Codice

Art. 186-bis. Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose. (b)

1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per:

a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate (Punti in detrazione;5).

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a) (2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione» consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c),(c. 2,  b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200, l’arresto fino a sei mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto «da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter»;) le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà (Punti in detrazione: 10).

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell’articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell’articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell’articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età».(1)

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(1) Articolo inserito dall'art. 33, legge 29 luglio 2010, n. 120. Si riporta il comma 4 dello stesso articolo:  "4. Le disposizioni degli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente modificate e introdotte dal presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale"(In vigore dal 30 luglio 2010).

(b) Si riporta l'articolo 57, legge 29 luglio 2010, n. 120:

Art. 57. (Misure alternative alla pena detentiva)

1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dagli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificati e introdotto dall'articolo 33 della presente legge, a richiesta di parte puo' essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attivita' nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

Note:

Circ. Min. interno 30 luglio 2010, n. 10777. Legge 29 luglio 2010, n. 120 - Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Articolo 186-bis C.d.S.  - Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose.

Le nuove regole

- Per i conducenti di alcune categorie il tasso di alcol consentito è zero. Essi non possono guidare dopo aver assunto anche una minima quantità di bevande alcoliche.

- Questa norma restrittiva si applica ai neopatentati [1], a chi ha meno di 21 anni, ai conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose e ai conducenti di mezzi pesanti e di veicoli complessi [2].

- Qualora tali conducenti guidino con un tasso di alcol nel sangue compreso tra 0 g/l e 0,5 g/l [2], è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria [3] che raddoppia in caso di incidente, nonché la decurtazione di 5 punti sulla patente.

- Oltre la soglia di 0,5 g/l, si applicano le medesime sanzioni previste per le altre categorie di conducenti, aumentate, secondo la fascia di ebbrezza, di un terzo o da un terzo alla metà.

- Non si applica la maggiorazione di pena nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso nelle ore notturne [4].

- È prevista la revoca della patente nel caso di guida in stato di ebbrezza con un tasso superiore a 1,50 g/l da parte dei conducenti di mezzi pesanti e di veicoli complessi, nonché da parte dei conducenti delle altre categorie summenzionate [5] quando siano stati già condannati nei due anni precedenti per lo stesso reato.

- Per tutti i conducenti, quando è disposta la revoca della patente, non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni dall'accertamento del reato.

- Per i conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose e per i conducenti di mezzi pesanti e di veicoli complessi, la revoca della patente costituisce giusta causa di licenziamento secondo il codice civile [6].

- Le pene per il rifiuto dell'accertamento sono aumentate da un terzo alla metà.

- Per i conducenti in stato di ebbrezza che hanno meno di diciotto anni è stata posticipata l'età minima per conseguire la patente per la guida di autoveicoli [7].


Cosa è cambiato

La norma, di nuova concezione, prevede una disciplina specifica per alcune categorie di conducenti ritenute particolarmente a rischio per la giovane età, l'inesperienza o la professione che svolgono, introducendo il divieto assoluto di guidare dopo aver bevuto alcolici ("tasso zero") e contemplando sanzioni calibrate e rigorose, in alcuni casi veramente innovative, tra le quali, per i giovani sotto i diciotto anni, il differimento dell'età per conseguire la patente "B".

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[1] Per neopatentati si intendono coloro che hanno conseguito la patente di categoria "B" da meno di tre anni. Di conseguenza, la norma non si applica a chi abbia conseguito la patente "A" da meno di tre anni.

[2] Conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t. - autoveicoli trainanti un rimorchio che comporta una massa complessiva superiore a 3.5 t. - trasporto persone il cui numero è superiore a otto escluso il conducente, autoarticolati e autosnodati.

[3] Sanzione da € 155 a € 624.

[4] Non è richiamato l'art. 186, comma 2-sexies, che prevede detta maggiorazione quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[5] Neopatentati, conducenti di età inferiore ad anni 21, conducenti che esercitano l'attività di trasporto persone, conducenti che esercitano l'attività di trasporto cose.

[6] Vedi art. 219 comma 3-quater.

[7] Nella fascia compresa tra 0 g/l e 0,5 g/l è prevista l'inibizione ai conseguimento della patente di guida della cat. "B" fino al compimento del 19° anno di età; se il tasso alcolemico è superiore a 0,5 g/l, è prevista l'inibizione al conseguimento della patente di guida della cat. "B" fino al compimento del 21° anno di età. 

Giurisprudenza  

Relativamente alla fattispecie di reato di guida in stato di ebbrezza, il giudice ben può formare il suo libero convincimento in base ad elementi probatori acquisiti, a prescindere dall'accertamento tecnico del livello effettivo di alcol contenuto nel sangue, in forza dei principi generali in materia di prova e ciò in particolare, allorché il guidatore si rifiuti di sottoporsi a detti esami. In tal caso gli agenti verbalizzanti devono indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'art. 347 cod. proc. pen., le circostanze sintomatiche (alito vinoso, alterazione della deambulazione, eloquio sconnesso ed altro) dell'esistenza dello stato di ebbrezza desumibili dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida. La possibilità per il Giudice di avvalersi, ai fini dell'affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori va circoscritta alla fattispecie meno grave, quella di cui all'art. 186, comma 2, lett. a), D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Cod. Strad.), imponendosi per le ipotesi più gravi l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcol nel sangue.

Cass. pen. Sez. IV, 11-04-2008, n. 19486

La trasformazione della contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici in illecito amministrativo, ad opera dell'art. 5 D.L. 3 agosto 2007, n. 117, comporta che in caso di annullamento senza rinvio della sentenza che ha applicato la sanzione penale gli atti devono comunque essere trasmessi al Prefetto, autorità competente all'irrogazione di quella amministrativa anche per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del citato D.L. in relazione alle quali il procedimento penale non è stato ancora definito con sentenza o decreto penale irrevocabili. (In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 7 D.L. n. 117 del 2007 impone la trasmissione anche in tal caso, derogando espressamente al principio di irretroattività di cui all'art. 1 L. 24 novembre 1981, n. 689). (Annulla con rinvio, Gip Trib. Pesaro, 17 ottobre 2005)

Cass. pen. Sez. IV Sent., 13-02-2008, n. 10498 (rv. 238975) CED Cassazione, 2008

Nel procedimento davanti al giudice di pace, l'improcedibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta, sussistendone in concreto le condizioni, anche con riguardo al reato di guida in stato di ebbrezza. (Rigetta, Giud.pace Varese, 2 Febbraio 2006)

Cass. pen. Sez. IV Sent., 31-01-2008, n. 12350 (rv. 239226)  CED Cassazione, 2008

A seguito della nuova formulazione dell'art. 186, comma 7, nuovo c.s. - D.Lgs. n. 285/1992, introdotta dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni in legge 2 ottobre 2007 n. 160, integra mero illecito amministrativo il rifiuto di sottoporsi al test con l'etilometro.

Trib. La Spezia, 11-12-2007 Riv. Pen., 2008, 3, 299

Il novellato comma 2 dell'art. 186 nuovo c.s. - D.Lgs. n. 285/1992, nel sanzionare come reato la guida in stato di ebbrezza, determina la pena con riferimento al tasso alcolemico rilevato dalla polizia giudiziaria, prevedendo tre distinte fasce di pena a seconda che il tasso alcolemico accertato oscilli tra determinate percentuali, con la conseguenza che non si può più, come ritenuto dalla pregressa giurisprudenza, prescindere dalla effettuazione dell'accertamento alcolimetrico per ritenere sussistente la fattispecie penale, perché altrimenti non si saprebbe quale sanzione applicare tra le tre alternativamente previste dal testo normativo. Pertanto la condotta di colui che, fermato alla guida di autovettura, non si sottoponga ad accertamento alcolemico, non è punibile nemmeno sotto il profilo della guida in stato di ebbrezza, pur in presenza di indici sintomatici di tale stato, perché il fatto non sussiste.

Trib. La Spezia Sent., 11-12-2007 Riv. Pen., 2008, 3, 299

Per effetto della disciplina della successione delle leggi penali nel tempo (art. 2 c.p.), essendo più favorevole al reo la disciplina dettata dall'art. 186, comma 2, nuovo c.s. - D.Lgs. n. 285/1992, attualmente vigente, non è più punibile la condotta di colui che, fermato alla guida di autovettura, non si sottoponga ad accertamento alcolemico, qualora tale condotta sia stata posta in essere prima del 4 agosto del 2007 e l'agente venga sottoposto a processo penale successivamente a tale data.

Trib. La Spezia Sent., 11-12-2007 Riv. Pen., 2008, 3, 299

In tema di guida in stato di ebbrezza, nell'ipotesi in cui il conducente si sia rifiutato di sottoporsi all'accertamento del tasso alcoolemico attraverso l'etilometro, lo stato di ebbrezza deve essere provato attraverso elementi sintomatici (ad es., alito alcoolico; difficoltà di deambulazione; eloquio sconnesso, ecc.). In particolare, poiché l'art. 186, comma 2 c. strad. - D.Lgs. n. 285/1992, nella versione della legge n. 160/2007, commina nelle lettere a), b) e c) pene diverse a seconda del "tasso alcoolemico accertato", prevedendo, rispettivamente, tre diverse fasce (superiore a 0,5 g/l ma inferiore a 0,8; superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5 g/l; superiore a 1,5 g/l), per individuare la pena applicabile - la sola ammenda nell'ipotesi di cui alla lett. a); l'ammenda congiunta all'arresto nelle ipotesi di cui alle lett. b) e c) - il giudice, valutando gli elementi sintomatici di cui dispone, deve provare in quale fascia si collochi il tasso alcoolemico presente al momento del fatto nel sangue dell'imputato. Nel compiere un simile accertamento gli elementi sintomatici dello stato di ebbrezza devono essere valutati alla luce delle acquisizioni scientifiche della medicina legale e della tossicologia forense. Poiché allo stato la letteratura scientifica in materia afferma che lo stato di ebbrezza sino al tasso alcoolemico di 0,8 (ipotesi di cui all'art. 186, comma 2 lett. a) è sostanzialmente asintomatico, ne consegue che quando le circostanze sintomatiche sono pregnanti e univoche deve ritenersi provato, oltre ogni ragionevole dubbio, il superamento della soglia di 0,8 g/l, sicché l'alternativa riguarda la configurabilità delle più gravi ipotesi (punite con ammenda e arresto congiunti) previste dalle lettere b) e c) dell'art. 186 c. strad.: un'alternativa che, in omaggio al favor rei, deve essere sciolta a favore dell'ipotesi meno grave, prevista dalla lettera b), mentre quella più grave, prevista dalla lettera c) - configurabile in presenza di un tasso alcoolemico superiore a 1,5 g/l - deve ritenersi sussistente solo in presenza di circostanza sintomatiche eclatanti (ad es., il soggetto non solo barcolla ma non è in grado letteralmente di reggersi da solo in piedi, si è addormentato sul volante, necessita di cure mediche per l'intossicazione da alcool, ecc.).

Trib. Rovereto Sent., 06-11-2007 Corriere del Merito, 2008, 3, 345

In tema di guida sotto l'influenza dell'alcool, l'art. 186, comma 2 c. strad. - D.Lgs. n. 285/1992, nella versione dell'art. 5 D.L. n. 117/2007, conv. dalla legge n. 160/2007, configura nelle lettere a), b) e c) tre fattispecie autonome di reato, che si distinguono tra di loro a seconda del tasso alcoolemico accertato (rispettivamente: a) superiore a 0,5 ma non a 0,8 g/l; b) superiore a 0,8 ma non a 1,5 g/l; c) superiore a 1,5 g/l). Deve escludersi invece che la disposizione stessa preveda, alle lettere b) e c) - che comminano la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda - due circostanze aggravanti del reato base di cui alla lett. a) - che è invece punito con la sola pena dell'ammenda. Ne consegue che, in caso di accertamento di un tasso alcoolemico corrispondente alle fasce di cui alle lettere b) e c) e, pertanto, superiore a 0,8 g/l, l'eventuale sussistenza di una o più circostanze attenuanti non può comportare l'applicazione della sola pena dell'ammenda, prevista dalla lettera a), come invece avrebbe consentito l'art. 69 c.p. nell'ipotesi in cui l'art. 186, comma 2 avesse previsto, alle lettere b) e c), due circostanze aggravanti suscettibili, come tali, di essere "bilanciate" con eventuali attenuanti.

