1. Qualora
il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al
rilascio della targa, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri, all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta
provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni.
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto
dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio
sistema informatico, del duplicato, delle carte di circolazione, «anche
con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione
dell'originale,» con
l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il
coinvolgimento del soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (2).
2. (1).
3. (1).
4. (1).
5. (1).
6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la
carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 78 a € 311 Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al
rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 23 a €
92 (2).
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(1) Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.
(2) Comma così modificato dall'art.13 della legge 29 luglio 2010, n. 120.
Note:
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Art. 95
LE NUOVE REGOLE
• Con l’emissione di un decreto dirigenziale verranno stabilite le linee guida finalizzate all’ottenimento del duplicato della carta di circolazione direttamente dall’Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Permane in capo all’Ufficio Provinciale il rilascio della carta provvisoria di circolazione nei casi in cui sia necessaria l’esecuzione di un collaudo o una visita di prova del veicolo.
L'obbligo del venditore di un autoveicolo di consegnare all'acquirente ai sensi dell'art. 1477 c.c. i documenti necessari per l'uso e la circolazione del veicolo comporta, qualora siano stati trasmessi soltanto dei documenti con efficacia provvisoria (nella specie, foglio di via), che il venditore debba provvedere, salvo patto contrario, al loro rinnovo, fino a quando non avvenga la consegna dei documenti definitivi (carta di circolazione) alla quale egli è comunque tenuto, costituendo i primi una surrogazione temporanea dei secondi. (Nella specie, la C.S. nell'enunciare l'esposto principio ha annullato la sentenza del merito, per avere omesso di accertare la configurabilità, o meno, della violazione del dovere di correttezza agli effetti del comma 2 dell'art. 1227 c.c. con riguardo al comportamento del compratore, che aveva omesso di avvisare il venditore della scadenza del documento provvisorio senza il rilascio di quello definitivo).
Cass. civ. Sez.II 22-04-1994, n. 3826 Lotario c.
Cera, Mass. Giur. It., 1994, Arch. Giur. Circolaz., 1994
Ai fini della configurabilità
del reato di cui all’art. 483 c.p. è necessario che il privato abbia il dovere
giuridico imposto, esplicitamente od implicitamente, dalla legge, di esporre
la verità, e che una norma riconosca ai fatti attestati dal privato, una specifica
efficacia giuridica; conseguentemente, integra il reato de quo la falsa attestazione
resa dal privato al pubblico ufficiale, dello smarrimento della carta di circolazione
del ciclomotore, poiché detta attestazione è resa in esecuzione dell’obligo
di denuncia previsto dall’art. 95, 3º comma, cod.strad. - obbligo che implica
il dovere del privato di dichiarare il vero - ed è altresì destinata a produrre
i peculiari effetti giuridici disciplinati dallo stesso codice della strada
all’art. 95, 4º e 5º comma.
Cass., sez. V, 02-05-2001 Arch. circolaz., 2001, 635
Integra il reato di cui all’art.
483 c.p. l’azione di colui che falsamente denunci agli organi di polizia lo
smarrimento della carta di circolazione dell’autoveicolo, dal momento che, ai
sensi dell’art. 95, 3º comma, cod.strad., lo smarrimento (così come la sottrazione
o la distruzione) del predetto documento deve essere denunciato entro ventiquattro
ore e che, sulla scorta di tale denuncia, viene rilasciata carta di circolazione
provvisoriamente valida per giorni trenta, trascorsi i quali l’interessato deve
richiedere nuova immatricolazione).
Cass., sez. V, 15-07-1999 Ced Cass., rv. 214853 (m)
La circolazione in Italia di
veicolo immatricolato all’estero, ove si protragga oltre il periodo di un anno
dall’ingresso del veicolo sul territorio nazionale, integra la violazione di
cui all’art. 58 cod.strad., e rende applicabile la confisca obbligatoria, non
avendo alcuna rilevanza il fatto che sia pendente la pratica per l’immatricolazione
in Italia.
P. Taranto. Taranto, 07-01-1994 Arch. circolaz., 1994, 982
non presente
D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105 - Semplificazione del procedimento per il rilascio del duplicato della carta di circolazione
Circ. Min. Trasporti 14 luglio 2000, n. A22/2000 - Radiazione, reimmatricolazione e rettifica delle carte di circolazione