Codice

Art. 84. Locazione senza conducente.
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
2. È ammessa, nell'àmbito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro (3).
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza (1).
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389 a € 1.559 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da € 38 a € 155 se trattasi di altri veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (2).
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(1) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. n. 481 del 2001, la disposizione di cui al presente comma si intende riferita alla denuncia di inizio attività anziché alla licenza.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 38, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(3) V. Dir. CEE 90/398 e la circolare Min. trasporti 6 dicembre 1993.
 

Giurisprudenza  

L'attività di trasporto, al fine di recapito di plichi, anche voluminosi (c.d. servizio di procacciato), alla quale il dipendente della S.p.A. Poste Italiane in servizio in qualità di portalettere sia richiesto dalla datrice di lavoro di procedere con il proprio veicolo, non abilitato al trasporto per conto di terzi, non integra né l'ipotesi di adibizione ad uso di terzi che si realizza con il servizio di trasporto per conto terzi, di cui all'art. 88 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (per la quale è necessario che l'esercente sia un imprenditore e si obblighi in tale veste all'esecuzione dietro corrispettivo), né l'ipotesi di c.d. uso proprio, costituita dal trasporto di cose in conto proprio, che è regolata dall'art. 83, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 285 del 1992 ed è assoggettata a licenza, atteso che i plichi vengono trasportati per conto della datrice di lavoro ed in adempimento della prestazione lavorativa. Ne consegue che deve ritenersi illegittimo il rifiuto opposto dal lavoratore all'espletamento del suddetto servizio e legittimo il trasferimento del medesimo in altra sede giustificato dalla datrice di lavoro in ragione di tale rifiuto e dall'esistenza di un esubero di personale per l'accettazione dell'espletamento del servizio da parte di altro dipendente.(Sulla base di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il rifiuto ai fini della valutazione del trasferimento, impugnato dal lavoratore, nel presupposto che il richiesto servizio realizzasse un trasporto di cose per conto terzi e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda del lavoratore di declaratoria dell'illegittimità del trasferimento).

 Cass. civ. sez. lav. 09-07-2004, n. 12785 (rv. 574434) , Mass. Giur. It., 2004, CED Cassazione, 2004
 

L'art. 84, secondo e settimo comma, del c.s., D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 non punisce il fatto di chi conceda in locazione senza conducente un veicolo autorizzato ad un'impresa straniera non comunitaria non iscritta all'Albo Italiano degli Autotrasportatori, poiché manca l'espressa previsione normativa di tale divieto.

 Giudice di pace Imperia 19-02-2004 Mutti s.p.a. c. Prefettura di Imperia, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 648 nota di BILEI

Stante la coincidenza tra l'immediata esecutività delle sanzioni accessorie previste dal c.d.s., D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, e quelle previste da altre leggi speciali (in particolare da quelle leggi speciali che appaiono complementari ed organiche alla regolamentazione del c.d.s., D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285), è immediatamente esperibile il ricorso all'Autorità Giudiziaria senza necessità di previo esperimento del ricorso al Prefetto contro i verbali che dispongono il fermo amministrativo di un veicolo per violazioni previste da leggi speciali.

 Giudice di pace Novara 13-06-2003 Gae.Tra.s.r.l. c. Prefettura di Novara, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 535 nota di BENUSSI
 

L'art. 84, comma 7, del c.d.s., D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, punisce non il fatto di chi affidi un veicolo autorizzato ad un'impresa straniera non comunitaria, non iscritta all'albo (mancando l'espressa previsione normativa di tale divieto), bensì la cessione ad altro vettore del godimento di un mezzo per quale non sia stata rilasciata l'autorizzazione.

 Giudice di pace Novara 13-06-2003 Gae.Tra.s.r.l. c. Prefettura di Novara, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 535 nota di BENUSSI
 

Non sussiste, per la società di trasporti avente sede in un Paese extra U.E., l'obbligo di iscrizione nell'albo nazionale degli autotrasportatori, da un lato non essendo tale requisito prescritto espressamente dalla normativa italiana, trattandosi per di più di condizione tale da rendere di fatto assai difficile, se non in taluni casi impossibile, l'operatività delle imprese estere sul territorio nazionale e, dall'altro, apparendo legittimo che la libertà di trasporto sia condizionata al solo possesso di tutti i requisiti ed autorizzazioni previste dal Paese di appartenenza.

