Art. 201. Notificazione delle violazioni.
1. Qualora
la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli
estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi
che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, «entro novanta giorni»
(2) dall'accertamento, essere notificato all'effettivo
trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di
violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad
uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri
alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve
essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di
accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che
abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la
notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata
presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora
l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato
successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere
effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino
dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del
veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla
data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro
identificazione. «Quando
la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale
deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo
196 entro cento giorni dall’accertamento della violazione» (2). Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata
entro trecentosessanta giorni dall’accertamento (2).
1-bis.
Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione
immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della
violazione nei termini di cui al comma 1:
a)
impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b)
attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c)
sorpasso vietato;
d)
accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del
veicolo;
e)
accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento
direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro
disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo
successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di
accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o
nei modi regolamentari;
f)
accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge
20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
«g)
rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici,
alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione
sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti
dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997,
n. 127»; (3)
«g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento»(5).
«1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico».(8)
2. Qualora la residenza, la
dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non
siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel
soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.
3. Alla notificazione si
provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un
funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le
modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta,
secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. "Nelle
medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione,
sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di
circolazione (2). Comunque, le notificazioni si intendono validamente
eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto,
risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli
istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla
patente di guida del conducente (1).
4. Le spese di accertamento e
di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la
somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria,
si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata
effettuata nel termine prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento
di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del
divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree
pedonali o in zone interdette alla
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(1) Articolo così
modificato dall'art. 103, D.Lgs. 10 settembre
1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(2) Comma
così
modificato dal D.L.
27 giugno 2003, n. 151
"2. Le disposizioni dell’articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge".
(3) Lettera così sostituita dall'art. 36, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120
(4) Comma aggiunto dall'art. 3-bis D.L. 17 giugno 2005, n. 106 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156.
(6) Lettera inserita dall'art. 36, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120.
(7) Comma così modificato dall'art. 36, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120.
(8) Comma inserito dall'art. 36, c. 1 legge 29 luglio 2010, n. 120.
Note:
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
32. Interventi in materia di notificazione delle violazioni - Art. 201 C.d.S.
La nuova norma riduce, da centocinquanta a novanta giomi, il termine entro il quale deve essere notificato il verbale di contestazione delle violazioni al codice della strada; qualora, invece, la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore il termine per la notifica all' obbligato in solido e di cento giomi.
Questi nuovi e diversi termini si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della legge in esarne, cioe dal 13 agosto 2010. Per gli illeciti accertati in precedenza, invece, continuera ad applicarsi il termine di 150 giomi.
Sono stati, inoltre, integrati i casi in cui e possibile evitare la contestazione immediata di alcune violazioni (articolo 201, comma 1-bis, lettera g) e g-bis) aggiungendovi quelli di accesso ai centri storici, aIle aree pedonaIi, nonche nei casi di accertamento delle violazioni in materia di velocita non moderata ai sensi dell' art. 141, di circolazione contromano, di violazione della segnaletica stradaIe, di trasporto di persone e cose sui veicoli a due ruote, di uso del casco sui medesimi veicoli, nonche quelle relative al fermo, al sequestro e alIa confisca amministrativa dei veicoli.
In tali ultime ipotesi indicate dalla nuova lettera g-bis) del comma 1 bis dell'art. 201 C.d.S. non e necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.
Tali strumenti devono pero essere gestiti direttamente dagii organi di polizia stradale di cui all' articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati, possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, tenendo conto del tasso di incidentalita e delle condizioni strutturaIi, plano-altimetriche e di traffico, secondo Ie direttive fomite dal Ministero dell'intemo, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
LE NUOVE REGOLE
• Qualora la violazione non sia stata immediatamente contestata, questa deve essere notificata entro 90 giorni dalla data dell’accertamento all’effettivo trasgressore o quando questo non sia stato identificato ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196.
• Quando la violazione è stata contestata all’effettivo trasgressore, la notifica all’obbligato in solido deve essere effettuata entro 100 giorni dalla data di accertamento.
COSA È CAMBIATO
• Nei casi di contestazione differita, si hanno 90 gg per notificarla all’effettivo trasgressore rispetto ai 150 gg previsti in precedenza dalla data di accertamento. Se l’infrazione viene contestata immediatamente al trasgressore effettivo, da quel momento decorrono 100 gg per la notifica ad eventuali obbligati in solido.
• La contestazione immediata non è necessaria quando l’accertamento avviene tramite la rilevazione effettuata a mezzo dei dispositivi previsti dall’art. 17 comma 133 bis della Legge 127 del 1997.
• Si esclude altresì la contestazione immediata anche per l’accertamento della violazioni di cui agli artt. 141, 143/11-12, 146, 170, 171, 213 e 214,
quando le stesse vengono accertate con dispositivi o apparecchiature di rilevamento.
• Nell’accertamento delle violazioni con apposite apparecchiature debitamente omologate non è necessaria la presenza sul luogo del rilevamento degli organi di polizia stradale.
PROBLEMATICHE OPERATIVE
• Nascono dubbi sulla contestazione dell’art. 141 del CDS accertata con un dispositivo di rilevamento omologato ove non vi sarebbe una valutazione soggettiva dell’organo accertatore, bensì un rilevamento con apparecchiatura omologata che rientrerebbe di conseguenza nei casi da contestarsi ai sensi dell’art. 142 del CDS. – poiché la valutazione soggettiva dell’operatore trova supporto nella considerazione delle circostanze di tempo, di luogo, di traffico e di qualsiasi altra natura.
In tema di violazioni delle norme sui limiti di velocità previste dal codice della strada, è legittima la contestazione non immediata dell'infrazione anche quando, nell'organizzazione del servizio di rilevazione degli illeciti, sia utilizzata una apparecchiatura "autovelox" che consenta l'accertamento dell'infrazione al momento del transito del veicolo, e ciò persino nell'ipotesi in cui, essendo previsto l'impiego di una seconda pattuglia, questa non sia in grado di procedere alla contestazione immediata perchè impegnata in altra contestazione; tuttavia l'amministrazione deve fornire la prova di non avere potuto procedere alla contestazione immediata dell'infrazione (nella fattispecie, relativa al superamento del limite di velocità per 27 km/h., rilevato dai vigili urbani a mezzo di "autovelox", il tribunale aveva annullato il verbale secondo cui non era stata possibile la contestazione immediata causa la velocità del veicolo e la S.C. ha ritenuto legittima la decisione non avendo il comune fornito la prova di tale assunto, considerato anche che trattandosi di rettilineo quel veicolo era ben visibile e poteva essere fermato). (Rigetta, Trib. Reggio Emilia, 3 Marzo 2004)
Cass. civ. Sez. II Sent., 11-02-2008, n. 3198 (rv.
601701) Mass. Giur. It., 2008; CED
Cassazione, 2008
In tema di violazioni di norme sui limiti di velocità accertate a mezzo di strumento elettronico omologato (cosiddetto "autovelox"), il momento decisivo dell'accertamento è costituito dal rilievo fotografico, cui deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali l'art. 12 del codice della strada demanda l'espletamento dei servizi di polizia stradale, e che non può essere effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico è, pertanto, costituita dal negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate, con la conseguenza che la successiva fase di sviluppo e stampa del negativo stesso rappresenta un'attività meramente materiale e strumentale, cui non deve necessariamente attendere nè presenziare il pubblico ufficiale rilevatore dell'infrazione, ovvero uno degli altri soggetti indicati nel citato art. 12. (Rigetta, Trib. Foggia, 28 Aprile 2003)
Cass. civ. Sez. II Sent., 30-01-2008, n. 2202 (rv.
601672) Mass. Giur. It., 2008; CED
Cassazione, 2008
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, non comporta nullità l'avere riportato nel verbale di contestazione un testo di legge diverso da quello violato, ove l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere adeguatamente il fatto ascrittogli e dunque di esercitare il diritto di difesa. (Rigetta, Giud. pace Roma, 28 Aprile 2003)
Cass. civ. Sez. II Sent., 30-01-2008, n. 2201 (rv.
601671) Mass. Giur. It., 2008
In tema di violazioni del codice della strada, la disposizione contenuta nella seconda parte del comma terzo dell'art. 201 del medesimo (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) statuisce che comunque le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza od al domicilio del soggetto, quali risultanti dalla carta di circolazione, dall'archivio della M.T.C.T.o dal P.R.A. o dalla patente di guida; tuttavia, qualora l'interessato abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della variazione anagrafica e l'amministrazione non abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, la notifica effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita (ove il destinatario, come nella specie, fosse risultato assente e il plico, notificato a mezzo posta, restituito al mittente per compiuta giacenza), non potendo il ritardo dell'amministrazione nell'aggiornare i propri archivi produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino non inadempiente. (Cassa con rinvio, Giud. pace Chieti, 30 Maggio 2002)
Cass. civ. Sez. II, 21-11-2006, n. 24673 (rv. 593383)
Arch. Giur. Circolaz., 2007, 4, 366
In tema di sanzioni amministrative, comprese quelle relative alla disciplina della circolazione stradale, qualora - come consentito dall'art. 14, comma quarto, legge n. 689 del 1981, dall'art. 12 legge n. 890 del 1982 e, quindi, dall'art. 201.3 del d.lgs. n. 285 del 1992 - la notificazione della contestazione sia effettuata da un funzionario dell'amministrazione secondo il regime di cui alla legge n. 890 del 1982, la circostanza che il funzionario abbia omesso di stendere, sulla copia dell'atto, la relazione di notifica prevista dall'art. 3, comma primo, della richiamata legge n. 890 del 1982, costituisce una mera irregolarità, che non inficia la validità della notificazione medesima. (Cassa con rinvio, Giud. pace Ischia, 30 Aprile 2002)
Cass. civ. Sez. I, 26-10-2006, n. 23024 (rv. 594506) Mass. Giur. It., 2006
Nella
relazione di notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni al Codice
della Strada redatti dalla polizia municipale, l’ufficiale giudiziario deve
indicare – pena la nullità della notificazione – tutti gli adempimenti eseguiti
secondo le prescrizioni di legge ivi compresa l’affissione dell’avviso di
deposito presso la casa comunale.
Cassazione
civile Sez. I, 17 ottobre 2005, Sentenza n. 20104
In tema di sanzioni amministrative ed in ipotesi di violazione del codice della strada, qualora l'ordinanza - ingiunzione prefettizia sia stata notificata a mezzo della posta, come consentito dall'art. 201, terzo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione non decorre dalla data di spedizione della raccomandata, attestata dal timbro sulla busta, ma da quella di consegna del piego al destinatario ricorrente, ovvero da quella del ritiro, da parte dello stesso, del piego giacente da non più di dieci giorni presso l'ufficio postale, date che debbono risultare dall'avviso di ricevimento, il quale costituisce prova della notificazione, sicchè, in mancanza di esso, la causa non può essere messa in decisione.
Sez. I, sent. n. 14715 del 13-07-2005 (ud. del 29-04-2005), Angei c. Prefettura Prov. Varese (rv. 582977)
Per le violazioni del codice della strada, non potendo ad esse applicarsi la disposizione generale dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in tema di sanzioni amministrative, secondo cui la mancata contestazione immediata è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa, i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, da indicarsi - in base alla disciplina speciale di cui agli artt. 200 e 201 codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - nel verbale di accertamento a pena di illegittimità del medesimo e dei successivi atti del procedimento, ove specificamente censurati da parte dell'opponente, debbono formare oggetto di particolare e diretta disamina da parte del giudice, che non può limitarsi ad un generico riferimento ad essi senza specificarne il contenuto, accomunandoli in un giudizio complessivo ed apodittico, ma è tenuto a compiutamente valutarli, chiarendo con adeguate e pertinenti argomentazioni le ragioni della sua decisione.
Sez. I, sent. n. 12619 del 13-06-2005 (rv 582708).
In tema di violazione delle norme sulla velocità se l'organo accertatore dell'infrazione ha indicato nel verbale i motivi che hanno reso impossibile procedere a contestazione immediata ed essi sono riconducibili alla previsione dell'articolo 384, comma 1, lettere a) ed e), ultima parte, del D.P.R. n. 495 del 1992, il giudice non può annullare il provvedimento sanzionatorio in base a una illegittimità non desunta dall'atto, ma dalle modalità esterne a esso, cui è organizzato il servizio di rilevazione e accertamento delle violazioni censurando le scelte tecniche e organizzative del servizio con valutazione che, se effettuata, configura un'inammissibile ingerenza nel modus operandi della Pa in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario. (Nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto l'insussistenza dei presupposti per la contestazione differita in quanto ancorché il verbale desse atto dell'impossibilità di fermare il veicolo senza creare intralcio e pericolo alla circolazione veicolare intensa e considerato che altra pattuglia era impegnata in contestuali servizi di polizia stradale, era possibile l'eventuale inseguimento, atteso che dalla fotografia emergeva la mancata presenza del grave pericolo per la circolazione. In applicazione del principio di cui sopra la Suprema corte ha cassato la pronuncia impugnata e, pronunciando nel merito, ha rigettato l'opposizione proposta dall'automobilista).
Cass. civ. Sez. I,
23-05-2005, n. 10776 Comune di S. Anna Arresi c. Meloni, Guida al Diritto, 2005,
29, 72
La disciplina dettata dagli artt. 201 e 202 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), che prevede, in mancanza della contestazione immediata della violazione, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa, si applica alle sole violazioni previste dal codice della strada e non alle altre violazioni suscettibili di irrogazione di sanzione (nel caso di specie, violazione della normativa regionale sulla caccia), in relazione alle quali si applica la disposizione generale dettata dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo la quale è priva di effetto estintivo dell'obbligazione la mancata contestazione immediata della violazione, qualora sia stata effettuata nei termini di legge la notifica del verbale di accertamento.
Cass. civ. Sez. I, 14-03-2005, n. 5509 (rv. 580641) Mass. Giur. It., 2005 CED Cassazione, 2005
In tema di infrazioni al codice della strada, l'art. 385 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) chiarisce quale contenuto deve avere il verbale di contestazione non immediata, che solo genericamente è descritto nell'art. 201 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285): esso distingue i fatti rilevati, che l'accertatore attesta come avvenuti, dai motivi, da specificare a verbale, " per i quali non è stato possibile procedere a contestazione immediata" della violazione. In ordine all'accertamento dei fatti, il verbale deve contenere " gli elementi di tempo, di luogo e di fatto" che, con riferimento alle violazioni delle disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'art. 157 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), concernenti la collocazione dei veicoli nelle zone predisposte per un tempo limitato di sosta, consistono nella indicazione del giorno e dell'ora dell'infrazione, della piazza o della via con le zone di sosta all'uopo predisposte e delimitate da segnaletica regolamentare, della circostanza di fatto, attestata dall'accertatore, che il veicolo sostava fuori da tali zone delimitate, spettando al trasgressore provare che il veicolo nelle medesime circostanze di tempo e di luogo era stato collocato in uno specifico spazio non predisposto per la sosta regolamentata e non soggetto a divieto di sosta.
Cass. civ. Sez. I, 18-04-2005, n. 7993 (rv. 580717)
Mass. Giur. It., 2005 CED Cassazione, 2005
In materia di infrazioni al codice della strada ed in tema di contestazione della violazione, la disciplina speciale di cui all'art. 200 codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), derogando a quella generale dettata dall'art. 14 L. n. 689 del 1981, prevede che è legittima la contestazione successiva delle violazioni, sempreché siano indicati i motivi che hanno impedito la contestazione immediata, tra cui quelli enumerati a titolo esemplificativo dall'art. 384 del regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992) e per l'appunto costituiti dall'impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato a velocità eccessiva e dall'accertamento della relativa violazione a mezzo di "autovelox". Infatti, il rilevamento dell'eccesso di velocità tramite apparecchiature elettroniche, consentendo la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero quando il veicolo sia già a distanza dal luogo di accertamento, configura un'ipotesi normativamente determinata di esonero dall'obbligo della contestazione immediata; peraltro, le scelte in ordine alle modalità di organizzazione del servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni non sono sindacabili da parte del giudice ordinario, poiché altrimenti si verificherebbe una inammissibile ingerenza nel "modus operandi" dell'Amministrazione.
Cass. civ. Sez. II, 04-05-2005, n. 9222 (rv. 581276) Mass. Giur. It., 2005, CED Cassazione, 2005
Per le violazioni del codice della strada, non potendo applicarsi la disposizione generale dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in tema di sanzioni amministrative, secondo cui la mancata contestazione immediata è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa va tenuto conto della diversa disciplina speciale di cui agli artt. 200 e 201 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, a tenore dei quali, "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata" (come è di regola obbligatorio), devono essere indicati nel verbale (perché possano formare oggetto del sindacato da parte del giudice) i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, conseguendone, altrimenti l'illegittimità dell'accertamento e dei successivi atti del procedimento.
Giudice di pace Catania, 26-04-2005
C.F. c. Comune di Catania Massima redazionale, 2005
Nel caso in cui la notifica del verbale di violazione, con il quale la polizia municipale aveva accertato che il proprietario dell'autovettura stava guidando con il telefonino non a vivavoce, venga effettuata oltre i cinquanta giorni dall'accertamento, ai sensi dell'art. 201, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, deve dichiararsi l'illegittimità della notificazione e conseguentemente l'invalidità dello stesso verbale.
Giudice di pace Bari, 13-05-2005 P.F. c. Comune di Bari
In tema di violazione delle norme sulla velocità se l'organo accertatore dell'infrazione ha indicato nel verbale i motivi che hanno reso impossibile procedere a contestazione immediata ed essi sono riconducibili alla previsione dell'articolo 384, comma 1, lettere a) ed e), ultima parte, del D.P.R. n. 495 del 1992, il giudice non può annullare il provvedimento sanzionatorio in base a una illegittimità non desunta dall'atto, ma dalle modalità esterne a esso, cui è organizzato il servizio di rilevazione e accertamento delle violazioni censurando le scelte tecniche e organizzative del servizio con valutazione che, se effettuata, configura un'inammissibile ingerenza nel modus operandi della Pa in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario. (Nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto l'insussistenza dei presupposti per la contestazione differita in quanto ancorché il verbale desse atto dell'impossibilità di fermare il veicolo senza creare intralcio e pericolo alla circolazione veicolare intensa e considerato che altra pattuglia era impegnata in contestuali servizi di polizia stradale, era possibile l'eventuale inseguimento, atteso che dalla fotografia emergeva la mancata presenza del grave pericolo per la circolazione. In applicazione del principio di cui sopra la Suprema corte ha cassato la pronuncia impugnata e, pronunciando nel merito, ha rigettato l'opposizione proposta dall'automobilista).
Cass. civ. Sez. I, 23-05-2005, n. 10776 Comune di S.
Anna Arresi c. Meloni, Guida al Diritto, 2005, 29, 72
La contestazione immediata della violazione
alle norme del codice della strada ha un rilievo essenziale per la correttezza
del procedimento sanzionatorio anche nel caso di violazioni accertate mediante
autovelox, con la conseguenza che, ogni qualvolta tale contestazione sia possibile,
non può essere omessa, a pena d’illegittimità dei successivi atti del procedimento
sanzionatorio.
Cass., sez. I, 21-02-2001, n. 2494.Foro it., 2001, I, 1561
Arch. circolaz., 2001, 372 Giust. civ., 2001, I, 1529
L’ipotesi di impossibilità della contestazione immediata contemplata
dall’art. 384, lett. a), reg. esec. cod.strad. (impossibilità di fermare il
veicolo in tempo utile o nei modi regolamentari) va valutata esclusivamente
in relazione al servizio di vigilanza così come è stato organizzato dall’amministrazione,
con la conseguenza che vanno considerati casi di impossibilità di contestazione
immediata della violazione accertata mediante autovelox tutti quelli in cui,
in concreto, il servizio sia stato organizzato in modo tale che il fermo del
veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari non sia possibile o scevro
da pericolo.
Cass., sez. I, 21-02-2001, n. 2494. Foro it., 2001, I, 1561
Arch.circolaz., 2001, 372 Giust. civ., 2001, I, 1529
In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità
compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), se nell’ipotesi
in cui esse consentono la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo,
ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l’indicazione
a verbale dell’utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta
dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata,
nell’ulteriore ipotesi, prevista dall’art. 384 reg. cod.strad., di impossibilità
della contestazione immediata per essere stato comunque il veicolo nell’impossibilità
di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, ovvero per l’impossibilità
di raggiungerlo per essere lanciato a eccessiva velocità, in cui è inquadrabile
l’accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature
diverse dalle precedenti, pur essendo necessario che siano indicate a verbale
le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata,
il sindacato giurisdizionale in sede di opposizione all’ingiunzione irrogativa
della sanzione non può ingerirsi nelle modalità di organizzazione del servizio
di vigilanza, che rientrano nella discrezionalità amministrativa, essendo
escluso in particolare che possa essere censurato il mancato dispiegamento
di una pluralità di pattuglie al fine specifico dell’immediata contestazione
delle violazioni ai limiti di velocità.
Cass., sez. I, 16-03-2001, n. 3836. Mass., 2001
Fermo l’obbligo di procedere
alla contestazione immediata delle violazioni alle norme del codice della
strada, ed esclusa la generale equipollenza ad essa della notifica del verbale,
nei casi di eccesso dei limiti di velocità rilevati da apparecchiature autovelox
deve l’amministrazione precisare nel verbale notificato la sussistenza delle
condizioni previste dalle disposizioni regolamentari e integranti l’impossibilità
di procedere a tale contestazione, in tal caso essendo escluso che il sindacato
del giudice dell’opposizione possa attingere le scelte organizzative della
stessa amministrazione.
Cass., sez. I, 29-03-2001, n. 4571. Giust. civ., 2001, I, 1796
Arch. circolaz., 2001, 735
In tema di violazioni del codice della strada, ove non si sia proceduto a
contestazione immediata dell’illecito, il giudice dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione
legittimamente dispone l’annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso
dal prefetto allorché il verbale di accertamento notificato difetti della
indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata
o sia corredato di una motivazione meramente apparente, ma non può annullare
il provvedimento sanzionatorio in base ad una illegittimità non desunta dall’atto,
non essendo egli abilitato a censurare l’organizzazione del servizio di vigilanza
né a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle
infrazioni da parte della p.a. (sulla base dell’enunciato principio, la suprema
corte ha cassato con rinvio la sentenza del pretore, che, in un caso di sanzione
per eccesso di velocità accertato mediante autovelox, aveva ritenuto non giustificata
la contestazione differita, considerando «generico e poco credibile» il richiamo
all’impedimento dell’altro accertatore - quello non addetto alla verifica
del buon funzionamento dell’apparecchiatura di rilevazione della velocità
- che, secondo il verbale, era impegnato in altre contestazioni immediate
della stessa violazione ad altri automobilisti).
