Art. 7. Regolamentazione
della circolazione nei centri abitati (1).
1. Nei centri
abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per
accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del
patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive
impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per
le rispettive competenze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio ed il Ministro per i beni culturali e le attività culturali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade,
ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di
cui all’art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo
richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata
strada, l’obbligo di arrestarsi all’intersezione e di dare la precedenza a chi
circola su quest’ultima (2);
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di
polizia stradale di cui all’art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di
soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi
di linea per lo stazionamento ai capilinea;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al
parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una
somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta,
anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in
conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il
carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio
delle autocaravan di cui all’art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi
pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo
che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i
provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto
e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di
competenza dell’ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello
stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di
competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell’ente proprietario
della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza
pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere
militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni
di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate
necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in
cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono
essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai
veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la
professione sanitaria, nell’espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle
persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno
speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di
omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di
controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della
carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo
scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti
proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e
gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro
miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare
la mobilità urbana (1).
8. Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con
custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f),
su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve
riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza
custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo
non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 «area pedonale» e «zona a
traffico limitato», nonché per quelle definite «A»
dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre
zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e
delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni
particolari di traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono
a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo
conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla
salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul
territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà
essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione
della deliberazione della giunta (1). Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre
zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di
traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore,
all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma.
Con direttiva emanata dall’Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice,
sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà,
nonché le modalità di riscossione del pagamento e le
categorie dei veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
11. Nell’àmbito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e
delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono
condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni
hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di
sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od
oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco
previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta
metropolitana e dal sindaco metropolitano (1).
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della
circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 78 a € 311.
"13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (5)».
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel
presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 38 a € 155. La violazione del divieto di
circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree
pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 74 a € 299.(3)
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni
periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da € 23 a € 92 e la sanzione stessa
è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche
avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare
abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 709 ad € 2.850. Se
nell'attività vengono impiegati minori la somma è
raddoppiata da € 1.418 a 5.700). Si applica, in ogni caso, la sanzione
accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. (4)
------------------
(1) Articolo così modificato
dall’art. 5, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.
(2) Lettera così corretta con avviso G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.
(3) Comma così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.
(4) Comma
aggiunto dal'art. 2, c. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.
(5) Comma inserito dall'art. 2, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120.
In caso di parcheggio di un automezzo in un'area recintata a ciò predisposta e gestita da una società, va esclusa l'applicabilità della norma di cui all'art. 7, comma 1 lett. f), del d.lgs. n. 285 del 1992, che si riferisce alla destinazione di zone cittadine a parcheggio con dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento, vertendosi, invece, in tema di contratto atipico di parcheggio per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito. Peraltro, per la sussistenza dell'obbligo di custodia, non é necessario l'affidamento del veicolo ad una persona fisica, poiché la consegna può realizzarsi attraverso l'immissione dello stesso nella predetta area, previo perfezionamento del contratto mediante l'introduzione di monete nell'apposito meccanismo, ben potendo l'obbligo di custodia prescindere dalla presenza di persone addette specificamente a ricevere quella consegna e ad effettuare la connessa sorveglianza, bastando in proposito diverse ed equipollenti modalità, quali l'adozione di sistemi automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli dal parcheggio mediante schede magnetizzate. Ne consegue la responsabilità del gestore nel caso di furto del veicolo, senza che essa possa essere esclusa dall'avviso affisso prima dell'ingresso nell'area del parcheggio, con cui il gestore rappresenti di non rispondere del furto totale o parziale delle auto, poichè essa rappresenta una clausola di esclusione della responsabilità di carattere vessatorio e, pertanto, inefficace se non approvata specificamente per iscritto, dovendosi qualificare la medesima come condizione generale di contratto, nel mentre il predetto avviso, può, piuttosto, ritenersi assimilabile ad un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cod. civ.. (Rigetta, App. Milano, 19/03/2004)
Cass. civ. Sez. III Sent., 27-01-2009, n. 1957 (rv.
606394) Mass. Giur. It., 2009, CED
Cassazione, 2009
In caso di parcheggio di un automezzo in un'area recintata a ciò predisposta e gestita da una società, va esclusa l'applicabilità della norma di cui all'art. 7, comma 1 lett. f), del d.lgs. n. 285 del 1992, che si riferisce alla destinazione di zone cittadine a parcheggio con dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento, vertendosi, invece, in tema di contratto atipico di parcheggio per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito. Peraltro, per la sussistenza dell'obbligo di custodia, non é necessario l'affidamento del veicolo ad una persona fisica, poiché la consegna può realizzarsi attraverso l'immissione dello stesso nella predetta area, previo perfezionamento del contratto mediante l'introduzione di monete nell'apposito meccanismo, ben potendo l'obbligo di custodia prescindere dalla presenza di persone addette specificamente a ricevere quella consegna e ad effettuare la connessa sorveglianza, bastando in proposito diverse ed equipollenti modalità, quali l'adozione di sistemi automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli dal parcheggio mediante schede magnetizzate. Ne consegue la responsabilità del gestore nel caso di furto del veicolo, senza che essa possa essere esclusa dall'avviso affisso prima dell'ingresso nell'area del parcheggio, con cui il gestore rappresenti di non rispondere del furto totale o parziale delle auto, poichè essa rappresenta una clausola di esclusione della responsabilità di carattere vessatorio e, pertanto, inefficace se non approvata specificamente per iscritto, dovendosi qualificare la medesima come condizione generale di contratto, nel mentre il predetto avviso, può, piuttosto, ritenersi assimilabile ad un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cod. civ.. (Rigetta, App. Milano, 19/03/2004)
Cass. civ. Sez. III Sent., 27-01-2009, n. 1957 (rv.
