1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'àmbito del territorio di competenza (1);
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'àmbito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto (1).
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'àmbito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7 (2).
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1 (3).
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento (4).
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(1) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.
(2) Lettera aggiunta dall'art. 8, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(3) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.
(4) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.
Gli ausiliari del traffico sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, quando tali violazioni concernano disposizioni in materia strettamente connessa all'attività svolta dall'impresa - in particolare di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone, secondo quanto previsto rispettivamente dai commi 132 e 133 dell'art. 17 legge n. 127 del 1997 - dalle quale dipendono, ove l'ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano o, in qualsiasi modo, ostacolino o limitino. Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, l'accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all'art. 12 del codice della strada. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto illegittimo il verbale di un ausiliario del traffico, dipendente da azienda di trasporto pubblico, avente ad oggetto un'infrazione relativa al posteggio di una moto su di un marciapiedi, in quanto la contestazione della violazione non era funzionale al posteggio o alla manovra in un'area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici). (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Bologna, 3 novembre 2005)
Cass. civ. Sez. II Sent., 13-01-2009, n. 551 (rv.
606114) Mass. Giur. It., 2009, CED
Cassazione, 2009
Ai fini della legittimità della rilevazione della velocità mediante telelaser e della sua validità probatoria, non è necessario che l'apparecchio sia munito di dispositivo di documentazione fotografica ma solo che sia debitamente omologato e la velocità venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex art. 12 cod. strada delle apparecchiature in questione. (In applicazione del principio La Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva annullato la sanzione amministrativa derivante da eccesso di velocità ritenendo tecnicamente inaffidabile il dispositivo in questione). (Cassa con rinvio, Giud. pace Mestre, 28 Luglio 2003)
Cass. civ. Sez. II Sent., 21-08-2007, n. 17754 (rv.
599742) Mass. Giur. It., 2007, CED
Cassazione, 2007
La Polizia Municipale è competente all'accertamento delle sanzioni su tutto il territorio comunale, strade statali, provinciali e regionali. Ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. e) CdS - D.Lgs. n. 285/1992, i compiti di plizia stradale spettano ai Corpi di Polizia Municipale nell'ambito del territorio di competenza.
Giudice di pace Novara, 08-01-2007
Deve ritenersi legittima la deliberazione avente ad oggetto l'affidamento del servizio di notificazione dei verbali di violazione del codice della strada ad un soggetto privato che ponga a disposizione dell'amministrazione, per l'espletamento delle relative funzioni, personale destinato ad essere investito delle funzioni pubbliche tipiche della specifica figura professionale, considerato che l'espressione "messi comunali" indicata dalla disposizione contenuta nell'art. 201 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (cui fa espresso rinvio il precedente art. 12), non può leggersi nel senso di un soggetto assunto in un rapporto di lavoro dipendente dal comune con la qualifica di messo comunale, o, quanto meno con l'attribuzione delle funzioni proprie, bensì nel differente e più corretto significato di soggetto investito delle funzioni di notificazione, specificamente dal comune, vuoi come dipendente dell'amministrazione locale, vuoi anche come soggetto che svolge autonomamente le funzioni per le quali è stato nominato, vuoi anche quale soggetto messo a disposizione del comune da altro operatore al quale, legittimamente, sia stato affidato il servizio, purché le funzioni siano attribuite direttamente ed immediatamente dal comune.
