Codice
Art. 9. Competizioni sportive su strada.
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con
veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L’autorizzazione è
rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche
e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla
regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche,
ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che
interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è
rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone
tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono
la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle
province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle
autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono
subordinate (1).
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori
almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del
sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse
previo nulla osta dell’ente proprietario della strada (2).
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori
devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per
consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel
corso dell’anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse
e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al
traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il
trentuno dicembre dell’anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è
richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di
cui all’articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso
inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle
norme tecnico sportive della federazione di competenza (1).
4. L’autorizzazione per l’effettuazione delle competizioni previste dal
programma di cui al comma 3 deve essere richiesta (2) almeno trenta giorni
prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto
delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all’esito favorevole del
collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un
tecnico dell’ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei
Ministeri dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti (2), unitamente ai
rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo
può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di
regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h
sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle
tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è
sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai
detti limiti.
«4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78 (5)».
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione
non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l’autorizzazione di
cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della
competizione. L’autorità competente può concedere l’autorizzazione a spostare
la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi
competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1).
6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l’autorizzazione (2) è altresì
subordinata alla stipula, da parte
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel
provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può
essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all’articolo 12,
comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica
effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta
la scorta di polizia, l’organo adito può autorizzare gli organizzatori ad
avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura
di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni
(3).
6-ter. Con disciplinare tecnico,
approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, sono stabiliti i
requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire
la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche
dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di
svolgimento. L’abilitazione è rilasciata dal Ministero dell’interno (3).
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri
veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all’interno del territorio
comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la
scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se
necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter
(3).
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della predisposizione
del programma per l’anno successivo, le risultanze della competizione
precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l’eventuale
verificarsi di inconvenienti o incidenti.
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all’andamento
plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia
necessaria la chiusura della strada, la validità dell’autorizzazione è
subordinata, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di sospensione
temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai
sensi dell’articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato,
dell’articolo 7, comma 1 (3).
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione
sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi
previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€ 155 ad € 624, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o
con animali, ovvero di una somma da € 779 ad € 3.119, se si tratta di
competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l’autorità
amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (1).
8-bis (abrogato). (4)
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il
presente articolo subordina l’effettuazione di una competizione sportiva, e
risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 78 ad € 311 se si tratta di
competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma
da € 155 a € 624, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.
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(1) Comma così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, in vigore
dal 7 agosto 2002 (D.L. 20 giugno 2002, n. 121 convertito, con modificazioni,
nella legge 1° agosto 2002, n. 168).
(2) Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, in vigore
dal 7 agosto 2002 (D.L. 20 giugno 2002, n. 121 convertito, con modificazioni,
nella legge 1° agosto 2002, n. 168).
3) Comma aggiunto dall’art. 2,
D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, vigore dal 7 agosto 2002 (D.L. 20 giugno 2002, n.
(5) Comma inserito dall'art. 3, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120.
Note:
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
2. Interventi relativi alia regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati - Art. 6 C.d.S. e art. 1 legge n. 120/2010 Si e previsto l'obbligo, nelle situazioni in cui risulti necessario per ragioni di sicurezza, di utilizzare, ovvero di avere a bordo, mezzi antisdruccioievoli 0 pneumatici invemali idonei alIa marcia su neve 0 su ghiaccio, in modo da far riferimento a una tipologia di pneumatici più ampia e appropriata, rispetto a quella richiamata dalla normativa previgente.
La norma viene incontro, inoltre, alle esigenze di fluidificazione del traffico e di prevenzione di blocchi della circolazione su Iunghi percorsi extracittadini, non solo nel caso in cui c' e una concreta previsione di criticita meteorologiche connesse a neve 0 ghiaccio, rna anche quando tale situazione e solo astrattamente prevedibile.
Pertanto, per effetto della nuova previsione normativa, l'ente proprietario della strada ovvero il sindaco nei centri abitati potra imporre l'obbligo di avere a bordo del veicolo tali mezzi antisdrucciolevoli anche quando non c' e una concreta previsione dei predetti fenomeni meteorologici 0 Ia neve non e in atto. In occasione dei controlli lungo le strade interessate dai predetti provvedimenti, gli organi di polizia stradale potranno procedere, pertanto, al controllo di tale presenza a bordo del veicolo e, in caso di mancanza 0 inefficienza degli stessi, all' applicazione della sanzione amministrativa di cui, rispettivamente, all'art.6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato ovvero dell'art. 7, comma 13, C.d.S nel centro abitato.
Restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale di cui all' art. 192, comma 3, C.d.S e, per Ie autostrade o per le strade extraurbane principaIi, di cui all 'art. 175 comma 2 lett. h) e comma 17 che trovano applicazione, tuttavia, solo quando e attuale la presenza di neve o di ghiaccio sulla strada ovvero quando sono in atto operazioni di filtraggio dinamico.
LE NUOVE REGOLE
• Il potere di ordinanza di cui all’articolo 5/3° CDS prevede ora che il l’ente proprietario della strada possa prescrivere non solo di montare i sistemi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio ma anche che questi vengano allocati a bordo dei veicoli.
COSA E’ CAMBIATO
• Viene ampliato il potere di ordinanza in capo all’ente proprietario della strada il quale può disporre nei confronti degli utenti di portare a bordo dei veicoli i mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve.
NOTE OPERATIVE
• Con l’imposizione di un simile obbligo da parte dell’ente proprietario della strada, ipotizzabile ad esempio in tratte autostradali montane per un periodo determinato di tempo e supportato da idonea segnaletica, le cd. Operazioni di filtraggio finalizzate ad interdire il proseguimento della marcia a quei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, sarà accompagnato da autonoma ipotesi sanzionatoria ex art. 6 lett. c 2 lett. e / 13 CDS.
Al reato di partecipazione a gare di velocità con veicoli a motore, previsto prima come contravvenzione dall'art. 141, nono comma, D.Lgs. n. 285 del 1992, disposizione incriminatrice abrogata ma reintrodotta nell'art. 9 ter dello stesso testo legislativo che qualifica il fatto come delitto, segue la confisca obbligatoria del veicolo utilizzato per la gara, secondo la previsione contenuta in entrambe le normative che si sono succedute nel tempo.
Cass. pen. Sez. IV, 19-10-2006, n. 38017 Fontana, Riv. Pen., 2007, 3, 269,
Arch.