 Giudice di pace Gavirate 03-02-2003 Gae.Pol.S.p.z.o.o. c. Prefettura di Varese, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 535
 

L'autorizzazione al trasporto di merci per conto terzi compete soltanto al proprietario dell'automezzo, essendo la ratio della norma quella di introdurre un collegamento diretto tra l'autorizzazione stessa e l'impresa, onde evitare un'ingiustificata proliferazione di dette autorizzazioni.

Giudice di pace Gavirate 03-02-2003 Gae.Pol.S.p.z.o.o. c. Prefettura di Varese, Arch. Civ., 2004, 535

Regolamento   

244. (Artt. 84 e 85 Cod. Str.) Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone (1).
1. Ai fini della possibile destinazione a noleggio con conducente, di cui all'articolo 85, comma 2, del codice, vengono considerate adibite al trasporto specifico di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle cosiddette di soccorso (1).
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(1) Rubrica così modificata dall'art. 145, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). V. ora art. 3, c. 2, D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 482 per effetto del quale il riferimento va fatto alla denuncia di inizio attività
L'art. 145, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.), ha soppresso il comma 1 e rinumerato il preesistente comma 2.


Legislazione complementare 
 

D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 - Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente. Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 37. )

Art. 1. 1. L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia.

Art. 2. 1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare o sospendere l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

2. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, è tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.

Art. 3. 1. È abrogato l'articolo 158 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. La disposizione di cui al comma 5, dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intende riferita alla denuncia di inizio attività di cui al presente regolamento anziché alla licenza.

Prassi amministrativa

Circ. min. interno 21 agosto 1997, n. M/2413 - Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Noleggio di ciclomotori e motocicli - Art. 84 e 196 - Principio di solidarietà - Esclusione.

Con riferimento al quesito concernente l'oggetto, si fa presente quanto segue.

Occorre considerare preliminarmente che l'art. 82 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), dopo aver ricompreso la «locazione senza conducente» tra i modi di «uso di terzi» (comma 5), assoggetta a sanzione l'utilizzazione di un veicolo per un uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione (comma 8). Ne consegue che la destinazione all'uso della «locazione senza conducente» deve risultare dalla carta di circolazione, come peraltro emerge dal comma 7 dell'art. 84.

Alla luce di questa premessa occorre esaminare le disposizioni recate dal comma 1 dell'art. 196 in materia di responsabilità solidale per le obbligazioni connesse al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, e, segnatamente, dall'ultimo periodo dello stesso comma, che ha specifico riguardo alla ipotesi della «locazione senza conducente».

La norma stabilisce che, in tale ipotesi, delle violazioni commesse con l'uso del veicolo risponda, in solido con l'autore della violazione, «il locatario» in luogo del proprietario ed, in caso di locazione di ciclomotori, «l'intestatario del contrassegno di identificazione».

Ora è evidente che la suddetta previsione speciale di imputazione della responsabilità solidale è applicabile - come recita testualmente la norma - «nella ipotesi di cui all'articolo 84» e, cioè, nella ipotesi di locazione senza conducente di un veicolo destinato a tale uso per esplicita previsione della carta di circolazione, essendo questa formalità presupposto della legittima utilizzazione del veicolo a titolo di locazione.

E poiché, ai sensi dell'art. 93, comma 1, la carta di circolazione è prescritta, tra l'altro, per i motoveicoli (categoria che comprende diverse sottocategorie, ai sensi dell'art. 53), presupposto perché le imprese - siano esse società o imprese individuali - proprietarie dei motocicli dati in noleggio possano invocare la esenzione dalla responsabilità di cui 196 e la contestuale imputazione della stessa al locatario, è che la carta di circolazione dello stesso motoveicolo preveda la destinazione alla locazione senza conducente. Inoltre, grava sullo stesso noleggiatore l'onere di fornire elementi documentali idonei a comprovare l'instaurazione del rapporto di locazione, la sua durata e la identificazione del locatario.

