Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento (4).
2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonchè classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006 (1).
2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (2).
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto (3).
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311 (4).
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(1) Comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. V. il D.M. 27 dicembre 2004 (G.U. 23 febbraio 2005, n. 44) contenente le norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi.
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, poi così modificato dall'art. 17, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, corretto con Comunicato 10 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 10 gennaio 2006, n. 7).
(3) In attuazione del presente comma è stato emanato il D.M. 18 luglio 1997, n. 295 (Gazz. Uff. 11 settembre 1997, n. 212) che contiene il regolamento relativo alle prescrizioni tecniche per l'omologazione di un dispositivo di segnalazione di emergenza per i portatori di handicap.
(4) Articolo così modificato dall'art. 32, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). .
Giurisprudenza
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Regolamento ![]()
228. (Art. 72 Cod. Str.) Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore
e loro rimorchi.
1.
I decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 3, del codice,
riguardanti i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro
rimorchi, devono essere conformi, quando sussistano, alle prescrizioni dettate
in proposito dalle direttive comunitarie. In alternativa, i predetti
dispositivi possono essere conformi alle prescrizioni contenute nei regolamenti
o nelle raccomandazioni emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite,
ommissione economica per l'Europa.
2. Fanno eccezione i dispositivi di ritenuta e di protezione dei veicoli
destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto, le cui
caratteristiche sono determinate dal Ministro dei trasporti con proprio
provvedimento, da emanare nel termine di cui all'articolo 232 del codice.
229. (Art. 72 Cod. Str.) Contachilometri.
1. Il contachilometri installato sugli autoveicoli deve fornire almeno
l'indicazione relativa alla distanza chilometrica totale percorsa, a partire
dalla prima messa in circolazione degli stessi autoveicoli o dal riazzeramento
automatico di tale indicazione. Esso deve altresì essere privo di dispositivi
di azzeramento manuale e non deve essere manomesso. È consentita l'installazione
di un contachilometri parziale azzerabile.
2. Le indicazioni del dispositivo devono cadere nel campo di visibilità diretta
del conducente ed essere ad almeno cinque cifre, ciascuna variabile
progressivamente da zero a nove (1).
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 134, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
230. (Art. 72 Cod. Str.) Segnale mobile plurifunzionale di soccorso.
1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui, ai sensi
dell'articolo 72, comma 3, [lettera d)] del codice, possono essere dotati gli
autoveicoli in circolazione e che i conducenti possono esporre nei casi di
fermata dell'autoveicolo dovuta ad una delle seguenti situazioni di difficoltà
e di emergenza (1):
a) malore del conducente;
b) avaria al motore, ai pneumatici, ai freni, ai dispositivi di segnalazione
visiva e di illuminazione;
c) mancanza di combustibile,deve essere conforme alle caratteristiche indicate
nel presente articolo, nell'articolo 231 nonché nell'appendice VI al presente
titolo.
2. Sulle facce esterne del dispositivo, realizzato con pellicola
retroriflettente, devono essere visibili le seguenti diciture:
Lato anteriore: sos (permanente) (fig. III.2/a).
Lato posteriore: sos ed uno dei seguenti simboli:
a) simbolo croce rossa (fig. III.2/b);
b) simbolo chiave regolabile (fig. III.2/c);
c) simbolo distributore (fig. III.2/d).
3. Il segnale riportante il simbolo di una croce rossa può essere utilizzato
solo nel caso di malore del conducente; il segnale riportante il simbolo di una
chiave regolabile, nei casi di avaria del veicolo; il segnale riportante il
simbolo di un distributore, in caso di mancanza di combustibile (1).
4. Lo sfondo del segnale deve essere di colore bianco o giallo realizzato in
pellicola retroriflettente con simboli di colore rosso trasparente o nero.
5. Le dimensioni dei simboli, e le caratteristiche di retroriflettenza della
pellicola rifrangente, devono essere tali da garantire, senza determinare
fenomeni di abbagliamento, la individuazione ed il riconoscimento alla distanza
di almeno 50 m, da parte di un osservatore avente acuità visiva discreta e cioè
8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti e ciò sia nelle ore diurne
che notturne (1).