Cass.,sez. I, 25-05-2001, n. 7103. Arch. circolaz., 2001, 636
In tema di circolazione stradale, la violazione dei limiti di velocità rilevata
con apposite apparecchiature elettroniche (c.d. «autovelox») deve essere contestata
immediatamente al trasgressore, salva indicazione dei motivi che abbiano reso
impossibile tale contestazione, giusta disposto dell’art. 201 c.d.s., con
la conseguenza che all’autorità giudiziaria deve ritenersi demandato un mero
controllo di legittimità dei provvedimenti sanzionatori (con eventuale rilevazione
della carenza dei requisiti di legge), ma non anche la facoltà di interferire
nelle scelte tecniche e di organizzazione del servizio di rilevazione ed accertamento
delle violazioni, potendo, per l’effetto, annullare i verbali nel solo caso
di omessa od apparente indicazione dei motivi della mancata contestazione
diretta, ma non anche censurare o l’organizzazione del servizio che, da tale
indicazione, risulti, ovvero la scelta concreta dei mezzi di rilevazione -
salvo a chiarire in qual modo le inefficienze della p.a. abbiano leso i diritti
di difesa del presunto autore della violazione - (nell’affermare il principio
di diritto di cui in massima, la suprema corte ha, così, cassato la sentenza
del giudice di merito che aveva sindacato la scelta della p.a. di utilizzare
un apparecchio di rilevazione che, a causa delle interferenze dovute al passaggio
di altri veicoli, non consentiva una contestazione immediata dell’infrazione,
come puntualmente indicato dall’autorità procedente nel verbale di contravvenzione
inviato successivamente al trasgressore).
Cass., sez. I, 22-06-2001, n. 8528. Mass., 2001
In relazione all’art. 384 del regolamento d’esecuzione del codice della strada
(il quale identifica alcuni casi d’impossibilità della contestazione immediata,
comprendendo tra questi l’accertamento della violazione dei limiti di velocità
attraverso appositi apparecchi di rilevamento) va distinta l’ipotesi in cui
la rilevazione dell’illecito sia stata effettuata con apparecchiatura che
la consenta solo in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo sia già a
distanza dal posto d’accertamento, da quella, prevista in via alternativa,
che il veicolo sia stato nell’impossibiltà d’essere fermato in tempo utile
e nei modi regolamentari; in questa ultima ipotesi la suddetta impossibilità
dev’essere valutata esclusivamente in relazione al servizio di vigilanza così
come organizzato dall’amministrazione e quale risulta dalla motivazione del
verbale d’accertamento che, nel caso di utilizzazione d’apparecchiature diverse
da quelle menzionate nella prima parte dell’art. 384, lett. e), citato regolamento,
deve obbligatoriamente indicare le ragioni della mancata contestazione immediata.
Cass., sez. I, 12-07-2001, n. 9438. Mass., 2001
In tema di violazioni del codice della strada, non costituisce obbligo imprescindibile
dei verbalizzanti procedere alla contestazione immediata della contravvenzione
nel caso in cui, ai sensi dell’art. 384, lett. e), reg. esec., l’accertamento
della violazione avvenga per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che
consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo (accertamento
a mezzo autovelox della violazione dei limiti di velocità).
Cass., sez. I, 28-08-2001, n. 11293. Mass., 2001
In assenza di un obbligo preciso che imponga alle forze dell’ordine l’impiego
di una doppia pattuglia (una sul luogo dell’accertamento e l’altra a valle),
è legittimo, ai fini del controllo della velocità dei veicoli, utilizzarne
una sola munita di autovelox, la quale, una volta rilevata l’infrazione, nella
naturale impossibilità di inseguire il trasgressore e fermarlo, provveda successivamente
alla contestazione di rito ex art. 201 nuovo cod.strad. (fattispecie nella
quale il giudicante ha ritenuto che la contestazione non immediata non comportasse
nullità della sanzione).
T. Rovigo. Rovigo, 10-10-2000. Arch. circolaz., 2001, 194, n. CABIANCA
L’infrazione al codice della strada accertata mediante apparecchi di rilevamento
elettronico della velocità deve essere, di regola, immediatamente contestata
al trasgressore anche mediante organizzazione dell’apposito posto di blocco;
pertanto, il ricorso a clausole di stile nella motivazione del provvedimento
sanzionatorio, che afferiscono «all’impossibilità di fermare il veicolo in
tempo utile e nei modi regolamentari» o ad altre giustificazioni analoghe,
è del tutto illegittimo e contraddittorio ove si accerti che la p.a. (nella
specie, la polizia municipale) non dispone di mezzi e personale sufficiente
per predisporre il necessario servizio per garantire la contestazione immediata;
in tal caso la p.a. dovrebbe astenersi dall’installazione di apparecchiature
per il rilevamento elettronico della velocità atteso che, per proprie deficienze
organizzative e non per difficoltà connesse al traffico veicolare o alla velocità
di percorrenza, la contestazione immediata non sarebbe mai possibile.
T. Isernia. Isernia, 26-09-2000. Arch. circolaz., 2001, 40
In tema di autovelox, la contestazione dell’eccesso di velocità deve essere
immediatamente conseguenziale all’accertamento dell’infrazione, con tempestiva
individuazione personale del contravventore; pertanto, deve dichiararsi nullo
il verbale di contestazioni elevato dalla polizia municipale la quale abbia
rilevato la violazione del limite di velocità attraverso l’utilizzo di un
apparecchio (nella specie, Veloantic 512, mod. 103 E) che, per quanto omologato
dal ministero dei lavori pubblici, non consente mai, in considerazione delle
caratteristiche strutturali (stampa successiva della fotografia), la contestazione
immediata dell’infrazione al conducente, determinando in tal modo un ricorso
generalizzato all’art. 384 regolamento nuovo cod.strad., da applicarsi solo
in via eccezionale.
Giudice di pace Piacenza, 16-05-2000. Arch. circolaz., 2001, 40
Il generico riferimento contenuto nel verbale all’«utilizzo di apparecchiature
omologate», ricavato dall’utilizzo di codici numerici con motivazioni prestampate,
non soddisfa, anche con riferimento ai casi di materiale impossibilità esemplificativamente
riportati nell’art. 384 reg. nuovo c.s., all’obbligo richiesto dall’art. 201
nuovo c.s., di indicare i motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata dell’infrazione (nella fattispecie in esame il giudicante, considerata
la tipologia dell’apparecchio autovelox utilizzato - centoquattro C2 - tale
da consentire il rilevamento della velocità in tempo reale e non successivo,
ha ritenuto che il motivo dell’impedimento della contestazione immediata non
potesse ricondursi sic et simpliciter all’uso di apparecchiatura omologata).
Giudice di pace Milano, 12-03-2001. Arch. circolaz., 2001, 405
La sanzione accessoria della sospensione temporanea della patente che consegue
di diritto ad alcune violazioni del codice della strada (nella specie, eccesso
di velocità), può essere irrogata nel termine generale della prescrizione
quinquennale, anche in caso di contestazione differita e, quindi, di mancato
ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori,
nonché in caso di acquiescenza alla sanzione pecuniaria principale, che già
conteneva i presupposti per l’applicazione della sanzione accessoria, in quanto
non essendo più impugnabile né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale,
non può farsi luogo ad alcun accertamento di fatto che solo il contravventore
avrebbe potuto sollecitare con un’opposizione tempestiva.
Cass., sez. I, 09-03-2001, n. 3455. Arch. circolaz., 2001, 457
Pur non comminando la norma espressamente un termine di decadenza per l’esercizio
del potere sanzionatorio da parte del prefetto, è da considerarsi illegittimo
un provvedimento di sospensione della patente non emesso in un tempo ragionevole
tale da giustificare la funzione cautelare (nella fattispecie il giudicante
ha ritenuto non rispondente a tale criterio di ragionevolezza la sanzione
accessoria irrogata oltre tre anni dopo l’avvenuto pagamento della sanzione
pecuniaria da parte dell’autore della violazione).
Giudice di pace Torino, 29-11-2000. Arch. circolaz., 2001, 133
In tema di violazioni del codice della strada al trasgressore deve essere
notificato a norma dell’art. 201 del codice, non il processo verbale dell’infrazione
od una copia dello stesso, ma una sintesi contenente i soli estremi necessari
ad individuare l’imputazione del processo verbale di riferimento; di conseguenza,
l’assenza nello stampato notificato delle ragioni che hanno reso impossibile
la contestazione immediata, non è causa di nullità del verbale (nella specie
la mancata contestazione era stata determinata dalla necessità dell’immediato
ricovero in ospedale del contravventore).
Cass., sez. I, 22-03-2001, n. 4095. Arch. circolaz., 2001, 563
In tema di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, e di relative
sanzioni pecuniarie amministrative, il fatto che il verbale sia stato compilato
da un agente diverso da quello che aveva proceduto al rilevamento della infrazione
è irrilevante ai fini della validità della contestazione, in quanto l’art.
385 d.p.r. n. 495 del 1992, recante il regolamento di attuazione del nuovo
codice della strada, nel disciplinare le modalità della contestazione non
immediata di cui all’art. 201 cod.strad., prevede che il verbale sia redatto
dall’«agente accertatore», espressione, questa, che rende legittimo il compimento
di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell’organo,
e sia abilitato, in siffatta qualità, a compiere gli accertamenti di competenza
dell’organo stesso, senza distinzione tra componenti dell’organo che abbiano
assistito all’infrazione, e componenti che non vi abbiano assistito; né assume
alcun rilievo, ai predetti fini, la circostanza della omessa sottoscrizione
del verbale da parte dell’accertatore, avuto riguardo alla necessaria informatizzazione
del servizio.
Cass., sez. I, 27-09-2001, n. 12105. Mass., 2001
È afflitta da inesistenza la contestazione differita di una violazione di
norme del codice della strada effettuata mediante la notifica di un atto diverso
da uno degli originali o di una copia autenticata del verbale, che, se redatto
con scrittura tradizionale, non può essere sostituito da una nota riepilogativa
successivamente emessa dall’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore,
a nulla rilevando la facoltà prevista dall’art. 3, 2º comma, d.leg. 39/93,
in combinato disposto con l’ultimo periodo dell’art. 385 reg. nuovo cod.strad.,
di redigere atti con sistema meccanizzato ove la firma autografa venga sostituita
dall’indicazione a stampo del soggetto responsabile dell’emanazione, applicabile
unicamente al caso in cui l’agente accertatore si serva di un sistema meccanizzato
o di elaborazione dati per redigere il verbale di accertamento dell’infrazione.
Giudice di pace Torino, 14-05-2001. Arch. circolaz., 2001, 842
In tema di violazioni del codice stradale, la contestazione immediata
imposta dall’art. 201 d.leg. n. 285 del 1992, ha un rilievo essenziale per
la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale
alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore; la limitazione
del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito può trovare giustificazione
solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, dovendo tali motivi
essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale (nella specie, la corte
ha annullato l’ordinanza-ingiunzione sul rilievo che il verbale notificato
al trasgressore conteneva solo generica giustificazione dell’impossibilità
per i verbalizzanti di procedere alla contestazione immediata).
Cass., sez. I, 22-08-2001, n. 11184. Mass., 2001
In tema di violazioni al codice della strada, in caso di mancata contestazione
immediata della violazione è necessario che, nel relativo verbale notificato,
siano indicate le ragioni per le quali non sia stato possibile detta contestazione
immediata; l’indicazione, da parte dell’ufficiale accertatore, di una delle
ragioni tra quelle indicate dall’art. 384 del regolamento di esecuzione del
codice della strada, rende, peraltro, ipso facto, legittimo il verbale e la
conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista
alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità
concreta di contestazione immediata della violazione.
Cass., sez. I, 15-11-2001, n. 14313. Mass., 2001
Quando una violazione riguarda le norme del codice della strada, non
è legittimo il richiamo all’art. 14 l. 689/81, essendo la materia specificamente
regolata dagli art. 200 e 201 nuovo cod. strada, da cui consegue - a pena
di illegittimità dell’intero procedimento sanzionatorio - l’obbligo di motivare
di volta in volta le cause che abbiano determinato, in concreto, l’impossibilità
della contestazione immediata, il quale, pertanto, non può considerarsi assolto
mediante il ricorso ad una generica formula di stile.
Giudice di pace Venasca, 07-05-2001. Arch. circolaz., 2001, 754
Non viola il diritto di difesa, né costituisce causa di estinzione dell’obbligazione
di pagamento di una sanzione pecuniaria, né invalida la successiva ordinanza-ingiunzione
del prefetto, l’omessa immediata contestazione dell’infrazione, ove si sia
preceduto, comunque, alla notificazione degli estremi della violazione nel
prescritto termine di legge.
T. Trani. Trani, 10-05-2000. Giur. merito, 2001, 497
In tema di sanzioni amministrative, comprese quelle relative alla disciplina
della circolazione stradale, l’opposizione disciplinata dagli art. 22 seg.
l. 24 novembre 1981 n. 689 può essere proposta anche contro l’iscrizione a
ruolo e la notificazione della cartella esattoriale al fine di dedurre la
mancanza della preventiva emissione e notificazione del provvedimento sanzionatorio.
Cass., sez. I, 11-05-2001, n. 6545. Arch. circolaz., 2001, 726
In tema di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, e di relative
sanzioni pecuniarie amministrative, il fatto che il verbale sia stato compilato
da un agente diverso da quelli che avevano (precedentemente) proceduto al
rilevamento dell’infrazione è irrilevante ai fini della validità della contestazione,
poiché l’art. 385 d.p.r. n. 495 del 1992 (regolamento di attuazione del nuovo
codice della strada), nel disciplinare le modalità della contestazione non
immediata di cui all’art. 201 del codice, prevede che il verbale sia compilato
dall’organo accertatore»: espressione, questa, che rende legittimo il compimento
di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell’organo,
e sia abilitato, in siffatta qualità, a compiere gli accertamenti di competenza
dell’organo stesso, senza alcuna distinzione fra componenti dell’organo che
abbiano assistito all’infrazione, e componenti che non vi abbiano assistito;
va soggiunto che il 2º comma del citato art. 385, regolamento di esecuzione
cod.strad., stabilisce che l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore
provvede alla notifica a norma dell’art. 386, «acquisiti gli altri elementi
necessari per procedere»; fra tali elementi ben può annoverarsi anche l’acquisizione
della fotografia (che presuppone l’attività dello sviluppo e della stampa
del negativo), la quale rafforza la fonte di prova costituita dalle risultanze
dello strumento elettronico di rilevazione della velocità, quand’anche queste
fossero già conoscibili da parte degli agenti preposti al funzionamento dell’apparecchio
autovelox a mezzo della lettura del display dello strumento al momento stesso
del passaggio del veicolo, dal quale peraltro decorre il termine per la contestazione
fissato dall’art. 201, 1º comma, cod.strad. (fattispecie in tema di superamento
dei limiti massimi di velocità).
Cass., sez. III, 18-05-2000, n. 6475. Arch. circolaz., 2000, 753
Dalla disciplina del codice della strada (in particolare dagli art. 200 e
201 cod. strada) si desume che la contestazione immediata della violazione
alle norme in esso previste ha un rilievo essenziale per la correttezza del
procedimento sanzionatorio anche nel caso di violazione accertata mediante
autovelox, con la conseguenza che, ogni qualvolta tale contestazione sia possibile,
non può essere omessa, a pena d’illegittimità dei successivi atti del procedimento
sanzionatorio.
Cass., sez. III, 03-04-2000, n. 4010. Foro it., 2000, I, 2858
Arch. circolaz., 2000, 383 Giust. civ., 2000, I, 1286
Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, 532 Riv. giur. polizia, 2000, 469
La sanzione accessoria della sospensione della patente può essere irrogata
nel termine generale di prescrizione quinquennale, ove consegua per legge
alla sanzione pecuniaria, anche in caso di contestazione differita e, quindi,
di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori.
Cass., sez. I, 06-07-1999, n. 6963. Arch. circolaz., 2000, 142
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità del 1º comma dell’art.
201 del vigente cod. strada (corte cost. n. 198 del 1996) nella parte in cui,
in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, stabiliva
che il termine di centocinquanta giorni per la notificazione della contestazione
decorresse dalla data dell’avvenuta identificazione, anziché da quella in
cui risultava dai pubblici registri l’intestazione del veicolo o le altre
qualifiche del soggetto responsabile (o comunque, dalla data in cui la p.a.
era posta in grado di provvedere all’identificazione), il termine per la notificazione
degli estremi della violazione decorre dalla medesima data dell’accertamento
della violazione e, solo nel caso di tardiva trascrizione dell’autoveicolo
nel pubblico registro automobilistico, dal momento in cui risultino espletate
le formalità di annotazione del trasferimento stesso.
Cass., sez. III, 12-09-2000, n. 12023. Arch. circolaz., 2000, 938
Non è illegittimo l’annullamento del verbale di accertamento di un’infrazione
al codice della strada, se il prefetto, o il giudice dell’opposizione alla
sanzione amministrativa, con argomentato apprezzamento di fatto, ritiene che
non sussistano i motivi richiesti dall’art. 201, 1º comma, d.leg. 30 aprile
1992 n. 285, e da indicare nel verbale, che giustifichino la notifica del
medesimo al trasgressore - ai sensi dell’art. 14 l. 24 novembre 1981 n. 689
- anziché la contestazione immediata della violazione, prescritta dall’art.
200 medesimo decreto per consentirgli di esplicare pienamente il suo diritto
di difesa (nella specie il giudice aveva annullato la sanzione per eccesso
di velocità ai sensi dell’art. 142, 9º comma, accertato mediante autovelox
sulla considerazione che, se il fotoradartachimetro è dotato di monitor, consente
di rilevare l’infrazione a distanza e con anticipo rispetto alla postazione
di controllo; diversamente l’apparecchio segnala la velocità al passaggio
del veicolo, sì che è possibile la contestazione immediata o inseguendo il
trasgressore a mezzo di pattuglia apposita, o fermandolo mediante altra pattuglia
a distanza dal luogo dell’accertamento, avvertita mediante ricetrasmittente).
Cass., sez. III, 02-08-2000, n. 10107. Arch. circolaz., 2000, 828
In tema di contestazione delle violazioni amministrative in generale (art.
14 l. n. 689 del 1981) e di quelle al codice della strada in particolare (art.
200 e 201 d.leg. n. 285 del 1992 e successive modificazioni), la mancata contestazione
personale dell’infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce
causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento delle correlative sanzioni
pecuniarie quando siasi proceduto alla notificazione degli estremi della violazione
nel termine prescritto, e il verbale indichi i motivi che hanno reso impossibile
la contestazione immediata nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 201,
1º comma, d.leg. n. 285 del 1992.
Cass., sez. I, 08-02-2000, n. 1380. Giur. it., 2000, 1725 Riv. giur. circolaz.
e trasp., 2000, 515
Il verbale di accertamento di violazione del codice della strada (nella specie,
in tema di divieto di sosta) deve essere redatto nella immediatezza del fatto,
in quanto il termine di centocinquanta giorni dall’accertamento stabilito
dall’art. 201 cod.strad. vale solo per la contestazione del fatto.
T. Pavia. Pavia, 14-12-1999. Giur. merito, 2000, 417
È manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 cost., la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 201 nuovo c.s., nella parte in cui
prevede termini di decadenza differenziati, ai fini delle sanzioni amministrative
relative ad infrazioni stradali, per i cittadini residenti in Italia ed i
cittadini residenti all’estero proprietari di veicoli immatricolati sotto
la serie «EE» della motorizzazione civile.
Corte cost. [ord.], 19-05-2000, n. 149. Arch. circolaz., 2000, 651
Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, 692
La notificazione del verbale di accertamento avvenuta attraverso il meccanismo
della compiuta giacenza, secondo la prescrizione di cui all’art. 8 l. n. 890/1982
(poi cancellata dall’ordinamento con la pronuncia di incostituzionalità n.
346/1998, in quanto ritenuta lesiva del principio della necessità di garantire
l’effettiva conoscibilità dell’atto, oltre che del correlativo diritto di
difesa), deve ritenersi irrituale, inficiando derivantemente la successiva
cartella esattoriale, emessa sulla scorta della definitività del verbale di
contestazione (e della sua conseguente acquisizione della natura di titolo
esecutivo), da ritenersi, invece, esclusa proprio per la dichiarata incostituzionalità
delle norme in un primo tempo legittimanti la notificazione a mezzo posta
«per compiuta giacenza»; ne consegue - in difetto dell’allegazione di altra
regolare notifica (il cui relativo onere incombe alla p.a. opposta) - la declaratoria
della sopravvenuta estinzione della inerente obbligazione in favore dell’opponente;
ciò in dipendenza della regola generale dettata dall’art. 14, ultimo comma,
l. n. 689/81, ripresa dalla disposizione ricompresa nell’art. 201, ultimo
comma, nuovo c.s., riferibile, oltre che all’ipotesi della omessa notificazione,
anche a quella di notificazione nulla od inesistente, stante la equiparabilità
tra le due situazioni.
P. Salerno-Eboli. Salerno-Eboli, 30-03-1999. Arch. circolaz., 2000, 593
Conformemente al combinato disposto degli art. 200, 201, 3º comma, nuovo
c.s. e art. 383, 4º comma, e 385, 1º, 3º e 4º comma, del relativo regolamento
di esecuzione, qualora al presunto contravventore sia notificato il secondo
originale del verbale di accertamento, privo di sottoscrizione autografa degli
agenti accertatori, o difforme dal primo originale giacente nel relativo fascicolo
dell’ufficio o comando (per sottoscrizione non riferibile agli stessi agenti),
dovrà dichiararsi l’illegittimità di questi verbali, con il conseguente annullamento
dell’ordinanza prefettizia emessa per violazione delle anzidette disposizioni.
Giudice di pace Casamassima, 25-09-2000. Arch. circolaz., 2000, 958
L’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che indica,
«di massima», i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata,
contempla, alla lett. e), non solo il caso dell’accertamento della violazione
per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione
dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza
dal posto di accertamento, ma anche quello in cui esso sia «nell’impossibilità
di essere fermato in tempo utile nei modi regolamentari»; tale impossibilità,
che sussiste con riferimento alla pattuglia preposta al funzionamento dell’apparecchiatura
autovelox che procede all’accertamento dell’infrazione, non può essere esclusa
dal giudice di merito con il rilievo dell’astratta possibilità che al servizio
potesse essere preposta una seconda pattuglia con l’esclusivo compito di procedere
alla contestazione, non essendogli consentito sindacare le modalità organizzative
del servizio di rilevamento da parte della p.a. in termini di impiego di uomini
e mezzi (nel caso di specie la suprema corte ha cassato la sentenza con la
quale il pretore aveva ritenuto che la contestazione immediata del superamento
della velocità massima consentita risultante dal display dell’apparecchio
poteva essere effettuata ove fosse stata collocata una seconda pattuglia,
che la prima sarebbe stata in grado di avvisare via radio).
