Codice

Art. 94. Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario
1.  In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all’emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.
«2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione»(2).
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 653 a € 3.267.
4.  Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l’aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 327 a € 1.633.

4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione nominativa dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, ai competenti uffici della Motorizzazione civile al fine della annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica il disposto del comma 3.(2)
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nel comma "4 e 4-bis"(3) ed è inviata all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.
6.  Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l’applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7.  Ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa.
8.  In tutti i casi in cui è dimostrata l’assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all’annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori (1).

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(1) Articolo sostituito dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(2) Comma così sostituito dall'art. 11 della legge 29 luglio 2010, n. 120. Si riportano I commi 5 e 6 dello stesso articolo:5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro automobilistico (PRA).
6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-
bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.

(3) Comma così modificato dall'art. 12 della legge 29 luglio 2010, n. 120.

Note:

Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 -  Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010. 

10. Interventi in materia di formalita per il trasferimento di proprieta degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario - Art. 94 C.d.S.

E' stato modificato il comma 2 dell' art. 94 C.d.S ed inserito il comma 4-bis.

La previsione del secondo comma determina sempre I' emissione di una carta di circolazione all' atto in cui venga dichiarata e mutata la proprieta di un autoveicolo, motoveicolo e rimorchio. Cio perche la carta di circolazione, quando Ia nuova normativa sara a regime, sara abbinata alle targhe del veicolo Ie quaIi, diventando personali, sono trattenute dal proprietari0 in caso di trasferimento di proprieta per effetto dell'introduzione del comma 3 bis nell'articolo 100 del C.d.S.

Per i1 disposto del comma 4-bis, invece, tutti gli atti diversi e non dotati di efficacia ai fini della trascrizione di un trasferimento di proprieta, che comportino una variazione di disponibilita superiore a 30 giomi, debbono essere comunque oggetto di comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri, il quale provvede ad annotarli sulla carta di circolazione del veicolo. In questi atti possono essere ricomprese tutte quelle situazioni in cui non e intervenuto di fatto un mutamento di proprieta 0 si prospetta un trasferimento che non potra essere risolto entro i termini temporali previsti dal 10 comma (atti di successione tra eredi, procedure fallimentari, ecc ... ).

L'annotazione in questione e finalizzata al mero aggiomamento degii archivi di cui agii articolo 225110 lett. b) e 226/50 del CDS non avendo valore modificativo dell'intestatario del veicoio.

L' omesso aggiornamento della carta di circolazione ai sensi del comma 4 bis determina l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal cornrna 30 ed il ritiro immediato della carta di circolazione per il successivo aggiomamento. Non e prevista invece la sanzione di cui al comma 4 a carico del conducente sorpreso a circolare con quel veicoio.

E opportuno ricordare che a norma dell' art. 201 comma 1, e Iegittima Ia notificazione del verbale di contestazione eseguita con riferimento alle risuitanze degli archivi ex articoli 225/1 0 lett. b) e 226/50 del CDS e che, percio, Ia notificazione del verbale e validamente effettuata anche nei confronti dei soggetti e delle situazioni di temporaneo affidamento del veicolo come risultanti dagli aggiomamenti realizzati a norma dell 'art. 94, comma 4 bis, C.d.S. Resta fermo, naturalmente, il contenuto dell' art. 196 C.d.S che individua i soggetti che sono obbligati in solido con il trasgressore. 

LE NUOVE REGOLE

• L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dal perfezionamento dell’atto civilistico, provvede all’emissione e contestuale rilascio di una nuova carta di circolazione.

• Nel caso di trasferimento di residenza o di sede (persone giuridiche) l’ufficio competente procederà al semplice aggiornamento della carta di circolazione.