T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 14-09-2006, n. 3962
Poste Italiane S.p.A. c. Comune di Pisa e altri, Comuni d'Italia, 2006, 12,
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CONTR. COLL. DEL 31/03/1999 ART. 7 COM. 4 Ai dipendenti comunali, ai quali a norma dell'art.17, comma centotrentaduesimo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come interpretato dall'art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere conferite - come "ausiliari del traffico" - solo funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, non compete, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999 del Comparto Regioni ed autonomie locali per il personale non dirigente, avente ad oggetto la revisione del sistema di classificazione professionale, il collocamento nella categoria C a norma dell'art. 7, comma quarto, del menzionato contratto, non essendo i suddetti dipendenti ricompresi nell'area di vigilanza, come definita dalla dichiarazione congiunta del contratto stesso, per la quale è richiesto un tipo di professionalità caratterizzato da conoscenze professionali specifiche utilizzabili in una pluralità di compiti non predeterminabili in anticipo, requisiti, invece, non riscontrabili in un'attività - come quella dei predetti dipendenti comunali - disegnata dalle norme di legge ad essa relative come attività dal contenuto limitato e sostanzialmente non specialistico. (Rigetta, App. Venezia, 1 Aprile 2003)
Cass. civ. Sez. lavoro, 24-08-2006, n. 18419 (rv.
591656), Mass. Giur. It., 2006, CED
Cassazione, 2006
Ai sensi dell'art. 23, comma quinto, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (contenente il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice delle strada approvato con il D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285), al titolare di tessera di riconoscimento, appartenente ad una delle categorie del personale esercente servizio di polizia stradale di cui all'art. 12, comma terzo, c.d.s. 1992, è consentita la libera circolazione sui trasporti pubblici urbani e sui trasporti automobilistici di linea nell'ambito del territorio di competenza dell'amministrazione di appartenenza, con la conseguenza che l'eventuale contingente espletamento di un servizio al di fuori di questo territorio, ancorchè normativamente consentito e materialmente effettuato, essendo estraneo alla previsione della suddetta norma, non consente la libera circolazione dell'agente incluso in una delle predette categorie, con la derivante legittimità dell'irrogazione della correlata sanzione amministrativa nei suo confronti. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato l'impugnata sentenza del giudice di pace e, decidendo nel merito, ha rigettato l'iniziale domanda di opposizione alla sanzione amministrativa del contravventore, che, nella qualità di agente alle dipendenze del Provveditorato per le opere pubbliche per l'Emilia Romagna, era stato colto sprovvisto di biglietto, anche se munito di tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 23, comma quarto, del D.P.R. n. 495 del 1992, durante un viaggio su un mezzo di trasporto pubblico nel territorio della Regione Puglia, con conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa a suo carico).
Sez. lavoro, sent. n. 5134 del 09-03-2006 (ud. del 29-11-2005), Sita Spa c. D'Avella (rv. 587573)
Nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) elevato da un reparto dei carabinieri, la legittimazione passiva va riconosciuta non già all'Arma dei carabinieri, né ad una articolazione territoriale della stessa (nella specie, Regione Carabinieri Lazio), ma al Ministro dell'interno, dal quale, ai sensi degli artt. 11, 12 del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992), dipende funzionalmente l'Arma nello svolgimento dei suoi compiti di pubblica sicurezza.
Cass. civ. Sez. I, 09-02-2005, n. 2633
Arch. Giur. Circolaz., 2006, 2,
174, Arch. Giur. Circolaz., 2006, 7-8, 773
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada in materia di sosta, al personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi automobilistici possono essere conferite dal Comune, con provvedimento del Sindaco, le funzioni pubbliche di prevenzione e accertamento delle violazioni sanzionate in via amministrativa, sulla base di una particolare investitura (art. 17, comma 132, legge 15 maggio 1997, n. 127), e tali funzioni comprendono i poteri di contestazione immediata, di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c., e, in determinati casi, il potere di rimozione dei veicoli (art. 68, commi 1, 2 e 3, legge n. 488 del 1999). Peraltro, il conferimento delle medesime funzioni richiede sia che l'area sia stata data in concessione dal Comune alla società (art. 7, comma 8, del codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e sia che i dipendenti della società titolare del potere di accertamento dell'infrazione siano stati nominativamente designati dal Sindaco e presentino determinati requisiti (art. 68, comma secondo, della legge n. 488 del 1999) e le competenze delegate sono limitate, inoltre, alle violazioni in materia di sosta dei veicoli (art. 7, comma 15, e art. 157, commi 5, 6 e 8 del codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) commesse nelle aree comunali, urbane ed extraurbane, oggetto di concessione, specificatamente destinate, con delibera della Giunta comunale, al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe alle aree oggetto di concessione, esclusivamente se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio. Conseguentemente, la violazione del divieto di sosta sul marciapiede può essere accertata dal predetto personale esclusivamente nel caso in cui sussista la deroga al divieto di sosta (art. 158, comma primo, lett. h, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - codice della strada) o il marciapiede sia eventualmente compreso nell'area oggetto della concessione (nel senso che sia incluso nella relativa superficie), ovvero allo stesso possano eccezionalmente accedere i veicoli per compiere le manovre indispensabili a garantire la fruizione del parcheggio.
