Codice
Art. 93. Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti
di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti
terrestri .
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede
all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi
si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità
dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con
patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.
3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo
o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni
di legge.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce
le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto
della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni
eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà
immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico
gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione,
è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi
dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza
da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo
rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal
P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi
e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta
presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata
una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione,
quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato
alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art.
104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la
carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 389 a € 1.559. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente
il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di
acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche
non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€ 78 a € 311 .
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del
certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 155 a € 624 . La carta di circolazione è ritirata da
chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita
dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui
all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art.
138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale
indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza
tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o
comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa
deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo
è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono
stabilite le caratteristiche di tali veicoli (2).
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare
soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente
articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici competenti del Dipartimento
per i trasporti terrestri e del Pubblico Registro Automobilistico gestito
dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle
modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi,
tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento
(1).
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(1) Articolo così modificato dall'art.
41, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217,
S.O.).
(2) Con
D. 20 febbraio 2003
è stata emanata la normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli
per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia
locale. Con D.M. 27 aprile 2006, n. 209, è stato emanato il Regolamento recante
l'individuazione delle caratteristiche delle targhe di immatricolazione dei
veicoli in dotazione della polizia locale.
E' manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 93, comma 7, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, sollevata in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, indipendentemente dall'intervenuto pagamento della sanzione principale, in quanto l'ordinanza di rimessione è del tutto carente di motivazione, essendosi il giudice "a quo" limitato a rinviare per "relationem" al contenuto di un atto della parte privata senza esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a dubitare della legittimità costituzionale della norma censurata e senza descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame.
Corte cost. (Ord.) 26-11-2002, n. 492 Soc. Misconel c. Commissario gov.
prov. auton. Trento, Giur. Costit., 2002, f. 6
È manifestamente inammissibile, in riferimento all'art. 3, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 7, c.s., nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, indipendentemente dall'intervenuto pagamento della sanzione principale.
Corte cost. (Ord.) 26-11-2002, n. 492 Soc. Misconel c. Commissario gov.
prov. auton. Trento, Arch. Giur. Circolaz., 2003, 97
La circolazione di un veicolo diretto al confine per l'esportazione, il quale sia privo della carta di circolazione e per il quale non sia stato rilasciato il foglio di via all'uopo previsto dall'art. 99, comma 1, del d.lg. n. 285 del 1992, integra necessariamente l'infrazione prevista dall'art. 93, comma 7, (circolazione di veicolo sprovvisto della carta di circolazione) che comporta la confisca del mezzo, e non già la meno grave infrazione prevista dall'art. 99, comma 2, la quale attiene invece alla diversa ipotesi di circolazione di veicolo per il quale il foglio di via sia stato rilasciato ma non sia materialmente in possesso del conducente.
Cass. civ. Sez.III 12-09-2000, n. 12026 Pref. Cuneo c. Mikuta, Mass. Giur.
It., 2000
In tema di sanzioni amministrative accessorie, il proprietario del veicolo che
sia stato posto in circolazione da altri prima del rilascio della relativa carta
di circolazione (o prima dell’immatricolazione, in relazione alla sentenza n.
371 del 1994 della corte costituzionale dichiarativa dell’illegittimità costituzionale
dell’art. 21, 3º comma, l. n. 689/81 e, dunque, per implicito, dell’art. 93,
7º comma, del nuovo codice della strada), in tanto potrà avvalersi, per evitare
la confisca amministrativa del mezzo che sia stato successivamente immatricolato,
della disposizione di cui all’art. 213, 6º comma, c.d.s., la quale presuppone
la sua estraneità alla violazione, in quanto non sia responsabile dell’autonoma
violazione di cui all’art. 93, 7º comma, secondo inciso, c.d.s., consistente
nel non avere impedito, per dolo o per colpa, la circolazione; quella del proprietario,
infatti, non è un’obbligazione solidale (ai sensi dell’art. 196, 1º comma, c.d.s.)
ma un’obbligazione autonoma, collegata all’attività omissiva consistita nel
non avere impedito il fatto, la quale realizza una distinta violazione, di cui
il proprietario del veicolo (o l’usufruttuario o il locatario con facoltà di
acquisto, o l’acquirente con patto di riservato dominio) risponde tutte le volte
che la sua omissione cosciente e volontaria sia connotata da dolo o colpa, giusta
il principio generale posto dall’art. 3, 1º comma, l. n. 689 del 1981.
Cass., sez. III, 19-07-2000, n. 9493. Arch. circolaz., 2001, 24
L’infrazione di cui all’art. 98, 3º comma, del codice della strada, ricorre
nel caso in cui l’autorizzazione alla circolazione in prova del veicolo sia
stata rilasciata, ma non siano state rispettate tutte le altre modalità della
circolazione previste dalla norma (scopo di prova tecnica o di dimostrazione
per vendita; mancanza della presenza del titolare dell’autorizzazione o di un
suo dipendente; veicolo non munito della targa di prova); laddove se l’autorizzazione
alla circolazione in prova non sia stata rilasciata o sia scaduta di validità
anche se di fatto il veicolo circoli per la prova si è fuori della fattispecie
di cui all’art. 98 cit. e si rientra, invece, nella fattispecie di cui all’art.
93 cod. stradale.
Cass., sez. III, 19-01-2000, n. 536. Arch. circolaz., 2000, 301
La circolazione di un veicolo
diretto al confine per l’esportazione, il quale sia privo della carta di circolazione
e per il quale non sia stato rilasciato il foglio di via all’uopo previsto dall’art.
99, 1º comma, d.leg. n. 285/92, integra necessariamente l’infrazione prevista
dall’art. 93, 7º comma (circolazione di veicolo sprovvisto della carta di circolazione)
che comporta la confisca del mezzo, e non già la meno grave infrazione prevista
dall’art. 99, 2º comma, la quale attiene invece alla diversa ipotesi di circolazione
di veicolo per il quale il foglio di via sia stato rilasciato ma non sia materialmente
in possesso del conducente.
Cass., sez. III, 12-09-2000, n. 12026. Arch. circolaz., 2000, 827
La confisca amministrativa del
veicolo, prevista dall’art. 93, 7º comma, c.d.s. per l’ipotesi di circolazione
di esso prima del rilascio della relativa carta di circolazione, è dal legislatore
collegata ad una violazione che, tutte le volte in cui l’immatricolazione non
sia ancora intervenuta, costituisce indizio di possibile pericolosità del mezzo,
sul quale non sono ancora stati svolti i controlli necessari a garantirne la
sicurezza; quand’anche lo scopo della sanzione accessoria fosse solo quello
di accrescere la forza dissuasiva dalla violazione del precetto, è manifestamente
evidente che non per questo potrebbe ritenersi irragionevole, in relazione al
parametro costituzionale di cui all’art. 3 cost., che una sanzione accessoria
tanto rigorosa colpisca anche il proprietario del veicolo circolante non ancora
immatricolato ma in possesso dei requisiti per ottenere l’immatricolazione,
stante il carattere primario dell’interesse all’incolumità che viene in considerazione,
il pericolo della cui lesione è certamente più elevato in caso di circolazione
di veicolo non ancora sottoposto a controllo e che potrebbe dunque rivelarsi
privo dei requisiti prescritti.
Cass., sez. III, 19-07-2000, n. 9493. Mass., 2000
In tema di sanzioni amministrative
accessorie, il proprietario del veicolo che sia stato posto in circolazione
da altri prima del rilascio della relativa carta di circolazione (o prima dell’immatricolazione,
in relazione alla sentenza n. 371 del 1994 della corte costituzionale dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale dell’art. 21, 3º comma, l. n. 689/81 e, dunque,
per implicito, dell’art. 93, 7º comma, del nuovo codice della strada), in tanto
potrà avvalersi, per evitare la confisca amministrativa del mezzo che sia stato
successivamente immatricolato, della disposizione di cui all’art. 213, 6º comma,
c.d.s., la quale presuppone la sua estraneità alla violazione, in quanto non
sia responsabile dell’autonoma violazione di cui all’art. 93, 7º comma, secondo
inciso, c.d.s., consistente nel non avere impedito, per dolo o per colpa, la
circolazione; quella del proprietario, infatti, non è un’obbligazione solidale
(ai sensi dell’art. 196, 1º comma, c.d.s.) ma un’obbligazione autonoma, collegata
all’attività omissiva consistita nel non avere impedito il fatto, la quale realizza
una distinta violazione, di cui il proprietario del veicolo (o l’usufruttuario
o il locatario con facoltà di acquisto, o l’acquirente con patto di riservato
dominio) risponde tutte le volte che la sua omissione cosciente e volontaria
sia connotata da dolo o colpa, giusta il principio generale posto dall’art.
3, 1º comma, l. n. 689 del 1981.
Cass., sez. III, 19-07-2000, n. 9493. Mass., 2000
In caso di circolazione del veicolo senza che sia stata rilasciata la carta
di circolazione, in violazione dell’art. 93, 7º comma, del codice della strada,
la confisca del veicolo consegue nella sola ipotesi in cui il veicolo non sia
stato immatricolato e non anche nella diversa ipotesi in cui il veicolo già
immatricolato, sia cessato dalla circolazione (art. 103 cod. strad.).
Cass., sez. III, 19-01-2000, n. 536. Arch. circolaz., 2000, 301
In tema di circolazione stradale,
la configurabilità della c.d. «circolazione in prova» resta esclusa, sotto il
vigore dell’attuale codice della strada (non diversamente che sotto il vigore
del codice della strada abrogato), soltanto qualora risultino contemporaneamente
inosservati tutti e tre i requisiti richiesti dall’art. 98 (art. 63 e 66 abrogati),
e, cioè, quando manchino sia lo scopo di prova tecnica o di vendita, sia la
presenza del titolare della relativa autorizzazione (o di un suo dipendente),
sia, infine, la provvista della «targa prova» della vettura, pur se (come nella
specie) non apposta materialmente a quest’ultima.
Cass., sez. III, 25-10-1999, n. 11962. Mass., 1999
La portata della disposizione
del 7º comma dell’art. 93 cod.strad. - che assoggetta a sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro ed ala sanzione accessoria della confisca
chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta
di circolazione - è stata limitata dalla sentenza della corte cost. n. 371 del
1994, che ha dichiarato illegittimo il 3º comma dell’art. 21 l. n. 689 del 1981
nella parte relativa alla previsione della confisca obbligatoria del veicolo
posto in circolazione senza carta di circolazione, anche se già immatricolato;
ne consegue che, in ipotesi di violazione della citata norma del codice della
strada, la confisca consegue nella sola ipotesi in cui il veicolo non sia stato
immatricolato, non anche nella diversa ipotesi in cui il veicolo, già immatricolato,
si trovi nella condizione di «cessazione dalla circolazione» (art. 103 cod.strad.)
per esportazione.
Cass., sez. I, 10-04-1999, n. 3513. Arch. circolaz., 1999, 605
Il motociclo guidato dall’uomo
a motore spento ed a propulsione muscolare deve considerarsi pur sempre circolante
su strada, con la conseguenza che è legittima la contestazione delle infrazioni
di cui agli art. 93, 7º comma e 193, 1º e 2º comma, cod.strad. (e la conseguente
confisca del veicolo) nei confronti del conducente privo della relativa carta
di circolazione e della copertura assicurativa.
Cass., sez. I, 30-03-1999, n. 3068. Arch. circolaz., 1999, 607
La circolazione in Italia di
veicoli immatricolati in stati esteri non ricade sotto la previsione dell’art.
93, 7º comma, nuovo cod.strad., che si riferisce alla circolazione dei veicoli
per i quali non sia mai stata rilasciata la carta di circolazione, ma è invece
esplicitamente regolata dall’art. 132 stesso codice, il quale stabilisce al
1º comma che gli autoveicoli immatricolati in uno stato estero e, quindi, muniti
di targa di circolazione, siano ammessi a circolare in Italia, una volta adempiute
le formalità doganali, per la durata massima di un anno, in base alla certificazione
dello stato d’origine; consegue che non può essere disposta la confisca dell’autoveicolo
privo di carta di circolazione, ma già immatricolato all’estero, che circola
sul territorio nazionale successivamente alla scadenza dell’anno.
Cass., sez. I, 23-01-1998, n. 618. Arch. circolaz., 1998, 443
È infondata, in riferimento
all’art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 93, 7º
comma, nuovo c.s., nella parte in cui dispone che all’accertamento della violazione
consegua l’applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria
della confisca del veicolo.
Corte cost., 21-11-1997, n. 349. Arch. circolaz.,
1997, 965 Giust. civ., 1998, I, 313 Giust. pen., 1998, I, 100 Giur. costit.,
1997, 3431 Riv. giur. circolaz. e trasp., 1998, 221 Ammin. it., 1998, 300 Dir.
e tecnica circolaz. e assic. obbl., 1997, 277
Non è fondata - in riferimento
all’art. 3 cost. - la questione di legittimità costituzionale dell’art. 93,
7º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nuovo codice della strada, nella parte
in cui prevede che alla sanzione amministrativa pecuniaria per la circolazione
di ciclomotore non rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 52 dello stesso
decreto, consegua l’applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria
della confisca del ciclomotore.
Corte cost., 23-12-1997, n. 435. Giust. civ.,
1998, I, 313 Arch. circolaz., 1998, 239 Giur. costit., 1997, 3879 Riv. giur.
circolaz. e trasp., 1998, 222
Dir. e tecnica circolaz. e assic. obbl., 1997, 279
La circolazione di veicolo immatricolato
all’estero, ove si protragga oltre l’anno dall’importazione, integra la violazione
di cui all’art. 93, 7º comma, nuovo cod.strad., e pertanto rende applicabile
la confisca obbligatoria, senza che rilevi la circostanza che entro il suddetto
termine sia stata avviata e sia pendente la pratica per l’immatricolazione in
Italia.
P. Salerno-Eboli. Salerno-Eboli, 05-11-1996.
Arch. circolaz., 1996, 923
Ai fini della notificazione con le
modalità di cui all’art. 143 c.p.c., deve presumersi la buona fede del notificante
che abbia fatto affidamento in una prima tentata notifica sui dati risultanti
dalla carta di circolazione dell’autoveicolo intestato al notificando (anziché
sui dati anagrafici), posto che le risultanze di detto documento sono fidefacenti
fino a querela di falso, ed abbia poi eseguito con la normale diligenza ulteriori
ricerche della residenza del notificando, risultate negative dal verbale di
mancata notifica redatto dall’ufficiale giudiziario.
Cass., sez. III,
Regolamento
245. (Art. 93 Cod. Str.) Comunicazioni fra gli uffici della M.C.T.C. e del
P.R.A.
1. L’ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C., per i casi previsti dall’articolo 93,
comma 5, del codice, trasmette agli uffici provinciali del P.R.A. entro tre
giorni dall’emissione della carta di circolazione definitiva, qualora la stessa
venga rilasciata contestualmente alla targa, ovvero in caso contrario, all’atto
dell’emissione della carta di circolazione provvisoria, una comunicazione contenente
i dati di identificazione dei veicoli immatricolati e i dati anagrafici di chi
se ne è dichiarato proprietario, nonché, ove ricorrano, anche le generalità
dell’usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con
patto di riservato dominio.
2. La comunicazione di cui al comma
1 avviene attraverso le trasmissioni di un tabulato meccanografico, fino a che
non siano normalizzati i sistemi di collegamento di tipo telematico o elettronico.
Tale normalizzazione con i relativi costi viene stabilita con decreto del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito l’A.C.I.,
da emettersi entro due anni dall’entrata in vigore del codice.
3. L’Ufficio provinciale del P.R.A.,
entro tre giorni dal rilascio, dà comunicazione dell’avvenuta consegna del certificato
di proprietà all’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.,
con le modalità di cui al comma 2.
4. Qualora l’ufficio provinciale del
P.R.A. accerti che il proprietario di un veicolo sia una persona diversa da
quella le cui generalità sono indicate nella carta di circolazione, deve darne
comunicazione, trasmettendo nel contempo la carta di circolazione, all’ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che provvede, a richiesta
del nuovo intestatario, ad una nuova immatricolazione con il rilascio di nuove
targhe e nuova carta di circolazione contenente gli estremi della targa precedentemente
rilasciata e la data di rilascio della stessa. Anche dell’effettuato nuovo rilascio
è data comunicazione all’Ufficio provinciale del P.R.A.
246. (Art. 93 Cod. Str.) Caratteristiche dei veicoli destinati a servizio
di polizia stradale.
1. I veicoli destinati esclusivamente
all’impiego dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell’articolo 93, comma
11, del codice, oltre che rispondere alle norme del codice e del presente regolamento
per quanto riguarda le caratteristiche tecniche stabilite per la categoria di
appartenenza, devono possedere altresì i requisiti fissati dall’articolo 227,
comma 2, in relazione al punto F, lettera g) dell’appendice V al presente titolo
(1).
2. Il Ministro dei trasporti e della
navigazione può stabilire che ai veicoli di cui al comma 1 venga rilasciata
una speciale targa di immatricolazione, anche in deroga ai criteri fissati nel
comma 1, lettere a) e c), dell’appendice
XII al presente titolo, al fine dell’indicazione che detti veicoli sono destinati
esclusivamente al servizio di polizia stradale (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 146, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Legislazione
complementare
Decr. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 settembre 2008 - Regolamentazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma ed organi.
<Sportello telematico dell'automobilista:D.P.R. 358>. <Circolari ministeriali>
Immatricolazione di
veicoli già immatricolati in uno Stato estero
Circ. Min. trasporti 14 luglio
2000, n. A22/2000/MOT - Radiazione, reimmatricolazione e rettifica delle carte
di circolazione di veicoli non ancora iscritti al P.R.A. Copia della
certificazione di conformità o di origine destinata agli usi del P.R.A.