Giur. Circolaz., 2007, 3, 244
.
Non si integra la fattispecie del reato relativo al divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore, art. 9 ter, D.Lgs. n. 282 del 1992, ove non sussista la prova di un accordo precedente, circa lo svolgimento della competizione, tra i conducenti; infatti, è possibile considerare che questi ultimi, non osservando le ulteriori prescrizioni del codice in oggetto e adottando una condotta imprudente si siano limitati ad eseguire vicendevoli sorpassi.
Trib. Trani, 11-05-2004
Posto che
l’organizzazione di una gara motociclistica su circuito aperto al traffico è da
considerarsi attività pericolosa, l’organizzatore è responsabile per i danni
arrecati dai concorrenti ai fondi ubicati lungo il percorso, a meno che non
fornisca la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee ad
evitare il danno.
Cass., sez. III, 24-01-2000, n. 749 Foro it., 2000, I, 2861 Arch. circolaz., 2000,
398 Giust. civ., 2000, I, 1391
Regolamento
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Circ. Min. LL.PP. 3 marzo 1997, n. 1207 - Nuovo codice della strada. Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al calendario delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 1997. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 marzo 1997, n. 71).L'art. 9 del nuovo codice della strada, al comma 1, precisa che le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.
Da questa disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è possibile pronosticare il vincitore. Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).
Il comma 3 dell'art. 9 del nuovo codice della strada prevede che per tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza del prefetto, gli organizzatori promotori devono preliminarmente richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero dei lavori pubblici.
Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la formulazione di un calendario delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 1996 si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile uniforme indirizzo alle amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza.
Le proposte degli organizzatori, munite del parere del CONI, espresso attraverso le competenti Federazioni sportive nazionali, che ne garantisce il carattere sportivo, pervengono al Ministero dei lavori pubblici che formula il calendario verificando che non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, per effetto dello svolgersi delle gare.
Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel calendario annuale, gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta al Ministero dei lavori pubblici almeno sessanta giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel calendario.
In tal caso la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:
1) una relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporti pubblici, se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e la o le prefetture competenti al rilascio dell'autorizzazione;
2) una planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;
3) il regolamento di gara;
4) il parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti federazioni sportive nazionali;
5) la ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale n. 66782004 intestato al Ministero dei lavori pubblici, via Nomentana 2, 00161 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, come previsto dall'art. 405 (tab VII.1) del 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 27 dicembre 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1997);
Completata l'istruttoria, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale rilascia il proprio nulla-osta alla/e prefettura/e competente/i.
Il prefetto può autorizzare, per comprovate necessità lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel calendario, su richiesta delle federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione al predetto ispettorato.
Ai fini della autorizzazione del prefetto, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta alla prefettura. Al momento della presentazione dell'istanza deve essere dimostrata la stipula, da parte degli organizzatori di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati, per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.
Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'ente proprietario della strada, o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito nei casi di particolare urgenza dalla prefettura nel corso dell'istruttoria volta alla concessione dell'autorizzazione.
Sentite le competenti federazioni sportive nazionali il prefetto può rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della competizione subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio quelle emanate dalle suddette Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative quando dovuto o ritenuto necessario.
A tale proposito giova precisare che a norma del comma 4 dell'art. 9 il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per le tratte di strada sulle quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h rispettivamente se aperte o chiuse al traffico.
È stato in tal modo risolto l'annoso problema riguardante la corretta interpretazione del termine «velocità media» nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara sono comprese tratte di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratte chiuse al traffico.
Negli altri casi il collaudo può essere omesso.
Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui dovuto che nei casi in cui rientra nella discrezionalità del prefetto, è da quest'ultimo richiesto all'ente proprietario della strada.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del nuovo codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici, dell'interno e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.
In tale modo il tecnico dell'ente proprietario della strada, che esegue il collaudo, può usufruire del patrimonio di conoscenza tecnica dei rappresentanti delle varie amministrazioni per compiere al meglio il proprio compito.
Per quanto attiene la rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'ente proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.
Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.
Al termine di ogni gara il prefetto comunica al Ministero dei lavori pubblici le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti. Tali comunicazioni sono tenute in conto per la predisposizione del programma per l'anno successivo.
Una ulteriore precisazione occorre per inquadrare le gare motoristiche che sono soggette a nulla-osta del Ministero dei lavori pubblici. Elemento essenziale è il loro svolgersi su strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del nuovo codice della strada.
Pertanto non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare Karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula Challenge, le gimcane, le gare di minimoto e similari.
Analogamente può soprassedersi al nulla-osta del Ministero dei lavori pubblici per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (Slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata, appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza particolarmente ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.
Resta impregiudicata per il prefetto la facoltà di avvalersi comunque del parere delle competenti federazioni nazionali quale che sia il tipo di manifestazione sportiva.
E ciò in quanto alle stesse è congruo attingere per verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative, ordinato e conforme ai canoni di sicurezza.
Tanto premesso sono state prese in esame e proposte avanzate dalla C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana) e dalla F.I.M. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del calendario delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 1997, molte delle quali si sono già svolte nel 1996 ed anni precedenti.
Gli enti anzidetti hanno, inoltre, proposto gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate.
Si ravvisa pertanto l'opportunità di disciplinare come segue l'esecuzione delle differenti specie di gare.
A) Gare precedentemente disputate senza incidenti e incovenienti.
Poiché nulla si ha da osservare sulle anzidette proposte, si concede il nulla-osta di massima di questo Ministero per lo svolgimento delle gare elencate nell'allegato n. 1 (Auto) e n. 2 (Moto) ove risultano specificate le date previste e gli organizzatori e per le quali risultano versati gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici.
Il nulla-osta di massima di questo Ministero si intende concesso solo se risulta confermato il percorso di gara della precedente edizione.
A tale scopo nella richiesta di autorizzazione indirizzata al prefetto gli organizzatori devono esplicitamente dichiarare tale circostanza.
Altrimenti per il nulla-osta va rispettata la procedura di cui al successivo punto C).
Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i signori prefetti potranno rilasciare l'autorizzazione di competenza soltanto dopo aver acquisito il verbale di collaudo del percorso quando dovuto.
L'autorizzazione prefettizia per le gare di velocità è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, giusta le norme rese con circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'interno in quanto applicabile.
Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano i signori prefetti ad impegnare gli organizzatori - all'atto del rilascio della autorizzazione - a far si che non siano recate offese all'estetica delle strade ed alla economia ecologica (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) ed in ogni caso che venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.
B) Gara nelle quali si siano verificati incidenti o incovenienti.
Il nulla-osta concesso alle gare di cui ai surrichiamati elenchi allegati n. 1 (Auto) e n. 2 (Moto) è stato disposto tenendo particolarmene conto delle segnalazioni fino ad ora pervenute dalle prefetture in merito ad inconvenienti od incidenti verificatisi nelle scorse edizioni.
Il detto nulla-osta, pertanto, non vincola le prefetture al rilascio dell'autorizzazione di competenza per lo svolgimento, se - per qualsiasi motivo - una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.
C) Gare di nuova istituzione.
Negli allegati n. 3 (Auto) e n. 4 (Moto) sono indicate le gare di nuova istituzione, proposte dalla C.S.A.I. e F.M.I., e per le quali non è stato concesso il nulla-osta di massima di questo Ministero.
Nel merito si rappresenta che il nulla-osta di questa Amministrazione è provvedimento, autonomo rispetto al verbale di collaudo, che può essere concesso soltanto dopo aver esperito singole istruttorie e valutato ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della conservazione del patrimonio ambientale stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.
Pertanto le determinazioni di questo Ministero saranno effettuate sulla base delle anzidette valutazioni, per le quali utili elementi dovranno essere forniti dagli organizzatori almeno sessanta giorni prima della data prevista per la manifestazione unitamente alla documentazione necessaria come per le competizioni motoristiche non previste nel calendario annuale e con l'attestazione del versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, che resta quello relativo a gare previste in calendario.
ALLEGATO 1 (omissis)
Circ.
Ministero dell'interno, 13 ottobre 1997, n. 300/A/26784/116/1 - Art. 9 delD.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285. Competizioni ciclistiche su strada. Autorizzazione
prefettizia allo svolgimento. Procedura di rilascio.
Come è noto, l'entrata in vigore del codice della strada del 1992(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ha modificato ed innovato la disciplina delle competizioni sportive che si svolgono sulle strade, prevedendo all'articolo 9, comma 1 che le autorizzazioni per gare ciclistiche interessanti un solo comune siano rilasciate dal sindaco, mentre, per quelle che interessano il territorio di più comuni, siano di competenza del prefetto.
Le problematiche operative e le difficoltà in ordine alle procedure di rilascio delle autorizzazioni prefettizie riscontrate in questo primo periodo di applicazione della normativa, rendono opportuno definire indirizzi unitari che consentano di meglio contemperare le esigenze della sicurezza con quelle della promozione dell'attività sportiva.
1. Pianificazione delle gare.
Nella valutazione della possibilità di svolgimento della competizione sportiva su strada si dovrà tener conto delle reali esigenze della circolazione anche in funzione del percorso e contemperarle con quelle di promozione sociale che caratterizzano la manifestazione, esaminando caso per caso le prevedibili condizioni del traffico nelle giornate e nelle fasce orarie in cui questa dovrebbe svolgersi.
Allo scopo di pianificare le manifestazioni e consentirne una più agevole valutazione in relazione anche alle predette esigenze, entro il 15 febbraio di ogni anno i Comitati Provinciali dalla Federazione Ciclistica Italiana e gli altri Enti di promozione sportiva, trasmetteranno alle Prefetture competenti il calendario delle competizioni agonistiche a tutti i livelli programmate per lo stesso anno che interessano il territorio di ciascuna Prefettura. Incontri preliminari con la Questura, la Sezione di Polizia stradale e gli enti proprietari delle strade interessate dalle manifestazioni, ove necessario, potranno assicurare un'azione di coordinamento e di programmazione delle attività del settore.
Ferme restando le procedure di rilascio delle autorizzazioni, più avanti descritte, le gare inserite nel calendario si svolgeranno secondo il programma concordato. Ogni particolare esigenza di traffico e di sicurezza potrà così essere valutata con congruo anticipo per indicare, ove necessario, diverse date e/o modalità di svolgimento della competizione agli organizzatori.
Allo stesso modo, sopravvenute necessità organizzative o difficoltà operative potranno essere sempre rappresentate dalle società sportive al fine di apportare, se possibile, modifiche alla data o alle modalità di svolgimento della competizione.
Le gare non comprese nel calendario saranno autorizzate compatibilmente con le esigenze contingenti, anche in relazione alle iniziative già in programma.
2. Modalità di richiesta dell'autorizzazione.
L'istanza di autorizzazione di una competizione ciclistica su strada, adempiuti i prescritti oneri di bollo, deve pervenire alla Prefettura competente per territorio almeno 30 giorni prima della manifestazione, corredata dalla documentazione indicata nell'allegato 1. La mancanza di uno di tali documenti, ovvero la mancanza di un'idonea copertura assicurativa per i danni derivanti da responsabilità civile verso terzi connessi alla manifestazione, sospende l'attività istruttoria della richiesta sino al completamento degli atti da parte degli interessati.
All'istanza dovrà essere inoltre allegata una marca da bollo da utilizzarsi per l'adempimento degli oneri relativi al documento autorizzativo.
Al fine di snellire la procedura di acquisizione del nullaosta da parte degli enti proprietari delle strade interessate al transito della competizione sportiva, a cura degli organizzatori sarà inviata a ciascuno di essi per conoscenza copia dell'istanza, redatta in carta semplice, entro il termine di 30 giorni dalla gara.
3. Nulla osta degli enti proprietari delle strade.
Secondo quanto indicato nell'articolo 9, comma 2(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), la Prefettura provvede a richiedere, senza altri oneri a carico degli organizzatori, il nullaosta degli enti proprietari delle strade percorse o attraversate dalla carovana ciclistica, peraltro già informati dell'istanza presentata alla Prefettura.
Il nullaosta può ritenersi tacitamente acquisito in caso di silenzio-assenso degli enti proprietari entro il termine indicato nella richiesta avanzata da codeste Prefetture, comunque non superiore a 15 giorni dalla ricezione dell'istanza. A tal fine, codeste Prefetture avranno cura di anticipare la richiesta trasmettendola con supporti telematici o a mezzo fax.
Il nullaosta o la comunicazione di eventuali divieti o limitazioni relativi allo svolgimento della manifestazione potrà essere fornito con lo stesso mezzo da parte degli enti proprietari interessati.