Sez. I, sent. n. 7336 del 07-04-2005 (rv 580682).
Nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della strada elevato da un reparto dei Carabinieri, la legittimazione passiva va riconosciuta non già all'Arma dei Carabinieri, né ad una articolazione territoriale della stessa (nella specie, Regione Carabinieri Lazio), ma al Ministro dell'Interno, dal quale, ai sensi degli artt. 11 e 12 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), dipende funzionalmente l'Arma nello svolgimento dei suoi compiti di pubblica sicurezza.
Sez. I, sent. n. 2633 del 09-02-2005 (rv 582606).
Ricorrono gli estremi del reato di abuso di ufficio nel comportamento del vigile urbano che elevi contravvenzione a un soggetto e non a un altro se si siano resi entrambi autori della medesima infrazione al codice della strada (divieto di sosta). L'abuso di ufficio nella formulazione della norma dell'art. 323 cod. pen. conseguente alla entrata in vigore dell'art. 1 della l. 16 luglio 1997, n. 234, può, infatti, realizzarsi anche con un comportamento omissivo. D'altra parte, la violazione di legge va ravvisata nella inosservanza dell'art. 11, comma primo, lett. a) del codice della strada, che fa obbligo ai soggetti indicati nell'art. 12 dello stesso codice (tra i quali gli appartenenti alla polizia municipale) di procedere alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e di contestare la violazione; mentre l'ingiusto vantaggio patrimoniale a favore del soggetto al quale non è stata elevata la contravvenzione è ravvisabile nella esenzione illegittima dal pagamento della somma portata dalla violazione amministrativa. (Nel confermare la decisione dei giudici di merito, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata anche nel punto in cui ha desunto il dolo intenzionale dal fatto che il soggetto al quale non era stata elevata la contravvenzione era il proprietario del locale antistante il luogo ove era posto il divieto).
Sez. VI, sent. n. 14641 del 23-12-1999 (ud. del 22-11-1999), Battista (p.d. 216325).
A norma dell’art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992
n. 285, la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono essere effettuati
dal personale dell’A.N.A.S., senza alcuna limitazione territoriale o per materia,
con relativo
potere di accertamento e contestazione degli eventuali illeciti; ne consegue
la legittimità dell’accertamento e contestazioni operati da personale dell’A.N.A.S.
in relazione alla violazione di cui all’art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992
n. 285 per abusiva installazione di cartelloni pubblicitari, ancorché la strada
dove i cartelloni sono installati non sia di proprietà statale ma della Società
Autostrade, giacché il potere di rilascio dell’autorizzazione amministrativa
all’istallazione dei suddetti cartelloni, spettante esclusivamente all’ente
proprietario della strada, non va confuso col potere di accertamento della
violazione, spettante, invece, esclusivamente agli organi preposti all’espletamento
dei servizi di Polizia stradale, e perciò anche al personale dell’A.N.A.S.
Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 2273 del 15-03-1999, Prefetto di Pesaro e Urbino
c. Soc. Fraticelli
Regolamento
Art. 22. (Art. 12 Cod. Str.) Organi preposti.