A) Radiazione, reimmatricolazione e rettifica delle carte di circolazione di
veicoli non ancora iscritti al P.R.A.
Com'è noto, per i veicoli soggetti ad iscrizione nel pubblico registro
automobilistico l'obbligo di iscrizione della proprietà insorge all'atto della
immatricolazione dei veicoli stessi ancorché, per cause organizzative dei
competenti Uffici della M.C.T.C., venga inizialmente rilasciata una carta
provvisoria di circolazione (art. 95, comma 1, del codice della strada - D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285.)
Tuttavia, stante il disposto contenuto nell'art. 93, comma 5, del codice della
strada, il termine perentorio di 60 giorni entro il quale gli interessati sono
tenuti a richiedere il rilascio del certificato di proprietà comincia a
decorrere soltanto dal momento dell'emissione della carta di circolazione
"definitiva".
Infatti, è con riferimento a quest'ultima data che si rendono applicabili le
sanzioni previste dall'art. 93, comma 9, del codice della strada (pagamento di
una somma di danaro e ritiro della carta di circolazione fino a quando non venga
adempiuto l'obbligo omesso).
Scaduto il 60° giorno, il codice assegna un termine di ulteriori 30 giorni entro
i quali la formalità di iscrizione deve essere conclusa (cfr. art. 101, comma 3,
del codice della strada).
Pertanto, se entro il termine complessivo di 90 giorni dalla data di emissione
della carta di circolazione "definitiva" il competente Ufficio del P.R.A.
respinge l'istanza di rilascio del certificato di proprietà (es. quando la
formalità non possa essere perfezionata per carenza di documentazione o per
omesso pagamento delle imposte di trascrizione), gli interessati hanno l'obbligo
di restituire le targhe e la carta di circolazione presso l'Ufficio della
M.C.T.C. che le ha emesse (art. 101, comma 3, del codice della strada).
Se il predetto obbligo non viene adempiuto, quest'ultimo Ufficio è tenuto a
provvedere, su segnalazione del P.R.A., al ritiro coattivo delle targhe e della
carta di circolazione per il tramite degli organi di Polizia.
Appare appena il caso di sottolineare che le sanzioni previste dall'art. 93,
comma 9, e dall'art. 101, comma 4, del codice della strada sono tra loro
cumulabili laddove sia accertata la violazione, rispettivamente, degli obblighi
sanciti dall'art. 93, comma 5, e dall'art. 101, comma 3, del codice della
strada; viceversa, salva l'applicabilità della sanzione amministrativa
pecuniaria, non si può procedere al ritiro della carta di circolazione e delle
targhe ogni qualvolta gli interessati dimostrino di aver ottemperato, ancorché
fuori termine, agli obblighi di trascrizione.
Tutto ciò premesso, è nel quadro della normativa testé illustrata che debbono
trovare soluzione una serie di fattispecie che hanno dato luogo a dubbi
interpretativi da parte di taluni utenti.
A tale riguardo, si vuol fare riferimento a due ipotesi fondamentali.
Accade, anzitutto, che l'intestatario del veicolo si risolva alla volontaria
restituzione della carta di circolazione e delle targhe prima che il veicolo
stesso sia iscritto al P.R.A., chiedendo all'Ufficio della M.C.T.C. di
provvedere ad una sorta di "radiazione" quando ancora non siano scaduti i
termini per l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art. 93, comma 9, e
dall'art. 101, comma 4, del codice della strada.
Come già chiarito con circolare n. A25/99/MOT del 16 novembre 1999, detta
procedura non appare legittimata da alcuna norma del vigente codice della
strada, e pertanto l'interessato è tenuto comunque a richiedere l'iscrizione al
P.R.A. per poter ivi procedere a regolare radiazione.
Accade, inoltre, che l'intestatario del veicolo richieda, prima dell'iscrizione
al P.R.A., una rettifica della carta di circolazione assumendo che
l'immatricolazione è stata erroneamente effettuata a proprio nome mentre, in
realtà, proprietario del veicolo è un soggetto diverso.
Anche questa procedura è palesemente illegittima poiché, invero, trova in tal
caso applicazione l'art. 245, comma 4, del regolamento di esecuzione del codice
della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.)
Quest'ultima norma, infatti, impone che sia il P.R.A. e non l'Ufficio della
M.C.T.C. ad accertare che il proprietario del veicolo sia persona diversa da
quella le cui generalità sono indicate nella carta di circolazione.
Di modo che, solo a seguito di apposita comunicazione del P.R.A., il quale
trasmette contestualmente anche la carta di circolazione, l'Ufficio della
M.C.T.C. è legittimato a provvedere, su richiesta del nuovo intestatario, alla
reimmatricolazione del veicolo (cosiddetta procedura «G»).
Pertanto, l'Ufficio della M.C.T.C. può dar luogo a rettifica della carta di
circolazione solo allorché si sia incorsi in meri errori di digitazione dei dati
anagrafici relativi al medesimo soggetto intestatario del documento,
indipendentemente dal fatto che il veicolo sia stato o meno iscritto nel
pubblico registro automobilistico. Rientrano in questa ipotesi lo scambio di
vocali (es. Rosso anziché Rossi) e l'errore di una cifra della data di nascita
(es. 8.8.49 anziché 18.8.49), nonché ogni altro errore di analoga entità.
La rettifica in parola deve essere effettuata attraverso la correzione manuale
dei dati errati, convalidata a mezzo di apposizione del timbro dell'Ufficio e
della firma del funzionario che vi ha provveduto, con indicazione della relativa
data.
Contestualmente, dovrà procedersi anche all'inserimento dei dati rettificati nel
sistema informativo e a darne apposita comunicazione al P.R.A.
Si sottolinea, inoltre, che la mera rettifica dei dati anagrafici non equivale
ad adozione di un provvedimento amministrativo, e pertanto nessun versamento di
imposta di bollo è dovuto, sia per l'atto di rettifica sia per la richiesta di
correzione dei dati errati.
Per quanto concerne, invece, i diritti previsti dalla legge n. 870 del 1986,
occorre distinguere due ipotesi:
- se l'errore materiale è riferibile allo stesso intestatario della carta di
circolazione ovvero ad uno Studio di consulenza automobilistica (o ad altro
soggetto delegato) che ha curato la presentazione della pratica di
immatricolazione (anche attraverso la procedura del "Prenotamotorizzazione"), è
comunque dovuto il pagamento della tariffa di L. 10.000, da versare sul c/c
postale 9001;
- viceversa, se l'inesatta trascrizione dei dati anagrafici sulla carta di
circolazione deriva da un errore materiale dell'Ufficio della M.C.T.C., la
rettifica deve essere effettuata senza oneri a carico dell'utente.
Alla richiesta di rettifica deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva
di certificazione (anch'essa in carta semplice e senza autenticazione di firma)
nella quale si attesti che i dati anagrafici oggetto di rettifica riguardano la
medesima persona intestataria del documento di circolazione, secondo lo schema
di cui all'allegato A alla presente circolare.
Laddove la richiesta sia presentata direttamente dall'interessato, è sempre
fatta salva la possibilità di comprovare gli esatti dati anagrafici attraverso
l'esibizione di un documento di identità (in corso di validità) che li attesti
(art. 5, legge n. 15 del 1968).
Appare infine opportuno chiarire che, in caso di smarrimento, sottrazione,
deterioramento o distruzione delle targhe incorsi prima che il veicolo venga
iscritto al P.R.A., deve comunque darsi corso a reimmatricolazione secondo le
regole stabilite dagli artt. 95 e 102 del codice della strada.
Le istruzioni impartite con la presente circolare sostituiscono quelle già
diramate con:
- cap. I, par. 6, della circolare n. 106/61 del 1 gennaio 1962;
- lett. circolare n. 1029/CA58 del 15 marzo 1975;
- circolare n. 62/79 del 2 agosto 1979 (par. 2.1, 2.2, 2.3, 3);
- lett. circolare n. 3820/4301 del 7 gennaio 1986;
- circolare n. 73/87 del 24 aprile 1987;
- circolare n. 117/88 del 3 agosto 1988,
che sono conseguentemente abrogate, unitamente ad ogni altra disposizione in
contrasto con i contenuti della presente.
B) Copia della certificazione di
conformità o di origine destinata agli usi del P.R.A.
Con circolare n. 106/61 del 1962 (par. 3) si è stabilito che per ottenere
l'immatricolazione di veicoli è necessario, tra l'altro, presentare due copie
della dichiarazione di conformità, di cui la prima destinata agli atti
dell'Ufficio M.C.T.C. e l'altra agli usi del P.R.A.
Tale procedura, successivamente estesa anche ai certificati di origine con
circolare n. 31/79 del 1979, prevede la necessità che la seconda copia del
documento tecnico sia vistata e datata dal funzionario della M.C.T.C. che ha
provveduto all'immatricolazione, allo scopo di prevenire possibili comportamenti
illeciti da parte dell'utenza.
Le medesime istruzioni sono state, inoltre, impartite con circolare prot. n.
2712/4360 del 19 settembre 1994 con riferimento al «certificato di conformità
CEE» (COC) dei veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1 (art. 47,
comma 1, lett. b), introdotto dalla direttiva 92/53/CEE (concernente
l'omologazione comunitaria dei veicoli a motore e dei loro rimorchi).
Appare opportuno rammentare, infine, che l'Automobile Club d'Italia - Direzione
centrale P.R.A. aveva precisato, con circolare n. 11041 del 17 novembre 1995,
come le formalità di prima iscrizione della proprietà dei veicoli possano in
ogni caso essere espletate anche se la copia del certificato di origine o di
conformità non rechi il timbro e la firma del funzionario della M.C.T.C. che ha
proceduto all'immatricolazione, purché la "velina" della carta di circolazione
sia timbrata e firmata, anche in forma magnetica.
Tenuto conto di quanto sin qui illustrato, numerosi Uffici periferici hanno
segnalato a questa sede la necessità di ridefinire la procedura in esame, alla
luce delle vigenti norme del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
nonché delle recenti modifiche intervenute con riferimento al modello di carta
di circolazione.
Pertanto, in accordo con l'Automobile Club d'Italia - Direzione centrale P.R.A.
ed allo scopo di pervenire ad una razionale semplificazione delle operazioni di
competenza degli Uffici della M.C.T.C. in sede di prima immatricolazione dei
veicoli, tenuto conto della evoluzione delle norme in materia e nell'intento di
salvaguardare i primari interessi di ordine pubblico coinvolti, si rappresenta
quanto segue.
Ad una attenta lettura delle disposizioni dettate dal vigente codice della
strada e dal relativo regolamento di attuazione, non si rinvengono norme che
impongano l'obbligo di predisporre le documentazioni tecniche in parola in
duplice esemplare né di predisporre copie conformi o, comunque, vidimate dalla
M.C.T.C. destinate per gli usi del P.R.A.
Lo stesso dicasi, in particolare, per il COC, atteso il tenore della citata
direttiva 92/53/CEE, la quale prevede l'emissione di tale documento in un unico
esemplare e, pertanto, si ritiene abbia superato anche quanto previsto dalla
normativa P.R.A. (cfr. gli artt. 12 e 13 del R.D.L. n. 436 del 1927 e l'art. 6
del relativo regolamento di attuazione, nonché l'art. 7 del D.M. n. 514 del
1992) laddove si tratti di trascrivere la proprietà di veicoli che siano
provvisti non solo del COC ma anche dei "tradizionali" certificati di origine o
dichiarazione di conformità.
Inoltre, si rammenta non solo che tutti i dati tecnici relativi ai veicoli
omologati ed immatricolati in Italia sono reperibili in qualsiasi momento, e con
aggiornamento in tempo reale, presso l'Archivio Nazionale Veicoli (la cui banca
dati costituisce, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 225 e 226 del
codice della strada, fonte ufficiale di cognizione di tutti gli elementi in essa
contenuti) ma anche nel nuovo modello di carta di circolazione, la cui velina
resta destinata agli usi del P.R.A.
Pertanto, in armonia con quanto illustrato, gli Uffici in indirizzo:
- dovranno limitarsi a ritirare ed acquisire agli atti il COC, unitamente
all'eventuale relativa dichiarazione per l'immatricolazione (nel caso di veicoli
muniti di omologazione comunitaria), o la dichiarazione di conformità (nel caso
di veicoli muniti di omologazione nazionale) o il certificato di origine (nel
caso di veicoli non omologati);
- non dovranno procedere al rilascio di copie dei suddetti documenti;
- dovranno rilasciare le copie del nuovo modello di carta di circolazione
(cosiddette veline), destinate agli usi del P.R.A., senza apporvi né timbri né
firme, poiché lo stesso originale è, per sua caratteristica, privo di detti
elementi.
Limitatamente agli aspetti sin qui trattati, la presente circolare sostituisce
le istruzioni impartite con:
- circolare n. 106/61 (par. 3);
- circolare n. 31/79 del 2 maggio 1979;
- circolare n. 2712/4360 del 19 settembre 1994,
nonché ogni altra disposizione in contrasto.
Allegato A
omissis
Circ. Min. trasporti 2 novembre 2000, n. B69/2000/MOT - Accesso dei cittadini
extracomunitari alle operazioni di competenza degli Uffici provinciali M.C.T.C.
Si porta a conoscenza degli Uffici in indirizzo che, sulla Gazz. Uff. n. 218 del
18 settembre 2000, è stato pubblicato il D.P.C.M. 1 settembre 2000 recante la
disciplina delle modalità per la cessazione delle misure di protezione
temporanea in favore dei cittadini stranieri provenienti dall'area balcanica in
possesso di "permesso di soggiorno per protezione temporanea".
In sintesi, il citato decreto dispone che:
1. i cittadini in parola possono usufruire di uno specifico programma di
rimpatrio assistito, purché ne abbiano fatto richiesta entro il 30 settembre
2000 e siano stati iscritti nelle apposite liste di prenotazione predisposte
dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM);
2. restano esclusi dal programma di rimpatrio assistito i seguenti soggetti:
a. coloro che abbiano i requisiti per ottenere un permesso di soggiorno;
b. coloro che possano dimostrare la sussistenza di gravi motivi ostativi al
rientro nelle zone di provenienza ed a condizione che abbiano presentato, entro
il 30 settembre 2000, una istanza motivata alla questura per il rilascio di un
"permesso di soggiorno a carattere umanitario";
c. coloro che possano dimostrare di disporre di un lavoro e di un alloggio e che
abbiano presentato, entro il 30 settembre 2000, una istanza motivata alla
prefettura per il rilascio di un "permesso di soggiorno per motivi di lavoro".
Conseguentemente, la validità del "permesso di soggiorno per protezione
temporanea" deve intendersi estesa, senza necessità di apposito rinnovo:
- sino all'effettivo rimpatrio dei soggetti interessati; nell'ipotesi di cui al
precedente punto 1);
- sino alla definizione delle istanze presentate alle questure o alle
prefetture, nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 2b) e 2c).
Ciò premesso, ad integrazione di quanto già chiarito sia in tema di accesso
(diretto o per il tramite di Autoscuole o di Studi di consulenza) agli sportelli
M.C.T.C. da parte dei cittadini extracomunitari sia in materia di
autocertificazione (cfr. circolare n. 21 del 13 febbraio 1998 e circolare n. 21
del 24 marzo 1999), limitatamente alla particolare e temporanea posizione degli
stranieri provenienti dall'area balcanica che si trovino in una delle condizioni
disciplinate dall'illustrato D.P.C.M. 1 settembre 2000 si dispone quanto segue.
Al fine di far valere la proroga tacita di validità del "permesso di soggiorno
per protezione", oltre ad esibire quest'ultimo gli interessati debbono produrre:
- nell'ipotesi di cui al precedente punto 1), una dichiarazione sostitutiva di
certificazione attestante l'iscrizione nelle apposite liste di prenotazione
predisposte dall'O.I.M.;
- nell'ipotesi di cui al precedente punto 2b), una dichiarazione sostitutiva di
certificazione attestante l'inoltro alla competente questura dell'istanza di
concessione di un "permesso di soggiorno a carattere umanitario";
- nell'ipotesi di cui al precedente punto 2c), una dichiarazione sostitutiva di
certificazione attestante l'inoltro alla competente prefettura dell'istanza per
il rilascio del "permesso di soggiorno per motivi di lavoro".
In ordine ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive testè
enunciate, si richiamano le istruzioni generali contenute nella circolare n. A16
del 5 maggio 2000.
La produzione delle predette dichiarazioni sostitutive non è necessaria
nell'ipotesi in cui gli interessati siano in grado di esibire, congiuntamente al
"permesso di soggiorno per protezione", una attestazione rilasciata dall'O.I.M.,
dalla questura o dalla prefettura, comprovante che il cittadino straniero è
stato iscritto nelle liste di prenotazione per il rimpatrio o che ha presentato
una delle suddette istanze, ovvero copia fotostatica delle istanze stesse
recante timbro, data e numero di protocollo di ricezione da parte delle
competenti autorità.
In quest'ultimo caso, dovranno essere applicate le normali procedure in uso per
l'esibizione di documenti, nel senso che dovranno essere registrati nella
pratica gli elementi conoscitivi essenziali contenuti nell'atto esibito (il
medesimo risultato può essere realizzato, ovviamente, acquisendo agli atti
semplice fotocopia dell'atto stesso).
Per quanto concerne, infine, l'ipotesi di cui al precedente punto 2a), gli
interessati dovranno essere necessariamente in possesso di un permesso di
soggiorno in corso di validità.