Trib. Rovereto Sent., 06-11-2007 Corriere del Merito, 2008, 3, 345

Il legislatore del 2007 ha profondamente modificato l'art. 186, comma 2, Codice della strada - D.Lgs. n. 285/1992 - sostituendo la norma incriminatrice previgente con tre distinte fattispecie punite con pene crescenti a seconda del tasso alcolemico accertato (da 0,5 a 0,8 g/l, da 0,8 a 1,5 g/l, sopra gli 1,5 g/l). Quando (...) le circostanze sintomatiche sono pregnanti ed univoche si dovrebbe ritenere provato, oltre ogni ragionevole dubbio, il superamento della soglia di 0,8 g/l.

Trib. Rovereto Sent., 06-11-2007 Corriere del Merito, 2008, 5, 601 nota di PICINALI

L'art. 186, comma 2 cod. strad. - D.Lgs. n. 285/1992, nella versione della legge n. 160/2007, punisce la guida in stato di ebbrezza con pene differenti a seconda del "tasso alcoolemico" "accertato", individuando tre ipotesi di progressiva gravità: a) se il tasso alcoolemico è superiore a 0,5 ma non a 0,8 g/l la pena è della sola ammenda; b) se il tasso alcoolemico è superiore a 0,8 ma non a 1,5 g/l alla pena dell'ammenda si somma quella dell'arresto; c) se il tasso alcoolemico è superiore a 1,5 g/l la pena è sempre quella dell'ammenda e dell'arresto, ma è inasprita. La contravvenzione è configurabile anche in relazione al fatto di chi, essendo stato colto alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza, si è rifiutato di sottoporsi all'accertamento del tasso alcoolemico attraverso l'etilometro. Deve infatti essere ribadito quanto ha affermato la giurisprudenza di legittimità in relazione alla previgente disciplina della guida in stato di ebbrezza e, cioè, che per l'accertamento dello stato di ebbrezza, ossia del tasso alcoolemico penalmente rilevante, non è necessario l'utilizzo dell'etilometro, ma è sufficiente il riscontro di elementi sintomatici riferibili al conducente quali, ad esempio, l'alito alcoolico, gli occhi lucidi, l'incapacità di reggersi in piedi, la pronuncia di frasi sconnesse, la condotta di guida, nonché il rifiuto stesso di sottoporsi all'etilometro, quando si possa ragionevolmente ritenere che quel rifiuto trovi spiegazione nella consapevolezza del conducente di essere in stato di ebbrezza. (Nell'affermare questo principio il Tribunale ha sottolineato come, diversamente, poiché la legge n. 160/2007 ha depenalizzato il reato di cui all'art. 186, comma 7 cod. strad. - che puniva il rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza (anche) attraverso l'etilometro - al conducente in stato di ebbrezza sarebbe oggi sufficiente, per sottrarsi alla pena, rifiutare di sottoporsi all'accertamento effettuato con l'etilometro).

Trib. Rovereto, 06-11-2007 Corriere del Merito, 2008, 3, 345

In caso di emissione di decreto penale di condanna per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza il giudice è tenuto sempre, anche in assenza di una specifica istanza del pubblico ministero, ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. (Annulla in parte con rinvio, Gip Trib.Latina, 7 Aprile 2006)

Cass. pen. Sez. IV Sent., 25-10-2007, n. 62 (rv. 238553)  CED Cassazione, 2008

In materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la "fermata" costituisca una fase della circolazione, talchè è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall'imputato risultato positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto. (Rigetta, Giud.pace Ventimiglia, 12 Novembre 2004)

Cass. pen. Sez. IV Sent., 25-09-2007, n. 37631 (rv. 237882) CED Cassazione, 2007

In tema di violazione delle norme del codice della strada, poichè l'art. 186, comma secondo, di detto codice ("guida sotto l'influenza dell'alcool") prevede le sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, oltre quella accessoria della sospensione della patente, il processo verbale che accerti siffatto illecito, in quanto costituente una vera e propria "notitia criminis", non rientra nella giurisdizione del giudice civile, in particolare di quello di pace, di cui all'art. 204 BIS cod. strada in relazione all'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Bellano, 17 Settembre 2004)

Cass. civ. Sez. II Sent., 08-08-2007, n. 17342 (rv. 600570) Mass. Giur. It., 2007; CED Cassazione, 2007

Nel procedimento davanti al giudice di pace, la particolare tenuità del fatto quale causa di improcedibilità non opera in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, ove la legge prende in considerazione il mero fatto della circolazione su una pubblica via in tali condizioni, nessuna incidenza potendo quindi avere l'intensità dello stato di ebbrezza, la sua eventuale occasionalità e l'intensità del danno o del pericolo causato. (Annulla con rinvio, Giud.pace Caltanissetta, 7 Dicembre 2006)  Cass. pen. Sez. III Sent., 19-04-2007, n. 23114 (rv. 237069) CED Cassazione, 2007

Alla condotta contemplata dall'art. 186 del codice della strada, consistente nella guida di autoveicolo in stato di ebbrezza, che costituisce fatto penalmente rilevante, può conseguire, ai sensi della stessa disposizione normativa, la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria in seguito all'accertamento del reato, e la stessa sospensione della patente ai sensi, però, dell'art. 223 di detto codice, nel qual caso la misura, di carattere preventivo ed irrogabile dal Prefetto, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti. Pertanto, risulta diversa la natura della sanzione nell'uno e nell'altro caso, così come differente si prospetta la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di una sanzione adottata dal Prefetto in via cautelare. Ai fini dell'irrogazione della sanzione disposta ai sensi dell'art. 223 del codice della strada, pur non essendo necessario che l'accertamento dello stato di ebbrezza sia risultato a seguito della rilevazione effettuata tramite etilometro, tuttavia, quando questa operazione sia stata eseguita, il giudice, investito della relativa opposizione, non può prescindere dall'inerente riscontro e, in virtù del principio del libero convincimento, disattenderlo. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato complessivo principio, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'opposizione formulata dal contravventore, essendo rimasto accertato che, all'atto del controllo, egli era risultato positivo al test effettuato per due volte con l'etilometro a distanza di cinque minuti l'una dall'altra, oltre a presentare un univoco dato sintomatico desumibile dal suo alito vinoso). (Cassa e decide nel merito, Giud. Pace Agropoli, 13 Ottobre 2001)

Cass. civ. Sez. I, 28-08-2006, n. 18617 (rv. 591623) ;Arch. Giur. Circolaz., 2007, 2, 126;Arch. Giur. Circolaz., 2007, 6, 695

 Lo stato di ebbrezza può essere rilevato con ogni mezzo, anche diverso dall’etilometro previsto nel regolamento del codice della strada. Pertanto, il giudice per il principio del libero convincimento, può servirsi di qualsiasi prova desumendo lo stato di alterazione psicofisica dell’interessato da qualsiasi sintomo, potendo altresì disattendere l’esito fornito dall’etilometro.

Corte di Cassazione IV sez. penale – 29 settembre 2006 n. 32300

In applicazione del principio "tempus regit actum" che governa la successione nel tempo delle norme processuali, la competenza per materia in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza va determinata sulla base della normativa in vigore al momento in cui il P.M. esercita l'azione penale, non assumendo alcun rilievo, in mancanza di una disciplina transitoria "ad hoc", il momento di consumazione del reato.

Sez. I, sent. n. 26787 del 19-07-2005 (ud. del 06-07-2005) (rv 231845).

Il giudice civile e il giudice penale, essendo entrambi magistrati ordinari, esercitano l'identico potere giurisdizionale e, quindi, l'individuazione delle rispettive sfere di attribuzione non pone una questione di giurisdizione, sulla quale debbano pronunciarsi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Nella specie, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con il quale il ricorrente aveva denunciato il difetto di giurisdizione in riferimento alla sentenza di un giudice di pace, di rigetto dell'impugnazione del verbale di accertamento della violazione dell'art. 186 del secondo comma del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - guida in stato di ebbrezza - che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere decisa dal giudice in sede penale).

Sez. Unite, ord. n. 13559 del 24-06-2005 (ud. del 12-05-2005), (rv. 581405)

Poiché l'articolo 688 del c.p. punisce "chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza", non può ritenersi compreso della previsione l'abitacolo di un'autovettura, che è da ritenersi luogo "esposto al pubblico": pertanto, non può essere chiamato a rispondere anche dell'illecito amministrativo previsto dall'articolo 688 del c.p. colui che venga colto in stato di ubriachezza nell'abitacolo del suddetto veicolo, potendo piuttosto essere ravvisati a suo carico, ricorrendone le condizioni, solo gli estremi della contravvenzione di guida sotto l'influenza dell'alcool, articolo 186 del codice della strada. (Per l'effetto, la Corte ha rigettato il ricorso del procuratore della Repubblica il quale sosteneva che l'imputato, condannato per la suddetta contravvenzione prevista dal codice della strada, dovesse essere chiamato a rispondere anche dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 688 del c.p., da cui invece era stato assolto).

Cass. pen. Sez. IV, 13-05-2005, n. 22594 Proc. Rep. trib. Urbino in proc. Avenanti e altri, Guida al Diritto, 2005, 29, 95

Il principio del libero convincimento, l'assenza di prove legali e la necessità che la prova non dipenda dalla valutazione discrezionale della parte interessata, comportano che il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza tra cui l'ammissione del conducente, l'alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso ecc.

Trib. Bologna 17-02-2005, Guida al Diritto, 2005, 15, 102

Anche nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace, l'archiviazione può essere disposta, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, solo su richiesta del pubblico ministero. Deve, quindi, considerarsi abnorme il provvedimento di archiviazione adottato dal giudice di pace a seguito di avvenuta ammissione dell'imputato all'oblazione (nella specie, per il reato di cui all'art. 186 c.d.s.) nonostante il parere contrario del pubblico ministero.

Cass. pen. sez. IV 21-10-2004, n. 41235 Ziroldo, Arch. Giur. Circolaz., 2005, 209
 

In assenza di un'apposita norma transitoria, deve ritenersi che le modifiche introdotte nell'articolo 186 del codice della strada dal decreto legge 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 con il ripristino della competenza del tribunale ordinario a conoscere del reato, debbano immediatamente trovare applicazione in base al principio del tempus regit actum. Unica eccezione a tale principio è costituita dall'applicazione del principio della perpetuactio iurisdictionis, che affonda le sue radici nel principio costituzionale del giudizio naturale precostituito per legge e che riguarda i casi in cui il giudice di pace sia stato legittimamente investito del relativo giudizio.

 Cass. pen. 14-10-2004, n. 47917 Favaro, Guida al Diritto, 2005, 12, 90
 

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, L. 25 giugno 1999, n. 205, e dell'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato punito dall'art. 186, comma 2, del codice della strada, limitatamente al comportamento di chi conduce un veicolo, per il quale non vi è l'obbligo di abilitazione alla guida, in stato di ebbrezza. Identica questione, infatti, è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 177 del 2003, con cui è stato ribadito il consolidato principio secondo il quale il potere di configurare le ipotesi criminose e di determinare la pena per ciascuna di esse, nonché di depenalizzare fatti già configurati come reato, rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore e non è censurabile in sede di scrutinio di legittimità costituzionale, salvo il caso - non ravvisabile nella specie - in cui tale discrezionalità sia esercitata in modo manifestamente irrazionale; né vengono prospettati argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già vagliati in precedenza.

 Corte cost. (Ord.) 06-07-2004, n. 212, Sito uff. Corte cost., 2004

Nel procedimento davanti al Giudice di pace, il meccanismo di estinzione dell'illecito che, secondo quanto previsto dall'art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, può conseguire a condotte riparatorie consistenti nel risarcimento del danno o nell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, non è applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza, le cui conseguenze pericolose sono eliminabili unicamente con la cessazione dell'attività di guida. (Nella specie, il Giudice di pace aveva dichiarato l'estinzione del reato in seguito al versamento, da parte dell'imputato, di una somma di denaro in favore di una comunità di recupero di alcoldipendenti).

