Codice ![]()
Art. 121. Esame di idoneità.
1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si
consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed
una prova di controllo delle cognizioni (V. l'allegato III del D.M. 30
settembre 2003, riportato alla voce legislazione
complementare)
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e
programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sulla base delle direttive della Comunità europea e con il ricorso
a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una
uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui
all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole
di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri.
4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti
del Dipartimento per i trasporti terrestri che danno titolo all'effettuazione
degli esami di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate
le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami
per l'abilitazione del personale di cui al comma 4.
6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso
la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione
da questa formati e legalmente costituiti.
7. Le prove d'esame sono pubbliche.
«8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta
prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per
esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122»(3).
9. A partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione
di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso
effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.
10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva
prova deve trascorrere almeno un mese.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi
non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine
di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di
detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica
di guida (2).
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida,
il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia
la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116 (1)
(2).
-----------------
(2) Articolo così modificato dall'art. 61,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(2) I commi 11 e 12 sono stati così sostituiti dall'art. 6, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. Il comma 1 è stato così da ultimo modificato dall'art. 20, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120.
(3) Comma così sostituito dall'art.
20 della legge 29 luglio 2010, n. 120.
Giurisprudenza ![]()
non riportata
Regolamento ![]()
332. (Art. 121 Cod. Str.) Competenze dei dipendenti della Direzione generale
della M.C.T.C. in materia di esami di idoneità.
1. Gli esami di idoneità di cui agli articoli 118, 121, 128 e 168 del codice
sono effettuati dai dipendenti
appartenenti ai ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. secondo il quadro
di riferimento di cui alla tabella IV.1
che fa parte integrante del presente regolamento. Fermo restando il citato
quadro di riferimento, possono continuare ad effettuare esami i dipendenti
che abbiano conseguito l'abilitazione entro il 31 dicembre 1993 (1).
2. Nell'eventualità che i profili professionali elencati nella tabella succitata
siano sostituiti da nuovi profili professionali, il Ministro dei trasporti
e della navigazione, con proprio provvedimento, stabilisce l'equiparazione
tra i profili professionali precedenti e quelli sostitutivi (2).
3. Nell'eventualità di innovazioni nell'ordinamento
giuridico del personale, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede
a stabilire l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e le figure
professionali del nuovo ordinamento (2).
------------
(1) Periodo aggiunto dall'art. 190, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 190, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
333. (Art. 121 Cod. Str.) Esami con veicoli muniti di doppi comandi. Modalità
e termini per il rilascio della patente (1).
1. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione - Direzione
generale della M.C.T.C. sono individuati i veicoli che, allestiti in modo
particolare per essere condotti da mutilati e minorati fisici, sono esclusi,
per l'effettuazione degli esami di guida, dall'obbligo dei doppi comandi,
di cui all'articolo 121, comma 9, del codice.
2. A seguito del superamento dell'esame di guida, il funzionario esaminatore
rilascia la patente dopo aver apposto la data dell'esame, la data di scadenza
della patente e la propria firma negli spazi a ciò destinati. La patente di
guida è preventivamente firmata dal direttore dell'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. o da un suo delegato a convalida della regolarità
della procedura seguita fino all'effettuazione dell'esame di guida (2).
-----------
(1) Rubrica così modificata dall'art. 191, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Articolo così sostituito dall'art. 191, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Legislazione comlementare ![]()
Il D.M. 30 settembre 2003, n. 40T, art. 7:
Circ. min. infrastrutture e trasporti 28 luglio 2005, n. 3395/M310/MOT3 - Esami pratici per il conseguimento delle patenti di guida. Doppi comandi.
Circ. Min. infr. trasporti 18 maggio 2009, n. 49563/RU - Adeguamento della procedura informatica per la gestione degli esiti degli esami di guida delle patenti inferiori.
Circ. Min. infr. trasporti 20 marzo 2009, n. 28862/8.3 - Esami informatizzati di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B. Istruzioni per gli esami di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle altre categorie.
guida delle categorie A e B da
parte di autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica.
Circ. Min. infr. trasporti 18 maggio 2009, n. 49563/RU - Adeguamento della procedura informatica per la gestione degli esiti degli esami di guida delle patenti inferiori.
Il D.M. 30 settembre 2003, n. 40T, art. 7:
1. Il rilascio della patente di guida e' subordinato, inoltre:
a) al superamento di una prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti, di una prova di controllo delle cognizioni nonche' al soddisfacimento
di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II (riportato di seguito) e III;
b) alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia
la patente di guida.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' derogare alle disposizioni dell'allegato III, quando tali deroghe siano compatibili con i progressi
della medicina e con i principi stabiliti in tale allegato, previo accordo con la Commissione.
3. In materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della commissione, si possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le
disposizioni della normativa italiana.
4. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunita' europea.
ALLEGATO II -
I. REQUISITI MINI PER L'ESAME DI IDONEITA' ALLA GUIDA
Gli esami per il conseguimento della patente di guida sono svolti secondo le procedure necessarie per la verifica
delle cognizioni, delle capacita' e dei comportamenti necessari per la guida di un autoveicolo, adottando a tal fine le
seguenti prove di controllo:
- una prova di controllo delle conoscenze
- una prova di controllo delle capacita' e dei comportamenti.
Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.
A. PROVA TEORICA
1. Modalita'
1.1. La prova teorica deve permettere di verificare che il candidato possieda le conoscenze necessarie nelle
materie indicate ai punti 2, 3 e 4.
1.2. I titolari di patente di guida della categoria A che intendono conseguire la categoria B devono sostenere
solo l'esame pratico di guida su idoneo veicolo, senza sostenere nuovamente l'esame teorico.
1.3. I titolari di patente di guida della categoria B che intendono conseguire la categoria A devono sostenere
solo l'esame pratico di guida su idoneo motociclo, senza sostenere nuovamente l'esame teorico
2. Programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli
2.1. Devono essere formulate domande riguardanti tutti i punti indicati di seguito; secondo le procedure individuate
dal Ministero dei trasporti.
2.1.1. Le norme che regolano la circolazione stradale:
- in particolare; segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e limiti di velocita'.
2.1.2. Il conducente:
- importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della
strada;
- osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonche' cambiamenti nel comportamento
al volante indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento.
2.1.3. La strada:
- principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata ed alla
tenuta di strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche che della strada;
- fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle
condizioni atmosferiche ed al passaggio dal giorno alla notte;
- caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento.
2.1.4. Gli altri utenti della strada;
- fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti
particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilita' ridotta;
- rischi legati alla manovra ed alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente.
2.1.5. Norme e disposizioni di carattere generale e questioni diverse:
- formalita' amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli,
- regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione
dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati;
- fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico ed alle persone trasportate.
2.1.6. Precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo,
2.1.7. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere
i difetti piu' ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione,
catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di
segnalazione acustica;
2.1.8. sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare; impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per
la sicurezza dei bambini;
2.1.9. regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica,
consumo ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.).
3. Disposizioni specifiche per la sottocategorie A1 e la categoria A
3.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a;
3.1.1. impiego di guanti, stivali, caschi ed abbigliamento protettivo di altro tipo;
3.1.2. percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;
3.1.3. fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli
elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;
3.1.4. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione
all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio ed alla catena.
4. Disposizioni specifiche per le categorie C. C + E, D, D + E
4.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a;
4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo ai sensi della direttiva (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio;
4.1.2. disposizioni che regolano il trasporto di cose o persone, a seconda del caso;
4.1.3. documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di cose o persone sia a livello
nazionale che internazionale;
4.1.4. comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile,
compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonche' rudimenti di prima assistenza;
4.1,5. precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;
4.1.6. disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli;
disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocita';
4.1.7. limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;
4.1.8. lettura delle carte stradali, pianificazione del percorso, compreso l'impiego dei sistemi di navigazione
elettronici (opzionale);
4.1.9. fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli:
controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce
(ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico ed impiego di attrezzature di movimentazione
(solo categorie C, C + E);
4.1.10. responsabilita' del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri;
trasporto di bambini;
controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati
al servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali, ecc.) (solo categorie D, D + E).
4.2. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le
categorie C, C + E, D e D + E;
4.2.1. nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna, sui liquidi (olio motore,
liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), sul sistema di alimentazione del carburante, su quello
elettrico, su quello di accensione e su quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);
4.2.2. lubrificazione e protezione dal gelo;
4.2.3. nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici;
4.2.4. freno e acceleratore; nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti,
impiego e manutenzione ordinaria, anche di ABS;
4.2.5. frizione; nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e
manutenzione ordinaria (solo categorie C + E, D + E);
4.2.6. metodi per individuare le cause dei guasti;
4.2.7. manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie;
4.2.8. responsabilita' del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle
condizioni concordate (solo categorie C, C + E).
B. PROVA DI CAPACITA' E COMPORTAMENTO
5. Il veicolo e le sue dotazioni
5.1. Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare
la prova di capacita' e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio. Se il candidato effettua la
prova di capacita' e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto deve essere
debitamente indicato sulla patente. La patente cosi' rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio
automatico. Per "veicolo dotato di cambio automatico" si intende un veicolo nel quale il rapporto fra la velocita' del
motore e quella delle ruote puo' essere variato solo utilizzando il pedale dell'acceleratore o quello del freno.
5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacita' e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati
di seguito.
Categoria A:
- accesso graduale; un motociclo senza sidecar, di cilindrata non inferiore a 120 cm cubici e capace di sviluppare
una velocita' di almeno 100 km/h;
- accesso diretto; un motociclo senza sidecar, di potenza superiore o uguale a 35 kW.
Sottocategoria A1:
- un motociclo senza sidecar di cilindrata pari o superiore a 75 cm cubici.
Categoria B:
- un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocita' di almeno 100 km/h.
Categoria B + E:
- un veicolo adatto alla prova per la categoria B combinato ad un rimorchio avente massa massima autorizzata
di almeno 1000 chilogrammi, capace di sviluppare una velocita' di almeno 100 km/h, tale da non far rientrare la
combinazione nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e
di larghezza almeno pari a quelle del veicolo trainante;
il cassone puo' anche essere leggermente meno largo del veicolo trainante, purche', in tal caso, la visione
posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultimo; il rimorchio deve
essere presentato con una massa effettiva di almeno 800 chilogrammi.
Categoria C:
- un veicolo della categoria C avente massa massima autorizzata pari o superiore a 12000 chilogrammi, lunghezza
pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h;
il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonche' dell'apparecchio
di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;
lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle
della cabina; deve essere presentato con una massa effettiva di almeno 10000 chilogrammi.
Categoria C + E:
- un autoarticolato, o un autotreno composto da un veicolo adatto alla prova per la categoria C combinato ad un
rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa massima autorizzata deve essere pari
o superiore a 20000 chilogrammi, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o
superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h e devono disporre
di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonche' dell'apparecchio di controllo di cui
al regolamento (CEE) n. 3821/85. Tutti gli spazi di carico del rimorchio devono consistere in cassoni chiusi di altezza
e di larghezza almeno pari a quelle della cabina; sia l'autoarticolato che l'autotreno devono essere presentati
con una massa effettiva di almeno 15000 chilogrammi.
Categoria D:
- un veicolo della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri
e capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato
dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.
Categoria D + E:
- un veicolo adatto alla prova per la categoria D combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a
1250 chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h;
lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di almeno 2 metri di altezza; il rimorchio deve
avere una massa effettiva di almeno 800 chilogrammi.
I veicoli utilizzati per le prove per le categorie B + E, C, C + E, D, D + E, che non risultano conformi ai requisiti
minimi indicati, ma utilizzati al momento di entrata in vigore della presente direttiva o in un periodo precedente,
possono continuare ad essere utilizzati fino all'11 ottobre 2010.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dà attuazione alle prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati
entro l'11 ottobre 2010.
6. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per la sottocategoria A1 e la categoria A
6.1. Categorie A ed A1; preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale. I candidati
devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a;
6.1.1. indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;
6.1.2. effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza
(se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.
6.2. Categorie A ed A1; manovre particolari, oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:
6.2.1. mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco
del veicolo;
6.2.2. parcheggiare il motociclo sul cavalletto.
6.2.3. Almeno due manovre da eseguire a velocita' ridotta, fra cui uno slalom; cio' deve permettere di verificare
l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonche'
la posizione dei piedi sui poggiapiedi.
6.2.4. Almeno due manovre da eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, ad
una velocità di almeno 30 km/h, ed una volta ad evitare un ostacolo ad una velocità minima di 50 km/h; cio' deve
permettere di verificare la posizione sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di virata ed la
tecnica di cambio delle marce;
6.2.5. frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza ad una
velocita' minima di 50 km/h; cio' deve permettere di verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e
quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo.
6.2.6. Le manovre speciali di cui ai punti 6.2.4 e 6.2.5 devono figurare fra quelle della prova pratica entro l'11
ottobre 2005.
6.3. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando
le opportune precauzioni;
6.3.1. partenza da fermo; da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
6.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta,
anche in caso di spazio limitato;
6.3.3. guida in curva;
6.3.4. incroci; affrontare e superare incroci e raccordi;
6.3.5. cambiamento di direzione; svolta a destra ed a sinistra cambiamento di corsia;
6.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di
accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
6.3.7. sorpasso/superamento; sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio
vetture posteggiate);
essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
6.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso);
- rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram;
- attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;
6.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
6.4. La prova pratica d'esame per il conseguimento della patente di guida della categoria A ovvero della
sottocategoria A1 per i conducenti disabili, valida solo per la guida di tricicli o quadricicli a motore si effettua
un triciclo o quadriciclo che raggiunga la velocita' di almeno 60 km/h. I tricicli e quadricicli a motore utilizzati per le
prove di guida possono essere esentati dall'obbligo dei doppi comandi. La prova pratica si effettua in due fasi:
a) su pista, per il controllo della destrezza e della padronanza del veicolo da parte del candidato;
b) su strada, per valutare l'idoneita' di guida del candidato nel traffico.
7. Capacita' e comportamento oggetto di prova per le categorie B, B + E
7.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale.
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:
7.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
7.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e di altre eventuali dotazioni;
7.1.3. controllo della chiusura delle porte;
7.1.4. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento,
liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
7.1.5. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del
compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la categoria B + E);
7.1.6. controllo di frizione e freno, nonche' dei collegamenti elettrici (solo per la categoria B + E).
7.2. Categoria B; manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale.
Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro):
7.2.1. marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;
7.2.2. inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;
7.2.3. parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti
o indietro; in piano o in pendenza);
7.2.4. frenata di precisione rispetto ad un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di
emergenza e' opzionale.
7.3. Categoria B + E: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale;
7.3.1. aggancio e sgancio di un rimorchio dal veicolo trainante;
all'inizio della manovra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioe' non l'uno dietro l'altro);
7.3.2. marcia indietro in curva, l'angolo della curva e' lasciato alla discrezione degli Stati membri;
7.3.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico
7.4. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando
le opportune precauzioni:
7.4.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;
7.4.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta,
anche in caso di spazio limitato;
7.4.3. guida in curva;
7.4.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
7.4.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra;
cambiamento di corsia;
7.4.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili); ingresso mediante corsia di
accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
7.4.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio
vetture posteggiate);
essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
7.4.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso):
- rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram
- attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;
7.4.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
8. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, C + E, D, D + E
8.1. Categorie C, C + E, D, D + E:
preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale.
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni
seguenti:
8.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
8.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;
8.1.3. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e
dispositivi di segnalazione acustica;
8.1.4. controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni,
parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri,
ecc.); controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento
(CEE) n. 3821/85;
8.1.5. controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni;
8.1.6. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del
compartimento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico, fissaggio
del carico (solo per le categorie C, C + E);
8.1.7. controllo di frizione e freno, nonche' dei collegamenti elettrici (solo per le categorie C + E, D + E);
8.1.8. adozione di misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura esterna, aperture
di servizio, uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (solo per le
categorie D, D + E);
8.1.9. lettura di una cartina stradale (opzionale).
8.2. Categorie C, C + E, D, D + E; manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale;
8.2.1. aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dal veicolo trainante (solo per le categorie C + E,
D + E; all'inizio della manovra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioe' non l'uno dietro l'altro);
8.2.2. marcia indietro in curva, l'angolo della curva e' lasciato alla discrezione degli Stati membri;
8.2.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture
similari (solo per le categorie C, C + E);
8.2.4. parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, D + E).
8.3. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando
le opportune precauzioni:
8.3.1. partenza da fermo; da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
8.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta,
anche in caso di spazio limitato;
8.3.3. guida in curva;
8.3.4. incroci; affrontare e superare incroci e raccordi;
8.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra, cambiamento di corsia;
8.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili); ingresso mediante corsia di
accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
8.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio
vetture posteggiate);
essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
8.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso):
- rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram;
- attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;
8.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
9. Valutazione della prova di capacita' e comportamento
9.1. Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la
padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico.
L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti
pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumita' del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada,
indipendentemente dal fatto che l'istruttore abbia o meno dovuto intervenire, determinano il fallimento
della prova. Spetta tuttavia all'esaminatore decidere se la prova di capacita' e comportamento debba o meno
essere portata a termine. Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacita'
dei candidati di guidare in sicurezza.
9.2. Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione al fatto che il candidato
dimostri o meno nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto
dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, dei seguenti elementi; stile di guida
confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni
di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i piu' esposti), anticipandone le mosse.
9.3. L'esaminatore valuta inoltre le capacita' del candidato in merito agli aspetti seguenti;
9.3.1. controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti:
corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, fari e dispositivi assimilabili, frizione,
cambio, acceleratore, freno (sistema terziario compreso, se disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni
diverse ed a diverse velocita'; tenuta di strada, massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico
(solo per le categorie B + E, C, C + E, D + E); comfort dei passeggeri (solo per le categorie D, D + E) (nessuna
accelerazione ne' frenata brusca, guida fluida);
9.3.2. guida attenta ai consumi ed all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle
marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie B + E, C, C + E, D, D + E);
9.3.3. osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga ed a media
distanza, nonche' a distanza ravvicinata;
9.3.4. precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi;
precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali);
9.3.5. corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo
e delle sue caratteristiche; preposizionamento;
9.3.6. distanze di sicurezza: mantenimento delle distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a
fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;
9.3.7. velocita': rispetto del limite massimo di velocita', adattamento della velocita' alle condizioni di
traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocita' che permetta l'arresto
nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocita' a quella di altri veicoli simili;
9.3.8. semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari:
corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica
stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;
9.3.9. segnalazione; effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli
indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada;
9.3.10. frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocita',
frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C,
C + E, D, D + E); riduzione della velocita' con sistemi diversi da quelli di frenatura (solo per le categorie C, C + E,
D, D + E).
10. Durata della prova
La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della
capacita' e dei comportamenti di cui alla lettera E del presente allegato. La durata della prova su strada non deve
in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A1, B, e B + E ed a 45 minuti per tutte le altre categorie.
I periodi indicati non comprendono il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per
il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale per le manovre particolari e per comunicare il
risultato della prova pratica.
11. Luogo di prova
La parte di prova di valutazione riservata alle manovre particolari puo' essere effettuata su di un apposito
percorso di prova. La parte di prova volta ad esaminare il comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su
strade al di fiori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o similare), nonche' sui diversi tipi di strada
urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocita' fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande
scorrimento), rappresentativi delle diverse difficolta' che i futuri conducenti dovranno affrontare. La prova deve
auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di prova deve essere impiegato
al meglio per valutare le capacita' del candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che dovranno essere
quanto piu' vari possibile.
II. CONOSCENZE, CAPACITA' E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE
Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacita' e
comportamenti descritti nei precedenti punti da 1 a 9, in modo da poter:
- riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravita';
- essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagire
prontamente trovandovisi invece coinvolto,
- rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere
il traffico scorrevole,
- individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni
sulla sicurezza, e porvi adeguato rimedio;
- tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il comportamento al volante (alcool, stanchezza, disturbi
della vista, ecc.), rimanendo cosi' nel pieno possesso di tutte le facolta' necessarie per garantire la sicurezza
della guida;
- contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei piu' esposti ed indifesi, dimostrando
il dovuto rispetto per il prossimo.
Circ. Min. infr. e trasporti 20 aprile 2004, n. 1687/M330/MOT3 - Recepimento della direttiva 2000/56/CE. Disposizioni applicative.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004 è stato pubblicato il D.M. 30 settembre 2003, n. 40T (V. sopra) del Ministro dei trasporti, recante "Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE".
In particolare, detta direttiva introduce una lista più particolareggiata dei codici comunitari armonizzati e specifica le conoscenze ed i comportamenti che devono essere richiesti ai candidati al conseguimento della patente di guida, in sede d'esame di idoneità.
