Art. 88. Servizio di trasporto di cose per conto terzi.
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo
si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando
l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto
ordinati dal mittente.
2. La carta di circolazione è rilasciata
sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è
accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano
la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione.
Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli
aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Chiunque adibisce al trasporto di cose
per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i
limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione è punito
con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo
comma, dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Vedi pure il comma 3-bis dell'art. 202 del codice della
strada; l'art. 1,
L. 23
dicembre 1997, n. 454 e il
D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.
L'attività di trasporto, al fine di recapito di plichi, anche voluminosi (c.d. servizio di procacciato), alla quale il dipendente della S.p.A. Poste Italiane in servizio in qualità di portalettere sia richiesto dalla datrice di lavoro di procedere con il proprio veicolo, non abilitato al trasporto per conto di terzi, non integra né l'ipotesi di adibizione ad uso di terzi che si realizza con il servizio di trasporto per conto terzi, di cui all'art. 88 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (per la quale è necessario che l'esercente sia un imprenditore e si obblighi in tale veste all'esecuzione dietro corrispettivo), né l'ipotesi di c.d. uso proprio, costituita dal trasporto di cose in conto proprio, che è regolata dall'art. 83, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 285 del 1992 ed è assoggettata a licenza, atteso che i plichi vengono trasportati per conto della datrice di lavoro ed in adempimento della prestazione lavorativa. Ne consegue che deve ritenersi illegittimo il rifiuto opposto dal lavoratore all'espletamento del suddetto servizio e legittimo il trasferimento del medesimo in altra sede giustificato dalla datrice di lavoro in ragione di tale rifiuto e dall'esistenza di un esubero di personale per l'accettazione dell'espletamento del servizio da parte di altro dipendente.(Sulla base di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il rifiuto ai fini della valutazione del trasferimento, impugnato dal lavoratore, nel presupposto che il richiesto servizio realizzasse un trasporto di cose per conto terzi e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda del lavoratore di declaratoria dell'illegittimità del trasferimento).
Cass. civ. sez. lav. 09-07-2004, n. 12785 (rv.
574434), Mass. Giur. It., 2004, CED Cassazione, 2004
La disposizione dell'art. 88 comma 2, parte seconda, del nuovo c. strad., che ha stabilito che le disposizioni della l. 6 giugno 1974 n. 298 non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t., non determina, in relazione al delitto di trasporto senza autorizzazione di cui all'art. 46 l. cit., un fenomeno di successione nel tempo di leggi penali, neanche sotto il profilo di successione di norme extrapenali integratrici, in quanto le disposizioni penali che prevedono come elemento costitutivo non una particolare qualità del soggetto attivo, bensì la mancanza di un provvedimento amministrativo di autorizzazione, licenza o consimile, non hanno bisogno di alcuna integrazione riguardo al significato e alla portata del suddetto elemento, giacchè l'attività è lecita se esiste il permesso di svolgerla, illecita in caso contrario, a nulla rilevando, sotto questo profilo, le modificazioni che intervengano all'interno o sulle condizioni dei provvedimenti di rilascio, sospensione, revoca o recupero delle autorizzazioni medesime.
Cass. pen. Sez.IV 10-03-1999, n. 4904 Brunetto,
Cass. Pen., 2000, 2096, Giust. Pen., 2000, II, 373
In tema di servizio di trasporto di cose per conto terzi, l'art. 88 comma 2 ultima parte del c. strad., nel confermare espressamente le disposizioni dell'art. 6 d.l. 6 febbraio 1987 n. 16, conv. dalla l. 30 marzo 1987 n. 132, che avevano sancito l'inoperatività, nei confronti delle imprese di autotrasporto che esercitano la loro attività con veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore alle sei tonnellate, della l. 6 giugno 1974 n. 298 (istitutiva dell' albo nazionale degli autotrasportatori (e quindi la possibilità per tali imprese di non iscriversi a detto albo), pone in essere una disapplicazione globale (della sfera di operatività della citata legge) che attiene all'intero "corpus" normativo delineato dalla legge istitutiva dell' albo nazionale "de quo".
Cons. Stato Sez.II 17-04-1996, n. 713 Min. trasp.,
Dir. Trasporti, 1998, 545
In tema di servizio di trasporto di cose per conto terzi, l'art. 88 comma 2 ultima parte del codice della strada, nel confermare espressamente le disposizioni dell'art. 6 d.l. 6 febbraio 1987 n. 16, convertito dalla l. 30 marzo 1987 n. 132, che avevano sancito l'inoperatività, nei confronti delle imprese di autotrasporto che esercitano la loro attività con veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore alle sei tonnellate, della l. 6 giugno 1974 n. 298 (istitutiva dell' albo nazionale degli autotrasportatori (e quindi la possibilità per tali imprese di non iscriversi a detto albo), pone in essere una disapplicazione globale (della sfera di operatività della citata legge) che attiene all'intero corpus normativo delineato dalla legge istitutiva dell' albo nazionale de quo.
