce nell'ambito di un'attività (quella di accertamento delle violazioni) di esclusiva competenza degli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 13 L. 24 novembre 1981, n. 689.)
In tale ambito, l'organo accertatore può assumere informazioni e procedere a ispezioni, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici. Siffatta attività, unitamente a quelle connesse alla compilazione del preavviso, necessitano spesso di ulteriori indagini ed approfondimenti al termine dei quali i soggetti che accertano le violazioni possono aver acquisito tutti gli elementi utili per poter contestare o notificare l'atto di accertamento della violazione ovvero, mancando i presupposti di legge, decidere l'interruzione della stessa attività di accertamento, evitando di redigere il verbale una volta constatata la estraneità del soggetto interessato.
In altri termini, il verbale di accertamento non ancora perfezionato nei suoi elementi formali e procedimentali rimane nella disponibilità dell'ufficio al quale appartiene l'agente che lo ha redatto.
È il caso di precisare, comunque, che le fattispecie, ricorrendo le quali l'organo di polizia stradale può interrompere l'attività di accertamento (anche quando la stessa si è concretizzata nella compilazione del preavviso), possono essenzialmente essere ricondotte a quelle previste dal citato art. 386, comma 3, del Reg. codice della strada: «errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa».
In tali casi, «eseguiti gli opportuni accertamenti», secondo l'art. 386 del Reg. codice della strada deve risultare evidente l'estraneità del soggetto alla violazione.
Espletate le suddette verifiche, quindi, l'ufficio o comando procedente, se è stato già redatto il verbale di accertamento, trasmette gli atti al Prefetto per l'archiviazione, ai sensi dell'art. n. 386 comma 3 del Reg. codice della strada; se invece è stato redatto il solo preavviso può interrompere l'attività di accertamento, senza inviare il medesimo preavviso all'Autorità amministrativa in quanto quest'ultima, in base alle disposizioni vigenti, è competente a ricevere, nei casi previsti, solamente il verbale.
A ben guardare, inoltre, lo stesso art. n. 386 comma 3 del Reg. codice della strada prevede anche l'ipotesi che l'organo accertatore non trasmetta gli atti al Prefetto nel caso in cui sia «possibile procedere alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i termini previsti»: nella fattispecie, pertanto, persino il verbale notificato al soggetto estraneo non viene archiviato dal Prefetto.
Quando ricorre invece una causa di esclusione della responsabilità amministrativa prevista dall'art. 4 legge 24 novembre 1981, n. 689, avendo il legislatore inteso sancire la non punibilità del trasgressore, l'esclusione della illiceità del comportamento altrimenti vietato deve essere disposta dall'Autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto alla quale, pertanto, deve essere inviato il verbale di accertamento notificato, non potendo l'organo di polizia archiviare il relativo preavviso senza che sulla fattispecie si sia pronunciata l'Autorità alla quale è attribuito l'esame delle esimenti in parola.
Sembra, infine, opportuno che - così come sostenuto dalla stessa Corte dei Conti nella citata sentenza n. 1336/97 - per rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, nel caso in cui, alla luce delle considerazioni sopra esposte, può essere consentita la sospensione dell'attività di accertamento, il Comando di polizia stradale debba motivare adeguatamente le ragioni in base alle quali lo stesso dispone l'archiviazione del preavviso, conservando detta motivazione agli atti d'ufficio.
Circ. Ministero dell'interno, 24 febbraio 2000, n. M/2413/11 - Problematica relativa alla definizione dei preavvisi di violazione al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Archiviazione e annullamento.
È stato chiesto di conoscere l'avviso di quest'Ufficio in ordine alla competenza ad archiviare i c.d. preavvisi di violazione, atteso che la Corte dei Conti (Sez. giurisd. Marche 29 aprile 1997, n. 1336) ha ritenuto che il suddetto potere spetti soltanto al Prefetto.