Al fine di rendere possibile una più facile lettura della normativa comunitaria vigente, che incide sulla materia delle patenti di guida, il D.M. 30 settembre 2003, n. 40T è stato elaborato in forma di testo unico, provvedendo non solo a recepire la direttiva 2000/56/CE, ma anche a coordinare le nuove norme ivi previste con le disposizioni contenute nella direttiva 91/439/CEE, nella direttiva 96/47/CE e nella direttiva 97/26/CE, già recepite nell'ordinamento italiano.
Ai fini della corretta ed omogenea applicazione del decreto sopracitato si rende necessario impartire alcune istruzioni operative.
1) Lista dei codici comunitari armonizzati.
La direttiva 2000/56/CE prevede una dettagliata lista di codici comunitari armonizzati. Si ricorda che le attuali procedure informatiche già permettono di gestire il sistema dei codici comunitari armonizzati, secondo le disposizioni impartite con circolare n. B45/2000/MOT del 12 giugno 2000 che, come è noto, ha anticipato il contenuto della direttiva in esame. In questo ambito, dunque, non interverrà alcuna variazione operativa in ordine alle procedure già attualmente attuate da codesti Uffici.
2) Esame pratico per il conseguimento della patente di guida speciale della categoria A o della sottocategoria A1 valida solo per la guida di tricicli e quadricicli a motore.
Conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del D.M. 30 settembre 2003, n. 40T, la guida dei tricicli e dei quadricicli a motore è consentita ai titolari di patente di guida della categoria A o della sottocategoria A1.
Tuttavia, come è noto, la prova pratica di guida per il conseguimento delle patenti della categorie A e della sottocategoria A1, deve essere svolta, ai sensi della vigente normativa comunitaria, esclusivamente su un veicolo a due ruote.
Poiché, peraltro, la medesima normativa comunitaria prevede che le patenti di guida speciali esulano dal campo di applicazione delle norme comunitarie e possono essere disciplinate con normative nazionali, si è ritenuto, in occasione dell'elaborazione del D.M. 30 settembre 2003, n. 40T, di prevedere la possibilità, per gli aspiranti al conseguimento delle patenti speciali della categoria A o della sottocategoria A1 valide solo per la guida di tricicli o quadricicli a motore, che la prova pratica si effettui su un triciclo o quadriciclo che raggiunga la velocità di almeno 60 km/h. In questi casi, i tricicli ed i quadricicli a motore utilizzati per le prove di guida sono esentati dall'obbligo dei doppi comandi, come previsto dall'art. 333 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992). La prova pratica si effettua in due fasi: a) su pista, per il controllo della destrezza e della padronanza del veicolo da parte del candidato; b) su strada, per valutare l'idoneità di guida del candidato nel traffico.
3) Contenimento della patente della categoria C nella categoria D.
Con il decreto in esame, è stata allineata, altresì, la norma contenuta all'art. 125, comma 2, del codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) con la normativa comunitaria in ordine al contenimento della categoria C nella categoria D.
Prevede, infatti, l'art. 5, comma 2, lettera c), del D.M. 30 settembre 2003, n. 40T che «la patente di categoria D rilasciata dal 1° ottobre 2003 non consente di condurre i veicoli per la cui guida è richiesta la patente di categoria C». Tuttavia, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dai titolari di patente della categoria D conseguita secondo le norme attualmente in vigore, il medesimo decreto prevede che «la patente di guida della categoria D rilasciata entro il 30 settembre 2003 abilita a condurre anche veicoli per la cui guida è richiesta la categoria C».
Si fa, comunque, presente che i lunghi tempi intercorsi per la conclusione dell'iter di approvazione ed emanazione del decreto in esame, nonché i tempi tecnici necessari per l'elaborazione delle procedure informatiche consentono di applicare tale nuova previsione a decorrere dal 1° ottobre 2004. Conseguentemente, limitatamente a tale disposizione, alle istanze di conseguimento delle patenti di categoria D presentate entro il 30 settembre 2004, si applica la normativa attualmente in vigore.
Le stesse disposizioni si applicano anche per la conversione delle patenti militari e delle patenti estere, la cui istanza sia stata presentata successivamente a partire dal 1° ottobre 2004.
Sulla base del nuovo assetto normativo, le patenti di guida della categoria D non conterranno più alcun riferimento alla categoria C (a meno che il titolare non l'abbia già conseguita). Analogamente, nel caso di conseguimento della categoria D + E non sarà stampato, sulla patente, anche il riferimento alla categoria C + E (a meno che il titolare non l'abbia già conseguita).
Inoltre, il titolare di patente di guida comprendente le categorie C + E e D potrà condurre anche veicoli per la cui guida è richiesta la categoria D + E (come previsto all'art. 5, comma 2, lettera b) del D.M. 30 settembre 2003, n. 40T; viceversa, il titolare di patente comprendente le categorie D + E (conseguita dopo il 1° ottobre 2004) e C non potrà condurre anche i veicoli per la cui guida è prevista la categoria C + E.
È abrogata la circolare n. 212/DG del 28 dicembre 1995.
4) Esami di revisione.
Per quel che concerne gli esami di revisione effettuati dai titolari delle patenti comprendenti le categorie C, C + E, D e D + E, si fa presente che, a partire dal 1° ottobre 2004, la prova di teoria dovrà riguardare gli argomenti di tutte le categorie di patenti possedute dal titolare e, in caso di esito negativo, il competente Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri dovrà procedere alla revoca di tutte le categorie di patente possedute dall'interessato.
Per quel che concerne le prove pratiche, invece, gli esami dovranno essere svolti sui veicoli sotto indicati:
- titolare di patente delle categorie C e D: indifferentemente su uno dei veicoli d'esame idoneo per il conseguimento di una delle categorie C o D;
- titolare di patente delle categorie C + E e D + E: indifferentemente su uno dei veicoli d'esame idoneo per il conseguimento di una delle categorie C + E o D + E;
- titolare di patente delle categorie C + E e D: su veicolo d'esame idoneo per il conseguimento della categoria C + E;
- titolare di patente le categorie C e D + E: su veicolo d'esame idoneo per il conseguimento di una della categoria D + E.
In caso di esito negativo della prova pratica, il competente Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri dovrà procedere alla revoca di tutte le categorie di patente possedute dall'interessato ad eccezione, se eventualmente posseduta, della categoria A.
In caso di revoca della patente di guida per il mancato superamento dell'esame di revisione di cui all'art. 128 del codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), all'aspirante al conseguimento di nuova patente di guida si applica l'art. 130, comma 2, del medesimo codice, che esclude l'applicabilità dei criteri di propedeuticità. Conseguentemente, i titolari di patenti C, C + E, D e D + E ai quali sia stata revocata la patente di guida, possono conseguire direttamente una di dette patenti senza dover preventivamente conseguire la patente di guida della categoria B.
Ovviamente, non sussistendo più, dal 1° ottobre 2004, il principio del contenimento della categoria C nella categoria D, il conducente, già titolare di categorie C, C + E, D e D + E cui fosse stata revocata la patente, non può, sostenendo solo una prova d'esame, rientrare in possesso di tutte le categorie precedentemente possedute, ma deve preliminarmente presentare istanza per il conseguimento di una delle categorie di cui era titolare, e, solo successivamente, sostenere gli ulteriori esami di abilitazione necessari per conseguire le altre categorie.
La presente circolare abroga tutte le precedenti disposizioni in contrasto.
Circ. min. infrastrutture e trasporti 28 luglio 2005, n. 3395/M310/MOT3 - Esami pratici per il conseguimento delle patenti di guida. Doppi comandi.
È stato più volte segnalato a questa sede che, presso alcune province, si sono verificate situazioni di scorretta applicazione delle disposizioni relative al noleggio di veicoli muniti di doppi comandi per effettuare la prova pratica per il conseguimento della patente di guida da parte di imprese autorizzate al servizio di autonoleggio senza conducente. Si ritiene opportuno, al riguardo, chiarire le disposizioni che regolamentano la materia, riproponendo nella presente circolare, tutte le istruzioni già fornite con la circolare n. 183 del 7 dicembre 1994, la circolare n. 188 del 20 dicembre 1994, la circolare n. 10448/4616 del 27 dicembre 1994, la circolare n. 16 del 26 gennaio 1995, la circolare n. 126/96 del 27 settembre 1996 che, dalla data della presente circolare devono intendersi abrogate. Si fa presente che sono segnalate in neretto le novità apportate alle procedure vigenti già previste nelle circolari sopra indicate.
Come è noto, l'art. 121, comma 9, del codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) stabilisce che l'esame pratico per il conseguimento della patente di guida, ad esclusione della categoria A, debba essere effettuato su "veicoli muniti di doppi comandi" almeno per il freno e la frizione.
I candidati privatisti potranno utilizzare:
a) un veicolo messo a disposizione da un'autoscuola;
b) un veicolo preso in locazione presso una impresa di autonoleggio.
In entrambi i casi, detti candidati dovranno essere accompagnati da una persona che ha conseguito l'abilitazione di istruttore di guida.
Per motivi legati alla sicurezza della circolazione non può essere contemplata l'ipotesi che il candidato privatista adatti il proprio veicolo con i doppi comandi. Ciò comporterebbe, infatti, il rischio di immettere in circolazione veicoli che, per le loro caratteristiche, potrebbero innescare serie situazioni di pericolo, qualora al fianco del conducente dovesse trovarsi persona inesperta di doppi comandi.
Qualora il candidato privatista si presenti all'esame con veicolo ed istruttore messi a disposizione da un'autoscuola, sarà compito di quest'ultima distinguere i candidati privatisti dagli allievi che frequentano i corsi normali. Gli esami dei candidati privatisti si possono effettuare sia durante sedute concesse all'autoscuola, sia nelle sedute effettuate presso la sede dell'Ufficio provinciale. L'autoscuola provvederà ad inserirli sia nei registri di iscrizione, senza cambio di codice, sia nella lista d'esame da presentare all'Ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri, evidenziando nelle note la dicitura "PRIVATISTA" ed allegando una copia della pagina del registro di iscrizione degli allievi dalla quale risulti appunto l'inserimento del candidato privatista.
Nel caso in cui il candidato si avvalga di un veicolo preso in locazione da una impresa di autonoleggio, si fa presente quanto segue:
1) l'installazione dei doppi comandi comporta una modifica alle caratteristiche essenziali dei veicoli su cui vengono applicati. Pertanto, questi ultimi dovranno essere sottoposti a visita e prova presso l'Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per l'aggiornamento della carta di circolazione, previa presentazione della dichiarazione, da parte dell'officina allestitrice, dell'avvenuto montaggio del suddetto comando a regola d'arte. Qualora l'installazione dei doppi comandi dovesse comportare una modifica dell'impianto frenante, per l'aggiornamento della carta di circolazione occorrerà anche l'autorizzazione della casa costruttrice. Nel caso in cui il veicolo non è impegnato in prove d'esame, devono essere disistallati o resi inoperativi i doppi comandi.
2) i veicoli muniti di doppi comandi dovranno avere copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui vengono destinati;
3) detti veicoli possono essere presi in locazione esclusivamente il giorno degli esami. Non possono, viceversa, essere presi in locazione prima di tale giorno ed utilizzati per eventuali esercitazioni di guida perché, in tal caso si configurerebbe un'ipotesi di esercizio abusivo di attività di autoscuola, attività per la quale, com'è noto, occorre specifica autorizzazione da parte della provincia; si ribadisce pertanto che le imprese di autonoleggio che locano veicoli muniti di doppi comandi a candidati al conseguimento della patente di guida, non possono in alcun caso effettuare esercitazioni o prove di guida, su detti veicoli, prima dello svolgimento della prova d'esame.
Al fine di formare con compiutezza di elementi i fascicoli relativi ai candidati privatisti, l'esaminatore, prima dell'inizio della prova pratica, deve acquisire agli atti una copia del contratto di noleggio del veicolo su cui annoterà il nome dell'accompagnatore che deve essere munito di abilitazione di istruttore di guida.
I candidati disabili, per i quali sono prescritti adattamenti in relazione alle particolari esigenze, sono esonerati dall'obbligo di effettuare esami per il conseguimento della patente di guida speciale su veicoli muniti di doppi comandi, conformemente a quanto previsto dall'art. 333 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992).
L'obbligo di utilizzare un veicolo munito di doppi comandi è imposto, all'art. 121 del codice della strada, solo per la prova pratica per il conseguimento della patente di guida; detto obbligo, quindi, non sussiste per coloro che sostengono la prova di guida in ottemperanza ad un provvedimento di revisione della patente di guida.
Si fa, inoltre, presente, che titolari o dipendenti delle imprese di autonoleggio non sono legittimati allo svolgimento e presentazione né di pratiche né di prenotazioni per il conseguimento della patente di guida o per gli esami, attività espressamente riservate alle autoscuole (ex legge n. 11 del 1994), oltre che al diretto interessato.
Si ricorda, inoltre, che all'interno degli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri non è consentita alcuna forma di pubblicità, quindi, sia le autoscuole che le imprese di autonoleggio, non possono distribuire materiale di propaganda commerciale.
Si invitano codesti Uffici a segnalare eventuali anomalie agli organi competenti.
Sono abrogate le seguenti circolari: circolare n. 183 del 7 dicembre 1994; circolare n. 188 del 20 dicembre 1994; circolare n. 10448/4616 del 27 dicembre 1994; circolare n. 16 del 26 gennaio 1995; circolare n. 126/96 del 27 settembre 1996.
Circ. Min. trasporti 6 giugno 2006, n. 9409 - Sistema informativo per lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento della patente di guida (pat. A, B). Svolgimento sedute d'esame quiz patenti informatizzato. Istruzioni preliminari.
Al fine di consentire l'adozione di adeguate ed omogenee metodologie di conduzione delle sedute con il nuovo quiz informatizzato si forniscono nel seguito alcune informazioni ed indicazioni preliminari.
Procedure d'esame
1. Il candidato consegna il documento di riconoscimento ed il fascicolo mod. 2112 MEC completo di tutta la documentazione all'esaminatore che, accertata l'identità del candidato, procede alle verifiche di rito della documentazione, ponendo particolare attenzione alla corrispondenza dei dati di ogni singolo candidato con quelli indicati nel verbale. Terminate le operazioni, l'esaminatore assegna al candidato una postazione d'esame. Al termine della prova, l'esaminatore dovrà annotare anche sul modello 2112 MEC l'esito dell'esame (1) .
2. Ciascuna postazione e dotata di un pc con schermo "touch screen" su cui sono visualizzati dei tasti definiti da aree quadrate o circolari. Toccando direttamente lo schermo in queste apposite aree si attiverà il comando indicato sull'area stessa.
3. Al candidato viene consegnata una smartcard. Prima di iniziare la prova il candidato deve inserire la smartcard nell'apposito spazio previsto nel pc della sua postazione ed accedere al corso di autoistruzione (WEB BASED TRAINING O WBT) che illustra le procedure per compilare correttamente la scheda d'esame. Per "muoversi" all'interno del corso di autoistruzione il candidato dovrà toccare lo schermo selezionando di volta in volta i diversi comandi.
4. Terminata la lettura del corso di auto-istruzione l'esaminatore darà l'avvio alla prova d'esame.
5. La compilazione dei questionari deve essere effettuata toccando lo schermo esclusivamente con le dita della propria mano.
6. Il tempo concesso per la compilazione del questionario e di trenta minuti. Il tempo residuo per lo svolgimento della prova viene visualizzato sullo schermo in modalità conto alla rovescia.
7. Il questionario contiene dieci domande, ciascuna con tre risposte che potranno essere:
- tutte e tre vere o tutte e tre false
- due vere ed una falsa
- una vera e due false
8. Il candidato dovrà toccare, per ciascuna risposta, il cerchio sullo schermo con all'interno la lettera "V" o "F" a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa.
9. Il candidato potrà liberamente "navigare" all'interno della propria scheda d'esame passando da una domanda ad un'altra, cambiare le risposte date e visualizzare la schermata di riepilogo di tutte le domande con le relative risposte attribuite.
10. Non saranno fornite spiegazioni circa il significato di termini o locuzioni contenuti nelle proposizioni delle domande.
11. Il candidato, terminata la compilazione del questionario, dovrà confermare le risposte date nella schermata di riepilogo. Premuto il tasto di conferma, la prova viene considerata definitivamente terminata e non potranno essere apportate ulteriori modifiche alla scheda.
12. Allo scadere del tempo di trenta minuti non sarà quindi più possibile dare risposte ed il questionario verrà automaticamente terminato. Le risposte non date verranno considerate errate.
13. La prova si intende superata se il numero delle risposte errate è al massimo pari a quattro; il quinto errore determina l'esito negativo dell'esame.
14. Una volta che l'ultimo candidato ha completato la prova o quando è trascorso il tempo ultimo utile per la compilazione del quiz, l'esaminatore - dopo aver dichiarato conclusa la prova d'esame convalida il verbale della sessione apponendo la propria firma digitale. L'esito della sessione per tutti i candidati viene quindi stampato ed affisso all'esterno dell'aula d'esame.
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(1) Così modificato con circolare Ministero dei trasporti 6 luglio 2006, n. 15175 .
Divieti e sanzioni
Durante lo svolgimento della prova non è consentito:
- consultare testi, fogli o manoscritti
- comunicare con gli altri candidati e/o allontanarsi dalla propria postazione se non autorizzati dall'esaminatore
- spegnere il pc e/o disinserire la smartcard (se non autorizzati)
- utilizzare o comunque tenere attivati telefoni cellulari, radio ricetrasmittenti e apparecchiature di comunicazione; in particolare i telefoni cellulari devono essere posti dal candidato, spenti, sul banco assegnatogli per la prova
- utilizzare qualsiasi altro computer che non sia il pc assegnato, palmari od altre apparecchiature informatiche
- disconnettere i cavi delle postazioni
I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall'aula e considerati respinti alla prova d'esame.
Pubblicità dell'esame e presenza di "spettatori" solo l'esaminatore e autorizzato a circolare tra le postazioni d'esame. Chiunque altro desideri assistere alla prova d'esame in qualità di "spettatore" potrà farlo posizionandosi nell'aula secondo le indicazioni fornite dall'esaminatore prima dell'inizio del corso di autoistruzione. Una volta avviato detto corso non sarà consentito ad alcuno l'accesso in aula. Il numero massimo degli spettatori ammessi sarà determinato ad insindacabile giudizio dell'esaminatore e dovrà soltanto eccezionalmente superare il numero di 2 unita per seduta d'esame.
In nessun caso sarà concesso, pena l'espulsione dall'aula, ad uno spettatore di abbandonare la posizione assegnatagli dall'esaminatore e muoversi all'interno dell'aula d'esame.
Anomalie nel funzionamento dell'aula informatizzata ogni eventuale anomalia nel funzionamento del pc deve essere segnalata dal candidato all'esaminatore alzando la mano.
Nel caso invece in cui, a causa di malfunzionamenti diffusi o di assenza di energia elettrica prolungata, non sia in alcun modo possibile iniziare la seduta d'esame informatizzata, trascorso un congruo periodo di tempo dall'orario d'inizio previsto, si procederà al rinvio ad apposita sessione di recupero.
Quiz in lingua
Potranno sostenere l'esame con l'ausilio del supporto
audio/video in lingua straniera solo coloro che ne abbiano fatto richiesta
all'atto della prenotazione indicando la lingua prescelta e la eventuale
richiesta di fruizione del supporto audio.
Circ Min. trasporti 6 luglio 2006, n. 15175 - Esami di teoria con il sistema informatico. Procedure operative.
a) privi di licenza di terza media;
b) privi di cittadinanza italiana nonché privi di titolo di studio equipollente alla licenza di terza media;
c) affetti da patologia che determina gravi difficoltà nella comprensione dei testi scritti.
Si evidenzia che le disposizioni sono emanate in via temporanea. Sulla base dei dati che emergeranno e dei necessari approfondimenti che saranno effettuati, questa Direzione Generale si riserva di regolamentare diversamente la materia.
Il testo ufficiale dell’esame informatico è l’italiano. La traduzione nelle altre lingue costituisce esclusivamente un supporto per una migliore comprensione della domanda per il candidato. Di conseguenza, ogni eventuale contestazione che il candidato intenda, eventualmente, sollevare sul contenuto della domanda, o eventuali ricorsi, devono far riferimento esclusivamente al testo in italiano.
Circ. Min. infr. trasporti 20 marzo 2009, n. 28862/8.3 - Esami informatizzati di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B. Istruzioni per gli esami di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle altre categorie.
Come già preannunciato con la circolare n. 39544/23.18.3 del 7 agosto 2008, a decorrere dal prossimo 4 maggio 2009 tutti gli esami di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B saranno svolte con il sistema informatizzato, con l’unica eccezione dei candidati affetti da sordomutismo, come previsto dalla circolare n. 15175 del 6 luglio 2006.
A decorrere da tale data, non sarà più consentito svolgere gli esami in questione con il sistema cartaceo, salvo eventuali eccezionali deroghe che potranno essere disposte unicamente dalla scrivente Direzione generale.
