Codice

Art. 128. Revisione della patente di guida.
1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi
«previsti dagli articoli 186 e 187»(1), possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente (1).

«1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell’articolo 119, sentito lo specialista dell’unità riabilitativa che ha seguito l’evoluzione clinica del paziente.(3)

1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.(3)

 1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida»(3)

«2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all’articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater»(2).

3. (Abrogato dall'art. 23, c. 6, legge 29 luglio 2010, n. 120)
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(1) Comma così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(2) Comma così sostituito dall'art. 23 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha abrogato il terzo comma.
L'art. 5 del D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 , ha previsto che: «Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A, di cui all’articolo 126 del medesimo decreto. La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

(3) Comma inserito dall'art. 23 della legge 29 luglio 2010, n. 120.

Si riporta l'articolo 59, legge 29 luglio 2010, n. 120:

"Art. 59. (Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente) 1. Ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano in favore dei titolari di patente di guida che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992".

Note:

Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 -  Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010. 

18. Interventi in materia di revisione della patente di guida.

Con una modi fica dell' art. 128 C.d.S sono state introdotte nuove ipotesi di revisione della patente di guida che, diversamente dagii altri casi indicati nella stessa norma, diviene provvedimento cautelare obbligatorio, senza, cioe, Iasciare margini di valutazione da parte dei competenti Uffici del DTT.

La novella prevede che sia sempre disposta la revisione della patente di guida nei confronti del conducente:

- che ha provocato un incidente stradale dal quale sono derivate lesioni gravi alle persone e, a suo carico, sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del c.d.s. da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

- minore degli anni diciotto che sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del c.d.s., da cui consegue I'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante che Ia sanzione accessoria non sia applicabile nel confronti del minore.

In tali casi, l'Ufficio da cui dipende chi ha effettuato i rilievi dell'incidente 0 che ha accertato Ie violazioni sopraindicate provvede a dare comunicazione delle violazioni rilevate al competente ufficio del DTT affinche provveda all' adozione del provvedimento di revisione della patente. In funzione della natura cautelare della misura, la comunicazione deve essere data in modo tempestivo, anche prima della definizione dei procedimenti amministrativi 0 penali che costituiscono il presupposto per la sua applicazione.

Con la sostituzione del comma 2 dell 'art. 128 C.d.S. viene stabilito che nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater, dello stesso art. 128, e sempre disposta la sospensione cautelare della patente di guida fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti stessi.

La sospensione non richiede l' emissione o la notificazione di un ulterioreprovvedimento ma decorre, in modo automatico, dal giomo successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi a revisione.

Sanzioni amministrative e la revoca della patente di guida sono disposte nei confronti di chi circoia durante il periodo di sospensione cautelare della patente di guida. Per Ia revoca della patente si applica la procedura di cui all'art. 219 C.d.S. Le stesse si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alIa guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater dell 'art. 128 C.d.S. 

LE NUOVE REGOLE

Il prefetto può ora disporre, nei confronti dei titolari di patente di guida, la visita medica presso la commissione medica locale anche nei casi previsti dall’articolo 186 C.d.S. qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica.

È stato introdotto l’obbligo della la segnalazione, da parte delle strutture ospedaliere agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dei casi di coma superiore alle 48 ore, per la successiva procedura di revisione della patente di guida. 

La revisione della patente viene estesa a tutti coloro che abbiano causato un incidente con lesioni gravi e che, contestualmente, abbiano violato una norma del C.d.S. per la quale è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente.

La medesima revisione è sempre disposta per il minore che si renda responsabile della sola violazione di norme per cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente.

La patente viene sempre sospesa, in via automatica, a coloro che non si sottopongono agli esami nei tempi prescritti, senza necessità di un ulteriore provvedimento e fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole.

COSA È CAMBIATO

Il prefetto può disporre la visita medica presso la CML anche nei casi previsti dall’articolo 186 C.d.S., mentre precedentemente tale facoltà era limitata ai casi di cui all’articolo 187 C.d.S.

Viene ampliato il ricorso all’istituto della revisione della patente di guida.

PROBLEMATICHE OPERATIVE

La sospensione della patente prevista dal presente articolo si differenzia dalla sanzione accessoria della sospensione del titolo di guida di cui all’articolo 218 C.d.S.: dal punto di vista operativo, pertanto, si dovrà procedere a contestare l’art. 218 in presenza di un provvedimento adottato dal Prefetto, mentre in caso di mancata presentazione alla visita di revisione si contesterà l’art. 128 C.d.S., benché la patente risulti formalmente sospesa anche in questo caso.

Giurisprudenza 

La revisione della patente di guida, disciplinata dall'art. 128 del cod.strada, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (in termini, da ultimo, T.A.R. Trentino - Alto Adige, Trento, 12/3/2007, n. 40; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 12/8/2008, n. 1724), è provvedimento privo di valenza sanzionatoria, e con natura preminentemente cautelare, di presidio della sicurezza della circolazione. In quanto tale, non deve essere basato su comprovati elementi di fatto, risultando sufficiente per la sua adozione l'esistenza di circostanze in grado di mettere in dubbio la idoneità fisico - psichica, ovvero tecnica alla guida. T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter Sent., 23-01-2009, n. 605  

Il provvedimento con il quale si dispone, ex art. 128 del cod.strada, la revisione della patente di guida, ha natura discrezionale. Inoltre, esso è adottato per ragioni di sicurezza nella circolazione stradale, ed ha dunque funzione cautelativa e non sanzionatoria (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 9 settembre 2002, n. 7715). T.A.R. Lombardia Milano Sez. III Sent., 10-12-2008, n. 5763

L'impugnazione del provvedimento di revisione della patente di guida emesso dal direttore dell'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile ai sensi dell'art. 128, 1° comma C.d.S. rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di provvedimento la cui adozione è rimessa alla discrezionalità della P.A. che ha la facoltà, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di tutela del pubblico interesse e ove ne ravvisi i presupposti, di disporre un nuovo accertamento, al fine di verificare la persistenza dei requisiti e dell'idoneità necessari all'esercizio della guida. (Regola giurisdizione). Cass. civ. Sez. Unite Ord., 15-03-2007, n. 5979 (rv. 595438), Mass. Giur. It., 2007, Arch. Giur. Circolaz., 2008, 1, 76

Il provvedimento con il quale il Ministero dei trasporti - Motorizzazione civile - comunica agli organi di polizia che il titolare della patente di guida, nei cui confronti, ai sensi dell'art. 128, primo comma, del codice della strada, era stata disposta la revisione della idoneità alla guida, non vi si sia sottoposto, non ha contenuto sanzionatorio o comunque dispositivo, bensì è una mera notizia di un fatto, che si inserisce nella procedura amministrativa instauratasi con l'ordine di revisione della patente, procedura nella quale si configurano solo posizioni di interesse legittimo, tutelabili innanzi al giudice amministrativo. Pertanto, detto provvedimento non è impugnabile mediante la opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981. (Dichiara giurisdizione, Trib. Campobasso, 15 Luglio 2002). Cass. civ. Sez. Unite, 06-02-2006, n. 2445 (rv. 588212) , Mass. Giur. It., 2006, Arch. Giur. Circolaz., 2007, 2, 198

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992, à ~ illegittimo e da annullare il provvedimento di revisione della patente mediante nuovo esame di idoneità psico-fisica disposto, ai sensi dell'art. 128 D.Lgs. n. 285/1992, a causa dell'esaurimento dei punti posseduti ai fini della validità del titolo e quale conseguenza della detrazione operata a seguito di verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada. Difatti la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha effetto retroattivo ed il rapporto giuridico non può dirsi esaurito per effetto dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, comunque dovuta dal proprietario del veicolo in quanto debitore in solido. T.A.R. Toscana Firenze Sez. I Sent., 23-02-2005, n. 874, Corriere del Merito, 2005, 4, 475

 La revisione della patente costituisce provvedimento discrezionale adottato per ragioni di sicurezza nella circolazione stradale, avente funzione cautelativa e non sanzionatoria, in quanto non mira soltanto ad accertare la necessaria idoneità alla guida, ma richiede che l'irregolarità nella condotta di guida sia tale da porre in pericolo la sicurezza stradale. Nella sostanza la norma richiamata nel provvedimento: art. 128 del D.Lgs. n. 285/1992, deve essere interpretata nel senso che non qualsiasi violazione del codice della strada possa comportare la revisione della patente e che quindi la previsione vada ricondotta alle violazioni di una certa gravità e sempre che le stessa siano effettivamente imputabili al destinatario del provvedimento. T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I Sent., 21-03-2008, n. 1108, Arch. Giur. Circolaz., 2008, 1, 76

L'impugnazione del provvedimento di revisione della patente di guida emesso dal direttore dell'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile ai sensi dell'art. 128, 1° comma C.d.S. rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di provvedimento la cui adozione è rimessa alla discrezionalità della P.A. che ha la facoltà, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di tutela del pubblico interesse e ove ne ravvisi i presupposti, di disporre un nuovo accertamento, al fine di verificare la persistenza dei requisiti e dell'idoneità necessari all'esercizio della guida. (Regola giurisdizione)  Cass. civ. Sez. Unite Ord., 15-03-2007, n. 5979 (rv. 595438), Arch. Giur. Circolaz., 2007, 9, 909

L’art. 128 del codice della strada attribuisce agli organi amministrativi competenti il potere di attivare il procedimento di verifica della sussistenza in capo al titolare di patente dei requisiti psico-fisici e di idoneità tecnica necessari per il suo rilascio, qualora sussistano “dubbi sulla persistenza”degli stessi.

L’attivazione di tali misure non ha come presupposto l’accertamento giudiziale  di responsabilità civile o penale del titolare della patente nella causazione di un sinistro stradale, ma “è il riscontro di fatti determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che, in relazione a tali fatti, connette il comportamento del titolare della patente di guida alle conseguenze (illecite) dei fatti presi in esame”

E’ sempre necessaria una valutazione sommaria in ordine alla responsabilità; tale valutazione ha carattere solo latamente cautelare, non sussistendo le istanze di immediatezza e celerità tipiche dei provvedimenti cautelari in senso stretto.

Pertanto, normalmente, sussistono i tempi e le ragioni per acquisire la collaborazione del privato nel procedimento di adozione delle misure de qua.

Illegittimo, per violazione dell’art. 7 legge 241/90, è il provvedimento di cui al 128 cod. strad. adottato senza la necessaria comunicazione di avvio procedimento al soggetto interessato. Consiglio di Stato sez. VI – 10 ottobre 2006 n. 6013.