In proposito, nel condividere il parere espresso dal Dipartimento della P.S. con la nota n. 300/A/45224/101/91 del 18 settembre 1999, pure trasmesso a codesto Ufficio, si osserva innanzitutto che nessuna delle disposizioni contenute nelle norme attualmente vigenti attribuisce rilevanza al c.d. preavviso di violazione il quale pertanto non produce effetti giuridici nei confronti del destinatario.
Invero, l'art. 204 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) attribuisce al Prefetto la potestà di archiviazione del solo verbale, e l'art. 386, comma 3, del Reg. codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nel disporre che nel caso in cui il soggetto risulti estraneo alla violazione (per errore di trascrizione del numero di targa o per altra causa) il comando procedente trasmette gli atti al Prefetto per l'archiviazione, si riferisce al verbale notificato e non al preavviso.
Infatti, la disposizione in esame fa espresso riferimento al "caso di notifica esperita a soggetto estraneo", lasciando intendere che nella fattispecie deve essere stato preventivamente redatto il verbale, il quale solamente - qualora conforme al modello VI.1 allegato al Codice della strada - può essere notificato ai sensi dell'art. 201 del Codice della strada.
La predisposizione del preavviso in argomento invece si inserisce nell'ambito di un'attività (quella di accertamento delle violazioni) di esclusiva competenza degli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 13 L. 24 novembre 1981, n. 689.)
In tale ambito, l'organo accertatore può assumere informazioni e procedere a ispezioni, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici. Siffatta attività, unitamente a quelle connesse alla compilazione del preavviso, necessitano spesso di ulteriori indagini ed approfondimenti al termine dei quali i soggetti che accertano le violazioni possono aver acquisito tutti gli elementi utili per poter contestare o notificare l'atto di accertamento della violazione ovvero, mancando i presupposti di legge, decidere l'interruzione della stessa attività di accertamento, evitando di redigere il verbale una volta constatata la estraneità del soggetto interessato.
In altri termini, il verbale di accertamento non ancora perfezionato nei suoi elementi formali e procedimentali rimane nella disponibilità dell'ufficio al quale appartiene l'agente che lo ha redatto.
È il caso di precisare, comunque, che le fattispecie, ricorrendo le quali l'organo di polizia stradale può interrompere l'attività di accertamento (anche quando la stessa si è concretizzata nella compilazione del preavviso), possono essenzialmente essere ricondotte a quelle previste dal citato art. 386, comma 3, del Reg. codice della strada: "errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa".
In tali casi, "eseguiti gli opportuni accertamenti", secondo l'art. 386 del Reg. codice della strada deve risultare evidente l'estraneità del soggetto alla violazione.
Espletate le suddette verifiche, quindi, l'ufficio o comando procedente, se è stato già redatto il verbale di accertamento, trasmette gli atti al Prefetto per l'archiviazione, ai sensi dell'art. 386 comma 3 del Reg. codice della strada; se invece è stato redatto il solo preavviso può interrompere l'attività di accertamento, senza inviare il medesimo preavviso all'Autorità amministrativa in quanto quest'ultima, in base alle disposizioni vigenti, è competente a ricevere, nei casi previsti, solamente il verbale.
A ben guardare, inoltre, lo stesso art. 386 comma 3 del Reg. codice della strada prevede anche l'ipotesi che l'organo accertatore non trasmetta gli atti al Prefetto nel caso in cui sia "possibile procedere alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i termini previsti": nella fattispecie, pertanto, persino il verbale notificato al soggetto estraneo non viene archiviato dal Prefetto.
Nel caso in cui, viceversa, l'organo accertatore pervenga - successivamente alla compilazione del "preavviso" - ad una ricostruzione della condotta tale da far escludere la sussistenza dell'illecito, ovvero ritenga presente una causa di esclusione della responsabilità prevista dall'art. 4 legge 24 novembre 1981, n. 689, l'esclusione della illiceità del comportamento altrimenti vietato deve essere formalmente dichiarata dall'Autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto alla quale, pertanto, deve essere inviato il verbale di accertamento notificato, non potendo l'organo di polizia archiviare direttamente il relativo "preavviso".
