Art. 97. Circolazione dei ciclomotori (1).
1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 (2);
b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione (3).
2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (4).
3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione (5).
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione (6).
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 779 a euro 3.119 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52» (13).
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma "da € 389 a € 1.559" (7).
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma "da € 143 a 570" (8) .
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70 a € 285 (9).
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.685 a € 6.741 (10).
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311 (11).
11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.685 a € 6.741 (9).
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 356 € 1.426. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse (9).
13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70 a € 285. Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia (9).
14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (12).
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(1) Rubrica così sostituita dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.
(2) V. Decr. 15 giugno 2006.
(3) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 (v. art. 7, D.L. 27 giugno 2003. n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214). Vedi il Decr. 15 maggio 2006.
(4) Comma da ultimo così modificato dall'art. 2 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 e dall'art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
(5) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 (v. l'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003. n. 214).
(6) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9. Vedi il Decr. 15 maggio 2006.
(7) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 (V. art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).Da ultimo cos+ modificato dall'art. 14 della legge 29 luglio 2010, n. 120.
(8) Comma prima sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 (v. art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214) e poi così modificato dell'art. 2, c. 166, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
(9) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 (v. art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151).
(10) Comma prima modificato dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e poi così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 (v. art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214). Vedi il comma 3-bis dell'art. 202 del codice.
(11) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 (v. art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214). L'art. 14 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha infine così modificato il comma
(12) Comma così sostituito da ultimo, dal comma 166 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
(13) Comma così modificato dall'art. 14, legge 29 luglio 2010, n. 120. Si riportano i commi 2, 3 e 3-bis dello stesso articolo:
2. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di
circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto
legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalità conformi a quanto
stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97, secondo un calendario
stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3.
Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle
disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
« 3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 1 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana » (In vigore dal 30 luglio 2010).
Note:
Art. 97.Circolazione dei ciclomotori
Le nuove regole
È stato inasprito il sistema di sanzioni amministrative pecuniarie:
- si prevede un aumento della sanzione pecuniaria per chi fabbrica, produce, vende o pone in commercio ciclomotori che sviluppano una velocità superiore a quella prevista (Km/h 45);
- viene diversificata e inasprita, anche se in misura minore, la sanzione pecuniaria per chi - diverso dai fabbricanti e commercianti - effettua modifiche sui ciclomotori tali da far sviluppare essi una velocità superiore a quella prevista;
- più grave la sanzione a carico del conducente sorpreso a guidare un ciclomotore alterato che sviluppa una velocità superiore a quella prevista;
- è stata aumentata la sanzione pecuniaria amministrativa per chi circola con un ciclomotore avente i dati della targa non chiaramente visibili.
Cosa è cambiato
- Chi fabbrica, produce, commercializza ciclomotori che sviluppino una velocità su strada orizzontale superiore a 45 km/h è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 4.000,00 mentre, in precedenza, lo stesso illecito era punito con la sanzione da euro 78,00 a 311,00.
- Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00 (precedentemente era da euro 38,00 a euro 155,00).
- Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00 (precedentemente era da euro 23,00 a euro 92,00).
Regolarizzazione dei ciclomotori
- La nuova disposizione contiene anche la previsione della regolarizzazione di tutti i ciclomotori circolanti che non hanno il certificato di circolazione e la nuova targa (cioè quelli immessi in circolazione prima del 14.7.2006).
- Sarà emanato un calendario per la regolarizzazione dei ciclomotori più vecchi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
In tema di violazioni al codice della strada, con riferimento alla responsabilità dell'esercente la potestà genitoriale per la modifica, ove commessa da minorenne, delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, comportante l'applicabilità della sanzione di cui all'art. 97 codice suddetto (in essa inclusa la sanzione accessoria della confisca), la dimostrazione del genitore di non aver potuto impedire il fatto va fornita attraverso la prova rigorosa di avere esercitato la massima vigilanza sul minore e di avere compiuto il possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con veicolo modificato. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Urbino, 24 Aprile 2003)
Cass. civ. Sez. II Sent., 10-04-2008, n. 9435 (rv.
