Codice

Articolo 9-bis. (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 25 mila a 100 mila euro. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate al fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da 5 mila a 25 mila euro.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
(1)

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(1) Articolo aggiunto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.

Giurisprudenza

non riportata

Regolamento  

non riportato


Legislazione complementare
V. sub art. 9

Dottrina 
Note:

 Modifiche apportate dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.

Norma modificata 

Contenuti 

Rispetto al codice della strada 

Rispetto al decreto legge n. 151 del 2003 

artt. 9-bis e 9-ter CdS 

Sono state completamente ridisegnate le norme che riguardano le gare o le competizioni sportive non autorizzate. 

I reati di competizione non autorizzata erano già stati introdotti nel codice della strada per effetto del D.Lgs. n. 9 del 2002 (le cui  

Norma di nuova introduzione. 

 

- Sono state inasprite le sanzioni per chi organizza una competizione di velocità con veicoli a motore senza autorizzazione, chi vi partecipa o, comunque, chi gareggia in velocità su strada (il reato è classificato quale delitto) 

disposizioni erano entrate in vigore nell'agosto 2002). Con l'intervento normativo, restando sostanzialmente inalterate le fattispecie vietate, si prevede un notevole aggravamento delle sanzioni e si consente, nei casi più gravi, l'adozione di misure 

 

 

- Sono stati previsti incrementi di pena nel caso in cui dal fatto derivino lesioni personali (da 3 a 6 anni) o la morte di persone (da 6 a 12 anni) 

restrittive della libertà personale (arresto in flagranza e fermo). 

 

 

- È stata prevista la sospensione della patente (da 1 a 3 anni) per i partecipanti e, in caso di morte di persone, la revoca della patente. ·  

 

 

 

- I veicoli dei partecipanti devono essere sequestrati e confiscati. 

 

 

LA FATA S., Le gare ciclistiche e il nuovo codice della strada. Riv. giur. circolaz. e trasp., 1994, 1
SIMONE R., Note minime in tema di competizioni sportive su strada alla luce del nuovo codice della strada. Riv. dir. sport., 1992, 549


Sanzioni

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