Codice

Art. 8. Circolazione nelle piccole isole.

1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell’isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389 a € 1.559 (1).

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(1) Articolo così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

Giurisprudenza 

Sussiste l'insidia, fondamento della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. della p.a. per i danni riportati da un utente di una strada in cui sono in corso dei lavori, anche se il pericolo è segnalato, ma non è visibile, sì che permane l'imprevedibilità di esso, con riferimento alla sua ubicazione. (Nella specie il cantiere era transennato con nastro catarifrangente, ma i circostanti ammassi di pietre e la buca, luogo dell'infortunio, non erano illuminati con apposite lampade).

 Cass. civ. sez. III 20-08-1997, n. 7742, Comm. straord. S. Giuseppe Vesuviano c. Amato, Mass. Giur. It., 1997, Arch. Giur. Circolaz., 1997
 

Regolamento  

non riportata

Legislazione complementare 

non riportata

Dottrina 

non riportata

Sanzioni 

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