Articolo 9-bis. (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare).
Salvo che
il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o
comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore
senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 è punito con
la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 25 mila a 100 mila euro. La
stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non
autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o
più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne
deriva una lesione personale la pena è da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le
manifestazioni sono organizzate al fine di lucro o al fine di esercitare o di
consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano
minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1, è punito con la
reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da 5 mila a 25 mila euro.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione,
all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II,
del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della
competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di
una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca
dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al
reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di
effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
(1)
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(1) Articolo aggiunto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.
Giurisprudenza
non riportata
Regolamento
non riportato
Legislazione complementare
V. sub art. 9
Modifiche apportate dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.
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Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n. 151 del 2003 |
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artt. 9-bis e 9-ter CdS |
Sono state completamente ridisegnate le norme che riguardano le gare o le competizioni sportive non autorizzate. |
I reati di competizione non autorizzata erano già stati introdotti nel codice della strada per effetto del D.Lgs. n. 9 del 2002 (le cui |
Norma di nuova introduzione. |
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- Sono state inasprite le sanzioni per chi organizza una competizione di velocità con veicoli a motore senza autorizzazione, chi vi partecipa o, comunque, chi gareggia in velocità su strada (il reato è classificato quale delitto) |
disposizioni erano entrate in vigore nell'agosto 2002). Con l'intervento normativo, restando sostanzialmente inalterate le fattispecie vietate, si prevede un notevole aggravamento delle sanzioni e si consente, nei casi più gravi, l'adozione di misure |
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- Sono stati previsti incrementi di pena nel caso in cui dal fatto derivino lesioni personali (da 3 a 6 anni) o la morte di persone (da 6 a 12 anni) |
restrittive della libertà personale (arresto in flagranza e fermo). |
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- È stata prevista la sospensione della patente (da 1 a 3 anni) per i partecipanti e, in caso di morte di persone, la revoca della patente. · |
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- I veicoli dei partecipanti devono essere sequestrati e confiscati. |
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LA FATA S., Le gare ciclistiche e
il nuovo codice della strada. Riv. giur. circolaz. e trasp., 1994, 1
SIMONE R., Note minime in tema di competizioni sportive su strada alla luce
del nuovo codice della strada. Riv. dir. sport., 1992, 549
Sanzioni
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