Il provvedimento con il quale il Ministero dei trasporti - Motorizzazione civile - comunica agli organi di polizia che il titolare della patente di guida, nei cui confronti, ai sensi dell'art. 128, primo comma, del codice della strada, era stata disposta la revisione della idoneità alla guida, non vi si sia sottoposto, non ha contenuto sanzionatorio o comunque dispositivo, bensì è una mera notizia di un fatto, che si inserisce nella procedura amministrativa instauratasi con l'ordine di revisione della patente, procedura nella quale si configurano solo posizioni di interesse legittimo, tutelabili innanzi al giudice amministrativo. Pertanto, detto provvedimento non è impugnabile mediante la opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981. (Dichiara giurisdizione, Trib. Campobasso, 15 Luglio 2002)

Cass. civ. Sez. Unite, 06-02-2006, n. 2445 (rv. 588212)  Arch. Giur. Circolaz., 2006, 9, 827
CED Cassazione, 2006
Arch. Giur. Circolaz., 2007, 2, 198

 

Ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90 l’amministrazione ha l’obbligo di comunicare agli interessati l’avvio del procedimento amministrativo, pena l’annullabità del provvedimento adottato.

Tale annullabilità è esclusa, ex art. 21 – octies legge 241/90 quando nonostante la violazione delle norme sul procedimento, si tratti di atto vincolato ovvero la p.a. dimostri che il contenuto del provvedimento medesimo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato in concreto.

Non rientra nella esimente di cui sopra l’ipotesi di provvedimento di revoca della patente di guida , in quanto atto avente natura discrezionale.

Quest’ultimo, inoltre, pur se volto per sua natura a garantire la sicurezza della circolazione, non presenta caratteristiche di urgenza, tali da escludere l’obbligo della previa comunicazione.

Nel caso di specie il TAR accoglie il ricorso di un automobilista nei cui confronti non era stata realizzata la comunicazione dell’avvio del procedimento di revisione della patente ex art. 128 cod. strad.

Tar Lombardia sez. III – 6 giugno 2005 n. 1180 – Pres. Raggio – est. Giordano – XXXX c. Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ( Uff. prov. Della MCTC di Milano)

Il potere di ordinare la revisione della patente di guida ha natura ampiamente discrezionale e non presuppone necessariamente l'accertamento di responsabilità in capo al conducente del veicolo. Ne deriva che un'infrazione alle norme di comportamento del codice stradale può costituire ex se, nei limiti della ragionevolezza, il presupposto della richiesta di revisione della patente, avuto riguardo alla natura prettamente cautelare, e non sanzionatoria, del provvedimento, funzionale alla necessità di disporre di uno strumento di tutela preventiva dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale.

 T.A.R. Lombardia Brescia 21-06-2004, n. 680 Sy Aloyou Kane c. Ministero dei trasporti, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 1194
 

Il provvedimento che, disponendo la revisione della patente di guida a seguito di incidente stradale, contenga un erroneo richiamo normativo non è invalido, posto che la natura di un atto amministrativo va desunta, sul piano sostanziale, in base all'effettivo contenuto precettivo ed al contesto delle risultanze procedimentali, senza fermarsi all'apparenza della qualificazione formale, eventualmente erronea, risultante dal mero tenore letterale del provvedimento.

 T.A.R. Lombardia Brescia 21-06-2004, n. 680 Sy Aloyou Kane c. Ministero dei trasporti, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 1194
 

In considerazione della natura cautelare, a tutela della sicurezza nella circolazione stradale, del provvedimento di revisione della patente di guida, la sua emissione può ben seguire a distanza di tempo (nel caso di specie a più di un anno) dall'incidente stradale verificatosi, atteso che l'esigenza di tutela non viene meno per tale motivo.

 T.A.R. Lombardia sez. I 01-03-2004 Petta c. Ministero dele infrastrutture e dei trasporti, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 1031
 

Posta la natura cautelare e non sanzionatoria del procedimento di revisione della patente di guida, l'accertamento della presenza di un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti integra motivo sufficiente a legittimare l'adozione di un provvedimento ex art. 128 nuovo c.s. senza necessità di ulteriori indagini o valutazioni.

 T.A.R. Valle d'Aosta 17-02-2004, n. 14 Pili c. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 9, 913
 

In tema di revisione della patente di guida l'inosservanza dell'art. 7 L. n. 241 del 1990, per non avere la P.A. comunicato l'avvio del relativo procedimento, vizia il provvedimento finale producendone l'annullamento sempre che: non sussistano particolari ragioni di celerità che consentano di derogare a tale principio, delle quali l'amministrazione deve dare espressamente conto, l'esito del procedimento non sarebbe stato diverso anche con l'intervento dell'interessato, quest'ultimo sia stato posto in condizione di partecipare per avere avuto conoscenza aliunde del procedimento stesso.

 Cons. Stato sez. VI 13-02-2004, n. 580 D. c. Ministero trasporti, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 523
 

Il provvedimento col quale si dispone la revisione della patente di guida non può legittimamente fondarsi su una sola infrazione alle norme sulla circolazione stradale da parte del conducente (nel caso di specie il mancato rispetto della distanza di sicurezza, commessa in occasione del sinistro stradale).

 T.A.R. Lombardia sez. II 13-02-2004, n. 686 Lasagna c. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 9, 915
 

La revisione della patente di guida, prevista dall'art. 128 nuovo c.s., ha natura cautelare e va esercitata in relazione a qualsiasi comportamento irregolare nella guida da parte del conducente che dia adito a dubbi sulla idoneità psico-fisica e tecnica alla guida dello stesso, purché in presenza di un nesso causale ancorché minimo tra l'evento e la condotta tenuta dal conducente.

 T.A.R. Piemonte sez. I 14-01-2004, n. 35 Dell'Agli c. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 9, 913
 

La sottoposizione della patente di guida a revisione, con riferimento ad un soggetto rispetto al quale sussistano dubbi in merito all'idoneità tecnica, anche se frutto della discrezionalità dell'amministrazione secondo l'art. 128 del D.Lgs. n. 285 del 2002 (cod. strada) necessita di una motivazione adeguata con l'indicazione dei profili di responsabilità nel comportamento dell'interessato alla guida del veicolo.

 T.A.R. Lazio Latina 18-12-2003, n. 1292 N. c. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
 

In caso di impugnazione del provvedimento prefettizio di revoca della patente, emesso ai sensi dell'art. 120 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) nei confronti della persona condannata a pena detentiva non inferiore a tre anni allorché l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura, la competenza giurisdizionale spetta al giudice amministrativo, atteso che detto provvedimento, caducando, con effetto "ex nunc", la precedente autorizzazione a condurre veicoli in considerazione dell'accertato venir meno dei relativi requisiti, è idoneo a degradare ad interesse legittimo la posizione soggettiva dell'interessato, e la relativa tutela è diretta all'annullamento dell'atto amministrativo, preclusa al giudice ordinario al di fuori dei casi in cui la legge considera la revoca della patente come sanzione accessoria di illeciti amministrativi o penali connessi a violazioni del codice della strada.

 Cass. civ. sez. un. 29-04-2003, n. 6630 (rv. 562501) Pref. di Foggia c. Detto, Foro Amm. CDS, 2003, 1258, Gius, 2003, 18, 1962, Arch. Civ., 2004, 233, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 322
 

Il provvedimento di revisione della patente di guida, previsto dall'art. 128 nuovo c. strad. qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica, ha natura non sanzionatoria ed è funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale, sicchè la sua adozione, pur rimessa alla più ampia discrezionalità dell'amministrazione, dev'essere concretamente giustificata con adeguata motivazione.

 T.A.R. Sardegna 28-11-2002, n. 1716 Cusimano c. Min. int. e altri, Foro Amm. TAR, 2002, f. 11
 

Ai sensi dell'art. 128 c. strad., è possibile disporre la revisione della patente di guida ogniqualvolta, a causa del comportamento irregolare del conducente nella guida, tale da provocare un incidente stradale, sussistano dubbi sulla idoneità psico-fisica e tecnica alla guida dello stesso; essa è, dunque, un provvedimento discrezionale, adottato per ragioni di sicurezza nella circolazione stradale, avente funzione cautelativa e non sanzionatoria.

 T.A.R. Lazio Sez.III 09-09-2002, n. 7715 Noseda c. Min. trasp., Foro Amm. TAR, 2002, 2917
 

Non sussiste il difetto di motivazione del decreto del Ministero dei Trasporti di rigetto nel ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento con cui l'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile disponeva la revisione della patente di guida del ricorrente, in conseguenza di un incidente stradale da questi provocato, ove nel provvedimento impugnato vengano richiamati i principi di cui all'art. 128 c. strad.

 T.A.R. Lazio Sez.III 09-09-2002, n. 7715 Noseda c. Min. trasp., Foro Amm. TAR, 2002, 2917
 

Il potere attribuito dall'art. 128 cod. strada, ai prefetti ed agli uffici provinciali della direzione generale della M.C.T.C., relativamente alla facoltà di disporre la sottoposizione ad esame di idoneità dei titolari di patente di guida, ove sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dell'idoneità tecnica, ha carattere ampiamente discrezionale, il cui esercizio non presuppone necessariamente il coinvolgimento del titolare in un incidente grave, ovvero alcun elemento specifico di giudizio che suffraghi il dubbio dell'amministrazione; pertanto, un'infrazione delle norme di comportamento del codice stradale può costituire ex se, nei limiti della ragionevolezza, il presupposto della richiesta di revisione della patente.

 T.A.R. Lombardia Milano Sez.I 17-04-2002, n. 1513 Casali c. Min. trasp., Foro Amm. TAR, 2002, 1161
 

La decisione di sottoporre a revisione della patente di guida il titolare di patente qualora sorgano dubbi sulla persistenza, nel medesimo, della idoneità tecnica, pur rientrando nella discrezionalità dell'amministrazione ai sensi dell'art. 128 c. strad., dev'essere adeguatamente motivata e deve inoltre indicare profili di responsabilità nel comportamento dell'interessato alla guida del veicolo.

 T.A.R. Veneto Sez.III 18-03-2002, n. 1106 Galzignato c. Min. trasp., Foro Amm. TAR, 2002, 868
 

I provvedimenti con i quali è disposta la revisione della patente di guida per inidoneità, devono essere preceduti dall'avviso dell'inizio del procedimento, sia perchè espressione d'esercizio d'attività discrezionale (art. 128 c. strad.), sia perchè non appaiono esservi ragioni di celerità od urgenza che ne giustifichi l'esclusione.

 T.A.R. Marche 07-03-2002, n. 217 Parmigiani c. Min. Infrastrutture e altri, Foro Amm. TAR, 2002, 890

Posta la natura cautelare - e non sanzionatoria - del procedimento di revisione della patente di guida, il mero dato obiettivo costituito dall'accertamento, a mezzo etilometro di un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, integra motivo sufficiente a legittimare l'adozione di un provvedimento ex art. 128 nuovo c. strad.

 T.A.R. Basilicata 29-05-2001, n. 465 Cameriero c. Min. trasp. e altri, Arch. Giur. Circolaz., 2002, 416

La facoltà discrezionale di disporre la revisione della patente di guida, prevista dall'art. 128 nuovo c. strad. va esercitata dal prefetto nell'interesse della sicurezza della circolazione stradale ed in relazione a qualsiasi comportamento irregolare di guida che dia adito a dubbi in ordine all'idoneità a condurre veicoli e motore.