602963) Mass. Giur. It., 2008, CED
Cassazione, 2008
Ai fini dell'applicabilità delle disposizioni del codice della strada, per " circolazione" deve intendersi non solo il movimento, ma anche la sosta e la fermata dei veicoli sulla sede stradale (Fattispecie concernente la violazione dell'art. 97 del codice della strada da parte del proprietario di un ciclomotore , fermo al momento dell'accertamento, che tuttavia presentava una alterazione delle caratteristiche tecniche idonea al superamento, da parte del mezzo in movimento, della velocità massima consentita). (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Casalmaggiore, 17 Aprile 2002)
Cass. civ. Sez. II Sent., 22-06-2007, n. 14656 (rv.
597914) Mass. Giur. It., 2007, CED
Cassazione, 2007, Arch. Giur. Circolaz., 2007, 10, 1019
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice stradale, in caso di circolazione su strada di ciclomotore che sviluppi una velocità superiore a quella massima consentita si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 97, comma sesto, del codice della strada e non la sanzione prevista per la violazione dei limiti di velocità dall'art. 142 dello stesso codice, qualora si contesti l'avvenuta alterazione delle caratteristiche costruttive tecniche del veicolo; ai fini dell'accertamento della violazione, è necessario verificare non già la velocità tenuta dal ciclomotore nel caso concreto, ma l'avvenuta alterazione permanente delle predette caratteristiche, mediante i relativi accertamenti operati dalla Motorizzazione civile ai sensi dell'art. 97 del regolamento di esecuzione del codice della strada. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Casalmaggiore, 17 Aprile 2002)
Cass. civ. Sez. II Sent., 22-06-2007, n. 14656 (rv.
597913) Mass. Giur. It., 2007, Arch. Giur. Circolaz., 2007, 10, 1019
.
In tema di violazioni al codice della strada, la modifica delle
caratteristiche tecniche di un ciclomotore, che sia tale da consentirgli di
superare la velocità massima consentita per tale categoria di mezzi di
trasporto (quarantacinque Km/h), ne comporta il passaggio alla categoria dei
motoveicoli, con conseguente applicabilità della sanzione di cui all’art. 97 cod.strad., in essa inclusa la
misura accessoria della confisca (art. 97, 14º comma).
Cass., sez.
I, 07-12-2001, n. 15506. Mass.,
2001
In caso di violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto,
incapace ex lege, di essa risponde in via diretta, a
norma dell’art. 2, 2º comma, l. n. 689 del 1981, applicabile anche agli
illeciti amministrativi previsti dal codice della strada (art. 194), colui che era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, che,
pertanto, non può essere considerato persona estranea alla violazione stessa;
ne consegue che, in caso di circolazione di minore alla guida di ciclomotore
non rispondente alle prescrizioni indicate nel certificato di idoneità tecnica,
ben può essere ordinata la confisca del ciclomotore di proprietà del genitore
in relazione alla violazione dell’art. 97, 6º comma, cod.strad.,
senza che sia applicabile, nella specie, l’art. 213, 6º comma, stesso codice,
che esclude detta misura qualora il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione amministrativa.
Cass., sez.
III, 01-06-2000, n. 7268. Arch.
circolaz., 2000, 565 Riv. giur. circolaz.
e trasp., 2000, 753
In tema di applicabilità della sanzione amministrativa prevista dall’art. 97,
6º comma, del codice della strada in caso di circolazione su strada di
ciclomotore che sviluppi una velocità superiore a quella massima consentita, la
velocità che deve essere oggetto di indagine è quella che il mezzo può
sviluppare su strada, e non su rulli; pertanto, ai fini dell’accertamento di
detta violazione, il controllo, che deve essere effettuato con mezzi predeterminati
legislativamente e regolarmente omologati, non può
avere valore di prova certa ove effettuato con il sistema dei rulli, che non è
previsto da alcuna norma.
Cass., sez.