Cass., sez. III, 05-11-1999, n. 12330. Mass., 1999
La sanzione accessoria della sospensione della patente può essere irrogata
nel termine generale di prescrizione quinquennale, ove consegua per legge
alla sanzione pecuniaria, anche in caso di contestazione differita e, quindi,
di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori.
Cass., sez. I, 06-07-1999, n. 6963. Mass., 1999
Se, in base al suo prudente apprezzamento, il giudice (o il prefetto in sede
di ricorso amministrativo) riscontra che la contestazione immediata della
violazione amministrativa in materia di circolazione stradale, pur concretamente
possibile in relazione alle circostanze del caso, non è stata effettuata,
legittimamente procede all’annullamento del provvedimento sanzionatorio.
Cass., sez. III, 18-06-1999, n. 6123. Foro it., 1999, I, 3242
In tema di violazioni del codice della strada, la mancata contestazione personale
dell’infrazione quando ne sussista la possibilità non costituisce causa di
estinzione dell’obbligazione di pagamento delle correlative sanzioni pecuniarie,
e non invalida, pertanto, la successiva ordinanza-ingiunzione, ove si sia
proceduto, comunque, alla notificazione degli estremi della violazione nel
prescritto termine; la previsione di tale contestazione differita manifestamente
non viola il diritto di difesa garantito dall’art. 24 cost., poiché il termine
per proporre ricorso al prefetto decorre indifferentemente, ai sensi dell’art.
203, 1º comma, cod.strad., dalla contestazione o dalla notificazione (nella
specie, con notifica nei termini, era stata applicata la sanzione amministrativa
di cui all’art. 142, 8º comma, cod.strad., per il superamento dei limiti massimi
di velocità, accertato mediante apparecchiatura elettronica; la suprema corte,
in applicazione dell’enunciato principio di diritto, ha confermato la sentenza
del giudice di pace, che aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione
di pagamento della sanzione, proposta sul rilievo della omissione di immediata
contestazione della infrazione).
Cass., sez. I, 12-06-1999, n. 5809. Arch. circolaz., 1999, 888
Nel caso di violazioni amministrative al codice della strada, la contestazione
non immediata può essere effettuata mediante la notifica del verbale di accertamento
su moduli prestampati: in tale ipotesi non è necessario che il verbale sia
sottoscritto dal suo autore, ma è sufficiente l’indicazione dell’ufficio o
comando da cui egli dipende.
Cass., sez. III, 25-10-1999, n. 11949. Foro it., 1999, I, 3158
Gazzetta giur., 1999, fasc. 43, 50 Guida
al dir., 1999, fasc. 43, 21
L’obbligazione pecuniaria derivante da una violazione delle norme del codice
stradale, contestata attraverso l’invio di un atto che, pur formalmente valido
ed autentico ai sensi del d.leg. n. 39/1993, risulti tuttavia diverso ed autonomo
rispetto all’originale o alla copia conforme del verbale di accertamento previsti
dall’art. 385 d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495, va dichiarata estinta, non potendosi
ritenere perfezionata la notificazione disciplinata dall’art. 201 nuovo cod.
strada.
P. Torino. Torino, 22-04-1999. Arch. circolaz., 1999, 610
Ai sensi dell’art. 201, 3º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 è valida la
notificazione del verbale di accertamento di una infrazione al codice stradale
o dell’ordinanza-ingiunzione eseguita a norma dell’art. 140 c.p.c. presso
l’indirizzo anagrafico del trasgressore risultante dai documenti di guida
o di circolazione o dai registri automobilistici, qualora emerga che il luogo
di effettiva residenza del destinatario sia diverso ovvero che tale destinatario
sia irreperibile.
C. Stato, sez. I, 28-05-1998, n. 1070/97. Cons. Stato, 1999, I, 526 (m)
L’art. 201 cod.strad. - il quale considera le notificazioni delle ordinanze
ingiunzioni «validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio
o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione ... » - va interpretato
nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo
della stessa presso uno dei luoghi risultanti da detto documento, bensì sul
necessario espletamento delle formalità previste per l’ipotesi d’irreperibilità
del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia
quella postale; ne consegue che, nell’ipotesi di trasferimento del trasgressore
in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia
ordinaria che postale), per essere valida, richiede necessariamente l’espletamento
delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c. per il caso d’irreperibilità
del destinatario.
Cass., sez. I, 07-07-1999, n. 7044. Arch. circolaz., 1999, 783
Con riguardo al perfezionamento della procedura di notifica del verbale di
accertamento di infrazione al codice stradale, gli art. 141 e 143 cod.strad.,
così come l’art. 201 nuovo cod.strad., nella parte in cui affermano, che «comunque
le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla
residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione
o dall’archivio nazionale dei veicoli o dal Pra o dalla patente di guida»,
non implicano la conseguenza che debbano ritenersi valide anche notifiche
effettuate a questi indirizzi, ma non andate a buon fine.
P. Palermo. Palermo, 27-03-1998. Arch. circolaz., 1999, 511
Per le violazioni al codice della strada costituenti reato non è richiesto,
a norma dell’art. 220 cod. strada, l’adempimento della preventiva notificazione
dell’addebito ex art. 201 del medesimo codice, che è da rispettare soltanto
per le violazioni di carattere non penale.
Cass.,sez. IV, 14-01-1999. Arch. circolaz., 1999, 797
Poiché l’accertamento di una violazione amministrativa può basarsi su segnalazioni
anche di privati cittadini, è legittimo l’accertamento di una violazione al
divieto di sosta delle autovetture effettuato (prima dell’entrata in vigore
della l. 15 maggio 1997 n. 127) dai vigili urbani sulla base di un verbale
dei c.d. ausiliari del traffico.
Cass., sez. III,25-10-1999, n. 11949. Foro it., 1999, I, 3158
Gazzetta giur., 1999, fasc. 43, 50
Non è manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 cost., la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 201 cod.strad. approvato con d.leg.
n. 285/1992, nella parte in cui prevede termini di decadenza differenziati,
ai fini delle sanzioni amministrative relative ad infrazioni stradali, per
i cittadini residenti in Italia ed i cittadini residenti all’estero proprietari
di veicoli immatricolati sotto la serie «EE» della motorizzazione civile.
P. Macerata. Macerata, 15-04-1998. Arch. circolaz., 1998, 1101
Nel caso di contestazione di una violazione amministrativa che sia effettuata
mediante notifica per posta degli estremi della violazione, la mancanza della
relazione di notifica costituisce una mera irregolarità, che non determina
la nullità della contestazione.
Cass., sez. III, 25-10-1999, n. 11949.Foro it., 1999, I, 3158
Gazzetta giur., 1999, fasc. 43, 50
In tema di sanzioni amministrative, comprese quelle relative alla disciplina
della circolazione stradale, qualora - come consentito dall’art. 14, 4º comma,
l. n. 689 del 1981, dall’art. 12 l. n. 890 del 1982 e, quindi, dall’art. 201.3
d.leg. n. 285 del 1992 - la notificazione della contestazione sia effettuata
da un funzionario dell’amministrazione secondo il regime di cui alla l. n.
890 del 1982, la sola circostanza che il funzionario abbia omesso di stendere,
sulla copia dell’atto, la relazione di notifica prevista dall’art. 3, 1º comma,
richiamata l. n. 890 del 1982, costituisce una mera irregolarità, che non
inficia la validità della notificazione medesima.
Cass.,sez. I, 07-06-1999, n. 5559. Mass., 1999
Le cadenze procedimentali del provvedimento sanzionatorio accessorio con cui
il prefetto, a mente dell’art. 218, 2º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285
(nuovo cod.strad.), commina la sospensione della patente sono legittimamente
differenziate rispetto a quelle di irrogazione di sanzioni amministrative
pecuniarie (di cui all’art. 201 stesso cod.strad. ed all’art. 14 l. 24 novembre
1981 n. 689); il fatto che sia previsto solo per queste ultime un espresso
termine perentorio per la notificazione del provvedimento non viola, infatti,
il principio costituzionale di eguaglianza, sia per la notevole ampiezza del
termine di notifica delle sanzioni pecuniarie rispetto a quello di concreta
emissione della sospensione della patente, sia perché, nell’ipotesi di sospensione,
a differenza delle sanzioni pecuniarie, è sempre possibile l’immediata contestazione
dell’infrazione commessa con il contestuale ritiro del documento e tale operazione
può subito formare oggetto di opposizione davanti al pretore.
Corte cost., 17-07-1998, n. 276. Cons. Stato, 1998, II, 1020 Giust. civ., 1998, I, 2708
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità del 1º comma dell’art.
201 del vigente c.d.s. (sentenza 17 giugno 1996 n. 198) nella parte in cui,
in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, la
norma stabiliva che il termine di centocinquanta giorni per la notificazione
della contestazione decorresse dalla data dell’avvenuta identificazione, anziché
da quella in cui risultava dai pubblici registri l’intestazione del veicolo
o le altre qualifiche del soggetto responsabile (o comunque, dalla data in
cui la p.a. era posta in grado di provvedere all’identificazione), l’identificazione
del trasgressore non è più rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione,
e non può più coincidere con la materiale redazione del verbale di accertamento,
potendo, invece, decorrere da un momento successivo all’accertamento dei fatti
nei soli casi in cui l’identificazione del trasgressore sia possibile esclusivamente
a seguito dell’espletamento delle formalità di iscrizione o di annotazione
del passaggio di proprietà del veicolo nei pubblici registri automobilistici,
per gli effetti di cui all’art. 386 del regolamento di esecuzione del codice
della strada; sia nell’ipotesi in cui il verbale di accertamento non contenga
l’indicazione della data di identificazione e dei motivi dell’eventuale ritardo
con il quale la p.a. abbia ad essa proceduto, sia nel caso in cui tali dati
risultino, invece, dal verbale, il giudice di merito è, comunque, tenuto a
valutare la congruità del tempo impiegato per l’identificazione, ovvero ad
essa oggettivamente necessario, proprio perché, per effetto del ricordato
intervento manipolativo della corte costituzionale, la norma di cui all’art.
201 va oggi interpretata nel senso che la decorrenza del termine per la notificazione
va valutata avuto riferimento a criteri oggettivi, senza che possano assumere
rilievo vicende di carattere soggettivo, quale il carico di lavoro gravante
sull’amministrazione.
Cass.,sez. I, 20-03-1998, n. 2951. Arch. circolaz., 1998, 660
In tema di violazioni amministrative, l’eventuale inosservanza dell’obbligo
dell’immediata contestazione non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione
di pagamento della sanzione quando si sia successivamente provveduto alla
contestazione mediante notificazione (giusta disposto dell’art. 14, 2º comma,
l. n. 689 del 1981), sempre che l’inosservanza del detto obbligo non abbia,
in concreto, comportato l’impossibilità, da parte del trasgressore, di far
valere, illico et immediate, concreti elementi di fatto a suo favore, e sempre
che la rilevanza di tale inosservanza, ritualmente dedotta dall’interessato,
sia invece, in concreto, esclusa dal giudice (fattispecie in tema di violazione
dei limiti di velocità accertata mediante rilevamento elettronico; la suprema
corte ha escluso, nel caso concreto, ogni rilevanza alla mancata contestazione
immediata attesa, in particolare, l’impossibilità di raggiungere il veicolo
lanciato ad eccessiva velocità - art. 384 disp. att. cod.strad. -).
Cass.,sez. I, 07-11-1998, n. 11245. Mass., 1998
384. (Art. 201 Cod. Str.) Casi di impossibilità della contestazione immediata.
1.
I casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall'articolo
201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:
a) impossibilità
di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento
di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c)
sorpasso in curva;
d) accertamento
di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un
mezzo di pubblico trasporto;
e)
accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento
che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero
dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento
o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi
regolamentari (1);
f) accertamento
della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
------------
(1) Lettera così modificata dall'art. 218, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
385. (Art. 201 Cod. Str.)
Modalità della contestazione non immediata.
1. Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 384, non abbia
potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore
compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto
acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere
alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende.
2. L'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, acquisiti gli
altri elementi necessari per procedere, provvede alla notifica a norma dell'articolo
386.
3. Il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio
o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi,
viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile
dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato. I verbali redatti con
sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo
prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 383, commi 3 e 4.
386. (Art. 201 Cod. Str.) Notificazione dei verbali a soggetto estraneo.
1.
Quando viene effettuata la notificazione all'intestatario del certificato
di proprietà o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196 del codice e
questi, con dichiarazione contenente, nel caso di alienazione, gli estremi
dell'atto notarile, informa l'ufficio o il comando procedente che non è proprietario
del veicolo, né titolare di alcuno dei diritti di cui al medesimo articolo
196 alla data dell'accertamento della violazione per la quale si procede,
l'ufficio o comando interessati, se riscontrano l'esattezza delle notizie
fornite, rinnovano la notificazione all'effettivo responsabile, con
relativoaddebito
delle ulteriori spese, entro i termini previsti dall'articolo 201 del codice.
Tali termini decorrono dalla data di ricezione da parte dell'ufficio o comando
delle notizie fornite dal destinatario della precedente notificazione.
2.
Il rinnovo della notificazione può essere effettuato, nei confronti dell'effettivo
responsabile, dal momento in cui si accerti la sua identità ed il suo indirizzo
in modo definitivo e, comunque, non oltre cinque anni dal giorno in cui è
stata commessa la violazione.
3.
Nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore
di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei
pubblici registri o per altra causa, l'ufficio o comando procedente, ad istanza
dell'interessato o di propria iniziativa, eseguiti gli opportuni accertamenti,
trasmette gli atti al Prefetto per l'archiviazione, ovvero se possibile procede
alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i
termini previsti.
4.
Nel caso di cui al comma 3, l'istanza dell'interessato deve essere proposta
entro il termine di cui all'articolo 203 del codice. L'ufficio o comando procedente
può rilevare l'errore ai sensi del comma 3 fino alla formazione del ruolo.
Con riferimento al quesito in oggetto, si precisa quanto segue.
Dalla lettura della documentazione ivi pervenuta non emergono elementi di illegittimità relativi alla procedura di accertamento delle infrazioni illustrata, in quanto questa viene esclusivamente effettuata dal personale appartenente alla Polizia locale e quindi titolare di competenze di Polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992).
Invece, per quanto concerne i costi del servizio di noleggio e manutenzione dei dispositivi automatici - nella fattispecie la copertura assicurativa integrale, l'assistenza, la manutenzione e l'aggiornamento degli impianti - tale spesa deve essere quantificata a priori in base alle disposizioni dettate dall'art. 208, comma 4, che stabilisce che almeno il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie possono essere utilizzati - tra le varie fattispecie contemplate dal medesimo articolo - anche per la fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di Polizia stradale.
Per quanto riguarda il corrispettivo da elargire all'affidatario del servizio per l'attività di accertamento delle infrazioni stradali ai sensi dell'art. 146 del Codice della strada - nella fattispecie l'assistenza tecnica on line, l'assistenza alle operazioni di scarico dei dati, la decrittografia dei dati e il loro riversamento su supporto magnetico, la fornitura ed assistenza di apposito software per la gestione dei verbali redatti dal Comando a seguito della verifica e della validazione delle immagini e della relativa conversione degli stessi in verbali di infrazione - tale spesa deve essere quantificata in base al costo delle effettive operazioni effettuate, in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 201 del Codice della strada.
Difatti, appare chiaro che le procedure affidate rientrano tra "le spese di accertamento" e come tali, essendo possibile per questi una quantificazione analitica dei costi, è possibile predeterminarne il corrispettivo da riconoscere all'impresa affidataria.
Infine, appare palesemente illegittimo che la società affidataria del servizio possa determinare il periodo di tempo durante il quale il dispositivo deve essere funzionante - nella fattispecie 18 ore - in quanto tale decisione spetta unicamente ed esclusivamente all'organo accertatore, quindi, tale clausola ponendosi "contra legem", qualora fosse stata inserita come condizione contrattuale si deve intendere come non apposta, ai fini dell'efficacia del medesimo contratto, alla luce di quanto disposto "ex lege" dagli artt. 1343 e 1346 del Codice civile.
Nota Min. interno 25 settembre 2008, n. 75753 - Autorizzazione prefettizia per accertamento remoto della velocità a mezzo autovelox ex legge n. 168 del 2002.Con riferimento alla nota in oggetto si chiarisce che solo per gli accertamenti di cui alla lettera f) del comma 1-bis dell’art. 201 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) è necessario il preventivo decreto prefettizio di individuazione della strada o tratto di strada di tipo C o D, in quanto è previsto l’impiego di apparecchiature a funzionamento automatico senza la presenza dell’organo di Polizia stradale.
Per gli accertamenti di cui alla lettera e) dello stesso comma non occorre alcun provvedimento in quanto l’attività è svolta direttamente dall’organo di Polizia stradale che gestisce sul posto le apparecchiature di rilevamento, su qualsiasi tipo di strada.
Per entrambe le modalità non vi è obbligo di contestazione immediata.
La norma del richiamato articolo 4 del D.L. n. 121 del 2002 e seguenti modifiche disciplina l’attività di controllo a distanza del traffico finalizzata all’accertamento degli illeciti di cui agli artt. 142 e 148 e 176 del Codice della strada, cioè l’installazione e l’impiego di dispositivi che siano in grado di rilevare, anche in modo automatico, le violazioni senza la presenza o l’intervento contestuale dell’operatore di Polizia stradale ovvero di mezzi tecnici che consentono all’operatore preposto al controllo, che effettua una costante attività di monitoraggio del traffico a distanza, di accertare l’illecito in un luogo diverso da quello in cui esso si sviluppa e nel momento in cui si compie.
Occorre precisare, tuttavia, che la disposizione dell’articolo 4 non sostituisce le norme generali del Codice della strada in materia di accertamento degli illeciti; piuttosto, le integra prevedendo una procedura speciale per l’attività di controllo e di accertamento delle violazioni realizzato senza il diretto intervento di un operatore di Polizia stradale, ed introducendo un’espressa eccezione al principio della contestazione immediata di cui all’art. 200 del Codice della strada, quando l’accertamento avviene su strade ed in situazioni in cui la contestazione immediata, per motivi oggettivi, è comunque impossibile, molto difficoltosa ovvero pericolosa per il personale operante o per gli utenti della strada.
Circ. Min. interno 1° aprile 1996, n. 300/A/58942/127/29 - Servizio di notificazione atti.È stato segnalato da alcuni Compartimenti, che più Comuni richiedono il pagamento anticipato per le spese sostenute nell'espletare la notifica di atti per conto di altri Enti.
Al riguardo, si trascrive quanto rappresentato dalla Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale, interpellata sulla problematica in argomento.
"L'art. 273 del T.U.L.C.P. del 1934 (R.D. 3 marzo 1934, n. 383)- limitando il riferimento alla più recente fonte normativa - prevedeva la obbligatoria presenza in ogni comune del "messo", e ne definiva i compiti, stabilendo che egli poteva notificare atti "nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta".
Il successivo art. 274 disponeva che i comuni e le province fossero tenuti a compiere "senza corrispettivi" gli atti che fossero loro commessi dalla legge "nell'interesse generale".
L'una e l'altra disposizione risultano abrogate dalla legge n. 142 del 1990 (art. 64), non essendo state espressamente fatte salve.
Viceversa, è tuttora vigente l'art. 3 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, in forza del quale la notifica dell'atto o provvedimento amministrativo "si fa, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale". Quest'ultima disposizione facoltizza tutte le pubbliche amministrazioni ad utilizzare, per la notifica dei propri provvedimenti ai diretti destinatari, il messo comunale in alternativa alla spedizione dell'atto in forma amministrativa, secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, e alla notifica a mezzo di ufficiale giudiziario. Ne consegue che può ritenersi sussistere - anche dopo l'intervenuta abrogazione del richiamato art. 273 del T.U.L.C.P. del 1934 - un obbligo generalizzato dei comuni di dare corso alle richieste delle Pubbliche Amministrazioni di notifica dei propri atti.
La questione si pone in termini problematici per quanto riguarda l'eventuale richiesta di un corrispettivo ed, in particolare, il rimborso delle spese di notifica.
Al riguardo è utile richiamare - oltre alla intervenuta abrogazione del richiamato articolo del T.U.L.C.P. del 1934, che, peraltro, limitava la gratuità della prestazione ad un esplicita previsione di legge - sul principio, affermato dall'articolo 10 della legge n. 142 del 1990, della attribuibilità ai comuni di ulteriori funzioni per servizi di competenza statale soltanto previa assicurazione delle relative risorse.
Un principio analogo è affermato dall'art. 54, comma 13, della stessa legge n. 142 del 1990 in ordine alla copertura finanziaria che le regioni sono tenute ad assicurare ai comuni e alle province per le funzioni ad essi attribuite.
È appena il caso di sottolineare il valore meramente programmatico e di principio delle suddette disposizioni. Ciò, con specifico riguardo alla peculiarità dei termini in cui il problema si pone per la notifica degli atti e dei provvedimenti disciplinati dal codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e, più in generale, dalla legge n. 689 del 1981.
Ed infatti, il sistema normativo ivi previsto si fonda sul coinvolgimento di organi e di strutture appartenenti allo Stato e agli enti locali nella realizzazione della funzione repressiva degli illeciti amministrativi. Si tratta di un sistema di cooperazione al quale ciascuno concorre con un proprio impegno che non è certamente misurabile in termini di corrispettivo rispetto ai benefici economici ricavabili (provento delle sanzioni pecuniarie). Così, ad esempio, il Prefetto è chiamato ad emettere le ordinanze - ingiunzioni e a vagliare e a decidere le opposizioni nei riguardi dei verbali di accertamento dei comuni senza che per ciò partecipi ai proventi della sanzione.
In questo contesto ben può affermarsi che, in conformità al principio di leale collaborazione tra i vari livelli istituzionali più volte affermato dalla Corte Costituzionale, i comuni siano tenuti a garantire la gratuità delle notifiche che si richiedono in materia di depenalizzazione, sulla base di un criterio di compensazione degli oneri assunti in materia dagli organi dello Stato e da quelli degli enti locali.
Non si esclude, comunque, che la questione, ove dovesse evidenziarsi in termini di più vasta rilevanza, possa richiedere un maggiore approfondimento anche in vista di interventi di innovazione normativa".
È stato chiesto se sia possibile ingiungere, con ordinanza emessa ex art. 204 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il pagamento delle spese sostenute per l'accertamento tecnico delle violazioni recate dall'art. 97 dello stesso Codice e se le anzidette spese rimangano a carico dell'erario qualora gli accertamenti tecnici condotti non rivelino la commissione di alcun illecito.
In entrambi i casi si chiede di conoscere i capitoli, rispettivamente di entrata e di spesa, cui imputare le somme in argomento.
Al riguardo, si rassegnano le seguenti considerazioni, utili a chiarire le questioni prospettate dal solo punto di vista giuridico.