 T.A.R. Abruzzi L'Aquila 12-03-2001, n. 87 Pezzella c. Min. trasp. e altri, Arch. Giur. Circolaz., 2002, 417
 

L'art. 128, comma 1, nuovo cod. strada, laddove prevede un provvedimento di revisione della patente di guida, qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica, non configura tale revisione come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale. Ne consegue che avverso il suddetto provvedimento, ancorchè disposto fuori dei casi in cui ne è consentita l'adozione, non è ammissibile l'opposizione ex art. 22 e 23 della l. n. 689 del 1981, che il nuovo cod. strada prevede solo per il provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad un provvedimento prefettizio che aveva disposto la revisione in ipotesi di guida in stato di ebbrezza).

 Cass. civ. Sez.I 12-01-2000, n. 276 Tamai c. Min. int., Mass. Giur. It., 2000


L’ipotesi di guida in costanza della sospensione della patente a tempo indeterminato rientra nella previsione di cui all’art. 218, 6º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285.
Cass., sez. IV, 08-04-1999. Arch. circolaz., 2000, 19
 
L’art. 128, 1º comma, nuovo codice della strada, laddove prevede un provvedimento di revisione della patente di guida, qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica, non configura tale revisione come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale; ne consegue che avverso il suddetto provvedimento, ancorché disposto fuori dei casi in cui ne è consentita l’adozione, non è ammissibile l’opposizione ex art. 22 e 23 l. n. 689 del 1981, che il nuovo codice della strada prevede solo per il provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa (principio affermato dalla suprema corte con riferimento ad un provvedimento prefettizio che aveva disposto la revisione in ipotesi di guida in stato di ebbrezza).
Cass., sez. I, 12-01-2000, n. 276. Arch. circolaz., 2000, 305

Regolamento 

non riportata

Legislazione complementare 

Circolare ministero dei trasporti e della navigazione 24 luglio 1995 n. B5831/60D3.

Il 1° ottobre 1995 diverrà operativo il regolamento in oggetto che, come è noto, ha trasferito le competenze in materia di rilascio e duplicazione della patente di guida dal ministero  dell’interno al ministero  dei trasporti e della navigazione, apportando al contempo modifiche di rilievo ai procedimenti amministrativi connessi.
Si rende pertanto necessario diramare le conseguenti istruzioni operative al fine di evitare che una disomogenea applicazione del regolamento nella fase di avvio possa creare disagi agli utenti. A tale scopo si fa presente che sono stati intrattenuti serrati contatti con gli enti e le amministrazioni interessate al fine di coordinare gli interventi di rispettiva competenza.
– 1. Rilascio della patente. A decorrere dunque dal 1° ottobre 1995 la patente di guida verrà rilasciata, contestualmente al superamento dell’esame pratico di guida, dai competenti uffici provinciali della m.c.t.c., così come previsto dall’articolo 121 comma dodicesimo codice della strada, modificato dall’articolo 6 del d.p.r. n. 575 del 1994. Ne consegue che per i candidati che effettueranno l’esame di guida a tutto il 30 settembre 1995 continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti: per essi sarà dunque la prefettura a rilasciare la patente. Per i candidati invece che effettueranno l’esame di guida a partire dal 1° ottobre 1995 saranno attuate le nuove disposizioni: verrà ad essi rilasciata la patente di guida, contestualmente al superamento dell’esame pratico, dall’ufficio provinciale della m.c.t.c. (Omissis)
– 5. Revisione, sospensione e revoca della patente di guida. Il d.p.r. n. 575 del 1994 incide in maniera sostanziale sugli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida, attribuendo agli uffici provinciali m.c.t.c., per determinate fattispecie, la competenza ad emettere i relativi provvedimenti.
Va rilevato innanzitutto che rientrano nella sfera di competenza degli uffici provinciali della motorizzazione civile i provvedimenti conseguenti ad eventi verificatisi a decorrere dal 1° ottobre 1995. Un dato sicuramente innovativo è costituito dalla circostanza che gli uffici provinciali e le prefetture si danno reciprocamente notizia dei provvedimenti adottati per il tramite del collegamento informatico della direzione generale della m.c.t.c. e della direzione generale dell’amministrazione generale e per gli affari del personale del ministero dell’interno.
Ne consegue che gli uffici provinciali e le prefetture non dovranno nè potranno darsi reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati tramite lettera, ma dovranno procedere alle comunicazioni registrandole nella memoria elettronica del sistema informatico cooperante trasporti - interno.
Si sottolinea pertanto l’opportunità che, ove qualche prefettura dovesse dare comunicazione scritta dei provvedimenti adottati, venga ad essa richiamato il contenuto dell’articolo 129 comma terzo del codice della strada, così come modificato dal-l’articolo 10 del d.p.r. n. 575 del 1994.
E’ in tale ottica che sono state previste le conseguenti procedure informatiche; digitando i dati di volta in volta richiesti da apposite maschere interattive, l’ufficio provinciale otterrà tre risultati contemporanei: registrerà il provvedimento nel sistema informatico cooperante; ne darà in tal modo notizia a tutte le prefetture; otterrà la stampa in automatico del provvedimento.
– 5.1. Revisione della patente. A norma dell’articolo 128, comma primo, del codice della strada, sostituito dall’articolo 9 del d.p.r. n. 575 del 1994, gli uffici provinciali della direzione generale della m.c.t.c. possono disporre che i titolari di patente di guida siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’articolo 119 comma quarto o ad esame di idoneità o ad entrambi gli accertamenti qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o sull’idoneità tecnica.
Il medesimo articolo prevede che il prefetto possa disporre analogo provvedimento esclusivamente nei casi previsti dall’articolo 187 del codice della strada (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti).
Nulla è pertanto innovato circa la sfera delle attribuzioni degli uffici provinciali, mentre viene limitato l’ambito di competenza del prefetto.
Si sottolinea che sull’argomento non sono state modificate le prassi operative sinora utilizzate ed alle quali gli uffici provinciali potranno continuare a riferirsi.
Si uniscono (allegati 7, 8 e 9) i fac-simile dei provvedimenti di revisione, ancora provvisori ed in corso di aggiornamento, che saranno prodotti dall’apposita procedura informatica.  (Omissis)
– 5.4. Notifica dei provvedimenti. La notifica dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida viene effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del ricevente.
Nel caso in cui la raccomandata non venga ricevuta, dovrà procedersi alla notifica per il tramite dell’ufficiale giudiziario.
Si precisa a tale proposito che è in corso di istituzione apposito capitolo di spesa per consentire il pagamento dei costi connessi.
In attesa che i fondi previsti affluiscano sul costituendo capitolo i direttori degli uffici provinciali sono invitati a prendere contatti con le forze dell’ordine per concordare il loro temporaneo coinvolgimento nell’attività di notifica e di ritiro della patente di guida.
Si ritiene opportuno, a questo punto, fornire qualche indicazione circa le procedure in atto osservate per l’effettuazione della notifica a mezzo di ufficiale giudiziario.
Quest’ultimo, ai sensi del codice di procedura civile, può notificare gli atti: a) “in mani proprie”; b) “a mezzo del servizio postale”.
Nel primo caso la notifica si compie quando l’ufficiale giudiziario consegna la copia del provvedimento nelle mani del destinatario; qualora questi rifiuti di riceverla, se ne dà atto nella relazione e la notificazione si intende effettuata ugualmente in mani proprie. Le norme del codice di procedura civile consentono poi di notificare, in assenza del destinatario, a persona della sua famiglia, al portiere dello stabile in cui si trova la sua abitazione, ufficio o azienda, ovvero ad un vicino di casa, prevedendo anche il caso in cui il destinatario sia irreperibile, ma sia comunque nota la sua residenza, dimora o domicilio.
La notificazione dell’atto tramite ufficiale giudiziario può avvenire anche per mezzo del servizio postale.
Qualora il destinatario rifiuti di ricevere il piego postale, vengono apposte sullo stesso data e firma dell’agente postale e viene quindi restituito al mittente. In tal caso la notificazione si dà per eseguita nella data indicata sul piego restituito al mittente. Se invece non è possibile recapitare il piego per temporanea assenza del destinatario, il piego stesso viene depositato presso l’ufficio postale. L’agente postale rilascia avviso al destinatario mediante immissione nella cassetta della corrispondenza.
Trascorsi dieci giorni dal deposito suddetto, senza che il piego sia stato ritirato, viene restituito al mittente con l’indicazione “non ritirato”. La notificazione si dà per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito.
Risulta quindi evidente che attraverso la notifica eseguita tramite ufficiale giudiziario è comunque possibile perseguire lo scopo della conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario.
Può accadere che l’interessato, ricevuto il provvedimento, non ottemperi a quanto in esso disposto.
In caso di provvedimento di revisione si utilizzeranno le medesime procedure sinora adottate.
In caso di sospensione o di revoca, trascorso infruttuosamente il termine prescritto per la consegna del documento di guida, occorrerà segnalare il fatto alla locale autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.
Anche in questo caso si è provveduto a predisporre un fac-simile della comunicazione (allegato 14) che, come i provvedimenti cui sinora si è fatto cenno, verrà automaticamente prodotta dall’apposita procedura informatica.
Va da ultimo evidenziato che i provvedimenti di revoca di cui all’allegato 13 adottati ai sensi dell’articolo 130, comma primo, sub c, del codice della strada, così come modificato dall’articolo 11 del d.p.r. n. 575 del 1994 derivando da espressa volontà dell’intestatario (che consegna la patente italiana allo stato estero per ottenerne la conversione), non devono essere notificati.
Tale procedura, peraltro sinora costantemente adottata dalla prefettura, deriva anche dalla difficoltà di rintracciare l’interessato e dalla complessità delle procedure di notifica internazionale.

Circ. Min. trasporti 22 marzo 1996, n. 39/96 - Revisione di patente: riduzione del periodo di validità. Restituzione della patente di guida al termine del periodo di sospensione.

Facendo seguito alle disposizioni impartite con le circolari prot. n. B5831/60D3 del 24 luglio 1995 e prot. n. B7132/60D3 del 20 settembre 1995, si precisa quanto segue.

Si verificano casi in cui, a seguito di revisione della patente di guida disposta da un Ufficio provinciale M.C.T.C. o dal Prefetto (quest'ultimo limitatamente alla fattispecie delineata all'art. 187 del codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), la commissione medica locale, che effettua la visita per l'accertamento dei requisiti psicofisici, riduce il periodo di validità della patente di guida, rispetto a quello annotato sulla stessa sia in sede di primo rilascio o dell'ultimo rinnovo.

In tale circostanza si rende necessario trascrivere sul documento il nuovo periodo di validità indicato dalla C.M.L.

