Codice

Art. 98. Circolazione di prova.

1. (1).
2. (1).
3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 155 a € 624; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

4-bis. (2).

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(1) Comma abrogato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

(2) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 2-bis, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

Giurisprudenza 

L’infrazione di cui all’art. 98, 3º comma, del codice della strada, ricorre nel caso in cui l’autorizzazione alla circolazione in prova del veicolo sia stata rilasciata, ma non siano state rispettate tutte le altre modalità della circolazione previste dalla norma (scopo di prova tecnica o di dimostrazione per vendita; mancanza della presenza del titolare dell’autorizzazione o di un suo dipendente; veicolo non munito della targa di prova); laddove se l’autorizzazione alla circolazione in prova non sia stata rilasciata o sia scaduta di validità anche se di fatto il veicolo circoli per la prova si è fuori della fattispecie di cui all’art. 98 cit. e si rientra, invece, nella fattispecie di cui all’art. 93 cod. stradale.
Cass., sez. III, 19-01-2000, n. 536. Arch. circolaz., 2000, 301


In tema di circolazione stradale, la configurabilità della c.d. «circolazione in prova» resta esclusa, sotto il vigore dell’attuale codice della strada (non diversamente che sotto il vigore del codice della strada abrogato), soltanto qualora risultino contemporaneamente inosservati tutti e tre i requisiti richiesti dall’art. 98 (art. 63 e 66 abrogati), e, cioè, quando manchino sia lo scopo di prova tecnica o di vendita, sia la presenza del titolare della relativa autorizzazione (o di un suo dipendente), sia, infine, la provvista della «targa prova» della vettura, pur se (come nella specie) non apposta materialmente a quest’ultima.
Cass., sez. III, 25-10-1999, n. 11962. Arch. circolaz., 2000, 20
 

 
In tema di circolazione stradale, la configurabilità della c.d. «circolazione in prova» resta esclusa, sotto il vigore dell’attuale codice della strada (non diversamente che sotto il vigore del codice della strada abrogato), soltanto qualora risultino contemporaneamente inosservati tutti e tre i requisiti richiesti dall’art. 98 (art. 63 e 66 abrogati), e, cioè, quando manchino sia lo scopo di prova tecnica o di vendita, sia la presenza del titolare della relativa autorizzazione (o di un suo dipendente), sia, infine, la provvista della «targa prova» della vettura, pur se (come nella specie) non apposta materialmente a quest’ultima.
Cass., sez. III, 25-10-1999, n. 11962. Mass., 1999

La disposizione di cui all’art. 98 cod.strad. abrogato, secondo la quale «i conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno stato estero possono guidare in Italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso» va intesa nel senso che l’anzidetta facoltà è riconosciuta ai conducenti, stranieri e cittadini, residenti all’estero, ma non anche ai residenti in Italia, per i quali (cittadini o stranieri) vige l’obbligo di munirsi della patente di guida rilasciata dall’autorità italiana.
Cass., sez. III, 03-11-1997, n. 10731. Arch. circolaz., 1998, 348 Riv. giur. circolaz. e trasp., 1998, 475
 
Il preventivo rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova senza carta di circolazione non è circostanza di per sé sola sufficiente a evitare la confisca dell’autovettura, poiché tale autorizzazione ha l’effetto di consentire la circolazione senza il rilascio dell’apposita carta solo quando essa avvenga per le esigenze previste dalla legge e non per uso diverso, atteso che l’art. 98 vigente cod.strad., nel regolare la circolazione in prova dei veicoli che a tal fine debbono essere muniti della carta di circolazione, precisa che la circolazione dei veicoli privi dell’apposita carta è consentita solo per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento, previo rilascio della relativa autorizzazione e con la presenza del titolare di essa o di un suo dipendente munito di delega.
Cass., sez. I, 30-06-1997, n. 5837. Arch. circolaz., 1997, 892

Regolamento 

 254. (Art. 98 Cod. Str.) Circolazione di prova.

[1. ] (1).

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(1) Articolo abrogato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

Legislazione complementare 
 

D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 - Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 gennaio 2002, n. 25). (V. pure la circolare 9 maggio 2008, riportata di seguito)

1. Autorizzazione alla circolazione di prova.

1. L'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo:

a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;

b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;

c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;

d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

2. L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha validità annuale.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione (1).

4. L'autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega.

5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

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(1) Vedi il D.M. 20 novembre 2003, n. 374.

 

2. Targhe di prova.

1. Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1, dell'articolo 1, munito dell'autorizzazione, espone posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell'autorizzazione medesima. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa è applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare, senza oneri per lo Stato, la produzione e la distribuzione delle targhe di prova ai soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti stabiliti dallo stesso Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla omologazione delle apparecchiature per la produzione delle targhe di prova. È consentito un unico esemplare della targa per ogni autorizzazione.

3. La targa è composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera «P» e da cinque caratteri alfanumerici. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e della lettera «P» è nero. I caratteri alfanumerici e la lettera «P» sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 ± 0,1 millimetri di un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 ± 0,05 millimetri ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.

4. Le dimensioni della targa ed il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nella figura allegata al presente regolamento. Il modello è depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, determina con decreto l'importo della maggiorazione prevista dall'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso in cui la targa sia prodotta dai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (1).

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(1) Con l’art. 1 del  D.M. 31 luglio 2003 (Gazz. Uff. 14 gennaio 2004, n. 10) è stato fissato in 5,50 euro l'importo della maggiorazione. Il versamento della somma deve essere effettuato, a cura dell'acquirente, sul conto corrente postale n. 121012 intestato alla «Sezione tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - acquisto targhe veicoli a motore».

 3. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione alla circolazione di prova e della targa.

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione, il titolare della stessa ne fa denuncia entro quarantotto ore agli organi di Polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta, e provvede alla distruzione della relativa targa.

2. Il titolare, sulla base della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione.

3. In caso di deterioramento dell'autorizzazione, il titolare, previa distruzione della relativa targa, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e, contestualmente, restituisce quella deteriorata.

4. In caso di smarrimento o sottrazione della targa, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. In caso di distruzione della targa, il titolare provvede, ai sensi e nei limiti dell'articolo 2, a munirsi di un nuovo esemplare. Allo stesso modo provvede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa.

6. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui al comma 2, rientra in possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, provvede alla sua distruzione.