In merito, si fa presente che l’Amministrazione ha adottato un nuovo tipo di smart card per la firma digitale, la cui utilizzazione è finalizzata allo svolgimento della funzione di esaminatore e/o di operatore tecnico da parte del personale appositamente abilitato ai sensi della vigente normativa.
In relazione a quanto sopra specificato, e tenuto conto del fatto che la smart card si rende necessaria per svolgere le operazioni d’esame, la mancata accettazione del suddetto documento non può che essere interpretato come rifiuto a svolgere tali operazioni; di conseguenza, dal prossimo 4 maggio, non potranno essere preposti alle sedute d’esame, sia di teoria che di guida, i funzionari che non siano in possesso della smart card.
In merito agli esami di teoria per il conseguimento delle altre categorie delle patenti di guida, deve rilevarsi che molti Uffici della Motorizzazione civile lamentano gravi vacanze organiche dei funzionari che, ai sensi della tabella IV-1 (art. 332) del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada possono svolgere detti esami. Peraltro, i funzionari in questione, oltre a svolgere gli esami per il conseguimento di tutte le categorie di patente di guida, sono investiti anche di numerose importanti competenze in materia sia di conducenti, sia di veicoli. Di conseguenza, si rende necessario organizzare in maniera efficiente e coerente l’utilizzo di detti funzionari al fine, da una parte, di razionalizzare i servizi resi dagli Uffici Motorizzazione civile e rispondere alle esigenze di tutta l’utenza e, dall’altra, di assicurare omogeneità di comportamenti sul territorio nazionale. Si dispone dunque che, a partire dal 4 maggio p.v., gli esami di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie BE, C, CE, D e DE, si svolgeranno esclusivamente presso la sede dell’Ufficio provinciale.
Circ. Min. trasporti 20 marzo 2009 Prot. 28870/8.3 - Servizio
di prenotazione on line degli esami di teoria per il conseguimento delle
patenti di
guida delle categorie A e B da
parte di autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica.
Nel quadro di una sempre più
ampia informatizzazione delle procedure, la scrivente
Il servizio di prenotazione on
line è fruibile sia utilizzando SIMOT, sia utilizzando il
Per un periodo di tempo limitato
sarà ancora possibile effettuare le prenotazioni da parte
Le istruzioni di uso del
servizio saranno diramate con apposito manuale scaricabile sempre dal sito
Il servizio sarà avviato, in via
sperimentale, presso gli Uffici Motorizzazione civile di
Per consentire le prenotazioni,
ogni Ufficio Motorizzazione civile dovrà mettere in linea,
Ogni autoscuola o centro di
istruzione automobilistica, in base alle proprie esigenze, può
E’ possibile apportare modifiche
alle liste di allievi prenotati al massimo nei sette giorni
Circ. Min. trasporti 20 marzo 2009 Prot. 28862/8.3 - Oggetto: Esami informatizzati di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B. Istruzioni per gli esami di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle altre categorie.
Come già preannunciato con la circolare prot. 39544/23.18.3 del 7 agosto 2008, a decorrere dal prossimo 4 maggio 2009 tutti gli esami di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B saranno svolte con il sistema informatizzato, con l’unica eccezione dei candidati affetti da sordomutismo, come previsto dalla circolare prot. 15175 del 6 luglio 2006.
A decorrere da tale data, non sarà più consentito svolgere gli esami in questione con il sistema cartaceo, salvo eventuali eccezionali deroghe che potranno essere disposte unicamente dalla scrivente Direzione Generale.
In merito, si fa presente che l’Amministrazione ha adottato un nuovo tipo di smart card per la firma digitale, la cui utilizzazione è finalizzata allo svolgimento della funzione di esaminatore e/o di operatore tecnico da parte del personale appositamente abilitato ai sensi della vigente normativa.
In relazione a quanto sopra specificato, e tenuto conto del fatto che la smart card si rende necessaria per svolgere le operazioni d’esame, la mancata accettazione del suddetto documento non può che essere interpretato come rifiuto a svolgere tali operazioni; di conseguenza, dal prossimo 4 maggio, non potranno essere preposti alle sedute d’esame, sia di teoria che di guida, i funzionari che non siano in possesso della smart card.
In merito agli esami di teoria per il conseguimento delle altre categorie delle patenti di guida, deve rilevarsi che molti Uffici Motorizzazione civile lamentano gravi vacanze organiche dei funzionari che, ai sensi della tabella IV-1 (art. 332) del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada possono svolgere detti esami. Peraltro, i funzionari in questione, oltre a svolgere gli esami per il conseguimento di tutte le categorie di patente di guida, sono investiti anche di numerose importanti competenze in materia sia di conducenti, sia di veicoli. Di conseguenza, si rende necessario organizzare in maniera efficiente e coerente l’utilizzo di detti funzionari al fine, da una parte, di razionalizzare i servizi resi dagli Uffici Motorizzazione civile e rispondere alle esigenze di tutta l’utenza e, dall’altra, di assicurare omogeneità di comportamenti sul territorio nazionale. Si dispone dunque che, a partire dal 4 maggio p.v., gli esami di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie BE, C, CE, D e DE, si svolgeranno esclusivamente presso la sede dell’Ufficio provinciale.
Circ. Min. infr. trasporti 18 maggio 2009, n. 49563/RU - Adeguamento della procedura informatica per la gestione degli esiti degli esami di guida delle patenti inferiori.
Si comunica che sta per essere completato l’adeguamento delle procedure informatiche per la gestione degli esiti degli esami di guida delle patenti di categoria inferiore che richiederà l’utilizzo della smart card, già in uso agli esaminatori per lo svolgimento degli esami di teoria. Tale adeguamento renderà ancora più affidabile l’inserimento degli esiti della seduta di esame di guida, vincolando l’inserimento dell’esito stesso all’esaminatore preposto alla seduta di guida.
Le difficoltà operative di questi giorni e l’impossibilità, con le nuove procedure, di inserire gli esiti degli esami di guida da postazioni di lavoro prive di lettore di smart card, rendono comunque opportuno il differimento della data di attivazione di tale procedura. Dal 1° settembre 2009 saranno pertanto rese disponibili tali procedure, garantendo così un tempo congruo agli uffici in indirizzo, per l’acquisizione dei lettori di smart card per le finalità sopra riportate. Si ribadisce pertanto che da tale data sarà obbligatorio inserire l’esito degli esami di guida per le patenti inferiori utilizzando la smart card.
I lettori di smart card, installati su pc diversi da quelli previsti per le aule informatizzate, dovranno essere compatibili con le specifiche di seguito riportate:
- ISO7816-1/2/3/4 protocollo smart card T=0, T=1
- compatibile con PC/SC specifiche 1.0 & EMC, FCC, MICROSOFT WHQL
- specifico per CNS/CIA
Oltre ad acquisire i lettori di smart card, i pc dovranno essere provvisti delle librerie software specifiche per la procedura quiz patenti, che sono disponibili sul server FTP. Per facilitare l’installazione di tali librerie, sul server FTP sono disponibili i seguenti file:
- setup.exe (eseguibile per l'installazione)
- ProceduraSmartCard.pdf (manuale di installazione in formato pdf)
- ProceduraSmartCard.doc (manuale di installazione in formato word)
Si riportano inoltre alcune istruzioni operative per consentirne l’installazione:
1) Sul pc interessato (dopo aver installato il lettore smart card) creare una cartella SmartCard
2) Sul desktop del pc interessato premere Start -> esegui
3) nel box che compare inserire il comando cmd
4) all'apertura della finestra dos digitare il comando cd\SmartCard (per posizionarsi sotto la cartella creata al punto 1)
3) digitare il comando ftp 10.139.230.70 (per collegarsi al server FTP)
4) alla richiesta Utente digitare upxx
5) alla richiesta password digitare card
6) dopo la scritta ftp> per scaricare i file sul pc digitare
bin
get setup.exe
get ProceduraSmartCard.pdf oppure in alternativa get ProceduraSmartCard.doc
quit
Si precisa infine che, prima dell’attivazione delle nuove procedure, saranno resi disponibili i manuali operativi dell’applicazione all’indirizzo http://manuali.dtt:2210/helpsim/docu/ ed è inoltre sempre disponibile al numero 0641739929 il servizio di assistenza.
Circ. Min. trasporti 27 settembre 1996, n. 126/96 - Accompagnatori di candidati privatisti alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida. (circolare abrogata dalla circolare 28 luglio 2005, n. 3395/M310/MOT3).
Circ. Min. ifrastrutture e trasportiCirc. Min. infrastrutture e trasporti 20 aprile 2004, n. 1687/M330/MOT3 - Recepimento della direttiva 2000/56/CE. Disposizioni applicative.
Circ. Min. infrastrutture e trasporti 28 luglio 2005, n. 3395/M310/MOT3 - Esami pratici per il conseguimento delle patenti di guida. Doppi comandi.
Circ. Min. infrastrutture e trasporti 30 novembre 2005, n. 5942//M310/MOT3 - Esami per il conseguimento della patente di guida e dei certificati di abilitazione e formazione professionale da parte di candidati "fuori provincia".
Circ. 6 luglio 2006, n. 15175 - Esami di teoria con il sistema informatico. Procedure operative.
Circ. Min. Trasporti 14 maggio 2007, n. 44878 - Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - Soggiorno in Italia dei cittadini della U.E e dei loro familiari.
Lett. Circ. Min. trasporti 2 luglio
2007, prot. N. 0062584 - Esami di revisione della
patente di guida cat. A e B.
Esame di
idoneità
(art. 121 codice della strada).
Per conseguire la patente di guida è necessario superare un esame di idoneità
teorico e uno pratico sostenuti davanti ad un funzionario dell’ufficio della
motorizzazione civile. La disciplina di questo esame è contenuta nell’articolo
121 del codice della strada che reca notevoli modifiche rispetto alla disciplina
dell’articolo 85 del codice del 1959.
Gli esami sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti
con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione sulla base delle
direttive della comunità europea e con il ricorso
a sussidi audiovisivi, questionari d’esame e quant’altro necessario per una
uniforme formulazione del giudizio.
I nuovi programmi d’esame e le modalità di
svolgimento per il conseguimento, l’estensione di validità e la revisione delle
patenti per le diverse categorie di veicoli a motore sono contenuti nel decreto
del ministro dei trasporti e della navigazione 8 agosto 1994, che ha recepito
la direttiva n. 91/439/Cee del 29 luglio 1991.
Gli esami consistono in due prove, una teorica
e una pratica, con contenuto diverso a seconda della categoria di veicoli per
la quale viene richiesto il rilascio della patente.
Con l’autorizzazione, che viene rilasciata
a chi ha fatto domanda, viene data la possibilità di sostenere tre prove di
esame complessivamente: una prova di teoria e due di guida o due di teoria e
una di guida.
Gli esami per la patente di guida, per i
certificati di abilitazione professionale e per l’idoneità degli insegnanti
e degli istruttori delle autoscuole sono effettuati da dipendenti della direzione
generale della m.c.t.c. secondo i profili professionali determinati nel regolamento
(tabella IV.1).
Le norme e modalità di effettuazione dei
corsi di qualificazione e degli esami per l’abilitazione del personale esaminatore
sono stabiliti con decreto del ministro dei trasporti.
L’esame di coloro che hanno frequentato una
autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti idonei
dal competente ufficio della direzione generale della m.c.t.c. o presso centri
di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.
Le prove d’esame sono pubbliche. Possono
essere sostenute dopo che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell’autorizzazione
per l’esercitazione di guida.
A partire dal 1° gennaio 1995 la prova pratica
di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria
A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.
Tra una prova d’esame sostenuta con esito
sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.
Per sostenere gli esami è necessario prenotarsi
non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine
di validità dell’autorizzazione per l’esercitazione di guida.
Nel limite di detta validità è consentito
ripetere per una volta soltanto, una delle due prove d’esame.
Qualora non sia stato possibile effettuare
tutte le prove d’esame o una prova pratica di guida abbia avuto esito negativo
e non sia possibile con la stessa autorizzazione effettuare la seconda prova,
è possibile “riportare” l’esito dell’esame teorico su una nuova autorizzazione,
purché la nuova domanda d’esame per il conseguimento della patente di guida,
nella quale si richiede il riporto dell’esito dell’esame di teoria, venga presentata
non prima del giorno successivo a quello di scadenza del foglio rosa precedente
(termine assolutamente perentorio) e non oltre il secondo mese dalla data di
scadenza della precedente autorizzazione alla guida.
Le due prove hanno lo scopo l’una di verificare
le capacità e i comportamenti e l’altra di controllare le cognizioni.
Contestualmente al superamento con esito
favorevole dell’esame di guida, il competente ufficio della direzione generale
della m.c.t.c. rilascia la patente di guida.
Utilizzazione di veicoli con doppi comandi.
Una innovazione molto importante, apportata dall’articolo 121, è rappresentata
dalla disposizione che prevede, a partire dall’1 gennaio 1995, l’uso per la
prova pratica d’esame (esclusa quella relativa alla patente di categoria “A”)
di veicoli muniti di doppi comandi.
La norma vale solo per coloro che affrontano la prova d’esame in qualità di
privatisti e limitatamente alla durata dell’esame.
Desta molte perplessità il fatto che la norma non trova applicazione durante
le esercitazione di guida dei candidati privatisti, l’aspirante conducente quindi
può usare qualsiasi veicolo anche non munito di doppi comandi. Perciò, pur nell’inten-to
di garantire l’incolumità del conducente, dell’istruttore e dell’esaminatore,
la norma non riesce a creare condizioni di massima sicurezza anche durante le
esercitazioni di guida. C’è, inoltre, da chiedersi come faranno gli aspiranti
che si presentano privatamente agli esami a predisporre un veicolo munito di
doppi comandi.
è chiaro che la disposizione in parola ha
lo scopo, anche se non dichiarato, di ridurre notevolmente la possibilità di
conseguire la patente senza rivolgersi ad un’autoscuola. L’esame di teoria si
svolge presso gli uffici della motorizzazione civile o presso le sedi delle
autoscuole, se dotate di idonei locali riconosciuti dal competente ufficio della
motorizzazione civile, o dei centri di istruzione formati da più autoscuole
autorizzate che si consorziano.
Rilascio della patente.
Superati con esito positivo gli esami, l’ufficio della m.c.t.c. rilascia la
patente. E’ questa la più importante delle modifiche introdotte dal d.p.r. 19
aprile 1994 n. 575, con decorrenza 1° ottobre 1995.
Con la precedente normativa erano gli uffici
della prefettura che, ricevuta la patente di guida dal competente ufficio della
motorizzazione civile, dopo trenta giorni dal superamento dell’esame, dovevano
effettuare il controllo della documentazione entro quindici giorni dal ricevimento
e comunicare nei tre giorni successivi all’interessato che poteva ritirare il
documento presso l’ufficio e negli orari precisati nella medesima comunicazione.
Se la documentazione non era ritenuta idonea
o sufficiente il prefetto, entro quindici giorni dal ricevimento, richiedeva
all’ufficio della m.c.t.c. le opportune integrazioni dandone comunicazione all’interessato,
il quale in questo modo restava informato del ritardo nel rilascio.
L’ufficio della m.c.t.c. entro trenta giorni
doveva completare o rettificare gli elementi segnalati dalla prefettura ed entro
i dieci giorni successivi doveva rinviare la documentazione al prefetto, il
quale finalmente procedeva al rilascio del documento entro quindici giorni dal
ricevimento.
Le modifiche introdotte dal suddetto d.p.r.
eliminano tutti questi passaggi e permettono a chi ha superato l’esame, di avere
subito il documento abilitativo, eliminano anche l’impiego di uomini e di mezzi
necessari per effettuare i suddetti controlli.
Gli esami dei conducenti di veicoli a motore.
Premessa
La direzione generale della m.c.t.c. con circolare n. 88 del 21 giugno 1994
avente per oggetto tabella IV.1 - regolamento di esecuzione
del codice della strada approvato con d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495 - a chiarimento
della circolare n. 22 del 22 febbraio 1994, disponeva: “giungono a questa sede
centrale numerose richieste, da parte degli uffici provinciali, di chiarimenti
circa l’applicazione della circolare in oggetto, nonché della tabella IV.1,
allegata al regolamento di esecuzione del codice della strada, la quale precisa
i titoli di studio ed i livelli di cui il personale appartenente alla direzione
generale della m.c.t.c. deve essere in possesso per ottenere l’abilitazione
alla effettuazione degli esami per conducenti.
Sull’argomento si precisa che il personale esaminatore, già abilitato, non
rientra nelle citate previsioni regolamentari, che concernono esclusivamente
i requisiti per la qualificazione dei futuri esaminatori.
Resta pertanto fermo che i predetti esaminatori, già abilitati, potranno essere
utilizzati secondo la preesistente normativa in materia”.
Successivamente, in risposta ad un quesito dell’ufficio della motorizzazione
di Ferrara, con nota n. 1580/4610, avente per oggetto: “esami di revisione
di patenti A e B”, veniva precisato che: “con riferimento alla nota indicata
a margine (rif. 823/p1 del 3 febbraio 1995), questo ufficio ritiene che le
funzioni di esaminatore per la revisione della patenti di guida A e B, possono
essere effettuate da tutti i funzionari che figurano, per titoli e qualifiche,
nella tabella IV.1 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice
della strada”.
Per ultimo è stata emanata la lettera circolare protocollo n. 40543 del 9
dicembre 1997 per rispondere a vari quesiti relativi alla sostituzione della
tabella IV.1 avvenuta con il d.p.r. 16 settembre 1996 n. 610.
La suddetta lettera circolare precisa anche che il personale abilitato prima
del 31 dicembre 1993 può continuare anche dopo tale data ad effettuare esami
secondo il decreto in vigore al momento dell’acquisizione dell’abilitazione.
Viene inoltre precisato che eventuali limitazioni ad effettuare esami di idoneità
sono dettate dal decreto in vigore al momento del conseguimento dell’abilitazione.
Quadro normativo
Per avere un quadro preciso è necessario fare riferimento alla situazione
esistente prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393 (codice
della strada) e del relativo regolamento di esecuzione approvato con d.p.r.
30 giugno 1959 n. 420. In tale periodo tutte le attribuzioni facevano capo agli
ingegneri dell’allora ispettorato generale della motorizzazione civile, eccetera.
Con l’entrata in vigore del codice, nel 1959, la situazione non cambia in quanto
la normativa preesistente continua a restare in vigore.
Unica novità contenuta nell’articolo 85 di detto codice del 1959, era la “pre-visione”
che l’esame dei candidati al conseguimento della patente di guida ad uso privato
della categoria A doveva essere sostenuto davanti ad un tecnico dell’ispet-torato
della motorizzazione civile; mentre l’esame dei candidati al conseguimento della
patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli della categoria
B, C, D ed F della patente di guida ad uso privato per autoveicoli della categoria
E per la patente di guida ad uso pubblico per autoveicoli e motoveicoli di ogni
categoria doveva essere sostenuto davanti ad un ingegnere.
In realtà tutti gli esami venivano effettuati dagli ingegneri, anche perché
in quel periodo di tecnici in organico non ne erano previsti.
La situazione descritta subì un radicale cambiamento a seguito dei noti fatti
del 1966: Pro rata; ministro Scalfaro, eccetera.
A seguito di tale vicende venne emanato il decreto legge 21 dicembre 1966 n.
1090 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967 n. 14, il quale
all’articolo 5 disponeva:
– “1. Sono effettuati esclusivamente dagli ingegneri dell’ispettorato generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione: gli esami per la
patente di guida ad uso pubblico dei veicoli a motore; gli esami per la patente
di guida ad uso privato dei veicoli a motore delle categorie D ed E, nonché
gli esami dei mutilati e minorati fisici.
– 2. Possono essere effettuati da funzionari della carriera amministrativa dell’ispet-torato
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione all’uopo
abilitati dopo aver seguito con esito favorevole appositi corsi di qualificazione
svolti dall’ispettorato stesso: a) gli esami per la patente di guida
ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B e C esclusi
gli esami dei mutilati e minorati fisici; b) gli esami per la patente
di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici;
– 3. Possono essere effettuati da funzionari della carriera di concetto dell’ispet-torato
muniti di titolo di studio di perito industriale o geometra o del diploma di
maturità scientifica all’uopo abilitati come previsto nel precedente comma:
a) gli esami per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli e
motoveicoli delle categorie A, B e C esclusi gli esami dei mutilati e minorati
fisici; b) gli esami per la patente di guida per macchine agricole, carrelli
e macchine operatrici.
– 4. Possono essere effettuati da impiegati della carriera di concetto muniti
di titolo di studio diverso da quelli previsti dal terzo comma e da impiegati
della carriera esecutiva dell’ispettorato, in servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto, all’uopo abilitati come previsto dal secondo
comma: a) gli esami per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli
e motoveicoli delle categorie A, B e C esclusi gli esami dei mutilati e minorati
fisici; b) gli esami per la patente di guida per macchine agricole, carrelli
e macchine operatrici.
