Codice
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Art. 15. Atti vietati.
1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti
che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma
e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale
ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle
relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni
sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l’osservanza
delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) (1) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie,
insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
<<f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento (1);
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei
veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette
materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque
natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b)
e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€ 38 a € 155.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d),
e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 23 a € 92.
3.bis (a) Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 400. (1)
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis (1) consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (1)
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(1) Articolo così modificato dall'art. 5, legge 29 luglio 2010, n. 120.
Note:
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
5. Interventi in materia di atti vietati sulle strade e loro pertinenze Art. 15 C.d.S.
Al comma 1 dell'articolo 15 C.d.S. e stata inserita un'ulteriore previsione, alIa lettera f-bis), identica nel contenuto, alI'art. 34 bis C.d.S. in tema di decoro urbano, che era stato introdotto dalla Iegge 15.07.2009, n. 94 che, peraltro, e stato abrogato. Sotto la rubrica «Atti vietati» si e ribadito il divieto di insozzare Ia strada e Ie sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.
Anche la sanzione amministrativa pecuniaria e stata oggetto di modi fica. Per tali comportamenti illeciti, infatti, si prevede il pagamento della sanzione pecuniaria compresa tra euro 100,00 ed euro 400,00.
DalI'illecito discende anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo Ie norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Anche per effetto della soppressione della paroia "gettare" presente nell'originaria formulazione dell'art 15, comma 1, lett f), C.d.S, il comportamento di chi getta cose o rifiuti da un veicolo e punito dall'art. 15 comma 3 bis solo quando determini "insozzamento" della strada 0 delle sue pertinenze. Nel caso in cui, invece, I'oggetto gettato dal veicolo non determini insozzamento (1), trovano applicazione Ie sanzioni di cui all' art. 15, comma 3 .
c) Per insozzamento si intende l'azione del conducente che imbratta la strada in modo sia permanente che temporaneo, alterando Ie caratteristiche del fondo stradale e richiedendo, percio, interventi di pulizia che non sono limitati al semplice spostamento dell'oggetto o del rifiuto gettato dal veicolo.
LE NUOVE REGOLE
• Formulazione quasi identica al contenuto dell’art. 34 bis in tema di «decoro delle strade», introdotto recentemente, che, peraltro, è stato abrogato, e la nuova previsione è stata trasfusa nell’art. 15, sotto la rubrica «Atti vietati», forse nella sua più naturale collocazione sistematica.
COSA È CAMBIATO
• La sanzione amministrativa è stata adeguata e che ora prevede il pagamento di una somma compresa tra euro 100,00 ed euro 400,00.
• L’innovazione molto importante consiste, inoltre, nell’inserimento della fattispecie nel novero dei fatti per i quali è prevista anche la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della violazione stessa, del ripristino dei luoghi a proprie spese.
Poichè la norma di cui all'art. 15 c. strad., che prevede una sanzione amministrativa per il danneggiamento, lo spostamento, la rimozione o l'imbrattamento della segnaletica stradale e di ogni altro manifesto ad essa attinente, prescinde del tutto dal considerare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, essa non può considerarsi speciale rispetto a quella prevista dall'art. 673 c.p. e, pertanto, non ne esclude l'applicabilità a norma dell'art. 9 l. n. 689 del 1981. (Fattispecie relativa alla rimozione di un segnale stradale di pericolo collocato in prossimità di una scuola).
Cass. pen. Sez. I, 17-03-2000, n. 5985 Sebastiano, Cass. Pen., 2001, 1902
Non è configurabile il reato di cui all'art. 650 cod. pen. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), nel caso di inottemperanza ad un'ordinanza del Sindaco con la quale, a tutela della sicurezza della circolazione, venga ingiunto lo sgombero di materiali depositati sulla sede stradale, giacché il deposito di tali materiali è già previsto e sanzionato in via amministrativa dall'art. 15 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, commi 1, lett. f), 2 e 3, che commina anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione, di provvedere al ripristino dei luoghi a proprie spese; obbligo che forma oggetto di ingiunzione prefettizia ai sensi dell'art. 211, comma 3, del D.Lgs. n. 285 del 1992 citato, alla cui eventuale inosservanza fa seguito, ai sensi del successivo comma 4, l'esecuzione dei lavori di ripristino a cura dell'ente proprietario della strada, con addebito delle spese all'obbligato.
Sez. I, sent. n. 3623 del 10-09-1998 (ud. del 18-06-1998), Perugini (rv 211303).
La disposizione di cui all’art. 15, lett. a),
del nuovo codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), che punisce
con una sanzione amministrativa il danneggiamento di opere, piantagioni ed
impianti appartenenti alle strade ed alle loro pertinenze, è norma speciale
rispetto all’art. 635, n. 3, cod. pen., perché detta la disciplina relativa
ad una specifica categoria di beni; né rileva a tal fine la eventuale diversa
oggettività giuridica delle due disposizioni, dovendosi avere riguardo per
configurare il rapporto di specialità, ai sensi dell’art. 9 della legge 24
novembre 1981 n. 689, non agli interessi tutelati dalle norme ma alla fattispecie
concreta che in tutti i suoi elementi materiali potrebbe essere ricondotta
ad entrambe le disposizioni in questione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto
integrato l’illecito amministrativo “de quo” nel danneggiamento di lampioni
facenti parte dell’impianto d’illuminazione di una strada).
Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 4491 del 02-10-1995 (ud. del 20-10-1994),
Zamattio (rv 202763)
non presente
Legislazione complementare
per notizia:
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 50
non riportata
Sanzioni
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