La suddetta annotazione deve essere effettuata dall'Ufficio provinciale di residenza del titolare della patente, apponendo, sulla stessa, con sottoscrizione del direttore (o di un funzionario appositamente delegato) unitamente al timbro dell'ufficio, la nuova data di scadenza ed aggiornando il sistema informatico.

Qualora la revisione della patente venga disposta da un Ufficio provinciale diverso da quello di residenza del conducente interessato dal provvedimento, la C.M.L. provvederà ad inviare la certificazione medica all'ufficio che ha disposto la revisione. Sarà cura di quest'ultimo inoltrarla all'Ufficio provinciale di residenza del titolare della patente, trattenendo agli atti una copia conforme del certificato suddetto.

Il nuovo periodo di validità decorrerà (conformemente alla prassi seguita dall'ufficio centrale operativo della Direzione generale M.C.T.C. per i rinnovi delle patenti) dalla data del certificato medico.

L'Ufficio provinciale di residenza, inoltre, annulla, con sottoscrizione del direttore e timbro dell'ufficio, la scadenza di validità precedentemente annotata sulla patente.

Nel caso in cui venga adottato, da parte dell'Ufficio provinciale di residenza, un provvedimento di sospensione della patente di guida per inidoneità temporanea del conducente, ai sensi dell'art. 129 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il documento può essere restituito al titolare solo quando questi presenti un certificato medico attestante il possesso dei requisiti psico-fisici richiesti dalle norme vigenti. In tale circostanza, l'Ufficio provinciale di residenza revoca il provvedimento di sospensione ed annota sulla patente di guida, con sottoscrizione del direttore e timbro dell'Ufficio, la nuova data di scadenza del documento indicata dalla C.M.L. Il periodo di validità decorre dal giorno di effettuazione della visita medica.

L'Ufficio provinciale provvede anche ad annotare sulla patente la revoca del provvedimento di sospensione e, contestualmente, aggiorna l'anagrafe nazionale conducenti.


Circ. Min. trasporti 17 dicembre 1997, n. 135/97 - Segnalazioni di violazione dell'art. 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 ai fini della disposizione del provvedimento di revisione della patente di guida.

Si è notato che molti provvedimenti di revisione, emessi per violazione dell'art. 186, vengono adottati dietro invio da parte delle Prefetture semplicemente della copia del provvedimento di sospensione (emesso per la stessa violazione) o di una nota della medesima.

In entrambi i casi si legge solo il riferimento alla segnalazione degli organi di polizia, che non viene allegata.

Detta segnalazione è, invece, indispensabile per disporre il provvedimento di revisione, che altrimenti risulta infondata.

Si pregano pertanto:

1) le Prefetture ad inviarla in allegato alle comunicazioni redatte ai fini della revisione;

2) gli Uffici provinciali M.C.T.C. ad acquisirla, se mancante, prima di emettere provvedimento di revisione della patente di guida.

 

Lett.Circ. Min. Trasporti  9 marzo 1999, n. 9906/4630 - Riduzione del periodo di validità della patente di guida in seguito a provvedimento di revisione.

Con riferimento al quesito formulato con la nota indicata a margine, si espone quanto segue.

Come è noto, il codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) non prevede la possibilità di ritirare la patente di guida, allorquando il conducente, essendosi già sottoposto a provvedimento di revisione per motivi psicofisici non si rechi poi presso l'ufficio provinciale M.C.T.C., per far annotare la nuova data di scadenza sul documento, relativa ad un periodo di validità ridotto rispetto a quello precedentemente assegnato in occasione dell'ultimo rinnovo.

Tuttavia si ritiene che in tale circostanza sia sempre e comunque possibile aggiornare l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, inserendo il nuovo periodo di validità della patente, risultante dall'esito del provvedimento di revisione.

Si consiglia, poi, di informare con comunicazione scritta il conducente interessato dell'avvenuto aggiornamento, sottolineando che gli organi preposti al controllo del traffico hanno accesso ai nostri archivi informatici e sono, pertanto, in grado di conoscere l'effettiva data di scadenza della patente di guida, anche se non opportunamente aggiornata dall'ufficio provinciale M.C.T.C.

Si suggerisce, infine, di ricordare anche all'utente quali sono le sanzioni previste dal codice della strada nel caso di guida con patente scaduta (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, articolo 126, comma 7).

 

Circolare ministero dei trasporti e della navigazione 21 maggio 1999 n. 30
Possibilità di sottoporre a revisione le patenti di guida rilasciate ai membri.
L’articolo 8, comma 2 del d.m. 8 agosto 1994 stabilisce che coloro che acquisiscono la residenza in Italia sono soggetti a tutte le disposizioni di carattere restrittivo che incidono sul documento di guida. Fra dette disposizioni si intende comprendere anche la revisione della patente, provvedimento previsto dall’articolo 128 del codice della strada. Al riguardo, com’è noto, l’applicazione dell’articolo 128 del codice della strada è subordinata all’esistenza di fondati dubbi sulla persistenza nei titolari di patenti di guida (che abbiano stabilito la residenza in Italia) dei requisiti psicofisici o tecnici necessari per svolgere l’attività di guida.
Nel caso si dovesse procedere a revisione di una patente di guida comunitaria non registrata, gli uffici della m.c.t.c. dovranno procedere secondo le seguenti modalità: il provvedimento di revisione dovrà essere predisposto dall’ufficio provinciale e, ovviamente, non potrà essere utilizzato il provvedimento informatizzato; al momento in cui l’interessato si presenta all’ufficio provinciale per prenotarsi per la revisione, l’ufficio stesso dovrà provvedere alla registrazione della patente, utilizzando la procedura indicata al paragrafo 1 della presente circolare; in ordine alla data di scadenza di validità della patente oggetto di revisione, valgono le precisazioni indicate al paragrafo 2 della presente circolare, salvo che, in sede di accertamento della commissione medica locale, emerga la necessità di ridurre la durata di validità del documento di guida.

Circ. Min. trasporti 18 gennaio 2000, n. A3/2000/MOT - Procedure relative alla revisione della patente di guida

(V. pure circolare 19 marzo 2003, n. 2388/MOT5).

Si rende noto che sono stati riformulati in alcune parti i moduli informatici (allegati 1, 2 e 3) relativi ai provvedimenti di revisione della patente di guida, di competenza degli Uffici provinciali della M.C.T.C.

È stato predisposto anche un nuovo modulo (allegato 4), con il quale disporre l'accertamento dei requisiti psicofisici nei casi di revisione della patente di guida conseguente a comunicazioni relative a stati patologici di conducenti inviate dalle autorità sanitarie.

Inoltre, al fine dello snellimento delle procedure di revisione della patente, con riduzione dei tempi tecnici, si dispone che i ricorsi gerarchici proposti a questo Ministero avverso i provvedimenti di revisione della patente di guida siano presentati presso codesti Uffici (ovviamente anche tramite i servizi postali).

Tali ricorsi saranno trasmessi da codesti Uffici stessi con la massima sollecitudine a questa Sede, corredati della relativa documentazione istruttoria (copia del provvedimento di revisione e del rapporto di polizia), comunicando le date di notifica del provvedimento di revisione e di presentazione o spedizione postale del ricorso (rilevabile dalla timbratura postale).

Inoltre, codesti Uffici disporranno la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, dandone tempestiva comunicazione ai ricorrenti.

Per i ricorsi eventualmente pervenuti direttamente a questa Sede, si continuerà a seguire la prassi attuale.

Allegato 1

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE  
Ufficio provinciale della M.C.T.C. di 
     
 
N.     Sig.     
nato a     
il     
 
Oggetto:  Revisione della patente di guida della categoria n.      
 
Vista la comunicazione n.     in data   
dalla quale risulta che alla S.V. il giorno   
 
Considerato che il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti di idoneità psicofisica prescritti per il possesso della patente di guida; 
Visto l'art. 128 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (codice della strada); 
 
Si dispone 
 
la revisione della patente di guida di cui la S.V. è titolare mediante nuovo esame di idoneità psicofisica. 
Pertanto entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la S.V. dovrà presentare presso 
la Commissione medica locale di    (art. 330, comma 10,  
del D.P.R. n. 495 del 1992) istanza di visita medica, allegando il provvedimento stesso e successivamente dovrà presentare a questo ufficio il certificato medico rilasciato da tale Commissione medica locale. 
In caso di inadempienza al presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 128 citato. 
 
Il Direttore dell'Ufficio provinciale della M.C.T.C. 
 
A norma del D.P.R. n. 1199 del 1971, avverso il presente provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricezione può essere proposto ricorso gerarchico su carta bollata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre - Roma. 
Il ricorso dovrà essere presentato a questo ufficio che lo trasmetterà, unitamente alla relativa documentazione, al suddetto Ministero per la decisione di competenza.  

Allegato 2

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 
Ufficio provinciale della M.C.T.C. di 
     
 
N.     Sig.     
nato a     
il     
 
Oggetto:  Revisione della patente di guida della categoria n.     
 
Vista la comunicazione n.     in data   
dalla quale risulta che alla S.V. il giorno   
 
Considerato che il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida; 
Visto l'art. 128 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (codice della strada); 
 
Si dispone 
 
la revisione della patente di guida di cui la S.V. è titolare mediante nuovo esame di idoneità tecnica.  
Pertanto entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la S.V. dovrà presentare presso un Ufficio provinciale della M.C.T.C. istanza di esame di idoneità (esame di teoria e prova pratica di guida - art. 121 del D.Lgs. n. 285 del 1992) su apposito modulo, allegando il provvedimento stesso. 
In caso di inadempienza al presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 128 citato. 
 
Il Direttore dell'Ufficio provinciale della M.C.T.C. 
 
A norma del D.P.R. n. 1199 del 1971, avverso il presente provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricezione può essere proposto ricorso gerarchico su carta bollata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre - Roma. 
Il ricorso dovrà essere presentato a questo ufficio che lo trasmetterà, unitamente alla relativa documentazione, al suddetto Ministero per la decisione di competenza.  

Allegato 3

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 
Ufficio provinciale della M.C.T.C. di 
     
 
N.     Sig.     
nato a     
il     
 
Oggetto:  Revisione della patente di guida della categoria n.     
 
Vista la comunicazione n.     in data   
dalla quale risulta che alla S.V. il giorno   
 
Considerato che il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida; 
Visto l'art. 128 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (codice della strada); 
 
Si dispone 
 
la revisione della patente di guida di cui la S.V. è titolare.  
Pertanto entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la S.V. dovrà presentare presso un Ufficio provinciale della M.C.T.C. istanza di esame di idoneità (esame di teoria e prova pratica di guida - art. 121 del D.Lgs. n. 285 del 1992) su apposito modulo, allegando il provvedimento 
stesso ed un certificato medico rilasciato dalla Commissione medica locale   
(art. 330, comma 10, del D.P.R. n. 495 del 1992) alla quale dovrà essere presentata preventivamente istanza di visita medica. 
In caso di inadempienza al presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 128 citato. 
 
