Codice

Art. 80. Revisioni.
1.  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l’effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l’equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2.  Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3.  Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
4.  Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell’anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5.  Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
6.  I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell’inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
7.  In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subìto gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola.
8.  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l’attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all’art. 2, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l’iscrizione in tutte e quattro le sezioni (1) (2).
9.  Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all’art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell’economia e delle finanze.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l’impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l’attestazione del pagamento della tariffa da parte dell’utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all’utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell’impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.
14.
«Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque» (4) circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155 a € 624. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti (4). «L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo»(4).
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389 a € 1.559 Se nell’arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione.
16. L’accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389 a € 1.559. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (3).
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(1) I richiami alle «sezioni», al «registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione» nonché al «registro di cui all'articolo 2», contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al «registro delle imprese» e nel caso di impresa artigiana, all'«albo delle imprese artigiane», ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.
(2) Vedi, anche, il D.M. 6 aprile 1995, n. 170.
(3) Articolo così modificato dall'art. 36, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

 
(4) Comma così modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120. 

Note:

Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 -  Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010. 

9. Interventi in materia di revisioni - Art. 80 C.d.S.

E stata profondamente modificata la procedura di applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento di circolazione a seguito di contestazione deWart. 80, comma 14, C.d.S. Resta, invece, immutata la procedura di cui all 'art. 176, comma 18, C.d.S. nel caso di omessa revisione accertata in ambito autostradaIe, per Ia quale continuera ad applicarsi i1 fermo amministrativo del veicolo fino all' esibizione della prenotazione della visita di revisione.

Salvo che l'illecito sia commesso in autostrada, si e previsto che a chi circoli con la revisione scaduta non sara pili ritirato il documento di circolazione. L'organo accertatore provvedera, infatti, ad annotare sui documento stesso che il veicolo e sospeso dalla circolazione e che e consentita Ia sua circolazione al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 (centri di revisione autorizzati) 0 presso I'Ufficio del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici per Ia prescritta revisione.

L'agente accertatore dovra sospendere dalla circolazione il veicolo non in regola con la revisione apponendo suI documento di circolazione l'indicazione dell'Ufficio da cui dipende seguita dalla dicitura " .... veicolo sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della visita di revisione.

Verbale n ..... de!.. ...". La predetta dicitura deve essere accompagnata dalla data di inizio del periodo di sospensione dalla circolazione e dalla sottoscrizione dell' operatore di polizia procedente.

La modifica agevola Ie operazioni di regolarizzazione del veicoIo, atteso che il cittadino, che abbia fatto circolare il proprio veicolo oltre il termine dell'obbligo di revisione, non ha pili l'onere di rivolgersi solo all'Ufficio territoriale del citato Dipartimento, rna potra avvalersi dell' opera di uno dei centri autorizzati alIa revisione, in ragione della tipologia di mezzo.

Ai fini del controllo della Iiceita della circolazione del veicolo sospeso ai sensi del novellato comma 14 dell'art.80 C.d.S., il conducente dovra esibire all' organa di polizia su strada 0 la ricevuta di prenotazione della visita di revisione nella medesima giomata presso I'Ufficio territoriale del Dipartimento dei Trasporti, ovvero un' attestazione o altra documentazione dalla quale possa evincersi che si sta recando presso un centro autorizzato per effettuare la visita di revisione.

Chiunque circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione, sia nel caso di provvedimento adottato dall' organa di polizia stradale per l' omissione della revisione, sia quando tale provvedimento sia adottato dall'Ufficio del Dipartimento dei Trasporti a seguito di visita del veicolo, e soggetto alIa sanzione amministrativa da euro 1.842,00 a euro 7.369,00 e al fermo amministrativo del veicolo per 90 giomi. In caso di reiterazione e prevista Ia confisca amministrativa del veicolo stesso e quindi i1 suo sequestro ai sensi dell'art. 213 C.d.S.

La procedura prevista dalla nuova disciplina trova applicazione sia per la carta di circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, sia per il certificato di circolazione dei cic1omotori 0 per ogni altro documento di circolazione di veicoli a motore.

LE NUOVE REGOLE

• Nel caso di accertata circolazione di un veicolo non sottoposto a revisione periodica non viene più applicata la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione ai sensi del Capo I, Sezione II, titolo VI:

• Sarà cura dell’organo accertatore sospendere dalla circolazione il veicolo non in regola con la revisione fino all’effettuazione della visita di revisione annotandolo sul predetto documento.

COSA E’ CAMBIATO

• La carta di circolazione del veicolo non in regola con la revisione, fuori dal caso previsto dall’articolo 176/18° CDS, non viene più ritirata ma verrà lasciata allo stesso trasgressore per consentirgli di effettuare la visita di revisione più celermente;

• L’agente accertatore dovrà sospendere dalla circolazione il veicolo non in regola con la revisione apponendo sul documento di circolazione la dicitura “il veicolo sospeso dalla circolazione fino all’esito favorevole della visita di revisione”;

• Il veicolo potrà essere utilizzato soltanto il giorno previsto per recarsi ad effettuare la visita di revisione;

• La circolazione durante il periodo di sospensione comporta l’adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.842 € ed il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. In caso di reiterazione della violazione si applica il sequestro del veicolo per la successiva confisca.

NOTE OPERATIVE

• All’atto dell’accertamento della violazione, oltre ad applicare la sanzione prevista dall’articolo 80/14° del CDS (€ 155) si procederà ad annotare sulla carta di circolazione del veicolo la dicitura “”veicolo sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione” apponendo in calce l’indicazione riferita al comando di appartenenza, la data e la firma dell’accertatore;

• dovrà essere indicato sul verbale di contestazione che il veicolo potrà essere utilizzato soltanto per r effettuare la prescritta revisione;

• nel caso di accertata violazione in ambito autostradale continuano a trovare applicazione le sanzioni previste dall’articolo 176/18° C.d.S.

• La nuova procedura determinerà l’obbligo del proprietario del veicolo di munirsi di idonea documentazione rilasciata dai Centri Autorizzati, attestante la prenotazione alla visita di revisione al fine giustificare la circolazione del veicolo.

Giurisprudenza  

Riveste la qualifica di pubblico ufficiale il capotecnico della Motorizzazione civile addetto all'espletamento delle pratiche di revisione autoveicolare. (Fattispecie in tema di abuso di ufficio e falso ideologico e materiale concernente le certificazioni, apposte sul libretto di circolazione, circa la regolarità delle revisioni periodiche di automezzi). (Rigetta, App. Torino, 12 Aprile 2007)  Cass. pen. Sez. VI Sent., 09-04-2008, n. 35839 (rv. 241241) F.A.CED Cassazione, 2008
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Integra gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta di colui che, in qualità di proprietario, amministratore o collaboratore di un'officina autorizzata alla revisione delle auto, attesti falsamente sul libretto di circolazione l'avvenuta revisione delle auto, in quanto contiene l'attestazione del pubblico ufficiale di un'attività direttamente compiuta o di un fatto avvenuto alla sua presenza; si tratta, infatti, di attività della P.A. disciplinata da norme di diritto pubblico (art. 80, commi primo - sedicesimo, c.s.) di guisa che a coloro che la svolgono è riservata la qualifica di pubblici ufficiali in quanto formano o concorrono a formare la volontà della P.A. per mezzo dei poteri certificativi ad essi conferiti dalla legge. (Rigetta, Trib. lib. Catania, 30 Novembre 2007)

Cass. pen. Sez. V Sent., 07-03-2008, n. 14256 (rv. 239437)  B.M. CED Cassazione, 2008

In tema di violazione dell'art. 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, deve confermarsi il verbale contestato atteso che l'accertamento di tale violazione non può essere il frutto di una valutazione fatta dagli accertatori del comportamento del conducente del veicolo, il cui risultato può essere inficiato dall'errore determinato da una mancata o errata percezione della realtà esterna, quanto piuttosto la constatazione oggettiva di un dato di fatto, quale la mancata revisione del veicolo.

Giudice di pace Bari, 23-02-2006 Massima redazionale, 2006

Il fatto di non aver sottoposto la vettura a revisione in quanto non circolante da lungo tempo è una giustificazione priva di rilevanza giuridica, perché l'art. 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, impone che le autovetture siano periodicamente sottoposte a revisione anche se non circolanti.

Giudice di pace Catania, 21-10-2005  Massima redazionale, 2005

La apposizione, sul libretto di circolazione, della falsa impronta della Motorizzazione civile, volta a far apparire adempiute le formalità di revisione integra i reati di cui agli artt. 476, 482 e 469 c.p. e non anche la fattispecie di cui all'art. 80, comma diciassettesimo, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, riguardante la mera esibizione agli organi competenti di una falsa revisione, ossia l'uso di un atto falso.

 Cass. pen. sez. V 02-04-2004, n. 23670 (rv. 228903) CED Cassazione, 2004
 

L’art. 78, 3º comma, cod.strad. configura come illecito amministrativo la circolazione con veicolo modificato rispetto alle caratteristiche risultanti dalla carta di circolazione che non abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, finalizzate all’approvazione delle modifiche apportate a dette caratteristiche costruttive; tale verifica non può essere sostituita dalla revisione prevista dall’art. 80 stesso codice, che consiste in un controllo periodico avente la diversa finalità di accertare che nel veicolo ad esso sottoposto sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che il veicolo stesso non produca emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.
Cass., sez. III, 30-05-2000, n. 7186. Arch. circolaz., 2000, 749


Qualora in un contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore sia prevista una clausola che escluda la garanzia assicurativa per i danni verificatisi quando il conducente non fosse abilitato alla guida, sussiste l’operatività della polizza e del conseguente obbligo indennitario dell’assicuratore quando il conducente, pur abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare le prescrizioni e le cautele eventualmente imposte (fattispecie di sinistro cagionato in una strada con forte densità di traffico dal conducente di un motoveicolo autorizzato alla esercitazione di guida in luoghi poco frequentati a norma dell’art. 83, 3º comma, cod.strad. abr.).
Cass., sez. III, 26-05-1999, n. 5110. Arch. circolaz., 1999, 991

I termini previsti dal 3º comma dell’art. 80 nuovo cod.strad. entro i quali dev’essere disposta la revisione delle autovetture rappresentano il limite massimo non superabile, salva la facoltà del ministro dei trasporti, cui la norma è immediatamente rivolta, di stabilire tempi più brevi in sincronia con le direttive comunitarie.
Cass., sez. III, 05-11-1999, n. 12332. Arch. circolaz., 2000, 138

La clausola della polizza che esclude la garanzia assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel caso in cui il conducente «non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore» si riferisce all’intero procedimento per il conseguimento della patente, che si conclude con l’autorizzazione prefettizia e non con il superamento dell’esame teorico-pratico, che è solo una delle condizioni per il rilascio della patente; pertanto, la garanzia è esclusa se il conducente del veicolo assicurato aveva già superato l’esame di abilitazione alla guida, ma non aveva ancora ottenuto la patente.
Cass., sez. III, 25-02-1999, n. 1634. Arch. circolaz., 1999, 495

I termini previsti dal 3º comma dell’art. 80 nuovo cod.strad. entro i quali dev’essere disposta la revisione delle autovetture rappresentano il limite massimo non superabile, salva la facoltà del ministro dei trasporti, cui la norma è immediatamente rivolta, di stabilire tempi più brevi in sincronia con le direttive comunitarie.
Cass., sez. III, 05-11-1999, n. 12332. Mass., 1999

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l’operatività della polizza (ed il conseguente obbligo risarcitorio dell’assicuratore), se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, si sia limitato a non rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada (come nel caso di soggetto dotato di patente di tipo A, e minore degli anni diciotto, che abbia guidato un motoveicolo di cilindrata non superiore ai centoventicinque cmc. trasportando, però, altra persona, in violazione dell’art. 79 codice della strada abrogato).
Cass., sez. III, 20-02-1998, n. 1786. Arch. circolaz., 1998, 572

La clausola della polizza che esclude la garanzia assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida, si riferisce all’intero procedimento per il rilascio della patente che si conclude con l’autorizzazione prefettizia, non con il superamento dell’esame teorico-pratico; pertanto, se il conducente del veicolo assicurato, pur avendo superato l’esame non aveva ancora ottenuto il rilascio della patente, l’assicuratore che abbia risarcito il danno al terzo danneggiato dal sinistro ha diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato ai sensi dell’art. 18 l. 24 dicembre 1969, n. 990. Cass., sez. III, 16-11-1998, n. 11534. Mass., 1998

L’art. 80, 8º comma, nuovo cod.strad., approvato col d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, non ha abrogato, né espressamente né tacitamente, l’art. 19, 1º comma, l. 1º dicembre 1986 n. 870, che consente le operazioni di revisione dei veicoli a motore presso sedi diverse dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su richiesta di imprese o di soggetti interessati, fra i quali sono compresi i comuni; pertanto, poiché le concessioni della revisione ad imprese di autoriparazione, previste dall’art. 2 l. 5 febbraio 1992 n. 122 non esclude il potere dell’amministrazione di esercitare direttamente il servizio di revisione, non sussistono ostacoli a che, in applicazione dell’art. 19 l. n. 870 del 1986 cit., vengano effettuate revisioni in sedi delocalizzate, in considerazione di obiettive situazioni.
C. Stato, sez. II, 11-01-1996, n. 3130/95. Cons. Stato, 1997, I, 1158

È legittimo che, con regolamenti ministeriali da emanare ai sensi dell’art. 80, 9º, 12º e 13º comma del codice della strada (d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, modificato dall’art. 36 d.leg. 10 settembre 1993 n. 360) siano stabilite modalità tecniche, per l’effettuazione delle operazioni di revisione da parte di imprese di autoriparazione, nonché le tariffe per tali operazioni, ed altresì le garanzie di capacità finanziaria delle imprese di autoriparazione, differenziate a seconda che esse operino singolarmente ed autonomamente o invece partecipino a consorzi o a società consorziali.
C. Stato, ad. gen., 19-01-1995, n. 278/94. Cons. Stato, 1996, I, 520 (m)

Sono da considerare regolamenti solo gli atti, aventi i caratteri della generalità e dell’astrattezza, indefinitivamente ripetibili nella loro concreta applicazione; pertanto, il provvedimento con il quale il ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell’art. 80, 8º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 stabilisce che in ogni provincia si possa attribuire in concessione a privati il servizio di revisione periodica di autoveicoli a motore ed approva i moduli per la richiesta di concessione e per il provvedimento eventualmente favorevole che ne segua, non ha carattere regolamentare e può di conseguenza essere emanato senza il previo parere del consiglio di stato, di cui all’art. 17, 3º comma, l. 23 agosto 1988 n. 400.
C. Stato, sez. II, 16-11-1994, n. 2342/94. Cons. Stato, 1995, I, 1005

Il sequestro del veicolo condotto da persona non abilitata alla guida, ma appartenente ad altri, può essere disposto per tutte le finalità contemplate da tale istituto e non già solo in funzione della confisca del mezzo che appartenga all’autore del reato.
Cass., sez. IV, 15-02-1995. Arch. circolaz., 1995, 621 Riv. giur. circolaz. e trasp., 1995, 819

Regolamento 

238. (Art. 80 Cod. Str.) Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici.
1. Gli elementi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli, aventi rilevanza ai fini della sicurezza e su cui devono essere effettuati i controlli tecnici di cui all'articolo 80, comma 1, del codice, sono indicati nell'appendice IX al presente titolo rispettivamente per i veicoli soggetti a revisione periodica annuale oppure a revisione periodica biennale.
2. Le opere di realizzazione degli impianti occorrenti per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi effettuate dalla Direzione generale della M.C.T.C sono dichiarate di pubblica utilità.
3. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo.