III, 30-08-1999, n. 9123. Arch.
circolaz., 1999, 879
Non esiste rapporto di specialità fra l’art. 97, 6º comma, nuovo cod. strada,
che sanziona in via amministrativa il fatto di chi circoli con un ciclomotore
non rispondente alle prescritte caratteristiche (fra cui, in particolare,
quella di non sviluppare una velocità superiore al consentito), e l’art. 116,
13º comma, stesso codice, il quale sanziona penalmente il fatto di circolare
alla guida di motoveicoli (quale è da ritenersi un ciclomotore «maggiorato»),
senza aver conseguito la relativa patente; ciò in quanto l’illecito amministrativo
può essere commesso anche da chi sia munito di patente, per cui, mancando tale
condizione, ben si rende configurabile anche l’illecito penale.
Cass., sez.
IV, 22-12-1998. Arch. circolaz., 1999, 309
A norma dell’art. 142 cod. strada, le risultanze delle apposite apparecchiature
costituiscono fonte di prova della velocità di un veicolo solo ai fini
dell’accertamento delle violazioni relative al superamento dei limiti di
velocità, onde dette violazioni devono ritenersi provate sulla base dei rilievi
delle suddette apparecchiature, facendo il verbale prova fino a querela di
falso dell’effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze dei medesimi
valgono invece fino a prova contraria, che può essere fornita dall’opponente
dimostrando, in base a concrete circostanze di fatto, un difetto di
funzionamento dei dispositivi; quando, invece, la violazione non riguarda il
superamento dei limiti di velocità, ma, come nella specie, la circolazione di
un ciclomotore capace di sviluppare su strada orizzontale una velocità
superiore ai quarantacinque chilometri orari (art. 97, 6º comma e 52 cod.
strada), i rilievi compiuti con le apparecchiature di controllo della velocità
prevista dall’art. 142 cod. strada possono fornire elementi di prova, ma non
sono da sole sufficienti, dovendosi tener conto della eventuale pendenza della
strada e della sua incidenza sulla velocità del mezzo, atteso che il limite di
quarantacinque chilometri orari è riferito espressamente dal cit. art. 52 cod.
strada ad una velocità sviluppata su strada orizzontale.
Cass., sez.
I, 10-09-1997, n. 8896. Arch.
circolaz., 1997, 982
Nel caso di violazione amministrativa alle disposizioni sulla circolazione
stradale (circolazione con un ciclomotore modificato in modo da produrre una
velocità superiore a quella consentita) commessa da un minore di diciotto anni,
responsabili della violazione sono i genitori del minore, fatta salva la
possibilità per essi di dimostrare di non aver potuto impedire il fatto; tale
dimostrazione va fornita attraverso la prova di aver esercitato la massima
vigilanza sul minore, di aver quindi fatto il possibile per evitare che il
minore circolasse su strada con un veicolo capace di sviluppare una velocità
superiore a quella consentita, e di aver controllato che il veicolo non venisse
modificato così da superare i limiti di velocità fissati dalla legge.
Cass., sez.
I, 20-10-1997, n. 10282. Foro it., 1998, I, 64
A norma dell’art. 142 cod. strada, le risultanze delle apposite apparecchiature
costituiscono fonte di prova della velocità di un veicolo solo ai fini
dell’accertamento delle violazioni relative al superamento dei limiti di
velocità, onde dette violazioni devono ritenersi provate sulla base dei rilievi
delle suddette apparecchiature, facendo il verbale prova fino a querela di
falso dell’effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze dei medesimi
valgono invece fino a prova contraria, che può essere fornita dall’opponente
dimostrando, in base a concrete circostanze di fatto, un difetto di
funzionamento dei dispositivi; quando, invece, la violazione non riguarda il
superamento dei limiti di velocità, ma, come nella specie, la circolazione di
un ciclomotore capace di sviluppare su strada orizzontale una velocità
superiore ai quarantacinque chilometri orari (art. 97, 6º comma e 52 cod.
strada), i rilievi compiuti con le apparecchiature di controllo della velocità
prevista dall’art. 142 cod. strada possono fornire elementi di prova, ma non
sono da sole sufficienti, dovendosi tener conto della eventuale pendenza della
strada e della sua incidenza sulla velocità del mezzo, atteso che il limite di
quarantacinque chilometri orari è riferito espressamente dal cit. art. 52 cod.
strada ad una velocità sviluppata su strada orizzontale.