606394) Mass. Giur. It., 2009, CED
Cassazione, 2009
In tema di infrazioni al codice della strada, deve ritenersi legittima ex artt. 5 e 11 della legge n. 21 del 1992 (c.d. legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi non di linea), l'ordinanza comunale che impone, alle autovetture a noleggio con autista, il preventivo rilascio di un apparecchio telematico (telepass) a pagamento per l'accesso alle zone a traffico limitato (ZTL) ed alle corsie preferenziali. Ne consegue che in difetto dell'autorizzazione comunale, trova applicazione anche nei confronti di chi per motivi di lavoro deve utilizzare le zone a traffico limitato e le corsie preferenziali, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 del codice della strada, senza che possa configurarsi alcuna violazione dei principi costituzionali in materia di lavoro stabiliti dall'art. 23 Cost. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Firenze, 05 ottobre 2004)
Cass. civ. Sez. II Sent., 10-10-2008, n. 24942 (rv.
605036) Mass. Giur. It., 2008, CED
Cassazione, 2008
Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 285/92, l'istituzione di parcheggi a pagamento senza la contemporanea istituzione di parcheggi gratuiti è possibile nelle sole zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
T.A.R. Lazio Roma Sez. III Sent., 28-05-2008, n. 5218
CED Cassazione 2008
Il c.d. contrassegno invalidi, previsto dagli art. 11 e 12 D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e 381 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, consente alla persona invalida di circolare su tutto il territorio nazionale con qualsiasi veicolo nelle zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno e senza la necessità che lo stesso faccia riferimento alla targa di un determinato veicolo (in applicazione di tale principio, la corte di cassazione ha annullato la decisione del giudice di pace che aveva confermato la sanzione amministrativa elevata nei confronti di automobilista invalido in possesso del relativo contrassegno, rilasciato però da un comune diverso rispetto a quello nel quale l'invalido si trovava a circolare in zona a traffico limitato al momento dell'accertamento dell'infrazione).
Cass. civ. Sez. II Sent., 16-01-2008, n. 719
G.C.G.
c. Comune di Roma
FONTI
Foro It., 2008, 3, 1, 731
In tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 610 del 1996 e nell'art. 381, comma secondo, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al d.P.R. n. 495 del 1992, il cosiddetto «contrassegno invalidi», che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione del Giudice di pace che aveva confermato la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un utente della strada disabile che circolava nella zona a traffico limitato di Roma esponendo un contrassegno rilasciato dal Comune di Milano). (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Roma, 23 Febbraio 2004)
Cass. civ. Sez. II Sent., 16-01-2008, n. 719 (rv.
601282)
G.C.G. c. Comune di Roma
FONTI
Mass. Giur. It., 2008
CED
Cassazione, 2008
Giudice di pace, 2008, 4, 314 nota di AMBROSINI
Non può porsi in dubbio che nell'ambito del centro abitato il Comune, quale proprietario delle strade comunali e quale organo preposto alla regolazione del traffico e quindi alla sicurezza pubblica, possa, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, stabilire divieti o limitazioni del traffico in una via per motivi di incolumità pubblica; un tanto, ovviamente, nel rispetto dei canoni di coerenza logica e sulla base di un'adeguata istruttoria (cfr. T.R.G.A., Bolzano, 26.6.1997, n. 258; T.R.G.A., Trento, 30.7.2003, n. 290).
T.A.R. Trentino-Alto Adige Bolzano Sez. I, 27-03-2007, n. 112 H.C. S.r.l. c. Comune di Appiano
Non è configurabile alcun obbligo per il Comune di dare notizia ai titolari di esercizi commerciali dell'avvio del procedimento preordinata all'adozione di una nuova disciplina del traffico veicolare nella zona in cui sono ubicati i detti esercizi, trattandosi di atto a contenuto generale. Inoltre tali provvedimenti limitativi del traffico veicolare nei Comuni non necessitano di motivazione particolare e in assenza di vizi di manifesta illogicità, carenza assoluta di motivazione o di travisamento di fatto, l'individuazione del punto di equilibrio tra le varie esigenze e gli interessi che si riversano sulla disciplina della limitazione del traffico per i motivi di cui all'art. 7 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, appartiene al merito dell'azione amministrativa, il cui riscontro di legittimità va contenuto entro i confini del rispetto della norma attributiva del potere e dei canoni di logicità e imparzialità.
T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 21-02-2007, n. 766 D. S.p.A. e altri c. Comune di Alba
Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 107, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 267/2000, rientra nelle attribuzioni del dirigente, e non del sindaco, l'adozione del provvedimento che, istituendo un divieto di transito su una determinata via cittadina, attiene alla disciplina della circolazione stradale, a nulla rilevando che l'art. 7 D.Lgs. n. 285/1992 attribuisse specificamente la competenza al sindaco (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 21 dicembre 2005, n. 4361).
T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 07-02-2007, n. 497 R. e altri c. Comune di Pinerolo
Deve essere accolta l'opposizione avverso le sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale irrogate per la mancata esposizione del tagliando di pagamento per la sosta all'interno delle "strisce blu", qualora si sia rilevata l'esistenza di vizi di legittimità nei provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento, per non aver rispettato l'obbligo, imposto dall'art. 7, ottavo comma, c.s. - D.Lgs. n. 285/1992, di prevedere zone di parcheggio libero in prossimità di esse.
Cass. civ. Sez. Unite, 09-01-2007, n. 116 Comune di
Quartu Sant'Elena c. Satta e altri, Arch. Giur. Circolaz., 2007, 3,
241
E' legittima la sentenza di un Giudice di pace che, in occasione di un giudizio di opposizione avverso alcune ordinanze relative a multe per divieto di sosta, ha disapplicato le delibere della Giunta comunale e le ordinanze del Sindaco istitutive dei parcheggi a pagamento riguardanti le contestate infrazioni. Infatti, tali delibere - in violazione dell'art. 7, c. 8, Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) - non avevano previsto l'istituzione di parcheggi liberi, né avevano dato atto della preesistenza di tali parcheggi.