1. Ai servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del
codice, provvede il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- Servizio Polizia Stradale.
2. Sono organi diretti del Ministero dell'interno, per l'espletamento in via
primaria dei servizi di cui al comma 1, i Compartimenti della Polizia Stradale,
alle dipendenze dei quali operano le sezioni di polizia stradale, istituite
in ogni capoluogo di provincia, il reparto operativo speciale, nonché i centri
operativi autostradali, le sottosezioni, i distaccamenti e i posti mobili,
costituiti in rapporto alle necessità dei servizi medesimi con decreto del
Ministro dell'interno.
3. I servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni
di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice, in relazione agli ordinamenti
e ai regolamenti interni delle stesse.
4. Il personale militare di cui all'articolo 12, comma 4, del codice, anche
in esecuzione dell'articolo 192, commi 5 e 6, dello stesso codice, segnala
agli organi di cui all'articolo 12, comma 1, del codice le infrazioni di chiunque
non abbia ottemperato alle segnalazioni volte ad assicurare la marcia delle
colonne militari (1).
-----------
(1) Comma aggiunto dall'art. 19, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U.
4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Art. 23. (Art. 12 Cod. Str.) Esame di qualificazione.
1. Le amministrazioni cui appartiene il personale di cui all'articolo 12,
comma 3, del codice, stabiliscono l'organizzazione e le procedure per lo svolgimento
di corsi di preparazione e qualificazione per sostenere i prescritti esami
di idoneità per l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo
11, comma 1, lettere a) ed e) del codice. Per gli enti di cui all'articolo
12, comma 3, lettera b), del codice, provvedono le regioni per il proprio
personale, le province per il personale delle province stesse ed i comuni
per il personale di appartenenza (1).
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 stabiliscono i requisiti per l'espletamento
dei servizi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) ed e) del codice,
le modalità e i tempi per l'espletamento dei servizi stessi ed il contingente
di personale da qualificare. Sono richiesti in ogni caso il possesso della
patente di guida di categoria B ordinaria, l'effettivo servizio e l'inquadramento
organico nei ruoli dell'amministrazione interessata da almeno tre anni (1).
3. L'esame deve essere finalizzato all'accertamento della conoscenza delle
norme in materia di circolazione stradale, con particolare riguardo alle norme
di comportamento, ai compiti di prevenzione e repressione delle violazioni
e ai procedimenti sanzionatori, nonché alla conoscenza delle norme concernenti
la tutela ed il controllo sull'uso della strada.
4. Al personale di cui al comma 1 è rilasciata apposita tessera di riconoscimento
per l'espletamento del servizio conforme al modello allegato che fa parte
integrante del presente regolamento (fig. I.1);
essa ha validità quinquennale, con conferma annuale mediante l'apposizione
di un bollo riportante l'anno solare di validità.
5. Al titolare della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 è consentita
la libera circolazione sui trasporti pubblici urbani e sui trasporti automobilistici
di linea nell'ambito del territorio di competenza della amministrazione di
appartenenza.
-------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 20, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Art. 24. (Art. 12 Cod. Str.) Segnale distintivo e norme d'uso. Intimazione
dell'alt.
1. Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di polizia
stradale usano quando non sono in uniforme, ai sensi dell'articolo 12, comma
5, del codice, è conforme al modello stabilito nella figura
I.2 e rispondente alle seguenti caratteristiche:
a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm, in materiale
rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di colore rosso
di 10 cm di diametro e la rimanente corona circolare di colore bianco di 2,5
cm di larghezza;
b) al centro del disco lo stemma della Repubblica Italiana di colore nero;
c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente, nella parte
superiore della corona circolare in lettere nere alte 1,4 cm; eventuale specificazione
della direzione generale, corpo, servizio, ecc. nella parte inferiore della
corona circolare, in lettere nere alte 1 cm se disposta su una sola riga,
e, se disposta su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore
e 1 cm per quella inferiore;
d) manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco lungo 30 cm,
sullo stesso è inciso un numero o matricola che identifica chi detiene il
segnale.