6. Il dispositivo di segnalamento può essere realizzato anche con diciture
luminose di colore rosso su fondo nero e visibili, a segnalamento montato, solo
dalla parte posteriore del veicolo. I caratteri possono essere costituiti da
elementi emittenti luce propria ovvero essere resi luminosi per trasparenza. È
ammesso che le diciture siano ripetute anche nella parte anteriore del
segnalamento e quindi visibili dalla parte anteriore del veicolo. In tale caso
i caratteri dovranno essere di colore bianco o giallo su fondo nero.
7. Il dispositivo di segnalamento di cui al comma 6 deve far comparire su
apposito schermo una ed
una sola delle seguenti diciture: malore - motore - gomma - freni - luci -
benzina - gasolio.
8. Le dimensioni e la luminosità dei caratteri devono essere tali da garantire,
senza determinare
fenomeni di abbagliamento la leggibilità alla distanza di almeno 50 m, da parte
di un osservatore avente una acuità visiva discreta, ossia 8/10 almeno in un
occhio e senza correzione di lenti, e ciò sia in ore diurne che notturne (2).
9. Il dispositivo deve essere di tipo omologato dal Ministero dei trasporti e
della navigazione -
Direzione generale della M.C.T.C. (1).
10. La conformità del dispositivo alle prescrizioni tecniche è attestata dalla
presenza del numero di approvazione e del marchio di fabbrica.
11. Sono fatte salve le approvazioni rilasciate in attuazione del decreto
ministeriale 10 dicembre 1988.
12. [L'onere di dotare l'autoveicolo del segnale mobile plurifunzionale è a
carico dell'utente] (2).
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(1) Comma così modificato dall'art. 135, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U.
4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma soppresso dall'art. 135, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4
dicembre 1996, n. 284,
S.O.).
231. (Art. 72 Cod. Str.) Particolari costruttivi del segnale mobile
plurifunzionale di soccorso.
1. I particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso,
che è soggetto ad omologazione ai sensi dell'articolo 230, sono i seguenti:
a) le facce esterne del dispositivo debbono avere dimensioni idonee a contenere
le indicazioni previste;
b) le facce interne del dispositivo sono utilizzate per riportare gli estremi
di approvazione e le istruzioni per l'uso del dispositivo stesso (1);
c) il dispositivo, di cui al comma 6 dell'articolo 230, deve essere
alimentabile con la normale batteria dell'autoveicolo assorbendo una potenza
non superiore a 30W alla tensione che la batteria stessa fornisce quando il
motore, e quindi il generatore, è fermo;
d) nel caso di cui alla lettera c), il segnalamento deve avere un comando che
consenta di spegnerlo anche se collegato alla batteria ed un secondo comando,
indipendente o meno dal primo, che consenta la commutazione della scritta che
deve comparire sullo schermo. Il comando deve commutare contemporaneamente sia
la scritta posteriore che quella anteriore (se prevista) (2);
e) il dispositivo deve avere un basamento idoneo a mantenerlo con gli schermi
nella posizione
d'impiego sul tratto orizzontale del tetto dell'autoveicolo fermo e deve essere
tale da assicurare la stabilità del dispositivo sotto l'azione di un carico
statico (simulante l'azione aerodinamica) non inferiore a 2 daN.
2. Le specifiche delle diciture, dei simboli e del materiale utilizzato nonché
delle modalità di prova sono quelle indicate nell'appendice VI al presente
titolo.
---------
(1) Lettera così sostituita dall'art. 136, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Lettera così modificata dall'art. 136, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Appendice VI - Art. 231 (1) - (Particolari costruttivi del segnale mobile
plurifunzionale di soccorso)
1. Le specifiche delle diciture e dei simboli del segnale mobile
plurifunzionale realizzato con pellicola retroriflettente sono:
a) Prima faccia:
iscrizione sos in nero su campo bianco o giallo di 350 ± 10 mm × 250 ± 10 mm
costituita da
caratteri maiuscoli di altezza 140 ± 5 mm.
b) Seconda faccia:
questa faccia è costituita da un sos fisso e da un simbolo variabile tramite
due schede bifacciali.
L'iscrizione sos in nero in campo bianco o giallo di 100 ± 5 mm × 250 ± 10 mm,
è costituita da
caratteri maiuscoli di altezza 80 ± 5 mm. I simboli variabili sono realizzati
in campo bianco o giallo di 250 ± 5 mm × 250 ± 10 mm e sono:
croce rossa: colore rosso, altezza simbolo: 200 ± 5 mm;
chiave inglese: colore nero, altezza simbolo: 200 ± 5 mm;
distributore combustibile: colore nero, altezza simbolo: 200 ± 5 mm.