Cass. civ. Sez. Unite, 09-01-2007, n. 116 Comune di
Quartu Sant'Elena c. Satta e altri, Giornale Dir. Amm., 2007, 3,
315
Va confermata la sentenza del giudice di pace che, disapplicando il provvedimento amministrativo integrativo della norma la cui violazione viene contestata, annulli il verbale di accertamento di violazione amministrativa per la sosta di autoveicolo senza l'esposizione del tagliando attestante il pagamento della tariffa, ritenendo illegittimi i provvedimenti comunali istitutivi dei parcheggi a pagamento nel centro cittadino, per non essere state previste adeguate aree destinate al libero parcheggio, ai sensi dell'art. 7, 8° comma, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Cass. civ. Sez. Unite, 09-01-2007, n. 116 Comune di
Quartu Sant'Elena c. Satta e altri, Foro It., 2007, 3, 1, 778
Il ciclomotore che circoli sulla corsia riservata ai mezzi pubblici non costituisce, in considerazione del ridotto ingombro, un intralcio allo svolgimento del relativo servizio di pubblico trasporto e, pertanto, non può essere sanzionato.
Cass. civ. Sez. II, 07-12-2006, n. 26311 D'Errico c.
Com. Roma, Arch. Giur. Circolaz., 2007, 3,
243
In tema di disciplina della circolazione sulle strade comunali, rientrano nelle competenze della dirigenza comunale i provvedimenti che - pur dovendosi adeguare agli eventuali atti normativi e di indirizzo generale emanati dagli organi di governo e ferma restando l'attività di vigilanza e verifica successiva riservata a tali organi, secondo il disposto di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 165 del 2001- siano diretti a regolamentare gli aspetti particolari della circolazione su singole strade del centro abitato (nella specie il limite di velocità su una determinata strada), a nulla rilevando, in contrario, che il combinato disposto di cui agli articoli 6 e 7 del codice della strada, precedentemente emanato, attribuisca al sindaco la regolamentazione della circolazione nei centri abitati e che i provvedimenti in questione non risultino specificamente tra quelli enumerati dall'articolo 107, terzo comma, del d.lgs. n. 267 del 2000, attesa la natura meramente esemplificativa dell'elenco contenuto in tale disposizione. (Rigetta, Giud. pace Torino, 20 Dicembre 2002)
Sez. II, sent. n. 23622 del 06-11-2006 (ud. del 04-10-2006), C.R. c. Comune di Torino (rv. 593908)
Per ravvisare lo stato di necessità, previsto dall'articolo 2045 cod. civ., è richiesta la sussistenza della necessità di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona in relazione al quale non è comunque possibile pretendere dall'agente un comportamento diverso. Il disagio provocato dalla mancanza o insufficienza delle aree destinate a parcheggio è quindi inidoneo a costituire uno stato di necessità, anche nel caso di non osservanza da parte del comune della disposizione dell'articolo 7, ottavo comma, del d.lgs. n. 285 del 1992, in quanto la norma, tipicamente di azione e diretta alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati, non attribuisce alcun diritto soggettivo agli utenti della strada e in particolare non giustifica l'inosservanza dei divieti di fermata e di sosta di cui all'articolo 158 del codice della strada. (Rigetta, Giud. pace Lodi, 25 Maggio 2001)
Sez. I, sent. n. 21918 del 12-10-2006 (ud. del 14-06-2006), (rv. 593143)
Non risponde alla finalità di regolamentare la circolazione stradale degli autoveicoli, onde evitare gli intralci alla circolazione mediante l'eventuale imposizione del divieto di fermata degli stessi in una determinata strada o zona (come consentito dagli artt. 6 e 7 del codice della strada), l'ordinanza sindacale con la quale si vieta la fermata dei veicoli su tutto il territorio comunale se effettuata al fine di contrattare prestazioni sessuali a pagamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ritenendo la predetta ordinanza viziata da eccesso di potere, la disapplicava annullando l'ordinanza ingiunzione irrogata per violazione dell'ordinanza stessa). (Rigetta, Trib. Verona, 6 Giugno 2001)
Sez. I, sent. n. 21432 del 05-10-2006 (ud. del 04-07-2006), Comune di Verona c. R.N. (rv. 592867)
In tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento al divieto di circolazione nelle zone dei centri abitati sottoposte al divieto di transito dei veicoli, ai sensi dell'articolo 7, comma primo, lett. a), del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), e con riguardo ai veicoli al servizio di persone invalide, l'articolo 188 del predetto d.lgs. prescrive che gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonchè la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide con conseguente loro legittimazione ad usufruirne secondo le relative autorizzazioni rilasciate dal sindaco del comune di residenza. Entro tali limiti, e soltanto nelle zone loro riservate come appositamente segnalato, pertanto, gli invalidi sono autorizzati alla utilizzazione delle strade mentre è, anche per loro, vietato di transitare in auto nelle zone totalmente vietate alla circolazione stradale perchè limitate ai pedoni. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Senigallia, 29 Luglio 2002)
Sez. II, sent. n. 19149 del 06-09-2006 (ud. del 17-05-2006), Prefetto di Ancona c. C.G. (rv. 592613)
In tema di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento al divieto di sosta, il potere dell'ausiliario dipendente della società concessionaria del parcheggio a pagamento, concesso dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 132, della legge 15-5-1997 n. 127, non è limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso (e cioè il mancato pagamento della tariffa o il pagamento inferiore, l'intralcio alla sosta degli altri veicoli negli appositi spazi, ecc.), ma è esteso anche alla "prevenzione" ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona ad oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella suddetta zona la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita. Ne consegue che ogni infrazione alle norme sulla sosta in dette zone può essere rilevata dagli ausiliari dipendenti della società concessionaria essendo quest'ultima direttamente interessata, nell'ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa stabilita. (Nella specie era stata proposta opposizione nei confronti del comune avverso i verbali di accertamento del divieto di sosta in area vietata; e il giudice di pace aveva accolto la opposizione perchè, tra l'altro, i predetti verbali dovevano considerarsi nulli in quanto redatti dagli ausiliari dell'azienda concessionaria dei parcheggi a pagamento, il cui potere di accertamento doveva ritenersi limitato al controllo della sosta solo relativamente ai posti gestiti dall'ente da cui dipendono; sulla base dell'enunciato principio la S.C. ha accolto il ricorso del comune e cassato con rinvio la sentenza impugnata). (Cassa con rinvio, Giud. pace Parma, 24 Luglio 2003)
Cass.
