Art. 83. Uso proprio.
1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto
specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione
può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività,
per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività,
a seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento per i trasporti terrestri
sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti con decreti ministeriali.
2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto
di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio
del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati
gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio
così
come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.
Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una
massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al
trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite
dalle norme speciali in materia.
4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza
il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella
carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 155 a € 624.
5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria della sospensione
della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (1).
6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza
il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza
è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e
secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 (2).
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(1) Comma così modificato dall'art. 37,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Vedi,
anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.
Giurisprudenza
L'attività di trasporto, al fine di recapito di plichi, anche voluminosi (c.d. servizio di procacciato), alla quale il dipendente della S.p.A. Poste Italiane in servizio in qualità di portalettere sia richiesto dalla datrice di lavoro di procedere con il proprio veicolo, non abilitato al trasporto per conto di terzi, non integra né l'ipotesi di adibizione ad uso di terzi che si realizza con il servizio di trasporto per conto terzi, di cui all'art. 88 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (per la quale è necessario che l'esercente sia un imprenditore e si obblighi in tale veste all'esecuzione dietro corrispettivo), né l'ipotesi di c.d. uso proprio, costituita dal trasporto di cose in conto proprio, che è regolata dall'art. 83, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 285 del 1992 ed è assoggettata a licenza, atteso che i plichi vengono trasportati per conto della datrice di lavoro ed in adempimento della prestazione lavorativa. Ne consegue che deve ritenersi illegittimo il rifiuto opposto dal lavoratore all'espletamento del suddetto servizio e legittimo il trasferimento del medesimo in altra sede giustificato dalla datrice di lavoro in ragione di tale rifiuto e dall'esistenza di un esubero di personale per l'accettazione dell'espletamento del servizio da parte di altro dipendente.(Sulla base di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il rifiuto ai fini della valutazione del trasferimento, impugnato dal lavoratore, nel presupposto che il richiesto servizio realizzasse un trasporto di cose per conto terzi e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda del lavoratore di declaratoria dell'illegittimità del trasferimento).
Cass. civ. sez. lav. 09-07-2004, n. 12785 (rv. 574434) Mass. Giur. It.,
2004, CED Cassazione, 2004
Regolamento
non riportata Legislazione
complementare ![]()
L. 6 giugno 1974, n. 298
Art. 46. Trasporti abusivi.
Fermo quanto previsto dall'art. 26 della presente legge, chiunque disponga
l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza
o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti
nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 2065, 00 a € 12394,00 . Si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 2582,00 a € 15493,00 se il
soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle
disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento
esecutivo (1).
Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in
caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (2).
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(1) Comma così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(2) Comma così sostituito dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Vedi,
anche, l'art. 10, L. 18 ottobre 1978, n. 625.
V. pure:
D.M. 4 luglio 1994 – immatricolazione
autobus uso privato
Circ. 12 aprile 1994 - autobus privo di licenza - ritiro targhe
Circ. 12 gennaio 1995 - immatricolazione autobus
uso privato
D.M. 18 dicembre 1995 – Autobus – zone montane
D.M. 31 gennaio 1997 – trasporto scolastico
Circ. Min. trasporti 11 marzo 1997, n. 23/97
– Trasporto scolastico
Circ. Min. trasp. 14 aprile 1997, n. 248 - Trasporto scolastico
D.M. 27 febbario 1998 – Distrazione autobus
Dottrina ![]()
non riportata
Sanzioni ![]()
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