4. Abrogazioni.

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 98, commi 1 e 2, e 100, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) l'articolo 254, l'articolo 256, comma 3, le figure III 4/o, III 4/p, III 4/q e III 4/r degli allegati relativi al titolo III, le lettere l), m), n) e o) del paragrafo 1 dell'appendice XII al titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le lettere b), d), i) ed l), del paragrafo 1, punto 1.3, dell'appendice XIII al titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. All'articolo 100, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «, di prova» sono soppresse.

3. All'articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole «le disposizioni dei commi 5, 6 e 10» sono sostituite dalle seguenti «le disposizioni dei commi 5 e 10».

4. L'articolo 101, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato per la parte incompatibile con l'articolo 2, comma 5, del presente regolamento.

5. All'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nella rubrica, le parole «, di prova» sono soppresse.

6. All'articolo 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:

a) nella rubrica, le parole «, di prova» sono soppresse;

b) al comma 1, alinea, le parole «, di prova» sono soppresse;

c) al comma 1, lettera d), le parole «targhe prova degli autoveicoli e loro rimorchi;» sono soppresse;

d) al comma 1, lettera e), le parole «targhe prova dei ciclomotori e dei motoveicoli, delle macchine agricole e delle macchine operatrici» sono soppresse.

7. All'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:

a) al comma 1, lettera a), le parole «e delle targhe prova per le stesse» sono soppresse;

b) al comma 1, la lettera b) è soppressa.

8. All'appendice XIII al titolo III, paragrafo 0, punto 0.2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole «, in prova» sono soppresse.

Allegato

Omissis…

D.M. 20 novembre 2003, n. 374 - Regolamento recante disciplina delle modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 gennaio 2004, n. 10).

 1. 1. Per ottenere l'autorizzazione alla circolazione di prova, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, di seguito denominato regolamento, presentano apposita istanza all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, di seguito denominato ufficio provinciale della motorizzazione, ovvero ad uno dei soggetti esercenti, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di seguito denominati imprese di consulenza automobilistica, che abbiano ottenuto l'abilitazione di cui all'articolo 2.

2. Con circolare del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, è stabilita la documentazione che gli interessati allegano all'istanza per dimostrare di trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, del regolamento. Con la medesima circolare sono altresì stabilite le istruzioni operative per la gestione informatizzata delle procedure di rilascio, di revoca e di rinnovo della autorizzazione alla circolazione di prova, nonché quelle per la produzione e la consegna dei documenti e delle targhe da parte delle imprese di consulenza automobilistica.

3. Scaduto il periodo di validità, fissato in un anno dalla data di primo rilascio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del regolamento, l'autorizzazione è rinnovata, previa verifica della persistenza delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, del regolamento, con le medesime modalità descritte al comma 1 del presente articolo.

4. La revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova è disposta dall'ufficio provinciale della motorizzazione, nel caso in cui venga meno una delle condizioni in base alle quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata. A seguito della revoca, l'interessato restituisce l'autorizzazione al competente ufficio provinciale della motorizzazione e, contestualmente, provvede alla distruzione della relativa targa di prova.

2. 1. Le imprese di consulenza automobilistica, che intendono svolgere le attività relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova e quelle relative alla produzione e alla distribuzione delle targhe di prova, presentano apposita domanda all'ufficio provinciale della motorizzazione nel cui àmbito territoriale hanno la propria sede.

2. L'ufficio provinciale della motorizzazione accoglie la domanda e consente il collegamento con il centro elaborazione dati della motorizzazione per l'utilizzazione delle procedure informatiche allo scopo predisposte e assegna un quantitativo di moduli in bianco sufficiente a coprire il fabbisogno mensile dell'impresa richiedente, dopo aver verificato che quest'ultima:

a) è abilitata alla procedura di prenotazione telematica denominata «prenotamotorizzazione» alla data della domanda di cui al comma 1;

b) usufruisce di un collegamento telematico con il centro elaborazione dati della motorizzazione privo di concentratori intermedi;

c) è dotata di idonea stampante e di apparecchiatura omologata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del regolamento, per la stampa delle targhe di prova.

3. L'impresa di consulenza automobilistica abilitata ai sensi del comma 2 espone, all'esterno dei locali dove ha la sede, l'insegna allegata al presente decreto.

4. Alla ricezione di ciascuna istanza relativa alle operazioni di cui all'articolo 1, l'impresa di consulenza automobilistica abilitata accerta l'identità del richiedente ed acquisisce la fotocopia del documento di identità dello stesso, verifica l'idoneità e la completezza della domanda e della documentazione di cui all'articolo 1, comma 2, l'avvenuto versamento delle imposte e dei diritti dovuti e trasmette telematicamente le informazioni necessarie al centro elaborazione dati della motorizzazione. Il centro elaborazione dati della motorizzazione, effettuati i controlli e gli aggiornamenti d'archivio, autorizza l'impresa richiedente a stampare immediatamente il documento richiesto. Stampato il documento, l'impresa di consulenza automobilistica produce la relativa targa di prova con l'apparecchiatura omologata di cui è dotata e consegna immediatamente documento e targa al richiedente.

5. Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, lo studio di consulenza chiede al centro elaborazione dati della motorizzazione, utilizzando le apposite procedure informatiche, di ricevere il flusso di stampa contenente l'elenco dei documenti emessi nella giornata. Il centro elaborazione dati della motorizzazione provvede ad inviare copia del suddetto elenco all'ufficio provinciale della motorizzazione competente per territorio.

6. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'impresa di consulenza consegna al competente ufficio provinciale della motorizzazione l'elenco dei documenti emessi corredato dalle istanze presentate dagli utenti e dalla relativa documentazione, ivi compresa la fotocopia del documento di identità del richiedente. L'ufficio controlla che l'elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarità delle istanze e della documentazione, provvede a protocollarle e ad archiviarle.

7. In caso di accertata irregolarità della domanda o della documentazione, o nel caso in cui la relativa consegna avvenga oltre il termine di cui al comma 6, l'ufficio provinciale della motorizzazione respinge la richiesta e la documentazione e cancella il documento irregolarmente emesso dall'archivio elettronico. Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'impresa di consulenza restituisce il documento irregolarmente emesso all'ufficio provinciale della motorizzazione che provvede alla sua distruzione. A tal fine, l'utente interessato riconsegna all'impresa di consulenza, su richiesta scritta di quest'ultima, il documento irregolarmente emesso. Ove la restituzione all'ufficio provinciale della motorizzazione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarità del documento, l'ufficio provinciale medesimo sospende l'operatività del collegamento telematico con il centro elaborazione dati della motorizzazione fino alla restituzione del documento irregolarmente emesso e segnala l'accaduto alle competenti autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia per il ritiro del documento.