Il Direttore dell'Ufficio provinciale della M.C.T.C. 
 
A norma del D.P.R. n. 1199 del 1971, avverso il presente provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricezione può essere proposto ricorso gerarchico su carta bollata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre - Roma. 
Il ricorso dovrà essere presentato a questo ufficio che lo trasmetterà, unitamente alla relativa documentazione, al suddetto Ministero per la decisione di competenza.  

Allegato 4

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 
Ufficio provinciale della M.C.T.C. di 
     
 
N.     Sig.     
nato a      
il     
 
Oggetto:  Revisione della patente di guida della categoria n.     
 
Vista la comunicazione n.     in data   
dalla quale risulta che alla S.V. il giorno   
in sede di visita medica sono state riscontrate   
 
Considerato che l'esito della suddetta visita medica fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti di idoneità psicofisica prescritti per il possesso della patente di guida; 
Visto l'art. 128 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (codice della strada); 
 
Si dispone 
 
la revisione della patente di guida di cui la S.V. è titolare mediante nuovo esame di idoneità psicofisica.  
Pertanto entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la S.V. dovrà presentare presso  
la Commissione medica locale di    (art. 330, comma 10, 
del D.P.R. n. 495 del 1992) istanza di visita medica, allegando il provvedimento stesso e successivamente dovrà presentare a questo ufficio il certificato medico rilasciato da tale Commissione medica locale. 
In caso di inadempienza al presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 128 citato. 
 
Il Direttore dell'Ufficio provinciale della M.C.T.C. 
 
A norma del D.P.R. n. 1199 del 1971, avverso il presente provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricezione può essere proposto ricorso gerarchico su carta bollata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre - Roma. 
Il ricorso dovrà essere presentato a questo ufficio che lo trasmetterà, unitamente alla relativa documentazione, al suddetto Ministero per la decisione di competenza.  

 

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 3 giugno 2003, n. 3410 - Revisione patente di guida ex art. 128 del codice della strada - Comunicazione dell'avvio del procedimento - Motivazione del provvedimento.

Si allega stralcio della nota 8 maggio 2003, n. 2819 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento concernente i provvedimenti di revisione della patente di guida, disposti ai sensi dell'articolo 128 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), e si invita la S.V. a conformarsi alle indicazioni ivi contenute sia per quanto concerne gli adempimenti di cui alla legge n. 241 del 1990 ed al regolamento approvato con il D.P.R. n. 352 del 1992 (comunicazione dell'avvio del procedimento a mezzo raccomandata A.R., con indicazione del responsabile del procedimento etc.), sia per quanto concerne la motivazione dei provvedimenti stessi su cui peraltro si era già richiamata l'attenzione con lettera n. 2238 del 19 marzo 2003.

Per quanto concerne il suggerimento di cui all'ultima parte della nota dell'Avvocatura si ritiene che l'eventuale annullamento in via di autotutela di provvedimenti adottati ed il rinnovamento del relativo procedimento secondo i criteri di cui sopra non riguardino gli atti per i quali sia scaduto il termine per l'impugnativa in sede amministrativa e giurisdizionale, quelli ai quali l'interessato abbia già prestato acquiescenza, quelli per i quali sia pendente ricorso presso questo Ministero.

Si ritiene altresì che laddove sussistano obbiettive ragioni che impongano di procedere con celerità ed urgenza alla verifica della permanenza dei requisiti di idoneità psicofisica (come, ad es. in presenza di segnalazioni di patologie non compatibili con l'attività di guida oppure nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza), il provvedimento tempestivamente adottato possa prescindere dalla comunicazione di cui sopra.

Allegato

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO - TRENTO

Nota 8 maggio 2003, n. 2819

(Omissis)

Si segnala che la Scrivente ha motivo di ritenere che la disposta sospensiva sia da imputarsi all'eccepita, mancata comunicazione di avvio di procedimento (articolo 8 della legge n. 241 del 1990 e articolo 14 della legge provinciale n. 17 del 1993) e preluda ad un accoglimento nel merito del ricorso.

L'assunto si basa su un orientamento dei T.A.R. che viene sempre più consolidandosi (vedi T.A.R. Lombardia, Sez. I, Milano, sentt. nn. 986, 2065 e 2336 del 2002), secondo il quale i provvedimenti di revisione patente devono essere precedute dall'avviso dell'inizio procedimento nonché dagli altri adempimenti connessi (indicazione del responsabile del procedimento). Ciò in quanto, pur trattandosi di provvedimento non avente natura sanzionatoria, esso viene ad incidere negativamente sulla sfera giuridica del destinatario, al quale deve essere data perciò la possibilità di intervenire nel relativo procedimento (T.A.R. Lombardia, Sez. I, Milano, sent. 15 novembre 2002, n. 4452). La giurisprudenza evidenzia altresì l'assenza di ragioni di celerità od urgenza che giustifichino nella fattispecie in esame una deroga agli adempimenti suddetti (T.A.R. Marche, sent. 7 marzo 2002, n. 217).

Non pare, invero, che ai principi di cui sopra possa validamente opporsi che la contestazione dell'infrazione stradale e la notificazione del relativo verbale svolgano funzioni equipollenti al richiesto avviso. Gli atti citati sono infatti prodromici e strumentali all'applicazione delle previste sanzioni amministrative, le quali si pongono in relazione di mera occasionalità con l'eventuale procedimento cautelare di revisione. Detto procedimento si basa su presupposti fattuali e giuridici del tutto distinti, ben potendo essere avviato anche in assenza di formali contestazioni di contravvenzioni al codice della strada.

Ulteriore profilo di problematicità del provvedimento in questione - peraltro già evidenziato in via generale in occasione di precedenti consultazioni - attiene all'onere motivazionale che deve essere assolto con esplicitazione delle ragioni oggettive su cui si fondano i dubbi sulla persistenza dei requisiti tecnici di guida, nonché con specificazione riferita al caso concreto degli elementi di responsabilità e pericolosità nel comportamento dell'interessato (T.A.R. Veneto, Sez. III, sent. 18 marzo 2002). Deve infatti considerarsi superato quel favorevole orientamento giurisprudenziale che riteneva legittimi provvedimenti basati sulla mera constatazione dell'esistenza di un'infrazione al codice stradale.

Ciò premesso, si suggerisce di annullare in via di autotutela il provvedimento impugnato con il ricorso in oggetto per poi - ove ne sussistano i presupposti - rinnovare il procedimento nel rispetto dei criteri sopra richiamati.

Agli stessi criteri ci si vorrà attenere anche con riferimento a provvedimenti futuri, onde evitare le probabili, onerose soccombenze in giudizio.

Circ. Min. infrastrutture trasporti 24 marzo 2004, n. 321/04 - Revisione della patente ex artt. 126 bis e 128 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

I) Come è noto l'articolo 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, attraverso l'inserimento dell'articolo 126 bis nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha introdotto nel Codice della Strada, a decorrere dal 30 giugno c.a., la c.d. "patente a punti", ossia l'attribuzione alla patente di guida di un punteggio che subisce decurtazioni a seguito della violazione di alcune norme di comportamento e determina, al suo esaurimento, l'obbligo a carico del titolare della patente stessa di sottoporsi a nuovo esame di idoneità tecnica (pena la sospensione a tempo indeterminato della patente stessa).

Il citato articolo 126 bis disciplina compiutamente l'iter procedimentale finalizzato alla annotazione nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di ogni variazione del punteggio ed alla adozione dei provvedimenti conseguenti alla perdita totale del punteggio stesso.

Codesti Uffici dispongono quindi, su comunicazione della citata Anagrafe, la revisione tecnica della patente nel caso di esaurimento del punteggio e sospendono poi a tempo indeterminato la patente di guida dei conducenti che non si sottopongano agli esami di idoneità tecnica nel termine stabilito (30 gg. dalla notifica del provvedimento). Entrambi tali provvedimenti (revisione e sospensione a tempo indeterminato) non sono suscettibili di impugnativa in sede gerarchica.

II) Ciò premesso in ordine alla revisione tecnica ex articolo 126 bis ed avuto riguardo alla perdurante vigenza della revisione della patente disciplinata dall'articolo 128 si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di codesti Uffici sul diverso presupposto e sulla diversa natura degli atti di cui trattasi.

Il primo trova origine, salvo fattispecie particolari, in reiterate infrazioni alle norme del codice della strada e non comporta alcuna valutazione discrezionale: il legislatore stesso ha già preso in considerazione le singole infrazioni alle norme di comportamento e ne ha graduato la gravità ai fini della revisione tecnica, che deve essere disposta allorché il conducente ha perduto l'intero punteggio sopra accennato.

Il secondo invece trova il suo fondamento nei dubbi - sulla permanenza dei prescritti requisiti di idoneità - determinati da un comportamento gravemente irregolare, sintomatico di una insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale ovvero di imperizia nella guida, ed è espressione di una valutazione discrezionale, da effettuarsi caso per caso.

È evidente peraltro che non sempre le infrazioni alle norme di comportamento assumono la valenza sintomatica di cui sopra; e quindi l'applicazione dell'articolo 128 richiede - come peraltro condiviso dal Ministero dell'interno - la presenza di peculiari ulteriori elementi, che, adeguatamente esternati, giustifichino con chiarezza l'insorgenza dei dubbi di cui sopra ed i motivi per cui nel caso specifico si renda necessario prescindere dalla perdita dell'intero punteggio di cui al 126 bis e disporre l'immediato invito a revisione. A tal fine potranno essere di ausilio, particolarmente significativo, eventuali considerazioni formulate in proposito dagli organi di polizia che hanno rilevato i comportamenti irregolari.

Resta poi ferma la facoltà di utilizzare la norma di cui all'articolo 128 con riguardo ai dubbi che possono insorgere da altre circostanze, non connesse con la violazione delle norme di comportamento (ad es. dall'accertato mancato esercizio dell'attività di guida per un lungo periodo di tempo).

III) Dalla verifica dei requisiti di idoneità tecnica, disposta ai sensi dell'articolo 128, discende comunque la (ri)attribuzione dell'intero punteggio iniziale (20 punti) al conducente riconosciuto idoneo e le infrazioni commesse precedentemente a detta verifica, in qualsiasi momento comunicate al Dipartimento per i trasporti terrestri (Anagrafe degli abilitati alla guida), non determinano alcuna decurtazione di punti. Infatti appare logico ritenere, in generale, che ogni qualvolta un conducente, per qualsiasi motivo (anche, ad esempio, a seguito di rigetto del ricorso avverso il provvedimento di revisione disposto prima dell'entrata in vigore delle nuove norme), sia sottoposto a revisione tecnica con esito positivo, il punteggio riacquistato non possa subire riduzioni per violazioni poste in essere prima della effettuata revisione.