2. Le coordinate tricromatiche dei campioni rappresentativi del segnale mobile
plurifunzionale,
realizzato con pellicola retroriflettente nei colori bianco o giallo, [completi
in ogni loro parte,] devono essere comprese nelle zone del diagramma
colorimetrico elaborato dalla Commissione Internazionale per l'Illuminazione
(C.I.E.) 1931 delimitate dai quattro punti definiti nella tabella sotto
riprodotta.
|
Colore |
Coordinate dei 4 punti delimitanti la zona
consentita nel diagramma colorimetrico C.I.E. 1931 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
bianco |
x |
0,350 |
0,300 |
0,285 |
0,335 |
|
y |
0,360 |
0,310 |
0,325 |
0,375 |
|
|
giallo |
x |
0,545 |
0,487 |
0,427 |
0,465 |
|
y |
0,454 |
0,423 |
0,483 |
0,534 |
|
3. Le modalità di prova del
segnale mobile plurifunzionale, anche ai fini del rispetto di quanto prescritto
ai commi 5 ed 8 dell'articolo 230, sono stabilite dal Ministero dei trasporti e
della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
--------
(1) Appendice così modificata dall'art. 231, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Legislazione complementare
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto il nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, ed in particolare l'articolo 72, comma 7, il quale prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi, ovvero al loro trasporto;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto il D.M. 16 gennaio 1995, n. 94 del Ministro dei trasporti e della navigazione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300 di ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo con protocollo, allegati e dichiarazioni, fatto ad Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996, ritenuto di non poter accogliere la proposta di rettifica del quarto comma dell'articolo 1, poiché si è preferito seguire la formulazione concordata con le competenti autorità comunitarie ed inserita in disposizioni normative similari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. UL. 03693 del 23 luglio 1997);
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1 Definizioni.
1. Per dispositivo per la segnalazione di emergenza per invalidi si intende un dispositivo destinato a segnalare a distanza che un veicolo condotto da invalidi si trova in una situazione di emergenza.
2. I dispositivi sopra definiti sono soggetti alla procedura di omologazione prevista dal decreto ministeriale 16 gennaio 1995.
3. La omologazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione a seguito di verifiche effettuate da uno dei «Centro prova autoveicoli - CPA» abilitati alla effettuazione di prove fotometriche.
4. In deroga alle prescrizioni stabilite al comma 2 ed al comma 3 del presente articolo, possono essere accettati dispositivi conformi alle prescrizioni in vigore negli Stati membri della Unione europea, nonché nei Paesi sottoscrittori dell'accordo sullo Spazio economico europeo, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300, purché riconosciuti di equivalente efficacia pratica dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Articolo 2 - Prescrizioni generali.
1. Il dispositivo deve essere realizzato in maniera tale che presenti due superfici, una anteriore e una posteriore, sulle quali sia riprodotto su sfondo blu l'ideogramma riportato nell'allegato I.
2. Per assicurare la visibilità notturna al dispositivo esso deve essere illuminato dall'interno per trasparenza mediante l'impiego di una sorgente luminosa alimentata dalla batteria di bordo prelevando l'energia da una presa di corrente che può essere quella dell'accendisigari.
3. Il dispositivo deve essere munito di un supporto tale che ne consenta la apposizione sul tetto della vettura; il supporto, che può anche essere magnetico, deve essere tale da garantire la stabilità del dispositivo anche in presenza di un vento di velocità pari a 60 Km/h.
Articolo 3 - Prescrizioni particolari.
1. La rispondenza alle prescrizioni generali stabilita all'articolo 2 è verificata secondo le procedure di prova stabilite all'allegato II al presente regolamento.
Allegato I
Caratteristiche Dimensionali del dispositivo
Il dispositivo consiste di un pannello rettangolare in plexiglass, che riproduce l'ideogramma del passeggero non deambulante le cui dimensioni sono riportate nella figura 1.
omissis
Allegato II
Caratteristiche colorimetriche e fotometriche del dispositivo
Le caratteristiche fotometriche e colometriche della pellicola autoadesiva utilizzata per il fondo del pannello, devono soddisfare i limiti prescritti dal disciplinare tecnico allegato al decreto ministeriale 23 giugno 1990 del Ministero dei lavori pubblici pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1990.