Appendice IX - Art. 238 (Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici)
1. Gli elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici sono quelli sottoindicati (V. D.M. 6 agosto 1998, n. 408):

Veicoli di cui all’art. 80, comma 4 del codice

Veicoli di cui all’art. 80, comma 3 del codice

1. Dispositivi di frenatura

1. Dispositivi di frenatura

1.1. Freno di servizio

1.1. Freno di servizio

1.1.1. Stato meccanico

1.1.1. Stato meccanico

1.1.2. Efficienza

1.1.2. Efficienza

1.1.3. Equilibratura

1.1.3. Equilibratura

1.1.4. Pompa a vuoto e compressore

1.2. Freno a mano

1.2. Freno di soccorso

1.2.1. Stato meccanico

1.2.1. Stato meccanico

1.2.2. Efficienza

1.2.2. Efficienza

1.2.3. Equilibratura

1.3. Freno a mano

1.3.1. Stato meccanico

1.3.2. Efficienza

1.4. Freno di rimorchio o di semirimorchio

1.4.1. Stato meccanico - frenatura automatica

1.4.2. Efficienza

2. Sterzo e volante

2. Sterzo

2.1. Stato meccanico

2.1. Stato meccanico

2.2. Volante dello sterzo

2.2. Gioco dello sterzo

2.3. Gioco dello sterzo

2.3. Fissaggio del sistema di sterzo

2.4. Cuscinetti della ruota

3. Visibilità

3. Visibilità

3.1. Campo di visibilità

3.1. Campo di visibilità

3.2. Vetri

3.2. Vetri

3.3. Retrovisore

3.3. Retrovisori

3.4. Tergicristallo

3.4. Tergicristallo

3.5. Lavavetro

3.5. Lavavetro

4. Luci, riflettori e circuito elettrico

4. Impianto elettrico

4.1. Proiettori abbaglianti e anabbaglianti

4.1. Proiettori abbaglianti e anabbaglianti

4.1.1. Stato e funzionamento

4.1.1. Stato e funzionamento

4.1.2. Orientamento

4.1.2. Orientamento

4.1.3. Commutazione

4.1.3. Commutazione

4.1.4. Efficacia visiva

4.2. Luci di posizione e luci d’ingombro

4.2. Stato e funzionamento, stato dei vetri protettivi, colore ed efficacia visiva

4.2.1. Stato e funzionamento

4.2.1. Luci di posizione

4.2.2. Colore ed efficacia visiva

4.2.2. Luci di arresto

4.2.3. Indicatori luminosi di direzione

4.2.4. Proiettori di retro marcia

4.2.5. Proiettori fendinebbia

4.2.6. Dispositivo illuminazione targa

4.2.7. Catarifrangenti

4.2.8. Luci di segnalazione di veicolo fermo

4.3. Luci di arresto

4.3.1. Stato e funzionamento

4.3.2. Colore ed efficacia visiva

4.4. Indicatori luminosi di direzione

4.4.1. Stato e funzionamento

4.4.2. Colore ed efficacia visiva

4.4.3. Commutazione

4.4.4. Frequenza di lampeggiamento

4.5. Proiettori fendinebbia anteriori e posteriori

4.5.1. Posizione

4.5.2. Stato e funzionamento

4.5.3. Colore ed efficacia visiva

4.6. Proiettori di retromarcia

4.6.1. Stato e funzionamento

4.6.2. Colore ed efficacia visiva

4.7. Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore

4.8. Catarifrangenti - stato e colore

4.9. Spie

4.10. Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio

4.11. Circuito elettrico

5. Assi, ruote, pneumatici e sospensioni

5. Assi, ruote, pneumatici e sospensioni

5.1. Assi

5.1. Assi

5.2. Ruote e pneumatici

5.2. Ruote e pneumatici

5.3. Sospensioni

5.3. Sospensioni

6. Telaio ed elementi fissati al telaio

6. Telaio ed elementi fissati al telaio

6.1. Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio

6.1. Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio

6.1.1. Stato generale

6.1.1. Stato generale

6.1.2. Tubi di scappamento e silenziatori

6.1.2. Tubi di scappamento e silenziatori

6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante

6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante

6.1.4. Caratteristiche geometriche e stato del dispositivo posteriore di protezione autocarri

6.1.4. Supporto della ruota di scorta

6.1.5. Supporto della ruota di scorta

6.1.5. Sicurezza del dispositivo di accoppiamento (se del caso)

6.1.6. Dispositivo di accoppiamento dei veicoli trainanti, dei rimorchi e dei semirimorchi

6.2. Cabina e carrozzeria

6.2. Carrozzeria

6.2.1. Stato generale

6.2.1. Stato strutturale

6.2.2. Fissaggio

6.2.2. Porte e serrature

6.2.3. Porte e serrature

6.2.4. Pavimento

6.2.5. Sedile del conducente

6.2.6. Predellini

7. Altri equipaggiamenti

7. Altri equipaggiamenti

7.1. Cinture di sicurezza

7.1. Fissaggio del sedile del conducente

7.2. Estintori

7.2. Fissaggio della batteria

7.3. Serrature e dispositivi antifurto

7.3. Avvisatore acustico

7.4. Dispositivo plurifunzionale di soccorso

7.4. Dispositivo plurifunzionale di soccorso

7.5. Triangolo di segnalazione

7.5. Triangolo di segnalazione

7.6. Cassetta di pronto soccorso

7.6. Cinture di sicurezza

7.6.1. Sicurezza di montaggio

7.6.2. Stato delle cinture

7.6.3. Funzionamento

7.7. Pannelli fluororifrangenti posteriori

7.8. Cuneo (I) fermaruota

7.9. Avvisatore acustico

7.10. Tachimetro

7.11. Tachigrafo (presenza e sigillatura)

8. Effetti nocivi

8. Effetti nocivi

8.1. Rumori

8.1. Rumori

8.2. Gas di scappamento

8.2. Gas di scappamento

8.3. Eliminazione dei disturbi radio

9. Controlli supplementari per i veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone

9.1. Uscita(e) di sicurezza (compresi i martelli per infrangere i cristalli), targhette indicatrici della(e) uscita(e) di sicurezza

9.2. Riscaldamento

9.3. Sistema di aerazione

9.4. Disposizione dei sedili

10. Identificazione del veicolo

10. Identificazione del veicolo

10.1 Targa d’immatricolazione

10.1. Targa d’immatricolazione

10.2. Numero del telaio

10.2. Numero del telaio

239. (Art. 80 Cod. Str.) Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi.
1. La concessione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, può essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione, di seguito denominate imprese, che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l'attività di revisione. Qualora l'impresa sia titolare di più sedi operative, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e presso le quali intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle suddette sedi.
2. Le imprese di cui al comma 1, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (1);
b) possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:
1) aziende o istituti di credito;
2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire;
c) avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 80, comma 8, del codice.
3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere:
a) superficie di officina non inferiore 120 m2;
b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;
c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m (2).
3-bis. Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo (3).
4. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, può altresì essere rilasciata ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione. A tale scopo, ciascuna impresa:
a) deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lettera b). Detta officina può essere situata in comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purché tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti (4);
b) deve essere iscritta nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente almeno una delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Qualora eserciti più di una delle predette attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'àmbito di un consorzio esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 122 del 1992, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso (5);
c) può partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate. Ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio. Le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi;
d) deve avere una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti:
d.1) superficie non inferiore ad 80 m²;
d.2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m;
d.3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m (6).
e) deve essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo (7).
4-bis. Le imprese, anche se aderenti a consorzi, titolari di concessione concernente esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere la disponibilità di un locale adibito ad officina con superficie non inferiore a 80 metri quadrati, larghezza non inferiore a 4 metri, ingresso con larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e 2,5 metri. Esse devono altresì essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1-ter dell'appendice X al presente titolo (8).
5. I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono altresì possedere i requisiti previsti al comma 2, lettere b) e c).
6. Sono a carico dell'impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari. Gli importi relativi, unitamente a quelli riguardanti i sopralluoghi volti a verificare il permanere dei predetti requisiti, sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze (9)(10).
----------
(1) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 (G.U. 3 ottobre 2001, n. 230).
(2) Comma prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 4 novembre 1997, n. 479 (G.U. 15 gennaio 1998, n. 11) e poi così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 (G.U. 3 ottobre 2001, n. 230).
(3) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 (G.U. 3 ottobre 2001, n. 230).
(4) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.P.R. 4 novembre 1997, n. 479 (G.U. 15 gennaio 1998, n. 11).
(5) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 (G.U. 3 ottobre 2001, n. 230).
(6) Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 (G.U. 3 ottobre 2001,n. 230).
(7) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 (G.U. 3 ottobre 2001, n. 230).
(8) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 (G.U. 3 ottobre 2001, n. 230).
(9) I richiami alle «sezioni», al «registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione» nonché al «registro di cui all'articolo 2», contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al «registro delle imprese» e nel caso di impresa artigiana, all'«albo delle imprese artigiane», ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.
(10) Articolo così modificato dall'art. 140, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre
1996, n. 284, S.O.).


240. (Art. 80 Cod. Str.) Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici.
1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti (1):
a) avere raggiunto la maggiore età;
b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
f) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del Comune di esercizio dell'attività;
g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria (2);
h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri (3);
2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità. In caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico, quest'ultimo può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri (4).
-----------
(1) Il primo periodo del comma 1 è stato così sostituito dall'art. 141, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 (G.U. 3 ottobre 2001, n. 230).
(3) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 (G.U. 3 ottobre 2001, n. 230).
(4) Comma prima sostituito dall'art. 141, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.), poi modificato dall'art 2, D.P.R. 4 novembre 1997, n. 479 (G.U. 15 gennaio 1998, n. 11) ed infine così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 (G.U. 3 ottobre 2001, n. 230).

 
241. (Art. 80 Cod. Str.) Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli (1).
1. Le imprese ed i consorzi di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotati delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo (2).
2. Le attrezzature di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonché quelle di cui al comma 1-bis della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dai competenti Uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le prescrizioni dallo stesso stabilite. Le attrezzature di cui alle lettere h) e l) del comma 1 della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dal competente ufficio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (3).
3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo (4).
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(1) Rubrica così modificata dall'art. 142, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 142, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Comma prima modificato dall'art. 142, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.) e poi così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 28 settembre 2000, n. 329 (G.U. 14 novembre 2000, n. 266).
(4) Comma così modificato dall'art. 142, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Vedi, anche, il D.Dirig. 4 gennaio 2002.

 
Appendice X - Art. 241 (1) - (Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli)
1. Le attrezzature e le strumentazioni di cui devono essere dotati le imprese ed i consorzi abilitati alla revisione dei veicoli sono le seguenti:
a) Banco prova freni: apparecchiatura che permette di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei rimorchi misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:
1) carico ammissibile per asse non inferiore a 25.000 N;
2) sistema di misurazione elettronico;
3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima non inferiore a 2200 mm;
4) stampante dei dati misurati;
5) fondo scala di misura non inferiore a 6000 N;
6) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su di un asse o su ogni singola ruota, con portata di almeno 3000 kg, per consentire la determinazione del tasso di frenatura.
Le imprese ed i consorzi che non abbiano disponibili banchi prova freni appositamente concepiti, non potranno effettuare revisioni di autoveicoli con quattro ruote motrici o con più assi motori.
b) Opacimetro: apparecchio per la misurazione della fumosità dei gas di scarico dei motori diesel (rilievo ed analisi delle fuliggini) che permette di esprimere un giudizio sull'efficienza della combustione, ai fini delle emissioni delle fuliggini e sul conseguente grado di inquinamento prodotto dal funzionamento di un veicolo con motore ad accensione spontanea. I tipi di opacimetri impiegati dovranno essere conformi alle specifiche di cui alla direttiva n. 72/306/CEE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, recepita con decreto ministeriale 5 agosto 1974 [, del D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323 e delle relative tabelle CUNA].
c) Analizzatore di gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico degli autoveicoli ad accensione comandata. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti e, per gli autoveicoli dotati di marmitta catalitica e sonda lambda, il contenuto di ossigeno (O_2) ed il valore lambda. [Per gli analizzatori di ossido di carbonio dovranno essere osservate tutte le indicazioni contenute nella Tabella CUNA NC 005/05 del 21 maggio 1982 e successive modificazioni e integrazioni.]
d) Banco prova giochi: apparecchiatura idraulica o pneumatica che permette di rilevare visivamente i giochi dei sistemi di sterzatura e delle sospensioni; deve essere posta direttamente sul ponte sollevatore o in asse con le fosse d'ispezione per consentire l'esame dell'autoveicolo dal basso. La forza di traslazione delle singole piastre deve essere sufficiente a determinare lo spostamento dell'area di appoggio del pneumatico sulla piastra, trasversalmente, longitudinalmente o in combinazione, per una corsa non inferiore a 40 mm. Le piastre devono garantire una superficie di attrito che escluda lo
slittamento relativo ruota-piastra, anche in condizione di bagnato. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore a 25.000 N per asse. In alternativa al banco prova giochi è ammessa l'utilizzazione di un banco oscillatore che consenta la verifica dell'efficienza delle sospensioni, dei relativi giochi e di quelli dei sistemi di sterzatura.
e) Fonometro: strumento capace di determinare il rumore di diversi livelli [, spettri e forme d'onda] provenienti da una sorgente sonora. Esso, in base a quanto previsto dalla Direttiva n. 84/424/CEE articolo 1, punto 5.2.2.1, è un fonometro di precisione conforme al modello prescritto dalla pubblicazione n. 179 «Fonometri di precisione», seconda edizione, della Commissione elettronica internazionale (IEC), e successive modificazioni ed integrazioni.
f) Contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri dell'albero motore di un autoveicolo senza procedere a smontaggi. Per l'esecuzione delle prove sui veicoli da sottoporre a revisione, è necessario che l'impresa concessionaria abbia la disponibilità di contagiri, sia per motori ad accensione comandata che per motori ad accensione spontanea.
g) Provafari: apparecchiatura per il controllo e la determinazione dell'orientamento e dell'intensità luminosa dei proiettori degli autoveicoli, che consente di riprodurre su uno schermo interno all'apparecchio stesso l'orientamento del fascio di luce che sarebbe proiettato su uno schermo posto a 10 m di distanza dal faro. L'attrezzatura deve essere dotata di un sistema di controllo che permetta di verificare l'allineamento della camera ottica con l'asse longitudinale dell'autoveicolo; esso deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti e caratteristiche tecniche:
1) misura della deviazione orizzontale con una precisione di ± 5 cm (a 10 m);
2) misura della deviazione verticale con una precisione di ± 2 cm (a 10 m);
3) misura dell'intensità luminosa con fondo scala almeno pari a 100.000 lux, precisione ± 5% e risoluzione inferiore a 5000 lux;
4) sistema ottico che permetta di controllare proiettori con il centro di altezza da terra compreso tra 300 e 1400 mm.
h) Ponte sollevatore: attrezzatura che permette di sollevare un veicolo ad un'altezza tale che consenta di verificare dal basso le strutture e gli organi di trasmissione del veicolo. Il ponte sollevatore e l'ambiente in cui è installato devono poter garantire un'altezza di sollevamento pari ad 1,8 m per veicoli di massa pari almeno a 3500 kg. Devono, altresì, essere assicurati:
1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm, intorno al ponte;
2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte, quando viene interrotto il raggio luminoso di relè fotoelettrici applicati sui bordi esterni inferiori delle superfici di guida;
3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico;
4) banco prova giochi incorporato e rigidità sufficiente ad assorbire la spinta delle piastre, salvo quanto previsto in alternativa al banco prova giochi di cui alla lettera d);
5) pedane di lunghezza non inferiore a 4500 mm e larghezza non inferiore a 600 mm;
6) dispositivo di sincronizzazione degli organi di sollevamento, tale da garantire l'allineamento delle pedane indipendentemente dalle distribuzioni di carico;
7) dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico.
i) Fossa d'ispezione: in luogo del ponte sollevatore possono essere utilizzate fosse d'ispezione delle seguenti dimensioni:
1) lunghezza non inferiore a 6 m;
2) larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore a 0,75 m;
3) altezza non inferiore a 1,8 m.
l) Sistema di pesatura: apparecchiatura che permette di individuare la massa complessiva, su un asse o su ogni singola ruota in assenza di dislivelli (veicoli perfettamente in piano). L'apparecchiatura deve avere una portata di almeno 4000 kg e deve essere dotata di sistema di riproduzione delle misure effettuate su supporto cartaceo. Il sistema in questione, qualora rispondente anche alle caratteristiche previste al punto 6), sub a) può intendersi sostitutivo di quello ivi previsto.
1-bis. Qualora intendano effettuare la revisione dei veicoli a due ruote, le imprese e i consorzi di cui al comma 1 devono possedere, in aggiunta alle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1 anche la seguente apparecchiatura:
banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:
a) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;
b) sistema di misurazione elettronico;
c) stampante dei dati misurati;
d) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;
e) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N (2);
f) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore ad accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2 (3);
1-ter. Le imprese o i consorzi abilitati alle revisioni dei veicoli a due ruote devono possedere le seguenti attrezzature e strumentazioni:
a) banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:
1) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;
2) sistema di misurazione elettronico;
3) stampante dei dati misurati;
4) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;
5) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N;
b) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore di accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2;
c) fonometro: strumento di tipo omologato capace di determinare il rumore di diversi livelli, spettri e forme d'onda provenienti da una sorgente sonora;
d) provafari: apparecchiatura di tipo omologato per il controllo e la determinazione dell'orientamento e della intensità luminosa dei proiettori dei ciclomotori e dei motoveicoli sottoposti a revisione;
e) ponte sollevatore: attrezzatura che permette di sollevare il ciclomotore o motoveicolo, a due ruote, ad un'altezza tale che consenta di verificare le strutture e gli organi di trasmissione dello stesso. Devono altresì essere assicurati:
1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm intorno al ponte;
2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte;
3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico;
4) un dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico;
f) contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri del motore del ciclomotore o motoveicolo senza procedere a smontaggi delle parti meccaniche dello stesso (4).
2. Le apparecchiature indicare alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 1, nonché, quella di cui al comma 1-bis, devono rispondere altresì alle caratteristiche tecnico-funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo, approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Dette tabelle indicano anche le modalità di utilizzazione delle apparecchiature medesime (5).
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(1) Appendice così modificata dall'art. 231, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 28 settembre 2000, n. 329 (G.U. 14 novembre 2000, n. 266).
(3) Lettera aggiunta dall'art. 3, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 (G.U. 3 ottobre 2001, n. 230).
(4) Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 (G.U. 3 ottobre 2001, n. 230).
(5) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 settembre 2000, n. 329 (G.U. 14 novembre 2000, n. 266).