Atteso che la valutazione in ordine alla sicurezza della circolazione ed alla fluidità del traffico è rimessa al Prefetto, giova precisare che il nullaosta degli enti proprietari delle strade attiene solo a valutazioni tecniche relative allo stato della strada ed alla compatibilità della manifestazione con le esigenze connesse alla conservazione del patrimonio stradale.
4. Parere della Questura.
Sebbene non previsto dal legislatore del codice della strada(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), è opportuno che a cura della Prefettura sia data notizia dell'istanza di autorizzazione alla competizione ciclistica alla Questura, al fine di acquisire, anche con la procedura del silenzio-assenso, la conferma dell'assenza di motivi ostativi allo svolgimento della manifestazione per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
5. Ordinanza di sospensione temporanea della circolazione.
Come è evidente, la competizione sportiva su una strada aperta al traffico si concretizza in una serie continua di condotte pericolose per la circolazione stradale, riferite alla velocità, alla posizione dei veicoli sulla carreggiata, al sorpasso, ecc. Pertanto il rilascio del provvedimento autorizzativo per lo svolgimento della gara su strada comporta necessariamente l'adozione di un'ordinanza di sospensione o limitazione, anche temporanea, della circolazione, ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 7 del Codice della strada(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), da parte del prefetto per le strade extraurbane ed urbane sottratte alla competenza degli enti locali e del sindaco per quelle urbane.
Tale provvedimento, conseguente al rilascio dell'autorizzazione alla competizione sportiva, che interessa il tratto di strada compreso tra il cartello mobile che indica "l'inizio corsa" e quello che indica il "fine corsa" - di cui all'articolo 360 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) - sarà opportunamente reso noto agli altri utenti della strada dalle Forze di polizia ovvero, in mancanza, dalle indicazioni e segnalazioni messe in atto dal personale dell'organizzazione.
6. Rilascio dell'autorizzazione.
Per consentire agli organizzatori di dare attuazione alle misure organizzative necessarie ad assicurare l'adempimento delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione prefettizia, il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione dovrà essere adottato entro il 7° giorno antecedente a quello in cui era programmata la manifestazione.
Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione circa la necessità che l'eventuale diniego dell'autorizzazione sia motivato da esigenze di sicurezza della circolazione ovvero di tutela dell'ordine e dell'incolumità pubblica.
Le problematiche connesse alla fluidità del traffico, in special modo nelle zone o nei periodi dell'anno caratterizzati da maggior movimento veicolare, dovranno essere attentamente valutate anche alla luce del valore sociale ed educativo della manifestazione, precludendone lo svolgimento per motivi di traffico solo se la manifestazione determini il blocco della circolazione su arterie di prioritario interesse di collegamento e per periodi di tempo incompatibili con le esigenze generali della circolazione, senza possibilità di individuare itinerari alternativi per il traffico da deviare.
7. Prescrizioni e cautele imposte dall'autorizzazione.
Nell'autorizzazione dovrà essere chiaramente indicato che lo svolgimento della gara è subordinato all'adozione da parte degli organizzatori di tutte le cautele e le misure necessarie a tutelare l'incolumità dei concorrenti e del pubblico e per evitare danni alle persone o cose in conseguenza della manifestazione.
Ferma restando la possibilità di imporre più specifiche prescrizioni dettate dalla particolarità della gara, l'autorizzazione dovrà comunque prevedere che gli organizzatori:
- esercitino una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- garantiscano, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali;
- assicurino una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di almeno un'ambulanza;
- garantiscano il rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 360 delD.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada), segnalando l'inizio e la fine della carovana dei ciclisti impegnati nella competizione sportiva con i prescritti cartelli mobili;
- salvo che non sia prevista la scorta degli organi di polizia stradale, mettano in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di presegnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai ciclisti che partecipano alla gara;
- pongano in essere idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria l'incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione;
- dispongano la transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei corridori in gara;
- prevedano un'adeguata protezione dei concorrenti con la sistemazione di balle di paglia o analoghi dispositivi di protezione e contenimento in prossimità dei punti più pericolosi del percorso.
La Prefettura avrà cura di dare notizia del rilascio dell'autorizzazione alla Questura per la predisposizione dei servizi di tutela dell'ordine pubblico e di disciplina del traffico e ai sindaci dei comuni interessati dalla manifestazione sportiva per l'adozione delle misure di competenza.
8. Scorta degli organi di polizia stradale.
Nell'autorizzazione può essere indicato agli organizzatori l'obbligo di avvalersi di una scorta di polizia stradale a tutela della sicurezza della circolazione.
Si richiamano a questo proposito le disposizioni contenute nella circolare n. 300/A/24799/116/1 del 9 giugno 1994 ed in particolare l'opportunità che la scorta della Polizia Stradale sia di regola prevista solo per le manifestazioni agonistiche che, per la notevole affluenza di pubblico, il numero dei concorrenti, tipo e tracciati delle strade, nonché volume di traffico lungo l'itinerario, potrebbero costituire un pericolo per la sicurezza della circolazione.
9. Manifestazioni ciclistiche non agonistiche e competizioni in circuito chiuso.
Le manifestazioni non agonistiche, nelle quali è assente la caratteristica della competitività tra concorrenti, e le competizioni ciclistiche a carattere agonistico che si svolgono in circuiti chiusi al traffico sono escluse dalla disciplina dell'articolo 9 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
Allegato 1
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FAC SIMILE DI ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE DI COMPETIZIONE CICLISTICA |
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Alla Prefettura di |
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e, per conoscenza, |
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(elencare gli enti proprietari delle strade interessate dalla manifestazione) |
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All'Ente Nazionale per le Strade |
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Compartimento di |
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Alla Provincia di |
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Al Comune di |
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Il sottoscritto |
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nato a |
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il |
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residente a |
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in Via |
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codice fiscale |
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recapito telefonico |
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, |
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nella sua qualità di |
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con sede in |
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Via |
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recapito telefonico |
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fax |
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, |
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a norma dell'articolo 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) |
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CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE |
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per lo svolgimento della competizione ciclistica riservata alla categoria, denominata |
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che avrà luogo il giorno |
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in località |
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con le seguenti modalità: |
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- ritrovo dei concorrenti: alle ore |
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in località |
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- partenza alle ore |
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da |
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; |
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- arrivo previsto per le ore |
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in località |
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- itinerario: |
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DICHIARA
sotto la propria responsabilità che:
1. alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo il regolare svolgimento della competizione sarà assicurato dalla presenza di addetti dell'organizzazione specificamente incaricati;
2. durante la gara, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata l'assistenza sanitaria di pronto soccorso;
3. la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi, nonché per eventuali danni a cose, comprese le strade e le relative attrezzature, con polizza nr. ............... del ............... della Società di assicurazione ...............