Circ. Min. Trasporti
30 marzo 2001 PROT. N. 968/C4 - OGGETTO: Attuazione dell’art. 4, comma 1, lett.
a), c), d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358. Rilascio di carte di circolazione e di targhe in Agenzia.
Com’è noto, con le circolari nn. B78 del 27 novembre 2000 e B81 del 7 dicembre
2000 sono state diramate le prime disposizioni applicative del d.P.R. 19
settembre 2000, n. 358, di seguito denominato Regolamento, recante norme
per la semplificazione dei procedimenti relativi all’immatricolazione, ai
passaggi di proprietà ed alla reimmatricolazione degli autoveicoli e dei
motoveicoli.
In particolare con le predette circolari,non avendo ancora l’A.C.I. attivato le
procedure necessarie per l’esecuzione delle operazioni di propria competenza per
il tramite dell’unico collegamento (art. 2, comma 3, del Regolamento) con il CED
della Motorizzazione, sono state chiarite le modalità tecniche ed
organizzative per l’utilizzazione del già esistente collegamento(sinora
utilizzato per la procedura “Prenotamotorizzazione”) per l’effettuazione
delle operazioni di aggiornamento della carta di circolazione previste
dall’art. 4, comma 1, let. b), del Regolamento, con esclusione degli
aggiornamenti relativi
ai trasferimenti della residenza delle persone fisiche.
Ciò premesso, con la presente circolare si intendono fornire le istruzioni
necessarie per l’effettuazione delle operazioni di cui alle lett. a), c), d) ed
e) del citato art. 4, comma 1, del Regolamento, nonché ogni altro
chiarimento utile al fine della piena attuazione, per quanto di competenza di
questa Amministrazione, delle norme contenute nel Regolamento stesso.
1) Consegna della modulistica e delle targhe.
Gli Uffici Provinciali della Motorizzazione provvedono a consegnare a ciascuno
Studio di consulenza automobilistica (di seguito denominato, per brevità,
Agenzia) collegato in sportello telematico una copia del “Manuale Utente ad uso
Agenzie” (All. 1) e un numero di targhe e di carte di circolazione pari al
fabbisogno mensile.
Per la prima consegna può farsi riferimento ai dati riportati nella tabella già
trasmessa, in allegato 4, con la circolare n. B78 del 27 novembre 2000 nella
quale, in corrispondenza di ciascuna Agenzia, è stato indicato il numero delle
operazioni effettuate nel periodo compreso tra il 18 settembre ed il 7 novembre
2000.
In ogni caso, deve essere inizialmente assegnato:
- un numero non inferiore a 40 targhe per autoveicoli di formato “A”;
- un numero non inferiore a 5 targhe per autoveicoli di formato “B”;
- un numero non inferiore a 15 targhe per motoveicoli;
- un numero non inferiore a 60 carte di circolazione.
Prima di procedere alla assegnazione delle targhe, gli Uffici Provinciali devono
richiamare la maschera “ALSA” e procedere con le modalità indicate nel “Manuale
Utente uso ufficio” (All. 2)
Ciascun Ufficio Provinciale, inoltre, deve redigere un verbale di avvenuta
consegna delle targhe e delle carte di circolazione e darne copia all’Agenzia
interessata. In detto verbale debbono essere succintamente indicati la data
dell’avvenuta consegna, la quantità delle targhe e delle carte di circolazione
consegnati con l’indicazione dei relativi lotti, nonchè le generalità di chi li
ha materialmente ricevuti. Il funzionario responsabile deve sottoscrivere il
verbale unitamente alla persona che ha ricevuto la consegna ed apporre il timbro
dell’Ufficio.
In caso di consegna contestuale di targhe, di carte di circolazione e di
tagliandi, può essere redatto un unico verbale.
2) Presa in carico e gestione delle carte di circolazione e delle targhe.
La presa in carico e l’utilizzo delle targhe e delle carte di circolazione
devono essere annotati in appositi registri cartacei, di cui uno riservato alla
contabilizzazione delle targhe per autoveicoli di formato “A”, uno per la
contabilizzazione delle targhe per autoveicoli di formato “B”, uno per la
contabilizzazione delle targhe per motoveicoli ed uno per la
contabilizzazione delle carte di circolazione.
I predetti registri debbono essere rilegati e recare pagine numerate; il numero
complessivo delle pagine deve essere annotato a cura dell’Ufficio Provinciale,
apponendo sull’ultimo foglio la seguente dicitura: “Il presente registro
dell’Agenzia ……………….. consta di numero …. pagine ed è riferito all’anno …...”,
seguita dalla data, dalla firma del funzionario responsabile e dal timbro
dell’Ufficio.
Nei medesimi registri (gli allegati 3 e 4 riproducono il fac-simile di una
pagina) devono essere riportati i seguenti dati:
- la data di ritiro delle targhe e delle carte di circolazione;
- la quantità delle targhe e delle carte di circolazione prese in carico;
- i lotti presi in carico;
- la data, la quantità e le porzioni di lotti delle targhe utilizzate ogni
giorno, con l’indicazione della quantità di carte di circolazione correttamente
utilizzate e di quelle scartate per errori di stampa o qualunque altra causa.
La contabilizzazione progressiva delle targhe e delle carte di circolazione
utilizzate e scartate deve essere impostata in senso decrescente, in modo da
riportare a quantità zero le targhe e le carte di circolazione assegnate per
ciascun lotto, secondo l’allegata esemplificazione (All. 5 e 6).
Le carte di circolazione scartate debbono essere distrutte a cura dell’Agenzia
non prima di un anno, decorrente dalla data di esaurimento del lotto di cui le
carte stesse fanno parte. Delle operazioni di distruzione viene dato conto in
apposito verbale.
Particolare attenzione dovrà porre l’Agenzia per la custodia del materiale
assegnato, adottando ogni misura di sicurezza che riterrà necessaria per
assicurare, assumendosene ogni responsabilità, la conservazione delle
targhe, delle carte di circolazione e delle etichette autoadesive, così come
previsto dall’art. 3 del Regolamento.
3) Modalità di effettuazione delle operazioni di cui all’art. 4, comma 1,
lett. a), c), d) ed e) del Regolamento
Ciascuna Agenzia collegata è tenuta, prima di procedere al rilascio della
documentazione richiesta dall’utente:
- ad accertare l’identità del richiedente;
- a verificare l’idoneità, la completezza e la conformità, in base alle
vigenti disposizioni, della domanda e della documentazione presentata, nonché
l’esattezza dei versamenti relativi alle imposte ed ai diritti dovuti per
l’operazione richiesta.
Espletate le predette verifiche, l’Agenzia si collega con il CED della
Motorizzazione utilizzando la maschera “PR67”, secondo le modalità illustrate
nell’allegato “Manuale Utente ad uso Agenzie”, e inserendo il codice “ST” nel
campo “codice acquisizione”.
Il CED della Motorizzazione, verificata la congruenza dei dati inseriti con
quelli presenti in archivio, aggiorna la base dati dell’Archivio Nazionale
Veicoli, associa alla transazione la prima targa disponibile fra quelle
assegnate all’Agenzia e consente la stampa immediata della relativa carta di
circolazione.
Quest’ultima, unitamente alle corrispondenti targhe, viene immediatamente
consegnata all’utente a cura dell’Agenzia, realizzandosi in tal modo la prevista
contestualità fra la richiesta dell’utente ed il rilascio della documentazione.
Per quanto concerne la stampa (transazione “PRSU”) dell’elenco dei documenti
emessi nel corso della giornata, le modalità e i tempi di consegna delle
documentazioni all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione, nonché l’eventuale
applicazione da parte di quest’ultimo delle sanzioni previste dal Regolamento,
si rinvia a quanto già illustrato con circolare n. B78 del 27 novembre 2000.
4) Attivazione delle procedure
La procedura “ALSA” sarà disponibile a partire dal 24 aprile 2001.
La procedurà “PR67” sarà disponibile a partire dal 9 maggio 2001.
Da quest’ultima data, le Agenzie, ottenuto l’assenso al collegamento, potranno
emettere tutti i documenti di competenza di questa Amministrazione, previsti dal
Regolamento, con le modalità descritte nelle circolari sin qui emanate.
Il tempo intercorrente fra l’emanazione della presente circolare e l’attuazione
delle procedure potrà essere utilmente impiegato, dalle Agenzie interessate, per
il disbrigo delle necessarie attività propedeutiche: ritiro dei lotti di carte
di circolazione e di targhe, predisposizione dei registri, rimodulazione delle
prassi organizzative interne.
Come ampiamente previsto, la piattaforma telematica ed organizzativa, da tempo
sperimentata con la procedura “Prenotamotorizzazione”, ha assicurato una
partenza assolutamente regolare della fase attivata il 21 dicembre scorso che, a
distanza di oltre tre mesi, si mantiene stabile e non provoca alcun tipo di
difficoltà alle oltre ottocento Agenzie già operative. Per questi motivi, si
ritiene che lo stesso accadrà per la seconda e conclusiva fase descritta nella
presente circolare.
Qualche difficoltà potrebbe sorgere dal 21 giugno prossimo, data di entrata a
regime dello “sportello telematico dell’automobilista”.
Proprio in vista di tale delicato appuntamento, i Direttori degli Uffici
Provinciali della Motorizzazione prenderanno immediati contatti con i Direttori
degli Automobile Club Provinciali che gestiscono il Pubblico Registro
Automobilistico, per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del
Regolamento; convocheranno, inoltre, i rappresentanti provinciali delle
Associazioni di categoria degli Studi di consulenza per avviare un
monitoraggio congiunto sull’attivazione degli sportelli telematici, volto ad
evidenziare situazioni suscettibili di produrre turbative di mercato, ed a
controllare la corretta utilizzazione ed esposizione del logo” di cui al
decreto ministeriale 21 febbraio 2001.
Eventuali situazioni non risolvibili a livello locale dovranno essere segnalate
a questa Sede che provvederà, caso per caso, a ricercare le soluzioni più
opportune.
Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni:
- per l’effettuazione delle operazioni di competenza dell’A.C.I. che gestisce il
P.R.A. (art. 7 del Regolamento) per il tramite del
collegamento unico con il CED della Motorizzazione;
- per l’attivazione dello “sportello telematico dell’automobilista” presso
gli Uffici Provinciali della Motorizzazione e presso gli Uffici Provinciali del
P.R.A..
Circ. Min. trasporti
prot. N. 815/M360 del 21 giugno 2001 - D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358.
Sportello telematico dell’automobilista
In attuazione delle procedure disciplinate dal d.P.R. n. 358/2000 e demandate
alla competenza di questa Amministrazione, si è già avuto modo di diramare le
istruzioni operative necessarie per attivare il collegamento degli operatori ex
lege n. 264/1991 con il CED della Motorizzazione, al fine della stampa dei
tagliandi di aggiornamento delle carte di circolazione (cfr. circolare n. B 78
del 27 novembre 2000) nonché della stampa e della consegna agli utenti delle
carte di circolazione e delle targhe (cfr. circolare prot. n. 968/C4 del 30
marzo 2001, come sostituita con circolare prot. n. 884 /M360 del 12 giugno
2001).
Ciò premesso, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare da ultimo citata,
con la presente si forniscono le istruzioni necessarie per l’effettuazione delle
operazioni di competenza dell’A.C.I. che gestisce il P.R.A. (ex art. 7 del
d.P.R. n. 358/2000) per il tramite del collegamento unico con il CED della
Motorizzazione.
A tale riguardo, si fa presente che gli Studi di consulenza già collegati con il
CED della Motorizzazione che volessero, attraverso lo stesso collegamento,
accedere alle procedure previste dall’art. 7 del d.P.R. n. 358/2000, devono:
- presentare domanda all’Ufficio Provinciale dell’A.C.I. che gestisce il
P.R.A., competente per territorio, per ottenere il rilascio dei moduli in bianco
del certificato di proprietà e la “password” per l’accesso al sistema
informatico dell’A.C.I.;
- installare il software “Adobe Acrobat Reader ver. 4.05”;
- munirsi di una stampante laser formato A4, con risoluzione minima 300
dpi.
Nessuna formale richiesta deve invece essere inoltrata agli Uffici Provinciali
della Motorizzazione, poichè provvederà direttamente il CED della
Motorizzazione, alle date indicate nel calendario di seguito riportato, a
collegare automaticamente con l’A.C.I. tutti gli Studi di consulenza già
autorizzati alla procedura “sportello telematico”.
Questi ultimi, utilizzando il collegamento unico con il CED della Motorizzazione
ed inserendo la “password” assegnata dall’Ufficio dell’A.C.I. che gestisce il
P.R.A., potranno pertanto accedere al sistema informatico dell’A.C.I. chiedendo
e stampando i certificati di proprietà.
Il collegamento in parola non avverrà contemporaneamente per tutti gli Studi di
consulenza, in quanto per l’attivazione dello stesso sarà osservato il seguente
calendario concordato in sede di tavolo tecnico istituito tra il Dipartimento
Trasporti Terrestri, l’A.C.I.- P.R.A. e le Associazioni di categoria:
- dal 21.06.2001 al 31.07.2001 per le regioni: Valle d’Aosta, Liguria,
Friuli Venezia Giulia, Umbria, Molise, Basilicata, Sicilia e Sardegna;
- dall’1 al 30.09.2001 per le province autonome di Trento e Bolzano e le regioni
Calabria ed Emilia Romagna;
- dall’1 al 31.10.2001 per le regioni: Veneto, Toscana e Campania;
- dall’1 al 30.11.2001 per le regioni: Piemonte, Marche e Puglia;
- dall’1 al 31.12.2001 per le regioni: Lombardia, Abruzzo e Lazio.
Si allega il “Manuale Operativo” nel quale sono illustrate tutte le specifiche
tecniche relative alla richiesta ed alla stampa del certificato di proprietà da
effettuate per il tramite del CED della Motorizzazione.
Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni per l’attivazione dello “sportello
telematico dell’automobilista” presso gli Uffici Provinciali della
Motorizzazione e presso gli Uffici Provinciali del P.R.A. che, com’è noto,
dovranno partire, in ciascuna provincia, contemporaneamente.
Circ. Min. trasporti
prot. n. 1254/M352 del 5 luglio 2001 - OGGETTO: Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Chiarimenti applicativi
Sul Supplemento ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001 è stato pubblicato il d.P.R. n. 445/2000 recante il “Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” (di seguito denominato, per brevità, “T. U.”), nel quale
sono state raccolte sistematicamente tutte le norme previgenti in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative.
In particolare, sono state trasfuse nel T.U., seppure con qualche significativa
modifica, le disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella
legge 15 maggio 1997, n. 127, nella legge 16 giugno 1998, n. 191 e nel d.P.R. 20
ottobre 1998, n. 403 che, conseguentemente, sono stati abrogati.
La presente circolare persegue quindi la finalità di adeguare al mutato assetto
normativo le istruzioni impartite con le circolari D.G. n. 21 del 13 febbraio
1998 e D.G. n. 21 del 24 marzo 1999 (pubblicata sulla G.U. n. 164 del 15 luglio
1999), con particolare riferimento agli aspetti applicativi che rilevano
nell’ambito dei procedimenti inerenti all’area veicoli e conducenti.
Ciò posto, nell’intento di agevolare una lettura ragionata delle disposizioni
del T.U., si è ritenuto opportuno articolare la presente circolare in tre
“PARTI” così strutturate:
- nella “PARTE PRIMA”, dedicata all’analisi coordinata del testo normativo, sono
illustrati i principi generali, riferiti a specifici argomenti, che appaiono
suscettibili di applicazione generalizzata;
- nella “PARTE SECONDA” sono trattate alcune ipotesi concrete di applicazione
allo scopo, da un lato, di risolvere i dubbi interpretativi maggiormente
ricorrenti e, dall’altro, di fornire suggerimenti esemplificativi utili ad
assicurare che, nella quotidiana operatività degli Uffici periferici, le diverse
circolari in materia di veicoli e conducenti, attualmente in vigore, possano
essere adeguate alla luce delle disposizioni del T.U.;
- nella “PARTE TERZA”, infine, sono espressamente elencate le circolari
abrogate.
PARTE PRIMA: PRINCIPI GENERALI
A) Soggetti legittimati alle attività di “autocertificazione”
Ai sensi dell’art. 3 del T.U., possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive
di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:
• i cittadini italiani;
• i cittadini dell’Unione Europea;
• le persone giuridiche, le società di persone, le pubbliche amministrazioni,
gli enti, i comitati e le associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei
Paesi della Unione Europea;
• i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente
ai fatti, stati o qualità personali certificabili o attestabili da soggetti
pubblici italiani;
• i cittadini extracomunitari nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni
sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia
ed il Paese di provenienza del dichiarante.
Ferma restando la necessità del possesso del requisito della residenza in Italia
ogni qual volta sia prescritto per l’adozione di specifici provvedimenti (es.
rilascio di patenti di guida, conversione di patenti estere, immatricolazioni di
veicoli, ecc.), questo stesso requisito non è invece richiesto ai fini
dell’accesso alle attività di “autocertificazione”.
Pertanto resta confermato che le dichiarazioni sostitutive possono essere rese
anche dai cittadini italiani residenti all’estero e dai cittadini comunitari
anche se non residenti in Italia.
Lo stesso criterio si applica ora anche ai cittadini extracomunitari, rispetto
ai quali è solo prescritto che siano regolarmente soggiornanti in Italia.
Rispetto a questi ultimi soggetti, l’art. 3 del T.U. ha però introdotto, come
evidenziato, una ulteriore limitazione rispetto a quanto già previsto dall’art.