Legislazione complementare 

 

Dottrina 

La revisione dei veicoli a motore
Legislazione comunitaria.
Legislazione nazionale
Codice della strada
Decreti di attuazione
Prassi amministrativa

IL CONTROLLO TECNICO DEI VEICOLI A MOTORE E DEI RELATIVI RIMORCHI

I - LA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE

1. Nozione  
2. Le direttive della comunità europea

II – PERIODICITA’ DELLE REVISIONI
1.Le revisioni periodiche
2. Calendario delle revisioni
3. Esito delle revisioni, circolazione dei veicoli da sottoporre a revisione
4. Ciclomotori e motocicli
5. Rimorchi
6. Varie
7. Le revisioni singole
8. Sanzioni per omessa revisione
9. Responsabilità civile in caso di incidente

III – CONTROLLO TECNICO

IV – CENTRI PRIVATI AUTORIZZATI

1. Affidamento ad imprese private delle operazioni di revisione dei veicoli
2. L’attività di autoriparazione e la revisione dei veicoli
2.1. Attività di autoriparazione
2.2. Iscrizione in appositi registri
2.3. Manutenzione e riparazione dei veicoli
2.5. Vigilanza e sanzioni
2.6. Giurisprudenza
2.7. Norme regolamentari
2.8. Competenza al rilascio delle autorizzazione per effettuare le revisioni dei veicoli a motore
3. Controlli periodici e occasionali - Revoca delle autorizzazioni.
4. Tariffe

V – PROCEDURE OPERATIVE E SANZIONI
1. Domanda di revisione
2. Revisione presso centri autorizzati
3. Controllo tecnico

VI  ATTIVITA’ ISPETTIVA

VII - PROCEDURE RELATIVE AI CONTROLLI TECNICI SUI VEICOLI

1. Procedure operative di prova sui veicoli 
2. Identificazione del veicolo
3. Dispositivi di frenatura
4. Controllo visivo generale
5. Emissioni  inquinanti

VIII - CONTROLLI TECNICI SU STRADA DEI VEICOLI COMMERCIALI CIRCOLANTI NELLA COMUNITA’

IX – CONTROLLO DEI VEICOLI GIA’ IMMATRICOLATI IN UNO STATO DELL’UNIONE EUROPEA

X Legislazione e prassi amministrativa

 

I - LA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI RIMORCHI

1. Nozione
Attraverso l'istituto della revisione lo Stato accerta a mezzo di organi qualificati che, nonostante l'uso, il veicolo conservi i requisiti di idoneità alla circolazione, verificati sul prototipo in sede di omologazione o mediante visita e prova per l'immatricolazione prevista dall'art. 75 del codice della strada e che riguardano le condizioni di silenziosità e di sicurezza per la circolazione e la limitazione delle emissioni inquinanti.
Questo procedimento amministrativo, consistente nel sottoporre il veicolo a un controllo tecnico, viene effettuato dagli Uffici del Dipartimento dei Trasporti terrestri con propri mezzi e personale o affidato In concessione ad imprese di autoriparazìoni controllate dalla stessa Direzione Generale M. C. T. C..

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, stabilisce criteri, tempi e modalità per l'effettuazione della revisione in armonia con le prescrizioni contenute nelle direttive comunitarie relative al controllo tecnico dei veicoli a motore. La revisione dei veicoli a motore e dei rimorchi è essenzialmente di due tipi:

A)   Revisione generale (di tutta una categoria di veicoli);

B)   Revisione singola (cioè di un solo veicolo).
L'art. 80 del nuovo codice della strada stabilisce i criteri generali per l'effettuazione delle revisioni dei veicoli a motore e dei rimorchi, prevedendo che le relative operazioni, normalmente di competenza degli Uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri, possano venire affidate anche ad imprese di autoriparazioni. Il relativo regolamento agli artt. 238-241, si occupa poi degli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico e dei requisiti tecnico-professionali delle citate imprese.

Alle norme contenute nel codice della strada e nel regolamento di esecuzione e di attuazione si affianca il D.M. 6 agosto 1998, n. 408 (Regolamento), con il quale si è data piena attuazione alle direttive comunitarie in materia di controllo tecnico dei veicoli e che contiene i criteri e le direttiva di massima per l'effettuazione della revisione.

 
2. Le direttive della Comunità Europea

Considerata la necessità di armonizzare le norme e i metodi di controllo al fine di non pregiudicare la parità del livello di sicurezza e di qualità ecologica dei veicoli controllati in circolazione negli Stati membri e, per quanto possibile, armonizzare la periodicità dei controlli tecnici sui veicoli e sugli elementi da controllare obbligatoriamente, l'Unione Europea ha emanato la direttiva 77/143/CEE del 29 dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico (revisione) dei veicoli a motore e dei rimorchi. Con tale direttiva il Consiglio dell'Unione Europea ha disposto e disciplinato la revisione con cadenza annuale per gli autobus, per gli altri autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t., per i rimorchi e semirimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 t., per i taxi e per le autoambulanze.
Il recepimento di detta direttiva è avvenuto in Italia con il decreto del Ministro dei trasporti 29 gennaio 1981, successivamente sostituito dal decreto ministeriale 26 luglio 1990.
La direttiva 77/143/CEE è stata successivamente modificata ed estesa con la direttiva 88/449/CEE del 26 luglio 1988, inserendo la previsione, per gli autoveicoli destinati normalmente al trasporto di cose, i quali abbiano massa complessiva non superiore a 3,5 t. che la revisione periodica venga effettuata, a partire dal 1993, almeno quattro anni dopo la prima immissione in circolazione e successivamente almeno ogni due anni.
Per dare attuazione alla direttiva, il Ministro dei trasporti ha emanato il decreto 26 luglio 1990, il quale prevedeva che, a partire daI 1993, fossero sottoposti a revisione gli autocarri e gli autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di massa complessiva fino a 3,5 t. nonché i quadricicli a motore, a partire dal terzo o dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni; tenendo conto che negli anni pari venissero revisionati quelli con targa pari e negli anni dispari quelli con targa dispari. Successivamente con l'emanazione della direttiva 91/328/CEE del 21 giugno 1991, il Consiglio delle Comunità europee ha esteso a vetture, ad autoveicoli per trasporto promiscuo ed alle autocaravan le disposizioni relative alla revisione periodica degli autocarri e simili di massa complessiva fino a 3, 5 t. fissando la decorrenza, al più tardi, dal 1998. La disciplina comunitaria trova il suo attuale completamento nella direttiva 96/96/CEE del 20 dicembre 1996, che riunisce in un testo unico la direttiva 77/143/CEE e le successive modifiche e integrazioni, emanate con le direttive 88/449/CEE, 91/225/CEE, 91/328/CEE, 92/54/CEE, 92/55/CEE e 94/23/CEE, al fine di offrire una maggior chiarezza.
Le premesse della direttiva evidenziano:
i problemi che si pongono a tutti gli Stati membri a causa dell'intensificarsi della circolazione stradale e l'aumento dei pericoli e degli effetti nocivi;
che le norme e i metodi di controllo variano da uno Stato membro all'altro e che tale situazione pregiudica la parità del livello di sicurezza e di qualità ecologica dei veicoli controllati in circolazione negli Stati membri;
che i controlli da effettuare durante il ciclo di utilizzazione del veicolo dovrebbero essere relativamente semplici, rapidi e poco costosi.
Le disposizioni generali, contenute negli articoli da 1 a 3 della direttiva, prevedono che in ciascuno Stato membro i veicoli a motore e i loro rimorchi e semirimorchi, siano sottoposti ad un controllo tecnico periodico (revisione).
Le categorie di veicoli soggette al controllo tecnico e la periodicità dei controlli sono indicati nell'allegato I alla direttiva. mentre gli elementi da controllare obbligatoriamente sono indicati nell'allegato II alla direttiva
Il controllo tecnico previsto dalla direttiva (art. 2) deve essere effettuato dallo Stato o da organismi a vocazione pubblica incaricati di tale compito oppure da organismi o impianti da esso designati, di natura eventualmente privata, debitamente autorizzati e che agiscono sotto la sua diretta sorveglianza.

Quando impianti designati quali centri di controllo tecnico dei veicoli operano anche come officine di autoriparazioni dei veicoli, gli Stati membri si adoperano in modo particolare per garantire l'obiettività e l'elevata qualità di tali controlli.

Ogni Stato membro deve adottare i provvedimenti necessari affinché si possa dimostrare che Il veicolo è stato sottoposto, con esito positivo, ad un controllo tecnico conforme almeno alle disposizioni contenute nella direttiva (art. 3). I provvedimenti adottati devono essere comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione.
La direttiva stabilisce inoltre che ogni Stato membro riconosce l'attestato rilasciato da altro Stato membro ( comprovante che il veicolo è stato sottoposto con esito positivo ad un controllo tecnico conforme almeno alle disposizioni della direttiva), come se esso stesso avesse rilasciato detto attestato.
In particolare il terzo comma dell'articolo 3 stabilisce che ogni Stato membro applica procedure idonee per stabilire, per quanto possibile, che le prestazioni dei dispositivi di frenatura dei veicoli immatricolati nei rispettivi territori soddisfino i requisiti fissati dalla direttiva.
Le eccezioni e le deroghe sono contenute negli articoli da 4 a 6. Ogni Stato membro ha facoltà di escludere dal campo di applicazione della direttiva i veicoli delle forze armate, delle forze dell'ordine e dei pompieri (VV.FF).
Inoltre, previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono escludere dal campo d'applicazione della direttiva o assoggettare a disposizioni speciali taluni veicoli utilizzati in condizioni eccezionali, nonché i veicoli che non utilizzano, o quasi, le strade pubbliche, compresi quelli considerati di interesse storico e costruiti prima del 10 gennaio 1960 o che sono temporaneamente ritirati dalla circolazione (art.4, c.2).
Gli Stati membri possono inoltre, previa consultazione della Commissione, stabilire proprie norme di controllo per quanto riguarda i veicoli considerati di interesse storico (art. 4, c. 3).
L'articolo 5 della direttiva concede agli Stati membri, nonostante le disposizioni degli allegati I e Il, di:
- anticipare la data del primo controllo tecnico obbligatorio e, se necessario, sottoporre il veicolo a controllo prima della sua immatricolazione;
- ridurre l'intervallo tra due successivi controlli tecnici obbligatori;
- rendere obbligatorio il controllo tecnico dell'equipaggiamento opzionale;
- aumentare il numero degli elementi da controllare;
- estendere l'obbligo del controllo tecnico periodico ad altre categorie di veicoli;
- prescrivere ulteriori controlli speciali;
- prescrivere norme minime di efficienza di frenatura più elevati e includere controlli a fronte di pesi a carico più elevati rispetto a quelli precisati nell'allegato Il per i veicoli immatricolati nei rispettivi territori, purché tali norme non siano più rigorose di quelle previste per l'omologazione originale del veicolo.

Il successivo articolo 6, in deroga alle disposizioni degli allegati I e Il e fino al 10 gennaio 1993, concede agli Stati membri di:
- posticipare la data del primo controllo tecnico obbligatorio,
- aumentare l'intervallo tra due successivi controlli tecnici obbligatori,
- ridurre il numero degli elementi da controllare,
- modificare le categorie di veicoli da sottoporre al controllo tecnico obbligatorio, a condizione che, prima di tale data, tutti i veicoli commerciali leggeri di cui alla rubrica 5 dell'allegato I (autocarri di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonn.) siano soggetti all'obbligo del controllo tecnico a norma della direttiva.
Tuttavia, negli Stati membri in cui per questa categoria di veicoli, alla data del 26 luglio 1988 non esisteva un sistema di controllo tecnico periodico analogo a quello previsto dalla direttiva sino al 10 gennaio 1995 si applica il paragrafo 1. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche per quanto riguarda le automobili private (autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo) di cui alla rubrica 6 dell'allegato I, sino al 10 gennaio 1994.
Negli Stati membri in cui, per questa categoria di veicoli, al 31 dIcembre 1991 non esisteva un sistema dl controllo tecnico periodico analogo a quello previsto dalla presente direttiva. le disposizioni del paragrafo 1 si applicano fino aI 10 gennaio 1998.