Ovviamente quanto sin qui detto vale per i motoveicoli e non per i ciclomotori per i quali non è prescritto il rilascio della carta di circolazione. Ed infatti per essi la norma fissa il diverso criterio della imputazione della responsabilità solidale all'intestatario del contrassegno di identificazione, rispetto alla quale previsione è coerente il disposto dell'art. 248, comma 4, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) in relazione all'art. 97 dello stesso codice.

 

Circ. Min. interno 26 febbraio 2001, n. M/2413/19 - Richiesta di chiarimenti sul principio di solidarietà.

È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla individuazione del soggetto responsabile in solido in caso di violazione alle norme del Codice della strada commessa con un veicolo adibito a locazione senza conducente.

Al riguardo, si formulano le seguenti considerazioni.

In caso di locazione senza conducente - nelle ipotesi di cui all'art. <a ="../codice%20articoli/art.84.htm">84 del Codice della strada (<a ="../codice%20articoli/art.84.htm">D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285<a ="../codice%20articoli/art.84.htm">) - per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria risponde, solidarmente, ai sensi dell'art. 196, comma 1, Codice della strada, il locatario.

Il legislatore, pertanto, ha espressamente esclusa la possibilità che possa essere chiamato a rispondere della infrazione il locatore.

Ne consegue che il locatario - nel caso in cui non sia egli stesso il conducente del veicolo con il quale è stata commessa la violazione - è obbligato in solido con l'autore dell'infrazione al pagamento della somma dovuta.

 

Circ. Min. trasporti 8 maggio 2006, n. 63/M4. Utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada per conto terzi - Direttiva 2006/1/CE - Noleggio nelle relazioni di traffico internazionale.

Nell'ambito dell'attività di controllo sull'autotrasporto internazionale si è avuto modo di rilevare il mancato rispetto della disciplina relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, recepita dall'art. 84 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) ed in particolare dal D.M. 16 febbraio 1994, n. 213 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Si ritiene, pertanto, opportuno riassumere le disposizioni dettate dalla normativa in questione.

1) Definizione.

L'istituto della "locazione senza conducente" è definito dall'art. 84 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), il quale, al comma 1, stabilisce che un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettiva, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.

2) Locazione di veicoli nel contesto internazionale.

In ambito internazionale, la locazione di veicoli senza conducente è ammessa soltanto per i trasporti fra Stati membri dell'Unione Europea e della CEMT, secondo quanto previsto dalle specifiche normative e più precisamente:

- Stati membri UE: art. 84, 2° comma del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) - decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie D.M. 16 febbraio 1994, n. 213 concernente il regolamento di attuazione della direttiva 90/398 CEE modificativa della precedente direttiva 84/647 CEE;

- Stati CEMT: Manuale d'uso delle autorizzazioni CEMT - capitolo 4, § 5.

Per i trasporti effettuati in base agli Accordi bilaterali, non è mai ammesso l'utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente.

Si ritiene altresì opportuno precisare che la locazione di veicoli senza conducente va nettamente distinta dall'ipotesi di utilizzo di complessi veicolari formati da veicoli accoppiati e immatricolati in Stati diversi (aggancio misto).

Ciò in quanto l'utilizzazione di un veicolo noleggiato ha quale presupposto la stipulazione di un contratto di durata predeterminata, mentre l'aggancio misto, laddove consentito, è correlato allo svolgimento di un determinato trasporto internazionale.

 

3) Condizioni.

In ambedue le fattispecie sopradelineate la disciplina dettata al riguardo è del tutto analoga.

Innanzitutto l'utilizzazione di un veicolo senza conducente è ammessa previa stipulazione di un contratto di locazione, il quale deve contenere i seguenti elementi:

- indicazione della denominazione sia dell'impresa che fornisce il veicolo sia di quella che effettua il trasporto di merci su strada per conto di terzi o per conto proprio;

- indicazione della durata del contratto.

Il veicolo locato deve essere utilizzato alle seguenti condizioni:

- il veicolo deve essere immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro di stabilimento dell'impresa che fornisce il veicolo;

- il contratto deve prevedere soltanto la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non deve essere abbinato ad un contratto di servizio concluso con l'impresa locataria e riguardante il personale di guida;

- il veicolo locato deve essere esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza per la durata del contratto di locazione;

- il veicolo locato deve essere guidato da personale alle dipendenze dell'impresa che lo utilizza.

 

4) Documenti di controllo.

