Codice

Art. 86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi.

1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.
2. Chiunque, senza aver ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.632 a € 6.527. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di essa consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali sia stata sospesa o revocata la licenza.(1)

3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 77 a € 305. (1)

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(1) Comma così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.  

 Giurisprudenza 

non riportata

Regolamento 

non riportata

Legislazione complementare 

Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in G U - n. 304 del 31 dicembre 2008), convertito, con modificazioni, dalla legge di 27 febbraio 2009, n. 14 (G U - n. 304 del 31 dicembre 2008), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni fi nanziarie urgenti».

 «Art. 11-bis (Sanzioni). — 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l’inosservanza

da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:

a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla prima inosservanza;

b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla seconda inosservanza;

c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla terza inosservanza;

d) con la cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla quarta inosservanza

L. 15 gennaio 1992, n. 21

Omissis…

2. Servizio di taxi.

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.

3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

per notizia:

D.M. 19 novembre 1992
D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 - Dispositivo antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente
D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 422, art. 14.

 Dottrina

note:

Norma modificata 

Contenuti 

Rispetto al codice della strada 

Rispetto al decreto legge n. 151 del 2003 

art. 86 commi 2 e 3 CdS 

Chiunque adibisce un veicolo a taxi senza essere munito di autorizzazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria (oltre alla sospensione della patente e confisca del veicolo). 

L'illecito era già previsto ma creava difficoltà interpretative per l'applicazione concreta in quanto limitava l'ambito di applicazione della sanzione solo a colui che guidava un taxi. Con la modifica si 

Norma di nuova introduzione 

 

È stata prevista solo una sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque, 

potrà intervenire più efficacemente contro l'abusivismo nel settore. 

 

 

pure essendo munito di autorizzazione, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. 

L'illecito era già previsto, ma è stata eliminata la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione e della licenza. La sanzione amministrativa pecuniaria passa da Euro 68,00 a Euro 70,00. 

 

Sanzioni 

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