civ. Sez. II, 20-04-2006,
n. 9287 (rv. 588708) Mass. Giur. It., 2006, CED Cassazione, 2006
In tema di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento al divieto di sosta, il potere dell'ausiliario dipendente della società concessionaria del parcheggio a pagamento, concesso dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 132, della legge 15-5-1997 n. 127, non è limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso (e cioè il mancato pagamento della tariffa o il pagamento inferiore, l'intralcio alla sosta degli altri veicoli negli appositi spazi, ecc.), ma è esteso anche alla "prevenzione" ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona ad oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella suddetta zona la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita. Ne consegue che ogni infrazione alle norme sulla sosta in dette zone può essere rilevata dagli ausiliari dipendenti della società concessionaria essendo quest'ultima direttamente interessata, nell'ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa stabilita. (Nella specie era stata proposta opposizione nei confronti del comune avverso i verbali di accertamento del divieto di sosta in area vietata; e il giudice di pace aveva accolto la opposizione perchè, tra l'altro, i predetti verbali dovevano considerarsi nulli in quanto redatti dagli ausiliari dell'azienda concessionaria dei parcheggi a pagamento, il cui potere di accertamento doveva ritenersi limitato al controllo della sosta solo relativamente ai posti gestiti dall'ente da cui dipendono; sulla base dell'enunciato principio la S.C. ha accolto il ricorso del comune e cassato con rinvio la sentenza impugnata). (Cassa con rinvio, Giud. pace Parma, 24 Luglio 2003)
Sez. II, sent. n. 9287 del 20-04-2006 (ud. del 09-03-2006), Comune di Parma c. R.R. (rv. 588708)
In tema di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento al divieto di sosta, il potere dell'ausiliario dipendente della società concessionaria del parcheggio a pagamento, concesso dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 132, della legge 15-5-1997 n. 127, non è limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso (e cioè il mancato pagamento della tariffa o il pagamento inferiore, l'intralcio alla sosta degli altri veicoli negli appositi spazi, ecc.), ma è esteso anche alla "prevenzione" ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona ad oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella suddetta zona la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita. Ne consegue che ogni infrazione alle norme sulla sosta in dette zone può essere rilevata dagli ausiliari dipendenti della società concessionaria essendo quest'ultima direttamente interessata, nell'ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa stabilita. (Nella specie era stata proposta opposizione nei confronti del comune avverso i verbali di accertamento del divieto di sosta in area vietata; e il giudice di pace aveva accolto la opposizione perchè, tra l'altro, i predetti verbali dovevano considerarsi nulli in quanto redatti dagli ausiliari dell'azienda concessionaria dei parcheggi a pagamento, il cui potere di accertamento doveva ritenersi limitato al controllo della sosta solo relativamente ai posti gestiti dall'ente da cui dipendono; sulla base dell'enunciato principio la S.C. ha accolto il ricorso del comune e cassato con rinvio la sentenza impugnata). (Cassa con rinvio, Giud. pace Parma, 24 Luglio 2003)
Cass.
civ. Sez. II, 20-04-2006,
n. 9287 (rv. 588708) Mass. Giur. It., 2006, CED Cassazione, 2006
L’art. 7 del Codice della strada consente all’autorità amministrativa ( ovvero al sindaco ex. art. 381 reg. al cod. strad. ) di autorizzare determinate categorie di soggetti a sostare nei luoghi nei quali è limitata o esclusa la sosta di veicoli.
Peraltro tale potere è escluso in tutti quei casi in cui lo stesso legislatore ( artt. 158 e 159 Cod. strad.) ha previsto situazioni di pericolo per la circolazione stradale tali da imporre il rispetto del divieto a tutte le categorie di utenti, stabilendo per taluna di esse, quale sanzione, anche la rimozione forzata del veicolo stesso.
Nel caso di specie il Consiglio di Stato rigetta l’appello di un automobilista disabile avverso la sentenza del TAR, con la quale era rigettato il ricorso dello stesso contro il provvedimento del Sindaco di Venezia.
Tale provvedimento era impugnato nel punto in cui non accordava, al ricorrente, la deroga al divieto di parcheggio in zone “ove vige il divieto di sosta con rimozione del veicolo.”
Consiglio di Stato sez. V – 28 luglio 2005 n. 4051 –Pres. Iannotta – Est. Fera – XXX c. Comune di Venezia
Ai sensi degli art. 68 L. 23 dicembre 1999 n. 488 e 17, comma 132, L. 15 maggio 1997 n. 127, il personale dipendente di società che gestisca un parcheggio può accertare le violazioni al divieto di sosta con verbali idonei a costituire atti pubblici se il parcheggio sia stato oggetto di concessione comunale alla società ai sensi dell' art. 7, 8° comma, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e il potere di accertamento sia stato conferito ai dipendenti dal sindaco.
Cass.
civ. Sez. I, 07-04-2005, n.
7336 Petrocchi c. Comune di Firenze Foro It., 2005, 1, 2011
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada in materia di sosta, al personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi automobilistici possono essere conferite dal Comune, con provvedimento del Sindaco, le funzioni pubbliche di prevenzione e accertamento delle violazioni sanzionate in via amministrativa, sulla base di una particolare investitura (art. 17, comma 132, legge 15 maggio 1997, n. 127), e tali funzioni comprendono i poteri di contestazione immediata, di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c., e, in determinati casi, il potere di rimozione dei veicoli (art. 68, commi 1, 2 e 3, legge n. 488 del 1999). Peraltro, il conferimento delle medesime funzioni richiede sia che l'area sia stata data in concessione dal Comune alla società (art. 7, comma 8, del codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e sia che i dipendenti della società titolare del potere di accertamento dell'infrazione siano stati nominativamente designati dal Sindaco e presentino determinati requisiti (art. 68, comma secondo, della legge n. 488 del 1999) e le competenze delegate sono limitate, inoltre, alle violazioni in materia di sosta dei veicoli (art. 7, comma 15, e art. 157, commi 5, 6 e 8 del codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) commesse nelle aree comunali, urbane ed extraurbane, oggetto di concessione, specificatamente destinate, con delibera della Giunta comunale, al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe alle aree oggetto di concessione, esclusivamente se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio. Conseguentemente, la violazione del divieto di sosta sul marciapiede può essere accertata dal predetto personale esclusivamente nel caso in cui sussista la deroga al divieto di sosta (art. 158, comma primo, lett. h, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - codice della strada) o il marciapiede sia eventualmente compreso nell'area oggetto della concessione (nel senso che sia incluso nella relativa superficie), ovvero allo stesso possano eccezionalmente accedere i veicoli per compiere le manovre indispensabili a garantire la fruizione del parcheggio.