La prova del rispetto delle condizioni sopraelencate è fornita dai seguenti documenti, che debbono trovarsi a bordo del veicolo:

- il contratto di locazione o estratto autenticato del contratto, contenente:

a) nome dell'impresa locatrice

b) nome dell'impresa locataria

c) data e durata del contratto

d) dati di identificazione del veicolo.

Qualora il conducente non sia titolare dell'impresa che ha stipulato il contratto di locazione dovrà trovarsi a bordo:

- il contratto di lavoro del conducente, ovvero l'ultimo foglio paga, o un estratto autenticato del contratto contenente:

a) nome del datore di lavoro

b) nome del dipendente

c) data e durata del contratto di lavoro.

Nel caso di locazione di veicoli per i trasporti effettuati fra Stati membri dell'Unione Europea, i documenti di cui sopra potranno essere esibiti in ogni lingua di ciascun Paese.

Al contrario, nel caso di locazione di veicoli per i trasporti in ambito CEMT, i documenti di cui trattasi - compresi quelli relativi al conducente - dovranno essere accompagnati nell'esibizione al momento del controllo da una traduzione ufficiale in una delle tre lingue della CEMT (inglese, francese o tedesco), come espressamente previsto dal paragrafo 452 del citato manuale.

Inoltre, la documentazione stessa può essere sostituita da documenti equivalenti, rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro, con allegata la relativa traduzione.

 

5) Aspetti sanzionatori.

Ferma restando l'attività di verifica sulla documentazione relativa al veicolo, al conducente ed ai titoli autorizzativi (licenza comunitaria, autorizzazione CEMT etc.), si ritiene opportuno soffermarsi sugli aspetti correlati al noleggio.

In linea generale, trova applicazione l'art. 46 della legge n. 298 del 1974 ogniqualvolta non venga esibita la documentazione di controllo relativa alla legittimazione del possesso del veicolo a titolo di noleggio.

Si deve, poi, osservare che nelle relazioni di traffico CEMT le lingue ufficiali sono esclusivamente quelle previste (inglese, francese e tedesco); invero, le autorizzazioni rilasciate da tale organismo sono redatte esclusivamente in due delle suddette lingue (inglese e francese).

Non è, pertanto, ammessa l'esibizione del contratto di noleggio - e degli altri documenti dei quali si è sopra discorso - in una redazione che non sia riferibile ad una delle tre predette lingue. Conseguentemente, troverà, anche in tale circostanza, applicazione l'art. 46 della legge n. 298 del 1974 ; ad esempio, un contratto di noleggio in lingua originale rumena senza la prescritta traduzione, non può essere considerato un contratto.

Sotto un diverso profilo, si evidenzia che sia le disposizioni comunitarie che quelle CEMT, individuano con precisione gli elementi del contratto di noleggio che, pertanto, devono essere considerati quali "elementi essenziali" del contratto stesso.

Di conseguenza, la mancanza anche di uno di tali elementi determina la radicale nullità del negozio giuridico (inesistenza). All'atto del controllo troverà dunque anche in questo caso applicazione l'art. 46 più volte citato.

Si prega di voler assicurare la più ampia diffusione della presente circolare.

 

Circ. Min. trasporti 9 maggio 2007, n. 43325 - Immatricolazione di autoambulanze in uso proprio e in servizio di noleggio con conducente - D.M. 17 dicembre 1987, n. 553 e D.M. 20 novembre 1997, n. 487.

Si è avuto modo di registrare, negli ultimi tempi, incertezze interpretative ed applicative in ordine alla normativa vigente in tema di immatricolazione di autoambulanze in uso proprio e in servizio di noleggio con conducente.

Tali incertezze derivano, in buona parte, dalla circostanza che la materia è attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553 il quale, essendo stato adottato prima della entrata in vigore del nuovo codice della strada, non tiene evidentemente conto dei nuovi criteri che presiedono, in generale, alla immatricolazione ed all'uso dei veicoli e, inoltre, lo stesso appare ormai inadeguato anche alla luce della evoluzione normativa di settore.

Peraltro, il successivo decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 487, nel dettare una specifica disciplina relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali, ha determinato ulteriori incertezze interpretative per quanto attiene agli aspetti amministrativi relativi alla immatricolazione ed all'uso di detta categoria di veicoli.