2. Il segnale distintivo è usato esclusivamente per intimare l'alt agli utenti
della strada in movimento e, in situazioni di emergenza, per le segnalazioni
manuali dirette a regolare il traffico. L'uso del segnale distintivo fuori
dai casi consentiti è perseguibile anche disciplinarmente dall'amministrazione
da cui dipendono i soggetti di cui al comma 1.
3. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, quando
non sono in uniforme, per l'intimazione dell'ALT a coloro che circolano sulle
aree soggette alla disciplina del codice della strada esibiscono in modo chiaramente
visibile, il segnale distintivo di cui al comma 1 e successivamente, prima
di qualsiasi accertamento o contestazione, esibiscono la speciale tessera
rilasciata dalla competente amministrazione.
4. Gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare l'ALT, oltre
che con il distintivo, anche facendo uso di fischietto o con segnale manuale
o luminoso.
5. L'intimazione dell'ALT ad opera di organi di polizia stradale non in uniforme
ed a bordo di veicoli di servizio o privati è eseguita sorpassando il veicolo
da fermare ed esibendo dal finestrino il segnale distintivo di cui al comma
1 (1).
--------------
(1) Articolo così sostituito dall'art. 21, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Legislazione complementare
L. 15-05-1997 n. 127 - Misure urgenti per
lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo.
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 17
maggio 1997, n. 113, S.O.)
Omissis…
132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.
133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
L. 23 dicembre 1999, n.
488 - Ausiliari del traffico
omissis…
68. Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada.
1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997.
3. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto è fissato in centottanta giorni (1).
5. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 391 del 1999.
------------------------
(1) Il termine è stato successivamente fissato in novanta giorni dal comma 3 dell'art. 18, L. 24 novembre 2000, n. 340.
D.Dirett. Min. infrastrutture e trasporti 22 febbraio 2006. Determinazione di un modello di lista di controllo per uniformare le procedure dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci, in attuazione dell'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 . (Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 50).
1. Finalità.
1. Il presente decreto ha per scopo la determinazione di un modello di lista di controllo, per favorire e rendere uniformi le procedure dei controlli sulla regolarità amministrativa di circolazione dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, effettuati da parte degli organi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. Oggetto dei controlli.
1. L'attività di controllo sulla regolarità amministrativa di circolazione si esplica mediante verifiche sui documenti di accompagnamento del veicolo, del conducente e della merce trasportata, nonchè sul regime autorizzativo dell'attività del vettore e sul contratto di trasporto, secondo quanto precisato ai successivi articoli.
3. Liste di controllo.1. Per l'espletamento dell'attività di controllo sulla regolarità amministrativa di circolazione, sono stabiliti i modelli di lista di controlli che vengono allegati, come parte integrante, al presente decreto.
2. Nell'ambito dell'autotrasporto nazionale di merci, gli organi di controllo si attengono alla lista di cui all'allegato I.
3. Nell'ambito dell'autotrasporto di merci fra Paesi appartenenti all'Unione europea, della Svizzera e dello Spazio economico europeo, gli organi di controllo si attengono all'elenco di cui all'allegato II.
4. Nell'ambito dell'autotrasporto di merci tra Paesi aderenti alla Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT), gli organi di controllo si attengono all'elenco di cui all'allegato III.
5. Nell'ambito dell'autotrasporto di merci interessante Paesi non appartenenti all'Unione europea, gli organi di controllo si attengono all'elenco di cui all'allegato IV.
6. Le liste di controlli indicate negli allegati di cui ai precedenti commi non sono da intendersi come esaustive e l'attività di controllo può riguardare ulteriori documenti, atti a consentire la verifica della regolarità amministrativa di circolazione.
7. Con successivi decreti dirigenziali, potranno essere
individuati ulteriori modelli di liste di controllo, ovvero integrate quelle
allegate al presente decreto.