– 5. Con decreto del ministro per i trasporti e per l’aviazione civile saranno
stabilite le norme e le modalità per l’ammissione ai corsi, per lo svolgimento
dei medesimi e per il conseguimento dell’abilitazione”.
E’ di tutta evidenza che l’entrata in vigore del suddetto decreto sconvolse
il quadro delle attribuzioni nel campo degli esami, che fino a quel momento
erano stati di esclusiva competenza di una sola categoria.
Tutti coloro che erano in servizio in quel periodo ricordano le difficoltà nello
svolgimento dei corsi e la severità con la quale venne svolto il primo esame,
che comprendeva una prova scritta ed una prova orale. In molte province non
si ebbe nessun abilitato fra gli impiegati della carriera esecutiva.
Nel 1974, venne emanata la legge 14 febbraio 1974 n. 62, con la quale venivano
recepite le norme contenute nel regolamento n. 543/69/Cee; venne abolita la
patente ad uso pubblico e venne introdotto il certificato di abilitazione (c.a.p.)
per la guida dei veicoli in servizio pubblico. La competenza ad effettuare gli
esami per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale (c.a.p.)
veniva attribuita agli ingegneri.
Nel 1978 la legge 18 ottobre 1978 n. 625, recante provvedimenti per il funzionamento
dei servizi della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione, adeguamento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione
e modifiche alla legge 6 giugno 1974 n. 298, ribadiva nella sostanza quanto
già previsto dal decreto legge n. 1090 del 1966, estendendo la possibilità di
essere abilitati anche agli impiegati dei ruoli ad esaurimento istituiti dalla
legge 18 marzo 1968 n. 413 (ex E.A.M.) [*]).
Con l’articolo 17 della legge 11 dicembre 1986 n. 870, viene sostituito l’articolo
4 della legge n. 625 del 18 ottobre 1978.
La nuova formulazione è la seguente: “Articolo 4. Sono effettuati esclusivamente
dagli impiegati di ruolo della carriera direttiva tecnica della direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con eventuale collaborazione
degli impiegati di cui al secondo comma del presente articolo secondo le istruzioni
impartite al riguardo dalla predetta direzione generale: a) gli esami
per la patente di guida dei veicoli a motore delle categorie D, E ed F e per
il rilascio del certificato di abilitazione professionale; b) gli esami
di idoneità per insegnanti ed istruttori di scuola guida.
Gli esami per le patenti di guida delle categorie A, B e C possono essere effettuati
anche dagli impiegati di ruolo della carriera direttiva amministrativa della
direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,
dagli impiegati del ruolo della carriera di concetto della stessa direzione
generale con titolo di studio diverso da quelli indicati nel secondo comma del
presente articolo (perito industriale, geometra, diploma di maturità scientifica)
nonché dagli impiegati del ruolo delta carriera esecutiva della suddetta direzione
generale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché
abilitati a seguito di apposito corso di qualificazione.
Le operazioni di cui ai precedenti commi possono essere pure effettuate dagli
impiegati dei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968 n. 413,
in relazione alle rispettive qualifiche e dopo aver conseguito la prevista abilitazione
a seguito di apposito corso di qualificazione.
Il ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le norme e le modalità
di effettuazione dei corsi di qualificazione previsti nel presente articolo.
Come si vede, a parte l’introduzione della possibilità dell’eventuale collaborazione
di altri impiegati per l’effettuazione delle operazioni di esclusiva competenza
degli ingegneri, non cambia nulla rispetto alla precedente disciplina normativa”.
La disciplina per il conseguimento della patente di guida subisce una ulteriore
radicale modifica con l’emanazione della legge 18 marzo 1988 n. 111, che recepisce
nell’ordinamento giuridico italiano la direttiva n. 80/1268/Cee.
Tale modifica riguarda:
a) l’unificazione dei programmi per il conseguimento della patente di guida
delle categorie A e B, prova teorica e prova pratica di guida;
b) unificazione dei programmi per il conseguimento della patente di guida
delle categorie C, D ed E, prova teorica e prova pratica di guida;
c) durata della prova pratica di guida, non meno di venti minuti;
d) individuazione della competenza degli esaminatori.
L’articolo 85 (codice 1959), nel testo sostituito dall’articolo 8 della legge
18 marzo 1988 n. 111, al secondo comma stabilisce che: “2. Gli esami, compresi
quelli relativi alla revisione della patente di guida, sono effettuati da dipendenti
appartenenti al ruolo della carriera direttiva tecnica della direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; 3. Gli esami per
il conseguimento delle patenti A e B non limitate a veicoli espressamente adattati,
sono effettuati anche da dipendenti di altri ruoli della direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione all’uopo abilitati,
secondo le disposizioni vigenti; 4. Gli esami per la patente di guida dei veicoli
a motore della categoria C, compresi quelli per la revisione, possono essere
effettuati anche dal personale di ruolo di cui al terzo comma dell’articolo
4 della legge 18 ottobre 1978 n. 625, già abilitato alla data di entrata in
vigore della presente legge a seguito di apposito corso di qualificazione professionale.
Detto personale, per conservare le attribuzioni previste dall’abilitazione posseduta,
dovrà frequentare appositi corsi di aggiornamento con esame-col-loquio finale”.
In conseguenza della previsione di programmi separati per il conseguimento delle
patenti di categoria A e B rispetto alle patenti di categoria C, D ed E, anche
l’abilitazione degli esaminatori viene rivista.
Rimane però il problema delle abilitazioni già conseguite in attuazione della
legge 625 del 1978, che viene risolto costringendo il personale abilitato a
partecipare a due distinti corsi: il primo per conservare l’abilitazione ad
effettuare esami per la patente di categoria C, compresi quelli per la revisione;
il secondo, corso di aggiornamento con esame-colloquio finale, per conservare
le attribuzioni previste dall’abilitazione posseduta.
Per l’abilitazione dei nuovi esaminatori viene emanato il d.m. n. 444 del 1988
con il quale vengono dettate le norme di ammissione ai corsi, lo svolgimento
e i relativi esami finali. Vengono ammessi a partecipare ai corsi i funzionari
della carriera direttiva amministrativa, della carriera di concetto amministrativa
e gli impiegati della carriera esecutiva, purché abbiano almeno cinque anni
di anzianità nei ruoli della direzione generale della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione. L’abilitazione conseguita abilita ad esaminare
candidati per le categorie di patente A e B e “non per gli esami di revisione”.
Nel frattempo vengono svolti i corsi per il personale già abilitato.
Nel 1992, in attuazione della legge delega 13 giugno 1991 n. 190, entra il vigore
il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, “nuovo codice della strada”, che
sostituisce il testo del 1959 più volte modificato.
L’articolo 121, comma terzo, precisa che: “gli esami per la patente di guida,
per i certificati professionali di cui all’articolo 116 e per l’idoneità degli
insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all’articolo 123 sono
effettuati da dipendenti della direzione generale m.c.t.c.”
Il successivo quarto comma rimanda al regolamento di esecuzione per l’indivi-duazione
dei profili professionali dei dipendenti della direzione generale della m.c.t.c.
che danno titolo all’effettuazione degli esami di cui al comma terzo.
Il comma quinto prevede che con decreto del ministro dei trasporti sono determinate
le norme e le modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli
esami per l’abilitazione del personale di cui al comma quarto”.
L’articolo 332 del regolamento individua le competenze dei dipendenti della
direzione generale della m.c.t.c. in materia di esami di idoneità, e più precisamente
la tabella IV.1 (allegata al d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 485).
In base a detta tabella le attribuzioni risultano essere le seguenti:
– Dirigenti tecnici e funzionari tecnici
inquadrati nella IX, VIII e VII qualifica funzionale appartenenti al profilo
professionale di ingegnere direttore coordinatore, ingegnere direttore e ingegnere
muniti del diploma di laurea in ingegneria o in architettura, l’effettuazione
degli esami:
a) per insegnati e istruttori di scuola guida (art. 123 codice della strada,
comma settimo),
b) per la patente di guida dei veicoli a motore delle categorie A, B, C,
D, E (art. 116 codice della strada, comma terzo),
c) per le patenti speciali delle categorie A, B, C, (art. 116 codice
della strada, comma quinto;
d) per il rilascio del certificato di abilitazione, idoneità, capacità o
formazione professionale per la guida dei veicoli adibiti a determinati trasporti
professionali (art. 116 codice della strada, comma nono),
e) per il rilascio del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli
(art. 118 codice della strada, comma primo),
f) per il rilascio del certificato di abilitazione professionale (art. 116
codice della strada, comma ottavo),
g) per il rilascio del certificato di abilitazione al carico ed allo scarico
delle merci pericolose (art. 168 codice della strada, comma trentaduesimo).
– Dirigenti amministrativi e funzionari amministrativi e tecnici inquadrati
nella IX, VIII, VII e VI qualifica funzionale inquadrati nei vari profili professionali,
muniti del diploma di laurea o di istruzione secondaria di secondo grado e della
abilitazione agli esami di idoneità rilasciata dalla direzione generale della
m.c.t.c., l’effettuazione degli esami: a) per la patente di guida delle
categorie A e B (art. 116 codice della strada, comma terzo); b) per la
patente di guida della categoria C (art. 116, comma terzo cod. strad.), limitatamente
ai dipendenti già in servizio alla data del 4 novembre 1978 ed abilitati a seguito
di apposito corso di qualificazione professionale entro il 26 aprile 1988, e
successivo aggiornamento.
Come già evidenziato prima, per detto personale è stato necessario frequentare
due corsi: il primo, corso di qualificazione professionale, per conservare l’abilitazione
agli esami della categoria C, compresi quelli per la revisione, il secondo,
corso di aggiornamento con esame-colloquio finale, per conservare le attribuzioni
previste dall’abilitazione posseduta.
Appare chiaro, e così si è pure espressa la direzione generale della m.c.t.c.,
che i riferimenti contenuti nella suddetta tabella si applicano al personale
che verrà abilitato in applicazione del nuovo codice della strada e non al personale
già abilitato.
Di conseguenza il personale, esclusi gli ingegneri, abilitato in applicazione
del d.m. n. 444 del 1988 all’effettuazione degli esami per il conseguimento
della patente delle categorie A e B non può effettuare esami di revisione della
patente di guida in quanto non compresi nell’abilitazione conseguita.
Le nuove attribuzioni degli esaminatori
Il suddetto articolo 332 del regolamento e la tabella IV.1, sono stati modificati
dall’articolo 190 del d.p.r. 16 settembre 1996 n. 610.
Al primo comma dell’articolo 332 viene aggiunto il seguente periodo: “fermo
restando il citato quadro di riferimento possono continuare ad effettuare esami
i dipendenti che abbiano conseguito l’abilitazione entro il 31 dicembre 1993”.
La tabella conferma le attribuzioni dei dirigenti e dei funzionari tecnici muniti
di diploma di laurea in ingegneria o in architettura, ma introduce una variazione,
rispetto alla precedente tabella IV.1, per quanto riguarda le attribuzioni dei
dirigenti amministrativi inquadrati nella IX, VIII e VII qualifica funzionale,
per i quali prevede, se abilitati dal 1° gennaio 1994, la competenza ad effettuare
esami per la patente di guida delle categorie A e B (art. 116 codice della strada,
comma terzo) e relativi esami di revisione (art. 128 cod. strad.) e conferma
la possibilità di essere abilitati: per gli esami per la patente di guida delle
categorie A e B (art. 116 codice della strada, comma terzo) per il personale
inquadrato nella VI qualifica funzionale.
E’di tutta evidenza che vengono ancora una volta esclusi dalla possibilità di
effettuare gli esami di revisione della patente di guida gli esaminatori abilitati
in base al decreto ministeriale n. 444 del 1988.
Volendo fare un riepilogo delle abilitazioni rilasciate nei vari periodi ne
viene fuori un quadro che presenta sicuramente delle vistose incongruenze.
TABELLA CRONOLOGICA DELLE ABILITAZIONI ALL’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI IDONEITA’ (art. 121 cod. strad.).
|
Tipo di patente o di certificato di abilitazione professionale |
||||||||||
|
1959 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
REV. |
PUB. |
|
|
|
1988 |
A |
B |
C |
D |
E |
SP |
REV. |
CAP |
|
CIF |
|
1992 |
A |
B |
C |
D |
E |
SP |
REV. |
CAP |
CFP |
CIF |
|
Decreto-legge n. 1090 del 1966 |
||||||||||
|
Ingegneri |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
|
Dirigenti ammin. |
S |
S |
S |
N |
N |
N |
S |
N |
N |
N |
|
Concetto |
S |
S |
S |
N |
N |
N |
S |
N |
N |
N |
|
Esecutiva |
S |
S |
S |
N |
N |
N |
S |
N |
N |
N |
|
L. n. 625 del 1978 |
||||||||||
|
Ingegneri |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
|
Dirigenti ammin. |
S |
S |
S |
N |
N |
N |
S |
N |
N |
N |
|
Concetto |
S |
S |
S |
N |
N |
N |
S |
N |
N |
N |
|
Esecutiva |
S |
S |
S |
N |
N |
N |
S |
N |
N |
N |
|
L. n. 870 del 1986 |
||||||||||
|
Ingegneri |
S |
S |
S |
N |
N |
N |
S |
N |
N |
N |
|
Concetto |
S |
S |
S |
N |
N |
N |
S |
N |
N |
N |
|
Esecutiva |
S |
S |
S |
N |
N |
N |
S |
N |
N |
N |
|
L. n. 111 del 1988 |
||||||||||
|
Ingegneri |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
|
Dirigenti ammin. |
S |
S |
S |
N |
N |
N |
S |
N |
N |
N |
|
Concetto (già abilitati) |
S |
S |
S |
N |
N |
N |
S |
N |
N |
N |
|
Esecutiva (già abilitati) |
S |
S |
S |
N |
N |
N |
S |
N |
N |
N |
Nuove Abilitazioni
|
Dirigenti ammin. |
S |
S |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
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Concetto |
S |
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N |
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N |
N |
|
Esecutiva |
S |
S |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
TAB.IV.1 - CODICE DELLA STRADA 1992.
Tipo di patente o di certificato di abilitazione professionale
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
SP |
REV. |
CAP |
CFP |
CIF |
|
Ingegneri |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
|
Dirigenti ammin. |
S |
S |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
|
già abilitati |
S |
S |
S |
N |
N |
N |
S |
N |
N |
N |
|
Concetto |
S |
S |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
|
già abilitati |
S |
S |
S |
N |
N |
N |
S |
N |
N |
N |
|
Esecutiva |
S |
S |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
|
già abilitati |
S |
S |
S |
N |
N |
N |
S |
N |
N |
N |
TAB.IV.1 (NUOVA) (In vigore dal 1° gennaio1994).
|
Ingegneri |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
|
Dirigenti ammin. |
S |
S |
N |
N |
N |
S |
N |
N |
N |
N |
|
abilitati |
S |
S |
S |
N |
N |
N |
S |
S |
N |
N |
|
abilitati |
S |
S |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
|
Concetto (Q. f. VI) |
S |
S |
S |
N |
N |
N |
S |
S |
N |
N |
|
abilitati |
S |
S |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Competenza territoriale (art. 116 cod. strad. comma secondo).
Gli esami possono essere sostenuti soltanto nell’ambito
territoriale dell’ufficio provinciale presso il quale è stata presentata la
domanda, che può essere diverso da quello della normale residenza. Ne consegue
che, qualora voglia sostenere l’esame presso un ufficio provinciale diverso,
il candidato deve presentare una nuova pratica presso il diverso ufficio provinciale.
Le prove d’esame, sia di teoria che di guida, devono essere sostenute presso
un unico ufficio provinciale della motorizzazione.
Esame di idoneità - esaminatori (Circolare 10 febbraio 1976 n. 5)
Gli esaminatori, per il fatto di esercitare una
pubblica funzione amministrativa (art. 357 cod. pen.) rivestono la qualifica
di pubblico ufficiale nell’espletamento di tutte le operazioni d’esame, anche
di quelle preliminari, ed assumono quindi le responsabilità che, per tale
qualifica, sono loro attribuite sia per l’attività che esplicano sia per gli
atti che sottoscrivono.
Le sigle e le firme che gli esaminatori appongono sugli atti di competenza
debbono essere conformi a quelle da essi preventivamente depositate.
A tal fine, presso ogni ufficio provinciale debbono essere depositate su unico
foglio le sigle e le firme di tutti gli esaminatori - inclusi quelli appartenenti
ad altri uffici - che effettuano sedute presso l’ufficio stesso; copie fotostatiche
di detto foglio debbono essere distribuite agli impiegati dell’ufficio medesimo
che curano la trattazione delle pratiche di cui si occupa la presente circolare.
Le competenze degli esaminatori, sia per il primo rilascio, sia per la revisione
delle patenti prevista dall’articolo 89 codice della strada (ora 128), per
effetto delle sostituzioni e modifiche apportate dagli articoli 4 e 9 della
legge 14 febbraio 1974 n. 62 al codice stradale ed alla legge 16 febbraio
1967 n. 14, sono le seguenti (vedi anche paragrafo precedente).
TABELLA - COMPETENZE DEGLI ESAMINATORI.
|
Normativa |
Esami |
|||||||||
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
As |
Bs |
Cs |
Ds |
Rev. |
|
Ingegneri |
si |
si |
si |
si |
si |
si |
si |
si |
si |
si |
|
Legge 16 febbraio 1967 n. 14 |
si |
si |
si |
no |
no |
si (1) |
si (1) |
si (1) |
no |
si |
|
Legge 18 ottobre 1978 n. 625 |
si |
si |
si |
no |
no |
si (1) |
si (1) |
si (1) |
no |
si |
|
Legge 1 dicembre 1986 n. 870 |
si |
si |
si |
no |
no |
si (1) |
si (1) |
si (1) |
no |
si |
|
Legge 11 marzo 1988 n. 111 |
si |
si |
no |
no |
no |
si (1) |
si (1) |
no |
no |
no |
|
Codice stradale 1992 tab IV.1 |
si |
si |
no |
no |
no |
si (1) |
si (1) |
no |
no |
no |
|
Codice stradale 1992 tab IV.1 1997 |
si |
si |
no |
no |
no |
si (1) |
si (1) |
no |
no |
si |
|
(q.f. VI) |
si |
si |
no |
no |
no |
si (1) |
si (1) |
no |
no |
no |
(1) Qualora non siano prescritti particolari
adattamenti o disposizioni dei comandi o protesi degli arti.
Le sedute d’esame - teoriche e pratiche di guida, fisse di calendario o straordinarie
- sono di regola da effettuarsi presso le sedi degli uffici provinciali od
altre importanti sedi sussidiarie d’esame stabilite dalle direzioni degli
uffici provinciali, tenendo possibilmente distinte le sedute d’esame per candidati
privatisti da quelle per allievi di autoscuole.
Designazione degli esaminatori (Circolare 10 febbraio 1976 n. 5 paragrafo
B1).
L’assegnazione delle sedute d’esame agli esaminatori deve essere stabilita
dal direttore dell’ufficio provinciale, o da un suo delegato, non prima del
secondo giorno precedente a quello di effettuazione delle sedute stesse. Eventuali
mutamenti di assegnazione già stabilite debbono essere autorizzati dal direttore
dell’ufficio provinciale. Si richiama l’attenzione dei direttori degli uffici
provinciali sul dovere di vigilanza sulle operazioni d’esame, in quanto essi
sono responsabili del regolare svolgimento di tutte le operazioni di istituto
di competenza degli uffici stessi.
Qualora, durante lo svolgimento di una prova d’esame - sia teorica che pratica
- nell’esaminatore insorgessero fondati dubbi sull’idoneità fisica del candidato,
la prova stessa va sospesa ed al termine della seduta va prontamente riferito
al direttore dell’ufficio provinciale per le determinazioni di competenza
(ivi compresa quella di far sottoporre il candidato stesso ad accertamento
medico da parte della commissione medica provinciale).
Prenotazione (Circolare 10 febbraio 1976
n. 5 paragrafo B2).
Per sostenere le prove, sia teorica sia pratica di guida, il candidato deve
prenotarsi tempestivamente e nominativamente presso l’ufficio provinciale
non oltre il quinto giorno precedente la data dell’esame (art. 121, comma
undicesimo codice strada).
L’impiegato addetto all’accettazione delle prenotazioni provvede ad includere
il nominativo del richiedente nell’elenco degli esami previsto per ciascuna
seduta dopo aver controllato che: a) (Omissis); b) alla
data della seduta sia trascorso almeno un mese dalla data di rilascio del
“foglio rosa” o, eventualmente, dalla data di una precedente prova d’esame
sostenuta con esito sfavorevole, come prescritto dall’arti-colo 85, commi
quarto e quinto, del citato codice (vedi ora articolo 121, commi decimo ed
undicesimo); c) (Omissis); d) alla data della seduta
siano trascorsi almeno tredici giorni dalla data di una eventuale precedente,
analoga prova di esame, regolarmente prenotata ma non sostenuta (paragrafo
aggiunto dalla circolare n. 182 del 1985 del 13 novembre 1985. Il termine
di quindici giorni è stato portato a tredici con lettera circolare prot. n.