Gli articoli da 7 a 12 contengono le disposizioni finali.
L'articolo 7 dispone che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le direttive particolari necessarie al fine di definire le norme e i metodi minimi concernenti il controllo degli elementi di cui all'allegato Il.
Le modifiche che sono necessarie per l'adeguamento al progresso tecnico delle norme e dei metodi delle direttive particolari sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 8. L'articolo 8 dispone che la Commissione è assistita da un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, in appresso denominato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato stabilisce il suo regolamento interno. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato con la maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 deI trattato C.E. per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
Lo stesso articolo 8 dispone che la Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta. la Commissione adotta le misure proposte.
Nell'articolo 9 è previsto che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, non oltre il 31 dicembre 1998, una  relazione sull'attuazione del controllo tecnico delle automobili private, accompagnata dalle proposte necessarie, in particolare per quanto riguarda la periodicità e il contenuto dei controlli.
La Commissione esamina. non oltre tre anni dopo l'introduzione del controllo periodico dei limitatori di velocità, se, in base all'esperienza acquisita, i controlli previsti sono sufficienti per individuare i Ilmitatori dl velocità difettosi o manomessi e se non sia necessario modificare la normativa in vigore.
L'articolo 10 precisa che le direttive elencate nell'allegato III, parte A, sono abrogate alla data indicata all'articolo 11(9 marzo 1988), fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini ultimi per la trasposizione e l'applicazione indicati nell'allegato III, parte B.
I riferimenti alle direttive abrogate devono essere intesi come riferimenti alla direttiva 96/96/CE e devono essere letti secondo le tabelle di corrispondenza che figurano nell'allegato IV della direttiva stessa.
L'articolo 11 dispone che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 96/96/CE non oltre il 9 marzo 1998 e che ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla direttiva 96/96/CE  o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

Inoltre gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno da essi adottate per conformarsi alla direttiva
Gli Stati membri adottano le misure necessarie all'attuazione del sistema di controllo previsto dalla direttiva, che devono essere concrete, proporzionate e dissuasive.
 

II – L’ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE: CODICE DELLA STRADA, REGOLAMENTO GENERALE SULLE REVISIONI.

1. Le revisioni periodiche
In attuazione di quanto disposto dall’articolo 80 del nuovo codice della strada, relativamente ai termini stabiliti dalla CE nelle Direttive comunitarie, è stato emanato il Decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408 (Regolamento).

Il decreto, in attuazione delle vigenti direttive comunitarie, allinea la periodicità dell’effettuazione delle revisioni dei veicoli a motore e loro rimorchi alla cadenza comunitaria già recepita nel 3° e 4° comma dell’articolo 80 del codice della strada.
Tale decreto, che si può considerare il Regolamento base per le future revisioni, all’articolo 1 dispone la revisione generale ed annuale per le seguenti categorie di veicoli:
a) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto (autobus);
b) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;

c) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, con esclusione dei veicoli che siano stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.
Lo stesso decreto dispone pure la revisione generale degli autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad uso speciale, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg, nonché dei quadricicli a motore, a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
Per il futuro non sarà più necessario emanare apposito decreto in quanto la revisione dei veicoli e dei rimorchi avrà luogo a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione, e quindi successivamente ogni due anni.

L’articolo 2 del Regolamento precisa che la revisione è diretta ad accertare la sussistenza, nelle categorie di veicoli indicati all'articolo 1 e nell'allegato I al regolamento, di cui costituisce parte integrante, delle condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità.

La revisione, inoltre, deve accertare che i predetti veicoli non producano emanazioni inquinanti oltre i limiti previsti dalle normative vigenti.
A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo tecnico deve essere effettuato sugli elementi enumerati nell'allegato II al regolamento, di cui costituisce parte integrante, purché i dispositivi si riferiscano all'equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo.
 
2. Calendario delle revisioni
Ogni anno, le operazioni inerenti alle revisioni dei veicoli a motore elencati all'articolo 1 del regolamento, hanno inizio il 2 gennaio e devono essere effettuate secondo il seguente calendario:
a) i veicoli elencati all'articolo 1, comma 1 (autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto (autobus); autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg; rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg; autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, con esclusione dei veicoli che siano stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360), sono sottoposti a revisione annuale per la prima volta nell'anno successivo alla prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione;
b) i veicoli elencati all'articolo 1, commi 2 e 3,( autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad uso speciale, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg, nonché dei quadricicli a motore; autoveicoli destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere escluso quello del conducente non sia superiore ad otto, nonché degli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose) sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.
 

3. Esito delle revisioni, circolazione dei veicoli da sottoporre a revisione

L’articolo 4 del Regolamento prevede che, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 del decreto, a tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'articolo 80 del codice della strada, non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le rispettive scadenze, sono applicate le sanzioni previste dal suddetto articolo 80, comma 14.

Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista nell'articolo 3 del regolamento, ma in ogni caso non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione viene apposto il timbro “Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese” consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti.
Nel caso che le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione, oppure siano tali da determinare inquinamento acustico od atmosferico, sulla carta di circolazione deve essere apposto il timbro “Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina”. Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro è stato apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate.
Per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1 del regolamento (autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto (autobus); autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg; rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg; autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze), è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza prescritti per la revisione se la prenotazione viene effettuata entro i termini fissati dal Regolamento, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, ed il provvedimento sia ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, vengono annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.
 
4. Ciclomotori e motocicli

Dalle disposizioni contenute nel Regolamento sulle revisioni restarono esclusi i ciclomotori e i motoveicoli. Con decreto ministeriale 16 gennaio 2000, emanato in attuazione del disposto del 1° comma dell’articolo 80 del nuovo codice della strada, sono state emanate disposizioni per la revisione periodica dei ciclomotori, dei motocicli a due ruote, delle motocarrozzette e dei motoveicoli in genere.

Con successivo decreto del 7 dicembre 2000 al fine di allineare le revisioni di tali veicoli alla cadenza prevista per gli altri veicoli dall’articolo 80, 3° comma del codice della strada e quindi di programmare un piano per raggiungere tale allineamento, è stato fissato il calendario delle revisioni generali finalizzato all’effettuazione di un numero di operazioni tecniche costante negli anni.
L’articolo 1 del decreto, fermo restando quanto previsto dall'art. 80, commi 3 e 4, del nuovo codice della strada, dispone per l'anno 2001, la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:

a) ciclomotori, di cui all'art. 52 del nuovo codice della strada, compresi i quadricicli leggeri, di cui al decreto  ministeriale 5 aprile 1994, per i quali sia stato rilasciato il certificato per ciclomotore entro il 31 dicembre  1982, con esclusione di quelli che, successivamente al 31 dicembre 1998, siano stati sottoposti a visita e  prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del nuovo  codice della strada;

b) motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per  trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente all'art. 53, lettere a), b), c) ad  esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g), del nuovo  codice della strada, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1982, con esclusione di quelli che,  successivamente al 31 dicembre 1998, siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del medesimo nuovo codice della strada.

Come per gli altri veicoli, l’articolo 2 del decreto dispone che la revisione e' diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e di silenziosita'.
A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo tecnico deve essere effettuato, avuto  riguardo alla particolarità dei veicoli, sugli elementi previsti dalla direttiva 96/96/CE  del 20 dicembre 1996, del Consiglio dell'Unione europea.

Gli accertamenti relativi alle emanazioni inquinanti saranno effettuati con decorrenza dal 1° gennaio 2002, sulla  base delle norme contenute nelle direttive comunitarie di prossima emanazione ovvero secondo le direttive  emanate, in mancanza di norme comunitarie, dal Dipartimento dei trasporti terrestri entro il 30 aprile 2001.
L’articolo 3 fissa le date di presentazione dei veicoli alla revisione.

Le operazioni di revisione devono essere effettuate nel corso dell'anno 2001 secondo il seguente calendario:
a) entro il mese di marzo, per i veicoli di cui alla lettera a) dell'art. 1 per i quali il certificato per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1° gennaio e il 31 marzo e per i veicoli di cui alla lettera b) dell'art. 1 del decreto, immatricolati per la prima volta tra il 1° gennaio e il 31 marzo;
b) entro il mese di giugno, per i veicoli di cui alla lettera a) dell'art. 1 del decreto per i quali il certificato per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1o aprile e il 30 giugno e per i veicoli di cui alla lettera b) dell'art. 1 del decreto, immatricolati per la prima volta tra il 1o aprile e il 30 giugno;
c) entro il mese di settembre per i veicoli di cui alla lettera a) dell'art. 1 del decreto per i quali il certificato per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1° luglio e il 30 settembre e per i veicoli di cui alla lettera b) dell'art. 1 del decreto, immatricolati per la prima volta tra il 1o luglio e il 30 settembre;
d) entro il mese di novembre, per i veicoli di cui alla lettera a) dell'art. 1 del decreto per i quali il certificato per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1° ottobre e il 31 dicembre e per i veicoli di cui alla lettera b) dell'art. 1 del decreto, immatricolati per la prima volta tra il 1° ottobre e il 31 dicembre.
A corredo del decreto è stata emanata dal Dipartimento dei trasporti terrestri la circolare n. A32 del 15 dicembre 2000, riportata in appendice, che contiene le istruzioni di dettaglio per le operazioni di revisioni.
Successivamente con decreto ministeriale 29 novembre 2002 (G.U. 9 dicembre 2002 n. 288) emanato sempre in attuazione del 1° comma dell'art. 80 del codice della strada, è stata allineata la periodicità delle revisioni dei Motoveicoli e dei ciclomotori ai termini previsti dal 3° comma dell'articolo 80 del codice.
La revisione generale dei ciclomotori (art. 52 codice), compresi i quadricicli leggeri di cui al D.M. 5 aprile 1994, viene disposta a partire dal quarto anno seguente a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore e successivamente ogni due anni, sempre che gli stessi veicoli non siano stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 codice).
Parimenti viene disposta la revisione dei motocicli, delle motocarrozzette, dei motoveicoli per trasporto promiscuo, dei motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale (art. 53, lett. a), b), c), ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, d), e) e g) del codice), a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, sempre che gli stessi veicoli non siano stati già sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 codice).
Il controllo tecnico viene effettuato sugli elementi previsti dal regolamento (D.M. 6 agosto 1998, n. 408 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e di silenziosità. A partire dal 1° luglio 2003, sulla base delle disposizioni emanate dal Dipartimento dei trasporti terrestri, verranno effettuati gli accertamenti relativi alle emissioni inquinanti e la prova di velocità.
L'art. 3 del predetto decreto fissa l'inizio delle operazioni di revisione il 2 gennaio di ogni anno e la presentazione dei veicoli secondo il seguente calendario:
a) ciclomotori, compresi i quadricicli, la prima volta nel quarto anno successivo a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore, entro il mese di rilascio dello stesso certificato e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione:
b) motocicli, delle motocarrozzette, dei motoveicoli per trasporto promiscuo, dei motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale (art. 53, lett. a), b), c), ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, d), e) e g) del codice), a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.

5. Rimorchi
Pur se per i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3.5 t non è previsto l'obbligo comunitario della revisione, avvalendosi della facoltà che la direttiva 96/96/CE accorda agli Stati membri di estendere la revisione ad altre categorie di veicoli, è stata disposta la revisione per tali veicoli immatricolati nell'anno 1989.


6. Varie
Il codice della strada dispone la revisione dei veicoli a trazione animale (art. 70 c.s) da effettuare ogni 5 anni presso apposito ufficio comunale (art. 226 Reg); tale norma non risulta sia stata attuata
Anche per le macchine agricole (art. 111 C. S.) e per le macchine operatrici (art. 114 C. S.) è previsto che possa essere disposta la revisione generale o parziale al fine di accertare la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonché lo stato di efficienza. Il decreto di attuazione non è stato finora emanato.
Per gli stessi veicoli, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti per la circolazione, gli Uffici del Dipartimento dei trasporti possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole e macchine operatrici.
Per i veicoli d'epoca è prevista una revisione quinquennale che ha lo scopo di verificare se il veicolo può continuare ad essere iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
E' possibile la reiscrizione, se la visita di revisione ha avuto esito negativo, previo superamento di una nuova visita di revisione.
Per i veicoli d'interesse storico o collezionistico si applica la disciplina ordinaria dettata dalla norma in esame anche se in sede di revisione si tiene conto della loro speciale classificazione e, quindi, della circostanza che possono continuare a montare dispositivi diversi da quelli previsti dalle norme vigenti.

7. Le revisioni singole.

Il 4° comma dell'articolo 80 del codice della strada. oltre alle revisioni periodiche, prevede che gli uffici della Motorizzazione Civile, anche su segnalazione degli organi che espletano i servizi di polizia stradale, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti dl sicurezza. rumorosità ed inquinamento (atmosferico od acustico) prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli, stabilendo un termine per la loro presentazione, al fine di poter perseguire chi eventualmente omette di rispettare l'ordinanza e continua a circolare con il veicolo.
La revisione di un singolo veicolo può essere disposta dagli Uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri in ogni momento (e cioè al di fuori delle ordinarie scadenze) quando si abbia fondato motivo di ritenere che il veicolo non risponda più ai prescritti requisiti dì idoneità riguardanti le condizioni dì sicurezza per la circolazione, le condizioni di silenziosità e le emissioni inquinanti.

La revisione straordinaria del singolo veicolo è generalmente disposta:
a) in occasione di incidenti stradali nei quali i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni a parti essenziali (arI. 80, c. 7);
b) per violazione alle norme del codice della strada. in particolare in occasione di contesti contrawenzionali ai sensi degli artt. 71, 72, 78 e 79 C.S.
Esemplificando, le circostanze obbiettive possono essere:
- circolazione con dispositivo di frenatura. Illuminazione, silenziatore, avvisatori acustici non funzionanti o alterati;
- circolazione di veicolo che produca emissioni inquinanti oltre la norma;
- circolazione di veicolo con pneumatici, sospensioni, carrozzeria modificati (modifiche non autorizzate); circolazione di veicolo con prestazioni maggiorate (es. modifiche al motore).
 
8. Sanzioni per omessa revisione

Le violazioni per l’omessa revisione dei veicoli sono previste dal comma 14 dell’articolo 80.
La circolazione con un veicolo non presentato alla prescritta revisione, periodica o  singola,  comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 254.030 a lire 1.016.140  e il ritiro della carta di circolazione, che viene restituita solo dopo l’effettuazione della visita di revisione.

La sanzione è raddoppiata in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione. Anche in questo caso è previsto il ritiro della carta di circolazione
La circolazione in autostrada con veicolo non in regola con la revisione prevista dall’articolo 80 o che non l’abbia superata con esito favorevole comporta la sanzione prevista dall’art. 176 comma 18 che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 254.030 a lire 1.016.140., In tale ipotesi è disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente proprietario o legittimo detentore o a persona delegata dal proprietario con le modalità contenute nell’articolo 214 del codice della strada, solo dopo l’avvenuta prenotazione per la visita di revisione.
La sanzione per l’utente che produce agli organi competenti una falsa attestazione di revisione è prevista dal comma 17 dell’articolo 80 del codice della strada nel pagamento di una somma da lire 635.090 a lire 2.540.350 e nel  ritiro della carta di circolazione.

Il comma 16 dello stesso articolo 80 prevede, nel caso di accertamento della falsità della certificazione della revisione rilasciata da un centro autorizzato, la cancellazione dell’impresa dal Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. Mancando tale requisito l’impresa non potrà più mantenere l’autorizzazione per l’effettuazione delle revisioni. Dell’accertamento di falsità della revisione ne viene informata l’Autorità giudiziaria per le conseguenti sanzioni penali.

