Codice

Art. 96. Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica.

1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell’inadempimento e, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti.
2. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle finanze.

«2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93».(1)

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(1) Comma inserito dall'art. 12, legge 29 luglio 2010, n. 120.

Note:

Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 -  Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010. 

Art. 96. Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica

LE NUOVE REGOLE

• Con tale modifica il legislatore introduce un comma sanzionatorio a chiusura delle regole di precetto indicate al comma 1°. Quindi, in caso di omesso pagamento della tassa automobilistica per almeno tre anni consecutivi, con la cancellazione definitiva del veicolo dagli archivi PRA non sarà consentita la circolazione dello stesso.

COSA È CAMBIATO

• Sono state introdotte sanzioni specifiche, con espresso richiamo a quelle dettate dall’articolo 93/7° CDS (sanzione pecuniaria amministrativa e confisca del veicolo), nel caso in cui un veicolo - cancellato definitivamente dagli archivi PRA per l’omesso pagamento della tassa automobilistica per almeno tre anni consecutivi – venga sorpreso a circolare.

Giurisprudenza  

E' illegittimo l'ordine di esibizione della prova relativa al pagamento della tassa di circolazione di un'autovettura impartito da agenti di polizia stradale, poichè questi ultimi possono provvedere alla prevenzione e all'accertamento delle sole violazioni di "circolazione stradale", ma non di quelle di natura tributaria riguardanti la tassa di circolazione, sanzionate specificatamente da norme contenute in legge speciale.

Pret. Pescara 17-01-1995 Paciocco c. Pref. Pescara, Arch. Giur. Circolaz., 1995, 1088
 

Regolamento 

non presente

Legislazione complementare 

per notizia:

D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39.
L. 16 maggio 1970, n. 281
L. 24 gennaio 1978, n. 27

D.L. 30 dicembre 1982, n. 953

D.M.4 maggio 1983

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 43

D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
L. 23 dicembre 1998, n. 448

L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, c. 22

Dottrina 

non riportata

Sanzioni 

Prontuario