Codice ![]()
Art. 14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza
e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia
delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti
e servizi;
b) al controllo tecnico dell’efficienza
delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della
segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente
titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia
delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre
norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni
e nelle concessioni.
2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono
altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare
percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi
pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza (1).
3. Per le strade in concessione i poteri
e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice
sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all’art.
2, comma 7, i poteri dell’ente proprietario previsti dal presente codice sono
esercitati dal comune (2).
------------------
(1) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 19 ottobre 1998, n. 366.
(2) Articolo così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U.
15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Si riporta l'art. 47 della legge 29 luglio 2010, n. 120:
Art. 47. (Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade) 1. Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano piu' elevati tassi di incidentalita' effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonche' di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle barriere obsolete o danneggiate, all'utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonche' alla sistemazione, al ripristino e al miglioramento del manto stradale. 3. Degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e al presente articolo si tiene conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalita' di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare succ
Giurisprudenza![]()
In caso di incidente avvenuto su strada statale, la P.A. (o, come nel caso, l'ente gestore A.N.A.S.) risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione della strada di cui è proprietaria (art. 14 cod. strada) o custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario), in ragione del particolare rapporto con la cosa che le deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico essa si liberi dando la prova del fortuito, consistente non già nell'interruzione del nesso di causalità determinato da "elementi esterni" o dal fatto "estraneo" alla sfera di custodia - ivi ricompreso il fatto del danneggiato o del terzo-, bensì nella dimostrazione - in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso, art. 14 cod. strada; art. 2 d.lgs. n. 143 del 1994; D.M. LL.PP. n. 223 del 1992 ) e già del principio generale del "neminem laedere", di modo che pertanto il sinistro appaia verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa. (Cassa con rinvio, App. Reggio Calabria, 5 Novembre 2001)
Cass. civ. Sez. III, 20-02-2006, n. 3651 (rv. 588888)
Mass. Giur. It., 2006, CED Cassazione, 2006, Arch. Giur.
Circolaz., 2007, 4, 421
La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime, salvo che dalla responsabilità presunta a loro carico i concessionari si liberino fornendo la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche dalla dimostrazione - in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova - di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del "neminem laedere", di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso proposto e confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto configurabile la responsabilità da omessa custodia a carico del concessionario gestore di autostrada con riferimento ad incidente verificatosi per la presenza sulla sede autostradale di un cane che aveva tagliato la strada al veicolo del controricorrente sopraggiungente, con conseguente sbandamento e ribaltamento dello stesso in virtù della collisione con i cordoli laterali e la produzione di lesioni personali, senza che la ricorrente, sulla quale incombeva il relativo onere, fosse riuscita a dimostrare che l'immissione dell'animale era riconducibile ad ipotesi di caso fortuito, quale l'abbandono del cane in una piazzola dell'autostrada ovvero il taglio vandalico della rete di recinzione od, ancora, il suo abbattimento in conseguenza di precedente incidente, per il quale non era stato possibile intervenire tempestivamente adottando le necessarie cautele). (Rigetta, App. Torino, 27 Giugno 2002)
Cass. civ. Sez. III, 02-02-2007, n. 2308 (rv. 594388)
Autostrada Torino-Milano S.p.A. c. C.R., Arch. Giur. Circolaz., 2007, 7-8, 790,
Giur. Bollettino legisl.
tecnica, 2007, 1, 114
Secondo l'art. 14, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: "a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi" (il comma 3 estende questi obblighi al gestore, poiché stabilisce che per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito). La logica di questa norma speciale, che prevale sulla norma di settore in materia di rifiuti che pone in testa al Comune il compito della raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti urbani e speciali (art. 21, D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 198, D.Lgs. n. 152 del 2006), è del tutto evidente: la pulizia della strada interferisce direttamente con la stessa funzionalità dell'infrastruttura e con la sicurezza della viabilità e non può non fare capo direttamente al soggetto gestore (proprietario, concessionario o comunque affidatario della gestione del bene).
