Art. 73. Veicoli su rotaia in sede promiscua
1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere
muniti di dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e acustica
analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere muniti di dispositivi
tali da consentire al conducente l'agevole visibilità anche a tergo. Negli
stessi il campo di visibilità del conducente, in avanti e lateralmente, deve
essere tale da consentirgli di guidare con sicurezza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite
le caratteristiche e le modalità di installazione dei dispositivi di cui al
comma 1, nonché le caratteristiche del campo di visibilità del conducente.
3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di
alcuno dei dispositivi previsti dal presente articolo o nel quale alcuno dei
dispositivi stessi, ivi compreso il campo di visibilità, non sia conforme
per caratteristiche o modalità di installazione e funzionamento a quanto stabilito
ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 78 a € 311.
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Sanzioni
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