1) DOCUMENTI DEL VICOLO
Immatricolazione
Documenti di circolazione del veicolo[1]
Contrassegno assicurativo
Certificato assicurativo
Regolare disponibilità del veicolo[2]
Contratto di noleggio[3]
Regolarità agganciamento[4]
Cronotachigrafo e fogli di registrazione[5]
2) DOCUMENTI DEL CONDUCENTE
Documento di identità
Patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)
Documentazione del rapporto di lavoro[6]
Carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)
Carta di qualificazione del conducente (dalla data di entrata in vigore)
Certificato di formazione professionale ADR[7]
3) CONTRATTO DI TRASPORTO[8]
Elementi essenziali
a) nome e sede del vettore e del committente, o del caricatore;
b) numero di iscrizione del vettore all’Albo degli autotrasportatori;
c) tipologia quantità della merce trasportata;
d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
e) luoghi di presa in consegna e di riconsegna della merce.
Elementi eventuali[9]
a) i termini temporali per la riconsegna della merce ;
b) le istruzioni aggiuntive del committente e/o del caricatore.
4) CONTROLLO DELLA MERCE[10]
a. Natura e qualità
b. Luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali luoghi di carico/scarico intermedi
c. Mittente e destinatario
d. Speditore (se diverso dal mittente)
5) DOCUMENTI DI CONTROLLO DEL REGIME AUTORIZZATIVO DELL’ÀTTIVITÀ DI TRASPORTO
a. Conto proprio
Licenza per l’autotrasporto di cose per conto proprio
Documento di trasporto di cose in conto proprio[11]
Documento di trasporto occasionale[12]
b. Conto terzi
Iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi anche mediante autocertificazione con l’indicazione delle eventuali limitazioni
c. Autorizzazioni particolari[13]
Autorizzazione per i trasporti eccezionali
Attestato ATP
Documento per il trasporto delle Merci Pericolose (ADR)
Libretti di cabotaggio[14]
Dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali vivi
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti sfusi
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di carni
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici
__________
[1] Carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto.
[2] Qualora non emerga dai documenti di circolazione
[3] Ove ne ricorra il caso
[4] Qualora non emerga dai documenti di circolazione
[5] Nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e di riposo
[6] Conforme alla delibera del Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori del 27 gennaio 2005
[7] Nel caso di trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR
[8] Se a bordo del veicolo
[9] Da rilevare se indicati
[10] Da effettuarsi nel caso un cui tali dati non siano desumibili dal Contratto di trasporto o il contratto non sia stato redatto in forma scritta o non si trovi a bordo.
[11] Conforme all’allegato n. 1 del D.P.R. n. 783/77, contente l’elencazione delle trasportate e la dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle condizioni previste dalla lettera c) dell’art. 31 della legge n. 298/74.
[12] Conforme all’allegato n. 2 del D.P.R. n. 783/77.
[13] Ove ne ricorrano le condizioni secondo la tipologia del trasporto
[14] Da esibirsi unitariamente alla Licenza Comunitaria dalle imprese dell’Unione Europea che effettuano trasporti di cabotaggio sul territorio italiano
Allegato II - Autotrasporto comunitario
1) DOCUMENTI DEL VEICOLO
Immatricolazione
Documenti di circolazione del veicolo[1]
Certificato assicurativo o documentazione equivalente
Regolare disponibilità del veicolo[2]
Contratto di noleggio[3]
Regolarità agganciamento[4]
Cronotachigrafo e fogli di registrazione[5]
2) DOCUMENTI DEL CONDUCENTE
Documento di identità
Patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)
Attestato del conducente (se conducente extracomunitario)
Carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)
Carta di qualificazione del conducente (dalla data di entrata in vigore)
Certificato di formazione professionale ADR[6]
3) CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE (CMR)[7]
4) REGIME TIR[8]
5) CONTROLLO DELLA MERCE[9]
Natura e qualità
Luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali luoghi di carico/scarico intermedi
Mittente e destinatario
Speditore (se diverso dal mittente)
6) CONTROLLO REGIME AUTORIZZATIVO DELL’ATTIVITÀ DI TRASPORTO
a) Conto proprio
Verifica della sussistenza delle condizioni[10]
b) Conto terzi
Licenza Comunitaria
c) Autorizzazioni particolari[11]
Autorizzazione per i trasporti eccezionali
Attestato ATP
Documento per il trasporto delle Merci Pericolose (ADR)
Documento per il trasporto combinato[12]
Dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali vivi
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti sfusi
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di carni
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici
__________
[1] Carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto.