• La norma crea una procedura autonoma per ciò che riguarda quell’insieme di atti giuridici di natura diversa da quelli previsti dal comma primo; si pensi alla morte del proprietario od al fallimento o cessazione di una persona giuridica titolare dalla carta di circolazione. La procedura che pone in capo all’avente causa l’onere di comunicare il mutamento giuridico entro trenta giorni al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi statistici è finalizzata alla mera registrazione nell’archivio di cui agli artt. 225 c. 1 lett. b) e 226 c. 5, non avendo valenza di registrazione e pubblicità.

COSA È CAMBIATO

• La previsione innovativa del secondo comma determina sempre l’emissione di una carta di circolazione all’atto in cui venga dichiarata e mutata la proprietà di un autoveicolo, motoveicolo e rimorchio. Ciò perché la carta di circolazione è abbinata alle targhe del veicolo le quali, diventando personali, sono trattenute dal proprietario in caso di trasferimento di proprietà per effetto dell’introduzione del comma 3 bis nell’articolo 100 del CDS;

• Il disposto del comma 4 bis comporta, per tutti gli atti diversi e non dotati di efficacia ai fini della trascrizione di un trasferimento di proprietà, la necessità di essere comunque oggetto di comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri il quale provvede ad annotarli sulla carta di circolazione del veicolo. In questi atti possono essere ricomprese tutte quelle situazioni in cui non è intervenuto di fatto un mutamento di proprietà o si prospetta un trasferimento che non potrà essere risoluto entro i termini temporali previsti dal 1° comma (atti di successione tra

eredi, procedure fallimentari, ecc…). L’annotazione de quo è finalizzata al mero aggiornamento degli archivi di cui agli articolo 225/1° lett. b) e 226/5° del CDS non avendo valore modificativo dell’intestatario del veicolo;

• L’omesso aggiornamento della carta di circolazione ai sensi del comma 4 bis determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3° ed i ritiro immediato della carta di circolazione per il successivo aggiornamento.

 


Giurisprudenza  

In caso di violazione delle norme sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria (leasing), obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria nonché responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054 c.c., terzo comma, è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi dell'art. 91, comma secondo, nuovo cod. strad. e 196 C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché solo l'utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione. Ne consegue che questi, al pari dell'usufruttuario e dell'acquirente con patto di riservato dominio risponde in tali casi di un debito proprio per fatto altrui, cosicché in caso di danni da circolazione di un veicolo concesso in leasing, ai sensi dell'art. 23 legge n. 990 del 1969, il responsabile, litisconsorte necessario nell'azione diretta contro l'assicuratore è esclusivamente il lessee (utilizzatore) e non il lessor (concedente), contrariamente a quanto avviene in ogni altra forma di locazione.

 Cass. civ. sez. III 25-05-2004, n. 10034 (rv. 573118) Ciaramella e altri c. Tamleasing s.p.a. e altri, Mass. Giur. It., 2004, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 1094
 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436 (in base al quale i contratti di compravendita degli autoveicoli, se non registrati, non hanno efficacia di fronte ai terzi, non indicando tuttavia quale sia il soggetto obbligato a provvedervi), 13 r.d. 29 luglio 1927 n. 1814 (secondo cui, in caso di contratto verbale di compravendita di autoveicoli, ai fini dell'annotazione nel Pra è sufficiente una dichiarazione con sottoscrizione autenticata del venditore), 59 d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (sanzionante l'omessa comunicazione al Pra, da parte degli "interessati", dell'avvenuto trasferimento della proprietà di autoveicoli), 94 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 (che in relazione all'adempimento in questione fa riferimento alla "parte interessata"), nonchè della l. 9 luglio 1990 n. 187 (la quale dispone che le formalità di iscrizione al Pra debbono essere richieste dalle "parti interessate"), non è ravvisabile a carico della parte acquirente - diversamente da quanto espressamente ora disposto dall'art. 94 del citato d.lg. n. 285 del 1992 (recante il nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 17, comma 18, l. 27 dicembre 1997 n. 449 - l'obbligo di provvedere alla trascrizione nel P.R.A dell'atto di compravendita, la cui violazione possa fondare una pretesa risarcitoria da parte del venditore.

