Codice

Art. 81. Competenze dei funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri.
1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli del Dipartimento per i trasporti terrestri della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica.
2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica, vengono abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengono fissate le norme e le modalità di effettuazione del corso di qualificazione previsto dal comma 2.
 
Giurisprudenza 

non presente

Regolamento  

242. (Art. 81 Cod. Str.) Profili professionali che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici.
1. Gli accertamenti tecnici previsti dal codice sono effettuati dai dipendenti dei ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella III.1. Gli accertamenti tecnici menzionati nelle lettere a) e b) della succitata tabella riservati alla competenza dei profili professionali di ingegnere direttore coordinatore, ingegnere direttore, ingegnere e ai dirigenti tecnici, ingegneri possono essere effettuati con la collaborazione dei funzionari, abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui alle lettere d) e e) della tabella medesima, in conformità alle istruzioni che saranno impartite al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.
2. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione saranno individuati gli accertamenti tecnici non riservati ai diversi profili di ingegnere.
3. Nel caso che i profili professionali indicati nella tabella III.1 siano sostituiti da nuovi profili professionali, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, stabilisce l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e quelli successivamente individuati.
4. A seguito di innovazioni interessanti lo stato giuridico del personale della Direzione generale della M.C.T.C., il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, provvede a stabilire l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e le figure professionali indicate con il nuovo ordinamento (1).
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(1) Articolo così modificato dall'art. 143, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

 

 

Legislazione complementare 

F. Infantino - I conducenti di veicoli

Dottrina 

non presente

Sanzioni

non presente