Cass.
civ. Sez. I, 07-04-2005, n.
7336 (rv. 580682) Petrocchi
c. Comune di Firenze Mass. Giur. It., 2005
CED Cassazione, 2005
L'ordinanza sindacale che, emanata ex art. 5 c.s. (D.Lgs. 30 aprile 1992 come modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n.360 e dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151), impartisca prescrizioni volte ad evitare "turbativa alla circolazione stradale mediante fermata o arresta anche temporaneo del veicolo", tenuto conto dell'afflusso in alcune zone della città di conducenti di veicoli richiamati dalla presenza di prostitute, deve essere resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali, a nulla rilevando che la reale finalità sottesa all'emissione del provvedimento sia propriamente quella di creare difficoltà all'esercizio del meretricio.
Cass. civ. sez. I 07-10-2004, n. 19995 Comune di Alessandria c. C.A. Arch. Giur. Circolaz., 2005, 1, 19
È legittima l'ordinanza del sindaco recante l'istituzione del divieto di fermata sul lato destro di una strada comunale, nonché il divieto di transito agli autobus di linea sulla medesima strada, atteso che ogni apprezzamento in merito alla capacità della rete stradale di assorbire il transito e la sosta di automezzi è rimessa, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.lg. n. 285 del 30 aprile 1992, all'ente proprietario della strada e, quindi, nella specie, al comune. In particolare, il fatto che la strada comunale interessata sia stata ritenuta, dagli uffici della motorizzazione civile, idonea come capolinea non sta, del resto, a significare che quello stesso ufficio (o la provincia, ad esso succeduta) dovesse necessariamente interloquire nella procedura comunale volta alla verificazione circa sulla sussistenza o meno di requisiti per accordare transito e sosta sulla strada stessa.
Cons. Stato sez. V 23-08-2004, n.
5573 Comuni d'Italia, 2004, 11, 97
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), l'impossibilità materiale della contestazione immediata, dichiarata nel verbale di accertamento della violazione del divieto di sosta, non può non essere collegata alla natura dell'infrazione, e cioè alla sosta dell'autoveicolo in luogo vietato, che comporta, di regola, l'assenza del trasgressore al momento dell'accertamento dell'infrazione e, quindi, la ricorrenza dell'ipotesi di materiale impossibilità della contestazione prevista dall'art. 384, lett. f), Reg. cod. str. (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495); ne consegue che è legittimo il verbale contenente la sola dichiarazione dell'impossibilità materiale della contestazione immediata, senza l'espresso riferimento all'assenza del trasgressore.
Cass.
civ. sez. I 04-05-2004, n. 8425 (rv. 572574) Mass. Giur. It., 2004, Arch. Giur. Circolaz., 2005, 1, 47
Sono nulle le ordinanze-ingiunzioni emesse dal prefetto per reiterate violazioni dell'art. 7 c.d.s. D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (ingresso non autorizzato in Z.T.L.) nei confronti di chi, circolando in pieno centro cittadino per attività di cantiere edile con un veicolo scelto in sostituzione di altro regolarmente autorizzato all'ingresso in Z.T.L., ma immobilizzato in officina per guasti meccanici, sia incorso in errore sulla liceità della propria condotta.
Giudice di pace
Piacenza 17-03-2004 Edil
Galla s.r.l. c. Prefetto di Piacenza, Arch. Giur. Circolaz.,
2004, 1030
I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione, adottati con ordinanze motivate ex art. 5, comma 3, nuovo c.s., D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, con cui gli entiproprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli arti. 6 e 7 nuovo c.s., D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, possono disporre la sospensione della circolazione o stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, hanno natura di provvedimenti amministrativi - e non di atti politici - anche quando il loro contenuto sia meramente riproduttivo di un accordo internazionale. Ne consegue che tali ordinanze, espressione del potere discrezionale di regolazione del traffico, sono impugnabili innanzi il giudice amministrativo.
T.A.R. Valle d'Aosta 17-02-2004, n. 12, Scarlaccini e
altri c. Soc. Italiana per il Traforo del Monte Bianco e altri, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 1196
È illegittima la violazione di cui agli artt. 7, comma 1 lett., a) e 14 c.s., D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, sosta vietata in zona rimozione, e conseguentemente nulla il relativo verbale di contestazione, qualora il segnale stradale in base al quale è stata applicata la sanzione non è nel retro di colore opaco e non contiene i dati prescritti dall'art. 77 reg. esec. c.s.: marchio di fabbrica, numero di autorizzazione alla fabbricazione, estremi dell'ordinanza che autorizza l'apposizione del segnale.
Giudice
di pace Cosenza 17-11-2003, De Simone c. Polizia
Municipale Cosenza, Arch. Giur.
Circolaz., 2004, 191
È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3, 16, 23 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. d) della legge di delega n. 190 del 1991 e dell'art. 7, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui viene delegata la disciplina della facoltà dell'ente proprietario della strada di subordinare la sosta e il parcheggio dei veicoli al pagamento di una somma, senza la previa determinazione con la legge delega dei principi e criteri direttivi sia in ordine alle zone da sottoporre a vincolo sia in ordine alla tariffazione, impedendo altresì ai cittadini di fruire in condizioni di parità del bene demaniale della strada, ma discriminando gli stessi in base alle condizioni economiche.