4. non saranno arrecati danni all'estetica delle strade e all'economia ecologica dei luoghi interessati dalla gara e che sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine della manifestazione.
ALLEGA
- nr. 1 marca da bollo del valore di lire ............... per il rilascio dell'autorizzazione;
- nr. 1 copia del programma della manifestazione approvato;
- nr. 1 tabella di marcia della competizione.
Circ. Min. interno 28 ottobre 1997, n. 87 - Art. 9, codice della strada. Problematiche interpretative poste dalla Lega Nazionale Motociclismo.
L'art. 9 del codice della strada dispone, al comma 1, che le competizioni sportive su strada effettuate con veicoli a motore siano assoggettate all'autorizzazione rilasciata dal Prefetto, sentite le federazioni nazionali sportive competenti.
In tali ipotesi, il comma 3 del medesimo articolo prevede altresì che i promotori delle gare richiedano il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero dei lavori pubblici, allegando il preventivo parere del C.O.N. I.
Con circolare 15 febbraio 1994, n. 588, il citato Dicastero - esplicitando il dettato normativo in oggetto - ha precisato che debbono ritenersi esonerate da tale nulla osta «le manifestazioni di regolarità amatoriali e le competizioni di abilità di guida svolte su specifici percorsi di lunghezza limitata, appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza particolarmente ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario».
In correlazione con i citati orientamenti, la Lega Nazionale Motociclismo, con nota che si allega in copia, aveva a suo tempo fatto pervenire a tutte le Prefetture le proprie valutazioni interpretative sulla specifica problematica, argomentando in particolare che per le manifestazioni sportive aventi carattere prettamente amatoriale il Prefetto dovesse far luogo al previsto procedimento autorizzatorio senza promuovere il preventivo avviso delle competenti federazioni sportive nazionali. Ciò in considerazione del fatto che le gare di tipo amatoriale risultano esenti dal nulla osta del Ministero dei lavori pubblici.
Della questione interpretativa prospettata che coinvolge direttamente la competenza dell'organo prefettizio in materia, si è provveduto ad interessare il competente Ministero dei lavori pubblici che, con circolare 3 marzo 1997, n. 1207 (v. in precedenza), ha fornito taluni chiarimenti in materia.
Si richiama, in particolare, l'attenzione delle SS.LL. sui contenuti della predetta circolare i quali - proprio con riguardo alla funzione autorizzatoria dell'organo prefettizio - esplicitano che, per qualsivoglia manifestazione sportiva e, pertanto, anche nelle competizioni non assoggettate al nulla osta del cennato Dicastero, «resta impregiudicata per il Prefetto la facoltà di avvalersi comunque del parere delle competenti federazioni nazionali. E ciò in quanto alle stesse è congruo attingere per verificare il carattere sportivo delle competizioni medesime, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative, ordinato e conforme ai canoni di sicurezza».
Tanto si ritiene utile evidenziare, ai fini del corretto espletamento delle attività di settore.
Allegato A (omissis)
Oggetto: Art. 9 del nuovo codice della strada.
Con la presente si intende rappresentare ai soggetti in indirizzo il permanere di incertezze interpretative dell'art. 9 del nuovo cod. strad. da parte degli enti interessati e segnatamente delle varie Prefetture d'Italia.
Da ultimo, il Prefetto di Macerata ha inviato la nota 28 novembre 1995 che contiene un'ulteriore inesattezza interpretativa, posto che dalla stessa risulterebbe obbligatorio, ai fini dell'organizzazione di una manifestazione di Motoraid, il preventivo parere della Federazione Motociclistica Italiana di cui al primo comma dell'art. 9 cod. strad.
L'interpretazione fornita risulta evidentemente non corretta, dal momento che della norma in esame viene data una lettura parziale e non coordinata con il complesso delle disposizioni nella stessa contenute.
È necessaria la contrario una interpretazione sistematica del primo e del terzo comma dell'art. 9 richiamato per l'esatta definizione dell'ambito in cui il parere della Federazione debba ritenersi necessario: ebbene il comma terzo chiarisce che il preventivo parere del CONI costituisce antecedente accessorio al nulla osta che il Ministero dei lavori pubblici deve concedere perché il Prefetto autorizzi le competizioni motoristiche nell'ambito territoriale di competenza.
Ne deriva che il parere in questione (il cui rilascio è ovviamente riservato alla Federazione Motociclistica Italiana), dovrà richiedersi solo quando sia necessario il nulla osta del Ministero dei Lavori Pubblici.
Quanto a tale ultimo provvedimento autorizzatorio, giova richiamare la circolare 15 novembre 1994, n. 588 del Ministero dei lavori pubblici che testualmente recita: «segue testo a pag. 34 della Gazz. Uff. n. 44 da una ulteriore...a traffico ordinario».
È evidente, pertanto, che, essendo il parere della F.M.I. necessario solo per ottenere il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici per gare titolate (art. 9, terzo comma, nuovo codice della strada), esso non sarà assolutamente necessario per le nostre manifestazioni che rivestono carattere amatoriale.
Allegato B
V. Circolare 3 marzo 1997, n. 1207 , riportata in precedenza.
Circ. Ministero dell'interno, 8 novembre 1998, n. 300/A/55805/116/1 - Articolo 9,D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Competizioni ciclistiche su strada. Autorizzazione prefettizia allo svolgimento. Chiarimenti e integrazioni.
Alcuni quesiti pervenuti a questo Ufficio, nonché problematiche evidenziate dalla Federazione ciclistica italiana nel primo periodo di applicazione della circolare n. 300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997, rendono necessario chiarire alcuni aspetti della disciplina delle competizioni sportive su strada per uniformarne l'interpretazione.
Con l'occasione, appare altresì utile procedere ad un'ulteriore semplificazione delle procedure amministrative legate al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni sportive in argomento.
