Codice
Art.185. Circolazione e sosta delle auto-caravan.
1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione
stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli
articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri
veicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce
campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo
che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore
meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro
proprio dell'autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano
tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture
in analoghi parcheggi della zona.
4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride
su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento
igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati
di appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le
strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio
delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere
i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti
interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari,
nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate
nell'àmbito dei rispettivi territori e l'apposito segnale
stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, sono determinate le caratteristiche dei liquidi
e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e
delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari
di cui al comma 4 (1).
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(1) Articolo così modificato dall'art. 98,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Giurisprudenza
Sono concettualmente distinte dai
campeggi (esercizi ricettivi che richiedono licenza di esercizio, anche l.
prov. B. n. 58 del 1988), le aree attrezzate per sosta e parcheggio di
autocaravan, non soggette, finora, a licenza di esercizio e la cui
realizzazione è prevista dall'art. 185, d.lg. n. 285 del 1992, con delega al
regolamento dei criteri per la realizzazione e per l'istituzione da parte dei
comuni nei rispettivi territori.
T.A.R.
Trentino-A. Adige Bolzano 26-06-2002, n. 309 Ties c. Com. Marebbe, Foro Amm.
TAR, 2002, 1944
Regolamento
378. (Art. 185 Cod. Str.) Impianti di smaltimento igienico-sanitario.
1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere
i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni
delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente
nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine
di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore
a 10.000 m², nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio
delle autocaravan.
2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti
disposizioni:
a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il
proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune
competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti
igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica;
b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche
e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni
e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni
regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto
di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi,
devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le
normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan,
nelle quantità prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta
per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli.
Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione
depurativa autonoma, è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta,
con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto
di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e successive modificazioni;
c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali
o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione
dell'ente titolare del demanio naturalistico;
d) l'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata
in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno
due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di
installazione esterna ad aree di servizio o di sosta;
e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto.
3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere
affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area
naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto.
4. Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura
di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato
dall'impianto o dai veicoli che vi accedono.
5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi,
si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina
regionale.
6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti
igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui
organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle
autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente
determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti
dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284.
7. Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario è indicata,
a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il
simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) può essere impiegato
in forma di inserto su segnali di indicazione (1).
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 214, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Legislazione complementare
Circ. Min. interno 14 gennaio 2008, n. 277 - Direttiva del Ministero dei trasporti ai sensi dell’art. 35, comma 1 del Codice della strada. Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.
Lett.Circ. Min. trasporti 2 aprile 2007, n. 31543 - Corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan.
Circ. Min. trasporti 22 maggio 2007, prot. N. 0048535/07 - Autocaravan e circolazione stradale, istanza ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 49511992, avverso le ordinanze 4112001, 3212002, 3412002, del Comune di XXX, emanate ai sensi dei T.U.E.L. 26712000.
Circ 23 aprile 2008 prot. n. 36101 OGGETTO: Revisione autocaravan.per notizia:
legge 10 maggio 1976, n. 319
d. P. R. n. 915 del 1982 e successive modificazioni;
legge 25 agosto 1991, n. 284.
Sanzioni
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