Art. 77. Controlli di conformità al tipo omologato.
1. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento,
all’accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore,
dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa
dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l’efficacia
della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l’omologazione
stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto
della conformità al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentiti
i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti
e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a
carico del titolare dell’omologazione.
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al
tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 779 a € 3.119.
«3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».(1)
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
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(1) Comma inserito dalla legge 29 luglio 2010, n. 120.
Note:
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
8. Interventi in materia di controlli della conformita al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la dichiarazione di conformita - Art. 77 C.d.S. Controlli di conformità al tipo omologato.
Al fine di evitare la diffusione di dispositivi di equipaggiamento non omologati, e stata introdotta una nuova ipotesi sanzionatoria con il comma 3-bis dell' art. 77 C.d.S, per punire chi importa, produce per la commercializzazione suI territorio nazionale, ovvero commercializza sisterni, cornponenti ed entita tecniche senza la prescritta omologazione, o approvazione ai sensi dell'art.75, c.3-bis, C.d.S.
L'entita della sanzione e in funzione della tipologia di dispositivo o componente sopra citato: in generaIe, e prevista Ia sanzione amministrativa pecuniaria da euro 155,00 a euro 624,00, che viene elevata da euro 779,00 a euro 3.119,00, quando si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza 0 pneumatici. Per la successione delle leggi nel tempo, la previsione sanzionatoria di cui all 'art. 172, commi 12 e 13, C.d.S., relativa ai soli dispositivi di ritenuta 0 cinture di sicurezza, e da ritenersi tacitamente abrogata.
I sistemi, i componenti e Ie entita tecniche in questione, anche se instalIati sui veicoli, devono sempre essere sequestrati ai sensi dell'art. 213, C.d.S. per Ia success iva confisca amministrativa.
SuI piano pratico, si suggerisce, fermo restando Ie diverse disposizioni che potranno essere impartite in sede provinciale dalle rispettive Prefetture, di procedere al sequestro, con la materialmente sottrazione a chi 10 detiene, del dispositivo non omologato 0 non approvato soltanto laddove cio sia tecnicamente possibile senza pregiudizio per la sicurezza del veicolo e sia compatibile con i tempi e Ie modalita del servizio.
In ogni altro caso appare indispensabile procedere al sequestro amministrativo dell'intero veicolo, secondo Ie disposizioni dell 'art. 213 C.d.S, avendo cura di evidenziare nel verbale che il sequestro e stato eseguito in funzione della necessita di procedere alIa confisca dei sistemi, componenti 0 entita tecniche non omologati 0 non approvati che non possono essere facilmente rimossi dal veicolo stesso, senza pregiudizio per la sicurezza della circolazione medesimo. Resta ferma la possibilita per I'interessato di chiedeme il successivo dissequestro, procedendo, a sue spese, alIa rimozione dei predetti sistemi 0 componenti. In tale caso, naturalmente, I' organa di polizia procedente dovra redigere un nuovo verbale di sequestro, limitato ai dispositivi stessi.
LE NUOVE REGOLE
• Viene ora sanzionata anche l’importazione e commercializzazione di singoli componenti di un veicolo non omologati, seppur in maniera più lieve rispetto al comma 3° dell’articolo in argomento ( produzione o commercializzazione di veicolo non conforme a modello omologato ).
• E’ tuttavia mantenuta la sanzione pecuniaria di 779 €, al pari di quanto previsto dal 3° comma, nel caso in cui l’importazione e la commercializzazione di singoli componenti non omologati siano attinenti al sistema frenante, alle cinture di sicurezza ed ai pneumatici;
• E’ previsto l’istituto giuridico della confisca dei componenti non omologati, ancorché installati sul veicolo, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, titolo VI.
COSA E’ CAMBIATO
• La modifica determina l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie non solo nel caso in cui un veicolo venga posto in commercio non conformemente al tipo omologato ma anche nel caso in cui singole componenti non omologate vengano importate o commercializzate;
NOTE OPERATIVE
• Nell’ipotesi di sequestro di singole componenti non omologate installate su di un veicolo in circolazione, l’agente accertatore procede al sequestro amministrativo della componente ai sensi dell’articolo 213/1° del CDS. La concreta esecuzione del sequestro comporta alcune problematiche operative che si rappresentano di seguito:
1. Lo smontaggio del singolo componente richiede necessariamente l’ausilio di soggetto professionalmente specializzato; si potrebbe conferire a questo un incarico in forma scritta ai sensi dell’art. 13 c. 1 della legge 689/81
2. Non potendo affidare al proprietario/conducente/trasgressore il dispositivo oggetto di sequestro occorrerà attivare la figura del custode giudiziale come previsto dal DPR 571/82 in esecuzione della l. 689/81.