5, comma 2, del d.P.R. n. 403/1998, nel senso che gli stessi possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive sia di certificazione che di atto di notorietà
unicamente per comprovare fatti, stati o qualità personali che siano
suscettibili di attestazione o di certificazione da parte di un soggetto
pubblico italiano.
Laddove detta condizione non si verifichi la norma in esame prescrive che gli
stati, i fatti e le qualità personali da comprovare debbano essere documentati
mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello
Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata
dall’autorità consolare italiana presente nel territorio del medesimo Stato.
B) Impedimento alla sottoscrizione e alla
dichiarazione
Nell’art. 4, comma 1, del T.U. è stata sostanzialmente trasfusa la norma già
contenuta nell’art. 4 del d.P.R. n. 403/1998 per le ipotesi di impedimento a
firmare (per analfabetismo o impedimento fisico) ma, per evidenti ragioni di
tutela della riservatezza, non è più richiesto che il pubblico ufficiale,
competente a raccogliere la dichiarazione, faccia menzione della causa
dell’impedimento a sottoscrivere.
Il comma 2 del medesimo art. 4 ha poi introdotto una ulteriore ipotesi,
rappresentata dall’impedimento temporaneo per motivi di salute, nel qual caso è
ammesso che la dichiarazione sia resa, in sostituzione della persona
temporaneamente impedita, dai seguenti soggetti:
• il coniuge;
• i figli;
• i parenti in linea retta fino al terzo grado (genitori, nonni, nipoti);
• i parenti in linea collaterale fino al terzo grado (fratelli, zii, nipoti).
Anche in tal caso, non deve essere specificata la causa dell’impedimento, ma
soltanto indicata la sussistenza dell’impedimento stesso.
Dalla lettura del citato comma 2 dell’art. 4 si desume chiaramente come l’intera
fattispecie poggi sul presupposto che il congiunto renda la dichiarazione
direttamente innanzi al pubblico ufficiale, il quale è tenuto preventivamente ad
identificarlo.
Si ritiene, tuttavia, che la medesima finalità possa essere realizzata anche nel
caso in cui la dichiarazione del congiunto pervenga all’Ufficio della
Motorizzazione per il tramite di un soggetto delegato, di una Autoscuola o di
uno Studio di consulenza, a condizione che venga allegata la copia fotostatica
di un documento di identità del dichiarante, anche se si tratti di una
dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Il successivo art. 5, infine, ripropone la norma già contenuta nell’art. 8 della
legge n. 15/1968, per cui se l’interessato è soggetto alla potestà dei genitori,
ovvero a tutela od a curatela, le dichiarazioni sostitutive debbono essere
sottoscritte dal genitore o dal tutore, ovvero dall’interessato stesso ma con
l’assistenza del curatore.
C) Dichiarazioni sostitutive di certificazione
Riproponendo i contenuti di quanto già previsto dall’art. 2 della legge n.
15/1968 e
dall’art. 1 del d.P.R. n. 403/1998, a norma dell’art. 46 del T.U. sono
comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese anche nel
contesto di una istanza, i seguenti fatti, stati o qualità personali:
• data e luogo di nascita;
• cittadinanza e residenza (compresa l’iscrizione nei registri A.I.R.E);
• godimento dei diritti civili e politici;
• stato civile, stato di famiglia e vivenza a carico;
• esistenza in vita e tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
• nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o del discendente;
• iscrizione in albi ed elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (compresa
l’iscrizione nel registro delle imprese e tutti i dati contenuti nei certificati
rilasciati dalle C:C.I.A.);
• qualità di studente, appartenenza a ordini professionali, qualifica
professionale posseduta, titolo di studio ed esami sostenuti, titolo di
abilitazione, di specializzazione, di formazione, di aggiornamento e
qualificazione tecnica;
• situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici
di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali (es. capacità finanziaria per le
imprese che svolgono le operazioni di revisione), e assolvimento di specifici
obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto (es
assolvimento dell’IVA, versamento contributi previdenziali);
• possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato
presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
• stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione,
• qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore,
di curatore e simili;
• iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo,
• tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari;
• il non aver riportato condanne penali, il non essere a conoscenza di essere
sottoposti a procedimenti penali, il non essere destinatari di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (in tale
fattispecie sono quindi ricompresse anche le cd. “certificazioni antimafia”);
• il non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e il non aver
presentato domanda di concordato.
L’illustrata elencazione è tassativa, e pertanto non è suscettibile di
estensione in via interpretativa.
A tale riguardo, inoltre, si segnala che nel corpo del T.U. non viene riproposta
la disposizione già contenuta nell’art. 1, comma 2, del d.P.R. 403/1998, alla
stregua del quale tutti i certificati, gli estratti e gli attestati da produrre,
a qualsiasi titolo, agli Uffici della Motorizzazione potevano essere sostituiti
con dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Pertanto, salvo quanto espressamente indicato nella “PARTE SECONDA” della
presente circolare, ciascun Ufficio avrà cura di verificare se le dichiarazioni
sinora acquisite in forza del citato art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 403/1998
possano ancora essere ricondotte nell’ambito della categoria delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione, ovvero debbano essere trattate alla stregua di
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del T.U..
Le disposizioni del T.U. confermano, inoltre, che le dichiarazioni sostitutive
di certificazione non sono soggette ad imposta di bollo (art. 37) e le relative
sottoscrizioni non debbono essere autenticate.
D) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà Il testo dell’art. 47 del
T.U. conferma il carattere “residuale” della categoria delle
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Infatti, salvo facendo le eventuali eccezioni previste per legge, dette
dichiarazioni possono essere utilizzate per comprovare:
• i fatti, gli stati e le qualità personali che siano a diretta conoscenza
dell’interessato e non siano espressamente indicati nell’art. 46 del T.U.;
• i fatti, gli stati e le qualità personali relativi ad altri soggetti, di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza.
L’art. 47 in esame prevede, inoltre, anche la possibilità di comprovare, a mezzo
di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, lo smarrimento di documenti
di riconoscimento o comunque attestanti stati o qualità personali
dell’interessato, al fine del rilascio dei relativi duplicati.
Tuttavia, quest’ultima previsione non può trovare applicazione nell’ipotesi di
rilascio del duplicato della patente di guida smarrita, poiché in tal caso le
vigenti norme prevedono espressamente la denuncia alle autorità di polizia quale
presupposto necessario per attivare il procedimento di duplicazione.
Tale considerazione appare a maggior ragione fondata alla luce della procedura
semplificata introdotta dal d.P.R. 9 marzo 2000, n. 104, in base al quale la
duplicazione della patente viene ora avviata proprio per il tramite degli organi
di polizia competenti a ricevere la denuncia.
In base all’art. 21, comma 1, del T.U., l’autenticità delle sottoscrizioni
apposte sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, da produrre agli
organi della pubblica amministrazione, è garantita con le modalità previste
dall’art. 38, vale a dire:
• mediante firma digitale o quando Il sottoscritto...............re è
identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità
elettronica (si tratta, tuttavia, di modalità al momento non ancora attuabili);
• mediante sottoscrizione apposta innanzi al dipendente addetto;
• allegando copia fotostatica di un documento di identità (in corso di
validità), che deve essere inserita nel fascicolo.
Per “documento di identità” deve intendersi la carta di identità ed ogni altro
documento munito di fotografia rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o
informatico, dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri
Stati, con la finalità
prevalente di dimostrare l’identità personale del titolare (art. 1, comma 1,
let. d), T.U.).
In particolare, l’art. 35, comma 2, del T.U. considera equipollenti alla carta
di identità i seguenti documenti:
• il passaporto;
• la patente di guida;
• la patente nautica;
• il libretto di pensione;
• il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
• il porto d’armi;
• le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia o di timbro o di
altra segnatura equivalente, rilasciate da una amministrazione dello Stato.
Dal combinato disposto di cui ai citati artt. 1, comma 1, let. d) e 35, comma 2,
del T.U. si ricava, inoltre, che anche il permesso di soggiorno rilasciato ai
cittadini stranieri può essere trattato alla stregua di un valido documento di
identità se munito di fotografia e di timbro, o altra segnatura equivalente,
apposta dall’autorità di polizia che lo ha rilasciato.
Infine, si rammenta che, a norma dell’art. 37 del T.U., anche le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non sono soggette ad imposta di bollo.
E) Certificati ed accertamenti d’ufficio.
Dal complesso di norme contenute nel T.U. si ricava il principio generale per
cui al cittadino è sempre riconosciuta la facoltà, nell’ambito delle ipotesi
espressamente disciplinate, di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive, a meno
che disposizioni speciali
non prevedano diversamente;e, conseguentemente, sulle pubbliche amministrazioni
incombe il dovere di accettare le dichiarazioni sostitutive.
Tuttavia, allo scopo di garantire comunque la massima speditezza dei
procedimenti, non può essere rifiutata nemmeno la produzione spontanea di
certificati da parte degli interessati.
A tale ultimo riguardo, si sottolinea che l’art. 41 del T.U., sulla base di
quanto era stato già previsto dalla legge n. 127/1997 e dalla legge n. 191/1998,
fissa alcuni criteri fondamentali:
• i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni e attestanti stati,
qualità personali e fatti non soggetti a modificazione (es. data e luogo di
nascita, titolo di studio) hanno validità illimitata;
• le restanti certificazioni hanno validità di 6 mesi (compresi i certificati
medici), se specifiche norme non prevedono una validità superiore;
• i certificati anagrafici e le certificazioni dello stato civile possono essere
utilmente prodotti anche oltre il termine di validità laddove l’interessato
dichiari per iscritto, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel
certificato stesso non hanno subito variazioni alla data del rilascio, ferma
restando la facoltà di effettuare verifiche successive sulla veridicità della
dichiarazione.
Resta inoltre confermata la norma già contenuta nell’art. 10, comma 1, del
d.P.R. n. 403/1998, per cui non sono autocertificabili i fatti attestati in
certificati medici, sanitari, di origine, di conformità CE, di marchi o di
brevetti (art. 49, comma 1, T.U.); pertanto, si conferma che continuano a
rimanere esclusi dal novero delle dichiarazioni sostitutive tutti i dati tecnici
relativi ai veicoli.
L’art. 43 del T.U. prevede, in particolare, che le pubbliche amministrazioni non
possono richiedere atti o certificati concernenti gli stati, i fatti e le
qualità personali elencati nell’art. 46 del T.U., che siano attestati in
documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a
certificare (art. 43, comma 1, T.U.).
In tal caso, le informazioni necessarie debbono essere acquisite d’ufficio
previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’amministrazione competente e
degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni stesse,
sempre che l’interessato non intenda avvalersi dell’autocertificazione.
L’acquisizione d’ufficio delle informazioni può avvenire anche per fax, per via
telematica o qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro
fonte, e senza onere a carico dell’amministrazione procedente (art. 47, commi 4
e 5, T.U.).
F) Documentazione mediante esibizione
L’art. 45 del T.U. dispone che:
• il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, lo stato civile e la
residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento possono essere
comprovati mediante esibizione dei documenti stessi;
• se all’atto della presentazione dell’istanza è prescritta l’identificazione
dell’interessato mediante esibizione di un documento di identità o di
riconoscimento, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di richiedere
certificati attestanti i dati contenuti nel documento esibito;
• la registrazione dei dati deve avvenire attraverso l’acquisizione di copia
fotostatica del documento esibito;
• è sempre fatta salva, nel corso del procedimento, la facoltà di verificare la
veridicità e l’autenticità dei dati contenuti nel documento esibito.
G) Modulistica
Salvo quanto previsto per singole materie da apposite circolari, ciascun Ufficio
deve provvedere a predisporre la modulistica necessaria per la redazione delle
dichiarazioni sostitutive da acquisire nell’ambito dei procedimenti di
competenza.
Detta modulistica deve contenere il richiamo alle norme del T.U. in base alle
quali la dichiarazione sostitutiva viene resa, nonché alle conseguenze
amministrative ed alle sanzioni penali previste, rispettivamente, dagli artt. 75
e 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
In ogni caso, anche se l’interessato non utilizza la modulistica predisposta,
deve comunque aver cura di indicare tutti gli elementi sufficienti e necessari
per consentire i successivi controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese
(es. nel dichiarare il titolo di studio posseduto, deve essere indicata la data,
il luogo e l’istituto presso il quale è stato conseguito).
H) Controlli
L’art. 71 del T.U. ha confermato l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di
effettuare idonei, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Al riguardo, si rinvia alle istruzioni già diramate con circolare n. A16 del 5
maggio 2000.
La citata norma ha inoltre chiarito che, in presenza di irregolarità od
omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, occorre darne notizia
all’interessato invitandolo alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione, con l’avvertenza che in
mancanza, il procedimento non può aver seguito.
I) Responsabilità delle pubbliche
amministrazioni
e dei loro
dipendenti In tema di responsabilità, il T.U. prevede che:
• salvo i casi di dolo o colpa grave, le pubbliche amministrazioni e i loro
dipendenti sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati sulla base di
false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non rispondenti a
verità, prodotti dall’interessato o da terzi (art. 73);
• la mancata risposta, entro 30 giorni, alle richieste di controllo sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive costituisce violazione dei doveri
d’ufficio (art. 72);
• costituiscono altresì violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione
delle dichiarazioni sostitutive, la richiesta di certificati o di atti di
notorietà nei casi in cui ci sia obbligo di accettare le dichiarazioni
sostitutive di certificazione, nonché il rifiuto ad accettare l’attestazione di
stati, qualità personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di
identità o di riconoscimento.
L) Responsabilità dei dichiaranti
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U., se in sede di
controllo emerge la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).
M) Modalità di invio e sottoscrizione
delle istanze
L’art. 38, comma 1, del T.U. prevede che tutte le istanze e le dichiarazioni da
presentare alla pubblica amministrazione possano essere inviate anche per fax e
via telematica.
A tale riguardo, si ritiene necessario ribadire due precisazioni.
Appare evidente, anzitutto, che la norma non incide in alcun modo sulla
possibilità della presentazione delle istanze per il tramite di soggetti
all’uopo delegati né, a maggior ragione sull’attività svolta dagli Studi di
consulenza e dalle Autoscuole che, pertanto, continuano ad accedere agli
sportelli della Motorizzazione in forza delle disposizioni speciali di settore.
In secondo luogo, si sottolinea ancora una volta che l’istruttoria delle istanze
rivolte agli Uffici della Motorizzazione, per l’avvio dei procedimenti
concernenti compiti di istituto, sono soggette alla preventiva verifica
dell’assolvimento delle tariffe previste dalla legge n. 870/1986.
Di conseguenza, non si rende possibile l’acquisizione delle stesse tramite fax;
infatti, se pure si ammettesse detta modalità, il procedimento non potrebbe
essere avviato fino a quando non fossero prodotte le filature originali dei
versamenti in conto corrente postale relativi alle tariffe in parola.
Le stesse considerazioni valgono anche per la trasmissione delle istanze e delle
dichiarazioni per via telematica, poiché al momento non sono ancora operativi né
il sistema di pagamento con moneta elettronica né la firma digitale (cfr. art.
38, comma 2, T.U.).
Viceversa, non si rinviene alcun elemento ostativo all’acquisizione via fax
delle dichiarazioni e delle fotocopie dei documenti di identità.
A norma dell’art. 21, comma 1, del T.U.,
l’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza da produrre agli organi
della pubblica amministrazione è garantita con l’osservanza delle modalità di
cui all’art. 38 del medesimo T.U., il quale prescrive che la sottoscrizione
avvenga in presenza del dipendente addetto; in alternativa, l’istanza deve
essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore, che deve essere inserita nel fascicolo.
Quest’ultima modalità appare, pertanto, obbligata ogni qualvolta l’istanza
pervenga per il tramite di un soggetto all’uopo delegato ovvero di un’Autoscuola
o di uno Studio di consulenza.
N) Copie autentiche
In tema di copie autentiche di atti e documenti, dal combinato disposto di cui
agli artt. 18 e 19 del T.U. si ricavano le seguenti prescrizioni:
• l’autenticazione di copie può essere effettuata dal pubblico ufficiale che ha
emesso o presso il quale è depositato l’originale, od al quale deve essere
prodotto il documento o la copia autentica dello stesso, ovvero da un notaio,
cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;
• il pubblico ufficiale attesta la conformità della copia con l’originale,
scrivendo la relativa dicitura alla fine della copia e indicando la data e il
luogo, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome e la qualifica
rivestita, ed apponendo la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.
Se la copia consta di più fogli, il pubblico ufficiale deve apporre la propria
firma a
margine di ciascun foglio intermedio;
• la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento
conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, della copia di una
pubblicazione ovvero della copia di titoli di studio o di servizio e di
documenti fiscali che debbano essere obbligatoriamente conservati dai privati,
può essere attestata anche dallo stesso interessato apponendo sulla riproduzione
del documento una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e allegando,
ovviamente, una copia del proprio documento di identità o di riconoscimento.
Si rammenta che per “pubblicazione” deve intendersi qualsiasi opera sia stata
edita autonomamente o sottoforma di articolo inserito nell’ambito di riviste o
quotidiani.
Le copie conformi all’originale attestate con dichiarazioni sostitutive di atto
di notorietà sono esenti da imposta di bollo.
Non sembra invece che il T.U. abbia introdotto deroghe all’art. 4 della tariffa
approvata con D.M. 20 agosto 1992, la quale assoggetta l’imposta di bollo gli “atti
e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni,
delle province,
dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle
unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla
tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata
conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.