Sembra, infine, opportuno che - così come sostenuto dalla stessa Corte dei Conti nella citata sentenza n. 1336/97 - per rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, nel caso in cui, alla luce delle considerazioni sopra esposte, è consentito all'organo accertatore di non dare ulteriore corso al "preavviso" sospendendo la redazione e la notifica del verbale, l'ufficio cui detto organo accertatore appartiene motivi adeguatamente le ragioni in base alle quali procedere nei sensi suindicati, formalizzando detta motivazione negli atti del relativo fascicolo, anche ai fini della identificazione del funzionario che vi ha provveduto.
Circ. Ministero dell'interno,14 marzo 2000, n. 30 – Provvedimenti prefettizi in materia di applicazione di sanzioni amministrative. Mezzi di impugnativa esperibili.
1. Frequentemente, avverso i provvedimenti adottati dai Prefetti ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 204 del codice della strada, gli interessati presentano il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di cui all'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Tale scelta è, evidentemente, da mettere in relazione alla maggiore ampiezza del termine previsto per la proposizione del rimedio (120 giorni) rispetto a quello vigente per il ricorso giurisdizionale.
Al riguardo si porta a conoscenza che il Consiglio di Stato, richiesto del parere in ordine alla ammissibilità di detto strumento di tutela, su conforme avviso di questo Ufficio, si esprime costantemente nel senso di ritenerlo inammissibile. E ciò per le ragioni diffusamente argomentate nel contesto dei relativi pareri (si allega, per opportuna documentazione, copia del parere 24 novembre 1999, n. 930/1999 della I Sezione).
Tutto ciò premesso, anche in relazione alle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, si rappresenta l'opportunità che, in calce ai provvedimenti di che trattasi, venga apposta una formula tendente a rendere nota all'interessato la esclusività del rimedio giurisdizionale di cui agli artt. 22, 22-bis e 23 della legge n. 689 del 1981 (opposizione all'autorità giudiziaria). Ciò nell'intento di agevolare il cittadino nella scelta di rimedi concretamente praticabili ai fini della valutazione delle doglianze formulate.
2. Per opportuna documentazione, si trasmette copia della sentenza n. 10127 del 4 maggio 1999 - 20 settembre 1999 con la quale la Corte di Cassazione, Sezione I, nel richiamare gli orientamenti giurisprudenziali già formatisi in materia, ha confermato la natura cautelare del provvedimento di sospensione della patente di guida adottato ai sensi dell'art. 223 del codice della strada, configurato come "autonomo" sul piano delle finalità e degli effetti per cui la sua applicazione non resta condizionata dall'esercizio dell'azione penale.
La riconosciuta natura cautelare del provvedimento, "strumentalmente e teologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico", giustifica, secondo la Corte, l'applicazione nella fattispecie della disposizione dell'art. 7, comma 2, della legge n. 241 del 1990 circa la possibilità di adozione del provvedimento prima della effettuazione della comunicazione dell'avvio del procedimento.
Allegato
Consiglio di Stato, Sezione Prima, 24 novembre 1999, n. 930
Oggetto: Ministero dell'interno. Ricorso straordinario di Grigolo Lino avverso provvedimento prefettizio in materia di violazione al codice della strada.
Vista la relazione del Ministero dell'interno - Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale - Ufficio Studi prot. E.16/916 in data 5 ottobre 1999, con la quale è richiesto il parere del Consiglio di Stato in merito al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore;
Ritenuto in fatto quanto esposto dalla riferente Amministrazione;
PREMESSO:
Con verbale del 30 ottobre 1993 la Polizia municipale di Seregno elevava contravvenzione ad un automezzo di proprietà del sig. Grigolo Vittorio per la violazione dell'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (Nuovo codice della strada).