Cass. pen. sez. IV 02-07-2004, n. 41665 (rv. 229890), CED Cassazione, 2004
 

Nel procedimento davanti al Giudice di pace il meccanismo di estinzione dell'illecito previsto dall'art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 non è applicabile nei confronti dei reati di pericolo per i quali le condotte riparatorie appaiono oggettivamente incompatibili, nel senso che non costituiscono un "actus contrarius" rispetto alla condotta incriminata, né sono in grado di realizzare qualche forma di compensazione nei confronti della persona offesa (nel caso di specie, il Giudice di pace aveva dichiarato l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica in presenza di una condotta riparatoria consistita nella volontaria sottoposizione dell'imputato ad un trattamento socio-riabilititativo di disintossicazione).

Cass. pen. sez. IV 04-05-2004, n. 34343 (rv. 228674) Marcolla, Arch. Giur. Circolaz., 2005, 219, CED Cassazione, 2004
 

In tema di guida in stato di ebbrezza, il cosiddetto "alcooltest " costituisce atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile ai sensi dell'articolo 354, comma 3, del c.p.p, cui il difensore può assistere ai sensi del successivo articolo 356 senza però diritto a essere previamente avvisato. Rispetto a tale atto, qualora non si provveda al tempestivo deposito ex articolo 366 del c.p.p nella segreteria del pubblico ministero non può comunque configurarsi alcuna nullità. Infatti, laddove l'interessato, avvertito dalla polizia giudiziaria della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia (articolo 114 delle disposizioni di attuazione del c.p.p), non abbia proceduto a tale nomina, la nullità è da escludere per la mancanza del soggetto al quale depositare l'atto, non essendo del resto prevista per gli atti di che trattasi la nomina di un difensore di ufficio, come diversamente disposto per altri atti (si vedano gli articoli 350, 364, 365 del c.p.p). Invece, laddove l'interessato abbia nominato un difensore di fiducia, il mancato tempestivo deposito nella segreteria del pubblico ministero non determina parimenti alcuna nullità, in ossequio al principio di tassatività delle stesse, perché questa sanzione non è espressamente prevista dalla norma; né, a tal fine, potrebbe invocarsi il disposto dell'articolo 178, lettera c), del c.p.p, perché il deposito è una formalità che attiene ad un momento successivo al compimento dell'atto e il suo eventuale ritardo non concerne, come indicato nella citata disposizione, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato nel momento del compimento dell'atto di polizia giudiziaria. In tale evenienza, piuttosto, il ritardato deposito può procastinare solo il termine per il compimento di ulteriori attività defensionali e eventuali atti di impugnazione previsti dalla legge.

Cass. pen. sez. IV 22-04-2004, n. 31333 Proc. Rep. Trib. Forlì in proc. Siciliano, Guida al Diritto, 2004, 41, 67,
Arch. Giur. Circolaz., 2005, 236
 

L'alcooltest costituisce atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile ai sensi dell'art. 354 comma 3 c.p.p., stante la naturale alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto dell'analisi ed il relativo verbale va depositato entro il terzo giorno successivo al compimento. L'omesso deposito del verbale costituisce una nullità relativa e, in quanto tale, va eccepita tempestivamente.

Giudice di pace Foggia 08-04-2004 Mendolicchio, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 777
 

Posto che lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con quahiasi mezzo, e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada, nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra la valutazione delle circostanze sintomatiche desumibili dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida, da una parte, la prova tecnica ottenuta con l'utilizzo dell'etilometro secondo la procedura prevista dall'art. 379 predetto ed il prelievo ematico presso il pronto soccorso, dall'altra, occorre che il giudice si affidi ad una analisi obiettiva di carattere medico. (Nella fattispecie la conducente, fermata dalla polizia stradale senza essere stata coinvolta in alcun sinistro, era risultata positiva al controllo con l'etilometro e, successivamente, anche a quello ematico cui si era sottoposta spontaneamente, pur non presentando i sintomi di persona in stato di ebbrezza).

 Giudice di pace Ancona 07-04-2004 Cappelletti c. Prefettura di Ancona, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 1027
 

In tema di successione di leggi penali nel tempo, la regola dell'applicazione della legge più favorevole, dettata dall'art. 2, comma terzo, c.p., trova applicazione anche nel caso in cui, succeduta alla legge vigente al momento del fatto una legge più favorevole, questa sia stata poi a sua volta seguita, prima del giudizio, dal ripristino della legge originaria. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto, respingendo un ricorso del pubblico ministero, che correttamente ad un soggetto imputato di guida in stato di ebbrezza, commessa prima che il reato venisse attribuito alla competenza del giudice di pace dall'art. 4, comma 2, lett. q, del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, fossero state applicate le sanzioni, considerate più favorevoli, previste dall'art. 52 di detto D.Lgs., nonostante che, prima del giudizio, lo stesso reato, per effetto dell'art. 5 del D.L. 27 giugno 2003 n. 151, conv. con modif. in legge 1 agosto 2003 n. 214, fosse stato restituito alla competenza del tribunale, con conseguente reviviscenza delle sanzioni originariamente previste).

 Cass. pen. sez. IV 18-03-2004, n. 23613 Vilhar, Riv. Pen., 2004, 970 nota di PARISI, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 1106 nota di PARISI, Riv. Pen., 2004, 1214 nota di PARISI
 

In materia di successione di leggi penali, l'art. 2 c.p., comma terzo, prende in considerazione tutti i mutamenti legislativi intervenuti, stabilendo che deve applicarsi la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo; pertanto una volta che sia entrata in vigore una legge più favorevole, questa deve essere sempre applicata anche se, successivamente, il legislatore ritenga di modificarla in senso meno favorevole. (Principio applicato dalla Corte in una fattispecie relativa al reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall'art. 186, comma secondo, codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), commesso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che ha attribuito tale contravvenzione al giudice di pace, con conseguente applicazione delle nuove sanzioni paradetentive della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, e giudicato dal tribunale dopo le modifiche apportate dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella Legge 1 agosto 2003, n. 214, con cui è stata ripristinata la competenza del giudice ordinario, con la previsione della pena dell'arresto).

 Cass. pen. sez. IV 18-03-2004, n. 23613 (rv. 228786) Vilhar, CED Cassazione, 2004
 

La legge 214 del 2003, di conversione del D.L. 151 del 2003, ha restituito alla competenza del tribunale ordinario il reato di cui all'articolo 186 del Cds, attribuito dal D.Lgs. 274 del 2000 alla competenza del giudice di pace. Con riguardo ai fatti commessi nel vigore della competenza del giudice di pace, va rilevato che la disciplina sanzionatoria di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto 274 del 2000 risulta più favorevole di quella prevista dal testo attuale dell'articolo 186 laddove, avuto riguardo ai criteri di cui all'articolo 133 del c.p.p, si opti per l'alternativa della pena pecuniaria. Questo perché, anche applicandosi la pena pecuniaria ex articoli 53 e seguenti della legge 689 del 1981, come sostitutiva della parte di pena detentiva congiunta ex articolo 186 del Cds, tale tipo di sanzione sarebbe soggetta a revoca in base alla legge 689 del 1981. Pertanto, si continua ad applicare ai fatti in questione la normativa più favorevole costituita dalla disciplina del giudice di pace ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del codice di procedura penale.

 Trib. Bologna 18-03-2004, Guida al Diritto, 2004, 25, 98
 

La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie ai reati in materia di circolazione stradale appartiene in via generale, come si deduce dal principio del "simultaneus processus" previsto dall'art. 221 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), al Giudice ordinario e non al Prefetto, cui spetta solo un potere limitato in via preventiva e cautelare (nella specie si trattava della sospensione della patente di guida e la Corte ha affermato che spetta al giudice applicare tale sanzione amministrativa anche se sia stata già disposta dal Prefetto).

 Cass. pen. sez. IV 23-02-2004, n. 18667 (rv. 228358) P.M. in proc. Ragaini, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 1176, CED Cassazione, 2004
 

Nelle contravvenzioni attribuite alla competenza del giudice di pace sanzionate con l'ammenda ovvero, in via alternativa, con la permanenza domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità è applicabile l'oblazione speciale prevista dall'art. 162 bis c.p. e non l'oblazione di cui all'art. 162 stesso codice, in quanto, trattandosi di sanzioni che l'art. 58 comma primo del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, parifica ad ogni effetto giuridico alle pene detentive, il reato stesso deve ritenersi punito con pena alternativa, detentiva o pecuniaria (netta specie, si trattava della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 comma secondo c.s., D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285).

 Cass. pen. sez. IV 04-02-2004, n. 17610 P.M. in proc. Seghezzi, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 1178
 

Nelle contravvenzioni attribuite alla competenza del giudice di pace sanzionate con l'ammenda ovvero, in via alternativa, con la permanenza domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità è applicabile l'oblazione speciale prevista dall'art. 162-bis c.p. e non l'oblazione di cui all'art. 162 c.p. stesso, in quanto, trattandosi di sanzioni che l'art. 58 comma primo del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, parifica ad ogni effetto giuridico alle pene detentive, il reato stesso deve ritenersi punito con pena alternativa, detentiva o pecuniaria (nella specie, si trattava della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma secondo, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - codice della strada).

 Cass. pen. sez. IV 04-02-2004, n. 17610 (rv. 228179), CED Cassazione, 2004
 

Ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione delle contravvenzioni attribuite alla cognizione del giudice di pace, punite con la pena pecuniaria o, in alternativa, con le sanzioni cosiddette paradetentive, deve farsi riferimento all'art. 157 comma primo n. 5) c.p., che per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto determina il termine prescrizionale in tre anni e ciò in forza della disposizione contenuta nell'art. 58 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (sulla competenza penale del giudice di pace), secondo cui per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria (nel caso di specie si trattava della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza).

 Cass. pen. sez. IV 19-01-2004, n. 18640 Carlini, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 1177, CED Cassazione, 2004
 

In tema di guida sotto l'influenza dell'alcool, l'applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non trova ostacolo nel fatto che tale sospensione sia stata già disposta, in via cautelare e provvisoria, dal prefetto, fermo restando che sarà poi quest'ultimo, quale organo deputato per legge all'esecuzione della suddetta sanzione, a dover obbligatoriamente provvedere alla detrazione del periodo di sospensione eventualmente presofferto.

Cass. pen. 18-01-2004, n. 7236 Cesati, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 607
 

Ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione delle contravvenzioni attribuite alla cognizione del Giudice di pace, punite con la pena pecuniaria o, in alternativa, con le sanzioni cosiddette paradetentive, deve farsi riferimento all'art. 157 c.p., comma primo, n. 5), che per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto determina il termine prescrizionale in tre anni e ciò in forza della disposizione contenuta nell'art. 58 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (sulla competenza penale del giudice di pace), secondo cui per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria (nel caso di specie si trattava della contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza).

 Cass. pen. sez. IV 16-01-2004, n. 18640 (rv. 228347), CED Cassazione, 2004
 

In tema di guida in stato di ebbrezza alcoolica, il verbale contenente gli esiti del cosiddetto "alcooltest" non è soggetto al deposito previsto dall'art. 366 c.p.p., comma primo, in quanto si tratta di un atto di Polizia giudiziaria, urgente e indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell'art. 356 c.p.p. stesso, può assistere, senza che abbia il diritto di preventivo avviso. (In motivazione la Corte ha escluso la nullità dell'accertamento urgente per l'omesso deposito del relativo verbale nei termini previsti dall'art. 366 c.p.p., comma primo, precisando che la Polizia giudiziaria quando procede ad un atto urgente ex art. 354 c.p.p. stesso ha solo l'obbligo, ai sensi dell'art. 114 disp.att.c.p.p., di avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non è tenuta né a prendere notizia dell'eventuale nomina, né a nominare un difensore d'ufficio, con conseguente inapplicabilità della procedura di deposito di cui al citato art. 366 c.p.p.).