Cass., sez.
I, 10-09-1997, n. 8896. Mass.,
1997
Il controllo della velocità di un ciclomotore effettuato con apparecchio non
specificamente approvato ed omologato a questo fine non ha valore di prova
certa in mancanza di riscontri obiettivi ed assunti in contraddittorio sulla
velocità concretamente sviluppata su strada (nella fattispecie per
l’accertamento della velocità del ciclomotore era stato usato un banco a
rulli).
P. Macerata-Recanati. Macerata-Recanati,
18-07-1997. Arch. circolaz., 1997, 697
Non è manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 cost.,
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 97, n. 14, nuovo cod.strad., nella parte in cui prevede che il trasgressore
non proprietario sia punito con la sola sanzione pecuniaria, mentre il
trasgressore proprietario del veicolo, solo per tale suo diritto reale sul
bene, venga punito con la confisca del ciclomotore.
P. Macerata-Civitanova Marche. Macerata-Civitanova
Marche, 25-11-1996. Arch. circolaz., 1997, 495
La confisca del veicolo prevista dall’art. 116, 18º comma, cod.strad.
per guida senza patente è una misura di sicurezza e pertanto è inapplicabile
nel rito del patteggiamento; qualora la confisca venga invece disposta come
conseguenza delle condotte previste dall’art. 97, 5º e 6º comma, cod.strad. (fabbricazione, commercio di veicolo a velocità
superiore a quella consentita, circolazione su siffatto veicolo), la stessa
costituisce sanzione accessoria amministrativa, compatibile col citato rito.
Cass., sez.
IV, 02-05-1996. Arch. circolaz., 1997, 338 Giust. pen.,
1997, II, 495 Giur. it., 1997, II, 523
Il fatto di circolare alla guida di un ciclomotore maggiorato nella cilindrata,
non corrispondente, perciò, alle sue caratteristiche originarie, già integrante
gli estremi del reato di cui all’art. 80, 13º comma, previgente
cod.strad., non è lo stesso ipotizzato attualmente
dall’art. 97 nuovo cod.strad. (d.leg.
30 aprile 1992 n. 285) ma, invece, integra il reato previsto dall’art. 116, 13º
comma, di tale codice, poiché per il veicolo di cui al sequestro è necessaria
la patente di guida di categoria A, prevista da quest’ultima
norma.
Cass., sez.
IV, 24-06-1994. Riv. giur. polizia locale, 1995, 333
Il D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153 (Gazz. Uff. 15 aprile 2006, n. 89). ha modificato agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 nonchè agli allegati al titolo III del d.D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) nel testo che si riporta di seguito:
Art. 248 (Targa per ciclomotori). - 1. La targa di cui all'articolo 97 del codice ha le caratteristiche di cui all'articolo 250 ed è contraddistinta da un codice alfanumerico.
2. Non può essere prodotta ed utilizzata una targa che rechi un codice alfanumerico già assegnato ad altra targa.
3. La targa è strettamente legata al titolare, che la applica solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario. Chi risulta intestatario di più veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe.».
Art. 249 (Utilizzazione della targa in caso di trasferimento di proprietà dei ciclomotori). - 1. In caso di trasferimento di proprietà, o di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto del ciclomotore, o di patto di riservato dominio del ciclomotore, la targa rimane in possesso del titolare che può riutilizzarla per una successiva richiesta di certificato di circolazione dopo averne dato comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 per l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225 del codice. L'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli dei dati relativi alla proprietà non muta la natura giuridica di bene mobile non registrato del ciclomotore ed è effettuata, ai fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.
2. Il titolare che non intenda riutilizzare la targa assegnatagli provvede alla sua distruzione e ne dà comunicazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251, con le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento della sezione "ciclomotori" dell'Archivio nazionale dei veicoli.».
Art. 250. (Art.
97 Cod. Str.) Caratteristiche
e modalità di applicazione della targa per ciclomotori.