1. Pianificazione delle gare
I positivi risultati sinora conseguiti in ordine alla regolamentazione del settore delle manifestazioni ciclistiche su strada possono trovare ulteriore sostanziale miglioramento nella piena attuazione dell'attività di pianificazione a carattere annuale (cfr. punto 1 della citata circolare), allo scopo di contemperare in anticipo, nei limiti del possibile, le esigenze di valorizzazione della promozione sportiva con l'ordinato svolgersi della circolazione stradale, anche in previsione di provvedimenti di sospensione temporanea o stagionale delle manifestazioni ciclistiche.
In particolare, potrà essere utile procedere attraverso riunioni con gli organizzatori alla valutazione di proposte di date o di itinerari alternativi, nei casi in cui non sia possibile aderire alle richieste pervenute.
2. Nulla osta degli Enti proprietari delle strade
È stato evidenziato che, in alcuni casi, gli Enti proprietari delle strade, interessate dallo svolgimento delle competizioni ciclistiche, hanno negato il nulla osta previsto dall'art. 9 delD.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, adducendo esclusivamente motivazioni legate ai riflessi sul traffico ed alla possibile turbativa della circolazione che la manifestazione avrebbe determinato.
In proposito, occorre ribadire quanto indicato nella citata circolare (cfr. punto 3) e sottolineare che, stante l'attuale ripartizione di competenze in materia, il nulla osta degli Enti proprietari delle strade, previsto dall'art. 9, comma 2,D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha per oggetto una valutazione esclusivamente tecnica della compatibilità della gara con la conservazione della strada, nonché con le esigenze di tutela dell'incolumità dei concorrenti in relazione allo stato del fondo stradale anche in ragione di situazioni particolari legate al relativo sviluppo plano-altimetrico.
Come già precisato in precedenza, ogni valutazione sulla compatibilità della manifestazione per quanto concerne i riflessi che potrebbe avere sul traffico, l'ordine pubblico e la sicurezza degli spettatori, compete esclusivamente all'Autorità che rilascia l'autorizzazione.
3. Ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione
Come detto al punto 2) della circolare n. 300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997, lo svolgimento della manifestazione sportiva sulla strada non è per sua natura compatibile con la normale circolazione dei veicoli.
A fronte dell'autorizzazione allo svolgimento di una gara, pertanto, si impone sempre la necessità di prevedere un'adeguata regolamentazione della circolazione mediante l'adozione di un'ordinanza di sospensione temporanea del traffico o di limitazione della circolazione.
Ferma restando la facoltà di indicare quelle prescrizioni particolari che si rendano necessarie in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, nonché alle modalità di svolgimento della manifestazione, nel rispetto delle prerogative dell'Autorità che rilascia l'autorizzazione, è stato predisposto l'allegato facsimile (allegato 1) di provvedimento di sospensione o di limitazione temporanea del traffico, che contiene le prescrizioni più generali di massima.
L'ordinanza in argomento deve essere formalmente distinta dall'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, anche in ragione della diversa funzione e dei diversi destinatari dei due provvedimenti del Prefetto: il primo concernente le limitazioni del traffico imposte in concomitanza della gara e da eseguirsi a cura degli Enti proprietari delle strade e degli Organi di polizia stradale, l'altro diretto agli organizzatori della manifestazione, cui sono imposti oneri e vincoli sulla cui esatta osservanza vigileranno gli Organi di polizia stradale.
Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla necessità di regolamentare con flessibilità la validità temporale del divieto di circolazione imposto sulla strada durante il passaggio dei concorrenti e della carovana ciclistica al seguito, in modo che, da un lato, sia limitato il disagio degli altri utenti della strada e, dall'altro, la tutela dei partecipanti alla manifestazione sia effettivamente attuata per il tempo necessario al transito in una determinata località.
La pubblicità del provvedimento di sospensione o di limitazione e l'attuazione delle misure necessarie alla sua efficacia sono affidate alle operazioni di regolazione del traffico effettuate dal personale degli Organi di polizia stradale ovvero, in mancanza, alle segnalazioni manuali poste in essere dal personale dell'organizzazione, in concomitanza con il movimento dei concorrenti, a partire dal momento del transito del veicolo di testa della carovana ciclistica con il pannello "Inizio gara ciclistica"; il ritorno alla normalità della circolazione dovrà coincidere con il transito del veicolo con il pannello "Fine gara ciclistica" di cui all'art. 360,D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada).
Come sarà precisato nel prossimo punto 5, gli Organi di polizia stradale dovranno essere opportunamente sensibilizzati nell'ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione affinché verifichino che il veicolo di apertura della corsa non transiti con troppo anticipo rispetto al primo concorrente ovvero che quello di chiusura non si attardi troppo rispetto al gruppo dei concorrenti ancora in gara, e comunque entro un intervallo di tempo, di norma, non superiore complessivamente a 15 minuti ad eccezione delle gare a tappe, delle gare nazionali e di quelle internazionali per le quali dovranno essere previste le opportune deroghe su richiesta degli organizzatori.
4. Rilascio dell'autorizzazione: modello uniforme
Nell'ottica di snellire le incombenze burocratiche di codesti Uffici e, nel contempo, individuare contenuti omogenei generali degli atti autorizzativi relativi alla stessa materia, è stato predisposto l'allegato facsimile (allegato 2) di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione sportiva.
Secondo quanto indicato dall'art. 9,D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l'Autorità amministrativa, in relazione a specifiche e motivate esigenze della manifestazione stessa, del percorso, dei concorrenti, o della presenza di pubblico, potrà aggiungere tutte le prescrizioni particolari necessarie a garantire la massima sicurezza e riferite, soprattutto, a vincoli spaziali o temporali, senza incidere, per quanto possibile, sul contenuto delle prescrizioni più generali di cui all'allegato modello.
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che il rilascio del documento di autorizzazione sia sempre preceduto dalla verifica dell'esistenza della polizza assicurativa prevista dall'articolo 9, comma 6,D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che copra la responsabilità civile di cui all'art. 3 dellalegge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché la responsabilità per i danni comunque causati alle strade e alle relative pertinenze ed attrezzature.
5. Prescrizioni contenute nell'autorizzazione
Alla luce di quanto già indicato al punto 7 della circolare n. 300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997, per meglio contemperare le esigenze di fluidità del traffico con le restrizioni previste dalle disposizioni dell'ordinanza di sospensione della circolazione dovrà essere imposto agli organizzatori e al direttore di corsa che la chiusura effettiva del traffico non si protragga, di norma, in ciascun punto del percorso, per un tempo superiore a quello previsto dai regolamenti sportivi e comunque per più di 15 minuti ad eccezione dei casi in precedenza indicati.