Altre ipotesi di revoca dell’autorizzazione ad effettuare la revisione dei veicoli a motore riguardano:

1. la sopravvenuta mancanza delle attrezzature per l’effettuazione delle operazioni di revisione;

2. l’effettuazione delle operazioni di revisione in difformità delle prescrizioni vigenti;

3. recidiva di violazioni (3 violazioni commesse nell’arco di 2 anni, decorrenti dalla prima).

 

9. Responsabilità civile in caso di incidente

Per quanto riguarda la connessione con gli aspetti di responsabilità civile relativi alla circolazione con veicolo non sottoposto a revisione, non risultano pronunce giurisprudenziali specifiche.

E’ stato comunque esclusa la possibilità per l’assicuratore di agire in rivalsa nei casi di cosiddetta “circolazione anomala” del veicolo, a meno che la circolazione anomala non comporti un vero e proprio aggravamento del rischio ex art. 1898 cod. civ. e cioè circolazione anomala frutto di una situazione nuova, imprevista, imprevedibile e non transuente.

In particolare è stata rigettata la domanda di rivalsa proposta dall’assicuratore ex art. 18 legge 990/1969 nel caso di sinistro causato da veicolo con pneumatici lisci (Cass. Civ. 9 luglio 1968, n. 2377, Resp. Civ. prev., 1970, 432), da veicolo privo di freni (Cass. Civ. 4 maggio 1977, n. 1678, Giur. It., 1978, 1, 1, 2022).

 

III – CONTROLLO TECNICO

Nell’appendice IX all'art. 238 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, vengono individuati gli elementi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli, aventi rilevanza ai fini della sicurezza e su cui devono essere effettuati i controlli tecnici. Nel Regolamento con il quale, in attuazione delle direttive comunitarie, viene disposta la revisione dei veicoli, viene recepita anche la tabella degli elementi da controllare obbligatoriamente e le cause dei difetti che determinano la ripetizione della revisione.
Tali elementi riguardano in particolare: freni, sterzo, visibilità, dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e relativo circuito elettrico, assi ruote, pneumatici, sospensioni, telaio ed elementi fissati al telaio, inquinamento e altri equipaggiamenti.
Altri particolari accertamenti sono previsti per i veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone (uscite di sicurezza, riscaldamento, aerazione, disposizione dei sedili, illuminazione interna).
Per i veicoli muniti di cronotachigrafo dovrà essere controllata l'attestazione di avvenuta revisione annuale dello strumento (in corso di validità al momento della visita e prova del veicolo) come prescritto dall'art. 10 della legge 30 marzo 1987, n. 132.

 
IV
– CENTRI PRIVATI AUTORIZZATI

 

1. Affidamento ad imprese private delle operazioni di revisione dei veicoli

La necessità di adeguare la normativa italiana alle direttive deIl'U.E. (art. 4, Dir. CEE n. 77/143 e successive modifiche) per quanto riguarda la frequenza delle revisioni dei veicoli a motore e considerando, come già detto, l'impossibilità per gli Uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri di potervi fare fronte, il vigente codice della strada prevede che i controlli tecnici di revisione, oltre che dagli Uffici della Dipartimento dei trasporti terrestri, possano venire affidati in concessione anche a imprese di autoriparazione sotto la vigilanza della stessa Amministrazione dei Trasporti.
Indirizzo che, come si diceva, è stato recepito nel nuovo codice della strada (comma 8° e seguenti dell'articolo 80, integrati con gli articoli da 239 a 241 deI regolamento con la relativa appendice X), prevede che il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri il rispetto dei termini previsti per le operazioni periodiche, possa affidare le revisioni ad imprese private, con precise limitazioni qui di seguito brevemente esposte:

1) L'affidamento avviene per singole province individuate con decreto ministeriale;
2) I veicoli che possono essere sottoposti a revisione dalle imprese private sono soltanto i veicoli a motore con non più di 16 posti complessivi compreso quello del conducente ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.
3) L'affidamento riguarda esclusivamente le revisioni periodiche, con esclusione quindi di quelle singole, disposte a seguito di segnalazione degli organi di polizia.

 
2. L’attività di autoriparazione e la revisione dei veicoli

 

2.1. Attività di autoriparazione.

La disciplina dell’attività di autoriparazione è contenuta nella legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il fine della legge è quello  di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e di qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione. La legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore adibiti al trasporto su strada di persone e di cose.

Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.

Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli .
L'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

a) meccanica e motoristica;

b) carrozzeria;

c) elettrauto;

d) gommista.


2.2. Iscrizione in appositi registri.

Le modalità di iscrizione negli appositi registri è ora contenuta nel D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, che ha abrogato gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 122/92, che all’articolo 10 (Imprese di autoriparazione) dispone che le imprese che intendono esercitare l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio di attività, specificando le attività che intendono esercitare tra quelle previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 122, dichiarando, altresì, il possesso del requisito di cui al comma 4. Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.

Le imprese artigiane presentano la denuncia alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo. Le altre imprese presentano, per ogni unità locale, la denuncia, unitamente alla domanda di iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese che provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa entro il termine di dieci giorni e all'iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti, entro sessanta giorni dalla denuncia.

Ciascuna impresa può richiedere l'iscrizione per una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in relazione alle attività effettivamente esercitate. Salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all'attività principale, non è consentito l'esercizio delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa specifica iscrizione.
Ai fini dell'esercizio delle attività di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina. Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno. All'impresa artigiana si applica l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Ferme restando le disposizioni vigenti, comunque riferibili all'esercizio delle attività disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative di tutela dall'inquinamento e di prevenzione degli infortuni, l'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte, relativamente a detta attività, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

2.3. Manutenzione e riparazione dei veicoli.

L’articolo 6 della legge 122/1992 precisa che il proprietario o possessore dei veicoli o dei complessi di veicoli a motore deve avvalersi, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese iscritte nel registro, salvo i casi indicati nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 122/1992 e fatta eccezione per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione.

 

2.4. Responsabile tecnico

Il responsabile tecnico deve possedere i seguenti requisiti personali:

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;
b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore individuati nell’articolo 1, comma 2 della legge 122/1992, per i quali è prevista una pena detentiva;

c) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività.

Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla seguente lettera c);
b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

Da parte del Ministero della pubblica istruzione, in risposta a particolari quesiti, è stato precisato per quanto concerne le specializzazioni idonee ad integrare il possesso dei requisiti tecnici professionali di cui alle lettere a) e c), che debba farsi riferimento alle specializzazioni triennali rientranti nei piani di studio relativi agli istituti tecnici industriali e funzionanti successivamente al biennio iniziale.
Per quanto riguarda invece, in particolare, il titolo di studio indicato nella lettera a), lo stesso ministero ravvisa sufficiente che l’aspirante dimostri l’avvenuto conseguimento alla promozione al IV anno d’istituto Tecnico industriale (corrispondente al II anno di uno degli anzidetti indirizzi), in quanto pur non trattandosi di titoli di studio compiuti, così come lo sono, il diploma di qualifica rilasciato dagli Istituti professionali, la ratio cui la legge riconduce il possesso del titolo di studio induce a ritenere adeguato il suddetto grado di preparazione culturale.

Per i soggetti iscritti nel ruolo degli artigiani qualificati della provincia autonoma di Bolzano, l'iscrizione nel ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 12 del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 9 novembre 1990, n. 28, è equiparata, ove la qualificazione artigiana concerna l'attività di autoriparazione, al possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 dell'articolo 7 della presente legge, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.

 
2.5. Vigilanza e sanzioni.

Per la vigilanza e le sanzioni sono competenti le province e i comuni.

L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.
L'esercizio, da parte di una impresa, di attività di autoriparazione di pertinenza di sezioni del registro diverse da quella in cui l'impresa è iscritta è punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita. Se la violazione sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'articolo 2.

Il proprietario o il possessore di veicoli o complessi di veicoli che non si avvale, per la manutenzione e la riparazione, di imprese iscritte nel registro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila. Sono esclusi dalla sanzione eventuali interventi di ordinaria e minuta riparazione.

2.6. Giurisprudenza.

Con sentenza 6 maggio 1998 la Cass. Sez. I, ha stabilito che “la disposizione di cui all'art. 10 della legge n. 122 del 1992, relativa alla confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'abusivo esercizio dell'attività di autoriparazione, si pone in rapporto di specialità con le disposizioni in tema di confisca amministrativa contenute nell'art. 20 della legge n. 689 del 1981 soltanto per la previsione della obbligatorietà e generalità della misura accessoria che, a norma dell'art. 20 della legge n. 689 del 1981 citato, sarebbe altrimenti facoltativa; la scarna previsione dell'art. 10 della legge n. 122 del 1992 citata, tuttavia, non autorizza altre deroghe alla disciplina dettata dall'art. 20 della legge n. 689 del 1981, che è disciplina a carattere generale e residuale, applicabile perciò ad ogni ipotesi di irrogazione di sanzione amministrativa per la quale non sia diversamente stabilito, con la conseguenza che anche in relazione alle confische disposte ai sensi dell'art. 10 della legge n. 122 del 1992 vanno salvaguardati i diritti dei terzi proprietari estranei alla violazione, quando l'utilizzazione delle attrezzature e strumentazioni sarebbe stata lecita in presenza della prescritta autorizzazione amministrativa”. 
Ferma restando la responsabilità civile, le imprese esercenti attività di autoriparazione sono responsabili degli interventi effettuati.

Con decreto del Ministro dei trasporti sono definite le garanzie, e la relativa durata, che le imprese esercenti attività di autoriparazione prestano, obbligatoriamente e inderogabilmente, nei confronti dei committenti, all'atto della assunzione dell'incarico, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità.
Con lo stesso decreto sono altresì stabilite le sanzioni per l'inadempimento delle garanzie prestate. Per gli inadempimenti di particolare gravità, è stabilita la sanzione della sospensione da tre a sei mesi o della cancellazione dell'impresa dal registro.

2.7. Norme regolamentari.

Le norme regolamentari relative alla disciplina del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione sono contenute nel D.P.R. 18 aprile 1994, n. 387, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1994.

2.8. Competenza al rilascio delle autorizzazione per effettuare le revisioni dei veicoli a motore.

Il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sul decentramento amministrativo, all'articolo 102 ha soppresso l'istituto della "concessione” previsto dall'ottavo comma dell'articolo 80 C.S. alle imprese di autoriparazioni per l'effettuazione delle revisioni, trasformandolo in "autorizzazione".

Il successivo articolo 105 dello stesso Decreto Legislatico ha attribuito alle province il rilascio di tale autorizzazione e il controllo amministrativo conseguente.

Resta la  competenza in capo al Dipartimento dei trasporti terrestri per quanto riguarda la vigilanza tecnica.
L'autorizzazione ad effettuare le suddette revisioni - per la durata di cinque anni, sempreché permangono i requisiti necessari - può essere accordato, a richiesta. ad imprese di autoriparazione, eventualmente, consociate in consorzi, società consortili o cooperative (che svolgano complessivamente la loro attività nei quattro settori di meccanica e motoristica, carrozzeria. elettrauto, gommista) ovvero a commercianti di veicoli o autotrasportatori di merci per conto di terzi iscritti all'albo, che svolgano anche attività di autoriparazione.
Le imprese che richiedono l'autorizzazione devono essere iscritte in tutte e quattro le sezioni (relative ai quattro settori suindicati) del registro delle imprese esercenti l'attività di auto-riparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, ovvero in tutte e quattro le analoghe sezioni dell'elenco (per commercianti di auto od autotrasportatori) di cui all'art. 4 della medesima legge.

Nel caso di imprese consociate, ognuna di esse deve essere iscritta almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire nel complesso l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
Ulteriori dettagli sono contenuti nella legge citata e nell'art. 239 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

Gli articoli 239 e 240 del suddetto regolamento trattano nel dettaglio dei requisiti tecnico-professionali delle imprese, della loro capacità finanziaria. della disponibilità di idonei locali, dei requisiti personali, inclusi i titoli di studio, del titolare o del responsabile tecnico dell'impresa
L'art. 241, con il rinvio all'appendice X, elenca e descrive l'attrezzatura e la strumentazione di cui devono essere dotate le suddette imprese (banco prove, ponte, fossa d'ispezione, opacimetro ed analizzatore gas discarico, fonometro, contagiri, provafari, ecc.).
Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con proprio decreto le modalità tecniche ed amministrative per le revisioni effettuate da imprese private e ne stabilisce le relative tariffe. Questa disposizione ha avuto attuazione con il D. M. 4.10.1994 n. 653 – “Procedure di omologazione, visita iniziale, periodica ed occasionale delle attrezzature; procedure di prova sui veicoli da sottoporre a revisione”, con il quale sono state fissate le caratteristiche tecniche degli strumenti con cui devono essere effettuate le revisioni. In attuazione di tale decreto è stata emanata anche la circ. n. 88/95 del 22.5.1995  modificata e Integrata dalla circ. n. 112/95 che precisa le procedure operative di prova per la revisione del veicoli.

Le attrezzature consistono essenzialmente in:
- banco prova freni,

- opacimetro,
- analizzatore di gas di scarico,
- banco prova giochi,
- fonometro,

- contagiri,
- prova fari,
- ponte sollevatore,

- fossa d'spezione,
- sistema di pesatura.

Disposizioni relative al rilascio dell’autorizzazione per l’effettuazione delle revisioni da parte degli Autoriparatori, dei requisiti tecnico-professionali sono contenute nei seguenti provvedimenti:
- Art. 80, comma 8 e 9 del codice  della strada;

- Art. 239 regolamento al codice della strada, revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi;

- Art. 240 regolamento al codice della strada, requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabile tecnici;

- D.M. 6 aprile 1995, n. 170, contenente il regolamento relativo alla capacità finanziaria delle imprese di autoriparazione, dei loro consorzi e delle società consortili anche in forma di cooperative;

- D.M. 6 aprile 1995, con il quale sono state individuate le province in cui le revisioni dei veicoli a motore può essere eseguita da imprese di autoriparazione, loro consorzi o società consortili;

- Circ. prot. N. A7827 del 6 agosto 1996, relativa alle procedure informatiche e alle richieste di collegamento al C.E.D. - M.C.T.C.;

- Circ.prot. n. A8840 del 19 settembre 1996, relativa alle procedure informatiche;

- Circ. n. 147/96 del 21 novembre 1996, relativa all’attività tencica connessa con le revisioni dei veicoli a motore affidate ai titolari di officine di autoriparazione;

- Circ. prot. N. Y2340 del 18 dicembre 1996, relativa alle procedure informatiche;

- Circ. n. 2/97 del 20 gennaio 1997, contenente istruzioni per l’affidamento delle revisioni agli autoriparatori;

- Circ. prot. N. 1093 del 19 febbraio 1997, contenente chiarimenti alla circolare n. 147/96 del 21 novembre 1996, relativa all’attività tecnica connessa con la revisione periodica dei veicoli a motore;

- Circ. n. 27/97 del 18 marzo 1997, contenente chiarimenti alla circ. n. 2/97 relativamente ai titoli di studio;

- Circ. n. 49/97 del 13 maggio 1997, relativa alle variazioni di elementi essenziali all’ottenimento della concessione ex art. 80 codice della strada;

- Circ. n. 64/97 del 18 giugno 1997, contenente chiarimenti alla circ. n. 147/96 del 21 novembre 1997;

- Circ. n. 67/97 del 20 giugno 1997, contenente chiarimenti al punto 6 della circolare n, 1093 del 19 febbraio 1997, sui locali;

- Circ. prot. 1742 del 16 luglio 1997, chiarimenti all’art. 240 del regolamento di esecuzione al codice della strada, relativi ai titoli di studio;

