Codice
Art. 18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.
1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti,
le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale,
non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in
relazione alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto
indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal
triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto,
la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti
stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda
del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i
punti estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata
la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area
di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità
dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne
devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza
tra quelle che si intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità
ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre,
a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario
a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155
a € 624.
6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino
dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
Giurisprudenza
In via generale, la recinzione è un manufatto essenzialmente destinato a delimitare una determinata proprietà allo scopo di separarla dalle altre, di custodirla e difenderla da intrusioni, secondo la nozione elaborata dalla giurisprudenza civile in materia di muro di cinta ex art. 878 c.c. Sotto il profilo più propriamente amministrativo va aggiunto che la posa di una recinzione, anche in muratura, da parte del proprietario, non ha di per sè il fine di imprimere all'area una destinazione diversa da quella prevista dalle norme urbanistiche, essendo solo diretta a far valere lo ius excludendi alios che costituisce contenuto tipico del diritto di proprietà: anche la presenza di un vincolo di P.R.G. non può incidere di per sè negativamente sulla potestà del dominus di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo ai sensi dell'art. 841 c.c. (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II - 11/2/2005 n. 367). La descritta facoltà è legittimamente sacrificabile solamente quando ricorrano le condizioni previste dall'ordinamento in funzione di superiori interessi pubblici, delle quali va dato conto nella motivazione attraverso il loro bilanciamento con le opposte ragioni di cui sono portatori i soggetti privati coinvolti (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. II - 4/2/2005 n. 803). A questo proposito, l'art. 18 comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992 - laddove dispone che le recinzioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione - introduce una disciplina che assume valenza sia urbanistico-edilizia sia di tutela del bene primario della sicurezza della circolazione stradale.
T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 05-12-2006, n. 1545
B.F. c. Comune di Zandobbio
Per evitare che risulti ristretta la circolazione, le strade (nel vigore sia del nuovo sia del vecchio codice della strada) sono protette da una fascia di rispetto, in forza della quale è vietato collocare manufatti e recinzioni sul confine della carreggiata, indipendentemente dalla circostanza che la sede stradale occupi terreni di proprietà privata.
Cons. Stato Sez. V, 28-06-2006, n. 4227 R.G. e altri
c. Comune di Pastrengo, Vita Notar., 2006, 2, 1,
724
Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, il terreno rientrante nella fascia di rispetto della sede stradale o autostradale deve essere considerato inedificabile indipendentemente dalla previsione del piano urbanistico, sicchè, se anche esso sia stato interessato da una variante che ne abbia mutato la collocazione da zona agricola a verde pubblico, l'indennizzo va commisurato al valore agricolo, a prescindere dalla questione se la sopravvenuta destinazione conferisca o meno il carattere edificabile.
Cass. civ. Sez. I, 28-10-2005, n. 21092 (rv. 583867)
Anas c. Impregilo Spa ed altro, Mass. Giur. It., 2005, CED
Cassazione, 2005
La confisca del veicolo, contemplata dall'art. 116, comma 18, c. strad., per il reato di guida senza patente, è misura di sicurezza e non sanzione accessoria amministrativa. Deve, pertanto, considerarsi esclusa l'applicabilità della stessa con la sentenza emessa a conclusione del procedimento speciale disciplinato dagli art. 444 - 448 c.p.p., trattandosi di un'ipotesi che non può essere assimilata ai casi di confisca obbligatoria disciplinati dall'art. 240, comma 2, c.p., in presenza dei quali, unicamente, l'applicazione della misura di sicurezza in esame è possibile, ed anzi è doverosa, anche nel rito del patteggiamento.
Cass. pen. Sez. IV, 02-05-1996, n. 8669 Galvani, Studium juris, 1997, 89
Art. 28. (Art. 18 Cod. Str.) Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati.
1. Le distanze dal confine
stradale all’interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni,
nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti
fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo D.
2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono
stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della
circolazione.
3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine
stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo D ed E;
c) 10 m per le strade di tipo F.
4. Le distanze dal confine stradale, all’interno dei centri abitati,
da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi
natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori
a:
a) m 3 per le strade di tipo A;
b) m 2 per le strade di tipo D.
5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite
distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione
(1).
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(1) Così sostituito dall’art. 1, D.P.R. 26 aprile
1993, n. 147 (G.U. 19 maggio 1993, n. 115), entrato in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.