Il Sig. Lino Grigolo dichiarandosi proprietario del veicolo, proponeva ricorso al Prefetto sostenendo che l'infrazione era stata commessa in stato di grave necessità.
In data 22 ottobre 1998 il Prefetto, rilevato che il Sig. Grigolo Lino non risulta autore della violazione né proprietario del veicolo dichiarava l'inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente.
L'atto prefettizio ora citato è impugnato dal Sig. Grigolo Lino che ne chiede l'annullamento ribadendo di aver commesso l'infrazione per motivi di necessità, mentre si recava dal proprio medico curante per una visita urgente.
L'Amministrazione riferente eccepisce l'inammissibilità del ricorso, che reputa comunque infondato.
CONSIDERATO:
Il ricorso è inammissibile.
Per norma il ricorso straordinario è sempre proponibile a tutela dei diritti ed interessi che si pretendano lesi da un atto amministrativo definitivo, tanto nelle materie devolute alla giurisdizione del giudice ordinario quanto in quelle che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.
In tale quadro generale, una ipotesi di inammissibilità del ricorso straordinario discende dalla regola dell'alternatività (cfr. art. 8, comma secondo, D.P.R. n. 1199 del 1971) ai sensi della quale quando l'atto sia stato impugnato in sede giurisdizionale amministrativa non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.
Da tempo, peraltro, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha individuato in via interpretativa e sistematica alcune ulteriori ipotesi di inammissibilità del ricorso straordinario.
In tal senso, per pacifica giurisprudenza, il ricorso straordinario è ritenuto inammissibile in quelle materie che la legge devolve ad un giudice speciale, come la Corte dei Conti (CS sez. II 18 gennaio, 1995, n. 2068/94), le Commissioni tributarie (CS sez. I 25 giugno 1997, n. 3239/96) e il Tribunale superiore delle acque pubbliche (CS Sez. II 1 giugno 1983, n. 189/82).
La ragione di tale preclusione riposa sul rilievo che il Legislatore in tanto ha devoluto la materia ad un giudice speciale, in quanto ha ritenuto che il relativo contenzioso non potesse che essere conosciuto da quel giudice, e non dal giudice ordinario o da quello amministrativo.
Ma se lo sbarramento vale per i rimedi ordinariamente proponibili avanti al g.o. o al g.a., a maggior ragione deve valere per il rimedio straordinario che rispetto a quelli è parallelo (o perché concorrente o perché alternativo).
Facendo perno sul criterio della specialità della attribuzione di giurisdizione, sono state nel tempo individuate ulteriori ipotesi di inammissibilità del ricorso straordinario proposto avverso atti la cui impugnativa risulti devoluta in modo assoluto al giudice ordinario o al giudice amministrativo.
Alla stregua di tale consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'ammissibilità del ricorso straordinario è preclusa in presenza di norme sulla giurisdizione del g.o. o del g.a. derogatorie rispetto ai principi generali e ritenute perciò attributive di competenze speciali o riservate.
È questo il caso della materia relativa alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, alle quali risulta applicabile, in virtù del rinvio disposto dall'art. 205 del Codice della strada, lo speciale procedimento di opposizione previsto dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e la relativa competenza per materia del Pretore.
Come insegna la Suprema Corte, in tema di sanzioni amministrative il giudizio di opposizione dell'ordinanza-ingiunzione innanzi al pretore (art. 22 seg. L. n. 689 del 1981) concede al giudice ordinario uno speciale ed ampio potere decisorio che può comportare, a seconda delle risultanze probatorie, l'annullamento totale o parziale, ovvero la modifica dell'atto amministrativo impugnato, il che non è ovviamente consentito nel giudizio civile ordinario (Cass. Se. I 7 agosto 1997) n. 7297.