8. Durante il periodo di sospensione del collegamento telematico, l'impresa di consulenza automobilistica non espone, all'esterno dei locali dove ha la sede, l'insegna di cui al comma 3.

9. L'ufficio provinciale della motorizzazione provvede ad effettuare le verifiche necessarie per accertare la corretta applicazione delle procedure previste dal presente articolo, anche mediante ispezioni presso le imprese di consulenza automobilistica abilitate.

Allegato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO SERVIZI 

 

 

MOTORIZZAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilitato al rilascio di: 

 

 

 

 

 

- Autorizzazioni e targhe per la circolazione di prova dei veicoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLARE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITAZIONE: 

n.  

 

del 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTE VIGILANTE: 

Ufficio Provinciale della Motorizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

di 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni minime:

a) altezza: mm 300

b) larghezza mm. 200

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 4 febbraio 2004, n. 4699/M363. Nuove disposizioni in materia di circolazione di prova.

Si ripropone il testo della circolare n. A30/MOT del 2 dicembre 1999, evidenziando in grassetto le modifiche apportate con la presente circolare.(Per i costruttori di veicoli nuovi, v. la circolare 9 maggio 2008, riportata di seguito)

Com'è noto, sulla Gazz. Uff. n. 25 del 30 gennaio 2002 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 (di seguito denominato Regolamento), recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

Con tale provvedimento sono stati abrogati gli artt. 98, commi 1 e 2, e 100, comma 6, del vigente codice della strada, nonché il riferimento, contenuto nel comma 7 del medesimo art. 100, alle targhe di prova. Sono stati inoltre abrogati, per quanto concerne il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, gli artt. 254 e 256, comma 3, i riferimenti alle targhe di prova contenuti negli artt. 258, comma 1, 260, comma 1, e nell'appendice XIII al titolo III, paragrafo O), punto 0.2, nonché le figure III 4/o, III 4/q e III 4/r degli allegati al titolo III, le lettere l), m), n) e o) del paragrafo 1 dell'appendice XII al titolo III e le lettere b), d), i), ed l) del paragrafo 1, punto 1.3 dell'appendice XIII al titolo III.

Ciò premesso, si rende noto che, in attuazione del Regolamento, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2004 i seguenti provvedimenti normativi:

- il decreto ministeriale 20 novembre 2003, n. 374 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il quale, a norma dell'art. 1, comma 3, del Regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo di validità dell'autorizzazione alla circolazione di prova;

- il decreto ministeriale 31 luglio 2003 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il quale, a norma dell'art. 2, comma 5, del Regolamento, determina la maggiorazione dovuta all'erario nel caso di produzione delle targhe di prova da parte dei soggetti esercenti, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di seguito denominati studi di consulenza.

Appare pertanto necessario ridefinire l'intera procedura di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova, alla luce delle intervenute modifiche normative.

1. Premessa.

Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento non devono essere muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del codice della strada, ma devono essere provvisti di un'autorizzazione per la circolazione di prova.

2. Autorizzazione per la circolazione di prova.

2.1) - Soggetti ai quali può essere rilasciata

L'autorizzazione per la circolazione di prova può essere rilasciata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento:

- alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi (v. la circolare 9 maggio 2008, riportata alla fine della presente);

- ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;

- ai commercianti autorizzati di tali veicoli (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l'attività di commercio viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite "on line");

- alle aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 km;

- agli Istituti universitari e agli Enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;

- alle fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;

- alle fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 236 del Regolamento di esecuzione del codice della strada;

- ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;? ai commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l'attività di commercio viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite "on line");

- agli esercenti di officine di autoriparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

L'elencazione è tassativa e non ammette deroghe.

2.2) - Richiesta e documentazione

Per ottenere l'autorizzazione per la circolazione di prova, gli interessati devono presentare apposita domanda, compilata utilizzando il modello unificato TT2119:

- all'Ufficio della Motorizzazione della provincia in cui è ubicata la sede principale o la sede secondaria dell'impresa richiedente (non rilevano viceversa le mere unità locali, non essendo possibile il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova rispetto a queste ultime);

- ovvero, ad uno studio di consulenza che abbia ottenuto l'abilitazione di cui al successivo al paragrafo 7).

Alla domanda devono essere allegati:

a) ricevuta di versamento di 5,16 euro sul conto corrente postale n. 9001;

b) ricevuta di versamento di 20,66 euro sul conto corrente postale n. 4028;

c) ricevuta di versamento, sul conto corrente postale n. 121012, dell'ammontare precisato nel successivo paragrafo 4.1);

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione nel registro delle imprese per la specifica attività esercitata, la sede principale o secondaria per la quale viene richiesta l'autorizzazione alla circolazione di prova, nonché la qualità di rappresentante, concessionario, commissionario ecc., secondo le istruzioni generali in materia di autocertificazione impartite con circolare n. 1254/M352/2001 del 5 luglio 2001, quando dette qualità siano certificabili dalla C.C.I.A.A.; in caso contrario, le predette qualità debbono essere comprovate a mezzo di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;

e) per gli Istituti universitari e gli Enti pubblici di ricerca è sufficiente che sia indicata la norma in forza della quale l'Istituto o l'Ente è stato istituito, nonché la relativa sede;

f) per gli Enti privati di ricerca, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la data di costituzione e l'attività svolta.

2.3) - Esame della richiesta e della documentazione

Il diritto ad usufruire dell'autorizzazione alla circolazione di prova scaturisce dal fatto che in capo al richiedente si realizzino le condizioni ed i presupposti indicati ai paragrafi 1) e 2.1) e che ne venga fornita prova attraverso l'esibizione della documentazione indicata al paragrafo 2.2).

È dunque sufficiente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il semplice controllo documentale, fermo restando l'obbligo, per l'Ufficio provinciale della Motorizzazione, di esperire i prescritti controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati.

