Codice

Art.90. Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza.

1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio (1).
2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389 a € 1.559.
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(1) Articolo così modificato dall'art. 39, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

Giurisprudenza 

non presente

Regolamento 

non presente

Legislazione complementare 

Art. 14, D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 422.

Dottrina 

non riportata

Sanzioni

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