L'art. 201, comma 4, del Codice della strada prevede che le spese di accertamento (della violazione amministrativa) sono poste a carico, unitamente alle spese di notificazione, del soggetto tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
La disposizione può essere, ad avviso dello scrivente, diversamente interpretata.
Secondo una prima interpretazione può assumersi che la disposizione riversi l'onere del pagamento delle predette somme sui soli soggetti nei cui confronti sia affermata, a conclusione del procedimento, dal competente organo amministrativo, la responsabilità per l'illecito o che abbiano, spontaneamente e in via preventiva, riconosciuto la propria responsabilità per la commissione del fatto.
E non pare dubbio che le anzidette circostanze possono verificarsi rispettivamente quando sia stato ingiunto, all'esito della decisione del gravame, il pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 204 del Codice della strada e comminata, nei casi contemplati, la sanzione accessoria, ovvero quando l'interessato abbia effettuato la conciliazione amministrativa o, ancora, quando, al contrario, lo stesso non l'abbia effettuata senza però impugnare nei termini, con ricorso al Prefetto o alla Autorità… giudiziaria ordinaria, il verbale di accertamento della violazione.
Secondo una diversa interpretazione, la disposizione riversa gli oneri "de quibus" sul destinatario della contestazione o della notificazione indipendentemente dalle circostanze sopra rilevate, e cioè dall'accertamento o dal riconoscimento spontaneo, entrambi successivi al momento della contestazione degli estremi dell'illecito, della responsabilità cui consegua l'applicazione della sanzione.
Infatti può osservarsi che la disposizione in esame, che accomuna la disciplina della imputazione delle spese di "accertamento" alla disciplina della imputazione delle spese di "notificazione", è collocata, da un punto di vista sistematico, nell'ambito delle regole concernenti l'attività…di notificazione e non nell'ambito delle regole attinenti alla conclusione del procedimento sanzionatorio.
Ad avviso dello scrivente, merita di essere seguita tale seconda interpretazione, atteso che indiscutibilmente la regola contenuta nel comma 4 dell'art. 201 anticipa, al momento in cui gli interessati prendono cognizione dell'addebito che l'amministrazione gli muove con il verbale di accertamento, il momento in cui le spese sostenute per acclarare, con l'ausilio delle cognizioni tecniche della materia come nel caso di specie, l'esistenza di una violazione al Codice della strada sono poste a carico del trasgressore.
La tesi predetta trova supporto, ad avviso dello scrivente, anche nell'art. 203, comma 3, che chiarisce la natura di titolo esecutivo del verbale di accertamento non solo per la somma pari alla metà della sanzione edittale, ma anche per le spese di procedimento, in cui non possono non farsi rientrare le spese in argomento.
Ovviamente, se l'attività indirizzata all'accertamento della infrazione (ad es. l'alterazione delle caratteristiche tecniche del ciclomotore) non ha rilevato alcuna violazione delle norme che pongono particolari "standards" di natura tecnica, il verbale non può essere redatto e, se redatto, deve procedersi alla sua archiviazione per infondatezza.
E, in questa ipotesi, le spese sostenute per gli accertamenti tecnici "de quibus" devono necessariamente rimanere a carico dell'Erario e precisamente della Amministrazione cui appartiene l'organo accertatore.
Alla ipotesi descritta può razionalmente assimilarsi anche quella della archiviazione cui il Prefetto abbia proceduto con ordinanza emessa ex art. 204 del D.Lgs. n. 285/92.
Di tale regola si rinviene conferma nell'art. 11 del D.P.R. n. 571/1982, secondo il quale l'organo che procede al sequestro è tenuto ad anticipare le spese relative. Dalla lettera del comma 2 dello stesso articolo, in relazione al comma 2 del successivo art. 15, si ricava, infatti, che ove il procedimento si risolva nell'archiviazione, le spese di custodia del bene sequestrato restano a carico dell'amministratore che ha proceduto al sequestro. Ed è evidente che lo stesso criterio debba valere, oltre che per le spese di custodia, per quelle di accertamento.
Viceversa non possono esservi dubbi circa la competenza del Prefetto ad ingiungere il pagamento delle somme predette contestualmente alla decisione sfavorevole del ricorso eventualmente proposto avverso il verbale, atteso che in tal caso egli è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità…del verbale opposto e quindi sulla stessa fondatezza degli accertamenti, con la conseguenza di porre a carico del privato riconosciuto responsabile il relativo onere economico.
Conclusivamente, non pare condivisibile l'iniziativa assunta dagli organi della polizia stradale di Caltanissetta che hanno rimesso alla locale Prefettura le fatture relative agli accertamenti effettuati, stante che i relativi oneri, dopo essere stati anticipati dall'"organo accertatore", o sono posti a carico del trasgressore, o restano a carico dello stesso organo accertatore senza che sia ipotizzabile una competenza passiva della Prefettura.
Circ. Min. interno 21 aprile 1997,
n. 300/A/22402/144/5/20/5 - Verbale di contestazione con procedura
automatizzata per le infrazioni accertate con l’apparecchiatura Autovelox
In
relazione al quesito posto, si ritiene utile fare riferimento alle disposizioni
contenute nella circolare n. 300/A/56516/144/5/20/3 del 25 agosto 1995 a
proposito della contestazione dell’infrazione nell’immediatezza del fatto.
In particolare, l’impiego articolato di più operatori, in parte con
compiti di accertamento, in parte con compiti connessi al fermo del veicolo ed
alla contestazione dell’illecito, si ritiene in linea con la normativa vigente
e pertanto idoneo alla redazione del verbale di contestazione completo degli
elementi di fatto forniti dal personale addetto all’impiego dell’apparecchiatura
di rilevamento della velocità.
Tale
procedura non necessita, quindi, di ulteriori elementi di riscontro dell’illecito,
quale è la prova fotografica.
Per
converso, in caso di dubbio sul verificarsi di qualche elemento di fatto non si
ritiene opportuno disporre il fermo del veicolo al fine della sola identificazione
del conducente per un’eventuale successiva redazione del verbale.
Alla luce
delle richiamate disposizioni e secondo l’orientamento del legislatore in tema
di contestazione immediata dalla violazione sarà, piuttosto, opportuno che,
quando la pattuglia incaricata di redigere il verbale non sia in grado di
provvedere a tutti i casi segnalati dalla pattuglia a monte, il servizio venga
momentaneamente sospeso, ovvero rafforzato a valle per evitare l’insorgere di
equivoci o motivi di contenzioso con i cittadini.
Da quanto
precede appare chiaro che la redazione in automatico del verbale della
violazione attraverso la procedura informatizzata dovrà essere riservata ai
soli casi che rientrano nella formulazione dei motivi che hanno impedito la
contestazione immediata ai sensi dell’art. 384, lett. E del del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495.) Di ogni altra diversa motivazione sarà, ove
necessario, dato conto compilando il verbale mod. 352 opportunamente corredato
negli atti dalla prova fotografica.
Con riferimento al quesito relativo all'oggetto si ribadisce quanto opinato da questo Ministero in tema di "preavviso di violazione" al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e di sua natura giuridica nel volume I del massimario dei pareri sui quesiti delle Prefetture, diramato nel febbraio 1995 a tutti gli Uffici periferici.
In proposito, si rammenta che, ad avviso della scrivente, il c.d. preavviso di violazione costituisce - a condizione che sia redatto in modo da rendere chiara al destinatario la norma o le norme violate, il "quantum" della sanzione e la eventuale ammissibilità della conciliazione amministrativa - atto di avvio della attività di accertamento dell'illecito.
Per quanto invece riguarda i rimedi contro la illegittimità del preavviso, si rammenta che a parere della scrivente l'anzidetto atto non è, in linea di principio, ricorribile al Prefetto, atteso che sia il pagamento in misura ridotta che il ricorso ex art. 203 del Codice della strada devono intendersi riferiti temporalmente e contenutisticamente al verbale di rilevazione della violazione, debitamente contestato o notificato, nelle integrità degli elementi formali e sostanziali prescritti della legge (cfr. massimario del dicembre 1996, pag. 12 e segg.).
Poiché, infatti, soltanto attraverso la contestazione o notificazione del verbale di accertamento, integrato degli elementi essenziali indicati dalla legge, si definisce la pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione, è con riguardo a detto momento che diviene attuale l'interesse a ricorrere, presupposto della ammissibilità dello strumento di tutela.
Circ. Min. interno 17 dicembre 1997, n. 105 - Articolo 201, comma 3, del codice della strada. Modalità di
esecuzione della notifica del verbale di accertamento e dell’ordinanza-ingiunzione
relativa a violazioni previste dallo stesso codice. (V. Circ. Min. interno n. 26466 del
20 agosto 2007 - Sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 26.1 I .2002 in
tema di notificazione degli atti civili ed amministrativi. Applicazione alle
notifiche dei verbali di contestazione per illeciti stradali.
Come è
noto l’art. 201, comma 3, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285), in materia di «notificazione delle violazioni», dopo aver richiamato
le norme generali del codice di procedura civile e quelle per la notifica a
mezzo del servizio postale, dispone testualmente: «Comunque le notificazioni si
intendano validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o
sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio
nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione Generale della M.C.T.C. o
dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente».
Sotto la
vigenza della diversa formula dell’art. 141 del vecchio codice, la Corte di
Cassazione (Sezione I, 15 maggio 1992, n. 5789) aveva affermato che il mancato
reperimento del destinatario nel luogo di residenza risultante dal pubblico
registro automobilistico ne imponesse la ricerca ai fini del completamento del
procedimento notificatorio, e che, in caso di esito infruttuoso di tale
ricerca, l’esecuzione della notificazione dovesse aver luogo con le formalità
previste per il caso di irreperibilità del destinatario, non potendosi ritenere
sufficiente l’attestazione della mancata consegna dell’atto per avvenuto
trasferimento della residenza risultante dal suddetto registro.
Pertanto,
questa Direzione Generale ha ravvisato la opportunità di acquisire il parere
del Consiglio di Stato sull’esatta portata precettiva del richiamato art. 201.
In particolare, è stato chiesto al suddetto Alto Consesso di far conoscere se,
nel caso in cui l’agente notificatore abbia attestato la irreperibilità del
destinatario nel luogo risultante dalla documentazione indicata nello stesso
art. 201, la notifica dovesse considerarsi «validamente eseguita», ovvero
dovesse farsi luogo al deposito presso la casa comunale e alle altre formalità
previste dall’art. 140 del codice di procedura civile. Con l’unito parere n.
1070/97 del 28 maggio 1997 la Sezione I del Consiglio di Stato si è espressa
nel senso che «la notifica del verbale di accertamento o dei provvedimenti di
ingiunzione del Prefetto, ai sensi dell’art. 204 codice civile, sia validamente
effettuata presso l’indirizzo anagrafico del trasgressore risultante dai
documenti elencati nel terzo comma dell’art. 201 del codice della strada».
Pertanto,
in base al suddetto parere, il richiamato indirizzo giurisprudenziale deve
intendersi superato. Le SS.LL. sono pregate di attenersi al suddetto parere e
di portarlo a conoscenza di tutti gli organi legittimati all’accertamento delle
violazioni previste dal codice della strada ai sensi dell’art. 12 dello stesso.
Circ. Min. interno 3
giugno 1998, n. 300/A/53687/144.5.20.3 - Tutela della riservatezza. Invio della
documentazione fotografica dell’accertamento della velocità al domicilio del
proprietario del veicolo. Problematiche.
Alcune Sezioni della
Polizia Stradale in sede di notifica del verbale di contestazione della
violazione dell’art.
142 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) allegano
la stampa fotografica relativa all’accertamento della velocità.
Pur in assenza di una norma
che disponga in tal senso, tale prassi, peraltro risalente alla vigenza del D.P.R.
n. 393 del 1959, ha negli anni notevolmente diminuito il contenzioso tra
cittadini e P.A., atteso che il primo, di fronte all’evidenza della prova
fotografica, ha spesso ritenuto opportuno estinguere il procedimento
amministrativo con il pagamento in misura ridotta della sanzione.
L’entrata in vigore della legge
31 dicembre 1996, n. 675 e più in generale una maggiore sensibilità dei
cittadini verso la tutela della propria “privacy” fanno sorgere perplessità su
questa scelta, sia pure individuata per favorire il cittadino e non imporgli l’onere
di recarsi presso un ufficio di Polizia per prendere eventualmente visione
della fotografia, ovvero l’esborso economico per richiedere l’invio della
stessa a domicilio.
Sul punto sono già pendenti
presso il “Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali “alcuni ricorsi presentati dai destinatari dei
verbali di contestazione in argomento, mentre si è in attesa di approfondimenti
interpretativi circa la valenza dell’immagine fotografica del veicolo ritratto
dalle apparecchiature di misurazione della velocità come “dato personale” ai
sensi della citata normativa.
Nelle more di tali
pronunciamenti SS.LL. vorranno disporre la sospensione dell’invio della
fotografia insieme al verbale di contestazione ex art. 142 del Codice della
strada e l’apposizione sul verbale stesso di un timbro con la seguente
dicitura: “ESISTE AGLI ATTI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLA VIOLAZIONE, CHE
SARÀ TRASMESSA ALL’AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI RICORSO”.
Nel fare riserva di seguito secondo gli esiti dei procedimenti sopra citati, si confida nella consueta collaborazione, e si resta in attesa di un cenno di assicurazione.
Circ. Min. interno 10 marzo 1999, n. M/2413/11 - Annullamento di verbali in sede di autotutela.Si fa riferimento al quesito concernente l'oggetto, con il quale si chiede di conoscere l'avviso della scrivente in ordine alla possibilità di procedere, in sede di autotutela, all'annullamento di un verbale di accertamento di violazione a norma del codice della strada - già divenuto titolo esecutivo ai sensi <A ="../codice%20articoli/Art.203.htm">dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) -, qualora, successivamente alla predisposizione del ruolo per la riscossione della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, emerga un errore sugli elementi identificativi dell'autore dell'illecito.
Il quesito si riferisce ad un errore evidenziato a seguito di notificazione della cartella di pagamento, ma effettuato nella fase di rilevazione della contravvenzione. In particolare, la specifica ipotesi che viene prospettata concerne la situazione nella quale al precedente proprietario di un veicolo - risultante al momento della consumazione dell'illecito già venduto con atto tempestivamente trascritto al P.R.A. - viene addebitata l'infrazione, a causa di un mero errore iniziale nell'accertamento.
Al riguardo, si ritiene di formulare le seguenti considerazioni.
Preliminarmente occorre evidenziare che, nell'ambito delle varie fasi del procedimento sanzionatorio disciplinato dal codice della strada, la legge ha attribuito - in ragione del rispetto di fondamentali esigenze garantistiche di controllo della legittimità degli atti - a distinti soggetti differenziate prerogative.
A mero titolo esemplificativo si ricorda che: gli organi accertatori provvedono alla contestazione, verbalizzazione e notificazione delle infrazioni; il prefetto esamina il ricorso ex art. 203 del Codice della strada, emette l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, dispone l'archiviazione, predispone i ruoli per i titolo esecutivi; il pretore giudica l'eventuale opposizione ex art. 205 del Codice della strada.
Da ciò discende che ciascun atto del procedimento, una volta perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi, esce dalla disponibilità del soggetto che lo ha redatto e può solo essere sindacato da un altro soggetto, previamente individuato dalla legge.
In relazione alle considerazioni sopra svolte, pertanto, il verbale di accertamento di una infrazione al codice della strada, nel momento in cui si è perfezionato nei suoi elementi formali e procedimentali e, ai sensi dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada, costituisce titolo esecutivo, esce dalla disponibilità tanto dell'agente che lo ha redatto, che dell'ufficio al quale appartiene, per rientrare nella disponibilità di un altro organo (Prefetto). Conseguentemente, la rilevazione di un errore sulla persona responsabile della infrazione, riscontrata - sia d'ufficio che a seguito di istanza da parte dell'interessato - nella fase procedimentale in cui sia già avvenuta, da parte del Prefetto (ex art. 206, comma 2, del Codice della strada), la iscrizione a ruolo, non consente all'organo accertatore di poter più intervenire, in sede di autotutela, sul processo verbale già redatto e notificato, ai fini della modifica o dell'annullamento dell'atto.
E, infatti, l'art. 386, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (D.P.R<A ="dea01.dll%3ffpa=1&TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1742649978&KEY=01LX0000002708&">. 16 dicembre 1992, n. 495), dispone che in caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione (per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altre cause), l'ufficio o comando procedente deve trasmettere gli atti al Prefetto per l'archiviazione, salvo che non siano ancora scaduti i termini per notificare il verbale all'effettivo proprietario.
A tale riguardo, si evidenzia la circostanza che un tempestivo reclamo dell'errore da parte del presunto responsabile - venutone comunque a conoscenza a seguito della notificazione della violazione - bloccherebbe il procedimento nei suoi confronti, impedendo così la fase della iscrizione a ruolo, e, contemporaneamente consentirebbe - qualora i termini non fossero ancora scaduti - all'organo accertatore di poter effettuare la notificazione del verbale all'effettivo trasgressore.
Per quanto concerne, poi, le concrete possibilità di intervento, ai fini della eliminazione dell'errore sulla persona responsabile della infrazione, si ricorda la disposizione contenuta nell'ultimo comma del citato art, 386 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada in base alla quale l'organo accertatore "può rilevare l'errore ai sensi del comma 3 fino alla formazione del ruolo".
Non si ritiene, quindi, configurabile, dopo l'avvenuta iscrizione a ruolo, l'applicazione dell'istituto dell'autotutela nei verbali redatti ai sensi dell'art. 200 del Codice della strada. Comunque, la ipotizzata situazione di erronea iscrizione a ruolo - nella quale è indubbio che in favore del presunto trasgressore vi siano ragioni di giustizia sostanziale - potrebbe trovare una soluzione attraverso una interpretazione analogica dell'art. 390 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.
Tale norma, come è noto,. dispone che "in caso di erronea iscrizione a ruolo, l'autorità amministrativa che ha emesso il ruolo ai sensi dell'art. 206, comma 2, del codice, chiede all'esattore la cancellazione" e, conseguentemente, di non procedere più contro la persona a cui per errore è stata notificata la cartella di pagamento.
È vero che la disposizione ricordata si riferisce ad errori materiali che
siano stati effettuati in occasione della compilazione
del ruolo, tuttavia, ad avviso della scrivente, non si ravvedono motivi ostativi
affinché in sede di autotutela, possa ricevere istanze
finalizzate al discarico dal ruolo o, d'ufficio, procedervi - in applicazione
per via analogica dell'art. 390 del Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo Codice della strada - in tutti i casi in cui sia accertato un errore
sugli elementi identificativi dell'autore dell'illecito. E tale potere, può
essere esercitato nella ipotesi in cui il Prefetto
venga a conoscenza che il veicolo, in data antecedente a quella
dell'accertamento dell'infrazione, era stato oggetto di trasferimento di
proprietà. Tale conoscenza deve naturalmente essere documentata da atto di
compravendita redatto dal notaio o da scrittura privata con data autenticata dal
notaio o da visura al P.R.A.
Circ. min. interno 10
maggio 1999, n. 300/A/42680/127/9 - Sentenza della Corte di Cassazione Civile,
Sez. I, n. 2341 del 3 marzo 1998.
Si fa riferimento al
quesito con il quale viene richiesto un indirizzo interpretativo delle norme
che regolamentano la notificazione in seguito ad un provvedimento di
archiviazione di un verbale redatto dalla Polizia Municipale emesso dalla
locale Prefettura sulla base della sentenza della Corte di Cassazione Civile
Sez. I del 3 marzo 1998, n. 2341 in tema di sanzioni amministrative “con la
quale viene dichiarata la nullità della notifica eseguita mediante consegna al
contravventore, a mezzo servizio postale, di copia informe del verbale di
accertamento di una violazione al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285) redatto con sistemi meccanizzati e non recanti alcuna
sottoscrizione dell’agente accertatore”.
A tale riguardo si
rappresenta quanto segue.
Il combinato disposto dagli
artt. 383 e 385 del regolamento di attuazione del Codice della strada (D.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495) consente la redazione dei verbali con sistemi
meccanizzati o di elaborazione dati purché venga utilizzato il modello VI.1 che
prevede la firma, come requisito essenziale, dell’organo accertatore.
L’art. 6-quater del D.L.
n. 6 del 1991 convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 80 e l’art.
3, comma 2 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 prevedono rispettivamente
che, per i verbali e gli atti redatti dagli “enti locali” con il sistema
meccanizzato o di elaborazione dati, modulo prestampato, la firma autografa “È
sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema
automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile; in tal caso, il
contenuto del documento è valido fino a querela di falso” e “se per la validità
di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma
autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione, a stampa, sul documento
prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.
Per quanto sopra precede il
verbale compilato nella interezza dei requisiti essenziali previsti dal
regolamento, se notificati con il sistema meccanizzato, appare correttamente
redatto se al posto della firma autografa è inserito, a stampa, il nominativo
del soggetto responsabile.
Circ. Ministero dell’interno 3 dicembre 1999, n.
M/2413/11 - Ricorso al Prefetto avverso verbali di infrazione al Codice della
strada(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Sentenza n. 2341 del 3 marzo
1998 della Corte di Cassazione.
È stato
chiesto di conoscere l’avviso della scrivente in merito all’orientamento
espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 3 marzo 1998, n. 2341 in
tema di notificazione del verbale di accertamento delle violazioni al Codice
della strada(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) redatto con sistemi
meccanizzati e non recanti la sottoscrizione dell’agente accertatore.
In
proposito si osserva quanto segue.
Ai sensi
dell’art. 383, comma 4, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della strada(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), il verbale redatto
con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati deve riportare le stesse
indicazioni contenute nel modello VI.1 allegato al Codice della strada.
I
suddetti verbali sono notificati con il modulo prestampato recante l’intestazione
dell’ufficio al quale appartiene l’agente accertatore della violazione (art.
385, comma 3, del Reg. codice della strada(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.))
Successivamente,
l’art. 3 delD.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, ha previsto, nel caso di
emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici,
che la firma autografa sia sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento
prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
Pertanto,
alla luce delle citate disposizioni l’originale del verbale non redatto con
sistema meccanizzato deve recare la sottoscrizione dei verbalizzanti, mentre al
trasgressore deve essere inviato uno degli originali o copia autenticata (art.
385, comma 3, del Reg. codice della strada, al quale, soltanto, fa riferimento
la sentenza della Corte di Cassazione n. 2341/98 indicata in oggetto).
Invece,
sui verbali redatti con il sistema meccanizzato o di elaborazione dati, ai
sensi dell’art. 3 delD.Lgs. n. 39/93 (disposizione quest’ultima
successiva a quella contenuta nel del Reg. codice della strada), l’apposizione
della firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile.
In altri
termini, con l’art. 3D.Lgs. n. 39/93 il legislatore ha ribadito sul
piano positivo l’inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai
fini della validità degli atti amministrativi e la stessa giurisprudenza (cfr.