1. La targa è composta da sei caratteri alfanumerici, nonchè dal marchio ufficiale della Repubblica italiana. Il
fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e del marchio ufficiale
della Repubblica italiana è nero. I caratteri alfanumerici sono realizzati
mediante imbutitura, profonda 1,4 ± 0,1 millimetri, su un supporto metallico
piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 ±
0,05 millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente
autoadesiva.
2. La forma e le dimensioni della targa e del marchio sono indicati nella figura III 3; il formato dei caratteri nella tabella III 2.
3.
soppresso.
4. Il codice alfanumerico è costituito da una combinazione di lettere e
numeri. La progressione delle combinazioni viene
stabilita dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
5. La targa non deve essere necessariamente illuminata», salvo eventuale diversa
disposizione impartita dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Essa deve
essere applicato con le medesime modalità previste per
le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l’altezza minima da terra
del suo bordo inferiore che può discendere al di sotto del valore minimo ivi
previsto, purché non sia inferiore al raggio della ruota o delle ruote
posteriori misurato a veicolo carico.
6. L’applicazione del contrassegno su qualsiasi ciclomotore deve essere
concepita in modo tale da rendere possibile l’installazione e la rimozione da
parte di chi sia a ciò legittimato.
7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, in caso di
particolari esigenze, stabilire caratteristiche diverse da quelle indicate nei
commi 1 e 2.

Art. 251 (Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e certificati di circolazione). - 1. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono disciplinate le modalità di affidamento, senza oneri per lo Stato, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori, ai soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, che ne facciano richiesta.
2. I soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al rilascio delle targhe e dei certificati di circolazione dei ciclomotori ai sensi del comma 1, espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, l'insegna indicata nella figura III 3/a. ».

Art. 252 (Adempimenti dell'intestatario del certificato di circolazione). - 1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di circolazione, l'intestatario dello stesso, entro quarantotto ore, ne fa denuncia agli organi di Polizia e chiede il duplicato ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciarlo contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Analogamente procede in caso di deterioramento del certificato di circolazione, previa consegna del documento deteriorato.
2. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa, l'intestatario del corrispondente certificato di circolazione, entro quarantotto ore, chiede il rilascio di un nuovo certificato e l'emissione di una nuova targa ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciare il nuovo certificato e la nuova targa contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Analogamente procede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa.
3. Il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri aggiorna telematicamente gli archivi del Ministero dell'interno in relazione alle operazioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui ai commi 1 e 2, rientra in possesso del certificato di circolazione o della targa smarriti o sottratti, provvede alla loro distruzione.
5. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, i comuni, previa obbligatoria richiesta da parte degli interessati, devono trasmettere all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto cartaceo, secondo la modulistica prescritta dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. L'Ufficio centrale operativo sopra citato provvede ad aggiornare il certificato di circolazione trasmettendo per posta, alla nuova residenza dell'intestatario, un tagliando di convalida da apporre sul certificato di circolazione.
6. Nei casi non previsti al comma 5, l'intestatario deve chiedere, entro trenta giorni dal trasferimento di residenza, l'aggiornamento del certificato di circolazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvedono a rilasciare contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un tagliando, recante la nuova residenza, da apporre sul certificato di circolazione.
D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153 (Gazz. Uff. 15 aprile 2006, n. 89).
9. Disposizioni transitorie.
1. È fatta sempre salva la possibilità per chi si dichiara proprietario di un ciclomotore, già immesso in circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di richiedere il rilascio della nuova targa e del certificato di circolazione del ciclomotore stesso presso un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri ovvero presso uno dei soggetti di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal presente decreto.
Oltre al D.P.R. n. 153/06, che ha modificato e integrato gli articoli del regolamento di esecuzione e di attuazione, sono stati emanati i seguenti provvedimenti:
DD 15 maggio 2006, contenente disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori;
Circ. 3 luglio 2006, prot. n. 14085/RU.
per notizia:
D.M. 7 luglio 1999 (G.U. 22 luglio 1999, n. 170) Approvazione del nuovo modello
di certificato di idoneità tecnica per ciclomotore
Circ. Min. Trasp. 8 settembre 1993, n. 157
Circ. Min. interno 22 febbraio 1997, n.