2057/4610-A045 del 3 giugno 1988).
I candidati allievi di autoscuole debbono essere prenotati dalle stesse con
elenco nominativo in duplice copia (elenchi separati a seconda che trattisi
di prove teoriche oppure di guida) che deve contenere: località e data d’esame,
cognome e nome, numero di registrazione della domanda, numero distintivo e
timbro della scuola.
La prenotazione può essere preceduta, diversi giorni prima, da una “segnala-zione
previsionale” numerica con la quale le autoscuole segnalano in anticipo il
numero dei posti che presumono di dover successivamente prenotare.
Ogni prenotazione deve essere annotata mediante apposito timbro sulla copertina
del modello MC 2112 MEC.
Per la verifica di quanto riportato nel punto d) del precedente secondo capoverso,
all’atto della prenotazione l’impiegato addetto deve controllare che sul mod
MC 2112/MEC non risultino riportate prenotazioni a prove non sostenute, a
decorrere dal tredicesimo giorno che precede quello per il quale viene richiesta
la ripetizione della prova.
Come previsto al paragrafo A-2 “Repressione delle attività abusive” della
circolare n. 60 del 1966, ai candidati “privatisti”, quando si presentano
agli sportelli per prenotarsi per la prova di guida dell’esame, è da consegnare
un foglio, o scheda, predisposto al ciclostile o con altro sistema, da compilare
e presentare all’atto dell’esame unitamente al “foglio rosa”. In tale foglio
o scheda sono da indicare, fra l’altro, le generalità del candidato e il numero
del foglio rosa, le generalità dell’accompagnatore ed il numero di targa del
veicolo, dati che verranno controllati all’atto dell’esame e successivamente
elaborati, come si dirà in appresso.
Circolare 24 luglio 1995 prot. n. B5831.
– 1. Rilascio della patente. A decorrere dunque dal 1° ottobre 1995
la patente di guida verrà rilasciata, contestualmente al superamento dell’esame
pratico di guida, dai competenti uffici provinciali della m.c.t.c., così come
previsto dall’articolo 121 comma dodicesimo del codice della strada, modificato
dall’articolo 6 del d.p.r. n. 575 del 1994. Ne consegue che per i candidati
che effettueranno l’esame di guida a tutto il 30 settembre 1995 continueranno
ad applicarsi le disposizioni previgenti: per essi sarà dunque la prefettura
a rilasciare la patente.
Per i candidati invece che effettueranno l’esame di guida a partire dal 1°
ottobre 1995 saranno attuate le nuove disposizioni: verrà ad essi rilasciata
la patente di guida, contestualmente al superamento dell’esame pratico, dall’ufficio
provinciale della m.c.t.c.
– 1.1. Presentazione della domanda per il rilascio della patente di guida
a seguito di esame. Le richieste dovranno continuare ad essere presentate
utilizzando il modello MC 2112 MEC, che sarà gradualmente reso conforme alla
nuova normativa. Nel frattempo dovranno continuare ad essere impiegati, fino
ad esaurimento delle scorte, i modelli già in carico o in corso di distribuzione
agli uffici provinciali.
Nessuna variazione è stata introdotta in ordine alle certificazioni da allegare;
l’unica novità attiene all’eliminazione del certificato anamnestico, abolito
dall’arti-colo 15 del d.p.r. n. 575 del 1994, che è trattenuto dal medico
certificatore e quindi non accluso alla richiesta.
Alla domanda dovranno essere accluse le attestazioni dei seguenti versamenti:
lire trentamila su conto corrente postale n. 4028; lire ventimila su conto
corrente postale n. 9001; con un aumento del versamento relativo al bollo
nella misura di lire quindicimila, per i motivi indicati al punto 1.6 della
circolare.
– 1.2. Prenotazione per l’esame. L’articolo 121, comma undicesimo,
del codice della strada, sostituito dall’articolo 6 del d.p.r. n. 575 del
1994, prevede che “gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione
da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova”.
E’dunque obbligatorio chiudere i verbali di prenotazione non oltre il termine
indicato. Non sarà di conseguenza possibile prenotare l’esame di guida negli
ultimi cinque giorni di validità del permesso per esercitarsi alla guida:
la prova potrà essere eseguita solo se prenotata prima del termine di cui
sopra.
Anche se non espressamente indicato nella norma, i cinque giorni di cui all’articolo
121, comma undicesimo, del codice della strada, devono intendersi lavorativi.
Escludendo pertanto il sabato e la domenica, che si avviano a diventare festivi
per tutti gli uffici periferici, la data ultima di prenotazione, a meno di
festività infrasettimanali, coincide col giorno della settimana corrispondente
a quello di effettuazione dell’esame: in altre parole gli esami del lunedì
potranno essere prenotati fino al lunedì precedente, quelli del martedì potranno
essere prenotati fino al martedì precedente, e così via.
La regola è valida anche per gli esami del 2 ottobre 1995 (il 1° ottobre cade
di domenica), che potranno dunque essere effettuati solo se la prenotazione
è stata inoltrata entro il quinto giorno precedente la data della prova: le
nuove procedure informatiche per la prenotazione saranno infatti rese disponibili
con decorrenza 25 settembre 1995.
E’necessario che, all’atto della prenotazione all’esame pratico di guida,
il candidato privatista o l’autoscuola dichiari che i dati contenuti nello
statino (e che saranno quindi riportati sulla patente) sono esatti: ciò al
fine di procedere, una volta rilasciata la patente, alla sostituzione della
stessa solo attraverso l’instaurazione di una richiesta di duplicato.
La dichiarazione di cui sopra può, a titolo di esempio, essere inserita in
una colonna del verbale di prenotazione, in modo da poter recepire la firma
del candidato o dell’autoscuola in corrispondenza di ciascun nominativo.
E’necessario inoltre che il candidato, all’atto della prenotazione, consegni
il modello MC 2112 MEC.
Chiuso il verbale di prenotazione (non oltre il quinto giorno precedente la
prova), lo sportellista lo invierà al reparto conducenti unitamente ai modelli
MC 2112 MEC relativi ai candidati prenotati.
– 1.3. Predisposizione della patente di guida. Il reparto conducenti,
ricevuta la documentazione di cui sopra, provvederà a digitare immediatamente
il verbale di prenotazione con le ordinarie modalità operative.
Il giorno successivo sarà prodotto in stampa il verbale d’esame, unitamente
alle patenti di guida intestate ai candidati presenti nel verbale medesimo.
Tali patenti andranno allegate ai corrispondenti fascicoli mod. MC 2112 MEC,
da cui andrà staccata la foto apposta in senso trasversale, che sarà collocata
nell’apposito riquadro della patente di guida.
Il documento dovrà essere firmato dal direttore dell’ufficio o da un suo delegato,
nello spazio all’uopo predisposto, attestando tale firma il corretto svolgimento
delle operazioni eseguite fino alla predisposizione del documento per l’esame
di guida.
Le patenti così completate saranno reinserite nei fascicoli mod. MC 2112 MEC
che saranno a loro volta allegati al verbale d’esame che sarà consegnato all’esa-minatore.
Circolare 20 settembre 1995 prot. n. B7132/60D3.
Per quanto riguarda l’apposizione della firma da parte del direttore dell’ufficio provinciale sulla patente di guida, si fa presente che ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 - norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche - è possibile sostituire, come già avviene per le carte di circolazione, la firma autografa del direttore con l’apposizione a stampa della medesima. L’utilizzazione di questo sistema permette di snellire l’ultima fase della procedura di predisposizione della patente di guida, contribuendo in tal modo alla razionalizzazione del lavoro all’interno degli uffici.
Circolare 10 febbraio 1976 n. 5 paragrafo
B4.
– 2.3. Prova teorica dell’esame. Criteri. I direttori degli uffici
provinciali avranno cura di programmare la frequenza delle sedute per candidati
“privatisti” in modo tale da mantenere un opportuno equilibrio con il numero
di sedute concesse complessivamente alle autoscuole.
Ciò al fine di non determinare sostanziali diversità di trattamento, come
- ad esempio - nel tempo intercorrente fra la prenotazione e la prova d’esame.
Le sedute d’esame di revisione della patente, debbono essere tenute presso
le sedi degli uffici provinciali; in dette sedute i candidati possono essere
prenotati sia per la prova teorica che per quella di guida.
Nei casi in cui un ufficio provinciale non possa assicurare adeguati servizi
in proposito, le sedute di esami teorici con questionari possono essere effettuate
anche prevedendo sedute presso le sedi di associazioni di scuole e presso
le sedi delle scuole - idonee allo scopo - ove possano confluire anche allievi
di altre scuole site in una determinata zona della stessa città o di scuole
aventi sede in comuni viciniori.
Qualora particolari situazioni ambientali, unite alla necessità di un pieno
e razionale impiego degli esaminatori, lo rendessero utile, si possono accordare
sedute cosiddette “miste” di esami di teoria e di guida cui possono essere
prenotati: a) candidati alle patenti A, B e C che devono sostenere
la sola prova teorica e candidati alle patenti B e C che, già idonei in teoria
in precedenti sedute, devono effettuare la sola prova di guida; b)
candidati alle patenti della categoria D, E, B limitata, ed F, al certificato
di abilitazione professionale, e conducenti soggetti a revisione della patente.
Nei grandi centri l’elevato afflusso dei candidati, - da scaglionare nelle
ore della seduta - è da regolarsi in modo da realizzare sedute con “gruppi
di lavoro” di due-tre esaminatori; tali sedute sono da effettuarsi dividendo
l’aula in altrettanti settori, di ciascuno dei quali è responsabile un esaminatore;
ciò consente il rispetto di quanto previsto al paragrafo B-3 che precede,
circa la compilazione di un verbale per ciascun esaminatore, responsabile
degli esami effettuati a partire dalla identificazione del candidato fino
alla formulazione del giudizio.
Per quanto attiene alle necessità di garantire la piena regolarità delle sedute
d’esame, debbono essere allontanati dall’aula ed esclusi dalla seduta i candidati
che vengono sorpresi in flagrante infrazione oppure intenti a copiare gli
elaborati o le chiavi di soluzione dei questionari; di tali provvedimenti
deve essere fatta annotazione sul verbale d’esame. Non possono essere esaminati
candidati che non risultano già iscritti a verbale, se non a seguito di autorizzazione
scritta del direttore dell’ufficio provinciale, da rilasciarsi in particolari
casi per giustificati motivi.
Procedura degli esami (Circolare 13 dicembre 1990 n. 200).
– 0. Premesse. Con il decreto del 3 agosto
1990 n. 332, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 267 del 15 novembre 1990,
(allegato 1) viene fissata la decorrenza dei nuovi programmi d’esame per il
conseguimento, l’estensione di validità e la revisione della patente di guida,
nonché le modalità di svolgimento delle prove teorica e pratica, già approvati
con decreto del ministro dei trasporti n. 262 del 6 giugno 1988 (G.U. n. 137 del 13 luglio 1988).
Nella imminenza dell’entrata in vigore di tali norme vengono diramate le istruzioni
procedurali necessarie per l’uniforme applicazione: considerato il carattere
innovativo di talune disposizioni, dette procedure hanno carattere sperimentale
e in parte transitorio nelle more dell’emanazione di una circolare destinata
ad un completo riordino delle norme finora disciplinate dalla circolare n.
5 del 1976 e successive modificazioni.
– 1. Decorrenza dei nuovi programmi d’esame e relative modalità. L’articolo
1 del decreto prevede che i nuovi programmi e le modalità di esame entreranno
in vigore per coloro che avranno presentato la relativa richiesta dopo un
mese dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e cioè a partire
dal 15 dicembre corrente anno.
Poiché, ai sensi dell’articolo 85 del codice della strada, i candidati non
possono sostenere gli esami prima che sia trascorso un mese dalla data di
rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida (cosiddetto foglio
rosa), ne consegue che le suddette norme saranno operative a partire dal 16
gennaio 1991. Inoltre, per evitare una ingiustificata disparità di trattamento
fra i candidati, si precisa che tutte le prove d’esame, sia teoriche che pratiche,
prenotate e da effettuarsi a decorrere dalla data suindicata (16 gennaio 1991),
si svolgeranno secondo i programmi d’esame e le relative modalità indicate
nel citato d.m. 3 agosto 1990 n. 332, anche se afferenti a richieste di foglio
rosa presentate anteriormente al 15 dicembre 1990.
I direttori degli uffici provinciali m.c.t.c. avranno cura, pertanto, di pubblicizzare
adeguatamente tale circostanza anche mediante avvisi rivolti all’utenza interessata.
– 2. Criteri per l’effettuazione della prova teorica. Il citato decreto
del ministro dei trasporti 3 agosto 1990 n. 332 individua i seguenti criteri
circa l’espletamento delle prove d’esame per le diverse categorie di patenti
di guida.
– 2.1. Esami di teoria: a) gli esami teorici per il conseguimento
delle patenti di categoria A e B, normali e speciali, si svolgono mediante
questionari scritti; b) gli esami per il conseguimento, la revisione
e l’estensione di validità delle patenti di categoria C, normale e speciale,
D ed E si svolgono oralmente con l’ausilio della scheda allegato 1 al decreto
ministeriale 3 agosto 1990 n. 332, che prevede una serie di domande vertenti
sugli argomenti specificati alle lettere a), b), c), d), e) ed f) in tale
scheda; c) gli esami per revisione delle patenti di categoria A e B,
normali e speciali, si effettuano con l’ausilio della scheda allegato 1 al
decreto ministeriale 3 agosto 1990 n. 332 con limitazione delle domande agli
argomenti specificati alle lettere a), b), c) e d).
– 2.2. Stranieri. I criteri indicati al punto 2.1. valgono anche per
gli stranieri che debbano sostenere gli esami per il conseguimento, l’estensione
di validità e la revisione della patente di guida.
– 2.3. Analfabeti. Per gli analfabeti, ossia coloro che non sanno leggere
e scrivere, gli esami teorici per il conseguimento, l’estensione di validità
o la revisione della patente di guida si effettueranno con l’ausilio della
scheda allegato 1, e si svolgeranno solo presso la sede dell’ufficio provinciale
della m.c.t.c.
Inoltre la domanda di rilascio dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida,
non potendo essere sottoscritta dagli stessi in quanto analfabeti, dovrà essere
corredata dalla dichiarazione di cui all’articolo 20-bis della legge 4 gennaio
1968 n. 15 con la quale l’analfabeta conferma di non saper firmare, sottoscritta
in sua presenza da due testimoni, e autenticata dal pubblico ufficiale previa
menzione della dichiarazione resa dall’interessato sulla causa dell’impedimento
a firmare.
(Omissis).
Circolare 23 marzo 1991 n. 52.
Al termine di un periodo di sperimentazione delle
disposizioni contenute nella circolare n. 200 del 1990 si impartiscono le
seguenti disposizioni. (Omissis).
– 2. Criteri per l’effettuazione della prova teorica. Si ribadisce
che gli esami per il conseguimento della patente per la guida dei veicoli
delle categorie “A” e “B” devono essere effettuati esclusivamente con l’impiego
della scheda-quiz.
Tuttavia, in casi particolari, sulla base di idonea documentazione ritenuta
probante dal direttore dell’ufficio e sotto la sua personale responsabilità,
saranno ammessi a sostenere oralmente gli esami suindicati, con l’ausilio
della scheda allegato 1 al d.m. 3 agosto 1990 n. 332, oltre i candidati analfabeti
anche quelli che non abbiano conseguito la licenza della scuola dell’obbligo.
Inoltre, non si ritiene più necessaria l’annotazione prevista al III capoverso
del paragrafo 2.3 della circolare n. 200 del 1990.
Il metodo dell’interrogazione orale si applica, per analogia, anche nei confronti
di quegli stranieri che, sebbene in grado di comprendere la lingua italiana
ed esprimersi oralmente, dichiarino, con atto notorio, di non conoscerla nella
forma scritta.
I direttori degli uffici provinciali m.c.t.c. avranno cura di esaminare attentamente
le richieste di tali esami limitandoli ai soli candidati che effettivamente
si trovino nelle condizioni sopradescritte e informandone i sigg.ri coordinatori.
Questi ultimi, nella consueta relazione trimestrale sull’andamento degli uffici
provinciali m.c.t.c. avranno cura di segnalare a questa direzione generale
sia l’entità che l’evoluzione del fenomeno, nonché le anomalie riscontrate,
e i provvedimenti eventualmente adottati d’intesa con i direttori degli uffici
stessi.
Una apposita procedura messa a punto presso il sistema informativo m.c.t.c.
fornirà i dati e i consuntivi settimanali e mensili atti a controllare che
l’entità dei casi di deroga si mantenga in limiti fisiologici e non dia luogo
ad abusi. (Omissis).
Disposizioni finali.
In attesa dell’emanazione di una circolare comprensiva
di tutte le disposizioni impartite in materia di procedure di esami per il conseguimento,
la revisione e l’estensione di validità della patente di guida, restano in vigore
quelle emanate in precedenza in quanto applicabili e non in contrasto con le
disposizioni fornite con la presente circolare.
Circolare 13 dicembre 1990 n. 200.
(Omissis).
– 2.4. Compilazione questionari e scheda: allegato 1. Per la compilazione
del questionario si richiamano le disposizioni dettate in proposito con circolare
n. 5 del 1976, paragrafo B-5. (Omissis).
Per la scheda allegato 1, l’esaminatore provvede, per ogni argomento prescritto
per il tipo d’esame e la categoria di patente, come già specificato al paragrafo
2.1., punti b) e c), a formulare oralmente i relativi quesiti.
In base alle risposte complessivamente rese per ciascun argomento, l’esaminatore
provvede a contrassegnare, secondo i casi, la voce “SI” o “NO”.
La prova è superata se risultano contrassegnati positivamente tutti gli argomenti
da richiedere secondo le disposizioni sopraindicate.
Nel caso sia barrato anche un solo “no”, il candidato sarà respinto. Trattandosi
di argomenti riportati sulla scheda in ordine conseguenziale, la registrazione
del primo “NO” interrompe la prova teorica.
– 2.5. Note. Nella voce “note” l’esaminatore provvederà a verbalizzare
episodi o fatti avvenuti durante l’effettuazione dell’esame di particolare
rilevanza ai fini della validità degli stessi (ad esempio impossibilità di
proseguire la prova, malore del candidato eccetera). (Omissis).
– 6. Sedute di esame fuori sede. Compatibilmente con l’organizzazione
e il funzionamento dell’ufficio, le sedute degli allievi delle autoscuole
si svolgono presso le singole sedi delle stesse ovvero presso la sede dei
centri di istruzione automobilistica costituiti da autoscuole consorziate
e legalmente riconosciute ai sensi dell’articolo 8 della legge 18 marzo 1988
n. 111, alle seguenti condizioni: che siano stati assolti gli adempimenti
previsti dall’articolo 19 della legge 1° dicembre 1986 n. 870; che le sedute
precedentemente assegnate, siano state adeguatamente utilizzate e che gli
allievi assenti non siano stati più del venticinque per cento dei prenotati;
(Omissis).
– 6.1. Criteri per l’assegnazione delle sedute. Nell’assegnazione delle
sedute, la cui durata sarà determinata dai direttori degli uffici provinciali
m.c.t.c. in relazione alle situazioni locali, si terrà conto dei seguenti
parametri operativi (numero di candidati prenotati per ogni ora di durata
della seduta) in base ai quali saranno da individuare i limiti di accoglimento
delle richieste: i candidati al conseguimento delle patenti di categoria A
e B, normali e speciali, salvo quelle per le quali sono prescritti adattamento
del veicolo, non sono ammessi a sostenere, nella stessa seduta, la prova teorica
e quella pratica.
– 6.2. Sedute accordate a più autoscuole associate. In attesa della
costituzione dei centri d’istruzione automobilistica di cui all’articolo 9
del d.m. 3 agosto 1990 n. 301 e qualora il numero dei candidati da esaminare
sia insufficiente per assegnare una seduta riservata ad un’unica autoscuola
(art. 488 del regolamento), si consente che un’autoscuola possa chiedere ed
ottenere una seduta d’esami pomeridiana presso la propria sede raggiungendo
il numero prescritto di candidati prenotati con l’aggiunta di allievi di una
od anche più scuole vicine, i cui titolari firmino per consenso la domanda
presentata dal titolare dell’autoscuola presso la cui sede si svolgeranno
le prove d’esame.
In questi casi di abbinamento o di raggruppamento ogni conseguente onere e
responsabilità ricade sul titolare dell’autoscuola che presenta la domanda
e presso la quale si svolgono gli esami.
Qualora in una località non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 498
del regolamento, gli esami dei candidati di più autoscuole associate possono
effettuarsi presso altra idonea località.