 Cass. pen. sez. IV 17-12-2003, n. 18610 (rv. 228339), CED Cassazione, 2004
 

Per i reati attribuiti alla cognizione del Giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato, devono applicarsi, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 64 e 63 comma primo del citato D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, in quanto più favorevoli ai sensi dell'art. 2 c.p., comma terzo (nella specie si trattava della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza e la Corte ha individuato la disciplina più favorevole nella pena pecuniaria prevista dall'art. 52 D.Lgs. n. 274 del 2000, precisando che nel raffronto tra i due diversi sistemi sanzionatori non può darsi rilievo alla possibilità di sostituzione della pena detentiva ex art. 53 legge n. 689 del 1981, tenuto conto che la sua applicazione è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice e, inoltre, che la stessa sostituzione può essere oggetto di successiva revoca).

 Cass. pen. sez. IV 09-12-2003, n. 20156 (rv. 228343) P.M. in proc. Bukavec, Arch. Giur. Circolaz., 2005, 1, 53
 

Ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione delle contravvenzioni attribuite alla cognizione del giudice di pace, punite con la pena pecuniaria o, in alternativa, con le sanzioni cosiddette paradetentive, deve farsi riferimento all'art. 157 c.p., comma primo, n. 5, che per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto determina il termine prescrizionale in tre anni e ciò in forza della disposizione contenuta nell'art. 58, comma secondo, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo cui per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria (Fattispecie in materia di reato di guida in stato di ebbrezza accertato dal giudice "ordinario" sulla base della disciplina transitoria prevista dall'art. 64 D.Lgs. n. 274 del 2000).

 Cass. pen. sez. IV 18-11-2003, n. 11493 (rv. 228028), Arch. Giur. Circolaz., 2005, 1, 56
 

Nel procedimento davanti al giudice di pace la particolare tenuità del fatto quale causa di improcedibilità (art. 34 D.Lgs. n. 274 del 2000) va stabilita avuto riguardo alla esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sussistenza degli ulteriori indici della occasionalità della condotta, del basso grado di colpevolezza e dell'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato, i quali ultimi non sono alternativi ma concorrenti con il primo. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il danno o il pericolo non sia esiguo, la declaratoria di improcedibilità è esclusa anche nell'ipotesi in cui sussistano gli altri parametri di giudizio appena enunciati. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto incensurabile la motivazione del giudice di merito, il quale ha escluso la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 274 del 2000, nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.s. D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285) di un'autovettura su una pubblica strada, pur considerando l'incensuratezza dell'imputato e l'occasionalità dell'episodio, rimasto isolato).

 Cass. pen. sez. IV 04-07-2003, n. 36990 Terranova, Riv. Pen., 2004, 896, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 516
 

L'oblazione facoltativa prevista dall'art. 162 bis c.p. è applicabile anche alle contravvenzioni attribuite alla competenza del giudice di pace e sanzionate con l'ammenda ovvero con la permanenza domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di sanzioni "paradetentive" considerate dall'art. 58, comma 1, del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ad ogni effetto giuridico, come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria, con conseguente parificazione ai reati puniti con pena alternativa, pecuniaria o detentiva (nella specie, si trattava della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma 2, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Cass. pen. sez. IV 20-06-2003, n. 39196 PM in proc. Costa, Riv. Pen., 2004, 746, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 404, Riv. Pen., 2004, 525
 

La declaratoria di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza, a seguito del perfezionamento della procedura di oblazione di cui all'art. 162 bis c.p., non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dagli artt. 222 ss. c.s.; in tale ipotesi, infatti, compete al prefetto, in forza dell'art. 224 comma 3 c.s., D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, procedere all'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione di tali sanzioni.

 Cass. pen. sez. IV 20-06-2003, n. 39196 PM in proc. Costa, Riv. Pen., 2004, 741, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 928, Riv. Pen., 2004, 525
 

Va dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 5, e 218, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, sollevate dal giudice di pace di Osimo.

Corte cost. 18-06-2003, n. 217, Riv. giur. Polizia, 2003, 761

Ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica, sono utilizzabili, nei confronli dell'imputato, i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i normali protocolli medici d pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliere pubblica a seguito dell'incidente stradale subito in occasione della commissione del reato, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica (cartella clinica, reperti di laboratorio) e restando irrilevante, a questi fini, la mancanza del consenso (nel ricorso, l'imputato, aveva anche dedotto la violazione degli artt. 186 c.s., D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e 379 r c s , in relazione alle modalità di accertamento dello stato di ebbrezza alcoolica, per il mancato rispetto all'analisi dell'aria alveolare espirata).

 Cass. pen. sez. IV 12-06-2003, n. 37442 Carloni, Riv. Pen., 2004, 891, Arch. Nuova Proc. Pen., 2004, 575,
Arch. Giur. Circolaz., 2004, 1039
 

È ammissibile la domanda di oblazione, ex art. 162 bis c.p., anche se proposta successivamente alla presentazione della opposizione a decreto penale, nell'ipotesi in cui tale domanda non avrebbe potuto essere tempestivamente proposta, poiche' non era ancora entrato in vigore il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 il quale, all'art. 52, comma secondo, lett. c), dispone che i reati, precedentemente puniti con la pena della reclusione o dell'arresto congiuntamente a quella della multa o dell'ammenda, siano puniti alternativamente con la pena pecuniaria o con la permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità. (Con riferimento alla fattispecie, in tema di guida in stato di ebbrezza, la Corte ha precisato che tale interpretazione tiene conto del carattere sostanziale della norma principale, l'art. 162 bis, e dunque della regola della retroattivita' in ossequio al principio del "favor rei").

 Cass. pen. sez. IV 05-06-2003, n. 29978 Di Gianni, Riv. Pen., 2004, 678, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 807
 

In tema di questioni di legittimità costituzionale inerenti alla mancata integrale depenalizzazione da reati di guida in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, di cui agli artt. 186 e 187 del codice della strada, rientra nella discrezionalità legislativa del parlamento il potere di configurare le ipotesi criminose, determinando la pena per ciascuna di esse, e di depenalizzare fatti dianzi configurati come reato: discrezionalità che può essere censurata, in sede di sindacato di costituzionalità, solo nel caso in cui sia esercitata in modo manifestamente irrazionale. Detta irrazionalità non può essere ravvisata sulla mera base delle valutazioni, espresse dai giudici rimettenti, circa l'asserita maggiore pericolosità della condotta di chi guida senza aver conseguito la prescritta abilitazione rispetto a quella di chi, pur avendo regolarmente conseguito la patente, viene sorpresa alla guida in stato di ebbrezza o di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti.'

Corte cost. (Ord.) 23-05-2003, n. 177, Riv. giur. Polizia, 2003, 617
 

Anche in caso di "patteggiamento" per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool va applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Cass. pen. sez. VI 14-05-2003, n. 26136, Guida al Diritto, 2003, 50, 78
 

Ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione delle contravvenzioni attribuite alla cognizione del giudice di pace, punite con la pena pecuniaria o, in alternativa, con le sanzioni cosiddette paradetentive, deve farsi riferimento all'art. 157 c.p., comma 1, n. 5, che per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto determina il termine prescrizionale in tre anni e ciò in forza della disposizione contenuta nell'art. 58 del D.Lgs. n. 274 del 2000, secondo cui per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria. (Nel caso di specie, si trattava delle contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto di sottoporsi al controllo alcoolimetrico, previste dall'art. 186, commi 2 e 6, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - cod. strad. -).

Cass. pen. Sez.IV 10-04-2003, n. 29931 (rv. 225123) Ippoliti, CED Cassazione, 2003
 

L'oblazione facoltativa nelle contravvenzioni punite con pene alternative, ammissibile anche nei reati puniti alla cognizione del giudice di pace puniti con pena pecuniaria o, in alternativa, con la permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità, è però inapplicabile sia nelle ipotesi di "recidiva reiterata infraquinquennale", per le quali l'articolo 52, comma 3, del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, esclude l'"alternatività" tra dette sanzioni e prevede l'obbligatoria applicazione della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, sia, giusta la disciplina generale dell'oblazione, nelle ipotesi di "recidiva specifica infraquinquennale" ( articolo 162-bis, comma 3, del c.p.). (Fattispecie in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool, divenuta di competenza del giudice di pace e, come tale, definibile, con le eccezioni di cui in massima, mediante il ricorso all'oblazione facoltativa ex articolo 162-bis del c.p.).

Cass. pen. sez. IV 01-04-2003, n. 25217, Guida al Diritto, 2003, 38, 90
 

L'oblazione facoltativa nelle contravvenzioni punite con pene alternative è ammissibile anche nei reati puniti alla cognizione del giudice di pace puniti con pena pecuniaria o, in alternativa, con la permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità, dal momento che tali ultime sanzioni, per ogni effetto giuridico, si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella originaria, ai sensi dell'art. 58, comma 1, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274: per l'effetto, tale oblazione facoltativa è applicabile al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, previsto e punito dall'art. 186. comma 2, del codice della strada.

 Cass. pen. sez. IV 25-03-2003, n. 25185 Pg. in proc. Prandini, Guida al Diritto, 2003, 36, 91
 

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che ha reso possibile l'oblazione di cui all'art. 162-bis c.p. anche per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 1 e 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - cod. strad. -), nel periodo transitorio è ammissibile la richiesta di oblazione formulata, nel giudizio di appello, durante la discussione dal difensore dell'imputato munito di procura speciale, sempre che tale istanza non avrebbe potuto essere formulata nei motivi di appello, depositati prima dell'entrata in vigore del suddetto D.Lgs.

 Cass. pen. sez. IV 18-03-2003, n. 17421 (rv. 224408) Santini, Riv. Pen., 2004, 90, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 203
 

Il giudice, nell'applicare la pena di svolgimento di lavoro di pubblica utilità concordata dalle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza, deve specificare il tipo di attività da svolgere e l'ente convenzionato presso cui effettuare il lavoro, al fine di consentire la corretta osservanza della sanzione inflitta, come previsto dall'art. 3 del D.M. 26 marzo 2001 per le sentenze di condanna alle quali va equiparata, sotto questo profilo, la sentenza di "patteggiamento".

 Cass. pen. sez. IV 07-03-2003, n. 20592 (rv. 224832) Perego, Riv. Pen., 2004, 246, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 314
 

In tema di patteggiamento per reato comportante la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la decisione del giudice sul punto non trova ostacolo nella circostanza che il Prefetto abbia già provveduto in via cautelare e provvisoria, trattandosi di provvedimenti aventi natura e finalità differenti, sicché il giudice non deve tenere in conto quanto deciso dall'autorità amministrativa. In sede di esecuzione, non potendosi ritenere i diversi periodi di sospensione cumulabili, si deve tener conto del periodo di sospensione imposto dal Prefetto ed il relativo tempo deve essere detratto da quello stabilito dal giudice.

Cass. pen. sez. IV 05-03-2003, n. 13732 (rv. 224393) Pangrazzi, Arch. Giur. Circolaz., 2003, 6, 463
 

Quando l'esame dell'alcooltest non risulta eseguito dalle autorità al momento del fermo del mezzo durante la marcia, ma in occasione del prelievo ematico effettuato durante il ricovero in ospedale e poi solo successivamente trasmesso da un sanitario alla polizia giudiziaria, lo stato di ebbrezza alcoolica risulta accertato in modo irrituale e prodotto agli atti in violazione di ogni principio di riservatezza dei documenti sanitari di un individuo.

 Giudice di pace Umbria Terni 04-03-2003 Paolantoni, Rass. Giur. Umbra, 2003, 216 nota di LAZZARI
 

L'oblazione facoltativa nelle contravvenzioni punite con pene alternative è ammissibile anche nei reati puniti alla cognizione del giudice di pace con pena pecuniaria o, in alternativa a, con la permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità, dal momento che tali ultime sanzioni, per ogni effetto giuridico, si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella originaria, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274: per l'effetto, tale oblazione facoltativa è applicabile al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, previsto e punito dall'articolo 186, comma 2, del codice della strada.