Cons. Stato sez. II 17-04-1996, n. 713 Min.
trasp., Cons. Stato, 1997, I, 1638
La disposizione dell’art. 88,
2º comma, parte seconda, del nuovo codice della strada, che ha stabilito che
le disposizioni della l. 6 giugno 1974 n. 298 non si applicano agli autoveicoli
aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a sei tonnellate,
non determina, in relazione al delitto di trasporto senza autorizzazione di
cui all’art. 46 legge cit., un fenomeno di successione nel tempo di leggi
penali, neanche sotto il profilo di successione di norme extrapenali integratrici,
in quanto le disposizioni penali che prevedono come elemento costitutivo non
una particolare qualità del soggetto attivo, bensì la mancanza di un provvedimento
amministrativo di autorizzazione, licenza o consimile, non hanno bisogno di
alcuna integrazione riguardo al significato e alla portata del suddetto elemento,
giacché l’attività è lecita se esiste il permesso di svolgerla, illecita in
caso contrario, a nulla rilevando, sotto questo profilo, le modificazioni
che intervengano all’interno o sulle condizioni dei provvedimenti di rilascio,
sospensione, revoca o recupero delle autorizzazioni medesime.
Cass., sez. IV, 10-03-1999. Arch. circolaz., 1999, 901
In tema di servizio di trasporto di cose per
conto terzi, l’art. 88, 2º comma, ultima parte, cod.strad., nel confermare
espressamente le disposizioni dell’art. 6 d.l. 6 febbraio 1987 n. 16, convertito
dalla l. 30 marzo 1987 n. 132, che avevano sancito l’inoperatività, nei confronti
delle imprese di autotrasporto che esercitano la loro attività con veicoli
di massa complessiva a pieno carico inferiore alle sei tonnellate, della l.
6 giugno 1974 n. 298 (istitutiva dell’albo nazionale degli autotrasportatori
(e quindi la possibilità per tali imprese di non iscriversi a detto albo),
pone in essere una disapplicazione globale (della sfera di operatività della
citata legge) che attiene all’intero corpus normativo delineato dalla legge
istitutiva dell’albo nazionale de quo.
C. Stato, sez. II, 17-04-1996, n. 713/96. Cons. Stato, 1997, I, 1638 Riv.
giur. circolaz. e trasp., 1998, 316
In sede di esenzione dall’iscrizione obbligatoria
all’albo nazionale degli autotrasportatori delle imprese di autotrasporto
che esercitano la loro attività con veicoli di massa complessiva a pieno carico
inferiore alle sei tonnellate, non ha giuridico rilievo, data l’identità di
ratio juris, il riferimento da parte dell’art. 88, 2º comma, ultima parte,
cod.strad., agli «autoveicoli», laddove il combinato disposto degli art. 1
seg. l. 6 giugno 1974 n. 298 e 6 d.l. 6 febbraio 1987 n. 16 ha riguardo «alle
imprese di autotrasporto».
C. Stato, sez. II, 17-04-1996, n. 713/96. Cons. Stato, 1997, I, 1638 Riv.
giur. circolaz. e trasp., 1998, 316
In sede di esenzione dall’iscrizione obbligatoria
all’albo nazionale degli autotrasportatori delle imprese di autotrasporto
che esercitano la loro attività con veicoli di massa complessiva a pieno carico
inferiore alle sei tonnellate, l’amministrazione è legittimata - ai sensi
dell’art. 88 cod.strad. e per effetto degli art. 13 e 20 l. 6 giugno 1974
n. 298 - alla cancellazione d’ufficio delle imprese di autotrasporto iscritte
in precedenza non soggette alla normativa citata, esercitando nel contempo
i propri poteri di controllo sulle imprese di trasporto non iscritte, stante
l’incompetenza dell’albo nazionale.
C. Stato, sez. II, 17-04-1996, n. 713/96. Cons. Stato, 1997, I, 1638 Riv.
giur. circolaz. e trasp., 1998, 316
non riportata
L. 6 giugno 1974, n. 298
Fermo quanto previsto dall'art. 26 della
presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli
o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni
o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2065, 00 a € 12394,00
. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2582,00
a € 15493,00 se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra
violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata
con provvedimento esecutivo (1).
Alle violazioni di cui al comma precedente
consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (2).
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(1) Comma così modificato dall'art.
18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(2) Comma così sostituito dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Vedi, anche, l'art. 10, L. 18 ottobre 1978, n. 625.
per notizia:
Circ. 10 febbraio 1999, n. 300/A/41485/108/13/2
- Trasporto di merci per conto di terzi.
non riportata