 Cass. civ. Sez.III 22-10-2002, n. 14906 Izzo c. Turano, Mass. Giur. It., 2002, Arch. Civ., 2003, 796, Arch. Giur. Circolaz., 2003, 9, 733, Gius, 2003, 4, 486
 

E' manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 94 comma 6 d. lg. 30 aprile 1992 n. 285, come introdotto dall'art. 17 comma 18 l. 27 dicembre 1997 n. 449, nella parte in cui prevede, per i soli atti di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del novellato art. 94 c. strad., la possibilità di procedere, entro novanta giorni, alle necessarie regolarizzazioni senza l'applicazione di sanzioni, in quanto la scelta di introdurre un trattamento di favore, che si ponga come eccezione rispetto al regime disciplinatorio di carattere generale, è espressione di discrezionalità legislativa, non è censurabile se non esercitata in modo palesemente irragionevole.

 Corte cost. (Ord.) 13-03-2001, n. 60 Cambiolo c. Pref. prov. Vicenza e altri, Giur. Costit., 2001, f. 2, Riv. giur. Polizia, 2001


È manifestamente infondata, con riferimento all’art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 94, 6º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui consente la regolarizzazione degli atti di trasferimento di autoveicoli, senza applicazione di sanzioni, soltanto se compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore dell’art. 17, 18º comma, l. 27 dicembre 1997 n. 449, la quale ha novellato il suddetto art. 94 cod.strad.
Corte cost. [ord.], 13-03-2001, n. 60. Riv. giur. circolaz. e trasp., 2001, 428 Giur. costit., 2001, 369

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, 18º comma, l. 27 dicembre 1997 n. 449, nonché dell’art. 94, 6º comma (come introdotto dalla disposizione che precede) del d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 («nuovo codice della strada»), nella parte in cui non prevedono che la disciplina transitoria per le regolarizzazioni senza applicazioni di sanzioni si applichi anche alle ipotesi di trasferimenti di residenza.
T. Vicenza. Vicenza, 28-03-2000. Arch. circolaz., 2001, 10 Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, 969

Gli effetti giuridici della pubblicità si producono automaticamente in virtù delle previsioni di legge (art. 6 r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436 e 94 cod. strada); il conservatore del Pra deve annotare la sentenza dichiarativa del trasferimento della proprietà a far data dalla presentazione della nota di trascrizione della stessa.
Giudice di pace Foggia, 05-02-1996. Giudice di pace, 1998, 129

La trascrizione al pra è prescritta soltanto in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli o di altri mutamenti attinenti a quel diritto; non sussiste, invece, alcun obbligo di trascrizione in caso di perdita del mero possesso non collegata al trasferimento della proprietà ed ai mutamenti di quel diritto.
Giudice di pace Ancona, 09-04-1997. Arch. circolaz., 1997, 1010 Giudice di pace, 1998, 127

Il ritiro della carta di circolazione effettuato ai sensi dell’art. 94 cod.strad. da chi ha accertato la violazione a seguito di circolazione del veicolo in mancanza di tempestivo aggiornamento del predetto documento in ordine ai passaggi di proprietà, ha natura di sanzione amministrativa accessoria sicché, ove il veicolo venga ulteriormente utilizzato durante il periodo in cui il documento è ritirato, si configura a carico dell’agente il reato contravvenzionale di cui all’art. 216 medesimo codice, introdotto nell’ordinamento proprio al fine di assicurare l’ottemperanza agli specifici divieti che con le sanzioni accessorie vengono imposti.
Cass., sez. IV, 19-06-1996. Arch. circolaz., 1997, 250

Qualora la carta di circolazione di un veicolo venga ritirata a un soggetto diverso dal proprietario, all’insaputa di quest’ultimo, per accertamento delle violazioni previste nel 4º comma dell’art. 94 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, il menzionato proprietario del mezzo, se circola durante il periodo di ritiro del documento, risponde del reato di cui all’art. 216, 6º comma, anche se non gli sono state ancora contestate le violazioni che originarono il ritiro detto.
Cass., sez. IV, 16-04-1996. Arch. circolaz., 1997, 152