 Cass. pen. sez. IV 28-02-2003, n. 25426 Pg in proc. Vassilich, Guida al Diritto, 2003, 37, 77
 

La sentenza di patteggiamento emessa per i reati di cui all'art. 186 comma 2 e comma 6, che sia stata impugnata limitatamente all 'omessa applicazione di sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non è irrevocabile e, pertanto, non preclude l'applicazione, ai sensi degli artt. 64 D.Lgs. n. 274 del 2000 e 2 c.p., comma 3, delle nuove sanzioni più favorevoli introdotte dal D.Lgs. predetto ai reati commessi precedentemente la sua entrata in vigore.

 Cass. pen. sez. IV 26-02-2003, n. 19293 Converso, Arch. Giur. Circolaz., 2003, 9, 679
 

Il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (nella specie, per il reato di guida in stato di ebbrezza) deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale, e non già quando sia pari a questo o se ne discosti da poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale.

Cass. pen. sez. IV 19-02-2003, n. 12770 (rv. 223872) Loconsole, CED Cassazione, 2003
 

Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato, devono applicarsi, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 64 e 63, comma 1, del citato D.Lgs., le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso D.Lgs., in quanto più favorevoli ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 3. (Nel caso in esame, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il giudice di appello aveva applicato, per il reato di guida in stato di ebbrezza, la sola pena pecuniaria, in sostituzione di quella detentiva a norma dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ritenendo più favorevole per l'imputato il regime di conversione delle pene pecuniarie, in caso di insolvibilità, previsto dall'art. 55 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274).

 Cass. pen. Sez.IV 11-02-2003, n. 12338 (rv. 224097) Spanu, CED Cassazione, 2003
 

Non configura il reato di cui all'art. 186 comma sesto del codice della strada la condotta di chi rifiuti di sottoporsi a prelievi ematici, o comunque di liquidi biologici, da parte di agenti della polizia stradale, mirati ad accertare lo stato di alterazione psicofisica derivante da influenza dell'alcool. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 379 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, tale accertamento può essere effettuato esclusivamente per mezzo dello strumento denominato etilometro.

 Cass. pen. sez. IV 05-02-2003, n. 34438 Guglielmi, Riv. Pen., 2004, 571, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 657
 

In ipotesi di guida in stato di ebbrezza, qualora venga riscontrato un tasso alcolico di poco superiore a quello consentito, non vi siano danni arrecati a terzi e l'imputato non abbia precedenti penali, è applicabile l'istituto della particolare tenuità del fatto previsto dall'ari. 34 D.Lgs. n. 274/ 2000.

 Giudice di pace Rho 28-01-2003, Arch. Giur. Circolaz., 2003, 6, 513
 

Nell'ipotesi in cui, contestualmente all'opposizione a decreto penale, venga presentata domanda di oblazione, le due istanze restano sostanzialmente e processualmente autonome, con la conseguenza che la reiezione dell'oblazione non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione. (Fattispecie in cui il g.i.p. ha erroneamente ritenuto non suscettibile di oblazione, richiesta con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna, il reato di cui all'art. 186, comma 2, C.d.S., commesso prima dell'entrata in vigore del d. lsv. 28 agosto 2000 n. 274 che ha modificato, all'art. 52, il regime sanzionatorio per i reati devoluti alla competenza del giudice di pace, stabilendo, nel secondo comma, lett. c), che, quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto congiunta con quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente o la pena della permanenza domiciliare ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità, dovendo equipararsi tali ultime sanzioni, per ogni effetto giuridico, alle pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria, ai sensi dell'art. 58, comma 1, del d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274).

Cass. pen. sez. IV 23-01-2003, n. 16345 Lombardo, Riv. Pen., 2004, 1019, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 1139
 

L'oblazione facoltativa nelle contravvenzioni punite con pene alternative è ammissibile anche nei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace puniti con la pena pecuniaria o, in alternativa, con la permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità, poichè tale ultime sanzioni devono essere equiparate, per ogni effetto giuridico, alle pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria, ai sensi dell'art. 58, comma 1, d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274. (Fattispecie in tema di contravvenzione per guida in stato di ebrezza prevista dall'art. 182, comma 2, cod. strada, commessa prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274, in relazione alla quale il giudice rigettava la domanda di oblazione).

 Cass. pen. sez. IV 23-01-2003, n. 16345 Lombardo, Riv. Pen., 2004, 1030, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 1139
 

Ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione delle contravvenzioni attribuite alla cognizione del giudice di pace, punite con la pena pecuniaria o, in alternativa, con le sanzioni cosiddette paradetentive, deve farsi riferimento all'art. 157 c.p., comma 1, n. 5, che per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto determina il termine prescrizionale in tre anni e ciò in forza della disposizione contenuta nell'art. 58, secondo cui per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria. (Nel caso di specie, si trattava delle contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto di sottoporsi al controllo alcoolimetrico, previste dall'art. 186, commi 2 e 6, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - cod. strad. -).

 Cass. pen. Sez.IV 21-01-2003, n. 9294 (rv. 224096) Pelegrino, CED Cassazione, 2003
 

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool deve essere applicata anche nel caso in cui il procedimento penale venga definito con l'applicazione della pena a richiesta delle parti ex articolo 444 del c.p.p. Infatti, benché il cosiddetto patteggiamento si sostanzi nell'applicazione di una pena senza giudizio, esso postula pur sempre un accertamento limitato, retto sull'accordo delle parti e sulla verifica del giudice, donde la sua compatibilità con l'applicazione di sanzioni di carattere specifico previste da leggi speciali che, per la loro natura amministrativa e atipica, non postulano un giudizio di responsabilità penale, ma conseguono di diritto. A nulla rileva, poi, che una tale sanzione non abbia formato oggetto dell'accordo, giacché la relativa applicazione costituisce atto dovuto e sottratto alla disponibilità delle parti, di cui l'imputato doveva tener conto nell'attivare la procedura alternativa.

Cass. pen. sez. IV 15-01-2003, n. 5998 Pg appello Trieste in proc. Flego, Guida al Diritto, 2003, 18, 69
 

È configurabile il reato previsto dall'art. 186, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (cod. strad.) nel caso dell'agente che, in stato di ebbrezza, conduca a mano il ciclomotore per la pubblica via, in quanto la guida di un motoveicolo non postula che il conducente lo inforchi ovvero vi si ponga a cavalcioni.

 Cass. pen. sez. IV 09-01-2003, n. 18794 (rv. 224880) Zatelli, Riv. Pen., 2004, 248, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 320

Rientra nella nozione di guida anche la semplice conduzione a mano di ciclomotore da parte del conducente, risolvendosi pur sempre in una sua deliberata movimentazione e potendo creare rischi alla circolazione e alla pubblica incolumità. (Nella specie l'imputato in stato di ebbrezza aveva condotto a mano il ciclomotore sulla pubblica via).

 Cass. pen. sez. IV 09-01-2003, n. 18794 Zatelli, Arch. Giur. Circolaz., 2003, 9, 680
 

Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato, devono applicarsi, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 64 e 63, comma 1, del citato D.Lgs., le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso D.Lgs., in quanto più favorevoli ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 3. (Nel caso in esame, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il giudice di appello aveva condannato l'imputato alla pena di giorni dieci di arresto e 70,00 euro di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza).

Cass. pen. sez. IV 20-12-2002, n. 4852 (rv. 223495) Cangiano, Riv. Pen., 2004, 91, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 203
 

Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato, devono applicarsi, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 64 e 63, comma 1, del citato D.Lgs., le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso D.Lgs., in quanto più favorevoli ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 3. (Nel caso in esame, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la pena concordata tra le parti di giorni cinque di arresto ed euro 193,00 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza).

Cass. pen. sez. IV 11-12-2002, n. 5933 (rv. 223496) Baisi, Riv. Pen., 2004, 91, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 203
 

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non può essere concessa la sospensione condizionale della pena per il reato di guida in stato di ebbrezza, in quanto il nuovo regime sanzionatorio, essendo complessivamente più favorevole, si applica anche ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella ed espressamente esclude la possibilità della concessione del beneficio (art. 60 del D.Lgs. n. 274 del 2000).

Cass. pen. sez. IV 10-12-2002, n. 9273 (rv. 223684) Harmach, Riv. Pen., 2004, 90, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 203
 

Ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione delle contravvenzioni attribuite alla cognizione del giudice di pace, punite con la pena pecuniaria o, in alternativa, con le sanzioni cosiddette paradetentive, deve farsi riferimento all'art. 157 c.p., comma 1, n. 5, che per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto determina il termine prescrizionale in tre anni e ciò in forza della disposizione contenuta nell'art. 58, secondo cui per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria. (Nel caso di specie, si trattava delle contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto di sottoporsi al controllo alcoolimetrico, previste dall'art. 186, commi 2 e 6, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - cod. strad. -).

 Cass. pen. Sez.IV 05-12-2002, n. 9270 (rv. 224092) Cargini, CED Cassazione, 2003
 

Ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione delle contravvenzioni attribuite alla cognizione del giudice di pace, punite con la pena pecuniaria o, in alternativa, con le sanzioni cosiddette paradetentive, deve farsi riferimento all'art. 157 c.p., comma 1, n. 5, che per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto determina il termine prescrizionale in tre anni e ciò in forza della disposizione contenuta nell'art. 58, secondo cui per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria. (Nel caso di specie, si trattava delle contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto di sottoporsi al controllo alcoolimetrico, previste dall'art. 186, commi 2 e 6, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - cod. strad. -).

 Cass. pen. sez. IV 03-12-2002, n. 7307 (rv. 223494) Guzman Avila, Riv. Pen., 2004, 142
 

Ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (2 gennaio 2002), non sono applicabili le nuove sanzioni previste dall'art. 52 del citato D.Lgs. n. 274 del 2000. (Nella specie, si trattava della contravvenzione prevista dall'art. 186 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (cod. strad.) in relazione alla quale era stata applicata, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena di venti giorni di arresto e un milione di lire di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida).

 Cass. pen. sez. VI (Ord.) 27-11-2002, n. 7764 (rv. 223954) Pedron, Riv. Pen., 2004, 91, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 204
 

Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato, devono applicarsi, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 64 e 63, comma 1, del citato D.Lgs., le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso D.Lgs.(nel caso in esame, la Corte ha annullato d'ufficio, ex art. 609 c.p., comma 2, la sentenza con cui il giudice di appello aveva applicato, per il reato di guida in stato di ebbrezza, la sola pena pecuniaria, in sostituzione di quella detentiva a norma dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ritenendola illegale a seguito dell'introduzione del nuovo e più favorevole regime sanzionatorio previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 274 del 2000).

Cass. pen. sez. IV 26-11-2002, n. 7292 (rv. 223493) Alite, Riv. Pen., 2004, 91, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 203

E' manifestamente inammissibile - per difetto assoluto di motivazione sia in ordine al requisito della rilevanza che a quello della non manifesta infondatezza - la q.l.c. dell'art. 186 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, denunziato, in riferimento agli art. 24 comma 2 e 111 comma 2 cost., nella parte in cui non prevede l'obbligo a carico degli organi accertatori di sottoporre il fermato all'accertamento secondo gli strumenti e procedure previste dal regolamento, e ove non prevede, a fronte della richiesta del fermato e nel caso in cui non sia particolarmente difficoltoso, la possibilità di effettuare il prelievo ematico.

 Corte cost. (Ord.) 19-11-2002, n. 461, Giur. Costit., 2002, f. 6, Arch. Giur. Circolaz., 2003, 1, 8
 

Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato, devono applicarsi, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 64 e 63, comma 1, del citato D.Lgs., le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso D.Lgs., in quanto più favorevoli ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 3. (Nel caso in esame, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il giudice di appello aveva applicato, per il reato di guida in stato di ebbrezza, la sola pena pecuniaria, in sostituzione di quella detentiva a norma dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ritenendo più favorevole per l'imputato il regime di conversione delle pene pecuniarie, in caso di insolvibilità, previsto dall'art. 55 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274).