La pellicola da impiegare deve essere almeno di classe 1 tipo B e le coordinate tricometriche dei colori devono rientrare nelle zone consentite nel diagramma colorimetrico standard C.I.E. 1931.
Il fattore di luminanza non deve essere inferiore al valore minimo prescritto nella seguente tabella:
| Colore | Coordinate dei 4 punti | Fattore di luminanza |
| che delimitano le zone consentite | minimo pellicole | |
| nel diagramma C.I.E. 1931 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Classe 1 | Classe 2 | |
| Bianco | X 0,350 | 0,300 | 0,285 | 0,335 | 0,35 | 0,27 |
| Y 0,360 | 0,310 | 0,325 | 0,375 | |||
| Blu | X 0,078 | 0,150 | 0,210 | 0,137 | ||
| 0,01 | 0,01 | |||||
| Y 0,171 | 0,220 | 0,160 | 0,038 | |||
La sorgente luminosa del dispositivo deve essere costituita da una lampada a 12V 35W.
Circ. Min. trasporti 22 giugno 2000, n. B53/2000/MOT - Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1.Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed operatori ex articolo 80 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ripropongono la questione concernente l'obbligatorietà dell'applicazione di dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione.
Come è noto, tali veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), debbono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta se "predisposti sin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti".
Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate in un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 232 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in quanto, com'è noto, la materia di specie è in regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti di recepimento nell'ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.
Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione del disposto dell'articolo 72, comma 2, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) espressi nella circolare D.C. IV n. 271/93 del 30 novembre 1993 D.G., dal momento che le caratteristiche cui il medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute: o nelle direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE) ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (circolare n. 76/77 del 9 dicembre 1977 D.G.).
Si conferma, pertanto, che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.
Si intendono abrogate la circolare ministeriale n. 152/88 del 30 settembre 1988 D.G. e la circolare ministeriale n. 271/93 del 30 novembre 1993 D.G., nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 22 luglio 2003, n. 5619.060.0 Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore (art. 72 del Codice della strada), modifiche costruttive (art. 78 del Codice della strada). Uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione diversi da quelli di cui all'art. 151 del Codice della strada (art. 153, comma 9).
Il Comando Stazione Carabinieri di Casalecchio di Reno ha richiesto chiarimenti circa il quesito in oggetto, a tal fine si ritiene utile fornire le seguenti considerazioni.
1. Luci blu in sostituzione di quelle omologate.
Sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti (articolo 151 del Codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - e normative CEE), non consentite e perciò sanzionabili, ai sensi dell'articolo 78 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) mentre il loro uso è altresì sanzionabile ai sensi dell'articolo 153, comma 9.
Luci blu (o di altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci contemplate nell'articolo 151, sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 72, anche se non vengono usate.
2. Alettoni, spoiler, minigonne.
Non essendo elencate tra le caratteristiche costruttive o funzionali, indicate nell'appendice V del titolo III, sezione I (articolo 227 del regolamento - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), non sono soggette ad aggiornamento della carta di circolazione: possono essere installate (analogamente ai portapacchi, centine rimovibili, portabiciclette, porta sci, ecc.) a cura e sotto l'esclusiva responsabilità del conducente, purché non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano efficacemente ancorate, non presentino bordi appuntiti o taglienti.
3. Finale della marmitta omologata.
Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purché omologati, e accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e purché la rumorosità della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo (misurata in decibel, al numero di giri previsto).
Tali dispositivi non sono da indicare sulle carte di circolazione.
4. Luci rosse a led anteriori scorrevoli.
Vale integralmente quanto esposto al punto 1 circa l'installazione e/o uso.
5. Limite massimo di ribassamento dell'autovettura.
Le direttive comunitarie non prevedono un altezza minima da terra della parte inferiore delle autovetture. Perciò l'assetto degli autoveicoli in generale non è determinabile dalla carta d circolazione, ma dalle schede di omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi sui ribassamenti vistosi.
Tali ribassamenti comportano la sostituzione, non ammessa, delle sospensioni.
In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) trattasi effettivamente di modifica, ricorrono le sanzioni contemplate nell'articolo 78 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
6. Vetri scuri.
Le specifiche direttive sui vetri dei veicoli, stabiliscono l'obbligo della omologazione degli stessi.