Giudice di
pace Roma (Ord.) 28-10-2003, Petrangolo
c. Comune di Roma, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 849
In tema di sanzioni amministrative conseguente a contestazione derivante dal mancato rispetto del divieto di circolazione in zona a traffico limitato il giudizio di opposizione dell'ordinanza-ingiunzione (o verbale), ex art. 22 e seguenti della legge n. 689 del 1981, concede al giudice ordinario uno speciale ed ampio potere decisorio che può comportare, a seconda delle risultanze probatorie, l'annullamento totale o parziale, ovvero la modifica dell'atto amministrativo impugnato, a seguito del controll della validità formale e della ricorrenza dei presupposti di fatto e diritto dell'infrazione. (Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che dovesse essere applicata in luogo della contestazione elevata di cui all'art. 7, comma 13, del codice della strada quella più lieve di cui al comma 14 del medesimo articolo).
Giudice di pace Perugia 02-07-2003, Cruciani c. Comune di Perugia, Rass. Giur. Umbra, 2003, 606 nota
di GAREGGIA
E' esclusa la possibilità di contestare la violazione degli artt. 7 e 157, comma 6, c.s. nelle aree adibite a parcheggio a pagamento mediante ticket (c.d. "grattino"), qualora il segnale con la "P" bianca su fondo azzurro (Figura II 76 art. 120 Reg. C.S.) non sia integrato con un pannello indicante limitazioni di tempo per la sosta, in virtù del principio di legalità sancito dall'art. 1 L. 689 del 1981.
Giudice
di pace Bari 04-04-2003, Ciriniello c. Comune di
Bari, Arch. Giur. Circolaz., 2003, 817
Ai sensi dell'art. 107, d.lg. 18 agosto 200 n. 267, spetta al dirigente comunale competente, e non al sindaco, emanare provvedimenti diretti a regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli nel centro abitato, a nulla rilevando in contrario che il combinato disposto di cui agli art. 6 e 7 del nuovo codice della strada attribuisca al sindaco la regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
T.A.R. Veneto Sez.I 31-05-2002, n. 2462, Bertasi e altri c. Com. Castelnuovo del Garda e altri,
Foro Amm. TAR, 2002, 1545
Rientrano nelle competenze dei dirigenti comunali competenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000, l'emanazione dei provvedimenti che gli articoli 6 e 7, nuovo c.s. attribuiscono espressamente al sindaco in tema di regolamentazione della circolazione e della sosta fuori e dentro i centri abitati, trattandosi di atti che per un verso non implicano l'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo ma di gestione ordinaria e per altro verso non rientrano nelle deroghe di cui agli arti. 50 e 54 dello stesso D.Lgs. n. 267 del 2000.
T.A.R.
Veneto sez. I 31-05-2002, n. 2462, Bertasi e altri c.
Com. Castelnuovo del Garda e altri, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 76
Ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b) d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, solo alle ordinanze sindacali è demandato il compito di limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamento e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.
Cons. Stato Sez.V 02-04-2002, n. 1800, Grande Garage Ponte Vecchio Baldassarri c. Com. Firenze, Foro Amm. CDS, 2002, 906
L'individuazione del punto di equilibrio tra le varie esigenze ed interessi che si riversano sulla disciplina della limitazione del traffico per i motivi di cui all'art. 7 comma 1 lett. b) d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, appartiene al merito dell'azione amministrativa, il cui riscontro di legittimità va contenuto entro i confini del rispetto della norma attributiva del potere e dei canoni della logicità e dell'imparzialità.
Cons. Stato Sez.V
02-04-2002, n. 1800, Grande Garage Ponte Vecchio Baldassarri
c. Com. Firenze, Foro Amm. CDS, 2002, 906
Le società per azioni costituite dai Comuni e dalle Province a norma
dell’art. 22, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 sull’ordinamento
delle autonomie locali per la gestione di pubblici servizi, operano come
persone giuridiche private, senza che, tuttavia, il regime privatistico
del soggetto impedisca che lo stesso rivesta la qualifica di agente
contabile, come tale soggetto al giudizio di conto, posto che l’indicata figura
è assolutamente indipendente dalla natura, pubblica o privata, del soggetto e
dal titolo giuridico in forza del quale la gestione viene svolta, essendo
elemento necessario, ma nel contempo sufficiente, che, in relazione al maneggio
del denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, a
seguito del quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di
diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale
denaro all’ente pubblico e secondo uno schema procedimentale
di tipo contabile. Ne consegue che assume la veste di agente
contabile, con le conseguenze di legge in punto di sottoposizione alla
giurisdizione contabile, la società per azioni titolare della gestione dei
proventi della sosta a pagamento dei veicoli ad essa affidata da un Comune.
Cass. Civ. Sez. U., sent. n. 12367 del 09-10-2001,
Soc. Trasporti Automobilistici c. Proc. reg. Sez. della Corte dei
Conti per il Lazio (rv 549579).
In relazione ad un’area destinata, ex art. 7 del decreto legislativo n. 285 del
1992, a parcheggio non custodito, non è inconcepibile, di per sé, l’instaurarsi
di un contratto di parcheggio privato (perfezionabile perciò anche ai sensi
dell’art. 1327 cod. civ.) con il soggetto cui sia stata
affidata dal Comune le gestione del parcheggio medesimo ai sensi dell’art. 12
della legge 23 dicembre 1992 n. 498.
Sez. I, sent. n. 8027 del 24-07-1999, Azienda Torinese Mobilità c. Spina (rv 528924).
In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli per la responsabilità civile,
il danneggiato ha azione diretta per il risarcimento del danno da sinistro
stradale nei confronti dell’assicuratore soltanto se si versi in ipotesi di
assicurazione obbligatoria del veicolo (art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n.