- Circ. n. 81/97 del 22 luglio 1997, interpretazione dell’art. 240 del regolamento di esecuzione del codice della strada, sui requisiti tecnico-professionali;

- Circ. prot. N. 49/FP del 31 gennaio 1998, sulla capacità finanziaria dei consorzi;

- Circ. prot. 294/FP del 2 marzo 1999, relativa ai requisiti morali;

- Circ. prot. 17 del 13 marzo 1998, relativa alle procedure informatiche;

- D. Lgs. 31 marzo 1998, artt. 102, 103, 104 e 105;

- Circ. prot. N. 3185 del 1° ottobre 1998, relativa ai cerificati di prevensione incendi;

- Avviso n. 2 del 19 gennaio 1999, relativo alle procedure informatiche;

- Circ. prot. N. M3122 del 25 giugno 1999, relativo alle procedure informatiche;

- Circ. prot. N. 3123 del 25 giugno 1999, relativo alle procedure informatiche;

- Avviso n. 63 del 26 ottobre 1999, relativa alle procedure informatiche;

- Circ. n. 33/99/MOT del 15 dicembre 1999, relativa al responsabile tecnico;

- Circ. B005/2000/MOT del 3 febbraio 2000, sui Consorzi di imprese concessionarie delle operazioni di revisione periodica dei veicoli,

 Disposizioni relative alle attrezzature sono contenute nei seguenti provvedimenti:
- Art. 80, comma 9 codice della strada;

- Art. 239 del regolamento di esecuzione del codice della strada;

- Art. 241 del regolamento del codice della strada e app. X;

- Circ. n. 28/98 del 16 marzo 1998, modifiche agli articoli 239 e 240 del regolamento, concernenti la revisione degli autoveicoli;

- Circ. n. 62/98 del 16 luglio 1998, contenente chiarimenti alla circ. n.28/98 del 16 luglio 1998;

- D.M. contenente il regolamento per l’approvazione e l’omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione;

- Circ. n. 88/95 e successive modificazioni e integrazioni, relativa alle procedure di omologazione, visita iniziale, periodica ed occasionale delle attrezzature e procedure di prova sui veicoli da sottoporre a revisione;

- Circ. n. 2/97 del 20 gennaio 1997, recante istruzioni per l’affidamento ad imprese di autoriparzzione delle revisioni;

- Circ. n. 6/97 del 24 gennaio 1997, relativa al D.M. 23 ottobre 1996, n. 628;

- Circ. n. 13/97 del 12 febbraio 1997, sui ponti sollevatori;

- Circ. prot. N. 1093 del 10 febbraio 1997, sulle apparecchiature di sollevamento;

- D.M. 30 luglio 1997, n. 406, relativo al regolamento per le dotazioni delle attrezzature delle imprese di autoriparazione;

- Circ. n. 6247 del 16 novembre 1999, relativa al D.M. 23 ottobre 1996, n. 628;

- Circ. prot. N. 3879 del 4 ottobre 1999, contenente un aggiornamento all’elenco delle apparecchiature omologate;

- Circ. prot. N. 7371 del 6 dicembre 1999, chiarimenti alla circolare n. 88/95;

- Circ. prot. N. 7118 del 16 dicembre 1999, riconoscimento dell’Associazione ALPI quale Ente di certificazione;

3. Controlli periodici e occasionali - Revoca delle autorizzazioni.

Gli Uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri effettuano periodici controlli sulle officine delle imprese autorizzate nonché controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso di esse.
Nel caso In cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia in possesso delle prescritte attrezzature oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative al compiti di revisione sono revocate.
Disposizioni relative ai controlli da effettuare sui centri autorizzati sono contenute nei seguenti provvedimenti:

- Art. 80, comma 9, 10, 11, 12, 13 e 15 codice della strada;

- D.D. 4 aprile 1995, sulle modalità di collegamento telematico per la trasòissione delle certificazioni relative alle revisioni effettuate dalle imprese;

- D.M. 22 marzo 1999, n. 143, per la determinazione delle tariffe;

- Circ. n. 88/95 e successive modificazionie integrazioni, sulle procedure di omologazione, visita iniziale, periodica ed occasionale delle attrezzature;

- Circ. n. 147/96 del 21 novembre 1996, relativa all’attività connessa con le revisioni periodiche dei veicoli a motore affidate alle imprese titolari di officine di autoriparazione;

- Circ. n. 2/97 del 20 gennaio 1997, che contiene istruzioni per la concessione alle imprese di autoriparazione, delle revisioni;

- Circ. n. 13/97 del 12 febbraio 1997, sull’idoneità dei ponti sollevatori;

- Circ. prot. N. 1093 del 19 febbraio 1997, che contiene chiarimenti relative all’attività tecnica connessa con le revisioni periodiche;

- Circ. prot. N.4827 del 30 settembre 1997, contenente l’elenco dei ponti sollevatori riconosciuti idonei dall’ISPESL;

- Circ. n. 15/99 del 4 marzo 1999, contenente istruzioni sull’applicazione dell’articolo 80, comma 8 del codice della strada;

- Circ. prot. N. 7118 del 16 dicembre 1999, Associazione ALPI quale Ente di certificazione.

4. Tariffe
Anche in relazione alla legge 10 dicembre 1986, n. 870, il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe, oltre che per le operazioni inerenti alla revisione dei veicoli, anche per I controlli periodici sulle officine e per quelli a campione effettuata dalla Motorizzazione Civile sui veicoli revisionati presso le officine stesse.
Le disposizioni emanate riguardo alle tariffe sono contenute nei seguenti provvedimenti:

- D.M. 22 marzo 1999, n. 143, determinazione delle nuove tariffe per l’effettuazione delle revisioni;

- Lett. circ. prot. N. 1071 del 26 maggio 1999, tariffe.

 
V
- PROCEDURE OPERATIVE

1. Domanda di revisione
Nel caso la revisione venga effettuata presso un Ufficio provinciale M.C.T.C. la domanda di revisione, relativa ai veicoli ai veicoli soggetti a revisione annuale  autobus; autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5  t (compreso l'eventuale carrello appendice); rimorchi di massa complessiva a  pieno carico superiore a 3,5 t; autoveicoli e motoveicoli in servizio da piazza  o di noleggio con conducente; autoambulanze), nonché ai rimorchi con massa complessiva a pieno carico inferiore 3,5 t, la domanda deve essere presentata esclusivamente presso gli Uffici provinciali, utilizzando il modello apposito (MC 2100); sulla stessa viene annotata la data di prenotazione della visita e prova.

Limitatamente ai veicoli di cui al precedente paragrafo, qualora la data di prenotazione della visita e prova sia successiva alla scadenza del termine previsto ma la presentazione della domanda sia avvenuta entro i termini, il veicolo può, nel frattempo, continuare a circolare in virtù della prenotazione annotata, fino alla data di questa, senza che siano in tale caso applicabili le sanzioni di cui al già citato articolo 80 del codice della strada.

Il superamento dei termini di scadenza, nelle prenotazioni, non può quindi essere accordato a richiesta dell'utenza.

Tale possibilità non è inoltre consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante; oppure quando i termini per effettuare la revisione siano scaduti all'atto della presentazione della domanda di revisione.

Eventuali successive prenotazioni potranno essere annotate sul modulo di registrazione della domanda;

esse comunque saranno inefficaci ai fini del consenso alla circolazione oltre il termine di scadenza prestabilito, consentendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata, con ulteriori limitazioni eventualmente disposte dall'Ufficio provinciale della motorizzazione civile.

2. Revisione presso centri autorizzati
Nel caso invece di revisione da effettuare presso un'impresa od un consorzio abilitato alle revisioni ai sensi dell'articolo 80, comma 8, del codice della strada, la domanda deve essere effettuata su modello conforme all'allegato 2 della circolare n. 2/97 del 20 gennaio 1997 D.G. e regolarmente annotata sul Registro conforme all'allegato 3 alla circolare stessa, che andrà poi completato con tutti i dati ivi previsti.

Le imprese debbono altresì attivare le ulteriori procedure previste dalla circolare 19 settembre 1996, prot. n. A8840/60C4 e seguenti, relativa alle procedure informatiche.

Le imprese di cui trattasi possono effettuare la prenotazione delle operazioni, che ovviamente non risulta valida per la circolazione, oltre i termini previsti.

Qualora la carta di circolazione sia stata ritirata ai sensi dell'articolo 80, comma 14, del codice della strada, gli utenti, cui sia stata ritirata la carta di circolazione del veicolo da parte degli Organi di polizia per omessa  revisione, che intendano effettuare la revisione presso un'impresa autorizzata dovranno preventivamente munirsi della copia della carta di circolazione, munita  di timbro dell'Ufficio provinciale M.C.T.C. che la detiene.

Una volta effettuata la revisione l'utente, previa esibizione del relativo esito, potrà ritirare la carta di circolazione presso l'Ufficio provinciale M.C.T.C. che la detiene.

I termini di scadenza delle revisioni da effettuare nel corso dell'anno sui veicoli debbono essere espletate, come previsto dal D.M. 4 agosto 1998, n. 408 (Regolamento), la prima volta entro il mese di rilascio della carta di circolazione (con riferimento alla data riportata a pagina 1 della carta di circolazione, a sinistra del timbro tondo d'ufficio) e, successivamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione. Per quanto concerne la possibilità di circolare oltre i suddetti termini, si richiama quanto disposto nei paragrafi precedenti.

Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, va apposto il  timbro "REVISIONE RIPETERE DA RIPRESENTARE A NUOVA VISITA ENTRO UN MESE".

Allorché le anormalità e i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale o da determinare inquinamento acustico od atmosferico, verrà apposto il timbro "REVISIONE RIPETERE VEICOLO SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE". Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della stessa giornata della revisione, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni indicate (ad esempio: a vuoto, a velocità non superiore a 25 km/h).

La circolazione del veicolo "sospeso dalla circolazione" per presentarsi a nuova visita di revisione è consentita solo alla data di prenotazione per detta visita apposta sul modello MC 2100 dall'Ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. Controllo tecnico
Le attuali disposizioni prevedono che il controllo tecnico dei veicoli deve essere effettuato sugli elementi enumerati nell'Allegato II al D.M. 6 agosto 1998, n. 408 (Regolamento) e deve comprendere una visita ispettiva accurata.

A tale riguardo le disposizioni emanate precisano che la visita e prova di revisione deve essere compiuta per mezzo delle attrezzature in dotazione alle stazioni di controllo.

Con particolare riferimento agli apparati frenanti, la corretta progressione della prova, così come desumibile dal rilevamento delle indicazioni degli strumenti, è elemento attestante il buono stato d'uso di tutti i componenti degli apparati stessi.

Nel caso di esito "RIPETERE", per motivi riguardanti l'impianto frenante, gli organi di sterzatura, le sospensioni e gli assiali, al momento della visita successiva l'interessato è tenuto ad esibire una dichiarazione non in bollo, su carta intestata, da acquisire in Atti, contenente l'elenco dettagliato degli interventi eseguiti, sottoscritta dall'autoriparatore intervenuto (salvo ovviamente che esso non si identifichi nella stessa impresa che ha eseguito la revisione), recante la dichiarazione di effettuazione dei lavori a perfetta regola d'arte.

Per l’utilizzazione di attrezzature cosiddette "mobili", per la revisione di veicoli di massa totale a pieno carico superiore a 3,5 t  presso le Sedi dei privati richiedenti ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 870 del 1986, le disposizioni emanate in merito (Circ. n. 3209/4403 del 10 giugno 1997), precisano che:

a) le attrezzature debbono essere inamovibili e installate nel rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del posto di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 626 del 1994, e di tale circostanza dovrà essere resa certificazione, ai sensi dell'articolo 4 del suddetto decreto, da parte del responsabile dell'impresa richiedente il servizio nella sua qualità di datore di lavoro, che dovrà altresì dichiarare di assumere ogni responsabilità connessa alla osservanza di tutte le norme contenute nel decreto di cui trattasi;

b) le singole linee di prova debbono essere dotate di attrezzature fissate al suolo, delle connessioni elettriche a norma C.E.I., nonché equipaggiate con ponte sollevatore fisso, o fossa di ispezione, ovvero con sistemi che consentano l'ispezione a distanza (telecamera). Le predette linee debbono essere complete di tutte le attrezzature di cui al D.M. 23 ottobre 1996, n. 628;
c) durante lo svolgimento delle sedute, l'area nella quale operano i funzionari e sono ubicate le apparecchiature di prova deve essere adeguatamente protetta.

Alle operazioni di revisione le disposizioni consentono anche che essi siano presentati, nell'anno, in anticipo rispetto al periodo specificamente assegnato, compatibilmente però con la disponibilità contingente delle sedute operative, oppure previ accordi e relativa prenotazione presso gli Uffici della motorizzazione

Per garantire uniformità e regolarità nei controlli, le disposizioni prevedono che i veicoli intestati a residenti in una provincia, il cui ufficio del Dipartimento dei Trasporti terrestri sia dotato di stazioni di controllo, non possono essere sottoposti a revisione presso un'altra provincia il cui ufficio sia sprovvisto di stazione di controllo.

 

 

VI -  ATTIVITA’ ISPETTIVA

Le disposizioni relative all’attività ispettiva che dovrà essere svolta dagli Uffici provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri sono contenute nella Circ. 4 marzo 1999, n. 15/99.

La suddetta circolare integrando disposizioni già impartite per la concreta applicazione dell'articolo 80, comma 10, del nuovo codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in relazione alle attribuzioni degli Uffici del Dipartimento, precisa che la vigilanza sulle imprese di autoriparazione concessionarie del servizio di revisione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ai fini sia della trasparenza delle procedure e delle necessarie informazioni all'utenza, sia soprattutto efficace e puntuale e soprattutto che lo svolgimento dei controlli da parte degli Uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri, sia attuata con assoluta immediatezza.

VII - PROCEDURE RELATIVE AI CONTROLLI TECNICI SUI VEICOLI.

 1. Procedure operative di prova sui veicoli

Le procedure operative con le quali si effettuano le prove per le quali è richiesto l'uso di ciascuna delle apparecchiature, previsto dalle disposizioni comunitarie e nazionali attualmente in vigore, sono principalmente contenute nella circ. 88/95 che viene integralmente riportata nell’appendice legislativa.
I risultati delle prove è previsto che siano riportati su di un referto, la cui compilazione è obbligatoria per le officine di autoriparazione.

Sono previsti modelli di referto negli allegati n. 13, 14, 15, 16 e 17, della circolare n. 88/95, rispettivamente per frenometro, opacimetro, analizzatore di gas di scarico, fonometro, prova fari. Si è escluso dall'obbligo della compilazione del referto il prova giochi, ove non esistono valori limite da rispettare in modo univoco, ed il contagiri, che è normalmente sussidiario alle attrezzature.
 
2. Identificazione del veicolo

L’identificazione del veicolo avviene attraverso la lettura del numero di telaio, che deve corrispondere con quello indicato sulla carta di circolazione. Tale controllo deve precedere tutti gli altri controlli.
Se nel corso del controllo sorgono fondati dubbi sull’autenticità del numero di telaio, il Funzionario tecnico del Dipartimento dei trasporti deve darne immediata notizia all’autorità giudiziaria per eventuali accertamenti. Nel caso di revisione effettuata presso centri autorizzati, il responsabile tecnico deve sospendere la visita di revisione e darne notizia immediatamente al competente ufficio del Dipartimento dei trasporti, come precisato nella lettera circolare prot. N. 3126 del 12 dicembre 1997.
 
