Art. 95. Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione.(3)

1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni.
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato, delle carte di circolazione,
«anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale,» con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento del soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (2).

2. (1).
3. (1).
4. (1).
5. (1).
6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311 Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 23 a € 92 (2).

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(1) Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.
(2) Comma così modificato dall'art.13 della legge 29 luglio 2010, n. 120.

Note:

Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 -  Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010. 

Art. 95

LE NUOVE REGOLE

• Con l’emissione di un decreto dirigenziale verranno stabilite le linee guida finalizzate all’ottenimento del duplicato della carta di circolazione direttamente dall’Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Permane in capo all’Ufficio Provinciale il rilascio della carta provvisoria di circolazione nei casi in cui sia necessaria l’esecuzione di un collaudo o una visita di prova del veicolo.

Giurisprudenza  

L'obbligo del venditore di un autoveicolo di consegnare all'acquirente ai sensi dell'art. 1477 c.c. i documenti necessari per l'uso e la circolazione del veicolo comporta, qualora siano stati trasmessi soltanto dei documenti con efficacia provvisoria (nella specie, foglio di via), che il venditore debba provvedere, salvo patto contrario, al loro rinnovo, fino a quando non avvenga la consegna dei documenti definitivi (carta di circolazione) alla quale egli è comunque tenuto, costituendo i primi una surrogazione temporanea dei secondi. (Nella specie, la C.S. nell'enunciare l'esposto principio ha annullato la sentenza del merito, per avere omesso di accertare la configurabilità, o meno, della violazione del dovere di correttezza agli effetti del comma 2 dell'art. 1227 c.c. con riguardo al comportamento del compratore, che aveva omesso di avvisare il venditore della scadenza del documento provvisorio senza il rilascio di quello definitivo).

Cass. civ. Sez.II 22-04-1994, n. 3826 Lotario c. Cera, Mass. Giur. It., 1994, Arch. Giur. Circolaz., 1994
 

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 483 c.p. è necessario che il privato abbia il dovere giuridico imposto, esplicitamente od implicitamente, dalla legge, di esporre la verità, e che una norma riconosca ai fatti attestati dal privato, una specifica efficacia giuridica; conseguentemente, integra il reato de quo la falsa attestazione resa dal privato al pubblico ufficiale, dello smarrimento della carta di circolazione del ciclomotore, poiché detta attestazione è resa in esecuzione dell’obligo di denuncia previsto dall’art. 95, 3º comma, cod.strad. - obbligo che implica il dovere del privato di dichiarare il vero - ed è altresì destinata a produrre i peculiari effetti giuridici disciplinati dallo stesso codice della strada all’art. 95, 4º e 5º comma.
Cass., sez. V, 02-05-2001 Arch. circolaz., 2001, 635

Integra il reato di cui all’art. 483 c.p. l’azione di colui che falsamente denunci agli organi di polizia lo smarrimento della carta di circolazione dell’autoveicolo, dal momento che, ai sensi dell’art. 95, 3º comma, cod.strad., lo smarrimento (così come la sottrazione o la distruzione) del predetto documento deve essere denunciato entro ventiquattro ore e che, sulla scorta di tale denuncia, viene rilasciata carta di circolazione provvisoriamente valida per giorni trenta, trascorsi i quali l’interessato deve richiedere nuova immatricolazione).
Cass., sez. V, 15-07-1999 Ced Cass., rv. 214853 (m)

La circolazione in Italia di veicolo immatricolato all’estero, ove si protragga oltre il periodo di un anno dall’ingresso del veicolo sul territorio nazionale, integra la violazione di cui all’art. 58 cod.strad., e rende applicabile la confisca obbligatoria, non avendo alcuna rilevanza il fatto che sia pendente la pratica per l’immatricolazione in Italia.
P. Taranto. Taranto, 07-01-1994 Arch. circolaz., 1994, 982 

Regolamento  

non presente

Legislazione complementare  

D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105 - Semplificazione del procedimento per il rilascio del duplicato della carta di circolazione

Circ. Min. Trasporti 14 luglio 2000, n. A22/2000 - Radiazione, reimmatricolazione e rettifica delle carte di circolazione

Dottrina 

Francesco Infantino - Automobilisti: continua la semplificazione delle procedure, Consulenza, Buffetti, 32/2000

Francesco Infantino - La semplificazione delle procedure automobilistiche, Rivista giuridica della circolazione edei trasporti, ACI 2000

Sanzioni  

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