Codice

Art. 92. Estratto dei documenti di circolazione o di guida
1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni.
«2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni»(1).
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389 a € 1.559. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311 (2).
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311 (3).
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(1) Comma così modificato dall'art. 10, L. 29 luglio 2010, n. 120. Lo stesso comma reca modificazioni all'art. 7, legge 7 agosto 1991, n. 264. Si riporta il comma 3 dello stesso articolo e le modifiche apportate dallo stesso articolo all'srt. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264:

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.

2. All’articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «, quando» fino a: «rilasciano» sono sostituite dalle seguenti: «procede al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia»;

b) il comma 2 è abrogato.

(2) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 4 gennaio 1994, n. 11.
(3) Articolo così modificato dall'art. 40, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

Note:

Art. 92. Estratto dei documenti di circolazione o di guida

LE NUOVE REGOLE

• La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza automobilistica sostituisce il documento o l’estratto del medesimo per un periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data del rilascio. Il giorno stesso l’operazione deve essere annotata sul registro giornale tenuto dalla società di pratiche automobilistiche. Entro i trenta giorni le predette imprese devono porre a disposizione dell’interessato il documento originale o l’estratto dello stesso.

COSA È CAMBIATO

• La presente ricevuta non è in alcun modo reiterabile, né rinnovabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.

• Spetterà al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un decreto, definire le nuove caratteristiche della ricevuta in argomento e le relative regole tecniche per il rilascio. 

 
Giurisprudenza 

non riportata

Regolamento 

non riportata


Legislazione complementare 

STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

L. 8 agosto 1991, n. 264 - Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (Gazz. Uff. 21 agosto 1991, n. 195).
(Per l'interpretazione autentica della presente legge, vedi l'art. 2, D.L. 25 novembre 1995, n. 501 e l'art. 31, comma 42, L. 23 dicembre 1998, n. 448).

 Circ. 21 agosto 2003, chiarimenti comma 3


V. pure:
D.M. 8 febbraio 1992 – Ricevuta temporaneamente sostitutiva del documento di circolazione o di abilitazione alla guida
D.M. 9 novembre 1992 – Idoneità dei locali e adeguatezza della capacità finanziaria
D.M. 9 dicembre 1992 – Programmazione numerica a livello provinciale
D.M. 8 febbraio 1992 – Modello ricevuta
D.M. 17 febbraio 1993 – Importo cauzione
D.M. 16 aprile 1996, n. 338 – Programmi di esame e modalità
D.M. 1° marzo 2000, n. 127 – Corsi di formazione
Circ. 20 novembre 1996, n. 146/96;
Circ. 14 febbraio 1997, n. 14/97;
Circ. 9 giugno 1997, n. 59/97;
Circ. 29 settembre 1997, n. 111/97;
Circ. 8 settembre 1998, n. 82/98;
Circ. 18 gennaio 1999, n. 2/99;
Circ. 3 febbraio 2000, n. B5/2000/MOT;
Circ. 27 novembre 2000, n. B78/2000/MOT;
Circ. 2 maggio 2001, n. 128/M360.

 

Dottrina 

non riportata


Sanzioni 

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