Cass. pen. sez. IV 19-11-2002, n. 4799 (rv. 223492) Clementi, Riv. Pen., 2004, 90, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 203
 

La competenza a giudicare il reato di cui all'art. 186, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (cod. strad.), a seguito dell'approvazione del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 in vigore dal 2 gennaio 2002, va riconosciuta al giudice di pace; conseguentemente al suddetto reato va applicato il regime sanzionatorio più favorevole che prevede l'irrogazione della sanzione della sola pecuniaria.

Cass. pen. sez. IV 07-11-2002, n. 3972 (rv. 224032) Bruni, Riv. Pen., 2004, 90, Arch. Nuova Proc. Pen., 2004, 107, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 203
 

In tema di violazioni al codice della strada, nel caso di guida in stato di ebbrezza di un motociclo per la conduzione del quale non è richiesta la patente, non si applica la sanzione amministrativa della sospensione della patente medesima, atteso che non sussista alcun collegamento diretto tra il mezzo con il quale il reato è stato commesso e l’abuso dell’autorizzazione amministrativa in conseguenza del quale va applicata la sanzione accessoria.
Cass., sez. IV, 13-07-2001. Ced Cass., rv. 219878 (m)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 1 e 5 l. 25 giugno 1999 n. 205 (delega al governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) e dell’art. 19 d.leg. 30 dicembre 1999 n. 507 (depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 l. 25 giugno 1999 n. 205), sollevata, con riferimento all’art. 3 cost., nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato di cui all’art. 187, 4º comma, in relazione all’art. 186, 2º comma, cod.strad., limitatamente al comportamento di chi, conseguita la patente di guida, conduce un veicolo in stato di alterazione dovuta all’uso di sostanze stupefacenti (la corte ha ritenuto non irragionevole tale scelta rispetto a quella di depenalizzare la fattispecie di guida senza patente).
Corte cost. [ord.], 17-05-2001, n. 144. Cass. pen., 2001, 2641 Dir. e tecnica circolaz. e assic. obbl., 2001, 274

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli art. 2, 3 e 111, 5º comma, cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, 4º comma, cod.strad. nella parte in cui non attribuisce agli agenti di polizia la facoltà di disporre prelievi ematici coattivi sulla persona del conducente a differenza di quanto previsto dall’art. 187, 2º comma, cod.strad., in fattispecie del tutto sovrapponibile.
T. Pordenone. Pordenone, 18-09-2000. Arch. circolaz., 2001, 275

Lo stato di ebbrezza del conducente di veicolo può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice stradale; ed invero, per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica, derivante dall’influenza dell’alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza o dell’ubriachezza (tra cui l’ammissione del conducente, l’alterazione della deambulazione, la difficoltà del movimento, l’eloquio sconnesso, l’alito vinoso ecc.); così come può anche disattendere l’esito fornito dall’etilometro, ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolemico concordanti ed effettuate a intervallo di cinque minuti, sempreché del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente.
Cass., sez. IV, 03-07-2001. Arch. circolaz., 2001, 809

Allorquando si ha motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi accertatori hanno facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento; a tall’uopo, l’art. 379 del regolamento del codice stradale stabilisce che l’accertamento deve essere effettuato mediante analisi dell’aria alveolare espirata; non è previsto il prelievo ematico, costituendo l’esame del sangue un vero e proprio accertamento invasivo, la cui esecuzione coattiva, contrasta con i principi costituzionali violando i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Giudice di pace Oderzo, 21-11-2000. Arch. circolaz., 2001, 134

L’inosservanza, da parte di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro, di norma sulla circolazione dei veicoli (nella specie, guida in stato di ebbrezza) non implica responsabilità o corresponsabilità per l’evento dannoso, che risulti eziologicamente ricollegabile all’esclusiva responsabilità dell’altro conducente per la violazione da parte sua della diversa norma onde il sinistro è derivato (nella specie, improvvisa invasione della carreggiata riservata all’altro senso di marcia, regolarmente percorsa dal veicolo guidato in stato di ebbrezza).
Giudice di pace Torino, 29-03-2000. Giur. merito, 2001, 3

La sospensione della patente di guida prevista per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 nuovo cod.strad.) deve applicarsi anche quando il procedimento penale sia definito mediante patteggiamento, non essendo le sanzioni amministrative accessorie ricomprese nell’ambito di operatività dell’art. 445, 1º comma, c.p.p.
Cass., sez. IV, 06-07-2001. Arch. circolaz., 2001, 809

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista in caso di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 c.s., dev’essere irrogata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta (ferma restando la non cumulabilità della stessa con la sospensione eventualmente disposta dal prefetto, da verificarsi nella fase esecutiva con scomputo, quindi, di detta sospensione da quella disposta dal giudice), e senza che al riguardo possa assumere rilievo alcuno il fatto che per la guida del veicolo condotto dal colpevole all’atto dell’accertamento non fosse richiesto il possesso di patente.
Cass., sez. IV, 04-12-2000. Riv. pen., 2001, 367

Non è manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale degli art. 1 e 5 l. 25 giugno 1999 n. 205; del d.leg. 30 dicembre 1999 n. 507, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall’art. 187 - 4º comma - in relazione all’art. 186 - 2º comma - c.s., limitatamente al comportamento di chi - conseguita la patente di guida - conduce un veicolo in stato di alterazione dovuta all’uso di sostanze stupefacenti.
T. Arezzo-Montevarchi. Arezzo-Montevarchi, 30-05-2000. Riv. pen., 2000, 991

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è applicabile solo al reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e non pure a quello di rifiuto di sottoporsi all’accertamento sanitario previsto quando si abbia ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, di cui al 5º comma dell’art. 187 cod.strad., successivo a quello che contiene il rinvio all’art. 186, 2º comma, che prescrive la detta sanzione.
Cass., sez. IV, 22-03-1999. Arch. circolaz., 1999, 990 Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, 182

La sospensione della patente conseguente al reato di guida in stato di ebbrezza è espressamente qualificata dal legislatore come sanzione amministrativa accessoria (art. 186, 2º comma, cod.strad.), così che il provvedimento prefettizio che la irroghi è legittimamente impugnabile dinanzi all’autorità giudiziaria, per espressa previsione del 5º comma dell’art. 223 cod.strad., nelle forme dell’opposizione di cui agli art. 22 e 23 l. 689/81.
Cass., sez. I, 24-05-1999, n. 5036. Arch. circolaz., 2000, 587

È manifestamente infondata, in rifermento all’art. 25 cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 186 cod.strad. e 379 del relativo regolamento, nella parte in cui prevedono la facoltà, e non l’obbligo, per il pubblico ufficiale, di sottoporre il conducente al test alcolimetrico.
Corte cost. [ord.], 18-04-2000, n. 107. Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, 483
Giust. pen., 2000, I, 186 Giur. costit., 2000, 989

Lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada; invero, per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell’interessato, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza, così come può disattendere l’esito fornito dall’«etilometro», ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolico concordanti ed effettuate a intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente.
Cass., sez. VI, 27-01-2000. Ced Cass., rv. 215650 (m)

Le tecniche di misurazione dello stato di ebbrezza del conducente di un veicolo rappresentante dall’uso del c.d. etilometro, non costituiscono l’unico strumento previsto dalla legge per determinare la sussistenza della predetta condizione; infatti, da un lato l’art. 186, 4º comma, nuovo cod.strada, prevede la facoltà e non l’obbligo per gli organi della polizia stradale, di effettuare l’accertamento con gli strumenti stabiliti dal regolamento, e, dall’altro, nell’ipotesi in cui non sia possibile utilizzare quegli strumenti, la norma dà rilievo alle circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza, onde in presenza di esse, non è precluso agli agenti di rilevare direttamente l’alterazione psico-fisica, desumendola, in particolare, dalla complessiva condizione dello stato del soggetto.
P. Salerno. Salerno, 07-07-1998. Arch. circolaz., 1999, 47

Ai fini della prova della sussistenza dello stato di ebbrezza del conducente di autoveicoli, non è necessario che l’accertamento strumentale effettuato mediante l’etilometro trovi conferma anche in dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto interessato; gli art. 186 cod.strad. e 379 del relativo regolamento richiedono, infatti, soltanto che l’accertamento tecnico venga eseguito con le modalità prescritte e che la concentrazione alcolemica, superiore al limite massimo consentito, risulti da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad intervalli di tempo di cinque minuti.
Cass., sez. IV, 16-12-1998. Riv. giur. circolaz. e trasp., 1999, 156 Arch. circolaz., 1999, 503

Non vi è concorso materiale tra le ipotesi contravvenzionali di cui al 2º comma dell’art. 186 del nuovo codice della strada (guida in stato di ebbrezza) ed il 6º comma del medesimo articolo (rifiuto di consentire l’accertamento tecnico dell’eventuale stato di ebbrezza da parte degli organi di polizia stradale) quando il soggetto mostra evidenti segni di ebbrezza; ciò in quanto in tali casi l’accertamento tecnico non è necessario per accertare il reato di cui al 2º comma e conseguentemente è illegittima in tal senso la richiesta degli agenti operanti; legittimo quindi il rifiuto del conducente che pertanto non è penalmente rilevante.
P. Pisa. Pisa, 02-02-1999. Foro toscano, 1999, 198, n. BETTINI

È manifestamente infondata, con riferimento agli art. 3 e 25 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, 2º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), in quanto - premesso che la questione risulta sollevata sul presupposto che l’impugnata decisione contempli due distinti procedimenti, volti rispettivamente all’applicazione di una sanzione principale e di una accessoria, aventi come identico oggetto primario l’accertamento della violazione de qua costituente reato - sussiste, viceversa, una radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida (adottato nei casi previsti dall’art. 223 cod. strada) e la sanzione accessoria della sospensione della patente medesima, inflitta, rispettivamente, dal prefetto e dal giudice penale (ed all’esito del relativo accertamento), a seconda che sia stato commesso un mero illecito amministrativo (art. 218) ovvero un reato (art. 220 seg.), sicché gli asseriti vizi di incostituzionalità del vigente sistema di ripartizione fra organi, giurisdizionali e non, risultano denunciati esclusivamente sulla base della predetta prospettiva ermeneutica, palesemente erronea.
Corte cost. [ord.], 13-05-1998, n. 167. Giur. costit., 1998, 1428 Legislazione pen., 1998, 893 Riv. giur. circolaz. e trasp., 1998, 665

È manifestamente inammissibile, in riferimento agli art. 3, 24, 25 e 27 cost., la questione di legittimità costituzionale degli art. 186 e 187 nuovo cod. strada ai sensi dei quali, all’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; è altresì manifestamente infondata, in riferimento agli stessi articoli, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 222 nuovo cod. strada ai sensi dei quali qualora dalla violazione di norme del codice della strada derivino danni alle persone, il giudice applica, con la sentenza di condanna penale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Corte cost. [ord.], 05-02-1999, n. 25. Arch. circolaz., 1999, 199 Giur. costit., 1999, 171 Riv. giur. circolaz. e trasp., 1999, 496 Dir. e tecnica circolaz. e assic. obbl., 1999, 73

La sospensione della patente conseguente al reato di guida in stato di ebbrezza è espressamente qualificata dal legislatore come sanzione amministrativa accessoria (art. 186, 2º comma, cod.strad.), così che il provvedimento prefettizio che la irroghi è legittimamente impugnabile dinanzi all’autorità giudiziaria, per espressa previsione del 5º comma dell’art. 223 cod.strad., nelle forme dell’opposizione di cui agli art. 22 e 23 l. 689/81.
Cass., sez. I, 24-05-1999, n. 5036. Mass., 1999

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è applicabile solo al reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e non pure a quello di rifiuto di sottoporsi all’accertamento sanitario previsto quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, di cui al 5º comma dell’art. 187 cod.strada, successivo a quello che contiene il rinvio all’art. 186, 2º comma, che prescrive la detta sanzione.
Cass., sez. IV, 22-03-1999. Ced Cass., rv. 213816 (m)

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione fisica o psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non può essere disposta, per ineseguibilità derivante da mancanza dell’oggetto, quando il condannato non risulti titolare di patente.
Cass., sez. IV, 17-03-1999. Arch. circolaz., 1999, 795

