Art. 76. Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità.
1. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha proceduto con esito favorevole all'accertamento di cui all'art. 75, comma 2, rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione.
2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro delle Comunità europee che, a termine dell'art. 75, comma 4, sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione di conformità di cui al comma 6.
3. Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i necessari accertamenti qualora emergano elementi che facciano presumere che il veicolo o parte di esso siano di illecita provenienza.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del certificato di approvazione e del certificato di origine.
5. Il Dipartimento per i trasporti terrestri, visto l'esito favorevole dell'accertamento sul prototipo di cui all'art. 75, comma 3, rilascia al costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che contiene la descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.
6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità rilasciate (1).
7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto.
8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 779 a 3.119 (1).
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(2) Articolo così modificato dall'art. 35, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). V. art. 1, c. 280, L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Imposta di bollo sulle dichiarazioni di conformità).
Regolamento
234. (Art. 76 Cod. Str.) Certificato di approvazione.
1. Il certificato di approvazione, rilasciato ai sensi dell’articolo
76, comma 1, del codice, deve essere redatto su modello approvato dal Ministero
dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. e deve contenere tutti i
dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione
del veicolo cui si riferisce, oltre al numero di telaio di quest’ultimo ed
alla fabbrica e tipo.
2. Il certificato di approvazione, valido come documentazione tecnica
per la successiva immatricolazione del veicolo solo se accompagnato dal certificato
d’origine o dal certificato di conformità del veicolo stesso, deve essere
completato con il timbro e la firma del funzionario della Direzione generale
della M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova, nonché con il timbro
dell’ufficio di appartenenza del funzionario medesimo.
3. I Centri prova autoveicoli, di cui all’articolo 15 della legge 1°
dicembre 1986, n. 870, possono avvalersi di apposite sezioni individuate con
decreto del Ministro dei trasporti. Tali sezioni godono di autonomia finanziaria.
235. (Art. 76 Cod. Str.) Certificato di origine.
1. Il certificato di origine di un veicolo, di cui all’articolo 76,
comma 2, del codice, [deve essere redatto su modello approvato dal Ministero
dei trasporti, e] deve contenere le seguenti indicazioni (1):
a) fabbrica e tipo;
b) sede di costruzione o sede di allestimento, a seconda del caso che
ricorre;
c) numero di telaio;
d) tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della
carta di circolazione del veicolo cui si riferisce;
e) data di rilascio.
2. Il certificato d’origine deve essere sottoscritto dal titolare della
ditta costruttrice o dal legale rappresentante o dal delegato di questa. La
firma, se non depositata presso gli uffici della Direzione generale della
M.C.T.C., deve essere autenticata e, quando ricorre, legalizzata nei modi
di legge. Agli effetti di quanto previsto dall’articolo 234, comma 2, il certificato
deve essere completato con il timbro e la firma del funzionario dell’ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova,
nonché con il timbro dell’ufficio di appartenenza dello stesso.
3. Se i certificati di origine sono privi, in tutto o in parte, dei
dati tecnici del veicolo, questi ultimi devono risultare da altra idonea documentazione
(2).
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(1) Comma così modificato dall'art. 138, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così sostituito dall'art. 138, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Legislazione complementare
Circ. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 maggio 2004, n. 2197/M368/MOT3 - Certificato di approvazione per veicoli nuovi di fabbrica completati in più fasi.
Com'è noto, l'art. 236 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, concernente "modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione ed aggiornamento della carta di circolazione" prescrive che, ove un veicolo sia stato modificato da più Ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti sia stato richiesto dall'Allestitore il rilascio del certificato di approvazione, la visita e prova è effettuata dall'Ufficio provinciale del D.T.T. competente territorialmente in relazione alla sede della Ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia.
Ove trattisi, invece, di veicoli nuovi di fabbrica - generalmente autotelai - oggetto di modifiche o completamento in più fasi da parte di più allestitori, la norma (art. 76, comma 7, C.d.S.) prescrive soltanto che ciascun allestitore è tenuto a rilasciare, per la parte di propria competenza, idonea certificazione di origine che deve essere accompagnata dal certificato di conformità o di origine dell'autotelaio. Nulla è specificato in ordine alla competenza e alle modalità del rilascio del certificato di approvazione del veicolo completato, e tale mancata indicazione provoca comportamenti spesso disomogenei: alcuni Uffici provinciali, infatti, esigono il certificato di approvazione per ogni singolo stadio.
Al fine, quindi, di conseguire uniformità di procedure su tutto il territorio nazionale, non ravvisando alcuna ostatività di ordine tecnico ad operare in materia con analoghi criteri per veicoli sia nuovi che già immatricolati, si ritiene che la medesima procedura prevista dal citato art. 236 del Regolamento per i veicoli già in circolazione possa applicarsi anche per i veicoli nuovi di fabbrica.
Pertanto, i veicoli nuovi di fabbrica, soggetti ad allestimenti o modifiche successive da parte di più allestitori, qualora non richiesto il certificato di approvazione per singola fase, saranno sottoposti ad unica visita e prova presso l'Ufficio provinciale del D.T.T. competente territorialmente in relazione alla sede dell'Allestitore che ha operato l'ultimo intervento.
Le disposizioni recate con la presente hanno decorrenza immediata.
non riportata
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