Per le ragioni suesposte, si è anzitutto ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di un nuovo decreto ministeriale, attualmente in itinere, al fine di adeguare la disciplina amministrativa relativa alla immatricolazione ed all'uso delle autoambulanze.

Tuttavia, in attesa che venga portato a termine l'iter di adozione del nuovo decreto, si ritiene comunque opportuno fornire alcuni necessari chiarimenti interpretativi, allo scopo di consentire un corretto coordinamento tra le disposizioni contenute nei D.M. n. 553 del 1987 e D.M. n. 487 del 1997 con le vigenti norme del codice della strada.

Ciò posto, dal combinato disposto di cui agli artt. 54, 82, 85, 91 e 93 c.d.s. nonché degli artt. 203 e 244 del regolamento di esecuzione, derivano i principi che di seguito si illustrano.

A) Ambito oggettivo di applicabilità della disciplina

Le norme di riferimento si applicano alle autoambulanze, classificate quali veicoli per uso speciale, da immatricolare in uso proprio o in servizio di noleggio con conducente.

B) Ambito soggettivo di applicabilità della disciplina

Le autoambulanze possono essere immatricolate esclusivamente in capo ad enti pubblici, imprese ed altre collettività pubbliche o private.

In particolare, ed a titolo esemplificativo, possono immatricolare autoambulanze:

1. le strutture sanitarie pubbliche (es.: ASL, aziende ospedaliere, ecc.) e le strutture sanitarie private (es. cliniche private);

2. le imprese che svolgono attività commerciali o industriali;

3. le organizzazioni di volontariato e le ONLUS, comprese le cooperative sociali;

4. le scuole, gli uffici pubblici, le associazioni sportive, ecc..

C) Uso proprio

Le autoambulanze possono essere immatricolate in uso proprio allorché il loro utilizzo avvenga nell'esercizio di una attività di trasporto senza fini di lucro e, pertanto, svolta senza corresponsione di corrispettivo sia da parte dei trasportati sia da parte del soggetto, pubblico o privato, nel cui interesse l'attività stessa venga eventualmente svolta.

Al riguardo, si precisa che per "corrispettivo" deve intendersi ogni voce che, in base alla vigente normativa fiscale, concorre a formare il reddito di impresa.

In tal senso, si evidenzia che la corresponsione di somme a titolo di rimborso spese, per le prestazioni di trasporto effettuate, non costituisce corrispettivo ai sensi dell'art. 82, comma 4, c.d.s.; pertanto, nell'ipotesi di specie, deve ritenersi legittimo l'utilizzo in uso proprio delle autoambulanze.

A mero titolo esemplificativo, si richiama l'art. 7, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato), il quale prevede espressamente che le organizzazioni di volontariato possano operare sulla base di convenzioni con enti pubblici, a titolo gratuito e senza fine di lucro, dietro corresponsione esclusivamente del rimborso delle spese sostenute.

Ciò premesso, i soggetti di cui al precedente paragrafo B) possono utilizzare autoambulanze in uso proprio:

1) gli enti pubblici, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali (se svolgono la propria attività nel settore sanitario) e, in ogni caso, al fine di tutelare il diritto alla salute ed alla integrità fisica dei soggetti cui è rivolta l'attività istituzionale dell'ente (es. scolari, spettatori di manifestazioni sportive, visitatori di musei, ecc.), dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative;

2) le imprese, per l'esercizio della propria attività principale, a condizione che sia diversa da quella di trasporto di infermi e di infortunati, svolta sia nel settore sanitario sia in altri settori commerciali o industriali, al fine di tutelare il diritto alla salute e all'integrità fisica dei soggetti cui è rivolta l'attività di impresa, dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative;

3) le altre collettività, per il perseguimento dei propri scopi sociali, al fine della tutela del diritto alla salute e all'integrità fisica dei soggetti cui è rivolta l'attività sociale, dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative.

Al fine della immatricolazione in uso proprio delle autoambulanze, gli interessati possono disporre dei veicoli a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con patto di riservato dominio, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 91 e 93 c.d.s..