Gli estremi dell'omologazione devono essere indicati in modo indelebile sui vetri, che possono essere leggermente colorati (azzurrati o simili), ma in modo comunque da lasciare ampia trasparenza.
Non sono ammesse, per ora, pellicole sopra il vetro parabrezza e i vetri laterali per passeggeri.
Circ. min. Interno 6 aprile 2004, n. 40008023 - Chiarimenti e disposizioni operative. - 1. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore (art. 72 del Codice della Strada) - 2. Modifiche costruttive (art. 78 del Codice della Strada).Facendo seguito alle innumerevoli richieste di chiarimenti in merito alle problematiche in oggetto indicate, si trasmettono le seguenti disposizioni operative:
1. Luci blu in sostituzione di quelle omologate.
Sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti (articolo 151 del Codice della Strada e normative C.E.E.), non consentite e perciò sanzionabili, ai sensi dell'articolo 78 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), con relativo ritiro della carta di circolazione per l'invio alla M.C.T.C. per una revisione straordinaria al fine di accertare se le luci abusivamente installate siano state rimosse, mentre il loro uso è altresì sanzionabile ai sensi articolo 153, comma 9, del Codice della Strada.
Luci blu (o altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci contemplate dall'art. 151 del Codice della Strada. Sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 72 del Codice della Strada, anche se non vengono usate (€ 343,00 di verbale).
2. Alettoni, spoiler, minigonne.
Non essendo elencate tra le caratteristiche costruttive o funzionali indicate nell'appendice V del titolo III, sezione I (articolo 227 del Regolamento), non sono soggette ad aggiornamento della carta di circolazione possono essere installate (analogamente ai portapacchi, centine rimovibili, porta biciclette, porta sci, ecc.) a cura e sotto l'esclusiva responsabilità del conducente purché non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano efficacemente ancorate, non presentino bordi appuntiti o taglienti.
3. Finale della marmitta omologata.
Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purché omologati e accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e la rumorosità della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo (misurata in decibel, al numero di giri previsto). Tali dispositivi non sono da indicare sulla carta di circolazione.
4. Luci rosse a led anteriori scorrevoli.
Vale integralmente quanto esposto al punto 1 circa l'installazione e/o uso.
5. Limite massimo di ribassamento dell'autovettura.
Le direttive comunitarie non prevedono un'altezza minima da terra della parte inferiore delle autovetture. Perciò l'assetto degli autoveicoli in generale non è determinabile dalla carta di circolazione, ma dalle schede di omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi sui rilassamenti vistosi.
Tali rilassamenti comportano la sostituzione, non ammessa delle sospensioni.
In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) trattasi effettivamente di modifica, ricorrono le sanzioni contemplate nell'articolo 78 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) con ritiro della carta di circolazione per l'invio alla M.C.T.C.
Sarà quindi necessario che, in caso di eventuale presunta irregolarità di un veicolo, il personale operante si limiti ad una reazione di servizio più chiara e dettagliata possibile per consentire agli uffici verbali di svolgere i necessari accertamenti presso la M.C.T.C.
V. D.M. 27 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2005, n. 44) per le norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi. L'art. 11 del D.L. 06-02-1987, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132 (Gazz. Uff. 6 aprile 1987, n. 80), recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale, prevede che: " Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dei trasporti, tenendo conto delle raccomandazioni ECE-ONU, adotta, con proprio decreto, per gli autobus, nonché per gli autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose, disposizioni conformi alle direttive CEE relative alla durata dei veicoli, alla costruzione, alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza, in particolare pannelli con speciali dispositivi retroriflettenti e fluorescenti posteriori e laterali, strumenti di contenimento degli spruzzi di marcia sul bagnato, e dispositivi di frenatura, nonché alle procedure di omologazione dei predetti veicoli, anche ai fini di rendere i veicoli stessi insuscettibili di superare, per azione del propulsore, determinati valori di velocità. Nell'ipotesi di misure non previste espressamente dalle direttive CEE, le disposizioni debbono essere coerenti con lo spirito delle direttive stesse".
Circ. Min. infrastrutture e trasporti 11 febbraio 2005, n. 208/MOT2/B - Pneumatici per veicoli eccezionali per massa.È stato chiesto all'Ufficio scrivente se è ancora ammissibile accettare, per i veicoli eccezionali per massa, dichiarazioni dei fabbricanti dei pneumatici, attestanti caratteristiche tecniche diverse da quelle ricavabili dai codici di marcatura.