Il provvedimento con il quale il prefetto abbia disposto la sospensione della patente di guida per violazione dell’art. 186 nuovo cod.strad. (guida sotto l’influenza dell’alcool) è illegittimo laddove la sanzione amministrativa accessoria sia stata applicata senza tener conto che l’asserito reato è stato commesso a mezzo di veicolo (nella fattispecie ciclomotore) per la conduzione del quale non è prevista patente alcuna.
P. Macerata-Civitanova Marche. Macerata-Civitanova Marche, 28-10-1998. Arch. circolaz., 1999, 46

È manifestamente inammissibile, in riferimento all’art. 25, 2º comma, cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, 4º comma, nuovo c.s., nella parte in cui, anziché prevedere l’obbligo di una verifica tecnico-scientifica dello stato di ebbrezza, ne prevede invece la mera facoltà.
Corte cost. [ord.], 23-04-1998, n. 149. Arch. circolaz., 1998, 29
Giust. civ., 1998, I, 1051 Riv. giur. circolaz. e trasp., 1998, 471

Vi è concorso materiale tra le ipotesi contravvenzionali di cui al 2º comma dell’art. 186 del nuovo codice della strada (guida in stato di ebbrezza) ed al 6º comma del medesimo articolo (rifiuto di consentire l’accertamento dell’eventuale stato di alterazione psico-fisica da parte degli organi di polizia stradale); ciò in quanto diversa è la ratio dei due precetti: il 6º comma del citato articolo, infatti, ha l’ulteriore intento, rispetto al 2º comma, di impedire - attraverso la sanzione del rifiuto - il frapponimento di ostacoli nell’attività di controllo per la sicurezza stradale.
Cass., sez. IV, 08-05-1997. Arch. circolaz., 1997, 991

Nei confronti di chi conduca in stato di ebbrezza da bevande alcoliche una bicicletta, veicolo per la guida del quale non è prevista patente alcuna, non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che presuppone un abuso dell’autorizzazione amministrativa.
Cass., sez. IV, 09-07-1997. Riv. giur. circolaz. e trasp., 1998, 143

L’accertamento della guida in stato di ebbrezza è dimostrabile con qualsiasi mezzo, e non soltanto attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’art. 379 del regolamento al nuovo c.s.; pertanto, costituisce prova appagante del reato di guida in stato di ebbrezza il risultato del prelievo di un campione di sangue del conducente, effettuato esclusivamente per ragioni cliniche, al fine di accertare la causa dello stato soporoso in cui questi si trovava.
P. Treviso-Conegliano. Treviso-Conegliano, 11-12-1997. Arch. circolaz., 1998, 358, n. CAPRARO, BONIFACIO

Con la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. si può disporre anche la sospensione della patente di guida.
Cass., sez. VI, 05-02-1997. Arch. circolaz., 1998, 340

Con la sentenza emessa a norma dell’art. 444 c.p.p. può disporsi la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.
Cass., sez. VI, 17-10-1997. Arch. circolaz., 1998, 340

La sentenza di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., per il reato di cui all’art. 186, 2º comma, cod.strad. (guida in stato di ebbrezza) comporta anche l’applicazione della prescritta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Cass., sez. IV, 12-12-1997. Arch. circolaz., 1998, 145

Con la sentenza di applicazione della pena relativa al reato di guida in stato di ebbrezza, di cui all’art. 186 c.s., va disposta anche la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, prevista come obbligatoria dal medesimo art. 186.
Cass., sez. VI, 29-09-1997. Arch. nuova proc. pen., 1997, 772

La sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ha fondamento nella concorde volontà delle parti e non nell’accertamento giudiziale della colpevolezza per il reato contestato; pertanto, con tale provvedimento non può applicarsi la sospensione della patente di guida, posto che ai sensi dell’art. 186, 2º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, tale sanzione amministrativa presuppone l’«accertamento del reato».
P. Rovigo. Rovigo, 11-04-1997. Giur. it., 1998, 561

In tema di guida in stato di ebbrezza (nella disciplina di cui all’art. 186 nuovo cod.strad. e dell’art. 379 del relativo regolamento), non è necessario, ai fini dell’accertamento di tale stato, la verifica strumentale del tasso alcolemico attraverso l’uso di apposito strumento (c.d. etilometro), ma possono essere considerati rilevanti, altresì, dati sintomatici, desumibili dalle condizioni del soggetto e dalla condotta di guida (nella specie, la suprema corte, in applicazione dell’enunciato principio, ha confermato la sentenza pretorile che aveva ritenuto provato lo stato di ebbrezza del conducente dal suo stato di «disarmonia psicofisica», emergente dal verbale di contestazione, secondo cui il conducente stesso «mostrava difficoltà nell’articolare il linguaggio, peraltro sconnesso, equilibrio precario, emanante alito vinoso» ed ammetteva «di aver litigato con la sua ragazza e di aver bevuto più del solito»).
Cass., sez. I, 23-10-1997, n. 10426. Mass., 1997

Al fine di accertare la sussistenza dello stato di ebbrezza, rilevante ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa consistente nella sospensione della patente di guida, non è esclusa la valutazione di circostanze ed elementi acquisiti mediante strumenti e mezzi diversi dall’etilometro (nella specie, era stata accertata, mediante l’esame del sangue del conducente, la presenza di un tasso di alcolemia pari a centosessantadue mg).
Cass., sez. I, 12-08-1997, n. 7538. Foro it., 1997, I, 3176 Arch. circolaz., 1997, 881

L’art. 186, 4º comma, d.leg. 30 aprile 1982 n. 285 disponendo (al pari dell’art. 17 l. 18 marzo 1988 n. 111) che gli organi di polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l’accertamento dello stato di ebbrezza con gli strumenti e le procedure indicati dal regolamento (art. 379 d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495), non prevede una prova obbligatoria, esclusiva e quindi, legale per acclarare il reato di guida di veicolo in stato di ebbrezza alcolica; tale contravvenzione, pertanto, può essere ritenuta sussistente in base ad adeguata valutazione da parte del giudice di merito di tutti gli elementi acquisiti idonei a provare il citato stato.
Cass., sez. I, 30-06-1997, n. 5832. Arch. circolaz., 1997, 775

Vi è concorso materiale tra le ipotesi contravvenzionali di cui al 2º comma dell’art. 186 del nuovo codice della strada (guida in stato di ebbrezza) ed al 6º comma del medesimo articolo (rifiuto di consentire l’accertamento dell’eventuale stato di alterazione psicofisica da parte degli organi di polizia stradale); ciò in quanto diversa è la ratio dei due precetti: il 6º comma del citato articolo, infatti, ha l’ulteriore intento, rispetto al 2º comma, di impedire - attraverso la sanzione del rifiuto - il frapponimento di ostacoli nell’attività di controllo per la sicurezza stradale.
Cass., sez. IV, 08-05-1997. Ced Cass., rv. 208222 (m)

Risponde del reato di cui all’art. 186 cod.strad. il conducente che, pur non presentando segni esteriori di manifesta ubriachezza, manifesti, all’esame etilometrico, una concentrazione alcoolica superiore alla soglia minima prevista per una condotta di guida esente da limitazioni e condizionamenti nel controllo delle proprie facoltà.
P. Arezzo-S. Giovanni Valdarno. Arezzo-S. Giovanni Valdarno, 06-12-1996. Foro it., 1997, II, 517

Non è manifestamente infondata, in relazione agli art. 3 e 25 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 nuovo cod.strad., in quanto il sistema sanzionatorio delineato da tale norma comporta la coesistenza di due diversi procedimenti (uno penale ed uno amministrativo) suscettibili di diversa definizione, con pericolo di formazione di giudicati contrastanti; ed in quanto il suddetto sistema non prevede l’estensione della competenza del giudice penale in ordine al procedimento per l’applicazione della sanzione accessoria.
P. Forlì. Forlì, 31-10-1996. Arch. circolaz., 1997, 415

Non integra la fattispecie del reato di cui all’art. 186, 6º comma, cod. strad. il comportamento di colui che rifiuti di sottoporsi all’accertamento del tasso alcoolemico con modalità diverse da quella prescritta dall’art. 379 reg. attuazione cod. strad.; lo stato di ebbrezza, infatti può essere accertato esclusivamente, in mancanza dei c.d. criteri sintomatici, mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata e, cioè, con il c.d. etilometro; quindi, non è data agli organi accertatori la facoltà di accompagnare il conducente presso le strutture pubbliche ospedaliere per il prelievo di campioni di liquidi biologici.
P. Lucca-Viareggio. Lucca-Viareggio, 08-03-1996. Toscana giur., 1996, 1209

Lo stato di ebbrezza del conducente di un veicolo, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 186, 1º e 2º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, non può ritenersi provato sulla base dei soli c.d. elementi sintomatici - quali la difficoltà dell’imputato a reggersi in piedi, il di lui alito maleodorante, la pronuncia da parte del medesimo di frasi sconclusionate - constatati dalla polizia giudiziaria come sussistenti nel momento del controllo dell’imputato e poi rappresentati al giudice nel dibattimento; codesti elementi, infatti, sono soltanto indizi di un’ipotetica guida in stato d’ebbrezza, ma non provano al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell’imputato, il quale potrebbe aver tenuto la condotta constatata dalla polizia giudiziaria per cause diverse dall’abuso di alcool, e cioè per particolari patologie o per l’assunzione di farmaci o di altre sostanze diverse dall’alcool, capaci di annebbiare i riflessi.
P. Tolmezzo. Tolmezzo, 13-02-1996. Giur. merito, 1996, 971, n. BERTOLINI

Ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica p. e p. dall’art. 186 cod.strad. non è sufficiente il riscontro fornito dalla prova alcolimetrica espletata con il c.d. etilometro, ben potendo tale risultanza essere smentita da contrastanti mezzi di prova.
P. Pescara. Pescara, 06-02-1996. P. Q. M., 1996, fasc. 3, 53

All’accertamento del reato di cui all’art. 186 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (guida in stato di ebbrezza), consegue di diritto la applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; tale sanzione amministrativa deve essere applicata nei procedimenti definiti a seguito della procedura di cui all’art. 444 c.p.p., perché resiste al divieto di cui all’art. 445 c.p.p. che concerne esclusivamente le pene accessorie.
Cass., sez. IV, 13-05-1997. Arch. circolaz., 1997, 792

Poiché all’accertamento del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool consegue, a norma dell’art. 186 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice, nell’accogliere la richiesta delle parti di applicazione della pena per tale contravvenzione, deve disporre la citata sospensione della patente, posto che nel menzionato rito speciale, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato; questo è sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi soggettivo e oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti, nel formulare la richiesta, perché stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile; il giudice, pertanto, fa proprio l’accertamento, proveniente dalle parti, della fondatezza della notitia criminis o, meglio, della non esclusione di questa e vi contribuisce nel momento in cui ritiene che gli atti non siano tali da imporre, nonostante la richiesta e, quindi, il giudizio positivo o, se si vuole, non negativo sulla detta fondatezza, il proscioglimento nel merito dell’imputato.
Cass., sez. IV, 07-05-1996. Arch. circolaz., 1997, 508

In caso di rifiuto, da parte del conducente di un’auto, di sottoporsi all’accertamento dello stato di alterazione psicofisica dovuto all’influenza dell’alcool, non è prevista la sanzione della sospensione della patente di guida; tale sanzione non può essere mutuata dalla disciplina della violazione di cui al 2º comma dell’art. 186 c.s. (guida in stato di ebbrezza), che costituisce un’ipotesi distinta rispetto a quella del rifiuto di sottoporsi all’accertamento etilometrico, con la quale è ammissibile il concorso.
P. Macerata-Civitanova Marche. Macerata-Civitanova Marche, 23-10-1996. Arch. circolaz., 1997, 44

È manifestamente infondata, in relazione all’art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 445 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, in caso di accoglimento della domanda di patteggiamento, sia preclusa l’applicazione della misura afflittiva della sospensione della patente di guida.
Corte cost. [ord.], 18-06-1997, n. 184. Arch. circolaz., 1997, 489 Cass. pen., 1997, 2974