– 7. Norme transitorie. Nelle more di un completo riordino delle disposizioni
in materia di esami, restano in vigore le disposizioni emanate con la circolare
n. 5 del 1976 nonché le successive modificazioni, aggiornamenti e integrazioni
in quanto applicabili e non in contrasto con quanto stabilito con la presente
circolare.
Circolare 10 febbraio 1976 n. 5.
– 4. Prova teorica dell’esame. Procedura.
Nei casi di estensione della validità di una patente controlla anche la patente
da estendere, da esibirsi dal candidato.
Circa la validità e il tipo dei documenti di identità ammessi valgono le disposizioni
contenute nella circolare prot. n. 13027/CA.80 dell’11 gennaio 1965. (Omissis).
Circolare 16 luglio 1992 n. 119.
Con la presente circolare vengono emanate le
sole disposizioni che conseguono al nuovo tipo di questionari, la cui entrata
in vigore è prevista alla data del 1° settembre 1992, ed alle correlate diverse
modalità dell’esame teorico; per il resto, beninteso, continuando a vigere
quelle attuali; al riguardo, si fa presente che è già iniziata la spedizione
di un congruo quantitativo del materiale agli uffici provinciali.
I questionari, raccolti in fascicoli che ne contengono diciotto (ora dodici)
con il relativo “correttore”, sono tratti mediante elaborazione meccanografica
da un “Data base” di seicento domande ciascuna mediamente corredata da sei
risposte “vere” e sei “false” secondo un metodo di casualità che rende ciascuno
di essi praticamente irripetibile; contengono dieci domande (la materia di
esame è suddivisa in dieci capitoli, quindi ogni questionario comprende l’intero
programma) ognuna con tre risposte che possono essere: tutte e tre vere; due
vere e una falsa; una vera e due false; tutte e tre false. I candidati dovranno
barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera “V” o “F” a seconda
che considerano quella proposizione vera o falsa. E’ loro concesso un tempo
di trenta minuti e la prova, in questa prima fase operativa, si intende superata
se il numero di risposte errate (anche se parzialmente comprese nello stesso
quesito) è al massimo di quattro: al quinto errore, pertanto, consegue l’esito
negativo dell’esame. Naturalmente, una risposta non data è da considerare
errata.
Il funzionario esaminatore consegnerà a ciascun candidato uno dei questionari
contenuti nella confezione; e i due pieghevoli (dalle copertine di colore
verde e viola) di riferimento, che a fine seduta saranno riacquisiti in atti.
Egli avrà altresì a disposizione un congruo numero di stampati rappresentanti
quattro positure di un vigile urbano, da mettere a disposizione dei candidati
sul cui questionario comparisse la relativa domanda: ciò in quanto nelle prime
serie di stampa tali figure non compaiono, come dovrebbero, sul questionario.
Anche questi, a fine seduta, saranno riacquisiti in atti.
In testa al questionario il candidato apporrà: la propria firma ben leggibile;
le prime sei lettere del cognome e la prima del nome; la marca operativa del
“foglio rosa”.
Il funzionario esaminatore trascriverà invece, sull’apposita spaziatura: il
numero del proprio codice; la propria firma; l’esito dell’esame, barrando
la casella e ripetendo per intero; ed è altresì tenuto a verificare l’esattezza
delle scritturazioni del candidato.
L’esito dell’esame sarà attestato anche sulla fincatura in prima pagina del
modello MC 2112 MEC, ma non sulla scheda modello 1561 N (statino di esame):
questo dovrà essere in possesso del candidato, a pena la esclusione dalla
prova, ma non sarà ritirato.
Al riguardo, si fa presente che la stampa di “statini” di nuovo modello sarà
avviata solo alla consumazione delle consistenti scorte attuali.
Si fa altresì presente che la parte alta del questionario è già predisposta
per la lettura ottica, e che la correzione meccanografica e contestuale memorizzazione
dell’esito sono tuttora in fase sperimentale (allo stesso scopo sono stampigliate
le barre nere sul lato destro), pertanto le restanti caselle non dovranno
essere compilate né si terrà conto dei caratteri numerici e grafici stampati.
I questionari vengono verificati col “correttore” che, come già detto, è allegato
a ciascun fascicolo: alle risposte “vere” corrisponde casella bianca, a quelle
“false” pallino nero.
I questionari che non venissero utilizzati saranno riconsegnati all’ufficio
provinciale, come di seguito specificato: appare perciò opportuno, pur nel
rispetto delle singole realtà operative, che le sedute di esami teorici siano
programmate in modo da rendere minima la quantità di materiale non utilizzato.
(Omissis).
Al termine delle sedute di esame, i funzionari esaminatori allegheranno al
verbale: i questionari utilizzati, separando quelli dei candidati idonei da
quelli dei respinti; i questionari non utilizzati, che verranno barrati diagonalmente
a penna e spillati; il/i correttore/i.
Anche per quanto in particolare concerne la conservazione in atti degli elaborati
valgono le norme vigenti per le schede sinora utilizzate.
Si fa riserva di ulteriori istruzioni, si raccomanda la massima ottemperanza,
ed in particolare si invitano i direttori degli uffici provinciali ad assumere
d’intesa con i coordinatori ogni opportuna iniziativa finalizzata ad addestrare
i funzionari esaminatori sul nuovo sistema di esame in tempo utile.
Circolare 28 settembre 1992 n. 159.
In esito ai quesiti proposti al riguardo da numerosi
uffici provinciali ed al fine di garantire la necessaria uniformità delle
procedure, come già del resto comunicato ai signori coordinatori a fine luglio
si chiarisce che non sono ammissibili correzioni sugli elaborati. I candidati
saranno perciò invitati, prima dell’inizio della prova di esame, a ponderare
con attenzione i quesiti da risolvere.
Una proposizione non individuata come “vera” o “falsa”, ovvero con entrambe
queste possibilità attestate, sarà considerata “risposta errata”. Si fa presente
altresì che le risposte dovranno essere date annerendo la casella contenente
le lettere “V” o “F”. Tali disposizioni traggono motivo anche dalla necessità,
di questa direzione generale, di monitorare con procedura informatica che
prevede la lettura ottica (saranno al riguardo emanate disposizioni) le schede,
al fine di verificare il grado di difficoltà delle domande sulla base delle
risposte dei candidati.
Si invitano i direttori degli uffici provinciali ad impartire le necessarie
disposizioni ai funzionari esaminatori, ed a rendere noto quanto forma oggetto
della presente mediante esposizione di avviso all’utenza.
Circolare 10 febbraio 1976 n. 5.
– 2.5. Prova pratica di guida all’esame. Criteri.
Le concentrazioni di candidati per seduta stabilite dalla già citata circolare
n. 650 del 24 novembre 1973, possono essere raggiunte anche prevedendo sedute
presso le sedi di associazioni di scuole o presso le sedi delle scuole - idonee
allo scopo - ove possono confluire anche allievi di altre scuole site in una
determinata zona della stessa città o di scuole aventi sedi in comuni viciniori.
Non possono essere esaminati candidati che non risultino già iscritti a verbale,
se non a seguito di autorizzazione scritta del direttore dell’ufficio provinciale,
da rilasciarsi in particolari casi per giustificati motivi.
Nelle località ove siano in funzione dei “campi scuola” le prove pratiche
di guida dell’esame possono essere ivi iniziate, e successivamente continuate
su strada a seconda dei casi, in conformità alle istruzioni già impartite
in proposito con la circolare n. 41 del 22 luglio 1971.
– 2.6. Prova pratica di guida all’esame. Procedura. (Circolare 10 febbraio
1976 n. 5 paragrafo B7). Prima di iniziare la prova pratica di guida, l’esaminatore
procede ai seguenti adempimenti: a) in base ad un valido documento
di riconoscimento, con foto, del candidato, controlla che la fisionomia dello
stesso corrisponda a quella della foto sullo “statino” o sul primo esemplare
del “foglio rosa”, e che i dati anagrafici riportati sul documento siano uguali
a quelli del foglio rosa e del verbale; b) controlla che il candidato
sia risultato “idoneo” alla prova teorica dell’esame e che sia trascorso almeno
un mese da una eventuale precedente prova pratica di guida sostenuta con esito
negativo; c) nei casi di estensione della validità di una patente controlla
la patente da estendere, da esibirsi dal candidato; d) sigla la foto
applicata sullo “statino” o sul primo esemplare del “foglio rosa” anche se
su di essa, a seguito di precedenti prove, vi siano già le sigle di altri
esaminatori; e) per i candidati allievi di autoscuola controlla: che
gli autoveicoli siano muniti del contrassegno e del certificato di assicurazione
obbligatoria prescrittti dalla legge 24 dicembre 1969 n. 990, che la carta
di circolazione sia intestata al titolare della scuola stessa e rechi l’annotazione
dei doppi comandi, e che gli autoveicoli siano muniti della scritta regolamentare
“Scuola Guida” nella parte anteriore ed in quella posteriore; f) per
i candidati “privatisti” controlla: la patente dell’accompagnatore i cui dati,
unitamente a quelli del veicolo, debbano corrispondere a quelli indicati nel
foglio, o scheda - di cui al paragrafo B-2 che precede - che ritira; che le
caratteristiche delle autovetture corrispondano ai medesimi requisiti stabiliti
per le autovetture delle scuole guida, come indicato nella circ. n. 6144 /2323
del 15 ottobre 1966; che gli autoveicoli siano muniti del contrassegno e del
certificato di assicurazione obbligatoria, prescritti dalla legge 24 dicembre
1969 n. 990. (Omissis).
Mediante la prova pratica di guida l’esaminatore deve accertare, oltre che
la necessaria perizia acquisita dal candidato nella tecnica di guida, nell’effettuazione
delle manovre prescritte dall’articolo 498 del regolamento e nell’inserimento
nella circolazione stradale, anche e soprattutto, per la formulazione di un
giudizio conclusivo, la sua buona formazione al fine di un suo corretto comportamento
nella circolazione quale futuro utente della strada disciplinato e cosciente.
Circolare 13 dicembre1990 n. 200.
3. Criteri per lo svolgimento della prova
pratica. Riguardo alla prova di guida si richiama l’attenzione sui seguenti
criteri:
– 3.1. Modalità della prova pratica. Le modalità della prova pratica
di guida sono riportate nella scheda allegato 2 del d.m. 3 agosto 1990 n.
332.
Tale scheda di valutazione prevede una serie di 22 manovre articolate nei
seguenti gruppi: a) destrezza sui comandi; b) inserimento nell’ambiente
stradale; c) inserimento nella circolazione stradale; d) percezione
del pericolo derivante dal comportamento di altri utenti della strada.
Ove possibile, l’accertamento sulle manovre indicate al punto a) precederà
le
altre prove e si svolgerà in luogo chiuso al traffico o con traffico adeguatamente
scarso.
– 3.2. Sedi d’esame. Data la specificità delle manovre richieste, i
direttori degli
uffici provinciali d’intesa con le locali rappresentanze sindacali del personale
esaminatore nonché delle organizzazioni sindacali di categoria delle autoscuole,
avranno cura di individuare le località che per la conformazione topografica
la segnaletica stradale e le caratteristiche del traffico sono da considerare
idonee quali sedi di esame.
Circolare 23 marzo 1991 n. 52.
– 7. Località di esami. Con circolare
n. 200 del 13 dicembre 1990 si è disposto che i direttori degli uffici provinciali,
in accordo con le OO.SS. di questa amministrazione e le associazioni delle
autoscuole, avrebbero provveduto ad orientare lo svolgimento delle prove pratiche
di guida nelle località più idonee a verificare la capacità e i comportamenti
dei candidati in ossequio alle direttive vigenti.
Nel ribadire quanto sopra nonché le disposizioni impartite con la successiva
circolare n. 1137/4610 del 29 gennaio 1991 si chiarisce che quanto disposto
con le citate note ministeriali non esclude a priori che località o percorsi
di esame o di raccolta di candidati da tempo utilizzati siano validi (eventualmente
con opportune integrazioni o modificazioni) anche per l’espletamento dell’esame
con le modalità previste dal citato d.m. 3 agosto 1990 n. 332. (Omissis).
Circolare 13 dicembre 1990 n. 200.
– 3.3. Modalità di effettuazione di alcune
manovre. Circa le manovre di cui alle lettere r) ed u) della scheda, sorpasso
e velocità adeguata, si precisa quanto segue: a) “Sorpasso”: tale manovra
consiste nel corretto uso da parte del candidato dei dispositivi di segnalazione
luminosa, degli specchi retrovisori, nella capacità di valutare lo spazio
occorrente per compiere il sorpasso e superare il veicolo, tenuto conto delle
condizioni della circolazione, anche a bassa velocità; b) “Velocita’adeguata”:
questa deve essere rapportata sia ai limiti di velocità che alle condizioni
esterne della circolazione stradale al momento in cui si svolge la prova.
– 3.4. Guida in autostrada. Conformemente all’avviso espresso dall’ufficio
legislativo di questo ministero con nota n. UL/VAR II/23.106 del 14 novembre
1990 si precisa che non è obbligatorio svolgere l’esame di guida su autostrada
tenuto conto delle seguenti circostanze: la direttiva comunitaria si limita
a prevedere la possibilità e non l’obbligatorietà; (Omissis); non
va penalizzata l’utenza dislocata in aree prive di una rete autostradale.
Si evidenzia infine, che un accertamento adeguatamente sostitutivo può essere
condotto, ove occorra, su strade aventi caratteristiche autostradali.
– 3.5. Compilazione scheda esame pratico di guida. Con riferimento
alle manovre indicate nella scheda allegato 2 al d.m. 3 agosto 1990 n. 332,
in caso di giudizio negativo sulla capacità del candidato a compiere in modo
corretto una determinata manovra, l’esaminatore provvederà a contrassegnare
la voce “NO” corrispondente.
In tale ipotesi la prova potrà essere interrotta e l’esaminatore provvederà
a riportare l’esito negativo dell’esame sul verbale della seduta. In caso
di giudizio favorevole, non sarà necessario contrassegnare la voce “SI” per
ogni manovra indicata nella scheda, considerato che le manovre stesse, nel
rispetto del limite temporale stabilito per la prova ed in relazione a concrete
circostanze di fatto, si intendono globalmente compiute con esito positivo.
Circolare 23 marzo 1991 n. 52.
(Omissis).
– 5. Compilazione scheda relativa alla prova pratica. Si confermano
le disposizioni impartite al punto 3.2 della circolare n. 200 del 1990 emanate
conformemente all’avviso espresso dell’ufficio legislativo del ministero dei
trasporti che, con nota N.UL VAR VI/23-195 del 14 dicembre 1990, ha concordato
sull’opportunità che nella scheda da utilizzare per la prova pratica vengano
riportati in dettaglio soltanto gli esiti negativi riguardanti le singole
manovre, non contrastando tale prassi con le vigenti disposizioni normative
che regolano la materia.(Omissis).
Circolare 24 luglio 1995 prot. b5831.
(Omissis).
– 1.4. Effettuazione dell’esame di guida. Munito della documentazione
cui si è appena fatto cenno, l’esaminatore effettuerà gli esami con le consuete
modalità. Va sottolineato che l’esaminatore non avrà molto materiale da portare
al seguito: saranno infatti a lui affidati, oltre al verbale, i fascicoli
dei dodici esaminandi previsti dal nastro operativo; fascicoli che peraltro
già ora, al termine delle prove, l’esaminatore deve ritirare.
Al termine di ciascun esame potranno, come è ovvio, presentarsi tre eventualità;
e cioè che il candidato sia assente, sia respinto, risulti idoneo.
– 1.4.a. Nel primo caso l’esaminatore, annotata la circostanza sul verbale,
riporterà in ufficio il fascicolo insieme alla patente di guida.
Il fascicolo potrà essere restituito tramite lo sportello, mentre la patente
sarà conservata per un eventuale successivo esame.
Se il candidato assente è iscritto ad un’autoscuola, il fascicolo può essere
restituito direttamente all’istruttore della stessa autoscuola, se presente
all’esame.
– 1.4.b. Nel secondo caso (esame concluso con esito “respinto”), l’esaminatore
consegnerà il fascicolo al candidato solo se ricorrono le condizioni per sostenere
una prova ulteriore, mentre dovrà comunque riportare in ufficio la patente
di guida.
Quest’ultima, analogamente a quanto previsto per i candidati assenti, andrà
trattenuta dall’ufficio per un eventuale successivo esame.
Il numero di patenti da trattenere in ufficio sarà decisamente contenuto,
in quanto i candidati respinti o assenti all’esame pratico di guida rappresentano
una quota percentuale estremamente esigua ed in quanto il tempo di giacenza
delle patenti di guida in attesa d’esame è di circa due mesi.
Allo spirare della validità dell’autorizzazione alla guida ovvero nel caso
in cui non sussistano le condizioni per un successivo esame di guida, la patente
dovrà essere avviata a distruzione con le consuete modalità.
Le patenti in attesa di esame saranno archiviate in ordine alfabetico e saranno
conservate in luogo sicuro.
Il CED MCTC porterà il conto di tali patenti producendo automaticamente in
stampa, ufficio per ufficio, l’elenco alfabetico dei documenti che hanno titolo
ad essere inseriti nello schedario delle patenti in attesa d’esame.
L’elenco verrà continuamente aggiornato attraverso la registrazione degli
esiti degli esami di guida ed attraverso il costante controllo del periodo
di validità del “foglio rosa”.
Frequenti, semplici controlli fra le patenti presenti nello schedario e l’elenco
informatizzato, eviteranno di tenere in carico documenti che, a vario titolo,
dovrebbero invece già essere stati avviati a distruzione.
Quando il candidato già respinto in guida successivamente al 1° ottobre 1995
dovesse prenotarsi per un successivo esame, non si procederà alla stampa di
una nuova patente, in quanto il documento è stato già predisposto in occasione
del primo esame; sarà d’altra parte lo stesso sportellista a rilevare agevolmente
tale circostanza, potendo notare non solo la mancanza della foto posta in
senso trasversale sul mod. MC 2112 MEC, ma anche la presenza di una precedente
prenotazione all’esame di guida che, come è noto, viene annotata sul fascicolo
mod. MC 2112 MEC. Anche in questo caso lo sportellista si comporterà come
nel caso della prima prenotazione all’esame di guida: ritirerà cioè il modello
più volte richiamato e lo allegherà insieme agli altri al verbale di prenotazione,
che consegnerà al reparto conducenti. Il sistema informativo automatizzato,
peraltro, segnalerà nel verbale di esame, in corrispondenza dei dati anagrafici
dei conducenti che hanno già effettuato una prova di guida o sono stati ad
essa assenti, la circostanza che la patente è stata già stampata. A questo
punto non resta al reparto che estrarla dallo schedario delle patenti in attesa
di esame ed unirlo al fascicolo MC 2112 MEC per le successive operazioni di
esame.
– 1.4.c. Nel terzo caso, quando cioè il candidato sia stato dichiarato idoneo,
l’esaminatore, dopo averne preso nota nel verbale, estrarrà la patente dal
fascicolo, riporterà la data dell’esame nella riga “data di rilascio” e la
data di scadenza di validità nella riga “valevole fino al”, la firmerà in
corrispondenza della dicitura “il funzionario della motorizzazione civile”.
La data di scadenza di validità di ciascuna patente sarà peraltro proposta
sul verbale d’esame meccanizzato, nel presupposto imprescindibile che la data
della prova di guida coincida con la data di rilascio del documento. Compilato
in tal modo il documento di guida, l’esaminatore lo rilascerà immediatamente
al candidato.
Al termine della seduta, l’esaminatore completerà il verbale e lo consegnerà
al reparto conducenti insieme ai fascicoli degli assenti, degli idonei e dei
respinti per i quali non ricorre la possibilità di ripetere l’esame, nonché
insieme alle patenti dei candidati risultati assenti o respinti.
Circolare 20 settembre 1995 prot. B7132/60D3.
(Omissis).
– 1.4. Effettuazione dell’esame di guida. Al termine della prova di
guida risoltasi con esito favorevole, l’esaminatore, nel rilasciare immediatamente
la patente al candidato, dovrà chiedere a quest’ultimo di attestare il ricevimento
del documento firmando il verbale di guida nella colonna “firma per ricevuta”,
in corrispondenza del proprio nominativo.
Non si ritiene di dover rendere obbligatoria la firma per ricevuta anche sul
mod. MC 2112 MEC; resta tuttavia nella facoltà degli uffici provinciali instaurare
tale prassi ove lo ritenessero opportuno.
In tal caso, per uniformità, sarà necessario apporre sullo stampato il seguente
timbro: “per ricevuta della patente di guida” (luogo) (data) (firma).
Come è noto, all’atto della prenotazione all’esame pratico di guida, il candidato
privatista o l’autoscuola devono dichiarare che i dati contenuti nello statino
(e che saranno riportati sulla patente) sono esatti.
Non può tuttavia escludersi che, malgrado tale precauzione, il candidato o
l’esa-minatore si accorgano di eventuali errori solo al momento dell’esame.