I peculiari e pieni poteri decisori affidati al Pretore nella materia delle violazioni al Codice della strada ed il fatto che l'interessato può rivolgersi al giudice indipendentemente dal previo esperimento del ricorso al Prefetto (cfr. Corte Cost. 23 giugno 1994, n. 255) inducono a ritenere che nella fattispecie sussista, nel senso anzidetto, un caso di competenza speciale e riservata dell'A.G.O., con conseguente inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
P.Q.M
Esprime il parere che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Per estratto dal verbale
Il Segretario della Sezione
Circ. Min. interno 15 febbraio 2001, n. M/2413/10 – Art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Decorrenza del termine per la decisione del ricorso al Prefetto avverso i verbali di accertamento di infrazioni amministrative.
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito al termine entro il quale il Prefetto deve decidere il ricorso presentato ai sensi dell'art. 203 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) allorquando il ricorrente abbia presentato lo scritto difensivo direttamente all'autorità amministrativa senza inoltrarlo per il tramite dell'organo accertatore della violazione.
Al riguardo si formulano le seguenti considerazioni.
L'art. 203 del Codice della strada prevede che il trasgressore può proporre il ricorso al Prefetto, presentandolo all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore.
L'art. 388, comma 2, del Regolamento del Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) consente di presentare il ricorso anche direttamente al Prefetto. In questo caso l'Autorità amministrativa trasmette il carteggio all'organo accertatore per le controdeduzioni.
Pertanto, dal combinato disposto di cui all'art. 203 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e all'art. 388 del Regolamento del Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), il ricorso risulta ricevibile anche se presentato direttamente al Prefetto.
In questo quadro, pertanto, non sono consentiti termini diversi - a seconda della differente considerazione del soggetto inizialmente interessato dal trasgressore - entro i quali adottare i conseguenti provvedimenti prefettizi.
Infatti - secondo un orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato (cfr. Corte Cass. n. 1120 del 12 ottobre 1998) - il rispetto del termine concesso al Prefetto deve essere in ogni caso di 120 giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, di cui 30 giorni ex art. 203 del Codice della strada per l'istruzione preliminare assegnata all'organo accertatore e 90 giorni ex art. 204 del Codice della strada a disposizione del Prefetto per l'eventuale istruzione integrativa e l'emissione del provvedimento.
Il rispetto del suddetto termine costituisce - secondo la citata giurisprudenza - requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione, con la conseguenza che la sua inosservanza configura una violazione di legge.
Circ. Ministero dell'interno 15 febbraio 2001, n. M/2413/10 - Art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Decorrenza del termine per la decisione del ricorso al Prefetto avverso i verbali di accertamento di infrazioni amministrative.
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito al termine entro il quale il Prefetto deve decidere il ricorso presentato ai sensi dell'art. 203 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) allorquando il ricorrente abbia presentato lo scritto difensivo direttamente all'autorità amministrativa senza inoltrarlo per il tramite dell'organo accertatore della violazione.
Al riguardo si formulano le seguenti considerazioni.
L'art. 203 del Codice della strada prevede che il trasgressore può proporre il ricorso al Prefetto, presentandolo all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore.
L'art. 388, comma 2, del Regolamento del Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) consente di presentare il ricorso anche direttamente al Prefetto. In questo caso l'Autorità amministrativa trasmette il carteggio all'organo accertatore per le controdeduzioni.
Pertanto, dal combinato disposto di cui all'art. 203 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e all'art. 388 del Regolamento del Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), il ricorso risulta ricevibile anche se presentato direttamente al Prefetto.
In questo quadro, pertanto, non sono consentiti termini diversi - a seconda della differente considerazione del soggetto inizialmente interessato dal trasgressore - entro i quali adottare i conseguenti provvedimenti prefettizi.
Infatti - secondo un orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato (cfr. Corte Cass. n. 1120 del 12 ottobre 1998) - il rispetto del termine concesso al Prefetto deve essere in ogni caso di 120 giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, di cui 30 giorni ex art. 203 del Codice della strada per l'istruzione preliminare assegnata all'organo accertatore e 90 giorni ex art. 204 del Codice della strada a disposizione del Prefetto per l'eventuale istruzione integrativa e l'emissione del provvedimento.