Il ritiro della carta di circolazione effettuato ai sensi dell’art. 94 cod.strad. da chi ha accertato la violazione a seguito di circolazione del veicolo in mancanza di tempestivo aggiornamento del predetto documento in ordine ai passaggi di proprietà, ha natura di sanzione amministrativa accessoria sicché, ove il veicolo venga ulteriormente utilizzato durante il periodo in cui il documento è ritirato, si configura a carico dell’agente il reato contravvenzionale di cui all’art. 216 medesimo codice, introdotto nell’ordinamento proprio al fine di assicurare l’ottemperanza agli specifici divieti che con le sanzioni accessorie vengono imposti.
Cass., sez. IV, 19-06-1996. Ced Cass., rv. 205363 (m)

Qualora la carta di circolazione di un veicolo venga ritirata a un soggetto diverso dal proprietario, all’insaputa di quest’ultimo, per accertamento delle violazioni previste nel 4º comma dell’art. 94 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, il menzionato proprietario del mezzo, se circola durante il periodo di ritiro del documento, risponde del reato di cui all’art. 216, 6º comma, d. leg., anche se non gli sono state ancora contestate le violazioni che originarono il ritiro detto.
Cass., sez. IV, 16-04-1996. Ced Cass., rv. 205334 (m)

Se è vero che la sanzione per colui che circola abusivamente con un veicolo durante il periodo in cui la carta di circolazione è ritirata è prevista nell’art. 216 c.s., la cui rubrica dice che la norma si interessa della sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida, è altrettanto vero che presupposto chiarissimo dell’applicazione della sanzione, disciplinata nel 6º comma, è, semplicemente, il ritiro dei documenti di circolazione e della targa, ritiro che, per la carta di circolazione, discende non soltanto dalla irrogazione della sanzione amministrativa accessoria del ritiro, ma anche, come vuole l’art. 94, 5º comma, c.s. dal mancato aggiornamento dell’intestazione (trasferimento di proprietà) o dell’indirizzo (trasferimento di residenza).
Cass., sez. IV, 01-12-1995. Arch. circolaz., 1996, 813 Riv. giur. circolaz. e trasp., 1996, 810
 
Con riferimento alla tassa prevista, per effetto dell’immatricolazione dell’autoveicolo, dai commi dal trentunesimo a sessantesimo dell’art. 5 d.l. 30 dicembre 1982 n. 953 (conv. con modificazioni nella l. 28 febbraio 1983 n. 53), mentre il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria è colui che possiede a titolo di proprietà un autoveicolo idoneo alla circolazione perché immatricolato e non cancellato, responsabile di imposta è, invece, colui che risulta proprietario dal pra; ne deriva, per un verso, che, nel caso di vendita del veicolo non seguita dalla immediata comunicazione al pra (così come prescritto dall’art. 59 d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393 e 94 d.lvo 30 aprile 1992 n. 285), il compratore, soggetto passivo della obbligazione tributaria, ha l’obbligo di fornire al venditore (responsabile di imposta) i mezzi necessari per il pagamento e, per altro verso, che il venditore, se, essendone richiesto, provveda al pagamento con mezzi propri, versa, nei confronti del compratore, nella situazione di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo e che, con il pagamento, si è pertanto surrogato al creditore per ottenere la restituzione, dal debitore, di quanto pagato.
Cass., sez. III, 19-11-1994, n. 9804. Mass., 1994

È manifestamente infondata, con riferimento all’art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 94, 6º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui consente la regolarizzazione degli atti di trasferimento di autoveicoli, senza applicazione di sanzioni, soltanto se compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore dell’art. 17, 18º comma, l. 27 dicembre 1997 n. 449, la quale ha novellato il suddetto art. 94 cod.strad.
Corte cost. [ord.], 13-03-2001, n. 60. Riv. giur. circolaz. e trasp., 2001, 428  Giur. costit., 2001, 369
 