T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 11-07-2006, n. 7428 Amministrazione Provinciale di Napoli S.p.A. c. Comune di Casoria e altri
La competenza a rimuovere i rifiuti abbandonati lungo le strade rientra nella competenza dell'ente gestore delle stesse, ai sensi dell'art. 14. D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 11-07-2006, n. 7428 Amministrazione Provinciale di Napoli S.p.A. c. Comune di Casoria e altri
In materia di strade pubbliche, per assicurare la sicurezza degli utenti la P.A., quale proprietaria, ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (art. 16 legge n. 2248 del 1865, all. F; art. 14 cod. strada; art. 28 legge n. 2248 del 1865, all. F; per i Comuni, art. 5 r.d. 15 novembre 1923, n. 2506 ) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale ("banchina"), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto anch'essa, in assenza di specifica segnalazione contraria, benché non pavimentata per la sua apparenza esteriore suscita negli utenti affidamento di consistenza e sicura transitabilità, sicché non deve presentare insidie o trabocchetti, la cui sussistenza comporta pertanto la responsabilità della P.A. per i danni che ai medesimi ne siano derivati. (Rigetta, App. Cagliari, 25 Luglio 2001)
Cass. civ. Sez. III, 14-03-2006, n. 5445 (rv.
588851) Mass. Giur. It., 2006, CED
Cassazione, 2006
In materia di strade pubbliche statali, per assicurare la sicurezza degli utenti quale ente proprietario la P.A., ai sensi dell'art. 14 cod. strada, ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze; mentre l'A.N.A.S., che è stato trasformato da azienda pubblica "ex" legge n. 59 del 1961 in ente pubblico economico dal D.Lgs. n. 143 del 1994 e mantiene tale denominazione in forza del D.P.C.M. 26 luglio 1995, è tenuta - tra l'altro - a gestire le autostrade statali e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria (lett. a); realizzare il progressivo miglioramento della rete delle strade ed autostrade statali e della relativa segnaletica (lett. b); curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali (lett. e); attuare le leggi e i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario (lett. f); effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione (lett. g). Ne consegue che dei danni sofferti dagli utenti per omessa o cattiva manutenzione delle strade essi, nella rispettiva qualità, rispondono ex art. 2051 c.c. (Cassa con rinvio, App. Reggio Calabria, 5 Novembre 2001)
Cass. civ. Sez. III, 20-02-2006, n. 3651 (rv.
588892) Mass. Giur. It., 2006, CED
Cassazione, 2006
Cass. civ. Sez. III, 20-02-2006, n. 3651 (rv.
588892) Mass. Giur. It., 2006 CED
Cassazione, 2006
Danni cagionati dalla presenza di buche o avvallamenti sui marciapiedi
laterali.
Corte
di Cassazione Civile Sezione III, 3 agosto 2005, sentenza n.
16226
Regolamento
![]()
Art. 25. (Art. 14 Cod. Str.) Attività di tutela delle strade.
1. Nell'espletamento dei servizi di polizia stradale di competenza, le amministrazioni
alle quali appartiene il personale di cui all'articolo 12, comma 3, del codice,
provvedono direttamente a svolgere tutte le fasi del procedimento amministrativo
sanzionatorio.
2. Qualora gli enti proprietari di strade non abbiano
nella loro struttura amministrativa uffici preposti specificamente a tali servizi,
essi provvedono ad inviare, entro cinque giorni dall'accertamento, la segnalazione
della violazione agli organi esercenti servizi di polizia stradale, che provvedono
a svolgere le ulteriori fasi del procedimento.
3. Qualora la violazione non sia stata contestata all'atto dell'accertamento,
l'organo di polizia stradale destinatario della segnalazione di cui al comma
2, provvede alla verbalizzazione ed alla notifica, con indicazione dell'agente
che ha effettuato l'accertamento (1).
----------------
(1) Articolo così sostituito dall'art. 23, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Legislazione complementare ![]()
per notizia:
L. 12 febbraio 1958,n. 126, art. 14
D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320, art. 1, c. 1
Circ. Min. interno 3 giugno 1998, n. 559 - Segnalazioni
degli Enti proprietari o concessionari
Circ. Min. interno 25 luglio 1998, n. M/2413/22
- Servizi di polizia stradale
Circ. Min. interno 2 settembre 1998, n. 300/A/54541/107/66
- Ausiliari della viabilità autostradale
Circ. Min. interno 20 marzo 1999, n. 300/A/41989
- Ausiliari della viabilità autostradale
D.M. 30 novembre 1999, n. 557 - Caratteristiche
tecniche delle piste ciclabili
Dottrina ![]()
non riportata
Sanzioni ![]()
non prevista