Alle istanze di immatricolazione, oltre alla consueta documentazione tecnica ed alle attestazioni di versamento delle prescritte tariffe, debbono essere allegati:

1) nel caso di enti pubblici, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante il settore nel quale l'ente stesso svolge i propri compiti istituzionali (v. All. 1 - "Enti Pubblici");

2) nel caso di imprese, dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante il settore nel quale l'impresa stessa svolge la propria attività (v. All. 2 - "Imprese");

3) nel caso di altre collettività, comprese le organizzazioni di volontariato, le ONLUS e le cooperative sociali non iscritte negli appositi registri, copia fotostatica dello statuto e dell'atto costitutivo;

4) nel caso di organizzazioni di volontariato, di ONLUS e di cooperative sociali iscritte negli appositi registri, dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante gli estremi della iscrizione (v. All. 3 -"Organizzazioni Iscritte");

5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante che l'attività di trasporto è svolta esclusivamente a titolo gratuito e, eventualmente, dietro corresponsione del solo rimborso delle spese sostenute (v. All. 4).

Conseguentemente, nelle righe descrittive della carta di circolazione sono annotate le seguenti diciture:

a) "Trasporto di infermi ed infortunati connesso all'esercizio di attività sanitaria", nel caso in cui intestatario della carta di circolazione sia un ente pubblico, un'impresa od altra collettività che opera nel settore sanitario-assistenziale e, pertanto, il servizio di trasporto è rivolto alla generalità dei cittadini;

b) "Trasporto di infermi ed infortunati connesso all'esercizio di attività non sanitaria", nel caso in cui l'intestatario della carta di circolazione operi in settori diversi da quello sanitario e, pertanto, il servizio di trasporto è rivolto esclusivamente a favore di soggetti che fanno capo alla struttura organizzativa dell'ente pubblico, dell'impresa o di altra collettività.

D) Noleggio con conducente

Le autoambulanze possono essere immatricolate in servizio di noleggio con conducente allorché il loro utilizzo avvenga sulla base del prescritto titolo legale (art. 85 c.d.s.) e per l'esercizio di una attività di trasporto a titolo oneroso, vale a dire a fini di lucro e dietro corrispettivo da parte dei trasportati ovvero da parte del soggetto, pubblico o privato, nel cui interesse l'attività stessa viene svolta.

All'istanza di immatricolazione deve essere allegata, oltre alla consueta documentazione tecnica ed alle attestazioni di versamento delle prescritte tariffe, la copia fotostatica del titolo legale dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445 del 2000, da persona fisica munita di poteri di rappresentanza.

Al fine della immatricolazione delle autoambulanze in servizio di noleggio con conducente, gli interessati possono disporre dei veicoli a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con patto di riservato dominio, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 91 e 93 c.d.s..

Pertanto, deve esserci coincidenza tra intestatario del titolo legale e, a seconda dei casi, il soggetto proprietario, l'usufruttuario, il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente nell'ipotesi di vendita con patto di riservato dominio.

Lo scrivente Dipartimento si riserva di dare tempestiva notizia circa la pubblicazione del nuovo decreto ministeriale in itinere, nonché di diramare le eventuali ulteriori istruzioni, ad integrazione della presente circolare, che si renderanno necessarie.

Ogni direttiva già emanata in materia ed in contrasto con i contenuti della presente circolare deve ritenersi implicitamente abrogata.

Allegato 1 - "Enti pubblici"

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà [1]

 

Il sottoscritto

 

nato a

 

il

 

e residente a

 

consapevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti

dalle false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 dichiara:

- di rivestire la qualità di [2]

 

con poteri di rappresentanza legale dell’ente diritto

pubblico denominato

 

con sede legale in [3]

 

- che il predetto ente svolge compiti istituzionali nel settore sanitario/in settore diverso da quello sanitario [4].

 

Si allega copia fotostatica in carta libera del seguente documento di identità o di riconoscimento [5]:

 

 

 

Data

 

 

Firma [6]

 

 

NOTE:

[1] La dichiarazione è esente da imposta di bollo;

[2] indicare la carica sociale o altro incarico svolto;

[3] indicare per esteso l’indirizzo completo;

[4] depennare la voce che non interessa;

[5] indicare per esteso il tipo di documento, l’autorità che lo ha rilasciato, il numero, la data e il luogo di rilascio;

[6] la firma non necessita di autenticazione, deve essere apposta per esteso ed in modo leggibile.