[2] Qualora non emerga dai documenti di circolazione
[3] Ove ne ricorra il caso
[4] Qualora non emerga dai documenti di circolazione
[5] Nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e di riposo
[6] Nel caso di trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR
[7] Se a bordo del veicolo
[8] Qualora ricorra
[9] Da effettuarsi nel caso un cui tali dati non siano desumibili dal C.M.R. o il CMR stesso non sia stato redatto in forma scritta o non si trovi a bordo.
[10] Come definite dall’allegato II, punto 4 del regolamento (CE) n. 881/92
[11] Ove ne ricorrano le condizioni secondo la tipologia del trasporto
[12] Documento (o integrazione di altro documento di trasporto) redatto a cura delle imprese che effettuano il trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CE
Allegato III - Autotrasporto in ambito C.E.M.T.
1) DOCUMENTI DEL VICOLO
Immatricolazione
Documenti di circolazione del veicolo[1]
Certificato assicurativo o documentazione equivalente
Regolare disponibilità del veicolo[2]
Contratto di noleggio[3]
Regolarità agganciamento[4]
Cronotachigrafo e fogli di registrazione[5]
2) DOCUMENTI DEL CONDUCENTE
Documento di identità
Patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)
Documentazione del rapporto di lavoro in caso di noleggio
Carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)
Carta di qualificazione del conducente (dalla data di entrata in vigore)
Certificato di formazione professionale ADR[6]
3) CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE (CMR)[7]
4) REGIME TIR[8]
5) CONTROLLO DELLA MERCE[9]
Natura e qualità
Luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali luoghi di carico/scarico intermedi
Mittente e destinatario
Speditore (se diverso dal mittente)
6) DOCUMENTI DI CONTROLLO DEL REGIME AUTORIZZATIVO DELL’ATTIVITÀ DI TRASPORTO
Autorizzazione C.E.M.T.
Libretto di viaggio
Autorizzazioni particolari[10]
Autorizzazione per i trasporti eccezionali
Attestato ATP
Documento per il trasporto delle Merci Pericolose (ADR)
Dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali vivi
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti sfusi
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di carni
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici
__________
[1] Carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto.
[2] Qualora non emerga dai documenti di circolazione
[3] Ove ne ricorra il caso
[4] Qualora non emerga dai documenti di circolazione
[5] Nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e di riposo
[6] Nel caso di trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR
[7] Se a bordo del veicolo
[8] Qualora ricorra
[9] Da effettuarsi nel caso un cui tali dati non siano desumibili dal C.M.R. o il CMR stesso non sia stato redatto in forma scritta o non si trovi a bordo.
[10] Ove ne ricorrano le condizioni secondo la tipologia del trasporto
Immatricolazione
Documenti di circolazione del veicolo[1]
Certificato assicurativo o documentazione equivalente
Regolare disponibilità del veicolo[2]
Regolarità agganciamento[3]
Cronotachigrafo e fogli di registrazione[4]
2) DOCUMENTI DEL CONDUCENTE
Documento di identità
Patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)
Documentazione del rapporto di lavoro in caso di noleggio
Carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)
Certificato di formazione professionale ADR[5]
3) CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE (CMR)[6]
4) REGIME TIR[7]
5) CONTROLLO DELLA MERCE[8]
Natura e qualità
Luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali luoghi di carico/scarico intermedi
Mittente e destinatario
Speditore (se diverso dal mittente)
6) CONTROLLO REGIME AUTORIZZATIVO DELL’ATTIVITÀ DI TRASPORTO
Autorizzazione Bilaterale o autorizzazione Comunitaria di Transito
Autorizzazioni particolari[10]
Autorizzazione per i trasporti eccezionali
Attestato ATP
Documento per il trasporto delle Merci Pericolose (ADR)
Dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali vivi
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti sfusi
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di carni
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici
__________
[1] Carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto.
