Art. 70. Servizio di piazza con veicoli a
trazione animale o con slitte.
1.I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza
con veicoli a trazione animale.
Tale servizio si svolge nell'area comunale ed i comuni possono determinare
i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici
e culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre
alla targa indicata nell'art. 67, devono essere muniti di altra targa con
l'indicazione «servizio di piazza». I comuni possono destinare speciali aree,
delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione animale
per i servizi di piazza.
2. Il regolamento di esecuzione determina:
a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere esercitato
il servizio di piazza;
b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza
con vetture a trazione animale;
c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque
anni;
d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte
possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto
compatibili, le norme sul servizio di piazza a trazione animale.
4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico
o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311. Se la licenza è stata ottenuta, ma non
ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma
da € 38 a € 155. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della licenza.
5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI .
Giurisprudenza
non riportata
Regolamento
226. (Art. 70 Cod. Str.) Servizio di piazza
con veicoli a trazione animale.
1. I veicoli a trazione animale, con i quali può essere esercitato il servizio
di piazza, ai sensi dell'articolo 70 del codice, hanno le seguenti caratteristiche:
a) gli elementi che costituiscono la struttura ed i relativi collegamenti,
devono essere realizzati con materiali idonei, privi di difetto e di sezione
sufficiente per resistere alle sollecitazioni impresse al veicolo in condizioni
di circolazione a pieno carico. Tutte le parti dove si riscontrano condizioni
di attrito devono essere opportunamente lubrificate;
b) le ruote del veicolo devono essere non più di quattro; le due ruote anteriori
devono essere posizionate sull'asse del timone collegato alla stanga o alle
stanghe di attacco degli animali;
c) le ruote devono essere dotate di cerchioni in ferro di sufficiente spessore
in rapporto alla massa a pieno carico del mezzo e devono essere gommate, essendo
a tal fine sufficiente la bordatura in gomma, o in materiale similare, delle
ruote medesime;
d) la larghezza massima non deve superare, ai mozzi delle ruote posteriori,
1,80 m e, ai mozzi delle ruote anteriori, 1,60 m. La lunghezza massima, escluse
le stanghe, non deve superare 3,50 m. Le stanghe devono essere proporzionate
alla lunghezza del veicolo e sufficienti per un corretto attacco degli animali
posti al tiro.
I suddetti veicoli sono, inoltre, dotati:
e) di un doppio dispositivo di frenatura, di cui uno di stazionamento e l'altro
di servizio; quest'ultimo agisce su tutte le ruote;
f) di non più di cinque posti oltre quello del conducente, che deve essere
collocato in posizione adeguata per la guida degli animali e per consentire
la più ampia visibilità della strada. La postazione di guida deve, comunque,
essere anteriore a quella dei passeggeri, che possono essere collocati anche
in doppia fila.
Nella zona posteriore del veicolo può essere ricavato un vano, appositamente
attrezzato, per il trasporto dei bagagli, che non devono superare complessivamente
la massa di 50 kg. Il traino del veicolo deve avvenire con non più di due
animali da tiro (1).
2. Per potere effettuare il servizio di piazza, il veicolo, se rispondente
e conforme a quanto previsto al comma 1, è approvato da parte del competente
ufficio comunale, che lo iscrive in apposito registro. Dell'avvenuta approvazione
si dà atto mediante rilascio di una targa su cui sono riportate le parole:
«servizio di piazza», come previsto dall'articolo 70, comma 1, del codice,
nonché il numero e la data di iscrizione nel suddetto registro. La targa è
apposta nella parte posteriore del veicolo in modo visibile (1).
3. Per ottenere la licenza per il servizio di piazza con veicoli a trazione
animale, di cui all'articolo 70, commi 1 e 2, del codice, l'interessato deve
presentare domanda al Sindaco e corredarla dei suoi dati anagrafici; se il
veicolo può essere condotto da diversi conducenti, devono essere indicati
nella domanda anche i dati anagrafici dei medesimi.
4. Per ottenere la licenza occorre che sussistano i seguenti requisiti:
a) idoneità fisica del titolare e degli altri eventuali conducenti, da comprovarsi
attraverso visita medica da parte dell'ufficiale sanitario del Comune, che
rilascia apposito certificato; per condurre i veicoli di piazza si deve essere
maggiorenni e non aver superato i 65 anni di età;
b) possesso almeno del certificato di licenza elementare da parte del titolare
e degli altri conducenti;
c) idoneità dell'animale o degli animali che devono trainare il veicolo, da
comprovarsi mediante visita del veterinario comunale che rilascia apposito
certificato;
d) rispondenza del veicolo [al tipo ed] alle caratteristiche di cui al comma
1, risultanti dall'approvazione e sua idoneità alla circolazione sulla strada
ai fini della sicurezza del traffico e delle persone trasportate; tale idoneità
deve essere dimostrata attraverso un percorso di prova su strada sotto la
vigilanza del competente ufficio comunale che ne rilascia certificazione (2).
5. Ove non sussistano le condizioni di cui al comma 4, l'ufficio comunale
competente può concedere al richiedente un termine non inferiore a trenta
giorni, per la regolarizzazione (3).
6. Le certificazioni di cui al comma 4 devono essere allegate alla domanda
al Sindaco. Questi, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascia la licenza
intestata al richiedente, contenente anche l'autorizzazione alla guida per
gli altri eventuali conducenti, sotto la responsabilità del titolare. La licenza
deve essere tenuta sul veicolo durante il servizio e mostrata ad ogni richiesta
degli organi di polizia.
7. La revisione dei veicoli a trazione animale per servizio di piazza deve
avvenire ogni cinque anni. All'uopo, nel termine, il titolare della licenza
presenta richiesta al competente ufficio comunale che fissa il luogo e il
tempo della revisione. Questa avviene mediante una verifica della rispondenza
del veicolo a quanto previsto nel comma 1. Dell'avvenuta revisione viene rilasciato
apposito certificato che deve essere tenuto sul veicolo durante il servizio.
Può essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni per la regolarizzazione
dei requisiti mancanti. Se invece il veicolo si dimostra in condizioni assolutamente
inidonee al servizio, di tale circostanza viene data comunicazione al Sindaco
che procede al ritiro della licenza. Analogamente
si provvede se il veicolo non viene presentato alla revisione nel termine
fissato (3).
8. Il Sindaco può disporre in ogni momento la revisione quando si accerti
o si presuma che il veicolo non risponda più alle condizioni richieste, fissando
il relativo termine. A tale revisione si applicano le disposizioni del comma
7.
-----------
(1) Comma così sostituito dall'art.
132, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284,
S.O.).
(2) Lettera così modificata dall'art. 132, D.P.R.
16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Comma così modificato dall'art. 132, D.P.R.
16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Legislazione complementare
![]()
non riportata
Dottrina ![]()
non riportata
Sanzioni ![]()
Vai al Prontuario