È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, 18º comma, l. 27 dicembre 1997 n. 449, nonché dell’art. 94, 6º comma (come introdotto dalla disposizione che precede) del d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 («nuovo codice della strada»), nella parte in cui non prevedono che la disciplina transitoria per le regolarizzazioni senza applicazioni di sanzioni si applichi anche alle ipotesi di trasferimenti di residenza.
T. Vicenza. Vicenza, 28-03-2000. Arch. circolaz., 2001, 10  Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, 969
 
Gli effetti giuridici della pubblicità si producono automaticamente in virtù delle previsioni di legge (art. 6 r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436 e 94 cod. strada); il conservatore del Pra deve annotare la sentenza dichiarativa del trasferimento della proprietà a far data dalla presentazione della nota di trascrizione della stessa.
Giudice di pace Foggia, 05-02-1996. Giudice di pace, 1998, 129

La trascrizione al pra è prescritta soltanto in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli o di altri mutamenti attinenti a quel diritto; non sussiste, invece, alcun obbligo di trascrizione in caso di perdita del mero possesso non collegata al trasferimento della proprietà ed ai mutamenti di quel diritto.
Giudice di pace Ancona, 09-04-1997. Arch. circolaz., 1997, 1010

Il ritiro della carta di circolazione effettuato ai sensi dell’art. 94 cod.strad. da chi ha accertato la violazione a seguito di circolazione del veicolo in mancanza di tempestivo aggiornamento del predetto documento in ordine ai passaggi di proprietà, ha natura di sanzione amministrativa accessoria sicché, ove il veicolo venga ulteriormente utilizzato durante il periodo in cui il documento è ritirato, si configura a carico dell’agente il reato contravvenzionale di cui all’art. 216 medesimo codice, introdotto nell’ordinamento proprio al fine di assicurare l’ottemperanza agli specifici divieti che con le sanzioni accessorie vengono imposti.
Cass., sez. IV, 19-06-1996. Arch. circolaz., 1997, 250

Qualora la carta di circolazione di un veicolo venga ritirata a un soggetto diverso dal proprietario, all’insaputa di quest’ultimo, per accertamento delle violazioni previste nel 4º comma dell’art. 94 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, il menzionato proprietario del mezzo, se circola durante il periodo di ritiro del documento, risponde del reato di cui all’art. 216, 6º comma, anche se non gli sono state ancora contestate le violazioni che originarono il ritiro detto.
Cass., sez. IV, 16-04-1996. Arch. circolaz., 1997, 152

Il ritiro della carta di circolazione effettuato ai sensi dell’art. 94 cod.strad. da chi ha accertato la violazione a seguito di circolazione del veicolo in mancanza di tempestivo aggiornamento del predetto documento in ordine ai passaggi di proprietà, ha natura di sanzione amministrativa accessoria sicché, ove il veicolo venga ulteriormente utilizzato durante il periodo in cui il documento è ritirato, si configura a carico dell’agente il reato contravvenzionale di cui all’art. 216 medesimo codice, introdotto nell’ordinamento proprio al fine di assicurare l’ottemperanza agli specifici divieti che con le sanzioni accessorie vengono imposti.
Cass., sez. IV, 19-06-1996. Ced Cass., rv. 205363 (m)

Qualora la carta di circolazione di un veicolo venga ritirata a un soggetto diverso dal proprietario, all’insaputa di quest’ultimo, per accertamento delle violazioni previste nel 4º comma dell’art. 94 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, il menzionato proprietario del mezzo, se circola durante il periodo di ritiro del documento, risponde del reato di cui all’art. 216, 6º comma, d. leg., anche se non gli sono state ancora contestate le violazioni che originarono il ritiro detto.
Cass., sez. IV, 16-04-1996. Ced Cass., rv. 205334 (m)