O) Legalizzazione di firme e di
fotografie
In tema di legalizzazione di firme, si evidenzia anzitutto come nell’art. 33 del
T.U. sia stato trasfuso quanto già disposto dal previgente art. 17 della legge
n. 15/1968, con riferimento agli atti formati nello Stato e da far valere
all’estero e, viceversa, agli atti formati all’estero da autorità estere e da
valere nello Stato.
In particolare, con riferimento a quest’ultima ipotesi, viene riconfermato che
la legalizzazione deve avvenire ad opera delle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all’estero; inoltre, se l’atto o il documento è redatto in
lingua straniera, si deve
allegare una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
A tale ultimo riguardo, si precisa che, data la specialità della previsione, la
procedura di asseveramento delle traduzioni con giuramento prestato innanzi al
cancelliere giudiziario od al notaio non può essere ovviata attraverso una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Se poi gli atti e i documenti formati nello Stato e da valere nello Stato sono
rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in
Italia, competenti alla legalizzazione sono le Prefetture.
Ovviamente, restano salve le ipotesi in cui l’obbligo della legalizzazione o
della traduzione è escluso in base a leggi o ad accordi internazionali.
Per quanto concerne la legalizzazione di fotografie l’art. 34 del T.U. dispone
che le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali (quindi
anche della patente di guida) sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie
presentate personalmente dall’interessato.
In quest’ambito, pertanto, si ribadisce l’impossibilità di procedere per il
tramite di soggetti intermediari (Autoscuole, Studi di consulenza, delegati).
Su richiesta dell’interessato, la legalizzazione di fotografie può essere
effettuata anche a cura dei dipendenti incaricati dal sindaco.
Infine, è confermato che la legalizzazione di fotografie non è assoggettata
all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo.
Nulla, invece, viene disposto circa le modalità attraverso cui effettuare la
legalizzazione di fotografie; tuttavia, in analogia con quanto già illustrato in
tema di copie autentiche (cfr. par. N)), si ritiene possa essere adottata la
seguente formula:
“Ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 445/2000, si legalizza la foto del Sig…………..,
la cui identità è stata accertata tramite………………………..(indicare il documento
di identità o di riconoscimento) n. ………………. rilasciato da …………….. il …………..”.
La predetta formula deve essere seguita dall’apposizione della data e del luogo,
la firma per esteso e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che procede
alla legalizzazione ed il timbro dell’Ufficio.
PARTE SECONDA: APPLICAZIONI
1) Dichiarazioni sostitutive rese da
cittadini extracomunitari.
In base alle illustrate disposizioni del T.U., i cittadini extracomunitari
possono rendere sia dichiarazioni sostitutive di certificazione sia
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, a condizione che:
a) debbano comprovare fatti, qualità personali o stati certificabili o
attestabili da soggetti pubblici italiani;
b) siano regolarmente soggiornanti in Italia.
Ricorrendo le predette condizioni, le dichiarazioni sostitutive possono essere
rese secondo le medesime modalità previste dal T.U. per i cittadini italiani e
per i cittadini comunitari.
In particolare, per quanto attiene alle dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà, deve ritenersi non più applicabile la procedura di cui all’art. 5 del
D.M. Grazia e Giustizia 22 maggio 1995, n. 431, in forza del quale si è finora
chiesto che le dichiarazioni in parola fossero rese innanzi alle autorità
diplomatiche o consolari dei Paesi di origine.
Pertanto, anche la dichiarazione relativa alla non conoscenza della lingua
italiana in forma scritta, per l’accesso agli esami orali per il conseguimento
della patente di guida, deve essere resa secondo quanto disposto dagli artt. 21,
38 e 47 del T.U..
Ciò anche in considerazione del parere espresso dal Dipartimento della Funzione
Pubblica – Ufficio per l’innovazione delle pubbliche amministrazioni – Servizio
per la comunicazione e le relazioni con i cittadini con nota prot. n. 10360 del
30 maggio 2001, il quale ha chiarito come non sia possibile “interpretare in
modo restrittivo l’inciso ‘certificabili o attestabili’ da soggetti pubblici
italiani di cui parla l’art. 3 del d.P.R. n. 445/2000. In particolare, non è
possibile riferire l’inciso ai soli dati che già prima della dichiarazione
rientrano in un sistema di certezze pubbliche gestito da un’amministrazione
italiana, ma occorre comprendere nel suo ambito anche i fatti che un soggetto
pubblico italiano è comunque in grado di attestare, anche a seguito dello
svolgimento di apposita procedura di verifica e controllo”.
A tale ultimo riguardo, il Dipartimento della Funzione Pubblica suggerisce
quindi di procedere ai consueti controlli a campione presso gli Uffici di
collocamento, quali soggetti pubblici che possono avere cognizione diretta circa
la non conoscenza, da parte dei cittadini extracomunitari, della lingua italiana
in forma scritta.
Quanto all’ulteriore condizione del regolare soggiorno in Italia, questa non può
che essere comprovata mediante esibizione del permesso di soggiorno in originale
ed in corso di validità.
Se l’istanza è presentata per il tramite di un soggetto delegato, di una
Autoscuola o di uno Studio di consulenza, in sostituzione dell’esibizione del
permesso di soggiorno può essere prodotta una copia resa conforme all’originale,
secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 del T.U., che dovrà essere inserita
nel fascicolo unitamente alla fotocopia di un documento di identità o di
riconoscimento se la conformità è attestata dallo stesso interessato.
Non v’è dubbio, infatti, che la conformità all’originale della copia di un
documento rilasciato dalla pubblica amministrazione (com’è il caso del permesso
di soggiorno) possa essere attestata anche da un cittadino extracomunitario,
proprio perché si tratta di un fatto accertabile in ogni momento presso le
competenti autorità di pubblica sicurezza.
2) Dichiarazione di proprietà dei veicoli
ai fini della immatricolazione
Com’è noto, ai sensi dell’art. 93 c.d.s., i veicoli sono immatricolati a norma
di chi si dichiara proprietario.
A tale riguardo, si ritiene che la dichiarazione in parola debba essere trattata
alla stregua di una dichiarazione sostitutiva di certificazione rientrante
nell’ampia fattispecie prevista dall’art. 46, let. i), del T.U.
3) Delega alla presentazione delle istanze.
Al di fuori delle ipotesi di intermediazione professionalmente svolte dalle
Autoscuole e dagli Studi di consulenza, la presentazione delle istanze deve
avvenire, com’è noto, direttamente a cura dell’interessato o per il tramite di
un soggetto all’uopo delegato, sempre che l’attività di quest’ultimo sia
prestata a titolo gratuito ed in via del tutto occasionale.
A tale riguardo, dal T.U. non appaiono desumibili elementi di novità rispetto al
passato.
Pertanto, oltre ad identificare il delegato, è sufficiente acquisire la delega
sottoscritta in forma libera dal delegante, alla quale deve essere allegata la
fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento del delegante stesso.
4) Acquisizione di fotocopie di documenti
di identità o di riconoscimento.
Al fine di evitare inutili ed onerose duplicazioni, quando la fotocopia di un
documento di identità o di riconoscimento viene acquisita per comprovare
l’autenticità della sottoscrizione apposta dall’interessato su atti diversi
nell’ambito di un medesimo procedimento (es. istanza, dichiarazioni sostitutive
di atto di notorietà, ecc.), non deve essere richiesta la produzione di
ulteriori fotocopie.
5) Immatricolazione di veicoli in leasing e in servizio di noleggio senza
conducente
Con riferimento alla circolare prot. n. 653/C4 dell’8 marzo 2001, concernente le
modalità di immatricolazione dei veicoli locati con facoltà di compera e dei
veicoli in locazione senza conducente, si precisa che, alla luce delle
disposizioni contenute nel T.U., le dichiarazioni contenute nei fac-simile di
cui agli allegati 1 e 2 debbono ora essere intese sia come sostitutive di
certificazione (residenza, proprietà dei veicoli, qualità di legale
rappresentante di persone giuridiche ovvero di mandatario, di procuratore e
simili, iscrizione nel registro delle imprese), sia sostitutive di atto di
notorietà (locazione con facoltà di compera, titolo autorizzativo alla locazione
senza conducente).
Pertanto, si invitano gli Uffici in indirizzo a sostituire i prototipi di
dichiarazione in parola, rispettivamente, con i fac-simile di cui agli allegati
1 e 2 alla presente circolare.
In tal senso, debbono conseguentemente ritenersi non più attuali anche le
indicazioni di cui al par. A), punto 2 ed al par. B), punto 2 della citata
circolare n. 653/C4 dell’8 marzo 2001, nella parte in cui viene rappresentato
che le dichiarazioni in parola, essendo tutte riconducibili alla categoria delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione, in forza dell’allora vigente art.
1, comma 2, del d.P.R. n. 403/1998, non deve essere allegata la fotocopia del
documento di identità del dichiarante.
Sulla base delle medesime argomentazioni, deve altresì ritenersi superata la
circolare prot, n. 226/C3 del 26 gennaio 2001 poiché il possesso del titolo
autorizzativo che legittima il servizio di noleggio senza conducente non è più
comprovabile con dichiarazione sostitutiva di certificazione, bensì con
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
PARTE TERZA: ABROGAZIONI
Sono abrogate le seguenti circolari:
1) D.G. n. 70 del 30 giugno 1997;
2) D.G. n. 21 del 13 febbraio 1998;
3) D.G. n. 21 del 24 marzo 1999;
4) U.d.G. n. A/28 del 28 novembre 2000 limitatamente al punto 1.3, 2° cpv.;
5) prot. n. 226/C3 del 26 gennaio 2001;
6) prot. n. 653/C4 dell’8 marzo 2001, limitatamente agli allegati 1 e 2;
nonché ogni altra disposizione in contrasto con i contenuti della presente
circolare.
Allegato 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA ALLEGARE AL MOD. TT 2119
Il/L
sottoscritto/a……………………………….……………………………………………………,
nato/a……………………………………………………………....il.………………………………,
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti
dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli
artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli
art. 46 e 47 del medesimo d.P.R. n. 445/2000
dichiara
- di essere residente a………………………………………….………prov……………………... in via/piazza
…………………………………….………….….…………………. n°……………….;
- di rivestire la qualità di (1) …………………………………………………… della società
……………………………..…………….…….
n° iscrizione registro delle imprese ……………………………………………………..………… esercente
l’attività di locazione finanziaria a termini di legge dal ……………………………... con
sede in (2)…………………………………………………………………………….…………
- che la suindicata società è proprietaria del veicolo(3)….…………………….…..……………
telaio n°. …………..……………………………..
- che la medesima società ha concesso il predetto veicolo in locazione con
facoltà di compera, in data …………………… e con scadenza il …………………………, a (4)
………………………….……………………………………………………………………………...
il/la quale è autorizzato/a, in qualità di utilizzatore, ad espletare tutte le
formalità inerenti alla immatricolazione del veicolo stesso (5).
Data
……………, …………
Firma del dichiarante(6)
………………………..
Timbro e codice meccanografico
dello Studio di consulenza(7)
……………………………………...
NOTE:
(1) Indicare la qualità (legale rappresentante, procuratore, mandatario) o la
carica (Amministratore, Direttore, ecc.) in base alla quale il dichiarante
agisce in nome e per conto della società.
(2) Indicare l’indirizzo completo della sede principale della società ovvero,
ove ricorra il caso, della sede secondaria con rappresentanza stabile.
(3) Indicare fabbrica e tipo del veicolo.
(4) Indicare le generalità e la residenza dell’utilizzatore, se si tratta di
persona fisica; in caso di persone giuridiche, indicare la denominazione e la
sede. Se la persona del locatario coincide con il mandatario che rende la
dichiarazione, apporre la dicitura “a me medesimo”.
(5) Depennare la frase se il caso non ricorre.
(6) La firma del dichiarante non necessita di autenticazione ma deve essere
allegata la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso
di validità
(7) Da apporre solo nel caso in cui la richiesta di immatricolazione viene
presentata per il tramite di uno Studio di consulenza.
Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA ALLEGARE AL MOD. TT 2119
Il/L sottoscritto/a……………………………….……………………………………………………,
nato/a……………………………………………………………....il.………………………………,
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti
dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli
artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 46 e 47 del medesimo d.P.R. n. 445/2000
dichiara
- di essere residente a………………………………………….………prov……………………...
in via/piazza…………………………………….………….….………………….n°……………….;
- di rivestire la qualità di (1)……………………………………………………..…………..………
della società …………………………………..……………………………………………….…….
n° iscrizione registro delle imprese ……………………………………………………..…………
con sede in (2)…………………………………………………………………………….…………
esercente l’attività di locazione di veicoli senza conducente, a norma dell’art.
84 c.d.s.,
sulla base del seguente titolo autorizzativo:………………………………………………………
rilasciato da ………………………………….…………………………il ...………………………..
e valido per l’anno in corso (3).
- che la suindicata società è proprietaria del veicolo (4)….…………………….…..……………
telaio n°. …………..…………………….………….., per la quale si chiede l’immatricolazione.
Data
……………, …………
Firma del dichiarante (5)
………………………..
Timbro e codice meccanografico dello Studio di consulenza (6)
……………………………………...
NOTE:
(1) Indicare la qualità (legale rappresentante, procuratore, mandatario) o la
carica (Amministratore, Direttore, ecc.) in base alla quale il dichiarante
agisce in nome e per conto della società.
(2) Indicare l’indirizzo completo della sede principale della società ovvero,
ove ricorra il caso, della sede secondaria con rappresentanza stabile.
(3) Con tale dichiarazione viene confermato che il titolo autorizzativo è stato
aggiornato per l’anno in corso se diverso da quello del rilascio.
(4) Indicare fabbrica e tipo del veicolo.
(5) La firma del dichiarante non necessita di autenticazione ma deve essere
allegata la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso
di validità
(6) Da apporre solo nel caso in cui la richiesta di immatricolazione viene
presentata per il tramite di uno Studio di consulenza.
L.
9 luglio 1990, n. 187 – Tasse automobilistiche e automazione P.R.A.
L.
7 agosto 1990, n. 241 – Procedimento amministrativo e accesso ai documenti
D.M. 2 ottobre 1992,
n. 514 – Archivi P.R.A.
per notizia:
Lett. circ. Min. Trasp. Prot. n. 2915 del 16 settembre 1993
D.P.R. 28 settembre
1994, n. 634 – Archivio veicoli C.E.D. - Motorizzazione
Circ. Min. interno 17 aprile 1997, n. M/2413 - Confisca del veicolo
Circ. 30 ottobre 1997, n. M/2413/47 - Confisca del veicolo
Circ. Min. interno 4 dicembre 1997, n. M/2413/47 - Confisca del veicolo
Circ. Min. interno 10 dicembre 1997, n. M/2413
Circ. Min. trasporti 23 dicembre 1997, n. 141/97 - Locazione senza conducente
- Immatricolazione
Circ. Min. interno 3 luglio 1998, M/2413/18 - Immatricolazione veicoli
D.P.R.
19 settembre 2000, n. 358 – Sportello telematico
Circ. Min. Trasp. N. B78 del 21 novembre 2000 – Sportello telematico
Circ. Min. Trsp. N. B81 del 7 dicembre 2000 – Sportello telematico
Circ. Min. Trasp. N. A30 del 4 dicembre 2000 – Sportello telematico
D.M. 21 febbraio 2001 – Logo distintivo dello sportello telematico
Lett. circ. Min. trasporti 8 marzo 2001, n. 653/C4/2001 - Veicoli con facoltà
di compera (leasing)
Circ. 30 marzo 2001, n. 968 – Sportello telematico
Lett. circ. Min. trasp. 12 giugno 2001, n. 884 – Sportello telematico
Lett. Circ. Min. Trasp. 21 giugno 2001, n. 815 – Sportello telematico
Circ. Min. Trasp. 27 novembre 2001, n. 05518 – Sportello telematico
Circ. Min. Trasp. 17 gennaio 2002, n. 186 - Sportello telematico
Circ. Min. Trasp. 22 febbraio 2002, n. 482 - Sportello telematico
Dottrina
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DOCUMENTAZIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa
Capo I - Finalità e
tecnica del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa.
Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari, emanato ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 8 marzo 1999, n. 50, raccoglie
e coordina le numerose disposizioni che si sono stratificate nel corso degli
anni in materia di documentazione amministrativa, con l'ambizioso proposito,
oltre che di rendere facile la consultazione (e la conseguente individuazione
della disciplina applicabile), di favorirne un'interpretazione coerente sul
piano sistematico e, per quanto, possibile univoca.
La materia è stata fino ad oggi, regolata da un gran numero di fonti diverse; al
nucleo iniziale rappresentato dalle norme della legge n. 15 del 1968, si sono
aggiunte e sovrapposte negli ultimi anni, e in modo episodico, una gran quantità
di disposizioni, dettate dalle esigenze di volta in volta avvertite come più
urgenti; disposizioni non di rado inserite in testi legislativi eterogenei (si
pensi ad esempio alle leggi n. 127 del 1997 e n. 191 del 1998) con la
conseguenza di una frammentazione delle fonti, tale da affaticare e disorientare
l'interprete; per superare tale frammentazione e nella ricerca della desiderata
organicità della disciplina si è reso necessario, talvolta, inserire nel Testo
unico delle disposizioni "nuove" e di raccordo, e talaltra operare nello stesso
articolo una commistione tra disposizioni in precedenza contenute in fonti di
rango diverso (legge e regolamento) e ora delegificate in attuazione della
previsione dell'articolo 1 della legge n.127 del 1997, come quando si è trattato
di integrare in un unico articolo la casistica delle dichiarazioni sostitutive
di certificazioni, già suddivisa tra l'articolo 2 della legge n. 15 del 1968 e
l'articolo 1 del d.P.R. n. 403 del 1999.