Si segnala, inoltre, che non sussiste alcuna limitazione in ordine al numero delle autorizzazioni rilasciabili in capo ad un medesimo soggetto e, pertanto, non assume alcun rilievo l'accertamento preventivo del numero di dipendenti occupati nell'ambito dell'azienda richiedente.

2.4) - Rilascio dell'autorizzazione

Le autorizzazioni sono rilasciate, utilizzando le procedure informatiche illustrate nelle istruzioni contenute nel file "RPA-MAN-2.6.4" del CD già trasmesso agli Uffici provinciali, sul modulo a striscia continua a due carte (la prima per il richiedente, la seconda per gli atti) Mod. DTT 565I.

Pertanto, devono ritenersi fuori uso i moduli:

- MC 858/F - "Autorizzazione per la circolazione di prova degli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori";

- MC 861 - "Autorizzazione per la circolazione di prova delle macchine agricole soggette ad immatricolazione";

- MC 865 - "Autorizzazione per la circolazione di prova delle macchine operatrici soggette a registrazione".

La procedura informatica predisposta consente:

- di non dover più trattare moduli diversi, per i diversi tipi di autoveicoli da autorizzare per la circolazione di prova, semplificando le operazioni di magazzino;

- di non dover riempire a mano i suddetti moduli, con le note conseguenze derivanti dalla scarsa leggibilità, dalla possibilità di correzioni indebite e di falsificazioni;

- di poter disporre di una base dati in linea, sempre disponibile ed aggiornabile con estrema semplicità;

- di ridurre il carico operativo derivante dalle richieste di informazioni degli organi di polizia, dal momento che i dati sulle autorizzazioni per la circolazione di prova sono disponibili in linea per tutte le centrali operative di tutte le specialità di polizia;

- di azzerare il carico operativo derivante dalla fornitura di dati semestrali al Ministero dell'economia e delle finanze, dal momento che quest'ultima viene realizzata direttamente ed automaticamente dal Centro elaborazione dati.

2.5) - Nuove modalità di fornitura dei dati di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549

Si conferma che l'ultimo aggiornamento che gli Uffici provinciali dovevano trasmettere per posta, ai sensi della citata legge n. 549 del 1995, era quello relativo alle targhe rilasciate o restituite nel corso del secondo semestre del 1999.

Gli aggiornamenti successivi, ad iniziare da quelli relativi al primo semestre 2000, s'intendono eseguiti con l'inserimento nell'archivio magnetico delle posizioni per le quali si rilascia, si rinnova o si revoca l'autorizzazione.

Resta a carico del Centro elaborazione dati di questo Dipartimento provvedere ad inoltrare telematicamente, al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati inseriti in archivio dagli Uffici provinciali.

2.6) - Rinnovo

L'art. 1, comma 2, del Regolamento fissa in un anno la validità dell'autorizzazione per la circolazione di prova (es. un'autorizzazione rilasciata il 10 febbraio 2003 scade il 10 febbraio 2004).

L'autorizzazione è rinnovata previa verifica del permanere dei requisiti richiesti per il primo rilascio. La richiesta di rinnovo è presentata con le modalità previste al paragrafo 2.2), tranne il versamento sul conto corrente postale 121012, che non è dovuto essendo il richiedente già in possesso della targa di prova.

Le richieste di rinnovo possono essere presentate prima della scadenza, a tutela degli interessi del richiedente che desideri evitare interruzioni nell'utilizzazione dell'autorizzazione. In ogni caso, tuttavia, il nuovo termine di validità dell'autorizzazione comincia a decorrere dalla data di stampa della autorizzazione rinnovata.

Tenuto conto, inoltre, che le imposizioni fiscali gravanti sul possesso delle targhe di prova hanno a riferimento l'anno solare, ed in assenza di specifiche prescrizioni regolamentari in ordine ai termini entro i quali, successivamente alla scadenza annuale, gli interessati sono tenuti a richiedere il rinnovo dell'autorizzazione alla circolazione di prova, si dispone che:

- per le autorizzazioni in scadenza entro il 30 novembre, le richieste di rinnovo possono essere presentate sino al 31 dicembre dello stesso anno;

- per le autorizzazioni in scadenza entro il 31 dicembre, le richieste di rinnovo possono essere presentate sino al 31 gennaio dell'anno successivo.

Resta in ogni caso fermo che:

- trascorsi inutilmente i predetti termini, gli interessati potranno esclusivamente proporre istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione di quella scaduta e contestuale distruzione della relativa targa;

- successivamente alla scadenza annuale e nelle more del rinnovo è preclusa la possibilità di utilizzare l'autorizzazione (scaduta e non ancora rinnovata) e la relativa targa.

Verificata la domanda e la documentazione, l'Ufficio provinciale della Motorizzazione, ovvero lo studio di consulenza abilitato, provvede al rinnovo dell'autorizzazione stampandone gli estremi su un nuovo modulo DTT 565I, in sostituzione del precedente che viene ritirato.

2.7) - Aggiornamento

L'autorizzazione alla circolazione di prova è aggiornata ogni qualvolta vi sia un mutamento riferito al soggetto intestatario (es. variazione di sede, variazione della ragione sociale, ecc.), purché sia tale da non comportare l'estinzione del soggetto stesso e la costituzione di un nuovo ente, nel qual caso si rende necessario il rilascio di una nuova autorizzazione in capo al nuovo soggetto e la revoca dell'autorizzazione già rilasciata in capo al soggetto estinto.

A titolo di mera esemplificazione, mentre la trasformazione societaria non comporta la creazione di un nuovo soggetto giuridico (poiché in tal caso la società abbandona semplicemente il tipo sociale cui apparteneva - es. società a responsabilità limitata - assumendo un nuovo tipo sociale - es. società per azioni - ma senza per ciò introdurre soluzioni di continuità), la fusione societaria implica necessariamente l'estinzione della società che viene incorporata o che si unisce ad altre per la creazione di un nuovo soggetto giuridico.

Ai soli fini fiscali, appare inoltre opportuno che sull'autorizzazione alla circolazione di prova rilasciata al nuovo soggetto venga annotato, nelle righe descrittive, che la stessa sostituisce l'autorizzazione già rilasciata in capo al soggetto estinto, indicando il relativo numero di targa di prova e la data dell'ultimo rinnovo.

2.8) - Revoca

La revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova è disposta dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione, con provvedimento motivato, nel caso in cui venga meno una delle condizioni in base alle quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata.

