Art. 74. Dati di identificazione.
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi
devono avere per costruzione:
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con
una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter
essere cancellato o alterato.
2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in
punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile
di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso.
3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura
portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere
riprodotto, a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri, un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone
dell'ufficio stesso.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di applicazione
e le indicazioni che devono contenere le targhette di identificazione, le
caratteristiche del numero di identificazione, le caratteristiche e le modalità
di applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3.
5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto
di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli interessati di chiedere,
per l'omologazione, l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche
contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo
per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Chiunque contraffa, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile
la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio,
è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 2.455 a € 9.825 (1).
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(1) Articolo così modificato dall'art. 33,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Successivamente, l'art. 21, D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così così modificato il
comma 6.
Giurisprudenza
Nella contravvenzione di cui all’art. 712 c.p.,
il bene incautamente acquistato rappresenta il «profitto» e non il «prezzo»
del reato; pertanto nel caso di acquisto di autoveicolo al quale siano state
apportate alterazioni ai numeri identificativi del telaio o del motore la
confisca del mezzo, non configurandosi un’ipotesi di illiceità intrinseca
stante la possibilità di regolarizzazione amministrativa ai sensi dell’art.
74 cod. strad., non è obbligatoria ma semplicemente facoltativa, e può essere
disposta dal giudice, in considerazione della natura e delle finalità di tale
misura di sicurezza, solo ove sussista un collegamento non meramente occasionale
tra l’oggetto, il reato e la possibilità di una futura reiterazione.
Cass., sez. II,
Il veicolo ricettato, al quale siano state
apportate manomissioni alteratrici del numero del telaio o del motore, non
rappresenta una cosa di cui la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione
o l’alienazione costituisce reato, secondo quanto dispone l’art. 240 cpv.
n. 2 c.p.; in tal caso, infatti, può realizzarsi la regolarizzazione amministrativa
del veicolo attraverso la riproduzione a cura dei competenti uffici della
direzione generale della Mctc di un nuovo numero distintivo, preceduto e seguito
dal marchio con punzione dell’ufficio stesso, in base all’art. 74, 3º comma,
cod. strad., e si viene così a rimuovere il segnale esteriore della contraffazione
apportata al veicolo.
Cass., sez. II, 05-11-1996. Arch. circolaz., 1997, 695
L’alterazione del numero di telaio di una
autovettura di provenienza illecita non integra condotta punibile a norma
dell’art. 648 bis c.p.; oggetto materiale della condotta punita a titolo di
riciclaggio non sono, infatti, le «cose» genericamente indicate nell’art.
648 c.p., ma soltanto i «beni» e le «altre utilità» che, al pari del denaro,
presentano connotazioni di sostanziale «liquidità»; ciò anche in considerazione
della ratio della norma e del principio di specialità, attesa la previsione
dettata dall’art. 74 del codice della strada.
G.i.p. T. Roma, 20-01-1997. Cass. pen., 1997, 1162
232. (Art. 74 Cod. Str.) Targhette e numeri
di identificazione.
1. Le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni delle
targhette, nonché le
caratteristiche dei numeri di identificazione apposti dal costruttore del
veicolo o dal suo mandatario sono quelle stabilite dalle direttive comunitarie
al riguardo o, in alternativa, dalle raccomandazioni emanate dall'ufficio
europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.
233. (Art. 74 Cod. Str.) Punzonatura d'ufficio
del numero di telaio.
1. Nel caso di irregolarità o di mancanza del numero originale del telaio,
di cui all'articolo 74, comma 3, del codice, viene riprodotto con appositi
punzoni, a cura degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., un numero
distintivo preceduto e seguito dal marchio dell'ufficio stesso (stella a cinque
punte recante nell'interno la sigla della provincia di appartenenza dell'ufficio
stesso), seguendo i criteri indicati nell'appendice VII del presente regolamento
(1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 137, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre
1996, n. 284, S.O.).
Appendice VII - Art. 233 - (Punzonatura d'ufficio
del numero di telaio)
1. La punzonatura di un numero assegnato d'ufficio ha luogo nei casi in cui
il numero d'identificazione del telaio sia contraffatto, alterato, illeggibile
(anche parzialmente, qualora ciò comporti concreti dubbi in ordine all'identificazione
del veicolo), manchi (e non sia nemmeno riportato su targhetta chiaramente
autentica) oppure sia stato punzonato erroneamente e non corretto dalla casa
costruttrice. Viene assegnato un numero composto da 8 cifre, di cui le prime
sei riproducono il numero di protocollo della pratica d'ufficio (con l'aggiunta
degli eventuali zeri a ciò necessari) e le restanti due, gli ultimi due numeri
dell'anno solare in cui avviene l'assegnazione del numero di telaio.
2. La ripetizione con punzoni d'ufficio del numero originario si effettua
quando si sostituisce il telaio (o la sua parte recante il numero d'identificazione),
consegnando ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
il frammento con il numero originario. Essa si effettua, altresì, quando il
numero sia riportato solo su targhetta chiaramente autentica, oppure il numero
si presenti con leggibilità limitata (ma tale da non fare sorgere dubbi sull'identificazione
del veicolo), oppure ancora il numero sia punzonato erroneamente dalla casa
costruttrice e poi sia stato corretto con quello da attribuire effettivamente
al veicolo. Si procede alla ripetizione d'ufficio della sola parte numerica
del numero originario prescindendo dalla quantità delle sue cifre, e trascurando
le eventuali parti identificative del costruttore e delle caratteristiche
generali del veicolo, così come individuate dalla direttiva comunitaria sulle
targhette ed iscrizioni regolamentari.
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