Inoltre, atteso che i regolamenti sportivi considerano "fuori corsa" i concorrenti che hanno un distacco ritenuto incolmabile rispetto ai primi, calcolabile in 3 minuti per ogni ora di corsa, e che il rispetto di tali regolamenti è condizione di validità dell'autorizzazione alla manifestazione, dovrà essere imposto agli organizzatori di:
- avvisare esplicitamente i concorrenti considerati fuori corsa che, da quel momento, la loro circolazione su strada è disciplinata dalle norme del codice della strada;
- assicurarsi che il veicolo con il pannello "Fine gara ciclistica" sia via via collocato a ridosso dei veicoli di servizio che seguono l'ultimo gruppo di corridori considerati ancora in corsa.
Eventuali irregolarità o abusi accertati dagli Organi di polizia stradale saranno perseguiti ai sensi dell'art. 9, comma 9,D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Altre prescrizioni generali, utilmente suggerite dalla prassi ad integrazione di quanto già indicato nella circolare già citata, attengono in particolare alla previsione che, oltre ad un'autoambulanza, sia sempre presente personale medico in grado di intervenire prontamente al seguito della corsa in caso di necessità.
Si confida nella consueta disponibile collaborazione e si resta in attesa di ricevere eventuali proposte migliorative a carattere generale dettate dalla prassi applicativa nel territorio di competenza.
Allegato 1
Ordinanza di sospensione (o di limitazione) della circolazione
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Prot. n. |
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Alla Questura di |
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Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di |
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Alla Sezione Polizia stradale di |
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Ai Sigg. Sindaci di |
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Al Sig. Presidente della Provincia di |
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Al Sig. Dirigente del Compartimento A.N. A.S di |
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(Altri responsabili Enti proprietari delle strade) |
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e, p. c.: |
(Agli Organizzatori della gara) |
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Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; |
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VISTO il provvedimento prot. n. |
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del |
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con il quale |
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è stato autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica |
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denominata |
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organizzata dal |
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per il giorno |
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con inizio alle ore |
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; |
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VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade |
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ricadenti nel territorio dei comuni di |
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; |
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RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare n. 300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997 del Ministero dell'interno n. come modificata ed integrata dalla circolare n. |
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n. 300/A/55805/116/1 del |
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, la sospensione (o la limitazione) del traffico |
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veicolare lungo il percorso di gara; |
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VISTI gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; |
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ORDINA |
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la sospensione temporanea della circolazione (ovvero la limitazione della circolazione secondo le |
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seguenti modalità |
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[1]) il giorno |
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per tutto il percorso della |
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competizione sopraindicata riprodotto nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento. |
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In ciascun punto del percorso la sospensione (o la limitazione) della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti (ovvero |
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a minuti |
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[2]) calcolati dal momento del transito del primo concorrente. |
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Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione: |
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- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata); |
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- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata); |
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- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione; |
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- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada. |
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Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza. |
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DISPONE |
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altresì che: |
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- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione; |
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- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento; |
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- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione; |
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- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione. |
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Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione prot. nr. |
|
del |
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citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione. |
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__________ |
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[1] Le limitazioni, imposte quando non si intenda far ricorso alla chiusura totale della strada, potranno interessare, ad esempio, una sola carreggiata di strade a carreggiate separate ma dovranno comunque essere compatibili con il carattere agonistico della manifestazione. |
|
[2] Indicare la previsione di un tempo superiore, concordato con l'organizzazione, solo per le gare a tappe, le gare nazionali o internazionali. |
Allegato 2
Autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica ai sensi
dell'art. 9,D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
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Prot. n. |
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VISTA l'istanza presentata da |
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legale rappresentate della |
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con sede in |
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intesa ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della gara |
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ciclistica denominata |
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con partenza da |
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il |
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alle ore |
|
ed arrivo a |
|
. |
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VISTO il programma della manifestazione, la tabella di marcia e la rappresentazione grafica del percorso di gara allegati (All. 1) che, a tutti gli effetti, costituiscono parte integrante della presente; |
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PRESO ATTO che la manifestazione interesserà le strade (comunali, provinciali, regionali, statali) |
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ricadenti nel territorio dei Comuni di |
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; |
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VISTO il parere favorevole espresso da (Enti proprietari delle strade) |
|
; |
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VISTO il parere favorevole della Questura di |
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e della Sezione Polizia |
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stradale di |
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espressi, rispettivamente con nota n. |
|
e nota n. |
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; |
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VISTE le disposizioni dell'art. 9, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché |
|
le direttive impartite dal Ministero dell'interno con la circolare n. 300/A/26784/116/1 del 13 |
|
ottobre 1997 e circolare n. 300/A/55805/116/1 del |
|
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RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della predetta gara subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito indicate; |
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VISTA la polizza assicurativa n. |
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stipulata da |
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con la compagnia |
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valida fino al |
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per la copertura di |
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rischi connessi allo svolgimento della manifestazione di cui all'art. 9, comma 6, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; |
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AUTORIZZA |
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il Sig. |
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nato a |
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residente a |
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in via |
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legale rappresentante della |
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meglio indicata in premessa, ad organizzare |
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ed effettuare la gara ciclistica sopraindicata nel giorno e lungo il percorso di cui all'allegato programma dettagliato a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni: |