Si premette che i veicoli eccezionali per massa non rientrano nel campo di applicazione della normativa comunitaria per i pneumatici (direttiva 92/23/CEE, da ultimo modific. dalla direttiva 2001/43/CE).
Si rileva, altresì, che la lettera circolare n. 1638/M3/C1 del 4 ottobre 2000, relativa all'inammissibilità ad accettare, da parte degli Uffici dell'Amministrazione, dichiarazioni attestanti caratteristiche tecniche difformi da quanto rilevabile dai codici di marcatura degli stessi pneumatici, non riguarda i veicoli eccezionali per massa ma, esclusivamente, i veicoli delle catg. M, N ed O così come definiti dalla direttiva quadro sui veicoli (direttiva 70/156/CEE, da ultimo modif. dalla 2001/116/CE)
Ciò premesso, si ritiene ammissibile accettare, per i veicoli eccezionali per massa, le dichiarazioni attestanti valori di carico correlate con opportuni limiti massimi di velocità del veicolo e pressione interna dei pneumatici.
È del tutto evidente che in tale ultimo caso è necessario riportare nelle righe descrittive della carta di circolazione, oltre alle consuete informazioni sulle caratteristiche dei pneumatici, anche il nome del fabbricante.
Circ. min. infrastrutture e trasporti 24 marzo 2005, n. 302/MOT1 - Circolare - decreto ministeriale 27 dicembre 2004 relativo alle norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi (G.U.R.I n. 44 del 23 febbraio 2005).
Premessa
Il decreto in oggetto è stato adottato in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 72, comma 2 bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada) e successive modificazioni.
Nel seguito, si forniscono alcuni chiarimenti circa l'applicazione della norma in argomento facendo riferimento agli articoli del decreto ministeriale.
Articolo 1
Veicoli soggetti all'obbligo di installazione degli evidenziatori (strisce) retroriflettenti.
Rientrano nel campo di applicazione i veicoli per trasporto di cose, compresi quelli classificati per uso speciale o per trasporti specifici, la cui massa complessiva a pieno carico supera le 3.5 t. Si tratta pertanto dei veicoli appartenenti alle categorie internazionali N2, N3, O3 e O4.
Articolo 2
Caratteristiche tecniche degli evidenziatori retroriflettenti.
Gli evidenziatori retroriflettenti devono essere omologati in base al regolamento ECE/ONU n. 104. La traduzione ufficiosa del testo di tale regolamento, sottoscritto dalla Comunità europea, è riportata in allegato B al decreto ministeriale.
Gli evidenziatori retroriflettenti che possono essere applicati sui veicoli devono essere costituiti da materiali di classe "C" di cui al paragrafo 5.4.3.1. del regolamento ECE/ONU n. 104 e devono recare un marchio di omologazione ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile posto sul lato esterno della striscia ad intervalli non superiori a 0.50 m. In allegato si riporta un esempio di marchio di omologazione che figura altresì nell'allegato 3 al regolamento n. 104.
Articolo 3
Modalità di applicazione degli evidenziatori sui veicoli.
Il testo del decreto ministeriale riporta in allegato A le relative prescrizioni che si ispirano a quanto raccomandato dal regolamento ECE/ONU n. 104.
Si richiede in via obbligatoria l'applicazione di una striscia retroriflettente lungo i lati del veicolo, al fine di evidenziarne la lunghezza, e lungo il retro al fine di evidenziarne l'ingombro laterale. Resta tuttavia possibile applicare evidenziatori di sagoma posteriore e laterale del veicolo (quindi evidenziando anche l'ingombro in altezza) così come indicato nel decreto ministeriale.
Secondo quanto disposto dall'articolo 72, comma 2 bis del codice della strada, a decorrere dal 1° aprile 2005, ai fini della circolazione, i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere allestiti con evidenziatori retroriflettenti.
Per quanto concerne i veicoli già immatricolati in Italia e circolanti alla data del 31 marzo 2005 essi dovranno essere allestiti con i citati dispositivi al più tardi entro il 31 dicembre 2005.
Poiché i suddetti obblighi riguardano la circolazione e non l'omologazione dei veicoli potrebbero sorgere, per talune tipologie, problemi per un loro agevole allestimento nel rispetto delle prescrizioni del decreto ministeriale poiché tali veicoli non sono stati concepiti per consentire l'applicazione degli evidenziatori retroriflettenti.