3. Al momento dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione, la Prefettura competente per territorio imputerà al trasgressore le spese sostenute per l’accertamento tecnico proprio in relazione al verbale di conferimento di incarico dell’organo di polizia stradale.
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Giurisprudenza
non riportata
Decr. 21 aprile 2009 - Procedure di verifica del sistema di controllo di conformità del processo produttivo e della conformità del prodotto al tipo omologato per veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche. (Gazz. Uff. 11 maggio 2009, n. 107). (V. Circ. Min. trasporti 10 luglio 2009, Prot.n. 69848/DIV2/CC, riportata di seguito)
IL CAPO DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, n. 1841, concernente l'esecuzione dell'Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958;
Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), firmato a Ginevra il 1° settembre 1970;
Visto l'art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (nel prosieguo denominato Nuovo codice della strada), che dispone l'accertamento dei requisiti di idoneità e dell'omologazione del tipo di veicoli;
Visto l'art. 77 del Nuovo codice della strada, che demanda al Ministro dei trasporti la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi da sottoporre a controllo, per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità e di stabilire i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi da sottoporre a controllo;
Visto il combinato disposto dell'art. 81 del Nuovo codice della strada e dell'art. 242 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (nel prosieguo denominato regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada), con il quale si stabiliscono le competenze dei funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri come riportato nella tabella III.1 del titolo III, allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, e si individuano i profili professionali dei funzionari ministeriali, che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici previsti;
Visto l'art. 107, comma 3, del Nuovo codice della strada, il quale dispone, tra l'altro, che per il rilascio dell'omologazione del tipo delle macchine agricole, l'accertamento tecnico viene effettuato su un prototipo già omologato, secondo le modalità stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto;
Visto l'art. 109, commi 2 e 3, del Nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei trasporti e della navigazione la facoltà di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformità al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate ed i relativi dispositivi, nonché di stabilire i provvedimenti da attuare in caso di mancato rispetto della conformità della serie al tipo omologato;
Visto l'art. 114 del Nuovo codice della strada, che sancisce, tra l'altro, l'obbligo, nel caso di macchine operatrici circolanti su strada, di rispondere alle stesse prescrizioni contenute nei predetti articoli 107 e 109;
Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 568, concernente il regolamento relativo alle disposizioni in materia di accertamento dei requisiti delle macchine agricole, delle macchine operatrici, dei loro componenti o entità tecniche prodotte in serie, ed in particolare l'allegato VIII, con il quale sono stabilite le prescrizioni per il controllo della conformità della produzione;
Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relativa al trasporto di merci pericolose su strada, ed in particolare l'appendice B.2, sezione 3, che sancisce l'obbligo di procedere alle verifiche finalizzate all'accertamento dell'esistenza di sufficienti disposizioni per assicurare un efficace controllo della qualità e della conformità della produzione;
Visto il decreto dirigenziale 25 novembre 1997, emanato in esecuzione degli articoli 75 e 77 del Nuovo codice della strada, come integrato e modificato dal decreto dirigenziale 7 aprile 2000 concernente il controllo di conformità;
Visto l'art. 10 del decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277, concernente le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici, e dei loro sistemi, componenti, ed entità tecniche, che dispone che la verifica del sistema di controllo del processo produttivo, ai fini della conformità della produzione, venga eseguita presso la fabbrica e che l'accertamento del controllo della conformità del prodotto al tipo omologato, sia effettuato anche su prodotti prelevati presso la rete di distribuzione;
Visto l'allegato VI al decreto ministeriale 31 gennaio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento e del Consiglio del 18 marzo 2002 concernente le omologazioni dei veicoli a motore a due o tre ruote, che stabilisce le disposizioni per il controllo della conformità della produzione;
Visto l'allegato IV al decreto ministeriale 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativa alle omologazioni dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, che stabilisce le procedure per il controllo della conformità della produzione;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche, destinati a tali veicoli, con il quale, tra l'altro, sono indicati i servizi tecnici e sono stabilite le procedure per il controllo della conformità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuta la necessità di adeguamento al mutato quadro normativo istituzionale delle procedure di verifica del sistema di controllo di conformità del processo produttivo e della conformità del prodotto al tipo omologato;
Decreta:
Art. 1. Campo di applicazione
1.
Le norme del presente decreto si applicano ai veicoli, di cui all'art. 47 del Nuovo codice della strada, soggetti all'omologazione del tipo, nonché ai loro sistemi, componenti ed entità tecniche prodotti in serie.