3. Dispositivi di frenatura

La verifica degli impianti frenanti deve comprendere:
1) Controllo visivo generale dell'impianto e verifica della funzionalità.
2) Verifica della efficienza. La verifica di efficienza consiste nella misura delle grandezze fondamentali di cui al p. 1.1 del D.M. n. 628 del 1996.
Prima di procedere alla verifica della efficienza occorre aver eseguito sul veicolo controlli complementari, anche con l'ausilio di strumentazione in dotazione dell'officina utili altresì all'ottimizzazione dei sistema veicolo - frenometro, come indicato di seguito:
- controllo visivo dello stato d'uso del treno di pneumatici montati sul veicolo. Non sono ammesse lacerazioni e/o asportazioni della mescola, abrasioni con affioramento degli strati telati o altri danni che

siano di pregiudizio alla sicurezza. Particolare attenzione in tal senso deve essere prestata dall'operatore sia con riferimento al battistrada sia con riferimento ai fianchi del pneumatico;
- verifica dei corretto valore della pressione di gonfiaggio dei pneumatici montati sul veicolo;

- verifica di esistenza dello spessore minimo di legge per il battistrada a mezzo di adatto calibro;
- verifica di rispondenza delle caratteristiche dimensionali, di carico e velocità dei pneumatici effettivamente montati con quelle indicate sulla carta di circolazione del veicolo;
- verifica di identicità del disegno del battistrada dei pneumatici almeno sul medesimo asse.

4. Controllo visivo generale

Tale controllo si esegue, secondo quanto prescritto dalla direttiva 92/54/CEE e dalla direttiva 94/23/CE.

Alcuni punti salienti di tale controllo riguardano:
L'impianto frenante che deve poter essere azionato in modo graduale e deve mantenere nel tempo le

caratteristiche di "continuità e moderabilità".
Il controllo visivo riguarda le parti dell'impianto frenante rilevanti dal punto di vista della sicurezza, che

sono accessibili senza utilizzo di attrezzi e senza un vero e proprio smontaggio.
Tutti i particolari, compresi i dispositivi di segnalazione visiva di allarme, devono trovarsi in buono stato di funzionalità e non debbono mostrare segni di danneggiamento o di usura che superi la tolleranza fornita dal costruttore.
In particolare si deve verificare che:

- le tubazioni e i tubi esternamente non siano danneggiati, non siano eccessivamente corrosi o invecchiati, siano posizionati e fissati in modo corretto;
- le corde e i comandi ottenuti con cavi flessibili siano perfettamente funzionanti, non eccessivamente corrosi o rovinati;
- i gruppi frenanti esternamente si presentino senza danneggiamenti e non siano eccessivamente corrosi, i dispositivi di azionamento siano facilmente accessibili e non deteriorati;
- la tiranteria sia facilmente accessibile, non saldata per riparazioni, non danneggiata;
- le articolazioni (snodi) siano facilmente accessibili;
- gli accumulatori di energia (serbatoi aria compressa ecc.) non siano eccessivamente corrosi;
- i freni sulle ruote siano in corretto stato (es. ferodi, dischi, tamburi, guarnizioni dei cilindretti, cilindri frenanti).

5. Emissioni inquinanti

Le procedura per l'accertamento dell'opacità delle emissioni dallo scarico dei veicoli in circolazione  con motore ad accensione spontanea mediante prova in accelerazione libera sono contenute nell’allegato II al D.M. 6 agosto 1998, n. 408, riportato per intero nella parte seconda della pubblicazione.

VIII - CONTROLLI TECNICI SU STRADA DEI VEICOLI COMMERCIALI CIRCOLANTI NELLA COMUNITA’

Di recente è stata emanata la Direttiva 2000/30/CE del 6 giugno 2000 approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, direttiva non ancora recepita nell’ordinamento giuridico italiano.
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, considerando l'intensificarsi del traffico stradale che comporta per tutti gli Stati membri problemi di sicurezza ed ambientali di analoga natura e gravità e nell'interesse della sicurezza stradale, della tutela dell'ambiente e di eque condizioni di concorrenza ha  ritenuto che i veicoli commerciali circolino solo se la loro conformità alla normativa tecnica è mantenuta ad un livello elevato.

In base alla direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, i veicoli commerciali sono sottoposti annualmente ad un controllo tecnico da parte di un organismo autorizzato.

L'articolo 4 della direttiva 94/12/CE ha previsto un approccio multidirezionale degli aspetti costi/efficacia dei provvedimenti intesi a ridurre l'inquinamento causato dai trasporti su strada; il programma europeo "Auto-oil ha incorporato tale approccio e ha fornito una valutazione obiettiva del complesso di provvedimenti più redditizi nei settori della tecnologia dei veicoli, della qualità dei carburanti, del controllo e della manutenzione nonché dei provvedimenti che non hanno natura tecnica, al fine di ridurre le emissioni dovute ai trasporti su strada.

Tenuto conto di tale approccio, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 98/70/CE diretta a migliorare la qualità dei carburanti e, al fine di prevedere norme sulle emissioni più rigorose, la direttiva 98/70/CE per le autovetture private e i veicoli commerciali leggeri nonché la direttiva 1999/96/CE per gli autocarri.

La direttiva 2000/30 si inserisce nel medesimo approccio; tuttavia per il Parlamento e per il Consiglio appare più efficace, dal punto di vista della protezione dell'ambiente, non procedere per il momento al rafforzamento delle norme relative al controllo tecnico previste dalla direttiva 96/96/CE, bensì instaurare controlli tecnici su strada per assicurare durante tutto l'anno l'applicazione della suddetta direttiva.

Infatti, un controllo tecnico annuale è ritenuto insufficiente a garantire che i veicoli commerciali siano mantenuti in condizioni di conformità alla normativa tecnica per tutto l'anno.

L'attuazione effettiva di controlli tecnici su strada supplementari e mirati costituisce una misura importante ed efficace che consente di controllare il livello di manutenzione dei veicoli commerciali in circolazione.

Il Parlamento e il Consiglio hanno ritenuto che è opportuno che i controlli tecnici su strada siano effettuati senza discriminazioni fondate sulla nazionalità del conducente o sul paese in cui è immatricolato o messo in circolazione il veicolo commerciale.

La Direttiva prevede che il metodo di selezione dei veicoli commerciali sottoposti ai controlli dovrebbe basarsi su un approccio mirato, particolarmente incentrato sui veicoli che da un semplice esame fanno presumere un cattivo stato di manutenzione, in modo da ottimizzare l'efficacia operativa delle autorità preposte ai controlli e minimizzare al tempo stesso costi e ritardi per i conducenti e le imprese.

La stessa direttiva prevede che in caso di difetti gravi del veicolo controllato, occorre prevedere la possibilità di chiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui è immatricolato o messo in circolazione il veicolo di prendere opportuni provvedimenti e di informare lo Stato membro richiedente degli eventuali provvedimenti successivamente applicati.

Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

In base al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità, quali enunciati all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire l'istituzione di un regime di controllo tecnico su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario; la  direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

 

L’articolo 1, al fine di migliorare la sicurezza stradale e ambientale e garantire un maggior rispetto da parte dei veicoli commerciali circolanti nel territorio della Comunità di determinate condizioni tecniche previste dalla direttiva 96/96/CE, definisce talune condizioni di realizzazione dei controlli tecnici su strada per i veicoli commerciali circolanti nel territorio della Comunità.

Fatta salva la normativa comunitaria, la direttiva lascia del tutto impregiudicato il diritto degli Stati membri di effettuare i controlli in essa non contemplati, nonché di controllare altri aspetti del trasporto stradale, in particolare quelli inerenti ai veicoli commerciali. Nulla osta a che uno Stato membro, nel quadro di ispezioni che esulano dal campo di applicazione della direttiva, controlli i punti enumerati nell'allegato I in luoghi diversi dalle strade pubbliche.

L’articolo 2 contiene le definizioni.

Ai fini della direttiva, si intende per:

a) "veicolo commerciale" i veicoli a motore e loro rimorchi appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 definite nell'allegato I della direttiva 96/96/CE;

b) "controllo tecnico su strada" il controllo di natura tecnica non annunciato dalle autorità e quindi imprevisto di un veicolo commerciale che circola nel territorio di uno Stato membro effettuato sulla strada pubblica dalle autorità o sotto la sorveglianza di queste ultime;

c) "controllo tecnico" il controllo della conformità del veicolo alla normativa tecnica quale previsto nell'allegato II della direttiva 96/96/CE.

L’articolo 3 prevede che ciascuno Stato membro effettui controlli su strada sufficienti ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 per quanto riguarda i veicoli commerciali contemplati dalla direttiva, tenendo conto del regime nazionale applicato a detti veicoli nell'ambito della direttiva 96/96/CE.

I controlli tecnici su strada sono effettuati senza discriminazioni fondate sulla nazionalità del conducente o sullo Stato in cui è immatricolato o messo in circolazione il veicolo commerciale e tenuto conto della necessità di ridurre al minimo i costi e i ritardi causati ai conducenti e alle imprese.
L’articolo 4 precisa che il controllo tecnico su strada comporta uno, due oppure l'insieme dei seguenti elementi:

a) un esame visivo delle condizioni di manutenzione del veicolo commerciale fermo;

b) un controllo della relazione di controllo tecnico su strada di cui all'articolo 5, compilato di recente, ovvero un controllo dei documenti attestante la conformità alla normativa tecnica applicabile ai veicoli e in particolare, per i veicoli immatricolati o messi in circolazione in uno Stato membro, del documento attestante che il veicolo commerciale è stato sottoposto al controllo tecnico obbligatorio a norma della direttiva 96/96/CE;

c) un'ispezione intesa a rivelare difetti di manutenzione, effettuata su uno o più ovvero sulla totalità dei punti di controllo enumerati nell'elenco che figura nell'allegato I, punto 10 della direttiva.

L'ispezione degli impianti di frenatura e delle emissioni di gas di scarico è effettuata secondo le modalità previste all'allegato II della direttiva.

Prima di procedere ad un'ispezione sui punti enumerati nell'elenco che figura nell'allegato I, punto 10, della direttiva l'ispettore tiene conto dell'ultimo certificato di controllo tecnico e/o di una relazione di controllo tecnico su strada compilata di recente eventualmente presentati dal conducente.

L'ispettore può inoltre prendere in considerazione qualsiasi altro certificato di sicurezza rilasciato da un organismo autorizzato, eventualmente presentato dal conducente.

Qualora tali certificati e/o la relazione suddetti forniscano la prova che nel corso degli ultimi tre mesi è già stata effettuata un'ispezione su uno dei punti enumerati nell'elenco che figura nell'allegato I, punto 10, della direttiva, tale punto non è soggetto ad un ulteriore controllo, a meno che questo sia giustificato in particolare da una presenza di difetti e/o da una non conformità manifesta.
L’articolo 5 precisa che la relazione sul controllo tecnico su strada concernente l'ispezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva è compilata dall'autorità o dall'ispettore che l'ha effettuata. Il modello di tale relazione è riportato nell'allegato I della direttiva e contiene, al punto 10, un elenco dei punti controllati. L'autorità o l'ispettore contrassegnano le caselle corrispondenti. La relazione deve essere consegnata al conducente del veicolo commerciale.

Se l'autorità o l'ispettore ritiene che l'entità dei difetti di manutenzione del veicolo commerciale possa comportare rischi di sicurezza tali da giustificare, in particolare per quanto riguarda la frenatura, un esame più approfondito, il veicolo commerciale può essere sottoposto ad un controllo più rigoroso presso un centro di prova situato in prossimità, determinato dallo Stato membro, a norma dell'articolo 2 della direttiva 96/96/CE.

L'uso del veicolo commerciale può essere sospeso fintantoché non sono stati rimossi i difetti pericolosi individuati qualora sia evidente che tale veicolo rappresenta un rischio considerevole per i suoi occupanti o per gli altri utenti della rete stradale in occasione del controllo tecnico su strada di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, oppure in occasione del controllo più rigoroso di cui al primo comma del presente paragrafo.

L’articolo 6 precisa che ogni due anni gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 31 marzo, i dati raccolti in relazione ai due anni precedenti per quanto riguarda il numero dei veicoli commerciali controllati, classificati per categoria a norma dell'allegato I, punto 6, della direttiva e per paese d'immatricolazione, nonché i punti controllati e i difetti riscontrati, in base all'allegato I, punto 10 della direttiva.

La prima trasmissione dei dati riguarderà il periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2003.

La Commissione comunica tali informazioni al Parlamento europeo.

  Secondo l’articolo 7 della direttiva gli Stati membri collaborano reciprocamente ai fini dell'applicazione della presente direttiva. Essi comunicano in particolare il nome del (dei) servizio/servizi competenti per effettuare i controlli nonché delle persone individuati come referenti.

I difetti gravi di veicoli commerciali appartenenti a non residenti, in particolare quelli che hanno dato luogo alla sospensione del suo uso, devono essere denunciati alle autorità competenti dello Stato membro in cui è immatricolato o messo in circolazione il veicolo secondo il modello di relazione di controllo di cui all'allegato I, fatta salva la perseguibilità in base alla normativa applicabile nello Stato membro in cui il difetto è stato riscontrato.

Fatto salvo l'articolo 5, della direttiva le autorità competenti dello Stato membro in cui sia stato riscontrato un difetto grave in un veicolo commerciale appartenente a un non residente possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui è immatricolato o messo in circolazione il veicolo di adottare opportuni provvedimenti nei confronti dei trasgressori, ad esempio sottoporre il veicolo ad un nuovo controllo tecnico.

Le autorità alle quali è stata presentata tale richiesta informano le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stati riscontrati i difetti del veicolo commerciale dei provvedimenti adottati, se del caso, nei confronti del trasgressore.
Con l’articolo 8 della direttiva viene precisato che le modifiche che si rendano necessarie per adeguare l'allegato I o per adeguare al progresso tecnico le norme tecniche di cui all'allegato II sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Tali modifiche non devono tuttavia comportare un'estensione dell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Per il successivo articolo 9 la Commissione è assistita dal "comitato per l'adeguamento al progresso tecnico" istituito dall'articolo 8 della direttiva 96/96/CE.

L’articolo 10 prevede che gli Stati membri istituiscono un regime di sanzioni applicabile nei casi in cui il conducente o l'imprenditore non rispetta i requisiti tecnici controllati sulla base della presente direttiva.

Essi adottano tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire l'irrogazione di tali sanzioni. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

L’articolo 11 precisa che la Commissione presenta al Consiglio, entro un anno dalla ricezione dei dati di cui all'articolo 6 della direttiva, inviati dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione delle norme contenute nella direttiva, corredata di una sintesi dei risultati ottenuti.

La prima relazione riguarda il periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Per l’articolo 12 gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 10 agosto 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla direttiva 2000/30/CE oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla direttiva.

L’articolo 13 prevede che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, avvenuta il 10 agosto 2000 (G.U.C.E. n. L 203)

Per la lettura degli allegati si rimanda alla parte seconda della pubblicazione.