La compresenza, nel medesimo testo, di disposizioni diversamente collocate nella
gerarchia delle fonti ha peraltro posto, sul piano pratico, il rilevante
problema di come evitare un'indesiderata rilegificazione di norme secondarie; a
tal fine, ed anche per agevolare l'opera di aggiornamento periodico prevista dal
citato articolo 7 della legge n. 50 del 1999, sono stati elaborati tre testi
distinti (A,B,C): il testo A, che contiene l'insieme di tutte le disposizioni,
legislative e regolamentari e consente di apprezzare l'impianto normativo nel
suo insieme; il testo B, recante le sole norme di rango legislativo, emanato con
decreto legislativo; il testo C, recante le disposizioni non legislative, invece
emanato con la procedura propria dei regolamenti di delegificazione.
Tale impostazione corrisponde alle risoluzioni adottate dalle Camere in sede di
parere sulla relazione del Governo al Parlamento sul riordino normativo, ed è
chiarita nel nuovo testo dell'articolo 7, comma 2 della legge n. 50 del 1999,
come modificato dall'articolo 1, comma 6 lettera a) della legge annuale di
semplificazione L. n. 340/2000.
Il sistema di numerazione adottato nello schema di decreto legislativo e nello
schema di regolamento - poi trasfusi nel testo unico- si è reso necessario, sul
modello anche di analoghe esperienze straniere, per assicurare la corrispondenza
tra gli articoli del testo unico, da una parte, e quelli del decreto legislativo
o del regolamento dall'altra; ciò al fine di assicurare la leggibilità dei
testi, soprattutto a seguito di future modificazioni degli stessi.
Nell'osservanza dei criteri fissati al comma 2 del predetto articolo 7, è stata
operata la delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti
organizzativi e procedimentali; sono state altresì indicate le norme abrogate
espressamente e le norme espressamente non inserite, ma comunque vigenti
ancorché contenute in fonte diversa dal Testo unico.
È necessario peraltro puntualizzare che nell'ipotesi in cui una norma non
risulti indicata né fra quelle non inserite, né fra quelle abrogate, essa dovrà
intendersi in ogni caso abrogata in virtù di quanto disposto dall'articolo 7,
comma 3 della legge n. 50 del 1999.
Da ultimo, pur con la prudenza necessaria quando si tratta di riordinare un
insieme di norme giuridiche da tempo vigenti, nei confronti delle quali si è
ormai stabilizzata l'interpretazione, si è proceduto ad una semplificazione del
linguaggio normativo.
Il Testo unico, in definitiva, intende corrispondere alle esigenze evidenziate
nella "Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme
legislative e regolamentari" presentata dal Governo al Parlamento nel 1999.
Al riguardo, è stata, infatti, prevista l'emanazione di testi unici a carattere
misto legislativo e regolamentare, mediante la predisposizione contestuale in
ciascun settore di due distinti provvedimenti di riordino, uno di rango
legislativo e l'altro di livello regolamentare, da rifondere in un testo unico
misto a carattere ricognitivo, contenente tutte le norme rilevanti per il
settore considerato.
Tuttavia, per raggiungere il fine di assicurare a tutti gli utenti delle norme
la completa conoscenza del diritto vigente sarà necessario riportare in
appendice ad esso, senza che ne formino parte integrante, tutte le norme
tecniche ivi richiamate, che non possono essere inserite organicamente nel Testo
in considerazione dell'elevato tasso di obsolescenza che caratterizza queste
disposizioni a causa della rapida evoluzione delle tecnologie.
Capo II - Impostazione e principali novità del Testo
unico.
Il Testo unico, raccoglie e coordina, da un lato, le norme in materia di
documentazione amministrativa e, dall'altro, le norme in materia di redazione e
gestione dei documenti informatici.
Per quanto riguarda le prime, il principale obiettivo perseguito è stato, come
già si è detto, quello di coordinare in modo sistematico la normativa dettata
con la legge 4 gennaio 1968 n. 15 con gli interventi di modifica e di
integrazione effettuati negli ultimi anni.
Per quanto riguarda invece le norme in materia di redazione e gestione dei
documenti informatici, si è cercato soprattutto di armonizzare il loro
contenuto, fortemente innovativo, con le norme riguardanti la documentazione
amministrativa "tradizionale". Per realizzare questo secondo obiettivo si è
cercato in particolare, laddove possibile, di non mantenere le norme in materia
di documento informatico come un corpo a sé, ma di collegarle strettamente ai
diversi ambiti della disciplina "tradizionale" a cui si ricollegano sul piano
operativo (ad esempio, le norme in materia di firma digitale sono state riunite
con le norme generali in materia di sottoscrizione di documenti amministrativi e
atti pubblici, ecc.).
L'ambizione, dunque, è quella di riuscire a disciplinare efficacemente sia la
fase attuale, in cui predominano ancora gli strumenti di certezza tradizionali,
sia la fase di transizione dai documenti cartacei a quelli informatici, che in
questi anni si sta avviando, sia il futuro nuovo regime delle certezze
pubbliche, fondato in prevalenza su strumenti informatici e telematici.
Oltre a risistemare in modo più coerente ed organico la normativa vigente, sono
state introdotte anche alcune disposizioni innovative, volte a rendere più
agevole l'applicazione di quest'ultima e a compiere ulteriori passi sulla strada
della progressiva eliminazione dei certificati in attuazione dell'articolo 1
della legge n. 127 del 1997.
Si è provveduto a premettere al testo un articolo recante una serie di
definizioni al fine di precisare il significato di alcuni termini ricorrenti, in
relazione ai quali erano insorti diversi dubbi interpretativi, a cui si è
appunto cercato di dare soluzione. Si è stabilito, ad esempio, sia cosa debba
intendersi per documento di riconoscimento e quale rapporto ci sia fra questo ed
il documento di identità, sia il significato del termine "certificato". Si è poi
operato un altro intervento, di natura più sostanziale. È cioè stato allargato
l'ambito di applicazione delle norme in materia di documentazione
amministrativa, sia per quanto riguarda i soggetti tenuti ad accettare gli
strumenti di semplificazione della documentazione amministrativa (includendo fra
essi anche i privati che vi consentano e l'autorità giudiziaria, limitatamente
all'attività di volontaria giurisdizione), sia per quanto riguarda i soggetti
che possono utilizzare tali strumenti (ampliando i casi di utilizzo da parte dei
cittadini extracomunitari).
Le novità introdotte riguardano, in particolare, le modalità di autenticazione
di copia e di autenticazione delle sottoscrizioni.
Riguardo alle prime, è stato chiarito, da un lato, che l'autentica di copia può
essere fatta anche dai gestori di pubblici servizi nell'ambito dei procedimenti
per cui sono competenti; mentre dall'altro è stata estesa la possibilità di
sostituire gli effetti dell'autentica di copia con una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà da parte dell'interessato (originariamente prevista dal
d.P.R. n. 403/98 solo per le pubblicazioni in senso tecnico), ammettendo il
ricorso a tale dichiarazione in un numero di casi molto maggiore, fra cui ad
esempio quello di presentazione di documenti fiscali.
Per quanto riguarda invece l'autentica di sottoscrizione, sono state
generalizzate le misure di semplificazione già introdotte dalla legge n. 127/97
e dalla legge n. 191/98, chiarendo inoltre le modalità da seguire per
l'autentica nel caso in cui il documento la cui sottoscrizione deve essere
autenticata vada presentato ad un soggetto diverso dalla pubblica
amministrazione o dal gestore di pubblico servizio.
Sono state, infine, riportate le disposizioni fiscali che all'articolo 21 della
L.n.15 /1968 prevedevano l'esenzione delle dichiarazioni sostitutive
dall'imposta di bollo.
Si è stabilito, poi, che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici
servizi non possono più richiedere atti o certificati per i quali sono tenuti ad
acquisire d'ufficio le relative informazioni o ad accettare la dichiarazione
sostitutiva prodotta dall'interessato. Si è correlativamente previsto che la
richiesta di certificati costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Inoltre, sempre relativamente agli istituti che concernono gli accertamenti
d'ufficio e l'acquisizione diretta di certificati da parte delle pubbliche
amministrazioni procedenti sono state introdotte delle disposizioni volte a
rendere più agevole il loro utilizzo, sia attraverso un migliore coordinamento
fra amministrazione procedente ed amministrazione certificante, sia attraverso
il superamento di alcuni limiti formali, come ad esempio quelli posti da alcune
interpretazioni particolarmente restrittive della legge n. 675/96 sulla tutela
dei dati personali.
Si è prevista, poi, la possibilità di estendere anche al documento di
riconoscimento esibito ai sensi del presente Testo unico quanto già previsto per
i certificati dalla legge n. 127/97, ovvero la possibilità di esibirlo anche se
scaduto, dietro semplice dichiarazione che i dati in esso contenuti e con esso
comprovati non hanno subito variazioni.
Per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive ne è stato ulteriormente esteso
l'ambito di applicazione e sono state introdotte delle precisazioni volte ad
agevolare il loro utilizzo, superando alcuni dubbi interpretativi emersi dal
monitoraggio dell'applicazione della normativa ora raccolta nel Testo unico.
Le modifiche introdotte in materia di controlli sono molto significative anche
sul piano sostanziale, dato che la materia era trattata in modo molto sintetico
ed erano sorti significativi problemi nella sua applicazione.
In particolare si è cercato di definire meglio, in termini di pretese ed
obblighi reciproci, i rapporti fra amministrazione procedente ed amministrazione
certificante, affiancando all'obbligo di effettuare il controllo da parte della
prima anche l'obbligo di rispondere alle richieste di controllo da parte della
seconda.
Coordinamento sistematico delle sanzioni penali.
Per l’emanazione del Decreto è stato acquisito, come previsto, il parere del
Consiglio di Stato. Sono stati inoltre acquisiti gli avvisi del Garante per la protezione dei dati personali
dell'8 settembre 2000, della Conferenza Stato-Città del 14 settembre 2000 e
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione del 29 settembre
2000.
Successivamente il testo è stato nuovamente esaminato dal Consiglio dei Ministri
nella seduta del 6 ottobre 2000, quindi, acquisito il parere del Comitato per la
legislazione del 9 novembre 2000, è stato sottoposto all'esame delle competenti
Commissioni parlamentari.
Il testo emanato tiene conto dei predetti pareri e le modifiche apportate
rispetto al testo esaminato, in prima lettura il 25 agosto 2000 e in seconda
lettura il 6 ottobre, sono conseguenti ai pareri medesimi.
Sul piano generale, vale la pena di menzionare che il Consiglio di Stato, pur
ritenendo legittima la scelta tecnica adottata nell'impostazione del testo unico
(un decreto legislativo e un regolamento di delegificazione poi trasfusi in un
testo unico finale), ha ritenuto praticabile anche una diversa soluzione che,
nell'ambito di un unico testo emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, contenesse sia le disposizioni legislative che regolamentari.
Inoltre, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la materia della documentazione
amministrativa, per la sua attinenza all'assetto organizzativo della pubblica
amministrazione, fosse interamente delegificabile con l'unica eccezione delle
norme penali e delle norme sul trattamento dei dati personali. Si è ritenuto,
tuttavia, di accogliere solo in parte questo suggerimento, limitando, al
momento, l'esercizio della potestà di delegificazione solo ad alcuni ancorchè la
maggior parte degli aspetti definiti organizzativi dal Consiglio di Stato.
La I Commissione della Camera dei deputati (affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e
della P.A.), preso atto del parere del Comitato per la legislazione reso nella
seduta del 9 novembre 2000., ha espresso, nella seduta del 16 novembre, parere
favorevole sul provvedimento in esame, formulando, con le seguenti osservazioni,
la richiesta di:
a) procedere, all'adozione e all'emanazione contestuale di un decreto
legislativo e di un regolamento, i quali si integrino tra di loro e si
unifichino attraverso la veste formale, espressamente prevista dall'articolo 7,
comma 4, della legge n. 50 del 1999, di un decreto del Presidente della
Repubblica di approvazione del testo unico risultante appunto dalla concorrenza
in un unico contesto delle disposizioni del decreto legislativo e del
regolamento, evitandosi di dare origine ad un ulteriore atto normativo di natura
regolamentare che approvi il testo unico delle disposizioni di cui al decreto
legislativo e al regolamento;
b) di includere, per ragioni di completezza del testo unico, le disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 15, della legge n. 537 del 1993, relative alla
conservazione dei documenti su supporto ottico e alla salvaguardia del
patrimonio documentale storico;
c) di espungere dal testo unico i riferimenti alle disposizioni previgenti, che
potrebbero trarre in inganno l'interprete circa il valore normativo del testo
unico, indicandoli invece in un apposito allegato;
d) di predisporre un allegato al testo unico nel quale ricomprendere i
regolamenti ministeriali, le direttive, le circolari e le norme tecniche vigenti
rilevanti nella materia, in modo da facilitare l'accesso a tali atti da parte
dei cittadini;
e) all'articolo 5, comma 1 (L), di sostituire le parole "esercente la potestà
dei genitori" con le seguenti: "esercente la potestà";
f) di verificare se le disposizioni, contenute negli articoli 8, comma 1 (R),
16, comma 3 (R) e 36, comma 5 (L), che prevedono il parere del Garante per la
protezione dei dati personali siano tutte effettivamente discendenti dalla
previsione generale di cui all'articolo 31, comma 2 della legge n. 675 del 1996;
g) all'articolo 36, comma 1 (L), di riprodurre la disposizione dell'articolo 2,
comma 10, della legge n.127 del 1997;
h) all'articolo 43 (L-R), di valutare l'opportunità di riconsiderare tale
disciplina, al fine di evitare che essa possa rivelarsi più defatigante, per il
cittadino, rispetto a quella attualmente presente negli articoli 18, commi 2 e
3, e 30 della legge n. 241 del 1990 e nell'articolo 7, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998 (tutte
espressamente abrogare dall'articolo 77), eventualmente anche chiarendo, al
comma 1, che l'acquisizione d'ufficio delle informazioni deve avvenire in ogni
caso senza oneri di natura finanziaria a carico del cittadino; i) all'articolo
46, comma 1, lettera aa) (R), di valutare l'opportunità di aggiungere le
seguenti parole: "e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa", posto che la dichiarazione sostitutiva ivi prevista sostituisce la
certificazione prodotta dal casellario giudiziale;
l) all'articolo 60, comma 3 (R), di provvedere ad armonizzare tale disposizione
con la formulazione adottata dall'articolo 55, comma 5 (R);
m) di attribuire rango legislativo alle disposizioni contenute negli articoli 77
(L-R) e 78 (L-R), oppure, in alternativa, di distinguere in commi separati,
all'interno di ciascun articolo, le disposizioni che si riferiscono a norme
primarie e quelle che si riferiscono a norme secondarie;
n) di completare, conformemente a quanto richiesto dall'articolo 7, comma 2,
lettera c), della legge n.50 del 1999, l'elenco delle disposizioni abrogate
dall'articolo 77 (L-R), in particolare considerando gli effetti abrogativi
implicitamente derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a) (R), dall'articolo
1, comma 1, lettera e) (R), dall'articolo 3, comma 4 (R), e dall'articolo 35,
comma 2 (L), in modo da evitare la riproduzione, all'interno del testo unico,
del contenuto di disposizioni vigenti, senza Corrispondentemente procedere alla
loro espressa abrogazione;
o) di precisare l'elenco delle norme che rimangono in vigore nella materia in
questione contenuto nell'articolo 78 (L-R);
p) all'articolo 78, comma 1, lettera d) (L-R), di precisare il significato
dell'espressione "disposizioni secondarie" che rimarrebbero in vigore,
esplicitando che essa si riferisce unicamente ai regolamenti ministeriali o a
direttive e circolari, ma non ai regolamenti governativi, che sono inclusi nel
testo unico;
q) di esplicitare, all'articolo 78 (L-R), che il testo unico, in particolare
all'articolo 37, comma 1 (L), non modifica le norme sul bollo contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive
modificazioni;
r) con riferimento, infine, all'articolo 2, comma 1 (L), all'articolo 43, comma
2 (L) all'articolo 72, comma 4 (R), che anticipano altrettante innovazioni in
via d'introduzione ad opera degli articoli 2 e 3 del disegno di legge di
semplificazione 1999, di coordinare tra di loro i due interventi in modo da non
creare duplicazioni normative.
