Art.90. Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza.
1. Il servizio di piazza di trasporto di cose
per conto terzi è disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta
di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per
effettuare il servizio (1).
2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio
di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 389 a € 1.559.
----------
(1) Articolo così modificato dall'art. 39,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
non presente
non presente
Art. 14, D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 422.
non riportata