Art. 2. Controllo di conformità
1.
Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici (nel prosieguo denominato Dipartimento), su richiesta del costruttore o da chi lo rappresenta legalmente, ai fini del rilascio di un'omologazione, procede attraverso controlli effettivi a:
b) verificare periodicamente l'esistenza di adeguate misure e di piani di controllo per l'esecuzione delle prove o dei controlli necessari all'accertamento della continuità della conformità della produzione al tipo omologato.
2.
Il Dipartimento procede alla verifica della conformità del prodotto al tipo omologato attraverso specifici controlli o prove tecniche sui veicoli, di cui all'art. 1, nonché sui loro sistemi, componenti ed entità tecniche.
3.
Il Dipartimento, per effettuare le ispezioni, di cui ai precedenti commi 1 e 2, si avvale dei propri funzionari appartenenti ai servizi tecnici, di cui all'art. 3, lettera ll) del decreto 28 aprile 2008, secondo quanto specificato nel successivo art. 4.
Art. 3. Commissione del controllo di conformità
1.
E' istituita presso la direzione generale per la motorizzazione la commissione del controllo di conformità, nel prosieguo denominata commissione.
2.
La commissione è composta dal direttore generale per la motorizzazione, in qualità di presidente, e da quattro membri effettivi, nominati dallo stesso presidente, tra i dirigenti tecnici ed i funzionari con profilo professionale di ingegnere coordinatore, che sono in servizio presso le divisioni tecniche della direzione generale per la motorizzazione.
3.
Il presidente della commissione, designa il suo sostituto ed i membri supplenti tra i dirigenti tecnici e i funzionari, di cui al precedente comma 2, oltre ad un funzionario appartenente all'area C con mansioni di segretario.
4.
La commissione ha competenza ad emanare le disposizioni concernenti l'attuazione del presente decreto. Per i procedimenti di omologazione CE e nazionale dei veicoli, nonché per quelli di omologazione CE ed UNECE dei sistemi, la commissione è preposta al coordinamento, alla programmazione, alla valutazione dell'attività di ispezione, nonché al rilascio del certificato di idoneità alla produzione in serie ed alla designazione dei funzionari tecnici che compongono le unità di ispezione, di cui al successivo art. 4, comma 2.
5.
Per i procedimenti di omologazione limitata per piccole serie di veicoli, di cui al decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277, nonché per quelli di omologazione CE ed UNECE di componenti ed entità tecniche, i centri prova autoveicoli incardinati nelle direzioni generali territoriali provvedono, in osservanza delle disposizioni emanate in materia dalla stessa commissione, alla verifica del sistema di controllo di conformità del processo produttivo ed al controllo di conformità del prodotto al tipo omologato, nonché alla designazione dei funzionari che compongono le unità di ispezione, di cui al successivo art. 4, comma 2.
6.
La commissione valuta l'eventuale certificazione presentata dal costruttore ottenuta in base alla norma armonizzata EN ISO 9001:2000 oppure ad una norma equivalente.
Art. 4. Svolgimento dei controlli
1.
Il Dipartimento ai sensi di quanto prescritto negli articoli 77 e 109 del Nuovo codice della strada, nell'allegato X al decreto ministeriale 28 aprile 2008, nell'allegato IV al decreto ministeriale 19 novembre 2004 e nell'allegato VI al decreto ministeriale 31 gennaio 2003, esegue:
b) la verifica della conformità del prodotto al tipo omologato, sia presso gli impianti del costruttore, sia presso la sua rete commerciale, sia presso la rete di distribuzione, avvalendosi dei funzionari abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici, di cui alle lettere b) ed e) della tabella III.1 sopra citata.
2.
Ogni verifica è effettuata da una unità di ispezione costituita da due funzionari, così come disposto ai commi 4 e 5 dell'art. 3, appartenenti agli uffici competenti al rilascio delle certificazioni di omologazione del tipo di cui all'art. 1.
3.
La verifica, di cui al precedente comma 1, lettera a), riservata alla competenza dei profili professionali di ingegnere direttore coordinatore, ingegnere direttore, ingegnere e ai dirigenti tecnici ingegneri, può essere compiuta anche con la collaborazione di un funzionario abilitato all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui alla lettera e) della citata tabella III.1, ai sensi dell'art. 242 del regolamento di attuazione ed esecuzione del Nuovo codice della strada.
4.
La frequenza normale delle verifiche, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), viene stabilita dalla commissione in base all'esito della valutazione dei metodi di controllo della conformità attuati presso gli impianti di produzione.
5.