IX – CONTROLLO DEI VEICOLI GIA’ IMMATRICOLATI IN UNO STATO DELL’UNIONE EUROPEA

Le modifiche intervenute nella disciplina che riguarda il trasferimento di beni e servizi nell’ambito della Comunità europea, in particolare l’instaurazione del Mercato Unico con la conseguente eliminazione delle frontiere tra i Paesi intracomunitari, ed il rispetto dei principi di diritto comunitario basati sulla giurisprudenza derivante dalle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia, concernenti le procedure di omologazione ed immatricolazione dei veicoli già immatricolati in un altro Stato membro, ha indotto la commissione europea ad emanare la comunicazione n. 96/c 143/04 del 15 maggio 1996, che aggiorna e sostituisce la precedente n. 88/C281/08 del 4.11.1988, con la quale vengono richiamati gli Stati membri al rispetto dei suddetti principi.
La Commissione prende in esame l’attuale situazione sia sotto l’aspetto omologativi nazionale e comunitario e facendo espresso riferimento all’articolo 12 della direttiva 70/156/CEE, come modificata dalla direttiva 92/53, che recita: “ogni decisione di rifiuto o di ritiro dell’omologazione, rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita, presa in base alle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva è debitamente motivata. Essa viene notificata all’interessato unitamente all’indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e dei relativi termini di reperibilità”.
La Commissione ritiene quindi che le garanzie procedurali previste dal suddetto articolo 12 della direttiva 70/156/CEE debbano essere riconosciute a chiunque richieda l’immatricolazione.
Per quanto riguarda il controllo tecnico dello stato fisico del veicolo (visita di revisione), la Commissione della CE nella citata Comunicazione ha stabilito che sottoporre ad un controllo tecnico un veicolo già immatricolato in uno Stato membro non sarebbe compatibile con il diritto comunitario, a meno che tale controllo non sia previsto, alle stesse condizioni, per i veicoli già immatricolati nel territorio nazionale.
Tali veicoli, all’atto della loro prima immatricolazione nel Paese di origine, sono già stati riconosciuti rispondenti ai requisiti necessari per l’immatricolazione.
Le attuali disposizioni contenute nel codice della strada, in caso di rinnovo dell’immatricolazione (artt. 95 e 102), non prevede che il veicolo in caso di reimmatricolazione venga nuovamente sottoposto a controllo tecnico.
Il controllo tecnico dei veicoli circolanti è attualmente armonizzato a livello comunitario in attuazione della direttiva n. 88/449 che dispone per i veicoli una visita di revisione con scadenza quadriennale dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.
Alla luce delle suddette considerazioni le disposizioni emanate per l’applicazione prativa della Comunicazione della Commissione della C.E., prevedono che i veicoli a motore (autovetture e motocicli) usati già immatricolati in un altro Stato membro, ove risulti la validità dell’ultimo controllo tecnico effettuato, non devono essere sottoposti a controllo tecnico per l’immatricolazione.

Se il veicolo, già immatricolato in un Paese della Comunità Europea, dall’esame della documentazione risulta di origine extracomunitaria e non rispondente ad una o più direttive C.E., per l'immatricolazione in Italia è necessario invece che lo stesso venga sottoposto a visita e prova.

LA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE

Attività di autoriparazione

- L. 5 febbr. 1992, n. 122                                         

-  L. 5 genn. 1996, n. 25                                            

-  L. 26 sett. 1996, n. 507                                         

- D.P.R. 14 dic. 1999, n. 558                                              

- D.M. 30 luglio 1997, n. 406                                              

Attrezzature

- Art. 239 reg.                                                                                 

- Art. 241 reg.                                                                                 

- App. X – art. 241                                                             

- D.M. 23 ott. 1996, n. 628                                                

- Circ. n. 28/98 del 16 marzo 1998                                              

- Circ. n. 88/95 (4/8/2000)                                                 

- Circ. 62/98 del 18 luglio 1998                                        

- Circ. 2/97 del 20 genn. 1997, par. F)                            

- Circ. 13/97 del 12 febbr. 1997 ponti sollevatori                       

- Circ. 1093 del 19 febbr. 1997                                        

- Circ. 7371 del 6 dic. 1999                                                          

- circ. 7118 del 16 dic. 1999                                                        

- Circ. 6902 del 4 agosto 2000                                        

- Circ. 4/604 del 4 genn 2001                                                      

- Circ. 9908 del 22 nov. 2000                                                       

- Circ. 7118 del 16 dic. 1999                                                       

- Circ. 6902 del 4 agosto 2000                                        

- D.M. 30 luglio 1997, n. 406                                                        

Autorizzazione

- Circ. 2/97 del 20 genn. 1997                                          

- D.M. 6 aprile 1995                                                           

- Circ. 49/97 del 13 maggio 1997                                    

- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112                                      

- Circ. B005/2000 del 3 febbr. 2000 – Consorzi            

- Circ. n. 62 del 8 marzo 2001                                          

- Conf. Unificata 14 febbr. 2002                                       

Bollino Blu

- D.M. 28 febbr. 1994                                                                    

- D.M. 5 febbr. 1996                                                          

- Dir. Min. LL.PP. 7 luglio 1998                                        

Capacità professionale

D.M. 6 aprile 1995, n. 170                                                

Carta di circolazione

D.M. 2 nov. 1999                                                                

D.M. 14 febbraio 2000                                                      

Controllo tecnico

- Circ. 1531 del 18 aprile 2002                                        

- art. 238 r                                                                           

- Circ. 270/93 del 30 nov. 1993                                        

- Circ. 88/95 del 22 maggio 1995                                    

- circ. b53 del 22 giugno 2000                                         

- Circ. 3126 del 12 dic. 1997, caratteristiche costruttive          

- D.M. 6 agosto 1998, n. 408                                                       

- circ. 1680 del 8 maggio 2002                                        

- Art. 238 reg.                                                                                 

- Circ. 2037 del 10 settembre 1998, telaio                                 

- Circ. 103/95, pneumatici                                                

- Circ. 104/95, pneumatici                                                

- Circ. 105/95, pneumatici                                                

- Circ. 94/96, pneumatici                                                   

- Circ. B15 del 13 aprile 2000, pneumatici                                 

- Circ. 1638 del 4 ott. 2000, pneumatici                          

Espletamento delle revisioni – Varie

- Circ. 799 del 16 marzo 1987 – Presentazione a revisione    

- Circ. 1769 del 1° luglio 1987 – Revisione volontaria  

- Circ. Min. Fin. N.66/E del 7 marzo 1995 – Bollo                     

- Circ. 97/97 del 22 sett. 1997 –Categorie di veicoli                

- Circ. 2919 del 9 ottobre 2001 – carta di circolazione

Inquinamento

Art. 238 reg

- D.M. 6 agosto 1998, n. 408, p. 8

- Circ. 88/95 (2000), capo III, par. B), c)

- Circ. 4883 del 24 nov. 1997 – sost. Disp. Silenziatore          

- Circ. prot. 9908 del 22 nov. 2000 – fonometri              

- D.M. 7 agosto 2000, all.                                                  

- Circ. 4043 del 21 novembre 2002, gpl                         

- Circ. 1671 del 22 maggio 2001, gpl                             

- Circ. 3662 del 19 sett. 2002, gpl                                   

- Circ. 4231 del 28 ott. 2002, gpl                                     

Locali

Art. 239 reg.                                                                        

- Circ. 67/97 locali                                                              

- D.D. 4 aprile 1995                                                           

- Circ. 2/97, par. F)                                                            

- Circ. 1093 del 19 febbraio 1997                                               

- Circ. 64/97 del 18 giugno 1997                                     

- Circ. n. 67/97 del 20 giugno 1997                                             

- Circ. 3185 del 1° ott. 1998                                                         

- Circ. B110 del 14 dic. 2000                                                       

Normativa Comunitaria

- Dir. 96/96 del 20 dic. 1996                                                        

- Dir. 1999/52 del 26 maggio 1999                                             

- D.M. 7 agosto 2000                                                                    

- Dir. 2000/30 del 6 giugno 2000                                     

- Dir. 2001/9 del 12 febbr. 2001                                       

- D.M. 21 febbr. 2002                                                                    

- Dir. 2001/11 del 14 febbr. 2001                                    

Procedure amministrative e collegamento informatico

-D.M. 4 ott. 1994, n. 652 - Domanda                                           

- D.M. 4 aprile 1995 – Collegamento telematico                       

- Circ. A7827 del 6 agosto 1996                                     

- Circ. A8840 del 19 sett. 1996                                        

- Circ. Y2340 del 18 dic. 1996                                         

- Circ. 2/97 Domande – Controlli                                     

- Circ. 17 del 13 marzo 1998                                                       

- Circ. 2 del 19 gennaio 1999                                                      

- Circ. n. 63 del 26 ott. 1999                                                                     

- Circ. A15 del 21 aprile 2000 – Prenotazione               

- Circ. mot6/p3292 del 11 luglio 2002                             

- Circ. mot6/R1011 del 28 febbr 2003                            

- Circ. MOT4R2082 del 12 maggio 2003                       

- Circ. 449 del 27 maggio 2003                                       

Procedure informatiche

- D.D. 4 aprile 1995                                                           

- Circ. 6247 del 16 nov. 1999 MCTC-NET                                 

- Circ. 1165 del 25 luglio 2001 MCTC-NET                   

- Circ. 1690 del 3 luglio 2002 MCTC-NET                                 

- Circ. 4/2691 del 29 ott. 2002 MCTC-NET                                

- Circ. Y0825 del 14 nov. 1996, esito revisioni               

- Circ. Y2340 del 18 dic. 1996                                         

- Circ. A7827 del 6 agosto 1996                                     

- Circ. A8840 del 19 sett. 1996                                        

- Circ. 2/97, etichette                                                                     

- Circ. 15/97, certificazione                                                          

- Avviso n. 16 del 12 marzo 1998, tagliando                              

- Avviso n. 77 del 25 nov. 1998, procedure                                

- Avviso n. 81 del 14 dic. 1998, procedure                                 

- Circ. A7827 del 6 agosto 1996, etichette                                

- Circ. A8840 del 19 sett. 1996                                        

- Circ. 15/97, esito                                                             

- Circ. H3085 del 13 marzo, procedure                           

- Circ. 62 del 20 gennaio 1998, etichetta                        

- Avviso n. 16 del 12 marzo 1998, procedure                            

- Avviso n. 2 del 19 genn. 1999, procedure                                

- Avviso n. 26 del 4 maggio 1999, password                 

- Avviso n. 63 del 26 ottobre 1999, matricola                 

- Circ. prot. N. 1848/404, MCTC - NET

Requisiti tecnico-professionali

- Art. 239 reg.                                                                                 

- L. 5 febbr. 1992, n. 122, art. 1, 2                                    

- Circ. 2/97 del 20 genn. 1997                                          

- Circ. 1093 del 19 febbr. 1997 – Antimafia                               

- Circ. 49/FP del 31 genn. 1998 Capacità finanziaria   

- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 – Antimafia                                

- Circ. 294/FP del 2 marzo 1999 requisiti morali                       

- Conf. Unificata 14 febbr. 2002                                       

Responsabile tecnico

- Art. 240 reg.                                                                                 

- Circ. 15 dic. 1999                                                            

- Circ. 81/97 del 22 luglio 1997                                        

- Circ. 1928 del 15 dic. 1999                                                       

- Conf. Perm. Rapp. Stato-Regioni del 12 giugno 2003           

Revisione autoveicoli

- Art. 80 c.s.                                                                        

- D.M. 6 agosto 1998, n. 408                                                       

- D.M. 7 agosto 2000                                                                    

- Circ. 0834 del 4 sett. 2000 – Emissioni                       

Revisione motoveicoli e ciclomotori

- circ. 394 del 12 aprile 1988                                                       

- circ. 147/96 (2001) del 21 nov. 1996                            

- Circ. 384 del 21 maggio 1998                                       

- D.M. 16 gennaio 2000                                                    

- Circ. 7938 del 29 sett. 2000                                           

- Circ. 7938 del 29 sett. 2000, c. III, par. e)                                 

- Circ. 514 del 14 febbraio 2000 – catalizzatori             

- circ. 1342 del 15 dic. 2000 – par. 4.8                           

- Circ. B67 del 27 ottobre 2000                                       

- Circ.l a32 del 15 dic. 2000                                                         

- Circ. 1885 del 1° marzo 2001                                        

- Circ. 95/404 del 22 marzo 2001                                    

- Circ. 1603 del 8 ott. 2001                                               

- D.D. 4 gennaio 2002, n. 003/404                                              

- Circ. 211 del 18 genn 2002                                                       

- Circ. 770 del 18 marzo 2002                                         

- Circ. 1129 del 30 aprile 2002                                        

- D.M. 29 nov. 2002                                                           

- Circ. 4250 del 19 dic. 2002                                                       

- Circ. 543/Segr. Del 25 febbr. 2003                                           

- Circ. mot4/358 del 20 febbr. 2003                                            

- Circ. 1066 del 19 maggio 2003                                     

- D.M. 20 giugno 2003 gas di scarico                             

- Circ. 1523 del 7 luglio 2003 – gas di scarico              

- Circ. 213 del 28 gennaio 2003, capo II                         

- D.M. 30 giugno 2003, velocità                                       

- Circ. 1446 del 30 giugno 2003, velocità                                   

- circ. 1066 del 19 maggio 2003                                      

- Circ. 8 agosto 2003, velocità                                         

- D.M. 30 luglio 2003, inquinamento                                

Sanzioni

- Revoca

- Art. 80 c.s. c. 15                                                               

- Circ. 15/99 del 4 marzo 1999                                        

Sanzioni

- Circ. 15/99 del 4 marzo 1999                                        

Statistiche

- Circ n. 137/88 del 12 sett. 1988                                    

Tariffe

- D.M. 22 marzo 1998, n. 143                                           

- Circ. N. 58/97                                                                   

- Circ.  1071 del 26 maggio 1999                                    

- Circ. 1948 del 27 nov. 1971                                                       

- Circ. 558 del 26 aprile 1989                                          

- Circ. 81/92 del 21 maggio 1992                                    

- Circ. 50 del 16 genn 1997                                                          

- Circ. 52/DC del 20 gennaio 1998                                             

- Circ. 1360 del 6 sett. 2001                                                         

- Circ. 0943 del 21 dic. 2001                                                       

Titoli di studio

- prot. 5820 del 8 luglio 1993                                                       

- Cons. Univ. Nazionale 9 ott. 1993                                             

- Circ. 27/97 del 18 marzo 1997                                      

- Cons. Univ. Nazionale 27 giugno 1997, n. 1703                     

- Circ. 1742 del 16 luglio 1997                                         

- Min. P.I. n. 5566 del 9 dic. 1997                                    

- Min. P.I. n. 3538 del 8 sett. 1995                                   

Vigilanza

- Circ. 1243 del 8 maggio 2002                                       

- D.M. 4 aprile 1995                                                           

- D.M. 22 marzo 1999, n. 143                                           

- Circ. 88/95 (2000) del 22 maggio 1995                       

- Circ. 147/96 (2001) del 21 nov. 1996                           

- Circ. 50 del 16 gennaio 1997                                         

- Circ.  n. 2/97 del 20 genn 1997, par. f) e H)                 

- Circ. 13/97 del 12 febbr. 1997                                       

- Circ. 1093 del 19 febbraio 1997                                   

- Circ. 4827 del 30 sett. 1997                                                      

- circ. 15/99 del 4 marzo 1999                                         

- D.M. 22 marzo 1999, n. 143                                           

- circ. 7938 del 29 settembre 2000                                             

- Circ. 1531 del 18 aprile 2002                                        

- circ. 2272 del 4 giugno 2002 Accordo 14 febbraio 2002      

Visite periodiche e occasionali

- Circ. 88/95 del 22 maggio 1995                                    

- Circ. 2/97 del 20 gennaio 1997                                     

- D.M. 22 marzo 1999, n. 143, art. 3                                            

- D.M. 4 aprile 1995, art. 4                                                

- Circ. 88/95(2000) del 22 maggio 1995                        

 


Francesco Infantino - Il controllo tecnico dei veicoli, Quaderno n. 32-33 della Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, ACI, 2002
Argomenti:
La revisione dei veicoli a motore
Legislazione comunitaria.
Legislazione nazionale
Codice della strada
Decreti di attuazione
Prassi amministrativa

Sanzioni 

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