Tra le tipologie di veicolo sulle quali sono stati ad oggi riscontrati possibili problemi per la installazione degli evidenziatori si citano, a puro titolo di esempio, le seguenti:
- veicoli muniti di carrozzeria per il trasporto di veicoli;
- veicoli adibiti al trasporto di container e/o casse mobili;
- veicoli eccezionali;
- veicoli per il trasporto di calcestruzzo in betoniera.
A tal proposito, si informa che in sede comunitaria ed internazionale si sta valutando l'opportunità di introdurre l'obbligo di allestimento sin dall'origine dei veicoli con evidenziatori retroriflettenti modificando le relative norme di omologazione in materia di installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa (regolamento ECE 48 e direttiva 76/756/CEE).
Ciò richiederà di precisare le condizioni per la corretta applicazione di tali dispositivi tenendo in particolare considerazione talune tipologie di veicoli per le quali potrebbero essere previste deroghe sia in termini di esenzione parziale che totale.
In attesa degli sviluppi in sede comunitaria e tenuto conto delle oggettive difficoltà di applicazione sulle citate tipologie di veicoli si forniscono in allegato 2 alcuni esempi di allestimento che ad ogni buon conto dovranno rispettare le condizioni di applicazione definite nell'allegato A al decreto ministeriale.
Qualora la morfologia del veicolo fosse incompatibile con l'applicazione continua degli evidenziatori retroriflettenti nonché con le prescrizioni di applicazione, definite nel decreto ministeriale, dovrà comunque garantirsi una applicazione di tali dispositivi in forma non continua (tratteggiata) e, se necessario, a quote differenti, purché vengano descritte compiutamente, per quanto possibile, la lunghezza e la larghezza del veicolo.
Per quanto concerne i colori ammessi, si potrà utilizzare il colore bianco o giallo per evidenziatori applicati lateralmente ed il giallo o il rosso per quelli applicati posteriormente.
Per ogni altra prescrizione si rimanda a quanto descritto nel decreto ministeriale in argomento.
Allegato 1
Raffigurazione del marchio di omologazione

Il materiale evidenziatore retroriflettente che riporta il marchio di omologazione sopra riportato è stato approvato in Germania (E1) (E3 se approvato in Italia) con il numero 0001148. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l'approvazione è stata concessa in accordo con i requisiti previsti nel Regolamento 104 nella sua stesura originale. Il simbolo "C" indica la classe del materiale retroriflettente inteso per la realizzazione degli evidenziatori lineari o di sagoma.
Nota:
Il numero di omologazione va ubicato in vicinanza del cerchio sopra o sotto oppure a destra o a sinistra della lettera "E". Le cifre del numero di omologazione dovranno essere collocate nello stesso lato della lettera "E" e rivolte nella stessa direzione. L'uso di cifre romane per indicare il numero di omologazione dovrà essere evitato al fine di prevenire possibili confusioni con altri simboli.
Allegato 2
Esempi di allestimento di particolari tipologie di veicoli

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 01 aprile 2005, n. 695/MOT2/B -
Marcature pneumatici. Tabella CUNA NC 053-05 (ed. novembre
2004).
Si fa riferimento alla tabella specificata in oggetto ed approvata con circolare n. 957/MOT1 del 21 dicembre 2004, inerente le definizioni, prescrizioni e caratteristiche tecniche dei pneumatici.
Al riguardo si informa che le marcature dei pneumatici possono riportare, così come indicato nel paragrafo 4 "Prescrizioni" della citata tabella, oltre alla designazione della misura (conforme a quanto previsto dalla direttiva 92/23/CEE, da ultimo modificata dalla direttiva 2001/43/CE, ovvero dai corrispondenti Regolamenti UN/ECE) anche un prefisso ovvero un suffisso (si cita a titolo di esempio il caso di pneumatici per autocaravan che possono riportare l'indicazione "CP"). Per comodità di consultazione si allega il paragrafo 4 punto 4.1.2.2 "Prescrizioni" della tabella CUNA NC 053-05 nel quale è riportato l'elenco completo dei citati prefissi.
