Codice

Art. 74. Dati di identificazione.
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato.
2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso.
3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ufficio stesso.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3.
5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Chiunque contraffa, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.455 a € 9.825 (1).
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(1) Articolo così modificato dall'art. 33, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Successivamente, l'art. 21, D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così così modificato il comma 6.

 
Giurisprudenza

Nella contravvenzione di cui all’art. 712 c.p., il bene incautamente acquistato rappresenta il «profitto» e non il «prezzo» del reato; pertanto nel caso di acquisto di autoveicolo al quale siano state apportate alterazioni ai numeri identificativi del telaio o del motore la confisca del mezzo, non configurandosi un’ipotesi di illiceità intrinseca stante la possibilità di regolarizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 74 cod. strad., non è obbligatoria ma semplicemente facoltativa, e può essere disposta dal giudice, in considerazione della natura e delle finalità di tale misura di sicurezza, solo ove sussista un collegamento non meramente occasionale tra l’oggetto, il reato e la possibilità di una futura reiterazione.
Cass., sez. II, 24-09-1998. Ced Cass., rv. 211662 (m)

Il veicolo ricettato, al quale siano state apportate manomissioni alteratrici del numero del telaio o del motore, non rappresenta una cosa di cui la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione costituisce reato, secondo quanto dispone l’art. 240 cpv. n. 2 c.p.; in tal caso, infatti, può realizzarsi la regolarizzazione amministrativa del veicolo attraverso la riproduzione a cura dei competenti uffici della direzione generale della Mctc di un nuovo numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzione dell’ufficio stesso, in base all’art. 74, 3º comma, cod. strad., e si viene così a rimuovere il segnale esteriore della contraffazione apportata al veicolo.
Cass., sez. II, 05-11-1996. Arch. circolaz., 1997, 695

L’alterazione del numero di telaio di una autovettura di provenienza illecita non integra condotta punibile a norma dell’art. 648 bis c.p.; oggetto materiale della condotta punita a titolo di riciclaggio non sono, infatti, le «cose» genericamente indicate nell’art. 648 c.p., ma soltanto i «beni» e le «altre utilità» che, al pari del denaro, presentano connotazioni di sostanziale «liquidità»; ciò anche in considerazione della ratio della norma e del principio di specialità, attesa la previsione dettata dall’art. 74 del codice della strada.
G.i.p. T. Roma, 20-01-1997. Cass. pen., 1997, 1162


Regolamento

232. (Art. 74 Cod. Str.) Targhette e numeri di identificazione.
1. Le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni delle targhette, nonché le
caratteristiche dei numeri di identificazione apposti dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario sono quelle stabilite dalle direttive comunitarie al riguardo o, in alternativa, dalle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

233. (Art. 74 Cod. Str.) Punzonatura d'ufficio del numero di telaio.
1. Nel caso di irregolarità o di mancanza del numero originale del telaio, di cui all'articolo 74, comma 3, del codice, viene riprodotto con appositi punzoni, a cura degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., un numero distintivo preceduto e seguito dal marchio dell'ufficio stesso (stella a cinque punte recante nell'interno la sigla della provincia di appartenenza dell'ufficio stesso), seguendo i criteri indicati nell'appendice VII del presente regolamento (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 137, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre
1996, n. 284, S.O.).

Appendice VII - Art. 233 - (Punzonatura d'ufficio del numero di telaio)
1. La punzonatura di un numero assegnato d'ufficio ha luogo nei casi in cui il numero d'identificazione del telaio sia contraffatto, alterato, illeggibile (anche parzialmente, qualora ciò comporti concreti dubbi in ordine all'identificazione del veicolo), manchi (e non sia nemmeno riportato su targhetta chiaramente autentica) oppure sia stato punzonato erroneamente e non corretto dalla casa costruttrice. Viene assegnato un numero composto da 8 cifre, di cui le prime sei riproducono il numero di protocollo della pratica d'ufficio (con l'aggiunta degli eventuali zeri a ciò necessari) e le restanti due, gli ultimi due numeri dell'anno solare in cui avviene l'assegnazione del numero di telaio.
2. La ripetizione con punzoni d'ufficio del numero originario si effettua quando si sostituisce il telaio (o la sua parte recante il numero d'identificazione), consegnando ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. il frammento con il numero originario. Essa si effettua, altresì, quando il numero sia riportato solo su targhetta chiaramente autentica, oppure il numero si presenti con leggibilità limitata (ma tale da non fare sorgere dubbi sull'identificazione del veicolo), oppure ancora il numero sia punzonato erroneamente dalla casa costruttrice e poi sia stato corretto con quello da attribuire effettivamente al veicolo. Si procede alla ripetizione d'ufficio della sola parte numerica del numero originario prescindendo dalla quantità delle sue cifre, e trascurando le eventuali parti identificative del costruttore e delle caratteristiche generali del veicolo, così come individuate dalla direttiva comunitaria sulle targhette ed iscrizioni regolamentari.

Legislazione complementare 

non riportata

Dottrina

non riportata

Sanzioni

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