Codice

Art.185. Circolazione e sosta delle auto-caravan.
1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'àmbito dei rispettivi territori e l'apposito segnale
stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4 (1).

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(1) Articolo così modificato dall'art. 98, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).


Giurisprudenza   

Sono concettualmente distinte dai campeggi (esercizi ricettivi che richiedono licenza di esercizio, anche l. prov. B. n. 58 del 1988), le aree attrezzate per sosta e parcheggio di autocaravan, non soggette, finora, a licenza di esercizio e la cui realizzazione è prevista dall'art. 185, d.lg. n. 285 del 1992, con delega al regolamento dei criteri per la realizzazione e per l'istituzione da parte dei comuni nei rispettivi territori.

T.A.R. Trentino-A. Adige Bolzano 26-06-2002, n. 309 Ties c. Com. Marebbe, Foro Amm. TAR, 2002, 1944

Regolamento 
  

378. (Art. 185 Cod. Str.) Impianti di smaltimento igienico-sanitario.
1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 m², nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.
2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica;
b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e successive modificazioni;
c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico;
d) l'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta;
e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto.
3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto.
4. Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono.
5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale.
6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284.
7. Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario è indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 214, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


Legislazione complementare   

Circ. 30 giugno 2006, n. Div.3-C-36 - Decreto ministeriale 13 marzo 2006 "Norme relative all'adeguamento al progresso tecnico delle caratteristiche costruttive funzionali delle autocaravan e dei caravan".

Circ. Min. interno 14 gennaio 2008, n. 277 - Direttiva del Ministero dei trasporti ai sensi dell’art. 35, comma 1 del Codice della strada. Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

Lett.Circ. Min. trasporti 2 aprile 2007, n. 31543 - Corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan.

Circ. Min. trasporti 22 maggio 2007, prot. N. 0048535/07 - Autocaravan e circolazione stradale, istanza ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 49511992, avverso le ordinanze 4112001, 3212002, 3412002, del Comune di XXX, emanate ai sensi dei T.U.E.L. 26712000.

Circ 23 aprile 2008 prot. n. 36101 OGGETTO: Revisione autocaravan.

 

 

per notizia:
legge 10 maggio 1976, n. 319
d. P. R. n. 915 del 1982 e successive modificazioni;
legge 25 agosto 1991, n. 284.


Dottrina  

non riportata

Sanzioni  

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