Corte di Cassazione sentenze n. 7234 del 7 agosto 1996 e n. 9394 del 24
settembre 1997) formatasi in sede di interpretazione del citato art. 3D.Lgs.
n. 39/93, ha ritenuto che l’autografia della sottoscrizione non è
configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi,
quanto meno quando i dati esplicitati nello stesso contesto documentativo dell’atto
consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve
esserne l’autore. Tuttavia, occorre che esista, nell’originale del
provvedimento, la sottoscrizione del soggetto a ciò abilitato o di un suo
delegato, in guisa da risultare in modo non equivoco la provenienza dell’atto
dall’ufficio competente.
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla legittimità della sottoscrizione apposta a ricalco sulla copia del verbale di accertamento di una violazione alle norme del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), immediatamente contestata al trasgressore.
In proposito si osserva quanto segue.
Il fine per il quale è richiesta l'apposizione della firma autografa dei verbalizzanti risponde essenzialmente all'esigenza di far risultare in modo non equivoco la provenienza dell'atto dall'Ufficio competente. Pertanto - secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (Sent. n. 9394 del 24 settembre 1997) - "l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nello stesso contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore".
La suddetta "attribuibilità" è chiaramente riscontrabile nell'attività di contestazione immediata della violazione tanto è vero che il legislatore distingue l'ipotesi della contestazione immediata (art. 200 del Codice della strada) da quella della notificazione successiva (art. 385, comma 3, del Reg. codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)) della violazione anche con riferimento alla documentazione da consegnare al trasgressore.
Infatti, nel primo caso, l'art. 200 del Codice della strada fa riferimento alla copia del verbale da consegnare al trasgressore in sede di contestazione immediata dell'illecito commesso.
Nel caso di "contestazione successiva", invece, l'art. 385, comma 3, del Reg. codice della strada prescrive che ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi della violazione venga inviato (non la semplice copia ma) uno degli originali o copia autenticata del verbale, quasi a voler richiedere, solo per tale fattispecie, una documentazione "rafforzata" che senza ombra di dubbio consenta di accertare l'attribuibilità della stessa all'ufficio verbalizzante.
Peraltro, quando i verbali sono redatti con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, ai sensi dell' art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 l'apposizione della firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
Anche in questo caso, il legislatore ha ribadito sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi e la stessa giurisprudenza (cfr. Corte di Cassazione sentenze n. 7234 del 7 agosto 1996 e n. 9394 del 24 settembre 1997) formatasi in sede di interpretazione del citato art. 3 D.Lgs. n. 39/93, ha ritenuto che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi.
A maggior ragione il discorso mantiene la sua validità nell'ipotesi in cui, essendosi provveduto a contestare immediatamente la violazione, il rilascio della copia del verbale redatto su carta copiativa non può far sorgere equivoci circa la provenienza dell'atto compilato dall'agente verbalizzante proprio in presenza del trasgressore.
Circ. Min. interno 22
dicembre 1999, n. 122 - Art. 201, 3° comma, del codice stradale - Modalità di
esecuzione della notifica del verbale di accertamento e dell’ordinanza-ingiunzione,
relative a violazioni previste dallo stesso codice.
Alcune Prefetture hanno
chiesto ulteriori chiarimenti in merito all’orientamento espresso da questa
Direzione generale con lacircolare
n. 105 del 17 dicembre 1997 concernente il disposto dell’art. 201,
comma 3, codice della strada (D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285) in base al quale le notificazioni delle
violazioni si intendono validamente esperite quando sono fatte alla residenza,
domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione, dalla
patente di guida o dagli archivi della Direzione generale della M.C.T.C. o del
P.R.A.
In proposito si osserva
quanto segue.
Come già ricordato nella
citata circolare n. 105 del 17 dicembre 1997, sotto la vigenza della
diversa formula dell’art. 141 del vecchio codice, la Corte di Cassazione
(Sezione I, 15 maggio 1992, n. 5789) aveva affermato che il mancato reperimento
del destinatario nel luogo di residenza risultante dal pubblico registro
automobilistico ne imponesse la ricerca ai fini del completamento del
procedimento notificatorio, e che, in caso di esito infruttuoso di tale
ricerca, l’esecuzione della notificazione dovesse aver luogo con le formalità
previste per il caso di irreperibilità del destinatario, non potendosi ritenere
sufficiente l’attestazione della mancata consegna dell’atto per avvenuto
trasferimento della residenza risultante dal suddetto registro.
Il Consiglio di Stato con
parere n. 1070/97 del 28 maggio 1997, si è espresso nel senso che “la notifica
del verbale di accertamento o dei provvedimenti di ingiunzione del Prefetto, ai
sensi dell’art. 204 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile1992,
n. 285), sia validamente effettuata presso l’indirizzo anagrafico del
trasgressore risultante dai documenti elencati nel terzo comma dell’art. 201
del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)”.
Alla luce del suddetto
parere, quest’Ufficio ha ritenuto superato il richiamato indirizzo
giurisprudenziale in quanto la formulazione dell’art. 201 del nuovo codice
della strada non impone più la ricerca del trasgressore ai fini del
completamento del procedimento notificatorio in caso di mancato reperimento del
destinatario nel luogo di residenza risultante dal P.R.A.
Tuttavia, il fatto che in
base all’art. 201 del codice della strada (D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285) la notificazione possa essere effettuata presso
la residenza del trasgressore risultante dai documenti elencati nello stesso
art. 201 del codice della strada (D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285) non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di
curare puntualmente tutte le formalità prescritte per la notifica degli atti
nei confronti dei soggetti irreperibili (art. 140 c.p.c. e art. 8 della legge
n. 890 del 1992 in caso di notifica a mezzo di servizio postale).
In altri termini, senza l’adempimento
delle suddette formalità la notifica non può considerarsi validamente eseguita.
In tal senso si è espressa
la Corte di Cassazione (sent. 7044 del 7 luglio 1999), ritenendo che “L’art.
201 del codice della strada va interpretato nel senso che la validità della
notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei
luoghi risultanti dai documenti di circolazione, bensì sul necessario
espletamento delle formalità previste per l’ipotesi di irreperibilità del
destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per
quella postale. Ne consegue che, nell’ipotesi di trasferimento del trasgressore
in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia
ordinaria che postale), per essere valida, richiede necessariamente l’espletamento
delle formalità previste per il caso di irreperibilità del destinatario”.
Circ. Ministero dell’interno 18
gennaio 2000, n. 8 - Codice della strada. Legittimazione passiva nei giudizi di
opposizione avverso i verbali di accertamento delle violazioni promossi
direttamente all’Autorità giudiziaria.
Alcune
Prefetture hanno chiesto il parere della scrivente in merito all’orientamento
espresso dalla Corte di Cassazione sulla questione della legittimazione passiva
nei giudizi di opposizioni avverso i verbali di accertamento delle violazioni
alle norme del codice della strada promossi direttamente avanti al giudice
ordinario; legittimazione che la sentenza della Sezione I della Corte di
Cassazione n. 4711 del 2 dicembre 1998/12 maggio 1999 attribuisce in ogni caso
al Prefetto (all. 1).
In
particolare, con la citata sentenza, la Suprema Corte ha sostenuto che in caso
di impugnazione della decisione del Pretore in ordine all’opposizione avverso
il verbale di accertamento di infrazione alle norme sulla circolazione
stradale, legittimato passivo è il Prefetto al quale l’interessato avrebbe
potuto proporre il ricorso amministrativo; con la conseguenza “inammissibilità
del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Pretore che abbia deciso
sulla opposizione al verbale di accertamento della infrazione, in cui si sia
erroneamente indicato come legittimato passivo il responsabile del Comando di
Polizia municipale cui appartiene il verbalizzante”.
In
proposito, si rammenta che - dopo le note sentenza della Corte Costituzionale
tese ad ammettere la diretta impugnabilità avanti al giudice ordinario degli
atti di accertamento di violazioni al codice della strada anche in assenza
della preventiva presentazione e decisione del ricorso al Prefetto ai sensi
dell’art. 203 codice della strada(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) -
questo Ufficio ha chiesto il parere dell’Avvocatura generale dello Stato in
ordine alla corretta individuazione dell’organo munito della legittimazione
passiva nei giudizi di che trattasi.
Con il
parere n. 5232/95-109 del 17 febbraio 1996 (portato a conoscenza delle
Prefetture con circolare 22 febbraio 1996, n. M/2413), la predetta Avvocatura
ha ritenuto che, in materia, l’Amministrazione alla quale occorre far
riferimento è quella “titolare del rapporto sostanziale”, cioè l’Amministrazione
che abbia inflitto la sanzione, identificabile con riguardo al “rapporto
organico che lega il verbalizzante all’Amministrazione”.
Pertanto,
qualora il verbale di accertamento provenga da organi non incardinati nel
Ministero dell’interno ovvero il cui operato non sia funzionalmente
riconducibile al medesimo, sono gli uffici delle amministrazioni di volta in
volta interessate a dover partecipare al giudizio di opposizione.
Poiché
questo Ufficio è dell’avviso che la tesi sostenuta dall’Avvocatura generale
dello Stato, supportata da argomentazioni giuridiche, possa essere tuttora
seguita dall’Amministrazione, si ritiene opportuno che, nei casi in cui l’Autorità
giudiziaria disponga la comparizione delle Prefetture all’udienza fissata a
seguito di ricorso proposto direttamente avverso il verbale di accertamento
redatto dai comandi di polizia municipale, il funzionario prefettizio
appositamente delegato rappresenti in giudizio la carenza di legittimazione
passiva dell’Amministrazione di appartenenza.
Qualora l’Autorità
giudiziaria dovesse decidere sull’opposizione ritenendo comunque legittimato
passivo il Prefetto, dovrà essere interessata la competente Avvocatura dello
Stato affinché venga valutata la possibilità di ricorrere per Cassazione.
Rimanendo
confermato il soprariportato parere dell’Avvocatura generale dello Stato sull’argomento,
si pregano le SS.LL. di volersi attenere alle indicazioni fornite nel caso in
cui dovessero localmente manifestarsi orientamenti giurisprudenziali
contrastanti con il medesimo parere.
Di ogni
coinvolgimento di codesti Uffici in termini difformi dall’indirizzo formulato,
si gradirà avere notizia.
Allegato
AULA A
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
La Corte
Suprema di Cassazione
Sezione prima
civile
Composta
dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato
Sgroi - Presidente
Dott.
Giovanni Olla - Consigliere
Dott. Mario
Rosario Morelli - Rel. Consigliere
Dott.
Giuseppe Maria Berruti - Consigliere
Dott.
Fabrizio Forte - Consigliere
Ha
pronunciato la seguente
Sentenza
Su
ricorso proposto da:
Zamara
Sandro, domiciliato in Roma presso la Cancelleria civile della Corte Suprema di
Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Madeo Giuseppe Antonio, Enzo
Tateo, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Polizia
municipale di Garlasco;
-
intimata -
avverso
il provvedimento della Pretura di Vigevano, emesso il 16 ottobre 1996;
udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 dicembre 1998 dal
Conisgliere Dott. Mario Rosario Morelli;
udito il
P.M. in persona del sostituto Procuratore generale Dott. Dario Cafiero che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo e motivi
della decisione
Ritenuto
che Sandro Zamara ha impugnato per cassazione il provvedimento del Pretore di
Vigevano del 16 ottobre 1996, che ha dichiarato inammissibile (ex art. 23legge
n. 689 del 1981), per ritenuta tardività, l’opposizione del medesimo Zamara
avverso un verbale di accertamento di infrazione a norma del Codice stradale.
Rilevato
che l’odierna impugnazione (con cui si denuncia violazione dell’art. 1 dellalegge
n. 742 del 1969, per omessa considerazione della sospensione dei termini
processuali nel periodo 1° agosto-15 settembre) è stata rivolta al comandante
dei vigili urbani.
Considerato
che risulta, quindi, errata l’individuazione del legittimato passivo;
che
infatti - nel caso di impugnazione del trasgressore direttamente proposta (come
nella specie) avverso il verbale di accertamento della infrazione, ai sensi
dell’art. 142-bis dellalegge n. 122 del 1989, cui ora corrisponde l’art.
203 delD.Lgs. n. 285 del 1992, nell’interpretazione “adeguatrice” datane
dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 255 del 1994 - legittimato passivo è
il Prefetto, al quale l’interessato avrebbe potuto proporre il ricorso
amministrativo (ex comma 1°, art. 203), che la Corte ha ritenuto “facoltativo”,
e che sarebbe stato comunque competente a ricevere gli atti trasmessi dal
responsabile del comando, cui appartiene il verbalizzante, e ad emettere l’ordinanza
ingiuntiva del pagamento della sanzione amministrativa (art. 203, comma 2°,
art. 204 del nuovo codice della strada -D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285),
ove non scavalcata dal ricorso giurisdizionale diretto nei sensi di cui sopra;
che l’impugnazione
in esame è pertanto, per tal profilo, inammissibile;
che nulla
deve disporsi in tema di spese per l’assenza di controparte costituita in
questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Roma, 2
dicembre 1998
Firmato:
Il relatore
Il Presidente
Il
collaboratore di cancelleria
Depositato in
Cancelleria
Il 12 maggio
1999
Esente da
registrazione ai sensi dell’art. 9 dellalegge 3 maggio 1967, n. 317
Circ. Min. interno 8
febbraio 2000, n. M/4106/5 - Spese di notifica di ordinanza-ingiunzione.
È stato richiesto l’avviso
della scrivente in merito al recupero delle spese di notifica delle
ordinanze-ingiunzione.
Quest’Ufficio ritiene che
la questione si ponga nei seguenti termini.
Ai sensi dell’art. 201, comma
4, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), le spese di
notificazione delle violazioni sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria. Allo stesso modo occorre procedere in
sede di notifica dell’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto in base a
quanto espressamente previsto dall’art. 204, comma 2, del Codice della strada,
nonché nella fase di iscrizione a ruolo allorquando - decorso inutilmente il
termine fissato per il pagamento delle sanzioni - il verbale costituisce titolo
esecutivo anche “per le spese del procedimento” (art. 203, comma 3, del Codice
della strada).
Come già precisato con la
circolare n. 117 diramata alle Prefetture il 13 dicembre 1999, nelle spese del
procedimento rientrano senz’altro quelle necessarie alla notifica, che a loro
volta comprendono tutti i costi sopportati dall’Amministrazione per effettuare
validamente le prescritte operazioni di comunicazione al “contravventore”.
Naturalmente, il
trasgressore, deve essere reso edotto della eventualità che sullo stesso
gravano le ulteriori spese imposte dal procedimento di notifica.
Pertanto, nei casi in cui
viene ritenuto fondato l’accertamento, l’Autorità amministrativa che ha
ricevuto il ricorso emette, ai sensi dell’art. 18 della L.
n. 689 del 1981 e dell’art. 204 del Codice della strada, l’ordinanza-ingiunzione
comprensiva anche delle spese del procedimento le quali devono essere pagate
dal trasgressore unitamente alla somma ingiunta.
Alla luce delle suddette
disposizioni e del principio generale in base al quale le spese seguono la
soccombenza, quindi, nell’ordinanza-ingiunzione devono essere indicate,
distintamente, le spese di notifica, nonché tutte quelle altre comunque
necessarie alla regolare conclusione del procedimento.
Sull’argomento, infine, si
ricorda che l’art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, prevede i casi
in cui le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi dei messi comunali per la
notifica dei propri atti, versando al Comune un corrispettivo determinato in
misura corrispondente alle previsioni di un decreto interministeriale che è in
corso di adozione.
La norma, inoltre, estende
a tutte le Pubbliche Amministrazioni la possibilità di provvedere direttamente
alla notificazione dei propri atti nelle forme previste per la notificazione
degli atti giudiziari a mezzo della posta (art. 12 della legge n. 890 del
1982). In coerenza con tale principio generale, il comma 6 del suddetto
articolo 10 generalizza la facoltà dalla Pubblica Amministrazione che adotta
una ordinanza-ingiunzione exlegge n. 689 del 1981, di provvedere
direttamente alla relativa notifica secondo le disposizioni della legge n.
890 del 1982.
Ciò premesso in termini
generali, per quanto riguarda la specifica questione sollevata in merito al
recupero delle spese necessarie per la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione
emessa sulla base di un verbale di accertamento redatto dal Comando di Polizia
municipale nei confronti del trasgressore residente in un Comune diverso da
quello di appartenenza dello stesso organo accertatore, si ritiene che risponda
ad esigenze di economia procedimentale consentire che all’attività di notifica
di che trattasi provveda lo stesso ufficio dell’agente verbalizzante anche nel
caso in cui il “contravventore” risieda nel territorio di un ente diverso.
In questo modo, infatti, al
soggetto tenuto all’adempimento dell’obbligazione potrà essere indicato un solo
ufficio presso il quale effettuare, in una unica soluzione, il pagamento delle
somme (e quindi anche quelle relative alle spese di notifica) determinate con l’ordinanza
del Prefetto. Con la suddetta procedura, inoltre, gli adempimenti connessi al
recupero delle spese in argomento verrebbero di molto semplificati in quanto un
unico ente (quello al quale spettano i proventi della sanzione) sarà anche
incaricato di recuperare le somme eventualmente anticipate per le spese di
notifica, attraverso la predisposizione del ruolo ai sensi dell’art. 206, comma
2, del Codice del strada, nel caso in cui il pagamento della sanzione e/o delle
spese di notifica non dovesse essere effettuato nel termine previsto dall’art.
204 del Codice della strada.
Circ. Ministero dell’interno, 24
febbraio 2000, n. M/2413/11 - Problematica relativa alla definizione dei
preavvisi di violazione al Codice della strada(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
- Archiviazione e annullamento.
È stato
chiesto di conoscere l’avviso di quest’Ufficio in ordine alla competenza ad
archiviare i c.d. preavvisi di violazione, atteso che la Corte dei Conti (Sez.
giurisd. Marche 29 aprile 1997, n. 1336) ha ritenuto che il suddetto potere
spetti soltanto al Prefetto.
In
proposito, nel condividere il parere espresso dal Dipartimento della P.S. con
la nota n. 300/A/45224/101/91 del 18 settembre 1999, pure trasmesso a codesto
Ufficio, si osserva innanzitutto che nessuna delle disposizioni contenute nelle
norme attualmente vigenti attribuisce rilevanza al c.d. preavviso di violazione
il quale pertanto non produce effetti giuridici nei confronti del destinatario.
Invero, l’art.
204 del Codice della strada(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) attribuisce
al Prefetto la potestà di archiviazione del solo verbale, e l’art. 386, comma
3, del Reg. codice della strada(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nel
disporre che nel caso in cui il soggetto risulti estraneo alla violazione (per
errore di trascrizione del numero di targa o per altra causa) il comando
procedente trasmette gli atti al Prefetto per l’archiviazione, si riferisce al
verbale notificato e non al preavviso.
Infatti,
la disposizione in esame fa espresso riferimento al “caso di notifica esperita
a soggetto estraneo”, lasciando intendere che nella fattispecie deve essere
stato preventivamente redatto il verbale, il quale solamente - qualora conforme
al modello VI.1 allegato al Codice della strada - può essere notificato ai
sensi dell’art. 201 del Codice della strada.
La
predisposizione del preavviso in argomento invece si inserisce nell’ambito di
un’attività (quella di accertamento delle violazioni) di esclusiva competenza
degli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui
violazione è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
(art. 13L.
24 novembre 1981, n. 689.)
In tale
ambito, l’organo accertatore può assumere informazioni e procedere a ispezioni,
a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici. Siffatta attività, unitamente
a quelle connesse alla compilazione del preavviso, necessitano spesso di
ulteriori indagini ed approfondimenti al termine dei quali i soggetti che
accertano le violazioni possono aver acquisito tutti gli elementi utili per poter
contestare o notificare l’atto di accertamento della violazione ovvero,
mancando i presupposti di legge, decidere l’interruzione della stessa attività
di accertamento, evitando di redigere il verbale una volta constatata la
estraneità del soggetto interessato.
In altri
termini, il verbale di accertamento non ancora perfezionato nei suoi elementi
formali e procedimentali rimane nella disponibilità dell’ufficio al quale
appartiene l’agente che lo ha redatto.
È il caso
di precisare, comunque, che le fattispecie, ricorrendo le quali l’organo di
polizia stradale può interrompere l’attività di accertamento (anche quando la
stessa si è concretizzata nella compilazione del preavviso), possono
essenzialmente essere ricondotte a quelle previste dal citato art. 386, comma
3, del Reg. codice della strada: “errore di trascrizione del numero di targa
ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa”.
In tali
casi, “eseguiti gli opportuni accertamenti”, secondo l’art. 386 del Reg. codice
della strada deve risultare evidente l’estraneità del soggetto alla violazione.
Espletate
le suddette verifiche, quindi, l’ufficio o comando procedente, se è stato già redatto
il verbale di accertamento, trasmette gli atti al Prefetto per l’archiviazione,
ai sensi dell’art. 386 comma 3 del Reg. codice della strada; se invece è stato
redatto il solo preavviso può interrompere l’attività di accertamento, senza
inviare il medesimo preavviso all’Autorità amministrativa in quanto quest’ultima,
in base alle disposizioni vigenti, è competente a ricevere, nei casi previsti,
solamente il verbale.
A ben
guardare, inoltre, lo stesso art. 386 comma 3 del Reg. codice della strada prevede
anche l’ipotesi che l’organo accertatore non trasmetta gli atti al Prefetto nel
caso in cui sia “possibile procedere alla eventuale notifica nei confronti dell’effettivo
responsabile entro i termini previsti”: nella fattispecie, pertanto, persino il
verbale notificato al soggetto estraneo non viene archiviato dal Prefetto.
Nel caso
in cui, viceversa, l’organo accertatore pervenga - successivamente alla
compilazione del “preavviso” - ad una ricostruzione della condotta tale da far
escludere la sussistenza dell’illecito, ovvero ritenga presente una causa di
esclusione della responsabilità prevista dall’art. 4legge
24 novembre 1981, n. 689,
l’esclusione della illiceità del comportamento altrimenti vietato deve essere
formalmente dichiarata dall’Autorità amministrativa competente a ricevere il
rapporto alla quale, pertanto, deve essere inviato il verbale di accertamento
notificato, non potendo l’organo di polizia archiviare direttamente il relativo
“preavviso”.
Sembra,
infine, opportuno che - così come sostenuto dalla stessa Corte dei Conti nella
citata sentenza n. 1336/97 - per rispetto dei principi di trasparenza e
imparzialità, nel caso in cui, alla luce delle considerazioni sopra esposte, è
consentito all’organo accertatore di non dare ulteriore corso al “preavviso”
sospendendo la redazione e la notifica del verbale, l’ufficio cui detto organo
accertatore appartiene motivi adeguatamente le ragioni in base alle quali
procedere nei sensi suindicati, formalizzando detta motivazione negli atti del
relativo fascicolo, anche ai fini della identificazione del funzionario che vi
ha provveduto.