[2] Qualora non emerga dai documenti di circolazione
[3] Qualora non emerga dai documenti di circolazione
[4] Nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e di riposo
[5] Nel caso di trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR
[6] Se a bordo del veicolo
[7] Qualora ricorra
[8] Da effettuarsi nel caso un cui tali dati non siano desumibili dal C.M.R. o il CMR stesso non sia stato redatto in forma scritta o non si trovi a bordo.
[9] Ove ne ricorrano le condizioni secondo la tipologia del trasporto
per notizia:
Circ. Min. interno 21 agosto 1997
D.M. 11 settembre 1997 - Contrassegno per il fermo dei veicoli
Circ. Min. interno 25 settembre 1997
Circ. Min. Interno 25 settembre 1997
Circ. 4 giugno 1999, n. 300/A/43245 - Polizia stradale - segnali distintivi
D.M. 29 maggio 2001 - Collegamento con lo schedario veicoli rubati
Modifiche apportate dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.
|
Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n. 151 del 2003 |
|
art. 12 comma 1 CdS |
Tutti i compiti di polizia stradale possono essere svolti anche da: |
I soggetti indicati, ai sensi dell'art. 12 comma 2 CdS, potevano già accertare le violazioni e rilevare |
La norma è stata modificata in sede di conversione in legge: |
|
|
- Corpi o Servizi di Polizia Provinciale nell'ambito del territorio provinciale; |
gli incidenti in quanto Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi |
- È stata ampliata la competenza dei Corpi e dei Servizi di Polizia Provinciale che possono espletare |
|
|
- Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato nell'ambito dei compiti d'istituto. |
dell'art. 57 CPP, ma non potevano svolgere funzioni di regolazione del traffico o effettuare scorte |
tutte le funzioni di polizia stradale su tutto il territorio di competenza. |
|
|
|
. |
Nel decreto legge, invece, l'esercizio delle funzioni poteva avvenir solo sulle strade di competenza mentre per le altre strade, insistenti sul territorio provinciale, i compiti potevano essere svolti solo se esistevano accordi specifici con gli enti proprietari). |
|
art. 12 comma |
Le persone abilitate dal Ministero dell'Interno ad |
Questi soggetti non potevano svolgere funzioni di |
Norma di nuova introduzione |
|
3-bis e comma 5 |
effettuare le scorte tecniche a trasporti eccezionali possono svolgere compiti |
regolazione del traffico e, quindi, non potevano scortare convogli eccezionali |
La nuova disposizione abroga tacitamente l'art. 16, comma 6, Reg. Esec. |
|
|
di polizia stradale di scorta e di regolazione del traffico. |
di notevoli dimensioni. |
Il personale autorizzato non può intimare l'alt con il segnale distintivo previsto dall’art. 12 CdS e dall’art. |
|
|
A questi fini, il suddetto personale è equiparato agli altri organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 CdS: |
|
24 Reg. Esec. ma, per arrestare i veicoli nel corso dell'attività di regolazione del traffico, deve utilizzare i dispositivi di |
|
|
- limitatamente ai percorsi autorizzati; |
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segnalazione previsti dal D.M. 18 luglio 1997 e |
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|
- nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione; |
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successive modificazioni |
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|
- subordinatamente agli ordini impartiti (anche in viaggio) dagli altri organi di polizia stradale. |
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