In proposito, si sottolinea che detta revoca non possiede carattere sanzionatorio poiché non viene disposta in presenza della commissione di illeciti.

Occorre infatti osservare che, per le irregolarità nell'uso delle autorizzazioni alla circolazione di prova, l'art. 1, comma 5, del Regolamento pone rinvio alle sanzioni contenute nell'art. 98, commi 3 e 4, del codice della strada, il quale prevede, oltre alle sanzioni pecuniarie, anche la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, ma non la revoca dell'autorizzazione.

Deve escludersi, quindi, la possibilità di adozione di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova inteso come provvedimento sanzionatorio e pertanto motivato con riferimento alle irregolarità accertate dagli organi di controllo.

A seguito dell'adozione del provvedimento di revoca, l'interessato è tenuto alla restituzione dell'autorizzazione presso l'Ufficio provinciale competente ed alla contestuale distruzione della relativa targa.

2.9) - Restituzione volontaria

L'intestatario dell'autorizzazione alla circolazione di prova può, in ogni momento, chiedere la cessazione della stessa, mediante istanza in bollo da presentare al competente Ufficio provinciale della Motorizzazione unitamente all'autorizzazione.

In tal caso, l'intestatario è anche tenuto a distruggere la relativa targa.

L'Ufficio della Motorizzazione, preso atto della richiesta, provvede ad annotare la cessazione della targa di prova nel sistema informatico.

3. Uso dell'autorizzazione.

I veicoli muniti dell'autorizzazione e della targa per la circolazione di prova, anche se in riparazione o non ancora carrozzati, possono circolare su tutto il territorio nazionale, in qualsiasi ora e giorno della settimana, a condizione che vengano impiegati per gli scopi consentiti: prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.

A norma dell'art. 1, comma 4, del Regolamento, l'autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso.

Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega, ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione stessa, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione ed il collaboratore sia munito di delega.

Sul veicolo in circolazione di prova può prendere posto anche il personale addetto alle operazioni di prova, se questa avviene per fini tecnici, ovvero gli eventuali acquirenti, se il veicolo viene fatto circolare a scopo di dimostrazione per la vendita.

Con gli autoveicoli ed i rimorchi per trasporto di cose, nuovi di fabbrica, muniti di targa prova rilasciata alla fabbrica costruttrice di tali veicoli sia pure attraverso il suo legale rappresentante in Italia, ovvero ad un concessionario munito di regolare mandato della casa costruttrice del veicolo o del suo rappresentante in Italia, può essere trasportato, durante la circolazione effettuata a scopo di prova tecnica, un carico utile di proprietà della fabbrica stessa in luogo di zavorra.

A tali fini, sulle relative autorizzazioni viene riportata, a richiesta, la seguente annotazione: «Qualora la targa di prova venga applicata ad un veicolo per il trasporto di cose, nuovo di fabbrica, prodotto dalla fabbrica .......... e che circoli a scopo di prova tecnica, tale veicolo può trasportare, in luogo di zavorra, un carico utile di proprietà del titolare della presente autorizzazione», utilizzando le righe descrittive della maschera "TGPV".

L'autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata, dai concessionari, commissionari, agenti di vendita e commercianti autorizzati di veicoli a motore e loro rimorchi, sia per i veicoli nuovi, sia per quelli da essi ritirati in permuta, sempre però soltanto per gli scopi previsti.

4. Targhe di prova.

L'art. 2, comma 3, del Regolamento ha introdotto una rilevante semplificazione in tema di targhe di prova, riducendole ad una sola tipologia, rappresentata graficamente nell'allegato al Regolamento stesso, a fronte delle quattro sinora previste (per autoveicoli e rimorchi, ciclomotori e motocicli, macchine agricole, macchine operatrici).

Tuttavia, ai fini fiscali, appare rilevante che l'interessato indichi, all'atto della richiesta di autorizzazione alla circolazione di prova, per quale tipologia di veicoli intende utilizzare la targa di prova, tenuto conto dell'attività svolta dallo stesso (es. fabbrica o commercio di soli motocicli o di soli autoveicoli, ecc.)

Detta indicazione è riportata sull'autorizzazione alla circolazione di prova.

La targa è composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera "P" e da cinque caratteri alfanumerici e corrisponde, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento, al numero dell'autorizzazione alla circolazione di prova. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e della lettera "P" è nero.

La targa è trasferibile da veicolo a veicolo, unitamente alla autorizzazione per la circolazione di prova.

4.1) - Produzione delle targhe di prova

L'ulteriore ed innovativa semplificazione introdotta dal Regolamento e dai relativi decreti attuativi consiste nell'affidamento della produzione delle targhe di prova anche agli studi di consulenza che abbiano i requisiti indicati al paragrafo 7. Tali soggetti, una volta abilitati, producono le targhe di prova utilizzando apparecchiature appositamente omologate dalla Direzione generale della Motorizzazione (cfr. circolare n. 2006/404 del 13 novembre 2001 in tema di omologazione delle apparecchiature).

Nulla è variato, invece, in tema di approvvigionamento delle targhe di prova destinate al fabbisogno degli Uffici provinciali, al quale continua a provvedere l'Istituto Poligrafico dello Stato.

Il prezzo di vendita delle targhe di prova prodotte dall'Istituto Poligrafico dello Stato è fissato in 14,94 euro, derivante dalla somma del "costo di produzione" e della "quota di maggiorazione" prevista dall'art. 101, comma 1, del codice della strada; il relativo ammontare deve essere versato sul conto corrente postale n. 121012 intestato alla Sezione Tesoreria dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore.

Il prezzo di vendita delle targhe di prova prodotte dagli studi di consulenza abilitati è libero. Ad esso si aggiunge il versamento, a mezzo dello stesso conto corrente postale n. 121012, della sola "quota di maggiorazione" pari a 5,50 euro.

Di conseguenza, all'atto della richiesta di autorizzazione alla circolazione di prova da effettuarsi con le modalità descritte al paragrafo 2.2), deve essere esibita la ricevuta di versamento sul conto corrente postale n. 121012:

- della somma di 14,94 euro, se la targa viene fornita dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione;

- della somma di 5,50 euro, se la targa viene prodotta da uno Studio di consulenza.