In tal caso l’esaminatore, prima di consegnare la patente all’interessato
dovrà correggere di suo pugno il documento, validando la correzione con le
consuete modalità e facendone specifica annotazione sul verbale.
L’ufficio patenti, ricevuto il verbale dall’esaminatore, ne digiterà regolarmente
gli esiti (anche per la patente con dati errati), provvedendo però, a partire
dal lunedì successivo al giorno di digitazione del verbale, a correggere la
posizione d’archivio con la maschera “DBUP”.
Il titolare della patente corretta, ove lo ritenesse, potrà successivamente
richiederne il duplicato, con oneri a proprio carico.
Si ricorda che i candidati già in possesso di patente (ad esempio coloro che
essendo già in possesso di patente di categoria B abbiano chiesto di essere
abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della
categoria C o D), possono essere ammessi a sostenere la prova di guida solo
se hanno al seguito la patente già posseduta: è a mezzo di tale ultimo documento
infatti che, in caso di estensione di validità della patente, deve essere
riconosciuto il candidato.
Tale prassi, già obbligatoria (circolare n. 5 del 1976 paragrafo B-7-c), diventa,
dal 1° ottobre 1995, assolutamente ineludibile.
L’esaminatore infatti dovrà ritirare la patente in possesso del candidato
e dovrà accluderla ai propri atti già prima di iniziare la prova di guida.
A prova conclusa con esito “respinto” restituirà la patente di cui il candidato
era già in possesso; a prova conclusa con esito “idoneo” rilascerà la nuova
patente, trattenendo nel fascicolo MC 2112 MEC, per l’archiviazione, la vecchia
patente. Come è noto, al fine di semplificare le incombenze degli esaminatori,
la data di scadenza di validità di ciascuna patente sarà proposta sul verbale
d’esame meccanizzato.
Tale data sarà automaticamente calcolata dall’elaboratore in base alla data
di rilascio (coincidente con la data dell’esame di guida) e all’età del candidato,
a meno che l’ufficio provinciale, nel digitare (maschera MODU) la domanda
d’esame, non abbia già riempito il campo “periodo validità”; ciò avviene nel
caso in cui, ad esempio, il sanitario che ha effettuato la visita medica decida
che le condizioni psico-fisiche del richiedente, pur essendo sufficienti a
consentire il rilascio della patente, non sono però tali da garantire la loro
permanenza fino allo spirare del previsto termine di validità.
Sul verbale pertanto verrà riportata la data relativa a quanto indicato dall’ufficio
provinciale nel campo “periodo validità” della maschera MODU oppure, nel caso
in cui tale campo non sia stato riempito, verrà riportata la data di scadenza
calcolata dall’elaboratore in base alla data di rilascio e all’età del conducente.
Con gli stessi criteri sarà riportata la data di scadenza anche sui duplicati
della patente di guida e, a cura dell’U.C.O., sui tagliandi dei rinnovi di
validità.
Sempre in tema di scadenza di validità della patente di guida, non si ritiene
siano più applicabili le disposizioni emanate, in attuazione dell’articolo
79 del vecchio codice della strada, con circolare n. 166 del 9 novembre 1989,
che pertanto si abroga.
Si ritiene invece, avuto anche riguardo alla diversa regolamentazione introdotta
dal nuovo codice della strada in tema di scadenza di validità dei certificati
di abilitazione professionale, che debbano essere rigorosamente rispettate
le scadenze previste dagli articoli 115 e 126 codice della strada.
In particolare:
- i titolari di patente D, superato il sessantesimo anno d’età potranno ottenere
solo la conferma annuale della patente di guida, alle condizioni di cui all’articolo
115, secondo comma,-b codice della strada;
- i titolari di patente C, superato il sessantacinquesimo anno d’età, potranno
invece unicamente ottenere la conferma biennale della patente di guida, ai
sensi dell’articolo 126, quarto comma, codice della strada.
E’di tutta evidenza che, ove richiedessero il declassamento della patente,
i titolari di patente D o C, rispettivamente ultrasessantenni o ultrasessantacinquenni,
potranno godere del più ampio limite temporale di validità previsto per la
categoria richiesta in sede di declassamento.
Il rilascio della patente di guida non è subordinato ad alcun accertamento,
da parte dell’ufficio provinciale m.c.t.c., sui requisiti morali del richiedente.
A tali accertamenti provvede invece, per i fini di cui all’articolo 120, comma
primo, codice della strada, come modificato dall’articolo 5, comma primo,
del d.p.r. n. 575 del 1994, la competente prefettura, sulla scorta delle informazioni
ricevute dal centro elaborazione dati della m.c.t.c., ai sensi dell’articolo
120, comma secondo, codice della strada, come modificato dall’articolo 5,
comma secondo, del d.p.r. n. 575 del 1994.
Circolare 23 marzo 1991 n. 52.
(Omissis).
– 6. Sicurezza del personale esaminatore. Al fine di garantire al meglio
la sicurezza del personale esaminatore, si segnala la necessità di attenersi
a criteri di particolare oculatezza e cautela nell’individuazione delle località
di raccolta dei candidati alla prova pratica. Per quanto concerne la prova
pratica dei candidati privatisti si precisa che sono allo studio iniziative
di carattere normativo atte a garantire la sicurezza dell’esami-natore mediante
la utilizzazione di autoveicoli forniti di doppi comandi. Si fa presente che,
nel frattempo, tali prove d’esame dovranno continuare a svolgersi regolarmente
nel pieno rispetto dei programmi e delle modalità stabilite dalla legge 18
marzo 1988 n. 111 e dei relativi decreti ministeriali applicativi e con l’adozione
di ogni possibile cautela per la sicurezza dell’esaminatore e della circolazione.
Circolare 10 febbraio 1976 n. 5 (paragrafo B7).
(Omissis).
– 2.7. Pubblicità dell’esito degli esami. Le sedute di esami di teoria
per il conseguimento della patente di guida (ivi compresa la correzione dei
questionari) sono pubbliche. I direttori degli uffici provinciali avranno
cura di adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire il regolare
svolgimento delle sedute stesse.
I risultati degli esami - sia teorici sia pratici di guida - possono inoltre
essere resi noti al pubblico mediante affissione. (Omissis).
Circolare 27 ottobre 1993 n. 201.
(Omissis).
Com’è noto il nuovo codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992
n. 285, all’articolo 121, comma settimo, prevede che “le prove d’esame sono
pubbliche”.
La citata disposizione normativa, del resto già contenuta nel precedente codice
della strada (art. 85) non fa altro che estendere allo specifico settore della
prova di esame per il conseguimento della patente di guida un criterio da
sempre seguito nello svolgimento della prova orale dei pubblici concorsi e
nella stessa scuola.
E’superfluo sottolineare l’importanza di questa disposizione volta non solo
a dare la più ampia garanzia di trasparenza ma anche a rendere contemporaneamente
partecipi sia pure nei diversi rispettivi ruoli, esaminatore, candidato e
“pubblico” dell’attività che in quella data sede (non importa se U.P. o autoscuola)
e in quel dato momento viene svolta.Risulta a questa sede centrale che il
citato criterio della “pubblicità” degli esami teorici non è uniformemente
seguito e che anzi presso
alcuni uffici provinciali esso è soggetto a restrizioni tali da essere praticamente
disatteso.
Ciò premesso si invitano le ss.ll. a dare piena attuazione al disposto dell’articolo
121, comma settimo, consentendo che alle sedute d ‘esame sia presso le autoscuole
che presso la sede dell’ufficio provinciale, possa presenziare agli esami
ed alla correzione degli elaborati (non importa se concernenti candidati presentati
da autoscuole o “privatisti”) chiunque lo richieda. Cioè possano essere presenti
in aula rappresentanti di categoria delle autoscuole e privati cittadini,
i quali dovranno, ovviamente, essere ospitati in spazi, con modalità ed in
numero tale da non creare turbativa al corretto e tranquillo svolgimento delle
prove d’esame.
Si rammenta anche che il verbale della seduta va immediatamente stilato e
sottoscritto al termine - della stessa e che il “correttore” - del quale l’esaminatore
è personalmente responsabile - va estratto ed usato solo al momento della
correzione degli elaborati. Si coglie l’occasione per ribadire ancora una
volta che qualora l’esame teorico venga concesso con il metodo orale l’esaminatore
avrà cura di non limitarsi alla semplice lettura del questionario ma potrà
- tenuto conto della particolare personalità del candidato (cittadino straniero,
analfabeta o persona comunque di comprovata scarsa cultura eccetera) - integrare
il contenuto stesso con frasi, espressioni, parole, tali da rendere il più
chiaro possibile il concetto a base della domanda.
Circolare 10 febbraio 1976 n. 5 (paragrafo B7).
(Omissis).
– 2.8. Nastro operativo. Resta inteso che i candidati alle patenti
B e C non possono sostenere in una unica seduta la prova teorica e guida.
(Omissis).
Circolare 23 marzo 1991 n. 52.
(Omissis).
– 3. Nastro operativo. In conformità dell’accordo raggiunto in sede
di negoziazione decentrata al livello nazionale i turni e le sedute di esame
dovranno essere organizzati in modo di assicurare l’effettuazione dei seguenti
minimi effettivi di prove: a) n. 2 prove di guida ogni ora; b)
n. 12 prove di teoria ogni ora con il metodo dei questionari; c) n.
4 prove di teoria ogni ora con il metodo della interrogazione orale, utilizzando
la scheda allegato 1 al d.m. 3 agosto 1990 n. 332.
Si precisa al riguardo che eventuali accordi definiti in sede di negoziazione
decentrata a livello locale sull’organizzazione dell’attività operativa connessa
con gli esami non potranno, comunque, ridurre i minimi effettivi sopraindicati.
Al fine di assicurare il concreto, integrale rispetto dei minimi sopraindicati,
i direttori degli uffici provinciali m.c.t.c. avranno cura di tener presente
in sede di prenotazione delle prove di esame del maggior tempo disponibile
conseguente alle percentuali di candidati assenti e di candidati respinti
che mediamente caratterizzano le sedute.
(Omissis).
Circolare 24 luglio 1995 prot. B5831.
(Omissis).
– 2.9. Registrazione degli esiti nel sistema informatico. E’indispensabile,
a questo punto del procedimento, che l’ufficio conducenti provveda a digitare
con estrema sollecitudine gli esiti contenuti nei verbali degli esami di guida.
Solo l’inserimento degli esiti consente infatti al sistema informatico di
considerare rilasciata la singola patente e di rendere tale informazione visibile
alle autorità di polizia. D’altra parte l’operazione di inserimento degli
esiti si presenta particolarmente delicata e dovrà essere eseguita con la
massima attenzione.
Ove infatti, per errore, venisse attribuito un esito “idoneo” ad un respinto
ovvero un esito “respinto” ad un idoneo, l’anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida verrebbe aggiornata attribuendo una patente di guida ad un candidato
respinto (e che dunque materialmente non sarebbe in possesso del documento)
ovvero considerando non in possesso della patente di guida un candidato idoneo
e quindi legittimamente in possesso di patente; con quali conseguenze, al
momento del controllo su strada, è facile immaginare. (Omissis).
Decreto 8 agosto 1994 (G.U. n. 193 del 19 agosto 1994)
Recepimento della direttiva del consiglio delle comunità €pee n. 91/439/Cee del 29 luglio 1991. (Omissis).
art. 7.
1. II rilascio della patente di guida è subordinato inoltre: a) al
superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, di
una prova di controllo delle cognizioni nonché al soddisfacimento di norme
mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III; b)
(Omissis).
Allegato II.
I. Conoscenze, capacità e comportamenti legati
alla guida di un autoveicolo.
Ai fini dall’applicazione del presente allegato, le seguenti disposizioni
valgono sia per le categorie che le sottocategorie, tranne quando queste ultime
sono esplicitamente menzionate.
– 1. Preambolo. I conducenti di qualsiasi veicolo a motore dovranno avere ai fini di una guida sicura, le conoscenze, le capacità e i comportamenti che consentano loro di: riconoscere i pericoli generati dalla circolazione e valutarne la gravità; avere la perfetta padronanza del loro veicolo per non dar luogo a situazioni pericolose e reagire in maniera adeguata qualora tali situazioni si presentino; osservare le norme di legge in materia di circolazione stradale, segnatamente quelle che hanno lo scopo di prevenire gli incidenti stradali e di garantire la scorrevolezza del traffico; individuare i difetti tecnici più importanti del loro veicolo, segnatamente quelli che pregiudicano la sicurezza, e provvedere a che vi sia posto opportuno rimedio; tenere conto di tutti i fattori che influiscono sul comportamento dei conducenti (alcole, fatica, difetti della vista, eccetera) per conservare appieno l’uso delle capacità necessarie alla sicurezza della guida; contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti, in particolare dei più deboli e dei più esposti, mediante un atteggiamento attento alla personalità altrui.
– 2. Conoscenza. I conducenti dovranno
poter dimostrare di possedere una conoscenza ed una buona comprensione nei
seguenti campi:
2.1. l’importanza della vigilanza e degli atteggiamenti nei confronti degli
altri utenti;
2.2. gli elementi meccanici legati alla sicurezza della guida; poter riconoscere
le difettosità più correnti che possono pregiudicare, segnatamente, il sistema
di direzione (sterzo) di sospensione, di frenatura, i pneumatici, le luci,
i proiettori, gli indicatori di direzione, i catadiottri, i retrovisori, i
tergicristalli, i lavavetri, il sistema di scappamento e le cinture di sicurezza;
2.3. i più importanti principi relativi all’osservanza delle distanze di sicurezza
tra veicoli, alla distanza di frenatura e alla tenuta di strada del veicolo
in varie condizioni meteorologiche e secondo lo stato delle carreggiate;
2.4. le funzioni di percezione, valutazione e decisione, in particolare tempi
di reazione, e le modifiche nel comportamento del conducente, legate agli
effetti dell’alcole, delle droghe e dei medicinali, degli stati emotivi e
della stanchezza;
2.5. i rischi specifici legati all’inesperienza degli altri utenti della strada,
alle categorie di utenti più sposte, come i bambini, i pedoni, i ciclisti
e le persone che hanno una mobilità ridotta;
2.6. i rischi inerenti alla circolazione ed alla guida dei vari tipi di veicoli
e alle diverse condizioni di visibilità dei loro conducenti;
2.7. i rischi legati ai diversi stati della carreggiata, e segnatamente alle
loro variazioni con le condizioni atmosferiche, con l’ora del giorno o della
notte;
2.8. le caratteristiche dei diversi tipi di strade e le disposizioni di legge
che ne derivano;
2.9. i dispositivi di sicurezza dei veicoli, segnatamente l’utilizzazione
delle cinture di sicurezza e i dispositivi di sicurezza riguardanti i bambini;
2.10. le norme di utilizzazione del veicolo in relazione con l’ambiente (uso
appropriato del segnalatore acustico, consumo moderato di carburante, limitazione
delle emissioni inquinanti, eccetera);
2.11. le norme di legge in materia di circolazione stradale, in particolare
quelle riguardanti la segnaletica, le regole di precedenza e le limitazioni
di velocità;
2.12. la normativa relativa ai documenti amministrativi connessi con l’utilizzazione
del veicolo;
2.13. le disposizioni generali indicanti quale comportamento deve adottare
il conducente in caso di incidente (collocare segnali, avvertire o dare l’allarme)
nonché le misure che esso può prendere se del caso, per soccorrere le vittime
di incidenti stradali;
2.14. i fattori di sicurezza concernenti il carico del veicolo e le persone
trasportate.
– 3. Capacità. Le prescrizioni che seguono
valgono sempreché siano compatibili con le caratteristiche del veicolo.
3.1. I conducenti dovranno essere capaci di prepararsi ad una guida sicura:
3.1.1. verificando lo stato dei pneumatici, delle luci e dei proiettori, dei
catadiottri, del sistema di direzione, dei freni, degli indicatori di direzione
e del segnalatore acustico;
3.1.2. effettuando le necessarie regolazioni al fine di assumere una posizione
corretta al posto di guida;
3.1.3. regolando i retrovisori e aggiustando la cintura di sicurezza;
3.1.4. controllando la chiusura delle porte.
3.2. I conducenti dovranno essere capaci di utilizzare i comandi del veicolo:
il volante; l’acceleratore; la frizione; il cambio; il freno a mano e a pedale
nelle seguenti condizioni:
3.2.1. avviando il motore e partendo senza scosse (sia in piano che in salita
o in discesa);
3.2.2. accelerando fino ad una velocità conveniente mantenendo il veicolo
su una traiettoria rettilinea
anche durante i cambi di velocità;
3.2.3. adattando la velocità al momento di un cambio di direzione ad un incrocio
a destra o a sinistra,
eventualmente in spazi limitati, e controllando la traiettoria del veicolo;
3.2.4. effettuando una retromarcia, mantenendo una traiettoria rettilinea
ed utilizzando la corsia adatta
per effettuare la svolta a destra o a sinistra ad un incrocio;
3.2.5. invertendo la marcia utilizzando la marcia avanti e la retromarcia;
3.2.6. frenando per arrestarsi con precisione, utilizzando, se necessario,
la capacità massima di frenatura del veicolo;
3.2.7. parcheggiando il veicolo e lasciando un posto di parcheggio (parallelo,
obliquo o perpendicolare)
in marcia avanti e in retromarcia, sia in piano che in salita e in discesa.
3.3. Nelle condizioni indicate al punto 3.2, i conducenti dovranno essere
capaci di utilizzare i seguenti comandi secondari del veicolo: tergicristalli,
lavavetri, dispositivi antiappannamento e di regolazione dell’aerazione o
del riscaldamento, illuminazione, eccetera
– 4. Comportamenti.
4.1. I conducenti dovranno poter effettuare tutte le manovre ordinarie in
situazioni di circolazione normali, con perfetta sicurezza, osservando tutte
le precauzioni richieste:
4.1.1. facendo attenzione (anche con I’aiuto dei retrovisori) al profilo della
strada, alla segnaletica, ai rischi presenti o prevedibili;
4.1.2. comunicando con gli altri utenti della strada mediante i segnali autorizzati;
4.1.3. reagendo efficacemente in caso di pericolo alle effettive situazioni
di rischio;
4.1.4. rispettando le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale
nonché le istruzioni delle persone autorizzate a regolare la circolazione;
4.1.5. rispettando gli altri utenti della strada.
4.2. I conducenti dovranno inoltre possedere, in talune situazioni del traffico,
la capacità richiesta per potere con tutta sicurezza:
4.2.1. lasciare il ciglio del marciapiede e/o il posto di parcheggio;
4.2.2. circolare occupando una corretta posizione sulla carreggiata ed adattando
la velocità alle condizioni dei traffico e al tracciato della strada;
4.2.3. mantenere le distanze tra veicoli;
4.2.4. cambiare corsia;
4.2.5. superare veicoli in parcheggio ed in sosta, come pure ostacoli vari;
4.2.6. incrociare veicoli, anche in passaggi stretti;
4.2.7. effettuare sorpassi in varie situazioni;
4.2.8. abbordare ed attraversare passaggi a livello;
4.2.9. abbordare ed attraversare intersezioni;
4.2.10. effettuare la svolta a destra e a sinistra alle intersezioni o per
lasciare la carreggiata;
4.2.11. prendere le necessarie precauzioni lasciando il veicolo.
– 5. Prescrizioni specifiche per la guida
dei veicoli delle categorie A, B, C, D, B+E, C+E e D+E
5.1. Categoria A i conducenti di veicoli di detta categoria dovranno inoltre
sapere:
5.1.1. aggiustare il casco e verificare gli altri dispositivi di sicurezza
propri di questo tipo di veicolo;
5.1.2.sollevare il cavalletto centrale o la stampella laterale del motociclo
e spostare il veicolo senza l’ausilio del motore, camminandovi accanto;
5.1.3. posteggiare la motocicletta issandola sul cavalletto o sulla stampella;
5.1.4. effettuare un’inversione ad U;
5.1.5. conservare I’equilibrio del veicolo a varie velocità, anche a bassa
velocità, e in svariate situazioni di guida, anche in occasione del trasporto
di un passeggero;
5.1.6. inclinare in curva.
5.2. Categorie C, o, C + E o D + E. I conducenti di veicoli di dette categorie
dovranno dimostrare di possedere conoscenza e buona comprensione nei seguenti
campi:
5.2.1. ostacolo della visibilità, per il conducente e per gli altri utenti,
dovuto alle caratteristiche del loro veicolo;
5.2.2. influenza del vento sulla traiettoria del veicolo;
5.2.3. normativa in materia di pesi e dimensioni;
5.2.4. normativa relativa alle ore di riposo e alle ore di guida, nonché utilizzazione
del cronotachigrafo;
5.2.5. principi di funzionamento dei sistemi di frenatura e del rallentatore;
5.2.6. precauzioni da prendere nei sorpassi per i rischi connessi con gli
spruzzi d’acqua e di fango;
5.2.7. lettura di una carta stradale. Inoltre, essi dovranno essere capaci
di:
5.2.8. verificare I’assistenza di frenatura e di sterzo (servo sistemi);
5.2.9. utilizzare i vari sistemi di frenatura;
5.2.10. utilizzare i sistemi di riduzione della velocità diversi dai freni;
5.2.11.adattare la traiettoria del loro veicolo in curva, tenuto conto della
sua lunghezza e degli sbalzi anteriori e posteriori del medesimo.