Circ. Min. interno 15
marzo 2000, n. M/4106/5 - Spese di notifica di ordinanza-ingiunzione.
È stato chiesto di
conoscere l’avviso della scrivente in merito al recupero delle spese di
notifica delle ordinanze-ingiunzione.
Quest’Ufficio ritiene che
la questione si ponga nei seguenti termini.
Ai sensi dell’art. 201,
comma 4, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), le
spese di notificazione delle violazioni sono poste a carico di chi è tenuto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Allo stesso modo occorre
procedere in sede di notifica dell’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto in
base a quanto espressamente previsto dall’art. 204, comma 2, del Codice della
strada, nonché nella fase di iscrizione a ruolo allorquando - decorso
inutilmente il termine fissato per il pagamento delle sanzioni - il verbale
costituisce titolo esecutivo anche “per le spese del procedimento” (art. 203,
comma 3, del Codice della strada).
Come già precisato con la
circolare n. 117 diramata alle Prefetture il 13 dicembre 1999, nelle spese del
procedimento rientrano senz’altro quelle necessarie alla notifica, che a loro
volta comprendono tutti i costi sopportati dall’Amministrazione per effettuare
validamente le prescritte operazioni di comunicazione al “contravventore”.
Naturalmente, il
trasgressore, deve essere reso edotto della eventualità che sullo stesso
gravano le ulteriori spese imposte dal procedimento di notifica.
Pertanto, nei casi in cui
viene ritenuto fondato l’accertamento, l’Autorità amministrativa che ha
ricevuto il ricorso emette, ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689 del 1981
e dell’art. 204 del Codice della strada, l’ordinanza-ingiunzione comprensiva
anche delle spese del procedimento le quali devono essere pagate dal
trasgressore unitamente alla somma ingiunta.
Alla luce delle suddette
disposizioni e del principio generale in base al quale le spese seguono la
soccombenza, quindi, nell’ordinanza-ingiunzione devono essere indicate,
distintamente, le spese di notifica, nonché tutte quelle altre comunque
necessarie alla regolare conclusione del procedimento.
Sull’argomento, infine, si
ricorda che l’art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, prevede i casi
in cui le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi dei messi comunali per la
notifica dei propri atti, versando al comune un corrispettivo determinato in
misura corrispondente alle previsioni di un decreto interministeriale che è in
corso di adozione.
La norma, inoltre, estende
a tutte le Pubbliche Amministrazioni la possibilità di provvedere direttamente
alla notificazione dei propri atti nelle forme previste per la notificazione
degli atti giudiziari a mezzo della posta (art. 12 della legge n. 890 del
1982). In coerenza con tale principio generale, il comma 6 del suddetto
articolo 10 generalizza la facoltà dalla Pubblica Amministrazione che adotta
una ordinanza-ingiunzione exlegge n. 689 del 1981, di provvedere
direttamente alla relativa notifica secondo le disposizioni della legge n.
890 del 1982.
Ciò premesso in termini
generali, per quanto riguarda la specifica questione concernente il recupero
delle spese necessarie per la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione emessa
sulla base di un verbale di accertamento redatto dal Comando di Polizia
municipale nei confronti del trasgressore residente in un Comune diverso da
quello di appartenenza dello stesso organo accertatore, si ritiene che risponda
ad esigenze di economia procedimentale consentire che all’attività di notifica
di che trattasi provveda lo stesso ufficio dell’agente verbalizzante anche nel
caso in cui il “contravventore” risieda nel territorio di un ente diverso.
In questo modo, infatti, al
soggetto tenuto all’adempimento dell’obbligazione potrà essere indicato un solo
ufficio presso il quale effettuare, in una unica soluzione, il pagamento delle
somme (e quindi anche quelle relative alle spese di notifica) determinate con l’ordinanza
del Prefetto. Con la suddetta procedura, inoltre, gli adempimenti connessi al
recupero delle spese in argomento verrebbero di molto semplificati in quanto un
unico ente (quello al quale spettano i proventi della sanzione) sarà anche
incaricato di recuperare le somme eventualmente anticipate per le spese di
notifica, attraverso la predisposizione del ruolo ai sensi dell’art. 206, comma
2, del Codice della strada nel caso in cui il pagamento della sanzione e/o
delle spese di notifica non dovesse essere effettuato nel termine previsto dall’art.
204 del Codice della strada.
Circ. Ministero dell’interno 17
aprile 2000, n. 42 - Questioni in materia di applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal codice della strada:
a) termine per la presentazione del
ricorso in opposizione avverso il verbale;
b) legittimazione passiva nei
giudizi di opposizione avverso il verbale;
c) rappresentanza dell’amministrazione
in giudizio;
d) limiti di ammissibilità della
opposizione avverso la cartella esattoriale;
e) legittimazione passiva nei
giudizi di opposizione avverso la cartella esattoriale;
f) requisiti formale del verbale di
accertamento redatto con sistemi meccanografici.
Da parte
di alcune Prefetture sono stati formulati quesiti in ordine alle questioni in
oggetto indicate. Su alcuni di essi l’Avvocatura generale dello Stato ha avuto
modo di esprimere il proprio parere con nota n. 27775 del 11 marzo 2000 (CS. n.
5232/95-109) che si allega in copia.
Pertanto,
sulla base del suddetto parere e di una ricognizione delle pertinenti pronunce
della Corte di Cassazione, si ravvisa l’opportunità, al fine di agevolare l’esercizio
dei compiti delle Prefetture, di fornire, sulle singole questioni, le seguenti
indicazioni.
A) Termine per la presentazione dell’opposizione
all’A.G.O. avverso il verbale di accertamento.
La Corte
di Cassazione (Sez. III, n. 10768 del 4 giugno/29 settembre 1999) ha modificato
l’orientamento precedentemente seguito in materia. Infatti, con la sentenza 20
gennaio 1999, n. 482, aveva indicato in trenta giorni il termine per la
presentazione della opposizione. La più recente pronuncia (n. 10768) ha invece
affermato che il termine suddetto “deve essere determinato in sessanta giorni
dalla contestazione della contravvenzione o dalla notificazione di quest’atto”.
Più specificamente - ha affermato la Corte - nel caso in cui l’interessato
propone direttamente l’opposizione davanti all’A.G.O., “l’atto deve essere
depositato, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del giudice nel
termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica”.
b) legittimazione passiva nei
giudizi di opposizione avverso il verbale;
La stessa
Cassazione, in altra pronuncia (Sez. I, n. 12628 del 17giugno/17 dicembre 1998)
ha affermato che, se nel termine predetto non avviene, da parte dell’interessato,
né l’accesso alla tutela amministrativa, né l’accesso immediato a quella
giurisdizionale, “tale acquiescenza ... preclude la deduzione e il riesame, in
sede giurisdizionale, di ogni ragione di doglianza” in merito alla
individuazione dei soggetti da ritenersi passivamente legittimati nei giudizi
di opposizione di che trattasi, sostenendo che, qualora l’atto di accertamento
provenisse da organi non incardinati nel Ministero dell’interno ovvero il cui
operato non fosse funzionalmente riconducibile al medesimo, dovessero essere
gli uffici delle amministrazioni di volta in volta interessate a partecipare al
giudizio di opposizione.
Sul punto
l’Avvocatura generale dello Stato, nell’allegato parere dell’11 marzo scorso,
ha innanzitutto richiamato le più recenti pronunce della I Sezione della Corte
di Cassazione: in ordine di successione temporale, la sentenza n. 387 del 15
gennaio 1999, che ha affermato la legittimazione del Ministero dell’interno nei
giudizi di che trattasi “in alternativa con l’amministrazione da cui dipende il
personale che ha provveduto direttamente all’accertamento ed alla contestazione
dell’infrazione”; e la sentenza n. 4711 del 12 maggio 1999 che sembrerebbe escludere
tale alternatività, attribuendo in ogni caso la legittimazione passiva al
Prefetto.
Alla luce
di dette pronunce, la suddetta Avvocatura, in attesa che la giurisprudenza si
consolidi, ha fornito talune indicazioni utili alla definizione della linea sostenibile
dalle Prefetture nei giudizi di che trattasi. In particolare, ha suggerito che:
a) nel
caso in cui l’opposizione avverso il verbale di accertamento risulti presentata
oltre il termine di cui all’art. 203 del codice della strada(D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285), ne venga eccepita la tardività;
b) nel
caso di tempestività della opposizione, la Prefettura provveda ad informare l’autorità
verbalizzante “al fine di ricevere ogni utile elemento a fondamento dell’accertata
violazione e, nel caso di accertamento redatto da autorità non statale,
sollecitare l’intervento in giudizio”. In quest’ultimo caso (autorità
verbalmente non statale) il funzionario prefettizio chiamato a rappresentare l’Amministrazione
nel giudizio dovrà “insistere per il difetto di legittimazione passiva del
Prefetto e, comunque, per la chiamata in causa dell’ente non statale che ha
accertato la violazione”.
Pertanto,
a parziale aggiornamento delle indicazioni formulate con lacircolare n. 8
del 18 gennaio 2000, si rappresenta l’opportunità che codesti Uffici
adeguino la loro iniziativa ai suggerimenti come sopra formulati dall’Avvocatura
generale dello Stato.
C) Rappresentanza dell’Amministrazione
in giudizio.
L’Avvocatura
generale dello Stato ha confermato che l’Amministrazione può essere
rappresentata in giudizio da propri dipendenti, in quanto l’art. 205 del codice
della strada(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) richiama l’art. 23 dellalegge
n. 689 del 1981, il cui quarto comma dispone che “l’autorità che ha
emesso l’ordinanza può stare in giudizio personalmente ... o avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati”; non occorre, quindi, alcuna delega da parte
dell’Avvocatura dello Stato.
D) Limiti di ammissibilità dell’opposizione
avverso la cartella esattoriale.
In
conformità all’indirizzo della Corte Costituzionale, l’opposizione davanti all’Autorità
giudiziaria può essere diretta anche contro la cartella esattoriale emessa per
la riscossione della sanzione pecuniaria, non solo per vizi propri dell’atto di
esazione, ma anche al fine di dedurre l’assenza del provvedimento sanzionatorio
ovvero vizi relativi alla sua notificazione (Cass. 6 luglio 1999, n. 7015; 20
gennaio 1999, n. 482).
È tuttavia
da tenere presente che il ricorso oltre il termine di trenta giorni dalla
notificazione della cartella esattoriale è ammissibile qualora dalla medesima
non è individuabile il titolo per l’iscrizione a ruolo e non anche nel caso in
cui il verbale di contestazione dell’infrazione sia stato notificato o deve
aversi per tale, essendo stato rifiutato (Cass. 22 giugno 1999, n. 6327).
E) Legittimazione passiva nei
giudizi di opposizione alla cartella esattoriale.
Nel caso
in cui, attraverso l’opposizione, vengono dedotti esclusivamente vizi propri
dell’atto di esazione, la legittimazione passiva è del solo esattore. Pertanto,
in tal caso, la Prefettura eventualmente coinvolta dovrà eccepire la mancanza
di legittimazione propria. Viceversa, qualora l’opposizione si appunti sulla
sanzione secondo le richiamate pronunce della Corte di Cassazione (n. 7015/1999
e n. 482/1999), è da ritenersi sussistente la legittimazione del Prefetto
(Cass. n. 4324 del 29 aprile 1999).
F) Requisiti formali del verbale di
accertamento redatto con sistemi meccanizzati.
Alcune
Prefetture hanno chiesto il parere di questo Ufficio in ordine ai requisiti
formali che deve possedere il verbale di accertamento redatto con sistemi
meccanizzati, la cui assenza determini vizio rilevabile in sede di impugnativa
comportante l’annullamento dell’atto.
Al
riguardo si ritiene che occorre attenersi all’orientamento espresso dalla Corte
di Cassazione, Sez. I, nella sentenza n. 1923 del 7 luglio 1998/6 marzo 1999 in
base alla quale deve ritenersi legittimo il verbale redatto con sistemi
meccanizzati nel quale la firma autografa dell’organo accertatore è sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Ciò in
quanto, con l’art. 3 deldecreto legislativo n. 39 del 1993, il legislatore
ha affermato sul piano positivo l’inessenzialità ontologica della
sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi, e la
stessa giurisprudenza (Cass. n. 7234 del 7 agosto 1996 e n. 9394 del 24
settembre 1997) formatasi in sede di interpretazione del citato art. 3, ha
ritenuto che l’autografia della sottoscrizione non è configurabile come
requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando
i dati esplicitati nello stesso contesto documentativo dell’atto consentano di
accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l’autore.
Tuttavia, occorre che esista, nell’originale del provvedimento, la
sottoscrizione del soggetto a ciò abilitato o di un suo delegato in guisa da
risultare in modo non equivoco la provenienza dell’atto dall’ufficio
competente.
Pertanto,
è da ritenersi superata - come evidenziato dallo stesso giudice - la sentenza
della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 2341 del 20 ottobre 1997/3 marzo 1998,
con la quale era stata affermata la illegittimità della notificazione al
trasgressore di una “copia informe del verbale di accertamento ... redatto con
sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell’agente
accertatore”.
Tanto si
rappresenta per ogni utile orientamento delle SS.LL. Si prega di segnare
ricevuta.
Avvocatura generale dello Stato
Nota 11 marzo 2000, n. 27775
Risposta a nota del 28 giugno 1995
Oggetto: Opposizione diretta all’Autorità
giudiziaria avverso l’accertamento di violazioni al codice della strada -
Legittimazione passiva.
L’Avvocatura distrettuale
dello Stato di L’Aquila, su richiesta della Prefettura di Teramo, ha proposto
ulteriori questioni sulla problematica di cui al precedente parere 17 febbraio
1996 di questa Avvocatura generale e che si ritiene interessi anche il
Ministero, stante il carattere generale.
È ormai pacifico che, a
seguito delle pronunce della Corte Costituzionale in materia di sanzioni amministrative
per violazioni al codice stradale, il ricorso al Prefetto contro il verbale di
accertamento della violazione non costituisce presupposto processuale per adire
il giudice ordinario, vigendo la regola dell’alternatività tra ricorso
amministrativo e giurisdizionale.
Pertanto
il soggetto passivo della sanzione amministrativa, ove non intenda adempiere,
può:
·
ricorrere
al Prefetto e poi eventualmente impugnare davanti il giudice ordinario l’ordinanza-ingiunzione,
secondo quanto previsto dal codice stradale (artt. 203, 204 e 205);
·
impugnare
direttamente davanti al giudice ordinario il verbale di accertamento senza
ricorrere al Prefetto;
·
proporre
opposizione giudiziaria contro la cartella esattoriale emessa per la
riscossione della sanzione.
Il primo
caso non dà luogo a questioni.
Per i
casi invece in cui l’azione giudiziaria sia stata proposta senza il preventivo
ricorso al Prefetto, questa Avvocatura generale, con la citata consultazione 17
febbraio 1996, aveva evidenziato che va posta attenzione sulla esatta
individuazione dell’Amministrazione passivamente legittimata che dovrà
partecipare al giudizio.
Quanto
sopra in applicazione del principio di carattere generale di cui all’art. 23,
comma 2,legge
24 novembre 1981, n. 689 (richiamato espressamente dal comma 3 dell’art.
205 del codice della strada) secondo cui in materia di sanzioni amministrative
il ricorso in opposizione va notificato “all’autorità che ha emesso il
provvedimento impugnato”.
La
Cassazione tuttavia (su conclusioni difformi del PG) è andata in contrario
avviso, respingendo, con sentenza 15 gennaio 1999, n. 387, un ricorso proposto
da questa Avvocatura generale per sostenere il difetto di legittimazione
passiva del Ministero dell’interno nell’azione giurisdizionale proposta avverso
verbale della Guardia di Finanza, senza il previo ricorso al Prefetto.
La
Cassazione ha basato la sua decisione sulla disposizione del comma 3 dell’art.
11 del codice della strada, secondo cui “al Ministero dell’interno compete
altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati”.
Conclude
pertanto la citata sentenza:
“Accanto
alla specifica legittimazione delle singole Amministrazioni, di volta in volta
interessate in relazione al servizio espletato, deve riconoscersi, quindi, la
legittimazione del Ministero dell’interno che, quale organo preposto al loro
coordinamento, è competente ad intervenire sulle questioni riguardanti la circolazione,
venendo a costituire così un punto di riferimento costante in materia”.
È stata
così affermata la legittimazione del Ministero dell’interno “in alternativa con
l’Amministrazione da cui dipende il personale che ha provveduto direttamente
all’accertamento ed alla contestazione dell’infrazione”.
Invece
tale alternatività sembrerebbe esclusa da successiva pronunzia (Cass. 12 maggio
1999, n. 4711) che ha negato legittimazione passiva al Comando dei vigili
urbani cui appartiene il verbalizzante, essendo legittimato passivo il Prefetto
cui l’interessato avrebbe potuto proporre il ricorso amministrativo.
Tralasciando
di considerare se la legittimazione competa al Ministero dell’interno o al
Prefetto, trattandosi di organi della stessa amministrazione, la ratio della
citata giurisprudenza può essere ravvisata nel fatto che in materia di
circolazione stradale l’opposizione all’accertamento (da qualunque autorità
provenga) ricade sotto la cognizione del Prefetto (art. 203 del codice della
strada). Tale iniziativa può assumere la forma del ricorso amministrativo o del
ricorso giurisdizionale, per cui, stante l’alternatività dei due mezzi di
impugnazione, ragioni di coerenza vorrebbero che sia sempre il Prefetto a
vagliare in via preventiva la fondatezza dell’accertamento.
Da ciò
potrebbe evincersi che, mentre in sede di ricorso amministrativo il Prefetto
potrà emettere ordinanza-ingiunzione ovvero ordinanza motivata di archiviazione
(art. 204 del codice della strada), in caso di ricorso giurisdizionale il
Prefetto potrà resistere per gli stessi motivi che (in sede di ricorso
amministrativo) sarebbero stati esternati nell’ordinanza-ingiunzione ovvero,
ritenendo fondata l’opposizione, potrà rimettersi alla decisione del giudice,
non potendo procedere alla archiviazione, essendo questa prevista solo nel
ricorso amministrativo.
In altri
termini la interpretazione giurisprudenziale ha in sostanza inteso affermare
che il Prefetto debba in ogni caso esaminare l’accertamento, non essendo
logico, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale, che ciò avvenga
solo nel caso di ricorso amministrativo e non anche di ricorso giurisdizionale,
stante l’affermata alternatività dei due mezzi di tutela.
Se quindi
il verbale di accertamento della violazione è immediatamente impugnabile (Cass.
22 gennaio 1999, n. 574; 5 gennaio 1999, n. 4486), la più recente
giurisprudenza ha peraltro inteso precisare che, in mancanza di ricorso al
Prefetto, il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ed è assimilabile alla
ordinanza-ingiunzione prefettizia quale atto definitivo del procedimento
sanzionatorio, con la conseguenza che, qualora, nel termine stabilito dalla
legge, l’interessato non acceda né alla tutela amministrativa né a quella
giurisdizionale, tale acquiescenza esplica efficacia equipollente alla mancata
impugnazione della valutazione negativa del Prefetto, e preclude la deduzione e
il riesame nel merito della sussistenza della violazione (Cass. 17 dicembre
1998, n. 12628, per l’assimilabilità all’ordinanza prefettizia, v. pure Cass.
11 febbraio 1999, n. 1149).
Pertanto,
in relazione ai contenziosi promossi contro il Prefetto, pur in assenza di
ordinanza-ingiunzione prefettizia, sarà facile eccepire la tardività in tutti
quei casi in cui non sia stato rispettato il termine di cui all’art. 203 del
codice della strada, il che si ritiene rientri nella normalità, essendo logico
pensare che l’interessato, ricevuto un accertamento, sia indotto, per economia,
a ricorrere al Prefetto, per cui l’azione giudiziaria potrebbe valere come
mezzo di tutela da esperire quanto il suddetto termine sia scaduto.
Non
potendosi più insistere nel dedurre il difetto di legittimazione passiva, sarà
pertanto opportuno porre attenzione alla tempestività dell’azione giudiziaria.
Qualora l’azione
giurisdizionale sia tempestiva (come nel caso deciso dalla citata sentenza n.
387/99 della Cassazione) il Prefetto, ricevuto un ricorso giurisdizionale,
dovrà informare l’Autorità verbalizzante, al fine di ricevere (analogamente a
quanto l’art. 203, comma 2, dispone per il ricorso amministrativo) ogni utile
elemento a fondamento della accertata violazione e, nel caso di accertamento
redatto da autorità non statale, sollecitarne l’intervento in giudizio.
In quest’ultimo
caso, in attesa che la giurisprudenza si consolidi, sarà opportuno insistere
per il difetto di legittimazione passiva del Prefetto e comunque per la
chiamata in causa dell’ente non statale che ha accertato la violazione.
Sarebbe
comunque opportuno che il vuoto normativo circa la legittimazione passiva e i
poteri del Prefetto nei giudizi di opposizione senza il previo ricorso di cui
all’art. 203 del codice della strada, creatosi a seguito delle pronunce della
Corte Costituzionale, venga al più presto colmato.
Qualunque
sia l’Amministrazione evocata, questa in giudizio può essere rappresentata da
propri dipendenti, in quanto l’art. 205 del codice della strada richiama l’art.
23 dellalegge
24 novembre 1981, n. 689, il cui comma 4 prevede che l’Autorità che ha
emesso il provvedimento può stare in giudizio personalmente avvalendosi anche
di funzionari appositamente delegati, assegnandole così la legittimazione
processuale per l’intero arco del procedimento; non occorre pertanto delega
dell’Avvocatura dello Stato nel caso trattasi di amministrazione statale
diversa dal Prefetto.
Inoltre l’opposizione
giudiziaria può essere diretta anche contro la cartella esattoriale emessa per
la riscossione della sanzione pecuniaria non solo per vizi propri dell’atto di
esazione, ma anche al fine di dedurre l’assenza del provvedimento sanzionatorio
ovvero vizi relativi alla sua notificazione (Cass. 6 luglio 1999 n. 7015, 20
gennaio 1999 n. 482), in tali casi si può anche contestare il merito della
sanzione (cit. Cass. 11 febbraio 1999, n. 1149).
È
tuttavia da tener presente che il ricorso oltre il termine di trenta giorni
dalla notifica della cartella esattoriale emessa per il pagamento della
sanzione pecuniaria è ammissibile qualora dalla medesima non è individuabile il
titolo per l’iscrizione a ruolo e non anche nel caso che il verbale di
contestazione dell’infrazione sia stato notificato o deve aversi per tale,
essendo stato rifiutato (Cass. 22 giugno 1999, n. 6327).
Nel caso
che vengano dedotti vizi propri dell’atto di esazione la legittimazione passiva
sarà solo dell’esattore.