300/A/21351 - Circolazione di ciclomotore con targa coperta
Ciirc. Min. Interno 5 ottobre 1998, n. 300/A/54656 - Circolazione dei
ciclomotori
Circ. Min. Interno 21 novembre 2000, prot.
M/2413/4 - Modalità di accertamento della velocità
Circ. Min. Interno 19
febbraio 2001, prot. n.
300/A/31816/105/42 - Confisca del ciclomotore con contrassegno alterato o
contraffatto.
Dottrina ![]()
Note:
Circ. Min.
Interno
Il
14 luglio 2006 sono entrate in vigore le disposizioni introdotte dal D.P.R. 6
marzo 2006, n. 153 (All. 1) e dal decreto
dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 maggio 2006
(All. 2) che hanno dato completa attuazione alle
norme dell’art. 97 del Codice della Strada (All. 3), come modificato dal decreto legislativo 15.1.2002
n. 9, che disciplina la circolazione su strada dei ciclomotori.
1. Ambito applicativo delle nuove disposizioni
Le
nuove disposizioni trovano immediata applicazione solo per i ciclomotori nuovi
di fabbrica o comunque immessi in circolazione per la
prima volta sul territorio nazionale dal
Per
i veicoli già in circolazione, invece, le nuove disposizioni non sono
immediatamente vincolanti e, quindi, essi possono continuare a circolare
liberamente con il certificato di idoneità tecnica ed
il contrassegno di identificazione di cui sono dotati, secondo le modalità di
utilizzazione previste dalle norme previgenti senza
necessità di essere immatricolati secondo le procedure del vigente art.
Tuttavia,
nei casi indicati dalle lettere b), c), d) dell’art. 2 del citato decreto
dirigenziale
Per i veicoli già in circolazione che sono muniti di certificato di idoneità tecnica, perciò, il contrassegno di identificazione, che serve ad individuare il responsabile della circolazione, può essere utilizzato anche per più ciclomotori ed anche nel caso in cui il ciclomotore non appartenga alla persona che è titolare del contrassegno di identificazione stesso.
Come
precisato dal comma 5 dell’art. 2 del citato decreto dirigenziale del
2. Immatricolazione dei ciclomotori
I ciclomotori sia a 2 che a 3 o a 4 ruote, per poter circolare, dovranno essere muniti di un “certificato di circolazione” e di una “targa” che consentiranno di rendere più certa ed immediata l’identificazione del veicolo e del suo legittimo possessore.
L’operazione di immissione in circolazione, perciò, dovrà essere necessariamente preceduta dall’immatricolazione del mezzo, cioè dalla sua iscrizione all’interno di una sezione specializzata dell’Archivio Nazionale dei Veicoli preso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri, e dal contestuale abbinamento del veicolo ad una targa identificativa assegnata alla persona che si dichiara proprietaria del veicolo stesso.
Nonostante
questa procedura di immatricolazione, tuttavia, i
ciclomotori continuano ad essere qualificati
come beni mobili e quindi sono sottratti alla disciplina dettata per la
registrazione al P.R.A. degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi dall’art
2.1 La nuova targa di immatricolazione
La nuova targa, che è più grande del contrassegno di identificazione previsto dalla previgente normativa, è composta da 6 caratteri alfanumerici la cui sequenza viene stabilita dal Ministero dei Trasporti ed è rilasciata, al momento dell’immatricolazione del ciclomotore, dagli Uffici motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri ovvero dalle imprese di consulenza automobilistiche abilitate (i c.d. “sportelli telematici dell’automobilista”).
Per la sua funzione e per la presenza dell’emblema della Repubblica, la nuova targa conserva il carattere di atto pubblico recante il sigillo dello Stato e, quindi, la sua contraffazione o alterazione integra gli estremi dei reati di cui agli artt. 467 e seguenti del Codice Penale.
La targa sarà rilasciata a chi si dichiara proprietario del ciclomotore e potrà essere utilizzata solo in abbinamento ad un ciclomotore individuato all’interno dell’Archivio Nazionale dei Veicoli: perciò, non identificherà solo l’intestatario del certificato di circolazione ma anche l’unico veicolo sul quale può essere utilizzata. Tuttavia, in caso di trasferimento di proprietà del veicolo, la targa non lo segue, ma deve essere trattenuta dal proprietario per essere eventualmente utilizzata su un altro ciclomotore.