La I Commissione della Senato della Repubblica (affari costituzionali, affari
della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della P.A.) ha espresso, nella seduta del 29 novembre, parere favorevole sul
provvedimento in esame, formulando, osservazioni quasi totalmente coincidenti
con quelle della Camera, richiedendo, inoltre, all'articolo 2, di estendere la
disciplina non solo ai gestori dei pubblici servizi nei rapporti con l'utenza,
ma anche nei rapporti tra di loro; all'articolo 3 (comma 1), di aggiungere le
società di persone e i comitati nell'elenco dei destinatari delle disposizioni
del testo unico, e (comma 4) di prevedere una semplificazione delle procedure
relative alle certificazioni e attestazioni di autorità di stati esteri, o
comunque rilasciati all'estero; all'articolo 4 di prevedere che la
documentazione relativa alle motivazioni dell'impedimento alla sottoscrizione o
dichiarazione sia tenuta separata dall'attestazione; all'articolo 7, per quanto
riguarda il comma 1, di specificare che il mezzo per redigere i documenti debba
comunque consentire la conservazione nel tempo, e di prevedere (comma 4) la
possibilità dell'utilizzo di acronimi e di espressioni in lingua straniera di
uso corrente; di estendere le previsioni dell'articolo 13 agli analoghi atti
regolati dalla legge notarile;all'articolo 21, di considerare i profili
penalistici (falso ideologico, querela di falso) della falsa attestazione
rispetto all'acquisizione di una falsa autocertificazione riformulando
l'articolo, ovvero sopprimendolo in considerazione dell'incidenza di una norma
regolamentare in fattispecie penale;di richiamare i dati biometrici, con
esclusione di una schedatura generalizzata del DNA, non solo per la firma
digitale di cui all'articolo 22, ma anche per altre forme di identificazione;
all'articolo 24 di considerare la necessità che tali disposizioni si estendano
in via generalizzata, facendo pertanto all'articolo 28 della legge notarile;
all'articolo 27 comma 3, e nelle altre norme del presente testo unico (articoli
2, 8, 11 e 23) di verificare la compatibilità con la Direttiva 93/99/CEE in
materia di autorità di certificazione; all'articolo 28 di approfondire il senso
della lettera c) e di dare una lettura più attenta; all'articolo 35, comma 2, di
valutare se non sia opportuno evitare il riferimento al "timbro" , che potrebbe
essere sostituito da altro mezzo, o quantomeno di aggiungere l'espressione "o
equivalenti"; di procedere ad un coordinamento dei riferimenti alla "
veridicità" e alla "autenticità" in relazione agli articoli 41 e 45;
all'articolo 53, di consentire forme di sperimentazione della gestione
informatica del protocollo. A seguito dei suddetti pareri, il testo è stato
riformulato in accoglimento delle richieste delle Commissioni parlamentari, ad
eccezione di alcune, per i motivi di seguito esposti.
Riguardo all'osservazione della I Commissione del Senato relativa all'articolo
21, si ritiene che le modifiche possano far sorgere il dubbio che una siffatta
formulazione introduca una nuova fattispecie penale; in effetti, per la stessa
ragione il Consiglio di Stato e il Ministero della Giustizia, a proposito delle
disposizioni di cui all'articolo 76, avevano segnalato la necessità di non
delineare, anche semplicemente, nuove formulazioni o interpretazioni delle
fattispecie penali; pertanto, l'osservazione non è stata accolta in quanto la
fonte regolamentare, nella formulazione adottata, non è suscettibile di incidere
sul contenuto delle norme.
In ordine alla verifica, richiesta dalla I Commissione del Senato, della
compatibilità dell'articolo 27 comma 3, e delle altre norme del presente testo
unico con la Direttiva 93/99/CEE in materia di autorità di certificazione, si fa
presente che le modifiche eventualmente necessarie verranno recepite nella forma
dell'aggiornamento del testo unico, essendo, a tutt'oggi, in attesa
dell'approvazione della legge comunitaria per l'anno 2000, nonchè
dell'emanazione dei provvedimenti normativi di recepimento dalla stessa
previsti.
Quanto alla richiesta, formulata dalla I Commissione del Senato, in ordine
all'articolo 28, si osserva che questa previsione si limita a riprodurre la
normativa vigente.
Quanto alla richiesta della I Commissione della Camera di cui al punto f), in
ordine all'articolo 43 dello schema, si ricorda che esso rappresenta una delle
essenziali innovazioni del Testo Unico e prevede che le amministrazioni e i
servizi pubblici non possano chiedere ai cittadini certificazioni per tutti i
dati attestabili con dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Le
amministrazioni e i servizi pubblici sono tenuti o ad acquisire d'ufficio le
relative informazioni, o ad accettare le dichiarazioni sostitutive di
certificazione. Non si vede quindi come il divieto previsto per le
amministrazioni di richiedere certificazioni ai cittadini possa risultare più
defatigante rispetto alla normativa preesistente.
Quanto alla richiesta, formulata dalla I Commissione del Senato, in ordine
all'articolo 53, si ritiene che prevedere esplicitamente forme di
sperimentazione potrebbe indebolire il carattere prescrittivo della norma sul
protocollo.
Quanto alla richiesta, formulata da entrambe le Commissioni, di provvedere ad
armonizzare la disposizione di cui all'articolo 60, comma 3 con la formulazione
adottata dall'articolo 55, comma 5 (R), non si ravvisa l'esigenza di
armonizzazione, in quanto le fattispecie disciplinano ipotesi diverse. Quanto
alla richiesta, formulata da entrambe le Commissioni. di attribuire rango
legislativo alle disposizioni contenute negli articoli 77 (L-R) e 78 (L-R),
oppure, in alternativa, di distinguere in commi separati, all'interno di ciascun
articolo, le disposizioni che si riferiscono a norme primarie e quelle che si
riferiscono a norme secondarie, mentre è stato possibile suddividere nei due
commi l'articolo 77, l'operazione non appare configurabile per l'articolo 78.
Occorre infine, precisare che:
a) al fine di adempiere alla richiesta formulata da entrambe le Commissioni di
espungere dal testo unico i riferimenti alle disposizioni previgenti, è stata
predisposta, a completamento del testo "A", una tavola di Corrispondenza tra gli
articoli del testo unico e le disposizioni previdenti;
b) non è stato predisposto un allegato nel quale ricomprendere i regolamenti
ministeriali, le direttive e le circolari vigenti rilevanti nella materia,
perché, stante l'esistenza, in particolare, di circolari, dato che l'emanazione
del testo unico ha comportato un coordinamento e un'armonizzazione delle
disposizioni provenienti dalle diverse fonti, si ritiene che da ciò discenderà
la necessità che le amministrazioni provvedano ad aggiornamento delle circolari
esistenti;
c) diversamente, per le norme tecniche vigenti, che sono state riunite in
un'appendice al testo unico.
Capo III - Analisi dell'impatto delle nuove norme
sulla documentazione amministrativa alle novità del testo unico.
I risultati delle attività di monitoraggio quantitativo e qualitativo e
l'analisi dell'impatto delle nuove norme sulla documentazione amministrativa,
introdotte con la legge 15 maggio 1997, n.127, la legge 16 giugno 1998, n.191 e
il DPR. 20 ottobre 1998, n. 403, svolte dal Progetto finalizzato del
Dipartimento della Funzione Pubblica "Semplifichiamo", hanno notevolmente
contribuito all'individuazione delle ulteriori innovazioni da introdurre con il
Testo Unico.
1) I dati sulla riduzione delle certificazioni anagrafiche e delle autentiche e
la prospettiva dell'eliminazione dei certificati
I dati del monitoraggio quantitativo effettuato in 23 città sulla riduzione
delle certificazioni anagrafiche e delle autentiche di firme rilasciate dalle
anagrafi comunali e la stima del conseguente risparmio degli italiani hanno
mostrato i positivi e diffusi risultati dell'attuazione delle nuove norme. Il
raffronto tra il 1996 e il 1999 consente di misurare gli effetti dell'insieme
delle novità in materia di autocertificazione e di autentiche di firma,
introdotte dalla legge n.127 del 1997, dalla legge n. 191 del 1998 e dal DPR. n.403
del 1998.
Nel 1999 le certificazioni rilasciate dalle anagrafi si sono ridotte del 50%
rispetto al 1996. In termini assoluti ciò significa che mentre nel 1996 le
anagrafi comunali italiane "producevano" 68 milioni di certificati, nel 1998 ne
hanno prodotti 49 milioni e nel 1999 34 milioni.
Tra il 1996 e il 1999 le autentiche di firma sono diminuite del 79,5% (da 35 a
7,5 milioni).
La riduzione delle certificazioni e delle autentiche di firma ha rappresentato
un grande risparmio di tempo e di denaro per i cittadini. Il progetto
"Semplifichiamo" ha stimato che la spesa sostenuta dagli italiani per le
certificazioni e le autentiche di firma è passata da 2.977 miliardi del 1996 a
1.107 miliardi del 1999. I risparmi rispetto al 1996 sono stati stimati
rispettivamente in 1.020 miliardi per il 1998 e in 1.869 miliardi per il 1999. I
dati dei primi 5 mesi del 2000, confrontati con quelli del 1996, confermano il
trend di decremento ed evidenziano un'ulteriore significativa riduzione sia dei
certificati che delle autentiche di firma. La riduzione media delle
certificazioni passa dal 50% del 1999 al 57% e quella delle autentiche di firma
passa dall'80% al 90%.
La riduzione delle certificazioni tocca il picco del 62% nel mese di gennaio. E'
un dato particolarmente positivo, sicuramente legato alla rilevanza in questo
mese delle pre-iscrizioni scolastiche, che consente di apprezzare l'efficacia
delle norme che prevedono che scuole, Università, Motorizzazione Civile e Comuni
non possano richiedere certificati, ma solo autocertificazioni.
I buoni risultati fin qui raggiunti nella riduzione delle certificazioni sono un
indicatore, dell'efficacia delle novità introdotte e del cambiamento maturato
nella cultura e nei comportamenti quotidiani delle amministrazioni e del
personale. E' cresciuta la consapevolezza che l'applicazione delle nuove norme è
ormai ineludibile. Nello stesso tempo è aumentata la conoscenza dei propri
diritti da parte dei cittadini che hanno percepito il messaggio innovativo delle
nuove norme e ne hanno preteso in modo diffuso l'applicazione.
Questi dati positivi e il particolare successo della norma che ha previsto che
Comuni, scuole, Università e motorizzazioni civili non possono richiedere i
certificati ai cittadini, ci dicono che è possibile compiere un ulteriore passo
in avanti ed introdurre la previsione della completa eliminazione della
richiesta dei certificati ai cittadini, da parte delle amministrazioni pubbliche
e dei gestori di pubblici servizi, nella prospettiva, da realizzare nel breve
periodo, della "decertificazione" e cioè della completa sostituzione di
certificati ed autocertificazioni con la trasmissione per via telematica di dati
e documenti.
Il Testo Unico interviene sotto questo duplice profilo con innovazioni
particolarmente significative e coerenti con i principi e i criteri direttivi,
individuati dall'articolo1 della legge 15 maggio 1997, n.127, ed in particolare
con i principi contenuti nell'articolo18 della legge 7 agosto 1990, n.241 e con
l'obiettivo di cui alla lettera a) dell'eliminazione o riduzione dei certificati
o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di
provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici
o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici
servizi.
L'articolo 43 del Testo, infatti, introduce la previsione che le amministrazioni
pubbliche non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità
personali o fatti attestabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
per i quali sono tenute ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa
indicazione da parte dell'interessato dell'amministrazione competente o ad
accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. Questa
innovazione è completata dalla previsione, introdotta dall'articolo 72, che la
richiesta dei certificati costituisca violazione dei doveri di ufficio.
Nel medesimo tempo lo stesso articolo 43 detta disposizioni tese a rimuovere gli
ostacoli, oggi esistenti, all'acquisizione d'ufficio per via telematica di dati
e documenti. Si sottolinea in particolare la norma, di cui al comma 2, che
stabilisce che quando la consultazione diretta, da parte di una pubblica
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi
dell'amministrazione certificante viene operata per le finalità di cui al
presente Testo Unico, essa si considera operata per finalità di rilevante
interesse pubblico. Per l'accesso diretto agli archivi l'amministrazione
certificante rilascia apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e
le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali.
Il terzo comma, inoltre, introduce la previsione che le amministrazioni
certificanti siano tenute a consentire alle amministrazioni procedenti la
consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, senza oneri e nel
rispetto della riservatezza dei dati personali.
Per garantire il necessario equilibrio tra semplicità per il cittadino e
certezze pubbliche che è alla base della nuova normativa in materia di
documentazione amministrativa, il Testo Unico introduce disposizioni tese ad
agevolare e rendere più cogenti le attività di controllo sulla veridicità delle
dichiarazioni rese. Si richiama in particolare l'attenzione sull'articolo 72 che
introduce il termine di trenta giorni per la risposta alle richieste di
controllo e prevede che la mancata risposta alle richieste di controllo
costituisca violazione dei doveri d'ufficio.
I dati relativi alla riduzione del 90% delle autentiche di firma indicano un
notevole successo delle modalità alternative all'autenticazione (attraverso la
sottoscrizione davanti al dipendente addetto o l'invio con la fotocopia del
documento d'identità del sottoscrittore) introdotte dalla legge n.127 del 1997 e
dalla legge n.191 del 1998. Tali modalità sono via divenute le modalità abituali
di autenticazione ad eccezione dei casi esclusi dalla legge (dichiarazioni non
contestuali all'istanza). Si è ritenuto opportuno, anche sulla base di
un'analisi d'impatto effettuata con i responsabili delle anagrafi di alcune
città, introdurre con l'articolo 21 una disposizione che generalizza a tutte le
istanze e alle dichiarazioni rivolte alla pubblica amministrazione le modalità
di autenticazione alternative. Resta ferma l'autenticazione da parte del notaio,
cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, con
le modalità "tradizionali", solo per le dichiarazioni destinate a soggetti
privati e per gli atti che hanno come oggetto la riscossione da parte di terzi
di benefici economici.
Capo IV - Le indicazioni dell'analisi qualitativa
sull'impatto delle nuove norme
L'analisi qualitativa degli oltre 1500 quesiti, segnalazioni e richieste di
consulenza pervenuti al Progetto finalizzato Semplifichiamo ha offerto un quadro
completo delle criticità emerse nell'applicazione delle nuove norme che è stato
la base essenziale per individuare ulteriori innovazioni in grado di introdurre
nuove semplificazioni e di rimuovere tali punti critici.
Uno di questi è risolto in radice dal Testo Unico ed è rappresentato dalla
difficoltà ad orientarsi di fronte ad un mosaico di norme .
Per una lettura più agevole del quadro di insieme delle problematiche
interpretative e delle indicazioni proposte per affrontarle, le principali
criticità emerse e le più rilevanti innovazioni proposte sono state classificate
per argomento:
1) Ambito di applicazione
a) Applicabilità ai gestori ed esercenti di pubblici servizi.
Sono stati segnalati problemi relativamente alla distinzione, proposta da alcuni
gestori ed esercenti di pubblici servizi come la Rai e l'Ente Poste, tra
attività strettamente strumentale allo svolgimento del servizio pubblico ed
attività "neutra". All'articolo 2, comma 1 viene chiarito che il Testo Unico si
applica ai gestori di pubblici servizi in tutti i rapporti con l'utenza.
b) Applicabilità ai procedimenti di volontaria giurisdizione.
Numerosi quesiti e segnalazioni hanno riguardato l'applicabilità delle normativa
in materia di autocertificazione all'attività di volontaria giurisdizione o a
quella ad essa riconducibile. L'articolo 2, comma 2 prevede che queste modalità
di produzione di atti e documenti siano utilizzate anche nei rapporti con
l'autorità giudiziaria, limitatamente allo svolgimento di attività di volontaria
giurisdizione.
c) Applicabilità ai cittadini stranieri
Sono state segnalate problematiche interpretative relativamente all'applicazione
delle norme in materia di documentazione amministrativa ai cittadini stranieri,
alla necessità di dimostrare il requisito della residenza per rendere le
dichiarazioni sostitutive e all'applicabilità delle norme in materia di
documentazione amministrativa ai cittadini stranieri non residenti.
L'articolo 3 chiarisce che le disposizioni del Testo Unico si applicano ai
cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle
pubbliche amministrazioni e agli enti e alle associazioni aventi sede legale in
Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea. Il secondo comma dell'articolo 3
innova, rispetto al DPR. n. 403 perché introduce la possibilità di utilizzare le
dichiarazioni sostitutive non solo per gli extracomunitari residenti, ma anche
per quelli autorizzati a soggiornare in Italia. Tali dichiarazioni possono
essere utilizzate limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti
attestabili da soggetti pubblici in Italia.
d) Applicabilità ai soggetti privati
Numerosi quesiti hanno avuto come oggetto l'applicabilità delle norme in materia
di documentazione amministrativa ai soggetti privati e la possibilità per il
funzionario incaricato dal Sindaco di rifiutare l'autenticazione di
dichiarazioni sostitutive rivolte a soggetti privati.
Tale questione è già stata affrontata dal disegno di legge annuale di
semplificazione.
2) Modalità di sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà
Numerose sono state le richieste di chiarimenti relative alle modalità di
sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non
contestuali alle istanze, all'utilizzo delle modalità di autenticazione
alternative e alla nozione di contestualità all'istanza. Una criticità
particolare è stata ripetutamente segnalata per l'autentica della sottoscrizione
da parte di coloro che siano temporaneamente impediti per ragioni di salute. Le
problematiche relative alle modalità di autenticazione della sottoscrizione sono
risolte in radice con le disposizioni dell'articolo 21 e 38 già indicate sopra.
All'articolo 4, comma 2 del presente Testo Unico è prevista la possibilità di
sostituire la dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di
temporaneo impedimento con la dichiarazione resa dal coniuge o, in sua assenza,
dai figli o in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale
fino al terzo grado. Tale dichiarazione è resa al pubblico ufficiale previo
accertamento dell'identità del dichiarante.
3) Autentica di copie
Molte segnalazioni e quesiti proposti sia da cittadini, che da imprese ed
amministrazioni hanno richiesto di estendere la facoltà (introdotta dal DPR n.403
del 1998) di attestare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà la
conformità di una copia all'originale di una pubblicazione ai documenti
rilasciati o conservati da una pubblica amministrazione. E' stato sottolineato
che questa opportunità semplificherebbe notevolmente la presentazione di
documenti e agevolerebbe le stesse attività di controllo.
Il Testo Unico, all'articolo 19, introduce tale facoltà.