Qualora
invece l’azione giudiziaria abbia ad oggetto la sanzione amministrativa, l’azione
dovrà essere intrapresa oltre che nei confronti dell’esattore anche contro l’ente
che ha eseguito l’iscrizione a ruolo e nei confronti del Prefetto ove abbia
emanato i provvedimenti sanzionatori (V. Cass. 29 aprile 1999, n. 4324).
Infine
per quanto riguarda la condanna alle spese, la questione è connessa a quella
della legittimazione passiva, per cui la relativa condanna è incontestabile in
tutti i casi in cui non può escludersi la legittimazione passiva dell’Amministrazione
dell’interno (o del Prefetto) ancorché trattasi di accertamento eseguito da
altra amministrazione.
La
questione oggetto della presente consultazione è stata sottoposta all’esame del
Comitato consultivo di questa Avvocatura generale, che si è espresso in
conformità a quanto sopra esposto.
Circ. Min. interno 2 agosto 2000, n. 81 - Contestazione immediata - Sentenza
della Corte di Cassazione n. 4010 del 1 febbraio 2000.
Alcune Prefetture hanno
chiesto il parere di questo Ufficio in ordine alla corretta applicazione delle
disposizioni in materia di accertamento e sanzione della violazione dell’art.
142 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) rilevata a
mezzo delle apposite apparecchiature previste dall’art. 345 del relativo
regolamento, con specifico riguardo al profilo che regola la contestazione
immediata dell’illecito al trasgressore.
Al riguardo, occorre
innanzitutto richiamare il quadro normativo che regola la materia.
L’art. 14 della legge
n. 689 del 1981 prevede, per la generalità degli illeciti
amministrativi, che “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata
immediatamente ...”. L’art. 201 del codice della strada, a sua volta, per gli
illeciti previsti dallo stesso codice, dispone che, “qualora la violazione non
possa essere immediatamente contestata, il verbale, ...con la indicazione dei
motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata deve ... essere
notificato ...”. A sua volta, il regolamento di esecuzione del codice, all’art.
384, elenca “i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata”
sia pure “a titolo esemplificativo”; tra questi, alla lettera e), è indicato
quello dell’”accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di
rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo
ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal luogo di
accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o
nei modi regolamentari”.
È utile altresì richiamare
gli indirizzi espressi in materia dalla giurisprudenza. Essi si caratterizzano
per aver affermato per un lungo periodo di tempo, sia pure con limitate
differenziazioni, la irrilevanza ai fini dell’applicazione della sanzione,
della mancata contestazione immediata. Così la Corte di Cassazione ha avuto
modo di affermare che “la mancata contestazione immediata della violazione,
quando sia possibile, e la mancata specificazione dei motivi per cui non sia
stato possibile intimare al trasgressore di fermarsi non comportano l’estinzione
dell’obbligazione di pagare la sanzione (Cass., Sez. I, sent. n. 8768 del 6
ottobre 1994); analogamente la stessa Corte ha affermato che “l’omessa
contestazione immediata della violazione, per quanto essa è possibile, non
costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagare” (Cass. Sez. I,
sent. n. 4973 del 6 maggio 1995; Cass., Sez. I, sent. n. 2479 del 22 marzo
1996; Cass. Sez. I, sent. n. 6338 del 12 luglio 1996, tutte sentenze riferite a
fattispecie di illecito accertate sotto la vigenza del vecchio codice della
strada e quindi riferite all’applicazione del D.P.R. n. 393 del 1959,
del relativo regolamento di esecuzione e dell’art. 14 della legge n. 689 del
1981).
Ma anche a seguito della
entrata in vigore del nuovo codice della strada, il suddetto indirizzo ha
trovato ulteriore conferma. Con sentenza n. 7667 del 18 agosto 1997 (dello
stesso tenore sono la sentenza n. 71 dell’8 gennaio 1997, la sentenza n. 5904
del 2 luglio 1997 e la sentenza n. 377 del 17 gennaio 1998), la Prima Sezione
della Corte di Cassazione ha ribadito che “l’omissione della contestazione
immediata, ove possibile, non determina l’estinzione dell’obbligazione”,
sottolineando altresì che “la impossibilità di immediata contestazione della
violazione è ritenuta ex legge ai sensi dell’art. 384, lett. e), delle
disposizioni di attuazione del codice della strada”. Da parte sua la Sezione
III (n. 12330 del 5 novembre 1999) ha affermato che, avendo la norma dato autonomo
rilievo alla “impossibilità - del veicolo - di essere fermato in tempo utile
nei modi regolamentari”, tale impossibilità sussiste con riferimento alla
pattuglia preposta al funzionamento dell’apparecchiatura autovelox che procede
all’accertamento dell’infrazione, senza che possa essere esclusa dal giudice di
merito con il rilievo della astratta possibilità che al servizio potesse essere
preposta una seconda pattuglia con l’esclusivo compito di procedere alla
contestazione, non essendo consentito al giudice sindacare le modalità
organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e
mezzi.
Di recente, la continuità
di tale indirizzo giurisprudenziale è stata interrotta da due sentenze della
Sezione III. Con la prima (sent. n. 6123 del 18 giugno 1999), la Corte di
Cassazione ha giudicato legittimo l’annullamento del verbale nel caso in cui si
possa “ragionevolmente ritenere, con prudente apprezzamento, che la
contestazione immediata sarebbe stata in concreto possibile in relazione alla
circolazione del caso (e tenuto conto del principio di economicità dell’azione
amministrativa)”. Con la successiva sentenza (sent. n. 4010 del 1 febbraio
2000), ha affermato che “la contestazione immediata ... ha un rilievo
essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può
essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la detta
omissione costituisce una violazione di legge” (di contenuto del tutto analogo
è la contestuale sentenza n. 6467 della stessa Sezione III.
Il punto di partenza del
ragionamento seguito dalla Corte in queste ultime sentenze sta nella rilevata
diversità della disciplina della contestazione immediata contenuta nel codice
della strada rispetto a quella dettata dalla legge generale di depenalizzazione
(legge n. 689/1981.) Mentre l’art. 201 del codice della strada prevede
che si proceda alla notifica del verbale solo qualora la violazione non possa
essere immediatamente contestata e che il detto verbale contenga l’indicazione
dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, diversamente
l’art. 14 della legge n. 689 del 1981 - afferma la Corte - prevede la
notificazione “prescindendo dalla possibilità o meno di tale contestazione” (in
effetti, pur nella diversità delle formule delle due disposizioni messe a
raffronto, quest’ultima affermazione suscita perplessità se si tiene conto che
anche l’art. 14 prescrive che si faccia luogo prioritariamente alla
contestazione immediata “quando essa è possibile”).
In relazione a quanto
precede, questo Ufficio ritiene di poter svolgere le seguenti considerazioni.
a) Si rileva
preliminarmente come le pronunce richiamate da ultimo non possano considerarsi
espressione di un indirizzo giurisprudenziale consolidato. Infatti, a fronte
delle due commentate sentenze, si pone una lunga serie di decisioni di segno
contrario riflettenti il costante orientamento convergente di più sezioni della
Corte di Cassazione (la Prima e la Terza) e riferibili (quelle successive al
1997) al quadro normativo del nuovo codice della strada sulla cui diversità -
rispetto alla norma generale della legge n. 689 del 1981 - le più
recenti sentenze sono state fondate.
La natura non ancora
consolidata dell’orientamento espresso nelle richiamate pronunce della Corte di
Cassazione è comprovata dalle incertezze dalla stessa manifestate. Ed infatti,
detta Sezione, successivamente alla adozione della sentenza n. 6123/1999 ed
appena sei giorni prima delle pronunce n. 4010 e n. 6497 del 2000, aveva
ribadito (Sez. III, sent. n. 7185 del 25 gennaio 2000) inequivocabilmente l’indirizzo
per lungo tempo seguito facendo richiamo alla natura consolidata della
giurisprudenza in materia ed affermando esplicitamente ancora una volta che “la
mancata contestazione personale dell’infrazione, anche quando ne sussiste la
possibilità, non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento”.
Anche la Sezione I della
Cassazione (sent. n. 1380 del 8 febbraio 2000), dopo essersi richiamata al “consolidato
indirizzo di questa Corte - secondo il quale - la mancata contestazione
personale dell’infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non
costituisce causa di estinzione dell’obbligazione”, ha sottolineato che, “essendovi
stata - nella fattispecie - una motivazione circa la impossibilità di
contestazione immediata”, incombeva all’opponente l’onere di provare che detta
impossibilità era in concreto inesistente. A quest’ultimo riguardo, ciò che è
ammissibile - secondo la Corte - è la verifica da parte del giudice di merito
della “concreta possibilità di contestazione immediata senza ricorrere a
sistemi di inseguimento del veicolo che potrebbero distogliere il personale dai
compiti di accertamento delle infrazioni”. Ancora più esplicitamente la Corte
ha confermato che il giudice di merito non può adottare “valutazioni circa le
modalità del servizio di pattugliamento stradale”.
b) Pertanto, dalla analisi
delle suddette pronunce, si evince come l’omissione della contestazione
immediata resti pienamente legittima tutte le volte in cui si verta in una
delle fattispecie indicate dall’art. 384 del regolamento di esecuzione al
codice della strada o, comunque (dato il carattere esemplificativo delle
fattispecie indicate dalla norma), sussista per qualsiasi motivo la “materiale
impossibilità della contestazione immediata”. Tale è il caso in cui l’accertamento
sia stato effettuato utilizzando un modello omologato di autovelox che non
consente di rilevare la velocità contestualmente al passaggio del veicolo,
ovvero, pur se con uno strumento idoneo a consentire tale contestualità, se
ricorre alcuna delle altre circostanze preclusive e, in particolare, si verta
nella impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile o nei modi
regolamentari. Ne consegue che circostanze inerenti alla rapidità di allontanamento
del trasgressore, alle condizioni di sicurezza della circolazione veicolare o
alle esigenze di espletamento di contestuali servizi di polizia stradale
possono giustificare la omissione della contestazione immediata.
A quest’ultimo riguardo, è
importante rilevare che, nella richiamata sentenza n. 6467/2000, la Corte ha
respinto il ricorso prefettizio avverso la sentenza pretoriale che aveva
giudicato possibile, nella circostanza, la contestazione immediata, in ragione
esclusiva della omissione nel ricorso di ogni censura in ordine alle “considerazioni
di fatto” dedotte dal pretore a fondamento del giudizio di possibilità.
Alla luce del quadro
normativo e giurisprudenziale come sopra delineato, questo Ufficio ritiene
opportuno suggerire a codeste Prefetture di richiamare l’attenzione di tutti
gli organi e uffici competenti all’espletamento del servizio di polizia
stradale sulla necessità che, nei casi di materiale impossibilità di procedere
alla contestazione immediata, il verbale dia atto, in termini essenziali, dei
motivi che l’hanno determinata con specifico richiamo ai casi non tassativi
indicati esemplificativamente nell’art. 384 del regolamento al codice della
strada.
Nel caso in cui una
motivazione carente in ordine alla contestazione immediata formi oggetto di
ricorso al Prefetto ai sensi dell’art. 203 del codice della strada, si ritiene
che codesti Uffici debbano acquisire presso l’organo di polizia elementi
valutativi sulle circostanze di fatto che hanno precluso la contestazione
immediata e respingere motivatamente il punto di impugnativa nel caso in cui
detti elementi siano idonei a comprovare la legittimità della condotta dei
verbalizzanti, dovendosi comunque escludere che, in sede di esame del ricorso,
possano essere valutati profili attinenti alle modalità di espletamento del
servizio di polizia stradale, che esulano dall’ambito della tutela accordata al
trasgressore.
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4567 del 7 maggio 1999 in tema di sottoscrizione del verbale di accertamento della violazione e all'eventuale contrasto di detta pronuncia con la precedente sentenza della stessa Suprema Corte (n. 1923, del 6 marzo 1999) che aveva ritenuto legittimo il verbale redatto con sistemi meccanizzati nel quale la firma autografa dell'agente accertatore è sostituita dall'indicazione a stampa del soggetto responsabile.
In proposito si fa presente quanto segue.
Con circolare n. 42 del 17 aprile 2000, la scrivente ha osservato che in ordine ai requisiti formali che deve possedere il verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati occorre attenersi all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, nella sentenza n. 1923 del 7 luglio 1998/6 marzo 1999 in base alla quale deve ritenersi legittimo il verbale redatto con sistemi meccanizzati nel quale la firma autografa dell'organo accertatore è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Ciò in quanto, con l'art. 3 del decreto legislativo n. 39/1993, il legislatore ha affermato sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi.
Il suddetto orientamento non è contraddetto dalla successiva pronuncia della Suprema Corte n. 4567 del 7 maggio 1999 che, invero, assume quale parametro normativo di riferimento gli artt. 603 e 604 del D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, recante il regolamento di esecuzione del precedente codice della strada, per sostenere che tali disposizioni prevedevano "la notifica degli estremi dell'infrazione al contravventore" e che nel novero di tali estremi rientrava anche l'indicazione del nominativo del verbalizzante, necessaria per controllarne la provenienza. Non era invece prevista, né è stata ritenuta necessaria dalla Corte nel quadro delle citate norme, la sottoscrizione dell'atto che - si ripete - non era l'originale del verbale.
In altri termini, il disposto del citato art. 604 prevedeva la notifica degli estremi dell'infrazione senza richiedere anche la firma autografa dell'accertatore.
Per quanto riguarda il nuovo codice della strada, invece, la Corte di Cassazione nella sentenza in esame osserva che l'art. 385, comma 3, del Reg. codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) prescrive che ai soggetti ai quali deve essere notificata la contestazione viene inviato uno degli originali del verbale o una copia autenticata dello stesso, ritenendo - ad avviso di questo Ufficio correttamente - che da tali atti debba risultare la firma del verbalizzante (in originale ovvero riprodotta nella copia conforme).
Come si vede, la Corte non si sofferma sui verbali redatti con sistemi meccanizzati se non quando ripete il dettato dell'art. 385, comma 3, del Reg. codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.)
Con riferimento a tali ultimi verbali, quindi, nulla avendo deciso la sentenza n. 4567/99 valgono le considerazioni contenute nella citata circolare 42 del 17 aprile 2000.
In conclusione, dal raffronto delle due sentenze in questione, si evincono principi per nulla contrastanti e il quadro che ne emerge risulta chiaramente delineato nei seguenti termini.
Quando l'organo accertatore deve notificare l'atto di accertamento al trasgressore è tenuto ad inviargli o uno degli originali (firmato dai verbalizzanti) o la copia conforme (nella quale è, ovviamente, riprodotta anche la firma dei verbalizzanti).
Quando, invece, il verbale è redatto con sistemi meccanizzati, la firma autografa dell'agente accertatore è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Anche in questo caso tuttavia occorre che esista, nell'originale del provvedimento, la sottoscrizione del soggetto a ciò abilitato in guisa da risultare in modo non equivoco la provenienza dell'atto dall'ufficio competente.
Circ. Ministero dell’interno,12
dicembre 2000, n. 300/A/24850/144/5/20/3 - Contestazione e notificazione delle
violazioni per eccesso di velocità attraverso sistemi di rilevamento.
Premessa
Numerose
questioni sono state sollevate dalla giurisprudenza sull’utilizzo dei sistemi
di misura della velocità, ed in particolare sull’impiego dei dispositivi con
contestazione successiva, attraverso la visione della ripresa fotografica e la
notifica del verbale ai sensi dell’art. 201 del Codice della strada(D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285) e dell’art. 384 del Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo Codice della Strada(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.)
Disposizioni normative e
giurisprudenza
La Corte
di Cassazione, segnando una discontinuità rispetto alla precedente
giurisprudenza, con la sentenza n. 4010 dell’1 febbraio 2000, richiamando un
orientamento già precedentemente espresso con la sentenza n. 6123 del 18 giugno
1999, ha ritenuto che l’omessa contestazione immediata, laddove sarebbe stata
possibile in concreto, incide sulla legittimità del procedimento sanzionatorio.
In
particolare la Suprema Corte ha ritenuto che “Dalla disciplina del codice
stradale si desume, al contrario, che la contestazione immediata della
violazione alle norme in esso previste ha un rilievo essenziale per la
correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa
ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la detta omissione
costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi atti del
procedimento .... il pretore, se riscontra che la contestazione immediata della
violazione amministrativa alle norme del codice stradale, pur concretamente
possibile, non è stata effettuata, legittimamente dispone l’annullamento del
provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal Prefetto per detta
violazione”.
In
proposito occorre fare presente che la Corte di Cassazione con questo
indirizzo, peraltro non ancora consolidato, non ha voluto aprioristicamente
escludere la notifica successiva dell’infrazione, ritenendo legittima
esclusivamente la contestazione immediata, quanto enunciare il principio che il
giudice chiamato a valutare il fatto abbia la possibilità di considerare la
congruità dei motivi che rendono impossibile la contestazione.
È
necessario soltanto che questi motivi siano riferiti al caso concreto,
adeguatamente circostanziati e non vaghi e generici.
La
notificazione successiva, pertanto, appare legittima se dal verbale emergono
elementi oggettivi ed univoci che rendono obiettivamente giustificata la
mancanza della contestazione immediata, non potendosi ricorrere all’utilizzo di
clausole di rito, costituite dalla mera riproduzione del testo di norme, che
non possono validamente suffragare le condizioni che giustifichino la mancanza
della contestazione immediata.
D’altra
parte appare chiaro che il giudice non possa esprimere valutazioni nel merito
né sulle modalità del servizio di vigilanza stradale svolto, né in ordine all’estrema
possibilità, di una diversa predisposizione del servizio stesso, impiegando ad
esempio più operatori.
Sulla
base di quest’ultima considerazione, peraltro espressamente richiamata dalla
Suprema Corte nelle motivazioni delle citate sentenze, e delle disposizioni
dell’art. 384 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice
della Strada(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), non può ritenersi
illegittimo l’utilizzo di apparecchiature che consentono di rilevare la
velocità solo dopo che il veicolo del trasgressore è transitato davanti agli
operatori quando, per la tutela degli operatori addetti al servizio e degli
altri utenti della strada, sia obiettivamente impossibile, da parte di una sola
unità operativa, il fermo immediato del veicolo.
Disposizioni operative
Salvo
situazioni contingenti, ed a titolo meramente esemplificativo, la situazione
sopraindicata può dirsi sempre esistente sulle autostrade o sulle strade
extraurbane principali prive di barriere o restringimenti che consentono la
contestazione immediata; sulle strade a più corsie per senso di marcia, urbane
ed extraurbane, prive di spazi adatti per effettuare il fermo dei veicoli; in
tutte le situazioni in cui sia obiettivamente pericoloso procedere a fermare il
trasgressore per l’incolumità degli utenti, degli operatori e per la sicurezza
della circolazione.
In
presenza di tali oggettive circostanze, codesti Uffici potranno continuare ad
operare in funzione del numero di operatori effettivamente disponibili, e
quindi anche attraverso la predisposizione di servizi del controllo della
velocità con una sola unità operativa, avendo cura di inserire specifica e
circostanziata motivazione nel verbale di contestazione notificato
successivamente.
Richiamando
la nota n. 300/A/56516/144/5/20/3 del 25 agosto 1995, sono da escludere dai
casi di esonero della contestazione immediata tutte le ipotesi in cui è
possibile effettuare il fermo del veicolo senza rischi per gli operatori o per
gli utenti, anche facendo ricorso all’impiego articolato di più operatori (es.:
veicolo che procedeva ad una velocità di 65 km/h in un tratto di strada urbana,
con una corsia per senso di marcia, dove il limite era fissato in 50 km/h).
In tali
casi, la contestazione va effettuata immediatamente, risultando diversamente
illegittima la notifica successiva dell’infrazione.
Premesso
quanto sopra, codesti Uffici, nei verbali elevati per le violazioni di cui all’art.
142 del Codice della strada(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), e notificati
ai sensi dell’art. 201 del Codice della strada e dell’art. 384 del Reg. codice
della strada(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) indicheranno
specificatamente, secondo i criteri dianzi indicati, i motivi che non hanno
reso possibile la contestazione immediata.
Le
Prefetture sono pregate di dare la massima diffusione al contenuto della
presente ai comandi delle Polizie municipali, e di fare riferimento alla
presente direttiva in caso di ricorsi prodotti dagli utenti.
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla valenza da attribuire alla trascrizione del trasferimento di proprietà dei veicoli presso il P.R.A. ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati in solido ai sensi dell'art. 196 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.) In proposito si formulano le seguenti considerazioni.
L'art. 141, comma 1, dell'abrogato Codice della strada (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) stabiliva che qualora la contravvenzione non poteva essere immediatamente contestata gli estremi della stessa dovevano essere notificati all'intestatario del documento di circolazione.
Successivamente, con legge 24 marzo 1989, n. 122, si precisò che quando il trasgressore non fosse identificato, gli estremi dell'accertamento della violazione dovevano essere notificati all'intestatario del documento di circolazione o al proprietario del veicolo che risultava al P.R.A. alla data dell'accertamento.
L'art. 201 del Nuovo Codice della strada, nel confermare la precedente normativa, ha aggiunto che "le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione … o dal P.R.A. ….." (comma 3).
Inoltre, l'art. 386 del Reg. Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), in considerazione dell'ipotesi di tardiva trascrizione nel P.R.A. dei trasferimenti dei diritti sugli autoveicoli, ha previsto che il precedente proprietario del mezzo informi l'organo accertatore dell'avvenuto trasferimento della proprietà indicando gli estremi del relativo atto notarile.
Dalle suddette disposizioni e soprattutto dall'esplicito richiamo all'atto notarile sembra evincersi la volontà del legislatore del Nuovo Codice della strada di richiedere un intervento attivo nel procedimento amministrativo da parte dell'interessato il quale può informare l'ufficio procedente che non è più il proprietario del veicolo, fornendo la prova chiesta dallo stesso Codice della strada (atto notarile), senza la quale il suddetto ufficio non sarebbe legittimato a rinnovare la notificazione nei confronti del nuovo proprietario.
In questo quadro, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità solidale del proprietario (ai sensi dell'art. 196 del Codice della strada), deve essere affermata ogni qualvolta lo stesso non provi che l'utilizzazione del mezzo sia avvenuta contro la sua volontà.
"Tale responsabilità, pertanto, non resta esclusa dal fatto che il proprietario abbia consegnato il veicolo a chi lo ha posto in circolazione in base a procura a vendere" (Corte di Cassazione n. 1089 del 10 febbraio 1990, e n. 3476 del 12 aprile 1996).
Tuttavia, secondo una giurisprudenza formatasi per lo più sotto la vigenza del vecchio Codice della strada, quando la questione involge l'effettiva titolarità della proprietà, tale titolarità "va accertata alla stregua delle comuni regole civilistiche, in base alle quali, in caso di vendita dell'autoveicolo, l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti (art. 1376 c.c.) mentre la trascrizione del trasferimento nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità dell'atto traslativo o sull'efficacia dell'atto stesso, essendo preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo; pertanto, le risultanze del pubblico registro automobilistico, sul quale non sia stata effettuata tale trascrizione, non rendono la vendita inopponibile al prefetto, competente ad applicare la sanzione amministrativa, ma hanno un valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova". (Corte di Cassazione n. 4315 del 4 maggio 1994).