IV) La portata dell'articolo 128, relativamente ai dubbi circa la permanenza dei requisiti psicofisici prescritti per il possesso della patente di guida - dubbi che, se adeguatamente motivati, consentono di esigere la verifica presso le competenti Commissioni mediche - subisce una limitazione per effetto non delle norme sulla "patente a punti", bensì della modifica all'articolo 186 del codice introdotta con l'articolo 5 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1 agosto 2003, n. 214, che attribuisce al Prefetto la competenza in materia.

V) In esito poi a specifico quesito di un Ufficio Provinciale, si ritiene che la mancanza di un'espressa previsione normativa unitamente alle particolari garanzie poste a favore del conducente dalle nuove norme, ed in particolare dal comma 2 dell'articolo 126-bis, impediscano di estendere alle revisioni disposte ex art. 128 la disposizione che introduce la sospensione della patente a tempo indeterminato per coloro che non ottemperino alla revisione tecnica conseguente alla perdita dell'intero punteggio.

VI) Da ultimo, con riferimento alle direttive impartite con la circolare n. 3410 del 3 giugno 2003 circa l'osservanza, per quanto concerne i provvedimenti ex art. 128, delle disposizioni in materia di comunicazione dell'avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e ss., della legge n. 241 del 1990, si coglie l'occasione per sottolineare che le eventuali argomentazioni difensive, svolte dagli interessati oralmente o a mezzo di memorie scritte, possono giustificare la richiesta di chiarimenti agli organi di polizia soltanto ove siano evidenziati profili oggettivamente rilevanti ed effettivamente suscettibili di accertamento presso i predetti organi.

Quando invece, come accade frequentemente anche in sede di ricorso gerarchico, sono prospettate ricostruzioni dei fatti e delle loro modalità di svolgimento basate su mere valutazioni del conducente oppure sono invocate circostanze prive di obiettivi riscontri, la richiesta di cui sopra è cenno si tradurrebbe in un inutile appesantimento procedimentale a tutto danno dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.

 

 Circ. Min. infrastrutture e trasporti 21 aprile 2004, n. 1605/2004/CA/128 - Revisione patente ex art. 128 C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.) Comunicazione avvio procedimento.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, copia della sentenza n. 580/2004 emessa dal Consiglio di Stato - Sez. VI - in data 12 dicembre 2003, concernente l'obbligatorietà della comunicazione dell'avvio del procedimento in materia di revisione della patente di guida ex art. 128 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)

È pertanto ribadito l'obbligo di osservanza, in ogni caso, delle disposizioni di cui all'art. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990.

Nel trasmettere gli eventuali ricorsi avverso i provvedimenti di revisione della patente di cui trattasi, codesti uffici vorranno allegare anche copia della documentazione relativa alla fase procedimentale in parola.

Allegato

Sentenza n. 580/2004 del 12 dicembre 2003

Consiglio di Stato, Sezione Sesta - Sentenza del 13 febbraio 2004, n. 580 sui casi in cui non è necessario l'avviso di avvio del procedimento amministrativo.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 17 settembre 2002, il Sig. Luciano Demo impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, la decisione n. 3847/128/01, in data 1 luglio 2002, del Direttore generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale era stato respinto il suo ricorso gerarchico contro il provvedimento di revisione della patente, adottato, ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'Ufficio provinciale della motorizzazione civile di Asti in data 14 giugno 2001, in relazione ad un incidente automobilistico nel quale era stata coinvolta, il giorno 8 maggio 2001, l'autovettura del ricorrente.

Avverso tale decisione l'interessato deduceva censure di difetto di motivazione, di omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, in assenza del carattere di urgenza del medesimo, e di violazione del termine per la conclusione del procedimento stesso ex art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

1.2. Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, resa in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato e integrato dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, ha respinto il ricorso, in quanto infondato.

2. Appella l'interessato, contestando le conclusioni del giudice di primo grado e reiterando le doglianze già svolte in quella sede.

Si è costituita l'Avvocatura dello Stato, senza svolgere memorie difensive scritte.

3. L'appello è fondato.

3.1. Al riguardo appare condivisibile ed assorbente la censura, con la quale l'istante lamenta la violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per avere l'Amministrazione, in sede di decisione del ricorso gerarchico, disatteso il rilievo dell'interessato circa la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento volto a disporre la revisione della patente di guida.

3.2. Come la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare, la finalità della regola procedimentale stabilita dalla norma citata va individuata, da un lato, nell'esigenza di assicurare piena visibilità all'azione amministrativa nel momento della sua formazione e, dall'altro, di garantire la partecipazione del destinatario dell'atto finale alla fase istruttoria preordinata alla sua adozione, in modo che, attraverso l'acquisizione anche delle ragioni esposte da quest'ultimo, l'amministrazione sia posta in condizione (anche nell'interesse pubblico) di esercitare il proprio potere con la piena cognizione di tutti gli elementi di fatto e di diritto.

3.3. Ed invero, alle anzidette esigenze di trasparenza e di partecipazione il legislatore ha consentito di derogare solo in presenza di particolari ragioni di celerità (delle quali l'amministrazione dia espressamente conto o che siano insiti nella fattispecie concreta), che non permettano di attendere, per l'emanazione del provvedimento, i tempi minimi necessari per dare ingresso alle osservazioni del privato.

In assenza di tale presupposto, il mancato rispetto del principio sancito dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990 vizia ineluttabilmente il provvedimento finale, con il solo temperamento (introdotto dalla giurisprudenza) per i casi in cui l'omissione si riveli, in concreto, irrilevante, giacché il procedimento non potrebbe avere esito diverso anche con l'intervento dell'interessato, ovvero quest'ultimo sia stato, comunque, posto in condizione di partecipare per avere avuto conoscenza "aliunde" del procedimento stesso.

4. Sennonché, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi che giustifichino una deroga al principio anzidetto.

4.1. Ed invero, l'art. 128 del nuovo codice della strada, attribuisce agli Uffici provinciali della Motorizzazione il potere (ampiamente discrezionale) di disporre la revisione della patente tutte le volte in cui accadimenti correlati alla guida dell'autoveicolo facciano insorgere, a giudizio di tale organo, dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità per la guida stessa.

Poiché, dunque, il legislatore non pone un nesso causale predeterminato tra comportamenti tipizzati e la sottoposizione a revisione della patente di guida, non appare condivisibile l'affermazione del primo giudice, secondo la quale la contestazione di una violazione alle norme del codice della strada costituirebbe, di per sé, notizia dell'avvio del relativo procedimento, sì da rendere superflua una formale comunicazione.

Per contro, è proprio nella fase prodromica della valutazione, da parte dell'Amministrazione, dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 128 citato che il coinvolgimento dell'interessato appare necessario per una migliore rappresentazione di tutti gli elementi che concorrono a configurare la condotta di quest'ultimo e possono indurre, correlativamente, perplessità sulla sua perdurante idoneità alla guida.

5. Né potrebbe, d'altra parte, ritenersi che il provvedimento in questione, in quanto volto a garantire la sicurezza della circolazione, rivesta, di per sé, quelle caratteristiche di urgenza, tali da escludere, in via di principio, l'obbligo della previa comunicazione, dal momento che il procedimento di revisione della patente non si articola in tempi strettissimi (l'appellante assume, senza essere smentito, che gli è stato concesso un lasso di tempo di sei mesi per avviare la relativa pratica) e, soprattutto, non determina, nelle more del suo svolgimento, il divieto di guida (comminabile, ove ne sussistano i presupposti, attraverso il diverso provvedimento di sospensione della patente), onde non si ravvisano, anche per questo profilo, ragioni per assolvere l'Amministrazione dall'obbligo sancito dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990.

6. L'appello va, in conclusione accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento del ricorso di primo grado, va annullato il provvedimento impugnato.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 12 dicembre 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Salvatore Giacchetti - Presidente

Sergio Santoro - Consigliere

Alessandro Pajno - Consigliere

Giuseppe Romeo - Consigliere

Giuseppe Minicone - Consigliere Est.

Depositato in Segreteria il 13 febbraio 2004.

Circ. Min. trasporti 22 marzo 1996, n. 39/96 - Revisione di patente: riduzione del periodo di validità. Restituzione della patente di guida al termine del periodo di sospensione.

Lett.Circ. Min. Trasporti  9 marzo 1999, n. 9906/4630 - Riduzione del periodo di validità della patente di guida in seguito a provvedimento di revisione.

Circ.  Min. trasporti 18 gennaio 2000, n. A3/2000/MOT - Procedure relative alla revisione della patente di guida.

Lett.Circ. Min. trasporti 6 marzo 2000, n. 7938/476/4630 - Patenti formato «card». Annotazione della riduzione del periodo di validità sulla patente, in seguito a revisione.

Circ. Min. trasporti 30 novembre 2000, n. A29/2000/MOT - Annotazioni periodo ridotto di validità per patenti formato card.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 19 marzo 2003, n. 2388/MOT5 - Articolo 128 del D.Lgs. n. 285 del 1992. Revisione della patente di guida.

Circ. Min. trasporti 3 giugno 2003, n. 3410 - Revisione patente di guida ex art. 128 del codice della strada - Comunicazione dell'avvio del procedimento - Motivazione del provvedimento.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 24 marzo 2004, n. 321/04 - Revisione della patente ex artt. 126 bis e 128 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Circ. Min. ifrastrutture e trasporti 8 aprile 2004, n. 1687/M330/MOT3 - Recepimento della direttiva 2000/56/CE. Disposizioni applicative.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 20 aprile 2004, n. 1687/M330/MOT3 - Recepimento della direttiva 2000/56/CE. Disposizioni applicative.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 21 aprile 2004, n. 1605/2004/CA/128 - Revisione patente ex art. 128 C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.) Comunicazione avvio procedimento.

Nota Min. infrastrutture e trasporti 14 febbraio 2005, n. 34/DTT - Patente a punti. Sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2005.

Circ. Min. trasporti 21 febbraio 2008, n. 17143/8.3 - Revisione tecnica della patente di guida.

Circ. Min. interno 14 aprile 2008, n. 300/A/1/24527/108/13/7 - Norme in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi della Direttiva n. 2003/59/CE. Decurtazione di punti in caso di violazione di norme di comportamento del Codice della Strada.

 

   Circ 21 febbraio 2008, Prot. 17143/8.3 - Revisione tecnica della patente di guida.

È stato segnalato allo scrivente Dipartimento che, sul territorio nazionale, non sono adottate univoche procedure di svolgimento degli esami di revisione della patente di guida. Al fine di uniformare dette procedure, si rende necessario emanare disposizioni cui codesti Uffici dovranno strettamente attenersi.

L’art. 128 del codice della strada stabilisce che possono essere sottoposti ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza, nei medesimi, dell’idoneità tecnica. Inoltre, l’art. 126 bis, comma 6, prevede l’obbligo di sottoporre ad esame di revisione i conducenti che hanno perduto l’intero punteggio della patente di guida.