Allegato:
| 4 | PRESCRIZIONI |
| 4.1 | Marcature |
| I pneumatici devono riportare in modo permanente e con caratteri chiaramente leggibili le seguenti indicazioni: | |
| 4.1.1 | il Marchio di fabbrica e commercio. |
| 4.1.2 | La "Designazione della misura" conforme a quanto indicato dalle Direttive Ue, ovvero, in assenza di Direttiva Ue o di Regolamento ECE/ONU specifico, a quanto riportato nelle allegate tabelle. |
| 4.1.2.1 | Quando, per lo stesso tipo di pneumatico, in tabella appaiono due i più designazioni della misura, quelle indicate fra parentesi sono facoltative; a discrezione del fabbricante tuttavia queste ultime possono essere le sole indicazioni riportate sul pneumatico. |
| 4.1.2.2 | La "Designazione della misura", può essere completata con un prefisso ovvero con un suffisso, ad esempio: |
| - "P" nel caso di pneumatici per autovetture (P 215/75 R 15) (facoltativo) | |
| - "S" nel caso di pneumatici per impiego temporaneo come ruota di soccorso per autovetture (T 135/80 R 13) | |
| - "T" nel caso di pneumatici, ad elevata pressione di gonfiamento, per impiego temporaneo come ruota di soccorso per autovetture (T 115/70 R 15) | |
| - "LT" ovvero "C" nel caso di pneumatici per veicoli industriali leggeri (LT 215/75 R 15 o 215/75 R 15 LT o 215/75 R 15 C o 7.50 R16 C) | |
| - "M/C" nel caso di pneumatici per motoveicoli (130/60 - 16 M/C) | |
| - "IMP" ovvero "IMPLEMENT" nel caso di pneumatici per macchine agricole (7.50-16 IMP) (facoltativo) | |
| - "CP" nel caso di pneumatici per autocaravan (215/75 R16 CP) | |
| - "MPT" ovvero "ML" ovvero "ET" nel caso di pneumatici per impieghi speciali montati su autoveicoli industriali (275/80R20 MPT) | |
| - "FRONT" nel caso di pneumatici per l'equipaggiamento dell'asse direzionale non motore di trattrici agricole (7.50-16 FRONT) (facoltativo) | |
| - "IND" ovvero "R4" nel caso di pneumatici per l'equipaggiamento di terne (14.9-28 IND o 480/80R26 IND) | |
| L'aggiunta del prefisso, ovvero del suffisso, facoltativo non altera le caratteristiche di impiego dei pneumatici. |
Circ. Min. trasporti 9 febbraio 2007, n. 13582 - Procedura di fine serie per l'applicazione dei dispositivi antispruzzi sui veicoli a motore e loro rimorchi.
Com'è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, in applicazione dell'art. 72, comma 2-ter, del Codice della strada ricorre l'obbligo, per talune categorie di veicoli, di installare dispostivi antispruzzi, con le caratteristiche indicate nel D.M. 7 agosto 2006.
In sostanza, con le richiamate norme sono state rese obbligatorie, per l'omologazione e la prima immatricolazione dei veicoli delle categorie N2, N3 e dei rimorchi delle categorie O3 ed O4, le disposizioni contenute nella direttiva 91/226/CEE del 27 marzo 1991, relativa ai dispostivi antispruzzi.
Pertanto, si ritiene che anche in questo caso possa essere consentita l'immatricolazione in deroga, a norma dell'art. 8, del D.M. 8 maggio 1995 e successive modifiche ed integrazioni, dei veicoli omologati privi dei dispositivi antispruzzi, secondo la procedura di fine serie e nei limiti in seguito indicati.
La deroga sarà concessa, a richiesta del costruttore, secondo uno dei due criteri di cui all'allegato XII, lettera B, della direttiva 2001/116/CE e sarà operante per un periodo massimo, a decorrere dal 1° gennaio 2007, di sei mesi.
I costruttori interessati alla descritta procedura dovranno presentare apposita domanda, redatta secondo le consuete procedure per le richieste di deroga per l'immatricolazione di fine serie.
Circ. Min. trasporti 28 novembre 2007, n. 108829 - Luci d'angolo. Quesito.
per notizia:
D.M. 16 dicembre 1994 - Installazione del limitatore di velocità
D.M. 18 luglio 1997, n. 295 - Omologazione di un dispositivo di segnalazione di
emergenza per portatori di handicap
D.M. 13 marzo 2002 – Catene da neve per veicoli della categoria M1
Circ. 22 giugno 22000, n. B53 - Dispositivo di ritenuta dei veicoli
Dottrina
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