L'unità di ispezione può scegliere dei campioni a caso da sottoporre a verifica, se la natura della prova lo consente. Il numero minimo dei campioni può essere stabilito in base ai risultati dei controlli eseguiti dal costruttore stesso.
6.
Il Dipartimento può verificare in ogni momento i metodi di controllo di conformità applicati presso gli impianti di produzione e può effettuare tutti i controlli o le prove prescritte dalle direttive comunitarie, dai regolamenti e dalle norme in vigore, in relazione alle quali sono state richieste o concesse le omologazioni.
Art. 5. Doveri del costruttore
1.
Il costruttore deve garantire l'esistenza di procedure atte ad assicurare un controllo efficace della conformità del prodotto al tipo omologato, in base alle prescrizioni fissate dalle norme vigenti in materia, in relazione alle quali sono state ottenute le omologazioni.
2.
Gli oneri relativi alla verifica del sistema di controllo di conformità del processo produttivo ed alla verifica della conformità del prodotto al tipo omologato sono a carico del richiedente l'omologazione oppure del titolare dell'omologazione, secondo le modalità vigenti per l'ottenimento dell'omologazione prescritte dalla legge 1° dicembre 1986, n. 870.
3.
Al costruttore possono essere sospese di validità o revocate le omologazioni ottenute, qualora non ottemperi a quanto disposto con il presente decreto.
Art. 6. Implementazione delle verifiche
1.
Il Dipartimento, al fine di implementare le verifiche del sistema di controllo di conformità del processo produttivo e quelle di conformità del prodotto al tipo omologato, utilizza anche le risorse all'uopo destinate a sostegno della sicurezza del trasporto stradale nell'ambito delle ispezioni e delle verifiche previste dal Nuovo codice della strada per remunerare i funzionari tecnici che compongono le unità di ispezione.
Art. 7. Abrogazione di norme
1.
Il decreto dirigenziale 25 novembre 1997 ed il decreto dirigenziale 7 aprile 2000 sono abrogati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Circ. Min. trasporti 10 luglio 2009, Prot.n. 69848/DIV2/CC
- Decreto
Sempre dalla
suddetta data, per tutti i procedimenti di omologazione limitata per piccole serie di
veicoli, di cui al Decreto
ministeriale
Si fa inoltre presente che la vigilanza sulle omologazioni già rilasciate, intesa come accertamento periodico della continuità della conformità della produzione al tipo omologato, spetta alla Commissione del Controllo di Conformità ovvero ai Centri Prova Autoveicoli, secondo i criteri di competenza sopra esposti.
Per le richieste di ispezione agli impianti di produzione del costruttore già presentate, si applicano, in linea transitoria, le disposizioni previste in materia dalla precedente procedura.
Circ. 5 ottobre 2009, n. 85250/DIV2/CC -Circolari applicative del Decreto 21 aprile 2009. Chiarimenti sulle competenze.
In relazione a quanto disposto con la circolare n. 50906/DIV2/B del 19 maggio 2009 e la circolare n. 69848/DIV2/CC del 10 luglio 2009 concernenti le procedure di attuazione del decreto in oggetto, sono pervenute a questa sede richieste di chiarimento in merito alla competenza all'effettuazione della verifica del sistema di controllo di conformità del processo produttivo per i costruttori che sono già in possesso di omologazioni limitate per piccole serie, di cui all'art. 2, lettera b) del D.M. 2 maggio 2001, n. 277 e che intendono richiedere anche omologazioni UNECE, CE o nazionali.
A tale riguardo si chiarisce quanto segue.
A partire dal 1° settembre 2009, nel caso in cui il costruttore abbia richiesto l'omologazione UNECE, o CE oppure nazionale e già risulti titolare di un'omologazione limitata per piccole serie in scadenza, si applicano le disposizioni emanate con le circolari sopra citate; pertanto le relative richieste di verifica agli impianti di produzione, dovranno essere indirizzate dal costruttore direttamente alla Commissione del Controllo di Conformità, presso la Direzione Generale per la Motorizzazione, Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma.
Fermo restando che le certificazioni di idoneità alla produzione in serie già rilasciate mantengono la loro validità a tutti gli effetti fino alla loro scadenza, si fa presente che nell'ambito di un procedimento di un'omologazione UNECE, CE oppure nazionale, di cui agli articoli 22 e 23 del D.M. 28 aprile 2008, la certificazione di idoneità alla produzione in serie rilasciata ad un costruttore per un certo tipo di prodotto (veicolo, sistema, componente o entità tecnica), è da ritenersi valida anche per i procedimenti di omologazioni limitate per piccole serie sopra citate relative allo stesso tipo di prodotto.
Dottrina ![]()
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