Il conducente, per prenotarsi all’esame di revisione dovrà presentare apposita istanza in bollo, sulla base del modello di cui all’allegato I, corredata dall’attestazione di versamento prevista dal punto 1.2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni.

La domanda ha validità di trenta giorni, trascorsi i quali il conducente, se non ha potuto sottoporsi alle prove di revisione, dovrà presentare nuova istanza.

Al momento della prenotazione, l’Ufficio rilascia al conducente che deve sottoporsi ad esame di revisione e che non abbia la disponibilità della patente di guida (perché ritirata)  una autorizzazione ad esercitarsi alla guida (conforme al modello previsto all’allegato 2), valida trenta giorni, non prorogabili. Detta autorizzazione, che non deve essere registrata informaticamente nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, consente di esercitarsi secondo le disposizioni stabilite all’art. 122, comma 2, del codice della strada.

L’esame di revisione consiste in una prova di teoria ed in una prova di guida che hanno luogo in un’unica giornata presso la sede dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile.

La prova di teoria per la revisione della patente della sottocategoria A1 e delle categorie A e B si svolge tramite questionario conformemente alle procedure ordinariamente previste per il conseguimento di dette categorie. La prova di teoria per la revisione della patente di guida delle categorie B+E, C, C+E, D e D+E si svolge con il sistema orale, sulla base del programma previsto al paragrafo A dell’allegato II al D.M. 30 settembre 2003, n. 40T. Almeno tre domande dell’esame devono vertere sugli argomenti di cui ai punti da 2.1 a 2.1.9 del paragrafo A dell’allegato II al D.M. 30 settembre 2003, n. 40T.

La prova di guida consiste nella verifica dei comportamenti del conducente sul veicolo. Il veicolo sul quale si svolge la prova di guida può anche non essere dotato di doppi comandi, né è necessario che il soggetto che svolge la prova sia accompagnato da persona munita di abilitazione di istruttore di guida. La prova di guida non deve avere durata inferiore a quindici minuti per la revisione delle patenti della sottocategoria A1 e delle categorie A, B e B+E e non meno di venticinque minuti per le altre categorie.

Gli Uffici in indirizzo attueranno le procedure d’esame previste dalla presente circolare a decorrere dal 1 aprile 2008.

                                                                             

RICHIESTA DI SOTTOPORSI AD ESAME DI REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

di cui all’art. 128 del codice della strada

 

 

Marca da

    bollo

 
All’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di  _______________________________

 

Il/La sottoscritt__/__ ______________________________________________________________, nat__/__ a _______________________________  il _________________________  residente in __________________________________________________________________________ via ____________________________________, titolare della patente di guida della categoria _______  numero _____________________________________  rilasciata il ________________

Chiede

di essere sottoposto alle prove d’esame di revisione della patente di guida .

Il provvedimento di revisione è stato disposto dall’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di _______________________________________________________ con provvedimento prot. ____________________________________________, del _______________________ .

Data ……………………….

                                                                                              Firma

                                                                         _______________________________

 

 


UFFICIO PROVINCIALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI

 

_______________________

 

 

Autorizzazione ad esercitarsi alla guida per la revisione della patente di guida

 

 

Il/La sottoscritt__/__ ______________________________________________________________, nat__/__ a _______________________________  il _________________________  residente in __________________________________________________________________________ via ____________________________________, titolare della patente di guida della categoria _______  numero _____________________________________  rilasciata il ________________

Avendo presentato, istanza per sottoporsi ad esame di revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 del codice della strada è autorizzato ad esercitarsi alla guida alle condizioni di cui all’art. 122, comma 2, del codice della strada.

Data,

 

Timbro dell’Ufficio

 

 
FIRMA

  Circ. Min. infrastrutture e trasporti 26 gennaio 2009, n. 7053 - Chiarimenti in merito alla circolare M.C.T.C. n. 16/1971.

Da parte di numerosi Uffici provengono richieste di chiarimento in relazione alla circolare n. 16/1971 della ex Motorizzazione civile e trasporti in concessione, con la quale si fornivano indicazioni sui criteri da adottare nei casi in cui si fosse rilevato che la patente di guida fosse rimasta priva di validità, per mancato rinnovo, per un periodo più o meno lungo.

Onde evitare trattamenti difformi, la succitata circolare, alla quale si sono attenuti tutti gli Uffici provinciali, indicava in tre anni dalla scadenza il termine massimo superato il quale diveniva opportuna la revisione della patente.

Alla luce di quanto è emerso dal contenzioso determinato dall'applicazione della citata circolare, si ritiene che la suddetta interpretazione debba essere integrata da ulteriori elementi di giudizio nel senso sotto indicato.

1) La revisione non va disposta obbligatoriamente ogni qualvolta si sia superato il limite dei tre anni dall'ultimo rinnovo, ma la valutazione va fatta caso per caso tenendo conto delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma.

Peraltro già la circolare n. 16/1971 consentiva di avvalersi di una serie di elementi di giudizio in possesso dell'Ufficio.

2) L'eventuale provvedimento di revisione dovrà essere preceduto dalla comunicazione di avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 ex legge n. 241/1990.

3) In sede di partecipazione procedimentale, il richiedente dovrà dimostrare di non aver perso i requisiti di idoneità tecnica alla guida successivamente alla data di scadenza della patente. A tal fine potranno essere valutate dall'Ufficio dichiarazioni, anche di terzi, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo, ecc.

4) Non appaiono giustificati, salvo i casi eccezionali adeguatamente motivati, i provvedimenti di revisione emessi nei casi in cui venga reiterata la richiesta di duplicato della patente per mancato recapito della stessa.

Si prega di attenersi alle suindicate indicazioni anche per i ricorsi gerarchici pendenti.

 

V. art. 126-bis, c. 6, per l'ipotesi di revisione della patente di guida in caso di perdita totale del punteggio.

Circolari ministeriali emanate prima dell'entrata in vigore del vigente codice della strada.

Circolare ministero dei trasporti e della navigazione 4 gennaio 1964 n. 1.
L’articolo 89 del testo unico 15 giugno 1959 n. 393 attribuisce ai prefetti ed agli ispettorati della motorizzazione civile (ora, uffici provinciali della motorizzazione) la facoltà di sottoporre a visita medica o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei prescritti requisiti fisici e psichici ovvero della idoneità per la condotta di veicoli. In applicazione di tale norma il secondo comma dell’articolo 502 del regolamento di esecuzione del citato testo unico n. 393 prevede in modo particolare che gli ispettorati della motorizzazione civile possano disporre la revisione della patente nei confronti di quei conducenti che restano coinvolti in incidenti nei quali si sono verificate lesioni personali punibili a querela, purché dagli elementi forniti dagli organi di polizia sorgano dubbi circa la persistenza nei conducenti stessi dei requisiti di cui sopra.
Nella circolare di questo ministero 8 aprile 1960 n. 67 prot. n. 2475/2849 è stato messo in rilievo che l’esercizio della facoltà di revisione non è da limitare soltanto a quegli incidenti in cui si sono verificate lesioni alle persone ma può essere esteso anche a quei fatti connessi con l’attività di circolazione che hanno provocato danni alle cose. E’ evidente che l’insorgenza dei dubbi sulle condizioni fisiche o psichiche, ovvero sulla idoneità alla guida da parte del conducente, non è collegata alla natura o al grado di gravità delle lesioni prodotte, ma bensì dipende dal modo come il conducente stesso si è comportato durante la guida.
Ciò premesso si è rilevato che in molti casi gli urti dei veicoli contro le barriere dei passaggi a livello che si concludono solo con danni alle cose non vengono segnalati dagli agenti della polizia giudiziaria all’Ispettorato della motorizzazione civile, come prescritto nella citata circolare n. 67 del 1960, secondo la procedura prevista nella circolare 17 settembre 1960 n. 128 prot. n. 6263/2816.
E’ opportuno considerare al riguardo che siffatti incidenti possono risultare fortemente pregiudizievoli sia per la regolarità dell’esercizio ferroviario, sia per l’incolumità degli utenti della ferrovia; nella maggior parte dei casi, infatti, l’esperienza ha dimostrato che l’incidente si conclude con l’ingombro della linea ferroviaria da parte delle barriere che hanno subito l’urto ovvero da parte del veicolo danneggiato, il che può provocare conseguenze anche gravissime per la circolazione ferroviaria. D’altra parte tali incidenti denunciano probabili deficienze psicofisiche o di idoneità alla guida nei confronti di chi li ha provocati, essendo tutti i passaggi a livello di cui trattasi adeguatamente protetti e regolarmente segnalati. Data pertanto la particolare fisionomia di tali incidenti, e in considerazione del pericolo che dagli stessi può derivare, la rinnovazione degli accertamenti di idoneità si impone, quando ne ricorrano i presupposti, anche nei confronti dei conducenti che provocano incidenti ai passaggi a livello con soli danni materiali, pur se di lieve entità.
Il ministero dell’interno ed i comandi in indirizzo sono pertanto pregati di voler interessare gli uffici ed i comandi dipendenti, cui spetta l’onere di segnalare gli incidenti che avvengono sulla strada, a dare sempre notizia agli ispettorati della motorizzazione civile di tutti gli incidenti che avvengono ai passaggi a livello, anche se con danni lievi alle persone o solo danni alle cose. Per la valutazione della sussistenza o meno delle condizioni che legittimano l’adozione del provvedimento di revisione è necessario che i dubbi sulla permanenza dei requisiti psicofisici o della idoneità alla guida risultino fondati e che i fatti dannosi prodotti possano logicamente dare origine ad una eventuale situazione di pericolo. Ai fini dell’esercizio della facoltà di revisione gli ispettorati della motorizzazione civile si atterranno pertanto ai criteri che sono stati illustrati nella lettera 4 luglio 1963 n. 7802/CA89.