Diversamente da quanto previsto dal precedente sistema di targatura dei ciclomotori, in cui il contrassegno di circolazione poteva essere applicato su diversi mezzi senza altre formalità, la targa non potrà essere trasferita su un altro ciclomotore senza che l’operazione sia stata previamente comunicata all’Archivio Nazionale dei Veicoli dall’intestatario della targa stessa. Chi possiede più di un ciclomotore, perciò, dovrà essere dotato di più targhe, ciascuna riferita ad un solo veicolo.
2.2 Rilascio del certificato di circolazione
Il certificato di circolazione del ciclomotore contiene i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché l’indicazione della targa e le generalità della persona che si è dichiarata proprietaria del mezzo.
Il
documento di circolazione che, ai sensi dell’art 180, comma
Il suo rilascio è contestuale alla consegna della targa ed avviene a cura dell’Ufficio motorizzazione civile o delle imprese di consulenza automobilistiche secondo le procedure indicate dalle disposizioni ministeriali attuative citate (All. 2 e All. 4).
3. Trasferimento di proprietà dei ciclomotori
Ogni trasferimento di proprietà di un ciclomotore immatricolato secondo le nuove procedure deve essere comunicato all’Ufficio motorizzazione civile o alle imprese di consulenza automobilistiche autorizzate al rilascio di targhe e del certificato di circolazione entro 30 giorni dal momento in cui è stato effettuato.
L’operazione di trasferimento di proprietà, che si perfeziona con il contestuale consenso del vecchio e del nuovo intestatario, permette al vecchio proprietario di mantenere la targa - che può distruggere se non intende più utilizzarla – ed impone al nuovo proprietario di richiedere il rilascio di una nuova targa o l’assegnazione della targa già in suo possesso al veicolo che ha acquistato.
Per i ciclomotori immessi in circolazione prima dell’entrata in vigore delle nuove procedure di immatricolazione, dotati di certificato di idoneità tecnica, invece, il trasferimento di proprietà potrà continuare ad essere effettuato senza particolari formalità e senza la necessità di rispettare la nuova procedura sopraindicata se il nuovo acquirente è in possesso di un contrassegno di identificazione rilasciato secondo la previgente procedura ovvero se è in grado di far circolare il ciclomotore con un valido contrassegno, anche non a lui intestato. In caso contrario, il nuovo proprietario dovrà richiedere l’immatricolazione del veicolo secondo le procedure sopraindicate.
4. Adempimenti in caso di rottamazione, smarrimento o furto del certificato di circolazione e della targa
Allo scopo di rendere più agevole l’identificazione di ciclomotori rubati o i passaggi di proprietà sospetti, il proprietario del ciclomotore deve comunicare all’Ufficio motorizzazione civile l’intenzione di rottamare il ciclomotore. Analoga comunicazione deve essere effettuata anche quando si vuole distruggere la targa rimasta inutilizzata.
In caso di smarrimento o sottrazione della targa o del certificato di circolazione, l’interessato dovrà farne denuncia agli organi di polizia entro 48 ore. La normativa non prevede la redazione di permessi provvisori di circolazione, atteso il rilascio dei nuovi documenti di circolazione contestualmente alla loro richiesta.
Nei casi sopraindicati, entro tre giorni dalla denuncia concernente il certificato di circolazione, il proprietario del ciclomotore deve chiedere all’Ufficio motorizzazione civile o ad una impresa di consulenza automobilistica abilitata, il rilascio di un nuovo certificato di circolazione.
Analoga richiesta deve essere effettuata in caso distruzione accidentale della targa o del certificato di circolazione assegnati ad un ciclomotore.
