Codice
Art.169. Trasporto di persone, animali e
oggetti sui veicoli a motore.
1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di
movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi
quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può
superare quello indicato nella carta di circolazione (2).
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli
autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le
autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i
corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori
sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di
detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non
limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la
visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a
due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla
sagoma trasversale del veicolo.
5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di
persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori
di due bambini di età inferiore a dieci anni a condizione che siano
accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici(2).
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto
di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da
costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di
soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita
gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente
diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via
permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri.
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le
autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore
ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un
numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155 a
€ 624 (2).
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente
il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 389 a € 1.559, nonché la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a
norma del capo I, sezione II, del titolo VI (punti in detrazione: 4)(1).
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una
autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 38 a € 155 (punti in detrazione: 2).
10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311
(punti in detrazione: 1) (1).
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(1) Così corretto con avviso G.U. 9 febbraio 1993, n. 32. Modificato dall'art. 86,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(2) Comma così sostituito dal D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150.
non riportata
Regolamento ![]()
371. (Art. 169 Cod. Str.) Persone e carichi trasportabili.
1. Il numero massimo di persone trasportabili sulle autovetture, anche se
adibite al trasporto di persone e di cose, già immatricolate alla data del
23 giugno 1966, è quello indicato sulle relative carte di circolazione tra
le caratteristiche tecniche alla voce «posti totali n. ...» oppure sulle licenze
di circolazione rilasciate ai sensi del regio decreto 8 dicembre 1933, n.
1740, alla analoga voce «posti n. ... compreso il conducente».
2. Le annotazioni del tipo: posti 2+2, o simili, si devono considerare equivalenti
a: posti totali pari alla somma dei due numeri indicati.
3. Le annotazioni del tipo: posti 4/5, o simili, si devono considerare equivalenti
a: posti totali pari al maggiore dei due numeri indicati.
4. Le eventuali variazioni a detto numero di persone trasportabili che dovessero
essere autorizzate a seguito di ulteriori verifiche e prove effettuate sui
prototipi degli autoveicoli, qualora non comportino modifiche al veicolo originale,
verranno annotate sulle carte di circolazione degli autoveicoli dello stesso
tipo a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
senza che sia effettuata visita sui singoli veicoli.
5. Le variazioni del numero dei posti totali sui veicoli costruiti in singoli
esemplari saranno annotate sulle carte di circolazione a seguito di verifiche
e prove.
6. Ai fini della determinazione della massa complessiva trasportabile sui
veicoli di cui all'articolo 167, comma 1, del codice si tiene conto del corrispondente
limite contenuto nel documento di circolazione dei veicoli medesimi.
Legislazione complementare ![]()
D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, art.
38 - Il
Prefetto, prima di concedere l'autorizzazione, fa accertare dal veterinario
provinciale se:
a) gli autoveicoli ed i rimorchi posseggono i
requisiti di cui al precedente articolo;
b) l'esercente dispone di adatti mezzi per le
operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione presso la propria autorimessa
ovvero presso altra convenientemente attrezzata.
L'autorizzazione è valevole per un anno.
Dottrina
non riportata
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