Il rispetto del suddetto termine costituisce - secondo la citata giurisprudenza - requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione, con la conseguenza che la sua inosservanza configura una violazione di legge.
V. pure:
legge 24 novembre 1981, n. 689
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507
per notizia:
D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 237 - Servizi autonomi di cassa degli uffici
finanziari
Circ. Min. interno 11 novembre 1997, n. 92 - Termine per la decisione del
ricorso al Prefetto
Circ. Min.
interno 21 maggio 1998, n. M/2413/13 - Opposizione al verbale di
accertamento
Circ. Min. interno 4 novembre 1998, n. M/6326 - Notificazione di atti a
mezzo di messo comunale
Circ. Min. interno 13 marzo 1999, n. 28 - Termine per la decisione del
ricorso al Prefetto
Circ. Min. Interno 16 settembre 1999, n. M/2413/10 - Termine per la
decisione del ricorso al Prefetto
Circ. Min. interno 4 ottobre 1999, n. M/2413/10 - Termine per la decisione
del ricorso al Prefetto
Circ. Min. interno 26 ottobre 1999, n. M/2413/11 - Preavvisi di violazione
Circ. Min. interno
13 dicembre 1999, n. 117 - Notificazione del verbale di accertamento -
Sentenza Corte Cost.. n.346/1998
Circ. Min. interno 19 gennaio 2000, n. M/2413/10 - D.L. 2 novembre 1999, n.
391
Circ. Min. interno 24 febbraio 2000, n. M/2413/11 - Preavviso di violazione
Circ. min. interno 27 marzo 2000, n. 9613
Circ. Min. Interno 11 luglio 2000, prot. M2413-11
Circ. Min. Interno 13 marzo 2000, prot. M/2413-10 - Ricorso innanzi
all'autorità giudiziaria
Circ. 27 marzo 2000, n. E.5/9613 - Termine per la decisione del ricorso al
Prefetto
Circ. Min. Interno 17 aprile 2000, prot. 2413/11
Circ. Min. interno 17 aprile 2000, n. 42
Circ. Min. interno, 25 maggio 2000, n. M/2413/11
Circ. min. interno 17
gennaio 2003, n. 2413-11
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Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n. 151 del 2003 |
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art. 204 CdS |
- Sono state semplificate le procedure di valutazione dei ricorsi secondo i seguenti principi: · |
Si tratta di una nuova previsione che tende a semplificare le procedure distribuendo e alleggerendo |
Norma di nuova introduzione |
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- il ricorso può essere |
gli oneri del contenzioso. |
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presentato anche direttamente al prefetto; · |
La norma definisce in modo chiaro i passaggi della |
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- l'organo procedente deve trasmettere al prefetto entro 60 giorni dalla ricezione una memoria con gli elementi necessari per confermare o respingere il ricorso; · |
procedura del ricorso al Prefetto, determinando i termini (180 giorni aumentati di 30 giorni se il ricorso è presentato direttamente al Prefetto) per |
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- il prefetto deve decidere entro 120 giorni dalla ricezione della memoria da parte dell'accertatore adottando l'ordinanza ingiunzione; · |
l'adozione dell'ordinanza ingiunzione. |
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- il silenzio significa accoglimento del ricorso; · |
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- l'ordinanza ingiunzione deve essere notificata entro 150 giorni dall'adozione; · |
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- in caso di richiesta di audizione personale i termini sono sospesi fino alla data fissata per l'audizione. |
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art. 205 CdS |
Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore. |
La possibilità di avvalersi dell'organo accertatore per la presenza in giudizio era prevista solo per l'opposizione avverso il verbale redatto dalla Polizia Municipale. |
Norma di nuova introduzione |
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La possibilità di delega è prevista solo se l'organo accertatore è destinatario dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208 CdS. |
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