5. Riconoscimento reciproco delle targhe prova con altri Stati.

L'Austria, con legge federale del 30 dicembre 1982, ha previsto, tra l'altro, che i veicoli muniti di targa prova italiana sono ammessi alla circolazione in Austria. In considerazione di ciò è stato consentito ai veicoli muniti di targa prova austriaca il transito sul territorio italiano.

L'Italia e la Germania hanno stipulato un accordo bilaterale, entrato in vigore il 1° gennaio 1994, per l'ammissione alla circolazione, ciascuna nel proprio territorio, di veicoli in prova, muniti di documenti rilasciati dall'altro Paese (S.O.G.U. n. 87 del 15 aprile 1994).

Analogo accordo è stato stipulato, con decorrenza 1° maggio 1995, con la Repubblica di San Marino (S.O.G.U. n. 164 del 15 luglio 1995).

6. Smarrimento, sottrazione e distruzione della targa e della relativa autorizzazione alla circolazione di prova.

L'art. 3 del Regolamento prevede che il titolare dell'autorizzazione:

a) in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione:

- ne faccia denuncia, entro 48 ore, agli organi di polizia e provveda alla distruzione della relativa targa;

- richieda il rilascio di una nuova autorizzazione, sulla base della ricevuta di resa denuncia, e si munisca di una nuova targa;

b) in caso di deterioramento dell'autorizzazione:

- provveda a distruggere la relativa targa;

- richieda il rilascio di una nuova autorizzazione, restituendo al contempo quella deteriorata, e si munisca di una nuova targa;

c) in caso di smarrimento o sottrazione della targa:

- ne faccia denuncia, entro 48 ore, agli organi di polizia;

- richieda il rilascio di una nuova autorizzazione, sulla base della ricevuta di resa denuncia e della restituzione della precedente autorizzazione e si munisca di una nuova targa;

d) in caso di distruzione o di deterioramento della targa:

- provveda a munirsi di un nuovo esemplare, previa distruzione della targa deteriorata.

Nei casi previsti alle precedenti lett. b) e c), l'autorizzazione è restituita all'Ufficio della Motorizzazione (che ne annota la cessazione nel sistema informatico) o allo Studio di consulenza presso il quale viene presentata la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione.

In quest'ultimo caso, lo Studio di consulenza allega l'autorizzazione restituita dall'utente alla documentazione relativa al rilascio della nuova autorizzazione, che deve essere consegnata all'Ufficio della Motorizzazione secondo le modalità illustrate nel successivo punto 7.3).

Se successivamente alla richiesta di rilascio della nuova autorizzazione il titolare rientra in possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, provvede alla sua distruzione.

Ai soli fini fiscali, in tutti i casi in cui è previsto il rilascio di una nuova autorizzazione, nelle righe descrittive di quest'ultima sono annotati gli estremi dell'autorizzazione cessata.

7. Modalità di attivazione degli Studi di consulenza al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova ed alla stampa delle relative targhe.

7.1) - Attivazione degli Studi di consulenza

Gli Studi di consulenza che intendono svolgere le attività relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova e quelle relative alla produzione e alla distribuzione delle targhe di prova, presentano apposita istanza (in bollo) all'Ufficio provinciale della Motorizzazione nel cui ambito territoriale hanno la propria sede, secondo lo schema riprodotto in allegato 1.

L'Ufficio provinciale della Motorizzazione consente il collegamento con il Centro elaborazione dati della Motorizzazione per l'utilizzazione delle procedure informatiche allo scopo predisposte, consegna una copia delle istruzioni ad uso degli Studi di consulenza contenute nel file "RPAMAN-2.6.4" e assegna un quantitativo di moduli in bianco sufficiente a coprire il fabbisogno mensile dell'impresa richiedente, dopo aver verificato che quest'ultima:

a) risulti regolarmente autorizzata dalla Provincia all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

b) sia abilitata alla procedura "prenotamotorizzazione";

c) usufruisca di un collegamento telematico con il Centro elaborazione dati della Motorizzazione privo di concentratori intermedi;

d) sia dotata di idonea stampante per la produzione delle autorizzazioni alla circolazione di prova e di apparecchiatura omologata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento, per la produzione delle targhe di prova.

A tale ultimo riguardo, si fa presente che, al momento, risulta omologata, con certificato del 17 giugno 2002, l'apparecchiatura della ditta FABRICAUTO - modello FA78 - nonché, con certificato del 13 gennaio 2003, l'apparecchiatura della ditta Erich UTSCH AG - modello ECO 25 . Si fa riserva di comunicare gli estremi di omologazione delle apparecchiature che saranno successivamente omologate.

Al fine dell'attivazione del collegamento con il Centro elaborazione dati della Motorizzazione per l'utilizzazione delle procedure informatiche allo scopo predisposte, l'Ufficio provinciale della Motorizzazione inserisce il codice "SI" nel campo "abilitazione targhe di prova", il valore "SU" nel campo "funzione" ed il codice agenzia nel campo "codice utenza" della maschera "UTAG" con le modalità indicate nelle istruzioni ad uso degli Uffici provinciali contenute nel file "RPA-MAN-2.6.4". Ricevute tali informazioni, il Centro elaborazione dati della motorizzazione provvede a configurare ed a rendere operativo lo Studio di consulenza.

Una volta abilitato, lo studio di consulenza espone, all'esterno dei locali dove ha la sede, l'insegna allegata al decreto ministeriale n. 374 del 2003 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'Ufficio provinciale della Motorizzazione provvede, ai sensi dell'art. 2, comma 9 del predetto decreto ministeriale, ad effettuare le verifiche necessarie per assicurare la corretta applicazione delle procedure previste dal Regolamento, anche mediante ispezioni presso le imprese di consulenza automobilistica abilitate.

7.2) - Presa in carico e rendicontazione dei Moduli DTT 565I

Dell'avvenuta consegna dei moduli DTT 565I è redatto apposito verbale, copia del quale è consegnato allo studio di consulenza. In detto verbale sono indicati la data dell'avvenuta consegna, il numero dei moduli consegnati e le generalità della persona che li ha materialmente ricevuti. Il funzionario responsabile sottoscrive il verbale unitamente alla persona che ha ricevuto i moduli e vi appone il timbro dell'Ufficio.

La presa in carico e l'utilizzo dei moduli sono annotati, a cura dello studio di consulenza, in apposito registro cartaceo, rilegato e recante pagine numerate. L'Ufficio provinciale della Motorizzazione appone sull'ultimo foglio del registro la seguente dicitura: «Il presente registro dello Studio di consulenza......... consta di numero... pagine», seguita dalla data, dalla firma del funzionario responsabile e dal timbro dell'Ufficio.