990.) Pertanto, se il sinistro si è verificato prima dell’entrata in vigore
dell’art. 237 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (che
ha abrogato l’art. 5 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 - che esonerava i
ciclomotori non muniti di targa di riconoscimento dall’obbligo
dell’assicurazione per la r.c. - ed ha stabilito che
la soggezione di detti motoveicoli all’assicurazione obbligatoria decorre dal
1° ottobre 1993), non è proponibile dal danneggiato l’azione diretta risarcitoria nei confronti dell’assicurazione del veicolo,
potendo egli invece agire soltanto nei confronti dei
soggetti indicati dall’art. 2054 c.c., salva la
chiamata in garanzia dell’assicurazione da parte di questi; tale
improponibilità della domanda, attenendo ad una condizione dell’azione, è
rilevabile d’ufficio, anche dalla Cassazione, pur in difetto di una specifica
contestazione al riguardo, essendo la relativa questione sottratta alla
disponibilità delle parti. (Principio affermato in relazione a sentenza
del giudice conciliatore, della quale la Corte ha ritenuto la censurabilità, rilevando che quello suesposto costituisce
principio regolatore della materia, che il conciliatore è tenuto a osservare).
Sez. III, sent. n. 15030 del 27-11-2001, Soc. La Fondiaria c. Firs Italiana di Assicurazioni in l.c.a.
(rv 550621).
Il Sindaco, nell’esercizio del potere di limitare la circolazione dei veicoli
per esigenze di prevenzione degli inquinamenti (potere che ora è sancito
dall’art. 7, comma primo, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), deve disciplinare le
deroghe, indispensabili per salvaguardare interessi fondamentali di ogni genere dei cittadini, Presidenti e non residenti
nella zona, secondo criteri di effettività e di economia dei mezzi; vale a dire
curando che gli interessi particolari, che la deroga mira a tutelare, siano
effettivamente soddisfatti, e adottando i mezzi di controllo che meno causano
aggravio e incomodo all’Amministrazione stessa e ai cittadini. (Nella specie, è stata riconosciuta illegittima la
disciplina della deroga a favore dell’attività di un gommista situato nel
centro storico interdetto alla circolazione degli autoveicoli, attuata con il
rilascio al predetto di alcuni permessi d’ingresso da consegnare ai clienti).
Sez. V, sent. n. 673 del 03-05-1995, Soc. Jolly Gomme c. Codacons (p.d.
960584).
Tra i permessi speciali
idonei, a norma dell’art. 7, 4º comma, nuovo cod.strad., a consentire la sosta in deroga al divieto esistente nei
centri abitati, non rientra il contrassegno rilasciato dall’ordine dei medici,
posto che gli atti autorizzatori prescritti
dall’articolo citato possono essere rilasciati esclusivamente dal sindaco con
apposita ordinanza.
T. Brindisi-Fasano.
Brindisi-Fasano, 29-12-2000 Arch.
circolaz., 2001, 300 Nel
Repertorio: 2001, Circolazione stradale [1280], n. 134
L’art. 7 cod.strad.
conferisce al sindaco il potere di adottare con ordinanza «i provvedimenti
indicati nell’art. 6, 4º comma», con i quali egli può
(lett. b) «stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o
permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie
di utenti».
Cass., sez.
I, 28-08-2001, n. 11278.Mass., 2001
In tema di disciplina della sosta dei veicoli in aree urbane, alla luce
della disciplina di cui all’art. 7 nuovo cod.strad.
approvato con d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, si rende
legittima la conclusione di un contratto di diritto privato fra comune (o
società di esso concessionaria) ed automobilista anche nel caso di parcheggi
incustoditi, in quanto anche in relazione a questi trova giustificazione un
rapporto privatistico relativo alla prestazione
assicurata dal comune attraverso la predisposizione di aree delimitate e di
parchimetri, indispensabili per regolamentare la circolazione nei centri
urbani; detto contratto si perfeziona ex art. 1327 c.c.,
ed alla prestazione del comune fa corrispondenza l’obbligazione, per
l’automobilista, di versare un corrispettivo progressivo differenziato in
ragione della durata della sosta, attraverso le apposite apparecchiature
distributrici dei biglietti, obbligazione in relazione al cui inadempimento può
essere previsto il pagamento di una penale.
Cass., sez.
I, 24-07-1999, n. 8027.Corriere
giur., 2000, 183
In relazione ad un’area destinata, ex art. 7 d.leg.
n. 285 del 1992, a parcheggio non custodito, non è inconcepibile, di per sé,
l’instaurarsi di un contratto di parcheggio privato (perfezionabile perciò
anche ai sensi dell’art. 1327 c.c.) con il soggetto cui sia
stata affidata dal comune la gestione del parcheggio medesimo ai sensi
dell’art. 12 l. 23 dicembre 1992 n. 498.
Cass., sez.
I, 24-07-1999, n. 8027 Mass., 1999
Sussiste l’insidia, fondamento della responsabilità risarcitoria
ex art. 2043 c.c. della p.a. per i danni riportati da un utente di una strada
in cui sono in corso dei lavori, anche se il pericolo è segnalato, ma non è
visibile, sì che permane l’imprevedibilità di esso, con riferimento alla sua
ubicazione (nella specie il cantiere era transennato con nastro catarifrangente,
ma i circostanti ammassi di pietre e la buca, luogo dell’infortunio, non erano
illuminati con apposite lampade).
Cass., sez.
III,
L’automobilista che entri in una zona a traffico limitato senza essere in
possesso di titolo abilitante viola la previsione legislativa dell’art. 158 cod.strad., mentre chi vi acceda senza esporre il permesso
posseduto viola quella espressa disposizione imponente l’esibizione, adottata
dal sindaco con propria ordinanza, e quindi viola l’art. 7 cod.strad.,
non potendosi ovviamente equiparare l’omissione di esibizione alla mancanza di
titolarità del permesso. P. Terni. Terni, 24-06-1994.
Rass. giur. umbra, 1994, 727
L’art. 4 t.u. 15 giugno 1959 n. 393 (codice della strada) - con disposizione
riprodotta nell’art. 7 d.p.r. 30 aprile 1992 n. 285 - prevede che là dove
esistono obblighi, divieti o limitazioni di carattere permanente alla
circolazione possono essere accordati «per accertate necessità», permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele; pertanto, l’ordinamento, pure in
presenza di divieti e limitazioni permanenti alla circolazione in determinate
zone, ammette la possibilità di concedere permessi in deroga ai divieti e alle
limitazioni stesse, richiedendo l’accertamento della effettiva «necessità». C. Stato, sez. V, 04-11-1992, n. 1168. ons. Stato, 1992, I, 1564
Nota Min. infrastr. trasp.8 agosto 2008, n. 65786 - Competenza emanazione ordinanza in materia di Codice della strada.