Con la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all’art. 189, 6º e 7º comma, cod.strad. può e deve essere applicata anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista come obbligatoria dal medesimo, citato art. 189, 6º comma, nulla rilevando l’eventualità che di detta sanzione non sia stata fatta menzione nell’accordo fra le parti.
Cass., sez. II, 09-05-1997. Arch. nuova proc. pen., 1997, 452

A norma dell’art. 445 c.p.p. la sentenza applicativa di pena di cui al precedente articolo di legge preclude le pene accessorie ma tale non è la sanzione della sospensione della patente di guida, che ha carattere di sanzione amministrativa.
Cass., sez. IV, 12-12-1996. Arch. circolaz., 1997, 133

Con la sentenza emessi ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per il reato di cui all’art. 186 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, va disposta la sospensione della patente di guida; nel rito del patteggiamento, infatti, si procede all’accertamento del reato, al quale consegue la detta sanzione amministrativa accessoria, pur se lo stesso non è seguito dall’affermazione della responsabilità dell’imputato ma esclusivamente dall’applicazione della pena; trattasi di un accertamento sui generis fondato sulla descrizione del fatto reato nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione e non contestata dalle parti nel momento della formulazione della richiesta; il giudice fa proprio tale accertamento della fondatezza della notitia criminis, o meglio della non esclusione di questa, che proviene dalle parti e vi contribuisce quando ritiene che gli atti non siano tali da imporre, nonostante la richiesta, il proscioglimento nel merito del prevenuto.
Cass., sez. IV, 08-05-1996. Ced Cass., rv. 207146 (m)

Il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (nella specie, per il reato di guida in stato di ebbrezza) deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale, e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale.
Cass., sez. IV, 24-04-1996. Ced Cass., rv. 206297 (m)

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 186, 2º comma, cod.strad., in quanto presupponente, per espresso dettato normativo, «l’accertamento del reato» di guida in stato di ebbrezza, non può essere disposta qualora, per detto reato, sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, non comportando tale pronuncia un «accertamento» di responsabilità dell’imputato, come invece nel caso della sentenza di condanna.
Cass., sez. VI, 29-04-1997. Arch. nuova proc. pen., 1997, 451

Regolamento 


379. (Art. 186 Cod. Str.) Guida sotto l'influenza dell'alcool.
1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l)(1), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.
2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.
3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.
4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell'aria espirata è denominato etilometro [e può misurare globalmente, oltre quella dell'alcool etilico, anche la concentrazione di alcool metilico e di alcool isopropilico]. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale (2).
5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano (2).
6. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti.
7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva).
8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso (2).
9. Il Ministero dei trasporti e della navigazione determina, aggiornandolo, l'ammontare dei diritti dovuti
dai richiedenti per le operazioni previste nei commi 6, 7 e 8 (2).

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(1) Ora 0,5 grammi per litro (g/l) D.L. 20 giugno 2002, n. 121 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, in vigore dal 7 agosto 2002.
(2) Comma così modificato dall'art. 215, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

 
Legislazione complementare

L'alcol e la guida: il tasso massimo di alcolemia consentito per chi si mette al volante

Dottrina 

ALCOOL E STUPEFACENTI

Il codice del 1933 si limitava a chiedere al conducente l’idoneità fisica e psichica . Ben presto apparve chiaro a tutti che lo stato di ebbrezza era tale da ritardare o addirittura annullare i riflessi del conducente, con conseguenze dannose enormi e dal costo anche sociale intollerabile. Specialmente i Paesi nordici, dove il consumo di alcolici era tradizionalmente alto, corsero ai ripari e tra i primi è ricordata la Norvegia con legge 20 2 1926.

Il nostro codice del 1959 all’art. 132 vietava di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di sostanze alcooliche o stupefacenti. L’art. 587 reg. vietava di proseguire il viaggio ed il veicolo, se non affidabile ad altra persona, doveva essere ricoverato rimanendo custode. Il gestore.

L’art. 132, che prevedeva sanzioni penali anche detentive, era generico e in particolare non prevedeva l’entità massima tollerabile nel sangue o nell’espirato, né le modalità con cui accertare lo stato di ebbrezza.

Dal 1959 il tempo non è trascorso invano, di pari passo con i progressi tecnico scientifici: ne è prova il testo della bozza Lapiccirella del 1977 che agli artt. 170 e 171 separava la normativa tra alcool e stupefacenti. Rendeva legale l’esame dell’aria espirata, fissava il limite di tolleranza a gr. 0,8, puniva con pena uguale chi rifiutava l’accertamento.

Per gli stupefacenti veniva punito il rifiuto a portarsi presso il più vicino ospedale per l’esame delle urine; il ministero avrebbe dovuto garantire il diritto di difesa ai sensi dell’art. 304 bis del C.P.P. allora vigente e stabilire le modalità tecniche secondo cui condurre l’accertamento di stato fisico o psichico alterato per influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il codice del 1992 ha seguito identico criterio.

L’art. 186 vieta di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di sostanze alcoliche; severa e tuttora penale la sanzione, anche detentiva, unita alla sospensione della patente.

Il veicolo deve essere affidato a persona idonea.

Il quinto comma demanda al regolamento la fissazione del tasso massimo e l’art. 379 reg. conferma 0,5 gr. per litro.

Il quarto comma autorizza gli agenti a procedere secondo il regolamento in caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psicofisica.

L’art. 379 reg. precisa che si deve usare l’etilometro, debitamente approvato e verificato, che le misurazioni devono essere concordanti ed almeno due a distanza di 5 minuti.

Nel caso di rifiuto la pena è identica e nel verbale gli agenti devono riportare le circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza (comma sesto e art. 379 terzo comma, regolamento).

Il secondo comma dell’art. 187 del codice attuale vieta di guidare in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. È una norma sostanzialmente nuova, per altro già prevista dall’art. 171 del progetto Lapiccirella del 1977.

Il secondo comma autorizza gli agenti ad accompagnare presso le strutture pubbliche di cui all’art. 2 del dm 12 7 1990 n. 186, i conducenti di veicoli in caso di incidente o quando si ha ragionevole motivo di ritenere che il soggetto si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Le strutture di cui sopra sono quelle dei Servizi per le tossicodipendenze, istituiti in via obbligatoria presso ogni Azienda Sanitaria Locale.

L’accompagnamento avviene allo scopo di effettuare, con il consenso dell’interessato, prelievi dei liquidi biologici.

In caso di rifiuto (quinto comma) si applica la sanzione penale identica a quella prevista per chi guida in stato di alterazione indotto dall’uso.

Le modalità del prelievo devono essere stabilite con decreto del ministro della sanità di concerto con quello degli interni e dei lavori pubblici. Tale decreto non risulta ancora emesso.

Il pilota non può guidare il veicolo che viene affidato ad altri o sottoposto a sequestro.

Il prefetto, se l’esito delle analisi è positivo, deve ordinare la sospensione della patente e disporre la revisione della stessa che deve avvenire ai sensi dell’art. 380 del reg. entro il più breve tempo possibile. L’esito è comunicato all’interessato entro 30 giorni dalla data del referto emesso dal Sert.

Il Prefetto è quello del luogo della commessa violazione e nel decreto che ordina il soggetto a sottoporsi a visita di revisione, fissa il termine non superiore a 60 giorni. All’esito della visita, il Prefetto dispone la restituzione della patente o, in caso di esito negativo, chiede alla MCTC la revoca della patente ai sensi dell’art. 130 primo comma, per non essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.

Si deve rilevare che l’art. 187, a differenza del 186, è stato modificato a seguito del d. lvo 30 9 1993 n 360 ed il testo è in vigore dal 1-10-1993.

Le modifiche riguardano la dizione “condizioni di alterazione fisica o psichica correlata”, “sotto l’effetto conseguente all’uso”; la facoltà di accompagnare il conducente presso le strutture sanitarie; l’indicazione del prefetto del luogo della commessa violazione; la sanzione nel caso di rifiuto.

La produzione dottrinale e giurisprudenziale è notevole, legata come è alla natura penale e non certo irrilevante della sanzione, alla solerte opera di repressione esercitata dalla polizia stradale, facilitata dalla messa in funzione dell’etilometro (art. 379 reg.) i cui risultati hanno ormai raggiunto un notevole grado di sicurezza e di attendibilità.

Comunque la giurisprudenza ha precisato che l’uso del detto strumento non è obbligatorio, nel senso che il giudice può valutare lo stato di ebbrezza anche sulla base di altri elementi di fatto raccolti e ritenuti idonei. In altri termini, non vi è nel sistema una prova legale.

È stato escluso che gli agenti possano accompagnare il conducente in un ospedale per accertamenti più approfonditi, ma l’interessato può farlo di sua iniziativa.

Vi è concorso di reati tra il secondo ed il quarto comma, nel senso che il conducente può rispondere sia dello stato di ebbrezza, sia di essersi rifiutato di sottoporsi alla prova dell’etilometro.

Tale strumento in ogni caso ha una forte valenza dirimente nel caso, non infrequente, che il pilota faccia risalire la sua condotta non già all’uso di alcool ma a quello di farmaci, o a condizioni patologiche di altra natura.

Altro e difficile discorso riguarda l’art. 187 sull’uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

In materia è praticamente assente la produzione giurisprudenziale, a conferma della mancanza di un sistema di accertamento sicuro e rapido.

Gli agenti, in caso di incidente o quando sussiste un “ragionevole motivo”, hanno facoltà di accompagnare il conducente presso il SERT più vicino per il prelievo e l’analisi dei liquidi biologici. Il rifiuto è pesantemente sanzionato.

Non risulta ancora emesso il decreto interministeriale che dovrà precisare le modalità di accertamento dello stato di alterazione fisica o psichica.

In altri termini, si avverte in modo evidente la mancanza di un apparecchio avente caratteristiche analoghe all’etilometro e ciò consente a molti di continuare a pilotare autoveicoli in condizioni di grave alterazione, come dimostrano i numerosi incidenti stradali, mai dovendosi dimenticare che è in continuo aumento l’uso di sostanze stupefacenti specie ad effetto eccitante.

 BIBLIOGRAFIA

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Zorzi Giustiniani - Droga ed alcool nella circolazione stradale. Aspetti di diritto costituzionale, in GI 1992, 4, 464

Costanzo - Capacità di guida: aspettti medici e tecnico giuridici in RGCT 1992 265

Molfese - Alcolismo e guida in RGCT 1994 517

Ripontilacono - Note sul rifiuto a sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico in A C 1994976

Alibrandi - Cenni sul reato di guida in stato di ebbrezza, in A C 1991 449

Buttareli - Le nuove modalità di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza tra prove legali e diritto alla difesa IN CP 1990-1-2231

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Baglione - L’accertamento delle contravvenzioni di guida sotto l’intluenza dell’alcool in GP 1995 2 112

Correra - Putignano - Martucci - Alcoolismo ed incidenti stradali in RGCT 1995 458

Molfese - Alcoolismo e guida in RGCT 1995 95

Vari - Droga ed alcool nella circolazione stradale (Convegno di Lucca del 1992) Giuffrè 1995

Ramacci - Stato di ebbrezza indotto da sostanze stupetacenti, in RGCT 1995, 351

Alibrandi - Il reato di guida sotto l’influenza di stupefacenti nel nuovo codice in A C 1993 673

Questi - Prime riflessioni sulla guida in stato di ebbrezza in RGPLoc 1993 703

Terrusi - L’esame ematologico su soggetto dissenziente in G M 1993 851

Ramacci - Brevi note sul nuovo codice: etilometro e guida in stato di ebbrezza in RGCT 1993-301

Colombiani - Guida sotto l’influenza dell’alcool; il punto della situazione in AC 1996 93

Urso-Pacilli-Fatiganti-Liguori - Aspetti giuridici e medico legali della idoneità alla guida nell’abuso etilico e di stupefacenti in RGCT 1996 692

Bertolini - Brevi note critiche a proposito di guida in stato di ebrezza in GM 1996-974

Lanzarone - Sulle modalità di accertamento dell’ubriachezza del guidatore in FI 1996-2-641

Sanzioni 

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