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- sia esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia; |
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- prima dell'inizio della manifestazione sia effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità della strada nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti; |
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- prima dell'inizio della gara sia dato avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata (es. aiuole spartitraffico, marciapiedi in gallerie, ecc.), ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli; |
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- sia garantita, con proprio personale dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali; |
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- sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di almeno un'ambulanza e di un medico; |
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- sia garantito il rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 360, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), segnalando l'inizio e la fine della carovana composta dai ciclisti impegnati nella competizione sportiva nonché dai veicoli autorizzati a seguirli, con cartelli mobili aventi dimensioni minime di 120 × 25 cm; i cartelli, costituiti da pannelli rettangolari a fondo di colore bianco con angoli arrotondati, dovranno essere sistemati in modo solido e sicuro su autoveicoli dotati di idonei sostegni in modo che il loro bordo inferiore sia posto ad un'altezza da terra non inferiore a 1,50 m e non superiore a 2,50 m; i cartelli dovranno permanere sui veicoli limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione; le scritte dei cartelli dovranno essere realizzate con lettere di colore nero aventi dimensioni minime conformi a quelle previste dall'articolo 80, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; |
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- salvo che non sia diversamente disposto dagli Organi di polizia stradale che scortano la carovana ciclistica, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza di sospensione temporanea (o di limitazione) della circolazione, sia previsto che il veicolo con il cartello "inizio gara ciclistica" transiti al massimo 5 minuti prima del primo concorrente e che il cartello "fine gara ciclistica" transiti a ridosso dei veicoli di servizio che seguono l'ultimo gruppo di corridori considerati ancora in corsa, secondo i regolamenti sportivi in materia e, in ogni caso, sia evitato che tra il transito del veicolo d'inizio corsa e quello di chiusura trascorrano più di 15 minuti |
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(ovvero minuti |
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[1]); |
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- prima della partenza e durante lo svolgimento della gara sia dato specifico avviso ai concorrenti che hanno accumulato un distacco ritenuto incolmabile rispetto ai primi che, non potendo essere più considerati in corsa, dovranno rispettare tutte le norme che regolano la circolazione stradale; ai fini della presente prescrizione, conformemente alle disposizioni dei regolamenti sportivi in materia, il distacco è considerato incolmabile se supera un tempo pari a 3 minuti per ciascuna ora di gara; ai concorrenti non più in gara, oltre al rinnovo dell'avviso di cui sopra, dovrà essere imposto di togliersi il numero o altro segno distintivo che identifichi i concorrenti ancora in gara; |
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- sia accertata, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata della strada interessata dalla manifestazione nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione; |
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- sia data la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento attraverso i mezzi d'informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità; |
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- salvo che gli Organi di polizia stradale che scortano la carovana non dispongano altrimenti, sia preavvisato l'imminente passaggio della carovana dei concorrenti e dei veicoli al seguito della manifestazione almeno 5 minuti prima del transito del primo concorrente mediante strumenti di pubblicità fonica, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 59, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni; |
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- sia garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'Ente proprietario della strada per il seguito di competenza; |
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- al termine della manifestazione siano immediatamente rimossi tutti i cartelli che sono stati affissi lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi; |
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- salvo che non sia già prevista la vigilanza da parte di Organi di polizia stradale, con l'ausilio di personale munito di bracciale o di altro indumento con segni di riconoscimento facilmente riconoscibili, dotato di bandierine rosse di dimensioni minime 50 × 50 cm, siano presidiati costantemente le intersezioni che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea (o la limitazione) della circolazione, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti nonché di dare la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione; |
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- sia fatto rigorosamente rispettare il percorso indicato nella presente; qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute dopo l'inizio della corsa sia necessaria una variazione di percorso, sia immediatamente sospesa la manifestazione, ovvero, qualora la variazione interessi un percorso di limitata estensione, previa comunicazione tempestiva al più vicino Ufficio o Comando di uno degli Organi di polizia stradale indicati dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sia imposto ai concorrenti di non gareggiare e di trasferirsi fino al più vicino punto del restante percorso autorizzato rispettando rigorosamente tutte le norme che disciplinano la circolazione stradale; in quest'ultimo caso, dovranno essere adottate altresì tutte le cautele necessarie ad evitare che la marcia di trasferimento dei concorrenti costituisca intralcio o pericolo per la normale circolazione stradale; |
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- limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, sia dato preavviso di almeno 24 ore alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee; |
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- copia dell'autorizzazione sia presente a bordo del veicolo del direttore di corsa o del soggetto che ne fa le veci o ne assume di fatto le funzioni, per gli eventuali controlli da parte degli Organi di polizia; |
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- salvo che non sia prevista la scorta degli Organi di polizia stradale, vengano messe in atto, con personale incaricato dall'organizzazione, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di presegnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai ciclisti che partecipano alla gara; |
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- vengano poste in essere idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria l'incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione; |
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- sia disposta la transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei corridori in gara; |
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- sia garantita per tutto il percorso la sicurezza dei concorrenti mediante la sistemazione di idonei materiali protettivi (es. di balle di paglia, materassini o analoghi dispositivi di protezione e contenimento, ecc.) in prossimità di punti più pericolosi del percorso (ed in particolare di ostacoli posti al centro o ai margini della carreggiata) ovvero ne sia comunque segnalata la presenza attraverso personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento; in quest'ultimo caso, il personale incaricato dovrà presegnalare la presenza dell'ostacolo mediante una bandierina triangolare di colore giallo avente altezza non inferiore a 50 cm, adottando, in quanto possibile, segnali convenzionali non equivoci conosciuti dai concorrenti; |
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[1] Indicare la previsione di un tempo superiore, concordato con l'organizzazione, solo per le gare a tappe, le gare nazionali o internazionali. |
omissis
Provvedimento 27 novembre 2002 - Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29).
Note:
Modifiche
apportate dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2003, n. 214.
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Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n. 151 del 2003 |
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artt. 9-bis e 9-ter CdS |
Sono state completamente ridisegnate le norme che riguardano le gare o le competizioni sportive non autorizzate. |
I reati di competizione non autorizzata erano già stati introdotti nel codice della strada per effetto del D.Lgs. n. 9 del 2002 (le cui |
Norma di nuova introduzione. |
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- Sono state inasprite le sanzioni per chi organizza una competizione di velocità con veicoli a motore senza autorizzazione, chi vi partecipa o, comunque, chi gareggia in velocità su strada (il reato è classificato quale delitto) |
disposizioni erano entrate in vigore nell'agosto 2002). Con l'intervento normativo, restando sostanzialmente inalterate le fattispecie vietate, si prevede un notevole aggravamento delle sanzioni e si consente, nei casi più gravi, l'adozione di misure |
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- Sono stati previsti incrementi di pena nel caso in cui dal fatto derivino lesioni personali (da 3 a 6 anni) o la morte di persone (da 6 a 12 anni) |
restrittive della libertà personale (arresto in flagranza e fermo). |
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- È stata prevista la sospensione della patente (da 1 a 3 anni) per i partecipanti e, in caso di morte di persone, la revoca della patente. · |
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- I veicoli dei partecipanti devono essere sequestrati e confiscati. |
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LA FATA S., Le gare
ciclistiche e il nuovo codice della strada. Riv. giur. circolaz. e trasp.,
1994, 1
SIMONE R., Note minime in tema di competizioni sportive su strada alla luce del
nuovo codice della strada. Riv. dir. sport., 1992, 549