Circolare ministero dei trasporti e della navigazione 22 novembre 1976 n. 2789/4610.
L’articolo 89 del codice della strada, prevede la facoltà di disporre l’esame di revisione della patente di guida, attribuendo a quest’amministrazione ampia discrezionalità sia nell’adottare il provvedimento di revisione sia nel valutare con l’esame stesso (peraltro non ripetibile) il persistere dell’idoneità tecnica del titolare di patente. Poiché in caso di esito negativo dell’esame si procede alla revoca della patente, come previsto dall’articolo 91 del codice citato, tale esito sfavorevole dell’esame può comportare un sensibile nocumento, specie ai possessori di patente cosiddetta superiore, che svolgono con l’uso della stessa un’attività lavorativa (anche se permane loro la facoltà di conseguire un’altra patente ex novo).
Per quel che concerne le modalità di emissione del provvedimento di revisione, questo ministero  ha emanato diverse circolari in proposito, a cui si fa rinvio. Si appalesa ora opportuno richiamare l’attenzione sulle modalità di esecuzione degli esami di revisione, il cui fine precipuo è quello di tutelare la sicurezza della circolazione stradale. Pertanto, nell’accertamento dell’idoneità tecnica, il relativo esame verterà essenzialmente, per tutte le categorie di patenti, sugli argomenti concernenti la conoscenza della segnaletica e delle norme di comportamento, e pertanto le domande, oltre a comprendere questioni di carattere generale, dovranno riferirsi a specifici casi concreti di circolazione stradale, evitandovi quelle la cui risposta richieda una preparazione prevalentemente mnemonica.
Nel quadro anzidetto, saranno da includere, pur conferendo loro una minore importanza, anche gli argomenti che riguardano la conoscenza della strumentazione esistente a bordo dei veicoli stessi, in modo da poter accertare, sempre ai fini della sicurezza, la persistenza di un buon grado generale di preparazione del conducente.
In sede di prova pratica di guida, che dovrà svolgersi anch’essa in modo completo, sarà da conferire particolare valutazione al modo in cui l’allievo dimostra di osservare in concreto le norme di comportamento, oltre alla dovuta perizia tecnica.
Gli esaminati dovranno quindi dimostrare di essere in grado di usare con abilità, celerità e scioltezza di movimenti gli organi di comando (specie il cambio di velocità ed il freno di servizio) e di saper conservare in ogni momento la necessaria padronanza del mezzo, mantenendolo sempre sulla più corretta traiettoria.
Per i soli casi di esito negativo dell’esperimento, sia in sede di esame di teoria che in sede di esame di guida, si ritiene necessario che restino verbalizzate agli atti brevi indicazioni degli argomenti d’esame o comunque degli elementi di giudizio in base ai quali l’esaminatore non ha ravvisato il sussistere delle indispensabili condizioni di idoneità. Per ottenere ciò, codesti uffici predisporranno un apposito modulo, da riempirsi a cura dell’esaminatore, nel quale verranno riportati, oltre ai dati necessari (generalità del conducente, tipo di patente, data e luogo d’esame, eccetera), gli argomenti sui quali il conducente non ha conseguito la sufficienza.
Copia di tali verbali, che saranno firmati dall’esaminatore (e, ove presente, dal rappresentante dell’automobile club), sarà inviata a questa sede unitamente all’is-truttoria degli eventuali ricorsi avverso gli esiti degli esami di revisione.
Si rammenta nell’occasione che l’esame di revisione della patente va sostenuto davanti ai funzionari indicati dall’articolo 85 codice della strada (come modificato dalla legge 16 febbraio 1967 n. 14) (e pertanto anche con l’intervento del rappresentante dell’automobile club d’Italia, quando trattisi di esami di teoria relativi alla patente per autoveicoli e motoveicoli delle categorie B e C). (Agli automobile club locali sarà quindi data tempestiva comunicazione delle sedute d’esame).
Infine, ferme restando le competenze degli esaminatori come previsto dalle citate disposizioni di legge, gli esami di revisione saranno affidati, a giudizio dei direttori degli uffici periferici, esclusivamente ad esaminatori particolarmente preparati ed esperti in materia. Si prega di portare quanto sopra a conoscenza di tutti gli esaminatori e si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

Circolare ministero dell’interno 9 ottobre 1978 n. 2223/5549
Il ministero dell’interno direzione generale della pubblica sicurezza, ha impartito disposizioni ai compartimenti della polizia stradale che vengano perseguiti con fermezza gli utenti delle autostrade che utilizzano la banchina di sosta di emergenza per superare colonne di autoveicoli fermi sulla carreggiata per un qualsiasi motivo derivante dalla circolazione svolgentesi sull’autostrada. Da tale comportamento irregolare deriva, nella quasi totalità dei casi, la impossibilità di rientrare nella carreggiata legalmente utilizzabile e conseguentemente si verifica una ostruzione completa della sede stradale ivi compresa la banchina di sosta che diventa così non utilizzabile da parte dei mezzi di soccorso il cui intervento tempestivo è indispensabile, quando si sia verificato un incidente stradale, sia per il soccorso delle vittime che per le operazioni di sgombero della sede autostradale.
In accordi intervenuti con i ministeri interessati si è ritenuto opportuno che a carico dei conducenti responsabili di tale illecito comportamento venga disposta la revisione della patente di guida ai sensi dell’articolo 89 del codice della strada in quanto tale comportamento può far sorgere dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti prescritti per la idoneità alla guida.
Pertanto gli uffici provinciali sono invitati a disporre perché i conducenti siano sottoposti ad esame di idoneità, ai sensi dell’articolo 89 del codice della strada, sulla base delle segnalazioni della polizia stradale che contengano elementi tali da far ritenere non sussistente una delle situazioni di emergenza previste dall’articolo 568 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

Circolare ministero dei trasporti e della navigazione 18 ottobre 1983 n. 7135CA91AG.
In ordine al primo quesito proposto con il sopra citato rapporto, si fa presente che nei confronti di coloro che sono muniti di patente di abilitazione alla guida di motoveicoli o autoveicoli legittimamente può essere disposta la revisione della patente prevista dall’articolo 89 testo unico sulla circolazione stradale anche nei casi in cui la condotta di guida che ha ingenerato i dubbi di cui al citato articolo 89 si è verificata conducendo un ciclomotore, tenuto conto che la facoltà di disporre la revisione della patente va esercitata in relazione a qualsiasi comportamento di guida irregolare tenuto con un veicolo, a nulla rilevando che per la guida del veicolo stesso non sia prescritta la patente di guida. Ciò in quanto per l’applicabilità del citato art. 89, nell’interesse superiore della sicurezza della circolazione stradale, è sufficiente che il comportamento irregolare di guida dia adito ad incertezza logica in ordine alla idoneità del conducente, nel senso che sussista la possibilità logica che siano venuti meno i requisiti psicofisici o l’idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente.

Circolare ministero dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1989 n. 2667/4630.
In relazione al quesito formulato con lettera a riferimento (m.c.t.c. di Modena) si comunica quanto segue: ad avviso di questo ministero l’avere sostenuto l’esame (teoria e guida) per il conseguimento di una patente di categoria superiore prima dell’esame di revisione della patente di categoria inferiore comporta che non è necessario effettuare tale esame di revisione. Ciò in considerazione del fatto che per la patente di guida ed i relativi programmi, ad eccezione della patente di categoria A, vige il principio del contenimento.
Per cui l’aver conseguito l’idoneità tecnica (esami di teoria e di guida) per una patente di categoria superiore necessariamente implica l’idoneità del medesimo conducente anche per la guida di veicoli di categoria inferiore, fatta eccezione per la patente di categoria A alla luce della legge n. 111 del 1988.

Circolare ministero dei trasporti e della navigazione 16 ottobre 1990 n. 137
In relazione alla richiesta avanzata da alcuni uffici provinciali m.c.t.c. si ravvisa la necessità di dare direttive uniformi sull’argomento in oggetto, tenuto conto delle disposizioni dettate dalla legge 18 marzo 1988 n. 111.
Nel rispetto dei criteri derivanti da tali disposizioni, occorre considerare l’esame di revisione della patente di guida di categoria “A” avulso rispetto a quello delle altre categorie.
Pertanto, si precisa quanto segue: valutata l’opportunità di disporre la revisione della patente di guida, in caso di incidente avvenuto alla guida di un motociclo, l’esame di guida si svolgerà con tale veicolo.
Avendosi esito negativo della prova di teoria, saranno revocate tutte le patenti possedute.
In caso di esito negativo solo dell’esame di guida (con motociclo) sarà revocata la sola patente di categoria “A” e non altre eventuali patenti possedute.
Se l’incidente si è verificato alla guida di un motoveicolo (esclusi i motocicli) o di un autoveicolo, a seguito di esito negativo della prova di teoria si procederà
alla revoca di tutte le patenti possedute (compresa la “A”, come nel caso precedente).
Nell’eventualità di esito negativo a seguito di prova pratica, che dovrà essere effettuata con veicolo per la cui guida è richiesta la patente di categoria massima posseduta, si procederà alla revoca di tutte le patenti in possesso del conducente, tranne quella di categoria “A”, se ne è titolare.
E’ fatta salva la possibilità del conducente di rinunciare, prima di sostenere la prova di guida, alla categoria massima posseduta, optando per una categoria inferiore. In tale ipotesi, si procederà successivamente, come già previsto ai sensi della circolare n. 34 del 22 aprile 1961, al declassamento.
Le modalità previste nella presente circolare si applicano nei riguardi di tutti i provvedimenti di revisione disposti dalla data di diramazione della medesima.

 

Dottrina 
Revisione della patente di guida
(art. 128 codice della strada).
Come i provvedimenti di sospensione e di revoca anche la revisione rientra nel novero dei provvedimenti di controllo riguardanti la patente, che è da inquadrare nella categoria delle abilitazioni e cioè una particolare specie di autorizzazione con cui si rimuove un limite giuridico che grava sul diritto di ogni cittadino di circolare liberamente.
Qualora nei confronti di un titolare di patente sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell’idoneità alla guida, l’ufficio provinciale della motorizzazione, nonché il prefetto nei casi previsti dall’articolo 187 del codice possono disporre che lo stesso sia sottoposto a visita medica presso la commissione medica locale o ad esame di idoneità.
L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici della direzione generale della m.c.t.c. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.
Si tratta sicuramente di provvedimenti che, in vario modo, consentono di tutelare il pubblico interesse sacrificando in modo temporaneo (sospensione) o definitivo (revoca) il diritto del singolo a circolare.
L’intervento modificatore del decreto legislativo n. 360 del 1993 riguarda due piccole correzioni tese ad ovviare ad altrettanti errori commessi in occasione della prima stesura dell’articolo 128. Da questo, infatti, risultava che potevano essere sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida per i quali fossero sorti dubbi sulla persistenza nei medesimi dei prescritti requisiti fisici e psichici. La contraddizione era chiara in quanto i dubbi potevano riguardare solo detti requisiti, mentre la successiva sanzione andava a comprendere anche l’esame di idoneità; la norma modificata prevede espressamente che i dubbi possono riguardare anche “l’idoneità tecnica”.
Per completezza nell’ultimo comma dello stesso articolo 128 codice stradale è stato precisato che la sanzione amministrativa in esso prevista (ritiro della patente) è una sanzione accessoria.
Per la loro importanza si riportano nella sezione "Legislazione complementare" alcune circolari emanate sotto la vigenza del codice della strada del 1959.

F. INFANTINO, La semplificazione delle procedure automobilistiche, Riv. giur. circolaz. e trasp., 2001, 1
F. INFANTINO, I conducenti dei veicoli a motore - Revisione, Sospensione e Revoca della patente di guida, tomo I, in Riv. giur. circolaz. e trasp. 1999, suppl. al n. 6, 7.
F. INFANTINO, I conducenti dei veicoli a motore - tomo II, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, suppl. al n. 3, 7
F. INFANTINO, Il nuovo codice della strada: depenalizzazione dei reati minori, Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, 466

Sanzioni 

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