Se è vero che la sanzione per colui che circola abusivamente con un veicolo durante il periodo in cui la carta di circolazione è ritirata è prevista nell’art. 216 c.s., la cui rubrica dice che la norma si interessa della sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida, è altrettanto vero che presupposto chiarissimo dell’applicazione della sanzione, disciplinata nel 6º comma, è, semplicemente, il ritiro dei documenti di circolazione e della targa, ritiro che, per la carta di circolazione, discende non soltanto dalla irrogazione della sanzione amministrativa accessoria del ritiro, ma anche, come vuole l’art. 94, 5º comma, c.s. dal mancato aggiornamento dell’intestazione (trasferimento di proprietà) o dell’indirizzo (trasferimento di residenza).
Cass., sez. IV, 01-12-1995. Arch. circolaz., 1996, 813 Riv. giur. circolaz. e trasp., 1996, 810
 
Con riferimento alla tassa prevista, per effetto dell’immatricolazione dell’autoveicolo, dai commi dal trentunesimo a sessantesimo dell’art. 5 d.l. 30 dicembre 1982 n. 953 (conv. con modificazioni nella l. 28 febbraio 1983 n. 53), mentre il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria è colui che possiede a titolo di proprietà un autoveicolo idoneo alla circolazione perché immatricolato e non cancellato, responsabile di imposta è, invece, colui che risulta proprietario dal pra; ne deriva, per un verso, che, nel caso di vendita del veicolo non seguita dalla immediata comunicazione al pra (così come prescritto dall’art. 59 d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393 e 94 d.lvo 30 aprile 1992 n. 285), il compratore, soggetto passivo della obbligazione tributaria, ha l’obbligo di fornire al venditore (responsabile di imposta) i mezzi necessari per il pagamento e, per altro verso, che il venditore, se, essendone richiesto, provveda al pagamento con mezzi propri, versa, nei confronti del compratore, nella situazione di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo e che, con il pagamento, si è pertanto surrogato al creditore per ottenere la restituzione, dal debitore, di quanto pagato.
Cass., sez. III, 19-11-1994, n. 9804. Mass., 1994

Regolamento  

247. (Art. 94 Cod. Str.) Comunicazioni degli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A. (1).
1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. comunicano agli uffici provinciali del P.R.A. i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di residenza e di proprietà ed i dati anagrafici di chi si è rispettivamente dichiarato intestatario o nuovo intestatario, nei tempi di cui all’articolo 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.  2. Gli uffici provinciali del P.R.A. comunicano agli uffici provinciali della M.C.T.C. le informazioni relative ai veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprietà nei tempi di cui all’articolo 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.  3. L’ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell’usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione, un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l’avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870 per l’aggiornamento della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell’omesso pagamento (2). 
4. Nei casi non previsti nel comma 3, all’aggiornamento della carta di circolazione provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., che provvedono, altresì, al rinnovo della carta di circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione o di distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli articoli 95 e 102 del codice (2).
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(1) Rubrica così modificata dall'art. 147, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma aggiunto dall'art. 147, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
 
Legislazione complementare  

D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358 – Sportello telematico

Circ. Min. interno 30 ottobre 1997, n. M/2413/47 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) - Art. 93, comma 7 - Quesito.

per notizia:
L. 27 dicembre 1997, n. 449, Art. 17, c.8°
Circ. Min. Trasp. Prot. N. 2915 del 16 settembre 1993 – Documenti di circolazione e immatricolazione dei veicoli
Circ. Min. Trasp. N. 200/93 del 30 novembre 1993 – Trasferimento di proprietà da parte dei commercianti
Circ. Min. Trasp. N. 5/97 del 22 gennaio 1997 – Immatricolazione e trasferimento di proprietà dei veicoli
Circ. Min. Fin. N. 122/E dell’11 maggio 1998 – Tasse automobilistiche - Chiarimenti

Dottrina 

Francesco Infantino - Automobilisti: continua la semplificazione delle procedure, Consulenza, Buffetti, 32/2000

Francesco Infantino - La semplificazione delle procedure automobilistiche, Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, ACI 2000

Sanzioni

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