4) Acquisizione d'ufficio e controlli
Numerose amministrazioni hanno segnalato le seguenti criticità nelle attività di
controllo e nell'acquisizione d'ufficio anche per via telematica, che
rappresenta una delle più importanti novità introdotte dal DPR. n. 403:
a) Necessità che le amministrazioni certificanti consentano la consultazione
delle banche dati necessarie ai fini delle attività di controllo o
dell'acquisizione d'ufficio senza oneri a carico delle amministrazioni
procedenti;
b) necessità che venga stabilito un termine per la risposta alle richieste di
controllo o di acquisizione d'ufficio e sanzioni per i casi di mancata risposta;
c) problematiche relative alle modalità idonee a garantire la riservatezza dei
dati personali;
d) necessità che le amministrazioni certificanti individuino e rendano note le
modalità per l'efficiente ed efficace svolgimento dei controlli stessi; e)
necessità di normare i casi di irregolarità formali che non costituiscono
falsità.
Come già richiamato sopra, tali problematiche vengono compiutamente affrontate
dalle disposizioni dell'articolo 43 (in relazione alla consultazione per via
telematica degli archivi delle amministrazioni certificanti e alle modalità
idonee a garantire la riservatezza dei dati personali) e dell'articolo 72
(termine per la risposta alle richieste di controllo, modalità per l'efficiente
ed efficace svolgimento dei controlli). L'articolo 6, comma 3, prevede inoltre
che qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni che
non costituiscono falsità, il funzionario competente dà notizia all'interessato
di tale irregolarità. Questo è tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione,
altrimenti il procedimento non ha seguito.
Capo V - La
semplificazione nei procedimenti amministrativi nel settore della circolazione
stradale e dei trasporti
La semplificazione dei procedimenti amministrativi nel campo della circolazione
stradale ha una prima notevole attuazione con il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575,
emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 24 dicembre 1993, n.
537 ad opera dell’allora Ministro della Funzione pubblica Prof. Sabino Cassese.
Il regolamento innova profondamente le procedure per il conseguimento della
patente, senza pregiudicare l’efficacia dei controlli necessari per la tutela
della sicurezza della circolazione stradale.
Il procedimento di rilascio, rinnovo e duplicazione della patente di guida
prevede misure di semplificazione per migliorare i rapporti tra pubblici poteri
e cittadini, introducendo elementi di razionalizzazione nelle attività delle
amministrazioni pubbliche coinvolte.
Il D.P.R. n. 575/1994, in linea con le tendenze da tempo in atto nella
maggioranza dei paesi europei, attribuisce alla patente di guida il valore di
provvedimento abilitativo conservando anche il valore di documento ufficiale di
identità personale, anche a seguito del parere fornito al dipartimento della
funzione pubblica dal consiglio di stato, che così si esprimeva: “ la
semplificazione procedimentale alla quale mira il presente schema regolamentare
non risentirebbe comunque – ove si affermasse la valenza identificativa della
patente – di alcuni sostanziali appesantimenti, dovendosi, al contrario,
ragionevolmente ritenere che la previsione di privare la patente di guida della
eventuale valenza di documento di identificazione personale comporterebbe,
semmai, un evidente aggravio, certamente non utile a favorire le esigenze
dell’amministrazione del cittadino.
Il D.P.R. n. 575/1994 trasferisce la competenza per il rilascio al ministero dei
trasporti e della navigazione, lasciando nella sfera delle attribuzioni del
prefetto il potere di adottare provvedimenti di sospensione e di revoca quando
questi costituiscano una sanzione amministrativa accessoria o quando, a seguito
di comunicazione del rilascio della patente di guida, per il tramite del
collegamento informatico integrato, il titolare della patente risulti essere un
delinquente abituale, professionale o per tendenza o sottoposto a misure di
sicurezza personali e alle misure di prevenzione.
La scelta di questa direttrice di riforma conseguen una pluralità di effetti
positivi.
Oltre a concentrare in un’unica sede il referente pubblico del richiedente,
il D.P.R. n. 575/1994 riduce drasticamente i tempi di consegna del documento,
prevedendo che il rilascio della patente avvenga contestualmente al superamento
dell’esame pratico.
Ulteriori semplificazioni sono introdotte con l’eliminazione degli obblighi di
annotazione sulla patente di guida del cambiamento di abitazione o residenza. A
questo provvede il competente ufficio centrale del dipartimento dei trasporti
terrestri al quale i comuni inviano per via telematica la notizia dell’avvenuto
trasferimento di abitazione o di residenza.
Tra gli adempimenti istruttori relativi all’accertamento sanitario viene
eliminato l’obbligo dell’acquisizione del certificato anamnestico.
Risultano notevolmente snelliti i procedimenti connessi al rilascio del
duplicato e della conversione di patente estera o militare.
Anche gli adempimenti relativi alla conferma di validità della patente di guida
risultano notevolmente snelliti in quanto non è più necessario che il
richiedente si rechi in tre diverse sedi ( medico autorizzato, ufficio della
motorizzazione, prefettura) ma è sufficiente che si sottoponga agli esami medici
e attenda di ricevere per posta un tagliando di convalida da apporre sulla
patente di guida.
Capo VIb - Carta di circolazione.
Anche nel caso della carta di circolazione smarrita, sottratta, distrutta o
deteriorata, il D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105 prevede che, l’intestatario deve
presentare denuncia, entro 48 ore dalla constatazione, compilando apposito
modulo agli organi di polizia che, contestualmente, rilasciano un permesso
provvisorio di circolazione della durata di 90 giorni, da quel momento la carta
di circolazione identificata nella denuncia non è più valida.
Nel caso in cui la carta di circolazione sia deteriorata al punto da non rendere
leggibili i dati in essa contenuti, la richiesta di duplicato deve essere
presentata presso gli Uffici della Motorizzazione, che rilasciano di
circolazione.
Anche per la carta di circolazione, come per la patente, l’Ufficio centrale
operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione trasmette entro 90
giorni il duplicato per posta – contrassegno all’indirizzo dell’intestatario.
La circolazione con veicolo sfornito del permesso provvisorio di circolazione
comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a
lire 484.800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa del fermo
amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione.
Capo VII - Sportello telematico.
Capo VIIa -
Immatricolazione, reimmatricolazione, registrazione della proprietà e passaggi
di proprietàdei veicoli a motore e dei rimorchi.
In attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli
e dei rimorchi e del conseguente riordino amministrativo è stato emanato il
D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, che contiene il Regolamento per la disciplina
degli adempimenti relativi all’immatricolazione e alla registrazione della
proprietà dei veicoli a motore e dei rimorchi e che istituisce lo “sportello
telematico dell’automobilista”.
A tale sportello saranno collegati in rete circa 4100 sportelli sparsi
sull’intero territorio nazionale, di cui 3900 presso studi di consulenza
automobilistica, 103 presso gli Uffici provinciali del Ministero dei trasporti e
della navigazione e 103 presso gli Uffici provinciali dell’A.C.I. che gestiscono
il pubblico registro automobilistico e presso le delegazioni dell’A.C.I.
Con l’entrata in vigore del regolamento gli utenti potranno recarsi al più
vicino sportello telematico ed ottenere in tempo reale i certificati di
proprietà, le carte di circolazione e le targhe.
Lo sportello telematico verrà attivato mediante un unico collegamento con il
centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti e della navigazione o con
il sistema informativo dell’A.C.I.
All’esterno dei locali dove hanno la sede, gli sportelli espongono apposito
logo, il cui modello verrà stabilito, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore del regolamento, con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione.
Al loro interno gli sportelli dovranno altresì affiggere le tabelle che indicano
l’ammontare del corrispettivo richiesto per ogni servizio.
Le operazioni che possono svolgere gli sportelli, limitatamente alle categorie
di veicoli fissate dal ministero dei trasporti, sono:
a) immatricolazione e rilascio contestuale della carta di circolazione
intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, con l’indicazione, se
ricorrono, delle generalità dell’usufruttuario o del locatario con facoltà di
acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni
contenute nell’articolo 91 del codice della strada;
b) rinnovo o aggiornamento della carta di circolazione di cui all’articolo 94,
comma 2, del codice della strada. Su richiesta avanzata dall’acquirente entro
sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata
autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del
trasferimento o degli altri mutamenti indicati,
c) nuove immatricolazioni. Sono esclusi dall’applicazione del regolamento le
immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti dall’estero attraverso canali
d’importazione non ufficiali (importazione parallela), nonché i veicoli usati
già in possesso di documenti di circolazione rilasciati da uno Stato estero.
d) Consegna delle targhe di cui all’articolo 101, comma 2 del codice della
strada (le targhe sono consegnate agli intestatari all’atto
dell’immatricolazione dei veicoli).
e) Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa di cui
all’articolo 102, commi 2, 4, e 5 del codice della strada. Trascorsi quindici
giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di
una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l’intestatario
deve richiedere una nuova immatricolazione. In caso di deterioramento che non
rende leggibili i dati contenuti nelle targhe, l’intestatario del veicolo deve
richiedere una nuova immatricolazione. Nei casi di distruzione delle targhe,
sulla base della ricevuta rilasciata dagli organi di polizia che hanno ricevuto
la denuncia, l’intestatario della carta di circolazione deve chiedere una nuova
immatricolazione.
f) Rilascio del certificato di proprietà con le connesse annotazioni
dell’usufrutto, della locazione con facoltà di acquisto e della vendita con
patto di riservato dominio, per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A.
(art. 93, comma 5 del codice della strada);
g) Trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti, nonché all’emissione
e al rilascio del nuovo certificato di proprietà in caso di trasferimento di
proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione
dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto;
h) Cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati
alla demolizione, relative alla definitiva esportazione all’estero (art. 103,
comma 1 del codice della strada);
i) Cancellazione dal P.R.A. dei veicoli e dei rimorchi avviati alla
demolizione di cui all’articolo 46, comma 5, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modificazioni.
Lo sportello non potrà effettuare le operazioni di rilascio della carta di
circolazione e delle targhe per i veicoli che per la loro utilizzazione hanno
necessità di possedere un titolo o i requisiti per il servizio o il
trasporto (autocarri, autobus, ecc) e di aggiornamento relativo al trasferimento
di residenza delle persone fisiche.
Risultano quindi esclusi:
- i veicoli a motore adibiti a locazione senza conducente (licenza comunale);
- i veicoli a motore adibiti a noleggio con conducente (licenza comunale);
- autobus adibiti a servizio di linea (concessione);
- veicoli a motore adibiti al trasporto di cose per conto terzi (iscrizione
all’albo e autorizzazione);
- veicoli a motore adibiti a servizio di linea per trasporto di cose
(concessione);
- veicoli adibiti a servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi
(licenza comunale);
- i veicoli a motore adibiti al trasporto di cose in conto proprio (licenza);
- gli autobus da adibire ad uso proprio (nulla osta).
La competenza esclusiva rimane in capo agli Uffici provinciale della
Motorizzazione, i quali potranno rilasciare anche il certificato di proprietà
per i suddetti veicoli.
Rimane di competenza esclusiva degli Uffici della Motorizzazione civile anche
l’immatricolazione di tutti i veicoli che ai fini dell’immatricolazione sono
soggetti a visita e prova al fine di verificarne i requisiti alla circolazione.
Il vigente codice della strada prevede tale accertamento ai fini
dell’immatricolazione per i veicoli:
- destinati al trasporto pubblico di persone;
- allestiti o trasformati;
- da adibire a servizio di noleggio con conducente;
- da adibire a servizio di piazza per trasporto di persone;
- da adibire a servizio di linea per trasporto di persone;
- di importazione parallela (ad eccezione delle autovetture);
- adibiti a spettacoli viaggianti;
- ceduti dalle Forze armate;
- ricostruiti già radiati dal P.R.A.;
- di interesse storico e collezionistico;
- provenienti da aste pubbliche.
Capo VIIb - Vigilanza e sanzioni
Gli Uffici provinciali della motorizzazione civile e gli Uffici provinciali
dell’A.C.I., che gestiscono il P.R.A., hanno il compito di accertare il corretto
funzionamento degli sportelli e della osservanza sulle misure che devono
adottare gli studi di consulenza automobilistica e le delegazioni dell’A.C.I.,
per assicurare, con mezzi di sicurezza graduati in relazione alla quantità di
materiale da custodire per la gestione dello sportello, la conservazione e la
custodia delle targhe, delle carte di circolazione, delle etichette autoadesive
e di ogni altro materiale assegnato, annotato in apposito registro, per la
gestione dello sportello.
In caso di accertata irregolarità nel rilascio di documenti, l’Ufficio
provinciale della motorizzazione cancella il documento irregolare dall’archivio
elettronico e respinge la richiesta e la documentazione che deve essere
presentata entro la fine dell’orario di apertura, del giorno lavorativo
successivo, corredata dalle richieste presentate presentate dagli utenti,
ciascuna contenente la documentazione prevista, ivi compresa la fotocopia del
documento di identità del richiedente, e le attestazioni dei versamenti degli
importi dovuti. Entro lo stesso termine deve essere restituito all’Ufficio
provinciale della motorizzazione civile il documento irregolare, unitamente alle
targhe, per la distruzione o l’eventuale assegnazione (delle targhe) ad altro
utente.
L’attività operativa dello sportello viene sospesa nel caso di mancata
restituzione del documento irregolare entro i termini previsti e, se la
restituzione non avviene nei tre giorni lavorativi successivi all’accertata
irregolarità del documento, dell’accaduto vengono informati le autorità
pubbliche (Provincia) per i conseguenti provvedimenti di competenza e gli organi
di polizia, per il ritiro dei e, se del caso, delle targhe.
Per la prima irregolarità il collegamento telematico viene sospeso per un
massimo di un mese, per la seconda irregolarità per un periodo da uno a tre
mesi. Al verificarsi della terza irregolarità in tre anni decadono i
provvedimenti adottati per consentire l’apertura dello sportello, del quale
cessa l’attività operativa.
Analoga procedura viene attuata per le operazioni di competenza dell’Ufficio
dell’A.C.I. che gestisce il P.R.A. qualora viene accerta l’inidoneità della
documentazione prodotta ovvero degli importi versati.
Attraverso intervento sulla banca dati P.R.A. sospende l’esito dell’operazione e
ne dà comunicazione allo sportello presso il quale è stata presentata la
richiesta.
Lo sportello deve provvedere al ritiro del certificato di proprietà
eventualmente già consegnato alla parte e restituirlo al competente Ufficio
provinciale dell’A.C.I. che gestisce il P.R.A., entro la fine dell’orario di
apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo.
Trascorso infruttuosamente il termine senza che sia stato restituito il
certificato di proprietà, viene sospesa l’operatività dello sportello fino alla
restituzione del documento irregolare. Se tale restituzione avviene oltre il
terzo giorno lavorativo successivo all’accertata irregolarità del documento,
viene segnalato l’accaduto alle competenti autorità pubbliche per i conseguenti
provvedimenti e agli organi di polizia per il ritiro del documento irregolare.
Per la prima violazione commessa da Studi di consulenza automobilistica e per le
delegazioni dell’ACI è prevista la sospensione del collegamento telematico per
un periodo non superiore ad un mese. Al verificarsi della seconda violazione la
sospensione del collegamento è della durata da uno a tre mesi e, al verificarsi
della violazione, per la terza volta in tre anni, decadono i provvedimenti
adottati per consentire l’apertura dello sportello e lo sportello cessa di
essere operativo.
La semplificazione lascia in piedi l’attuale duplicazione delle competenze della
Motorizzazione e dell’A.C.I - PRA, completa però le competenze
di questi Enti e assegna agli Studi di consulenza le competenze di entrambi gli
Enti: sportello unico, fra tanti, con alcune esclusioni.
Tabella
Quadro delle nuove competenze
| Patente di guida: | |||||
|
Procedimenti |
Uff. Prov. Motorizzazione |
Uff. Prov. A.C.I.-P.R.A. |
Delegazioni A.C.I. |
Studi di consulenza automobilistica |
Organi di polizia |
| Smarrimento |
No |
No |
No |
No |
Si |
| Sottrazione |
No |
No |
No |
No |
Si |
| Distruzione |
No |
No |
No |
No |
Si |
| Deterioramento che rende illeggibile i dati |
Si |
No |
No |
No |
No |
Autoveicoli, Motoveicoli e loro rimorchi.
|
Procedimenti |
Uff. Prov. Motorizzazione |
Uff. Prov. A.C.I.-P.R.A. |
Delegazioni A.C.I. |
Studi di consulenza automobilistica |
Organi di polizia |
| Immatricolazione (1) |
Si |
Si |
Si |
Si |
No |
| Reimmatricolazione (1) |
Si |
Si |
Si |
Si |
No |
| Registrazione di proprietà |
Si |
Si |
Si |
Si |
No |
| Passaggi di proprietà |
Si |
Si |
Si |
Si |
No |
| Immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti dall’estero (importazione parallela) |
Si |
No |
No |
No |
No |
| Veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno Stato estero |
Si |
No |
No |
No |
No |
| Registrazioni di proprietà di veicoli importati dall’estero |
|
|
|
|
No |
| Smarrimento carta di circolazione |
No |
No |
No |
No |
Si |
| Sottrazione carta di circolazione |
No |
No |
No |
No |
Si |
| Distruzione o deterioramento carta di circolazione |
No |
No |
No |
No |
Si |
| Deterioramento carta di circolazione che rende illeggibile i dati |
Si |
No |
No |
No |
No |
|
(1) Lo
sportello non potrà effettuare le operazioni di rilascio della carta
di circolazione e delle targhe per i veicoli che per la loro
utilizzazione hanno necessità di possedere un titolo o i
requisiti per il servizio o il trasporto (autocarri, autobus, ecc) e
di aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle
persone fisiche, che resta di competenza dei Comuni. |
|||||
non riportata
Sanzioni
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