5.3. Categorie B, B + E, C, C + E o D + E. I conducenti di veicoli di dette
categorie dovranno:
5.3.1. conoscere i fattori di sicurezza concernenti il carico del loro veicolo.
5.4. Categorie B + E, C + E o D + E
I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno essere capaci di:
5.4.1. procedere all’agganciamento del rimorchio, o del semirimorchio, alla
motrice e al suo sganciamento da quest’ultima.
5.5. Categoria D. I conducenti di veicoli di detta categoria dovranno dimostrare
di possedere la conoscenza:
5.5.1. delle norme regolamentari relative alle persone trasportate;
5.5.2. del comportamento da assumere in caso di incidente;
5.5.3. essi dovranno inoltre essere capaci di prendere disposizioni particolari
relative alla sicurezza del veicolo.
– 6. Utilizzazione del veicolo. Ogni conducente dovrà saper utilizzare il proprio veicolo su vari tipi di strade, tanto in zona urbana quanto in aperta campagna, in svariate condizioni (atmosferiche, di luminosità, di densità di traffico, eccetera).
II. Requisiti minimi per gli esami di guida.
Gli stati membri adotteranno le necessarie disposizioni
per accertare che i futuri conducenti abbiano effettivamente le conoscenze,
le capacità e i comportamenti connessi con la guida di un autoveicolo.
L’esame istituito a tal fine dovrà comportare: a) una prova di verifica
delle conoscenze; b) una prova di controllo delle capacità e dei comportamenti.
Tale esame dovrà svolgersi nelle condizioni indicate in appresso.
– 7. Prova di verifica delle conoscenze.
7.1. Forma. La forma sarà scelta in modo da permettere di accertare che il
candidato possegga le necessarie conoscenze relative alle materie indicate
nei punti 2 e 5 del presente allegato.
7.2. Contenuto della prova riguardante tutte le categorie di veicoli. Nell’elenco
che segue, si fa riferimento al punto 2 del presente allegato.
7.2.1. La prova verterà obbligatoriamente su ciascuno dei punti elencati nell’ambito
dei seguenti argomenti, mentre il contenuto per singolo punto è lasciato all’iniziativa
di ciascuno Stato membro.
7.2.1.1. norme di legge in materia di circolazione stradale (punto 2.11);
7.2.1.2. il conducente (punti 2.1 e 2.4);
7.2.1.3. la strada (punti 2.3, 2.7 e 2.8);
7.2.1.4. gli altri utenti della strada (punti 2.5 e 2.6);
7.2.1.5. regolamento generale e varie (punti 2.12, 2.13 e 2.14).
7.2.2. La prova prevista al precedente punto 7.2.1 sarà integrata da un controllo
aleatorio relativamente ad uno dei punti seguenti: 2.2; 2.9 e 2.10 concernenti
il veicolo.
7.3. Disposizioni specifiche riguardanti le categorie C, D, C + E e D + E.
La prova prevista al precedente punto 7.2 sarà integrata per i candidati alla
guida dei veicoli delle categorie C, D, C + E e D + E:
7.3.1. da un controllo obbligatorio concernente i seguenti punti che si riferiscono
al punto 5 del presente allegato.
7.3.1.1. Categorie C, D, C + E e D + E punti 5.2.3, 5.2.4 (eccettuata l’utilizzazione
del cronotachigrafo prevista al punto 9.1.3.1) e 5.2.5 .
7.3.2. da un controllo aleatorio vertente su uno dei punti seguenti: 5.2.1,
5.2.2 e 5.2.6.
– 8. Prova di controllo delle capacità e dei
comportamenti.
8.1. Veicolo e suo equipaggiamento
8.1.1. La guida di un veicolo munito di cambio di velocità manuale è subordinata
al superamento di un esame di controllo delle capacità e dei comportamenti,
sostenuto su un veicolo munito di cambio di velocità manuale. Se il candidato
sostiene l’esame di controllo delle capacità e dei comportamenti su un veicolo
munito di cambio di velocità automatico, ciò deve essere indicato su ogni
patente rilasciata in basa a tale esame.
Ogni patente di guida recante tale menzione potrà essere utilizzata solo per
la guida di un veicolo munito di cambio di velocità automatico. Per “veicolo
munito di cambio di velocità automatico” si intende un veicolo nel quale solo
una azione sull’acceleratore o sul freno permette di far variare la demoltiplicazione
tra motore e ruote.
8.1.2. I veicoli sui quali devono essere sostenute le prove di controllo delle
capacità e dei comportamenti devono soddisfare i seguenti criteri minimi.
Gli stati membri possono prevedere requisiti più vincolanti per tali criteri
o aggiungerne altri.
Categoria A: accesso graduale (art. 6, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, prima frase): motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a centoventi cmc che raggiunge una velocità di almeno cento km/h; accesso diretto (art. 6, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, seconda fase): motociclo senza sidecar avente una potenza di almeno trentacinque kilowatt;
Categoria B: veicolo della categoria B a quattro ruote, che deve poter raggiungere la velocità di almeno cento km/h;
Categoria B + E: complesso composto di un veicolo d’esame della categoria B e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia di almeno mille kg, che raggiunge la velocità di cento km/h e che non rientra nella categoria B;
Categoria C: veicolo della categoria C con una massa massima autorizzata di almeno diecimila kg ed una lunghezza di almeno sette metri, che raggiunge la velocità di ottanta km/h Categoria C + E vale a dire autoarticolato con una massa massima autorizzata di almeno diciottomila kg ed una lunghezza di almeno dodici metri, che raggiunge la velocità di almeno ottanta km/h, o complesso costituito da un veicolo d’esame della categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno quattro metri, la cui massa massima autorizzata di almeno diciottomila kg e la lunghezza di almeno dodici metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno ottanta km/h;
Categoria D: veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a nove metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno ottanta km/h;
Categoria D + E: complesso costituito
da un veicolo d’esame della categoria D e da un rimorchio la cui massa massima
autorizzata non deve essere inferiore a 1.250 kg e che deve poter raggiungere
la velocità di almeno ottanta km/h;
8.2. Capacità e comportamenti che saranno verificati in sede di prova. Le
seguenti disposizioni valgono sempre che siano compatibili con le caratteristiche
del veicolo.
8.2.1. Preparazione del veicolo. I candidati dovranno dimostrare di essere
capaci di accingersi ad una guida sicura soddisfacendo obbligatoriamente alle
prescrizioni seguenti che si riferiscono al punto 3.1 del presente allegato.
8.2.2. Padronanza tecnica del veicolo. I candidati dovranno dimostrare di
essere capaci di utilizzare i comandi del veicolo soddisfacendo obbligatoriamente
alla effettuazione corretta delle seguenti operazioni e manovre che si riferiscono
al punto 3.2 del presente allegato.
8.2.3. Comportamenti nel traffico. I candidati dovranno effettuare obbligatoriamente
tutte le seguenti operazioni che si riferiscono al paragrafo 4 del presente
allegato in normali situazioni di circolazione, con perfetta sicurezza e con
le precauzioni richieste.
8.3. Disposizioni specifiche concernenti le categorie A, C, D, C + E, D +
E. I candidati alla guida dei veicoli delle categorie A, C, D, C + E e D +
E dovranno effettuare obbligatoriamente, oltre alle operazioni suindicate,
quelle che si riferiscono al punto 5 del presente allegato e che sono riportate
qui di seguito.
8.3.1. Categoria A.
8.3.2. Categorie C, D, C + E, D + E Punti 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10 e 5.2.11.
8.3.3. Categoria D.
– 9. Prova di verifica delle conoscenza o prova di controllo delle
capacità e dei comportamenti.
9.1. Le capacità ed i comportamenti dei candidati nei campi in appresso indicati
saranno oggetto di esame obbligatorio, ma è lasciato all’iniziativa degli
stati membri fissare se lo saranno nel corso della prova di verifica delle
conoscenze o nel corso della prova di controllo delle capacità e dei comportamenti.
9.1.1.Tutte le categorie
9.1.1.1. verifiche, aleatorie, dello stato: dei pneumatici, delle luci e dei
proiettori, dei catadiottri, del sistema di direzione, dei freni, degli indicatori
di direzione e del segnalatore acustico.
9.1.1.2. necessarie precauzioni da prendere lasciando il veicolo.
9.1.2. Categoria A:
9.1.2.1. conservazione dell’equilibrio in caso di trasporto di un passeggero.
9.1.3. Categorie C, D, C + E, D + E
9.1.3.1. utilizzazione del cronotachigrafo.
9.1.4. Categoria C + E
9.1.4.1. agganciamento del rimorchio, o del semirimorchio, alla motrice e
suo sganciamento da quest’ultima;
9.1.4.2. sicurezza del carico del veicolo.
– 10. Prova facoltativa di controllo delle capacità e dei comportamenti.
Nel corso della prova di controllo delle capacità e dei comportamenti
potranno essere esaminati capacità e comportamenti dei candidati nei campi
in appresso indicati.
10.1. Tutte la categorie
10.1.1. utilizzazione della capacità massima di frenatura del veicolo.
10.2. Categoria A
10.2.1. inversione di marcia a U.
10.3. La lettura di una carta stradale potrà essere controllata in sede di
prova di verifica delle conoscenze o in sede di prova di verifica delle capacità
e dei comportamenti.
– 11. Valutazione della prova di controllo delle capacità e dai
comportamenti.
In ciascuna delle situazioni di guida, la valutazione verterà sull’abilità
dimostrata dal candidato nel manovrare i diversi comandi dei veicoli e sulla
padronanza di cui lo stesso darà prova nell’inserirsi nella circolazione con
perfetta sicurezza.
Nel corso della prova, I’esaminatore dovrà avvertire una sensazione di sicurezza.
Gli errori di guida o un comportamento pericoloso che pregiudichino la sicurezza
immediata del veicolo d’esame, dei suoi passeggeri o degli altri utenti della
strada, che abbiano richiesto o meno l’intervento dell’esaminatore o dell’accompagnatore,
comporteranno il fallimento della prova. L’esaminatore sarà tuttavia libero
di decidere se convenga o meno condurre a termine la prova pratica.
Gli esaminatori devono aver ricevuto una formazione per valutare correttamente
la capacità dei candidati a guidare con tutta sicurezza.
Il lavoro degli esaminatori deve essere controllato e supervisionato da un’autorità
autorizzata dallo stato membro affinché le disposizioni relative alla valutazione
degli errori vengano applicate correttamente ed in modo omogeneo, conformemente
alle norme definite nel presente allegato.
– 12. Durata dell’esame. La durata dell’esame e la distanza da percorrere devono essere sufficienti per la valutazione delle capacità e dei comportamenti prescritte ai precedenti punti 8 e 9. Il tempo minimo di guida dedicato al controllo dei comportamenti non dovrà in nessun caso essere inferiore a venticinque minuti per le categorie A, B, B + E, e quarantacinque minuti per le altre categorie.
– 13. Luogo dell’esame. La parte
dell’esame destinata a valutare la padronanza tecnica del veicolo può svolgersi
su un terreno speciale.
Quella destinata a valutare i comportamenti nella circolazione avrà luogo,
possibilmente, su strade situate al di fuori degli agglomerati, su strade
di rapido transito e su autostrade, nonché sulle strade urbane, presentanti
i vari tipi di difficoltà che un conducente potrebbe incontrare.
È auspicabile che l’esame possa svolgersi in diverse condizioni di densità
del traffico.
I veicoli utilizzati per la prova di verifica dei comportamenti e delle capacità
messi in circolazione anteriormente al 31 luglio 1991 potranno essere utilizzati
dopo tale data soltanto per un periodo di tempo non superiore a tre anni se
non sono conformi ai criteri fissati per simile veicoli nel presente allegato,
punto 8.1.2.
Circolare 19 giugno 1996 n. 90.
Premessa.
Il 1° luglio 1996 entrerà in vigore la direttiva
n. 91/439/Cee del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida, recepita
in Italia con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione 8 agosto
1994.
Tale direttiva, all’allegato II, disciplina le modalità di esecuzione degli
esami per l’idoneità alla guida degli autoveicoli.
Si forniscono, di seguito, chiarimenti circa le disposizioni applicative per
l’effettuazione degli esami ed i mezzi su cui dovranno essere sostenute le
prove pratiche per il conseguimento delle varie categorie e sottocategorie
delle patenti introdotte dalla direttiva.
Prove d’esame.
Per quanto concerne le modalità di svolgimento
delle prove d’esame, nulla è innovato, in linea generale, rispetto alla attuale
normativa. Di particolare rilievo è la disposizione contenuta all’articolo
12 dell’allegato II, laddove è stabilito che: “il tempo minimo di guida dedicato
al controllo dei comportamenti non dovrà in nessun caso essere inferiore a
25 minuti per le categorie A, B, BE, e 45 minuti per le altre categorie”.
Così come specificato al punto 11 dell’allegato II della direttiva n. 91/439/Cee,
durante la prova di guida la valutazione deve vertere sull’abilità dimostrata
dal candidato nel manovrare i diversi comandi del veicolo e sulla padronanza
di cui lo stesso deve dare prova inserendosi nella circolazione con perfetta
sicurezza. Nel corso della prova l’esaminatore deve accertare che il candidato
non dimostri impaccio o disagio durante la conduzione del veicolo e nell’uso
dei comandi. Gli errori di guida o un comportamento pericoloso che pregiudichino
la sicurezza immediata del veicolo d’esame, dei suoi passeggeri o degli altri
utenti della strada che abbiano richiesto o meno l’intervento dell’esaminatore
o dell’accompagnatore, comportano il fallimento della prova. L’esaminatore
è libero tuttavia di decidere se convenga o meno condurre a termine la prova.
E’consentito al candidato di sostenere l’esame di controllo delle capacità
e dei comportamenti su un veicolo munito di cambio di velocità automatico,
ma tale fatto deve essere annotato sulla patente di guida conseguita con il
veicolo in argomento. Ogni patente di guida recante tale menzione può essere
utilizzata solo per la guida di un veicolo munito di cambio di velocità automatico.
Per “veicolo munito di cambio di velocità automatico” si intende un veicolo
nel quale solo un’azione sull’acceleratore o sul freno permette di far variare
la demoltiplicazione tra motore e ruote.
Veicoli sui quali devono essere sostenute le prove pratiche d’esame.
I veicoli utilizzati per effettuare le prove
pratiche per il conseguimento delle patenti A, B, C, D, E di cui alla direttiva
n. 91/439/Cee, sono quelli indicati nell’articolo 6 dal d.m. n. 317 del 1995
in vigore dal 31 gennaio 1996, salvo quanto previsto dal comma secondo dell’articolo
14 del citato decreto.
Rimandando a quanto sopra espresso per i veicoli da utilizzare per il conseguimento
delle patenti di categoria B, C, D, E, si ritiene opportuno esplicitare qui
di seguito quali sono i mezzi per il conseguimento della categoria A e per
l’effettuazione della prova pratica per il conseguimento delle sottocategorie
di patente.
Circolare 13 settembre 1999 n. 45
Patente di guida per condurre motocicli.
Nella gazzetta ufficiale n. 86 del 14 aprile
1999 è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 marzo 1999 che ha apportato
delle modifiche al d.m. 8 agosto 1994, con cui è stata recepita la direttiva
n. 91/439/Cee concernente le patenti di guida.
Sulla base della innovazione introdotta dal nuovo decreto ed in considerazione
di specifici chiarimenti forniti dalla commissione €pea in ordine al documento
di guida necessario per la conduzione dei motocicli, si rende necessario modificare
il paragrafo 2 della circolare n. 90 del 1996.
Si forniscono pertanto di seguito gli opportuni chiarimenti normativi relativi
al conseguimento delle patente di guida della categoria A e della sottocategoria
A1, necessarie per la guida di motocicli.
Premesso che la direttiva n. 91/439/Cee (recepita in Italia con decreto del
ministro dei trasporti della navigazione 8 agosto 1994) prevede che possono
conseguire la patente di guida della categoria.
A coloro che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età; la stessa direttiva stabilisce due tipi di accesso
a seconda dell’età del candidato o dei mezzi utilizzati per sostenere la prova
di guida:
– a) Accesso graduale (consente di condurre, per due anni dalla data
del conseguimento, solo motocicli fino a 25 kilowatt di potenza o con rapporto
potenza/peso fino a 0,16 kilowatt/chilogrammo), previsto per:
- candidati di età inferiore a ventuno anni che sostengono la prova pratica
con un motociclo senza sidecar di cilindrata di almeno centoventi centimetri
cubi e che raggiunge la velocità di almeno cento chilometri orari;
- candidati di età uguale o superiore a ventuno anni che sostengono la prova
pratica con un motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a centoventi
centimetri cubi e che raggiunge la velocità di almeno cento chilometri orari,
avente una potenza inferiore a trentacinque kilowatt. b)
Accesso diretto (consente di condurre tutti i motocicli, senza limitazioni)
previsto: solo per candidati di età non inferiore a ventuno anni che sostengono
la prova pratica con motociclo senza sidecar avente una potenza di almeno
trentacinque kilowatt.
La categoria A “senza limiti” assorbe la categoria A “limitata” e la sottocategoria
A1; di conseguenza, in caso di conseguimento della patente di categoria A
“senza limiti”, sulla patente di guida saranno riportati solo i dati di rilascio
di quest’ulti-ma, e non delle categorie A “limitata” e della sottocategoria
A1.
Inoltre, qualora la patente di categoria A “senza limiti” venga conseguita
effettuando la prova di guida su motociclo dotato di cambio non manuale, è
fatto obbligo, al titolare di detta patente di condurre esclusivamente motocicli
dotati di cambio non manuale, anche se, ad esempio, aveva conseguito già la
sottocategoria A1 senza tale obbligo.
Si precisa, inoltre, che il disposto di cui all’articolo 6, comma secondo,
del d.m. 8 agosto 1994 si applica anche ai candidati in fase di esercitazione
e di esame, per cui i candidati al conseguimento della categoria A, di età
inferiore a ventuno anni, ovvero i candidati che abbiano già compiuto il ventunesimo
anno ma intendono conseguire la patente della categoria A con accesso graduale,
possono condurre esclusivamente motocicli di potenza uguale o inferiore a
venticinque kilowatt o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara), uguale
o inferiore a 0,16 kilowatt/chilo-grammo.
Il d.m. 8 agosto 1994 ha altresì introdotto la sottocategoria A1 che consente
a chi abbia un’età uguale o superiore a sedici anni di condurre motocicli
leggeri, cioè motocicli di cilindrata non superiore a centoventicinque cmc
con potenza non superiore a undici kilowatt.
Per accedere alla suddetta sottocategoria A1, il candidato deve sostenere
le prove d’esame valide per il conseguimento della categoria A, salvo la prova
pratica, conformemente a quanto disposto al punto 8.1.2 dell’allegato II alla
direttiva n. 91/439/Cee , che deve essere sostenuta su un motociclo avente
cilindrata di almeno settantacinque centimetri cubi, non superiore a centoventicinque
centimetri cubi, con potenza non superiore a undici kilowatt.
Deve porsi attenzione sulla norma che prevede che il passaggio dalla sottocategoria
A1 alla categoria A non è automatico, ma il titolare di patente della sottocategoria
A1 che intende conseguire la patente di categoria A deve sostenere la prova
pratica su veicolo adeguato.
A salvaguardia dei diritti “acquisiti”, si stabilisce che per il rilascio
delle patenti di guida della sottocategoria A1 le disposizioni impartite con
la presente circolare avranno effetto dal 1° ottobre 1999.
Di conseguenza, le patenti della sottocategoria A1 rilasciate fino al 30
settembre 1999 si trasformano automaticamente nella categoria A “limitata” al
compimento del diciottesimo anno di età da parte dei loro titolari e nella
categoria A “senza limiti” quando i loro titolari compiono il ventesimo anno
di età, mentre le patenti della sottocategoria A1 rilasciate dal 1° ottobre
1999 non potranno mai trasformarsi automaticamente nella categoria A.
[*] Altra novità sostanziale, pur se non contenuta in un provvedimento legislativo, riguardava le modalità di svolgimento degli esami di abilitazione: era stata abolita la prova scritta e la sede degli esami non era più Roma ma le ex direzioni compartimentali e successivamente anche le sedi degli uffici provinciali.
V. pure:
.
INFANTINO F., I conducenti dei veicoli a motore - tomo II, in Riv. giur. circolaz.
e trasp., 2000, suppl. al n. 3, 7.
INFANTINO F., Il nuovo codice della strada: depenalizzazione dei reati minori,
Presentazione alla 13a edizione del Codice della strada.
Buffetti, Roma 2002
Francesco Infantino, Semplificazione delle
procedure
non riportata