In questo quadro, anche l'Avvocatura generale dello Stato nel formulare alcuni pareri al riguardo, sembra aderire, prevalentemente, alla suddetta tesi giurisprudenziale piuttosto che al dato testuale risultante dalle norme del Nuovo Codice della strada sopra richiamate.
Circ. Ministero dell’interno,13 aprile 2001, n. 24 -
Contestazione immediata - Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione prima
civile n. 2494 del 14 dicembre 2000.
Con lacircolare
2 agosto 2000, n. 81, diramata ai Prefetti in data 2 agosto 2000, sono
state fornite alcune indicazioni in ordine all’applicazione delle disposizioni
in materia di accertamento e sanzione della violazionedell’art.
142 del Codice della strada(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), rilevata
a mezzo delle apposite apparecchiature previste dall’art. 384 del Reg. Codice
della strada(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), con specifico riguardo al
profilo che regola la contestazione immediata dell’illecito al trasgressore.
Sulla
problematica è nuovamente intervenuta la Corte di Cassazione - Sezione prima -
la quale con l’unita sentenza n. 2494 del 14 dicembre 2000 ha ulteriormente
precisato i termini nei quali la questione si pone.
Secondo
la Corte, in particolare, l’art. 384 del Reg. Codice della strada, nell’identificare
determinati casi di impossibilità di contestazione immediata, consente di
individuarne alcuni che «non lasciano, ove ricorrano, alcun margine di
apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilità di contestazione
immediata, per cui la loro indicazione nel verbale di accertamento notificato
implica di per sé l’affermazione “ex lege” della impossibilità di contestazione
immediata».
Tali casi
sono quelli di cui alle lettere b), c), d), e), (con esclusione dell’ipotesi
relativa all’impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile e nei modi
regolamentari) ed f) dell’art. 384 del Reg. Codice della strada.
Invece,
le uniche ipotesi che, sempre secondo a Suprema Corte, lasciano margini di
apprezzamento in sede giudiziaria sono quelle di cui alla lettera a) e alla
lettera e) (limitatamente all’ipotesi relativa all’impossibilità di fermare il
veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari) dell’art. 384 in esame; in
ordine alle quali pertanto l’organo accertatore deve proporre una più attenta
motivazione sulla quale può esercitarsi il sindacato del giudice.
Anche in
taluni casi, tuttavia, non possono censurarsi le modalità di organizzazione del
servizio di Polizia stradale.
Così
impostata la questione, appare evidente che le ipotesi in cui il giudice può
ritenere illegittimo l’accertamento risultino considerevolmente circoscritte.
Tale
possibilità potrebbe, ad esempio, ricorrere quando, malgrado il dispiegamento
di una pluralità di pattuglie, il veicolo non sia stato fermato (sempre che le
stesse unità operative non siano impegnate in concomitanti esigenze di
servizio), ovvero quando la velocità del mezzo non sia tale da impedirne il
fermo (sempre che l’organo accertatore organizzi il servizio in modo tale da
poter contestare immediatamente la violazione).
Invero, l’art.
384 Codice della strada ha «inteso ricomprendere fra i casi di impossibilità di
contestazione immediata ... tutti quelli in cui in concreto il servizio sia
stato organizzato in modo che il fermo del veicolo in tempo utile e nei modi
regolamentari non sia possibile, ovvero scevro da pericolo” (Corte di
Cassazione n. 2494 del 14 dicembre 2000).
Pertanto,
eventuali decisioni dei giudici di pace in contrasto con il citato orientamento
giurisprudenziale dovranno essere segnalate all’Avvocatura dello Stato per le
competenti valutazioni circa l’eventuale proposizione del ricorso in
Cassazione.
D.M. 6 agosto 2003 -
Aggiornamento del compenso spettante per la notifica di atti delle pubbliche
amministrazioni da parte dei messi comunali. (Gazz. Uff. 11 settembre 2003, n. 211 e ripubblicato
nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2003, n. 250).
1. 1. Le pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono
avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, qualora non sia possibile
eseguirle utilmente mediante il servizio postale o le altre forme previste
dalla legge, dei messi comunali.
2. Al comune che vi
provvede spetta, a decorrere dal 1° aprile 2003, per ogni singolo atto
notificato la somma di Euro 5,56, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta
raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti nelle ipotesi
previste dall’art. 140 del codice di procedura civile. La suddetta somma è
aggiornata ogni tre anni in relazione all’andamento dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’interno.
3. L’ente locale richiede,
con cadenza semestrale, alle singole amministrazioni la liquidazione ed il
pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto
delle stesse amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla
liquidazione ed al pagamento delle somme dovute, per tutte le notificazioni
effettuate per conto della stessa amministrazione dello Stato, provvede, con
cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella
provincia di appartenenza dell’ente locale interessato.
4. Le relative spese sono
poste a carico della pertinente unità previsionale di base all’uopo individuata
da ciascuna amministrazione.
Come è noto, l'articolo 201 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), così come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1 agosto 2003, n. 214, ha previsto la possibilità che la violazione dell'articolo 146, comma 3, nell'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa, sia accertata senza l'obbligo di contestazione immediata e anche in assenza dell'organo di polizia, qualora rilevata con apposite apparecchiature debitamente omologate.
Alla luce di tale modifica normativa, il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoposto a riesame le apparecchiature destinate alla rilevazione automatica. Accertata, quindi, la rispondenza dei dispositivi alle prescrizioni regolamentari e fissate le nuove modalità di utilizzo, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha proceduto - in data 18 marzo scorso - all'omologazione dei prototipi risultati idonei ovvero alla revoca della precedente autorizzazione.
In attesa del completamento delle suddette operazioni, alcuni organi di polizia hanno comunque proceduto agli accertamenti delle infrazioni previste dall'articolo 146, comma 3, del Codice della strada secondo le modalità indicate dal citato articolo 201, comma 1-ter, del Codice della strada.
Avverso tali accertamenti sono stati presentati numerosi ricorsi.
Alcune Prefetture, considerata la delicatezza della questione, hanno chiesto l'avviso di questo Dipartimento.
Al riguardo, si ritiene che i verbali di accertamento della violazione prevista all'articolo 146, comma 3, del Codice della strada effettuati, in modalità automatica (e cioè senza la presenza dell'organo accertatore), prima del 18 marzo 2004, per i quali è stato presentato ricorso, siano da archiviare. Ciò in quanto le apparecchiature utilizzate non erano debitamente omologate.
L'articolo 45 del Codice della strada e l'articolo 192 del regolamento di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) prescrivono, infatti, che l'uso delle apparecchiature atte alla rilevazione automatica delle infrazioni sia condizionato alla preventiva omologazione ed approvazione da parte dei competenti uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne attestano la rispondenza alle prescrizioni stabilite nel regolamento e ne approvano il prototipo. Inoltre l'utilizzazione deve avvenire osservando le specifiche modalità di impiego, determinate nel provvedimento di omologazione.
L'annullabilità dei verbali trova ulteriore conferma nella circostanza che i dispositivi in esame, prima del 18 marzo scorso, erano omologati solo per essere utilizzati come strumenti di ausilio per l'organo accertatore, consentendo una più agevole identificazione dei trasgressori mediante chiara lettura e conseguente trascrizione delle targhe dei veicoli che erano serviti a commettere le violazioni.
Della questione è stato interessato il Gabinetto del Ministro nonché il competente ufficio del Dipartimento della pubblica sicurezza che hanno convenuto sulla linea interpretativa di questo ufficio, confortati in merito dal parere espresso dall'Avvocatura distrettuale di Brescia e dall'Avvocatura generale dello Stato.
Circ. Min. interno 26 gennaio 2005, n. M/2413/12 - Articolo 201, comma 1-ter, del codice della strada. Accertamento in modo automatico delle violazioni ai limiti di velocità.Il decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1 agosto 2003, n. 214, tra le modifiche introdotte al codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), ha previsto la possibilità che, in deroga al principio generale di contestazione immediata delle violazioni amministrative, alcune infrazioni possano non solo essere notificate in tempi successivi, addirittura essere accertate in assenza dell'organo di Polizia stradale, purché il rilevamento avvenga mediante utilizzo di apposite apparecchiature debitamente omologate.
La novella normativa, introdotta al comma 1-ter dell'art. 201 del codice della strada ha, tuttavia, dato luogo a numerose incertezze interpretative, in particolare in relazione alla necessità di ulteriore omologazione del dispositivi attualmente in uso per la rilevazione delle violazioni alle norme di comportamento indicate alle lettere b) e f) del comma 1-bis del citato articolo 201.
In proposito, questo Dipartimento ha già espresso il proprio orientamento con circolare n. M/2413/12 del 25 giugno 2004, che si richiama integralmente.
In ogni caso, si ritiene di dover ribadire che gli accertamenti in automatico delle violazioni previste agli articoli 146, comma 3, 142, 148 e 176 del codice della strada sono correttamente effettuati solo qualora vengano eseguiti mediante apparecchiature che abbiano ottenuto una specifica omologazione per tale impiego.
Ne consegue che se i dispositivi di rilevamento attualmente in uso non hanno ottenuto la suddetta approvazione, possono essere utilizzati solo se gestiti direttamente dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità.
Della questione è stato interessato il competente Ufficio della Direzione generale per la motorizzazione, Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e del trasporti, che ha convenuto sulla linea interpretativa di questo Ufficio.
Inoltre, per quanto concerne le violazioni agli articoli 142, 148 e 176 del codice della strada, si ritiene opportuno precisare che gli accertamenti effettuati in deroga al principio di contestazione immediata ovvero in assenza degli organi di Polizia stradale possono avvenire, mediante uso di apparecchiature debitamente omologate, solo sulle strade individuate all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e con le modalità ivi previste.
Vero è che la lettera f) del comma 1-bis «dell'articolo 201, così come formulata, facendo riferimento solo all'accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168...» sembrerebbe operare una tacita abrogazione, nelle parti non richiamate, del citato articolo 4 e di conseguenza consentirebbe il rilevamento, con le modalità prescritte, su ogni tipologia di strada.
Tuttavia questa impostazione non può essere assolutamente condivisa. Ciò in quanto è proprio nelle parti non richiamate dell'articolo 4, che si riterrebbero abrogate, che sono individuate le norme di comportamento la cui violazione può essere accertata e contestata con le modalità previste ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 201 del codice della strada.
Alla luce delle argomentazioni svolte, rimanendo in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, il Prefetto conserva la competenza all'individuazione delle strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, ovvero di singoli tratti di esse, sui quali, utilizzando le apposite apparecchiature, si può procedere agli accertamenti con le modalità previste all'articolo 201, commi 1-bis e 1-ter del codice della strada.
Considerata la delicatezza delle questioni che investono rapporti con le amministrazioni locali, si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sull'esigenza di dare massima diffusione sul territorio delle indicazioni fornite con la presente nota.
Circ. Min. internoCome è noto, <A
="../codice%20articoli/Art.201.htm">l'articolo 201 del Codice della strada
(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), così come modificato dal decreto legge 27 giugno
2003, n. 151, convertito nella legge
Alla luce di tale modifica normativa, il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoposto a riesame le apparecchiature destinate alla rilevazione automatica. Accertata, quindi, la rispondenza dei dispositivi alle prescrizioni regolamentari e fissate le nuove modalità di utilizzo, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha proceduto - in data 18 marzo scorso - all'omologazione dei prototipi risultati idonei ovvero alla revoca della precedente autorizzazione.
In attesa del completamento delle suddette operazioni, alcuni organi di polizia hanno comunque proceduto agli accertamenti delle infrazioni previste dall'articolo 146, comma 3, del Codice della strada secondo le modalità indicate dal citato articolo 201, comma 1-ter, del Codice della strada.
Avverso tali accertamenti sono stati presentati numerosi ricorsi.
Alcune Prefetture, considerata la delicatezza della questione, hanno chiesto l'avviso di questo Dipartimento.
Al riguardo, si ritiene che i verbali di
accertamento della violazione prevista all'articolo 146, comma 3, del
Codice della strada effettuati, in modalità automatica (e cioè senza la presenza
dell'organo accertatore), prima del
L'articolo 45 del Codice della strada e l'articolo 192 del regolamento di attuazione (D.P.R.
L'annullabilità dei verbali trova ulteriore conferma nella circostanza che i dispositivi in esame, prima del 18 marzo scorso, erano omologati solo per essere utilizzati come strumenti di ausilio per l'organo accertatore, consentendo una più agevole identificazione dei trasgressori mediante chiara lettura e conseguente trascrizione delle targhe dei veicoli che erano serviti a commettere le violazioni.
Della questione è stato interessato il Gabinetto del Ministro nonché il competente ufficio del Dipartimento della pubblica sicurezza che hanno convenuto sulla linea interpretativa di questo ufficio, confortati in merito dal parere espresso dall'Avvocatura distrettuale di Brescia e dall'Avvocatura generale dello Stato.
Circ. 20 agosto 2007, n. 300/A/1/26466/127/9 - Sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002 in tema di notificazione degli atti civili ed amministrativi. Applicazione delle notifiche dei verbali di contestazione per illeciti stradali.
La notifica dei verbali delle infrazioni al codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), nei casi in cui si debba procedere a contestazione differita avviene, ai sensi dell'art. 201, comma 3 del C.d.S., secondo le modalità previste dal codice di procedura civile ovvero a mezzo del servizio postale, secondo le disposizioni dell'articolo 149 c.p.c. e dell'articolo 4 della legge 20 novembre 1982, n. 890.
In proposito, la Corte Costituzionale, con sent. n. 477 del 26 novembre 2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890 nella parte in cui prevede che la notificazione si perfezioni, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna all'Ufficio postale.
La decisione, ponendo sullo stesso piano il diritto del notificante di ottenere la notifica dell'atto entro i termini di decadenza imposti dalla legge ed il diritto di impugnazione del destinatario dell'atto, distingue due momenti: quello in cui la notifica deve considerarsi perfezionata per il notificante e quello successivo in cui si perfeziona per il destinatario.
Sulla base del conforme parere espresso dall'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dalla Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo del Dipartimento Affari Interni e Territoriali di questo Ministero, si chiarisce che il principio stabilito dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, espressamente riferito alle notificazioni di atti giudiziari civili ed amministrativi, produce i suoi effetti anche nei procedimenti di notifica a mezzo posta dei verbali di contestazione di illeciti stradali.
In sostanza, la notifica dei verbali di contestazione si deve considerare perfezionata per l'Ufficio di Polizia mittente dal momento della consegna dei verbali stessi all'Ufficio postale, indipendentemente dalla data di effettiva ricezione da parte del destinatario. Ciò in quanto gli effetti della notificazione a mezzo posta sono ricollegati, per quanto riguarda l'Ufficio di Polizia notificante, al solo compimento delle formalità ad esso direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'organo incaricato, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausilari, quale appunto gli agenti postale, sottratta totalmente al suo controllo ed alla sua sfera di disponibilità.
Non subisce mutamenti, invece, il momento di notificazione dell'atto per il destinatario. Per questi, infatti, la notifica si perfeziona solo alla data di effettiva ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento ovvero, in caso di impossibilità di consegna, alla data della compiuta giacenza del plico all'ufficio postale, con la conseguente decorrenza, da quella stessa data, di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.
Circ. Min. interno n. 26466 del 20
agosto 2007 - Sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 26.1 I .2002 in tenia
di notificazione degli ani civili ed amministrativi. Applicazione alle
notifiche dei verbali di contestazione per illeciti stradali (Art. 201 C.d.S.).
La notifica dei verbali delle
infrazioni al Codice della Strada, nei casi in cui si debba procedere a
contestazione differita avviene, ai sensi dell’art. 201, comrn 3 del C.d.S. secondo le modalità previste dal codice di
procedura civile ovvero a mezzo del servizio postale, secondo le disposizioni
dell’articolo 149 CPC e dell’articolo 4 della L. 20° 1.1982, n. 890.
In proposito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 477
del 26 novembre 2002, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del
combinato disposto dell’an, 149 CPC e dell’art. 4, comma 3 della. L.
20.11.1982, n. 890 nella parte in cui prevede che la notificazione si
perfezioni, per il notificante,
alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna all’Ufficio
Postale.
La decisione, ponendo sullo stesso piano il diritto del
notificante di ottenere
[a notifica dell’atto entro i termini di decadenza imposti dalla legge ed il diritto di impugnazione del destinatario
dell’atto, distingue due momenti: quello in cui la notifica deve considerarsi
perfezionata per il notificante e quello successivo in cui si perfeziona per il
destinatario.
Sulla base del conforme parere espresso dall’Ufficio per l’Amministrazione
Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dalla Direzione Centrale
per l’Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo del
Dipartimento Affari Interni e Territoriali di questo Ministero, si chiarisce
che il principio stabilito dalla citata sentenza della Corte Costituzionale,
espressamente riferito alle notificazioni di atti giudiziari civili ed
amministrativi, produce i sui effetti anche nei procedimenti di notifica a
mezzo posta dei verbali di contestazione di illeciti stradali.
Ciò in
quanto gli effetti della notificazione a
mezzo posta sono ricollegati, per quanto riguarda l’Ufficio di Polizia
notificante, al solo compimento delle formalità ad esso direttamente imposto
dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’organo incaricato,
essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari, quale
appunto gli agenti postali, sottratta totalmente al suo controllo cd alla sua
sfera di disponibilità. Non subisce mutamenti, invece, il momento di
notificazione dell’atto per il destinatario.
Per
questi, infatti, la notifica si perfeziona solo alla data. di effettiva ricezione dell’atto”
attestata dall’avviso di ricevimento ovvero, in caso di impossibilita di consegna,
alla data della compiuta giacenza del plico all’ufficio postale, con
la conseguente decorrenza, da quella stessa data, di qualsiasi termine imposto
al destinatario medesimo.
Nota Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.25 settembre 2008, n. 75753 - Autorizzazione prefettizia per accertamento remoto della velocità a mezzo autovelox ex legge n. 168 del 2002.
Con riferimento alla nota in oggetto si chiarisce che solo per gli accertamenti di cui alla lettera f) del comma 1-bis dell’art. 201 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) è necessario il preventivo decreto prefettizio di individuazione della strada o tratto di strada di tipo C o D, in quanto è previsto l’impiego di apparecchiature a funzionamento automatico senza la presenza dell’organo di Polizia stradale.
Per gli accertamenti di cui alla lettera e) dello stesso comma non occorre alcun provvedimento in quanto l’attività è svolta direttamente dall’organo di Polizia stradale che gestisce sul posto le apparecchiature di rilevamento, su qualsiasi tipo di strada.
Per entrambe le modalità non vi è obbligo di contestazione immediata.
La norma del richiamato articolo 4 del D.L. n. 121 del 2002 e seguenti modifiche disciplina l’attività di controllo a distanza del traffico finalizzata all’accertamento degli illeciti di cui agli artt. 142 e 148 e 176 del Codice della strada, cioè l’installazione e l’impiego di dispositivi che siano in grado di rilevare, anche in modo automatico, le violazioni senza la presenza o l’intervento contestuale dell’operatore di Polizia stradale ovvero di mezzi tecnici che consentono all’operatore preposto al controllo, che effettua una costante attività di monitoraggio del traffico a distanza, di accertare l’illecito in un luogo diverso da quello in cui esso si sviluppa e nel momento in cui si compie.
Occorre precisare, tuttavia, che la disposizione dell’articolo 4 non sostituisce le norme generali del Codice della strada in materia di accertamento degli illeciti; piuttosto, le integra prevedendo una procedura speciale per l’attività di controllo e di accertamento delle violazioni realizzato senza il diretto intervento di un operatore di Polizia stradale, ed introducendo un’espressa eccezione al principio della contestazione immediata di cui all’art. 200 del Codice della strada, quando l’accertamento avviene su strade ed in situazioni in cui la contestazione immediata, per motivi oggettivi, è comunque impossibile, molto difficoltosa ovvero pericolosa per il personale operante o per gli utenti della strada.
Note:
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Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n. 151 del 2003 |
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art. 201 CdS |
Si sono disciplinati in modo più organico i casi in cui è |
La disposizione consentirà di effettuare un'attività di |
È stato meglio chiarito che, nei casi in cui la |
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Modifiche ai comma 1 |
consentita la notificazione successiva del verbale di contestazione anche allo |
controllo senza procedere alla contestazione immediata delle violazioni |
contestazione immediata non è necessaria, non occorre alcuna motivazione |
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Introduzione dei commi 1-bis e 1-ter |
scopo di armonizzarli con le recenti disposizioni in materia di controlli remoti introdotte dalla legge n. 168 del 2002. |
in una serie molto ampia di casi. Viene definitivamente affermata la possibilità di impiego delle tecnologie per il controllo sistematico delle |
per giustificarne la mancanza. |
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In alcuni casi (semaforo rosso, tecnologie di controllo remoto, controllo |
violazioni, anche senza la presenza dell'operatore di polizia. |
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dei varchi e delle corsie riservate) si è previsto che non sia richiesta la presenza dell'organo di polizia se l'accertamento avviene con apparecchiature automatiche omologate. |
La modifica normativa ha fornito una copertura normativa adeguata per risolvere la questione della legittimità degli accertamenti non contestati immediatamente. Con la |
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Si è adeguata la procedura di notificazione stabilendo che il termine di 150 giorni per la notifica del verbale decorrano dal giorno in cui, per la P.A., è conoscibile l'intestatario del veicolo. |
norma del comma 1-bis sono stati individuati i casi in cui l'accertamento può essere compiuto senza contestazione immediata senza margini di apprezzamento circa la |
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Nei casi in cui il veicolo oggetto di controllo senza contestazione immediata appartenga ad un'Amministrazione Pubblica, il procedimenti di notificazione del verbale è sostituito da una richiesta di informazioni all'ufficio a |
natura o la motivazione dell'impossibilità. Se ricorrono i casi indicati da questa norma, perciò, il verbale notificato implica di per sé l'affermazione "ex lege" della impossibilità della contestazione immediata. |
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cui appartiene il veicolo allo scopo di accertare preventivamente l'esistenza di eventuali cause di giustificazione connesse |
La garanzia difensiva era già stata introdotta dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 198 del 17 giugno 1996. |
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all'adempimento delle attività istituzionali. |
La procedura non era prevista ma era già una consolidata prassi amministrativa. |
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art. 4 del D.L. n. 121 del 2002 convertito con legge n. 168 del 2002 |
Si è previsto che le procedure di accertamento remoto delle violazioni siano estese anche alle violazioni dell'art. 176 CdS (marcia in corsia d'emergenza in autostrada, inversione di marcia, ecc.). |
La previsione era già vigente: si sono estesi i casi di utilizzo e chiarite le modalità di accertamento |
Sono state apportate solo modifiche di carattere formale |
non presente