Art. 91. Locazione senza conducente con facoltà
di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio.
1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto
sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla
carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza
del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata
in relazione all'uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione
che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti
dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario
della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra
sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione
dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi
dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile.
3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo
è immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella
carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento dell'ultima
rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a titolo
di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di riservato dominio l'art.
196, comma 1.
Giurisprudenza
In caso di violazione delle norme sulla
circolazione commesse dal conducente di un veicolo concesso in locazione
finanziaria (leasing), obbligato in solido con il trasgressore per il
pagamento della sanzione pecuniaria nonché responsabile in solido con il
conducente ai sensi dell'art. 2054 c.c., terzo comma, è esclusivamente
l'utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario concedente, vertendosi,
ai sensi dell'art. 91, comma secondo, nuovo cod. strad. e 196 C.d.S. (D.Lgs.
30 aprile 1992 n. 285), in ipotesi di responsabilità alternativa e non
concorrente, poiché solo l'utilizzatore ha la disponibilità giuridica del
godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione. Ne
consegue che questi, al pari dell'usufruttuario e dell'acquirente con patto di
riservato dominio risponde in tali casi di un debito proprio per fatto altrui,
cosicché in caso di danni da circolazione di un veicolo concesso in leasing,
ai sensi dell'art. 23 legge n. 990 del 1969, il responsabile,
litisconsorte necessario nell'azione diretta contro l'assicuratore è
esclusivamente il lessee (utilizzatore) e non il lessor (concedente),
contrariamente a quanto avviene in ogni altra forma di locazione.
Cass. civ. sez. III 25-05-2004, n. 10034 (rv. 573118) Ciaramella e altri c. Tamleasing s.p.a. e altri, Mass. Giur. It., 2004, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 1094
Nel caso di scissione tra proprietà e disponibilità del veicolo, la responsabilità solidale ex art. 2054, 3° comma, c.c. non è da considerarsi collegata alla effettiva disponibilità del veicolo stesso, per cui alle figure tassativamente elencate, non può aggiungersi quella dell'utilizzatore in leasing quale responsabile in solido con il conducente, dovendo, al contrario, ritenersi solidalmente responsabile nei confronti del terzo danneggiata solo la società concedente proprietaria del veicolo. Nella specie, la Cassazione ha escluso l'applicazione dell'art. 91, 2° comma, del nuovo Codice della strada.
Cass. civ. sez. III 14-07-2003, n. 11006 Bmw
Financial Servicem Spa c. Guzzi, Giur. It., 2004, 1389 nota di BATTELLI
Nel caso di sinistro causato da un veicolo concesso in locazione finanziaria (leasing), litisconsorte necessario nel giudizio promosso contro l'assicuratore, ai sensi dell'art. 18 l. 24 dicembre 1969 n. 990, è tanto l'utilizzatore, quanto il proprietario concedente.
Trib. Roma 06-03-2000 Rossi e altri c. Soc.
Ford Leasing e altri; Giur. romana, 2000, 296
Nella causa di risarcimento danni conseguenti
a sinistro stradale causato da veicolo condotto in leasing (verificatosi successivamente
al 1º ottobre 1993, data di entrata in vigore del nuovo codice della strada),
deve ritenersi illegittima, e quindi infondata, la evocazione in giudizio
del proprietario-locatore, in modo esclusivo o congiuntamente all’utilizzatore,
per rispondere (in solido con il conducente) dell’obbligazione risarcitoria,
essendovi obbligato a titolo giuridico, e non per la esclusiva disponibilità
del veicolo, soltanto quest’ultimo.
Giudice di pace Napoli, 03-02-2000. Arch.
circolaz., 2000, 608
La responsabilità ex art. 2054 comma 3 c.c. per incidente stradale
causato da circolazione di veicoli ricade non sul proprietario concedente del
veicolo in leasing, ma sull'utilizzatore del veicolo stesso che come
concessionario in locazione finanziaria ha la disponibilità giuridica del
bene, ai sensi dell'art. 91 d.lg. n. 285 del 1992.
Trib. Vicenza 17-01-1997 Zappon c. Colosimo e
altri, Giur. di Merito, 1997, 953
Nel caso di scissione tra
proprietà e responsabilità del veicolo, la responsabilità solidale a norma
del 3º comma dell’art. 2054 c.c. è da ritenersi collegata alla effettiva disponibilità
del veicolo, in considerazione del contenuto della prova liberatoria; l’utilizzatore
in leasing del veicolo, pertanto, è responsabile in solido con il conducente
alla stregua della norma suindicata, ancor prima della modifica introdotta
dal nuovo codice della strada con l’art. 91, 2º comma, ed è quindi litisconsorte
necessario in alternativa al concedente proprietario nel giudizio instaurato
dal danneggiato direttamente contro l’assicuratore obbligatorio r.c. auto.
T. Torino. Torino, 08-08-1995. Resp. civ., 1996, 282, n. ZIVIZ, GORGONI
La responsabilità ex art.
2054, 3º comma, c.c. per incidente stradale causato da circolazione di veicoli
ricade non sul proprietario concedente del veicolo in leasing, ma sull’utilizzatore
del veicolo stesso che come concessionario in locazione finanziaria ha la
disponibilità giuridica del bene, ai sensi dell’art. 91 d.leg. n. 285 del
1992.
T. Vicenza. Vicenza, 17-01-1997. Giur. merito, 1997, 953
Il locatario con facoltà di acquisto del veicolo
a seguito di contratto di leasing, è responsabile in solido con il conducente
ai sensi dell’art. 2054, 3º comma, c.c., a partire dal 1º ottobre 1993, data
di entrata in vigore dell’art. 91, 2º comma, cod.strad., essendo la predetta
responsabilità, in epoca precedente, a carico dell’ente proprietario del veicolo
ceduto in leasing.
T. Avezzano. Avezzano, 25-02-1997. P. Q. M., 1997, fasc. 1, 55
La disciplina della revoca della patente prevista dal nuovo codice della strada,
è più favorevole all’imputato di quella precedente; ed infatti, mentre nella
vigenza del codice della strada abrogato spettava alla discrezionalità del giudicante
individuare i casi di particolare gravità, che consentivano la revoca dell’autorizzazione
alla guida, l’art. 222, 3º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, prevede la possibilità
della revoca detta esclusivamente nell’ipotesi di recidiva reiterata specifica
verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna
definitiva per la prima violazione.
Cass., sez. IV, 13-10-1995. Arch. circolaz., 1996, 637
Regolamento
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non riportata
Art. 2054, c. 3, cc
Lett. circ. Min. trasporti 8 marzo 2001, n. 653/C4/2001
- Veicoli con facoltà di compera (leasing)
non riportata
non prevista