Nel predetto registro, un fac-simile del quale è riprodotto in Allegato 2, sono indicati la data di ritiro dei moduli, il numero di moduli ritirati, il numero di moduli utilizzati ogni giorno, distinguendo i moduli correttamente utilizzati da quelli scartati per errori di stampa o per qualunque altra causa.

La contabilizzazione progressiva dei moduli utilizzati o scartati è impostata in senso decrescente, in modo da riportare a zero i moduli presi in consegna, secondo l'esemplificazione riportata in Allegato 3.

I moduli scartati sono distrutti, a cura dello studio di consulenza, non prima di un anno decorrente dalla data di consegna.

7.3) - Modalità di rilascio dell'autorizzazione alla circolazione di prova e della relativa targa da parte degli Studi di consulenza

Alla ricezione di ciascuna istanza, lo studio di consulenza abilitato accerta l'identità del richiedente e ne acquisisce la fotocopia del documento di identità, verifica l'idoneità e la completezza della domanda e della documentazione, l'avvenuto versamento delle imposte e dei diritti dovuti e trasmette telematicamente le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati della Motorizzazione.

Quest'ultimo, effettuati i controlli e gli aggiornamenti d'archivio, consente allo Studio di consulenza di stampare immediatamente il documento richiesto. Stampato il documento, lo Studio di consulenza produce la relativa targa di prova con l'apparecchiatura omologata di cui è dotata e consegna immediatamente documento e targa al richiedente.

Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, lo studio di consulenza chiede al Centro elaborazione dati della Motorizzazione, utilizzando le apposite procedure informatiche, di stampare l'elenco dei documenti emessi nella giornata. Il Centro elaborazione dati della Motorizzazione provvede ad inviare copia del suddetto elenco all'Ufficio provinciale della Motorizzazione competente per territorio.

Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'elenco dei documenti emessi dallo studio di consulenza, corredato dalle istanze presentate dagli utenti e dalla relativa documentazione, ivi compresa la fotocopia del documento di identità del richiedente, è consegnato al competente Ufficio provinciale della Motorizzazione. Quest'ultimo controlla che l'elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarità delle istanze e della documentazione, provvede a protocollarle e ad archiviarle.

In caso di accertata irregolarità della domanda o della documentazione, o nel caso in cui la relativa consegna avvenga oltre il termine previsto, l'Ufficio provinciale della Motorizzazione cancella il documento irregolarmente emesso dall'archivio elettronico e respinge la richiesta e la documentazione.

Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, lo studio di consulenza restituisce il documento irregolarmente emesso all'Ufficio provinciale della Motorizzazione che provvede alla sua distruzione.

Ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarità del documento, l'Ufficio provinciale della Motorizzazione sospende l'operatività del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati della Motorizzazione fino alla restituzione del documento irregolarmente emesso e segnala l'accaduto alla competente Provincia, al fine della eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 9 della legge n. 264 del 1991, nonché agli organi di polizia affinché possano provvedere al il ritiro del documento.

Il collegamento telematico è sospeso, per la prima volta, per un periodo non superiore a un mese; per la seconda volta, per un periodo non superiore a tre mesi e, per la terza volta, per un periodo non inferiore ad un anno.

Durante il periodo di sospensione del collegamento telematico, lo Studio di consulenza non può esporre, all'esterno dei locali ove ha sede, l'insegna il cui prototipo è allegato al decreto ministeriale n. 374 del 2003 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Va evidenziato, infine, che gli Studi di consulenza, nell'ottemperare all'obbligo di restituzione dei documenti irregolari, non possono comunque ritenersi responsabili della mancata restituzione derivante da fatti imputabili ai titolari dei documenti stessi (es.: irreperibilità, rifiuto di riconsegna, ecc.).

Pertanto, la sospensione del collegamento non può essere legittimamente disposta nei confronti degli operatori che dimostrino documentalmente di aver adottato ogni consentita iniziativa tesa al recupero dei documenti irregolari (es.: fax, telegrammi, raccomandate A.R., segnalazioni agli organi di polizia, ecc.).

8. Entrata in vigore. Disposizioni transitorie.

Le disposizioni contenute nella presente circolare entrano in vigore il 15 marzo 2004.

A decorrere dalla medesima saranno attivate le procedure informatiche di gestione e le procedure informatiche di abilitazione degli Studi di consulenza.

Nelle more, gli Studi di consulenza in possesso dei requisiti previsti possono, sin d'ora, inoltrare richiesta di abilitazione all'Ufficio provinciale della Motorizzazione competente per territorio.

Le autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciate o rinnovate prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni mantengono la loro validità fino alla scadenza annuale. Pertanto, le nuove autorizzazioni e le nuove targhe sono rilasciate:

- dalla data di entrata in vigore della presente circolare, per i primi rilasci;

- dalla data di scadenza dell'autorizzazione, per i rinnovi.

Alle domande di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, i richiedenti devono perciò allegare, oltre la documentazione prevista al punto 2.6), anche le targhe di prova vecchio tipo di cui sono in possesso, per la sostituzione con targhe nuovo tipo. Le targhe vecchio tipo, ritirate all'atto del rinnovo sono distrutte a cura degli Uffici della Motorizzazione secondo le modalità in uso e nel sistema informatico ne è annotata la cessazione.

Ai soli fini fiscali, nelle righe descrittive delle nuove autorizzazioni sono annotati gli estremi delle autorizzazioni sostituite.

9. Abrogazioni.

Dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono abrogate la circolare n. A30/MOT del 2 dicembre 1999 e la circolare n. 478/M363 del 18 febbraio 2002, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito Internet www.infrastrutturetrasporti.it.

Allegato 1

 

SCHEMA DI DOMANDA 

di abilitazione al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova 

e per la stampa delle relative targhe 

 

 

 

All'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

nato/a a 

 

il 

 

e residente a [1] 

 

 

in qualità di [2] 

 

dello Studio di consulenza denominato [3] 

 

 

con sede in [4] 

 

 

chiede, in nome e per conto del medesimo Studio di consulenza, l'abilitazione al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova e alla stampa delle relative targhe, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. 