L’art 7, comma 3, del Codice della strada stabilisce che «Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell’ente proprietario della strada».
Nel particolare, per quanto concerne la regolamentazione della circolazione relativa ad una rotatoria stradale, essendo questa “prescrittiva”, spetta al Comune competente territorialmente sentito il parere della Provincia.
Per quanto attiene ai rallentatori di velocità si ricorda che l’art. 179, comma 5, del Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice della strada prescrive che «i dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento».
Tale disposizione normativa limita l’impiego di tali manufatti ai particolari tipi delle strade residenziali e in generale a zone ove vigono particolari regole di circolazione a tutela degli utenti deboli, quali pedoni e ciclisti, il cui traffico è prevalente rispetto a quello dei veicoli, escludendo le altre tipologie di strade ed in particolare le strade di attraversamento dei centri abitati, quali proprio le provinciali e le statali.
Ulteriori argomentazioni sono rinvenibili nella
Dir.Min. 24 ottobre 2000 dell’allora Ministero dei Lavori Pubblici, pubblicata
in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2000.
per notizia:
D.M. 5 agosto 1974 (Dir. 70/220/CEE)
D.M. 7 marzo 1975 (Dir. 74/290/CEE)
D.M. 20 dicembre 1978 (Dir. 78/665/CEE)
D.M.30 novembre 1983 (Dir.
83/351/CEE)
D.M. 5 giugno 1989 (Dir. 88/76/CEE)
D.M. 5 giugno 1989 (Dir. 88/436/CEE)
D.M. 21 giugno 1990 (Dir. 89/458/CEE)
DD.MM. 20 maggio 1991
D.M. 28 dicembre 1991 (Dir. 91/441/CEE)
D.P.R.. 10 gennaio 1992
D.M. 24 febbraio 1992
D.M. 28 febbraio 1994
D.M. 23 marzo 1992
D.M. 15 aprile 1994
D.M. 15 novembre 1994
D.M. 25 novembre 1994
D.M. 8 maggio 1995 (Dir. 93/116/CEE)
D.M. 4 settembre 1995 (Dir. 93/59/CEE)
D.M. 5 febbraio 1996 (Dir. 92/55/CEE)
D.M. 5 febbraio 1996
D.M. 28 febbraio 1996 (Dir. 94/12/CEE)
D.M. 26 novembre 1996 (Dir. 96/44/CEE)
Circ. Min. interno 21 gennaio 1997, n. M/2413 - Circolazione nei giorni
festivi
D.M. 27 marzo 1997 (Dir. 96/1/CEE)
L. 15 maggio 1997, n. 127, art.17,c.
133/bis come modificato dall'art., c. 33 della legge 16
giugno 1998, n. 191
L. 7 agosto 1997, n. 266, art. 22
L. 4 novembre 1997, n. 413
D.M. 14 novembre 1997 (Dir. 96/68/CEE)
D.M. 27 marzo 1998
Dir. LL.PP. 7 luglio 1998
L. 18 giugno 1998, n. 207
Circ. Min. interno 17 agosto 1998, n. 300/A/55042/110/26 - Personale
addetto all'accertamento delle violazioni in materia di sosta
L. 9 dicembre 1998, n. 426, art. 4, c. 28
D.M. 21 aprile 1999, n. 163 - Misure di limitazione della circolazione
L. 11 maggio 1999, n. 140, art. 6
D.M. 13 maggio 1999 (Dir. 97/77/CEE)
Circ. Min. interno 25 maggio 1999, n. 300/A/42457 - Ausiliari del
traffico
Circ. Min. interno 27 maggio 1999, n. 7/99 - Zone a traffico limitato
D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250
Ciurc. Min. Ambiente 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR - Misure per la
limitazione della circolazione
D.M. 20 dicembre 1999 (Dir. 97/69/CEE)
D.M. 21 dicembre 1999 (Dir. 98/69/CEE
L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 54
Circ. 23 dicembre 1999, n. M/2413/34 - Divieto di
circolazione
D.M. 25 gennaio 2000 - Domeniche ecologiche
D.M. 10 febbraio 2000
D.M. 8 febbraio 2000 - Domeniche ecologiche
D.D. 17 febbraio 2000
D.M. 29 maggio 2000
Circ. Min. interno 7 settembre 2000, Mezzi ad uso speciale - giorni di
divieto
DD.MM. 20 dicembre 2000
DD.MM. 22 dicembre 2000
D.M. 31 gennaio 2001(Min. Amb.)
D.M. 5 febbraio 2001 (Min. Amb.)
D.M. 25 maggio 2001 (Dir. 1999/96/CEE)
D.M. 2 aprile 2002, n. 60 (Dir. 1999/30/CEE)
Dottrina ![]()
Note:
Modifiche apportate dal
D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214.
|
Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n. 151 del 2003 |
|
art. 7 comma 14 CdS |
È stata inasprita la sanzione per chi circola sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato |
La sanzione amministrativa pecuniaria da € 78 a € 311. |
Norma di nuova introduzione |
|
art. 7 comma |
- L'attività di parcheggiatore o |
La disposizione non era prevista nel codice della |
Norma di nuova introduzione. |
|
15-bis CdS |
guardiamacchine abusivo è punita con sanzioni amministrative pecuniarie· |
strada ma faceva parte di una serie di disposizioni del TULPS. |
Il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 abrogando le disposizioni del TULPS che |
|
|
- La sanzione è più grave se sono impiegati minori. |
|
riguardavano l'esercizio di questo mestiere, aveva fatto |
|
|
- I proventi dell'attività sono sempre confiscati. |
|
venir meno qualsiasi regolamentazione per tale tipo di attività, che ha, invece, notevoli riflessi sul corretto uso degli spazi stradali destinati alla sosta, nonché per la tutela della buona fede degli utenti della strada. |
Sanzioni
Vai al Prontuario