Nei
tre giorni successivi alla denuncia relativa al
certificato di circolazione, il ciclomotore può continuare a circolare con la
targa accompagnata dalla denuncia mentre, trascorso tale termine, la
circolazione senza il rilascio del documento sopraindicato non è consentita ed
è oggetto della sanzione prevista dall’art. 97, comma
Si ritiene di specificare che in caso di smarrimento, furto o distruzione della targa, il veicolo non potrà circolare in quanto non è consentito dotare il mezzo di una targa provvisoria auto-costruita come, invece, previsto per gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi.
Trasporto di un passeggero sul ciclomotore
Tra
le novità introdotte dai richiamati provvedimenti si segnala che, con
l’attivazione delle nuove procedure di immatricolazione,
è resa operativa la possibilità di trasportare il passeggero sui ciclomotori,
prevista dal comma 2 dell’art.
La
nuova previsione, che consente il trasporto di un passeggero solo se il
conducente è maggiorenne, trova applicazione per i ciclomotori omologati per il
trasporto di passeggeri che siano stati immatricolati secondo la procedura
dettata dalle richiamate disposizioni attuative
dell’art.
Pertanto
i ciclomotori già in circolazione al
SANZIONI
Le
disposizioni che prevedono le sanzioni per l’irregolare circolazione dei ciclomotori sono state completamente rivisitate per effetto
della riforma dell’art.
6.1 Circolazione senza targa
Le
sanzioni previste dal comma 9 dell’art.
6.2 Circolazione senza certificato di circolazione
Analogamente
a quanto detto per la circolazione senza targa, le sanzioni di cui al comma 7
dell’art.
6.3 Circolazione con targa non propria
Conseguentemente
alla nuova funzione attribuita all’immatricolazione ed alla targa dei
ciclomotori, è stato introdotto il comma 9 dell’art.
Sono fatti salvi, naturalmente, gli eventuali profili di responsabilità penale quando la targa sia oggetto di reato perché alterata o contraffatta ovvero oggetto di furto.
6.4 Circolazione senza aver aggiornato il certificato di circolazione
Il
comma 12 dell’art.
Trattandosi
di illeciti discendenti dall’inosservanza delle nuove
procedure, le sanzioni non possono trovare applicazione per i veicoli immessi
in circolazione prima del
Non
sono previste, invece, sanzioni amministrative in caso di mancato aggiornamento
del certificato di circolazione conseguente alla variazione di residenza
dell’intestatario, neanche nel caso in cui il buon esito di tale operazione sia rimesso esclusivamente ad una comunicazione da parte
dell’intestatario del mezzo. Infatti, è stato previsto che il legale
rappresentante di una persona giuridica o di un’impresa debba
comunicare entro 30 giorni all’Ufficio motorizzazione civile o ad un impresa di
consulenza autorizzata la variazione di sede legale della persona giuridica o
dell’impresa stessa ma l’art.
6.5 Sanzioni amministrative accessorie
Relativamente alle sanzioni amministrative accessorie di cui
al comma 14 dell’art.
Secondo
le disposizioni dell’art.
Il medesimo comma 14 prevede poi il fermo per un mese quale
sanzione accessoria all’accertamento delle violazioni di cui ai commi 8 e 9
ovvero la circolazione con un ciclomotore privo di targa o con targa non
propria. Per effetto delle disposizioni dell’art.
6.6 Le sanzioni per trasporto di passeggeri sui ciclomotori
Il
trasporto di un passeggero su un ciclomotore che non consente tale possibilità,
determina l’applicazione delle sanzioni previste dell’art.
Quando,
invece, un conducente minorenne trasporta un passeggero su un ciclomotore omologato per il trasporto ricorre la violazione
dell’art. 115, comma
Le sanzioni sopraindicate concorrono, infine, tra loro quando un minore circola trasportando un passeggero su un ciclomotore che non ne consente il trasporto.
7. Circolazione internazionale dei ciclomotori
La presente normativa non trova applicazione per i ciclomotori che si trovano sul territorio nazionale in circolazione internazionale ovvero al seguito dei proprietari non residenti in Italia.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2006, n. 153
Modifiche
agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 nonché agli
allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 15 maggio 2006
Disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori.
Art. 97 (Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della Strada) Circolazione dei ciclomotori
Circ. Min. Trasporti 3 luglio
2006 – Art. 97 codice della strada – Circolazione
ciclomotori