 

A tale scopo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalle false dichiarazioni (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000), dichiara che la suindicata impresa o società di consulenza: 

- è autorizzata all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, 

ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche e integrazioni, dalla Provincia 

 

di 

 

con provvedimento n. 

 

del 

 

 

ed è munita del "codice agenzia" n. 

 

- è abilitata all'uso della procedura "Prenotamotorizzazione" dal 

 

con il codice 

identificativo 

 

 

- usufruisce di un collegamento telematico con il Centro elaborazione dati della Motorizzazione privo di concentratori intermedi; 

- è dotata di idonea stampante per la produzione delle autorizzazioni alla circolazione di prova e 

 

di apparecchiatura per la produzione delle targhe di prova marca 

 

 

modello 

 

, n. di matricola 

 

, omologata con certificato del 

 

 

, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. 

 

 

Allega fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità. 

 

 

Data: 

 

 

 

 

 

 

Firma del richiedente [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Indicare per esteso l'indirizzo di residenza. 

[2] Indicare la qualità o la carica in base alla quale il richiedente agisce in nome e per conto dell'impresa o della società di consulenza. 

[3] Indicare per esteso la denominazione dello Studio di consulenza e la ragione sociale dell'impresa o della società titolare. 

[4] Indicare per esteso l'indirizzo della sede dello Studio di consulenza. 

[5] La firma non deve essere autenticata. 

Allegato 2

Registrazione contabile dei moduli DTT 565I

Pagina n. 1

DATA  

NUMERO  

NUMERO  

DATA DI 

TOTALE  

NUMERO 

NUMERO  

DI PRESA IN 

MODULI  

MODULI DA  

UTILIZZAZIONE 

MODULI 

AUTORIZZAZIONI 

MODULI 

CONSEGNA 

PRESI IN  

UTILIZZARE 

 

UTILIZZATI 

DI PROVA 

SCARTATI 

 

CONSEGNA 

 

 

 

RILASCIATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 3

Registrazione contabile dei moduli DTT 565I

Pagina n. 1

DATA  

NUMERO  

NUMERO  

DATA DI 

TOTALE  

NUMERO 

NUMERO  

DI PRESA IN 

MODULI  

MODULI DA  

UTILIZZAZIONE 

MODULI 

AUTORIZZAZIONI 

MODULI 

CONSEGNA 

PRESI IN  

UTILIZZARE 

 

UTILIZZATI 

DI PROVA 

SCARTATI 

 

CONSEGNA 

 

 

 

RILASCIATE 

 

05.01.04 

40 

40 

07.01.04 

 

 

36 

15.01.04 

 

 

31 

28.01.04 

 

 

28 

09.02.04 

10 

 

 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

 

 

03.03.04 

*** 

*** 

*** 

01.03.04 

40 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

 

 

40 

08.03.04 

 

 

32 

11.03.04 

 

 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

Circ. 9 maggio 2008, prot. n. 39422 - Art. 98 c.d.s. – Circolazione di prova – Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2008, n. 31.

          Si rende noto che sul Supplemento Ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008 è stata pubblicata la legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 32 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

            Per quanto di specifico interesse in relazione ai compiti istituzionali degli UMC, si segnala che la predetta legge n. 31/2008 ha introdotto integrazioni all’art. 98 c.d.s. in materia di circolazione di prova (cfr. art. 29-ter del decreto legge n. 248/2007 nel testo approvato in sede di conversione), introducendo il comma 4-bis il quale recita testualmente: “Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria”.

            Al riguardo, preme evidenziare che la portata innovativa della nuova disposizione, rispetto a quanto già previsto dal d.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, si esaurisce nella possibilità di rilasciare l’autorizzazione alla circolazione di prova, e la relativa targa, alle Case costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi al fine esclusivo della circolazione di veicoli nuovi utilizzati per il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica.

            Gli elementi che caratterizzano la nuova fattispecie, quindi, possono essere così schematizzati:

1)     destinatari della nuova previsione sono unicamente le Case costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi e pertanto, nel caso di specie, l’autorizzazione alla circolazione di prova può essere rilasciata unicamente alle medesime Case;

2)     il veicolo sul quale deve essere apposta la targa di prova deve essere nuovo di fabbrica, quindi mai immatricolato, e prodotto dalla medesima Casa costruttrice titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova;

3)     i veicoli trasportati debbono essere anch’essi nuovi di fabbrica, quindi mai immatricolati, e prodotti dalla medesima Casa costruttrice titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova.

 Nel silenzio del legislatore, inoltre, deve ritenersi che l’ipotesi in esame non soggiaccia al limite di percorrenza di 100 Km previsto, dal richiamato d.P.R. 474/2001, per le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio.

            Per ogni altro aspetto, restano immutate le istruzioni operative contenute nella circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004.

            La presente circolare, che sarà pubblicata sul sito internet www.trasporti.gov.it, viene trasmessa, per opportuna conoscenza ed al fine di consentire il corretto svolgimento degli accertamenti su strada, anche alle Autorità preposte ai compiti di polizia stradale.

  

Dottrina 
Con il D.P.R. 24 novembre 2001, in attuazione dell’allegato A, n. 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340, si è provveduto a semplificare il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova (che esenta dall’obbligo di munire il veicolo della carta di circolazione).

L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha validità annuale e può essere concessa a:

a)         fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, commercianti autorizzati ditali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora imtnatrico­lati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché isti­tuii universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;

b)         fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;

c)         fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione ditali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggior­namento della carta di circolazione, loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;

d)         esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

L’autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso, sul quale deve peraltro essere presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega o un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione (attestato da idonea documentazione e con de­lega).

Durante la circolazione di prova, il veicolo che circola su strada, munito dell’autorizzazione di prova, deve esporre posteriormente la targa prova, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione.

La targa deve recare una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell’autorizzazione medesi­ma e con caratteristiche ben definite (per gli autotreni o autoarticolati, la targa è applicata posteriormente al veicolo rimorchiato).

Per ogni autorizzazione è’ consentito un unico esemplare della targa.

Senza oneri per lo Stato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare la produ­zione e la distribuzione delle targhe di prova ai soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti stabiliti dallo stesso Ministero.

L’omologazione delle apparecchiature per la produzione di tali targhe è effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, determina l’importo della maggiorazione prevista nel caso in cui la targa sia prodotta dai soggetti di cui sopra.

Sanzioni 

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