                       

 Allegato 2 - "Imprese"

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione [1]

 

 

Il sottoscritto

 

nato a

 

il

 

e residente a

 

consapevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti dalle

false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 dichiara:

- di rivestire la qualità di [2]

 

con poteri di rappresentanza legale dell’impresa

denominata

 

con sede legale in [3]

 

iscritta nel registro delle imprese di

 

n. d’ordine

 

- che la predetta impresa svolge la propria attività principale, diversa da quella di trasporto di infermi e di infortunati, nel settore sanitario/in settore diverso da quello sanitario [4].

 

 

Data

 

 

Firma [5]

 

NOTE:

[1] La dichiarazione è esente da imposta di bollo;

[2] indicare la carica sociale o altro incarico svolto;

[3] indicare per esteso l’indirizzo completo;

[4] depennare la voce che non interessa;

[5] la firma non necessita di autenticazione, deve essere apposta per esteso ed in modo leggibile.

                           

 Allegato 3 - "Organizzazioni iscritte"

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione [1]

 

 

Il sottoscritto

 

nato a

 

il

 

e residente a

 

consapevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti dalle

false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 dichiara:

- di rivestire la qualità di [2]

 

con poteri di rappresentanza legale dell’organizzazione/

cooperativa sociale [3] denominata

 

con sede legale in [4]

 

attualmente iscritta nel registro regionale/provinciale [3] di

 

in base a delibera di [5]

 

n.

 

del

 

- che la predetta organizzazione/cooperativa sociale [3] svolge la propria attività principale nel settore sanitario/in settore diverso da quello sanitario e di trasporto di persone [3].

 

Data

 

 

Firma [6]

 

NOTE:

[1] La dichiarazione è esente da imposta di bollo;

[2] indicare la carica sociale o altro incarico svolto;

[3] depennare la voce che non interessa;

[4] indicare per esteso l’indirizzo completo;

[5] indicare l’organismo che ha adottato la delibera;

[6] la firma non necessita di autenticazione, deve essere apposta per esteso ed in modo leggibile.

                                 

 

Allegato 4

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà [1]

 

Il sottoscritto

 

nato a

 

il

 

e residente a

 

consapevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti dalle

false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 dichiara:

- di rivestire la qualità di [2]

 

con poteri di rappresentanza legale dell’ente pubblico/

dell’impresa/ della collettività [3] denominato

 

con sede legale in [4]

 

- che il predetto ente pubblico/impresa/collettività [3] svolge l’attività di trasporto di persone con autoambulanze esclusivamente a titolo gratuito e con eventuale corresponsione del solo rimborso spese [5].

Si allega copia fotostatica in carta libera del seguente documento di identità o di riconoscimento [6]

 

 

 

Data

 

 

Firma [7]

 

NOTE:

[1] La dichiarazione è esente da imposta di bollo;

[2] indicare la carica sociale o altro incarico svolto;

[3] depennare la voce che non interessa;

[4] indicare per esteso l’indirizzo completo;

[5] si precisa che per "rimborso spese" si intendono le voci che non concorrono, in base alla normativa fiscale vigente, a formare il reddito di impresa;

[6] indicare per esteso il tipo di documento, l’autorità che lo ha rilasciato, il numero, la data e il luogo di rilascio;

[7] la firma non necessita di autenticazione, deve essere apposta per esteso ed in modo leggibile.

 


Dottrina

Capo VIII – Noleggio di veicoli senza conducente

 Con il D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 è stato emanato il Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività  di noleggio di veicoli senza conducente.

Il Regolamento prevede che, l’esercizio dell’attività  di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività  da presentarsi ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio è la sede legale dell’impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell’impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia.

Entro cinque giorni il comune trasmette copia della denuncia di inizio dell’attività  al prefetto.

Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare o sospendere l’esercizio dell’attività  nei casi previsti dall’articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.      

Nel caso in cui sospenda o vieti l’attività di noleggio, il prefetto, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, è tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà  dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.

La disposizione di cui al comma 5, dell’articolo 84 del  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prevede la licenza comunale di esercizio, si intende riferita alla denuncia di inizio attività  di cui al presente regolamento anzichè alla licenza.  


Sanzioni 

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